Quando la parola dei giudici conta più della lettera dell’atto istitutivo
Chi riveste il ruolo di guardiano — o protector, secondo la terminologia anglosassone che la prassi italiana ha ormai adottato senza tradurla — si trova spesso a dover decidere cosa fare nel momento più delicato della vita di un trust: quello in cui arriva una comunicazione che segnala irregolarità nella gestione del trustee, nella tenuta del fondo, o nella conformità dell’operato rispetto al programma stabilito dal disponente. In questi casi la legge scritta offre ben poco: gli atti istitutivi variano da trust a trust, le leggi regolatrici straniere non sempre coincidono con le aspettative italiane, e il Codice civile nazionale non disciplina espressamente la figura del guardiano. A colmare questo vuoto è stata, negli ultimi anni, soprattutto la giurisprudenza, che ha ridisegnato in modo sempre più netto i confini di cosa un protector debba fare quando riceve una segnalazione di irregolarità, e cosa rischi se sceglie di non fare nulla.
Questo articolo ricostruisce, pronuncia dopo pronuncia, l’orientamento che si è consolidato negli ultimi tre anni sui poteri, i doveri e le responsabilità del guardiano, con particolare attenzione al momento in cui riceve — o dovrebbe ricevere — una comunicazione di irregolarità. Ogni principio viene tradotto in una domanda pratica: cosa significa, per chi oggi ricopre questo ruolo, sapere che la Cassazione ha detto una certa cosa. Perché in questa materia — dove i testi degli atti sono spesso ambigui e le leggi straniere richiamate lasciano zone grigie — è proprio l’evoluzione delle decisioni dei tribunali a segnare la differenza tra un guardiano che resta al riparo da contestazioni e uno che, per non aver agito, finisce trascinato nello stesso contenzioso del trustee.
Chi si trova a leggere una comunicazione di questo tipo, del resto, raramente ha alle spalle una formazione tecnica specifica sul trust: molti guardiani sono professionisti di fiducia del disponente — commercialisti, notai, consulenti patrimoniali — o familiari senza alcuna competenza giuridica, chiamati a ricoprire il ruolo più per rapporto fiduciario che per specializzazione nella materia. È proprio per questa ragione che la comprensione di ciò che i giudici hanno stabilito negli ultimi mesi diventa decisiva: sapere cosa la giurisprudenza richiede realmente al guardiano permette di trasformare un ruolo spesso percepito come marginale in una funzione di controllo effettiva, capace di proteggere sia i beneficiari del trust sia chi quel ruolo lo riveste.
Il collegamento tra questa materia e le competenze dello Studio Monardo non è casuale: quando la segnalazione di irregolarità in un trust sfocia in un contenzioso — penale, civile o esecutivo — a difendersi non è quasi mai solo il trustee, ma spesso anche disponente, guardiano e beneficiari, chiamati in causa insieme davanti a giudici diversi e con strategie che devono restare coerenti dal primo grado fino all’eventuale ricorso per Cassazione. È proprio questa continuità di strategia — dalla prima analisi della segnalazione fino all’ultimo grado di giudizio, se necessario — a rendere la specializzazione cassazionista dell’Avv. Monardo un elemento centrale per chi si trova a gestire un trust sotto contestazione.
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Il quadro normativo in breve: dove nasce (e dove non nasce) la figura del protector
Il punto di partenza obbligato è la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ha permesso il riconoscimento nel nostro ordinamento di trust regolati da legge straniera, pur non introducendo una disciplina italiana del trust in quanto tale. La Convenzione consente al disponente di scegliere la legge regolatrice, ma non consente di derogare alle norme imperative interne poste a tutela dei creditori in caso di insolvenza o di atti compiuti in frode: un punto che, come vedremo, le Sezioni Unite hanno ribadito con particolare nettezza nel 2025.
All’interno di questo impianto, la figura del guardiano è quasi sempre una creazione dell’atto istitutivo, non della legge: è il disponente, nel momento in cui costituisce il trust, a decidere se prevedere questa figura di controllo e quali poteri attribuirle. Le leggi regolatrici straniere più utilizzate nella prassi italiana — quelle di Jersey, Guernsey, delle Bahamas, di San Marino o della Nuova Zelanda — riconoscono da tempo il protector come un organo di vigilanza distinto dal trustee, ma con contorni tutt’altro che uniformi: si va dal guardiano con puri obblighi fiduciari verso i beneficiari fino alla figura più vicina a un mandatario di fiducia del disponente, priva di veri doveri fiduciari.
Ai poteri che l’atto istitutivo attribuisce al guardiano si affiancano tre categorie ricorrenti nella prassi: poteri diretti di gestione (come la revoca e la sostituzione del trustee), poteri di controllo sulle singole decisioni gestionali (tipicamente esercitati con un consenso o un veto scritto) e poteri di direzione o istruzione, ad esempio quando il disponente ha consegnato al trustee una lettera dei desideri che il guardiano è chiamato a interpretare. Nessuna di queste categorie, però, trasforma automaticamente il guardiano in un organo di gestione paritario al trustee: la distinzione tra chi amministra il fondo in trust e chi vigila sulla correttezza di questa amministrazione resta, come si vedrà, il crinale su cui la giurisprudenza recente ha costruito la propria linea.
A questo quadro si aggiunge, per i trust utilizzati con finalità di protezione patrimoniale, la disciplina della tutela dei creditori: l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile, l’art. 2929-bis c.c. per i trasferimenti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, e — quando l’operazione integra un vero e proprio svuotamento simulato del patrimonio — le norme sulla simulazione e, in sede penale, l’art. 11 del d.lgs. 74/2000 sulla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. È in questo perimetro, tra vigilanza privata del guardiano e tutela pubblica dei creditori, che si colloca la vicenda della comunicazione di irregolarità.
Un ulteriore livello normativo, spesso trascurato da chi si concentra solo sul diritto civile, riguarda il versante tributario: l’art. 37, comma 3, del d.P.R. 600/1973 sull’interposizione di persona consente all’Amministrazione finanziaria di imputare i redditi a chi ne ha il possesso effettivo, indipendentemente dall’intestazione formale al trust. Questa disposizione, negli ultimi anni, è stata sempre più utilizzata dal fisco per disconoscere trust in cui il disponente o i beneficiari continuano a gestire i beni conferiti come se il trust non fosse mai stato istituito. Per il guardiano, questo significa che una comunicazione di irregolarità può avere un’origine tutt’altro che civilistica: può nascere da un accertamento fiscale, da una verifica della Guardia di Finanza, o da una richiesta di chiarimenti formulata da un intermediario finanziario nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, che oggi impongono a banche e fiduciarie di segnalare le anomalie riscontrate nella gestione di strutture patrimoniali complesse come il trust.
Va infine ricordato che la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oggi contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si interseca con la materia dei trust in almeno due direzioni: da un lato gli atti in frode ai creditori compiuti attraverso un trust possono essere accertati anche incidentalmente nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata o di composizione della crisi da sovraindebitamento; dall’altro lato, il trust conferito dall’imprenditore in crisi può essere esso stesso oggetto di un’azione dedicata quando emerga che è stato costituito per sottrarre l’azienda o il patrimonio personale alla massa dei creditori concorsuali.
Su tutti questi fronti normativi, la posizione del guardiano non è mai neutra: chi vigila su un trust che presenta anomalie fiscali, indizi di frode ai creditori o segnali di crisi imminente del disponente si trova, prima o poi, a dover valutare se le proprie prerogative statutarie gli impongano un intervento, e se il mancato esercizio di quelle prerogative possa essere in seguito valutato come una forma di acquiescenza consapevole all’irregolarità. È questa la ragione per cui una comunicazione di irregolarità, per quanto possa sembrare in apparenza circoscritta a un singolo episodio gestionale, andrebbe sempre letta anche alla luce di questi ulteriori scenari normativi, per evitare di sottovalutarne la reale portata.
L’orientamento consolidato: l’effetto segregativo come misura di ogni condotta
La Suprema Corte ha chiarito che l’effetto segregativo del trust — cioè la separazione dei beni conferiti sia dal patrimonio del disponente sia da quello personale del trustee — si risolve, dal lato del disponente, in un’auto-restrizione del potere di disposizione, e, dal lato del trustee, nell’attribuzione della titolarità dei diritti con l’impossibilità di trarne un beneficio personale (Cass. nn. 21358/2024, 8147/2022 e 16699/2019, richiamate nell’ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025). In altre parole: chi decide di istituire un trust accetta di perdere il controllo diretto sui beni conferiti, e chi li amministra come trustee non può mai considerarli propri, nemmeno quando il disponente resta, di fatto, presente nella vita della struttura.
A questo principio si affianca un secondo cardine, quello dello sdoppiamento del concetto di proprietà richiamato da Cass. nn. 9320/2019 e 16550/2019: i beni in trust diventano estranei non solo al patrimonio del disponente, ma anche a quello del trustee, proprio perché quest’ultimo li detiene in una veste funzionale e non dominicale. Questo doppio distacco è la ragione per cui il trust può reggere come strumento di segregazione, ma è anche — ed è qui che si inserisce il tema della comunicazione di irregolarità — la ragione per cui ogni condotta che tradisca questo distacco (un disponente che continua a decidere come se il trust non esistesse, un trustee che agisce nell’interesse proprio, un guardiano che si sostituisce nella gestione anziché limitarsi a vigilare) espone l’intera struttura al rischio di essere dichiarata inefficace o addirittura nulla.
La terza direttrice consolidata riguarda il perimetro dei poteri del disponente dopo l’istituzione del trust: i poteri del disponente valgono solo se espressamente previsti nell’atto istitutivo. Un atto che tenta di conciliare l’irrevocabilità formale con un’influenza sostanziale mantenuta dal disponente — la classica ambizione di restare “fuori” dalla gestione sulla carta ma “dentro” nei fatti — è l’architettura che più spesso finisce sotto la lente dei giudici quando emergono segnalazioni di irregolarità: se il disponente partecipa alle decisioni senza che l’atto gliene attribuisca il potere, quella partecipazione diventa un indizio di anomalia rilevante anche per la posizione del guardiano che ne fosse consapevole e non fosse intervenuto.
In altre parole: un guardiano che riceve una segnalazione secondo cui il disponente sta dettando le decisioni del trustee al di fuori di quanto previsto dall’atto non può limitarsi a ignorarla, perché quella condotta — se confermata — mina la tenuta stessa del trust nei confronti dei terzi, compresi i creditori del disponente. La linea che emerge con chiarezza è questa: il guardiano non è un organo decorativo, ma il presidio più vicino ai fatti quando l’effetto segregativo comincia a essere eroso dall’interno.
Questo orientamento si è consolidato attraverso un percorso che parte da lontano: già nel 2019, con le pronunce n. 9320 e n. 16550, la Cassazione aveva posto le basi dello sdoppiamento del concetto di proprietà nel trust, distinguendo nettamente la titolarità formale del trustee dalla posizione sostanziale dei beneficiari. Nel 2022, con la sentenza n. 8147, questo principio è stato ulteriormente specificato nel senso dell’auto-restrizione del potere dispositivo del disponente. Nel 2024, con l’ordinanza n. 21358, la Corte ha ribadito questi cardini in un contesto applicativo più ampio, includendo espressamente le conseguenze per i soggetti che, come il guardiano, si interpongono tra disponente e trustee senza rispettare la distribuzione dei poteri fissata nell’atto. È proprio questa evoluzione progressiva — non un’unica sentenza isolata, ma un filone che si rafforza di anno in anno — a rendere oggi particolarmente rischioso per un guardiano ignorare segnali di anomalia che tre o quattro anni fa avrebbero forse ricevuto un’attenzione giudiziale meno sistematica.
Le questioni aperte
Prima questione: il protector deve intervenire quando riceve una segnalazione di irregolarità, o può restare inerte confidando nei propri limitati poteri statutari?
LA QUESTIONE. Molti guardiani, ricevuta una comunicazione che segnala anomalie nella gestione del trustee — un investimento non autorizzato, una distribuzione ai beneficiari fuori programma, un conflitto di interessi non dichiarato — si chiedono se abbiano davvero un dovere di attivarsi, oppure se possano limitarsi a prendere atto, specie quando l’atto istitutivo attribuisce loro poteri modesti (un semplice consenso su alcune materie, senza un vero potere di iniziativa).
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La dottrina consolidata dalla giurisprudenza di merito e recepita anche nei principali commenti alla materia individua nel guardiano l’unica figura che può interferire con il trustee riguardo alla corretta esecuzione del programma del trust, arrivando — nei casi più gravi — a poter revocare e sostituire il trustee stesso. Questo ruolo di controllo non è facoltativo nella sostanza, anche quando è facoltativa la sua previsione nell’atto istitutivo: una volta che il guardiano è stato nominato con poteri di vigilanza, la giurisprudenza tende a valutare la sua condotta come quella di chi ha accettato un incarico fiduciario, non come quella di un soggetto meramente onorario. Un secondo profilo, distinto ma collegato, riguarda i limiti di questo intervento: se il guardiano esercita un potere diretto nei confronti delle decisioni del trustee troppo invasivo, rischia di essere riqualificato come “trustee di fatto”, assumendo così tutti gli oneri di legge propri di quella carica nei confronti dei beneficiari e dei terzi.
SE C’È CONTRASTO. Non esiste, va detto con onestà, un’unica pronuncia di legittimità che fissi in modo tassativo la soglia esatta tra “vigilanza dovuta” e “ingerenza eccessiva”: la materia resta in larga parte affidata alla tipizzazione contrattuale di ciascun atto istitutivo e alla valutazione caso per caso dei giudici di merito. L’assunzione prudenziale più solida, alla luce dei principi sull’effetto segregativo appena richiamati, è che il guardiano debba sempre attivarsi con gli strumenti che l’atto gli attribuisce — richiesta di rendiconto, esercizio del veto, sollecitazione di chiarimenti al trustee — senza mai sostituirsi nelle decisioni gestionali che restano di competenza del trustee.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se sei un guardiano e ricevi una comunicazione di irregolarità, il primo passo non è “fare qualcosa” nel senso di sostituirti al trustee, ma attivare in modo documentato e tempestivo tutti gli strumenti di controllo che l’atto istitutivo ti riconosce: richiedere il rendiconto, chiedere per iscritto le motivazioni dell’operazione contestata, valutare se sussistono i presupposti per il veto o, nei casi più gravi, per la revoca. L’inerzia, in questa materia, pesa quanto un errore attivo: chi riceve la segnalazione e non fa nulla rischia di essere considerato, in un successivo contenzioso, corresponsabile per omesso controllo.
Un aspetto pratico spesso sottovalutato riguarda la forma con cui il guardiano deve attivarsi: una richiesta di chiarimenti fatta a voce, in un incontro informale con il trustee, ha un valore probatorio quasi nullo se in seguito occorre dimostrare in giudizio che il controllo è stato effettivamente esercitato. La prassi più prudente — e più difendibile — è quella di formalizzare ogni passaggio per iscritto, anche tramite semplice posta elettronica con ricevuta di lettura o, nei casi più delicati, tramite diffida formale a mezzo PEC o raccomandata: è questa tracciabilità, più della sostanza della decisione presa, a fare la differenza quando il fascicolo arriva davanti a un giudice a distanza di anni dai fatti.
Seconda questione: cosa rischia il protector che ignora la segnalazione di irregolarità e lascia proseguire la gestione contestata?
LA QUESTIONE. È lo scenario più temuto: il guardiano riceve la segnalazione — magari da un beneficiario, da un professionista che affianca il trust, o direttamente dal trustee in autodenuncia — ma sceglie di non intervenire, per timore di esporsi, per scarsa dimestichezza con la materia, o perché ritiene che i propri poteri siano troppo limitati per fare la differenza. Cosa può accadere in seguito, se quella irregolarità sfocia in un pregiudizio per i beneficiari o per i creditori del disponente?
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025, hanno chiarito che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo di un trust vincola soltanto i soggetti che partecipano al trust — disponente, trustee e beneficiari — ma non i terzi, come i creditori, che restano liberi di agire secondo la legge del foro competente. Questo significa che un guardiano non può contare sul fatto che la scelta di una legge regolatrice straniera, o la previsione di un foro straniero nell’atto istitutivo, blindi la struttura da un’azione dei creditori del disponente promossa in Italia: le norme imperative interne a tutela dei creditori in caso di insolvenza prevalgono sempre sulla volontà espressa nell’atto. Sul fronte più strettamente probatorio, le Sezioni Unite n. 1898 del 27 gennaio 2025 hanno affrontato il tema dell’elemento soggettivo richiesto per l’azione revocatoria quando l’atto dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, valorizzando — accanto all’esistenza del credito e al concreto depauperamento della garanzia patrimoniale — anche elementi presuntivi come la vicinanza tra le parti coinvolte nell’operazione.
SE C’È CONTRASTO. Va precisato che nessuna pronuncia individua un’autonoma responsabilità risarcitoria del guardiano come regola generale automatica: la responsabilità dipende sempre dai poteri concretamente attribuiti dall’atto istitutivo e dalla prova che, esercitandoli correttamente, il pregiudizio sarebbe stato evitato. L’orientamento prevalente, tuttavia, è che l’inerzia del guardiano davanti a una segnalazione nota diventi un elemento che il giudice valuta insieme alla condotta del trustee, specialmente quando la stessa irregolarità torna a essere oggetto di un’azione revocatoria o di una contestazione fiscale: più la segnalazione era circostanziata e documentata, più pesa l’assenza di reazione.
COSA SIGNIFICA PER TE. Ignorare una comunicazione di irregolarità non mette il guardiano al riparo: lo lascia semplicemente privo di una linea di difesa quando, mesi o anni dopo, quella stessa vicenda riemerge in un contenzioso promosso dai creditori del disponente o dai beneficiari. La difesa più solida in questi casi si costruisce sempre a monte, con una tracciabilità completa di ogni passaggio: quando è arrivata la segnalazione, quali verifiche sono state fatte, quali strumenti di controllo sono stati attivati, e con quale esito.
Va poi considerato un ulteriore fattore, che le pronunce citate rendono particolarmente attuale: il tempo che intercorre tra la segnalazione ricevuta e l’eventuale azione dei creditori può essere lungo, anche diversi anni, perché l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto pregiudizievole, e il momento da cui questo termine decorre è stato oggetto di specifici chiarimenti nella giurisprudenza più recente proprio per l’ipotesi del conferimento in trust. Questo significa che un guardiano potrebbe ricevere una richiesta di chiarimenti — o essere convocato in giudizio — a distanza di anni da una segnalazione che, nel frattempo, ha smesso di essere presente alla memoria di chi l’ha gestita: conservare la documentazione relativa a ogni segnalazione ricevuta, e alle verifiche conseguentemente svolte, per l’intero arco temporale in cui l’azione dei creditori resta esperibile, non è una precauzione eccessiva ma una misura di ordinaria prudenza.
Vale la pena aggiungere che questa lettura non riguarda solo il momento in cui il pregiudizio si è già consumato: anche una segnalazione tempestivamente raccolta e correttamente gestita dal guardiano, pur non impedendo materialmente l’atto contestato, può ridurre in modo significativo l’esposizione personale del guardiano stesso, distinguendo nettamente la sua posizione da quella di chi ha materialmente compiuto l’irregolarità.
Terza questione: il protector può essere coinvolto nello stesso giudizio del trustee, o resta un soggetto estraneo alle azioni dei creditori?
LA QUESTIONE. Un dubbio ricorrente riguarda la posizione processuale del guardiano quando l’irregolarità segnalata sfocia in un’azione dei creditori del disponente: il guardiano viene citato insieme al trustee, oppure resta fuori dal processo in quanto figura meramente interna al trust?
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza n. 34075 del 23 dicembre 2024, ha chiarito che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne discende che, in un procedimento che coinvolga il trust — nel caso specifico, la dichiarazione di fallimento della società conferente — non è necessario il coinvolgimento del trust come litisconsorte necessario, proprio perché privo di soggettività autonoma. Su un piano complementare, l’ordinanza della Cassazione n. 34208 del 26 dicembre 2025 ha esaminato una vicenda in cui i beneficiari agivano in giudizio per far dichiarare l’inefficacia dell’intera catena di atti: la modifica dell’atto istitutivo che introduceva la figura del protector, la successiva richiesta di scioglimento del trust formulata dal guardiano neo-costituito, la retrocessione dei beni al disponente e infine il trasferimento della nuda proprietà a un terzo. In quel caso il guardiano è stato parte necessaria del contenzioso proprio perché autore dell’atto (la richiesta di scioglimento) direttamente contestato, a dimostrazione che, quando l’irregolarità riguarda un atto compiuto dal protector nell’esercizio dei suoi poteri, il coinvolgimento processuale del guardiano non è affatto escluso, anzi diventa centrale.
SE C’È CONTRASTO. La distinzione pratica che emerge da queste due pronunce non è contraddittoria, ma va letta in combinato: il trust in sé non ha soggettività e quindi non può essere “citato” come tale, ma le persone fisiche o giuridiche che agiscono nei suoi organi — trustee e guardiano — rispondono per gli atti che hanno compiuto, quando quegli atti sono oggetto di contestazione. Il guardiano che si limita a vigilare resta tendenzialmente estraneo al giudizio promosso contro il trustee per la gestione ordinaria; il guardiano che compie atti dispositivi (come la richiesta di scioglimento, la nomina o revoca del trustee, l’autorizzazione a un’operazione contestata) diventa parte necessaria quando quell’atto specifico è oggetto della causa.
COSA SIGNIFICA PER TE. Non esiste un porto sicuro processuale per il guardiano che ha agito: ogni atto dispositivo compiuto in questa veste — comprese le decisioni prese proprio a seguito di una comunicazione di irregolarità — può tornare sul tavolo di un giudice, ed è lì che la qualità della documentazione raccolta al momento dei fatti fa la differenza tra una difesa solida e una posizione debole. La continuità della strategia difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Cassazione, è ciò che permette di sostenere in modo coerente la legittimità di ogni singola decisione presa dal guardiano lungo tutto il percorso.
Questa distinzione tra “vigilanza” e “atto dispositivo” merita un’ultima precisazione pratica, perché è proprio nella zona grigia tra le due categorie che si concentrano i contenziosi più delicati. Richiedere un rendiconto, sollecitare chiarimenti, esercitare un veto previsto dall’atto: sono attività di controllo che, salvo eccessi, non espongono il guardiano a un coinvolgimento processuale autonomo. Autorizzare uno scioglimento, nominare o revocare un trustee, acconsentire a una distribuzione straordinaria di capitale: sono invece atti dispositivi che, quando vengono impugnati, portano il guardiano stesso davanti al giudice come autore dell’atto contestato, non come mero testimone della vicenda. Chi riveste questo ruolo dovrebbe sempre chiedersi, prima di agire, in quale delle due categorie ricade la propria condotta, perché è da questa distinzione che dipende l’intensità della propria esposizione in un eventuale giudizio successivo.
La pronuncia più recente e rilevante: l’ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025
La decisione che oggi meglio fotografa il tema di questo articolo è l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 34208 del 26 dicembre 2025. La vicenda trae origine da un trust istituito nel 2012 in favore di due beneficiari, avente ad oggetto quote societarie e regolato dalla legge di Jersey. Nel 2019 disponente e trustee stipulano un atto di modifica che introduce, tra l’altro, la figura del protector. Nel 2020 il guardiano appena nominato richiede e ottiene lo scioglimento del trust, con retrocessione delle quote al disponente, il quale a sua volta ne trasferisce la nuda proprietà a un terzo. I beneficiari originari portano l’intera catena di atti davanti al Tribunale, chiedendone la declaratoria di inefficacia: la modifica del 2019, la nomina del guardiano, la richiesta di scioglimento, la retrocessione dei beni e la cessione della nuda proprietà.
Il collegio coglie l’occasione per ribadire, in motivazione, la struttura concettuale dell’effetto segregativo già descritta e per valorizzare una serie di elementi a favore della tenuta del trust: l’irrevocabilità espressa dichiarata dal disponente, l’attribuzione al trustee di poteri gestionali non condizionati al consenso del disponente, la previsione che le indicazioni del disponente vincolassero il trustee solo ove questi le ritenesse conformi alle finalità del trust, e — soprattutto — l’assenza di clausole che riservassero al disponente poteri modificativi non espressamente previsti nell’atto istitutivo. Sul fronte della documentazione prodotta dai beneficiari per dimostrare un’ingerenza sostanziale del disponente, la Corte d’Appello aveva ritenuto quella documentazione irrilevante, perché il disponente vi compariva come amministratore delle società conferite, non come disponente dei beni in trust: la Cassazione non censura questo accertamento, trattandosi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
Il principio che questa ordinanza consolida, e che riguarda direttamente la posizione del guardiano, è netto: i poteri del disponente — e, per estensione logica, gli atti compiuti da un guardiano che agisca su impulso o indicazione del disponente al di fuori di quanto previsto dall’atto — valgono solo se espressamente previsti nell’atto istitutivo. Un guardiano che riceva “indicazioni” informali dal disponente per compiere atti dispositivi importanti come uno scioglimento, senza che l’atto istitutivo gli attribuisca in modo esplicito la relativa facoltà o preveda che tali indicazioni siano vincolanti, espone se stesso e l’intera operazione al rischio di una declaratoria di inefficacia. In altre parole: la pronuncia più recente della Cassazione insegna che la legittimità dell’azione del guardiano si misura sempre sulla lettera dell’atto istitutivo, mai sulla prassi informale consolidatasi nei rapporti con il disponente.
I principi applicati ai casi reali
Ipotesi 1. Un guardiano riceve, il 14 marzo, una comunicazione formale da un beneficiario che segnala un investimento del fondo in trust per un importo di 340.000 € in uno strumento finanziario ad alto rischio, mai menzionato nella lettera dei desideri né autorizzato da clausole specifiche dell’atto istitutivo. Il guardiano, alla luce dei principi appena visti, non può limitarsi a prendere atto: deve richiedere entro un termine ragionevole (nella prassi, 15-20 giorni) il rendiconto dettagliato dell’operazione al trustee, verificare se l’atto istitutivo gli attribuisce un potere di veto su questa categoria di investimenti e, in caso affermativo, esercitarlo formalmente per iscritto. Se il trustee procede comunque, il guardiano che ha documentato la propria opposizione si trova in una posizione difensiva solida; il guardiano che non ha reagito rischia di essere chiamato a rispondere, insieme al trustee, in un’eventuale azione dei beneficiari.
Ipotesi 2. Un disponente, formalmente escluso da ogni potere gestionale nell’atto istitutivo di un trust irrevocabile, invia al guardiano una email che gli “chiede” di autorizzare lo scioglimento anticipato del trust per motivi personali, e il guardiano acconsente senza verificare se l’atto gli attribuisca davvero questa facoltà. Alla luce dell’ordinanza n. 34208/2025, questo atto di scioglimento rischia una declaratoria di inefficacia nel momento in cui i beneficiari lo impugnano, proprio perché l’indicazione del disponente non era vincolante secondo l’atto e il guardiano ha agito eseguendo una volontà non prevista dalla struttura del trust.
Ipotesi 3. Un creditore del disponente, alla luce di un debito di 180.000 € sorto nel 2021, scopre nel 2024 che il disponente ha conferito in trust, nel 2022, un immobile del valore di 250.000 €, con un guardiano che ha ricevuto (e ignorato) una segnalazione interna circa la tempistica sospetta del conferimento rispetto all’esposizione debitoria. Applicando i principi delle Sezioni Unite n. 1898/2025 sull’elemento soggettivo dell’azione revocatoria e n. 26471/2025 sulla giurisdizione italiana, il creditore può agire in Italia con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. indipendentemente dalla legge regolatrice straniera del trust, e la vicinanza temporale tra il sorgere del debito e il conferimento — unita alla segnalazione ignorata dal guardiano — costituisce un elemento presuntivo rilevante a favore dell’accoglimento della domanda.
Ipotesi 4. Un guardiano riceve, nel corso di una verifica fiscale, una richiesta di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate circa un trust nel quale il disponente continua di fatto a decidere ogni distribuzione ai beneficiari, nonostante l’atto istitutivo attribuisca questi poteri in via esclusiva al trustee. Applicando i principi di Cass. 9445/2025 e 939/2025 sul possesso effettivo del reddito, se il guardiano — pur consapevole di questa gestione “uti dominus” — non attiva alcun rimedio, il trust rischia il disconoscimento fiscale con imputazione diretta dei redditi al disponente, oltre alle sanzioni per omessa dichiarazione: in questo scenario, la tempestiva documentazione delle contestazioni sollevate dal guardiano nei confronti del disponente può risultare decisiva per distinguere la sua posizione da quella di chi ha materialmente tollerato l’anomalia.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue riepiloga i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questo articolo, con la questione decisa, il principio in sintesi e la rilevanza pratica per chi riveste il ruolo di guardiano o è comunque coinvolto nella gestione di un trust sotto segnalazione di irregolarità.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio (sintesi) | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. III civ., 23.12.2024, n. 34075 | Soggettività del trust nei giudizi con i terzi | Il trust non ha personalità giuridica; il trustee è l’unico riferimento nei rapporti con i terzi | Il guardiano che vigila senza compiere atti dispositivi resta tendenzialmente estraneo al giudizio contro il trustee |
| Cass. ord., 26.12.2025, n. 34208 | Efficacia degli atti compiuti su impulso del disponente | I poteri del disponente valgono solo se espressamente previsti nell’atto istitutivo | Il guardiano che esegue indicazioni informali del disponente rischia la declaratoria di inefficacia dell’atto |
| Cass., 21358/2024; 8147/2022; 16699/2019 | Natura dell’effetto segregativo | Auto-restrizione del disponente; impossibilità del trustee di trarre beneficio personale | Ogni condotta che eroda questo distacco (anche del guardiano) espone il trust a contestazione |
| Cass., 9320/2019; 16550/2019 | Sdoppiamento del concetto di proprietà | I beni in trust sono estranei sia al patrimonio del disponente sia a quello del trustee | Base logica per valutare l’anomalia di ingerenze non autorizzate, incluse quelle veicolate dal guardiano |
| SS.UU. ord., 01.10.2025, n. 26471 | Giurisdizione italiana e clausole di proroga | La clausola di proroga vincola solo le parti del trust, non i creditori terzi | Il guardiano non può contare su un foro straniero per blindare la struttura dai creditori del disponente |
| SS.UU., 27.01.2025, n. 1898 | Elemento soggettivo dell’azione revocatoria | Rilevano credito, posteriorità dell’atto, depauperamento e consapevolezza, anche per presunzioni | Una segnalazione di irregolarità ignorata dal guardiano rafforza la prova presuntiva a favore del creditore |
| Cass. Sez. I, 03.07.2025, n. 18084 | Opponibilità del trust ai terzi | La legge scelta dalle parti non esclude l’applicazione della legge nazionale sull’opponibilità | Il guardiano non può ritenere il trust “al riparo” dai creditori solo per la legge regolatrice straniera |
| Trib. Bergamo, 04.12.2024 | Trust e atto in frode ai creditori | L’atto in frode può essere dichiarato nullo anche incidenter tantum in sede di liquidazione controllata | Una segnalazione di irregolarità può emergere anche in una procedura di sovraindebitamento, non solo in sede ordinaria |
| Cass., 15.10.2019, n. 25926; Cass., 06.07.2020, n. 13883 | Oggetto dell’azione revocatoria nel trust | L’azione revocatoria colpisce l’atto istitutivo in quanto atto dispositivo inscindibile dal trasferimento | Il guardiano coinvolto nella costituzione può essere interessato dagli effetti di una revocatoria vittoriosa |
| Cass. pen., 13844/2024; 20862/2018 | Sottrazione fraudolenta e sham trust | La costituzione di un trust simulato per sottrarre beni al fisco integra il reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000 | Una segnalazione di irregolarità grave può avere anche riflessi penali per chi ha concorso a costituire la struttura |
| Cass., 9445/2025; 939/2025 | Interposizione fittizia e possesso effettivo del reddito | Rileva il possesso di fatto del reddito, anche provato per presunzioni | Il guardiano che tollera una gestione “uti dominus” da parte del disponente espone il trust a disconoscimento fiscale |
| Cass., 27189/2024 | Interposizione fittizia civilistica | Richiede la partecipazione di interponente, interposto e terzo contraente all’accordo simulatorio | Rilevante quando la segnalazione di irregolarità riguarda un sospetto di simulazione dell’intera struttura |
La sintesi operativa
Dall’intera giurisprudenza esaminata emergono alcuni principi pratici che chi riveste il ruolo di guardiano — o chi lo affianca come disponente, trustee o beneficiario — dovrebbe avere sempre presenti:
- Il guardiano non è un organo decorativo: una volta nominato con poteri di vigilanza, la sua inerzia davanti a una segnalazione documentata pesa quanto un errore attivo.
- Ogni atto compiuto dal guardiano deve trovare fondamento esplicito nell’atto istitutivo: le indicazioni informali del disponente, per quanto insistenti, non legittimano decisioni che l’atto non autorizza.
- L’ingerenza eccessiva nella gestione espone al rischio di riqualificazione come trustee di fatto, con l’assunzione di tutti gli oneri di legge propri di quella carica.
- La legge regolatrice straniera e le clausole di proroga della giurisdizione non blindano il trust dai creditori del disponente: le norme imperative italiane a tutela dei creditori restano sempre applicabili.
- Una segnalazione di irregolarità ignorata diventa, in un successivo contenzioso, un elemento presuntivo a sfavore di chi l’ha ricevuta, tanto nell’azione revocatoria quanto nella contestazione fiscale.
- La tracciabilità documentale di ogni passaggio — data della segnalazione, verifiche svolte, strumenti di controllo attivati — è la difesa più solida per il guardiano.
- Il trust non ha soggettività giuridica autonoma: chi risponde nei rapporti con i terzi sono le persone fisiche o giuridiche che ne rivestono gli organi, per gli atti che hanno concretamente compiuto.
- La distinzione tra vigilanza e atto dispositivo va sempre tenuta a mente: la prima raramente espone il guardiano a un coinvolgimento processuale autonomo, la seconda lo espone quasi sempre quando l’atto viene impugnato.
- Il fattore tempo gioca sempre a sfavore di chi non documenta: la prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria e i tempi lunghi dei contenziosi fiscali possono far riemergere una segnalazione ignorata anche a distanza di anni.
- Le dimissioni del guardiano non cancellano la conoscenza già acquisita: chi si dimette dopo aver ricevuto una segnalazione, senza aver attivato alcun controllo, non migliora necessariamente la propria posizione difensiva.
A questi principi si aggiunge una considerazione di metodo che vale la pena esplicitare: la giurisprudenza qui ricostruita, per la parte più recente, riguarda quasi interamente il biennio 2024-2025, a conferma di come la materia sia in una fase di assestamento rapido. Un atto istitutivo redatto anche solo tre o quattro anni fa, che oggi appare pienamente valido, potrebbe rivelarsi vulnerabile alla luce di principi affermati successivamente: per questo motivo, ogni valutazione sulla posizione del guardiano dovrebbe sempre partire da una verifica aggiornata della giurisprudenza più recente, e non fermarsi alla lettura, per quanto accurata, del solo testo contrattuale.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Il guardiano rischia personalmente il proprio patrimonio se non interviene su una segnalazione di irregolarità? Dipende dai poteri concretamente attribuiti dall’atto istitutivo e dalla prova che, esercitandoli, il pregiudizio sarebbe stato evitato: non esiste una responsabilità automatica, ma la giurisprudenza valorizza sempre più l’inerzia documentata come elemento a carico.
Basta la legge regolatrice straniera del trust per escludere ogni controllo dei giudici italiani? No: le Sezioni Unite n. 26471/2025 hanno chiarito che le norme imperative italiane a tutela dei creditori in caso di insolvenza restano sempre applicabili, indipendentemente dalla legge scelta dal disponente.
Se il guardiano esercita un veto su un’operazione del trustee, può essere ritenuto corresponsabile se poi il trustee procede comunque? Il veto documentato e correttamente esercitato è, al contrario, l’elemento che tipicamente protegge il guardiano da una successiva contestazione, perché dimostra che ha attivato gli strumenti di controllo a sua disposizione.
Una comunicazione di irregolarità informale, ricevuta via email o verbalmente, ha lo stesso peso di una segnalazione formale? Ai fini della prova in un eventuale contenzioso conta soprattutto la tracciabilità: una comunicazione verbale non documentata è difficile da provare in giudizio, mentre una segnalazione scritta, anche informale, costituisce un punto di partenza solido per dimostrare cosa sapeva il guardiano e quando. Proprio per questo, chi riceve una segnalazione verbale dovrebbe sempre premurarsi di trasformarla in una traccia scritta, ad esempio riepilogandola in una email di conferma inviata al mittente stesso della segnalazione.
Cosa succede se la segnalazione di irregolarità riguarda in realtà un sospetto di trust simulato (sham trust)? In quel caso il perimetro cambia radicalmente: non si discute più solo di responsabilità del guardiano per omesso controllo, ma della tenuta stessa della struttura, con possibili riflessi civilistici, fiscali e, nei casi più gravi, penali secondo l’art. 11 del d.lgs. 74/2000.
Il guardiano può dimettersi non appena riceve una comunicazione di irregolarità, per non doverla gestire? Le dimissioni sono astrattamente possibili, ma non cancellano la conoscenza già acquisita al momento della segnalazione: se il guardiano si dimette senza aver attivato alcun controllo su un’anomalia già nota, questa scelta può essere valutata, in un successivo contenzioso, come un ulteriore elemento di inerzia piuttosto che come una forma di tutela.
Quanto tempo ha a disposizione il guardiano per reagire a una comunicazione di irregolarità, prima che l’inerzia diventi rilevante? Non esiste un termine fisso stabilito dalla legge o dalla giurisprudenza: la valutazione è sempre concreta e tiene conto della gravità dell’anomalia segnalata, ma nella prassi professionale un intervallo superiore alle poche settimane, senza alcuna richiesta di chiarimenti o verifica avviata, comincia a essere difficilmente giustificabile davanti a un giudice.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità che coinvolge un trust — sia che tu la riceva come guardiano, sia che tu debba valutarla come trustee, disponente o beneficiario — la prima esigenza è quasi sempre la stessa: capire, nel più breve tempo possibile, quale sia la reale portata della segnalazione, quali soggetti coinvolga e quali passaggi vadano compiuti subito per non aggravare la propria posizione. Non è un esercizio che si possa affrontare con un modello standard, perché ogni trust nasce da un atto istitutivo diverso, spesso regolato da una legge straniera, e ogni segnalazione porta con sé circostanze di fatto che vanno lette alla luce degli orientamenti più aggiornati, non di una prassi generica. Lo Studio Monardo applica questi orientamenti giurisprudenziali al caso concreto attraverso un metodo di lavoro strutturato:
- Analizziamo l’atto istitutivo per verificare l’esatta estensione dei poteri attribuiti al guardiano e la loro conformità ai principi consolidati sull’effetto segregativo.
- Ricostruiamo la cronologia della segnalazione — data di ricezione, contenuto, eventuali risposte già fornite — per valutare la solidità della posizione difensiva attuale.
- Verifichiamo la compatibilità di ogni atto compiuto dal guardiano con quanto espressamente previsto dall’atto istitutivo, alla luce dell’ordinanza n. 34208/2025.
- Valutiamo l’esposizione a un’eventuale azione revocatoria dei creditori del disponente, calcolando tempistiche, presunzioni applicabili e margini di difesa secondo le Sezioni Unite n. 1898/2025.
- Eccepiamo l’inammissibilità o l’infondatezza delle pretese dei terzi quando la segnalazione di irregolarità non trova riscontro negli elementi previsti dalla giurisprudenza.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli costruendo una strategia difensiva coerente dal primo grado fino, se necessario, al ricorso per Cassazione.
- Predisponiamo la documentazione difensiva — rendiconti, verbali di esercizio del veto, richieste formali di chiarimento — necessaria a dimostrare la diligenza del guardiano nell’attivarsi.
- Coordiniamo, quando la vicenda ha riflessi fiscali, l’intervento dello staff multidisciplinare per valutare il rischio di disconoscimento del trust e le eventuali conseguenze tributarie.
- Assistiamo nella fase di eventuale revoca o sostituzione del trustee, verificando che la procedura rispetti l’atto istitutivo e non esponga il guardiano a contestazioni di ingerenza eccessiva.
- Interveniamo nei procedimenti di sovraindebitamento o di liquidazione controllata quando l’irregolarità del trust emerge in tale sede, secondo l’orientamento del Tribunale di Bergamo del 4 dicembre 2024.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema specifico, la leva che pesa più di ogni altra è proprio quella del Cassazionista: gli orientamenti sui poteri e sulle responsabilità del guardiano che abbiamo ricostruito in questo articolo sono, per loro natura, in continua evoluzione, e le contestazioni che ne derivano si difendono al meglio con la stessa strategia e lo stesso difensore dal primo grado fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio. Accanto a questa continuità, resta sempre operativo lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che lavora in modo coordinato su ogni fascicolo, garantendo che i profili civilistici, fiscali e — quando rilevano — concorsuali della vicenda vengano seguiti insieme, senza soluzioni di continuità tra una competenza e l’altra.
Perché rivolgersi allo Studio Monardo per questa materia
Il tema dei poteri e delle responsabilità del guardiano nel trust è, come questo articolo ha mostrato, un terreno dove la giurisprudenza si muove più rapidamente della prassi contrattuale: atti istitutivi redatti anche solo pochi anni fa possono oggi rivelarsi vulnerabili alla luce di principi affermati dalla Cassazione nel 2024 e nel 2025. Per questo la difesa di chi riceve — o deve gestire — una comunicazione di irregolarità richiede una lettura aggiornata e coordinata delle pronunce più recenti, non solo la conoscenza del testo dell’atto. Proprio perché gli orientamenti citati in questo articolo sono in gran parte recentissimi (molte le ordinanze del 2025), la specializzazione cassazionista dell’Avv. Monardo consente di seguire con continuità l’evoluzione della materia fino all’esito definitivo di ogni singola vicenda, senza interruzioni di strategia tra un grado di giudizio e l’altro.
Un ultimo elemento merita di essere sottolineato: la materia del trust, per la sua stessa natura, raramente resta confinata a un solo ambito del diritto.
Una comunicazione di irregolarità nata come questione puramente civilistica tra guardiano e trustee può, con il passare del tempo, intrecciarsi con un accertamento fiscale sull’interposizione, con una procedura di sovraindebitamento se il disponente si trova in difficoltà economica, o con un’azione dei creditori che coinvolge direttamente i beni conferiti. Affrontare ciascuno di questi fronti separatamente, con professionisti diversi e non coordinati tra loro, espone al rischio concreto di incoerenze che un giudice — o l’Agenzia delle Entrate — può facilmente rilevare. È proprio per rispondere a questa complessità che lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Monardo lavora sui diversi profili della stessa vicenda in modo unitario, dalla prima lettura della segnalazione fino alla sua eventuale definizione in giudizio.
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