Comunicazione Di Irregolarità Per Superbonus: Cosa Fare E Difesa Legale

Rispondere subito o aspettare? Il bivio che decide le sorti del bonus

È arrivata una comunicazione di irregolarità per il Superbonus e la prima domanda che ci si pone è sempre la stessa: conviene rispondere subito, magari sanando quello che si può, oppure conviene prendere tempo, raccogliere le carte e prepararsi a un contenzioso vero? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da cosa contesta esattamente l’Agenzia delle Entrate, da quanta documentazione tecnica è disponibile, da quanto la posizione del contribuente è solida nel merito. Chi risponde in modo affrettato, magari pagando per “chiudere la pratica”, può rinunciare a difese che avrebbe potuto far valere. Chi invece ignora la lettera confidando che si tratti di un errore che si risolverà da sé, rischia di trasformare un semplice sollecito in un accertamento vero e proprio, con sanzioni piene e interessi che nel frattempo continuano a maturare.

Le comunicazioni di irregolarità legate al Superbonus, all’Ecobonus, al Bonus Facciate e agli altri bonus edilizi sono in forte crescita: solo nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha programmato l’invio di decine di migliaia di lettere di compliance, concentrate soprattutto su due fronti — il mancato aggiornamento della rendita catastale dopo lavori che hanno accresciuto il valore dell’immobile, e le anomalie nelle comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura. Capire su quale di questi due fronti si colloca la propria contestazione, e quali strade sono realmente percorribili una volta ricevuta la lettera, è il primo passo per costruire una difesa efficace.

Lo Studio Monardo segue pratiche di contenzioso su crediti d’imposta e bonus edilizi proprio perché l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, una competenza che si rivela decisiva quando la contestazione dell’Agenzia intreccia profili di detrazione fiscale, cessione del credito e responsabilità solidale tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione. Questo collegamento tra materia tributaria e materia bancaria — tipico proprio delle vicende Superbonus, dove il credito d’imposta circola tra beneficiario, fornitore e cessionari finanziari — non è un dettaglio: è spesso l’elemento che permette di individuare la strategia difensiva più efficace fin dal primo momento.

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Il quadro di partenza: cosa dice davvero una comunicazione di irregolarità

Prima di scegliere una strada, è indispensabile capire cosa si ha davanti. La comunicazione di irregolarità — talvolta chiamata “avviso bonario” o “lettera di compliance” — è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente un’anomalia riscontrata incrociando i dati in suo possesso: dichiarazioni fiscali, comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, dati catastali, informazioni trasmesse da ENEA. Non è, di per sé, un atto di accertamento e non contiene ancora una pretesa definitiva: è un invito a verificare la propria posizione prima che il procedimento assuma una veste più formale.

Nel merito, le contestazioni più frequenti in tema di Superbonus riguardano essenzialmente tre aree. La prima è quella catastale: la legge impone di aggiornare la rendita dell’immobile entro trenta giorni dalla fine dei lavori quando questi ne hanno incrementato il valore commerciale, e il mancato adempimento genera oggi migliaia di lettere ogni anno. La seconda area riguarda le comunicazioni di cessione del credito e di sconto in fattura: errori nell’importo, comunicazioni tardive, opzioni esercitate su interventi non ultimati o non conformi generano il rischio che il credito venga qualificato come “non spettante” o, nei casi più gravi, come “inesistente”. La terza area, meno diffusa ma più delicata, riguarda le violazioni sostanziali collegate al visto di conformità e alle asseverazioni tecniche obbligatorie, la cui assenza o inattendibilità può travolgere l’intera detrazione.

È su questa distinzione — irregolarità puramente formale o vizio sostanziale che intacca il fondamento stesso del credito — che si gioca la scelta della strategia. Un errore catastale non sanato in tempo produce conseguenze molto diverse da un’asseverazione tecnica ritenuta falsa o da opere che, alla data della cessione, non risultavano nemmeno iniziate. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze gemelle dell’11 dicembre 2023, nn. 34419 e 34452, hanno fissato il criterio guida: il credito è “inesistente” solo quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l’anomalia non sia rilevabile con i controlli automatizzati o formali ordinari; in tutti gli altri casi si parla di credito “non spettante”, con conseguenze sanzionatorie e termini di recupero sensibilmente diversi. Comprendere in quale categoria ricade la propria posizione, prima ancora di scegliere come rispondere, è già un primo esercizio difensivo.

Opzione 1: regolarizzare subito con ravvedimento operoso e remissione in bonis

La prima strada percorribile è quella della regolarizzazione spontanea, che si articola in due strumenti distinti a seconda del tipo di omissione.

In cosa consiste. Se l’irregolarità riguarda un adempimento formale non ancora scaduto in via definitiva — ad esempio la comunicazione ENEA non inviata, l’opzione per lo sconto in fattura comunicata con ritardo, la mancata presentazione della dichiarazione di variazione catastale — la legge consente la remissione in bonis: il contribuente sana l’omissione presentando tardivamente l’adempimento e versando una sanzione fissa, contenuta, che la prassi dell’Agenzia individua in 250 euro per singola violazione formale. Quando invece si tratta di somme dovute per un controllo automatizzato o formale già notificato, lo strumento è il ravvedimento operoso ordinario, che consente di versare imposta, interessi e una sanzione ridotta rispetto a quella piena, con percentuali di riduzione che si assottigliano quanto più tempo passa dalla violazione.

Quando ha senso. Questa strada è la più indicata in tre scenari concreti: primo, quando l’irregolarità è oggettivamente fondata e non ci sono argomenti solidi per contestarla nel merito (ad esempio un aggiornamento catastale davvero mai presentato); secondo, quando l’importo in gioco è contenuto e il costo — in termini di tempo e di rischio — di un contenzioso supererebbe il beneficio di un’eventuale vittoria; terzo, quando si è ancora in tempo utile, perché la remissione in bonis non è più praticabile una volta che sia stato notificato un controllo formale sul punto specifico.

Come si esegue in sintesi. Per l’aspetto catastale, occorre incaricare un tecnico abilitato che presenti la dichiarazione di variazione (modello DOCFA) e calcoli la nuova rendita; per gli aspetti fiscali, il versamento avviene tramite F24 con i codici tributo dedicati alla sanzione e agli interessi da ravvedimento. In entrambi i casi è essenziale conservare la prova dell’avvenuta regolarizzazione, perché è quella prova — non la comunicazione dell’Agenzia — a diventare il documento decisivo se in futuro dovesse comunque arrivare un controllo.

Vantaggi. Il beneficio principale è la certezza: si conosce da subito l’esborso, si evita il rischio di un contenzioso dall’esito incerto, e le sanzioni applicate sono sensibilmente più basse di quelle ordinarie. Per le violazioni successive al 1° settembre 2024, ad esempio, la sanzione per omesso versamento è pari al 25% (ridotta rispetto al precedente 30%), ma con il ravvedimento la riduzione può arrivare fino a un terzo o due terzi di quella misura, a seconda che si tratti di controllo automatizzato o controllo formale.

Rischi e svantaggi onesti. Il limite di questa opzione è che significa, di fatto, riconoscere l’irregolarità: se in realtà la posizione del contribuente era difendibile — perché, ad esempio, l’intervento non necessitava di aggiornamento catastale, oppure la documentazione tecnica era corretta e l’Agenzia ha semplicemente interpretato male i dati — pagare in fretta per “chiudere la pratica” significa rinunciare a una difesa che avrebbe potuto evitare l’esborso del tutto. Va soppesato con attenzione se convenga sanare o se, al contrario, meriti di essere prima verificato nel merito.

Opzione 2: contestare nel merito con osservazioni e documentazione

La seconda strada, alternativa e non cumulabile nella sostanza con la prima, è quella della contestazione motivata.

In cosa consiste. Il contribuente che ritiene la segnalazione infondata, parzialmente errata o comunque superabile con la documentazione in suo possesso, può rispondere alla comunicazione trasmettendo osservazioni e prove attraverso i canali dedicati — il servizio Civis nell’area riservata del sito dell’Agenzia, oppure la sezione “Consegna documenti e istanze”, o ancora un appuntamento presso l’ufficio territoriale competente. L’obiettivo è dimostrare che l’anomalia rilevata dai controlli automatizzati non corrisponde alla realtà: un intervento catastalmente irrilevante secondo la normativa vigente, un’asseverazione tecnica in realtà completa e regolarmente depositata, una comunicazione di cessione che risulta tempestiva se si considerano correttamente i termini di legge.

Quando ha senso. Il rovescio della medaglia rispetto alla prima opzione: questa strada è preferibile quando esistono elementi tecnici o documentali concreti per contrastare la pretesa, quando l’importo in discussione è rilevante (e dunque merita un approfondimento prima di qualunque esborso), e quando la violazione contestata rientra tra quelle escluse dagli automatismi — cioè richiede una valutazione che l’ufficio non può fare sulla sola base dei controlli incrociati, ma solo esaminando le carte prodotte dal contribuente.

Come si esegue in sintesi. Va costruito un fascicolo che ricostruisca puntualmente la vicenda: titoli abilitativi, asseverazioni, visto di conformità, comunicazioni ENEA, fatture, delibere condominiali se l’intervento riguarda un edificio in condominio. Ogni documento deve essere collegato in modo esplicito al punto specifico contestato dall’Agenzia, non semplicemente allegato in blocco. Se l’ufficio, esaminando le osservazioni, procede a una rettifica parziale della comunicazione, il termine per la riduzione della sanzione ricomincia a decorrere dalla data in cui viene comunicata la correzione.

Vantaggi. Se le osservazioni sono accolte, in tutto o in parte, il contribuente evita del tutto (o in parte) il pagamento, senza dover attendere un contenzioso vero e proprio davanti al giudice tributario. È la via più rapida per far valere ragioni fondate senza rinunciare a nulla.

Rischi e svantaggi onesti. Non c’è alcuna garanzia che l’ufficio accolga le osservazioni: se vengono respinte, il contribuente si ritrova comunque nei tempi previsti per il pagamento agevolato, spesso senza un ulteriore margine di trattativa, e il procedimento può proseguire verso un atto di recupero vero e proprio. In alcuni casi, inoltre, la comunicazione di irregolarità non è l’atto giusto su cui far valere tutte le difese: se la contestazione riguarda la qualificazione stessa del credito come inesistente — questione che tocca profili anche penali — la sola risposta in via amministrativa può non bastare, ed è necessario impostare la difesa pensando già alla fase contenziosa. Il profilo ideale per questa opzione è chi ha una posizione documentalmente solida e vuole giocarsela subito, prima che la vicenda si irrigidisca in un atto impositivo formale.

Opzione 3: attendere l’atto e riservare la difesa al contenzioso tributario

La terza strada, meno intuitiva ma in alcuni casi obbligata, è quella di non esaurire la vicenda nella fase di compliance e di riservare la contestazione piena al momento in cui l’Agenzia notifica un atto autonomamente impugnabile — l’avviso di recupero del credito d’imposta o l’avviso di accertamento vero e proprio.

In cosa consiste. La comunicazione di irregolarità, di regola, non è di per sé un atto impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria: lo diventa, o meglio lo diventa l’atto che eventualmente ne consegue, solo quando l’Agenzia formalizza la pretesa con un provvedimento che rientra nell’elenco degli atti impugnabili previsto dalla disciplina del processo tributario. Chi ritiene che la vicenda sia destinata comunque a un contenzioso — perché la questione è complessa, perché coinvolge la qualificazione stessa del credito, perché tocca la responsabilità di più soggetti (beneficiario, fornitore, cessionario) — può scegliere di non “giocare” tutte le carte nella fase amministrativa e di prepararsi invece al ricorso.

Quando ha senso. Questa opzione è preferibile in tre scenari: quando la contestazione dell’Agenzia riguarda direttamente la qualificazione del credito come inesistente, con implicazioni potenzialmente penali che richiedono una strategia difensiva coordinata fin dall’inizio; quando sono coinvolti più soggetti con responsabilità distinte, e occorre valutare con attenzione chi debba rispondere di cosa prima di prendere qualunque posizione formale; quando l’importo e la complessità della vicenda giustificano un approfondimento tecnico-legale che la sola fase di compliance non consente.

Come si esegue in sintesi. Occorre comunque rispondere alla comunicazione di irregolarità — il silenzio non è mai la scelta corretta — ma limitandosi a riservare le proprie difese, senza rinunciare implicitamente ad alcun argomento. Una volta notificato l’atto di recupero o l’avviso di accertamento, il ricorso va proposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, articolando in quella sede tutti i motivi di merito e di legittimità.

Vantaggi. Consente una difesa più completa e meditata, che tiene conto di tutti i profili della vicenda — inclusi quelli di responsabilità solidale tra i diversi soggetti coinvolti nella cessione del credito — invece di rincorrere una soluzione rapida in fase di compliance. È la strada che permette di far valere davanti a un giudice terzo argomenti che l’ufficio, in sede di autotutela, potrebbe non essere disposto a valutare fino in fondo.

Rischi e svantaggi onesti. È la strada più lunga e quella in cui, nel frattempo, gli interessi continuano a maturare; inoltre, se il ricorso non viene accolto, si perde il beneficio delle sanzioni ridotte che sarebbero state applicabili aderendo o regolarizzando in fase amministrativa. Il profilo ideale per questa opzione è chi ha una vicenda complessa, con più soggetti coinvolti o con profili di credito potenzialmente inesistente, e preferisce una difesa costruita con cura piuttosto che una soluzione rapida ma parziale.

Le opzioni alla prova dei conti

Per rendere concreto il confronto, prendiamo tre situazioni con dati di partenza diversi ma comparabili nella struttura.

Simulazione 1 — irregolarità catastale, importo contenuto. Un contribuente riceve, il 12 febbraio, una lettera di compliance che segnala il mancato aggiornamento della rendita catastale dopo lavori Superbonus che hanno comportato una spesa di 43.700 €. Se sceglie l’Opzione 1, incarica entro pochi giorni un tecnico per il DOCFA, presenta la variazione entro il termine di novanta giorni indicato nella lettera e versa la sanzione ridotta prevista per la regolarizzazione spontanea: la pratica si chiude in poche settimane, con un costo contenuto e certo. Se invece, pur avendo torto nel merito, sceglie l’Opzione 3 e lascia decorrere il termine confidando in un secondo momento, l’Agenzia procede al ricalcolo d’ufficio della rendita e applica la sanzione in misura piena, aprendo la strada a un contenzioso che, con ogni probabilità, si concluderà comunque a suo sfavore.

Simulazione 2 — cessione del credito con documentazione solida. Una contribuente riceve una comunicazione che segnala un’anomalia nella cessione di un credito da 61.200 €, generato da un intervento di isolamento termico. La contribuente dispone però di tutta la documentazione richiesta dalla legge — titolo edilizio, asseverazioni, SAL, fatture — e ritiene che l’anomalia derivi da un errore di trascrizione dell’importo nella comunicazione telematica, non da un vizio sostanziale del credito. Sceglie l’Opzione 2: trasmette via Civis le osservazioni corredate dai documenti, evidenziando l’errore materiale. Se l’ufficio riconosce l’errore, la comunicazione viene rettificata senza ulteriori conseguenze; se invece l’ufficio insiste sulla propria lettura, la contribuente avrà comunque già costruito, con largo anticipo, il fascicolo che utilizzerà nell’eventuale fase contenziosa successiva.

Simulazione 3 — sospetto di credito inesistente, più soggetti coinvolti. Una società cessionaria riceve una comunicazione che riguarda un credito Superbonus da 128.500 €, acquistato da un’impresa poi risultata coinvolta in un procedimento penale per crediti generati su lavori mai iniziati. In un caso come questo, né la regolarizzazione spontanea né la semplice risposta con osservazioni sono adeguate: la questione tocca la qualificazione del credito come inesistente, la responsabilità solidale del cessionario e possibili misure cautelari collegate al procedimento penale. La scelta corretta è l’Opzione 3, con una strategia difensiva costruita fin da subito pensando al contenzioso tributario e, se necessario, al procedimento penale collegato.

Il confronto in tabella

Prima di scegliere, è utile mettere in fila i parametri che davvero fanno la differenza tra le tre strade. Nessuna delle tre è una scelta “sbagliata” in assoluto: lo diventa solo se applicata al caso sbagliato.

ParametroOpzione 1 — Regolarizzazione spontaneaOpzione 2 — Contestazione con documentazioneOpzione 3 — Attesa e contenzioso tributario
TempiSettimaneAlcuni mesi (tempi di riscontro dell’ufficio)Anni, considerando i gradi di giudizio
ComplessitàBassaMediaAlta
Rischi in caso di esito negativoNessuno, l’esito è certo fin da subitoSi perde il beneficio della sanzione ridotta se le osservazioni sono respinteCosti di giustizia se il ricorso è respinto, oltre a interessi nel frattempo maturati
Effetti sull’esecuzioneNessun atto impositivo successivoPossibile atto impositivo se le osservazioni non convinconoSospensione dell’esecuzione possibile solo con apposita istanza cautelare al giudice
ReversibilitàBassa: una volta pagato non si torna indietroMedia: si può ancora arrivare al contenziosoAlta nel senso difensivo: si preservano tutti gli argomenti fino alla decisione del giudice

I costi da considerare in questo confronto sono unicamente quelli previsti dalla legge per l’eventuale giudizio — il contributo unificato tributario, calcolato in base al valore della controversia — mentre le sanzioni e gli interessi variano, come visto, a seconda della strada scelta e del momento in cui interviene la regolarizzazione.

I criteri per scegliere

Non esiste una regola unica, ma alcuni criteri concreti aiutano a orientarsi.

Se la contestazione riguarda un adempimento puramente formale e non ancora scaduto in via definitiva, generalmente conviene la remissione in bonis: è la strada più economica e rapida, e non compromette nulla nel merito perché non c’è, in realtà, alcun merito da difendere.

Se si dispone di documentazione tecnica solida che smentisce l’anomalia rilevata dai controlli automatizzati, generalmente conviene tentare prima la strada delle osservazioni: il costo di questo tentativo è basso rispetto al beneficio potenziale di chiudere la vicenda senza sanzioni.

Se la contestazione tocca la qualificazione del credito come inesistente, o coinvolge più soggetti con responsabilità distinte, generalmente conviene impostare da subito una strategia orientata al contenzioso, perché la sola fase di compliance non è lo strumento adatto a discutere questioni di questa complessità.

Se l’importo in gioco è contenuto rispetto al costo (anche solo in termini di tempo) di un contenzioso, il criterio economico complessivo — non solo l’importo della sanzione, ma anche il tempo e l’incertezza — pesa a favore della regolarizzazione, anche quando in astratto esisterebbero argomenti difensivi.

Se, infine, è già in corso o paventato un procedimento penale collegato alla vicenda — circostanza tutt’altro che infrequente nel contenzioso Superbonus più recente — la scelta della strada amministrativa va coordinata con quella penale, perché le due dimensioni si influenzano reciprocamente sul piano probatorio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di avvocato cassazionista, segue le pratiche di questo tipo con un’attenzione specifica alla continuità della strategia: la scelta compiuta oggi in risposta a una lettera di compliance deve reggere, senza contraddizioni, fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Le domande di chi è indecisa o indeciso

Posso rispondere prima con osservazioni e poi, se respinte, tentare comunque la regolarizzazione? Non sempre: la remissione in bonis richiede che l’irregolarità non sia stata ancora oggetto di un controllo formale specifico. Se le osservazioni vengono respinte e nel frattempo il termine per la remissione è scaduto, questa strada si chiude. Va quindi valutato fin dall’inizio quale percorso privilegiare, non affrontato come un tentativo dopo l’altro.

E se scelgo la strada sbagliata, posso cambiarla a metà? In parte sì: chi ha risposto con osservazioni respinte può comunque impugnare l’atto successivo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, portando in giudizio gli stessi argomenti già esposti in via amministrativa. Quello che non si recupera, però, è il tempo e, spesso, il beneficio della sanzione ridotta legata alla regolarizzazione spontanea.

Cosa succede se non rispondo affatto alla comunicazione? È la scelta peggiore in assoluto: il silenzio non sospende nulla, i termini per la regolarizzazione agevolata decorrono comunque e, decorso il termine indicato (tipicamente novanta giorni per le verifiche catastali), l’Agenzia procede d’ufficio, spesso nella misura più sfavorevole per il contribuente.

Se l’irregolarità riguarda un fornitore o un tecnico che ha sbagliato, chi paga? Il recupero dell’importo si rivolge in prima battuta al beneficiario della detrazione; tuttavia, se il fornitore o il cessionario hanno concorso alla violazione con dolo o colpa grave, scatta una responsabilità solidale che può estendere la pretesa anche a loro. Questo è uno dei profili in cui la scelta della strada difensiva più adatta richiede un esame approfondito, perché tocca la posizione di più soggetti contemporaneamente.

Ho già pagato: posso tornare indietro se scopro di avere avuto ragione? Una volta versato quanto richiesto tramite ravvedimento, riottenere le somme richiede un’istanza di rimborso, che segue un percorso amministrativo autonomo e, in caso di diniego, un contenzioso proprio: non è un percorso impossibile, ma va tenuto presente che pagare non è mai una scelta a costo zero se in seguito emergono elementi difensivi che non erano stati considerati.

Ogni situazione ha caratteristiche proprie ed è bene affrontarla senza affidarsi a soluzioni standardizzate, valutando con attenzione quale delle tre strade descritte risponde davvero alla propria posizione documentale e patrimoniale.

Le pronunce che orientano la scelta

La giurisprudenza più recente aiuta a inquadrare correttamente ciascuna delle tre opzioni descritte, chiarendo dove passa il confine tra irregolarità sanabile e vizio che tocca il fondamento stesso del credito.

Sulla distinzione tra credito inesistente e non spettante — decisiva per capire quale opzione perseguire:

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze dell’11 dicembre 2023, nn. 34419 e 34452, hanno chiarito che il credito va qualificato come inesistente solo quando manca, del tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l’anomalia non sia riscontrabile con i controlli automatizzati o formali ordinari; negli altri casi si tratta di credito non spettante, con conseguenze sanzionatorie e termini di recupero più contenuti. Questa distinzione orienta direttamente la scelta tra Opzione 1 (regolarizzazione, adatta ai casi di mera non spettanza formale) e Opzione 3 (contenzioso strutturato, necessario quando è in discussione l’inesistenza).

Con l’ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che un credito d’imposta utilizzato in compensazione per un importo superiore a quello effettivamente contabilizzato deve essere qualificato come inesistente e non semplicemente come non spettante, perché lo scostamento tra quanto documentato e quanto utilizzato non trova giustificazione se non in un artificioso aumento del credito: un principio rilevante per chi debba capire, di fronte a una comunicazione di irregolarità, in quale categoria realmente ricade la propria posizione.

Sulle opere non eseguite e la circolazione del credito — rilevante per chi valuta l’Opzione 2 sulla base della propria documentazione tecnica:

Con la sentenza n. 20669 del 4 giugno 2026, la Cassazione penale ha ribadito, in continuità con il precedente costituito dalla sentenza n. 46354/2024, che il credito ceduto sulla base di fatture relative a lavori non eseguiti, o non ancora avviati al momento dell’esercizio dell’opzione, è da considerarsi inesistente: l’intervento edilizio, e non la sola spesa documentata, costituisce il fatto generatore del credito. Nello stesso solco si colloca la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, secondo cui il pagamento delle spese entro un dato termine non è sufficiente a legittimare la cessione quando le attestazioni tecniche non corrispondono alla situazione reale del cantiere. Per chi intenda percorrere l’Opzione 2, questi principi indicano con chiarezza quale documentazione è davvero decisiva: non basta la fattura, occorre la prova dell’effettiva esecuzione dei lavori.

Sul sequestro dei crediti e la posizione del cessionario — cruciale per chi valuta l’Opzione 3 in presenza di più soggetti coinvolti:

La sentenza n. 15710 del 30 aprile 2026 ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di crediti Superbonus anche sulla base di carenze tecniche degli interventi — nel caso specifico, l’assenza di un cappotto termico ritenuto essenziale ai fini del beneficio — valorizzando tale circostanza come indice concreto della mancata realizzazione delle opere agevolate. Sulla stessa linea, la sentenza n. 6532/2026 ha stabilito che il sequestro preventivo di tipo impeditivo resta legittimo anche quando il cessionario del credito sia del tutto estraneo alla frode e in buona fede, perché il vincolo cautelare si fonda sul collegamento tra il bene e il reato, non tra il reato e il suo autore. Chi si trova cessionario di un credito successivamente contestato deve tenere presente questo orientamento: la buona fede protegge da conseguenze penali dirette, ma non necessariamente dal blocco del credito stesso.

Sul contrasto ancora aperto in sede penale — rilevante per chi coordina difesa amministrativa e difesa penale:

Con le ordinanze gemelle del 17 novembre 2025, nn. 37421 e 37423, la Cassazione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, tutt’altro che risolta, del momento consumativo e della qualificazione del reato collegato alla creazione artificiosa di crediti d’imposta da Superbonus: una vicenda che conferma quanto sia delicato, nei casi più gravi, separare nettamente la vicenda tributaria da quella penale, e quanto sia importante muoversi con una strategia coordinata fin dalla prima risposta alla comunicazione di irregolarità.

Sull’onere di impugnare gli atti della riscossione — determinante per chi, scelta l’Opzione 3, deve poi gestire correttamente ogni fase successiva:

Con la sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025, la Cassazione ha stabilito che l’intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all’avviso di mora, è autonomamente impugnabile e la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione sottostante. Con l’ordinanza n. 9185 dell’8 aprile 2025, la Corte ha però precisato che l’intimazione successiva a un atto impositivo ormai definitivo per mancata impugnazione resta sindacabile solo per vizi propri, non per questioni relative all’atto originario: un principio che ricorda quanto sia rischioso lasciare decorrere inutilmente i termini di un qualunque atto della sequenza, confidando di poter recuperare tutto in un momento successivo.

Sulla giurisdizione competente nelle fasi più avanzate della riscossione:

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza del 26 marzo 2025, n. 8069, hanno ribadito che la giurisdizione tributaria si estende a tutti gli atti funzionali all’accertamento e alla riscossione del tributo, mentre la giurisdizione ordinaria interviene solo per gli atti esecutivi in senso stretto: un chiarimento utile per chi, seguendo l’Opzione 3, debba orientarsi correttamente tra i diversi gradi e i diversi giudici competenti man mano che la vicenda procede.

Questi orientamenti, letti insieme, restituiscono un quadro coerente: la qualificazione tecnica del credito determina quasi sempre quale delle tre strade sia realmente percorribile, e ogni fase successiva della sequenza — dalla comunicazione di irregolarità fino all’eventuale intimazione di pagamento — richiede attenzione autonoma, perché lasciar decorrere un termine può precludere difese che restano invece pienamente disponibili se fatte valere nei tempi corretti.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità per Superbonus, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di verifica e difesa strutturato sui seguenti strumenti.

  1. Analizziamo la comunicazione ricevuta individuando esattamente quale contestazione viene mossa — catastale, sulla cessione del credito, sull’asseverazione tecnica — e su quale base normativa e documentale poggia.
  2. Verifichiamo la qualificazione del credito alla luce dei principi delle Sezioni Unite, distinguendo se si tratta di una mera irregolarità formale sanabile o di una questione che tocca il presupposto costitutivo del beneficio.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, costruendo la scelta tra regolarizzazione, osservazioni documentate o strategia orientata al contenzioso sulla base degli elementi concreti della pratica.
  4. Predisponiamo le osservazioni e la documentazione tecnica da trasmettere all’Agenzia attraverso i canali telematici dedicati, quando la strada scelta è quella della contestazione motivata.
  5. Coordiniamo la posizione con tecnici e commercialisti dello staff multidisciplinare, per assicurare che le asseverazioni, il visto di conformità e la documentazione catastale reggano a un esame incrociato.
  6. Impostiamo il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria quando la vicenda richiede una difesa contenziosa, articolando i motivi di merito e di legittimità sulla base della giurisprudenza più aggiornata.
  7. Valutiamo i profili di responsabilità solidale tra beneficiario, fornitore e cessionario, che nel Superbonus assumono un peso spesso decisivo per capire chi debba effettivamente rispondere della contestazione.
  8. Monitoriamo i termini di ciascun atto della sequenza — comunicazione, eventuale atto di recupero, intimazione di pagamento — per evitare che il mancato rispetto di una scadenza cristallizzi una pretesa che restava altrimenti contestabile.
  9. Seguiamo la vicenda in continuità di strategia, senza interruzioni tra la fase amministrativa e quella contenziosa, fino all’eventuale giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
  10. Coordiniamo, quando necessario, il profilo tributario con quello penale, nelle vicende in cui la contestazione dell’Agenzia si intrecci con un procedimento penale collegato alla qualificazione del credito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Tra queste competenze, quella che pesa maggiormente sulle vicende come quella descritta in questo articolo è la continuità della strategia difensiva fino all’ultimo grado di giudizio: la scelta compiuta oggi in risposta a una comunicazione di irregolarità — regolarizzare, contestare o attendere il contenzioso — deve reggere, senza cambiare linea né interlocutore, fino all’eventuale pronuncia della Corte di Cassazione, se la vicenda dovesse arrivare a quel punto. È un profilo che si affianca al lavoro dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti seguono insieme lo stesso fascicolo, garantendo che l’aspetto tecnico-contabile e quello strettamente legale procedano sempre allineati.

Un approfondimento necessario: il fronte catastale, oggi il più diffuso

Vale la pena dedicare uno spazio a parte al fronte che, numericamente, genera oggi la maggior parte delle comunicazioni di irregolarità collegate al Superbonus: il mancato aggiornamento della rendita catastale. Si tratta di un fronte diverso, per natura, da quello della cessione del credito, e per questo merita un ragionamento autonomo all’interno del bivio descritto sopra.

La base normativa è la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, della legge n. 213/2023), che ha incaricato l’Agenzia delle Entrate di controllare, per le unità immobiliari oggetto di Superbonus, l’avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione catastale quando gli interventi abbiano inciso sul valore commerciale dell’immobile. Le verifiche sono condotte incrociando in modo automatizzato gli importi dei lavori dichiarati o agevolati con i dati catastali esistenti: quando la differenza tra la spesa sostenuta e la rendita risultante appare sproporzionata, scatta la lettera di compliance. Il criterio di selettività si è fatto negli anni più stringente: se nella prima fase dei controlli l’attenzione si concentrava sui casi più eclatanti, con scostamenti superiori al 300% tra lavori e rendita, nelle fasi successive la soglia si è progressivamente abbassata, ampliando in modo significativo la platea dei destinatari.

Perché questo fronte merita un ragionamento a parte. A differenza delle irregolarità sulla cessione del credito, che spesso toccano la qualificazione stessa del beneficio fiscale, l’omesso aggiornamento catastale è quasi sempre una violazione autonoma, che non intacca di per sé il diritto alla detrazione già maturata: si tratta di un obbligo dichiarativo distinto, previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, che impone al direttore dei lavori di depositare in Comune, entro trenta giorni dalla fine dei lavori, la prova della presentazione della variazione catastale oppure una dichiarazione che attesti l’irrilevanza catastale dell’intervento. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, la scelta tra le tre opzioni descritte in questo articolo si sposta sensibilmente verso la prima: la regolarizzazione spontanea, perché qui non c’è quasi mai un merito da difendere, mentre c’è quasi sempre un adempimento tecnico da completare.

I casi in cui, tuttavia, conviene comunque verificare prima di regolarizzare. Non tutti gli interventi finanziati con il Superbonus comportano l’obbligo di aggiornamento della rendita: sono esclusi, ad esempio, gli interventi che non modificano le caratteristiche oggettive dell’immobile o la sua destinazione d’uso, così come i lavori di sola efficientamento energetico che non incidono sulla consistenza catastale. In questi casi il direttore dei lavori deve aver dichiarato esplicitamente, nella documentazione di fine lavori, l’irrilevanza catastale dell’intervento: se questa dichiarazione esiste ed è corretta, la comunicazione ricevuta dall’Agenzia può essere semplicemente errata, e in tal caso la strada da percorrere non è la regolarizzazione (che sarebbe superflua e persino controproducente, perché equivarrebbe a dichiarare una variazione inesistente) ma la trasmissione di osservazioni documentate, cioè l’Opzione 2 descritta in precedenza.

Le conseguenze del mancato riscontro. Se il contribuente non risponde entro il termine indicato nella lettera — tipicamente novanta giorni — l’Agenzia procede al ricalcolo d’ufficio della rendita catastale e applica le sanzioni in misura piena, senza il beneficio della riduzione prevista per la regolarizzazione spontanea. È uno scenario che, salvo rare eccezioni, conviene sempre evitare: anche quando si ritiene di avere ragione nel merito, ignorare la lettera non produce alcun vantaggio, perché il termine per rispondere continua a decorrere indipendentemente dalla fondatezza della propria posizione.

L’impatto del D.Lgs. 87/2024 sul regime sanzionatorio

Un secondo aspetto che merita approfondimento riguarda il regime sanzionatorio applicabile, perché è cambiato in modo significativo negli ultimi due anni e la data della violazione — non quella della comunicazione ricevuta — determina quale disciplina si applica.

Fino al 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento era pari al 30% dell’importo dovuto. Con il D.Lgs. n. 87/2024, che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, la sanzione ordinaria è stata ridotta al 25% per le violazioni commesse successivamente a quella data, con una riduzione a un terzo per le somme richieste a seguito di controllo automatizzato e a due terzi per quelle richieste a seguito di controllo formale. La riforma ha inoltre inciso sulla distinzione, già chiarita in sede giurisprudenziale, tra crediti non spettanti e crediti inesistenti: il decreto ha infatti codificato, anche ai fini penali, la definizione di credito inesistente, ancorandola ai requisiti costitutivi del credito e alle rappresentazioni fraudolente, superando il precedente riferimento ai soli controlli automatizzati.

Perché questo conta per chi riceve oggi una comunicazione. La qualificazione del credito come inesistente comporta oggi, dopo la riforma, sanzioni comprese tra il 100% e il 200% del credito indebitamente utilizzato, con termini di recupero fino all’ottavo anno successivo all’utilizzo; la qualificazione come credito non spettante comporta invece la sanzione ordinaria del 25% (salvo le riduzioni da ravvedimento) e termini di recupero più contenuti, generalmente ancorati al quinto anno. La differenza economica tra le due qualificazioni è quindi enorme, ed è per questo che — come già evidenziato nel paragrafo dedicato al quadro di partenza — la prima domanda da porsi di fronte a qualunque comunicazione che tocchi un credito ceduto o oggetto di sconto in fattura è proprio questa: siamo di fronte a un credito che esiste ma è stato utilizzato in modo irregolare, oppure a un credito che, per come si è formato, non ha mai avuto un presupposto costitutivo valido?

Un ulteriore chiarimento è arrivato dall’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025, che ha precisato come i requisiti che fondano l’inesistenza del credito possano derivare anche da fonti secondarie, ma solo se espressamente richiamate dalla legge istitutiva dell’agevolazione: un principio che esclude un’applicazione automatica di manuali tecnici o linee guida non richiamati dalla norma, e che può quindi costituire un argomento difensivo ulteriore per chi ritenga che l’Agenzia abbia fondato la contestazione su parametri privi di base legale.

I soggetti coinvolti: beneficiario, fornitore, cessionario e le rispettive responsabilità

Un ultimo profilo che merita di essere trattato separatamente, perché ricorre in tutte e tre le opzioni descritte ma con un peso diverso a seconda dei casi, è quello dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere della medesima irregolarità.

Il beneficiario della detrazione. È il primo destinatario di qualunque recupero: la legge individua in lui il soggetto che deve restituire l’importo dell’agevolazione indebitamente fruita, unitamente agli interessi. Questo vale a prescindere dal fatto che il beneficiario abbia poi ceduto il credito o abbia optato per lo sconto in fattura: la responsabilità primaria resta in capo a chi ha commissionato i lavori e ha beneficiato, direttamente o indirettamente, dell’agevolazione fiscale.

Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura. Può essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario quando abbia concorso alla violazione con dolo o colpa grave: è il caso, ad esempio, di un’impresa che abbia applicato lo sconto sapendo che i lavori non sarebbero stati eseguiti secondo quanto dichiarato, o che abbia collaborato attivamente alla costruzione di una documentazione tecnica non veritiera.

Il cessionario del credito. È la figura la cui posizione è cambiata più volte nel tempo, e che oggi presenta una disciplina articolata. Dal punto di vista strettamente tributario, il cessionario risponde in solido solo in presenza di dolo o colpa grave, e la legge — a seguito del D.L. 11/2023 — individua un elenco di documenti che, se acquisiti prima della cessione, escludono di per sé questo concorso nella violazione salvo il dolo. Il mancato possesso di parte di questa documentazione non costituisce, da solo, causa automatica di responsabilità solidale: il cessionario può comunque dimostrare, con ogni mezzo, la propria diligenza o la non gravità della negligenza, mentre l’onere di provare il dolo o la colpa grave resta a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Sul piano penale, tuttavia, la posizione del cessionario è più esposta di quanto la sola disciplina tributaria lascerebbe intendere. Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, il sequestro preventivo di tipo impeditivo può colpire il credito anche quando il cessionario sia del tutto estraneo al reato e in buona fede, perché la misura cautelare si fonda sul collegamento tra il bene e il reato, non tra il reato e il suo autore. Questo significa, in concreto, che un cessionario può trovarsi privato della disponibilità di un credito regolarmente acquistato, pur non essendo mai stato chiamato a rispondere di alcuna violazione tributaria in proprio: una circostanza che rende essenziale, per chi opera abitualmente nell’acquisto di crediti fiscali, una verifica documentale particolarmente accurata prima di ogni acquisto, e una strategia difensiva tempestiva non appena emerga il rischio di un sequestro.

Perché questo profilo interseca tutte e tre le opzioni. Se la comunicazione di irregolarità riguarda un credito già ceduto, la scelta della strada da percorrere non può prescindere dall’individuare chi, tra beneficiario, fornitore e cessionario, sia il soggetto più esposto e quali argomenti ciascuno di essi possa far valere. Un beneficiario che ha ceduto il credito in buona fede, con tutta la documentazione richiesta dalla legge, si trova in una posizione difensiva diversa rispetto a un fornitore che abbia applicato lo sconto sapendo dell’irregolarità; un cessionario finanziario che abbia acquistato il credito nel rispetto di tutti i protocolli antiriciclaggio si trova, a sua volta, in una posizione diversa da chi abbia acquistato senza le cautele minime richieste dalla prassi bancaria. È proprio in questo intreccio tra profili tributari, contrattuali e talvolta penali che si giustifica, come indicato in apertura, il ricorso a una competenza che sappia leggere insieme la materia bancaria e quella tributaria: due ambiti che, nel Superbonus, raramente restano davvero separati.

I termini da rispettare, opzione per opzione

Uno degli errori più comuni, in questa materia, è trattare i termini come un dettaglio secondario rispetto alla scelta strategica. In realtà è vero il contrario: la scelta tra le tre opzioni descritte in questo articolo è, in buona parte, una scelta di tempistica, ed è utile fissare con precisione quali scadenze governano ciascuna strada.

Per l’Opzione 1 — regolarizzazione spontanea. La remissione in bonis per le comunicazioni ENEA e per le opzioni di cessione/sconto in fattura tardive va perfezionata, di regola, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla violazione, versando la sanzione fissa prevista. Per le comunicazioni catastali, il termine di riscontro assegnato dalla lettera di compliance è tipicamente di novanta giorni dalla ricezione: decorso questo termine senza risposta, l’Agenzia procede d’ufficio. Per il ravvedimento operoso legato a un controllo automatizzato o formale già notificato, la riduzione della sanzione è tanto maggiore quanto più breve è il ritardo nel versamento: il beneficio più ampio spetta a chi regolarizza entro trenta giorni dalla comunicazione, con riduzioni progressivamente meno favorevoli con il passare del tempo.

Per l’Opzione 2 — contestazione con documentazione. Non esiste, in questo caso, un termine perentorio unico: il contribuente può trasmettere osservazioni in qualunque momento prima che la comunicazione si trasformi in un atto impositivo autonomo. Tuttavia, per non perdere il beneficio della riduzione della sanzione legata al pagamento agevolato, conviene sempre agire entro il medesimo termine previsto per la regolarizzazione: se le osservazioni vengono accolte, la questione si chiude senza ulteriori esborsi; se vengono respinte, l’ufficio comunica la rettifica e da quel momento ricomincia a decorrere un nuovo termine per l’eventuale pagamento con sanzione ridotta.

Per l’Opzione 3 — attesa e contenzioso. Una volta notificato l’atto di recupero o l’avviso di accertamento, il termine per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla notifica: un termine perentorio, il cui mancato rispetto rende l’atto definitivo e preclude, salvo eccezioni molto limitate, ogni ulteriore contestazione nel merito. È bene ricordare, alla luce della giurisprudenza richiamata nel paragrafo precedente, che anche gli atti successivi della sequenza esecutiva — come l’intimazione di pagamento — vanno impugnati autonomamente entro i medesimi termini se si intende far valere vizi propri di quell’atto, perché il mancato tempestivo ricorso consolida la pretesa e preclude di riaprire questioni che si sarebbero potute sollevare tempestivamente.

Un punto comune a tutte e tre le opzioni. Qualunque sia la strada scelta, il termine decorre sempre dalla data di ricezione o di notifica dell’atto, non dalla data in cui il contribuente ha effettivamente letto la comunicazione o ha compreso la portata della contestazione. Per questo motivo, il primo passo pratico di fronte a qualunque comunicazione — prima ancora di scegliere quale delle tre strade percorrere — è sempre verificare con precisione la data di notifica o di messa a disposizione nel Cassetto fiscale, perché è da quel momento che comincia a correre l’orologio di ciascuna delle scelte possibili.

Checklist documentale essenziale, per orientarsi rapidamente

Prima di scegliere la strada da seguire, è utile avere sotto mano l’elenco dei documenti che, nella pratica, fanno davvero la differenza a seconda del tipo di contestazione ricevuta.

Per le contestazioni di natura catastale servono: il titolo abilitativo dei lavori o l’autodichiarazione per gli interventi in edilizia libera, la dichiarazione di fine lavori con l’eventuale attestazione di irrilevanza catastale, e — se già presentata — la ricevuta della variazione DOCFA con la nuova rendita attribuita.

Per le contestazioni sulla cessione del credito o sullo sconto in fattura servono: il visto di conformità rilasciato dal professionista abilitato, le asseverazioni tecniche di congruità della spesa, gli stati di avanzamento lavori (quando previsti), le fatture e le quietanze di pagamento, la comunicazione di opzione trasmessa telematicamente all’Agenzia con la relativa ricevuta.

Per le contestazioni che coinvolgono più soggetti — beneficiario, fornitore, cessionario — servono inoltre: il contratto di cessione del credito o l’accordo per lo sconto in fattura, la documentazione che il cessionario ha acquisito prima dell’acquisto (l’elenco previsto dall’articolo 121, comma 6-bis, del D.L. 34/2020), e ogni comunicazione intercorsa tra le parti che possa dimostrare la buona fede o, al contrario, la conoscenza di eventuali anomalie.

Avere questi documenti già organizzati, prima ancora di decidere quale delle tre strade percorrere, permette di valutare con realismo quale opzione è davvero sostenibile: una documentazione completa e coerente orienta naturalmente verso la contestazione motivata o, nei casi più complessi, verso una strategia di contenzioso ben costruita; una documentazione lacunosa, al contrario, rende spesso preferibile la regolarizzazione spontanea, perché il rischio di non riuscire a dimostrare quanto sostenuto in giudizio supera il beneficio potenziale di una difesa nel merito.

Un’ultima avvertenza pratica

Va infine ricordato che le tre opzioni descritte in questo articolo non sono sempre reciprocamente esclusive nel tempo: è possibile, ad esempio, presentare osservazioni documentate e, solo se queste vengono respinte, valutare se predisporsi al contenzioso, purché questo passaggio avvenga entro i termini corretti e senza lasciar decorrere inutilmente le scadenze intermedie. Ciò che invece non è mai recuperabile è il tempo perso restando inerti: ogni giorno che passa senza una scelta consapevole riduce il ventaglio delle strade ancora percorribili, e trasforma una vicenda che poteva chiudersi rapidamente in una contestazione più onerosa da gestire.

Un ultimo consiglio operativo: qualunque sia la scelta compiuta, conviene sempre conservare una copia di tutto quanto trasmesso all’Agenzia — comunicazioni, documenti, ricevute di invio telematico — con relativa prova di trasmissione e data certa. Questo vale non solo per l’ipotesi in cui la vicenda dovesse proseguire in sede contenziosa, ma anche per l’eventualità, tutt’altro che remota nel Superbonus, che la medesima pratica venga riesaminata a distanza di anni, magari nell’ambito di un controllo più ampio che coinvolge altri soggetti della medesima filiera (fornitore, cessionario, tecnico asseveratore). Una pratica ben documentata fin dall’origine è, in tutti e tre gli scenari descritti, la miglior garanzia di poter far valere le proprie ragioni quando servirà.

Vale infine la pena ricordare che la disciplina del Superbonus, a differenza di altre agevolazioni più stabili nel tempo, ha conosciuto negli ultimi anni modifiche frequenti sia sul piano delle percentuali di detrazione sia su quello degli adempimenti procedurali: una comunicazione di irregolarità relativa a spese sostenute nel 2021 o nel 2022 va quindi sempre valutata alla luce della normativa vigente in quel preciso momento, e non di quella attuale, perché le regole su asseverazioni, visti di conformità e responsabilità solidale sono state modificate più volte proprio negli anni in cui la maggior parte dei lavori oggi controllati è stata eseguita.

Chiusura: la scelta dipende dal caso, ma il tempo per farla non è infinito

Non esiste una risposta preconfezionata a “cosa fare” quando arriva una comunicazione di irregolarità per il Superbonus: dipende dal tipo di contestazione, dalla solidità della documentazione disponibile, dal numero di soggetti coinvolti nella vicenda. Quello che invece vale sempre è che ogni strada — regolarizzazione, contestazione motivata, attesa strategica in vista del contenzioso — richiede di essere scelta consapevolmente e nei tempi corretti, perché sbagliarla, o semplicemente non scegliere, costa quasi sempre più caro che affrontarla con metodo fin dal primo giorno.

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