Comunicazione Di Irregolarità Per Segnalazioni Da Piattaforme Digitali: Cosa Fare E Difesa Legale

Le domande che riceviamo più spesso da chi vende su Vinted, eBay, Etsy, Subito o Airbnb e si ritrova una comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, con risposte complete

Dal 2023 la direttiva UE 2021/514 (cd. DAC7), recepita con il D.Lgs. 32/2023, obbliga i gestori di piattaforme digitali a trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano determinate soglie di operazioni o di incassi. Questo flusso automatico di informazioni alimenta i controlli formali e automatizzati previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, che sfociano proprio nella comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”). Chi riceve questo atto si trova spesso davanti a una ricostruzione del proprio reddito che non tiene conto della reale natura, occasionale o abituale, delle vendite effettuate. Lo Studio Monardo segue questo tipo di controversie perché unisce la competenza in diritto bancario e tributario, coordinata a livello nazionale da un team di avvocati e commercialisti, alla capacità di seguire il contenzioso, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

📩 Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità legata ai dati trasmessi da una piattaforma digitale? Contattaci subito: in fondo a questo articolo trovi tutti i riferimenti per parlare con il nostro staff.

Blocco A — Le basi

Cos’è esattamente questa comunicazione di irregolarità?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito di un controllo, automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) o formale (art. 36-ter DPR 600/1973), condotto anche grazie ai dati ricevuti dai gestori delle piattaforme digitali attraverso la comunicazione DAC7. Non è ancora una cartella di pagamento, ma è il momento in cui il Fisco mette nero su bianco una pretesa.

Nel concreto, l’Agenzia incrocia i dati dichiarati dal contribuente con quelli trasmessi dalla piattaforma (numero di transazioni, importi accreditati, identità del venditore) e, se emerge una discrepanza, invia questa comunicazione prima di procedere oltre. La logica è preventiva: dare al contribuente la possibilità di chiarire la propria posizione, pagare con sanzione ridotta, oppure segnalare errori, prima che si arrivi all’iscrizione a ruolo e alla cartella. Il fondamento generale di questo obbligo di interlocuzione preventiva è nell’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), che impone all’Amministrazione di comunicare gli esiti del controllo quando emergono incertezze su dati rilevanti.

Chi può ricevere questo tipo di comunicazione?

Chiunque risulti “Venditore Oggetto di Comunicazione” secondo la disciplina DAC7: chi vende beni, presta servizi personali, affitta immobili o noleggia mezzi di trasporto attraverso una piattaforma digitale, superando le soglie previste (più di trenta operazioni pertinenti nell’anno oppure un importo complessivo accreditato superiore a 2.000 euro, con una sola delle due condizioni sufficiente a far scattare la trasmissione). Riceve la comunicazione sia chi ha partita IVA sia il semplice privato che non l’ha aperta, perché il flusso di dati verso l’Agenzia parte comunque, a prescindere dalla natura soggettiva del venditore.

Entro quanto tempo devo rispondere a questa comunicazione?

Il D.Lgs. 108/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha modificato i termini classici: per il pagamento con sanzione ridotta il termine è passato da 30 a 60 giorni dal ricevimento; per le comunicazioni trasmesse in via telematica tramite intermediari il termine di trasmissione agli assistiti è passato da 30 a 90 giorni. Nel caso del controllo formale ex art. 36-ter, invece, resta fermo il termine di 30 giorni per segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ai sensi dell’art. 36-ter, comma 4, del DPR 600/1973. Calcolare correttamente questi termini è decisivo, perché determinano sia la sanzione applicabile sia la possibilità concreta di far valere le proprie ragioni prima che l’atto si consolidi.

La comunicazione riguarda solo le vendite online o anche altre attività sulle piattaforme?

La DAC7 copre quattro categorie di “attività pertinenti”: vendita di beni, locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali (ripetizioni, consulenze, piccoli lavori intermediati da app) e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Ricevono quindi la comunicazione non solo i venditori di oggetti su Vinted o eBay, ma anche chi affitta appartamenti su Airbnb o Booking, chi presta servizi tramite piattaforme di gig economy e chi noleggia auto o altri veicoli tramite app. Le regole di reazione, però, restano le stesse in tutti i casi: verificare l’esattezza dei dati, valutare la natura occasionale o abituale dell’attività, e decidere la strategia di risposta entro i termini.

Quali sono esattamente le soglie che fanno scattare la trasmissione dei dati da parte della piattaforma?

Il gestore trasmette i dati del venditore all’Agenzia delle Entrate quando ricorre almeno una di due condizioni: il venditore ha superato le trenta operazioni pertinenti nell’anno solare, oppure l’importo complessivo accreditato ha superato i 2.000 euro nello stesso periodo. Basta una sola delle due condizioni, non è necessario che ricorrano entrambe. Chi resta sotto entrambe le soglie viene considerato “piccolo inserzionista” ed è escluso dalla comunicazione, ma attenzione: l’esclusione dalla comunicazione DAC7 non equivale automaticamente a un’esenzione fiscale. Anche chi resta sotto soglia, se svolge un’attività abituale, resta comunque tenuto a dichiarare i relativi redditi secondo le regole ordinarie; semplicemente, in quel caso, non sarà la piattaforma a segnalarlo in modo automatico all’Agenzia. È un aspetto che genera spesso confusione: molti ritengono che restare sotto le soglie DAC7 significhi essere “al sicuro” dal punto di vista fiscale, ma si tratta di due piani distinti, quello della trasmissione automatica dei dati e quello della sussistenza dell’obbligo dichiarativo.

Che differenza c’è tra il controllo automatizzato e quello formale, ai fini pratici della mia difesa?

La differenza non è solo terminologica, perché incide sui margini di reazione disponibili. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis verifica dati aritmetici e coerenza formale della dichiarazione con quanto risulta agli archivi dell’Agenzia (inclusi i dati DAC7): in questi casi, se l’irregolarità è palese e non richiede alcuna valutazione interpretativa, la giurisprudenza ha ammesso che la comunicazione preventiva non sia sempre indispensabile prima della cartella. Il controllo formale ex art. 36-ter, invece, presuppone un confronto più approfondito tra la dichiarazione e la documentazione che il contribuente deve conservare, con margini di valutazione più ampi: in questo caso la comunicazione dell’esito è considerata garanzia necessaria, e la sua omissione rende nulla la cartella successiva secondo l’orientamento costante della Cassazione. Sapere fin da subito da quale dei due controlli origina la comunicazione ricevuta aiuta quindi a capire quanto sia solido, sul piano procedurale, un eventuale motivo di impugnazione basato sulla mancata comunicazione preventiva.

Blocco B — La procedura

Come faccio a capire se i dati riportati dalla piattaforma sono corretti?

Il primo passo, prima di qualsiasi altra valutazione, è confrontare analiticamente i dati indicati nella comunicazione con l’estratto conto della piattaforma e con i propri movimenti bancari. Le piattaforme aggregano dati su base annuale e possono includere per errore transazioni annullate, resi, storni o doppi conteggi. Non è raro che l’importo comunicato all’Agenzia sia superiore a quanto realmente incassato al netto di commissioni, spese di spedizione o rimborsi. Verificare questo aspetto è spesso il primo terreno di difesa, perché un errore nel dato di partenza vizia l’intera ricostruzione del reddito.

Quali sono i passaggi concreti da seguire dopo aver ricevuto la comunicazione?

La sequenza operativa segue quattro fasi principali: analisi del contenuto e dei dati riportati; verifica della natura, occasionale o abituale, dell’attività svolta; scelta tra adesione (pagamento con sanzione ridotta), istanza di autotutela o preparazione della difesa in vista di un’eventuale cartella; infine, se necessario, impugnazione. La tabella seguente riepiloga fasi, atti e termini principali.

FaseAtto da compiereTermineDavanti a chi
Ricezione comunicazioneVerifica dati e origine del controllo (36-bis o 36-ter)Immediata
Segnalazione errori (controllo formale)Comunicazione di dati ed elementi non valutati30 giorni dal ricevimentoUfficio dell’Agenzia delle Entrate
Pagamento agevolatoVersamento con sanzione ridotta (1/3 in caso di 36-bis)60 giorni dal ricevimentoModello F24
Istanza di autotutelaRichiesta di annullamento o correzione in via amministrativaNessun termine perentorio, ma da presentare tempestivamenteUfficio che ha emesso l’atto
Impugnazione facoltativa dell’avviso bonarioRicorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica, se si sceglie questa viaCorte di giustizia tributaria
Impugnazione della cartellaRicorso per vizi propri o per omessa comunicazione preventiva60 giorni dalla notifica della cartellaCorte di giustizia tributaria

Devo per forza pagare quanto richiesto nella comunicazione?

No. Il pagamento entro i termini agevolati comporta una sanzione ridotta (di regola pari a un terzo di quella ordinaria per il controllo automatizzato, con riduzione analoga per il controllo formale), ma non è un obbligo automatico: se ritenete che i dati siano errati o che l’attività sia stata qualificata scorrettamente, potete presentare un’istanza di autotutela, segnalare gli elementi corretti entro i 30 giorni previsti per il controllo formale, oppure attendere e impugnare direttamente la comunicazione o la successiva cartella. La scelta dipende dalla solidità della documentazione a vostra disposizione.

Cosa deve contenere concretamente un’istanza di autotutela efficace?

Un’istanza di autotutela ben costruita non si limita a chiedere genericamente il riesame della posizione, ma indica in modo puntuale l’errore specifico riscontrato, allegando la documentazione che lo prova. Deve indicare gli estremi della comunicazione ricevuta (numero, data, protocollo), il periodo d’imposta a cui si riferisce, la ricostruzione analitica delle differenze tra l’importo comunicato dalla piattaforma e l’incasso realmente percepito (con tabella di raffronto, se le operazioni contestate sono numerose), e la documentazione di supporto: estratti conto, conferme di rimborso, prospetti delle commissioni trattenute, o, se si contesta la qualificazione reddituale, elementi che dimostrino l’occasionalità delle vendite. Un’istanza generica, priva di riscontri documentali puntuali, ha scarse possibilità di essere accolta dall’Ufficio: la richiesta deve mettere il funzionario nelle condizioni di verificare immediatamente l’errore segnalato, senza dover ricostruire da solo la vicenda.

La comunicazione di irregolarità si può impugnare subito, senza aspettare la cartella?

Sì, e su questo punto la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata. La comunicazione di irregolarità è considerata un atto facoltativamente impugnabile: potete scegliere di contestarla subito davanti al giudice tributario, oppure aspettare e far valere i vostri motivi contro la cartella di pagamento che ne dovesse conseguire. Impugnarla subito ha un vantaggio: blocca la questione prima che si arrivi all’iscrizione a ruolo e ai relativi aggravi. Ne parliamo diffusamente più avanti, quando esaminiamo le pronunce della Cassazione su questo specifico aspetto.

Cosa succede se non rispondo affatto alla comunicazione?

Se non pagate, non segnalate errori e non presentate istanze, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della cartella di pagamento, con la sanzione piena (non più ridotta) e l’aggiunta degli interessi di mora. Il silenzio, in questa materia, è quasi sempre la scelta peggiore, perché fa perdere la possibilità di beneficiare della riduzione sanzionatoria e restringe il ventaglio di strumenti difensivi disponibili nella fase successiva.

Se riconosco che l’importo richiesto è corretto, posso comunque dilazionare il pagamento?

Sì. Se, dopo aver verificato i dati, riconoscete che la pretesa è fondata, la somma dovuta con sanzione ridotta può essere versata anche a rate, secondo la disciplina della rateazione prevista per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali. Il mancato pagamento di una singola rata entro il termine previsto per quella successiva, però, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo, con la sanzione piena. È una via percorribile quando l’irregolarità è reale e non contestabile, ma va gestita con attenzione al calendario delle scadenze, perché un’unica rata saltata vanifica il vantaggio ottenuto.

Blocco C — I casi particolari

E se le vendite segnalate riguardano oggetti personali, non merce acquistata per rivendere?

Questo è il nodo centrale di gran parte dei contenziosi legati alla DAC7. La distinzione fiscale fondamentale è tra redditi diversi (art. 67 del TUIR), propri di chi vende occasionalmente beni personali non più utilizzati, e reddito d’impresa (art. 55 del TUIR), che scatta quando l’attività di vendita è abituale, professionale e organizzata, anche senza una struttura formale. La Cassazione, con la sentenza n. 7552/2025, ha chiarito che l’esercizio abituale di un’attività di vendita determina sempre la sussistenza di un’impresa commerciale, a prescindere dall’assetto organizzativo scelto: nel caso esaminato, oltre 1.600 vendite di calzature in due anni sono state considerate sufficienti a integrare esercizio d’impresa, senza che fosse necessario un magazzino o una struttura organizzata. Al contrario, se dimostrate che le cessioni sono state episodiche, occasionali, prive di continuità e di reintegro delle scorte, l’attività resta nell’area dei redditi diversi, fiscalmente più favorevole.

Vale anche per chi vende tramite più piattaforme diverse?

Sì: ciò che conta ai fini della qualificazione fiscale non è la singola piattaforma utilizzata, ma il comportamento complessivo del venditore. Elementi come la gestione professionale dei feedback, la costanza dei prezzi, la gestione sistematica dei resi, il reintegro delle scorte e l’elevato numero di transazioni distribuite anche su più canali sono considerati, secondo l’orientamento della Cassazione, indici di abitualità che superano la frammentazione tra diverse piattaforme. L’Agenzia, in questi casi, incrocia i dati DAC7 di più gestori con i movimenti bancari complessivi del contribuente.

E se l’Agenzia si basa solo su presunzioni, senza prove certe di ogni singola vendita?

È legittimo, ed è proprio questo uno degli aspetti più delicati della materia. In tema di accertamento induttivo, la Cassazione ammette il ricorso a presunzioni anche “supersemplici”, cioè non necessariamente gravi, precise e concordanti, quando l’Amministrazione contesta lo svolgimento di un’attività abituale in totale assenza di contabilità e dichiarazione. In questi casi si verifica un’inversione dell’onere della prova: non spetta più all’Ufficio dimostrare l’esistenza del reddito con certezza assoluta, ma al contribuente fornire elementi contrari per dimostrare che il reddito non è stato prodotto, o è stato prodotto in misura inferiore a quella accertata. Questo significa che conservare la documentazione delle singole vendite (contratti, ordini, conversazioni, ricevute, prova della provenienza dei beni) diventa decisivo fin dal primo momento, non solo quando arriva la contestazione.

Le sentenze favorevoli ottenute per un anno d’imposta valgono anche per gli anni successivi?

No. In materia tributaria vige il principio dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta: l’esito di un giudizio relativo a una determinata annualità non vincola l’accertamento delle annualità successive, anche se la situazione di fatto appare simile. Questo comporta che, se l’attività di vendita online prosegue nel tempo, ogni anno d’imposta va valutato e, se necessario, difeso autonomamente, senza fare automaticamente affidamento su un precedente favorevole ottenuto in passato.

E se il conto corrente su cui arrivano gli incassi delle vendite è cointestato, per esempio con il coniuge?

La cointestazione del conto non sposta automaticamente la titolarità fiscale dei ricavi: il reddito va imputato a chi effettivamente svolge l’attività di vendita, indipendentemente da chi risulta intestatario del conto su cui transitano gli incassi. Tuttavia, nella prassi degli accertamenti bancari, la presunzione dell’Amministrazione tende a colpire il titolare del conto, salvo prova contraria. Se le vendite sono riconducibili a un solo componente della famiglia mentre il conto è cointestato per ragioni di gestione domestica, è opportuno documentarlo fin da subito (chi gestisce l’account sulla piattaforma, chi risponde ai clienti, chi acquista la merce), per evitare che l’intero volume dei movimenti bancari venga imputato per intero a entrambi i cointestatari o al soggetto sbagliato.

Se la mia attività viene riqualificata come reddito d’impresa, cosa cambia oltre alle imposte dirette?

La riqualificazione trascina con sé anche gli obblighi IVA, spesso sottovalutati rispetto al recupero IRPEF. Chi viene considerato operatore abituale deve aprire la partita IVA con effetto retroattivo alla data in cui l’attività ha assunto carattere abituale, emettere fatture o documenti commerciali per le operazioni pregresse (quando possibile ricostruirle) e versare l’IVA non liquidata sulle vendite già effettuate, con le relative sanzioni per omessa fatturazione e omesso versamento. In sede di accertamento, l’Agenzia applica di regola l’aliquota ordinaria sull’imponibile ricostruito, salvo che il contribuente dimostri, con documentazione idonea, l’esistenza di costi deducibili (acquisto della merce, spese di spedizione, commissioni trattenute dalla piattaforma) che riducono la base imponibile. Anche per questo la conservazione delle fatture d’acquisto e delle ricevute delle spese sostenute, fin dal primo momento in cui l’attività diventa sistematica, è determinante per contenere l’impatto economico di un’eventuale riqualificazione. Chi opta invece per la regolarizzazione spontanea, prima di ricevere qualunque comunicazione, può valutare l’accesso a un regime fiscale agevolato (come il regime forfettario, con coefficiente di redditività differenziato secondo il tipo di attività), evitando di dover gestire ex post sia le imposte dirette sia l’IVA arretrata.

E se vendo anche a clienti esteri o uso una piattaforma con sede fuori dall’Unione Europea?

La disciplina DAC7 si applica anche ai gestori di piattaforme extra-UE che offrono servizi a venditori residenti in Italia o in altri Stati membri, attraverso l’obbligo di registrazione e comunicazione previsto per gli operatori non residenti nell’Unione. Dal punto di vista del venditore, la circostanza che i clienti siano esteri o che la piattaforma abbia sede fuori dall’UE non cambia la sostanza dell’obbligo dichiarativo in Italia, se qui risiedete fiscalmente: l’attività abituale di vendita genera reddito imponibile in Italia indipendentemente dalla nazionalità degli acquirenti o dalla sede legale della piattaforma utilizzata.

Su questo tipo di controversie, la componente bancaria e tributaria dello staff coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, consente di seguire l’intera vicenda, dalla prima comunicazione fino all’eventuale giudizio di legittimità, con continuità di strategia.

Le piattaforme mi avvisano prima di trasmettere i miei dati all’Agenzia delle Entrate?

Sì, di norma. I gestori di piattaforma, per raccogliere i dati necessari alla comunicazione DAC7, chiedono ai venditori di compilare un modulo di identificazione (il cosiddetto modulo KYC, “Know Your Customer”), sia in fase di apertura di un nuovo account sia, per chi era già iscritto prima del 2023, tramite una richiesta successiva via e-mail. Questo passaggio non equivale a un consenso facoltativo: è un obbligo contrattuale della piattaforma verso il gestore stesso, e il venditore che non fornisce i dati richiesti entro i termini indicati rischia, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 32/2023, la sospensione dell’account o il blocco dei pagamenti, oltre a un’ulteriore proroga di 30 giorni per regolarizzare la propria posizione prima di misure più restrittive. Rispondere tempestivamente a queste richieste della piattaforma non evita la trasmissione dei dati se le soglie sono superate, ma consente quantomeno di sapere fin da subito quali informazioni saranno comunicate all’Agenzia, riducendo il rischio di sorprese quando arriva la comunicazione di irregolarità.

Blocco D — Le paure finali

Rischio che mi vengano pignorati i conti per una comunicazione di irregolarità?

Non dalla sola comunicazione: quella, da sola, non è titolo esecutivo e non consente pignoramenti. Il rischio concreto si presenta più avanti nella sequenza: se la comunicazione non viene gestita e si arriva alla cartella di pagamento non pagata né impugnata, la cartella stessa costituisce titolo per l’avvio dell’esecuzione forzata, compresi eventuali pignoramenti sui conti correnti. Gestire correttamente la fase della comunicazione di irregolarità è quindi anche il modo più efficace per evitare di arrivare a quella successiva ed eventualmente più gravosa.

Quanto tempo ho davvero per difendermi, se le cose si complicano?

Dipende dalla fase in cui vi trovate: 60 giorni per il pagamento agevolato dopo il D.Lgs. 108/2024, 30 giorni per segnalare errori nel controllo formale, 60 giorni per impugnare l’eventuale cartella di pagamento davanti alla Corte di giustizia tributaria. Questi termini non sono prorogabili a piacimento e decorrono dalla data di ricevimento o di notifica dell’atto, non da quando decidete di occuparvene: per questo la tempestività, fin dal primo giorno, è un elemento che pesa più di ogni altro sull’esito della vicenda.

È vero che basta non avere la partita IVA per essere al sicuro?

No, ed è una delle convinzioni più diffuse e più pericolose. Come confermato dalla giurisprudenza, l’assenza di partita IVA o di una struttura organizzata non esclude la sussistenza di un’attività d’impresa ai fini fiscali: il concetto tributario di impresa è più ampio di quello civilistico e prescinde da mezzi o personale, richiedendo solo abitualità, ripetizione e finalità di lucro. Chi vende regolarmente online restando “privato” sulla carta non è per ciò solo al riparo da una riqualificazione come reddito d’impresa, con i conseguenti obblighi IVA e contabili.

E se ho semplicemente svuotato l’armadio o venduto oggetti che non uso più?

In questo caso siete nel territorio dei redditi diversi, non del reddito d’impresa, e la comunicazione può essere contestata proprio su questo terreno, dimostrando la natura sporadica e non organizzata delle cessioni. La linea di confine, però, si è fatta sottile: bastano un numero elevato di operazioni distribuite su più anni, il reintegro sistematico della merce venduta e comportamenti tipici del commerciante per far scattare, secondo l’Agenzia e la giurisprudenza, la riqualificazione. Da qui l’importanza di documentare fin da subito la genuina occasionalità, quando effettivamente sussiste.

Se sistemo la posizione per quest’anno, sono al sicuro anche per gli anni precedenti in cui ho venduto allo stesso modo?

No, e questo è un timore fondato: la disciplina DAC7 è pienamente operativa dal 2023, ma l’Agenzia delle Entrate mantiene comunque il potere di controllare le annualità precedenti, nei limiti ordinari di decadenza dell’azione accertatrice (di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che si allunga in caso di omessa dichiarazione). Se le vendite sistematiche sono iniziate prima dell’introduzione della DAC7, i dati bancari e gli eventuali tabulati storici delle piattaforme possono comunque essere utilizzati per ricostruire il reddito degli anni pregressi ancora accertabili. Regolarizzare la posizione attuale è un passo utile, ma non chiude automaticamente la possibilità di controlli sul passato: per queste annualità la strategia da adottare va valutata a parte, verificando in particolare se i termini di decadenza siano già maturati.

Vendo su più piattaforme diverse: rischio di ricevere più comunicazioni separate per la stessa attività?

Sì, è una situazione tutt’altro che rara. Ogni gestore di piattaforma trasmette autonomamente i propri dati all’Agenzia delle Entrate, secondo il proprio calendario e le proprie soglie di rilevazione: se vendete su più marketplace, potete ricevere comunicazioni distinte, magari in momenti diversi, ciascuna riferita ai soli dati trasmessi da quella specifica piattaforma. Il rischio in questi casi è duplice: da un lato affrontare ogni comunicazione isolatamente, perdendo la visione d’insieme della propria posizione fiscale complessiva; dall’altro, se l’Agenzia decide di incrociare i dati di più piattaforme in un secondo momento, ritrovarsi con un accertamento complessivo che somma tutte le attività, spesso con conseguenze più severe rispetto a una gestione tempestiva e coordinata delle singole comunicazioni. Per questo, quando si vende su più canali contemporaneamente, ha senso affrontare ogni comunicazione ricevuta tenendo sempre presente il quadro complessivo delle proprie vendite su tutte le piattaforme utilizzate, e non soltanto i dati specifici indicati nella singola comunicazione, per evitare di costruire una difesa parziale che poi si rivela incoerente quando l’Amministrazione allarga lo sguardo.

Conviene affrontare da soli la prima fase, o è meglio rivolgersi subito a un professionista?

Dipende dalla complessità della propria situazione, ma alcuni segnali dovrebbero far propendere per un confronto tempestivo con chi si occupa di questa materia: importi contestati rilevanti, numero elevato di transazioni distribuite su più anni o più piattaforme, dubbi concreti sulla qualificazione dell’attività come occasionale o abituale, oppure la presenza di dati palesemente errati che richiedono una ricostruzione tecnica puntuale. Nei casi più semplici, con importi contenuti e un errore evidente nei dati trasmessi, è spesso possibile gestire la segnalazione in autonomia, seguendo con attenzione i termini di legge. Quando invece la comunicazione riguarda somme significative, più annualità o attività protratte nel tempo, il rischio di un passo falso nella prima risposta è quello di compromettere le possibilità difensive nelle fasi successive, perché le posizioni assunte nell’istanza di autotutela o nella segnalazione di errori possono poi essere richiamate anche nel contenzioso, se la vicenda arriva davanti alla Corte di giustizia tributaria. In questi casi, un confronto tempestivo con chi conosce sia il versante tributario sia quello bancario della materia consente di impostare fin dal primo giorno una linea difensiva coerente con l’intero sviluppo della vicenda.

“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Il modo più chiaro per capire come si applicano questi principi è osservare due situazioni numeriche, costruite come ipotesi dimostrative e non come casi reali seguiti dallo Studio.

Prima ipotesi — vendita realmente occasionale. Un contribuente vende su Vinted, nell’arco di un anno, 34 capi di abbigliamento personale non più utilizzato, per un incasso complessivo di 2.180 €. La piattaforma, superata la soglia delle trenta operazioni pertinenti, trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate secondo la disciplina DAC7. Il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità che ipotizza reddito non dichiarato. Nella risposta, allega le ricevute d’acquisto originarie dei capi (risalenti a 2-6 anni prima), l’assenza di reintegro della merce venduta e la circostanza che si è trattato di un’unica sessione di svuotamento armadio, mai ripetuta negli anni precedenti. Presentata istanza di autotutela con questa documentazione, l’Ufficio archivia la posizione: gli elementi raccolti erano sufficienti a dimostrare l’occasionalità, nonostante il numero di operazioni avesse superato la soglia dei trenta pezzi.

Seconda ipotesi — attività riqualificata come impresa. Un diverso contribuente vende scarpe sportive su due piattaforme (eBay e un marketplace verticale) per tre anni consecutivi, con un totale di 1.150 transazioni e un incasso complessivo di 87.600 €. I dati DAC7 delle due piattaforme, incrociati con i movimenti bancari, mostrano acquisti costanti di nuova merce in prossimità di ogni vendita, gestione professionale dei feedback e prezzi allineati a quelli di mercato. L’Agenzia emette un accertamento induttivo qualificando i proventi come reddito d’impresa non dichiarato, con recupero IRPEF, IRAP e IVA. In questo caso, l’elevato numero di transazioni, il reintegro sistematico delle scorte e la continuità pluriennale rendono estremamente difficile sostenere l’occasionalità: la strategia difensiva si sposta allora sulla corretta quantificazione del reddito imponibile (deduzione dei costi di acquisto e delle commissioni di piattaforma) piuttosto che sulla contestazione della qualificazione stessa.

Terza ipotesi — errore nei dati trasmessi dalla piattaforma. Un venditore riceve una comunicazione di irregolarità che quantifica in 14.750 € l’importo delle vendite non dichiarate su un marketplace di elettronica usata, riferito a un solo anno d’imposta. Confrontando l’estratto conto della piattaforma con i propri movimenti bancari, il venditore scopre che l’importo comunicato include 3.900 € relativi a due ordini annullati e rimborsati integralmente all’acquirente, oltre a 1.260 € di commissioni trattenute dalla piattaforma stessa e conteggiate per errore come incasso lordo del venditore. L’incasso realmente percepito, al netto di questi elementi, è di 9.590 €. Segnalando tempestivamente l’errore all’Ufficio, con allegata la documentazione dei due annullamenti e il dettaglio delle commissioni, l’importo contestato viene rideterminato: la vicenda si chiude con un pagamento proporzionalmente ridotto rispetto alla pretesa iniziale, senza necessità di arrivare al contenzioso.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

Se decido di non impugnare subito la comunicazione di irregolarità, perdo davvero qualcosa?

Quasi tutti si concentrano sulla scelta se pagare o contestare, ma pochi si chiedono cosa succede alla linea difensiva se rinviano tutto alla cartella. La risposta è articolata: impugnare subito la comunicazione blocca la vicenda in una fase preliminare e vi consente di far valere anche vizi di merito prima che l’Amministrazione consolidi la propria pretesa; se invece attendete la cartella, potrete comunque contestarla, ma dovrete anche far valere l’eventuale nullità per omessa o irregolare comunicazione preventiva, un motivo di ricorso distinto e aggiuntivo, che tuttavia in alcuni casi la Cassazione ha ritenuto non decisivo, quando l’irregolarità rilevata dal controllo automatizzato era palese e non richiedeva un contraddittorio preventivo. In altre parole, rinviare la difesa alla cartella non è sempre un errore, ma è una scelta che va calibrata caso per caso sulla base della solidità dei vostri elementi di prova e sulla natura del controllo (automatizzato o formale) da cui origina la comunicazione: una valutazione che richiede di leggere con attenzione l’atto ricevuto fin dal primo giorno.

“Ma i giudici cosa dicono?”

La giurisprudenza di legittimità ha definito con progressiva chiarezza sia i profili procedurali della comunicazione di irregolarità, sia i criteri per distinguere vendita occasionale e attività d’impresa nel contesto delle piattaforme digitali. Si tratta di un percorso che si è sviluppato in due filoni paralleli, spesso richiamati insieme negli stessi ricorsi: da un lato le pronunce che riguardano la natura e l’impugnabilità dell’atto (se e quando può essere contestato, se la sua omissione rende nulla la successiva cartella); dall’altro le pronunce che riguardano il merito della pretesa, ossia come distinguere un venditore occasionale da un vero operatore economico quando i dati arrivano dalle piattaforme digitali. Ecco i riferimenti principali, aggiornati alla data di pubblicazione di questo articolo.

Cass., sez. V, sent. n. 7552/2025 (21 marzo 2025). La Corte ha stabilito che l’esercizio abituale della vendita online, anche senza organizzazione strutturata, integra sempre esercizio d’impresa: nel caso esaminato, oltre 1.600 transazioni in due anni sono state ritenute sufficienti, senza necessità di magazzino o personale. È la pronuncia di riferimento per l’intera materia delle vendite su piattaforme digitali.

Cass., ord. n. 15957/2025. Ha ribadito che la comunicazione d’irregolarità emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter è atto autonomamente impugnabile, confermando l’orientamento ormai consolidato sul punto.

Cass., ord. n. 2092/2025. Tornando sulla comunicazione di irregolarità da controllo formale, ha ribadito che l’invio dell’avviso bonario costituisce garanzia necessaria per il contribuente, quale momento di instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo.

Cass., ord. 16 giugno 2025, n. 16163. Ha confermato che, anche in assenza di collaborazione da parte del contribuente nella fase istruttoria, l’Ufficio deve comunque comunicare l’esito del controllo formale prima di iscrivere a ruolo l’imposta: l’omissione comporta la nullità della successiva cartella.

Cass., sent. n. 18974/2021. Ha chiarito che ogni atto con cui l’ente impositore comunica al contribuente una pretesa tributaria specifica, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che assuma forma autoritativa: da qui l’impugnabilità immediata della comunicazione di irregolarità.

Cass., sent. n. 7344/2012 (11 maggio 2012). È la pronuncia che per prima ha stabilito, in modo netto, l’immediata impugnabilità della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del DPR 600/1973, perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ormai compiuta.

Cass., ord. 13 febbraio 2025, n. 25169. Ha precisato che l’avviso bonario non è necessario quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento, privo di margini interpretativi: in questi casi la cartella resta valida anche senza previo avviso, e l’omissione integra una mera irregolarità formale.

Cass., ord. 1 agosto 2019, n. 33344. Ha precisato i confini del contraddittorio preventivo nell’ambito del controllo automatizzato, distinguendo i casi in cui la comunicazione è condizione di validità della successiva cartella da quelli in cui non lo è.

Cass., sent. n. 15312/2014. Prima pronuncia di una linea consolidata: in assenza della comunicazione prevista dall’art. 36-ter, comma 4, la successiva cartella di pagamento è illegittima.

Cass., sent. n. 15654/2019. Ha confermato il medesimo principio di nullità della cartella per omessa comunicazione preventiva nell’ambito del controllo formale.

Cass., sent. nn. 14699/2024 e 11790/2024. Hanno ribadito, in tempi più recenti, l’obbligo di notificare l’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo derivante da controllo formale, confermando la stabilità dell’orientamento.

Cass., sez. trib., sent. su accertamento induttivo da vendite tramite aste online (2025). Ha ammesso il ricorso a presunzioni anche “supersemplici” quando l’Amministrazione contesta un’attività abituale svolta in totale assenza di contabilità e dichiarazione, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, e ha ribadito il principio dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta rispetto a giudizi favorevoli ottenuti per altre annualità.

Nel complesso, queste pronunce disegnano un quadro coerente: da un lato una tutela procedurale solida per il contribuente, che ha diritto a un contraddittorio preventivo salvo i casi di irregolarità palese; dall’altro un onere probatorio sempre più stringente per chi vuole dimostrare la natura occasionale delle proprie vendite online, in un contesto in cui i dati DAC7 rendono la ricostruzione presuntiva dell’Amministrazione sempre più solida.

Vale la pena sottolineare un punto che spesso sfugge a chi legge queste sentenze isolatamente: i due filoni non vanno mai trattati separatamente in sede di difesa. Una comunicazione di irregolarità viziata sul piano procedurale (per esempio perché omessa o incompleta rispetto a quanto richiesto dall’art. 36-ter) può essere contestata a prescindere dal merito della qualificazione reddituale; ma anche quando il profilo procedurale è ineccepibile, resta sempre aperta la possibilità di contestare nel merito la ricostruzione del reddito, dimostrando l’occasionalità delle vendite o correggendo gli importi erroneamente comunicati dalla piattaforma. Una strategia difensiva efficace, in questa materia, tiene sempre insieme entrambi i piani, valutando quale dei due offra i margini di successo più solidi nel caso concreto.

E voi, concretamente, cosa fate?

Di fronte a una comunicazione di irregolarità originata da segnalazioni di piattaforme digitali, lo Studio Monardo mette in campo un metodo di lavoro strutturato:

  1. Analizziamo il testo integrale della comunicazione, individuando se deriva da un controllo automatizzato (art. 36-bis) o formale (art. 36-ter), la piattaforma di origine dei dati segnalati e i relativi termini di reazione applicabili, comprese le modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024.
  2. Confrontiamo analiticamente i dati DAC7 riportati dall’Agenzia con l’estratto conto della piattaforma e con i movimenti bancari effettivi, voce per voce, per individuare errori, doppi conteggi, resi, storni o commissioni non depurate dall’incasso lordo.
  3. Ricostruiamo la cronologia completa delle vendite, raccogliendo documentazione su provenienza dei beni, prezzi d’acquisto originari, frequenza delle operazioni nel tempo e presenza o assenza di reintegro sistematico delle scorte vendute.
  4. Valutiamo la qualificazione reddituale più corretta, distinguendo tra redditi diversi ex art. 67 TUIR e reddito d’impresa ex art. 55 TUIR sulla base dei criteri di abitualità, professionalità e organizzazione elaborati dalla giurisprudenza più recente.
  5. Predisponiamo l’istanza di autotutela, quando gli elementi raccolti la giustificano, corredata della documentazione idonea a dimostrare l’errore nei dati o la natura occasionale dell’attività, per ottenere l’annullamento o la correzione della pretesa in via amministrativa.
  6. Segnaliamo tempestivamente eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Ufficio, entro il termine di 30 giorni previsto per il controllo formale ex art. 36-ter.
  7. Valutiamo l’opportunità di impugnare direttamente la comunicazione di irregolarità davanti alla Corte di giustizia tributaria, oppure di attendere e contestare la successiva cartella, calibrando la scelta sulla solidità delle prove disponibili e sulla natura del controllo da cui origina l’atto.
  8. Verifichiamo il rispetto del contraddittorio preventivo da parte dell’Amministrazione, contestando la nullità della cartella nei casi in cui la comunicazione risulti omessa, tardiva o irregolare rispetto a quanto previsto dagli artt. 36-bis e 36-ter.
  9. Predisponiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, quando la fase amministrativa non porta a una soluzione, curando la strategia argomentativa in ogni grado del giudizio, fino all’eventuale ricorso per Cassazione.
  10. Coordiniamo la componente contabile e quella legale della difesa, mettendo insieme avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, per garantire che la ricostruzione fiscale del reddito sia coerente sia sul piano tributario sia su quello probatorio e bancario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove l’Agenzia costruisce le proprie pretese incrociando dati bancari e informazioni trasmesse dalle piattaforme digitali, il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è l’elemento che permette di leggere correttamente sia i profili strettamente fiscali sia quelli legati ai flussi finanziari contestati, mettendo a fattor comune le competenze di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso. Questo consente di garantire la continuità della strategia difensiva dalla prima fase amministrativa fino all’eventuale giudizio di Cassazione, con lo stesso impianto argomentativo mantenuto in ogni grado di giudizio.

Chiusura

Da queste risposte emergono tre messaggi chiave: primo, la comunicazione di irregolarità non va mai ignorata, perché il silenzio elimina la possibilità di sanzioni ridotte e restringe gli strumenti difensivi disponibili in seguito; secondo, la distinzione tra vendita occasionale e attività d’impresa non dipende dall’avere o meno la partita IVA, ma da elementi concreti come numero di transazioni, continuità e reintegro delle scorte, che vanno documentati fin da subito; terzo, la comunicazione è un atto facoltativamente impugnabile e questa scelta va calibrata con attenzione, caso per caso, valutando sia la fase del controllo sia la solidità delle prove a disposizione.

A questi tre messaggi se ne aggiunge un quarto, forse il più pratico di tutti: la disciplina DAC7 ha reso strutturale un flusso di informazioni che, prima del 2023, l’Agenzia poteva ottenere solo con controlli mirati e più dispendiosi. Questo significa che, per chi vende su piattaforme digitali in modo continuativo, la domanda corretta non è più “se” i dati arriveranno all’Amministrazione, ma “quando” e “in che condizioni” verranno esaminati. Impostare fin da ora un metodo di conservazione della documentazione (fatture d’acquisto, ricevute di spedizione, cronologia delle transazioni, prova di eventuali resi o annullamenti) non è quindi soltanto una misura difensiva da attivare dopo aver ricevuto una comunicazione, ma una prassi che conviene adottare da subito, per chi svolge questo tipo di attività con una certa regolarità, anche restando nell’area dei redditi diversi.

È proprio su questo tipo di controversie, dove si intrecciano dati bancari, informazioni trasmesse dalle piattaforme digitali e qualificazione tributaria del reddito, che la competenza specifica in diritto bancario e tributario coordinata dallo Studio Monardo, insieme alla possibilità di seguire il contenzioso fino in Cassazione, fa la differenza nell’impostare una difesa solida fin dal primo atto ricevuto.

📩 Non lasciare che i termini di 30 o 60 giorni scadano senza aver verificato i tuoi margini di difesa: scrivi allo Studio Monardo, tutti i riferimenti per contattarci sono in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO