Bonus Colonnine Elettriche Fruito Senza Pagamento Tracciabile: Come Difendersi Dal Fisco

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È questo il principio che regge ogni difesa tributaria efficace, ed è particolarmente vero per chi ha ottenuto il bonus colonnine di ricarica — che si tratti del contributo a fondo perduto gestito da Invitalia per le utenze domestiche, del credito d’imposta per imprese e professionisti, o della detrazione fiscale tramite il bonus ristrutturazioni — e oggi si vede recapitare un atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta la modalità di pagamento utilizzata. Il filo conduttore di questi procedimenti è il tempo: ogni fase ha una finestra precisa, e chi la lascia scorrere senza agire perde definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Il bonus colonnine, nelle sue diverse declinazioni, condivide un requisito che il legislatore ha reso strutturale e non negoziabile: la tracciabilità del pagamento.

Per il contributo domestico disciplinato dal D.P.C.M. 4 agosto 2022, le spese devono essere sostenute con modalità tracciabili; per il credito d’imposta riservato a imprese e professionisti previsto dal Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, è richiesto un bonifico bancario tracciabile riconducibile alla fattura oggetto della domanda; per chi ha scelto la via della detrazione fiscale attraverso il bonus casa (art. 16-bis TUIR), è necessario il cosiddetto bonifico “parlante”, con causale specifica e dati del beneficiario. Quando questo requisito viene meno — pagamento in contanti, assegno non tracciato, bonifico ordinario privo dei dati richiesti — l’Amministrazione finanziaria può notificare un atto di recupero, un avviso di accertamento o, nei casi di controllo automatizzato, una cartella di pagamento, con richiesta di restituzione del beneficio, sanzioni e interessi.

Lo Studio Monardo segue la materia dei bonus fiscali e dei contributi pubblici proprio nel punto in cui essa incrocia il diritto dell’esecuzione e la difesa dagli atti impositivi: quando un atto di recupero non pagato spontaneamente si trasforma in cartella e poi in azione esecutiva, la conoscenza degli strumenti di opposizione e delle finestre temporali per attivarli è la stessa competenza, applicata a un fronte diverso. Questa continuità — dalla contestazione dell’atto fino all’eventuale fase esecutiva — è al centro dell’attività dell’Avvocato.

Il tema è tutt’altro che marginale: nel biennio 2025-2026 l’Amministrazione finanziaria ha intensificato in modo sistematico i controlli incrociati su tutti i bonus edilizi ed energetici, incrociando i dati catastali, le comunicazioni trasmesse dagli enti erogatori (Invitalia per il contributo domestico, l’Agenzia delle Entrate per il credito d’imposta e la detrazione IRPEF), le segnalazioni delle operazioni sospette trasmesse dagli intermediari finanziari e persino, per gli interventi edilizi più consistenti, gli strumenti di telerilevamento satellitare. Un fenomeno analogo, ben documentato in relazione al bonus facciate, mostra come il Fisco sia oggi in grado di verificare non solo la correttezza formale della documentazione presentata, ma anche la sua coerenza temporale e sostanziale con l’effettivo svolgimento dei lavori: la stessa logica di controllo si applica, con le dovute differenze, al bonus colonnine, dove il dato del pagamento non tracciabile emerge tipicamente dal confronto tra la fattura allegata alla domanda e i movimenti bancari del richiedente o del fornitore.

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Le tre facce del bonus colonnine e il requisito della tracciabilità

Prima di seguire il calendario della procedura, è necessario chiarire un punto che nella pratica genera la maggior parte degli errori difensivi: il bonus colonnine non è un’unica misura, ma tre agevolazioni distinte, ciascuna con una propria disciplina della tracciabilità e, di conseguenza, con conseguenze diverse in caso di pagamento irregolare.

Il contributo a fondo perduto per le utenze domestiche, disciplinato dal D.P.C.M. 4 agosto 2022 e gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, copre l’80% della spesa fino a 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per i condomini. La documentazione richiesta in sede di domanda comprende, tra l’altro, la ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite bonifico o altra modalità tracciabile: qui il requisito è generico, non è imposto lo specifico modulo del bonifico “parlante” tipico delle detrazioni edilizie, ma è comunque necessario che il pagamento sia riconducibile con certezza al beneficiario e all’importo fatturato. Un pagamento in contanti, anche di modico importo, è incompatibile con questa misura fin dall’origine, e la sua scoperta in sede di controllo documentale — attività che il Ministero conduce sistematicamente sulle domande accolte, come risulta dai decreti direttoriali di controllo pubblicati periodicamente — porta alla revoca del contributo già erogato, con recupero delle somme e applicazione degli interessi legali.

Il credito d’imposta per imprese e professionisti, previsto dal Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358 e pari al 40% delle spese ammissibili, richiede espressamente che ogni pagamento avvenga tramite bonifico bancario o altro sistema tracciabile che permetta di ricollegare la transazione alla specifica fattura oggetto della domanda. In questo caso il credito, una volta riconosciuto, viene tipicamente utilizzato in compensazione tramite modello F24: è proprio questo passaggio — l’utilizzo in compensazione di un credito il cui presupposto di tracciabilità del pagamento risulti, a posteriori, carente — che espone il beneficiario al rischio dell’atto di recupero, con le conseguenze in tema di qualificazione come credito “non spettante” o “inesistente” che si sono viste.

La detrazione fiscale tramite bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, il TUIR), percorribile per chi installa una colonnina domestica al di fuori delle finestre di apertura del contributo Invitalia o in aggiunta ad altri interventi edilizi, impone invece il requisito più rigido: il pagamento deve avvenire tramite il cosiddetto bonifico “parlante”, che deve riportare la causale del versamento con riferimento normativo alla detrazione, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto che ha eseguito i lavori. È il regime su cui si è formata la prassi più consolidata dell’Agenzia delle Entrate, a partire dalla circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, proprio perché il bonifico parlante ha una funzione aggiuntiva rispetto alla mera tracciabilità: consente alla banca o a Poste Italiane di operare la ritenuta d’acconto, oggi pari all’11% per i bonifici effettuati a partire dal 1° marzo 2024, a carico del fornitore.

Questa distinzione non è un dettaglio tecnico, ma il primo bivio della strategia difensiva. Se il pagamento irregolare riguarda il contributo Invitalia, la difesa si concentra sulla dimostrazione della tracciabilità sostanziale (ad esempio un bonifico ordinario privo di causale specifica, ma comunque riconducibile con certezza al fornitore e alla fattura); se riguarda il credito d’imposta delle imprese, la difesa investe anche la qualificazione del credito ai fini della decadenza; se riguarda la detrazione IRPEF con bonifico non “parlante”, la difesa può avvalersi della sanatoria tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, purché il fornitore attesti di aver incluso la somma nella propria contabilità ai fini della corretta determinazione del reddito, secondo il meccanismo chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e mai smentito dalla giurisprudenza di merito successiva.

Un ulteriore elemento da verificare fin da subito è se il pagamento contestato riguardi l’intera spesa o solo una sua parte: nella prassi, molti contenziosi nascono da pagamenti misti — una parte tramite bonifico regolare, una parte in contanti per completare la fornitura o per lavori accessori non fatturati insieme al resto — nei quali il recupero può essere limitato, se correttamente eccepito, alla sola quota effettivamente priva di tracciabilità, e non necessariamente esteso all’intero beneficio fruito.

Va infine considerato il caso, non raro, in cui la stessa spesa per l’installazione della colonnina sia stata inizialmente veicolata come intervento accessorio nell’ambito di un più ampio bonus edilizio — ad esempio un intervento di efficientamento energetico con pompa di calore abbinata alla ricarica, ipotesi ammessa dalla disciplina del Conto Termico e da alcune declinazioni dell’ecobonus. In questi casi, il regime di tracciabilità applicabile è quello, più severo, previsto per l’intervento principale, e un pagamento non conforme rischia di travolgere non solo il beneficio riferito alla colonnina ma l’intera detrazione relativa al pacchetto di lavori: una circostanza che va sempre verificata leggendo con attenzione la fattura e il computo metrico alla base della domanda, prima di impostare la strategia difensiva.

La mappa temporale

Il percorso che va dalla notifica dell’atto fino alla definizione del contenzioso attraversa tappe con termini perentori che si sovrappongono e, in alcuni casi, si escludono a vicenda. La tabella seguente offre una visione d’insieme; ciascuna tappa è poi sviluppata nella sezione corrispondente.

TappaMomentoTermineAzione richiesta
Fase pre-contenziosaPrima della notifica60 giorni (dove previsto)Osservazioni allo schema di atto
Notifica dell’attoGiorno 0Verifica formale e sostanziale
ImpugnazioneDal giorno 060 giorniRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Costituzione in giudizioDopo il ricorso30 giorniDeposito presso la segreteria
Riscossione provvisoriaDopo il ricorsoVariabileRichiesta di sospensione
Primo grado6-18 mesi dal ricorsoUdienza e sentenza
AppelloDopo la sentenza60 giorniImpugnazione in secondo grado
CassazioneDopo la sentenza d’appello60 giorniRicorso per motivi di legittimità

Ogni riga di questa tabella corrisponde a una finestra che, una volta chiusa, non si riapre: è la stessa logica—rigorosa nei tempi, indulgente per chi conosce le eccezioni—che governa il resto della procedura.

Giorno 0: la notifica dell’atto del Fisco

Cosa succede. Il contribuente riceve la notifica di uno dei possibili atti con cui l’Agenzia delle Entrate contesta il bonus colonnine fruito senza pagamento tracciabile: un atto di recupero (se il credito è stato utilizzato in compensazione tramite modello F24), un avviso di accertamento (se la contestazione riguarda la detrazione IRPEF indicata in dichiarazione), oppure — nei casi più semplici, quando l’irregolarità emerge da un mero riscontro cartolare — una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973.

La norma. L’atto di recupero trova il proprio fondamento nell’art. 1, commi 421-423, della legge n. 311/2004, che consente all’Amministrazione di procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo equiparato l’atto di recupero all’avviso di accertamento sotto il profilo delle garanzie procedimentali, come ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9 luglio 2014, n. 15634 e con la successiva pronuncia del 7 aprile 2017, n. 9087.

I termini che si attivano. Dalla data di notifica — non dalla data di emissione, che può essere anteriore — decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso. Il termine è perentorio: la sua scadenza senza impugnazione rende l’atto definitivo e non più contestabile nel merito, salvo i rimedi eccezionali di cui si dirà più avanti (autotutela, che resta comunque discrezionale per l’Amministrazione).

Cosa può fare il debitore ora. Prima di qualsiasi altra valutazione, occorre controllare la data di notifica esatta, il tipo di atto ricevuto e — punto spesso trascurato — se l’atto sia stato preceduto da un contraddittorio preventivo. Questo controllo condiziona l’intera strategia difensiva, perché un atto emesso senza il contraddittorio dovuto, quando questo era obbligatorio, può essere nullo a prescindere dal merito della contestazione. Le opzioni precluse in questa fase sono quelle che presuppongono un dialogo con l’ufficio non ancora avviato: non si può ancora presentare istanza di adesione se la fase di contraddittorio preventivo non si è conclusa con la notifica dello schema di atto.

L’errore tipico di questa fase. Il contribuente spesso considera la data di emissione, riportata sull’atto, come punto di partenza del calcolo dei termini, mentre ciò che conta è esclusivamente la data in cui la notifica si è perfezionata, che può differire di giorni o settimane.

Quanto dura realmente. La notifica, se effettuata tramite posta elettronica certificata, si perfeziona per il destinatario nel momento in cui il messaggio è reso disponibile nella casella; se tramite raccomandata, occorre verificare l’avviso di ricevimento, che talvolta arriva al contribuente dopo diversi giorni dalla consegna effettiva presso il domicilio, generando confusione sul termine reale.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la differenza tra la notifica indirizzata a una persona fisica e quella indirizzata a un’impresa o a un professionista, situazione tutt’altro che infrequente nel caso del bonus colonnine per imprese: per i soggetti obbligati alla PEC, la notifica tramite posta elettronica certificata è la modalità ordinaria e, salvo casi di mancato funzionamento della casella (che attivano un procedimento di notifica alternativo con deposito presso la Camera di Commercio), si perfeziona nel momento della consegna, non della lettura del messaggio. Vale la pena, in questa fase, controllare anche la correttezza dei dati anagrafici o della ragione sociale riportati sull’atto: un errore significativo in questi elementi può, in alcuni casi, incidere sulla validità stessa della notifica, ma va eccepito tempestivamente e non può essere sollevato per la prima volta in un grado di giudizio successivo al primo.

Prima del giorno 0: lo schema di atto e il contraddittorio preventivo

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, ma per comprenderla occorre tornare indietro rispetto alla notifica dell’atto definitivo: nella maggior parte dei casi che riguardano una valutazione di merito — e non un mero errore cartolare — l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad anticipare al contribuente uno schema di atto impositivo prima di formalizzarlo.

Cosa succede. L’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha generalizzato l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti impositivi. L’ufficio comunica al contribuente lo schema di atto e gli riconosce un termine, non inferiore a 60 giorni, per presentare osservazioni difensive o richiedere l’accesso agli atti del fascicolo.

La norma. Il quadro non è però uniforme. L’art. 7-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 ha chiarito, quale norma di interpretazione autentica, che il contraddittorio preventivo non si applica agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta qualificati come inesistenti, mentre resta dovuto per i crediti “non spettanti” quando la contestazione implica una valutazione e non un mero controllo automatico. Questa distinzione — inesistente/non spettante — è tutt’altro che teorica: incide sui termini di decadenza (di cui si dirà nella tappa successiva) e sull’obbligo procedimentale in sé.

I termini che si attivano. Se il contraddittorio è dovuto e viene omesso, l’atto finale è affetto da un vizio che può condurre al suo annullamento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25 luglio 2022, n. 23223, ha dichiarato l’illegittimità di un avviso di recupero emesso “ante tempus”, cioè prima della scadenza del termine dilatorio, escludendo che l’urgenza di evitare la prescrizione del diritto al rimborso potesse giustificare la deroga. Il termine dilatorio è perentorio anche quando l’Amministrazione ha fretta di agire.

Cosa può fare il debitore ora. Se si riceve una comunicazione di schema di atto, questa è la finestra difensiva più ampia dell’intero procedimento: si possono depositare memorie, documenti — comprese le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che sanano, in certi casi, l’irregolarità del pagamento — e chiedere l’accesso al fascicolo istruttorio. Questa è la fase in cui il dialogo con l’ufficio ha il massimo margine di successo, perché precede la cristallizzazione della pretesa in un atto formale.

L’errore tipico di questa fase. Molti contribuenti, ricevuta la comunicazione dello schema di atto, la considerano un atto già definitivo e non rispondono, oppure rispondono in modo generico senza allegare la documentazione che potrebbe dimostrare la sostanza dell’operazione al di là del vizio formale del pagamento.

Quanto dura realmente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 25 luglio 2025, n. 21271, è tornata sul tema della cosiddetta “prova di resistenza”: il contribuente che lamenta la violazione del contraddittorio preventivo deve dimostrare in concreto quali argomenti difensivi avrebbe potuto far valere, e che questi non erano meramente pretestuosi. Questo onere probatorio va preparato fin da questa fase, raccogliendo ogni elemento utile a dimostrare che, se ascoltato, l’esito sarebbe stato diverso.

Nella stessa finestra temporale, il contribuente ha inoltre diritto — se lo richiede espressamente — di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo istruttorio su cui si fonda la contestazione, incluse le risultanze di eventuali controlli incrociati che l’ufficio abbia condotto su banche dati, portali di erogazione dei contributi o segnalazioni provenienti da altri enti. Questo accesso, che sospende il decorso del termine per le osservazioni per il tempo necessario alla sua evasione, è spesso decisivo per comprendere l’esatta origine della contestazione: se essa deriva da un incrocio con i dati trasmessi da Invitalia in sede di erogazione del contributo domestico, da una segnalazione bancaria relativa a un pagamento in contanti di importo rilevante, oppure da un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi. Conoscere l’origine della contestazione consente di calibrare con precisione la risposta, evitando di produrre una difesa generica che non affronta il punto specifico sollevato dall’ufficio.

Dal giorno 0 al giorno 60: il termine per impugnare e le alternative

Sono passati pochi giorni dalla notifica, e il calendario del contribuente inizia a correre su due binari paralleli: da un lato la valutazione del merito della contestazione, dall’altro la scelta dello strumento più adatto a farla valere.

Cosa succede. Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il contribuente deve scegliere se impugnarlo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, se presentare istanza di accertamento con adesione (quando compatibile con la natura dell’atto), oppure se richiedere l’autotutela, rimedio non giurisdizionale e non vincolante per l’Amministrazione.

La norma. Se l’atto è stato preceduto da un contraddittorio preventivo effettivo, e in tale sede il contribuente ha già potuto presentare istanza di adesione, la possibilità di richiederla nuovamente dopo la notifica dell’atto definitivo dipende dalla disciplina specifica del tributo. Diversamente, quando l’atto consegue a un controllo automatizzato per il quale non era previsto contraddittorio, la presentazione dell’istanza di adesione sospende per 90 giorni il termine per ricorrere e per il pagamento.

I termini che si attivano. Il termine di 60 giorni per il ricorso è perentorio e decorre dalla notifica, salvo la sospensione feriale dei termini processuali, che opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto di ciascun anno: nessun’altra data, nessun conteggio di “45 giorni” — quella regola non trova applicazione in questa materia. Se il termine scade durante la sospensione feriale, esso riprende a decorrere dal 1° settembre per i giorni residui.

Cosa può fare il debitore ora. In questa finestra, oltre a preparare il ricorso, è possibile — e spesso conveniente — verificare se sussistono i presupposti per la sanatoria della modalità di pagamento non tracciabile: quando la spesa per il bonus colonnine è stata pagata con un bonifico ordinario privo dei dati richiesti, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito, a partire dalla circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, che il beneficio non è automaticamente perso se l’impresa fornitrice attesta con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle correttamente contabilizzate. Questa possibilità va verificata e, se percorribile, allegata già nel ricorso o, meglio ancora, prima della sua proposizione, in sede di autotutela.

Cosa è preclusa in questa fase. Non è più possibile, decorsi i 60 giorni senza impugnazione né istanza di adesione, contestare il merito dell’atto: resta solo la strada, incerta e non vincolante, dell’autotutela.

L’errore tipico di questa fase. Affidarsi esclusivamente all’autotutela, confidando che l’Amministrazione riconosca spontaneamente l’errore, senza però proporre ricorso entro il termine: se l’Agenzia non risponde o rigetta l’istanza dopo la scadenza dei 60 giorni, l’atto è ormai definitivo e l’autotutela non lo riapre.

Quanto dura realmente. La preparazione di un ricorso solido, con acquisizione della documentazione bancaria, delle fatture e delle eventuali dichiarazioni sostitutive, richiede in pratica non meno di 20-30 giorni di lavoro effettivo: rimandare la consultazione di un professionista alle ultime settimane del termine riduce drasticamente il margine di manovra.

Quando il fornitore che ha eseguito i lavori si dimostri indisponibile a rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio — situazione che si verifica soprattutto a distanza di anni dall’operazione, o quando i rapporti commerciali tra le parti si sono nel frattempo deteriorati — la circolare n. 43/E/2016 e la prassi successiva indicano, come alternativa, la possibilità di ripetere il pagamento con le modalità corrette, quando ciò sia ancora materialmente possibile: il fornitore restituisce la somma ricevuta in modo non tracciabile e il committente effettua un nuovo bonifico, questa volta conforme ai requisiti richiesti. Questa soluzione, per quanto meno immediata, ha il pregio di eliminare in radice la contestazione, ma va valutata con attenzione quando comporti lo spostamento del pagamento in un periodo d’imposta diverso da quello originario, perché in tal caso occorre verificare a quale annualità la detrazione o il credito debbano essere correttamente imputati, secondo il principio di cassa che governa la generalità di queste agevolazioni.

Dal giorno 60 al giorno 90: la costituzione in giudizio e la riscossione provvisoria

Il calendario ora corre su un doppio piano: quello processuale, con la costituzione in giudizio, e quello della riscossione, che nel processo tributario non si arresta automaticamente con la sola proposizione del ricorso.

Cosa succede. Notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando gli atti presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria entro 30 giorni dalla notifica del ricorso stesso. Contestualmente, se l’atto prevede la riscossione di somme a titolo provvisorio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’iscrizione a ruolo di una parte dell’importo contestato, secondo le regole dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La norma. Per gli atti di recupero di crediti indebitamente compensati, la disciplina prevede che, in pendenza di giudizio, l’Amministrazione possa procedere alla riscossione frazionata di quanto dovuto, salvo che il contribuente ottenga la sospensione cautelare dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, dimostrando il fumus boni iuris (la fondatezza, anche solo apparente, delle proprie ragioni) e il periculum in mora (il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato).

I termini che si attivano. L’istanza di sospensione va proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, e la Corte di Giustizia Tributaria è tenuta a fissarne la trattazione in via prioritaria, con un’udienza camerale che nella prassi si tiene entro 30-60 giorni dal deposito. Grassetto per la finestra difensiva: il periodo tra il 60° e il 90° giorno è quello in cui va necessariamente chiesta e ottenuta la sospensione, se si vuole evitare che la riscossione proceda mentre il merito della causa è ancora da definire.

Cosa può fare il debitore ora. Oltre a costituirsi tempestivamente, è possibile — e nella prassi spesso decisivo — documentare puntualmente il periculum in mora, ad esempio dimostrando che l’importo richiesto, sommato a sanzioni e interessi, è sproporzionato rispetto alla capacità patrimoniale del contribuente o dell’impresa.

L’errore tipico di questa fase. Concentrarsi solo sul merito del ricorso trascurando la richiesta di sospensione: si arriva così a un’udienza di merito favorevole, magari a distanza di mesi, dopo aver però già subito il pagamento provvisorio delle somme contestate.

Quanto dura realmente. Nella pratica dei tribunali italiani, l’udienza sulla sospensiva si tiene mediamente entro 45-60 giorni dalla richiesta, ma nei periodi di maggior carico degli uffici giudiziari tributari — tipicamente a ridosso della pausa estiva — i tempi possono allungarsi fino a 90 giorni, un lasso durante il quale, in assenza di sospensione concessa, la riscossione provvisoria può comunque proseguire.

È utile precisare le percentuali concretamente applicabili alla riscossione frazionata: per gli atti equiparati all’avviso di accertamento, la riscossione in pendenza del primo grado di giudizio riguarda generalmente una quota delle imposte accertate, con l’ulteriore parte che diventa esigibile solo dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, e il residuo dopo un’eventuale sentenza di appello ugualmente sfavorevole. Per gli atti di recupero di crediti compensati, la disciplina di dettaglio può prevedere l’iscrizione a titolo provvisorio di una porzione più ampia dell’importo contestato già a seguito della sola notifica, proprio in ragione della natura peculiare della pretesa: è un ulteriore motivo per cui, in questa specifica materia, la richiesta di sospensione cautelare assume un peso ancora maggiore rispetto ad altri tipi di accertamento, e va formulata con una documentazione economica solida fin dal primo deposito, illustrando in modo puntuale l’impatto che il pagamento immediato avrebbe sulla liquidità del contribuente o dell’impresa.

Sul disconoscimento del bonus colonnine, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo verifica in questa fase la corretta qualificazione del credito (non spettante o inesistente) perché da essa dipendono sia il termine di decadenza applicabile all’azione del Fisco, sia l’ammissibilità del contraddittorio preventivo omesso.

Dal giorno 90 al mese 6: la qualificazione del credito e i termini di decadenza

Da questo momento in poi, il baricentro della difesa si sposta sulla qualificazione tecnico-giuridica della contestazione, perché da essa dipende se il Fisco abbia agito nei termini o sia ormai decaduto dal potere di recupero.

Cosa succede. Nel merito del giudizio di primo grado, una delle prime questioni da affrontare è la natura del credito o della detrazione disconosciuta: “non spettante” oppure “inesistente”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 dicembre 2023, n. 34419, hanno chiarito che si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, quando tale mancanza non sia riscontrabile attraverso i controlli automatizzati o formali della dichiarazione; è invece “non spettante” il credito che, pur fondato su un presupposto reale, viene utilizzato in violazione di specifiche modalità o adempimenti procedurali.

La norma. La distinzione ha effetti pratici enormi sui termini di decadenza: per il credito “non spettante”, l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 fissa il termine ordinario di quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione; per il credito “inesistente”, l’art. 27, comma 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 prevede il termine di otto anni dall’utilizzo del credito. Grassetta ogni termine perentorio: un atto notificato oltre questi limiti è tardivo e va annullato indipendentemente dal merito.

I termini che si attivano. La qualificazione del pagamento non tracciabile come vizio meramente procedurale (che non intacca l’esistenza sostanziale del diritto al bonus, se i lavori sono stati effettivamente eseguiti e fatturati) depone generalmente per la categoria del credito “non spettante”, con termine più breve di decadenza a favore del contribuente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9 settembre 2025, n. 24822, ha peraltro chiarito che un credito utilizzato per un importo eccedente rispetto a quanto effettivamente documentato deve essere qualificato come inesistente: la distinzione va quindi verificata caso per caso, senza automatismi.

Cosa può fare il debitore ora. È possibile — e va fatto tempestivamente nel ricorso — eccepire la decadenza dell’azione accertatrice se l’atto è stato notificato oltre il termine applicabile alla corretta qualificazione del credito, e contestare la qualificazione operata dall’ufficio se ritenuta erronea. Va inoltre verificato se le nuove definizioni introdotte dal D.Lgs. 10 giugno 2024, n. 87 — che hanno natura interpretativa e trovano applicazione retroattiva a favore del contribuente, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15 luglio 2025, n. 19868 — possano incidere favorevolmente sulla qualificazione della propria posizione.

L’errore tipico di questa fase. Accettare passivamente la qualificazione di “inesistente” attribuita dall’ufficio, quando in realtà la contestazione riguarda solo una modalità di pagamento non conforme e non l’insussistenza sostanziale del diritto al bonus: la differenza, se colta e argomentata, può ridurre di quattro anni il periodo utile per l’azione del Fisco.

Quanto dura realmente. I tempi tecnici per la verifica documentale della decadenza — recupero delle date di presentazione delle dichiarazioni, delle date di utilizzo in compensazione, del calendario esatto degli otto o quattro anni — richiedono un’analisi puntuale che vale la pena condurre prima possibile, perché può portare a un’eccezione preliminare capace di chiudere il giudizio senza nemmeno affrontare il merito della tracciabilità del pagamento.

Vale la pena sottolineare che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’inesistenza del credito grava, secondo l’impostazione consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, sull’Amministrazione finanziaria, che deve indicare con precisione gli elementi da cui desume la mancanza, totale o parziale, del presupposto costitutivo del beneficio. Il contribuente, dal canto suo, ha l’onere di provare la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’agevolazione — l’effettiva esecuzione dei lavori, la loro riconducibilità a un’infrastruttura di ricarica conforme ai requisiti tecnici richiesti, l’effettivo esborso della somma fatturata — a prescindere dal vizio formale del mezzo di pagamento. Questa ripartizione dell’onere probatorio, se ben presente fin dalla fase di redazione del ricorso, orienta la scelta e la struttura delle prove da produrre in giudizio.

Dai 6 ai 12 mesi: l’udienza di primo grado e la sentenza

Sono passati diversi mesi dalla notifica, e il procedimento arriva al suo momento centrale: la discussione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Cosa succede. La causa viene fissata a udienza pubblica o, su richiesta di una delle parti, a udienza da remoto. Le parti possono depositare memorie illustrative e documenti fino a un termine antecedente all’udienza stabilito dal codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992). All’esito, il collegio decide, e la sentenza viene depositata nei mesi successivi.

La norma. Nel merito, il giudice dovrà valutare se il pagamento non tracciabile abbia effettivamente pregiudicato la finalità sostanziale della norma agevolativa — che, per la generalità dei bonus edilizi ed energetici, è quella di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la corretta tassazione in capo al percettore — oppure se, pur in presenza di un’irregolarità formale, la sostanza dell’operazione (lavori eseguiti, fattura emessa, corrispettivo effettivamente versato e contabilizzato dal fornitore) sia rimasta intatta. Su questo crinale si è formata una prassi dell’Agenzia delle Entrate favorevole al contribuente quando l’irregolarità è sanabile con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prassi nata con la circolare n. 43/E/2016 e più volte ribadita, da ultimo con la risposta pubblicata su Fisco Oggi il 6 dicembre 2023.

I termini che si attivano. Se la contestazione dell’ufficio è stata veicolata tramite un controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, occorre verificare se la questione sollevata fosse effettivamente “cartolare” — cioè un mero confronto tra dati — oppure se implicasse una valutazione interpretativa, nel qual caso lo strumento del controllo automatizzato non era quello legittimo da utilizzare, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5 maggio 2026, n. 12635, che ha ritenuto illegittimo il disconoscimento di un credito quando la contestazione richiedeva un giudizio interpretativo e non un semplice riscontro dei dati dell’anagrafe tributaria.

Cosa può fare il debitore ora. In questa fase la strategia difensiva converge su tre fronti: la prova della sostanza dell’operazione (fatture, tracciabilità sostanziale del corrispettivo anche in assenza del bonifico “parlante” formale, dichiarazioni del fornitore), l’eccezione di natura procedimentale (contraddittorio omesso, strumento di accertamento non idoneo, decadenza), e — se applicabile — l’invocazione della sanatoria prevista dalla prassi amministrativa. Grassetta le finestre difensive: la combinazione di questi tre fronti, presentata in modo organico, è ciò che nella prassi dei tribunali tributari italiani porta ai risultati più solidi.

L’errore tipico di questa fase. Puntare tutto su un solo argomento — tipicamente la sola contestazione del merito — senza sollevare in via subordinata le eccezioni procedurali, che in caso di rigetto del primo motivo restano l’unica via residua per ottenere l’annullamento, anche solo parziale, dell’atto.

Quanto dura realmente. I tempi medi di definizione del primo grado dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria variano sensibilmente a seconda della sede: nei tribunali con maggiore arretrato la sentenza può arrivare anche 18-24 mesi dopo il ricorso, mentre nelle sedi più snelle la definizione avviene mediamente entro 10-14 mesi, termini comunque superiori a quelli previsti in via ordinaria dal codice del processo tributario, che li fissa in modo tendenziale ma non perentorio per le parti.

A questi tempi si aggiunge, in alcuni casi, la possibilità che il giudice disponga una consulenza tecnica d’ufficio quando la questione richieda un accertamento specialistico — ad esempio sulla conformità tecnica dell’infrastruttura di ricarica installata ai requisiti previsti dalla normativa, questione che può intrecciarsi con quella della tracciabilità del pagamento quando l’ufficio contesti congiuntamente più profili dello stesso beneficio. In questi casi i tempi del primo grado possono allungarsi ulteriormente di 6-9 mesi, ma la consulenza tecnica, se ben gestita, può anche rafforzare in modo decisivo la posizione del contribuente, fornendo al giudice un accertamento oggettivo sulla sostanza dell’intervento realizzato.

Dopo la sentenza: l’appello e i tempi del secondo grado

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: qualunque sia l’esito del primo grado, la parte soccombente — spesso, in questi contenziosi, tanto il contribuente quanto l’Agenzia delle Entrate, quando la sentenza accoglie solo in parte le ragioni dell’uno o dell’altra — può proporre appello.

Cosa succede. L’appello va proposto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, oppure, in assenza di notificazione ad iniziativa di parte, entro il termine “lungo” di sei mesi dal deposito della sentenza (termine peraltro soggetto anch’esso alla sospensione feriale di agosto). La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riesamina il merito della controversia, potendo confermare, riformare in tutto o in parte, oppure annullare la sentenza impugnata.

La norma. In appello resta pienamente rilevante, se non già assorbita dalla sentenza di primo grado, la questione della qualificazione del credito come “non spettante” o “inesistente” ai fini della decadenza, così come la questione del contraddittorio preventivo. Sul punto specifico dell’autotutela sostitutiva — cioè la possibilità per l’Amministrazione di sostituire un atto viziato con uno nuovo, corretto nei presupposti — le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 novembre 2024, n. 30051, hanno riconosciuto la legittimità di tale potere anche “in malam partem”, cioè anche quando il nuovo atto risulti più sfavorevole al contribuente rispetto al primo, purché nel rispetto dei termini di decadenza e del contraddittorio.

I termini che si attivano. Grassetta il termine perentorio: i 60 giorni per l’appello decorrono dalla notificazione della sentenza e non sono prorogabili se non per la sospensione feriale; il mancato rispetto rende la sentenza di primo grado definitiva, con tutte le conseguenze — favorevoli o sfavorevoli — che ne derivano.

Cosa può fare il debitore ora. Se il primo grado si è concluso sfavorevolmente sul punto della qualificazione del vizio come sostanziale anziché procedurale, l’appello è la sede per insistere sulla prova della sostanza dell’operazione, eventualmente introducendo nuova documentazione se ammissibile secondo le regole del processo tributario, oppure per rafforzare l’eccezione di decadenza con il richiamo puntuale alle pronunce di legittimità più recenti.

L’errore tipico di questa fase. Riproporre in appello gli stessi motivi del primo grado senza tenere conto delle ragioni con cui il giudice li ha eventualmente respinti: un appello efficace confuta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, non si limita a ribadire la tesi iniziale.

Quanto dura realmente. Il secondo grado, nella prassi dei tribunali tributari italiani, richiede mediamente dai 12 ai 24 mesi per giungere a sentenza, con punte più elevate nelle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado con maggiore carico di lavoro.

In questa fase è opportuno anche monitorare l’evoluzione della posizione dell’Agenzia delle Entrate sul piano amministrativo: se nel frattempo sono intervenuti chiarimenti di prassi favorevoli — circolari, risposte a interpello, o mutamenti di orientamento dichiarati pubblicamente dall’Amministrazione sulla sanabilità dei pagamenti non tracciabili — questi elementi, pur non vincolanti per il giudice, possono essere richiamati a sostegno delle proprie argomentazioni, specie quando confermano un’interpretazione già sostenuta fin dal primo grado. Vale la stessa cautela opposta: un mutamento di orientamento sfavorevole al contribuente, intervenuto dopo la proposizione del ricorso originario, non può essere retroattivamente applicato per aggravare una posizione già consolidata sulla base della prassi vigente al momento della fruizione del beneficio.

Oltre i 2-3 anni: l’eventuale ricorso per Cassazione

Il tempo è ormai la risorsa più scarsa in questa fase: chi arriva fino al giudizio di legittimità lo fa dopo anni di contenzioso, e proprio per questo ogni motivo di ricorso va costruito con la massima precisione tecnica, perché la Corte di Cassazione non riesamina il merito della vicenda ma solo la corretta applicazione della legge.

Cosa succede. Contro la sentenza di appello, la parte soccombente può proporre ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla notificazione, o entro il termine lungo di sei mesi dal deposito. I motivi di ricorso devono rientrare in una delle categorie tassative previste dall’art. 360 del codice di procedura civile: violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo.

La norma. Su questioni come la validità del contraddittorio preventivo, la Corte di Cassazione ha costruito nel tempo un impianto di principi — dalla sentenza a Sezioni Unite 9 dicembre 2015, n. 24823, che ha limitato l’obbligo generalizzato di contraddittorio ai soli tributi armonizzati in assenza di previsione specifica, fino alla già richiamata sentenza a Sezioni Unite 25 luglio 2025, n. 21271 sulla “prova di resistenza” — che oggi orienta in modo pressoché vincolante la valutazione dei giudici di merito. La coerenza con questi principi va verificata fin dal primo grado, perché un motivo di ricorso per Cassazione costruito su un’eccezione mai sollevata in precedenza è normalmente inammissibile.

I termini che si attivano. Oltre al termine per proporre il ricorso, occorre monitorare la durata complessiva del giudizio di legittimità, che nella prassi della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione oscilla, per le controversie di questo tipo, tra i 2 e i 4 anni dalla proposizione del ricorso, salvo trattazione con il rito camerale per le questioni di più agevole definizione, che può abbreviare sensibilmente i tempi.

Cosa può fare il debitore ora. In questa fase, oltre alla predisposizione tecnica del ricorso — riservata necessariamente a un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori — resta rilevante monitorare l’evoluzione della giurisprudenza sulla distinzione tra credito inesistente e non spettante, che nel biennio 2025-2026 ha conosciuto sviluppi frequenti e ravvicinati.

L’errore tipico di questa fase. Attendere l’esito del giudizio di Cassazione senza aver nel frattempo verificato lo stato della riscossione: se nelle more sono state iscritte a ruolo somme a titolo provvisorio, e la sentenza di secondo grado era stata sfavorevole al contribuente, la riscossione può proseguire fino all’esito del giudizio di legittimità, salvo sospensione ottenuta anche in questa sede.

Quanto dura realmente. Sommando tutte le fasi — dal contraddittorio preventivo fino a un’eventuale pronuncia di Cassazione — un contenzioso completo sul bonus colonnine fruito senza pagamento tracciabile può richiedere, nei casi più complessi, dai 4 ai 6 anni complessivi, un orizzonte temporale che rende ancora più importante muovere le prime mosse — osservazioni al contraddittorio, ricorso, richiesta di sospensione — con la massima tempestività.

Va infine ricordato che, se la sentenza di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente per un vizio di diritto senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dalla stessa Corte; se invece l’accoglimento richiede una nuova valutazione dei fatti — ad esempio una nuova verifica della sostanza dell’operazione economica alla luce del principio di diritto affermato — la causa viene rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione, riaprendo un ulteriore segmento di giudizio che, per quanto più circoscritto rispetto al procedimento originario, aggiunge tipicamente da 12 a 18 mesi all’orizzonte temporale complessivo della vicenda.

La stessa procedura, due calendari

Per comprendere concretamente quanto la tempestività incida sull’esito, è utile mettere a confronto due percorsi paralleli, con importi realistici, riferiti a due contribuenti che hanno ricevuto lo stesso tipo di contestazione ma hanno agito in modo diverso.

Calendario A — chi agisce alle finestre giuste. Il 14 gennaio 2025 la sig.ra Rossi riceve la comunicazione dello schema di atto relativo a un contributo domestico bonus colonnine di 1.180 euro, fruito nel 2023 con pagamento parzialmente eseguito tramite assegno bancario non tracciabile per 640 euro. Entro il termine assegnato di 60 giorni (scadenza 14 marzo 2025), la sig.ra Rossi presenta osservazioni allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’installatore, che attesta l’avvenuta contabilizzazione della somma. L’ufficio, valutata la documentazione, archivia la pratica il 2 maggio 2025 senza emettere l’atto definitivo: nessuna sanzione, nessun contenzioso.

Calendario B — chi lascia correre. Il sig. Bianchi riceve, nello stesso periodo, una comunicazione analoga per un importo di 7.400 euro (credito d’imposta impresa, pagamento in parte eseguito in contanti per 2.900 euro). Non risponde nei 60 giorni. Il 20 giugno 2025 riceve l’atto di recupero definitivo, con recupero dell’intero importo, sanzione del 30% e interessi. Propone ricorso il giorno 85 dalla notifica, oltre il termine di 60 giorni: il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività, l’atto diventa definitivo e la riscossione prosegue per l’intero importo maggiorato di sanzioni e interessi di mora, con iscrizione a ruolo entro i mesi successivi.

Il confronto tra i due calendari mostra come lo stesso vizio — un pagamento non tracciabile — possa avere esiti radicalmente diversi a seconda che il contribuente intervenga nella finestra del contraddittorio preventivo (Calendario A) o lasci decorrere anche il termine di impugnazione (Calendario B).

Un terzo scenario, intermedio tra i due, merita di essere richiamato perché è quello più frequente nella pratica: il contribuente che, come il sig. Bianchi, non risponde allo schema di atto, ma poi propone tempestivamente ricorso entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto definitivo. In questo caso — Calendario C — la mancata risposta al contraddittorio preventivo non preclude la difesa nel merito, ma comporta un onere probatorio più gravoso in giudizio, perché il giudice valuterà con maggiore rigore la tardività delle prove prodotte solo in sede contenziosa e mai sottoposte all’ufficio nella fase amministrativa: la stessa documentazione — ad esempio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fornitore — che nel Calendario A avrebbe portato all’archiviazione della pratica in pochi mesi, nel Calendario C richiede l’intero primo grado di giudizio, con i relativi tempi di 10-24 mesi, per produrre un effetto equivalente, ammesso che il giudice la ritenga tempestiva e sufficiente.

Il ruolo degli scambi informativi tra gli enti coinvolti

Un aspetto che incide direttamente sulla difesa, e che va tenuto presente fin dalla ricostruzione dei fatti, riguarda la provenienza dell’informazione che ha innescato il controllo. Il bonus colonnine coinvolge, a seconda della misura fruita, soggetti diversi — Invitalia per il contributo domestico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il credito d’imposta delle aziende, l’Agenzia delle Entrate per la detrazione IRPEF — e tra questi enti sono attivi flussi di scambio informativo che convergono, in ultima istanza, verso l’anagrafe tributaria.

Quando Invitalia eroga il contributo domestico, i dati della domanda — inclusa la modalità di pagamento dichiarata e la documentazione allegata — restano disponibili per i controlli documentali che il Ministero conduce anche a campione sulle pratiche già liquidate, come risulta dai decreti direttoriali che periodicamente ne danno atto. Se in tale sede emerge un’incongruenza tra la ricevuta di pagamento allegata e i movimenti effettivamente registrati, l’esito può tradursi in una revoca amministrativa del contributo, distinta dall’eventuale intervento successivo dell’Agenzia delle Entrate se la medesima spesa fosse stata, in parte, portata anche in detrazione fiscale.

Per il credito d’imposta delle imprese, il canale di controllo più frequente è invece quello che origina dal confronto tra l’importo indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e l’utilizzo effettivo in compensazione tramite modello F24: un disallineamento tra questi due dati, anche quando dovuto a un mero errore di indicazione e non a un’irregolarità sostanziale del pagamento, può generare un controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, con le conseguenze già viste in tema di limiti del controllo cartolare quando la questione richieda una valutazione di merito.

Conoscere in anticipo quale canale abbia generato la contestazione — controllo Invitalia, disallineamento F24, segnalazione bancaria per operazione in contanti di importo rilevante ai sensi della normativa antiriciclaggio — consente di calibrare la risposta fin dalla prima memoria difensiva, evitando di affrontare genericamente “il problema della tracciabilità” quando l’ufficio contesta, in realtà, un punto specifico e circoscritto.

Le sanzioni applicabili e le vie per ridurle

Accanto al recupero della somma indebitamente fruita, ogni atto relativo al bonus colonnine fruito senza pagamento tracciabile porta con sé un apparato sanzionatorio che merita un approfondimento a parte, perché la sua entità dipende in larga misura dalla qualificazione — ancora una volta — del credito o della detrazione come “non spettante” oppure “inesistente”.

Per il credito non spettante, l’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, prevede una sanzione pari al 25% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Per il credito inesistente, la sanzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo è sensibilmente più elevata, e si colloca in una forbice che va dal 70% al 140% del credito, proprio perché la condotta presuppone, quantomeno sul piano oggettivo, una rappresentazione non veritiera del presupposto agevolativo. Quando, oltre al profilo amministrativo, la condotta presenti gli estremi di una rappresentazione artificiosa — fatture per operazioni mai eseguite, colonnine mai installate, documentazione contraffatta — l’ipotesi può assumere rilievo penale ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con la conseguente possibile segnalazione alla Procura della Repubblica: un’eventualità ben diversa, sul piano sia sostanziale sia difensivo, dal caso — assai più frequente nella prassi — di un pagamento effettuato in contanti o con assegno per un intervento realmente eseguito e fatturato.

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, resta la via più efficiente per ridurre l’impatto sanzionatorio quando il contribuente si accorga per primo, prima di qualunque contestazione formale, di aver fruito del beneficio con una modalità di pagamento non conforme: la sanzione ridotta, in questi casi, può scendere fino a un decimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dall’omissione, con percentuali via via crescenti al trascorrere del tempo. Una volta che l’ufficio abbia già notificato lo schema di atto o l’atto definitivo, questa strada si restringe sensibilmente: resta la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista in caso di accertamento con adesione, tipicamente pari a un terzo del minimo edittale, oppure, in caso di definizione agevolata quando prevista dalle norme vigenti al momento della notifica, del pagamento di una sanzione ulteriormente ridotta entro il termine di 60 giorni.

Va infine ricordato che gli interessi, calcolati al tasso legale vigente pro tempore e maturati dal momento della fruizione indebita del beneficio fino al pagamento, si sommano sia alla sanzione sia all’importo capitale, e continuano a maturare per l’intera durata dell’eventuale contenzioso se la riscossione provvisoria non viene sospesa: un ulteriore motivo per non sottovalutare la richiesta di sospensione cautelare esaminata nella tappa dedicata alla riscossione.

Un ultimo aspetto, spesso trascurato nella fretta di valutare l’importo complessivo richiesto, riguarda il cumulo tra sanzioni tributarie amministrative ed eventuali sanzioni accessorie: quando il beneficio disconosciuto derivi da un contributo pubblico a fondo perduto come quello domestico gestito da Invitalia, e non da un credito d’imposta o da una detrazione, la revoca può accompagnarsi anche a conseguenze proprie della disciplina generale dei contributi pubblici indebitamente percepiti, distinte da quelle tipicamente tributarie, con termini e uffici competenti che vanno verificati caso per caso in base all’atto effettivamente notificato. Anche per questo motivo, la corretta qualificazione della misura contestata — se contributo, credito d’imposta o detrazione — condiziona non solo la strategia di merito, ma anche l’esatta individuazione del complesso sanzionatorio applicabile e dell’ufficio competente a gestirne l’eventuale contenzioso.

I costi di giustizia nel processo tributario

Chi valuta se impugnare un atto relativo al bonus colonnine deve anche considerare, in modo distinto rispetto alle sanzioni appena esaminate, i costi di giustizia previsti dalla legge per l’accesso al giudizio tributario. Il contributo unificato, disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è dovuto in misura graduata in base al valore della controversia, calcolato sull’importo del tributo contestato al netto di sanzioni e interessi: per le controversie di valore fino a 2.582,28 euro il contributo è pari a 30 euro, con importi progressivamente crescenti per gli scaglioni successivi fino ai 30.000 euro previsti per le controversie di valore indeterminabile o superiore alla soglia massima. A questo si aggiunge, in caso di soccombenza, l’eventuale condanna alle spese di lite liquidate dal giudice a favore della controparte, secondo le regole ordinarie del processo civile richiamate dal D.Lgs. n. 546/1992. Si tratta degli unici oneri economici previsti dalla legge per l’accesso alla tutela giurisdizionale, ed è utile tenerli distinti, fin dalla valutazione iniziale della strategia difensiva, dalle sanzioni tributarie propriamente dette, che seguono una logica e un calcolo del tutto autonomi.

Lo stesso principio vale per il contributo unificato dovuto negli eventuali successivi gradi di giudizio: l’appello e il ricorso per Cassazione comportano ciascuno un nuovo versamento, calcolato sul medesimo valore della controversia già determinato in primo grado, salvo le maggiorazioni previste dalla legge per i gradi successivi al primo. Anche questi importi, insieme all’eventuale imposta di registro dovuta sulla sentenza quando prevista, restano gli unici costi di giustizia legittimamente esigibili nel percorso appena descritto, e vanno tenuti distinti da qualunque altra voce estranea al processo tributario in senso proprio.

I binari paralleli: cosa cambia se si attiva un rimedio

Quando il contribuente attiva uno dei rimedi disponibili — istanza di adesione, richiesta di sospensione, autotutela — la timeline ordinaria si dirama in binari paralleli, ciascuno con effetti specifici sui termini.

L’istanza di accertamento con adesione, se proposta successivamente alla notifica di un atto non preceduto da contraddittorio obbligatorio, sospende per 90 giorni sia il termine di impugnazione sia quello di pagamento. Se la procedura di adesione si conclude con un accordo, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale; se si conclude senza accordo, il termine di impugnazione riprende a decorrere per i giorni residui rispetto alla sospensione.

La richiesta di sospensione cautelare, se accolta, sospende l’efficacia esecutiva dell’atto fino alla sentenza di primo grado, ma non sospende il decorso dei termini processuali per la trattazione del merito: il calendario del giudizio prosegue comunque.

L’autotutela, per sua natura, non sospende alcun termine: è un rimedio parallelo e non alternativo al ricorso, che può essere attivato anche dopo la scadenza dei 60 giorni, ma senza alcuna garanzia di accoglimento, essendo rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.

La definizione agevolata delle sanzioni, quando prevista dalle norme vigenti al momento della notifica, consente il pagamento di una sanzione ridotta entro 60 giorni, ma preclude la possibilità di contestare successivamente il merito della pretesa: è una scelta che va valutata con attenzione, perché irreversibile.

La rateizzazione delle somme dovute, prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 per le somme iscritte a ruolo e da discipline analoghe per gli importi dovuti in base ad accertamento con adesione o a conciliazione giudiziale, rappresenta un binario ulteriore che si affianca, senza sostituirlo, al giudizio di merito: la richiesta di rateizzazione, infatti, presuppone tipicamente la rinuncia a contestare ulteriormente l’importo per cui viene concessa, e va quindi attivata solo dopo aver valutato con attenzione se residuino margini per un’impugnazione di merito ancora efficace. Anche quando la rateizzazione venga concessa, essa non sospende l’eventuale contenzioso già pendente su una parte diversa della pretesa, ad esempio quando il contribuente abbia deciso di non contestare le sanzioni ma di impugnare solo il recupero del capitale, oppure viceversa.

Le 5 finestre critiche

Ripercorrendo l’intera procedura, sono cinque i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito del contenzioso:

  1. La risposta allo schema di atto entro il termine assegnato (non inferiore a 60 giorni): è la sede più favorevole per introdurre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e altre prove della sostanza dell’operazione, prima che la pretesa si cristallizzi in un atto definitivo. Chi agisce in questa finestra, come mostrato dal Calendario A, può evitare l’intero contenzioso successivo.
  2. La verifica della qualificazione del credito (non spettante o inesistente) subito dopo la notifica dell’atto: determina i termini di decadenza applicabili e, se favorevole, può condurre all’annullamento dell’intero atto per tardività dell’azione del Fisco, senza necessità di entrare nel merito della tracciabilità del pagamento.
  3. La proposizione tempestiva del ricorso entro 60 giorni, unita alla richiesta di sospensione cautelare: la sola scadenza di questo termine rende l’atto definitivo, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni del contribuente, come illustrato dal Calendario B.
  4. La costituzione in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso: la sua omissione comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, con effetti equivalenti alla mancata impugnazione, vanificando anche un ricorso ben argomentato nel merito.
  5. Il rispetto del termine di 60 giorni per l’appello dalla notificazione della sentenza di primo grado: la sua scadenza consolida definitivamente l’esito, favorevole o sfavorevole, di quel grado di giudizio, e chiude ogni possibilità di far valere in un grado successivo argomenti non tempestivamente proposti.

Le domande sul tempo

Ho pagato la colonnina in contanti tre anni fa e non ho ancora ricevuto nulla: posso stare tranquillo? Dipende dalla qualificazione del credito eventualmente disconoscibile: se rientra tra i “non spettanti”, il termine di decadenza di quattro anni potrebbe essere già decorso; se viene qualificato come “inesistente”, il termine si estende a otto anni. La distinzione, come visto, non è scontata e va verificata caso per caso.

Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e non uno schema di atto vero e proprio: i termini sono gli stessi? No: l’avviso bonario da controllo automatizzato ha una propria disciplina, con termine di 30 giorni per usufruire della riduzione delle sanzioni a un terzo, diverso dal termine di 60 giorni per il ricorso, che scatta solo dopo la successiva iscrizione a ruolo.

Se propongo istanza di adesione, quanto tempo guadagno rispetto al ricorso? Novanta giorni di sospensione del termine di impugnazione e di pagamento, utili per approfondire la documentazione e valutare un accordo con l’ufficio, ma senza garanzia di esito favorevole.

Quanto dura in tutto un contenzioso di questo tipo se arriva fino in Cassazione? Nei casi più complessi, tra i 4 e i 6 anni complessivi, come illustrato nella tappa dedicata al giudizio di legittimità.

Posso ancora sanare il pagamento non tracciabile se sono già passati diversi anni dalla spesa? La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del fornitore resta in astratto utilizzabile anche a distanza di tempo, ma la sua efficacia dipende dalla disponibilità del fornitore a rilasciarla e dalla fase in cui viene prodotta: è molto più incisiva se presentata prima della notifica dell’atto definitivo che dopo.

Se il fornitore che ha eseguito i lavori nel frattempo ha chiuso l’attività, perdo automaticamente la possibilità di sanare il pagamento? Non necessariamente: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può comunque essere richiesta a chi ha rappresentato legalmente l’impresa al momento dell’operazione, o recuperata attraverso la documentazione contabile già depositata negli anni precedenti (dichiarazioni dei redditi, registri IVA) che dimostri che il corrispettivo è stato effettivamente dichiarato; in mancanza, la difesa si sposta sulla prova per altre vie — bonifici parziali, fatture quietanzate, corrispondenza commerciale — della sostanza dell’operazione.

Ho ricevuto contemporaneamente due atti, uno per il contributo Invitalia e uno per il credito d’imposta relativo alla stessa installazione: i termini vanno calcolati separatamente? Sì: trattandosi di due misure distinte, con basi normative e uffici competenti differenti (Invitalia da un lato, Agenzia delle Entrate dall’altro per l’eventuale utilizzo in compensazione), ciascun atto ha una propria data di notifica e un proprio termine di 60 giorni, che vanno monitorati separatamente anche se il vizio contestato — il pagamento non tracciabile — è materialmente lo stesso.

Se decido di pagare subito l’importo richiesto per chiudere la vicenda, posso comunque cambiare idea e impugnare in un secondo momento? No, o quantomeno non con le stesse chance di successo: il pagamento integrale e spontaneo di quanto richiesto, se non accompagnato da un’espressa riserva di ripetizione formulata nei modi previsti dalla legge, viene generalmente interpretato come acquiescenza alla pretesa, ed è per questo che la scelta se pagare, dilazionare o impugnare va sempre valutata prima di agire, e non dopo aver già versato le somme.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti per questa materia, ordinati per la tappa della timeline cui si riferiscono principalmente.

Sulla notifica e sulla natura dell’atto di recupero: Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15634, e ordinanza 7 aprile 2017, n. 9087, hanno stabilito che l’atto di recupero è sostanzialmente equiparabile all’avviso di accertamento ai fini delle garanzie procedimentali, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.

Sul contraddittorio preventivo e i suoi limiti: Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, ha chiarito che il contraddittorio preventivo generalizzato, prima dell’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto, era obbligatorio in modo pieno solo per i tributi armonizzati; per gli altri tributi occorreva una previsione specifica di legge.

Sull’illegittimità dell’atto emesso senza rispettare i tempi del contraddittorio: Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza 25 luglio 2022, n. 23223, ha annullato un atto di recupero notificato prima della scadenza del termine dilatorio, escludendo che l’urgenza della riscossione potesse giustificare la deroga.

Sulla prova di resistenza nel contraddittorio preventivo: Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271, ha ribadito che il contribuente che lamenta la violazione del contraddittorio deve dimostrare concretamente quali argomenti difensivi non pretestuosi avrebbe potuto far valere.

Sulla distinzione tra credito non spettante e credito inesistente: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 dicembre 2023, n. 34419, hanno fissato i criteri distintivi rilevanti anche ai fini dei diversi termini di decadenza previsti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973 (quattro anni) e dall’art. 27, comma 16, D.L. 185/2008 (otto anni).

Sull’applicazione retroattiva delle nuove definizioni: Corte di Cassazione, sentenza 15 luglio 2025, n. 19868, ha riconosciuto natura interpretativa, e quindi applicazione retroattiva favorevole al contribuente, alle nuove definizioni di credito inesistente e non spettante introdotte dal D.Lgs. 87/2024.

Sulla qualificazione come inesistente in caso di importo eccedente il documentato: Corte di Cassazione, ordinanza 9 settembre 2025, n. 24822, ha chiarito che il credito utilizzato in compensazione per un importo superiore a quanto risultante dalla contabilità va qualificato come inesistente.

Sui limiti del controllo automatizzato per il disconoscimento di crediti: Corte di Cassazione, ordinanza 5 maggio 2026, n. 12635, ha stabilito che il disconoscimento tramite controllo automatizzato è legittimo solo se fondato su un riscontro meramente cartolare, non quando implichi una valutazione interpretativa della disciplina applicabile.

Sull’autotutela sostitutiva anche sfavorevole al contribuente: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 novembre 2024, n. 30051, hanno riconosciuto la legittimità dell’autotutela sostitutiva “in malam partem”, nel rispetto dei termini di decadenza e del contraddittorio.

Sui rigidi controlli incrociati dell’Amministrazione sui bonus edilizi: una recente pronuncia della Corte di Cassazione, commentata nel 2026 in relazione al bonus facciate, conferma l’approccio sempre più penetrante del Fisco nell’incrociare dati catastali, urbanistici e temporali per verificare la spettanza sostanziale dei bonus, un orientamento di sistema rilevante anche per il bonus colonnine.

Sulla sanatoria del pagamento non tracciabile tramite dichiarazione sostitutiva: la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa fin dalla circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 e più volte confermata nella prassi successiva, ammette che l’irregolarità formale del pagamento non comporti automaticamente la decadenza dal beneficio, quando l’impresa fornitrice attesti la corretta contabilizzazione delle somme ricevute.

Sulla natura cartolare o valutativa del controllo automatizzato ai fini della cartella ex art. 36-bis: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28 febbraio 2025, n. 5284, ha ribadito che quando il disconoscimento del credito implica una valutazione di merito e non un mero riscontro dei dati dichiarati, l’assenza di un avviso motivato che preceda la cartella rende quest’ultima annullabile per violazione delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente.

Sull’equiparazione, ai fini dell’onere motivazionale, tra atto di recupero e avviso di accertamento: già la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17 marzo 2024, n. 7620, e con la successiva ordinanza 31 ottobre 2025, n. 28785, ha confermato che l’atto con cui l’ufficio recupera un credito d’imposta indebitamente compensato deve essere motivato con lo stesso rigore richiesto per un ordinario avviso di accertamento, non potendo l’Amministrazione limitarsi a un rinvio generico ai riscontri effettuati.

Sui limiti della compensazione tra crediti d’imposta soggetti a termine e acconti eccedenti: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26273/2025, ha ribadito, in materia di crediti d’imposta soggetti a termini di utilizzo, che non è consentito impiegare il credito per assorbire acconti calcolati in misura eccedente rispetto al tributo effettivamente dovuto, un principio che assume rilievo anche quando il beneficiario del bonus colonnine tenti di recuperare, tramite meccanismi di compensazione atipici, un credito la cui spettanza sia nel frattempo contestata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella difesa dagli atti del Fisco relativi al bonus colonnine fruito senza pagamento tracciabile, interveniamo alla tappa in cui ti trovi: se sei ancora nella fase dello schema di atto, costruiamo con te la risposta e la documentazione di sanatoria; se hai già ricevuto l’atto definitivo, valutiamo l’impugnazione e la richiesta di sospensione; se sei già in fase di riscossione, coordiniamo la difesa con gli strumenti tipici dell’opposizione esecutiva.

  1. Verifichiamo la data esatta di notifica dell’atto ricevuto e ricostruiamo il calendario preciso dei termini, distinguendo tra atto di recupero, avviso di accertamento e cartella da controllo automatizzato: da questa qualificazione dipende l’intero impianto delle garanzie procedurali applicabili al caso concreto.
  2. Analizziamo la qualificazione del credito operata dall’ufficio (non spettante o inesistente) e ne verifichiamo la correttezza alla luce dei principi delle Sezioni Unite, per eccepire eventualmente la decadenza dell’azione accertatrice, confrontando la data di notifica con il termine di quattro o otto anni applicabile.
  3. Ricostruiamo la sostanza dell’operazione economica — fatture, lavori effettivamente eseguiti, corrispettivo effettivamente versato, conformità tecnica dell’infrastruttura installata — a prescindere dal vizio formale del mezzo di pagamento utilizzato, in modo da separare nettamente l’irregolarità procedurale dall’insussistenza sostanziale del diritto al beneficio.
  4. Predisponiamo, quando percorribile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da richiedere al fornitore, per sanare l’irregolarità della modalità di pagamento secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, verificando in anticipo la disponibilità dell’impresa a rilasciarla e la sua coerenza con la contabilità già depositata.
  5. Verifichiamo il rispetto del contraddittorio preventivo e, se omesso quando dovuto, costruiamo l’eccezione di nullità dell’atto, predisponendo fin da subito la prova di resistenza richiesta dalla giurisprudenza più recente, con l’indicazione puntuale degli argomenti difensivi che sarebbero stati spesi se il dialogo fosse stato attivato.
  6. Presentiamo osservazioni allo schema di atto o il ricorso, nel rispetto rigoroso dei termini perentori di 60 giorni, evitando che una finestra difensiva si chiuda per un ritardo evitabile, e valutando in parallelo se richiedere l’accesso al fascicolo istruttorio.
  7. Richiediamo la sospensione cautelare della riscossione, documentando puntualmente il fumus boni iuris e il periculum in mora, con particolare attenzione alla proporzione tra l’importo richiesto e la capacità patrimoniale del contribuente o dell’impresa.
  8. Assistiamo nella valutazione dell’istanza di adesione, quando conveniente rispetto al contenzioso, calcolando con precisione gli effetti sospensivi sui termini e il vantaggio della riduzione delle sanzioni rispetto all’esito incerto di un giudizio.
  9. Curiamo il giudizio di merito nei successivi gradi, coordinando gli argomenti sostanziali e procedurali in una strategia difensiva coerente dal primo grado fino all’eventuale Cassazione, senza disperdere in appello i motivi già proposti in primo grado.
  10. Seguiamo la fase della riscossione, se l’atto diventa definitivo, con gli strumenti di dilazione e di opposizione previsti dall’ordinamento, valutando ogni possibilità residua nel rispetto dei termini di legge.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo specifico tema, in cui il contenzioso può attraversare tutti i gradi di giudizio fino alla Corte di Cassazione, pesa in particolare l’abilitazione di cassazionista: la stessa strategia difensiva impostata al momento della risposta allo schema di atto viene seguita, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa, fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, senza soluzione di continuità nella conoscenza del fascicolo. A questa continuità si affianca lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché la corretta qualificazione di un credito d’imposta e la ricostruzione della sostanza economica di un’operazione richiedono competenze tecniche complementari a quelle strettamente processuali.

Chiusura

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e, troppo spesso, la più sprecata. Nel contenzioso sul bonus colonnine fruito senza pagamento tracciabile, ogni fase — dalla risposta allo schema di atto fino all’eventuale giudizio di Cassazione — ha una finestra precisa, e chi la lascia scorrere senza agire perde definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni, anche quando queste sono solide nel merito.

Lo Studio Monardo segue questa materia proprio nel punto in cui la conoscenza tecnica del diritto tributario incontra l’esperienza nella difesa dagli atti dell’Amministrazione finanziaria e, quando necessario, nella gestione della fase esecutiva successiva: la stessa competenza applicata dal primo giorno di un atto di recupero fino, se le cose dovessero arrivare a tanto, alla cartella e alla sua contestazione.

Che ci si trovi ancora nella finestra dello schema di atto, davanti a un atto di recupero già notificato, oppure in una fase avanzata di contenzioso dopo una sentenza sfavorevole, il punto di partenza resta sempre lo stesso: ricostruire con precisione il calendario dei termini già decorsi e di quelli ancora aperti, perché è da questa mappa, e non da un giudizio affrettato sul merito, che si costruisce una difesa realmente efficace.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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