Comunicazione Di Irregolarità Al Calciatore Professionista: Pagare, Contestare O Impugnare?

Ti è arrivata una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate e non sai se pagare subito o contestarla?

È la prima domanda che si pone un calciatore professionista quando apre il cassetto fiscale, o riceve una raccomandata, e trova una comunicazione di irregolarità che rettifica la sua dichiarazione dei redditi. La cifra spesso non è piccola, i termini corrono, e la tentazione è quella di reagire d’impulso: pagare per chiudere in fretta, oppure ignorare tutto sperando che si risolva. Entrambe le reazioni possono costare care. Non esiste una risposta valida per tutti davanti a una comunicazione di irregolarità, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende da cosa contesta esattamente l’Agenzia, da quanto è fondata la pretesa e da cosa sei in grado di documentare.

Un calciatore riceve redditi complessi — stipendio erogato dal club come sostituto d’imposta, diritti d’immagine, premi, talvolta redditi esteri e crediti d’imposta collegati — e proprio questa complessità è ciò che fa scattare più spesso i controlli automatizzati. È qui che serve un presidio tecnico solido: lo Studio Monardo assiste chi riceve comunicazioni di irregolarità e cartelle proprio perché coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, capace di leggere la pretesa fiscale, verificarne la fondatezza e scegliere la strada difensiva più adatta al singolo caso, senza soluzioni preconfezionate.

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Il punto di partenza: cos’è davvero questa comunicazione e perché arriva ai calciatori

La comunicazione di irregolarità — comunemente chiamata avviso bonario — è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la dichiarazione, segnala differenze, errori o versamenti mancanti e invita il contribuente a regolarizzare pagando con sanzioni ridotte oppure a fornire chiarimenti. Non è ancora una cartella di pagamento, non è un atto esecutivo: è un passaggio che precede l’iscrizione a ruolo. Proprio per questo apre un bivio decisionale, e non impone semplicemente di pagare.

La distinzione tra avviso bonario e cartella di pagamento è la premessa di tutto e va tenuta ben ferma. L’avviso bonario è un invito a regolarizzare spontaneamente, con sanzioni ridotte e con la possibilità di dialogare con l’ufficio; non è un titolo esecutivo e non consente, di per sé, alcuna azione di recupero forzato. La cartella di pagamento è invece l’atto che l’agente della riscossione notifica dopo che le somme sono state iscritte a ruolo: contiene le sanzioni ordinarie nella misura piena, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione, e diventa titolo per l’esecuzione — dal fermo amministrativo all’ipoteca, fino al pignoramento — se non pagata o non contestata. Il passaggio dall’una all’altra non è automatico né immediato: è esattamente lo spazio, temporale e giuridico, in cui il contribuente compie la sua scelta.

Ecco perché l’inerzia è la peggiore delle opzioni. Chi lascia trascorrere il termine senza pagare e senza rispondere non “guadagna tempo”: perde la sanzione ridotta, consente l’iscrizione a ruolo e si ritrova con una cartella dal peso economico molto maggiore, oltre a esporre il patrimonio all’azione esecutiva. Per un calciatore, con redditi e beni facilmente aggredibili, la prospettiva di un fermo o di un pignoramento non è un’astrazione. La comunicazione di irregolarità, letta per tempo, è invece un’occasione: quella di correggere un errore, far valere un credito o chiudere a condizioni agevolate una posizione, prima che il costo lieviti.

Nasce da due tipi di controllo. Il controllo automatizzato (art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e art. 54-bis del d.P.R. 633/1972 per l’IVA) confronta in modo meccanico i dati dichiarati con i versamenti risultanti e con le ritenute comunicate dai sostituti d’imposta: emergono qui gli omessi o insufficienti versamenti, i disallineamenti tra quanto trattenuto e quanto dichiarato, i crediti utilizzati oltre il dovuto. Il controllo formale (art. 36-ter del d.P.R. 600/1973) va più a fondo: verifica i documenti a sostegno di detrazioni, deduzioni, oneri e crediti d’imposta, chiedendo al contribuente di produrre le prove.

Perché un calciatore professionista finisce con particolare frequenza in questi controlli? Perché il suo reddito è tassato in modo articolato. Il rapporto con la società sportiva è, di regola, lavoro subordinato: il club agisce come sostituto d’imposta e applica le ritenute alla fonte su stipendio e fringe benefit. A questo si aggiungono i compensi per lo sfruttamento dei diritti di immagine, che possono essere trattati diversamente a seconda che siano corrisposti dallo stesso club nell’ambito del rapporto di lavoro o da sponsor terzi. Si sommano premi, redditi eventualmente prodotti all’estero durante la carriera, crediti per imposte pagate fuori dall’Italia (art. 165 del TUIR), e — per chi rientra da un club straniero — l’eventuale applicazione del regime agevolato per gli impatriati, ristretto e reso più selettivo dal d.lgs. 209/2023. Ognuno di questi tasselli, se non combacia perfettamente in fase di liquidazione automatica, genera una comunicazione di irregolarità. Molto spesso la contestazione non nasce da un’evasione, ma da un mancato “aggancio” tra dati corretti in sé.

Vale la pena scendere nel dettaglio degli scenari tipici, perché conoscere l’origine della contestazione è metà del lavoro difensivo. Il caso più frequente è il disallineamento sulle ritenute: il club versa e certifica quanto trattenuto, ma se il codice tributo, il periodo o l’importo non combaciano con quanto il calciatore riporta in dichiarazione, il controllo automatizzato segnala un debito che, in realtà, è già stato assolto alla fonte. In questi casi la comunicazione fotografa un errore di sistema, non un’imposta evasa, e la certificazione unica del club diventa la chiave per smontarla. Un secondo scenario ricorrente riguarda i crediti per imposte pagate all’estero: un premio incassato in un torneo fuori dall’Italia, o compensi maturati in un periodo di ingaggio all’estero, generano un credito ex art. 165 del TUIR che la liquidazione automatica non sempre riconosce nella misura corretta, facendo emergere una maggiore imposta apparente. Un terzo fronte è quello dei diritti di immagine e delle sponsorizzazioni: la loro qualificazione — reddito di lavoro dipendente se erogati dal club nell’ambito del rapporto, reddito di lavoro autonomo o diverso se pagati da sponsor terzi — incide sull’imposta e può essere all’origine di rilievi. Un quarto riguarda il regime agevolato per gli impatriati applicato al rientro da un club straniero, la cui spettanza e la cui percentuale di abbattimento, dopo la stretta del d.lgs. 209/2023, sono terreno di verifica sempre più frequente. A questi si aggiungono le contestazioni “ordinarie” comuni a ogni contribuente: acconti o saldi versati in ritardo, oneri detraibili non documentati, crediti compensati oltre il dovuto.

Sul piano pratico, la comunicazione non arriva sempre allo stesso modo, e il canale incide sui termini. Può essere recapitata con posta ordinaria o raccomandata, via PEC, oppure resa disponibile nel cassetto fiscale o trasmessa telematicamente all’intermediario abilitato. Proprio quest’ultimo passaggio è delicato per chi ha un consulente o un CAF: se la comunicazione viaggia verso l’intermediario, il termine si allunga a 90 giorni, ma occorre che il flusso informativo tra intermediario e contribuente funzioni, perché è il calciatore a restare titolare della posizione. La comunicazione, in ogni sua forma, deve indicare i riferimenti della dichiarazione controllata, la descrizione puntuale delle irregolarità, il calcolo delle somme dovute distinte tra imposta, sanzione ridotta e interessi, il termine per pagare o rispondere e l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, si procederà all’iscrizione a ruolo. Leggere con attenzione questi elementi è il primo atto difensivo: un errore nella descrizione dell’irregolarità, o un calcolo che non tiene conto di un credito, sono già appigli concreti.

I termini sono cambiati di recente e vanno conosciuti con precisione. Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il d.lgs. 108/2024 ha esteso il termine per pagare o rispondere da 30 a 60 giorni dalla ricezione; se la comunicazione è trasmessa in via telematica all’intermediario abilitato (commercialista, CAF), il termine sale a 90 giorni. Restano invece 30 giorni per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata. La sanzione, se ci si definisce nel termine, è fortemente ridotta: per i controlli automatizzati scende a un terzo del minimo, oggi pari all’8,33% dell’imposta (dopo la revisione delle sanzioni introdotta dal d.lgs. 87/2024, che ha portato la sanzione base per omesso versamento dal 30% al 25% per le violazioni dal 1° settembre 2024); per i controlli formali si attesta al 16,67%. Ignorare tutto significa perdere questa riduzione e vedersi notificare, dopo l’iscrizione a ruolo, una cartella con sanzioni piene, interessi e oneri di riscossione.

Un elemento tecnico che orienta la difesa è la distinzione netta tra i tre binari di controllo, perché ciascuno segue regole proprie. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e quello ex art. 54-bis del d.P.R. 633/1972 (per l’IVA) operano su base puramente cartolare e matematica: incrociano i dati della dichiarazione con quelli in possesso dell’anagrafe tributaria e dei versamenti, senza alcuna valutazione di merito. Il controllo formale ex art. 36-ter, invece, richiede l’esame dei documenti giustificativi e comporta, per sua natura, un margine di apprezzamento maggiore: qui l’ufficio “valuta”, e non solo “calcola”. Questa differenza non è teorica: è proprio dove c’è valutazione, e non mero riscontro aritmetico, che il contraddittorio preventivo assume un peso decisivo e la sua omissione diventa un vizio spendibile in difesa.

Contano anche i termini di decadenza entro cui l’Agenzia deve muoversi. La liquidazione automatica e il controllo formale non possono essere esercitati senza limite temporale: la comunicazione va emessa entro i termini fissati dalla legge, ancorati all’anno di presentazione della dichiarazione. Una comunicazione tardiva è essa stessa un profilo di illegittimità da verificare. Allo stesso modo, la regolarità della notifica — che il calciatore, magari spesso all’estero per impegni sportivi, non sempre riceve tempestivamente al proprio domicilio fiscale — è un aspetto da controllare con cura: un vizio di notifica può incidere sulla decorrenza dei termini e sulla stessa possibilità di difesa. Ricostruire con esattezza quando l’atto è stato emesso e come è stato notificato è, insieme alla lettura del merito, il primo tassello di ogni strategia.

Chiarito il quadro comune, restano tre strade realmente percorribili. Vanno soppesate una per una.

Prima strada: definire la comunicazione pagando

La prima opzione consiste nell’accettare la pretesa e definirla pagando entro il termine, con la sanzione ridotta. La base normativa è l’art. 2 del d.lgs. 462/1997, che disciplina la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali e collega al pagamento tempestivo il beneficio della sanzione ridotta e il blocco dell’iscrizione a ruolo.

Quando ha senso davvero? In tre scenari concreti. Il primo è quello dell’omesso o insufficiente versamento reale: il calciatore, o il suo consulente, ha semplicemente saltato o sottodimensionato il saldo o un acconto IRPEF, e la comunicazione fotografa una situazione che corrisponde al vero. Il secondo è l’errore materiale del contribuente: un importo digitato male, un credito riportato in eccesso, una svista che non è contestabile nel merito. Il terzo è il caso in cui l’importo è contenuto e il costo — anche solo di tempo ed energie — di una contestazione non giustifica l’impresa, soprattutto se le probabilità di successo sono modeste.

L’esecuzione, in sintesi, è lineare. Si paga con modello F24 entro 60 giorni (90 se la comunicazione è passata dall’intermediario), oppure si opta per la rateizzazione: fino a 20 rate trimestrali di pari importo, con la prima rata da versare entro il termine di definizione e le successive gravate di interessi al 3,5% annuo. Il versamento integrale, o della prima rata in caso di dilazione, è ciò che evita l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella.

Chi sceglie la rateizzazione deve però conoscerne le regole di tenuta, perché la dilazione è un beneficio che si può perdere. Il piano si articola in rate trimestrali di pari importo; il mancato pagamento della prima rata entro il termine, o di una rata successiva entro il termine di quella seguente, fa decadere dal beneficio, con iscrizione a ruolo dei residui e applicazione delle sanzioni piene sull’importo ancora dovuto. Esiste tuttavia un margine di tolleranza per gli inadempimenti di lieve entità e per i versamenti tardivi contenuti, che consente in certi casi di sanare senza perdere la dilazione: è un’area tecnica in cui la gestione attenta delle scadenze evita che un ritardo minimo si trasformi in un tracollo dell’intero piano. Va inoltre ricordato che, una volta ricevuta la comunicazione, non è più praticabile il ravvedimento operoso su quelle stesse somme: l’avviso bonario “cristallizza” la posizione e la definizione segue le regole proprie della sanzione ridotta, non quelle — più flessibili — del ravvedimento, che restano invece utilizzabili solo finché la violazione non è stata contestata con la comunicazione. Chi si accorge dell’errore prima che arrivi l’avviso ha quindi convenienza a muoversi in anticipo; chi la comunicazione l’ha già ricevuta ragiona dentro il perimetro della definizione.

I vantaggi sono tangibili e vanno riconosciuti. La sanzione si comprime in modo netto rispetto a quella piena; si evita l’aggravio degli oneri di riscossione e degli interessi di mora che maturano sulla cartella; si chiude la posizione senza aprire un contenzioso e senza esporsi ai suoi tempi. Per chi ha effettivamente commesso l’errore, è la via più efficiente.

Ma il rovescio della medaglia esiste, e va detto con onestà. Pagando si rinuncia a far valere eventuali ragioni che avrebbero potuto ridurre o azzerare la pretesa: se il calciatore aveva un credito per imposte estere non conteggiato, o ritenute operate dal club ma non correttamente “agganciate” in liquidazione, definire senza verificare significa versare somme non dovute. Inoltre, il pagamento consolida la posizione: recuperare in seguito ciò che si è pagato in eccesso è possibile solo attraverso la strada, più lunga e incerta, del rimborso. Questa strada è ideale per chi ha una pretesa fondata, un errore proprio difficilmente contestabile o un importo modesto, e vuole chiudere subito minimizzando la sanzione.

Un paio di dettagli tecnici completano il quadro di questa strada. Sulle somme dovute maturano interessi, il cui tasso legale è stato fissato al 2% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre sulle rate successive alla prima, in caso di dilazione, si applica il tasso specifico del 3,5% annuo: sono importi che vanno conteggiati con precisione, perché incidono sul totale effettivo. Per i redditi soggetti a tassazione separata — si pensi a talune indennità di fine rapporto o a componenti straordinarie che possono comparire nella carriera di uno sportivo — la regola è ancora diversa: l’imposta è liquidata direttamente dall’ufficio, il termine di pagamento resta di 30 giorni e non si applicano sanzioni se si versa nel termine, con una logica premiale che rende la definizione quasi sempre conveniente. Chi definisce, infine, deve mettere in conto che il recupero di eventuali somme versate in eccesso passerà per la strada del rimborso, con i suoi tempi e la necessità di una specifica istanza: motivo in più per verificare la correttezza dell’importo prima di pagare, e non dopo.

Sul piano difensivo, un elemento va tenuto presente anche da chi sceglie di pagare: la giurisprudenza riconosce che il diritto alla sanzione ridotta non si perde solo perché la procedura ha saltato un passaggio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6248 depositata l’8 marzo 2024, ha affermato che il contribuente conserva il diritto a versare con la riduzione anche quando la cartella ex art. 36-bis non sia stata preceduta dall’avviso bonario, purché paghi nel termine previsto. È una tutela che orienta la scelta: la definizione agevolata resta accessibile in più situazioni di quanto si creda.

Seconda strada: segnalare gli errori e chiedere la correzione in autotutela

La seconda opzione è opposta nella logica: non pagare “a scatola chiusa”, ma rispondere alla comunicazione entro il termine, fornendo all’Agenzia i dati e i documenti che dimostrano che la pretesa è errata, in tutto o in parte. Il fondamento sta nell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), che impone all’amministrazione, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di iscrivere a ruolo; e negli stessi artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, che prevedono il coinvolgimento del contribuente per segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.

Quando è la strada da percorrere? Negli scenari — frequentissimi per un calciatore — in cui la comunicazione nasce da un disallineamento più che da un vero debito. Se il club ha operato ritenute che il sistema non ha correttamente attribuito; se esiste un credito per imposte pagate all’estero su premi o compensi percepiti fuori dall’Italia, spettante ma non conteggiato in liquidazione automatica; se un controllo formale disconosce oneri o detrazioni solo perché mancano, agli atti dell’ufficio, i documenti che il contribuente possiede e può esibire. In tutti questi casi la pretesa può ridursi drasticamente, o svanire, semplicemente producendo la prova.

L’esecuzione richiede metodo. Si predispone una memoria con la documentazione a supporto e la si trasmette entro i 60 giorni tramite i canali dell’Agenzia — servizio online del cassetto fiscale, PEC, o direttamente in ufficio — anche per il tramite di un intermediario. L’ufficio esamina, e può annullare o rettificare la comunicazione: a quel punto, se resta un residuo dovuto, lo si definisce con la sanzione ridotta ricalcolata sul minore importo.

Il vantaggio è evidente: si evita di pagare somme non dovute e, spesso, si chiude senza contenzioso, conservando comunque il beneficio della sanzione ridotta sul residuo. È la via più “chirurgica”, quella che aggredisce l’errore alla radice.

Per un calciatore, la forza di questa strada dipende dalla qualità della documentazione fiscale che è possibile mettere in campo, e conviene sapere in anticipo su quali fronti si gioca. Sul credito per imposte estere, la prova è costituita dalla certificazione dell’imposta effettivamente assolta all’estero e dalla riconducibilità del reddito al territorio in cui è stato prodotto: se il premio o il compenso sono stati tassati fuori dall’Italia e il calciatore è fiscalmente residente qui, il credito ex art. 165 TUIR spetta e va ricostruito nella misura corretta. Sui diritti di immagine, il punto è la qualificazione: quando i compensi sono corrisposti dallo stesso club nell’ambito del rapporto di lavoro seguono un trattamento, quando provengono da sponsor terzi ne seguono un altro, con ritenute e regole proprie; documentare la fonte e la natura del compenso può ribaltare il rilievo. Sul regime impatriati, la difesa passa dalla dimostrazione dei requisiti di accesso e della corretta percentuale di abbattimento applicata, tema su cui la disciplina, resa più selettiva dal d.lgs. 209/2023, richiede una lettura puntuale del periodo d’imposta di riferimento. A ciò si aggiunge, per chi ha vissuto all’estero, la coerenza tra residenza fiscale dichiarata, iscrizione all’AIRE e obblighi di monitoraggio delle attività estere (il quadro RW): incongruenze su questo fronte possono alimentare i controlli e vanno chiarite con ordine.

La memoria di segnalazione, per essere efficace, non si limita a “dire” che la pretesa è sbagliata: la smonta punto per punto, allegando la prova documentale di ciascuna voce contestata e rinviando alla norma che sostiene la tesi del contribuente. È un lavoro di ricostruzione che tiene insieme la dimensione contabile — cosa è stato versato, trattenuto, dichiarato — e quella giuridica — perché quella somma non è dovuta, o lo è in misura minore. Quando la ricostruzione è solida, l’ufficio dispone dell’autotutela per correggere il proprio atto senza bisogno di arrivare davanti al giudice, con un risparmio di tempo e di rischio per entrambe le parti.

Sul piano operativo, la segnalazione può seguire più canali. L’Agenzia mette a disposizione un servizio telematico dedicato — il cosiddetto canale CIVIS — che consente di richiedere l’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e di trasmettere la documentazione senza doversi recare in ufficio; in alternativa si utilizza la PEC o il contatto diretto con la struttura territorialmente competente indicata nell’atto. La scelta del canale non è indifferente: incide sui tempi di risposta e sulla tracciabilità della richiesta, elemento importante se poi occorre dimostrare di essersi attivati nel termine. Per un calciatore, il coordinamento tra i documenti è cruciale: la certificazione unica rilasciata dal club, il modello 770 con cui il sostituto d’imposta ha comunicato le ritenute, le certificazioni delle imposte estere e le eventuali attestazioni sui diritti d’immagine devono “parlare” tra loro e con quanto esposto in dichiarazione. È spesso proprio nel raccordo tra questi documenti che si trova la chiave per dimostrare che l’imposta contestata è, in realtà, già stata assolta o non dovuta. Un’assistenza tecnica che ricostruisce questo mosaico prima di rispondere trasforma una segnalazione generica in una difesa documentata, molto più difficile da respingere per l’ufficio.

Anche qui, però, i limiti vanno guardati in faccia. La richiesta di riesame in autotutela non sospende automaticamente i termini di pagamento: se l’ufficio è lento a rispondere e nel frattempo il termine scade, si rischia di perdere la finestra della definizione agevolata; per questo la risposta va gestita con attenzione ai tempi e, se necessario, accompagnata da un versamento cautelativo o dalla scelta rateale. Inoltre, se la segnalazione viene respinta perché l’ufficio conferma la propria lettura, ci si ritrova al bivio di partenza, con meno tempo a disposizione. La correzione in autotutela funziona benissimo quando la prova è netta; è meno affidabile quando la questione è interpretativa e l’esito dipende da una valutazione.

Su questo terreno la giurisprudenza è dalla parte del contribuente quando la contestazione implica una valutazione e non un mero calcolo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 34335 del 2025 e con la pronuncia n. 15941 del 2025, ha ribadito che quando l’Agenzia compie una valutazione discrezionale — ad esempio disconosce oneri deducibili in sede di controllo formale — il contraddittorio preventivo è necessario, e la sua omissione può travolgere la validità del successivo atto. Questa strada è ideale per chi ha ragioni concrete e documentabili — un credito estero, ritenute non agganciate, oneri provabili — e può dimostrare l’errore prima ancora di arrivare al giudice.

Terza strada: attendere l’atto successivo e impugnare davanti al giudice

La terza opzione è la più difensiva e va maneggiata con prudenza. Consiste nel non definire la comunicazione e nel portare la questione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Si declina in due varianti.

La prima è l’impugnazione diretta dell’avviso bonario. Per lungo tempo si è ritenuto che la comunicazione di irregolarità non fosse autonomamente impugnabile, in quanto semplice invito a fornire elementi. La Cassazione, però, ha aperto una possibilità: l’ordinanza n. 3466 del 2021 ha affermato che l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 va letto in senso estensivo e costituzionalmente orientato, sicché ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta è impugnabile; nello stesso solco si collocano le pronunce n. 8688/2021 e n. 18974/2021, e più di recente la n. 2092/2025 sull’avviso da controllo formale. Resta però una facoltà, non un obbligo, e conviene solo in casi selezionati.

La seconda variante è attendere la cartella di pagamento e impugnarla entro 60 giorni dalla notifica, facendo valere in quella sede sia i vizi propri della cartella sia l’infondatezza della pretesa. È la classica strategia di chi ritiene la contestazione radicalmente errata e preferisce giocarsela davanti al giudice con il fascicolo completo.

Sul piano procedurale, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Su questo termine incide la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto: il decorso resta congelato in quel mese e riprende dal 1° settembre, un dettaglio che va calcolato con precisione per non incorrere in una tardività. Va inoltre ricordato che la mediazione tributaria obbligatoria, un tempo prevista per le liti di importo contenuto, è stata abrogata per i ricorsi notificati a partire dal 4 gennaio 2024: oggi si accede direttamente al giudizio, senza il passaggio del reclamo. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’atto quando dall’esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile, così da bloccare l’azione di riscossione in attesa della decisione; è uno strumento prezioso quando gli importi sono rilevanti, come spesso accade nella posizione di un professionista con redditi elevati. Chi imbocca questa strada deve però mettere in conto tempi che si misurano in mesi, se non in anni, e un’alea che nessuna difesa può azzerare: proprio per questo la terza via si giustifica quando le ragioni di merito sono forti e la posta in gioco è consistente, non come mero espediente per guadagnare tempo.

Quando ha senso? Quando la pretesa poggia su una valutazione dell’ufficio che si ritiene sbagliata e il contraddittorio è stato pretermesso; quando esistono vizi procedurali seri; quando l’importo è tale da giustificare un contenzioso e le ragioni di merito sono solide. Nel mondo dello sport professionistico, le questioni che più spesso reggono in giudizio sono quelle interpretative: la qualificazione dei redditi da diritti d’immagine, la corretta applicazione del regime impatriati, il riconoscimento dei crediti per imposte estere, la determinazione della residenza fiscale in anni di trasferimenti tra club di Paesi diversi. Sono terreni in cui la pretesa dell’ufficio non nasce da un calcolo, ma da una lettura giuridica dei fatti, e dove quindi il confronto davanti al giudice tributario può ribaltare l’esito. Al contrario, sul mero versamento omesso o sull’errore materiale non contestabile, la via giudiziale è quasi sempre perdente e serve solo a rinviare, aggravandolo, un debito che andrà comunque pagato. La lettura preventiva del tipo di contestazione è, ancora una volta, ciò che separa un ricorso che vale la pena depositare da uno destinato al rigetto.

Va poi tenuto presente che, anche se non si è impugnato subito, la notifica della cartella apre comunque una finestra difensiva: entro 60 giorni la si può contestare e, in parallelo, si può chiedere all’agente della riscossione la sospensione della riscossione in presenza dei presupposti previsti, oppure la rateizzazione del carico affidato. Sono strumenti amministrativi che convivono con il ricorso giurisdizionale e che, ben coordinati, evitano che nelle more del giudizio l’azione esecutiva prosegua indisturbata. La difesa “a valle”, insomma, non è priva di leve; è però più costosa in termini di sanzioni e più incerta rispetto all’intervento tempestivo sull’avviso.

I rischi, però, sono i più pesanti delle tre strade e non vanno sottovalutati. Attendendo si perde la sanzione ridotta: con l’iscrizione a ruolo tornano le sanzioni piene, gli interessi e gli oneri di riscossione. Si espone il patrimonio all’azione esecutiva una volta che la cartella diventa titolo. E, soprattutto, la strada dell’impugnazione per “mancato avviso bonario” ha un confine netto: la Cassazione, con l’ordinanza n. 25169 del 13 febbraio 2025, ha chiarito che quando dal controllo automatizzato emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento, senza margini interpretativi, l’avviso bonario non è obbligatorio e la sua assenza non invalida la cartella, integrando una mera irregolarità. Tradotto: sul puro versamento saltato, contare sulla nullità è illusorio. Questa strada è ideale per chi ha una pretesa fondata su una valutazione contestabile o un vizio procedurale reale, importi rilevanti e la disponibilità ad affrontare un giudizio, non per chi vuole solo rinviare un pagamento dovuto.

Le opzioni alla prova dei conti

I numeri aiutano a vedere la differenza tra le strade meglio di qualsiasi ragionamento astratto. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali: servono solo a mostrare come cambiano gli esiti applicando le stesse premesse a scelte diverse. Il filo conduttore è sempre lo stesso: la differenza tra la sanzione ridotta della definizione tempestiva e la sanzione piena della cartella, sommata agli oneri di riscossione, può valere migliaia di euro; e, soprattutto, la possibilità di azzerare o ridurre la pretesa dipende dalla capacità di documentare, nel termine, ciò che la liquidazione automatica non ha “visto”.

Ipotesi 1 — Avviso da controllo automatizzato con credito estero non conteggiato. A un calciatore arriva una comunicazione ex art. 36-bis relativa all’IRPEF 2023, con imposta contestata di 47.360 €, notificata il 14 aprile 2025; il termine per definire o rispondere scade quindi il 13 giugno 2025. Nell’anno in questione l’atleta aveva percepito un premio in un torneo all’estero per il quale aveva assolto imposte estere pari a 19.200 €, credito ex art. 165 TUIR non “agganciato” in liquidazione automatica.

  • Scegliendo la prima strada (definire): paga l’intera imposta di 47.360 € con sanzione ridotta all’8,33% (3.945,10 €) più interessi, e blocca il ruolo. Ma versa su una base che, in realtà, non teneva conto del credito estero.
  • Scegliendo la seconda strada (segnalare): entro il 13 giugno trasmette la documentazione del credito estero. Riconosciuto il credito, l’imposta scende sensibilmente e la sanzione si ricalcola sul minore importo. È l’esito economicamente più favorevole, a patto di avere le prove pronte.
  • Scegliendo la terza strada (attendere): la cartella arriverà con sanzione piena al 25% (11.840 €) più interessi e oneri di riscossione; il credito estero andrà comunque fatto valere in giudizio, con tempi e alea maggiori.

Ipotesi 2 — Controllo formale con detrazioni disconosciute. Stesso contribuente, comunicazione ex art. 36-ter che disconosce oneri detraibili per 6.800 € perché la documentazione non risulta agli atti dell’ufficio.

  • Prima strada: se i documenti non sono reperibili, definisce pagando con sanzione ridotta al 16,67% e chiude.
  • Seconda strada: se possiede le ricevute, le trasmette e ottiene l’annullamento della ripresa. Qui la segnalazione è quasi sempre la mossa razionale, perché la posta in gioco è puramente documentale.

Ipotesi 3 — Puro omesso versamento del saldo. Comunicazione ex art. 36-bis per un saldo IRPEF non versato di 12.750 €, senza alcun profilo interpretativo.

  • Prima strada: definisce con sanzione all’8,33% (1.062,08 €) più interessi, eventualmente in 20 rate trimestrali.
  • Terza strada: impugnare confidando nella nullità per mancato avviso è, alla luce di Cass. 25169/2025, una via senza sbocco su una fattispecie di mero versamento omesso. Qui la definizione è la scelta obbligata sul piano della convenienza.

Ipotesi 4 — Disallineamento sulle ritenute operate dal club. Comunicazione ex art. 36-bis che segnala una maggiore imposta di 28.940 € perché una parte delle ritenute risultanti dalla certificazione unica non è stata “agganciata” ai versamenti nel sistema di liquidazione automatica. In sostanza l’imposta è già stata assolta alla fonte, ma il dato non combacia.

  • Prima strada: definire pagando 28.940 € più sanzione ridotta significherebbe versare una seconda volta un’imposta già trattenuta dal club: è la scelta peggiore, perché nasce da un errore altrui.
  • Seconda strada: si trasmette la certificazione unica e la documentazione dei versamenti del sostituto d’imposta; riconosciuto l’allineamento, la pretesa si azzera. È la mossa naturale, perché la prova è netta e non implica valutazioni.
  • Terza strada: attendere la cartella e impugnarla è possibile, ma allunga i tempi e comporta costi e alea evitabili quando l’errore è dimostrabile subito con un documento. La segnalazione tempestiva è, in questo caso, nettamente preferibile.

Le quattro ipotesi mostrano una costante: la stessa comunicazione può meritare risposte opposte a seconda di cosa la origina. Applicare in automatico una sola strategia — pagare sempre, o contestare sempre — è l’errore che costa di più.

Il confronto in tabella

Messe in fila, le tre strade si distinguono su poche variabili decisive: quanto costa in termini di sanzioni un esito negativo, quanto pesa sull’iscrizione a ruolo, quanto è reversibile la mossa una volta compiuta. La tabella riepiloga i profili — fermo restando che, sul piano dei costi, rilevano qui soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge (il contributo unificato per il ricorso tributario), mai altri.

VariabileDefinire pagandoSegnalare in autotutelaAttendere / impugnare
Tempi per attivarsiEntro 60/90 giorniEntro 60/90 giorniAlla notifica della cartella (60 gg per il ricorso)
ComplessitàBassaMediaAlta
Rischio in caso di esito negativoMinimo (posizione chiusa)Ritorno al bivio con meno tempoSanzioni piene, esecuzione, esito incerto
Effetto sull’iscrizione a ruoloLa bloccaLa blocca se seguita da definizione del residuoNon la blocca; si contesta a valle
Sanzione applicataRidotta (8,33% / 16,67%)Ridotta sul minore importoPiena (25% base) + oneri
ReversibilitàBassa (recupero solo via rimborso)Alta (nessuna rinuncia definitiva)Media (decide il giudice)
Costo di giustiziaNessunoNessunoContributo unificato per il ricorso

Letta nel suo insieme, la tabella restituisce un messaggio chiaro: la reversibilità è il vero discrimine. Definire è la mossa più rapida e sicura, ma anche la meno reversibile, perché consolida la pretesa; segnalare in autotutela è la più flessibile, perché non comporta rinunce e lascia aperte le alternative; impugnare è la più impegnativa e aleatoria, ma è l’unica che consente di far pesare fino in fondo le ragioni di merito. Nessuna colonna descrive una trappola: sono tre strumenti calibrati su situazioni diverse. Il compito difensivo non è “scegliere il migliore in astratto”, ma capire in quale colonna cade il caso concreto — e, quando possibile, combinare le mosse per prendere il meglio di ciascuna riducendo i rispettivi rischi.

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è, in astratto, migliore delle altre: la scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa sanzioni o diritti. Alcuni criteri, però, orientano quasi sempre nella direzione giusta.

Il primo è la fondatezza della pretesa. Se la comunicazione fotografa un debito reale e incontestabile, definire è la mossa razionale; se poggia su un disallineamento o su una valutazione discutibile, contestare o impugnare acquista senso. Il secondo criterio è la documentabilità: la seconda strada vive di prove. Se hai in mano il certificato del credito estero, le ricevute degli oneri, la prova delle ritenute operate dal club, la segnalazione è potente; se le prove mancano o sono deboli, la sua efficacia crolla. Il terzo è il margine interpretativo: dove c’è solo un versamento omesso senza sfumature, la via giudiziale è quasi sempre chiusa; dove l’ufficio ha compiuto una valutazione — un disconoscimento, una riqualificazione dei diritti d’immagine, una contestazione sul regime impatriati — il contraddittorio diventa terreno di difesa.

Il quarto criterio è l’importo in gioco rapportato all’alea: su cifre modeste e ragioni fragili, il contenzioso raramente ripaga; su cifre rilevanti e ragioni solide, la difesa attiva si giustifica. Il quinto, spesso decisivo, è il tempo residuo: quanti giorni mancano alla scadenza determina se c’è spazio per una segnalazione documentata o se conviene mettere in sicurezza la posizione con una definizione, magari rateale, riservandosi il rimborso. L’elemento dirimente, in ogni caso, è la lettura tecnica della comunicazione: capire da quale controllo nasce e cosa contesta davvero è il passaggio che indirizza tutto il resto.

Un aspetto che sfugge spesso è che le strade non sono sempre alternative secche: possono combinarsi. Chi ha ragioni fondate ma teme di perdere la finestra della sanzione ridotta può, ad esempio, presentare la segnalazione documentata e insieme mettere in sicurezza la posizione con una scelta rateale cautelativa, così da non restare esposto se l’ufficio è lento. Chi individua un vizio procedurale ma sa che la parte “matematica” della pretesa è corretta può definire la porzione dovuta e concentrare la difesa sulla sola parte contestabile. Questa capacità di dosare le mosse — pagare in parte, contestare in parte, tenere aperte le opzioni sui termini — è ciò che distingue una difesa costruita da una reazione improvvisata. La regola d’oro è non compiere mosse irreversibili prima di aver letto a fondo la comunicazione: ogni pagamento integrale chiude una porta, mentre una segnalazione ben fatta le lascia quasi tutte aperte.

Va infine considerato l’orizzonte temporale. Definire chiude la posizione in tempi brevi e restituisce serenità; contestare in autotutela può risolversi in poche settimane se la prova è netta, ma può anche trascinarsi; impugnare apre un percorso che dura mesi o anni. Per un professionista che deve programmare i propri flussi finanziari, questa variabile pesa quanto quella strettamente giuridica, e va messa sul tavolo insieme alle altre.

Su questo la competenza fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, così da tenere insieme, sullo stesso caso, la lettura fiscale della pretesa e la strategia difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.

Le domande di chi è indeciso

Posso pagare adesso e contestare dopo? In parte. Se paghi integralmente rinunci di fatto alla contestazione e potrai solo chiedere il rimborso, strada più lunga e incerta. È spesso preferibile, se hai dubbi fondati, segnalare prima l’errore e definire solo il residuo.

E se scelgo la strada sbagliata? Il danno maggiore lo produce l’inerzia: lasciar scadere i termini senza fare nulla ti fa perdere la sanzione ridotta e ti porta dritto alla cartella. Segnalare tempestivamente, invece, non è quasi mai una mossa “sbagliata” in senso pieno, perché non comporta rinunce definitive; il vero errore da evitare è compiere un pagamento integrale d’impulso senza aver prima verificato che l’importo sia corretto, perché quella è la scelta più difficile da correggere in seguito.

La richiesta di autotutela sospende i termini di pagamento? No, non automaticamente. Per questo va gestita con un occhio al calendario, valutando un versamento cautelativo o la rateizzazione per non perdere il beneficio della definizione agevolata mentre l’ufficio esamina.

Posso rateizzare mentre discuto la pretesa? Sì, si può optare per la dilazione fino a 20 rate trimestrali versando la prima rata nel termine; questo blocca l’iscrizione a ruolo. La scelta va calibrata sul caso, perché rateizzare implica accettare l’impianto della pretesa.

Il club, che ha operato le ritenute, risponde per me? No. Il club è sostituto d’imposta e certifica quanto trattenuto, ma la posizione dichiarativa e la risposta alla comunicazione restano tue. La certificazione del club, però, è spesso la prova decisiva per dimostrare che le ritenute sono state effettivamente operate.

Posso impugnare direttamente l’avviso bonario senza aspettare la cartella? In alcuni casi sì: la giurisprudenza ammette l’impugnazione quando la comunicazione esprime già una pretesa definita. Resta però una facoltà da valutare con attenzione, perché non sempre conviene e su alcune fattispecie — come il puro omesso versamento — le probabilità di successo sono basse.

Se la comunicazione riguarda redditi a tassazione separata, cambia qualcosa? Sì. Per questi redditi il termine di pagamento resta di 30 giorni e l’imposta è liquidata dall’ufficio senza sanzioni se si paga nel termine; inoltre, per questa categoria, l’invio dell’avviso è previsto a pena di nullità, con una tutela procedurale più forte.

Ho ricevuto la cartella senza aver mai visto l’avviso bonario: posso farla annullare? Dipende. Se la contestazione implicava una valutazione dell’ufficio o incertezze sulla dichiarazione, la mancanza del contraddittorio può viziare l’atto; se invece si tratta di un mero versamento omesso senza margini interpretativi, la giurisprudenza esclude che l’assenza dell’avviso comporti la nullità. Va esaminato il caso concreto.

Vivo o ho vissuto all’estero: la mia residenza fiscale può complicare la comunicazione? Può. La residenza fiscale determina dove e come sei tassato; incongruenze tra residenza dichiarata, iscrizione all’AIRE e redditi prodotti fuori dall’Italia possono alimentare i controlli. Chiarire con documenti la propria posizione è spesso la premessa per risolvere il rilievo.

Conviene pagare in un’unica soluzione o rateizzare? Dipende dalla liquidità e dalla convenienza complessiva. Il pagamento in unica soluzione chiude subito la posizione ed evita gli interessi di dilazione; la rateizzazione, fino a 20 rate trimestrali, alleggerisce il singolo esborso ma aggiunge interessi e impone disciplina nel rispetto delle scadenze, pena la decadenza dal beneficio. In entrambi i casi, la prima verifica resta la stessa: accertarsi che l’importo su cui si paga sia davvero quello dovuto.

Le pronunce che orientano la scelta

La giurisprudenza recente disegna con precisione i confini di ciascuna strada. Di seguito i riferimenti principali, raggruppati per l’aspetto che illuminano; i principi sono riformulati in sintesi.

Sulla impugnabilità dell’avviso bonario (rilevante per la terza strada): Cass., ord. n. 3466/2021 ha affermato che l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 va interpretato estensivamente, sicché ogni atto che comunichi una pretesa tributaria definita è impugnabile davanti al giudice. Cass. n. 8688/2021 ha confermato che si tratta di una facoltà del contribuente. Cass. n. 18974/2021 ha ribadito che ogni atto che porti a conoscenza una specifica pretesa, con le sue ragioni di fatto e di diritto, è impugnabile anche senza forma autoritativa, compresa la comunicazione di irregolarità. Cass. n. 2092/2025 è tornata sul tema con riferimento all’avviso da controllo formale ex art. 36-ter. Sullo sfondo restano le storiche Cass., Sez. Unite, n. 16293/2007 e n. 16428/2007, che qualificavano tali comunicazioni come non immediatamente impugnabili, in quanto meri inviti: il contrasto spiega perché l’impugnazione diretta resti oggi una scelta tecnica, da valutare caso per caso.

Sul rapporto tra avviso bonario e cartella (rilevante per la seconda e la terza strada): Cass., ord. n. 34335/2025 (Sez. 5) ha ribadito che, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’avviso bonario prodromico è necessario. Cass. n. 15941/2025 ha collegato all’omesso contraddittorio, quando l’ufficio compie una valutazione discrezionale (come il disconoscimento di oneri in controllo formale), la possibilità di travolgere la validità dell’atto. Cass., ord. n. 32111/2025, depositata il 10 dicembre 2025, è intervenuta ancora sull’invalidità della cartella in materia di controllo automatizzato ex art. 36-bis.

Sui limiti della difesa procedurale (rilevante per non sopravvalutare la terza strada): Cass., ord. n. 25169 del 13 febbraio 2025 ha chiarito che, quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento senza margini interpretativi, l’avviso bonario non è dovuto e la sua mancanza non annulla la cartella, restando una mera irregolarità. Sul versante opposto, per i redditi soggetti a tassazione separata, Cass., ord. n. 19914 del 17 luglio 2025 ha ricordato che l’art. 1, comma 412, della legge 311/2004 impone l’invio dell’avviso a pena di nullità. Nello stesso solco, e più risalente, Cass. n. 14544 del 13 luglio 2015 aveva affermato la nullità della cartella non preceduta dall’avviso bonario nelle ipotesi in cui la comunicazione è imposta dalla legge. Sul perimetro dell’obbligo di comunicazione, Cass. n. 33344/2019 ha precisato che il contraddittorio preventivo non è sempre necessario nei controlli automatizzati e che l’obbligo di comunicare le irregolarità è circoscritto ai casi in cui emergano discrepanze o incertezze rispetto al dichiarato: una lettura che conferma la linea di confine tracciata dalle pronunce più recenti tra mero riscontro e valutazione.

Sul diritto alla sanzione ridotta (rilevante per la prima strada): Cass. n. 6248, depositata l’8 marzo 2024, ha riconosciuto che il contribuente conserva il diritto a versare con la sanzione ridotta ex art. 2 del d.lgs. 462/1997 anche quando la cartella ex art. 36-bis non sia stata preceduta dall’avviso bonario, purché paghi nel termine. In tema di motivazione della cartella preceduta da un atto già noto, si collocano poi Cass. n. 30691/2021, n. 19049/2024 e n. 24683/2024, secondo cui l’atto della riscossione non è nullo per difetto di motivazione quando il presupposto è già conosciuto dal contribuente. Il quadro complessivo conferma che ogni strada ha appigli giurisprudenziali propri: la scelta va costruita sul caso, non su una formula.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una comunicazione di irregolarità, lo Studio interviene con azioni concrete, non con generiche rassicurazioni. In particolare:

  1. Leggiamo la comunicazione e ne individuiamo la fonte esatta — controllo automatizzato ex art. 36-bis/54-bis o controllo formale ex art. 36-ter — perché da questo dipende l’intera strategia.
  2. Ricostruiamo i dati confrontando dichiarazione, versamenti F24, certificazione unica e modello 770 del club, per capire se la pretesa nasce da un debito reale o da un semplice disallineamento.
  3. Verifichiamo i crediti per imposte estere ex art. 165 TUIR, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e l’eventuale applicazione del regime impatriati, elementi che nei redditi di un calciatore fanno spesso la differenza.
  4. Predisponiamo la memoria di segnalazione in autotutela con la documentazione a supporto, quando la pretesa è correggibile prima del contenzioso.
  5. Gestiamo la definizione o la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali quando pagare è la scelta razionale, curando che sia calcolata sull’importo corretto e con la sanzione ridotta spettante.
  6. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, distinguendo le situazioni in cui l’impugnazione ha basi solide da quelle in cui, alla luce della giurisprudenza, sarebbe una via senza sbocco.
  7. Predisponiamo e depositiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro la cartella o, dove ha senso, contro l’avviso bonario, con l’istanza di sospensione se ricorrono i presupposti.
  8. Seguiamo il giudizio in ogni grado, mantenendo la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione.

A occuparsene è una struttura con competenze certificate e verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su un tema come la comunicazione di irregolarità, dove una scelta fatta oggi va difesa domani, pesa in modo particolare la continuità della strategia fino in Cassazione: la posizione assunta rispondendo all’avviso, o definendo, condiziona il contenzioso a valle, ed è un vantaggio decisivo che a seguirla sia sempre lo stesso difensore, senza cambi di mano che spezzano la linea. Lo staff mette al lavoro insieme, sullo stesso caso, avvocati e commercialisti, così da tenere agganciata la difesa giuridica alla ricostruzione contabile e fiscale della posizione.

In conclusione

Davanti a una comunicazione di irregolarità, la partita non si vince né pagando d’istinto né ignorando la busta: la strada giusta dipende da cosa contesta l’Agenzia, da quanto è fondata la pretesa e da cosa sei in grado di documentare, e sceglierla male costa sanzioni piene o diritti persi. Definire, segnalare o impugnare sono tre risposte legittime a domande diverse, e vanno soppesate sul caso concreto, non su una regola buona per tutti.

Per un calciatore professionista, con redditi che intrecciano stipendio del club, diritti d’immagine, premi e componenti estere, questa lettura richiede un presidio tecnico che sappia muoversi tra il diritto tributario e la dimensione contabile. È esattamente il terreno dello Studio Monardo, che affronta comunicazioni di irregolarità e cartelle coordinando uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e garantendo la continuità della difesa fino all’ultimo grado di giudizio, presupposto per non disperdere, lungo il percorso, le ragioni del contribuente.

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