Diniego Rimborso Imposte Italiane A Pensionato Estero: Difese Legali

Introduzione

Ottenere la restituzione delle imposte trattenute sulla pensione erogata da un ente italiano a un pensionato residente all’estero può sembrare un diritto evidente, ma nella pratica si scontra con un labirinto di norme, convenzioni e prassi amministrative. Il diniego – espresso o tacito – del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS può lasciare il contribuente in una situazione di incertezza: da un lato vede violato il principio delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che attribuiscono la potestà impositiva al Paese di residenza, dall’altro deve rispettare termini perentori e presentare un ricorso corretto per non perdere il diritto alla restituzione. La posta in gioco non è banale: parliamo di rimborsi che possono riguardare diversi anni di ritenute IRPEF e che spesso rappresentano una quota significativa dell’assegno previdenziale. 

Questo articolo affronta la tutela del pensionato estero contro il diniego di rimborso, aggiornato al 24 giugno 2026. Useremo un tono giuridico–divulgativo e adotteremo il punto di vista del contribuente, fornendo soluzioni pratiche. Analizzeremo il quadro normativo e giurisprudenziale (comprese le novità introdotte dai decreti legislativi degli ultimi anni), illustreremo la procedura da seguire in caso di rifiuto del rimborso, proporremo strategie difensive e alternative di regolazione del debito tributario (tra cui le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata della crisi d’impresa), offriremo tabelle riepilogative e FAQ dettagliate. Concluderemo con casi pratici e simulazioni numeriche per rendere più concreta la materia.

Chi siamo: presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Alla guida di questo approfondimento c’è l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a tali competenze può offrire al lettore una consulenza completa: dall’analisi dell’atto di diniego all’impugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria, dalla richiesta di sospensione dell’esecuzione a trattative stragiudiziali, piani di rientro, accordi di ristrutturazione dei debiti fino alla tutela contro pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

La filosofia dello studio

Lo studio legale dell’Avv. Monardo nasce dalla consapevolezza che il diritto tributario e bancario richiedano un approccio interdisciplinare. Accanto all’esperienza forense maturata in oltre vent’anni di attività davanti alle Commissioni tributarie e alla Corte di cassazione, lo studio riunisce commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti specializzati in finanza aziendale. Questo team permette di affrontare ogni problematica da una prospettiva integrata: non solo interpretazione delle norme, ma anche analisi economica delle conseguenze e costruzione di strategie per tutelare il patrimonio del cliente.

Tra i valori fondanti vi sono la trasparenza, la prossimità al cliente e la dedizione al risultato. Ciascun caso viene seguito da un professionista referente che garantisce comunicazioni costanti e un aggiornamento continuo sullo stato della pratica. La complessità delle procedure di rimborso, dei ricorsi tributari e delle soluzioni di sovraindebitamento richiede un’assistenza personalizzata: lo studio dell’Avv. Monardo offre un percorso su misura, basato sulle esigenze e sulle priorità del cliente.

Il ruolo di Gestore della crisi e Esperto negoziatore

L’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto negoziatore della crisi d’impresa consente all’Avv. Monardo di affiancare i pensionati non residenti anche nella gestione di debiti diversi da quelli fiscali. In molti casi, la difficoltà a pagare le cartelle esattoriali o i mutui si somma al problema della tassazione illegittima della pensione. Lo studio è in grado di progettare piani di ristrutturazione del debito che tengano conto del rimborso atteso: ad esempio, un piano del consumatore può prevedere che la somma recuperata dalle ritenute sia destinata al pagamento dei creditori privilegiati, mentre un accordo di ristrutturazione può impiegare il rimborso come garanzia per la soddisfazione del ceto bancario. L’obiettivo è trasformare un atto difensivo (ricorso per rimborso) in una leva per risolvere situazioni più ampie di indebitamento.

Assistenza internazionale e rete di corrispondenti

Dato che molti clienti risiedono all’estero, lo studio ha sviluppato una rete di corrispondenti internazionali in Europa e nei principali Paesi extra UE. Questi professionisti collaborano per ottenere certificati di residenza fiscale, tradurre documenti e coordinare la presentazione delle domande presso le autorità locali. La conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco) permette allo staff di interagire direttamente con le amministrazioni estere e di spiegare ai clienti stranieri la disciplina italiana. Inoltre, lo studio ha integrato strumenti digitali per la gestione dei documenti e le videoconferenze, facilitando le comunicazioni con chi vive lontano.

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Quadro normativo e giurisprudenziale

1. Le regole generali sull’imposizione delle pensioni: TUIR e Convenzioni

La disciplina della tassazione delle pensioni italiane erogate a non residenti deriva dalla combinazione di norme interne (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 917/1986) e di Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Le norme domestiche prevedono in via ordinaria la tassazione delle pensioni in Italia, ma le Convenzioni, che hanno valore di legge, possono derogare a questa regola.

Principi internazionali e diritto dell’Unione Europea

Sebbene l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni sia disciplinata da norme interne e trattati bilaterali, la materia non è avulsa dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione Europea. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati impone di interpretare i trattati secondo il significato ordinario dei termini e alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’accordo, valorizzando la volontà dei contraenti . È in virtù di questo principio che la Corte di cassazione, nel caso 10308/2024, ha ritenuto che la locuzione “imponibili soltanto” contenuta nell’art. 18 della Convenzione Italia–Turchia attribuisce una potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza e preclude la tassazione in Italia . L’interpretazione deve quindi rispettare l’equilibrio tra gli Stati e proteggere il contribuente dalla doppia imposizione.

Nell’ambito dell’Unione Europea, il principio di non discriminazione e di libera circolazione delle persone e dei capitali impone che i contribuenti residenti in altri Stati membri non siano penalizzati rispetto ai residenti italiani. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), pur non essendosi pronunciata specificamente sul rimborso delle ritenute pensionistiche italiane, ha più volte affermato che gli Stati membri devono evitare discriminazioni basate sulla residenza in materia di imposte dirette. In varie sentenze (ad esempio, cause C‑168/19 e C‑169/19 del 2020), la CGUE ha stabilito che la normativa nazionale non può trattare meno favorevolmente i contribuenti non residenti se questi si trovano in una situazione obiettivamente paragonabile a quella dei residenti. Pertanto, quando l’Italia nega il rimborso delle ritenute con argomenti formalistici o richiedendo un onere probatorio eccessivo, potrebbe violare i principi del diritto UE.

Un altro aspetto rilevante è il coordinamento tra le convenzioni bilaterali e le norme europee sulla portabilità dei diritti pensionistici. Il regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che i diritti pensionistici maturati in uno Stato membro devono essere conservati e trasferiti ai lavoratori che si spostano nell’UE. Anche se il regolamento riguarda la sicurezza sociale e non l’IRPEF, esso evidenzia l’importanza della cooperazione tra Stati per evitare disparità di trattamento. Nel caso delle pensioni italiane erogate a residenti all’estero, la corretta applicazione delle convenzioni evita la doppia imposizione e garantisce la libera circolazione.

Infine, il quadro internazionale sta evolvendo: la convenzione multilaterale BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) elaborata dall’OCSE potrebbe modificare automaticamente alcune clausole delle convenzioni bilaterali, incluso l’articolo 18, per rafforzare la lotta all’elusione fiscale. Sebbene a giugno 2026 l’Italia non abbia ancora depositato lo strumento di ratifica per l’applicazione della MLI alle pensioni, è probabile che in futuro la disciplina subisca aggiornamenti. Il contribuente deve quindi monitorare l’evoluzione normativa, anche con l’ausilio di un professionista.

Articolo 3 TUIR: tassazione del reddito complessivo

L’articolo 3 del TUIR stabilisce che l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica:

  • sul reddito complessivo del soggetto residente, ovunque prodotto;
  • sul reddito prodotto in Italia dal soggetto non residente, limitatamente ai redditi che si considerano ivi prodotti .

Pertanto, un pensionato residente all’estero dovrebbe pagare IRPEF in Italia solo sui redditi che la legge qualifica come prodotti nel territorio dello Stato. Il problema nasce perché l’articolo 23 TUIR considera, tra i redditi prodotti in Italia da non residenti, le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti . Senza deroghe convenzionali, l’INPS applica quindi le ritenute IRPEF sulla pensione anche se il beneficiario vive all’estero.

Articolo 23 TUIR: redditi prodotti in Italia dai non residenti

Il comma 2, lettera a) dell’art. 23 prevede che sono considerati prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e assimilato (incluse le pensioni) corrisposti da soggetti residenti. Questa regola si applica a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa: l’unico requisito è la residenza del soggetto erogante. Perciò, un pensionato estero titolare di pensione INPS o di altri enti italiani subisce la ritenuta, salvo l’applicazione di una Convenzione.

Articolo 2 TUIR (modificato dal D.Lgs. 209/2023): residenza fiscale

Per applicare correttamente le Convenzioni occorre determinare la residenza fiscale del pensionato. L’art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986), nella versione aggiornata al 23 maggio 2026, dispone che sono considerati residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta – considerando anche le frazioni di giorno – hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio in Italia, ovvero sono ivi presenti . Ai fini dell’articolo, il domicilio è definito come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona . È prevista inoltre una presunzione relativa per chi risulta iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta . Dal 1° gennaio 2024, a seguito del D.Lgs. 209/2023, la valutazione della residenza tiene conto anche delle frazioni di giorno e degli elementi di collegamento delle persone fisiche con lo Stato italiano.

Convenzioni internazionali: il modello OCSE e l’articolo 18

Le Convenzioni contro la doppia imposizione firmate dall’Italia si basano in gran parte sul modello elaborato dall’OCSE. Per le pensioni private, la norma chiave è l’articolo 18 del modello, che prevede: “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato”. Molte convenzioni bilaterali italiane replicano questa formulazione, attribuendo la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. L’INPS ricorda che tale testo (“imponibili soltanto in detto Stato”) è presente nelle convenzioni stipulate con numerosi Paesi, tra cui **Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Cina, Cipro, Corea, Costa d’Avorio, Danimarca, Ecuador, Egitto, Germania, Giappone, Regno Unito, Grecia, Indonesia, Croazia, Slovenia, Kuwait, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Sri Lanka, Svizzera, Tanzania, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Stati Uniti e Venezuela】919052441671990†L133-L149】. In questi casi, il pensionato residente nel Paese convenzionato può chiedere che la pensione sia erogata al lordo e tassata solo all’estero.

Alcune convenzioni prevedono regimi speciali. Per esempio:

  • Con Francia, l’art. 18 distingue tra pensioni private (paragrafo 1) e pensioni erogate ai sensi della legislazione sulla sicurezza sociale (paragrafo 2). In virtù di un accordo amichevole del 2000, l’INPS deve comunque applicare la ritenuta IRPEF sulle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità pagate a residenti in Francia; la tassazione è concorrente e il contribuente può ottenere un credito d’imposta in Francia .
  • Con Brasile, l’art. 18 fissa una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi (4.227,61 euro per l’anno d’imposta 2021); l’eccedenza è tassata secondo le regole italiane .
  • Con Canada, la soglia di esenzione è pari a 12.000 dollari canadesi (8.093,88 euro per il 2021). Sull’eccedenza si applica l’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dal TUIR .
  • Con Bulgaria, la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello nel 2023 ha chiarito che, per essere considerato residente bulgaro ai fini convenzionali, occorre possedere la cittadinanza bulgara; pertanto l’esenzione italiana si applica solo ai cittadini bulgari .

Queste varianti evidenziano l’importanza di verificare la convenzione applicabile e di allegare la certificazione di residenza estera rilasciata dall’autorità locale. In assenza di convenzione o di certificato valido, la pensione è tassata in Italia.

2. Il diritto al rimborso delle ritenute e i termini

Il pensionato che ha subito la ritenuta in Italia pur avendo diritto alla detassazione può chiedere la restituzione delle imposte versate a titolo di IRPEF. La disciplina del rimborso è contenuta negli articoli 37 e 38 del D.P.R. 602/1973 e negli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992.

Domanda di rimborso: termini di decadenza e prescrizione

L’art. 38 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso all’intendente di finanza entro 48 mesi dalla data del versamento nei casi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo . Il secondo comma precisa che l’istanza può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro lo stesso termine dalla data in cui la ritenuta è stata operata . Dopo aver ricevuto l’istanza, l’amministrazione deve provvedere al rimborso con ordinativo di pagamento .

Il termine di 48 mesi è di decadenza per la richiesta amministrativa. Tuttavia, se l’istanza non è accolta, il contribuente può agire in giudizio per ottenere il rimborso: in questo caso si applica il termine di prescrizione decennale (dieci anni) previsto dall’art. 2946 c.c., che decorre dalla data del versamento o, secondo la giurisprudenza, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene chiesto il rimborso. La decadenza e la prescrizione costituiscono due limiti distinti: occorre rispettare entrambi per non perdere il diritto.

Pensioni pubbliche, militari e di sicurezza sociale: un regime diverso

Non tutte le pensioni percepite da un contribuente residente all’estero ricadono nell’articolo 18 delle convenzioni. Il modello OCSE distingue tra pensioni private (art. 18) e pensioni corrisposte per servizi resi allo Stato (art. 19). L’articolo 19 prevede, di regola, che le pensioni pubbliche (erogate da uno Stato, da sue suddivisioni politiche o da un ente pubblico a un proprio ex dipendente) siano imponibili nello Stato pagatore, salvo che il beneficiario sia residente nell’altro Stato contraente e sia cittadino di tale Stato. Ciò significa che ex dipendenti dello Stato italiano (per esempio ex militari, dipendenti ministeriali, insegnanti) continuano a pagare l’IRPEF in Italia anche se risiedono all’estero, a meno che la convenzione preveda diversamente. La stessa regola si applica alle pensioni di sicurezza sociale pagate dall’INPS in base alla legislazione italiana, quando la convenzione attribuisce la potestà impositiva all’Italia.

In alcune convenzioni, come quella con la Francia, l’articolo 19 disciplina le pensioni pubbliche mentre l’articolo 18 riguarda le pensioni private. L’accordo amichevole del 28 febbraio 2000 ha chiarito che le pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità erogate dall’INPS a residenti in Francia rientrano nell’ambito dell’articolo 19; pertanto la tassazione resta in Italia . Analoghe regole valgono per i Paesi in cui la convenzione attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato pagatore (ad esempio per alcune pensioni di guerra o indennità). È quindi importante verificare, con l’assistenza di un professionista, se la pensione rientra tra quelle pubbliche o è qualificata come prestazione di sicurezza sociale, poiché ciò incide sulla possibilità di chiedere il rimborso delle ritenute.

Anche le pensioni cumulative o le prestazioni derivate da contributi versati in diversi Stati (totalizzazione) possono presentare complessità: l’INPS può erogare una quota italiana e una quota estera; solo la parte italiana può essere oggetto di rimborso. Nel caso di San Marino o di altri micro-Stati, le convenzioni prevedono regole particolari e la giurisprudenza tributaria ha riconosciuto, in alcune sentenze, la tassazione in Italia di parte della pensione e la tassazione esclusiva all’estero per la quota maturata fuori dallo Stato . Ogni situazione va analizzata caso per caso.

Procedura INPS e Centro Operativo di Pescara

L’INPS, nel portale “Normativa fiscale residenti all’estero”, ricorda che i pensionati residenti in Paesi convenzionati possono presentare richiesta di restituzione delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta . La domanda deve contenere:

  • l’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità del Paese estero;
  • la documentazione che dimostri i requisiti previsti dalla convenzione;
  • l’indicazione delle somme trattenute e dell’anno di riferimento.

In presenza di Convenzioni con regimi speciali (come Francia, Brasile o Canada), occorre allegare ulteriore documentazione prevista dalla convenzione. L’INPS precisa che la richiesta di rimborso va distinta dalla richiesta di detassazione futura: chi non ha ancora ottenuto l’erogazione della pensione al lordo deve presentare il modulo CI531 (domanda di esenzione dall’imposizione italiana), reperibile sul sito dell’Istituto.

3. Il diniego di rimborso: atti impugnabili e termini

Il diniego di rimborso può essere espresso (provvedimento motivato dell’Agenzia delle Entrate che respinge l’istanza) o tacito (mancata risposta trascorsi 90 giorni dalla presentazione). L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili davanti alle corti di giustizia tributaria di primo grado. La lettera g) comprende “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti” . Ciò significa che il diniego di rimborso costituisce un atto autonomamente impugnabile.

Secondo il comma 2 dell’art. 19, gli atti espressi devono indicare il termine entro cui proporre ricorso e la corte competente . In mancanza di tale indicazione, si applicano i termini generali. Il ricorso contro il diniego espresso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Per il diniego tacito, la legge non prevede un termine perentorio; la giurisprudenza riconosce che, trascorsi 90 giorni dalla domanda, il silenzio equivale a diniego e il contribuente può proporre ricorso in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione decennale, sempre che non decada per la mancata proposizione della domanda entro 48 mesi.

4. La giurisprudenza recente: la sentenza Cassazione n. 10308/2024 e altri orientamenti

La materia dei rimborsi delle ritenute su pensioni erogate a residenti all’estero ha generato negli ultimi anni un contenzioso significativo. La Corte di cassazione ha fornito importanti chiarimenti con la sentenza n. 10308 del 16 aprile 2024, riguardante un cittadino italiano residente in Turchia che aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF sulla pensione. La Suprema Corte ha stabilito che:

  • l’articolo 18 della Convenzione Italia–Turchia attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza (Turchia) e preclude la tassazione in Italia ;
  • per ottenere il rimborso, non è necessario dimostrare l’effettiva imposizione nel Paese di residenza; è sufficiente che il reddito sia “astrattamente imponibile” in quel Paese ;
  • l’unico criterio rilevante è la residenza del contribuente: la Corte di merito aveva accertato l’iscrizione all’AIRE e la residenza in Turchia ;
  • la Corte richiama l’interpretazione secondo cui l’espressione “imponibili soltanto” attribuisce la potestà impositiva esclusiva al Paese di residenza .

Questa pronuncia consolida un orientamento già espresso per altri redditi (dividendi, interessi) e supera le tesi dell’amministrazione finanziaria che richiedevano la prova dell’effettivo pagamento delle imposte all’estero. La sentenza sottolinea che il contributo può essere rimborsato anche se non è stato ancora tassato in Turchia; ciò tutela i pensionati che, pur beneficiando dell’esenzione, non sono immediatamente impositori all’estero.

Altre pronunce rilevanti

Oltre alla sentenza n. 10308/2024, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato casi analoghi per altri Paesi. La Corte ha affermato che il criterio della astratta imponibilità si applica anche alle convenzioni con l’India, la Svizzera e altri Stati: se la convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza, il pensionato può chiedere la restituzione senza dover dimostrare il pagamento all’estero. Numerose ordinanze del 2023 e del 2025 (ad es. n. 34655/2024 e n. 15234/2025) confermano che il rimborso è dovuto quando l’istanza è presentata nel rispetto dei termini e corredata da certificato di residenza estero.

Altri orientamenti e casi particolari

La giurisprudenza tributaria di merito ha affrontato anche situazioni in cui la convenzione introduce condizioni aggiuntive. Un esempio riguarda la Convenzione Italia–Bulgaria. Alcuni tribunali hanno richiesto, per il riconoscimento del rimborso, non solo la residenza fiscale in Bulgaria ma anche il possesso della cittadinanza bulgara. La Corte di giustizia tributaria di Pescara, con la sentenza n. 351/2024, ha osservato che “tra i presupposti formali per l’accoglimento della domanda di rimborso v’è il possesso della nazionalità bulgara” . In mancanza di cittadinanza, il contribuente non può invocare i benefici dell’art. 18 della convenzione. Questa posizione, condivisa da una parte della dottrina, deriva dal testo della convenzione che limita l’applicazione ai cittadini dei due Stati e si discosta dalle convenzioni basate sul modello OCSE. Il caso evidenzia come ogni convenzione possa contenere requisiti specifici e come sia indispensabile un’analisi dettagliata.

Un altro caso di rilievo riguarda la Convenzione Italia–India, dove l’art. 18 prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza ma consente all’Italia di tassare le pensioni erogate da enti pubblici. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3343/2023, ha confermato la possibilità di ottenere il rimborso delle ritenute sulle pensioni private, ribadendo che non occorre la prova dell’imposizione effettiva in India. In materia di pensioni di origine svizzera erogate da enti italiani a residenti in Svizzera, i tribunali di primo grado hanno spesso dato ragione al contribuente, richiamando l’orientamento consolidato della Cassazione. Nel 2025 la Corte di giustizia tributaria di Firenze ha riconosciuto il rimborso a un pensionato residente in Svizzera, confermando che la convenzione attribuisce allo Stato di residenza la potestà impositiva esclusiva e che l’Italia può tassare solo pensioni pubbliche e di sicurezza sociale.

La casistica si arricchisce inoltre di decisioni che riguardano pensioni corrisposte da organismi sovranazionali, come l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) o le istituzioni dell’Unione Europea. In questi casi le pensioni possono essere esenti da tassazione negli Stati membri in forza di accordi internazionali che prevedono l’immunità fiscale. La Corte dei conti e i giudici tributari italiani hanno stabilito che tali pensioni non sono soggette a IRPEF; pertanto non sorgono questioni di rimborso. Tuttavia i giudici hanno riconosciuto che eventuali ritenute operate per errore devono essere restituite con interessi.

5. Statuto del contribuente e diritti procedurali

La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) tutela i diritti del cittadino nel rapporto con l’amministrazione fiscale. Di particolare rilievo è l’articolo 8, che prevede il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per prestare garanzie (fideiussioni) quando, a seguito di provvedimento definitivo, il tributo non è dovuto . Nel contenzioso per il diniego di rimborso, questo diritto consente al pensionato di chiedere la restituzione dei costi di garanzie prestate (es. polizze fideiussorie) per ottenere la sospensione della riscossione.

6. Novità legislative: riforma della giustizia tributaria e abrogazione dell’art. 19 dal 2027

Il D.Lgs. 175/2024 ha riformato la giustizia tributaria e prevede l’abrogazione dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2027 . Saranno introdotte nuove disposizioni sugli atti impugnabili. Al momento (giugno 2026), la disciplina in vigore resta quella esaminata. È opportuno che i pensionati agiscano tempestivamente per non trovarsi coinvolti in una transizione normativa.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del diniego

Il pensionato che riceve un provvedimento di diniego o non ottiene risposta entro 90 giorni dall’istanza deve seguire con attenzione la procedura di impugnazione. Di seguito descriviamo le fasi principali.

1. Verifica della notifica e decorrenza dei termini

  1. Ricezione del diniego espresso. L’amministrazione deve indicare nel provvedimento il termine per ricorrere (60 giorni) e la Corte di giustizia tributaria territorialmente competente . Se il termine non è indicato, si applicano i termini ordinari ma è comunque prudente impugnare entro 60 giorni.
  2. Diniego tacito. Se la richiesta di rimborso non riceve risposta entro 90 giorni, scatta il silenzio–diniego. Dal 91° giorno il contribuente può proporre ricorso senza attendere ulteriori comunicazioni. Non esiste un termine perentorio per impugnare il silenzio, ma è consigliabile agire entro il termine di prescrizione decennale e, comunque, senza inutili indugi.
  3. Verifica del rispetto dei termini di decadenza. Prima di ricorrere occorre accertare che l’istanza di rimborso sia stata presentata entro 48 mesi dalla data della ritenuta . In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

2. Raccolta della documentazione

Per predisporre il ricorso bisogna raccogliere i documenti essenziali:

  • Istanza di rimborso presentata all’INPS/Agenzia (con data di protocollo);
  • Attestato di residenza fiscale estera vistato dall’autorità locale (modulo CI531 o certificato equivalente);
  • Documentazione delle ritenute (cedolini pensione, CUD, CU) e del pagamento delle imposte;
  • Copia della Convenzione applicabile e normativa interna;
  • Provvedimento di diniego (se espresso) o prova della presentazione della domanda (se tacito);
  • Prova dell’iscrizione all’AIRE, essenziale per dimostrare la residenza all’estero;
  • Eventuali accordi transnazionali (es. accordo Italia–Francia 2000) se riguardano il proprio Paese di residenza.

Oltre a questi elementi, il pensionato deve accertarsi che il certificato di residenza fiscale sia in corso di validità (di norma emesso nell’anno della domanda) e riporti il domicilio fiscale estero. Il certificato deve essere redatto sull’apposito modulo previsto dalla convenzione (es. Mod. CI531) o su carta intestata dell’autorità competente, tradotto in italiano (quando necessario) e accompagnato da apostille o legalizzazione. Senza questi requisiti formali, l’Agenzia respinge la domanda. È consigliabile allegare anche documenti che provano la permanenza nel Paese estero (contratti d’affitto, bollette, iscrizione a servizi sanitari), perché l’amministrazione può contestare la reale residenza. L’Avv. Monardo e il suo team assistono nella compilazione dei moduli, nella traduzione giurata e nell’invio della documentazione completa, evitando rigetti per motivi formali.

3. Presentazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Il ricorso si propone davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio. Il ricorso deve contenere:

  1. L’identificazione delle parti, con codice fiscale e indirizzo;
  2. L’indicazione dell’atto impugnato (diniego espresso o tacito) e la richiesta di annullamento;
  3. L’esposizione dei fatti: descrizione della pensione, dello Stato di residenza, dell’istanza di rimborso e delle ritenute subite;
  4. I motivi di ricorso: violazione dell’articolo 18 della Convenzione, dell’art. 23 TUIR, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del diritto al rimborso;
  5. La domanda conclusiva: richiesta di dichiarare illegittimo il diniego, riconoscere il diritto al rimborso e condannare l’amministrazione alla restituzione con interessi e rivalutazione;
  6. L’istanza di sospensione dell’esecuzione (qualora il diniego sia accompagnato da richieste di pagamento o di recupero di somme già restituite);
  7. La prova del pagamento del contributo unificato e la nomina del difensore (salvo ricorso personale per controversie di valore fino a 3.000 euro).

Oltre ai punti essenziali, è necessario curare gli aspetti procedurali: il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Corte entro il termine previsto, allegando la prova della notifica all’Agenzia delle Entrate o all’INPS. La notifica può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), servizio postale o ufficiale giudiziario; in mancanza di notifica regolare il ricorso è inammissibile. Il contributo unificato varia in base al valore della causa (si va da poche decine di euro a oltre 1.500 euro per importi superiori a 200.000 euro), e deve essere versato al momento del deposito.

Nel ricorso occorre indicare l’indirizzo PEC del difensore per le comunicazioni digitali. In mancanza di domicilio digitale la Corte potrebbe dichiarare la nullità della notifica. È inoltre consigliabile allegare l’estratto del conto pensionistico e la prova di eventuali solleciti o diffide inviate all’INPS. Un ricorso ben strutturato e completo riduce il rischio di eccezioni procedurali e aumenta le possibilità di accoglimento.

Infine, il ricorrente deve considerare la ripartizione dell’onere della prova. La giurisprudenza afferma che spetta al contribuente dimostrare la propria residenza estera e la presenza di una convenzione che prevede la tassazione esclusiva all’estero, mentre spetta all’amministrazione fornire elementi contrari (ad es. che la pensione è pubblica o che la convenzione richiede la cittadinanza). Nel ricorso conviene richiamare la giurisprudenza della Cassazione per invertire l’onere probatorio e chiedere che l’amministrazione produca la prova dei propri assunti.

La legge impone la difesa tecnica obbligatoria (avvocato) per le controversie superiori a 3.000 euro. Nel ricorso è possibile chiedere la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, comprese le spese di garanzia previste dall’art. 8 dello Statuto del contribuente .

4. Udienza e decisione

Dopo il deposito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate e, se del caso, l’INPS hanno 60 giorni per costituirsi in giudizio con un controricorso. La Corte successivamente fissa l’udienza di trattazione. In questa fase le parti possono depositare memorie illustrative, produrre documenti integrativi e formulare richieste istruttorie (ad esempio, audizione di testimoni o richiesta di informazioni all’autorità estera). Alla prima udienza, il difensore del contribuente illustra i motivi del ricorso, insiste sulla violazione della convenzione e sottolinea le sentenze favorevoli; l’amministrazione replica.

La Corte può invitare le parti a trovare un accordo conciliativo (istituto del reclamo‑mediazione se il valore è inferiore a 50.000 euro). Nel corso dell’udienza, se ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice trattiene il fascicolo e pronuncia la sentenza entro un termine di 30 giorni dalla camera di consiglio. Se invece ravvisa la necessità di un supplemento istruttorio, può rinviare l’udienza e ordinare alle parti di produrre ulteriore documentazione.

La decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con appello entro 60 giorni dalla notifica. L’appello è esaminato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex Commissione regionale), che può confermare o riformare la sentenza. In caso di contrasto con la giurisprudenza o di violazione di legge, è ammesso il ricorso per cassazione, che si presenta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello o entro sei mesi dalla pubblicazione se non notificata. La Cassazione decide solo su questioni di legittimità, non sui fatti.

È importante prepararsi all’udienza con una linea difensiva chiara e con la consapevolezza che i giudici richiedono la prova della residenza e la corretta applicazione della convenzione. L’assistenza di un avvocato esperto, come l’Avv. Monardo, consente di affrontare le obiezioni dell’amministrazione e di valorizzare la giurisprudenza favorevole.

Difese e strategie legali del pensionato

Affrontare il diniego di rimborso richiede strategie adeguate, sia in fase amministrativa che giudiziale. Di seguito alcune difese e strumenti a disposizione del contribuente.

Eccezioni procedurali e questioni preliminari

Prima ancora di discutere il merito, il difensore può sollevare eccezioni procedurali che, se accolte, possono comportare l’annullamento del diniego. Tra queste:

  1. Incompetenza territoriale: qualora l’istanza sia stata esaminata da un ufficio periferico non competente (per esempio, un ufficio territoriale anziché il Centro Operativo di Pescara), è possibile eccepire l’incompetenza dell’organo che ha emanato il diniego.
  2. Violazione del contraddittorio: se l’amministrazione non ha rispettato il principio del contraddittorio, ossia non ha invitato il contribuente a fornire chiarimenti prima di rigettare l’istanza, il diniego può essere annullato. La giurisprudenza riconosce che, nelle ipotesi di rifiuto di rimborso, l’Agenzia deve motivare il provvedimento e consentire al contribuente di replicare.
  3. Nullità della notifica: un diniego notificato a un indirizzo diverso da quello indicato dal contribuente o oltre i termini di legge può essere impugnato per nullità.

Sollevare queste eccezioni costringe l’amministrazione a riesaminare la propria attività e può portare all’annullamento dell’atto senza affrontare questioni più complesse.

1. Dimostrare la residenza estera e l’applicabilità della convenzione

La chiave per ottenere la detassazione e il rimborso è dimostrare la residenza fiscale nel Paese con cui è in vigore la convenzione. A tal fine è essenziale:

  • allegare il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera, possibilmente tradotto e legalizzato;
  • dimostrare l’iscrizione all’AIRE per tutto il periodo d’imposta;
  • provare che i legami personali e familiari sono radicati nel Paese estero (residenza, domicilio, immobile, lavoro, famiglia);
  • indicare che l’ente erogatore della pensione è italiano e che la convenzione prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

2. Sostenere la tesi dell’astratta imponibilità

In base alla sentenza Cassazione n. 10308/2024 e ai precedenti giurisprudenziali, il pensionato può sostenere che non è necessario dimostrare di aver pagato l’imposta nel Paese estero. È sufficiente che la pensione sia “astrattamente imponibile” secondo la legislazione del Paese di residenza . Questa impostazione consente di evitare un onere probatorio eccessivo e risponde alla ratio delle convenzioni OCSE.

Nella motivazione della Cassazione, si evidenzia che la richiesta di prova dell’effettivo versamento all’estero contrasterebbe con la funzione delle convenzioni, che mirano a evitare la doppia imposizione e non a imporre una tassazione minima. Il principio di astratta imponibilità deriva anche da precedenti in materia di dividendi e interessi, in cui la Corte ha riconosciuto il rimborso delle ritenute a favore di società estere senza richiedere la dimostrazione del pagamento nello Stato di residenza. Pertanto, è opportuno richiamare questi precedenti per rafforzare la propria posizione.

Per sostenere la tesi, il ricorso può includere un’analisi comparata delle normative dei due Stati, dimostrando che la pensione rientra nella categoria di redditi imponibili nello Stato di residenza. Anche se il contribuente gode di un regime di esenzione o di una franchigia, la sussistenza di un’imponibilità astratta è sufficiente. L’argomento è valido anche per le convenzioni che prevedono soglie di esenzione (come Canada o Brasile): l’imponibilità esiste per la parte eccedente la soglia . Pertanto, non rileva che l’imposta non sia stata materialmente pagata o che la pensione rientri interamente nella franchigia.

3. Contestare il difetto di motivazione del diniego

Spesso l’Agenzia delle Entrate rigetta l’istanza con formule generiche, ad esempio affermando che “non è stata dimostrata la tassazione all’estero”. In sede di ricorso si può eccepire il difetto di motivazione e la violazione di legge: il provvedimento amministrativo deve indicare con chiarezza le ragioni del rigetto e le norme applicate. L’omessa motivazione può comportare l’annullamento dell’atto e l’obbligo di riesaminare la domanda.

In base all’art. 7 della legge 241/1990 e ai principi generali dell’attività amministrativa, il provvedimento deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. Nel caso di diniego di rimborso, l’Agenzia deve indicare quali articoli della convenzione ritiene non applicabili e perché ritiene non provata la residenza estera o la nazionalità. L’uso di formule stereotipate (“manca la prova della tassazione all’estero”) non è sufficiente e integra violazione di legge. La Cassazione ha più volte cassato provvedimenti carenti di motivazione, imponendo all’amministrazione una maggiore diligenza.

Un efficace strumento difensivo è la richiesta di accesso agli atti ex art. 22 della legge 241/1990: il contribuente può chiedere di visionare il fascicolo e verificare le motivazioni e i documenti su cui si basa il diniego. Se l’amministrazione non risponde o rifiuta l’accesso senza motivazione, si può proporre ricorso al TAR o invocare la violazione nel giudizio tributario. Questa strategia costringe l’ente a esplicitare le proprie ragioni e può indebolire la sua posizione in giudizio.

4. Invocare l’art. 8 dello Statuto per il rimborso delle garanzie

Se, in attesa della decisione, l’Agenzia ha richiesto una garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) per sospendere la riscossione o per procedere al rimborso, il contribuente può chiedere il rimborso del costo della garanzia quando il tributo non risulta dovuto. L’art. 8 dello Statuto del contribuente prevede che l’amministrazione rimborsi “il costo della garanzia prestata” quando risulta definitivamente che il tributo non era dovuto .

5. Utilizzare gli istituti deflattivi del contenzioso

Prima e durante il contenzioso è possibile ricorrere a strumenti deflattivi per cercare un accordo con l’Agenzia:

  • Accertamento con adesione: consente di definire l’importo del rimborso attraverso un accordo e comporta la rinuncia a eventuali sanzioni. È utile quando vi sono contestazioni su alcuni periodi o importi.
  • Mediazione tributaria: per controversie di valore fino a 50.000 euro (elevato a 50.000 dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992), il ricorso non è immediatamente notificato alla controparte; occorre presentare un’istanza di mediazione che offre uno sconto sulle sanzioni. L’esito della mediazione può chiudere la controversia.

Questi strumenti permettono di evitare i tempi e i costi del processo. L’accertamento con adesione implica l’apertura di un contraddittorio con l’ufficio che ha emesso il diniego: il contribuente espone le proprie ragioni, l’ufficio può rivedere la posizione e proporre una soluzione conciliativa. In caso di accordo, il rimborso può essere riconosciuto in misura integrale o parziale; le sanzioni e gli interessi moratori vengono ridotti. Tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia a impugnare ulteriormente la questione.

La mediazione tributaria è obbligatoria per le controversie di valore fino a 50.000 euro e rappresenta un filtro prima dell’accesso alla giustizia. La domanda di mediazione va presentata entro il termine per il ricorso; l’Agenzia ha 90 giorni per rispondere. Se accetta la proposta di mediazione o formula una controproposta, si chiude la controversia; in caso di rigetto o silenzio, il ricorso si perfeziona e viene iscritto a ruolo. La mediazione è vantaggiosa perché consente la riduzione a un terzo delle sanzioni e il pagamento rateale.

È utile valutare questi istituti soprattutto quando il contenzioso riguarda aspetti formali (documenti non validi, mancanza di apostille) che possono essere facilmente sanati con un accordo. L’Avv. Monardo assiste i clienti nella fase di adesione e mediazione, negoziando con l’ufficio e cercando la soluzione più favorevole.

6. Richiedere la sospensione dell’esecuzione e tutelarsi contro i pignoramenti

Se, nonostante la pendenza della procedura, l’Agenzia procede a trattenere le somme o avvia azioni esecutive (pignoramento presso INPS, ipoteca, fermo auto), il contribuente può chiedere alla Corte di giustizia tributaria un provvedimento cautelare ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992. La Corte può sospendere l’esecuzione se vi è un danno grave e irreparabile e se il ricorso appare fondato.

Per ottenere la sospensione, occorre presentare un’istanza motivata che dimostri l’impossibilità di attendere la decisione di merito senza subire un pregiudizio irreparabile, ad esempio la compromissione dei mezzi di sussistenza o l’impossibilità di pagare le spese mediche. È utile allegare la documentazione reddituale e patrimoniale, oltre a evidenziare l’esistenza della convenzione che attribuisce la tassazione allo Stato estero. La Corte decide in camera di consiglio e può imporre una cauzione a garanzia del credito erariale; tuttavia, nel caso di rimborso di ritenute, la richiesta di cauzione è rara, poiché il tributo potrebbe non essere dovuto.

In caso di pignoramento presso terzi (ad esempio pignoramento della pensione), il contribuente può proporre un opposizione esecutiva davanti al giudice dell’esecuzione, sostenendo che il credito vantato dallo Stato è inesistente in virtù della convenzione. Questo strumento è complementare al ricorso tributario e consente di fermare l’esecuzione in attesa della decisione. Anche in questa sede è consigliabile essere assistiti da un professionista.

7. Impugnare eventuali prelievi indebiti effettuati dall’INPS

Capita che l’INPS, dopo aver accolto la domanda di detassazione, continui ad applicare le ritenute per alcuni mesi o che, in pendenza di ricorso, effettui trattenute a titolo di acconto. Tali importi possono essere contestati chiedendo la restituzione e, se necessario, impugnando i conguagli come cartelle di pagamento o ruoli (anch’essi autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992 ).

Approfondimenti pratici e giurisprudenziali

In questa sezione approfondiamo alcune questioni che spesso emergono nei casi concreti, analizzando ulteriori fonti normative e giurisprudenziali. Lo scopo è fornire al lettore strumenti avanzati per comprendere le sfumature del contenzioso e orientarsi tra i vari regimi convenzionali.

1. Credito d’imposta e art. 165 TUIR

L’articolo 165 del TUIR consente al contribuente residente di detrarre dall’IRPEF un credito per le imposte pagate all’estero, al fine di evitare la doppia imposizione. Nel contesto delle pensioni, il credito d’imposta assume rilievo per i pensionati residenti all’estero quando la convenzione prevede la tassazione concorrente (come nel caso della Francia). Se l’INPS trattiene l’IRPEF in Italia e il pensionato paga l’imposta anche all’estero, può chiedere il rimborso o, se residente in Italia, detrarre il credito corrispondente. Tuttavia, per i pensionati non residenti che non presentano dichiarazione dei redditi in Italia, il credito d’imposta non è fruibile; l’unica via resta il rimborso. È quindi importante valutare se la convenzione prevede un regime di tassazione concorrente o di tassazione esclusiva e agire di conseguenza.

2. Convenzioni con soglie di esenzione

Alcune convenzioni stabiliscono che lo Stato della fonte può tassare la pensione solo per la parte eccedente una determinata soglia. Lo abbiamo visto con Brasile (esenzione fino a 5.000 dollari statunitensi ) e Canada (esenzione fino a 12.000 dollari canadesi ). In questi casi, l’INPS deve trattenere l’imposta solo sulla quota eccedente, applicando l’aliquota più favorevole; il contribuente che subisce una ritenuta sull’intera pensione può chiedere il rimborso della parte eccedente la soglia. Per dimostrare l’errore, occorre allegare la convenzione e calcolare l’esenzione secondo la valuta convenzionale (convertita in euro al tasso di cambio stabilito dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento). Il ricorso deve quindi contenere una simulazione numerica che mostri la differenza tra la ritenuta operata e quella dovuta.

3. Convenzioni con requisiti di nazionalità

Come accennato, alcune convenzioni (ad esempio con la Bulgaria) richiedono anche il possesso della nazionalità dello Stato di residenza. Il principio è stato ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di Pescara, che ha considerato il possesso della cittadinanza bulgara un presupposto formale per l’accoglimento della domanda . Questa peculiarità può apparire discriminatoria, ma trova giustificazione nella volontà dei contraenti di evitare fenomeni di arbitraggio fiscale. Se un contribuente risiede in Bulgaria ma mantiene la cittadinanza italiana, non può beneficiare della tassazione esclusiva estera. Per altre convenzioni (come con Tunisia o Turchia) la nazionalità non è richiesta e l’unico requisito è la residenza.

4. Rapporti con l’INPS e il Centro Operativo di Pescara

L’INPS gestisce la fase amministrativa della detassazione e collabora con l’Agenzia delle Entrate tramite il Centro Operativo di Pescara. In pratica, la richiesta di esenzione (modulo CI531) viene trasmessa dall’INPS all’Agenzia, che verifica la documentazione e rilascia l’autorizzazione. Successivamente l’INPS sospende la ritenuta. Se, nel frattempo, il pensionato ha subito ritenute, l’istanza di rimborso deve essere inoltrata all’Agenzia, che la esamina e risponde. Questa doppia interfaccia crea spesso confusione: molti pensionati inviano documenti solo all’INPS, che però non ha il potere di disporre i rimborsi. Per evitare ritardi, è consigliabile inoltrare contestualmente l’istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara e informare l’INPS, conservando le ricevute.

5. Il ruolo dei patronati e dei consolati

I pensionati che risiedono all’estero possono avvalersi dei patronati e dei consolati italiani per compilare la documentazione e trasmetterla alle autorità. I patronati forniscono assistenza gratuita nella compilazione dei moduli, nella richiesta dei certificati e nella traduzione. I consolati, invece, possono autenticare le firme e certificare la residenza consolare. Tuttavia, è bene ricordare che il patronato non sostituisce il consulente legale: per questioni controverse come il rimborso di ritenute o la presentazione del ricorso, è necessario l’intervento di un avvocato. Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con patronati e consolati per garantire un supporto coordinato.

6. Implicazioni fiscali nel Paese di residenza

Una preoccupazione frequente dei pensionati riguarda il rischio che, ottenuto il rimborso in Italia, l’imposta sia richiesta integralmente nel Paese di residenza. In realtà, se la convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato estero, la pensione è comunque imponibile in quel Paese e il rimborso non crea una doppia esenzione. Tuttavia, il pensionato deve dichiarare la pensione al fisco estero e pagare le imposte secondo le aliquote locali. Nel caso di regimi di tassazione concorrente, l’imposta italiana può essere detratta in sede di dichiarazione estera; per questo è importante conservare la documentazione del rimborso.

7. Compensazioni e rimborsi parziali

L’Agenzia delle Entrate può compensare il rimborso richiesto con debiti residui del contribuente. Ciò può accadere quando il pensionato ha cartelle esattoriali per IRPEF, IVA o contributi non pagati. La compensazione può ridurre o azzerare l’importo restituito. È possibile contestare la compensazione solo dimostrando che il debito non è dovuto (ad esempio perché prescritto) o che è oggetto di sospensione. L’Avv. Monardo verifica la situazione debitoria complessiva e propone piani di rateazione o definizioni agevolate per evitare la compensazione.

8. Doppia residenza e residenza fittizia

Un’area di contenzioso riguarda i casi di doppia residenza o di residenza fittizia all’estero. Il fisco italiano può contestare la detassazione se ritiene che il contribuente, pur essendo iscritto all’AIRE, mantenga il centro degli interessi vitali in Italia (art. 2 TUIR ). In tal caso la pensione resta tassabile in Italia. La verifica della residenza si basa su criteri fattuali (luogo di abitazione, famiglia, lavoro, interessi economici). È quindi fondamentale che il pensionato dimostri la reale radicazione nel Paese estero, evitando di mantenere immobili o attività significative in Italia senza una giustificazione. La consulenza preventiva aiuta a evitare contestazioni.

9. Compatibilità con altre prestazioni

Alcuni pensionati beneficiano di altre prestazioni italiane (ad esempio assegni sociali, indennità di accompagnamento) che possono essere subordinate alla residenza in Italia. La detassazione della pensione e il rimborso delle ritenute non influenzano di per sé queste prestazioni, ma occorre verificare se il trasferimento della residenza all’estero comporta la perdita dell’assegno sociale. In molti casi l’INPS richiede la restituzione delle somme percepite se si accerta la non residenza in Italia. Occorre quindi pianificare la propria situazione previdenziale in modo coordinato.

10. Evoluzione normativa e impatto della riforma fiscale

Il quadro normativo sul rimborso delle ritenute è destinato a evolversi con la riforma fiscale avviata nel 2023. Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto nuove definizioni di residenza fiscale e ha delegato al Governo l’adozione di decreti attuativi per revisionare le norme sulle convenzioni e sul coordinamento tra imposte italiane e estere. Il D.Lgs. 175/2024, come già ricordato, ha previsto l’abrogazione dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 dal 2027 , con l’obiettivo di semplificare i ricorsi tributari. È probabile che vengano introdotte procedure telematiche per i rimborsi e un sistema di scambio automatico di informazioni con i Paesi esteri. I contribuenti dovranno adattarsi a queste innovazioni, affidandosi a professionisti aggiornati.

È frequente che l’INPS applichi il regime di tassazione piena in attesa dell’esito del controllo dell’Agenzia delle Entrate e poi proceda a conguagli annuali. Se il contribuente ha già presentato l’istanza di detassazione e ha ricevuto il nulla osta, l’INPS deve cessare immediatamente le ritenute; in caso contrario, i prelievi successivi possono essere qualificati come indebiti. L’opposizione può essere proposta sia davanti al giudice tributario sia, per le questioni previdenziali, al giudice del lavoro. È opportuno agire tempestivamente per evitare che le somme trattenute siano compensate con altre imposte.

8. Strategie processuali avanzate: eccezioni di incostituzionalità e rinvio pregiudiziale

In casi complessi, è possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale (ad esempio sulla norma interna che limita il rimborso) o proporre istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea se la convenzione è in conflitto con le norme UE sulla libera circolazione. La presenza di trattati bilaterali e l’interpretazione conforme al diritto internazionale (Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) possono essere valorizzate per rafforzare la posizione del contribuente.

Strumenti alternativi per definire la posizione contributiva

Il pensionato residente all’estero potrebbe trovarsi non solo a chiedere il rimborso delle ritenute, ma anche ad affrontare debiti tributari diversi (cartelle pregresse, imposte non pagate, sanzioni). In questi casi, oltre al contenzioso tradizionale, esistono strumenti di definizione agevolata e di composizione della crisi che possono aiutare a ristrutturare i debiti.

1. Definizioni agevolate e rottamazioni (fino al 2026)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. La rottamazione quater (Legge 197/2022) ha consentito di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi senza sanzioni. L’iniziativa, prorogata più volte, ha avuto scadenza definitiva al 15 marzo 2024 per la presentazione delle domande e al 30 giugno 2024 per il versamento della prima rata. A giugno 2026 non risultano attive nuove rottamazioni “quater” o “quinquies”; eventuali disposizioni future andranno verificate, ma non è più possibile aderire alla rottamazione quinquies (prevista dalla Legge 199/2025) perché il termine per l’adesione è scaduto il 30 aprile 2026 e non sono state introdotte proroghe.

Resta comunque possibile avvalersi dell’istituto del saldo e stralcio dei debiti entro 1.000 euro per i carichi affidati fino al 2015 (Legge 228/2012, art. 1, commi 527‑529) e del pagamento rateale delle cartelle, fino a 72 rate ordinarie o 120 rate in caso di grave difficoltà. Questi strumenti possono essere abbinati al ricorso per rimborso delle ritenute se il contribuente ha altri debiti con l’Erario, evitando pignoramenti sulla pensione.

Un altro strumento deflattivo è rappresentato dalla definizione delle liti pendenti prevista dalla legge 197/2022 per i contenziosi tributari in corso al 1° gennaio 2023. Questa misura consente di chiudere le cause pagando un importo ridotto (dal 5% al 90% del valore del contenzioso) a seconda del grado di giudizio e dell’esito favorevole in passato. Anche se la finestra per aderire si è chiusa il 31 luglio 2023, è utile ricordare che future leggi di bilancio potrebbero riproporre simili opportunità. Il contribuente che attende il rimborso delle pensioni e nel frattempo ha cause fiscali in corso deve monitorare le novità legislative e approfittare delle definizioni agevolate per liberarsi di oneri pregressi.

2. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (sovraindebitamento)

La Legge 3/2012, ribattezzata “legge salva-suicidi”, ha introdotto strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento di consumatori, professionisti e piccole imprese. Dal 15 luglio 2022 tali procedure sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore integralmente il 15 luglio 2022. Le procedure previste sono:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII): permette al consumatore in stato di sovraindebitamento di presentare, tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento parziale dei debiti secondo un programma sostenibile. La procedura è concorsuale e necessita di omologazione del giudice . La legge specifica che queste procedure, già contemplate dalla l. 3/2012, sono ora collocate nel CCII e appartengono agli strumenti di regolazione della crisi . La fase esecutiva del piano prevede la vigilanza dell’OCC, vendite competitive dei beni e relazioni semestrali .
  • Concordato minore (artt. 74‑83 CCII): destinato a imprenditori minori e professionisti, prevede un accordo con la maggioranza dei creditori per risanare l’attività. Anch’esso deriva dalla Legge 3/2012 ed è ora disciplinato dal CCII . Dopo l’omologazione, la fase esecutiva ricalca quella della ristrutturazione dei debiti del consumatore .
  • Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268‑277 CCII): consente al sovraindebitato di liberarsi dei debiti mediante la liquidazione del patrimonio sotto il controllo del giudice. È l’ultima alternativa, da usare quando non è possibile proporre un piano o un concordato .

Questi strumenti consentono anche ai pensionati esteri con debiti residui di ottenere una esdebitazione e ripartire, pur rimanendo all’estero. L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi iscritto all’OCC, può assistere nella predisposizione del piano e nel dialogo con i creditori.

Per comprendere meglio questi strumenti, ecco un approfondimento sulle loro caratteristiche:

Piani del consumatore. La procedura inizia con la presentazione di un’istanza all’OCC competente. Il debitore espone la propria situazione economica, indicando redditi, patrimonio, debiti e creditori. L’OCC nomina un gestore che verifica la veridicità dei dati e assiste nella redazione del piano. Il piano deve prevedere il pagamento dei debiti in misura proporzionale alle risorse disponibili e non può durare oltre cinque anni, salvo proroghe giustificate. Una volta depositato, il giudice convoca i creditori e può omologare il piano anche senza l’accordo unanime, purché sia assicurato un trattamento non discriminatorio. Durante l’esecuzione, il debitore deve versare le rate stabilite e, se del caso, vendere i beni non indispensabili. Al termine, ottiene l’esdebitazione e i debiti residui vengono cancellati.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (concordato minore). A differenza del piano del consumatore, il concordato minore richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (in termini di valore). È destinato a imprenditori minori e professionisti; tuttavia, un pensionato che esercita un’attività di impresa o professionale può accedervi. Il piano può prevedere la continuazione dell’attività, la cessione dell’azienda o la liquidazione dei beni. Dopo l’omologazione, l’OCC vigila sull’esecuzione. Il vantaggio del concordato minore è la possibilità di rinegoziare i contratti in essere (ad esempio i mutui) e di ridurre l’esposizione con le banche.

Liquidazione controllata. Questo strumento è simile al fallimento per i non fallibili: il debitore chiede al giudice la liquidazione del proprio patrimonio per soddisfare i creditori. L’OCC redige l’inventario, individua i beni da liquidare e li vende tramite procedure competitive. Il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti non soddisfatti. Anche se più radicale, la liquidazione controllata è talvolta l’unica strada per liberarsi definitivamente dai debiti.

Uno dei punti di forza delle procedure di sovraindebitamento è la possibilità di sospendere le azioni esecutive: dal momento della presentazione della domanda, i creditori non possono avviare o proseguire pignoramenti, sequestri o ipoteche, salvo autorizzazione del giudice. Questo consente al pensionato di preservare la propria pensione mentre attende il rimborso delle ritenute e di organizzare un piano sostenibile.

3. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, procedura volontaria per imprese in difficoltà. Sebbene destinata principalmente a imprenditori, può essere utile per i professionisti e i piccoli imprenditori pensionati che mantengono un’attività. L’istanza va presentata tramite la piattaforma delle Camere di commercio, allegando un piano di risanamento e nominando un esperto negoziatore (l’Avv. Monardo è abilitato). La procedura consente di negoziare con i creditori, accedere a misure protettive e, in caso di accordo, evitare il fallimento o la liquidazione. L’adesione non comporta la rinuncia al ricorso per rimborso delle ritenute, ma consente di gestire in modo complessivo la posizione debitoria.

La composizione negoziata prevede diverse fasi. In primo luogo, l’imprenditore (o il professionista) accede alla piattaforma telematica e compila un test di autovalutazione per verificare lo stato di crisi. Successivamente, deposita un’istanza con la documentazione contabile e il piano di risanamento. Viene nominato un esperto indipendente, scelto da un elenco nazionale, che assiste l’imprenditore nel confronto con i creditori. Durante la procedura è possibile richiedere misure protettive (sospensione di azioni esecutive, proroga dei termini contrattuali) che vengono concesse dal tribunale. L’esperto facilita la negoziazione e propone soluzioni, come accordi di ristrutturazione o transazioni parziali. Se si raggiunge un accordo, questo può essere omologato e diventare vincolante per tutti i creditori. In caso contrario, si può accedere alle procedure concorsuali ordinarie.

Per i pensionati con un’attività imprenditoriale residuale, la composizione negoziata rappresenta un percorso meno invasivo rispetto al concordato, poiché privilegia la continuità aziendale e la salvaguardia del patrimonio personale. Il rimborso delle ritenute sulla pensione può essere utilizzato come leva per convincere i creditori ad accettare un accordo. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può svolgere il ruolo di guida nel processo, predisponendo i documenti e rappresentando l’imprenditore nelle trattative.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Non presentare l’istanza di rimborso nei tempi: trascorsi 48 mesi dalla ritenuta, il diritto si estingue .
  2. Ignorare il diniego tacito: dopo 90 giorni l’inerzia equivale a rigetto; attendere inutilmente può pregiudicare la possibilità di recuperare le somme.
  3. Non allegare il certificato di residenza estera: senza l’attestazione, l’amministrazione rigetta l’istanza. Il certificato deve essere rilasciato dall’autorità fiscale del Paese estero e vistato dall’ambasciata italiana.
  4. Richiedere il rimborso senza aver chiesto la detassazione: occorre prima presentare la domanda di erogazione al lordo (modulo CI531) all’INPS; in caso contrario le ritenute continueranno ad essere operate anche dopo l’accoglimento del ricorso.
  5. Confondere il regime convenzionale: alcune convenzioni (Francia, Brasile, Canada) prevedono tassazioni concorrenti o soglie; occorre verificare il testo applicabile .
  6. Pensare che la convenzione operi automaticamente: la detassazione non è automatica; bisogna presentare apposita richiesta all’INPS e ottenere il nulla osta dell’Agenzia delle Entrate.
  7. Sottovalutare la prescrizione decennale: anche dopo aver ottenuto un diniego, il diritto al rimborso si prescrive dopo 10 anni; è consigliabile proporre il ricorso al più presto per interrompere la prescrizione.
  8. Non pagare le cartelle pendenti: l’esistenza di altre posizioni debitorie può comportare compensazioni o pignoramenti sulla pensione; è opportuno valutare piani di rientro e definizioni agevolate.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e strumenti esaminati. Si tratta di schemi di orientamento: per un’analisi dettagliata occorre valutare il singolo caso.

Tabella 1 – Norme rilevanti

NormativaContenuto essenzialeRiferimento
Art. 3 TUIRL’IRPEF si applica sul reddito complessivo del residente e sui redditi prodotti in Italia dai non residentiT.U.I.R. 917/1986
Art. 23 TUIRConsidera prodotte in Italia le pensioni erogate da soggetti residenti a non residentiT.U.I.R. 917/1986
Art. 2 TUIRDefinisce la residenza fiscale: residenza o domicilio in Italia per la maggior parte dell’anno, presenza fisica, presunzione per iscritti in anagrafeD.P.R. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 209/2023
Art. 18 Convenzioni OCSEStabilisce che le pensioni private sono imponibili solo nello Stato di residenza del pensionatoConvenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni
Art. 38 DPR 602/73Prevede l’istanza di rimborso entro 48 mesi per errori, duplicazioni o ritenute inesistentiDPR 602/1973
Art. 19 D.Lgs. 546/92Elenca gli atti impugnabili, includendo il diniego espresso o tacito di restituzioneD.Lgs. 546/1992
Art. 8 Statuto del contribuenteObbliga l’amministrazione a rimborsare il costo delle garanzie quando il tributo non è dovutoLegge 212/2000
Artt. 67‑83 CCIIRegolano la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minoreD.Lgs. 14/2019
Artt. 268‑277 CCIIDisciplina la liquidazione controllata del patrimonioD.Lgs. 14/2019

Tabella 2 – Termini e scadenze

SituazioneTermineRiferimento
Presentazione dell’istanza di rimborso48 mesi dalla data della ritenutaArt. 38 DPR 602/73
Formazione del silenzio–diniego90 giorni dalla presentazione dell’istanzaPrassi amministrativa
Ricorso contro diniego espresso60 giorni dalla notifica del provvedimentoArt. 21 D.Lgs. 546/92
Ricorso contro diniego tacitoNon c’è termine perentorio; consigliato agire entro la prescrizione decennaleGiurisprudenza
Prescrizione del diritto al rimborso10 anni dal versamento o dalla dichiarazione (interrompibile)Art. 2946 c.c.
Domanda di rottamazione quaterScaduta il 15 marzo 2024 (prima rata 30 giugno 2024); non più attivaLegge 197/2022
Domanda rottamazione quinquiesScaduta il 30 aprile 2026; non prorogataLegge 199/2025

Tabella 3 – Strumenti di composizione della crisi

StrumentoSoggettiFunzione principale
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII)Consumatori (non imprenditori)Presentazione di un piano di ristrutturazione, con pagamento parziale e tempistica flessibile; omologazione giudiziale e controllo OCC
Concordato minore (artt. 74‑83 CCII)Imprenditori minori, professionistiAccordo con la maggioranza dei creditori per salvare l’attività; omologazione e esecuzione sotto vigilanza
Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268‑277 CCII)Consumatori, imprenditori minoriLiquidazione totale dei beni per estinguere i debiti residui; rilascia esdebitazione
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Imprenditori in crisiNegoziazione assistita con i creditori tramite esperto; misure protettive e piani di risanamento
Rottamazione/definizione agevolataTutti i contribuenti con debiti iscritti a ruoloPagamento ridotto delle cartelle, senza sanzioni e interessi; scadenze concluse

FAQ (domande frequenti)

1. Qual è la differenza tra detassazione della pensione e rimborso delle ritenute?

La detassazione riguarda la richiesta all’INPS di erogare la pensione al lordo delle imposte future, applicando la convenzione contro le doppie imposizioni (modulo CI531). Il rimborso riguarda invece le ritenute già operate negli anni precedenti; va chiesto all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dalla data della ritenuta . Spesso i due procedimenti viaggiano parallelamente: si chiede prima la detassazione e, contestualmente o in seguito, la restituzione delle imposte prelevate in eccesso.

2. Posso chiedere il rimborso se non ho ancora ottenuto la pensione al lordo?

Sì. L’istanza di rimborso può essere presentata anche se l’INPS non ha ancora erogato la pensione al lordo. È tuttavia consigliabile richiedere simultaneamente la detassazione per evitare ulteriori ritenute.

3. Cosa succede se la mia richiesta di rimborso non viene esaminata entro 90 giorni?

Trascorso il termine di 90 giorni senza risposta, si forma il silenzio–diniego. Da quel momento puoi proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria senza ulteriori solleciti. Non è necessario attendere una risposta formale.

4. Se ricevo un diniego espresso, quanto tempo ho per impugnarlo?

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento . Il termine decorre dalla data in cui il provvedimento arriva al tuo indirizzo (via PEC o raccomandata). Se il provvedimento non indica il termine, per prudenza considera comunque 60 giorni.

5. Devo dimostrare di aver pagato l’imposta nel Paese estero?

No, secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 10308/2024) è sufficiente dimostrare la residenza nel Paese estero e che la convenzione attribuisce a quel Paese la potestà impositiva esclusiva . Non occorre provare che l’imposta è stata effettivamente pagata all’estero.

6. Come dimostro la mia residenza all’estero?

È necessario presentare un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente del Paese dove vivi, con traduzione e legalizzazione. Inoltre, l’iscrizione all’AIRE rappresenta un elemento importante ma non sufficiente da sola: devi dimostrare che i tuoi legami personali e familiari sono concentrati all’estero.

7. Devo allegare la Convenzione al ricorso?

È opportuno allegare una copia della Convenzione tra l’Italia e il tuo Paese di residenza, evidenziando l’articolo che attribuisce la tassazione allo Stato estero (generalmente art. 18). Ciò aiuta il giudice a interpretare correttamente la norma e a confutare eventuali argomentazioni dell’Agenzia.

8. Posso fare ricorso da solo senza avvocato?

Solo per controversie di valore inferiore a 3.000 euro è ammessa la difesa personale. Per importi superiori la legge impone la difesa tecnica. Considerata la complessità della materia e la necessità di rispettare termini e formalità, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto tributario.

9. Cosa posso fare se l’INPS continua a trattenere l’imposta anche dopo la detassazione?

Puoi inviare una diffida all’INPS per chiedere la cessazione delle ritenute e, se necessario, proporre ricorso contro i successivi conguagli o cartelle. In alcuni casi la trattenuta persiste perché il sistema non è stato aggiornato; è fondamentale monitorare l’estratto conto pensionistico.

10. Posso compensare il rimborso con altri debiti fiscali?

L’Agenzia delle Entrate ha il potere di compensare il rimborso con debiti fiscali iscritti a ruolo. Ciò significa che, se hai altre cartelle esattoriali, l’importo del rimborso potrebbe essere utilizzato per saldarle. È quindi opportuno verificare la propria posizione debitoria e, se possibile, aderire a rateazioni o definizioni agevolate per evitare la compensazione totale.

11. Quali costi comporta il ricorso?

I costi principali sono: contributo unificato (variabile in base al valore della causa), eventuali costi di notifica e l’onorario del professionista. In caso di vittoria, il giudice può condannare l’amministrazione al rimborso delle spese, comprese le garanzie .

12. Posso chiedere gli interessi sulle somme rimborsate?

Sì. Se il rimborso viene disposto dopo diversi anni, spetta al contribuente chiedere anche gli interessi legali o gli interessi nella misura prevista dall’art. 44 del DPR 602/1973 per i ritardi oltre un anno . Nel ricorso è consigliabile richiedere espressamente la corresponsione degli interessi fino all’effettivo pagamento.

13. Come funziona la prescrizione decennale?

Il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni. Secondo la giurisprudenza, il termine decorre dalla data del versamento o, se il rimborso è chiesto in dichiarazione, dalla presentazione della dichiarazione. Presentare l’istanza interrompe la prescrizione; anche il ricorso la sospende. È quindi opportuno agire per tempo e non attendere gli ultimi anni.

14. Se ho perso i termini di decadenza, posso chiedere il rimborso?

No. L’istanza va presentata entro 48 mesi dalla ritenuta. Decorso il termine, il diritto si estingue e il ricorso sarà dichiarato inammissibile . In alcuni casi la giurisprudenza ha ammesso l’azione di ripetizione dell’indebito su base civilistica, ma si tratta di eccezioni rare; è meglio rispettare i termini.

15. Posso rateizzare il pagamento di cartelle mentre attendo il rimborso?

Sì. Puoi chiedere un piano di rateazione ordinario (fino a 72 rate) o straordinario (fino a 120 rate) all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Se il rimborso viene riconosciuto, l’importo può essere imputato a saldo o a riduzione delle rate.

16. Le pensioni pubbliche seguono le stesse regole?

No. Le pensioni pubbliche (erogate a ex dipendenti statali) sono disciplinate dall’art. 19 delle Convenzioni OCSE, che attribuisce la tassazione allo Stato erogatore salvo che il beneficiario sia residente nel Paese di residenza e cittadino di tale Paese. In molti casi, le pensioni pubbliche restano tassate in Italia anche per i residenti all’estero.

17. Che ruolo ha l’OCC nel procedimento di sovraindebitamento?

L’Organismo di composizione della crisi assiste il debitore nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. Nomina un referente che redige il piano, verifica la veridicità dei dati e controlla l’esecuzione. L’Avv. Monardo, essendo professionista fiduciario di un OCC, può assumere questo ruolo e guidare il contribuente verso l’esdebitazione.

18. Cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa e quando può servire a un pensionato?

È un percorso introdotto dal D.L. 118/2021 per aiutare l’imprenditore in difficoltà a negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto. Anche un pensionato che gestisce una piccola attività o è socio di un’impresa può aderirvi per ristrutturare i debiti. Non sostituisce il ricorso per rimborso ma può affiancarlo.

19. Posso chiedere la sospensione delle ritenute durante il contenzioso?

Sì. Nel ricorso puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La Corte valuta il fumus boni iuris (probabilità di successo) e il periculum in mora (danno grave) e può sospendere i prelievi. Per evitare pregiudizi, allega prova della precarietà economica (ad es. unica fonte di reddito, importo modesto).

20. Cosa succede se l’articolo 19 viene abrogato dal 2027?

Il D.Lgs. 175/2024 prevede l’abrogazione dell’art. 19 a partire dal 1° gennaio 2027 . Saranno emanate nuove norme sui ricorsi tributari. Chi avvia la procedura nel 2026 dovrà fare riferimento all’articolo vigente; tuttavia è probabile che le nuove norme mantengano la possibilità di impugnare il diniego di rimborso. È consigliabile agire prima della riforma per evitare incertezze interpretative.

21. Cosa succede se risiedo in un Paese che non ha una convenzione con l’Italia?

Se sei residente in un Paese con cui l’Italia non ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, la pensione erogata dall’INPS resta tassabile in Italia come reddito prodotto nel territorio ai sensi dell’art. 23 TUIR . In tal caso non è possibile chiedere il rimborso delle ritenute, poiché manca una norma pattizia che attribuisca la potestà impositiva al Paese di residenza. Tuttavia, alcuni Paesi applicano il principio della tassazione territoriale e potrebbero non tassare la pensione italiana: ciò non cambia l’obbligo di pagare l’IRPEF in Italia. È consigliabile verificare con un consulente fiscale locale se esistono misure unilaterali per eliminare la doppia imposizione.

22. Il rimborso delle ritenute è tassabile?

L’importo rimborsato dall’Agenzia delle Entrate rappresenta semplicemente la restituzione di imposte indebitamente pagate; pertanto non costituisce reddito e non è soggetto a ulteriori imposte in Italia. Tuttavia, nel Paese di residenza potrebbe essere necessario indicare il rimborso nella dichiarazione dei redditi e ottenere l’eventuale credito per imposte italiane. Ad esempio, in alcuni Paesi il rimborso può essere considerato un riaggiustamento del reddito pensionistico e comportare l’obbligo di versare l’imposta locale su tale importo. È consigliabile consultare un fiscalista locale per evitare sorprese.

23. Posso conferire procura a un avvocato dall’estero?

Sì. È possibile rilasciare una procura speciale a un avvocato italiano pur trovandosi all’estero. La procura deve essere redatta su carta semplice, firmata dal cliente e autenticata da un notaio o dall’autorità consolare italiana del Paese di residenza. La firma va legalizzata o apostillata secondo la Convenzione dell’Aia e accompagnata da traduzione, se redatta in lingua straniera. In alternativa, la procura può essere rilasciata per atto pubblico presso il consolato. Lo studio dell’Avv. Monardo fornisce modelli di procura e istruzioni per l’autentica, agevolando i clienti all’estero.

24. Quanto tempo occorre per ottenere il rimborso?

I tempi variano a seconda della complessità del caso e della puntualità dell’amministrazione. In media, l’istruttoria amministrativa presso l’Agenzia dura da sei mesi a un anno; in caso di diniego tacito, il contenzioso davanti alla Corte può richiedere da uno a tre anni per il primo grado e ulteriori due anni per l’appello. È importante non scoraggiarsi: la maggior parte delle domande fondate viene accolta, ma è necessario armarsi di pazienza. Una corretta documentazione accelera l’iter e riduce il rischio di rifiuti.

25. È valido il certificato di residenza rilasciato dal consolato?

La legge richiede che il certificato di residenza fiscale sia rilasciato dall’autorità fiscale competente del Paese estero. Un certificato rilasciato dal consolato italiano attesta l’iscrizione all’AIRE ma non sempre basta a dimostrare la residenza fiscale secondo la legislazione locale. Pertanto, è consigliabile ottenere il certificato direttamente dall’autorità fiscale estera (es. Finanzamt in Germania, HMRC nel Regno Unito) e farlo legalizzare. Il consolato può comunque autenticare la firma e fornire supporto.

26. Posso chiedere il rimborso dei contributi previdenziali?

No. Il rimborso delle ritenute riguarda esclusivamente l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali. I contributi previdenziali versati all’INPS non sono rimborsabili, poiché finanziano la prestazione pensionistica. Alcuni Paesi prevedono accordi di totalizzazione dei periodi contributivi che evitano la doppia contribuzione; tuttavia, non è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati in Italia. Il pensionato può, semmai, valutare la possibilità di trasferire la pensione all’estero tramite accordi di sicurezza sociale.

27. Come faccio a sapere qual è l’ufficio competente?

L’ufficio competente per i rimborsi delle ritenute su pensioni a residenti all’estero è il Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara . Tuttavia, le domande possono essere presentate anche tramite PEC all’indirizzo del Centro o, in alternativa, tramite raccomandata. Per questioni procedurali, ci si può rivolgere agli uffici territoriali dell’Agenzia, che inoltrano la pratica a Pescara. È importante inviare la documentazione completa al centro competente per evitare smarrimenti.

28. Cosa succede se percepisco più pensioni (italiana ed estera)?

Se percepisci più pensioni, la convenzione può prevedere regole diverse per ciascuna. Ad esempio, potresti ricevere una pensione italiana tassabile solo nello Stato di residenza e una pensione estera tassata nel Paese di origine. È fondamentale analizzare separatamente le convenzioni applicabili. In caso di cumulo, l’INPS potrebbe trattenere l’imposta solo sulla pensione italiana; il fisco estero applicherà le proprie aliquote sull’intero reddito mondiale. Nella dichiarazione dei redditi estera dovrai sommare tutte le pensioni e detrarre eventuali imposte pagate in Italia, se consentito. Il piano del consumatore può tenere conto del reddito globale.

29. Cosa succede se il contribuente muore durante la procedura?

In caso di decesso del pensionato, il diritto al rimborso passa agli eredi, che possono subentrare nella procedura. Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione e chiedere la voltura del fascicolo all’Agenzia delle Entrate. Se il rimborso è riconosciuto, l’importo viene corrisposto agli eredi pro quota. In caso di contenzioso pendente, gli eredi possono proseguirlo o conciliare la controversia. È opportuno informare tempestivamente l’Avv. Monardo affinché possa adeguare la strategia difensiva.

30. Se decido di tornare a vivere in Italia, perdo il diritto al rimborso?

Il diritto al rimborso riguarda le ritenute subite negli anni in cui eri residente all’estero. Se successivamente torni in Italia e trasferisci la residenza, questo non pregiudica il diritto già maturato. Tuttavia, dal momento del rientro la pensione torna a essere tassata in Italia e non potrai più beneficiare della detassazione convenzionale. Occorrerà quindi presentare una nuova istanza all’INPS per modificare il regime di imposizione. È consigliabile coordinare il rientro con la conclusione delle pratiche di rimborso e chiedere assistenza per aggiornare lo status fiscale.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreti i concetti fin qui esposti, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni ricorrenti. I valori sono indicativi e non sostituiscono un calcolo personalizzato.

Simulazione 1 – Pensionato residente in Germania con pensione INPS di 30.000 € annui

Scenario: Mario, cittadino italiano iscritto all’AIRE, vive in Germania e percepisce una pensione INPS di 30.000 € annui lordi. La Convenzione Italia–Germania (art. 18) attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza. L’INPS continua a trattenere IRPEF per 6.000 € annui. Mario presenta la domanda di detassazione nel gennaio 2024 (modulo CI531). Nel marzo 2026 riceve la pensione al lordo ma vuole recuperare le ritenute del 2021‑2023.

Procedimento:

  1. Nel maggio 2024 presenta l’istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara per le ritenute operate nel 2021‑2023 (totale 18.000 €). Allega certificato di residenza tedesco e copia della convenzione.
  2. Trascorsi 90 giorni senza risposta (agosto 2024), si forma il silenzio–diniego. Mario incarica l’Avv. Monardo di predisporre il ricorso entro il dicembre 2024.
  3. Il ricorso sostiene che, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione, la pensione è tassabile solo in Germania e che non occorre dimostrare l’effettivo pagamento delle imposte .
  4. La Corte di giustizia tributaria, nel giugno 2025, accoglie il ricorso e condanna l’Agenzia al rimborso di 18.000 €, più interessi legali dal 2024. Vengono rimborsati anche 600 € di spese di fideiussione ex art. 8 Statuto del contribuente .

Simulazione 2 – Pensionata residente in Francia con pensione mista e imposte compensabili

Scenario: Anna riceve una pensione di vecchiaia di 20.000 € lordi dall’INPS e una pensione sociale francese. È residente in Francia e cittadina italiana. La Convenzione Italia–Francia prevede tassazione concorrente per le pensioni sociali erogate dall’INPS ; l’INPS applica la ritenuta del 23% sull’intera pensione. Anna presenta nel 2022 la domanda di detassazione, allegando certificato di residenza. Nel 2024 l’Agenzia rigetta l’istanza sostenendo che la pensione rientra nell’ambito del paragrafo 2 (tassazione concorrente).

Procedimento:

  1. L’Avv. Monardo consiglia di impugnare il diniego entro 60 giorni. Nel ricorso si argomenta che la pensione di Anna è una pensione di vecchiaia non corrisposta a carico della sicurezza sociale francese e che, secondo l’accordo amichevole del 2000, è comunque tassabile in Italia; pertanto il rimborso può riguardare solo la quota eccedente la soglia di esenzione e non l’intero importo.
  2. La Corte riconosce che l’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione consente la tassazione concorrente . Anna ottiene il rimborso parziale delle ritenute eccedenti, pari a 4.000 €. Viene compensato il credito con un debito residuo di 2.000 € per altre cartelle pendenti.

Simulazione 3 – Pensionato con debiti e piano del consumatore

Scenario: Roberto, pensionato residente in Spagna, percepisce una pensione INPS di 25.000 € annui. Ha debiti con l’Agenzia delle Entrate per 50.000 € derivanti da IVA e IRAP non pagate quando era imprenditore. Nel 2025 ottiene la detassazione della pensione e il rimborso di 10.000 € di ritenute. Tuttavia, l’Agenzia compensa il rimborso con le cartelle esattoriali. Roberto decide di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Procedimento:

  1. Roberto si rivolge all’Avv. Monardo che, in qualità di Gestore della crisi, presenta domanda all’OCC e predispone un piano del consumatore: propone di pagare 20.000 € in cinque anni (quota del 40% dei debiti) utilizzando parte della pensione al lordo e la vendita di una casa in Italia.
  2. Il Tribunale ammette la procedura; i creditori presentano osservazioni, ma il giudice omologa il piano valutando la sostenibilità .
  3. Roberto ottiene la sospensione delle azioni esecutive; la riscossione dei debiti resta congelata e la pensione non subisce ulteriori pignoramenti. Dopo cinque anni, se rispetta i pagamenti, Roberto ottiene l’esdebitazione del residuo.

Simulazione 4 – Pensionato residente in Canada con franchigia e rimborso parziale

Scenario: Laura, residente a Toronto, percepisce una pensione INPS di 35.000 € annui. La Convenzione Italia–Canada prevede che le pensioni private siano tassabili solo in Canada fino alla soglia di 12.000 dollari canadesi (circa 8.093 €), mentre l’eccedenza può essere tassata in Italia con un’aliquota non superiore al 15% . L’INPS applica la ritenuta IRPEF del 23% su tutta la pensione, trattenendo 8.050 €. Laura presenta domanda di rimborso per l’importo trattenuto in eccesso.

Procedimento:

  1. Laura calcola la franchigia: 12.000 CAD corrispondono a 8.093 €. Poiché la sua pensione di 35.000 € supera di 26.907 € la franchigia, la parte eccedente può essere tassata dall’Italia ma solo al 15%. L’imposta dovuta è quindi 26.907 € × 15% = 4.036 €.
  2. L’INPS ha trattenuto 8.050 €. Laura presenta entro 48 mesi l’istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara, chiedendo la restituzione di 4.014 € (8.050 € – 4.036 €). Allega il certificato di residenza canadese e il testo della convenzione.
  3. Trascorsi 90 giorni senza risposta, si forma il silenzio–diniego. L’Avv. Monardo propone ricorso evidenziando il mancato rispetto della soglia e l’aliquota convenzionale. La Corte accoglie il ricorso e riconosce il rimborso parziale, confermando la tassazione del 15% sull’eccedenza. La decisione riduce la trattenuta futura al 15%.

Simulazione 5 – Pensionato residente in Bulgaria senza cittadinanza bulgara

Scenario: Paolo, cittadino italiano iscritto all’AIRE, si trasferisce in Bulgaria per motivi lavorativi e percepisce una pensione INPS di 22.000 € annui. Presenta la domanda di detassazione e di rimborso, allegando il certificato di residenza in Bulgaria. Il Centro Operativo respinge la domanda richiedendo la prova della cittadinanza bulgara.

Procedimento:

  1. Paolo incarica l’Avv. Monardo per impugnare il diniego, sostenendo che la convenzione dovrebbe essere interpretata alla luce del modello OCSE e che la cittadinanza non dovrebbe essere richiesta.
  2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado respinge il ricorso sulla base della sentenza della Corte di giustizia tributaria di Pescara, secondo cui “tra i presupposti formali per l’accoglimento della domanda di rimborso v’è il possesso della nazionalità bulgara” .
  3. Paolo presenta appello argomentando che la richiesta della cittadinanza viola il principio di non discriminazione dell’Unione europea. La Corte di secondo grado sospende il giudizio e solleva questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE. La causa è pendente.
  4. In attesa della decisione europea, Paolo valuta con l’Avv. Monardo la possibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per gestire le cartelle esattoriali accumulate nel frattempo. Nel piano del consumatore, il rimborso auspicato è considerato come credito eventuale.

Conclusione

La tutela del pensionato residente all’estero contro il diniego di rimborso delle imposte italiane richiede una solida conoscenza delle norme interne e delle Convenzioni internazionali, una scrupolosa verifica dei termini e una strategia difensiva mirata. Come abbiamo visto, il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell’istanza entro 48 mesi , alla prova della residenza estera e all’applicazione della Convenzione. La giurisprudenza più recente, culminata nella sentenza Cassazione n. 10308/2024, ha chiarito che basta l’astratta imponibilità nel Paese di residenza per ottenere la restituzione delle ritenute .

È fondamentale agire tempestivamente: l’inerzia può comportare la decadenza del diritto o la compensazione del rimborso con altri debiti. In presenza di cartelle pendenti, è consigliabile valutare strumenti come rateazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e concordati minori. Gli istituti di sovraindebitamento, confluiti nel Codice della crisi d’impresa, permettono di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione . Altrettanto importante è utilizzare la composizione negoziata della crisi quando si gestisce un’attività economica. Il tutto senza perdere di vista il ricorso per rimborso, che rimane l’unico strumento per recuperare le ritenute illegittimamente pagate.

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