Comunicazione Di Irregolarità Per Commercio Elettronico: Cosa Fare E Difesa Legale

Le domande più importanti.

Chi vende su Amazon, eBay, Etsy, Shopify o tramite un proprio sito e-commerce e riceve una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate si trova quasi sempre spiazzato: non capisce se si tratta di un atto vincolante, se deve pagare subito, se può contestarlo o se conviene aspettare. In questo articolo raccogliamo le domande reali che ci vengono poste in studio e negli sportelli online, organizzate per grado di urgenza, e diamo a ciascuna una risposta operativa.

Il quadro normativo di riferimento è quello dei controlli automatizzati e formali della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), incrociato con le regole specifiche del commercio elettronico: la tracciabilità delle transazioni imposta alle piattaforme dalla direttiva DAC7, il nuovo sistema CESOP che dal 2026 raccoglie i dati dei pagamenti transfrontalieri, e i criteri elaborati dalla Cassazione per distinguere la vendita occasionale dall’attività d’impresa esercitata online. Su questi tre fronti si gioca gran parte delle difese possibili.

Perché proprio per il commercio elettronico serve un’attenzione specifica: chi vende online genera dati automatici (report delle piattaforme, flussi di pagamento, spedizioni) che il Fisco incrocia in modo sempre più sistematico, e gli errori nella lettura di questi dati sono frequenti quanto gli errori dei contribuenti stessi. A questo si aggiunge un ulteriore livello di complessità tipico del settore: chi vende online spesso opera su più fronti contemporaneamente — un e-commerce proprio, uno o più marketplace, magari anche vendite intracomunitarie o extra-UE — e ciascuno di questi canali genera flussi di dati con logiche e tempistiche diverse, che il sistema di controllo automatizzato del Fisco tende ad accorpare senza sempre distinguerli correttamente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, un ambito in cui rientrano esattamente i controlli automatizzati, gli avvisi bonari e le cartelle derivanti da attività di vendita online: la lettura tecnica dei dati captati dalle piattaforme e la loro contestazione richiede infatti competenze che uniscono diritto tributario e analisi dei flussi finanziari.

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BLOCCO A — LE BASI

Cos’è esattamente una comunicazione di irregolarità per il commercio elettronico?

È una lettera, non un atto impositivo definitivo. L’Agenzia delle Entrate la invia dopo aver incrociato la dichiarazione presentata (o l’assenza di dichiarazione) con i dati che possiede: report delle piattaforme di vendita, informazioni bancarie, dati DAC7 trasmessi dai marketplace, elementi raccolti dal sistema CESOP sui pagamenti elettronici. Se da questo incrocio emerge una discrepanza — vendite non dichiarate, IVA non versata, un volume di transazioni incompatibile con l’occasionalità — l’Ufficio invia la comunicazione, detta anche “avviso bonario”, per dare al contribuente la possibilità di chiarire o di pagare con sanzioni ridotte prima che l’importo venga iscritto a ruolo.

Non è quindi una cartella esattoriale e non è, di norma, immediatamente esecutiva: è un passaggio intermedio, pensato — come ha ribadito più volte la Cassazione — per evitare che errori formali o interpretativi si trasformino subito in un debito da riscuotere coattivamente.

Va detto con chiarezza, però, che la comunicazione può nascondere situazioni molto diverse tra loro: da un semplice disallineamento tra quanto dichiarato e quanto risulta dai flussi delle piattaforme, fino a una contestazione più corposa di attività d’impresa non dichiarata. La risposta corretta cambia radicalmente a seconda del caso.

Chi può riceverla?

Chiunque svolga, anche solo di fatto, un’attività di vendita online: titolari di partita IVA con un e-commerce proprio, venditori su marketplace (Amazon FBA, eBay, Etsy), chi opera in dropshipping, ma anche privati che vendono in modo ricorrente su piattaforme come Vinted o Subito.it senza aver mai aperto una posizione fiscale. Proprio quest’ultima categoria è quella più esposta, perché spesso ignora di aver superato la soglia oltre la quale il Fisco considera l’attività non più occasionale ma imprenditoriale.

La distinzione tra vendita occasionale e attività d’impresa non dipende dalla volontà del venditore, ma da elementi oggettivi: numero delle transazioni, continuità nel tempo, organizzazione minima (magazzino, gestione degli ordini, rapporti con fornitori). La Cassazione ha più volte affermato che un volume di operazioni significativo e ripetuto nel tempo è di per sé sufficiente a configurare attività commerciale, anche senza una struttura imprenditoriale formale e anche in assenza di partita IVA.

Anche le società regolarmente costituite, del resto, non sono affatto immuni da queste comunicazioni: una piccola s.r.l. che gestisce un e-commerce può ricevere una contestazione tanto per errori di liquidazione IVA quanto per discrepanze tra i ricavi dichiarati e i dati aggregati trasmessi dalle piattaforme su cui opera in qualità di venditore terzo, con la differenza che, per i soggetti collettivi, la valutazione della corretta qualificazione dell’attività lascia spazio a questioni più specifiche, come la corretta ripartizione dei ricavi tra i diversi canali di vendita utilizzati o la deducibilità delle commissioni pagate agli intermediari.

Entro quando arriva e quanto tempo ho per rispondere?

Per i controlli automatizzati sulla dichiarazione, l’Agenzia deve rispettare i termini di decadenza ordinari (in generale il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello di presentazione, più ampi in caso di omessa dichiarazione). Una volta ricevuta la comunicazione, dal 2025 il termine per pagare con sanzioni ridotte è di 60 giorni (prima era di 30), mentre se la comunicazione è stata notificata all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine sale a 90 giorni.

Questi termini non vanno mai sottovalutati: lasciarli scadere senza agire significa perdere la possibilità di beneficiare delle sanzioni ridotte e avvicinarsi all’iscrizione a ruolo, cioè al passaggio successivo, quello della cartella esattoriale.

È la stessa cosa di un accertamento fiscale vero e proprio?

No, ed è una confusione molto comune tra chi vende online e riceve per la prima volta una comunicazione di questo tipo. L’avviso bonario nasce da un controllo automatizzato o formale sulla dichiarazione già presentata: presuppone quindi che il contribuente abbia dichiarato qualcosa, e si limita a correggerne la liquidazione. L’accertamento fiscale, invece, è un atto autonomo e più incisivo, che l’Agenzia emette quando ricostruisce redditi o volumi d’affari non dichiarati affatto — tipicamente nei confronti di chi vende online senza aver mai aperto una posizione fiscale, oppure quando la dichiarazione presentata viene ritenuta radicalmente inattendibile.

La differenza pratica è enorme. L’avviso bonario si può ancora “chiudere” con un pagamento a sanzione ridotta o con chiarimenti; l’accertamento, quando arriva, contiene già una pretesa definita nel merito, motivata con il metodo di calcolo utilizzato (analitico o induttivo), ed è impugnabile solo nei 60 giorni successivi alla notifica, senza la possibilità di rateizzare a condizioni agevolate come nella fase dell’avviso bonario. Per chi vende su piattaforme come Amazon, eBay o Etsy senza partita IVA, il passaggio dall’uno all’altro strumento dipende essenzialmente dal fatto che esista o meno una dichiarazione a monte: se manca del tutto, il Fisco tende a saltare la fase bonaria e a procedere direttamente con l’accertamento, spesso costruito in via induttiva sui dati delle transazioni online.

BLOCCO B — LA PROCEDURA

Come faccio a sapere se la comunicazione riguarda un controllo automatico o un controllo formale?

Lo si capisce dal riferimento normativo indicato nell’atto stesso. Se cita l’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (o l’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), si tratta di un controllo automatizzato: un confronto puramente cartolare tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell’Agenzia, senza margini di valutazione interpretativa. Se invece cita l’art. 36-ter, si tratta di un controllo formale, più approfondito, che prevede il confronto con la documentazione a supporto della dichiarazione.

La differenza non è teorica: nel controllo automatico, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio preventivo scatta solo se emergono incertezze rilevanti sui dati dichiarati, mentre nel controllo formale l’invio della comunicazione preventiva è considerato dalla giurisprudenza maggioritaria una garanzia più stringente, la cui omissione può portare alla nullità della successiva cartella.

Cosa devo fare appena la ricevo?

Il primo passo, sempre, è verificare la provenienza e la correttezza formale dell’atto: intestazione, periodo d’imposta contestato, riferimento normativo, importi. Il secondo passo è capire su quali dati si basa la contestazione: nella maggior parte dei casi relativi al commercio elettronico, la comunicazione fa riferimento a report ricevuti dalle piattaforme (numero di vendite, importi accreditati) o a dati bancari.

Una volta chiariti questi due punti, esistono tre strade:

  1. Pagare entro il termine, beneficiando della sanzione ridotta (in genere un terzo di quella ordinaria);
  2. Presentare chiarimenti attraverso il canale telematico CIVIS o direttamente all’ufficio, se ritenete che i dati siano errati o incompleti;
  3. Attendere la cartella e impugnarla, se ritenete che la pretesa sia del tutto infondata — opzione che la Cassazione ha confermato essere sempre disponibile, poiché l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa e non un onere.

Come si presentano i chiarimenti tramite il portale CIVIS?

Il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate consente di allegare documentazione (fatture, report delle piattaforme, estratti conto) per dimostrare che quanto contestato è già stato dichiarato correttamente, o che riguarda importi non imponibili (ad esempio rimborsi, storni, spese anticipate per conto del cliente). Per chi vende online, i documenti più utili sono i report generati dalle piattaforme stesse (Seller Central per Amazon, i riepiloghi Etsy o eBay), che permettono di ricostruire con precisione l’importo lordo, le commissioni trattenute e il netto effettivamente incassato — un elemento su cui gli errori dell’automatismo fiscale sono piuttosto frequenti, perché il sistema a volte considera come “ricavo” l’intero flusso lordo transitato sul conto, comprese le commissioni di piattaforma e le spese di spedizione anticipate.

Cosa succede se non rispondo e non pago?

Trascorso il termine, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della cartella di pagamento, con sanzioni piene (fino al 30% dell’imposta, e non più ridotte a un terzo). Da quel momento la cartella diventa un titolo esecutivo e, se non pagata o rateizzata, può portare a pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche.

Ecco la tabella riepilogativa dei passaggi e dei termini:

FaseAttoTermine per agireDavanti a chi
Controllo automatico/formaleComunicazione di irregolarità (avviso bonario)60 giorni per pagare con sanzione ridotta (90 se notificata all’intermediario)Portale CIVIS / ufficio territoriale
ChiarimentiIstanza di autotutela o osservazioniPrima della scadenza dei 60/90 giorniUfficio che ha emesso la comunicazione
Iscrizione a ruoloCartella di pagamento60 giorni dalla notifica per impugnareCorte di Giustizia Tributaria di primo grado
Mancato pagamento della cartellaIntimazione, fermo, ipoteca, pignoramentoVariabile in base alla misuraAgente della Riscossione / Tribunale

Posso rateizzare direttamente l’avviso bonario?

Sì. Se l’importo è dovuto ma non si dispone della liquidità per pagarlo in un’unica soluzione, è possibile chiedere la rateizzazione già in questa fase, prima ancora dell’iscrizione a ruolo, con un numero di rate che dipende dall’importo complessivo. È una scelta che spesso conviene, perché consente di mantenere le sanzioni ridotte previste per il pagamento nei termini, evitando l’aggravio che si avrebbe con la cartella.

Se vendo su più piattaforme insieme, i dati vengono sommati automaticamente?

Sì, ed è uno degli aspetti meno conosciuti del sistema di controllo attuale. L’Agenzia delle Entrate non incrocia i dati di una singola piattaforma con la dichiarazione, ma aggrega — quando possibile — i flussi provenienti da più fonti: report DAC7 di Amazon, eBay ed Etsy, dati bancari sui bonifici ricevuti, informazioni del sistema CESOP sui pagamenti elettronici transfrontalieri. Chi gestisce un’attività multicanale, magari con lo stesso catalogo distribuito su più marketplace, rischia quindi che una singola vendita venga conteggiata due volte se non viene correttamente riconciliata: ad esempio quando un ordine ricevuto su un marketplace viene evaso tramite un fornitore in dropshipping che fattura a sua volta, generando due tracce distinte dello stesso flusso economico.

La riconciliazione tra le diverse fonti è quindi un passaggio tecnico imprescindibile prima di rispondere a qualunque comunicazione basata su dati aggregati: senza una ricostruzione ordinata canale per canale, il rischio è di accettare — o addirittura di pagare — un importo duplicato rispetto a quello realmente dovuto. Nella nostra esperienza, le contestazioni relative a venditori multicanale sono tra le più soggette a errori di questo tipo, proprio per la difficoltà tecnica di allineare fonti eterogenee.

BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI

E se la comunicazione riguarda vendite fatte tramite un marketplace che non mi ha inviato il report corretto?

Succede più spesso di quanto si pensi: il venditore riceve una contestazione basata su dati trasmessi dalla piattaforma (Amazon, eBay, Etsy) attraverso gli obblighi DAC7, ma quei dati sono incompleti, duplicati o comprendono importi che non costituiscono reddito imponibile (resi, storni, spedizioni gestite dalla piattaforma). In questi casi la strategia difensiva parte proprio dalla ricostruzione analitica del flusso: si confrontano i dati contestati con i report ufficiali del venditore sulla piattaforma, individuando le voci che il sistema automatico ha erroneamente sommato al ricavo. La giurisprudenza ha comunque chiarito che i dati comunicati dalle piattaforme di vendita online possono legittimamente fondare un accertamento anche di natura induttiva, per cui è essenziale muoversi prima che l’ufficio consolidi la propria posizione.

Vale anche per chi vende come privato, senza partita IVA?

Sì, ed è probabilmente il caso più delicato. Se il volume delle vendite è ritenuto “incompatibile con la casualità” — per usare l’espressione della Cassazione — l’Agenzia può riqualificare l’attività come impresa, richiedendo l’apertura di una partita IVA retroattiva, il recupero dell’IVA non versata sulle vendite e delle imposte sui redditi non dichiarati. Non esiste una soglia numerica fissa e universale: quello che conta è la combinazione tra numero di operazioni, continuità nel tempo e assenza di un reale intento di liquidare un patrimonio personale (che invece esclude la tassazione, come nel caso della vendita occasionale di beni usati).

Cosa cambia se vendo in dropshipping o se la merce arriva da fornitori esteri?

Il dropshipping introduce un ulteriore livello di complessità, perché intreccia la fiscalità IVA sulle vendite italiane con l’IVA all’importazione sui beni che arrivano da fornitori extra-UE. Le contestazioni più frequenti riguardano l’omessa fatturazione delle vendite e, parallelamente, l’evasione dell’IVA all’importazione quando le spedizioni vengono sottodichiarate in dogana. Sono due violazioni distinte, spesso contestate insieme, ed è importante che la difesa distingua chiaramente i due profili, perché le prove e i termini di decadenza applicabili non sempre coincidono.

L’Avv. Monardo, in qualità di cassazionista, segue con continuità le controversie relative alla fiscalità del commercio elettronico transfrontaliero fino all’ultimo grado di giudizio, un elemento rilevante in questa materia perché le questioni di diritto — come la corretta qualificazione IVA delle operazioni intracomunitarie o extra-UE — vengono spesso definite proprio nei gradi superiori.

E se il debito contestato è troppo alto per essere sostenuto insieme agli altri debiti dell’attività?

Quando l’avviso bonario o la successiva cartella si sommano a debiti verso banche, fornitori o altri creditori, e l’imprenditore individuale o la piccola impresa e-commerce non riescono più a sostenere l’insieme dei pagamenti, la soluzione non è necessariamente affrontare ogni debito singolarmente. Gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) permettono di includere anche i debiti fiscali derivanti da queste comunicazioni in un piano complessivo, con la sospensione delle azioni esecutive nel frattempo.

Esistono anche comunicazioni di irregolarità non fiscali, legate al commercio elettronico?

Sì, ed è utile distinguerle da quelle dell’Agenzia delle Entrate, perché la procedura e la difesa cambiano radicalmente. Chi avvia un’attività di vendita online è tenuto a una serie di adempimenti amministrativi distinti da quelli fiscali: la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare tramite il portale SUAP del Comune competente, l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’indirizzo del sito web attraverso cui si svolge l’attività, da effettuare entro trenta giorni dall’avvio. Se uno di questi adempimenti viene omesso o presentato in modo incompleto, il Comune o la Camera di Commercio possono inviare una comunicazione di irregolarità di natura amministrativa, che non riguarda il calcolo delle imposte ma la regolarità formale dell’attività commerciale svolta online.

Le conseguenze, in questo caso, sono di natura diversa da quelle fiscali: non si tratta di sanzioni tributarie calcolate in percentuale su un’imposta evasa, ma di sanzioni amministrative fisse previste dalla normativa sul commercio (in casi particolarmente gravi, anche la sospensione temporanea dell’attività, fino a un massimo di venti giorni). Anche in questo ambito, però, vale un principio analogo a quello fiscale: la comunicazione di irregolarità amministrativa concede quasi sempre un termine per regolarizzare la posizione prima che scattino le sanzioni piene, ed è quindi un’occasione da cogliere, non da ignorare.

BLOCCO D — LE PAURE FINALI

Rischio di perdere tutto se non pago subito?

No, non nella fase dell’avviso bonario. Finché siete in questa fase, non ci sono azioni esecutive: pignoramenti, fermi o ipoteche possono arrivare solo dopo che il debito è stato iscritto a ruolo e la cartella non è stata pagata né impugnata né rateizzata. Questo è un punto su cui vogliamo essere onesti: l’avviso bonario non va ignorato, ma nemmeno vissuto con panico, perché rappresenta ancora una fase di dialogo con l’amministrazione, non un’azione di recupero forzato.

Quanto tempo ho davvero prima che la situazione precipiti?

Contando tutti i passaggi — i 60/90 giorni per rispondere all’avviso, i tempi tecnici per l’iscrizione a ruolo, i 60 giorni per impugnare la cartella una volta notificata — trascorrono in genere diversi mesi prima che si arrivi a un’azione esecutiva vera e propria. Questo tempo va usato, non sprecato: più si agisce presto (chiarimenti, rateizzazione, eventuale ricorso), più ampio è il ventaglio di soluzioni disponibili.

Se scopro che avevo davvero sbagliato, conviene ammetterlo subito?

Dipende. Se l’errore è oggettivo e i dati in possesso del Fisco sono corretti, pagare entro il termine con la sanzione ridotta è quasi sempre la scelta più conveniente, perché evita l’aggravio delle sanzioni piene e i costi di un contenzioso che difficilmente si vincerebbe. Se invece l’errore riguarda solo una parte dell’importo contestato — un caso frequente nel commercio elettronico, dove i dati delle piattaforme spesso confondono lordo e netto — conviene presentare chiarimenti parziali prima di decidere, per pagare solo quanto effettivamente dovuto.

Posso essere perseguito penalmente per un’irregolarità legata all’e-commerce?

Solo in casi specifici e superate determinate soglie: per l’omessa dichiarazione con imposta evasa oltre una certa soglia, o per l’omesso versamento IVA oltre altre soglie previste dal D.Lgs. 74/2000. La grande maggioranza delle comunicazioni di irregolarità relative al commercio elettronico riguarda importi che restano nell’ambito amministrativo, ma quando i volumi di vendita non dichiarati sono rilevanti, la valutazione del rischio penale va fatta con attenzione fin dai primi chiarimenti, perché le dichiarazioni rese in questa fase possono avere un peso anche nell’eventuale fase successiva.

Se ho più annualità contestate insieme, conviene affrontarle tutte allo stesso modo?

Quasi mai. È frequente che una comunicazione di irregolarità, o una serie di comunicazioni ravvicinate, riguardino più anni d’imposta consecutivi — tipico di chi ha iniziato a vendere online senza una gestione fiscale strutturata e si è visto ricostruire più annualità in un’unica soluzione dal Fisco. Ogni annualità ha una propria decadenza, una propria base di dati e, spesso, un proprio grado di solidità delle prove disponibili: un anno può essere difendibile con la documentazione delle piattaforme, un altro può risultare più debole per assenza di scritture. Trattarle come un blocco unico, pagando o contestando tutto allo stesso modo, significa quasi sempre rinunciare a margini di difesa che invece esistono su singole annualità. La strategia corretta prevede una valutazione anno per anno, anche quando le comunicazioni arrivano insieme.

Con il nuovo sistema CESOP, i controlli diventeranno più frequenti?

Con ogni probabilità sì, ed è un cambiamento che chi vende online dovrebbe conoscere fin da ora. Dal 2026 le banche e i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati a trasmettere, scambiare e conservare i dati relativi alle transazioni transfrontaliere effettuate dai propri clienti, alimentando il sistema europeo CESOP (Central Electronic System of Payment Information). L’obiettivo dichiarato è consentire alle amministrazioni fiscali di monitorare le transazioni online in tutta l’Unione Europea e prevenire le frodi IVA, in particolare quelle legate alle vendite a distanza intracomunitarie e alle piattaforme di marketplace.

Per chi vende online, questo significa che i dati sui pagamenti ricevuti da clienti di altri Stati membri — oggi già in parte tracciati dai singoli operatori di pagamento — diventeranno oggetto di uno scambio sistematico e automatico tra le amministrazioni fiscali europee, aumentando sensibilmente la probabilità che eventuali discrepanze tra vendite intracomunitarie dichiarate e pagamenti effettivamente ricevuti vengano intercettate in tempi più rapidi rispetto al passato. Chi opera con clientela estera, anche solo occasionalmente, farebbe bene a verificare fin d’ora la coerenza tra i propri dati OSS/IOSS e i flussi di pagamento effettivamente transitati sui conti aziendali, proprio per anticipare eventuali comunicazioni di irregolarità che, con l’entrata a regime del CESOP, sono destinate a diventare più frequenti e più puntuali di quanto non lo siano state finora.

Questo non significa che ogni venditore online debba temere un controllo imminente: significa piuttosto che la fase di prevenzione — tenere una contabilità ordinata, riconciliare periodicamente i dati delle piattaforme con quelli bancari, verificare la corretta applicazione del regime IVA sulle vendite intracomunitarie — diventa oggi più importante che mai, perché il margine per correggere errori “in silenzio”, prima che il Fisco li rilevi automaticamente, si sta progressivamente riducendo.

“MI FA VEDERE UN ESEMPIO CONCRETO?”

Certo, ecco due situazioni tipiche, presentate come ipotesi dimostrative per chiarire i meccanismi di calcolo — non sono casi reali seguiti dallo studio, ma esercizi utili per capire come funziona la procedura.

Simulazione 1 — Venditore Amazon FBA con partita IVA. Marco vende prodotti per la casa su Amazon con partita IVA in regime forfettario. Nel 2024 dichiara ricavi per 42.600 €. L’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati DAC7 trasmessi da Amazon, rileva un flusso lordo accreditato di 58.900 €, e invia una comunicazione di irregolarità ipotizzando 16.300 € di ricavi non dichiarati, con maggiore imposta e sanzione del 30%. Marco, attraverso il proprio consulente, recupera il report Seller Central e dimostra che 9.100 € corrispondono a commissioni Amazon già trattenute alla fonte e mai realmente incassate, e altri 4.200 € a resi e rimborsi ai clienti. La differenza residua di 3.000 € risulta effettivamente non dichiarata per un errore di trascrizione. Marco presenta chiarimenti su CIVIS documentando le prime due voci e paga solo sulla terza, con sanzione ridotta a un decimo (poiché regolarizza spontaneamente prima della scadenza dei 60 giorni): l’imposta dovuta si riduce da circa 3.750 € (su tutta la differenza contestata, calcolata al 23%) a circa 690 €, comprensivi di sanzione ridotta.

Simulazione 2 — Venditrice occasionale su Vinted senza partita IVA. Giulia vende abiti usati su Vinted. Nel 2025 effettua 340 vendite per un totale di 27.800 €, senza aver mai aperto una posizione fiscale, ritenendo l’attività un semplice “svuotamento armadio”. L’Agenzia, sulla base dei dati trasmessi dalla piattaforma ai sensi della DAC7, la contatta con una comunicazione che ipotizza attività d’impresa non dichiarata, calcolando un’imposta IRPEF potenziale di circa 6.100 € più IVA presunta del 22% sul volume complessivo (circa 6.100 € aggiuntivi), per un totale contestato vicino ai 12.200 € più sanzioni. Analizzando il caso, emerge che gran parte dei capi venduti proveniva dal guardaroba personale accumulato in anni, ma la frequenza e la continuità delle vendite (oltre 300 transazioni in dodici mesi) rendono difficile sostenere la tesi dell’occasionalità pura, secondo i criteri elaborati dalla Cassazione con la sentenza n. 7552/2025 già citata. La strategia più efficace, in un caso come questo, è aprire la partita IVA per il periodo successivo, dimostrare — con foto, ricevute d’acquisto originali e la tipologia eterogenea dei capi (taglie, marchi, epoche di acquisto diverse, incompatibili con un acquisto finalizzato alla rivendita) — che le vendite 2025 restano riconducibili alla liquidazione di un patrimonio personale preesistente, e negoziare in adesione la parte residua eventualmente non giustificabile, riducendo sensibilmente sanzioni e imposte rispetto alla contestazione integrale. Nell’ipotesi in cui la trattativa in adesione porti a riconoscere comunque una quota minima di attività abituale (ad esempio 60 vendite su 340, quelle prive di documentazione d’acquisto), l’imposta dovuta si riduce da circa 12.200 € a poco più di 2.000 €, con sanzione in acquiescenza a un terzo.

Simulazione 3 — Piccolo e-commerce in dropshipping con fornitore extra-UE. Andrea gestisce un negozio online in dropshipping, con fornitore cinese e spedizioni dirette al cliente italiano. Nel 2024 fattura vendite per 34.500 €, dichiarando correttamente l’IVA sulle cessioni verso i propri clienti finali. La Guardia di Finanza, incrociando i dati doganali, rileva che una quota consistente delle spedizioni in ingresso è stata sottodichiarata in dogana come pacchi di modico valore o “regali”, per evitare l’IVA all’importazione. La contestazione che ne deriva riguarda quindi non le vendite di Andrea (già dichiarate correttamente), ma l’IVA all’importazione evasa sui beni introdotti in Italia, calcolata sul valore reale della merce ricostruito dai documenti di trasporto: circa 5.800 € di IVA, più sanzione dal 90% al 180% per la sottofatturazione doganale. In un caso come questo, la difesa distingue nettamente i due profili — le vendite, già correttamente tassate, restano estranee alla contestazione — e si concentra sulla quantificazione dell’IVA all’importazione realmente dovuta, spesso sovrastimata dagli automatismi doganali quando il valore dichiarato in dogana dal fornitore estero non coincide con quello indicato nei documenti commerciali in possesso del venditore italiano.

LA DOMANDA CHE NESSUNO FA MA TUTTI DOVREBBERO FARE

“I dati che la piattaforma ha trasmesso al Fisco sono davvero corretti, o vanno verificati anche loro?” È la domanda che quasi nessun venditore online si pone, perché si dà per scontato che i numeri comunicati da Amazon, eBay o Etsy siano automaticamente affidabili. Non è sempre così. Le piattaforme trasmettono dati aggregati secondo criteri tecnici propri, che non sempre coincidono con i criteri fiscali italiani: possono includere nel “corrispettivo lordo” voci come le spese di spedizione pagate dal cliente (che per il venditore rappresentano un costo passante, non un ricavo), possono duplicare transazioni in caso di resi parziali, o attribuire a un anno solare vendite regolate secondo un calendario fiscale diverso da quello italiano.

Verificare la correttezza dei dati alla fonte, prima ancora di discutere sull’importo contestato, è spesso la mossa che fa la differenza tra pagare una cifra ingiustificata e ridurre drasticamente la pretesa. Nella nostra esperienza, gli errori di trasmissione o di interpretazione dei dati delle piattaforme rappresentano una delle cause più frequenti — e più facilmente contestabili — di comunicazioni di irregolarità sovrastimate nel settore del commercio elettronico.

Un secondo elemento collegato, che quasi mai viene approfondito nella fretta di rispondere entro i termini, riguarda la data di riferimento delle transazioni. Le piattaforme di vendita, specie quelle con sede fuori dall’Italia, spesso comunicano i dati aggregandoli per anno solare secondo il proprio sistema interno, che non sempre coincide con il criterio di competenza fiscale italiano (data di consegna del bene, o data di emissione della fattura, a seconda del regime applicato). Una vendita conclusa a fine dicembre ma consegnata e fatturata a gennaio dell’anno successivo può quindi comparire nell’anno sbagliato nel report della piattaforma, generando una contestazione riferita a un periodo d’imposta diverso da quello corretto — con conseguenze anche sui termini di decadenza applicabili, che l’ufficio potrebbe calcolare erroneamente su un’annualità che non è quella pertinente.

Verificare sistematicamente questi due elementi — provenienza tecnica del dato e corretta imputazione temporale — prima di scegliere tra pagamento, chiarimento o attesa della cartella, è il modo più concreto per evitare di subire una pretesa gonfiata da un problema che non dipende affatto dal comportamento del contribuente, ma dal modo in cui l’informazione è stata trasmessa e interpretata a monte.

“MA I GIUDICI COSA DICONO?”

La giurisprudenza sul tema è ampia e in parte non uniforme, perché riguarda situazioni molto diverse tra loro: dall’obbligo generale di inviare l’avviso bonario, alla sua impugnabilità, fino ai criteri specifici per qualificare come impresa le vendite effettuate online. Ecco le pronunce più rilevanti, aggiornate alla data di pubblicazione di questo articolo.

Cass., Sez. Trib., Ord. 17 luglio 2025, n. 19914. Per i redditi soggetti a tassazione separata, la Corte ha ribadito che l’invio dell’avviso bonario è imposto a pena di nullità dall’art. 1, comma 412, della L. 311/2004: anche quando l’errore del contribuente è evidente, la comunicazione preventiva resta un passaggio imprescindibile. Rilevante per chi ha ricevuto compensi una tantum legati alla cessione di rami di attività e-commerce, situazione tutt’altro che rara quando un piccolo negozio online viene ceduto insieme al proprio account su una piattaforma di vendita: se l’Agenzia salta l’avviso bonario su questi importi, la successiva cartella è viziata a monte, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito.

Cass., Sez. Trib., Ord. 16 gennaio 2025, n. 16163. In tema di controllo formale (art. 36-ter), la Corte ha confermato che l’ufficio deve sempre comunicare l’esito al contribuente prima di iscrivere a ruolo: se non lo fa, la cartella successiva è nulla. Il principio si applica pienamente ai controlli formali su dichiarazioni di venditori online, dove spesso l’ufficio richiede documentazione integrativa prima di formulare la contestazione definitiva — ad esempio le fatture di acquisto della merce rivenduta, necessarie per verificare i costi dedotti. La mancata prova, da parte dell’Agenzia, dell’avvenuta notifica dell’avviso bonario resta un motivo di impugnazione della cartella spesso decisivo, perché l’onere di provare la notifica ricade sull’amministrazione e non sul contribuente.

Cass., Sez. Trib., Ord. 13 febbraio 2025, n. 25169. Diversamente dal caso precedente, la Corte ha chiarito che l’avviso bonario non è necessario quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento di un’imposta correttamente dichiarata, senza margini di incertezza: in questi casi la cartella può essere notificata direttamente. Distinzione cruciale per chi ha dichiarato correttamente le proprie vendite online ma non ha versato l’IVA nei termini.

Cass., Sez. Trib., Ord. n. 13898/2025. Nel controllo automatizzato puro, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio quando l’irregolarità emerge da dati certi e non richiede alcuna valutazione interpretativa: principio applicabile, ad esempio, ai casi di errori aritmetici evidenti nella liquidazione dell’IVA su vendite e-commerce.

Cass., Sez. Trib., Ord. n. 7226/2026. La Corte ha riaffermato che l’impugnazione dell’avviso bonario è una facoltà, non un onere: il contribuente può scegliere di non contestarlo subito e attendere la cartella di pagamento per farlo, senza che questo determini alcuna decadenza. Un chiarimento importante per chi, ricevendo l’avviso, preferisce prima verificare con calma i dati della piattaforma prima di agire in giudizio.

Cass., Sez. Trib., Ord. n. 10732/2025. Quando l’amministrazione riconosce solo parzialmente un credito esposto in dichiarazione attraverso la comunicazione ex art. 36-bis, tale comunicazione equivale a un diniego implicito di rimborso ed è autonomamente impugnabile: rilevante per i venditori online che, avendo maturato crediti IVA sugli acquisti, se li vedono riconosciuti solo in parte.

Cass., Sez. Trib., Ord. n. 2092/2025. In tema di ravvedimento operoso, la Corte ha chiarito che, una volta che l’irregolarità è stata formalmente contestata con una comunicazione, il contribuente non può più avvalersi del ravvedimento con le riduzioni di sanzione più ampie previste per la fase spontanea: da quel momento si applicano i termini e le riduzioni specifiche dell’avviso bonario.

Cass., Sez. Trib., Ord. n. 12629/2026. Su una cartella relativa a IVA e IRAP non versate ma correttamente dichiarate, la Corte ha ribadito la legittimità della notifica diretta senza contraddittorio preventivo in caso di semplice omesso versamento: principio spesso richiamato nelle controversie su IVA periodica non versata da attività e-commerce.

Cass., Sez. Un., n. 17758/2016. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in caso di omessa dichiarazione IVA, l’amministrazione può saltare l’avviso bonario e procedere direttamente con la cartella, perché l’assenza della dichiarazione impedisce qualsiasi confronto utile tra i dati. Pronuncia centrale per i venditori online che non hanno mai presentato dichiarazione IVA nonostante l’obbligo: chi si trova in questa situazione non può quindi fare affidamento sulla garanzia procedurale della comunicazione preventiva, ed è per questo che la regolarizzazione spontanea, quando ancora possibile, resta l’opzione più sicura rispetto all’attesa di un contatto da parte del Fisco.

Cass., Sez. Trib., Sent. 21 marzo 2025, n. 7552. La Corte ha chiarito che le vendite effettuate in modo abituale e continuativo su piattaforme come Vinted, eBay o Subito configurano attività d’impresa, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA, tenuta della contabilità e versamento delle imposte ordinarie, anche quando il venditore si considerava un semplice privato. È probabilmente la pronuncia più citata nelle contestazioni relative a venditori occasionali su marketplace di seconda mano, e fissa un principio che vale ormai come riferimento per l’intero settore: non conta l’intenzione soggettiva del venditore, ma il dato oggettivo della frequenza e della continuità delle operazioni nel tempo.

Cass., Sez. Trib., Ord. 26 agosto 2024, n. 23084. In materia di rivendita di beni tramite rapporto di commissione su siti di vendita online, la Corte ha affermato che il passaggio dei beni dal committente al commissionario resta soggetto a IVA anche quando il commissionario negozia in proprio la cessione sul portale: principio rilevante per chi opera come intermediario o rivenditore su marketplace di terzi, poiché chiarisce che l’autonomia negoziale nella fissazione del prezzo online non esclude l’applicazione ordinaria dell’imposta sul passaggio dei beni tra le parti del rapporto di commissione.

Cass., Sez. Trib., Sent. 22 ottobre 2019, n. 26987. La Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un venditore privato online, basato sul numero significativo di transazioni effettuate in modo abituale e continuativo, anche in assenza di partita IVA e di una vera e propria organizzazione d’impresa. La pronuncia, pur risalente, resta un riferimento costante nelle difese più recenti perché stabilisce che l’assenza di una struttura imprenditoriale formale (magazzino, dipendenti, sede) non impedisce all’Amministrazione di ricostruire induttivamente i ricavi sulla sola base della continuità delle vendite documentate dalla piattaforma.

COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO

“E voi, concretamente, cosa fate quando arriva una comunicazione come questa?” — Ecco gli strumenti che attiviamo, uno per uno.

  1. Verifichiamo la legittimità formale della comunicazione, controllando termini di decadenza, correttezza della notifica e riferimento normativo indicato (36-bis, 36-ter o 54-bis), per individuare eventuali vizi procedurali che possano incidere sulla successiva cartella.
  2. Ricostruiamo analiticamente i dati delle piattaforme di vendita, confrontando i report contestati (Amazon, eBay, Etsy, Vinted) con quelli ufficiali dell’account del venditore, isolando commissioni, resi e spese di spedizione erroneamente sommati al ricavo imponibile.
  3. Riconciliamo i flussi tra più canali di vendita, quando l’attività è multicanale, per escludere duplicazioni tra i dati trasmessi da piattaforme diverse relative alla stessa transazione economica.
  4. Predisponiamo istanze di chiarimento su CIVIS, allegando documentazione tecnica e contabile idonea a ridurre o azzerare la pretesa prima della scadenza dei termini di sanzione ridotta.
  5. Valutiamo la qualificazione fiscale dell’attività, distinguendo la vendita occasionale dall’attività d’impresa secondo i criteri elaborati dalla Cassazione, per contestare eventuali riqualificazioni non fondate.
  6. Negoziamo piani di rateizzazione dell’importo dovuto, sia in fase di avviso bonario sia, se necessario, sulla successiva cartella, per contenere l’impatto finanziario sull’attività.
  7. Impugniamo la cartella di pagamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria quando la comunicazione preventiva è mancata in violazione di legge, o quando la pretesa risulta infondata nel merito.
  8. Gestiamo il coordinamento con la fiscalità internazionale, nei casi di dropshipping o vendite transfrontaliere, dove le contestazioni intrecciano IVA nazionale e IVA all’importazione su beni provenienti da fornitori extra-UE.
  9. Predisponiamo l’accertamento con adesione, quando conviene negoziare direttamente con l’ufficio una definizione concordata, riducendo sanzioni e tempi rispetto al contenzioso.
  10. Includiamo i debiti fiscali da avviso bonario nei piani di sovraindebitamento, quando la situazione debitoria complessiva dell’attività e-commerce lo richiede, attivando la sospensione delle azioni esecutive nei confronti di tutti i creditori coinvolti, non solo del Fisco.
  11. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, garantendo continuità di strategia dal primo confronto con l’ufficio fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, con lo stesso team che ha impostato la difesa fin dalla fase dell’avviso bonario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove le contestazioni nascono quasi sempre dall’incrocio automatico di dati tecnici — flussi di pagamento, report delle piattaforme, dati DAC7 — il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è l’elemento che permette di leggere correttamente questi dati prima ancora di impostare la difesa giuridica: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, incrociando la lettura contabile dei flussi con l’inquadramento normativo della pretesa. La continuità della strategia, dal primo chiarimento presentato su CIVIS fino a un eventuale ricorso per Cassazione, resta sempre affidata allo stesso team.

CHIUSURA

Le tre cose da ricordare, alla fine di questa panoramica: primo, una comunicazione di irregolarità non è una condanna né un atto immediatamente esecutivo, ma un’opportunità di confronto che va usata, non ignorata. Secondo, nel commercio elettronico gran parte delle contestazioni nasce da un’interpretazione imprecisa dei dati trasmessi dalle piattaforme, e verificarli è spesso la mossa più efficace. Terzo, i termini sono stringenti — 60 o 90 giorni a seconda dei casi — e agire presto amplia sempre le possibilità di difesa.

Lo Studio Monardo segue queste pratiche proprio perché uniscono due competenze specifiche dell’Avvocato: la lettura tecnica dei dati bancari e finanziari propria del diritto bancario, e l’inquadramento tributario delle contestazioni relative ai controlli automatizzati — due profili che, nel commercio elettronico, sono ormai indissolubili.

Con l’entrata a regime di strumenti come il CESOP e con l’estensione degli obblighi di comunicazione previsti dalla DAC7, il volume di dati a disposizione del Fisco su chi vende online è destinato a crescere in modo costante nei prossimi anni. Questo significa che la qualità della difesa non si giocherà più soltanto sulla capacità di contestare nel merito una pretesa già formulata, ma sempre di più sulla capacità di leggere, riconciliare e anticipare i dati che alimentano i controlli automatizzati, prima ancora che questi si traducano in una comunicazione di irregolarità. È un cambio di prospettiva che riguarda tutti: dal piccolo venditore occasionale su un marketplace di seconda mano, fino alla media impresa e-commerce strutturata su più canali di vendita.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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