Comunicazione Di Irregolarità Per Conferimento D’azienda: Cosa Fare E Difesa Legale

Una comunicazione di irregolarità non è un avviso di accertamento, ma è il primo segnale ufficiale che l’Agenzia delle Entrate ha acceso i riflettori su un’operazione di conferimento d’azienda.

Da quel momento parte un orologio con tappe precise, termini che si sovrappongono e finestre difensive che si aprono e si chiudono in pochi giorni. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire una procedura che altrimenti sembra inarrestabile. In sintesi, la sequenza tipica è questa: notifica della comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 (o art. 54-bis DPR 633/1972) relativa al conferimento; 30 giorni per verificare i rilievi, chiedere il riesame o pagare con sanzione ridotta; in caso di mancato pagamento, iscrizione a ruolo e cartella di pagamento con 60 giorni per il ricorso; se l’ufficio contesta il merito dell’operazione (valore di conferimento, abuso del diritto, responsabilità solidale del conferitario), può seguire un vero e proprio avviso di accertamento, con contraddittorio preventivo e termini di decadenza propri; infine, mancato pagamento della cartella, azioni esecutive e — nei casi più delicati — la chiamata in causa della società conferitaria per i debiti fiscali riferibili all’azienda conferita.

Un’operazione di conferimento d’azienda coinvolge contemporaneamente profilo civilistico (responsabilità patrimoniale, art. 2560 c.c.), profilo fiscale (neutralità ex art. 176 TUIR, imposta di registro, valore normale) e profilo procedurale (termini di accertamento, riscossione, contenzioso tributario). Per questo motivo la comunicazione di irregolarità, per quanto possa apparire un atto di scarso peso rispetto a un vero avviso di accertamento, va sempre letta come il primo anello di una catena che può arrivare, nei casi più delicati, fino alla chiamata in causa della società che ha ricevuto l’azienda in conferimento, con conseguenze patrimoniali dirette anche per un soggetto che, all’epoca del rilievo originario, non era parte della vicenda dichiarativa contestata. È un terreno in cui il diritto bancario-societario e il diritto tributario si intrecciano costantemente, ed è proprio per questo che la materia richiede una lettura integrata e non frammentata tra specialisti che non comunicano tra loro. Lo Studio Monardo affronta questi fascicoli attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, una competenza che nasce esattamente per gestire operazioni straordinarie — come il conferimento d’azienda — dove la posta in gioco riguarda contemporaneamente la società conferente, quella conferitaria e i soci, e dove errori di valutazione fiscale si intrecciano quasi sempre con questioni di responsabilità patrimoniale e di garanzie bancarie sull’azienda conferita.

📩 Contattaci ora: in fondo a questa pagina trovi tutti i riferimenti per parlare subito con lo studio della tua comunicazione di irregolarità.

La mappa temporale della procedura

Prima di entrare tappa per tappa, è utile avere sott’occhio l’intera sequenza: dal giorno della notifica della comunicazione di irregolarità fino all’eventuale giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, nei casi più complessi, fino alla Cassazione. Ogni tappa ha un termine proprio, spesso indipendente da quello della tappa precedente, e la sovrapposizione tra i termini è la principale fonte di errore per chi non segue la procedura con metodo. La tabella seguente fissa i punti fermi; ciascuna riga è sviluppata nella sezione corrispondente più avanti.

TappaMomentoTermine che si attivaCosa può fare il contribuente
Notifica comunicazione di irregolaritàGiorno 030 giorni per il pagamento con sanzione ridottaVerificare i rilievi, chiedere riesame, pagare o predisporre la difesa
Contraddittorio con l’ufficioGiorni 0-30Nessun termine perentorio autonomo, ma condiziona la tappa successivaIstanza di autotutela, memorie, documentazione integrativa
Mancato pagamentoDal giorno 31Decorrenza per l’iscrizione a ruoloNessuna finestra attiva, salvo rateazione tardiva in alcuni casi
Iscrizione a ruolo e affidamento ad AdERDal giorno 31 al 40-60 (tempi medi)Formazione del ruoloAttesa; verifica della correttezza della sanzione applicata
Notifica cartella di pagamentoVariabile, spesso 6-18 mesi dopo60 giorni per il ricorso (sospesi dall’1 al 31 agosto)Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza di sospensione
Eventuale avviso di accertamento sul conferimentoEntro il termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo)60 giorni per il ricorso (sospesi dall’1 al 31 agosto)Ricorso, adesione, reclamo-mediazione se dovuto per valore
Mancato pagamento della cartellaDopo 60 giorni dalla notificaDecorrenza per le azioni esecutiveRateazione, sospensione amministrativa, ricorso su vizi di notifica
Azioni esecutive e responsabilità del conferitarioVariabile, anche anni dopoPrescrizione decennale/quinquennale a seconda del tributoOpposizione all’esecuzione, verifica dei limiti dell’art. 2560 c.c.
Giudizio di primo grado6-24 mesi dal ricorsoTermini processuali interni (appello: 60 giorni dalla sentenza)Partecipazione all’udienza, produzione documentale
Appello e CassazioneAnni successiviTermini di impugnazione propri di ciascun gradoProsecuzione della strategia difensiva fino all’ultimo grado
Sentenza definitivaDopo il passaggio in giudicatoPrescrizione del credito (5 o 10 anni a seconda del tributo)Verifica degli atti interruttivi, eccezione di prescrizione se maturata

Giorno 0: la notifica della comunicazione di irregolarità

Cosa succede. Il contribuente — persona fisica, società conferente o, in alcuni casi, la stessa conferitaria — riceve una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo automatizzato o formale sulla dichiarazione dei redditi in cui è stata esposta l’operazione di conferimento d’azienda. Nella prassi, la comunicazione può segnalare: mancato o incompleto riconoscimento del regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR (ad esempio per omessa allegazione del prospetto di riconciliazione dei valori civili e fiscali); disallineamento tra il valore di conferimento dichiarato e i dati risultanti da altre dichiarazioni o da atti registrati; imposta di registro liquidata in misura ritenuta insufficiente sull’atto di conferimento; oppure, più raramente in questa fase, un primo rilievo relativo alla mancata indicazione dei debiti pregressi trasferiti insieme all’azienda.

La norma. Il fondamento è l’art. 36-bis del DPR 600/1973 per le imposte dirette (e l’art. 54-bis del DPR 633/1972 per l’IVA), che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni: un procedimento che non richiede motivazione approfondita né contraddittorio preventivo obbligatorio nella maggior parte dei casi, proprio perché si limita — in teoria — a correggere errori materiali o di calcolo emersi dal confronto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. Quando invece l’irregolarità riguarda valutazioni più complesse, come la corretta applicazione dell’art. 176 TUIR o la qualificazione dell’operazione come elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, la comunicazione di irregolarità è spesso solo l’anticamera di un vero avviso di accertamento, perché il controllo automatizzato non è lo strumento tecnicamente idoneo per sindacare simili profili.

I termini che si attivano. Dalla data di ricezione della comunicazione decorre il termine di 30 giorni per il pagamento con sanzione ridotta (di regola a un terzo di quella ordinaria, salvo le riduzioni specifiche previste dalla norma di riferimento). Questo termine è perentorio ai fini della riduzione della sanzione, ma non impedisce, anche dopo la sua scadenza, di contestare il merito della pretesa nelle sedi successive. È un errore frequente credere che i 30 giorni siano un termine di decadenza per la difesa: non lo sono, riguardano solo la sanzione ridotta.

Cosa può fare il debitore ora. In questa fase le opzioni sono tre e vanno valutate insieme, non in sequenza casuale: verificare puntualmente i dati contenuti nella comunicazione confrontandoli con l’atto di conferimento, il prospetto di riconciliazione e le dichiarazioni presentate; presentare un’istanza di autotutela o segnalare l’errore tramite il canale dedicato (CIVIS o l’ufficio territoriale competente) se l’irregolarità deriva da un errore materiale dell’anagrafe tributaria o da un mancato incrocio dei dati; oppure, se il rilievo è fondato o parzialmente fondato, valutare il pagamento con la sanzione ridotta per chiudere la partita senza ulteriori sviluppi. La finestra difensiva più preziosa in questa tappa è proprio la verifica preventiva della comunicazione prima di qualunque pagamento, perché un pagamento spontaneo su un rilievo errato equivale a rinunciare a una difesa che, nella fase successiva, sarebbe stata gratuita.

L’errore tipico di questa fase. Il più diffuso è ignorare la comunicazione ritenendola “solo un avviso bonario” privo di conseguenze immediate. In realtà, il mancato riscontro entro 30 giorni fa scattare automaticamente la tappa successiva, con l’aggravio della sanzione piena e l’avvio dell’iscrizione a ruolo. Il secondo errore tipico è pagare per prudenza anche quando il rilievo riguarda un tema di merito complesso (come la corretta qualificazione dell’operazione ai sensi dell’art. 176 TUIR), rinunciando così a far valere in sede propria — l’accertamento e il contenzioso — argomenti che in questa fase informale non hanno interlocutore tecnico adeguato.

Quanto dura realmente. Nella prassi degli uffici territoriali, tra la ricezione della dichiarazione e l’invio della comunicazione di irregolarità passano in media dai 12 ai 24 mesi, a seconda del carico di lavoro dell’ufficio e della complessità dell’operazione dichiarata. Le comunicazioni relative a conferimenti d’azienda, per la loro maggiore complessità tecnica rispetto ai controlli automatizzati standard, tendono a comparire più spesso nella parte alta di questa forbice.

Va inoltre distinto il caso del controllo automatizzato puro (art. 36-bis) da quello del controllo formale (art. 36-ter), che riguarda anch’esso i conferimenti d’azienda quando l’ufficio richiede, prima di emettere la comunicazione, l’esibizione di documenti a supporto di quanto dichiarato: in questa seconda ipotesi i tempi si allungano, perché l’ufficio deve prima notificare una richiesta documentale, attendere la risposta del contribuente (di regola entro 30 o 60 giorni a seconda dell’invito) e solo successivamente emettere la comunicazione di irregolarità, che in questo caso è preceduta da un vero e proprio scambio istruttorio, seppure informale, con l’amministrazione. È un dettaglio procedurale spesso trascurato, ma che incide sensibilmente sulla data da cui calcolare correttamente i termini successivi, perché la comunicazione emessa dopo un controllo formale ha già alle spalle una prima fase di contraddittorio che, se gestita male, condiziona pesantemente le difese nelle fasi successive.

Entro 30 giorni: la finestra per il riesame e il pagamento ridotto

Cosa succede. È la finestra in cui si decide l’intera strategia successiva. Il contribuente che intende contestare il rilievo deve strutturare, in questi 30 giorni, una posizione difensiva coerente: raccogliere l’atto di conferimento, la perizia di stima se prevista, il prospetto di riconciliazione dei valori, le dichiarazioni dei redditi della conferente e della conferitaria, e ogni documento che dimostri la correttezza del regime di neutralità applicato o la congruità del valore attribuito all’azienda conferita.

La norma. Non esiste una norma che imponga un contraddittorio pieno in questa fase per i controlli automatizzati puri, ma la prassi dell’Agenzia delle Entrate consente comunque di interloquire con l’ufficio attraverso il canale CIVIS o tramite PEC diretta all’ufficio che ha emesso la comunicazione, specie quando l’irregolarità nasce da un mero disallineamento di dati e non da una valutazione di merito. Quando invece il rilievo tocca la sostanza dell’operazione, la difesa va costruita pensando già alla fase successiva (accertamento), perché è lì che si giocherà davvero la partita.

I termini che si attivano. Il termine di 30 giorni per il pagamento con sanzione ridotta è perentorio ai soli fini della riduzione: superato quel termine senza pagamento, la sanzione applicata in sede di iscrizione a ruolo torna piena. Non decorre invece, in questa fase, alcun termine di decadenza per impugnare, perché la comunicazione di irregolarità di per sé non è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, salvo eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza quando la comunicazione produce effetti lesivi immediati.

Cosa può fare il debitore ora. Tre strade, alternative tra loro: (1) pagamento con sanzione ridotta, se il rilievo è fondato o se il costo di una difesa complessa supera ragionevolmente il beneficio atteso; (2) istanza di autotutela o segnalazione di errore, quando l’irregolarità nasce da un dato mal incrociato (ad esempio un doppio conteggio del valore dell’azienda conferita, già tassato in altra dichiarazione); (3) predisposizione della difesa di merito, in vista dell’eventuale cartella o dell’avviso di accertamento, senza affrettare un pagamento che potrebbe rivelarsi inutile. La verifica della correttezza tecnica del rilievo, prima di qualunque decisione, resta la finestra difensiva più importante di tutta la procedura, perché ogni scelta successiva discende da questa analisi iniziale.

L’errore tipico di questa fase. Affidare la risposta a un consulente che si limita a “controllare i conti” senza verificare se il regime di neutralità fiscale dell’art. 176 TUIR sia stato correttamente documentato, o se la responsabilità solidale eventualmente prospettata a carico del conferitario rispetti i limiti fissati dall’art. 2560 c.c. e dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997. Un errore di inquadramento in questa fase si trascina fino al contenzioso.

Quanto dura realmente. I 30 giorni sono un termine fisso di legge e non subiscono, in questa fase, alcuna proroga automatica salvo la sospensione feriale, che comunque incide solo se il termine cade, in tutto o in parte, nel periodo dall’1 al 31 agosto.

Dal giorno 31 al 60: mancato pagamento e iscrizione a ruolo

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Se il contribuente non ha pagato né ottenuto lo sgravio in autotutela, l’ufficio procede alla formazione del ruolo, cioè all’iscrizione della pretesa (imposta, sanzione piena, interessi) nell’elenco dei debiti da affidare all’Agenzia delle Entrate Riscossione. È un passaggio amministrativo interno, non ancora percepibile dal contribuente, ma che determina l’importo che verrà poi richiesto con la cartella di pagamento.

La norma. Il procedimento di iscrizione a ruolo per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale trova la sua disciplina negli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 (e nelle corrispondenti norme IVA), oltre che nel DPR 602/1973 per la fase di riscossione. È in questo passaggio che la sanzione, se non pagata nei 30 giorni, viene ricalcolata nella misura ordinaria.

I termini che si attivano. Non c’è, per il contribuente, un termine da rispettare in questa tappa: è l’amministrazione a dover agire entro i termini di decadenza previsti per la notifica della cartella (in linea generale, il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato). Il termine di decadenza per la notifica della cartella è perentorio per l’ufficio, e la sua violazione è uno dei motivi di ricorso più efficaci quando la cartella arriva tardivamente.

Cosa può fare il debitore ora. In questa fase intermedia, silenziosa dal punto di vista procedurale, l’unica azione utile è tenere traccia di tutte le comunicazioni ricevute e verificare, quando arriverà la cartella, che i termini di decadenza per la sua notifica siano stati rispettati. Non ci sono finestre difensive attive: è un tempo di attesa che va sfruttato per completare la raccolta documentale in vista della fase successiva.

L’errore tipico di questa fase. Pensare che il silenzio dell’amministrazione in questo periodo equivalga a una rinuncia alla pretesa. Non è così: l’assenza di comunicazioni per molti mesi, anche oltre un anno, è del tutto fisiologica nei tempi di lavorazione degli uffici e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Quanto dura realmente. Tra l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento intercorrono, nella prassi, dai 6 ai 18 mesi, con punte più lunghe nei territori con maggiore arretrato. Per le operazioni straordinarie complesse come i conferimenti d’azienda, in cui l’ufficio a volte riapre un’istruttoria più approfondita prima di procedere, i tempi possono avvicinarsi ai 24 mesi.

Notifica della cartella di pagamento: i 60 giorni per il ricorso

Il calendario ora corre su un binario diverso e più rigido. La cartella di pagamento è il primo atto della procedura che il contribuente può impugnare pienamente davanti al giudice tributario, e da questo momento la difesa assume un carattere formale e processuale.

Cosa succede. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica la cartella, che intima il pagamento entro 60 giorni dell’importo iscritto a ruolo (imposta, sanzioni, interessi, oneri di riscossione). Se la cartella riguarda un conferimento d’azienda in cui è stata contestata anche la responsabilità solidale della conferitaria, la notifica può riguardare, separatamente o congiuntamente, sia la società conferente sia quella conferitaria, nei limiti che vedremo più avanti.

La norma. Il termine di 60 giorni per il ricorso è fissato dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, mentre la formazione e la notifica della cartella seguono il DPR 602/1973. Per l’imposta di registro eventualmente contestata sull’atto di conferimento, il riferimento normativo di merito è il DPR 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro), che disciplina la tassazione degli atti di conferimento d’azienda e la possibile riqualificazione dell’operazione da parte dell’ufficio.

I termini che si attivano. Il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è perentorio, e si somma al termine di sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, durante il quale il decorso resta fermo. Se, ad esempio, la cartella viene notificata il 10 luglio, il termine di 60 giorni decorre per 22 giorni fino al 31 luglio, si sospende per tutto agosto, e riprende a decorrere dal 1° settembre per i restanti 38 giorni, scadendo intorno all’8 ottobre. È un calcolo che va sempre fatto con precisione, perché un errore di pochi giorni può costare l’inammissibilità del ricorso.

Cosa può fare il debitore ora. Il ricorso può contestare sia vizi propri della cartella (motivazione insufficiente, decadenza dai termini, difetto di notifica) sia il merito della pretesa sottostante, quando la comunicazione di irregolarità e la successiva iscrizione a ruolo non sono state precedute da un accertamento autonomo. In parallelo, è possibile chiedere alla Corte la sospensione dell’esecutività della cartella, per evitare che, in pendenza del giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione avvii azioni esecutive o cautelari. Questa è una delle finestre difensive più decisive dell’intera procedura, perché è l’ultimo momento utile per bloccare la riscossione prima che diventi operativa.

L’errore tipico di questa fase. Considerare la cartella come un atto “già deciso” e limitarsi a chiedere una rateazione senza valutare se vi siano i presupposti per un ricorso di merito. La rateazione sospende l’esecuzione forzata ma non estingue il debito né impedisce che, se il rilievo di fondo è infondato, il contribuente finisca comunque per pagare somme non dovute.

Quanto dura realmente. Il giudizio di primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria dura, nella prassi attuale, dai 10 ai 24 mesi a seconda della sede territoriale e della complessità della materia; le controversie su operazioni straordinarie come i conferimenti d’azienda, che spesso richiedono consulenza tecnica o perizie, tendono a collocarsi nella fascia più lunga.

Se scatta l’accertamento: il contraddittorio preventivo e l’avviso sul valore di conferimento

Da questo momento in poi la procedura cambia natura. Quando l’ufficio non si limita a correggere un errore formale ma contesta il merito dell’operazione — il valore attribuito all’azienda conferita, la sussistenza delle valide ragioni economiche richieste per la neutralità fiscale, oppure ipotizza un disegno elusivo ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 — la comunicazione di irregolarità lascia il posto a un vero avviso di accertamento, con una disciplina procedurale più garantista ma anche più impegnativa per il contribuente.

Cosa succede. L’ufficio, dopo un’eventuale attività istruttoria (richiesta di documenti, questionari, accessi), notifica un avviso di accertamento che rideterminata il valore dell’azienda conferita ai fini delle imposte dirette e, se del caso, dell’imposta di registro, oppure disconosce il regime di neutralità fiscale ritenendo l’operazione priva di valide ragioni economiche e finalizzata a un vantaggio fiscale indebito.

La norma. L’art. 176 del TUIR stabilisce che il conferimento d’azienda non genera plusvalenze imponibili in capo al conferente, che assume quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, mentre il conferitario subentra nella medesima posizione fiscale del conferente (principio di continuità dei valori). È un regime di neutralità fiscale “indotta”, non facoltativa nel suo impianto di base, che si applica anche se dal punto di vista contabile il conferimento avviene a valori correnti. L’art. 10-bis della L. 212/2000 disciplina invece l’abuso del diritto, applicabile quando l’operazione, pur formalmente lecita, è priva di sostanza economica ed è diretta a realizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; in questi casi l’amministrazione deve attivare un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento.

I termini che si attivano. Il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è, per le imposte dirette e l’IVA, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine ordinario post-riforma, salvo i casi di raddoppio per fattispecie di rilevanza penale). Se l’ufficio contesta abuso del diritto, deve inoltre rispettare il termine minimo di 60 giorni tra la notifica dello schema di atto (o dell’invito al contraddittorio, a seconda del regime applicabile ratione temporis) e l’adozione dell’avviso definitivo, termine che è perentorio e la cui violazione comporta la nullità dell’atto. Dalla notifica dell’avviso, come per la cartella, decorrono 60 giorni per il ricorso, sospesi dall’1 al 31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora. In questa fase le opzioni difensive si moltiplicano: partecipare al contraddittorio endoprocedimentale presentando memorie e documenti che dimostrino le valide ragioni economiche dell’operazione (riorganizzazione societaria, separazione di rami d’azienda per finalità di continuità imprenditoriale, ingresso di nuovi soci industriali, passaggio generazionale); valutare l’accertamento con adesione, che consente di ridiscutere il quantum con l’ufficio e beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo; oppure, se l’atto presenta vizi di motivazione, di decadenza o di violazione del contraddittorio, predisporre direttamente il ricorso. In questo momento della procedura, la finestra più delicata è la partecipazione effettiva e documentata al contraddittorio preventivo, perché una difesa costruita solo davanti al giudice, senza aver speso argomenti nella fase amministrativa, parte quasi sempre in salita. Su questo terreno, dove si intrecciano la ricostruzione dei valori patrimoniali dell’azienda conferita e la lettura tecnica dei bilanci, il coordinamento tra profilo tributario e profilo bancario-finanziario diventa determinante: è la ragione per cui lo Studio Monardo affronta questi accertamenti attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, capace di leggere insieme la perizia di stima, i valori contabili e la sostenibilità finanziaria dell’operazione contestata.

L’errore tipico di questa fase. Limitarsi a contestare l’importo della plusvalenza senza affrontare il tema di fondo, cioè se l’operazione avesse o meno valide ragioni economiche extra-fiscali. La giurisprudenza più recente insiste proprio su questo profilo: senza dimostrazione della sostanza economica dell’operazione, la difesa sul solo valore numerico raramente basta. Un secondo errore, altrettanto diffuso, è predisporre le memorie difensive del contraddittorio limitandosi a un generico richiamo alla “riorganizzazione aziendale” senza allegare elementi concreti — organigrammi, piani industriali, verbali assembleari, corrispondenza con soci industriali o finanziatori — che diano corpo, con date e documenti verificabili, alla motivazione economica effettivamente perseguita con l’operazione: un’affermazione di principio, priva di riscontri documentali contestuali all’operazione, ha un peso probatorio molto ridotto rispetto a una ricostruzione puntuale e datata.

Quanto dura realmente. L’istruttoria che precede l’avviso di accertamento su un’operazione di conferimento d’azienda, quando richiede verifiche sul valore attribuito all’azienda o sulla natura elusiva dell’operazione, dura in media dai 6 ai 18 mesi dall’avvio del controllo, cui si aggiungono i tempi già descritti per il contraddittorio obbligatorio.

Un profilo che merita un approfondimento a parte riguarda la valutazione del valore di conferimento quando questo diverge sensibilmente dal valore contabile preesistente. L’amministrazione, in sede di controllo, tende a confrontare il valore periziato ai fini del conferimento con altri indicatori di redditività dell’azienda (fatturato medio, EBITDA, valore di mercato di aziende comparabili nello stesso settore), e un divario significativo, se non adeguatamente motivato nella relazione di stima, diventa spesso il punto di innesco della contestazione. In questi casi la difesa non può limitarsi a richiamare il dato numerico della perizia, ma deve ricostruire i criteri metodologici seguiti dal perito (patrimoniale, reddituale, misto), dimostrando che la metodologia adottata è coerente con la prassi professionale e con le caratteristiche specifiche dell’azienda conferita, incluse eventuali componenti di avviamento non immediatamente evidenti dal solo bilancio.

Il caso della cessione a catena: quando l’azienda conferita viene poi ceduta

Il calendario, in questi casi, si dirama ulteriormente. Non è raro che l’azienda oggetto di conferimento venga, mesi o anni dopo, nuovamente ceduta dalla conferitaria a un terzo soggetto: un passaggio che moltiplica i livelli di responsabilità potenzialmente coinvolti e complica sensibilmente la ricostruzione della timeline utile alla difesa.

Cosa succede. Se la società conferitaria, dopo aver ricevuto l’azienda in conferimento, la cede a sua volta a un terzo, l’amministrazione finanziaria può trovarsi a dover individuare quale soggetto, tra conferente originaria, conferitaria e cessionario successivo, sia tenuto a rispondere dei debiti fiscali maturati nei periodi rilevanti. La giurisprudenza ha chiarito che ciascun passaggio va analizzato autonomamente: la responsabilità del cessionario successivo per i debiti risalenti al periodo del conferimento originario non è automatica, ma richiede che quei debiti risultassero dai libri contabili obbligatori dell’azienda al momento del secondo trasferimento, non semplicemente al momento del primo.

La norma. Si applica, per ciascun passaggio, la medesima disciplina dell’art. 2560 c.c. e, se rilevante ai fini tributari, dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, con il termine dei due anni precedenti calcolato con riferimento a ciascuna singola operazione di trasferimento, non cumulativamente all’intera catena di passaggi.

I termini che si attivano. Per il cessionario finale, il termine di due anni per la responsabilità solidale tributaria decorre dal momento del trasferimento a lui riferibile, e non si somma retroattivamente al periodo già trascorso tra il conferimento originario e la cessione successiva. Questo è un punto tecnico spesso frainteso, e vale la pena grassettarlo: la catena dei trasferimenti non allunga automaticamente la finestra temporale di responsabilità di ciascun acquirente, che resta autonoma per ciascun passaggio.

Cosa può fare il debitore ora. Il cessionario finale, se raggiunto da una pretesa riferita a un’annualità anteriore anche al conferimento originario, può eccepire l’estraneità della propria posizione rispetto a un debito che, rispetto al proprio specifico atto di acquisto, cade fuori dal perimetro temporale di due anni previsto dalla norma. È una difesa che richiede una ricostruzione documentale precisa dell’intera catena dei passaggi, con le relative date, per dimostrare quale trasferimento sia effettivamente rilevante ai fini del calcolo del termine.

L’errore tipico di questa fase. Confondere la data del conferimento originario con la data del passaggio rilevante per la propria posizione, calcolando il termine di due anni dal momento sbagliato e quindi rinunciando, per un errore di calcolo, a un’eccezione che sarebbe stata fondata.

Quanto dura realmente. La ricostruzione documentale di una catena di trasferimenti, quando i passaggi sono due o più, richiede mediamente alcune settimane di lavoro istruttorio in più rispetto a un conferimento semplice, tempo che va messo in conto fin dall’apertura del fascicolo per non ridurre i margini della finestra dei 60 giorni per il ricorso.

Dopo 60 giorni dalla cartella non pagata: azioni esecutive e responsabilità del conferitario

Il calendario ora corre su un piano più aspro. Se la cartella (o l’avviso di accertamento esecutivo) non viene pagata né impugnata entro i termini, o se il ricorso viene respinto senza che sia stata concessa la sospensione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può avviare le azioni esecutive e cautelari previste dal DPR 602/1973: fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca, pignoramento di conti correnti, di crediti verso terzi o di beni immobili.

Cosa succede. È in questa tappa che assume rilievo concreto la questione della responsabilità solidale della società conferitaria per i debiti fiscali riferibili all’azienda conferita. Se il conferimento ha trasferito un’azienda che presentava, negli anni precedenti o nell’anno del conferimento, debiti fiscali non ancora accertati o non ancora iscritti a ruolo, l’amministrazione può rivolgersi anche alla conferitaria, entro i limiti fissati dalla legge.

La norma. L’art. 2560, secondo comma, del codice civile prevede che, nel trasferimento d’azienda, l’acquirente (e quindi, per l’applicazione analogica riconosciuta al conferimento, la società conferitaria) risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se risultano dai libri contabili obbligatori. L’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 introduce, per la specifica materia tributaria, una disciplina di maggior rigore: il cessionario (o conferitario) risponde in solido, entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno del trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. La norma prevede inoltre un beneficio di preventiva escussione del cedente (conferente) e la possibilità di ottenere un certificato dei carichi pendenti che, se rilasciato con esito negativo o non rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, libera il cessionario dalla responsabilità per i debiti non risultanti.

I termini che si attivano. Il termine per l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, quando il conferitario riceve un’intimazione o un pignoramento fondato sulla responsabilità solidale, è di 20 giorni dalla notifica se si contestano vizi formali dell’atto esecutivo (opposizione agli atti esecutivi, art. 617 c.p.c., nei limiti compatibili con il rito tributario), mentre resta di 60 giorni se si impugna, davanti al giudice tributario, l’atto con cui l’amministrazione ha per la prima volta fatto valere la pretesa nei confronti della conferitaria. È decisivo individuare correttamente quale sia il primo atto notificato alla conferitaria, perché è da quello, e non dagli atti precedenti indirizzati alla sola conferente, che decorre il termine di difesa per la società conferitaria.

Cosa può fare il debitore ora. La conferitaria che riceve una richiesta di pagamento fondata sulla responsabilità solidale può far valere, alternativamente o cumulativamente: l’assenza del presupposto della risultanza del debito dai libri contabili obbligatori al momento del conferimento; il superamento del limite del valore dell’azienda conferita, oltre il quale la responsabilità non può estendersi; l’avvenuto rilascio di un certificato dei carichi pendenti con esito negativo, che libera dalla responsabilità per i debiti non certificati; il beneficio di preventiva escussione della conferente, se non ancora esperito dall’amministrazione; oppure la decadenza dell’amministrazione dai termini per la contestazione dei debiti riferiti ad annualità troppo risalenti rispetto ai due anni precedenti previsti dall’art. 14. Ciascuna di queste eccezioni costituisce una finestra difensiva autonoma, da far valere tempestivamente nell’atto introduttivo, perché la loro proposizione tardiva rischia di essere dichiarata inammissibile.

L’errore tipico di questa fase. Il più grave è che la società conferitaria, ricevendo una richiesta di pagamento per debiti della conferente, ignori la circostanza che la sua responsabilità è sempre limitata al valore dell’azienda conferita e non si estende all’intero patrimonio sociale: un errore di questo tipo porta spesso a pagare somme superiori a quelle dovute o a rinunciare, per timore, a un’opposizione fondata. Un secondo errore, meno evidente ma altrettanto costoso, è confondere il valore contabile di iscrizione dell’azienda nei libri della conferitaria con il valore rilevante ai fini del limite di responsabilità, che invece va individuato nel valore effettivo del compendio aziendale al momento del conferimento, quale risultante dalla perizia di stima o da altri elementi oggettivi di riscontro: quando i due valori divergono, la differenza può tradursi in un margine difensivo concreto per ridurre l’importo massimo aggredibile dall’amministrazione nei confronti della conferitaria.

Quanto dura realmente. Dal momento della notifica della cartella non pagata all’avvio delle prime azioni esecutive intercorrono, nella prassi, dai 6 ai 12 mesi; l’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, quando previsti, sono di regola preceduti da un preavviso con un termine dilatorio di 30 giorni.

Il giudizio tributario: dal ricorso alla decisione di primo grado

A questo punto la procedura entra nella sua fase più lunga. Proposto il ricorso, la causa viene incardinata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Se il valore della controversia non supera la soglia prevista dalla legge, è necessario esperire preventivamente il reclamo-mediazione, che sospende per 90 giorni il termine per la costituzione in giudizio.

Cosa succede. Le parti si scambiano memorie, producono documenti, possono chiedere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio quando la controversia riguarda la determinazione del valore dell’azienda conferita. La Corte fissa l’udienza di trattazione, che può essere pubblica su istanza di parte, e decide con sentenza.

La norma. Il rito tributario è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992, come modificato dalle riforme più recenti in materia di giustizia tributaria, che hanno introdotto anche la prova testimoniale scritta in casi limitati e rafforzato l’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria per gli atti impugnati.

I termini che si attivano. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente è di 30 giorni dalla proposizione del ricorso (o dalla comunicazione dell’esito negativo del reclamo-mediazione, se dovuto); la mancata costituzione nei termini determina l’improcedibilità del ricorso. Il termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado è di 60 giorni dalla notifica della sentenza, o di sei mesi dalla pubblicazione se la sentenza non viene notificata, salvo sospensione feriale dall’1 al 31 agosto in entrambi i casi.

Cosa può fare il debitore ora. Durante il giudizio di primo grado, oltre alla difesa di merito, resta sempre disponibile l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, se non già concessa, e la possibilità di conciliazione giudiziale con l’ufficio, che consente una definizione con riduzione delle sanzioni anche in corso di causa. La finestra della conciliazione giudiziale, spesso sottovalutata, resta aperta fino all’udienza di trattazione ed è particolarmente utile nei casi in cui la contestazione riguardi la sola valutazione del valore di conferimento, dove un accordo tecnico può risultare più efficiente di una sentenza.

L’errore tipico di questa fase. Costruire la difesa esclusivamente su motivi procedurali (decadenza, vizi di notifica) trascurando il merito, quando la vicenda lo consente: se la sentenza di primo grado accoglie solo motivi procedurali senza pronunciarsi sul merito, l’amministrazione può riproporre l’accertamento se ancora nei termini di decadenza.

Quanto dura realmente. I tempi medi di definizione del primo grado, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze relativi al contenzioso tributario, oscillano tra i 12 e i 22 mesi a livello nazionale, con differenze sensibili tra le diverse Corti territoriali.

L’appello e l’eventuale Cassazione: la procedura negli ultimi gradi

Da questo momento in poi il tempo si allunga considerevolmente. Se una delle parti non è soddisfatta della sentenza di primo grado, può proporre appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, e infine, per motivi di sola legittimità, ricorso per Cassazione.

Cosa succede. In appello si può riproporre l’intera controversia nei limiti del devolutum, con possibilità di produrre nuovi documenti solo nei casi previsti dalla legge; il giudizio si conclude con una nuova sentenza che può confermare, riformare o annullare quella di primo grado. Il ricorso per Cassazione, ammesso solo per vizi di legittimità (violazione di norme di diritto, vizi di motivazione nei limiti previsti, violazione del contraddittorio), rappresenta l’ultimo grado e richiede il patrocinio di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La norma. Il giudizio di appello segue le medesime regole processuali del primo grado in quanto compatibili (D.Lgs. 546/1992); il ricorso per Cassazione segue le norme del codice di procedura civile in materia di ricorso ordinario, con le specificità della materia tributaria.

I termini che si attivano. Il termine per il ricorso per Cassazione è di 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello, sospeso dall’1 al 31 agosto; in assenza di notifica, il termine “lungo” è di sei mesi dalla pubblicazione, anch’esso soggetto alla sospensione feriale.

Cosa può fare il debitore ora. Nei gradi successivi la strategia difensiva deve restare coerente con quella impostata fin dall’origine, perché in Cassazione non è più possibile introdurre motivi nuovi di merito, ma solo far valere errori di diritto già dedotti nei gradi precedenti. È qui che si misura il valore di una difesa impostata fin dall’inizio con attenzione anche ai profili di puro diritto, non solo a quelli fattuali.

L’errore tipico di questa fase. Cambiare consulente o linea difensiva tra un grado e l’altro senza continuità, con il rischio di perdere argomenti già sviluppati o di introdurre motivi tardivi non più proponibili in appello o in Cassazione.

Quanto dura realmente. Il giudizio di appello si conclude mediamente in 18-30 mesi; l’eventuale giudizio di Cassazione richiede, per la materia tributaria, tempi che vanno dai 2 ai 4 anni dalla proposizione del ricorso, secondo le rilevazioni più recenti sui tempi di definizione delle controversie tributarie in sede di legittimità.

Nei fascicoli relativi a conferimenti d’azienda, l’arrivo in Cassazione riguarda quasi sempre uno di due nuclei di questioni: la corretta interpretazione dei presupposti dell’art. 2560 c.c. e dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 (risultanza contabile del debito, limiti del valore dell’azienda, alterità soggettiva tra le parti), oppure la qualificazione dell’operazione come abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, con particolare riferimento alla sussistenza di valide ragioni economiche extra-fiscali. Sono due terreni su cui la giurisprudenza di legittimità si è mostrata negli ultimi anni particolarmente attiva, con orientamenti che si sono progressivamente affinati tra il 2023 e il 2026, come mostra la rassegna delle pronunce riportata più avanti: un elemento che rende ancora più importante, per chi affronta oggi una contestazione, verificare quale sia l’orientamento più recente e non fermarsi a precedenti ormai superati da pronunce successive di segno diverso.

Dopo la sentenza definitiva: prescrizione e chiusura della procedura

Anche quando il giudizio si conclude, il calendario non si ferma del tutto. Sia che la sentenza definitiva accolga il ricorso, sia che lo respinga, restano termini propri legati alla fase successiva: il rimborso delle somme eventualmente versate in pendenza di giudizio, oppure la prescrizione del credito tributario ormai definitivamente accertato.

Cosa succede. Se il ricorso viene accolto e il contribuente aveva versato somme in pendenza di giudizio (perché la sospensione non era stata concessa o riguardava solo una parte dell’importo), matura il diritto al rimborso, che l’amministrazione deve eseguire secondo le procedure ordinarie. Se invece il ricorso viene respinto in via definitiva, il credito tributario, se non ancora integralmente riscosso, prosegue il proprio iter di riscossione coattiva secondo i termini di prescrizione propri di ciascun tributo.

La norma. I termini di prescrizione variano a seconda del tributo: cinque anni per le sanzioni tributarie (art. 20 del D.Lgs. 472/1997), dieci anni per l’imposta sui redditi e per l’IVA secondo l’orientamento consolidato che equipara, in assenza di previsioni specifiche, il credito tributario definitivamente accertato al termine ordinario di prescrizione previsto dal codice civile per i diritti di credito quando manchi una prescrizione breve specificamente prevista. Per l’imposta di registro sugli atti di conferimento, si applicano i termini specifici del DPR 131/1986.

I termini che si attivano. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il credito diventa definitivo, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza che lo conferma, o dalla scadenza dei termini di impugnazione della cartella o dell’avviso non contestati. Ogni atto della procedura esecutiva (intimazione, pignoramento, comunicazione di presa in carico) interrompe la prescrizione e ne fa decorrere una nuova, per l’intero termine applicabile.

Cosa può fare il debitore ora. Se, a distanza di anni dalla definitività del credito, l’amministrazione riprende ad agire senza che siano stati notificati atti interruttivi nel frattempo, il debitore (o la conferitaria, per la propria quota di responsabilità) può eccepire l’intervenuta prescrizione, che va sempre verificata calcolando con precisione la sequenza di tutti gli atti notificati nel corso degli anni, non solo l’ultimo.

L’errore tipico di questa fase. Presumere che il decorso del tempo, da solo, estingua il debito senza verificare puntualmente se siano intervenuti atti interruttivi. Anche una semplice intimazione di pagamento, se validamente notificata, interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine da zero.

Quanto dura realmente. Nella prassi, i crediti tributari definitivi restano attivi nei sistemi di riscossione anche per periodi molto lunghi, con solleciti e intimazioni che si susseguono a intervalli di alcuni anni; la verifica dello stato della prescrizione richiede quindi sempre la ricostruzione dell’intera storia degli atti notificati, non la sola data dell’ultimo.

La stessa procedura, due calendari

Per rendere concreta la differenza tra chi agisce nelle finestre giuste e chi lascia correre i termini, ecco due simulazioni cronologiche parallele, con dati numerici non arrotondati a fini dimostrativi.

Calendario A — Il conferitario che agisce tempestivamente. La società Beta Srl riceve, il 4 marzo, la notifica di una cartella di pagamento per 47.850 € (imposta, sanzioni e interessi) relativa a debiti IVA della società Alfa Srl, riferiti all’anno precedente il conferimento del ramo d’azienda “produzione” avvenuto il 15 settembre dell’anno precedente, con un valore di conferimento periziato in 62.000 €. Il 10 marzo, entro pochi giorni dalla notifica, lo studio incaricato verifica che il debito IVA non risultava dai libri contabili obbligatori di Alfa Srl al momento del conferimento, ma è stato accertato con separato avviso solo successivamente. Il 12 aprile — entro i 60 giorni, non sospesi perché il termine non attraversa il mese di agosto — viene depositato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con contestuale istanza di sospensione dell’esecutività della cartella per il rischio di pregiudizio grave e irreparabile. Il 3 maggio la Corte accoglie l’istanza cautelare e sospende la riscossione. Il giudizio prosegue e si conclude, il 18 febbraio dell’anno successivo, con sentenza che annulla la cartella nei confronti di Beta Srl per difetto del presupposto della risultanza contabile del debito, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997.

Calendario B — Il conferitario che lascia correre i termini. La società Gamma Srl riceve, sempre il 4 marzo, una cartella sostanzialmente identica per importo e presupposti, relativa a un conferimento avvenuto nello stesso periodo. Non ricevendo indicazioni tempestive, l’amministratore rinvia la valutazione della cartella, ritenendo — erroneamente — che si tratti di un debito della sola conferente e che “prima o poi si chiarirà da solo”. Il termine di 60 giorni scade il 3 maggio senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il 20 giugno l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un preavviso di fermo amministrativo su un veicolo aziendale; il 25 luglio, decorsi i 30 giorni dal preavviso, il fermo diventa efficace. Il 9 settembre viene inoltre notificato un atto di pignoramento presso terzi sui conti correnti di Gamma Srl per l’intero importo di 47.850 €, superiore al valore di 62.000 € dell’azienda conferita ma comunque contenuto entro quel limite massimo. A quel punto, con la cartella ormai definitiva per mancata impugnazione nei termini, le uniche difese residue riguardano esclusivamente vizi propri degli atti esecutivi (notifica del pignoramento, correttezza del calcolo degli oneri di riscossione), non più il merito della responsabilità solidale, ormai cristallizzato.

La differenza tra i due scenari non sta nella fondatezza della difesa — in entrambi i casi esisteva un argomento difensivo solido, il difetto del presupposto della risultanza contabile — ma esclusivamente nella tempestività con cui è stata attivata la finestra dei 60 giorni.

Calendario C — Il conferitario che aveva richiesto il certificato dei carichi pendenti in fase di conferimento. La società Delta Srl, prima di ricevere in conferimento il ramo d’azienda “logistica” della società Epsilon Srl, il 2 febbraio dell’anno del conferimento richiede formalmente all’Agenzia delle Entrate il certificato sui carichi pendenti riferibili a quel ramo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. Il certificato, rilasciato il 28 febbraio con esito negativo, non menziona alcun debito. L’atto di conferimento viene stipulato il 15 marzo, con un valore periziato di 88.400 €. Diciotto mesi dopo, il 20 settembre dell’anno successivo, Delta Srl riceve comunque una cartella per 31.200 € relativa a un debito IVA di Epsilon Srl accertato solo dopo il rilascio del certificato, ma riferito a un periodo d’imposta anteriore al conferimento. Poiché il certificato era stato correttamente richiesto e rilasciato con esito negativo prima dell’atto, Delta Srl propone ricorso il 5 novembre — entro i 60 giorni, tenendo conto che il periodo compreso tra il 20 settembre e il 5 novembre non attraversa il mese di agosto — eccependo in via preliminare e assorbente l’effetto liberatorio del certificato ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, che esonera il cessionario/conferitario dalla responsabilità per i debiti non risultanti al momento del rilascio, indipendentemente dal fatto che siano stati accertati successivamente. È lo scenario in cui la difesa, anziché nascere dopo la contestazione, era già stata costruita mesi prima, nel momento stesso del conferimento.

Il confronto tra i tre calendari mostra un unico filo conduttore: la difesa più efficace non è mai quella improvvisata dopo la notifica di un atto, ma quella preparata — con la verifica dei libri contabili, la richiesta del certificato, la conservazione della documentazione sulle ragioni economiche dell’operazione — nel momento stesso in cui il conferimento viene deciso e strutturato.

Calendario D — La società conferente che riceve la comunicazione di irregolarità e agisce nei 30 giorni. La società Zeta Srl, conferente di un ramo d’azienda “servizi” del valore periziato di 55.700 €, riceve il 3 aprile una comunicazione di irregolarità che contesta il mancato riconoscimento della neutralità fiscale ex art. 176 TUIR per l’assenza, nella dichiarazione, del prospetto di riconciliazione dei valori civili e fiscali, con una maggiore imposta pretesa di 9.640 €. Entro il 15 aprile, dodici giorni dopo la notifica, lo studio verifica che il prospetto era stato effettivamente predisposto in sede di dichiarazione ma non correttamente trasmesso per un errore del canale telematico utilizzato dal precedente consulente. Il 22 aprile viene presentata segnalazione di errore tramite il canale CIVIS, allegando il prospetto originario con marca temporale antecedente alla scadenza della dichiarazione. Il 30 maggio l’ufficio comunica lo sgravio totale della pretesa, riconoscendo l’errore di trasmissione come causa non imputabile al contribuente. La procedura si chiude in meno di due mesi dalla comunicazione iniziale, senza mai raggiungere la fase della cartella.

Questo quarto scenario, insieme ai precedenti tre, compone un quadro completo delle possibili traiettorie della stessa identica procedura: la variabile che le distingue non è mai la complessità tecnica della materia — sempre alta in questi fascicoli — ma la rapidità e la precisione con cui viene attivata, tappa per tappa, la finestra difensiva corrispondente.

I binari paralleli: come cambia la timeline con un rimedio attivato

Quando il debitore attiva un rimedio, la timeline standard si dirama in binari diversi, ciascuno con propri tempi e proprie conseguenze.

Binario 1 — Autotutela accolta nei 30 giorni. Se l’istanza di autotutela presentata subito dopo la comunicazione di irregolarità viene accolta, la procedura si arresta prima ancora dell’iscrizione a ruolo: nessuna cartella, nessun giudizio. È il binario più rapido, ma presuppone un errore riconoscibile dall’ufficio senza necessità di istruttoria complessa (tipicamente un doppio conteggio o un errore materiale), non una questione di merito come la qualificazione dell’operazione ai sensi dell’art. 176 TUIR.

Binario 2 — Accertamento con adesione. Se, ricevuto l’invito al contraddittorio o l’avviso di accertamento, il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, il termine per il ricorso resta sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In questo binario la procedura rallenta deliberatamente, per consentire una trattativa sul quantum che, se conclusa con la sottoscrizione dell’atto di adesione, chiude la vicenda con sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale e senza ulteriori gradi di giudizio. Se la trattativa fallisce, il termine per il ricorso riprende a decorrere dal punto in cui si era fermato, sommandosi ai 90 giorni di sospensione.

Binario 3 — Ricorso con istanza di sospensione cautelare. Il binario più frequente nei casi di importi rilevanti: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria si accompagna a un’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, che la Corte decide di regola entro l’udienza cautelare fissata non oltre 180 giorni dalla proposizione dell’istanza, spesso molto prima. Se la sospensione è concessa, la riscossione resta bloccata fino alla sentenza di primo grado; se è negata, la riscossione può proseguire in pendenza di giudizio, salvo il diritto al rimborso in caso di accoglimento finale del ricorso.

Binario 4 — Rateazione senza ricorso. Chi non contesta il merito della pretesa, ma non è in condizione di pagare in unica soluzione, può chiedere la rateazione della cartella, fino a un massimo di rate mensili previsto dalla normativa vigente per la riscossione. La rateazione sospende le azioni esecutive già minacciate, ma non sospende l’eventuale procedimento nei confronti della conferitaria per la quota di responsabilità solidale, che resta autonoma rispetto al piano di rateazione concordato dalla sola conferente. Va inoltre considerato che la rateazione, pur bloccando temporaneamente le azioni esecutive, non impedisce la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento anche di una sola rata oltre i termini previsti, con conseguente ripristino immediato dell’intero importo residuo e riattivazione delle procedure esecutive senza ulteriori preavvisi.

Binario 5 — Opposizione all’esecuzione della sola conferitaria. Quando il fermo, l’ipoteca o il pignoramento colpiscono specificamente la società conferitaria, questa può agire con un’opposizione autonoma rispetto a quella eventualmente già proposta (o non proposta) dalla conferente, facendo valere i limiti propri della sua posizione: il valore dell’azienda conferita, la risultanza contabile del debito, il beneficio di preventiva escussione. È un binario indipendente, che consente alla conferitaria di difendersi anche se la conferente ha lasciato scadere i propri termini.

Binario 6 — Richiesta del certificato dei carichi pendenti prima ancora della contestazione. È l’unico binario che si attiva prima che la procedura inizi davvero: se al momento del conferimento la conferitaria (o il suo consulente) ha richiesto all’amministrazione finanziaria il certificato sui carichi pendenti riferibili all’azienda conferita, e questo è stato rilasciato con esito negativo o non è stato rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, la conferitaria è liberata dalla responsabilità per i debiti non risultanti da quel certificato. È un binario preventivo, non curativo, ma quando è stato attivato correttamente in fase di conferimento diventa la difesa più solida in assoluto contro pretese successive, perché sposta l’onere di una carenza informativa dall’acquirente all’amministrazione stessa.

Le 5 finestre critiche della procedura


  1. I 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità per il riesame e il pagamento ridotto. È la prima e spesso l’unica occasione per correggere l’errore a basso costo, prima che la sanzione torni piena e la procedura si irrigidisca.



  2. I 60 giorni dalla notifica della cartella per il ricorso con istanza di sospensione. È il momento in cui si decide se la riscossione proseguirà o si fermerà in attesa del giudizio; lasciarlo scadere significa perdere la possibilità di contestare il merito della pretesa.



  3. Il termine minimo di 60 giorni del contraddittorio preventivo nell’accertamento per abuso del diritto. È la finestra in cui l’amministrazione deve ascoltare le ragioni economiche dell’operazione prima di formalizzare l’accertamento; la sua violazione è motivo autonomo di nullità dell’atto.



  4. Il primo atto notificato alla società conferitaria. È da questo, e non dagli atti precedenti indirizzati alla sola conferente, che decorre il termine per far valere i limiti della responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. e art. 14 D.Lgs. 472/1997; individuarlo correttamente è decisivo.



  5. I 30 giorni del preavviso prima del fermo amministrativo o dell’ipoteca. È l’ultima finestra utile per intervenire prima che la misura cautelare diventi efficace ed effettivamente pregiudizievole per l’operatività dell’azienda conferita.


A queste cinque finestre se ne affianca una sesta, di natura preventiva più che reattiva, che merita una menzione a parte proprio perché precede l’intera timeline appena descritta: il momento della stipula dell’atto di conferimento, quando è ancora possibile richiedere il certificato dei carichi pendenti e predisporre una documentazione solida sulle ragioni economiche dell’operazione. Non è propriamente una “finestra critica” nel senso di un termine che si apre e si chiude in pochi giorni all’interno della procedura di controllo, ma è la scelta che, più di ogni altra, determina quante e quali di queste cinque finestre il conferitario o il conferente si troveranno effettivamente a dover attivare in futuro. Un conferimento predisposto con la dovuta attenzione documentale riduce drasticamente il rischio che la comunicazione di irregolarità si trasformi in un accertamento di merito complesso, e circoscrive fin da subito, per la conferitaria, il perimetro esatto della propria eventuale responsabilità solidale.

Le domande sul tempo

Sono passati più di 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità: posso ancora difendermi? Sì. Il termine di 30 giorni riguarda solo la sanzione ridotta, non la possibilità di contestare il merito della pretesa. Superato quel termine, la difesa si sposta sulla cartella di pagamento e sul relativo termine di 60 giorni per il ricorso.

La cartella è stata notificata sei mesi fa e non ho fatto nulla: c’è ancora qualche margine? Se il termine di 60 giorni è scaduto senza ricorso, la cartella diventa definitiva quanto al merito della pretesa, e residuano solo eventuali vizi degli atti esecutivi successivi (notifica del pignoramento, correttezza del calcolo, rispetto dei limiti della responsabilità solidale per la conferitaria). È importante verificare comunque se la notifica della cartella sia stata regolare: un vizio di notifica può riaprire termini che sembravano chiusi.

Quanto dura in tutto una procedura di questo tipo, dalla comunicazione di irregolarità fino alla sentenza definitiva? Dipende dal punto in cui la vicenda si arresta. Se si chiude con il pagamento nei 30 giorni o con l’autotutela, la procedura dura poche settimane. Se arriva fino al giudizio di primo grado, si parla mediamente di 2-3 anni dalla comunicazione iniziale. Se prosegue in appello e in Cassazione, i tempi complessivi possono superare i 6-7 anni.

Il conferimento è avvenuto quattro anni fa: l’amministrazione può ancora contestare la responsabilità della conferitaria? Dipende dalla natura del debito. L’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 limita la responsabilità della conferitaria ai debiti riferibili all’anno del conferimento e ai due precedenti; un debito riferito a un’annualità più risalente, in linea generale, non può essere fatto valere nei confronti della conferitaria su questa base, salvo che si tratti di ipotesi di trasferimento in frode ai creditori, che seguono una disciplina diversa e senza i medesimi limiti temporali.

Posso ancora chiedere la sospensione se il fermo amministrativo è già diventato efficace? Sì, ma la richiesta si sposta su un piano diverso: non più la sospensione cautelare in sede di ricorso introduttivo, ma un’istanza di sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate Riscossione, oppure un’opposizione agli atti esecutivi se il fermo presenta vizi propri di notifica o di motivazione. Più tempo passa dall’efficacia della misura, più si restringe il ventaglio delle difese realisticamente disponibili.

Se ho aderito all’accertamento con adesione posso ancora cambiare idea prima di firmare? Sì. Fino alla sottoscrizione dell’atto di adesione, la procedura resta una trattativa e nulla impedisce di interromperla per proseguire con il ricorso, purché restino ancora aperti, sommati alla sospensione di 90 giorni già maturata, i termini residui per l’impugnazione. Una volta sottoscritto l’atto, invece, la definizione diventa irrevocabile e non più impugnabile nel merito.

Il termine di due anni per la responsabilità del conferitario si sospende ad agosto come i termini processuali? No. Il termine dei due anni precedenti previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 non è un termine processuale ma un limite sostanziale che individua il perimetro temporale dei debiti rilevanti: non subisce la sospensione feriale, che riguarda invece i soli termini per il compimento di atti processuali, come il ricorso o l’appello.

Quanto tempo ha l’amministrazione per notificare un secondo avviso dopo che il primo è stato annullato per vizi procedurali? Dipende dal motivo dell’annullamento. Se la sentenza ha annullato l’atto per un vizio procedurale sanabile (ad esempio un difetto di motivazione) senza pronunciarsi sul merito della pretesa, l’amministrazione può notificare un nuovo avviso, purché il termine di decadenza per l’accertamento (il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione) non sia ancora scaduto. Se invece l’annullamento riguarda la decadenza stessa dell’amministrazione, non è più possibile alcuna riproposizione.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Cassazione, Sez. Unite, 20 gennaio 2017, n. 5054. Le Sezioni Unite hanno chiarito i confini applicativi dell’art. 2560 c.c., escludendo che la responsabilità solidale operi automaticamente nei casi di mera trasformazione di un’azienda individuale in società unipersonale, dove la continuità soggettiva sostanziale rende superflua l’applicazione delle tutele previste per i trasferimenti tra soggetti realmente distinti. È la pronuncia di riferimento per distinguere quando il conferimento realizza davvero un passaggio tra soggetti autonomi.

Cassazione, ordinanza 12 luglio 2023, n. 19806. La responsabilità del cessionario (e per estensione del conferitario) ex art. 2560 c.c. non integra una successione nel debito altrui, ma configura una coobbligazione solidale di garanzia autonoma, prevista direttamente dalla legge a tutela dei creditori dell’azienda trasferita. Rileva per inquadrare correttamente la natura giuridica della pretesa fatta valere nei confronti della conferitaria.

Cassazione, ordinanza 13 settembre 2023, n. 26450. In un primo momento la Corte ha ampliato i casi di “non alterità soggettiva” tra cedente e cessionario (includendovi rapporti partecipativi e sovrapposizione negli organi gestori), riducendo così l’ambito delle tutele previste dall’art. 2560 c.c. Questo orientamento va letto insieme alle pronunce successive che ne hanno ridimensionato la portata.

Cassazione, Sez. III, 23 aprile 2024, n. 10902. La Corte ha fissato criteri più stringenti per valutare la continuità soggettiva tra le parti dell’operazione, richiedendo elementi concreti e non presuntivi per escludere l’applicazione delle garanzie previste a tutela dei creditori dell’azienda conferita.

Cassazione, Sez. III, 11 novembre 2024, n. 29071. Confermando la linea di maggior rigore, la pronuncia richiede l’effettiva diversità soggettiva tra conferente e conferitario perché operino le tutele ordinarie previste dal codice civile, respingendo automatismi basati sulla sola appartenenza al medesimo gruppo societario.

Cassazione, ordinanza 2024, n. 11503. Nella medesima direzione della n. 26450/2023, la pronuncia conferma che situazioni di sovrapposizione gestionale tra conferente e conferitaria possono incidere sulla qualificazione del rapporto, ma richiede comunque un accertamento in concreto e non presunzioni automatiche.

Cassazione, 7 ottobre 2020, n. 21561. Ribadisce l’approccio restrittivo: la registrazione del debito nei libri contabili obbligatori resta elemento costitutivo della responsabilità del cessionario/conferitario, indipendentemente dalla conoscenza effettiva o dalla buona fede dell’acquirente. È la pronuncia chiave per la difesa della conferitaria che contesti il presupposto della risultanza contabile.

Cassazione, 3 settembre 2021, n. 23881. Conferma che il requisito della risultanza del debito dai libri contabili obbligatori costituisce presupposto costitutivo, e non semplicemente probatorio, della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda ceduta o conferita.

Cassazione, 11 aprile 2022, n. 11678. Estende il principio di inerenza del debito al ramo d’azienda effettivamente trasferito, chiarendo che la responsabilità solidale del conferitario non può estendersi a debiti riferibili ad attività dell’impresa rimaste in capo alla conferente e non trasferite con il ramo conferito.

Cassazione, 26 maggio 2025, n. 14020. La pronuncia più recente in materia sottolinea la natura derogatoria della disciplina dell’art. 2560 c.c. rispetto ai principi generali della responsabilità patrimoniale, confermando che le eccezioni riferite alla continuità soggettiva restano circoscritte e non intaccano il requisito generale della risultanza contabile del debito.

Cassazione, ordinanza 16 giugno 2026, n. 20054. La pronuncia più recente reperita conferma che l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie resta elemento costitutivo della responsabilità del cessionario/conferitario e non può essere sostituita dalla prova di una conoscenza acquisita aliunde dall’acquirente, anche quando questa conoscenza risulti da altri elementi extracontabili.

Cassazione, Sez. V, 31 dicembre 2019, n. 34750. In materia di abuso del diritto nelle operazioni societarie, la Corte ha ribadito che le operazioni prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito sono inopponibili all’amministrazione finanziaria; nella specie, in tema di conferimento seguito da cessione della partecipazione, ha chiarito i criteri per l’ammortamento dei beni presso il conferitario secondo il principio di continuità dei valori fiscali proprio dell’art. 176 TUIR.

Corte Costituzionale, 21 marzo 2018, n. 90. Pur non riguardando direttamente il conferimento d’azienda, la pronuncia è richiamata dalla giurisprudenza successiva per affermare che i crediti tributari, in quanto strumentali all’art. 53 e all’art. 81 della Costituzione, giustificano un regime di garanzia più rigoroso rispetto alle obbligazioni civili ordinarie, il che spiega perché il legislatore abbia previsto, con l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, una disciplina più severa di quella generale dell’art. 2560 c.c.

Cassazione, 30 giugno 2015, n. 13319. Chiarisce i limiti e i presupposti del diritto di regresso del cessionario (o conferitario) che abbia pagato quale coobbligato solidale nei confronti del cedente/conferente, un profilo rilevante quando la conferitaria, dopo aver subito l’azione dell’amministrazione, intende recuperare quanto versato nei confronti della società che ha conferito l’azienda gravata dal debito pregresso.

Cassazione, 6 luglio 2020, n. 13903. Precisa che l’ordine di esibizione delle scritture contabili obbligatorie, quando rilevante per accertare la risultanza del debito ai fini dell’art. 2560 c.c., non può essere rimesso alla mera discrezionalità del giudice di merito, ma va motivato con riferimento agli elementi specifici del caso concreto: un principio utile per la conferitaria che chieda l’esibizione delle scritture della conferente a sostegno della propria difesa.

Cassazione, 3 marzo 1994, n. 2108. Pur risalente, resta un precedente ancora richiamato dalla giurisprudenza più recente per l’irrilevanza del registro IVA, di per sé considerato, rispetto ai libri contabili obbligatori in senso proprio: un criterio utile per distinguere quali scritture siano realmente idonee a far scattare la responsabilità del cessionario o del conferitario ai sensi dell’art. 2560 c.c.

Nel complesso, la rassegna qui riportata restituisce un quadro coerente: la giurisprudenza più recente, dal 2023 al 2026, tende a irrigidire il requisito della risultanza contabile del debito come presupposto costitutivo della responsabilità del conferitario, mentre resta più fluido — e quindi più delicato da presidiare caso per caso — il tema della non alterità soggettiva tra conferente e conferitaria nei gruppi societari, su cui le pronunce si sono succedute con oscillazioni che rendono indispensabile, in ogni fascicolo concreto, la verifica dell’orientamento più aggiornato al momento della difesa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi: se sei al giorno 10 dalla comunicazione di irregolarità, il lavoro è ancora di verifica e prevenzione; se sei già oltre la notifica della cartella o dell’avviso di accertamento, il lavoro diventa contenzioso; se la procedura ha già raggiunto la fase esecutiva contro la società conferitaria, il lavoro si concentra sui limiti della responsabilità solidale. In tutti i casi, questi sono gli strumenti che mettiamo concretamente in campo:

  1. Verifichiamo la comunicazione di irregolarità confrontando i dati contestati con l’atto di conferimento, il prospetto di riconciliazione dei valori civili e fiscali e le dichiarazioni presentate, per individuare se si tratti di un errore materiale sanabile in autotutela o di una questione di merito.


  2. Ricostruiamo il regime di neutralità fiscale applicato ex art. 176 TUIR, verificando la corretta continuità dei valori tra conferente e conferitaria e predisponendo la documentazione a sostegno delle valide ragioni economiche dell’operazione.


  3. Calcoliamo con precisione i termini di decadenza e di impugnazione propri di ciascuna tappa — 30 giorni per la sanzione ridotta, 60 per il ricorso, 90 per l’accertamento con adesione — tenendo conto della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto.


  4. Predisponiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contestando sia i vizi propri degli atti (motivazione, decadenza, violazione del contraddittorio endoprocedimentale) sia il merito della pretesa, con contestuale istanza di sospensione dell’esecutività.


  5. Partecipiamo al contraddittorio preventivo negli accertamenti per abuso del diritto, costruendo la prova delle valide ragioni economiche dell’operazione con il supporto dei professionisti dello staff che affiancano l’attività legale.


  6. Verifichiamo i presupposti della responsabilità solidale del conferitario ex art. 2560 c.c. e art. 14 del D.Lgs. 472/1997: risultanza contabile del debito, rispetto del limite del valore dell’azienda conferita, corretto esperimento del beneficio di preventiva escussione.


  7. Opponiamo gli atti esecutivi — fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento — quando presentano vizi propri o eccedono i limiti di responsabilità della società conferitaria, agendo in autonomia rispetto alla posizione della conferente.


  8. Seguiamo l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, quando la strategia più efficiente è la definizione concordata piuttosto che il prosieguo del contenzioso fino ai gradi successivi.


  9. Manteniamo la continuità della strategia difensiva dal primo grado fino alla Cassazione, con lo stesso impianto argomentativo costruito fin dalla fase amministrativa, evitando le discontinuità che indeboliscono la difesa nei gradi successivi.


  10. Coordiniamo la difesa tra conferente e conferitaria quando entrambe sono coinvolte nella medesima vicenda, evitando che le scelte procedurali dell’una pregiudichino, per mancanza di coordinamento, la posizione dell’altra.


  11. Ricostruiamo le catene di trasferimento quando l’azienda conferita è stata successivamente ceduta a terzi, individuando con precisione quale passaggio sia effettivamente rilevante ai fini del calcolo del termine di due anni previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 per ciascun soggetto coinvolto.


L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su una materia come il conferimento d’azienda, dove le contestazioni fiscali si intrecciano quasi sempre con la solidità finanziaria della società conferitaria, con le garanzie bancarie gravanti sull’azienda trasferita e con la sostenibilità dell’intera operazione di riorganizzazione, il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è l’abilitazione che pesa di più: consente di leggere insieme il rilievo fiscale, il bilancio della conferitaria e l’eventuale esposizione bancaria dell’azienda conferita, evitando che la difesa tributaria proceda separata da un’analisi finanziaria che invece la condiziona direttamente. A questo si aggiunge la continuità della strategia dal primo grado fino all’eventuale ricorso per Cassazione, seguito dallo stesso difensore lungo tutti i gradi, e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti dello staff sullo stesso fascicolo, dalla verifica della comunicazione di irregolarità fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.

Va inoltre sottolineato come la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa diventino rilevanti nei casi, non infrequenti, in cui la contestazione fiscale su un conferimento d’azienda si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà finanziaria della società conferente o della conferitaria: quando l’esposizione debitoria complessiva, sommando le pretese fiscali contestate ad altre esposizioni bancarie o commerciali, mette a rischio la continuità aziendale, la lettura della singola comunicazione di irregolarità non può restare isolata dal quadro generale della sostenibilità finanziaria dell’impresa. È in questi scenari che le competenze in materia di crisi d’impresa, unite al coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, permettono di valutare se la strada più efficace sia il solo contenzioso tributario oppure una strategia più ampia che tenga conto anche degli strumenti di composizione della crisi previsti dall’ordinamento.

Chiusura

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore in una procedura di questo tipo, ed è anche quella più facilmente sprecata. Ogni tappa descritta in questo articolo ha un termine proprio, spesso indipendente da quello della tappa precedente: chi tratta la comunicazione di irregolarità come un problema da rinviare finisce per affrontare, mesi dopo, una cartella già difficile da bloccare; chi ignora il primo atto notificato alla società conferitaria rischia di perdere, senza nemmeno accorgersene, la finestra per contestare i limiti della responsabilità solidale.

Il conferimento d’azienda è un’operazione che vive all’incrocio tra diritto societario, diritto tributario e, spessissimo, esposizione bancaria della società coinvolta: è esattamente per questa intersezione di materie che lo Studio Monardo affronta queste vicende attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, capace di seguire il fascicolo dalla prima comunicazione di irregolarità fino, se necessario, alla Cassazione, con la continuità di un’unica strategia difensiva.

Ogni tappa di questa timeline — dai 30 giorni della comunicazione di irregolarità ai 60 giorni della cartella, dal termine minimo del contraddittorio preventivo fino ai limiti temporali della responsabilità solidale della conferitaria — rappresenta un punto in cui la procedura può essere indirizzata verso un esito diverso, ma solo se affrontata nel momento in cui la finestra è ancora aperta. Rimandare la valutazione tecnica di una comunicazione di irregolarità nella convinzione che “si vedrà con calma più avanti” è, in una materia scandita da termini così precisi, la scelta che più di ogni altra riduce i margini di difesa realmente disponibili.

📩 Non lasciare che i 30 o i 60 giorni scadano senza una valutazione tecnica: scrivi subito allo studio, trovi tutti i riferimenti di contatto in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO