Trattenute Fiscali Errate Su Pensione Estera: Rimedi Legali

Ogni anno migliaia di pensionati italiani residenti all’estero subiscono ritenute IRPEF che non avrebbero dovuto essere applicate. Il sostituto d’imposta — di regola l’INPS o un altro ente previdenziale italiano — opera trattenute alla fonte sulla pensione erogata, ignorando o mal applicando la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e il Paese di residenza del pensionato. Il risultato è una tassazione indebita che può accumularsi per anni, con importi che raramente il contribuente riesce a recuperare senza assistenza qualificata.

Il fenomeno riguarda due categorie distinte: chi percepisce una pensione di fonte italiana pur risiedendo all’estero, e chi risiede in Italia e percepisce una pensione erogata da un ente previdenziale estero. In entrambi i casi, la disciplina convenzionale può attribuire la potestà impositiva esclusivamente a uno dei due Stati, rendendo le trattenute operate dall’altro Stato strutturalmente illegittime. La decadenza per il rimborso scatta dopo 48 mesi dal prelevamento dell’imposta: chi aspetta troppo perde il diritto a recuperare le somme versate in eccesso.

Lo Studio Monardo opera in questo settore grazie alla consolidata esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo nel diritto tributario internazionale e nel contenzioso tributario, con continuità di strategia dall’istanza di rimborso amministrativa fino all’eventuale ricorso in Cassazione. La struttura multidisciplinare dello Studio — avvocati e commercialisti che lavorano in coordinamento sullo stesso fascicolo — consente di affrontare in modo integrato sia il versante giuridico-convenzionale sia quello di calcolo e documentazione fiscale.

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Inquadramento normativo: la fonte del problema

Sul piano del diritto interno, il punto di partenza è l’art. 3 del TUIR (D.P.R. 917/1986): i soggetti non residenti in Italia sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’art. 23, comma 2, lett. a), TUIR considera prodotte in Italia le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia. Di conseguenza, la regola generale dell’ordinamento interno è che le pensioni di fonte italiana erogate a non residenti sono soggette a ritenuta IRPEF da parte del sostituto d’imposta.

Sul piano del diritto internazionale, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia modificano questa regola generale in modo strutturale, attribuendo la potestà impositiva esclusivamente a uno dei due Stati contraenti. Il Modello OCSE — al quale si ispirano la quasi totalità delle circa novanta convenzioni in vigore per l’Italia — distingue nettamente tra:

  • Pensioni private (art. 18 Modello OCSE): pensioni derivanti da un previo rapporto di lavoro nel settore privato, tassabili in via esclusiva nello Stato di residenza del pensionato. Se il contribuente risiede all’estero, l’Italia non può applicare alcuna ritenuta.
  • Pensioni pubbliche (art. 19 Modello OCSE): pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da sue suddivisioni in relazione a servizi resi all’amministrazione pubblica, tassabili in via esclusiva nello Stato che le eroga (salvo che il beneficiario sia sia residente sia cittadino dell’altro Stato).

La distinzione pubblico/privato è il discrimine fondamentale per determinare quale Stato ha la potestà impositiva: un errore di qualificazione della pensione a monte invalida l’intera strategia di recupero.

A questa disciplina convenzionale si affiancano due meccanismi interni residuali. Il primo è il credito per imposte estere di cui all’art. 165 TUIR, applicabile quando la Convenzione prevede tassazione concorrente tra i due Stati: il contribuente residente in Italia che ha già pagato imposte all’estero può detrarre dall’IRPEF italiana le imposte estere pagate a titolo definitivo, nel limite dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero. Il secondo è la procedura di rimborso amministrativo disciplinata dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 602/1973, esperibile entro 48 mesi dal versamento dell’imposta indebitamente trattenuta.

Per le persone fisiche, il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto l’art. 2, comma 2, TUIR con effetto dal 1° gennaio 2024, introducendo quattro criteri alternativi di residenza fiscale in Italia (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica per almeno 183 giorni, iscrizione anagrafica — quest’ultima ora presunzione relativa e non più assoluta). Questa riforma ha rilievo per tutti i contribuenti che hanno trasferito la residenza dopo il 2024: la mera cancellazione dall’anagrafe non è più sufficiente a escludere la residenza italiana se il contribuente mantiene altri legami significativi con il territorio nazionale.


Requisiti e termini per ottenere il rimborso

L’accesso al rimborso delle ritenute indebitamente operate presuppone il verificarsi contestuale di alcune condizioni, che è necessario accertare con precisione prima di presentare l’istanza.

Condizione 1 — Esistenza di una Convenzione applicabile. Deve essere in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza del pensionato, e tale Convenzione deve attribuire la potestà impositiva esclusiva allo Stato estero per il tipo di pensione percepita (di regola art. 18 per le pensioni private). In assenza di Convenzione, si applica solo il diritto interno e le ritenute italiane sono in linea di principio legittime, salvo errori di calcolo o di qualificazione.

Condizione 2 — Residenza fiscale estera effettiva. Il pensionato deve essere fiscalmente residente all’estero per il periodo d’imposta in cui sono state operate le trattenute. Ai fini convenzionali, la residenza fiscale è determinata in base alla Convenzione stessa (di regola con criteri a cascata: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità). L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente: rileva la sostanza della residenza, non il solo dato anagrafico.

Condizione 3 — Natura privata della pensione. La pensione deve derivare da un rapporto di lavoro privato (art. 18 Modello OCSE). Le pensioni pubbliche — erogate dallo Stato italiano in relazione a un cessato servizio pubblico — sono in genere tassabili in Italia anche se il percettore risiede all’estero (art. 19 Modello OCSE), salvo specifiche clausole convenzionali in senso contrario.

Condizione 4 — Documentazione della residenza fiscale estera. Il contribuente deve produrre un attestato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale competente del Paese estero. La Cassazione ha chiarito (ord. n. 4314/2026) che tale attestato non deve contenere espressioni sacramentali o riferimenti espliciti alla Convenzione: anche il certificato di residenza fiscale standard rilasciato dall’amministrazione estera soddisfa questo requisito.

La tabella seguente riassume i termini essenziali:

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
48 mesi per il rimborso amministrativoDal prelevamento dell’imposta (art. 37-38 D.P.R. 602/1973)DecadenzialePerdita definitiva del diritto al rimborso per quell’annualità
Presentazione del Modello 730/Redditi PF per credito ex art. 165 TUIRTermini ordinari della dichiarazioneDecadenzialePreclusione del credito per l’anno omesso (possibile ravvedimento)
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso silenzio-diniego90 giorni dalla formazione del silenzio-diniego (90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza risposta)PerentorioInammissibilità del ricorso
Appello in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325 c.p.c.)PerentorioIrrevocabilità della sentenza sfavorevole

Il termine dei 48 mesi è quello più critico: decorre autonomamente per ogni singola trattenuta mensile. Chi ha subito ritenute negli anni 2022-2025 ha ancora tempo per agire, ma solo per le trattenute più recenti; quelle anteriori al quadriennio sono irrecuperabili.

Va segnalato che la sospensione feriale dei termini processuali tributari opera esclusivamente nel periodo 1-31 agosto, per effetto dell’art. 7-quater, comma 6, del D.L. 193/2016 conv. in L. 225/2016 e dell’art. 16 D.Lgs. 546/1992.


Procedura passo dopo passo

Fase 1 — Analisi preliminare della posizione fiscale

Il primo passo è verificare se sussistono i presupposti del diritto al rimborso. L’analisi deve coprire: (a) identificazione della Convenzione applicabile e del regime previsto per il tipo di pensione; (b) accertamento della residenza fiscale effettiva per ogni anno di interesse; (c) calcolo delle ritenute operate anno per anno, desumibile dal Certificato Unico (CU) emesso dall’ente erogatore; (d) individuazione delle annualità ancora nei 48 mesi.

Fase 2 — Procedura preventiva: richiesta di detassazione al sostituto d’imposta

Chi non ha ancora subito ritenute, o intende fermarle per il futuro, deve presentare istanza all’ente previdenziale (INPS o altro sostituto d’imposta) affinché applichi la Convenzione e non operi ritenute, oppure applichi l’aliquota ridotta prevista convenzionalmente. L’INPS mette a disposizione moduli standardizzati (es. il modello CI535 per la Spagna; altri modelli per le rispettive Convenzioni). La domanda deve essere corredata dall’attestato di residenza fiscale estera rilasciato dall’autorità competente straniera.

Fase 3 — Istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara

Per il recupero delle ritenute già operate negli anni precedenti, l’istanza di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara (Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara), per iscritto, con raccomandata A/R o PEC. La domanda deve contenere: generalità del richiedente; indicazione degli anni d’imposta e degli importi; copia dei Certificati Unici per ogni annualità rilevante; attestato di residenza fiscale estera per ogni anno; dichiarazione di eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla specifica Convenzione.

Non è richiesta alcuna prova di aver effettivamente pagato imposte nello Stato estero di residenza. Questo punto — a lungo oggetto di controversia — è stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione: è sufficiente l’astratta imponibilità nel Paese di residenza, a prescindere dall’effettivo esercizio del potere impositivo da parte di quello Stato.

Fase 4 — Gestione del silenzio-diniego e ricorso tributario

L’Agenzia delle Entrate dispone di 90 giorni per rispondere all’istanza. Il decorso dei 90 giorni senza risposta equivale a un silenzio-diniego, impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio entro i successivi 90 giorni. È qui che più spesso si commette l’errore di aspettare: il silenzio-diniego non significa che il rimborso sia perduto, ma che occorre impugnare tempestivamente.

Il ricorso deve essere redatto ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 546/1992 (processo tributario). Deve contenere: indicazione della Corte adita; generalità del ricorrente; atto impugnato (il silenzio-diniego); esposizione dei motivi in fatto e in diritto; richiesta di rimborso con interessi legali. È obbligatorio il preventivo reclamo-mediazione se l’importo controverso non supera 50.000 euro (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992).

Fase 5 — Secondo grado e Cassazione

In caso di rigetto in primo grado, il contribuente può appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. In secondo grado può essere prodotta nuova documentazione. Contro la sentenza di appello è ammissibile ricorso per Cassazione per i soli motivi di legittimità (violazione di legge, nullità della sentenza, difetto di motivazione). La materia delle pensioni estere ha generato un filone giurisprudenziale di legittimità molto favorevole ai contribuenti, che fissa principi vincolanti per tutti i giudici di merito.

Punti dove più spesso si sbaglia

  • Presentare l’istanza senza attestato di residenza fiscale estera ufficiale: il diniego è quasi certo.
  • Non controllare il termine dei 48 mesi annualità per annualità: si recuperano solo le trattenute ancora nei termini.
  • Presentare un attestato di residenza anagrafica invece di quello fiscale: sono documenti distinti.
  • Non impugnare il silenzio-diniego nei 90 giorni successivi alla sua formazione: il diritto si consolida negativamente.
  • Non distinguere tra pensione pubblica e privata: la qualificazione errata porta a richiedere rimborsi non spettanti.

Verifiche sul campo: esempi di calcolo applicativo

Esempio 1 — Pensionato INPS residente in Portogallo, pensione privata, art. 18 Convenzione ITA-PRT

Ipotesi: pensionato con pensione INPS mensile lorda di 1.847 €, iscritto all’AIRE dal 3 aprile 2021, residente a Lisbona. L’INPS ha operato ritenute IRPEF del 23% per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024.

  • Trattenuta mensile media: 1.847 × 23% = circa 425 €
  • Trattenuta annua: 425 × 12 = 5.100 €
  • Trattenute 2021 (da aprile 2021, 9 mesi): 425 × 9 = 3.825 €
  • Trattenute 2022: 5.100 €
  • Trattenute 2023: 5.100 €
  • Trattenute 2024: 5.100 € (supponendo importo costante)
  • Totale recuperabile: circa 19.125 €

Verifica dei 48 mesi: le trattenute di aprile 2021 scadono ad aprile 2025, quelle di maggio 2021 a maggio 2025 e così via. Se l’istanza viene presentata nel luglio 2025, le trattenute ante luglio 2021 (cioè aprile, maggio, giugno 2021) sono ancora nei termini per circa 3 rate, le restanti dell’anno 2021 e tutti gli anni 2022-2024 sono invece pienamente recuperabili. Eventuale Portogallo: la Cassazione (sent. n. 10308/2024; ord. n. 4314/2026) ha confermato che il regime di esenzione fiscale temporanea portoghese non osta al rimborso italiano, perché rileva l’astratta imponibilità nel Paese di residenza.

Esempio 2 — Pensionato tedesco residente in Italia, pensione privata di fonte tedesca

Ipotesi: contribuente italiano che percepisce da un ente previdenziale tedesco privato una pensione di 1.423 € mensili. La Germania ha applicato una Quellensteuer (ritenuta alla fonte) del 25% sull’intera somma. Il pensionato è residente in Italia, dove dichiara il reddito.

  • Trattenuta tedesca annua: 1.423 × 25% × 12 = 4.269 €
  • IRPEF italiana lorda calcolata sul reddito: ipotizziamo 3.800 € annui (aliquota media effettiva circa 22%)
  • Credito ex art. 165 TUIR utilizzabile: 3.800 € (intero importo, perché l’imposta estera supera quella italiana)
  • IRPEF residua da pagare in Italia: 0 €; eccedenza 469 € non rimborsabile ma non da pagare

In questo caso il rimborso non va chiesto in Italia (le trattenute italiane non sono indebite) ma in Germania: la Convenzione ITA-DEU, art. 17, potrebbe limitare la ritenuta tedesca a una percentuale inferiore, e l’eccedenza va recuperata presso le autorità fiscali tedesche con specifica procedura convenzionale.


Casi particolari

Caso A — Pensione pubblica con coniuge ancora iscritto all’anagrafe italiana. L’Agenzia delle Entrate ha talvolta opposto il mantenimento della residenza anagrafica del coniuge in Italia per negare il rimborso. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che la residenza fiscale del richiedente il rimborso si valuta autonomamente, sulla base dei suoi criteri personali, non di quelli del nucleo familiare. La CGT di secondo grado dell’Abruzzo (sent. n. 131/2026) ha ribadito che la presenza del coniuge formalmente iscritto in Italia non è ostativa al riconoscimento della residenza estera del pensionato quando i suoi redditi e la sua presenza effettiva si trovano all’estero.

Caso B — Pensione in regime di esenzione fiscale nello Stato estero (es. Portogallo, regime NHR). L’Agenzia delle Entrate aveva in passato negato il rimborso ai pensionati residenti in Paesi a fiscalità privilegiata o con regimi di esenzione temporanea, sostenendo che in assenza di tassazione estera non vi fosse doppia imposizione da eliminare. Questo orientamento è stato definitivamente superato dalla Cassazione: la tassazione in Italia è esclusa per il solo fatto che la Convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato estero, a prescindere dal fatto che quello Stato la eserciti effettivamente. Il criterio rilevante è la “liability to tax” (astratta imponibilità), non la “subject to tax” (effettivo assoggettamento): lo ha affermato la Cassazione in modo esplicito a partire da Cass. n. 3343/2023, confermato da Cass. n. 10308/2024 e da Cass. ord. n. 4314/2026.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario e avvocato cassazionista, gestisce direttamente i fascicoli che raggiungono il secondo grado di giudizio o la Cassazione, garantendo continuità di strategia argomentativa dall’istanza amministrativa fino all’ultimo grado. Questa continuità è particolarmente rilevante in materia di pensioni estere, dove la corretta impostazione dei motivi fin dall’istanza di rimborso determina lo spazio difensivo disponibile nelle fasi successive.

Caso C — Pensione di organizzazioni internazionali (ONU, FAO, UE). La tassazione delle pensioni erogate da organismi internazionali segue un regime del tutto autonomo, basato sugli accordi di sede e sulle Convenzioni ONU o UE, distinto dalle Convenzioni bilaterali. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sent. n. 171/2025) ha stabilito che le esenzioni previste da tali accordi si applicano agli emolumenti corrisposti ai funzionari in servizio, non alle pensioni post-servizio percepite da ex funzionari residenti in Italia: queste ultime sono imponibili IRPEF, salvo specifica clausola convenzionale.


Domande frequenti

Il rimborso spetta anche se non ho mai presentato dichiarazione dei redditi in Italia? Il rimborso per ritenute indebitamente operate dal sostituto d’imposta (INPS) è sganciato dall’obbligo dichiarativo: si tratta di imposte già versate in eccesso dal sostituto, indipendentemente dalla dichiarazione del contribuente. L’istanza si presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara ai sensi degli artt. 37 e 38 D.P.R. 602/1973. Occorre però produrre i Certificati Unici per ogni anno e la documentazione di residenza estera.

Se il mio Paese di residenza non mi ha mai tassato sulla pensione italiana, ho comunque diritto al rimborso in Italia? Sì. La Cassazione ha definitivamente chiarito che non occorre dimostrare di aver pagato imposte all’estero: è sufficiente che la Convenzione attribuisca la potestà impositiva esclusiva allo Stato estero. Il fatto che quello Stato non abbia esercitato tale potere non incide sul diritto al rimborso in Italia.

Posso presentare l’istanza di rimborso senza un avvocato? Formalmente sì, per la fase amministrativa. Tuttavia, errori nella qualificazione del tipo di pensione, nella documentazione da allegare o nel calcolo degli importi sono molto frequenti e possono portare al diniego. Per la fase contenziosa (ricorso tributario), è obbligatorio il patrocinio di un difensore abilitato.

Il mio coniuge è ancora iscritto all’anagrafe italiana. Questo mi preclude il rimborso? No. La residenza fiscale si valuta in capo al singolo contribuente. La posizione anagrafica del coniuge non è determinante, come confermato dalla giurisprudenza più recente (CGT Abruzzo, sent. n. 131/2026).

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non risponde alla mia istanza di rimborso? Il silenzio protratto per 90 giorni si considera diniego (silenzio-diniego). Da quel momento decorrono 90 giorni per impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Non agire entro questo termine comporta la definitività del diniego implicito.

Il rimborso comprende anche gli interessi legali? Sì. Le somme rimborsate producono interessi legali dalla data del versamento indebito. Gli interessi devono essere espressamente richiesti nell’istanza e, in caso di ricorso, nel petitum.


Il quadro giurisprudenziale

La materia delle trattenute fiscali errate su pensioni estere è stata oggetto di un’evoluzione giurisprudenziale intensa negli ultimi anni, con un orientamento di legittimità ormai consolidato in favore del contribuente su diversi profili controversi.

Cass. Sez. Trib., sent. n. 10308 del 16 aprile 2024 — La pronuncia più citata in questo ambito. La Corte afferma che, ai fini del rimborso delle ritenute su pensioni erogate a soggetti residenti all’estero, non è necessario dimostrare l’effettivo assoggettamento a imposizione fiscale nel Paese estero: è sufficiente l’astratta imponibilità in quello Stato. Il principio è enunciato in relazione alla Convenzione Italia-Turchia (art. 18), ma ha portata generale. La Corte consolida il criterio della “liability to tax” rispetto alla “subject to tax”.

Cass. Sez. Trib., ord. n. 4314 del 25 febbraio 2026 — Ulteriore conferma del principio dell’astratta imponibilità. La Corte precisa che non è ostativo al rimborso il fatto che la legislazione dello Stato di residenza preveda regimi di esenzione fiscale, anche temporanea, del trattamento pensionistico. Chiarisce inoltre che il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità straniera — pur privo di espressioni sacramentali o riferimenti espliciti alla Convenzione — soddisfa il requisito dell’attestato ufficiale.

Cass. Sez. Trib., ord. n. 11085 del 28 aprile 2025 — Ribadisce che rileva il potenziale assoggettamento a tassazione della persona fisica nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale. Lo scopo delle Convenzioni bilaterali è eliminare la sovrapposizione dei sistemi tributari, non presupporre che entrambi i sistemi abbiano effettivamente agito.

Cass. Sez. Trib., sent. n. 29463 del 14 novembre 2024 — Principio di specialità delle norme pattizie sulle norme interne in materia di imposte sul reddito. Le Convenzioni bilaterali prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali; il sostituto d’imposta non può invocare il diritto interno per legittimare ritenute che la Convenzione esclude.

Cass. Sez. Trib., ord. n. 21697 del 2023 — In materia di Convenzione Italia-Bulgaria, conferma che una pensione privata pagata a un residente bulgaro non è imponibile in Italia, a prescindere dalla tassazione effettivamente operata in Bulgaria.

Cass. Sez. Trib., sent. n. 21684 del 2023 — Relativa a pensione italiana corrisposta a residente in Portogallo. Conferma il diritto al rimborso in Italia indipendentemente dal trattamento fiscale portoghese, anche in presenza del regime agevolato NHR.

Cass. Sez. Trib., sent. n. 3343 del 2023 — Primo importante arresto che fissa il principio dell’astratta imponibilità in relazione alle pensioni erogate a residenti in Paesi con regimi fiscali agevolati.

Cass. Sez. Trib., ord. n. 32115 del 20 novembre 2023 — In tema di Convenzione Italia-Francia, chiarisce il perimetro di applicazione dell’art. 18, comma 2, relativo alle pensioni pubbliche, distinguendolo dal regime dell’art. 18, comma 1, per le pensioni private. Rilevante per escludere il rimborso nei casi in cui la potestà impositiva spetti all’Italia in quanto Stato erogatore.

Cass. Sez. Trib., ord. n. 32114 del 20 novembre 2023 — Applicazione della Convenzione italo-francese: le pensioni di vecchiaia erogate dall’INPS a soggetti residenti in Francia rientrano nell’art. 18 del Modello OCSE e sono imponibili esclusivamente in Francia.

Cass. Sez. Trib., ord. n. 10520 del 19 aprile 2023 — Precisazioni sulla documentazione della residenza fiscale estera: il certificato rilasciato dall’autorità fiscale straniera, munito di timbro dell’autorità competente, è sufficiente a provare la residenza fiscale estera ai fini convenzionali.

Cass. Sez. Trib., sent. n. 11873 del 2 maggio 2024 — In tema di nozione di residente ai sensi delle Convenzioni: la persona fisica è residente in uno Stato contraente se è astrattamente assoggettabile a imposizione in quello Stato in ragione del suo domicilio, residenza o status, indipendentemente dall’effettivo prelievo.

Cass. Sez. Trib., ord. n. 13217 del 27 aprile 2022 — L’avverbio “soltanto” nelle disposizioni convenzionali che attribuiscono la potestà impositiva esclusiva a uno dei due Stati esprime la riserva esclusiva di quel potere, con conseguente esclusione della potestà impositiva dell’altro Stato contraente.

CGT di secondo grado dell’Abruzzo, sent. n. 131 del 5 marzo 2026 — Conferma, in linea con la Cassazione, che la presenza del coniuge formalmente iscritto nell’anagrafe italiana non è ostativa al riconoscimento della residenza estera del pensionato richiedente il rimborso, quando il contribuente abbia il proprio centro di vita, domicilio e redditi all’estero.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Le trattenute fiscali errate su pensioni estere richiedono un’analisi tecnica che intreccia il diritto tributario internazionale, le singole Convenzioni bilaterali, il contenzioso tributario e la documentazione fiscale di più Paesi. Lo Studio Monardo opera su tutti questi piani con un approccio integrato.

  1. Verifichiamo la Convenzione applicabile e il regime convenzionale della pensione, distinguendo tra pensioni private (art. 18 Modello OCSE), pensioni pubbliche (art. 19) e regimi speciali, e individuando con precisione se la potestà impositiva spetti all’Italia o allo Stato estero.
  2. Calcoliamo le ritenute indebite annualità per annualità, desumendo gli importi dai Certificati Unici e applicando il termine decadenziale di 48 mesi per identificare le somme ancora recuperabili.
  3. Predisponiamo l’istanza di rimborso, raccogliendo e verificando tutta la documentazione necessaria: attestato di residenza fiscale estera, Certificati Unici, documentazione aggiuntiva richiesta dalla specifica Convenzione.
  4. Curiamo la procedura preventiva di detassazione per il futuro, presentando istanza all’ente previdenziale (INPS o altro sostituto d’imposta) affinché cessi di operare ritenute illegittime o applichi l’aliquota convenzionale ridotta.
  5. Gestiamo il contenzioso tributario in caso di silenzio-diniego o diniego espresso: predisponiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, curiamo la fase istruttoria e l’udienza di trattazione.
  6. Impugniamo in appello le sentenze di primo grado sfavorevoli, integrando eventualmente la documentazione probatoria e aggiornando i motivi alla luce della giurisprudenza nel frattempo intervenuta.
  7. Portiamo la difesa fino in Cassazione: la natura di questione di puro diritto (interpretazione della Convenzione) rende il ricorso per Cassazione particolarmente efficace in questa materia, dove la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata a favore del contribuente.
  8. Coordiniamo con i professionisti esteri quando il recupero richiede anche un’azione nei confronti dell’amministrazione fiscale straniera (ritenute eccessive operate dallo Stato della fonte su pensioni imponibili esclusivamente in Italia).
  9. Calcoliamo e rivendichiamo gli interessi legali sulle somme rimborsate, che si producono dalla data del versamento indebito e possono rappresentare un importo significativo per chi agisce su annualità risalenti.
  10. Assistiamo nella regolarizzazione della posizione complessiva, inclusa la corretta compilazione del quadro RL e del quadro CR della dichiarazione dei redditi italiana per chi percepisce pensioni estere con tassazione concorrente e deve far valere il credito ex art. 165 TUIR.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di pensioni estere e doppia imposizione, la qualità di avvocato cassazionista assume rilievo centrale: le questioni interpretative delle Convenzioni bilaterali sono questioni di puro diritto, sulle quali la Cassazione ha l’ultima parola e può imporre principi vincolanti per tutti i giudici di merito. La continuità dello stesso difensore dall’istanza amministrativa fino all’eventuale ricorso per Cassazione garantisce coerenza argomentativa e capitalizzazione di ogni atto difensivo precedente, senza dispersione di strategia nei passaggi tra gradi. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo — consente di affiancare alla difesa giuridica una verifica tecnica dei calcoli e della documentazione fiscale richiesta, elemento determinante in una materia dove l’errore documentale è la prima causa di diniego.


Conclusione

Le trattenute fiscali errate su pensioni estere costituiscono una patologia sistematica del rapporto tra sostituto d’imposta italiano e contribuente non residente: il sostituto applica per default le ritenute IRPEF interne, ignorando le Convenzioni bilaterali che spesso escludono in radice la potestà impositiva dell’Italia. Il rimedio esiste ed è efficace — il rimborso può coprire anni di trattenute indebite — ma richiede di agire entro la decadenza di 48 mesi e di costruire un fascicolo documentale solido fin dall’inizio.

La giurisprudenza della Cassazione è oggi stabilmente orientata a favore del contribuente: il principio dell’astratta imponibilità nello Stato estero, il rigetto della tesi del “subject to tax”, il riconoscimento della validità del certificato di residenza fiscale standard sono acquisizioni consolidate che offrono una base giuridica robusta alle istanze di rimborso ben costruite.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo contenzioso grazie alla competenza dell’Avv. Monardo in qualità di avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: competenze che consentono di governare l’intera filiera, dall’analisi della Convenzione applicabile all’udienza in Cassazione, con un unico presidio di strategia.

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Studio Legale Monardo — Avv. Giuseppe Angelo Monardo Per contatti e riferimenti, consulta i recapiti in calce alla pagina.


Approfondimento: le Convenzioni più rilevanti e i loro regimi specifici

Non tutte le Convenzioni sono uguali. Pur ispirandosi al Modello OCSE, ogni trattato bilaterale contiene varianti che possono incidere in misura significativa sul diritto al rimborso e sulla procedura da seguire. Di seguito si esamina la struttura delle Convenzioni più frequentemente coinvolte nei contenziosi in materia di pensioni.

Convenzione Italia-Francia (L. 20/1992)

La Convenzione con la Francia prevede due regimi distinti. Le pensioni di vecchiaia erogate dall’INPS a soggetti residenti in Francia rientrano nell’art. 18, paragrafo 1, e sono imponibili esclusivamente in Francia (Cass. ord. n. 32114/2023). Le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale o di un sistema pubblico di previdenza sociale, invece, ricadono nell’art. 18, paragrafo 2, che può prevedere una compartecipazione dell’Italia. La distinzione tra previdenza privatistica e sicurezza sociale è oggetto di interpretazioni non sempre univoche e ha generato un contenzioso significativo. La Cassazione (ord. n. 32115/2023) ha chiarito i perimetri applicativi dei due paragrafi.

Sul piano procedurale, la Francia richiede un certificato di residenza fiscale emesso dal Centre des Finances Publiques competente, su formulario specifico predisposto dall’amministrazione francesa. L’attestato deve essere aggiornato ogni anno: un certificato riferito all’anno precedente non è generalmente ritenuto sufficiente per l’anno di competenza.

Convenzione Italia-Germania (L. 459/1992)

La Convenzione con la Germania segue l’impostazione classica del Modello OCSE. L’art. 17 attribuisce all’Italia la potestà impositiva esclusiva sulle pensioni private erogate a soggetti residenti in Germania che derivano da un precedente rapporto di lavoro privato in Italia. Di conseguenza, la Germania non dovrebbe operare ritenute. Tuttavia, la Germania applica spesso una Quellensteuer che può superare il limite convenzionale, e il pensionato residente in Italia deve agire in Germania per il recupero dell’eccedenza. Contemporaneamente, il pensionato compila in Italia il quadro RL e utilizza il credito ex art. 165 TUIR per l’imposta estera definitivamente pagata. La Convenzione con la Germania non prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza per le pensioni private: è l’Italia, in quanto Stato della fonte, che mantiene la potestà impositiva. Il meccanismo di recupero va quindi attivato in Germania, non in Italia.

Convenzione Italia-Spagna (L. 663/1980)

L’art. 18 della Convenzione Italia-Spagna attribuisce la potestà impositiva esclusiva sulle pensioni private allo Stato di residenza del pensionato. Il pensionato INPS residente in Spagna ha quindi diritto a percepire la pensione senza ritenute italiane e a essere tassato esclusivamente in Spagna. L’INPS mette a disposizione il modulo CI534 — EP-I/4 (in versione italiano-spagnolo) per richiedere la detassazione. Il modulo deve essere accompagnato dall’attestazione di residenza fiscale spagnola rilasciata dall’Agencia Tributaria (certificado de residencia fiscal). Per il rimborso delle trattenute degli anni precedenti si procede con l’istanza al Centro Operativo di Pescara.

Convenzione Italia-Svizzera (L. 943/1978)

La Convenzione con la Svizzera ha caratteristiche peculiari. Per i lavoratori frontalieri esiste una disciplina speciale, oggetto di un nuovo accordo del 2023. Per le pensioni private dei non frontalieri, l’art. 18 attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza, con conseguente diritto al rimborso delle ritenute italiane per i residenti in Svizzera. Tuttavia, la Svizzera applica in genere una ritenuta alla fonte ridotta in base alla Convenzione, e il contribuente deve verificare se tale ritenuta è già conforme alla Convenzione o se esiste un margine di recupero. La Corte di Giustizia Tributaria di Como (sent. n. 297/01/2025) ha confermato che, per i redditi di capitale di fonte svizzera soggetti a ritenuta definitiva in Italia, la Convenzione impone di accordare il credito per le imposte svizzere definitivamente pagate, prevalendo sul diritto interno.

Convenzione Italia-Portogallo (L. 562/1983) e il caso del regime NHR

Il caso dei pensionati italiani residenti in Portogallo che hanno aderito al regime NHR (Non-Habitual Resident) — che per un decennio prevedeva l’esenzione fiscale sulle pensioni di fonte estera — ha generato il contenzioso più rilevante degli ultimi anni. L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che, in assenza di tassazione in Portogallo, il rimborso delle ritenute italiane avrebbe determinato una “doppia non imposizione” contraria alla ratio delle Convenzioni. La Cassazione ha respinto questa lettura in modo netto: le Convenzioni mirano a eliminare la doppia imposizione, non a garantire che la pensione sia tassata da almeno uno dei due Stati. Se la Convenzione attribuisce la potestà esclusiva al Portogallo e il Portogallo decide di non tassare, l’Italia deve comunque rimborsare quanto indebitamente trattenuto (Cass. n. 3343/2023, n. 21684/2023, n. 10308/2024, ord. n. 4314/2026).

Convenzione Italia-Tunisia e altri Paesi a fiscalità bassa

Il ragionamento vale identicamente per i pensionati residenti in Paesi a fiscalità bassa o nulla con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni che attribuiscono la potestà impositiva esclusiva allo Stato estero. La CGT di secondo grado dell’Abruzzo (sent. n. 131/2026) ha confermato, in applicazione della Convenzione ITA-Tunisia, che il pensionato ha diritto al rimborso anche quando non ha corrisposto alcuna imposta in Tunisia e anche quando il coniuge è ancora iscritto all’anagrafe italiana: il rimborso discende dall’attribuzione esclusiva della potestà impositiva alla Tunisia in base alla Convenzione, non dall’aver subìto effettiva tassazione tunisina.


Il ruolo del sostituto d’imposta e gli errori più frequenti nella fase preventiva

Comprendere perché le ritenute errate si formano è essenziale per prevenirle e per costruire una difesa efficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

L’INPS opera come sostituto d’imposta sulle pensioni erogate. In assenza di un’istanza di detassazione da parte del pensionato, l’INPS applica le ritenute IRPEF ordinarie, indipendentemente dalla residenza estera del beneficiario. Questo meccanismo automatico è la fonte primaria delle trattenute errate: il sostituto d’imposta opera in modo “cieco” rispetto alla Convenzione fino a quando il pensionato non attiva la procedura prevista.

Errore 1 — Mancata presentazione dell’istanza di detassazione al trasferimento all’estero. Molti pensionati si trasferiscono all’estero e si iscrivono all’AIRE ma non presentano contestualmente l’istanza all’INPS per ottenere la detassazione. Le ritenute continuano a essere operate per mesi o anni, accumulando importi significativi. La procedura è semplice ma va attivata: va inviato all’INPS il modulo specifico per il Paese di residenza, corredato dall’attestato di residenza fiscale estera.

Errore 2 — Presentazione di documentazione incompleta o scaduta. L’attestato di residenza fiscale estera ha di norma validità annuale. Se il pensionato non rinnova la certificazione ogni anno, l’INPS riprende ad applicare le ritenute. Molti pensionati scoprono questo problema solo quando verificano i cedolini: è fondamentale mantenere un monitoraggio costante.

Errore 3 — Confusione tra residenza anagrafica e residenza fiscale. Il certificato di residenza anagrafica (rilasciato dal Comune o dalla rappresentanza consolare italiana) è diverso dall’attestato di residenza fiscale estera (rilasciato dall’autorità tributaria del Paese estero). L’INPS e l’Agenzia delle Entrate richiedono il secondo, non il primo. Presentare il documento sbagliato determina il rigetto dell’istanza.

Errore 4 — Qualificazione errata della pensione. Il pensionato che ha prestato servizio sia nel settore privato sia nel settore pubblico può percepire pensioni di natura diversa: una parte dell’assegno può essere di fonte privata (rientrante nell’art. 18 Modello OCSE) e una parte di fonte pubblica (rientrante nell’art. 19). L’istanza di rimborso deve essere differenziata per le due componenti, e la documentazione deve permettere di distinguere gli importi.

Errore 5 — Calcolo errato degli importi da richiedere. Le ritenute IRPEF variano ogni anno in funzione delle aliquote progressive, delle addizionali regionali e comunali, e delle detrazioni applicate. Il calcolo corretto degli importi rimborsabili richiede un confronto annualità per annualità tra ritenute effettivamente operate (desumibili dal CU) e imposte che avrebbero dovuto essere applicate in base alla Convenzione (zero, nella maggior parte dei casi di tassazione esclusiva estera). Un calcolo approssimativo può portare a richiedere importi inferiori a quelli spettanti, con perdita parziale del credito.


La riforma della residenza fiscale del 2024 e le sue ricadute sulle pratiche pendenti

Il D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha modificato in modo strutturale i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche in Italia, con conseguenze rilevanti per i pensionati che si trovano a cavallo del cambiamento normativo o che hanno trasferito la residenza dopo quella data.

Prima del 2024, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente operava come presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia: chiunque non si fosse cancellato dall’anagrafe era considerato residente in Italia, con piena imponibilità IRPEF sui redditi ovunque prodotti. Per i trasferimenti effettuati prima del 2024, questo regime si applica ancora per gli anni precedenti all’entrata in vigore della riforma.

Dal 1° gennaio 2024, l’iscrizione anagrafica è diventata presunzione relativa, superabile con prova contraria. I quattro criteri di radicamento della residenza in Italia sono ora: residenza civilistica (art. 43 c.c.), domicilio inteso come luogo in cui si sviluppano i principali interessi personali e familiari, presenza fisica per almeno 183 giorni nell’anno, iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. È sufficiente soddisfare uno solo di questi criteri — anche non continuativamente — per essere considerati residenti fiscali in Italia per quell’anno.

Per i pensionati che hanno trasferito la residenza all’estero dopo il 2024, la riforma introduce nuovi profili di rischio: soggiorni estivi prolungati in Italia, mantenimento di un’abitazione principale in Italia, interessi economici (affitti, investimenti) concentrati nel territorio italiano possono integrare i criteri di residenza e determinare la tassazione italiana di redditi che il contribuente riteneva esclusi. La Circolare AdE 20/E/2024 precisa che anche soste brevi — compresi gli scali aeroportuali — concorrono al computo della presenza fisica.

Per i procedimenti di rimborso che riguardano annualità anteriori al 2024, la normativa previgente continua ad applicarsi: la cancellazione dall’AIRE rimane il punto di riferimento principale, con la disciplina convenzionale a determinare quale Stato ha la potestà impositiva. Per le annualità dal 2024 in avanti, occorre invece verificare la posizione del pensionato alla luce dei quattro nuovi criteri e, in presenza di elementi di contatto con l’Italia, ottenere documentazione che provi il prevalente radicamento all’estero.

Questa complessità normativa rende ancora più importante l’analisi preliminare della posizione fiscale prima di presentare qualsiasi istanza: un’istanza fondata su una qualificazione errata della residenza espone il contribuente a rischi di accertamento, oltre a compromettere la credibilità difensiva in eventuali contenziosi successivi.


Come documentare la residenza fiscale estera: guida pratica

La documentazione della residenza fiscale estera è il nodo operativo più frequentemente causa di diniego. Ogni Paese ha le proprie regole su quale ufficio rilascia il certificato, con quale formulario e con quale aggiornamento periodico. Di seguito alcune indicazioni pratiche per le destinazioni più frequenti.

Francia: il certificato di residenza fiscale si richiede al Centre des Finances Publiques della circoscrizione di residenza. Va compilato un apposito formulario che l’ufficio francese trasmette direttamente all’Agenzia delle Entrate italiana su richiesta del contribuente, oppure viene rilasciato al contribuente in originale per l’inoltro autonomo. Il documento ha validità annuale e deve essere rinnovato per ogni anno fiscale oggetto di rimborso.

Spagna: il certificato di residencia fiscal si ottiene online tramite il sito dell’Agencia Tributaria, con firma digitale (Cl@ve PIN o certificato elettronico). Il documento riporta anno di validità e codice NIF spagnolo. È il documento richiesto dall’INPS per la procedura preventiva di detassazione tramite modulo CI534.

Portogallo: il certificato di residência fiscal è rilasciato dall’Autoridade Tributária e Aduaneira. Il pensionato che ha aderito al regime NHR (ora Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação — IFICI, dal 2024) deve distinguere chiaramente la propria posizione: il regime agevolativo portoghese non incide sul diritto al rimborso delle ritenute italiane, come confermato dalla Cassazione.

Germania: il certificato di residenza fiscale (Ansässigkeitsbescheinigung) è rilasciato dal Finanzamt competente. In Germania è spesso il pensionato che deve presentare la richiesta per iscritto, indicando espressamente la Convenzione bilaterale applicabile e lo Stato verso cui è destinato il certificato.

In tutti i casi, il documento deve riportare: generalità complete del contribuente, anno fiscale di riferimento, attestazione della residenza fiscale nel Paese estero rilasciata dall’autorità competente. La Cassazione ha chiarito che non sono richieste “espressioni sacramentali” o riferimenti espliciti alla Convenzione: è sufficiente un certificato di residenza fiscale standard con timbro ufficiale dell’autorità emittente (ord. n. 4314/2026). Tuttavia, è buona prassi richiedere un documento che riporti espressamente la qualifica di “residente ai fini fiscali” per l’anno indicato, per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate in fase di istruttoria dell’istanza.

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