Perché qui conta più la giurisprudenza che la norma scritta
Chi riceve un accertamento per operazioni con parti correlate scopre presto una cosa: la disciplina di riferimento (l’articolo 110, comma 7 del TUIR per i rapporti transfrontalieri, l’articolo 9 del TUIR per quelli tra soggetti residenti, l’articolo 39 del DPR 600/1973 per la ricostruzione induttiva) è scarna, e lascia moltissimo spazio all’interpretazione. È la Cassazione, ordinanza dopo ordinanza, a stabilire davvero dove passa il confine tra una legittima scelta di gruppo e un’operazione contestabile: quando basta il legame di parentela o di controllo a far scattare i sospetti del Fisco, quanto deve essere marcata l’antieconomicità per giustificare una ripresa a tassazione, e — soprattutto — su chi ricade l’onere di provare che l’operazione contestata era genuina quando la documentazione a supporto è carente o assente.
Nel 2025 e nel 2026 questo orientamento si è mosso, e non in una sola direzione: da un lato la Suprema Corte ha irrigidito il rigore probatorio su fatture e operazioni “inesistenti” tra soggetti collegati; dall’altro, con tre pronunce ravvicinate dell’11 giugno 2026, ha frenato la tendenza dell’Amministrazione a trasformare l’antieconomicità in un automatismo accusatorio, pretendendo parametri quantitativi concreti anche quando le parti sono legate da rapporti di gruppo o familiari. Sapere quale principio si applica al proprio caso concreto, e con quali estremi la Cassazione lo ha affermato, è la differenza tra un accertamento che regge in giudizio e uno che si sgretola per difetto di prova.
In questa materia lo Studio Monardo porta un contributo specifico: l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, e ciò significa poter seguire una controversia su parti correlate dalla fase di adesione fino al terzo grado di giudizio con la stessa strategia difensiva, senza le interruzioni di linea che spesso indeboliscono la difesa del contribuente proprio nel passaggio più delicato — quello davanti alla Suprema Corte, dove si decidono i principi di diritto che qui esamineremo.
📩 Se hai ricevuto un avviso di accertamento o un PVC che contesta operazioni con parti correlate, non aspettare la scadenza dei termini: contattaci subito, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questo articolo.
Il quadro normativo in breve
Prima di entrare nella giurisprudenza serve fissare tre coordinate normative, perché la Cassazione le tiene rigorosamente separate e confonderle è il primo errore che indebolisce un ricorso.
Transfer pricing internazionale (art. 110, comma 7, TUIR). Si applica alle operazioni tra un’impresa italiana e una società non residente che, direttamente o indirettamente, la controlla, ne è controllata, o è controllata dalla medesima capogruppo. La norma impone che i componenti di reddito derivanti da queste operazioni siano determinati «con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili» — il cosiddetto arm’s length principle, mutuato dall’articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE. Dal 2017 (D.L. 50/2017, poi integrato dal D.M. 14 maggio 2018) il criterio di riferimento non è più il generico “valore normale” dell’articolo 9 TUIR, ma proprio questo standard internazionale, più articolato e ancorato alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento.
Transfer pricing “interno” (art. 9 TUIR). Quando le parti correlate sono entrambe residenti in Italia, l’articolo 110, comma 7 non si applica: lo esclude espressamente l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 147/2015, anche in presenza di opzione per il consolidato fiscale nazionale. Questo però non lascia le operazioni tra consociate residenti fuori da ogni controllo: l’Amministrazione può comunque verificarne la genuinità sulla base del “valore normale” ex articolo 9 TUIR, in combinato con la verifica di un’eventuale antieconomicità manifesta dell’operazione.
Accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/1973). È lo strumento con cui il Fisco, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ricostruisce un maggior reddito quando le scritture — pur corrette nella forma — appaiono complessivamente inattendibili alla luce di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’antieconomicità di un’operazione con parte correlata è uno degli indizi più frequentemente utilizzati a questo scopo, ma — come vedremo — la sua sola presenza non basta più, da sola, a fondare la ripresa.
Su questo impianto si innesta la questione più pratica: quando l’operazione con la parte correlata non è supportata da adeguata documentazione (contratti, delibere, analisi di comparabilità, corrispondenza interna che ne spieghi la logica economica), su chi ricade l’onere di colmare quel vuoto probatorio? È qui che la giurisprudenza recente ha preso posizioni nette.
Va anche detto che l’ordinamento prevede uno strumento specifico per prevenire, e non solo per gestire dopo i fatti, questo tipo di contestazioni: la disciplina della documentazione idonea in materia di prezzi di trasferimento (Master File e Documentazione Nazionale), che consente alle imprese di predisporre un fascicolo strutturato — analisi funzionale del gruppo, descrizione dei metodi di determinazione dei prezzi, comparabili selezionati — da esibire in caso di verifica. Chi predispone questa documentazione in modo tempestivo e coerente con le indicazioni di prassi beneficia, in molti casi, dell’esimente dalle sanzioni amministrative anche quando l’Ufficio contesti comunque la congruità del prezzo praticato: un vantaggio che non elimina il rischio della ripresa a tassazione, ma ne riduce sensibilmente l’impatto economico complessivo. Il problema pratico, però, riguarda proprio i casi — più frequenti di quanto si pensi, specie nelle imprese di dimensioni medie e nei rapporti tra società a controllo familiare — in cui questa documentazione non è mai stata predisposta, oppure lo è stata solo in parte o in modo generico. È esattamente in questo scenario che la giurisprudenza sull’onere della prova, esaminata nei paragrafi seguenti, diventa decisiva: in assenza di un fascicolo documentale strutturato, la difesa deve necessariamente ricostruire ex post gli elementi che quella documentazione avrebbe dovuto contenere fin dall’origine.
L’orientamento consolidato: onere della prova bipartito e limiti all’automatismo
Il principio che oggi si può considerare stabile — costruito attraverso una sequenza di pronunce tra il 2025 e il 2026 — è che l’onere della prova nelle operazioni con parti correlate si articola in due fasi distinte, e non è mai integralmente a carico di una sola parte.
Prima fase: l’Amministrazione deve costruire un quadro presuntivo qualificato. Non basta osservare che due soggetti sono collegati per presumere che un’operazione tra loro sia stata manipolata a fini fiscali. Lo ha chiarito con nettezza la Cassazione, sezione tributaria civile, con la sentenza n. 3223 dell’8 febbraio 2025, in tema di finanziamento infruttifero concesso da una controllante italiana a una controllata rumena: la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina del transfer pricing si applica anche quando il tasso pattuito è pari a zero, e non solo quando è meramente inferiore al valore di mercato, perché anche l’assenza totale di remunerazione può nascondere un trasferimento di ricchezza imponibile verso l’estero. In altre parole: se sei parte di un finanziamento infragruppo a titolo gratuito, non puoi difenderti dicendo che “tanto la norma sul transfer pricing riguarda solo i tassi troppo bassi, non quelli nulli” — la Cassazione ha già chiuso questa porta.
Ma la stessa pronuncia riequilibra subito il quadro: se è vero che il finanziamento infruttifero rientra nella disciplina, è altrettanto vero che l’Amministrazione deve provare solo che il tasso applicato era anomalo rispetto a quello di mercato; sarà poi il contribuente a dover dimostrare, con prove specifiche, che quella scelta rispondeva a un preciso interesse economico del gruppo (ad esempio il sostegno finanziario a una consociata in fase di start-up, o il ruolo di tesoreria accentrata assunto dalla capogruppo). Se ti trovi in questa situazione: un finanziamento a costo zero o sotto mercato non è di per sé vietato, ma va giustificato con un razionale economico documentato, non con una difesa generica.
Il secondo tassello riguarda la scelta del metodo di calcolo del valore di libera concorrenza. Con l’ordinanza n. 4610 del 21 febbraio 2025 la Cassazione ha richiamato l’analisi funzionale delle Linee Guida OCSE — attività svolte, rischi assunti, beni impiegati dalle parti — come criterio per stabilire quando due transazioni sono davvero comparabili ai fini del metodo del confronto del prezzo (CUP). E con l’ordinanza n. 29083 del 4 novembre 2025 ha affermato che non esiste una gerarchia rigida tra i metodi di transfer pricing: vige la best method rule, per cui in operazioni infragruppo a basso rischio, con produzione centralizzata e ordini già confermati, il metodo del margine netto (TNMM) può risultare più aderente del CUP, proprio perché il margine di profitto è un indicatore più affidabile di un prezzo che, in quel contesto, non è affatto frutto di libero mercato. Il principio, calato nella pratica, significa che: se l’Ufficio applica un metodo di calcolo non adatto alla concreta struttura del gruppo, questa scelta è sindacabile in giudizio, e un accertamento fondato su un metodo mal motivato può cadere per questo solo motivo.
Un elemento trasversale a tutte queste pronunce, e spesso sottovalutato da chi riceve un accertamento, riguarda il momento procedimentale in cui questo confronto probatorio avviene per la prima volta. La fase di contraddittorio preventivo — l’invito a fornire chiarimenti prima della notifica dell’atto impositivo, o il confronto in sede di adesione — non è un passaggio meramente formale: è l’occasione in cui il contribuente può depositare, con effetto potenzialmente decisivo, la documentazione che spiega la logica economica dell’operazione contestata, prima che la posizione dell’Ufficio si cristallizzi in un atto formale difficile da rivedere. Le pronunce esaminate mostrano infatti un pattern ricorrente: quando l’Amministrazione arriva alla fase contenziosa avendo già ricevuto, e ignorato o valutato in modo apodittico, una spiegazione articolata del contribuente, i giudici tendono a essere più severi nei confronti dell’atto impositivo. Viceversa, un contribuente che si presenta in giudizio con argomenti mai sottoposti prima all’Ufficio parte da una posizione più debole, anche quando quegli argomenti sono nel merito fondati. Per questo, ogni strategia difensiva seria in materia di parti correlate dovrebbe iniziare ben prima della fase contenziosa, nel momento stesso in cui arriva il primo questionario o il primo invito al contraddittorio.
Un terzo pilastro riguarda la nozione stessa di “controllo” rilevante ai fini del transfer pricing. Con l’ordinanza n. 18058 del 3 luglio 2025 la Cassazione ha chiarito che la modifica normativa del 2017 — che ha ancorato il controllo rilevante ai presupposti dell’articolo 2359 del codice civile — non si applica retroattivamente: per le annualità fino al 2017 resta valida la nozione più “elastica” di controllo, fondata sulla stabile influenza economica, anche in assenza dei requisiti civilistici formali. Coerentemente, la sentenza n. 4853 del 25 febbraio 2025 ha applicato un approccio sostanzialistico (substance over form) a un caso di cessioni infragruppo a prezzo scontato seguite, a distanza di pochi giorni, da rivendite a valore maggiorato attraverso una catena di società estere dello stesso gruppo — a dimostrazione che la forma contrattuale non basta a escludere il controllo sostanziale se i fatti economici raccontano un’altra storia.
Le questioni aperte
La prima questione: quando un legame familiare o societario diventa prova di anomalia
LA QUESTIONE. Molti contribuenti pensano che l’esistenza di un legame di parentela o di appartenenza allo stesso gruppo societario sia, di per sé, irrilevante ai fini fiscali — che conti solo il contenuto economico dell’operazione, non chi la firma. La realtà giurisprudenziale è più sfumata, e in evoluzione proprio in queste settimane.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Con l’ordinanza n. 34378/2025 la Cassazione ha affrontato il caso di una società che aveva concesso in locazione gratuita alcuni immobili a soggetti legati da vincoli di parentela, in un contesto di grave sproporzione tra costi sostenuti e caparre incassate, senza mai agire legalmente per tutelare i propri crediti. La Corte ha stabilito che, una volta che l’Amministrazione fornisce un quadro presuntivo basato su elementi gravi, precisi e concordanti, l’onere di provare la ragionevolezza economica dell’operazione si sposta sul contribuente — e il giudice di merito non può ritenere quella prova assolta sulla base di giustificazioni generiche, come il legame di parentela con la controparte, senza una valutazione rigorosa e circostanziata della loro reale capacità di superare gli indizi di anomalia. In questo caso, dunque, il legame familiare non giustifica l’anomalia: può anzi rafforzare il sospetto di un vantaggio indebito concesso a soggetti vicini.
Ma la giurisprudenza più recente introduce un correttivo importante. Con l’ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026 la Cassazione ha chiarito che l’esistenza di legami di parentela o di controllo societario non può costituire, di per sé sola, una presunzione automatica di non inerenza o di antieconomicità di un costo. Se l’Amministrazione ritiene che una struttura organizzativa tra parti correlate sia artificiosa e costruita solo per ottenere un vantaggio fiscale, deve azionare lo strumento specifico dell’abuso del diritto previsto dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, con tutte le garanzie procedimentali che questo comporta — in primis il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, a pena di nullità dell’atto.
SE C’È CONTRASTO. Non si tratta di un vero contrasto, ma di una linea di confine che la giurisprudenza sta tracciando con più precisione: il legame tra le parti è un elemento che può rafforzare un quadro indiziario già solido su altri fronti (sproporzione economica manifesta, assenza di tutela dei crediti, mancanza di razionale commerciale), ma non può da solo sostituire la prova dell’anomalia, né può essere usato come scorciatoia per aggirare le garanzie previste per la contestazione di abuso del diritto. L’assunzione prudenziale, alla luce di questo assetto, è che il legame tra parti correlate va sempre accompagnato da altri indizi concreti perché l’accertamento regga in giudizio.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se hai concluso operazioni con familiari o con altre società del tuo stesso gruppo, il legame in sé non ti espone automaticamente a un accertamento fondato: quello che deve reggere è il contenuto economico dell’operazione. Documenta sempre la logica commerciale — non basta che l’operazione sia “spiegabile”, deve essere spiegata per iscritto, prima che arrivi la verifica, non dopo. In questo terreno la presenza di uno staff che unisce competenze legali e contabili conta quanto la difesa in aula: verificare a monte che un’operazione infragruppo sia sorretta da un razionale economico scritto è spesso ciò che decide, mesi dopo, l’esito di un accertamento.
Un aspetto che merita attenzione specifica riguarda il momento in cui la giustificazione viene prodotta. La distinzione tra una spiegazione fornita prima della verifica (in un contratto, in un verbale, in una relazione datata con firma digitale o posta certificata) e una spiegazione costruita solo dopo la notifica del PVC o dell’avviso di accertamento non è puramente formale: i giudici di merito tendono a guardare con più diffidenza a una giustificazione economica elaborata a posteriori, proprio perché priva di quel riscontro temporale che ne attesta la genuinità. Questo non significa che una difesa costruita dopo l’avvio della verifica sia destinata a fallire — accade spesso, ed è legittimo farlo — ma significa che il peso probatorio di quella difesa sarà normalmente inferiore rispetto a una documentazione coeva all’operazione. Per questo, nella prassi difensiva, diventa importante ricostruire con precisione ogni elemento indiretto disponibile: scambi di email dell’epoca, verbali di riunioni aziendali, corrispondenza con consulenti esterni, persino le comunicazioni informali che, pur non essendo un contratto formale, possono attestare che la logica economica dell’operazione esisteva già al momento della sua conclusione e non è stata costruita solo per il contenzioso.
La seconda questione: l’antieconomicità basta da sola a giustificare la ripresa?
LA QUESTIONE. Per anni l’Amministrazione ha utilizzato l’antieconomicità di un’operazione — un prezzo troppo basso, un costo sproporzionato, un finanziamento a condizioni fuori mercato — come leva quasi automatica per contestare operazioni tra parti correlate, spesso senza indicare parametri quantitativi precisi. Nel 2026 questo automatismo ha incontrato un freno deciso.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Con l’ordinanza n. 26182 del 25 settembre 2025 la Cassazione ha confermato che l’antieconomicità — intesa come sproporzione cronica tra costi e ricavi tale da far operare l’impresa costantemente in perdita senza giustificazioni plausibili — resta un indizio “grave e preciso” idoneo a fondare un accertamento analitico-induttivo, anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari. Fin qui, la linea tradizionale.
Ma con due pronunce gemelle dell’11 giugno 2026 — la sentenza n. 19140 e la sentenza n. 19144, entrambe relative a interessi passivi su finanziamenti infragruppo — la Cassazione ha marcato un confine netto tra antieconomicità e non inerenza. Il principio, calato nella pratica, significa che: l’antieconomicità di una scelta gestionale non equivale automaticamente all’assenza di inerenza del relativo costo. Per contestare la deducibilità di una spesa tra parti correlate, l’Ufficio non può limitarsi a criticare in astratto l’opportunità della scelta imprenditoriale: deve dimostrare l’anomalia con parametri quantitativi e comparativi concreti — tassi di mercato, benchmark di settore, dati contabili interni, condizioni bancarie medie. Nel caso deciso dalla sentenza n. 19144/2026, i giudici di merito avevano ritenuto assorbita la valutazione sull’inerenza del costo per la ritenuta antieconomicità “a monte” dell’operazione: la Cassazione ha cassato questa impostazione, imponendo un accertamento in fatto autonomo, non una scorciatoia logica.
SE C’È CONTRASTO. L’orientamento più risalente (che vede nell’antieconomicità manifesta un indizio quasi da solo sufficiente) convive oggi con un indirizzo più garantista per il contribuente quando la contestazione riguarda specificamente l’inerenza di un costo infragruppo: qui la Cassazione richiede un secondo livello di prova, quantitativo e comparativo, che non può essere sostituito dalla sola valutazione di “convenienza” della scelta gestionale. L’orientamento si è consolidato nel senso che più la contestazione tocca operazioni tra parti correlate (dove un margine di discrezionalità gestionale di gruppo è fisiologico), più l’Amministrazione deve indicare un parametro oggettivo di anomalia, non un giudizio di opportunità.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se il tuo accertamento si fonda solo sulla frase “l’operazione non era conveniente per l’impresa”, senza un confronto con tassi, margini o dati di mercato specifici, questa è oggi un’obiezione difensiva solida: puoi eccepire che manca il parametro quantitativo richiesto dalla giurisprudenza più recente, e non la semplice valutazione soggettiva di convenienza. In questo tipo di contestazioni la continuità della strategia difensiva dalla fase di accertamento fino all’eventuale ricorso per Cassazione è decisiva, perché è proprio in sede di legittimità che si è consolidato questo argine ai poteri del Fisco.
Vale la pena aggiungere una precisazione che riguarda le imprese in perdita strutturale, un caso che ricorre spesso nei gruppi in fase di espansione o di ristrutturazione. La sola circostanza che una società operi in perdita per più esercizi consecutivi non equivale, di per sé, ad antieconomicità rilevante ai fini fiscali: occorre che la sproporzione tra costi e ricavi sia manifesta e priva di qualsiasi spiegazione plausibile, tenendo conto anche delle dinamiche tipiche del settore di appartenenza. Una società che sta consolidando una quota di mercato, o che sta assorbendo i costi di avviamento di una nuova linea produttiva, può presentare indicatori di redditività inferiori alla media senza che questo integri, da solo, l’indizio grave e preciso richiesto dalla giurisprudenza. La differenza, ancora una volta, è nella capacità di documentare questa dinamica con dati oggettivi — piani industriali, andamento dei ricavi nel tempo, confronto con l’andamento medio di settore reperibile da fonti pubbliche o studi di settore — piuttosto che limitarsi a un’affermazione generica sulla fase di sviluppo dell’attività.
La terza questione: cosa succede quando l’operazione con la parte correlata non è documentata affatto
LA QUESTIONE. Il caso più delicato è quello in cui manca del tutto — o quasi — la documentazione a supporto dell’operazione: nessun contratto scritto, nessuna delibera, nessuna corrispondenza che ne spieghi la logica. Qui la giurisprudenza sulle operazioni “inesistenti” tra soggetti collegati si combina con quella sull’onere della prova, e il quadro che ne emerge è più severo per il contribuente.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Con tre ordinanze pressoché coeve dell’8 e 9 ottobre 2025 (nn. 27042, 27053 e 27071) la Cassazione ha fissato il regime probatorio delle operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare due elementi — la fittizietà soggettiva del fornitore (o della controparte) e la consapevolezza, o quantomeno l’assenza di diligenza ordinaria, di chi ha ricevuto la fattura o concluso l’operazione. Questa prova può fondarsi su indizi oggettivi, purché idonei a mettere sull’avviso un operatore economico medio; se l’Ufficio assolve questo onere, la prova contraria richiesta al contribuente non può limitarsi a dimostrare l’assenza di consapevolezza in astratto, ma deve estrinsecarsi in una “diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (ordinanza n. 27071/2025). Non sono rilevanti né la regolarità formale delle scritture né la mera tracciabilità dei pagamenti: elementi che, paradossalmente, vengono spesso costruiti proprio per far apparire genuina un’operazione che non lo è.
Sul fronte delle operazioni oggettivamente inesistenti — quelle mai realmente avvenute — il rigore è ancora maggiore. Con l’ordinanza n. 3135 del 12 febbraio 2026 la Cassazione ha stabilito che, una volta che l’Amministrazione ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà dell’operazione, anche solo basandosi su elementi riscontrati presso la controparte, la buona fede del contribuente è irrilevante: il destinatario della fattura o il partecipante all’operazione è necessariamente consapevole se una prestazione è stata realmente eseguita o meno, e quindi non può invocare un’ignoranza incolpevole su un fatto che, per sua natura, non può ignorare. Coerentemente, l’ordinanza n. 1111 del 19 gennaio 2026 ha confermato che l’Amministrazione assolve il proprio onere anche solo tramite presunzioni semplici — mancanza di struttura organizzativa, di dipendenti, di mezzi in capo all’emittente — spostando sul contribuente l’onere di una “rigorosa prova contraria” sull’effettività dell’operazione.
Infine, un punto metodologico che riguarda ogni contestazione di questo tipo: con l’ordinanza n. 24820/2025 la Cassazione ha ribadito che gli indizi presentati dall’Amministrazione non vanno valutati “atomisticamente”, cioè uno per uno in modo isolato, ma nel loro complesso — ogni elemento, anche debole singolarmente, può rafforzare gli altri in un rapporto di reciproco completamento.
SE C’È CONTRASTO. Qui l’orientamento è sostanzialmente granitico e non presenta contrasti significativi: quando l’operazione con la parte correlata è priva di documentazione di supporto, il contribuente parte già in una posizione difensiva svantaggiata, perché la Cassazione ha più volte escluso che la sola regolarità formale (fatture, bonifici tracciati) possa colmare il vuoto probatorio. L’assunzione prudenziale è che, in assenza di documentazione contestuale all’operazione, occorre puntare sulla prova sostanziale dell’effettività della prestazione (corrispondenza, prove di esecuzione, testimonianze scritte di terzi, elementi extracontabili), non sulla sola regolarità cartolare.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se l’operazione con la parte correlata risulta scarsamente o per nulla documentata, la priorità assoluta è ricostruire ex post, con ogni mezzo di prova ammesso nel processo tributario, l’effettività sostanziale dell’operazione, perché la sola prova formale (fattura, pagamento) è stata più volte ritenuta insufficiente dalla Cassazione. Verificare la consistenza sostanziale di ogni operazione infragruppo prima ancora che arrivi la verifica fiscale, applicando questi stessi orientamenti in chiave preventiva, è ciò che lo Studio Monardo offre attraverso il proprio staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti.
La pronuncia più recente e rilevante: la frenata all’automatismo antieconomicità-non inerenza
Tra tutte le pronunce esaminate, quella che merita un approfondimento a sé è la sentenza n. 19140 dell’11 giugno 2026, insieme alla sua “gemella” n. 19144 dello stesso giorno, perché segna il punto più avanzato — e più recente in assoluto — dell’evoluzione giurisprudenziale su questo tema.
Il contesto: una società italiana aveva ricevuto finanziamenti da una finanziaria estera del proprio gruppo, utilizzando le somme per acquisire partecipazioni, capitalizzare società partecipate e sostenere altre imprese del gruppo. L’Agenzia delle Entrate, confrontando i flussi finanziari incassati con gli oneri finanziari corrisposti alla finanziaria estera, aveva riscontrato uno scarto negativo tale da ritenere che un operatore diligente avrebbe dovuto estinguere il debito anziché mantenerlo; su questa base, aveva disconosciuto integralmente la deducibilità degli interessi passivi, sostenendo che la società avesse deliberatamente “caricato” la propria base imponibile italiana di costi sproporzionati per sfruttare il regime del consolidato fiscale di gruppo.
I giudici di merito avevano dato ragione all’Ufficio, ritenendo che l’antieconomicità “a monte” dell’operazione di finanziamento rendesse superflua persino l’analisi puntuale sull’inerenza del costo ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR. La Suprema Corte ha cassato questa impostazione con motivazione piana ma incisiva: trattandosi di un giudizio comparativo, l’antieconomicità non può risolversi in una valutazione astratta dell’opportunità della condotta gestionale, ma richiede un accertamento in fatto fondato su criteri quantitativi e comparativi precisi — parametri interni all’impresa (bilanci, indici di redditività) e parametri esterni (condizioni realmente offerte dal mercato in circostanze comparabili). L’onere di questa dimostrazione, ha chiarito la Corte, grava interamente sull’Amministrazione finanziaria, non sul contribuente.
Cosa cambia rispetto a prima: fino a questa pronuncia, molti uffici e diversi giudici di merito tendevano a trattare l’antieconomicità come una sorta di “prova regina” che, una volta riscontrata, esonerava l’Amministrazione da ulteriori approfondimenti sull’inerenza del costo contestato. Con la sentenza n. 19140/2026 la Cassazione impone invece una verifica a due livelli, distinti e autonomi: prima l’inerenza in senso qualitativo (il costo è collegato all’attività d’impresa?), poi — solo se l’Ufficio contesta specificamente la congruità quantitativa — la verifica comparativa vera e propria, che non può mai essere data per assorbita dalla sola percezione di “scelta gestionale poco conveniente”. Per i gruppi societari che gestiscono la finanza in modo centralizzato — pratica fisiologica e non sospetta di per sé — questo significa che il disconoscimento di un costo intercompany richiede oggi all’Amministrazione uno sforzo probatorio specifico, con benchmark e comparabili alla mano, non un giudizio di opportunità imprenditoriale.
I principi applicati ai casi reali
Simulazione 1 — Il finanziamento infruttifero verso la controllata estera. Alfa Holding S.r.l. concede un finanziamento di 850.000 € alla propria controllata slovacca, senza applicare alcun interesse, per sostenerne l’avvio di una nuova linea produttiva. L’Agenzia delle Entrate, applicando un tasso medio di mercato Banca d’Italia del 3,9%, ricostruisce interessi attivi presunti per circa 33.000 € annui. Alla luce dell’orientamento della sentenza n. 3223/2025: l’Amministrazione ha assolto il proprio onere provando che il tasso applicato (zero) era anomalo; ora spetta ad Alfa Holding dimostrare, con un piano industriale datato e una delibera del CdA che attesti la strategia di sostegno alla neo-controllata, che quella scelta rispondeva a un preciso interesse di gruppo. Se questa documentazione esiste ed è databile in modo certo prima della verifica, la difesa ha buone probabilità di successo; se viene prodotta solo in sede di contraddittorio, il giudice dovrà valutarla con più cautela.
Simulazione 2 — La locazione infragruppo a canone ridotto. Beta S.p.A. concede in locazione un capannone industriale a una società immobiliare del medesimo consolidato fiscale, per un canone annuo di 41.200 €, a fronte di un valore di mercato stimato dalla Camera di Commercio locale in circa 68.000 €. Le due società sono in consolidato fiscale ex articolo 117 TUIR. Applicando il principio della sentenza n. 2777/2026: il fatto che le perdite della locatrice si compensino comunque con gli utili della consolidante non basta a escludere la contestazione, perché la Cassazione ha chiarito che il principio di neutralità fiscale infragruppo non supera, da solo, una presunzione di antieconomicità adeguatamente fondata dall’Ufficio con più indizi concreti (scostamento dai valori camerali, raffronto con canoni di zona). La difesa dovrà quindi puntare su elementi ulteriori — ad esempio condizioni contrattuali particolari dell’immobile, vincoli urbanistici, stato di manutenzione — più che sulla sola neutralità del consolidato.
Simulazione 3 — La prestazione di servizi tra consociate senza contratto scritto. Gamma S.r.l. riceve fatture per 120.000 € da una consociata per “servizi di consulenza strategica”, senza alcun contratto scritto né relazione descrittiva delle prestazioni rese, pagate con bonifici regolarmente tracciati. In sede di verifica, l’Ufficio contesta l’inesistenza oggettiva delle prestazioni sulla base dell’assenza di struttura organizzativa della consociata prestatrice (nessun dipendente, nessuna sede operativa). Applicando gli orientamenti delle ordinanze nn. 3135/2026 e 1111/2026: la sola tracciabilità dei pagamenti non è sufficiente a superare gli indizi di fittizietà; Gamma S.r.l. dovrà produrre prova sostanziale dell’effettiva esecuzione delle prestazioni — corrispondenza email, elaborati scritti consegnati, verbali di riunioni — perché in assenza di questi elementi la buona fede non è invocabile, secondo il principio per cui chi riceve una prestazione sa necessariamente se questa è stata resa o meno.
Simulazione 4 — Il costo di regia infragruppo senza benchmark. Delta S.p.A., controllata italiana di un gruppo multinazionale, deduce annualmente 310.000 € come “management fee” corrisposta alla capogruppo tedesca per servizi di coordinamento strategico, senza che il contratto di servizio infragruppo indichi criteri di ripartizione dei costi tra le varie consociate del gruppo, né una descrizione puntuale delle attività effettivamente rese. L’Agenzia contesta l’intero importo per difetto di inerenza e di congruità. Applicando i principi delle sentenze nn. 19140 e 19144/2026: la contestazione dell’Ufficio, per reggere in giudizio, non può limitarsi a rilevare l’assenza di un benchmark, ma deve essa stessa indicare un parametro comparativo alternativo (ad esempio il costo di servizi equivalenti acquistati da terzi indipendenti, o la ripartizione dei costi di gruppo su basi oggettive come il fatturato o il numero di dipendenti delle singole consociate). Se l’accertamento si limita a un giudizio di genericità del contratto, senza indicare un parametro quantitativo proprio, questo è un profilo attaccabile in giudizio; se invece l’Ufficio produce un confronto puntuale con condizioni di mercato, la difesa dovrà concentrarsi sulla dimostrazione retroattiva delle attività effettivamente svolte dalla capogruppo a beneficio della controllata italiana.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro delle pronunce esaminate in questo articolo, sinteticamente riepilogato, aiuta a orientarsi rapidamente in base al tipo di contestazione ricevuta. Ogni riga richiama la questione decisa e la ricaduta pratica per chi si trova a impostare una difesa.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in sintesi | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. sent. n. 3223/2025 (8/2/2025) | Finanziamenti infruttiferi infragruppo | Il transfer pricing si applica anche a tasso zero; onere del contribuente provare il razionale economico | Documentare per iscritto le ragioni dei finanziamenti gratuiti tra società collegate |
| Cass. ord. n. 4610/2025 (21/2/2025) | Comparabilità nel metodo CUP | Serve un’analisi funzionale su attività, rischi e beni delle parti | Contestare comparabili non davvero equivalenti |
| Cass. sent. n. 4853/2025 (25/2/2025) | Nozione di controllo, substance over form | Rileva la sostanza economica oltre la forma contrattuale | Attenzione alle catene di cessioni infragruppo con rivendite ravvicinate |
| Cass. ord. n. 18058/2025 (3/7/2025) | Nozione di controllo ante-2017 | Nozione elastica di controllo per annualità fino al 2017 | Difesa rafforzata per periodi d’imposta risalenti |
| Cass. ord. n. 26182/2025 (25/9/2025) | Accertamento analitico-induttivo | Antieconomicità cronica è indizio grave e preciso | Attenzione a perdite ripetute senza giustificazione |
| Cass. ord. nn. 27042-27053-27071/2025 (8-9/10/2025) | Operazioni soggettivamente inesistenti | Doppio onere Amministrazione: fittizietà + consapevolezza; prova contraria rigorosa | Serve diligenza massima documentata, non solo buona fede dichiarata |
| Cass. ord. n. 24820/2025 (2025) | Valutazione degli indizi | Gli indizi vanno letti nel complesso, non atomisticamente | Contestare letture parcellizzate delle prove da parte dei giudici di merito |
| Cass. ord. n. 11954/2025 (2025) | Indici presuntivi di controllo sostanziale | Elenco di circostanze fattuali utilizzabili dall’Amministrazione | Prevenire la contestazione documentando l’autonomia gestionale reale |
| Cass. ord. n. 29083/2025 (4/11/2025) | Scelta del metodo di transfer pricing | Vige la best method rule, non gerarchia rigida tra metodi | Il metodo scelto dall’Ufficio deve essere motivato e sindacabile |
| Cass. ord. n. 34378/2025 (2025) | Accertamento antieconomico e parentela | Legami di parentela non giustificano da soli l’anomalia | Serve prova rigorosa oltre il legame familiare |
| Cass. ord. n. 31662/2025 (4/12/2025) | Operazioni soggettivamente inesistenti | Diligenza professionale rigorosa richiesta al contribuente | La regolarità formale non basta come prova contraria |
| Cass. ord. n. 3135/2026 (12/2/2026) | Operazioni oggettivamente inesistenti | Buona fede irrilevante se l’operazione non è mai avvenuta | Puntare sulla prova di effettiva esecuzione, non sulla buona fede |
| Cass. ord. n. 1111/2026 (19/1/2026) | Operazioni oggettivamente inesistenti | Presunzioni semplici sufficienti per l’Amministrazione | Serve rigorosa prova contraria sull’effettività |
| Cass. sent. n. 2777/2026 (8/2/2026) | Transfer pricing interno, consolidato fiscale | La neutralità del consolidato non esclude l’antieconomicità | Documentare condizioni specifiche oltre alla neutralità fiscale |
| Cass. ord. n. 2149/2026 (2/2/2026) | Costi collegati a maggiori ricavi accertati | Vanno riconosciuti i costi correlati, se provati | Allegare sempre i costi collegati a ricavi contestati |
| Cass. sent. n. 19073/2026 (11/6/2026) | Parentela/controllo e inerenza | Il legame da solo non presume l’anomalia; serve abuso del diritto per contestazioni sostanziali | Contraddittorio obbligatorio se si contesta l’artificiosità della struttura |
| Cass. sent. n. 19140/2026 (11/6/2026) | Antieconomicità e inerenza | Servono parametri quantitativi comparativi, non giudizi di opportunità | Contestare accertamenti privi di benchmark specifici |
| Cass. sent. n. 19144/2026 (11/6/2026) | Interessi passivi infragruppo | L’inerenza va accertata autonomamente, non assorbita dall’antieconomicità | Separare sempre l’analisi di inerenza da quella di congruità |
La sintesi operativa
Dall’insieme di queste pronunce emergono alcuni principi pratici che vale la pena fissare in modo sintetico.
- La documentazione preventiva vale più della difesa successiva: un razionale economico scritto prima dell’operazione pesa molto di più della stessa spiegazione fornita solo in sede di contraddittorio.
- Il legame di parentela o di gruppo non è, da solo, prova di anomalia, ma può rafforzare un quadro indiziario già solido su altri fronti concreti.
- L’antieconomicità non equivale automaticamente a non inerenza: se la contestazione riguarda la deducibilità di un costo infragruppo, l’Amministrazione deve indicare parametri quantitativi e comparativi precisi.
- La sola regolarità formale (fatture, bonifici tracciati) non è mai sufficiente a superare un quadro presuntivo solido sull’inesistenza di un’operazione tra parti correlate.
- La scelta del metodo di transfer pricing deve essere motivata e specifica rispetto alla struttura concreta del gruppo, non applicata in modo standardizzato.
- Gli indizi vanno letti nel loro insieme, e un accertamento che li valuta uno per uno, isolandoli, è censurabile per questo solo motivo.
- Se il Fisco contesta l’artificiosità di una struttura tra parti correlate, deve seguire la via dell’abuso del diritto, con le garanzie procedimentali che questa comporta.
- I costi collegati a maggiori ricavi accertati vanno comunque riconosciuti, se il contribuente li alloga e li prova, anche in via presuntiva.
- La distinzione tra transfer pricing internazionale e transfer pricing interno non è un tecnicismo: cambia radicalmente il regime probatorio applicabile, e va verificata come primo passo in ogni contestazione.
- Il momento in cui viene prodotta la giustificazione economica pesa quanto il suo contenuto: una spiegazione coeva all’operazione ha un valore probatorio superiore rispetto a una ricostruita solo dopo l’avvio della verifica.
- Nelle imprese in perdita strutturale, il solo dato del risultato negativo non basta a integrare antieconomicità rilevante, se collegato a una dinamica di settore o a una fase di sviluppo dell’attività documentabile con dati oggettivi.
Questi otto principi non vanno letti isolatamente: nella pratica del contenzioso tendono a intrecciarsi, perché un accertamento su parti correlate raramente si fonda su un solo elemento. Più frequentemente l’Ufficio costruisce un quadro che combina il legame soggettivo tra le parti, uno scostamento quantitativo (di prezzo, di canone, di tasso) e un giudizio di antieconomicità complessiva: proprio per questo la difesa efficace non può limitarsi a contestare un singolo tassello, ma deve ricostruire, punto per punto, se ciascuno degli elementi utilizzati dall’Amministrazione rispetta gli standard probatori fissati dalla giurisprudenza più recente.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se la mia azienda ha operazioni infragruppo senza contratti scritti, sono automaticamente nei guai? No, ma la posizione è più debole. Come chiarito dalle ordinanze nn. 27042-27071/2025, la regolarità dei pagamenti non basta: serve poter ricostruire, con altri mezzi di prova, l’effettiva esecuzione e la logica economica dell’operazione. Prima è meglio farlo, meglio è.
Basta dimostrare che l’operazione con il familiare o la società collegata aveva un senso commerciale per chiudere la partita? Solo se la dimostrazione è specifica e circostanziata. Secondo l’ordinanza n. 34378/2025, i giudici non possono accontentarsi di giustificazioni generiche legate al solo rapporto tra le parti: la prova contraria deve essere rigorosa e mirata a superare gli specifici indizi di anomalia sollevati dal Fisco.
Se l’Ufficio dice che l’operazione era “antieconomica”, questo basta a farmi perdere in giudizio? Non più, almeno quando la contestazione riguarda l’inerenza di un costo. Con le sentenze nn. 19140 e 19144 dell’11 giugno 2026, la Cassazione ha imposto che l’Amministrazione indichi parametri quantitativi e comparativi concreti, e non si limiti a un giudizio di opportunità gestionale.
Cambia qualcosa se le società coinvolte sono entrambe italiane, magari nello stesso consolidato fiscale? Sì e no. L’articolo 110, comma 7 TUIR non si applica alle operazioni tra residenti, ma resta applicabile il controllo di “valore normale” ex articolo 9 TUIR unito alla verifica di antieconomicità, come confermato dalla sentenza n. 2777/2026: l’appartenenza al medesimo consolidato non esclude, da sola, la contestazione.
Se l’accertamento aumenta i miei ricavi, posso comunque far valere i costi collegati anche se non documentati nella dichiarazione originaria? Sì, in linea di principio. L’ordinanza n. 2149/2026 ha chiarito che il reddito d’impresa va determinato in modo realistico, tenendo conto dei costi direttamente collegati ai maggiori ricavi contestati, purché tu li alleghi e li provi, anche tramite presunzioni serie e coerenti con l’attività svolta.
Posso difendermi sostenendo che l’Ufficio ha valutato solo alcuni indizi e ne ha ignorati altri a mio favore? Sì, ed è un’obiezione tecnica spesso decisiva. Secondo l’ordinanza n. 24820/2025, gli elementi presuntivi vanno sempre valutati nel loro complesso, non isolatamente: se l’accertamento (o la sentenza di merito che lo conferma) analizza gli indizi uno per uno senza considerarne l’effetto combinato — magari trascurando elementi che, letti insieme agli altri, ne ridimensionano la portata — questo vizio di metodo è censurabile autonomamente, a prescindere dal merito della singola contestazione.
Se il Fisco sostiene che la mia struttura di gruppo è stata creata solo per pagare meno tasse, cosa devo aspettarmi? Dipende dallo strumento che l’Amministrazione utilizza. Se la contestazione si limita a un giudizio di antieconomicità o di non inerenza, valgono i principi appena descritti. Se invece l’Ufficio sostiene che l’intera struttura tra parti correlate è artificiosa e priva di sostanza economica autonoma, secondo l’ordinanza n. 19073/2026 questa è una contestazione di abuso del diritto in senso proprio, che richiede l’attivazione delle garanzie procedimentali dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente — in primis il contraddittorio preventivo, la cui omissione comporta la nullità dell’atto impositivo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un accertamento — o a un semplice questionario preliminare — su operazioni con parti correlate, lo Studio Monardo applica questi orientamenti giurisprudenziali al fascicolo concreto del cliente, attraverso strumenti specifici e verificabili:
- Verifichiamo la corretta qualificazione dell’operazione contestata, distinguendo se ricade nel transfer pricing internazionale (art. 110, c. 7 TUIR), in quello interno (art. 9 TUIR) o nell’accertamento analitico-induttivo puro (art. 39 DPR 600/1973), perché il regime probatorio applicabile cambia radicalmente.
- Ricostruiamo la documentazione di supporto mancante, raccogliendo elementi di prova sostanziale — corrispondenza, delibere, analisi finanziarie — anche quando l’operazione non era stata formalizzata al momento della sua conclusione.
- Contestiamo il metodo di calcolo del valore di libera concorrenza applicato dall’Ufficio, quando non è coerente con la best method rule affermata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 29083/2025.
- Eccepiamo l’automatismo tra antieconomicità e non inerenza, richiedendo che l’Amministrazione indichi i parametri quantitativi e comparativi imposti dalle sentenze nn. 19140 e 19144/2026.
- Verifichiamo se la contestazione avrebbe dovuto seguire la via dell’abuso del diritto ex articolo 10-bis, con conseguente nullità dell’atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale, quando il Fisco contesta l’artificiosità di una struttura tra parti correlate.
- Impugniamo le valutazioni “atomistiche” degli indizi operate dai giudici di merito, quando gli elementi presuntivi non sono stati letti nel loro complesso come richiesto dall’ordinanza n. 24820/2025.
- Rivendichiamo il riconoscimento dei costi collegati a maggiori ricavi accertati, anche in via presuntiva, secondo il principio dell’ordinanza n. 2149/2026.
- Costruiamo simulazioni economiche comparative — benchmark di settore, tassi medi di mercato, condizioni bancarie comparabili — per contestare in modo puntuale i parametri usati dall’Ufficio.
- Assistiamo nella fase di contraddittorio preventivo, per intercettare la contestazione prima che diventi un atto formale e per costruire, fin da subito, un impianto difensivo coerente.
- Garantiamo la continuità della strategia difensiva dal contraddittorio iniziale fino all’eventuale ricorso per Cassazione, con lo stesso impianto argomentativo, senza interruzioni di linea difensiva nei passaggi di grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un ambito come questo, dove le controversie sulle operazioni con parti correlate si decidono spesso proprio nei principi di diritto affermati dalla Cassazione — come dimostrano le pronunce dell’11 giugno 2026 qui esaminate — la qualifica di cassazionista dell’Avvocato assume un peso specifico: significa poter seguire la stessa controversia dal primo grado fino alla Suprema Corte, con la stessa strategia argomentativa costruita fin dall’inizio, senza dover cambiare difensore o linea difensiva nel momento più delicato del contenzioso. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la difesa in un accertamento su parti correlate richiede infatti tanto l’inquadramento giuridico degli orientamenti giurisprudenziali quanto un’analisi economico-contabile puntuale (benchmark, tassi, margini) che solo un approccio integrato può fornire in modo davvero efficace.
Chiusura
Le operazioni con parti correlate restano uno dei terreni più mobili del contenzioso tributario: la Cassazione ha stretto le maglie sulle operazioni non documentate e sulla fittizietà, ma ha allo stesso tempo frenato gli automatismi accusatori fondati sulla sola antieconomicità o sul solo legame tra le parti. Chi gestisce un’impresa inserita in un gruppo, o comunque abituata a operazioni con soggetti collegati, farebbe bene a considerare questi orientamenti non solo in chiave difensiva, ma come una guida operativa per il futuro: la documentazione che oggi appare superflua è, quasi sempre, la stessa che domani farà la differenza tra un accertamento respinto e uno confermato.
Muoversi in questo equilibrio richiede di conoscere gli orientamenti più aggiornati — non quelli di due o tre anni fa — e di saperli applicare al proprio caso concreto fin dalla fase preventiva. È proprio in questa materia, dove il diritto bancario, tributario e societario si intrecciano continuamente nelle operazioni di gruppo, che il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, guidato da un avvocato cassazionista, fa la differenza tra un accertamento che si riesce a contenere e uno che si trasforma in un contenzioso lungo e costoso.
📩 Non lasciare che i termini di impugnazione scadano: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio in fondo a questa pagina.
