Giorno 0: la fattura, l’errore, il meccanismo che si inceppa
Lo split payment — la scissione dei pagamenti disciplinata dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972 — non è un’imposta in più: è un modo diverso di far arrivare l’IVA all’Erario. Quando un fornitore emette fattura verso una Pubblica Amministrazione o verso uno dei soggetti indicati negli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze, l’imposta non transita più dal fornitore. Il cliente pubblico (o il soggetto indicato negli elenchi) paga solo l’imponibile e versa l’IVA direttamente all’Erario. Chi sa esattamente cosa succede dopo un errore in questo meccanismo, e quando, può ancora intervenire; chi lascia correre i termini si ritrova a difendersi da una cartella già formata. Questo articolo ricostruisce l’intera cronologia: dal giorno in cui l’errore si genera fino all’eventuale cartella di pagamento, passando per la comunicazione di irregolarità e le finestre difensive che la legge riserva al contribuente in ciascuna fase.
Gli errori più frequenti nascono da un dettaglio tecnico apparentemente minore: la mancata o errata compilazione del campo “Esigibilità IVA” nella fattura elettronica con il codice “S”, che segnala l’applicazione dello split payment. Da lì possono derivare tre scenari distinti: il fornitore applica l’IVA in modo ordinario quando avrebbe dovuto applicare lo split payment; il fornitore applica lo split payment quando non ne ricorrevano i presupposti (ad esempio perché il cliente non è più incluso negli elenchi, come accaduto dal 1° luglio 2025 per le società quotate nel FTSE MIB); oppure la fattura viene emessa correttamente ma il committente pubblico non versa l’IVA trattenuta. Ciascuno di questi errori innesca una sequenza temporale diversa, con termini e conseguenze proprie.
La cronologia che segue riguarda in particolare la fase più critica per il contribuente: quella in cui l’errore, non regolarizzato spontaneamente, viene intercettato dai controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate e sfocia in una comunicazione di irregolarità — il cosiddetto avviso bonario. Lo Studio Monardo segue la materia dello split payment nell’ambito della propria attività di coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in diritto bancario e tributario, un ambito in cui l’incrocio tra normativa IVA, prassi dell’Agenzia e orientamenti della Cassazione richiede un’analisi tecnica costantemente aggiornata, soprattutto quando la comunicazione di irregolarità precede una cartella di pagamento che può arrivare a incidere sulla liquidità dell’impresa.
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La mappa temporale della procedura
Prima di entrare nel dettaglio di ogni tappa, è utile avere sott’occhio l’intera sequenza. Ogni fase ha un termine proprio, spesso non prorogabile, e ogni termine mancato chiude una porta difensiva che nella fase successiva non sarà più disponibile.
| Tappa | Momento | Termine da rispettare | Cosa succede se il termine scade |
|---|---|---|---|
| 1. Errore nell’operazione | Giorno dell’emissione della fattura | — | Si genera il presupposto dell’irregolarità |
| 2. Comunicazione TD29 (inerzia del fornitore) | Entro 90 giorni dall’emissione della fattura irregolare | 90 giorni | Sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97 (70% dell’imposta, minimo 250 €) |
| 3. Controllo automatizzato AdE | Dopo la liquidazione periodica o la dichiarazione annuale | Nessun termine per il contribuente | L’Agenzia individua il disallineamento |
| 4. Notifica della comunicazione di irregolarità | Data di ricezione (PEC, raccomandata, cassetto fiscale) | — | Decorre il termine per rispondere |
| 5. Chiarimenti via CIVIS | Entro 30 giorni dalla ricezione | 30 giorni | Perdita della finestra di contraddittorio informale |
| 6. Pagamento con sanzione ridotta o rateizzazione | Entro 60 giorni (90 se tramite intermediario) | 60/90 giorni | Iscrizione a ruolo dell’intero importo con sanzione piena |
| 7. Impugnazione facoltativa dell’avviso bonario | Entro 60 giorni dalla notifica | 60 giorni | Resta solo la difesa contro la cartella |
| 8. Iscrizione a ruolo e cartella | Successiva alla scadenza dei termini precedenti | — | Titolo esecutivo formato |
| 9. Opposizione alla cartella | Entro 60 giorni dalla notifica della cartella | 60 giorni | Il debito diventa definitivo e azionabile in via esecutiva |
Ogni riga di questa tabella è una tappa che sviluppiamo nel dettaglio nelle sezioni seguenti, con la norma di riferimento, l’errore tipico da evitare e i tempi medi reali oltre a quelli previsti dalla legge.
Entro 90 giorni dalla fattura irregolare: l’obbligo di comunicazione TD29
Cosa succede. Quando un fornitore che avrebbe dovuto applicare lo split payment emette invece una fattura con IVA secondo le regole ordinarie — o comunque non compila correttamente il campo “Esigibilità IVA” — il cessionario o committente che riceve quella fattura ha un obbligo attivo: non può limitarsi a subire l’errore altrui. Se il fornitore, sollecitato, non regolarizza la fattura, il destinatario deve comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate.
La norma. L’obbligo trova fondamento nel combinato disposto dell’articolo 17-ter del DPR 633/1972 e delle disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica. La comunicazione avviene attraverso l’invio al Sistema di Interscambio di un file XML con codice tipo documento “TD29”, specificamente introdotto per segnalare le fatture irregolari ricevute in ambito split payment.
I termini che si attivano. Il termine per la comunicazione TD29 è di 90 giorni dalla data di emissione della fattura non regolare. È un termine perentorio: decorre dall’emissione del documento, non dalla sua ricezione né dalla scoperta dell’errore, e non è sospeso da eventuali solleciti informali al fornitore rimasti senza risposta.
Cosa può fare il debitore ora. In questa fase il cessionario/committente ha due strade: sollecitare il fornitore a emettere una nota di variazione e una fattura corretta entro i 90 giorni, oppure — se il fornitore resta inerte — procedere autonomamente con la comunicazione TD29, che mette al riparo da conseguenze sanzionatorie proprie. La finestra difensiva più importante in questa fase è proprio l’iniziativa spontanea della comunicazione TD29, perché sposta la responsabilità dell’errore sul fornitore inadempiente senza attendere che sia l’Agenzia a rilevare l’anomalia nei controlli incrociati.
L’errore tipico di questa fase. Il più comune è l’inerzia totale: il destinatario della fattura irregolare, ritenendo l’errore “colpa del fornitore”, non fa nulla, confidando che la questione non gli si ritorca contro. Non è così: l’obbligo di comunicazione grava proprio su chi riceve la fattura scorretta, e la sua omissione genera una sanzione autonoma, indipendente da quella eventualmente dovuta dal fornitore per l’errata fatturazione.
Quanto dura realmente. Il termine di legge è di 90 giorni, ma nella prassi la fase più lunga è quella preliminare: il tempo che intercorre tra la scoperta dell’errore (spesso in sede di riconciliazione contabile periodica, non al momento della ricezione della fattura) e l’effettiva comunicazione. Le imprese con volumi elevati di fatture verso la PA tendono ad accorgersi dell’errore con ritardo, comprimendo di fatto la finestra utile.
Dopo la liquidazione periodica: il controllo automatizzato dell’Agenzia
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella che sfugge al controllo diretto del contribuente. Se l’errore non è stato regolarizzato nella fase precedente — o se riguarda non la singola fattura ma il complessivo comportamento del contribuente nelle liquidazioni periodiche IVA — l’Agenzia delle Entrate lo intercetta attraverso il controllo automatizzato delle dichiarazioni e delle comunicazioni periodiche.
Cosa succede. Il sistema informativo dell’Agenzia incrocia i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio, i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e quelli della dichiarazione IVA annuale. Un disallineamento tra il codice “S” indicato in fattura, l’imposta effettivamente non addebitata dal fornitore in regime di split payment e i versamenti effettuati genera un’anomalia che il sistema segnala automaticamente.
La norma. Per l’IVA, il controllo automatizzato trova fondamento nell’articolo 54-bis del DPR 633/1972 — la norma gemella dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973 previsto per le imposte dirette. Si tratta di un controllo formale-cartolare: il sistema confronta dati già in possesso dell’amministrazione senza margini di valutazione discrezionale, il che ha conseguenze significative sul piano difensivo, come vedremo più avanti.
I termini che si attivano. In questa fase non decorre alcun termine a carico del contribuente: è l’Agenzia che elabora i dati nei mesi successivi alla liquidazione o alla dichiarazione, con tempistiche che possono variare sensibilmente. Il contribuente non riceve ancora alcuna comunicazione formale: l’anomalia esiste nei sistemi dell’amministrazione, ma non è ancora stata portata a sua conoscenza.
Cosa può fare il debitore ora. Proprio perché in questa fase non c’è ancora un atto notificato, la finestra difensiva più efficace è preventiva: verificare periodicamente, attraverso il cassetto fiscale e la riconciliazione tra fatture emesse/ricevute e liquidazioni presentate, l’eventuale esistenza di disallineamenti prima che sia l’Agenzia a segnalarli. Chi individua l’anomalia prima della comunicazione di irregolarità può ancora presentare una dichiarazione integrativa o regolarizzare spontaneamente, con un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello che scatta dopo la comunicazione dell’Agenzia.
L’errore tipico di questa fase. Confidare che, non avendo ricevuto nulla, la posizione sia “chiusa”. I controlli automatizzati possono intervenire anche a distanza di mesi dalla liquidazione periodica, e l’assenza di comunicazioni nell’immediato non equivale a un accertamento di regolarità.
Quanto dura realmente. I tempi medi di elaborazione dei controlli automatizzati IVA variano in base al periodo d’imposta e al volume di dati da incrociare, ma nella prassi amministrativa le comunicazioni di irregolarità relative a un anno d’imposta vengono tipicamente elaborate ed emesse nel corso dell’anno successivo, talvolta oltre.
Il giorno della notifica: la comunicazione di irregolarità e il suo contenuto
Il calendario ora corre in modo diverso: da qui in avanti ogni termine ha una data certa di decorrenza. Il giorno in cui la comunicazione di irregolarità viene effettivamente ricevuta dal contribuente — tramite PEC, raccomandata o disponibilità nel cassetto fiscale — è il punto zero da cui si calcolano tutti i termini successivi.
Cosa succede. L’Agenzia delle Entrate notifica un atto che riporta: l’anomalia riscontrata (ad esempio, IVA non versata dal soggetto tenuto allo split payment, oppure applicazione impropria del meccanismo), l’importo dell’imposta ritenuta dovuta, la sanzione (calcolata in misura ridotta rispetto a quella ordinaria) e gli interessi, oltre all’invito a fornire chiarimenti o a versare quanto richiesto.
La norma. Il contenuto e le modalità della comunicazione sono disciplinati dall’articolo 54-bis del DPR 633/1972 per l’IVA, con rinvio, quanto a modalità di riscossione e rateizzazione, al D.Lgs. 462/1997. La riforma introdotta dal D.Lgs. 108/2024 ha modificato i termini di risposta applicabili alle comunicazioni inviate dal 1° gennaio 2025.
I termini che si attivano. Dal 1° gennaio 2025, il termine per rispondere o versare è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (90 giorni se la comunicazione è trasmessa telematicamente tramite intermediario abilitato). Per le comunicazioni inviate fino al 31 dicembre 2024 il termine restava di 30 giorni. È una distinzione che va sempre verificata sulla singola comunicazione ricevuta, perché la data di invio — non quella di ricezione — determina quale disciplina si applica.
Cosa può fare il debitore ora. In questa fase si aprono contemporaneamente più strade, che analizziamo singolarmente nelle prossime tappe: la richiesta di chiarimenti tramite il canale CIVIS, il pagamento con sanzione ridotta, la rateizzazione, oppure l’impugnazione diretta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. La scelta tra queste strade non è indifferente: ciascuna comporta conseguenze diverse sulla possibilità di contestare successivamente il merito della pretesa.
L’errore tipico di questa fase. Il più insidioso è quello di considerare la comunicazione di irregolarità un atto “informale” o “non vincolante”, da poter ignorare in attesa di un’eventuale cartella. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che l’avviso bonario, quando reca una pretesa tributaria specifica e motivata, produce effetti giuridici concreti e apre — non chiude — le possibilità di difesa.
Quanto dura realmente. La notifica in sé è un atto puntuale, ma la sua efficacia pratica dipende dal canale con cui viene trasmessa: le comunicazioni via PEC o cassetto fiscale hanno data certa immediata, mentre quelle a mezzo posta ordinaria possono generare incertezza sulla data di effettiva conoscenza, un elemento spesso decisivo in sede di calcolo dei termini.
Entro 30 giorni: la finestra dei chiarimenti tramite CIVIS
Da questo momento in poi, prima di ogni decisione definitiva, esiste una finestra di dialogo con l’amministrazione che vale la pena non sottovalutare.
Cosa succede. Il contribuente che ritiene la comunicazione errata — per esempio perché lo split payment era stato correttamente applicato ma il dato non risulta correttamente incrociato nei sistemi dell’Agenzia, o perché il committente pubblico ha effettivamente versato l’imposta ma con codice tributo o modalità che il sistema non ha riconosciuto — può utilizzare il canale telematico CIVIS per segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente.
La norma. Il canale CIVIS non è disciplinato da una norma di rango primario specifica per la fattispecie, ma si inserisce nel più ampio obbligo di consentire al contribuente di fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo, principio che la giurisprudenza ricollega sia all’articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), sia alla funzione stessa della comunicazione di irregolarità come “provocatio ad opponendum”.
I termini che si attivano. Non esiste un termine perentorio autonomo per l’utilizzo del CIVIS distinto da quello generale di 60/90 giorni per rispondere alla comunicazione: la segnalazione va presentata all’interno di quella finestra, idealmente il prima possibile per lasciare all’ufficio il tempo materiale di rielaborare la posizione prima della scadenza.
Cosa può fare il debitore ora. Questa è la finestra difensiva più economica e meno formale a disposizione del contribuente: consente di correggere errori di sistema (mancata registrazione di un versamento, errata imputazione di un codice tributo) senza dover ricorrere né al pagamento né al contenzioso. È preclusa, invece, quando la contestazione riguarda non un errore materiale ma l’interpretazione stessa della disciplina dello split payment — in quel caso lo strumento adeguato è un altro, come vedremo nelle tappe successive.
L’errore tipico di questa fase. Confondere il CIVIS con un ricorso: è un canale di dialogo amministrativo, non un atto che sospende i termini per l’eventuale impugnazione giudiziale né che, da solo, impedisce l’iscrizione a ruolo se l’ufficio non accoglie la segnalazione entro la scadenza dei 60/90 giorni.
Quanto dura realmente. I tempi di risposta dell’ufficio alle segnalazioni CIVIS non sono normativamente fissati e variano in concreto in base al carico di lavoro della direzione territorialmente competente; per questo è prudente non fare affidamento sulla sola presentazione della segnalazione per interrompere la decorrenza del termine di pagamento.
Entro 60 o 90 giorni: pagamento con sanzione ridotta o rateizzazione
Il calendario, in questa fase, offre al contribuente l’ultima finestra per chiudere la posizione a condizioni agevolate prima che scatti l’iscrizione a ruolo.
Cosa succede. Se il contribuente riconosce, in tutto o in parte, la fondatezza della pretesa, può versare quanto richiesto beneficiando della riduzione della sanzione. In alternativa, per importi superiori a una determinata soglia, può richiedere la rateizzazione.
La norma. La riduzione delle sanzioni in caso di pagamento nei termini è disciplinata dall’articolo 2 del D.Lgs. 462/1997; la rateizzazione trova fondamento nell’articolo 3-bis dello stesso decreto.
I termini che si attivano. Il pagamento, per beneficiare della sanzione ridotta, deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (90 giorni per le comunicazioni trasmesse tramite intermediario), termine sospeso, come per ogni altro termine tributario, dal periodo feriale che va dal 1° al 31 agosto. In caso di rateizzazione, la prima rata deve rispettare la medesima scadenza; le rate successive, generalmente trimestrali, seguono un calendario fino a un massimo di rate correlato all’importo complessivo dovuto.
Cosa può fare il debitore ora. La finestra difensiva più concreta in questa fase è la rateizzazione, che consente di dilazionare l’onere finanziario senza rinunciare, per gli importi non ancora versati, alla possibilità — se emergono nuovi elementi — di contestare in seguito eventuali errori materiali dell’ufficio nella gestione del piano di rientro. Va però tenuto presente che il pagamento, anche parziale o rateale, comporta generalmente un’accettazione della pretesa che rende successivamente più difficile una contestazione nel merito.
L’errore tipico di questa fase. Versare l’importo richiesto “per prudenza”, senza aver prima verificato se la pretesa sia effettivamente fondata. Nel caso dello split payment, in cui gli errori derivano spesso da disallineamenti di sistema tra fatturazione elettronica e liquidazioni, un pagamento affrettato può tradursi nella rinuncia definitiva a far valere una posizione che, verificata a fondo, poteva risultare corretta.
Quanto dura realmente. Il pagamento in unica soluzione si esaurisce nel termine di legge; la rateizzazione, a seconda dell’importo, può estendersi anche per diversi trimestri, durante i quali resta comunque pendente l’obbligo di puntualità nei versamenti, pena la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo con sanzione piena.
L’alternativa: l’impugnazione facoltativa dell’avviso bonario
A questo punto la procedura può prendere una direzione diversa da quella “amministrativa”: quella del contenzioso tributario.
Cosa succede. Il contribuente che ritiene la pretesa infondata nel merito — non per un errore materiale correggibile in via amministrativa, ma per una questione interpretativa sull’applicazione della disciplina dello split payment — può scegliere di impugnare direttamente la comunicazione di irregolarità davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, senza attendere la successiva cartella di pagamento.
La norma. L’elenco degli atti impugnabili è formalmente contenuto nell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, e la comunicazione di irregolarità non vi compare in modo esplicito. Tuttavia, un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione ha chiarito che ogni atto con cui l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica e motivata è immediatamente impugnabile, a prescindere dalla sua collocazione formale nell’elenco tassativo.
I termini che si attivano. Il termine per l’impugnazione, ove il contribuente scelga questa strada, è di 60 giorni dalla notifica della comunicazione, il termine ordinario previsto per il ricorso tributario. Si tratta di una facoltà, non di un onere: la giurisprudenza ha chiarito che la mancata impugnazione dell’avviso bonario non preclude la successiva contestazione della cartella di pagamento che ne derivi, perché la pretesa tributaria non si cristallizza per la sola inerzia rispetto all’atto bonario.
Cosa può fare il debitore ora. La finestra difensiva di questa fase è duplice: impugnare subito, per affrontare la questione nel merito prima che la pretesa si trasformi in titolo esecutivo attraverso la cartella; oppure attendere e riservarsi la contestazione al momento della notifica della cartella, se successiva. La scelta va valutata caso per caso: impugnare subito consente di “giocare d’anticipo”, ma comporta l’apertura immediata di un contenzioso anche laddove l’amministrazione potrebbe non dare seguito alla pretesa con un atto successivo.
L’errore tipico di questa fase. Ritenere che l’impugnazione dell’avviso bonario sospenda automaticamente ogni ulteriore attività dell’amministrazione. Non è così: la giurisprudenza più recente ha chiarito che il ricorso proposto contro la comunicazione di irregolarità non impedisce all’ufficio di proseguire con l’attività di accertamento o di liquidazione, e che, se sopravviene una cartella di pagamento relativa alla medesima pretesa, questa costituisce un atto nuovo che di regola fa venir meno l’interesse a proseguire il giudizio sul solo avviso bonario.
Quanto dura realmente. I tempi del contenzioso tributario di primo grado, per questo tipo di controversie, si misurano tipicamente in mesi più che in settimane, con la possibilità di ulteriori gradi di giudizio che, in caso di questioni di diritto rilevanti come quelle sull’applicazione dello split payment, possono giungere fino alla Corte di Cassazione.
Se nessuna azione viene intrapresa: l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento
Sono passati i termini, e il calendario segna l’ultima tappa prima della fase esecutiva.
Cosa succede. Decorsi inutilmente i 60 o 90 giorni senza pagamento, rateizzazione o impugnazione, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, questa volta con la sanzione in misura piena (non più ridotta) e con la formazione della cartella di pagamento, notificata dall’Agente della riscossione.
La norma. L’iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato IVA trova fondamento nel combinato disposto dell’articolo 54-bis del DPR 633/1972 e del D.Lgs. 462/1997, quest’ultimo relativo alle modalità di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati.
I termini che si attivano. Un elemento cruciale, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: la comunicazione di irregolarità non è un adempimento facoltativo per l’amministrazione, ma una garanzia procedurale obbligatoria. Quando la pretesa deriva da valutazioni discrezionali dell’ufficio — e non da un mero errore aritmetico privo di margini di incertezza — l’omissione della comunicazione preventiva rende nulla la successiva cartella di pagamento.
Cosa può fare il debitore ora. A questo punto, per il debitore, l’unica finestra difensiva residua riguarda la contestazione della cartella stessa: sia per vizi propri (ad esempio la mancata o irregolare comunicazione preventiva), sia riproponendo, se non ancora esaminate, le medesime ragioni di merito sulla corretta applicazione dello split payment.
L’errore tipico di questa fase. Ritenere che, una volta emessa la cartella, ogni possibilità difensiva sia preclusa. Non è così: la cartella resta un atto autonomamente impugnabile, con termini e motivi di contestazione propri, distinti da quelli riferiti all’avviso bonario che l’ha preceduta.
Quanto dura realmente. Tra la scadenza del termine per pagare l’avviso bonario e l’effettiva notifica della cartella di pagamento possono trascorrere, nella prassi, diversi mesi, un intervallo che dipende dai tempi di trasmissione del ruolo dall’ente impositore all’Agente della riscossione.
Dopo la cartella: opposizione e fase esecutiva
Il tempo, in questa ultima tappa, torna a essere la variabile più critica: da qui la procedura può evolvere verso l’esecuzione forzata se non si interviene tempestivamente.
Cosa succede. Notificata la cartella di pagamento, il contribuente può ancora proporre ricorso, ma i motivi ammissibili si restringono: può contestare vizi propri della cartella (motivazione, notifica, competenza dell’ufficio che ha formato il ruolo) e, se non lo ha già fatto per l’avviso bonario, il merito della pretesa, salvo che quest’ultima si sia nel frattempo cristallizzata per mancata tempestiva contestazione dell’atto presupposto.
La norma. Il termine e le modalità di impugnazione della cartella sono disciplinati dagli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 546/1992, oltre che, quanto alla competenza territoriale dell’ufficio che ha formato il ruolo, dai principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di domicilio fiscale del contribuente.
I termini che si attivano. Il termine per proporre ricorso contro la cartella di pagamento è di 60 giorni dalla notifica, sospeso dal periodo feriale 1-31 agosto. Decorso inutilmente questo termine, il debito diventa definitivo e la cartella acquista piena efficacia di titolo per l’avvio delle procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento).
Cosa può fare il debitore ora. L’ultima finestra difensiva disponibile è, appunto, il ricorso contro la cartella entro i 60 giorni, eventualmente accompagnato da un’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto, per evitare che nelle more del giudizio l’Agente della riscossione avvii azioni cautelari o esecutive.
L’errore tipico di questa fase. Attendere l’avvio dell’esecuzione forzata prima di reagire. Ogni giorno che passa dopo la notifica della cartella riduce il margine difensivo: trascorsi i 60 giorni, la contestazione nel merito diventa in via generale preclusa, salvo i limitati casi di vizi propri degli atti esecutivi successivi.
Quanto dura realmente. L’intervallo tra la notifica della cartella e l’eventuale avvio di azioni esecutive o cautelari varia sensibilmente da caso a caso, ma la prassi degli Agenti della riscossione tende a procedere con solerzia proprio nei casi in cui il termine di impugnazione sia decorso senza reazione del debitore.
La stessa procedura, due calendari
Per capire concretamente la differenza tra chi agisce alle finestre giuste e chi lascia correre i termini, confrontiamo due situazioni parallele, entrambe ipotesi dimostrative con dati numerici realistici.
Calendario A — il debitore che agisce. Una società fornitrice di un ente pubblico riceve, il 14 gennaio, una comunicazione di irregolarità relativa a un’IVA di 18.740 € che l’Agenzia ritiene non correttamente scissa su una fattura del periodo d’imposta precedente. La società, entro il 10 febbraio (27 giorni dopo), verifica la propria documentazione e riscontra che l’importo era stato effettivamente versato dal committente pubblico, ma con un codice tributo lievemente difforme che ha impedito il corretto incrocio informatico. Presenta segnalazione via CIVIS il 12 febbraio, allegando la prova del versamento. L’ufficio, verificato l’errore materiale, annulla la comunicazione il 28 marzo. Nessuna sanzione, nessuna cartella, nessun contenzioso.
Calendario B — il debitore che lascia correre. Una diversa società, con una comunicazione di irregolarità analoga notificata il 14 gennaio per un importo di 21.300 €, non reagisce nei 60 giorni previsti (scadenza 14 marzo), ritenendo la questione “un errore dell’Agenzia che si risolverà da sé”. Il 30 giugno l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo con sanzione piena anziché ridotta: l’importo dovuto sale a circa 27.600 € comprensivi di sanzioni e interessi. La cartella viene notificata il 19 settembre. La società, a questo punto, ha ancora 60 giorni (scadenza 18 novembre) per proporre ricorso, ma deve farlo contestando anche eventuali vizi di notifica dell’avviso bonario originario, con un impianto difensivo più complesso e un importo in gioco sensibilmente più alto rispetto a quello di partenza.
Le due situazioni partono da un presupposto identico — un disallineamento nei sistemi dell’Agenzia relativo allo split payment — e si separano esclusivamente in base al momento in cui il debitore decide di intervenire.
I binari paralleli: come cambia la timeline con un rimedio attivato
La cronologia descritta finora rappresenta il percorso “lineare” della procedura. Ma ogni volta che il debitore attiva un rimedio, il calendario si biforca.
Se si attiva la comunicazione TD29 tempestivamente (entro 90 giorni). L’intera catena successiva — controllo automatizzato, comunicazione di irregolarità, iscrizione a ruolo — viene tipicamente interrotta alla radice, perché la responsabilità dell’errore risulta formalmente attribuita al fornitore inadempiente, non al destinatario della fattura.
Se si utilizza il CIVIS con successo. Il calendario si ferma alla tappa 5: la comunicazione viene annullata o rettificata prima ancora di arrivare alla fase del pagamento o dell’iscrizione a ruolo, con un risparmio di tempo e di complessità significativo rispetto alle fasi successive.
Se si sceglie l’impugnazione dell’avviso bonario. Si apre un binario parallelo e autonomo rispetto a quello amministrativo: il procedimento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria prosegue secondo i propri tempi processuali, indipendentemente dal fatto che l’Agenzia prosegua o meno con l’iscrizione a ruolo. Va tenuto presente che, se sopravviene la cartella e viene impugnata anch’essa, l’interesse al giudizio sul solo avviso bonario può venire meno, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, che ricollega alla cartella successiva una pretesa “nuova” che sostituisce quella originaria.
Se si opta per la rateizzazione. Il calendario si allunga ma si stabilizza: l’obbligo si trasforma in una sequenza di scadenze trimestrali, ciascuna delle quali, se rispettata, mantiene ferma la riduzione sanzionatoria originaria; se anche una sola rata viene saltata, la timeline “salta” direttamente alla fase di iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo.
Se non si attiva alcun rimedio. È il binario che porta, nella sequenza più breve, dalla comunicazione di irregolarità alla cartella di pagamento e, in assenza di ulteriore reazione, alla fase esecutiva.
Le 5 finestre critiche
Nell’intera cronologia, cinque momenti concentrano la quasi totalità delle possibilità difensive realmente efficaci. Agire — o non agire — in ciascuno di essi cambia in modo significativo l’esito della procedura.
- La comunicazione TD29 entro 90 giorni dalla fattura irregolare: è la finestra più a monte, quella che può prevenire l’intera catena successiva.
- La verifica preventiva della propria posizione IVA prima che l’Agenzia emetta la comunicazione: consente, se emerge un’anomalia, di regolarizzare spontaneamente a condizioni più favorevoli.
- La segnalazione CIVIS entro la scadenza dei 60/90 giorni dalla comunicazione: la via più rapida per correggere errori materiali senza attivare il contenzioso.
- La scelta consapevole tra impugnazione dell’avviso bonario e attesa della cartella, da compiere sempre entro i 60 giorni dalla notifica della comunicazione se si sceglie la prima strada.
- Il ricorso contro la cartella di pagamento entro 60 giorni dalla sua notifica: l’ultima finestra realmente disponibile prima che il debito diventi definitivo e azionabile in via esecutiva.
Le domande sul tempo
Sono già passati 45 giorni dalla comunicazione: posso ancora fare qualcosa? Sì. Fino alla scadenza dei 60 giorni (90 se la comunicazione è arrivata tramite intermediario) resta possibile sia versare con sanzione ridotta, sia richiedere la rateizzazione, sia presentare ricorso. Il conto alla rovescia non è ancora esaurito.
Ho superato i 60 giorni senza fare nulla: è già troppo tardi? Non del tutto. L’iscrizione a ruolo con sanzione piena può comunque avvenire, ma la successiva cartella di pagamento resta un atto autonomamente impugnabile: il termine per difendersi non è scaduto, si è solo spostato più avanti, con un ventaglio di motivi di contestazione diverso e, potenzialmente, un importo più elevato da affrontare.
Quanto dura in tutto, dalla fattura irregolare all’eventuale cartella? Non esiste un termine complessivo fisso: dipende dai tempi di elaborazione dei controlli automatizzati dell’Agenzia, che nella prassi intervengono anche a distanza di mesi dalla liquidazione periodica o dalla dichiarazione annuale. Il calendario “certo” comincia solo dal giorno della notifica della comunicazione di irregolarità.
Se pago subito con sanzione ridotta, posso ancora contestare in seguito se scopro che avevo ragione? Il pagamento, specie se non accompagnato da una riserva esplicita, viene generalmente interpretato come un’accettazione della pretesa, che rende più complessa una successiva contestazione. Per questo, prima di versare, è opportuno verificare a fondo la fondatezza della richiesta.
Il periodo di agosto sospende davvero tutti questi termini? Sì, per i termini processuali e per quelli di impugnazione la sospensione feriale copre il periodo dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Va sempre verificato, caso per caso, se il termine specifico ricade in tutto o in parte in quel periodo.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le sentenze e le ordinanze che seguono sono organizzate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono, con gli estremi completi e il principio di diritto riformulato in parole proprie.
Sulla natura e sull’impugnabilità della comunicazione di irregolarità (tappa 4-7). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3466 del 2021, ha affermato che l’elenco degli atti impugnabili previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 va letto in chiave costituzionalmente orientata: qualunque atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica può essere autonomamente contestato davanti al giudice tributario, anche se non espressamente elencato.
Sulla stessa linea, la Cassazione, con la sentenza n. 22356 del 2020, ha riconosciuto natura di atto impugnabile in via autonoma anche alla comunicazione derivante da controllo automatizzato, chiarendo che tale impugnazione costituisce una facoltà per il contribuente, non un onere.
Con l’ordinanza n. 2092 del 2025, la Cassazione è tornata sul tema dell’avviso bonario da controllo formale, ribadendo che l’invio della comunicazione è una garanzia procedurale imprescindibile, ma precisando al contempo che l’eventuale ricorso proposto contro l’avviso bonario non sospende né impedisce l’emanazione dell’atto successivo (iscrizione a ruolo o cartella).
Sull’obbligatorietà della comunicazione preventiva e sulla nullità della cartella per la sua omissione (tappa 8). La Cassazione, con l’ordinanza n. 16163 del 2025, ha ribadito che l’ufficio deve comunicare l’esito del controllo formale prima di procedere all’iscrizione a ruolo, e che l’omissione di tale comunicazione comporta la nullità della cartella di pagamento successivamente notificata.
Nello stesso senso si sono espresse le pronunce n. 14699 e n. 11790 del 2024, che hanno confermato l’obbligo di notificare l’avviso bonario prima della cartella nei casi in cui la pretesa non derivi da un mero errore aritmetico privo di margini di incertezza.
Con la sentenza n. 6248 del 2024, la Corte ha ulteriormente ribadito che l’omessa comunicazione di irregolarità rende nullo il ruolo, qualificando la notifica dell’avviso bonario come condizione di validità dell’atto di riscossione.
Sulla distinzione tra controlli meramente aritmetici e valutazioni discrezionali dell’ufficio (tappa 8). Le pronunce n. 34335 e n. 15941 del 2025 hanno chiarito un principio rilevante anche per lo split payment: la mancata notifica del contraddittorio preliminare rende nullo il ruolo solo quando l’ufficio ha svolto una valutazione discrezionale (come può avvenire nell’interpretazione dei presupposti applicativi dello split payment), mentre non è richiesta quando la pretesa deriva da un controllo puramente automatico privo di margini di incertezza, come un omesso versamento già dichiarato dal contribuente stesso.
Sulla competenza dell’ufficio che emette la comunicazione (tappa 8-9). Le sentenze n. 11660 e n. 11790 del 2024 hanno confermato che l’iscrizione a ruolo eseguita da un ufficio territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del contribuente nel periodo d’imposta di riferimento è nulla, un profilo di vizio proprio che può essere fatto valere anche nell’impugnazione della cartella.
Sull’emendabilità della dichiarazione e sui suoi limiti temporali (tappa 3-4). Con la pronuncia n. 10722 del 2025, la Cassazione ha ricordato che la dichiarazione resta sempre emendabile dal contribuente, un principio rilevante per chi, prima ancora di ricevere la comunicazione di irregolarità, individui autonomamente l’errore nell’applicazione dello split payment e intenda correggerlo tramite dichiarazione integrativa.
Sul rapporto tra impugnazione dell’avviso bonario e successiva cartella (tappa 7-8). Le pronunce n. 19049 e n. 24683 del 2024 hanno ribadito che, quando anche la cartella successiva viene impugnata, l’interesse del contribuente a proseguire il giudizio sul solo avviso bonario viene meno, poiché la cartella integra una pretesa tributaria nuova che sostituisce e supera quella originaria contenuta nella comunicazione.
Sulla natura non vincolante, ma comunque rilevante, della comunicazione ai fini del contraddittorio (tappa 4-5). Con la sentenza n. 31630 del 2024, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione di irregolarità, pur non essendo un atto impositivo definitivo, costituisce comunque un momento di contraddittorio anticipato che l’amministrazione non può omettere quando la pretesa non sia frutto di un mero errore materiale evidente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo split payment genera controversie che si sviluppano lungo una linea temporale precisa, e l’efficacia della difesa dipende in larga misura dalla tappa in cui si interviene. Lo Studio Monardo interviene alla tappa in cui il cliente si trova, con strumenti calibrati sul tempo residuo a disposizione:
- Se sei ancora entro i 90 giorni dalla fattura irregolare, verifichiamo la sussistenza dei presupposti per la comunicazione TD29 e ne curiamo la predisposizione, per mettere al riparo il cliente da conseguenze sanzionatorie autonome legate all’inerzia del fornitore.
- Se hai appena ricevuto una comunicazione di irregolarità, analizziamo l’anomalia riscontrata dall’Agenzia confrontandola con la documentazione contabile e con i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio, per stabilire se si tratti di un errore di sistema o di una contestazione di merito.
- Se l’errore è materiale, predisponiamo la segnalazione CIVIS con la documentazione probatoria necessaria, per ottenere l’annullamento o la rettifica della comunicazione prima della scadenza dei termini.
- Se la contestazione riguarda il merito dell’applicazione dello split payment, valutiamo se impugnare direttamente l’avviso bonario o attendere l’eventuale cartella, calibrando la scelta sulla forza degli argomenti disponibili e sui tempi del contenzioso.
- Se siamo entro la finestra dei 60/90 giorni e la rateizzazione è la soluzione più adeguata, predisponiamo l’istanza e monitoriamo il rispetto del piano di rientro, per evitare la decadenza dal beneficio.
- Se sei oltre la fase della comunicazione bonaria e hai ricevuto una cartella, verifichiamo puntualmente la presenza dei vizi propri dell’atto: notifica, competenza dell’ufficio, previa comunicazione dell’esito del controllo.
- Se la cartella è stata preceduta da una valutazione discrezionale dell’ufficio senza contraddittorio, costruiamo la strategia difensiva sulla nullità del ruolo per l’omessa comunicazione preventiva, alla luce dei principi più recenti della Cassazione.
- Se è già in corso o imminente un’azione esecutiva o cautelare, valutiamo la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto nelle more del giudizio.
- In ogni fase, coordiniamo l’aspetto contabile e quello legale, attraverso lo staff multidisciplinare che affianca l’attività degli avvocati con quella dei commercialisti, un elemento particolarmente rilevante in una materia come lo split payment in cui l’errore nasce quasi sempre da un dato tecnico-contabile prima ancora che giuridico.
- Garantiamo continuità di strategia dal primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso impianto difensivo mantenuto coerente in ogni fase del contenzioso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come quella della comunicazione di irregolarità per split payment, dove le controversie possono attraversare più gradi di giudizio prima di trovare una soluzione definitiva sull’interpretazione della disciplina IVA, il ruolo di cassazionista assume un peso particolare: consente di seguire la medesima linea difensiva, con lo stesso avvocato, dal primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza le discontinuità che spesso derivano dal cambio di difensore tra un grado e l’altro. Questa continuità è affiancata dal lavoro dello staff multidisciplinare, che unisce competenze legali e commercialistiche nello stesso caso, un elemento decisivo quando l’origine della controversia — come accade quasi sempre nello split payment — è un disallineamento tecnico-contabile che va ricostruito prima ancora di essere discusso in punto di diritto.
Un terzo calendario: quando l’errore nasce dal lato pubblico
Le due simulazioni precedenti riguardano il fornitore privato che riceve la comunicazione di irregolarità. Esiste però un terzo scenario, altrettanto frequente nella prassi: quello in cui l’anomalia nasce non dalla fatturazione, ma dal mancato versamento dell’IVA da parte del soggetto tenuto allo split payment.
Calendario C — l’ente che non versa e il fornitore che ne subisce le conseguenze indirette. Un ente strumentale incluso negli elenchi del Dipartimento delle Finanze riceve, il 3 marzo, una fattura di 34.900 € più IVA da un fornitore privato, con corretta indicazione del codice “S”. L’ente, per un disguido interno nella gestione della tesoreria, versa l’IVA trattenuta (7.678 €) con tre mesi di ritardo rispetto alla scadenza della liquidazione periodica di competenza. Il sistema dell’Agenzia rileva il disallineamento tra la fattura elettronica e il versamento tardivo, e il 20 settembre invia una comunicazione di irregolarità all’ente, non al fornitore. Il fornitore, in questo scenario, non è destinatario di alcuna comunicazione: la sua posizione IVA resta corretta, perché aveva applicato lo split payment secondo le regole. Questo terzo calendario chiarisce un punto spesso frainteso: la comunicazione di irregolarità per split payment può colpire soggetti diversi a seconda di dove si colloca l’errore nella catena — il fornitore, il cessionario/committente privato, oppure l’ente pubblico o assimilato tenuto al versamento. Ricostruire correttamente, fin dal primo momento, su quale soggetto grava la specifica anomalia contestata è il primo passo di ogni difesa efficace, perché determina sia gli obblighi procedurali applicabili sia i soggetti effettivamente responsabili della sanzione.
Il quadro normativo di riferimento in sintesi
Data la stratificazione delle fonti che intervengono lungo l’intera cronologia, è utile una mappa riassuntiva delle norme applicabili a ciascuna fase, utile anche come riferimento rapido in caso di controversia.
| Norma | Ambito di applicazione | Fase della timeline in cui rileva |
|---|---|---|
| Art. 17-ter, DPR 633/1972 | Disciplina generale dello split payment: ambito soggettivo e oggettivo | Tappa 1 |
| Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 | Sanzione per omessa comunicazione dell’irregolarità della fattura da parte del cessionario/committente | Tappa 2 |
| Art. 54-bis, DPR 633/1972 | Controllo automatizzato IVA e comunicazione di irregolarità | Tappe 3-4 |
| Art. 6, comma 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) | Obbligo di contraddittorio in presenza di incertezze su dati rilevanti | Tappe 4-5 |
| D.Lgs. 108/2024 | Riforma dei termini di risposta alle comunicazioni (60/90 giorni dal 1° gennaio 2025) | Tappe 4-6 |
| Art. 2, D.Lgs. 462/1997 | Riduzione delle sanzioni in caso di pagamento nei termini | Tappa 6 |
| Art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997 | Rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato | Tappa 6 |
| Art. 19, D.Lgs. 546/1992 | Elenco (non tassativo secondo la giurisprudenza) degli atti impugnabili davanti al giudice tributario | Tappe 7, 9 |
| D.Lgs. 462/1997, artt. relativi all’iscrizione a ruolo | Formazione del ruolo e della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato | Tappa 8 |
Questa mappa non sostituisce l’analisi puntuale del singolo caso — ogni comunicazione di irregolarità riporta riferimenti normativi propri, che vanno sempre verificati sul testo dell’atto ricevuto — ma consente di orientarsi rapidamente su quale disciplina interrogare in base alla fase in cui ci si trova.
Altre domande sul tempo
Cosa succede se la comunicazione di irregolarità arriva a distanza di più di due anni dall’operazione contestata? Anche per i controlli automatizzati IVA operano termini di decadenza per l’esercizio del potere di controllo da parte dell’Agenzia, distinti dai termini di risposta a carico del contribuente. Se la comunicazione risulta emessa oltre i termini decadenziali previsti per il periodo d’imposta di riferimento, questo costituisce un motivo di illegittimità da far valere nella fase difensiva, sia essa la segnalazione CIVIS, l’impugnazione dell’avviso bonario o il ricorso contro la cartella.
Posso chiedere una proroga del termine di 60 giorni se ho bisogno di più tempo per verificare la mia posizione? La normativa non prevede una proroga generalizzata del termine di risposta o pagamento su semplice richiesta del contribuente. È possibile, però, utilizzare il periodo a disposizione per avviare da subito le verifiche necessarie, dato che il termine decorre in modo rigido dalla ricezione della comunicazione, salvo la sospensione feriale se applicabile al caso specifico.
Se ho già pagato una parte dell’importo richiesto, posso ancora impugnare la comunicazione per la parte residua? Il pagamento parziale non preclude automaticamente la contestazione della parte non versata, ma va gestito con attenzione: un versamento privo di riserva esplicita può essere interpretato come riconoscimento, anche implicito, della fondatezza dell’intera pretesa, complicando la successiva strategia difensiva sulla quota residua.
La comunicazione di irregolarità per split payment è diversa da un accertamento vero e proprio? Sì, e la differenza incide sui tempi e sugli strumenti difensivi disponibili. La comunicazione di irregolarità nasce da un controllo automatizzato, privo di regola di valutazioni discrezionali approfondite sui presupposti giuridici dell’operazione; l’accertamento vero e proprio, quando riguarda contestazioni più complesse sull’applicazione dello split payment, segue un iter e termini distinti, con un contraddittorio preventivo strutturato in modo diverso rispetto alla semplice comunicazione di irregolarità.
Il calcolo pratico dei termini: un dettaglio che decide l’esito
Una parte significativa delle controversie sullo split payment non si gioca sul merito della disciplina, ma sul calcolo esatto dei termini. Un errore di pochi giorni nel computo del termine può costare l’intera possibilità di difesa, sia per il contribuente che agisce fuori tempo massimo, sia — specularmente — per l’amministrazione che notifica un atto tardivo.
Dies a quo e dies ad quem. Per la comunicazione TD29, il termine di 90 giorni decorre dalla data di emissione della fattura irregolare, non dalla sua ricezione né dalla data in cui il destinatario se ne accorge. Per la risposta alla comunicazione di irregolarità, il termine di 60 o 90 giorni decorre invece dalla data di effettiva ricezione dell’atto, un dato che può non coincidere con la data di invio riportata sulla comunicazione stessa, soprattutto quando la trasmissione avviene tramite servizio postale anziché PEC.
La sospensione feriale. Il periodo di sospensione feriale copre esclusivamente i giorni dal 1° al 31 agosto, e si applica ai termini processuali (come quello per proporre ricorso contro la comunicazione o contro la cartella) mentre non incide, salvo previsione espressa, sui termini per il pagamento con sanzione ridotta o per la rateizzazione, che restano governati dalle proprie regole di computo. Verificare quale tipo di termine ricade nel mese di agosto — processuale o amministrativo — è un passaggio che va sempre affrontato caso per caso, perché applicare la sospensione al termine sbagliato può generare l’illusione di avere più tempo di quanto effettivamente disponibile.
Il termine per l’intermediario. Quando la comunicazione di irregolarità viene trasmessa telematicamente non direttamente al contribuente ma al suo intermediario abilitato (commercialista, CAF), il termine si estende a 90 giorni proprio per compensare il tempo necessario al passaggio dell’informazione dall’intermediario al contribuente. È un dettaglio spesso trascurato: molte imprese, ricevendo notizia della comunicazione dal proprio consulente con qualche settimana di ritardo rispetto alla data di trasmissione telematica, calcolano erroneamente il termine sui 60 giorni standard, riducendo così, senza necessità, il tempo realmente a disposizione.
Casi limite: quando la linea temporale si complica
Non tutte le vicende seguono la sequenza lineare descritta nelle tappe principali. Alcune situazioni, ricorrenti nella prassi legata allo split payment, meritano una menzione specifica perché intersecano più fasi della cronologia contemporaneamente.
La fattura emessa a cavallo di una modifica normativa. Quando l’operazione riguarda un soggetto che, come accaduto per le società quotate nel FTSE MIB dal 1° luglio 2025, esce dal perimetro soggettivo dello split payment, la data di emissione della fattura (non quella di effettuazione dell’operazione né quella di esigibilità dell’imposta) determina quale disciplina applicare. Le fatture emesse a ridosso della soglia temporale di modifica normativa sono tra le più esposte a errori, perché il disallineamento tra i tre momenti rilevanti — effettuazione, esigibilità, emissione — può generare incertezza anche in chi opera con la massima diligenza.
La comunicazione che arriva dopo una dichiarazione integrativa già presentata. Se il contribuente, accortosi autonomamente dell’errore prima ancora di ricevere la comunicazione di irregolarità, ha già presentato una dichiarazione integrativa correttiva, la comunicazione successivamente emessa dall’Agenzia può risultare in tutto o in parte superata. In questo caso la finestra difensiva più efficace è la segnalazione immediata, tramite CIVIS o memoria scritta, dell’avvenuta integrazione, allegando la prova della trasmissione e del versamento delle eventuali differenze dovute.
Il doppio binario delle comunicazioni. In alcune situazioni il medesimo errore genera sia una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis, sia una segnalazione autonoma legata alla mancata comunicazione TD29 da parte del cessionario/committente. Quando i due procedimenti si sovrappongono, è essenziale ricostruire quale termine sia decorso per primo e quale finestra difensiva sia ancora aperta per ciascuno dei due profili, perché rispondere a uno senza considerare l’altro rischia di lasciare scoperta una parte della posizione.
Confronto con gli altri controlli automatizzati IVA
Per chi non ha familiarità quotidiana con la materia tributaria, può essere utile collocare la comunicazione di irregolarità per split payment nel contesto più ampio dei controlli automatizzati IVA, di cui condivide la struttura procedurale ma non sempre le specificità sostanziali.
| Tipo di controllo | Norma | Cosa verifica | Specificità rispetto allo split payment |
|---|---|---|---|
| Controllo automatizzato ordinario | Art. 54-bis, DPR 633/1972 | Coerenza tra dichiarazione IVA e versamenti | Applicabile anche allo split payment, ma senza le specificità del meccanismo di scissione |
| Comunicazione irregolarità split payment | Art. 54-bis, DPR 633/1972 + art. 17-ter | Corretta applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti | Richiede la verifica incrociata tra codice “S” in fattura, versamento del cessionario/committente e liquidazioni periodiche |
| Comunicazione TD29 | Prassi attuativa dell’art. 17-ter | Inerzia del fornitore nella correzione di una fattura irregolare | Obbligo attivo del cessionario/committente, non semplice controllo dell’Agenzia |
| Controllo formale (dichiarazioni dirette) | Art. 36-ter, DPR 600/1973 | Riscontro documentale su deduzioni, detrazioni, ritenute | Non riguarda l’IVA né lo split payment, ma segue una logica procedurale analoga |
Questa tabella comparativa aiuta a comprendere perché gran parte della giurisprudenza richiamata in questo articolo, pur riferendosi in molti casi a controlli automatizzati generali (art. 36-bis, 36-ter) piuttosto che a fattispecie di split payment in senso stretto, resta pienamente applicabile per analogia: i principi elaborati dalla Cassazione sull’impugnabilità della comunicazione di irregolarità, sulla necessità del contraddittorio preventivo e sulla nullità della cartella per omessa comunicazione operano trasversalmente su tutti i controlli automatizzati fondati sulla medesima struttura procedurale, IVA compresa.
Perché la tempestività conta più della complessità della difesa
Un ultimo elemento merita di essere sottolineato, perché ricorre in ogni fase della cronologia descritta: nella materia dello split payment, la tempestività dell’azione difensiva pesa spesso più della sofisticazione degli argomenti giuridici messi in campo. Un errore materiale segnalato entro pochi giorni tramite CIVIS si risolve tipicamente in settimane; lo stesso identico errore, scoperto solo dopo la notifica della cartella, richiede un contenzioso che può durare mesi o anni, con un impianto difensivo necessariamente più complesso perché deve confrontarsi non più con l’anomalia originaria, ma con l’intera sequenza di atti che nel frattempo si sono formati.
Questo non significa che, una volta persa una finestra, ogni difesa sia impossibile: come emerge dalla giurisprudenza citata in questo articolo, la Cassazione ha più volte riconosciuto la nullità di cartelle emesse in violazione delle garanzie procedurali, anche a distanza di tempo dall’origine della controversia. Significa, però, che la strategia difensiva più efficace è quasi sempre quella costruita conoscendo in anticipo l’intera cronologia della procedura, per scegliere consapevolmente in quale tappa intervenire, con quale strumento, e con quali conseguenze sulle tappe successive.
Ulteriori indicazioni dalla giurisprudenza sul contraddittorio preventivo
Oltre alle pronunce già richiamate, altri due orientamenti della Cassazione aiutano a inquadrare correttamente i margini di difesa disponibili lungo la cronologia della procedura.
Sulla natura di “provocatio ad opponendum” della comunicazione. La giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato che, quando la comunicazione di irregolarità costituisce il primo atto con cui il contribuente viene reso edotto della pretesa fiscale, essa deve permettere al destinatario di comprendere con chiarezza gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria contestata, in modo da consentirgli un’effettiva difesa. Questo principio assume un peso specifico proprio nello split payment, dove l’anomalia segnalata dal sistema può derivare da un incrocio di dati complesso (fatture, liquidazioni, versamenti), e una comunicazione generica, priva di indicazioni sufficienti a ricostruire l’origine del disallineamento, espone l’atto a possibili contestazioni sotto il profilo della motivazione.
Sulla non tassatività dell’elenco degli atti impugnabili come principio ormai consolidato. La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente superato l’impostazione più risalente delle Sezioni Unite (che in due pronunce del 2007 avevano lasciato aperta la questione), affermando che qualunque atto con cui l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica, motivata nei suoi elementi di fatto e di diritto, è impugnabile a prescindere dalla sua espressa menzione nell’elenco tassativo. Questo orientamento, ormai stabile da oltre un decennio, è quello su cui si fonda l’intera possibilità, descritta in questo articolo, di contestare direttamente la comunicazione di irregolarità per split payment senza dover attendere la cartella di pagamento.
Le implicazioni pratiche per chi opera abitualmente con la Pubblica Amministrazione
Le imprese e i professionisti che lavorano stabilmente con enti pubblici o con i soggetti indicati negli elenchi del Dipartimento delle Finanze affrontano il rischio di comunicazioni di irregolarità legate allo split payment con una frequenza superiore rispetto a chi ha rapporti occasionali con la Pubblica Amministrazione. Alcune considerazioni pratiche, coerenti con la cronologia sopra ricostruita, meritano di essere richiamate a beneficio di chi si trova in questa condizione.
La riconciliazione periodica come prevenzione. Poiché il controllo automatizzato dell’Agenzia interviene tipicamente a distanza di mesi dalla singola operazione, l’unico modo per anticipare l’emersione di eventuali anomalie è una riconciliazione periodica — idealmente contestuale a ogni liquidazione IVA — tra le fatture emesse con codice “S”, i versamenti effettuati dai committenti pubblici e i dati risultanti dal cassetto fiscale. Questa attività di controllo interno non ha valore giuridico autonomo, ma consente di intercettare l’errore nella fase più favorevole della cronologia, quella antecedente alla comunicazione di irregolarità, quando la regolarizzazione spontanea comporta conseguenze sanzionatorie più contenute.
Il monitoraggio degli elenchi MEF. Poiché il perimetro soggettivo dello split payment viene aggiornato periodicamente — da ultimo con l’esclusione delle società quotate nel FTSE MIB dal 1° luglio 2025 — un’impresa che fattura verso più soggetti pubblici o assimilati dovrebbe verificare, a ogni variazione degli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze, se i propri clienti restano inclusi nel regime. Un errore su questo fronte — applicare lo split payment a un soggetto ormai escluso, o viceversa non applicarlo a un soggetto ancora incluso — è tra le cause più frequenti delle comunicazioni di irregolarità analizzate in questo articolo.
La gestione delle fatture contestate dal fornitore. Quando è il cessionario/committente a dover attivare la comunicazione TD29 per inerzia del fornitore, è opportuno documentare per iscritto i solleciti effettuati, anche informalmente (email, PEC), perché questa documentazione può risultare utile in una fase difensiva successiva, per dimostrare la buona fede e la diligenza nel tentativo di ottenere la regolarizzazione prima di attivare la comunicazione autonoma.
Cinque mosse da compiere nell’ordine, non a caso
Chiudiamo la ricostruzione cronologica con una sintesi operativa, pensata per chi ha appena ricevuto una comunicazione di irregolarità legata allo split payment e deve orientarsi rapidamente tra le tappe descritte in questo articolo.
Prima mossa: leggere l’atto riga per riga, non solo l’importo richiesto. La comunicazione riporta il tipo di anomalia riscontrata, il periodo d’imposta, i riferimenti normativi contestati e il canale attraverso cui è stata trasmessa. Da questi elementi dipende sia il termine effettivamente applicabile (60 o 90 giorni, a seconda che l’invio sia avvenuto direttamente o tramite intermediario), sia la natura dell’errore (materiale o di merito), che a sua volta orienta la scelta dello strumento difensivo più adatto.
Seconda mossa: ricostruire la catena documentale dell’operazione contestata. Fattura elettronica, indicazione del codice “S”, prova del versamento IVA da parte del cessionario/committente, eventuali comunicazioni TD29 già trasmesse: solo con questa documentazione completa è possibile stabilire se l’anomalia rilevata dal sistema dell’Agenzia corrisponda a un errore reale o a un mero disallineamento informatico.
Terza mossa: scegliere lo strumento coerente con la natura dell’errore, non il più rapido in assoluto. Un errore materiale va affrontato con la segnalazione CIVIS; una contestazione di merito sull’applicazione della disciplina dello split payment richiede, con maggiore probabilità di successo nel tempo, l’impugnazione diretta o comunque una valutazione ponderata se attendere l’eventuale cartella.
Quarta mossa: rispettare il termine, qualunque strumento si scelga. Il termine di 60 o 90 giorni non è negoziabile, e scade nello stesso identico modo sia che si decida di pagare, sia che si decida di contestare: l’unica variabile è cosa si fa entro quella data, non se il termine possa essere spostato.
Quinta mossa: non considerare mai la comunicazione di irregolarità un episodio isolato. Come questo articolo ha ricostruito, essa si inserisce in una sequenza che può proseguire fino alla cartella di pagamento e, in assenza di reazione, fino alla fase esecutiva. Ogni scelta compiuta in questa fase iniziale — pagare, chiedere chiarimenti, impugnare, rateizzare — condiziona in modo diretto le possibilità difensive disponibili nelle tappe successive.
Il tempo è la risorsa più preziosa, e la più sprecata
Ogni tappa di questa cronologia — dalla fattura irregolare alla comunicazione TD29, dal controllo automatizzato all’avviso bonario, fino alla cartella di pagamento — condivide un solo denominatore comune: un termine che, una volta scaduto, non si riapre. Il debitore che conosce in anticipo la sequenza può scegliere in quale momento intervenire e con quale strumento; chi la scopre solo quando riceve la cartella si trova a rincorrere una procedura già arrivata alla sua fase più rigida.
Lo split payment è una materia in cui la componente tecnico-contabile e quella giuridica si intrecciano costantemente, ed è proprio in questo incrocio che lo Studio Monardo costruisce la propria attività, unendo il lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario alla continuità difensiva che solo un cassazionista può garantire dal primo grado fino all’ultimo.
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