Comunicazione Di Irregolarità Per Fatturazione Elettronica: Cosa Fare E Difesa Legale

Il ribaltamento di prospettiva

C’è un momento preciso in cui un contribuente smette di subire il Fisco e comincia a giocare la propria partita: è quando capisce che ogni comunicazione di irregolarità, ogni lettera di compliance, ogni avviso bonario legato alla fatturazione elettronica non è un fulmine a ciel sereno, ma la mossa prevedibile di un giocatore che segue regole precise, tempi obbligati e margini di errore ben definiti. Chi conosce in anticipo le mosse dell’Agenzia delle Entrate smette di subirle e inizia ad anticiparle: non si tratta di intuizione, ma di conoscere l’architettura normativa che governa i controlli automatizzati sui dati dello SDI, il Sistema di Interscambio, e sapere esattamente dove la legge vincola l’Amministrazione finanziaria, quali termini deve rispettare e quali vizi commette più spesso.

Oggi il controllo sulla fatturazione elettronica è diventato un meccanismo quasi interamente automatico: i dati delle fatture trasmesse allo SDI, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e dei corrispettivi telematici vengono incrociati con quanto dichiarato dal contribuente, e ogni scostamento genera un’anomalia che, se non gestita, si trasforma in un debito formale. Proprio su questo terreno — l’incrocio di banche dati fiscali e la gestione delle conseguenti pretese — lo Studio Monardo porta un valore specifico: la capacità di leggere l’atto ricevuto con l’occhio di chi ha portato controversie tributarie fino all’ultimo grado di giudizio, e di farlo affiancato da uno staff multidisciplinare che coordina competenze legali e contabili su scala nazionale, indispensabile quando la contestazione nasce da un disallineamento tra dati fiscali e non da un errore isolato.

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Negli ultimi anni, la platea dei destinatari di queste comunicazioni si è ampliata enormemente. L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, esteso ormai alla quasi totalità dei rapporti tra soggetti IVA e, con alcune eccezioni, anche verso i consumatori finali, ha messo nelle mani dell’Agenzia delle Entrate una mole di dati che nessun accertamento manuale potrebbe mai gestire con la stessa capillarità. Ogni fattura che transita per lo SDI diventa un tassello di un mosaico che il sistema informatico ricompone automaticamente, confrontandolo con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, con i corrispettivi telematici e con la dichiarazione annuale. Non è più il singolo funzionario a decidere chi controllare: è l’algoritmo a segnalare, in modo automatico e su scala nazionale, ogni scostamento statisticamente rilevante. Questo cambia profondamente la natura del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, perché sposta il baricentro della difesa dalla fase dell’accertamento tradizionale, con il suo apparato di garanzie procedurali consolidate, a una fase preventiva e automatizzata dove le regole sono spesso meno conosciute mentre i tempi di reazione richiesti restano comunque stringenti.

Chi hai di fronte

Prima di reagire, è utile capire con chi si sta davvero giocando questa partita. Non è un funzionario che ha esaminato a mano la tua posizione fiscale: è un sistema informatico che confronta automaticamente milioni di posizioni, individua gli scostamenti e genera comunicazioni in serie. Capire questa logica cambia completamente l’approccio difensivo.

L’Agenzia delle Entrate, quando si occupa di fatturazione elettronica, agisce su tre livelli distinti, ciascuno con una propria convenienza economica e procedurale. Il primo livello è quello della prevenzione a basso costo: le lettere di compliance, disciplinate dall’articolo 1, commi 634-636, della legge 190/2014, servono all’Amministrazione per segnalare anomalie senza dover attivare un procedimento sanzionatorio vero e proprio. Dal punto di vista dell’Agenzia, questa fase è estremamente conveniente: costa pochissimo (una comunicazione automatica pubblicata nel Cassetto fiscale), non richiede istruttoria e, se il contribuente si ravvede spontaneamente, chiude la partita senza contenzioso e senza impiegare risorse umane in un accertamento. Per questo motivo l’Agenzia investe molto in questa fase: ogni ravvedimento ottenuto tramite lettera di compliance è, dal suo punto di vista, un risultato ottenuto al minimo sforzo.

Il secondo livello è quello del controllo automatizzato vero e proprio, disciplinato dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e 54-bis del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA). Qui la convenienza dell’Agenzia cambia natura: non si tratta più di un invito, ma della liquidazione di un debito preciso, con imposta, interessi e sanzione già ridotta. Il sistema informatico ha rilevato uno scostamento tra i dati delle fatture elettroniche, delle LIPE, dei corrispettivi telematici e quanto indicato in dichiarazione, e genera automaticamente la comunicazione di irregolarità. Per l’Agenzia questa fase è ancora relativamente economica: non richiede un accertamento sostanziale, ma solo l’elaborazione automatica di dati già in suo possesso.

Il terzo livello, quello dove la convenienza dell’Agenzia si fa più aggressiva ma anche più vincolata da regole procedurali rigide, è quello del controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, seguito, in caso di inerzia del contribuente, dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento. Qui l’Agenzia deve valutare la convenienza di proseguire: ogni atto formale ha un costo amministrativo, richiede notifica regolare, motivazione adeguata e rispetto di termini decadenziali. È proprio in questo passaggio — quando il creditore erariale trasforma un’anomalia informatica in un titolo esecutivo — che si annidano i vizi più frequenti e le migliori occasioni di difesa.

Capire questa gerarchia di convenienza è la chiave di lettura di tutto ciò che segue: l’Agenzia non è un avversario capriccioso, ma un attore economico razionale che sceglie lo strumento meno costoso per recuperare il gettito, e che rallenta o desiste quando i costi di un contenzioso rischiano di superare il beneficio atteso.

C’è poi un elemento tecnico che vale la pena chiarire subito, perché genera spesso confusione tra i contribuenti: la comunicazione di irregolarità legata alla fatturazione elettronica non va confusa con la notifica di scarto emessa direttamente dal Sistema di Interscambio. Quest’ultima è un evento tecnico immediato, che segnala come la singola fattura non abbia superato i controlli formali dello SDI (dati del destinatario errati, incongruenze nel file XML, partita IVA cessata) e che, di conseguenza, la fattura si consideri come mai emessa, con l’obbligo per il contribuente di correggerla e reinviarla entro cinque giorni per mantenere la stessa numerazione e data. La comunicazione di irregolarità di cui ci occupiamo in questa guida, invece, interviene in un momento successivo e su un piano diverso: non riguarda la validità tecnica della singola fattura, ma il disallineamento tra i dati fiscali complessivi (fatture regolarmente transitate per lo SDI, liquidazioni periodiche, corrispettivi telematici) e quanto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. È una distinzione che cambia completamente la strategia difensiva: mentre lo scarto tecnico si risolve quasi sempre con una semplice correzione informatica, la comunicazione di irregolarità richiede un’analisi sostanziale della propria posizione fiscale, spesso a distanza di mesi o anni dall’emissione delle fatture originarie.

Un’ultima considerazione, prima di entrare nel dettaglio delle singole mosse, riguarda la tempistica con cui l’Agenzia opera: i controlli automatizzati sulla fatturazione elettronica non sono immediati. Il sistema raccoglie i dati durante l’anno d’imposta, li elabora nei mesi successivi alla presentazione della dichiarazione annuale, e genera le comunicazioni di irregolarità spesso a distanza di uno o due anni dal periodo contestato. Questo intervallo temporale, apparentemente sfavorevole al contribuente perché lo coglie spesso impreparato, in realtà nasconde un vantaggio strategico: più tempo passa, più aumenta la probabilità che, nel frattempo, siano intervenute correzioni, ravvedimenti spontanei o versamenti che il sistema informatico non ha ancora recepito, e che possono essere fatti valere per dimostrare l’infondatezza totale o parziale della pretesa.

Questo scarto temporale spiega anche perché, nella pratica, un numero significativo di comunicazioni di irregolarità legate alla fatturazione elettronica riguardi periodi d’imposta in cui il contribuente si è già affidato a un nuovo commercialista, ha cambiato software gestionale o ha semplicemente perso la piena memoria delle circostanze specifiche di ogni singola operazione fatturata. È un elemento che rende ancora più importante muoversi con metodo fin dal primo momento: ricostruire con ordine, fattura per fattura, l’origine di ogni scostamento segnalato è un lavoro che richiede tempo e competenza tecnica, ma che rappresenta l’unica base solida su cui costruire qualsiasi strategia difensiva, sia essa il ravvedimento, la contestazione documentata o l’impugnazione formale.

La prima mossa: l’incrocio dei dati e la lettera di invito alla compliance

La prima cosa che il creditore erariale farà è incrociare silenziosamente i dati. Non è un atto notificato, non ha una data di partenza visibile al contribuente: è un’attività istruttoria interna che parte dai flussi di fatturazione elettronica transitati per lo SDI, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e dai corrispettivi telematici, e li confronta con la dichiarazione annuale. Quando emerge un disallineamento — fatture emesse ma non incluse nella liquidazione, ricavi dichiarati inferiori a quanto risulta dai corrispettivi, IVA a debito non versata rispetto a quanto fatturato — il sistema genera un’anomalia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla): dal punto di vista dell’Agenzia, la lettera di compliance è lo strumento più conveniente in assoluto. Non comporta l’apertura di un procedimento sanzionatorio, non richiede un funzionario che istruisca il caso, e soprattutto lascia al contribuente la possibilità di correggere la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, beneficiando delle sanzioni più basse previste dall’ordinamento. L’Agenzia preferisce questa strada quando l’anomalia rilevata non è eclatante, quando riguarda una platea ampia di contribuenti (le cosiddette “campagne di compliance”, attivate periodicamente con appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia) e quando l’obiettivo primario è recuperare gettito senza ingolfare il contenzioso tributario.

I suoi limiti: la lettera di compliance non è un atto impositivo e non contiene una pretesa liquidata in modo definitivo; si limita a segnalare un’anomalia statistica. Questo significa che l’Agenzia non può, sulla base della sola lettera di compliance, procedere direttamente all’iscrizione a ruolo: deve prima attendere l’eventuale mancata regolarizzazione e, solo successivamente, attivare il controllo automatizzato vero e proprio o, se necessario, un accertamento. Un altro limite rilevante riguarda la genericità: se la lettera si basa su dati incompleti o mal interpretati (ad esempio fatture elettroniche relative a operazioni già correttamente diversamente classificate, oppure fatture emesse da soggetti terzi ma erroneamente attribuite), l’anomalia segnalata può essere semplicemente infondata, e in questo caso non c’è alcun obbligo di “ravvedersi” per un errore che non esiste.

La tua contromossa: ricevuta una lettera di compliance relativa alla fatturazione elettronica, il primo passo è verificare puntualmente il prospetto allegato, confrontando ogni fattura elettronica segnalata con la propria contabilità e con le liquidazioni periodiche già trasmesse. Se l’anomalia è reale, il ravvedimento operoso in questa fase è quasi sempre la scelta più conveniente, perché l’articolo 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 472/1997 chiarisce che la preclusione al ravvedimento scatta solo con la notifica di atti di liquidazione, di accertamento o delle comunicazioni ex articoli 36-bis, 36-ter e 54-bis: la lettera di compliance, non essendo uno di questi atti, non chiude affatto questa porta, anzi è proprio lo strumento pensato per incentivarne l’uso. Se invece l’anomalia è infondata, conviene raccogliere fin da subito la documentazione che dimostra la correttezza della propria posizione, perché sarà utile nelle fasi successive.

Le pronunce che ti proteggono: la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio informato, oggi codificato nell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, rafforza la possibilità per il destinatario di far valere le proprie ragioni prima che l’anomalia si consolidi in un atto formale, e che l’Amministrazione non può ignorare gli elementi forniti dal contribuente nella fase di interlocuzione preventiva.

Vale la pena aggiungere un ulteriore elemento pratico, spesso trascurato: le lettere di compliance relative alla fatturazione elettronica vengono attivate tramite provvedimenti periodici del Direttore dell’Agenzia, che individuano ogni anno le specifiche anomalie da segnalare (mancata presentazione della dichiarazione IVA nonostante fatture elettroniche emesse, disallineamenti tra fatturato e corrispettivi dichiarati, incongruenze negli indici sintetici di affidabilità fiscale collegati ai dati di fatturazione). Conoscere quale campagna di compliance ha generato la lettera ricevuta consente di individuare con precisione quale criterio statistico ha attivato la segnalazione, e quindi di verificare in modo mirato se quel criterio, nel proprio caso specifico, sia stato applicato correttamente o abbia prodotto un falso positivo. Non è raro, ad esempio, che le campagne basate sull’incrocio tra fatture elettroniche emesse e liquidazioni periodiche non tengano conto di note di variazione, storni contabili o fatture elettroniche annullate con la specifica procedura prevista, generando anomalie del tutto apparenti che si risolvono con una semplice segnalazione documentata, senza alcun pagamento.

La seconda mossa: la comunicazione di irregolarità (l’avviso bonario)

Dal suo punto di vista, conviene trasformare l’anomalia in una pretesa quantificata quando il contribuente non ha reagito alla lettera di compliance, oppure quando l’anomalia emerge direttamente dal controllo automatizzato sulla dichiarazione, senza una fase di compliance preventiva. È qui che nasce la vera comunicazione di irregolarità, comunemente chiamata “avviso bonario”, disciplinata dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972. Per le anomalie IVA collegate alla fatturazione elettronica, il meccanismo è quasi sempre lo stesso: il sistema confronta l’IVA esposta nelle fatture elettroniche e nelle comunicazioni periodiche con quella versata, e ogni scostamento genera una liquidazione automatica di imposta, interessi e sanzione.

La comunicazione indica un codice atto identificativo, l’anno d’imposta di riferimento, il dettaglio delle fatture elettroniche o delle operazioni ritenute non correttamente documentate, e l’importo complessivo dovuto, comprensivo della sanzione già ridotta. Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone termini e forme precise: la comunicazione deve indicare le ragioni della rettifica in modo comprensibile, deve essere effettivamente recapitata al contribuente (via PEC, tramite intermediario o con le modalità ordinarie), e deve consentire di comprendere sia l’imposta richiesta sia la logica della pretesa. Una comunicazione generica, che si limiti a citare un importo senza consentire la ricostruzione delle singole operazioni contestate, è viziata e può essere fatta cadere.

Perché la fa (e quando preferisce non farla): l’Agenzia predilige questo strumento perché, a differenza dell’accertamento, non richiede un contraddittorio formale approfondito prima dell’emissione e consente di recuperare somme certe con un procedimento snello. Tuttavia, quando l’anomalia rilevata dal controllo automatizzato deriva da valutazioni giuridiche complesse — ad esempio la corretta qualificazione di un’operazione come esente, non imponibile o soggetta a reverse charge — l’Agenzia sa che la comunicazione di irregolarità rischia di essere debole in giudizio, perché il controllo automatizzato è pensato per errori materiali e di calcolo, non per dispute interpretative. In questi casi preferisce, quando possibile, la strada dell’accertamento vero e proprio, più solido sul piano motivazionale ma anche più oneroso da istruire.

I suoi limiti: dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. 108/2024, il termine a disposizione del contribuente per pagare con sanzione ridotta o per fornire chiarimenti è stato esteso da 30 a 60 giorni (90 giorni se la comunicazione è gestita tramite intermediario). Grassetta questo limite: se l’Agenzia applica ancora i vecchi termini a comunicazioni successive al 1° gennaio 2025, la riduzione di sanzione o la decadenza calcolata sui 30 giorni è illegittima. Un secondo limite riguarda la richiesta di documenti già in possesso dell’Amministrazione: se la comunicazione richiede al contribuente di fornire dati che l’Agenzia già detiene attraverso lo SDI stesso — ad esempio il contenuto di fatture elettroniche già transitate nel sistema — tale richiesta è ultronea e non può giustificare un aggravio procedurale a carico del contribuente.

La tua contromossa: la prima verifica riguarda la data di notifica, da cui decorrono tutti i termini successivi: va annotata con precisione, perché determina sia la scadenza per il pagamento agevolato sia l’eventuale decadenza dei termini per l’azione dell’Agenzia. La seconda verifica riguarda il merito: occorre confrontare voce per voce le fatture elettroniche richiamate nella comunicazione con la contabilità e con le liquidazioni periodiche trasmesse, individuando se lo scostamento dipende da un errore materiale (spesso sanabile con un semplice pagamento a sanzione ridotta), da una duplicazione (fatture già considerate ma segnalate due volte per un difetto del sistema di incrocio), oppure da una divergenza interpretativa che merita una difesa sostanziale. In questo secondo caso, la comunicazione di irregolarità è autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, senza dover attendere la cartella di pagamento, e questa possibilità va valutata con attenzione perché consente di bloccare la pretesa alla radice, prima che si trasformi in titolo esecutivo.

Le pronunce che ti proteggono: un consolidato orientamento della Corte di Cassazione riconosce che l’elenco degli atti impugnabili previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, pur formalmente tassativo, va interpretato in senso estensivo alla luce del diritto di difesa costituzionalmente garantito: ogni atto che comunichi al contribuente una pretesa tributaria definita, con l’indicazione delle somme e delle ragioni della richiesta, può essere immediatamente impugnato, anche se non rientra tra quelli espressamente elencati.

Un aspetto che merita un approfondimento specifico riguarda la strategia da adottare quando la comunicazione di irregolarità nasce da una divergenza sulla natura di alcune operazioni fatturate elettronicamente: si pensi al caso, tutt’altro che raro, in cui l’Agenzia consideri imponibili operazioni che il contribuente aveva correttamente qualificato come esenti o fuori campo IVA, oppure al caso opposto in cui un regime agevolato (come quello forfettario) venga messo in discussione sulla base di un mero superamento contabile della soglia di ricavi, senza considerare le specifiche cause di esclusione previste dalla norma. In questi scenari, il controllo automatizzato mostra tutto il suo limite strutturale: è concepito per intercettare errori materiali e incongruenze aritmetiche, non per risolvere questioni di corretta qualificazione giuridica delle operazioni. La contromossa più efficace, in questi casi, non è quasi mai il pagamento a sanzione ridotta, che equivarrebbe ad accettare tacitamente una ricostruzione contestabile, bensì la presentazione di chiarimenti documentati tramite Civis o, se la posizione dell’Agenzia non muta, l’impugnazione della comunicazione davanti al giudice tributario, dove la questione può essere finalmente trattata nel merito con un contraddittorio pieno.

Va inoltre ricordato che, quando la comunicazione di irregolarità riguarda contemporaneamente più periodi d’imposta o più tipologie di anomalie (ad esempio sia un disallineamento IVA sia un’incongruenza sui redditi d’impresa collegata alle stesse fatture elettroniche), è opportuno valutare ogni voce separatamente: capita spesso che una parte della pretesa sia fondata e un’altra no, e in questi casi la strategia migliore è quasi sempre quella di regolarizzare tempestivamente la quota non contestabile, per non perdere la sanzione ridotta su quella porzione, riservando la contestazione formale alla sola parte realmente controversa.

La terza mossa: il controllo formale e la richiesta di documenti

“E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo”, perché il controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973 è la mossa più insidiosa dal punto di vista procedurale, ma anche quella con più vincoli a carico dell’Agenzia. A differenza del controllo automatizzato, che si limita a un confronto numerico tra dati dichiarati e dati in possesso del Fisco, il controllo formale prevede un esame più approfondito della documentazione, spesso attivato quando le anomalie relative alla fatturazione elettronica riguardano la spettanza di detrazioni, deduzioni o crediti d’imposta collegati alle operazioni fatturate.

La mossa: l’ufficio invia una richiesta di chiarimenti o documenti, chiedendo al contribuente di dimostrare la correttezza di quanto dichiarato in relazione a specifiche fatture elettroniche. Dal punto di vista dell’Agenzia, questa fase è più costosa della precedente perché richiede l’intervento di un funzionario che valuti la documentazione prodotta, ma è anche più solida in giudizio, perché consente di motivare l’eventuale rettifica sulla base di un esame concreto e non di un mero automatismo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla): l’Agenzia attiva il controllo formale quando l’anomalia rilevata dal sistema informatico non è sufficientemente chiara per generare direttamente una comunicazione di irregolarità, ad esempio quando serve verificare se una fattura elettronica esclusa dal calcolo dell’IVA sia effettivamente relativa a un’operazione esente o non imponibile. Tende invece a evitarlo quando il volume delle anomalie è molto alto e i singoli importi sono contenuti, preferendo in questi casi il controllo automatizzato, più rapido e meno oneroso.

I suoi limiti: grassetta ogni limite invalicabile: la giurisprudenza più recente ha chiarito che, anche in assenza di collaborazione da parte del contribuente nella fase istruttoria, l’ufficio ha comunque l’obbligo di comunicare il risultato del controllo formale prima di procedere all’iscrizione a ruolo; l’omissione di questa comunicazione comporta la nullità della successiva cartella di pagamento. Inoltre, la richiesta di documenti relativi a fatture elettroniche già transitate per lo SDI e quindi già nella disponibilità dell’Agenzia stessa è, secondo un consolidato orientamento, illegittima quando pretende dal contribuente un adempimento superfluo rispetto a dati che il Fisco già possiede.

La tua contromossa: rispondere sempre entro il termine indicato nella richiesta, allegando la documentazione pertinente in modo ordinato e riferito puntualmente a ciascuna fattura elettronica contestata. Se l’ufficio richiede dati già in proprio possesso, va eccepita fin da subito l’illegittimità della richiesta, senza tuttavia rinunciare a fornire comunque, a fini di massima cautela, gli elementi che confermano la correttezza della propria posizione. Se l’esito del controllo formale non viene mai comunicato prima di un’eventuale cartella, questo vizio va fatto valere immediatamente in sede di ricorso, perché la sua conseguenza è la nullità dell’intero atto successivo.

Citazione in una contromossa centrale: proprio in questa fase, dove la differenza tra un controllo automatizzato generico e un controllo formale motivato può decidere le sorti dell’intera vicenda, l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come cassazionista consente di individuare fin da subito se l’atto ricevuto presenta i vizi procedurali che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sanzionato, impostando la difesa sul terreno più solido possibile.

Le pronunce che ti proteggono: la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese, con orientamento ormai consolidato, che la comunicazione dell’esito del controllo formale costituisce un passaggio obbligato e che la sua omissione determina la nullità della cartella di pagamento successivamente emessa.

Vale la pena sottolineare che la differenza tra controllo automatizzato e controllo formale non è solo terminologica, ma incide direttamente sulla forza degli argomenti difensivi disponibili. Nel controllo automatizzato, la difesa si gioca quasi sempre sul confronto numerico e sulla dimostrazione documentale di un dato già esistente; nel controllo formale, la difesa può invece estendersi a valutazioni più articolate, perché l’ufficio è chiamato a un esame che va oltre il semplice riscontro aritmetico. Sapere in anticipo su quale dei due binari si sta muovendo la pretesa dell’Agenzia consente di calibrare fin da subito il tipo di documentazione da produrre e il registro argomentativo più efficace da adottare nei chiarimenti forniti.

Un elemento operativo da non sottovalutare riguarda la differenza, spesso poco chiara al contribuente, tra il termine per rispondere alla richiesta istruttoria e il termine per beneficiare della sanzione ridotta una volta ricevuto l’esito del controllo formale: si tratta di due fasi distinte, con due scadenze distinte, e confonderle può portare a perdere inutilmente un beneficio a cui si aveva diritto. Nella pratica, conviene sempre rispondere alla richiesta di documenti anche quando si ritiene che l’anomalia sia infondata, perché il silenzio viene quasi sempre interpretato dall’ufficio come mancata collaborazione, e questo indebolisce la posizione del contribuente anche nell’eventuale fase contenziosa successiva, dove il giudice valuterà con maggiore favore chi ha dato prova di trasparenza fin dalla fase amministrativa.

La quarta mossa: l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento

La prima cosa che il creditore farà, decorso inutilmente il termine per il pagamento agevolato o per la presentazione di chiarimenti, è procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta, degli interessi e della sanzione, questa volta nella misura piena (e non più ridotta). Segue la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione. È il momento in cui l’anomalia informatica sulla fatturazione elettronica si trasforma in un titolo esecutivo vero e proprio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla): per l’Agenzia, arrivare alla cartella significa aver fallito l’obiettivo primario — la regolarizzazione spontanea a costo zero — ma è anche lo strumento che le consente di attivare la riscossione coattiva, con tutte le prerogative che questa comporta (fermo, ipoteca, pignoramento). Preferisce evitare di arrivare fino a questo punto quando il contribuente ha già fornito, nelle fasi precedenti, elementi che indeboliscono la pretesa: procedere comunque, in questi casi, espone l’Agenzia al rischio concreto di soccombere in giudizio, con relativo aggravio di spese processuali.

I suoi limiti: la cartella derivante da un controllo automatizzato o formale sulla fatturazione elettronica deve indicare con chiarezza l’origine del debito e l’atto presupposto (la comunicazione di irregolarità o l’esito del controllo formale). Grassetta questo limite: se la comunicazione di irregolarità non è mai stata notificata correttamente — ad esempio perché inviata a un indirizzo PEC errato o a un domicilio fiscale non aggiornato — la cartella che ne consegue è affetta da un vizio che, a seconda dei casi, può condurne all’annullamento oppure, secondo l’orientamento più recente, comportare quantomeno la riduzione delle sanzioni applicate. Un ulteriore limite riguarda i vizi di notifica della cartella stessa: una notifica PEC non conforme, con allegati mancanti o corrotti, oppure inviata a un indirizzo non più attivo, è un vizio proprio dell’atto che ne determina l’invalidità, pur senza estinguere il debito sottostante, che l’Agente della Riscossione potrà tentare di notificare nuovamente entro i termini di decadenza.

La tua contromossa: se la comunicazione di irregolarità presupposta non è mai stata ricevuta, occorre dimostrarlo con ogni mezzo — assenza di prova della PEC, invio a indirizzo errato, mancata prova della raccomandata — e far valere questo vizio nel ricorso contro la cartella entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica. Se invece la comunicazione era stata regolarmente ricevuta ma il contribuente non l’aveva impugnata nei termini, restano comunque contestabili in questa fase i vizi propri della cartella: motivazione insufficiente, notifica irregolare, decadenza dei termini per l’iscrizione a ruolo, errata imputazione di somme già versate. Grassetta la contromossa chiave: prima di ogni ricorso, conviene sempre verificare se sussistono i presupposti per un’istanza di autotutela, che può portare all’annullamento (totale o parziale) della cartella in presenza di errori evidenti, come pagamenti già effettuati o duplicazioni di fatture elettroniche già considerate.

Le pronunce che ti proteggono: un orientamento consolidato della Cassazione ha più volte ribadito che l’assenza della comunicazione di irregolarità, quando dovuta, non comporta necessariamente la nullità automatica della cartella, ma può incidere sulla misura delle sanzioni applicabili, riducendole rispetto a quelle piene; altre pronunce, più rigorose, hanno invece riconosciuto la nullità dell’intera cartella quando la comunicazione preventiva era obbligatoria e non è mai stata inviata correttamente.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l’istituto del lieve inadempimento, disciplinato dall’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973, che si applica anche alle somme dovute a seguito dei controlli sulla fatturazione elettronica: se il contribuente ha già pagato la comunicazione di irregolarità con un ritardo minimo (non superiore a sette giorni) o con un lieve difetto rispetto all’importo dovuto (non superiore al 3%, con un minimo di 100 €), l’iscrizione a ruolo per la differenza residua non è dovuta, e un’eventuale cartella emessa nonostante il lieve inadempimento è illegittima. Si tratta di un principio che viene applicato con rigore dalla giurisprudenza quando riguarda la prima rata di un piano di rateizzazione, mentre resta più controverso, e va quindi verificato caso per caso, quando il ritardo riguarda il pagamento in unica soluzione della comunicazione originaria.: le azioni cautelari ed esecutive

Qui però il suo margine si restringe ulteriormente, perché una volta che la cartella diventa definitiva (per decorso dei termini di impugnazione o per rigetto del ricorso), l’Agente della Riscossione può attivare le misure cautelari ed esecutive: il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, fino al pignoramento di conti correnti, stipendi o beni. Per un debito nato da un’anomalia sulla fatturazione elettronica, questo epilogo è spesso sproporzionato rispetto alla natura originaria della contestazione, che nella maggior parte dei casi riguarda importi contenuti e correggibili.

Perché la fa (e quando preferisce non farla): l’Agente della Riscossione valuta la convenienza economica di ogni singola azione esecutiva: per importi modesti, spesso preferisce il fermo amministrativo, meno oneroso da attivare rispetto al pignoramento; per importi più significativi, e in presenza di beni immobili intestati al debitore, l’ipoteca diventa lo strumento preferito perché non richiede l’attivazione immediata di una procedura esecutiva, ma consente di consolidare una garanzia in attesa di ulteriori sviluppi. Tende a evitare azioni esecutive costose quando l’importo iscritto a ruolo è basso o quando il debitore ha già intrapreso una rateizzazione regolare.

I suoi limiti: anche queste misure sono soggette a vincoli procedurali precisi: prima di procedere a fermo o ipoteca, l’Agente della Riscossione deve inviare un preavviso, che a sua volta è autonomamente impugnabile per vizi propri. Un limite importante riguarda la soglia minima per l’iscrizione di ipoteca e i limiti di impignorabilità di determinati beni e importi (prima casa non di lusso, quota impignorabile dello stipendio, beni strumentali all’attività). Grassetta ogni limite invalicabile: se il fermo o l’ipoteca vengono iscritti senza il previo invio del preavviso, l’atto è viziato e può essere annullato per violazione del contraddittorio procedimentale.

La tua contromossa: ricevuto un preavviso di fermo o di ipoteca collegato a un debito originato da una comunicazione di irregolarità sulla fatturazione elettronica, è ancora possibile — se non lo si è già fatto — contestare in radice il debito presupposto, facendo valere i vizi della comunicazione o della cartella che lo hanno generato, oppure attivare una rateizzazione che sospenda l’azione esecutiva. Grassetta la contromossa chiave: presentare tempestivamente istanza di rateizzazione, quando le condizioni lo consentono, sospende l’attivazione delle procedure esecutive più aggressive, mentre attendere passivamente espone al rischio di veder aggravata la propria posizione con costi accessori significativi.

Le pronunce che ti proteggono: la giurisprudenza tributaria ha più volte ribadito che le comunicazioni preventive relative a fermo e ipoteca sono autonomamente impugnabili per vizi propri, e che la loro omissione, quando dovuta, vizia l’intera procedura cautelare successiva.

Vale la pena sottolineare un aspetto strategico che riguarda proprio i debiti originati da anomalie sulla fatturazione elettronica: trattandosi, nella grande maggioranza dei casi, di importi non elevatissimi (spesso alcune migliaia di euro), l’Agente della Riscossione valuta con particolare attenzione il rapporto tra il costo dell’azione esecutiva e l’importo effettivamente recuperabile. Questo significa che, per debiti di importo contenuto, la richiesta di rateizzazione presentata tempestivamente ha, nella prassi, un tasso di accoglimento molto alto, perché consente all’Amministrazione di ottenere comunque l’incasso senza sostenere i costi, anche reputazionali, di un pignoramento su un debito di scarso rilievo. Diverso è il discorso quando le anomalie sulla fatturazione elettronica si accumulano nel tempo su più annualità, facendo lievitare l’esposizione debitoria complessiva fino a renderla significativa: in questi casi, tipici di attività che hanno attraversato periodi di difficoltà gestionale, la singola cartella non va più affrontata isolatamente, ma va inquadrata in una valutazione complessiva della sostenibilità del debito, che può richiedere strumenti più ampi della semplice rateizzazione ordinaria.

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Simulazione 1 — L’anomalia da mancata liquidazione IVA. Un artigiano emette regolarmente, nel corso del 2024, fatture elettroniche per un imponibile complessivo di 38.700 €, ma per un errore del proprio software gestionale due fatture per un totale di 4.200 € di imponibile (924 € di IVA) non vengono correttamente riportate nella liquidazione periodica del terzo trimestre. Nel maggio 2026 riceve una comunicazione di irregolarità ex articolo 54-bis che richiede 924 € di IVA, oltre interessi e sanzione ridotta al 10%, per un totale di circa 1.070 €. Verificando il prospetto allegato, l’artigiano conferma che l’anomalia è reale: il ravvedimento in questa fase, pagando entro i 60 giorni, resta comunque la scelta più conveniente, perché evita di trascinare l’importo fino alla cartella, dove la sanzione salirebbe alla misura piena.

Simulazione 2 — La fattura duplicata nel controllo incrociato. Uno studio professionale riceve una comunicazione di irregolarità per un presunto omesso versamento IVA di 6.150 €, relativo a una fattura elettronica di 27.900 € più IVA emessa il 14 settembre 2024. Controllando la propria contabilità, il professionista scopre che quella stessa fattura era già stata correttamente inclusa nella liquidazione del terzo trimestre 2024, e che il sistema dell’Agenzia l’ha conteggiata due volte per un errore di allineamento tra i dati SDI e la LIPE trasmessa. In questo caso, il professionista non paga: presenta, tramite il servizio Civis, la documentazione che dimostra l’avvenuto corretto versamento, allegando l’estratto della liquidazione periodica e la ricevuta F24. A quel punto, per l’Agenzia la convenienza economica di insistere sulla pretesa si azzera: l’ufficio rettifica la comunicazione, e il termine per un’eventuale sanzione ridotta ricomincia a decorrere dalla data della correzione.

Simulazione 3 — La comunicazione notificata all’indirizzo sbagliato. Una piccola società trasferisce la propria sede legale nel 2024, ma l’aggiornamento dell’indirizzo PEC nel registro delle imprese avviene con un ritardo di alcuni mesi. Nel frattempo, l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità relativa a un disallineamento tra fatture elettroniche emesse e corrispettivi dichiarati, per un importo di 12.400 €, ma la PEC risulta non consegnata perché l’indirizzo non è più attivo. La società non ne viene mai a conoscenza fino a quando, nel 2026, riceve direttamente la cartella di pagamento per l’importo pieno, comprensivo di sanzione non ridotta. La contromossa consiste nell’impugnare la cartella entro sessanta giorni dalla notifica, dimostrando con la ricevuta di mancata consegna della PEC che la comunicazione presupposta non è mai giunta a conoscenza della società, e chiedendo quantomeno il riconoscimento della sanzione ridotta, se non l’annullamento dell’intero atto per violazione del contraddittorio procedimentale.

Simulazione 4 — Il regime forfettario messo in discussione dai dati di fatturazione elettronica. Un consulente in regime forfettario emette nel 2024 fatture elettroniche per un totale di 84.300 €, superando la soglia degli 85.000 € solo apparentemente per via di una fattura di 6.100 € erroneamente duplicata dal software gestionale e ritrasmessa allo SDI con un nuovo numero dopo essere stata già correttamente registrata. Nel 2026 riceve una comunicazione che contesta la permanenza nel regime agevolato e ricalcola l’IVA come se fosse dovuta ordinariamente, per un importo complessivo superiore a 15.000 €. Il consulente, prima di qualsiasi pagamento, ricostruisce con il proprio commercialista l’elenco puntuale delle fatture realmente emesse, individua la duplicazione e la documenta tramite Civis allegando il registro dei corrispettivi e la prova dello storno contabile della fattura duplicata. Poiché il ricavo reale resta sotto la soglia di legge, la contestazione decade integralmente: qui la mossa vincente non è il pagamento, ma la prova puntuale e tempestiva dell’errore di conteggio, che neutralizza la pretesa alla radice senza bisogno di alcun contenzioso.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un momento preciso in cui la convenienza economica dell’Agenzia cambia segno, e quel momento è la lettura strategica che quasi nessuno spiega con chiarezza al contribuente. Finché l’anomalia è ancora nella fase della lettera di compliance o della comunicazione di irregolarità, l’Agenzia ha tutto l’interesse a incassare rapidamente, anche a costo di ridurre drasticamente la sanzione: ogni euro recuperato in questa fase costa pochissimo in termini di risorse amministrative. È qui che il ravvedimento operoso, quando l’anomalia è reale, resta l’arma più conveniente per il contribuente, perché consente di chiudere la partita alle condizioni più favorevoli in assoluto.

Il secondo momento favorevole alla trattativa si apre quando il contribuente dimostra, con documentazione solida, che la pretesa è quantomeno parzialmente infondata: qui l’Agenzia, per evitare il rischio di soccombenza in un eventuale giudizio (con condanna alle spese processuali), è spesso disponibile a una rettifica in autotutela, che azzera o riduce l’importo richiesto senza bisogno di un contenzioso formale.

Il terzo momento, quello meno conosciuto ma spesso il più efficace, si apre dopo l’iscrizione a ruolo, quando il debito passa in carico all’Agente della Riscossione: qui la convenienza dell’Amministrazione si sposta dal recupero integrale e immediato alla certezza di un incasso, anche dilazionato. Le procedure di rateizzazione, ordinaria o straordinaria, e le eventuali misure di definizione agevolata dei carichi già affidati alla riscossione (le cosiddette “rottamazioni”, quando disponibili per il periodo di riferimento) rappresentano, in questa fase, lo strumento con cui il debitore può riportare l’intera vicenda su un piano sostenibile, evitando le azioni esecutive più aggressive.

C’è infine un quarto momento, meno immediato ma comunque rilevante, che riguarda le situazioni in cui le anomalie sulla fatturazione elettronica si sono accumulate su più periodi d’imposta, generando un’esposizione debitoria complessiva che va oltre la singola comunicazione o la singola cartella. In questi casi, la convenienza dell’Amministrazione a trattare non riguarda più il singolo atto, ma l’intera posizione del contribuente: quando il quadro debitorio complessivo rende evidente che una riscossione forzata a tappeto rischierebbe di pregiudicare la stessa capacità del debitore di generare reddito futuro (e quindi di onorare, anche solo in parte, quanto dovuto), gli strumenti di composizione più ampia — dalla rateizzazione straordinaria fino, nei casi più gravi, alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012 per i soggetti non fallibili — diventano la sede in cui l’interesse del Fisco a un recupero quantomeno parziale e certo si incontra con la necessità del debitore di non essere schiacciato da un’esposizione debitoria divenuta insostenibile.

Gli errori che regalano vantaggio al creditore

Prima di chiudere il quadro delle mosse, vale la pena elencare gli errori più frequenti che i contribuenti commettono quando ricevono una comunicazione legata alla fatturazione elettronica, perché ciascuno di questi errori regala all’Agenzia un vantaggio che altrimenti non avrebbe.

Il primo errore è non aprire tempestivamente le comunicazioni digitali: molte comunicazioni di irregolarità vengono oggi rese disponibili esclusivamente nel Cassetto fiscale o nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, con un semplice avviso di disponibilità inviato via PEC o tramite l’app IO. Chi non controlla regolarmente questi canali rischia di accorgersi dell’anomalia solo quando il termine per il pagamento agevolato è già scaduto.

Il secondo errore è confondere i piani della fatturazione elettronica: come già chiarito, lo scarto tecnico dello SDI, la mancata consegna per PEC piena o codice destinatario errato, e la comunicazione di irregolarità sono tre situazioni diverse, che richiedono risposte diverse. Applicare la procedura sbagliata (ad esempio limitarsi a rinviare una fattura che invece era stata regolarmente accettata dallo SDI, ignorando la vera anomalia relativa al disallineamento dei dati dichiarativi) fa perdere tempo prezioso senza risolvere il problema reale.

Il terzo errore è pagare per prudenza senza verificare: capita spesso che il contribuente, per timore di conseguenze peggiori, paghi immediatamente l’importo richiesto senza controllare se l’anomalia sia reale. Questo comportamento, comprensibile sul piano emotivo, ha un costo economico concreto quando la pretesa era in realtà infondata, perché il recupero delle somme versate per errore richiede un’istanza di rimborso ben più complessa della semplice contestazione preventiva.

Il quarto errore è sottovalutare il ruolo dell’intermediario: se la dichiarazione è stata predisposta da un commercialista o da un consulente, la comunicazione di irregolarità viene spesso inviata anche a quest’ultimo, con termini di gestione più ampi (fino a 120 giorni per le comunicazioni trasmesse all’intermediario). Non coordinarsi tempestivamente con chi ha gestito la dichiarazione originaria porta spesso a una duplicazione di sforzi o, peggio, a una gestione tardiva perché ciascuna delle parti pensa che l’altra se ne stia già occupando.

Il quinto errore, forse il più costoso, è lasciare che l’anomalia si trasformi in cartella per pura inerzia, quando magari la posizione del contribuente era anche solida nel merito. Una volta iscritta a ruolo, la sanzione piena e gli aggi di riscossione si sommano a un importo che, alla radice, poteva essere azzerato con una semplice segnalazione documentata nei tempi corretti.

Il sesto errore, meno evidente ma altrettanto insidioso, è trattare ogni comunicazione come identica alle altre, senza distinguere la fonte specifica dell’anomalia. Una comunicazione generata da un controllo automatizzato sulla liquidazione periodica IVA richiede una verifica diversa rispetto a una generata da un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi, e a sua volta diversa rispetto a una lettera di compliance basata sul confronto tra fatture elettroniche e indici sintetici di affidabilità fiscale. Applicare meccanicamente la stessa procedura di risposta a comunicazioni che nascono da presupposti normativi differenti porta quasi sempre a una gestione superficiale, che rischia di lasciare scoperti proprio gli aspetti tecnici su cui la difesa avrebbe più margine.

La partita in tabella

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile per giocarla
Lettera di complianceNessun termine perentorio, ma preclude vantaggi se ignorata a lungoRavvedimento operoso o verifica dell’anomaliaPrima della comunicazione formale di irregolarità
Comunicazione di irregolarità (36-bis/54-bis)60 giorni dalla notifica (90 con intermediario), dal 1° gennaio 2025Pagamento a sanzione ridotta, chiarimenti via Civis, impugnazione facoltativaEntro 60/90 giorni dalla notifica
Controllo formale (36-ter)Comunicazione dell’esito obbligatoria prima del ruoloProduzione documenti, contestazione se richiesta di dati già in possesso dell’ufficioNel termine indicato nella richiesta
Iscrizione a ruolo e cartellaDeve indicare motivazione e atto presuppostoRicorso entro 60 giorni, istanza di autotutelaEntro 60 giorni dalla notifica della cartella
Fermo/ipotecaPreavviso obbligatorio prima dell’iscrizioneRateizzazione, impugnazione del preavviso per vizi propriPrima dell’iscrizione definitiva
PignoramentoLimiti di impignorabilità e notifica dell’atto presuppostoOpposizione, rateizzazione tempestivaPrima dell’avvio dell’esecuzione

Le domande di chi è sotto attacco

Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità per fatture elettroniche che non riconosco: cosa faccio subito? Verifica innanzitutto se quelle fatture risultano effettivamente emesse a tuo nome nel Cassetto fiscale o nel portale Fatture e Corrispettivi: se il dato è errato o riferito a un soggetto terzo, puoi segnalarlo tramite il servizio Civis allegando la documentazione che ne dimostra l’estraneità, senza necessità di procedere ad alcun pagamento.

Posso ignorare la comunicazione di irregolarità e aspettare la cartella? No, ed è quasi sempre la scelta peggiore. Ignorare la comunicazione significa perdere la sanzione ridotta (oggi all’8,33% per il controllo automatizzato) e ritrovarsi, dopo l’iscrizione a ruolo, con la sanzione piena e ulteriori interessi, oltre agli aggi di riscossione.

Quanto tempo ha l’Agenzia per contestare le fatture elettroniche di un anno precedente? I termini di decadenza per l’accertamento e per il controllo formale sono quelli ordinari previsti dalla normativa tributaria; il controllo automatizzato, invece, non ha un termine decadenziale specifico collegato all’emissione della comunicazione, ma resta comunque vincolato ai termini generali di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme.

La comunicazione di irregolarità mi è arrivata via PEC a un indirizzo che non uso più: è comunque valida? Dipende: se l’indirizzo PEC risultava correttamente censito nei pubblici registri al momento dell’invio, la notifica è generalmente considerata valida anche se non hai effettivamente controllato quella casella; se invece l’indirizzo non era più attivo per cause indipendenti dalla tua condotta, il vizio di notifica può essere fatto valere nella fase successiva.

Posso pagare a rate una comunicazione di irregolarità sulla fatturazione elettronica? Sì, la normativa consente la rateizzazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e formale, con un numero di rate che varia in base all’importo complessivo; il mancato pagamento della prima rata entro il termine, tuttavia, comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo.

Se ho già impugnato l’avviso bonario, l’Agenzia può comunque notificarmi la cartella? Sì: l’impugnazione dell’avviso bonario non sospende automaticamente l’attività di riscossione, e l’Agenzia può proseguire con l’iscrizione a ruolo nei termini di legge; per bloccare l’esecutività occorre chiedere specificamente la sospensione al giudice tributario.

La comunicazione riguarda fatture emesse dal mio commercialista con errori tecnici: chi risponde? La responsabilità nei confronti dell’Agenzia resta in capo al contribuente titolare della partita IVA, indipendentemente da chi materialmente ha predisposto o trasmesso la fattura elettronica; questo non esclude, sul piano interno, un’eventuale responsabilità professionale dell’intermediario per l’errore commesso, ma è un rapporto distinto rispetto alla posizione tenuta di fronte al Fisco.

Un’autofattura elettronica per mancata ricezione della fattura dal fornitore (TD29) può generare a sua volta un’anomalia? Sì: se l’autofattura di regolarizzazione non viene trasmessa nei termini previsti (novanta giorni dal termine per l’emissione della fattura originaria) o presenta incongruenze rispetto ai dati del fornitore, può a sua volta generare una segnalazione di anomalia, distinta da quella relativa alla fattura originaria mancante.

Cosa succede se pago la comunicazione di irregolarità ma poi scopro che era infondata? È possibile presentare istanza di rimborso delle somme versate, dimostrando con la documentazione contabile che il pagamento non era dovuto; si tratta di una strada percorribile ma più complessa rispetto alla contestazione preventiva, perché l’onere della prova grava interamente sul contribuente e i termini di decadenza per il rimborso sono stringenti. Proprio per questo, ogni volta che è possibile, conviene sempre anteporre la verifica al pagamento, anche a costo di richiedere una breve proroga informale dei tempi tramite il servizio Civis, piuttosto che regolarizzare frettolosamente una pretesa che un controllo più attento avrebbe potuto smontare.

La mia attività è cessata: posso ricevere comunque una comunicazione di irregolarità per fatture elettroniche emesse quando ero ancora attivo? Sì: la cessazione della partita IVA non estingue le pretese relative ai periodi d’imposta in cui l’attività era operativa, e l’Agenzia può notificare la comunicazione anche successivamente, purché entro i termini di decadenza applicabili; è quindi opportuno conservare la documentazione contabile anche dopo la cessazione, per il periodo previsto dalla normativa in materia di conservazione delle scritture.

Che differenza c’è, ai fini pratici, tra impugnare subito la comunicazione e aspettare la cartella per poi contestarla? Impugnare subito consente di bloccare la questione nel merito prima che maturino ulteriori interessi e prima dell’aggravio degli aggi di riscossione, ma comporta l’apertura immediata di un contenzioso; aspettare la cartella lascia più tempo per raccogliere e organizzare la documentazione difensiva, ma espone al rischio che, nel frattempo, alcuni vizi propri della sola comunicazione di irregolarità (come la tardività della sua emissione) non siano più utilmente contestabili in quella sede successiva. La scelta va sempre calibrata sulla solidità degli elementi difensivi già disponibili e sulla rapidità con cui possono essere reperiti quelli mancanti.

I paletti fissati dai giudici

Nel tempo, la giurisprudenza ha delineato con precisione crescente i confini entro cui l’Amministrazione finanziaria può muoversi quando contesta anomalie legate alla fatturazione elettronica e ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni. Ecco le pronunce più rilevanti, organizzate per la mossa del creditore che ciascuna limita o sanziona.

Sull’impugnabilità della comunicazione di irregolarità. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22356 del 2020, hanno chiarito che la comunicazione di irregolarità non è un atto che il contribuente sia obbligato a impugnare, ma resta una facoltà: la sua mancata contestazione non pregiudica la successiva difesa contro la cartella. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3466 del 2021, ha invece stabilito il principio più ampio secondo cui l’elenco degli atti impugnabili dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 va interpretato in senso estensivo, così che ogni atto recante una pretesa tributaria definita e motivata può essere immediatamente contestato davanti al giudice tributario, anche prima della cartella. Questo orientamento è stato ulteriormente confermato dalla sentenza n. 24390 del 2022, che ha riconosciuto alla comunicazione di irregolarità natura sostanziale di atto impositivo autonomamente impugnabile, e ribadito ancora nel 2025 dalla pronuncia n. 25756, secondo cui ogni comunicazione contenente una pretesa tributaria definitiva è aggredibile in giudizio senza attese.

Sulla facoltatività e sugli effetti del doppio giudizio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2092 del 2025, ha precisato che se il contribuente impugna sia la comunicazione di irregolarità sia la successiva cartella, quest’ultima costituisce una pretesa nuova che sostituisce quella originaria, provocando la caducazione automatica del giudizio pendente sull’avviso bonario: un principio pratico importante per chi sta valutando se e quando agire in giudizio.

Sull’obbligo di comunicare l’esito del controllo formale. L’ordinanza n. 16163 del 2025 ha ribadito, in linea con un orientamento ormai risalente, che l’ufficio deve sempre comunicare al contribuente il risultato del controllo formale prima di procedere all’iscrizione a ruolo, anche quando il contribuente non ha collaborato nella fase istruttoria: la sua omissione comporta la nullità della cartella. Questo principio era già stato affermato dalla Cassazione nel 2014 con la sentenza n. 15312 e ribadito nel 2019 con la n. 15654, per poi essere confermato da due pronunce più recenti del 2024, la n. 14699 e la n. 11790, che hanno consolidato l’obbligo di previa comunicazione come principio ormai stabile nella giurisprudenza di legittimità.

Sulla natura non decadenziale dei termini del controllo formale. La Cassazione, con la sentenza n. 15307 del 2009, ha affermato che i termini previsti per l’effettuazione del controllo formale non hanno natura perentoria o decadenziale, ma solo carattere sollecitatorio, sebbene resti fermo il principio, di rilievo costituzionale, per cui il contribuente non può restare esposto indefinitamente all’azione del Fisco.

Sulla riduzione delle sanzioni in assenza di avviso bonario. La sentenza n. 6248 del 2024 ha chiarito che, quando la comunicazione di irregolarità preventiva manca ma non era strettamente obbligatoria secondo i presupposti dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, questo non comporta automaticamente la nullità della cartella, ma può comunque incidere sulla misura delle sanzioni applicabili, riducendole.

Sui limiti del controllo del cessionario sulla regolarità formale della fattura elettronica. La Cassazione, con la sentenza n. 37255 del 20 dicembre 2022, ha chiarito che l’obbligo di verifica in capo al destinatario di una fattura elettronica è circoscritto ai requisiti formali essenziali previsti dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 — natura, quantità e qualità dei beni o servizi, corrispettivo, aliquota e imposta — senza estendersi a un controllo sostanziale che non gli compete: un principio che ha poi ispirato la riforma del regime sanzionatorio per la fattura non ricevuta o irregolare.

Sull’impugnabilità immediata in presenza di pretesa definita. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9542 del 2017, avevano già anticipato l’apertura verso l’impugnabilità immediata degli avvisi bonari quando questi contengono, nella sostanza, una pretesa tributaria compiutamente definita, aprendo la strada all’orientamento oggi consolidato.

Sulla facoltatività dell’impugnazione e sulle conseguenze della scelta di attendere. Numerose pronunce, tra cui quelle richiamate nei numeri 22536 del 2020, 632 del 2020, 3488 del 2018, 3315 del 2016 e 7344 del 2012, hanno progressivamente costruito l’impianto secondo cui anche atti non espressamente qualificati come “tipicamente impugnabili” possono essere portati davanti al giudice tributario ogni volta che recano una motivazione e una pretesa riconoscibile: un orientamento che, applicato alla fatturazione elettronica, consente al contribuente di scegliere consapevolmente se contestare subito la comunicazione di irregolarità o riservarsi la difesa per la fase successiva, senza che questa scelta comporti automaticamente la perdita di tutele.

Sul valore della motivazione insita nei dati della dichiarazione. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la comunicazione di irregolarità, pur essendo generata in modo automatico e priva di sottoscrizione di un funzionario in carne e ossa, non è per questo motivo priva di valida motivazione: quando il contenuto della comunicazione consente di ricostruire, attraverso il rinvio ai dati della dichiarazione e delle fatture elettroniche trasmesse, le ragioni della rettifica, la motivazione per relationem è considerata sufficiente. Questo significa che contestare la comunicazione per la sola assenza di firma autografa è una strada quasi sempre perdente, mentre ha ben altro peso contestare l’effettiva comprensibilità e ricostruibilità dei dati richiamati.

Nel loro complesso, queste pronunce disegnano una mappa difensiva coerente: la comunicazione di irregolarità legata alla fatturazione elettronica può essere sempre impugnata quando contiene una pretesa definita, ma tale impugnazione resta una scelta strategica e non un obbligo; l’omissione della comunicazione preventiva, quando dovuta, pesa in modo diverso a seconda che si tratti di controllo automatizzato o di controllo formale, incidendo talvolta sulla nullità dell’atto e talvolta solo sulla misura delle sanzioni; e la solidità della motivazione va sempre valutata nel merito, guardando alla effettiva comprensibilità dei dati richiamati piuttosto che a vizi puramente formali privi di reale impatto sulla difesa del contribuente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’anomalia legata alla fatturazione elettronica si trasforma in una comunicazione di irregolarità, in un controllo formale o in una cartella di pagamento, giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dall’Agenzia delle Entrate, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza economica si sposta a tuo favore. Nel concreto, questo significa:

  1. Analizziamo la comunicazione ricevuta confrontando ogni fattura elettronica o dato contestato con la contabilità e con le liquidazioni periodiche IVA effettivamente trasmesse, per distinguere le anomalie reali da quelle generate da errori di incrocio dei dati.
  2. Verifichiamo la regolarità della notifica della comunicazione di irregolarità o della cartella, controllando indirizzo PEC utilizzato, data di consegna effettiva e conformità del messaggio agli standard richiesti dalla normativa sulla notificazione telematica.
  3. Calcoliamo con precisione i termini di 60 o 90 giorni applicabili in base alla data della comunicazione, per individuare fin da subito se sono maturate decadenze a favore del contribuente o se restano margini per il pagamento a sanzione ridotta.
  4. Predisponiamo le istanze tramite il servizio Civis quando l’anomalia risulta infondata, allegando la documentazione contabile e fiscale necessaria a dimostrare la correttezza della posizione dichiarata.
  5. Valutiamo la convenienza dell’impugnazione immediata della comunicazione di irregolarità rispetto all’attesa della cartella, calibrando la strategia sulla forza degli elementi difensivi disponibili.
  6. Rediggiamo il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria quando la pretesa presenta vizi di motivazione, di notifica o di decadenza, curando l’intera fase del contraddittorio, compresa l’eventuale mediazione obbligatoria per gli importi che vi sono soggetti.
  7. Presidiamo l’istanza di autotutela nei casi in cui l’errore dell’Amministrazione sia evidente, per ottenere l’annullamento o la rettifica dell’atto senza necessità di contenzioso.
  8. Impostiamo piani di rateizzazione sostenibili quando il debito è fondato, valutando insieme a un professionista contabile l’impatto sulla liquidità dell’attività e la compatibilità con eventuali altre posizioni debitorie in corso.
  9. Contestiamo fermo, ipoteca e atti esecutivi successivi quando presentano vizi propri, come l’omesso preavviso o la violazione dei limiti di impignorabilità.
  10. Manteniamo la continuità della strategia difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa dal primo confronto con l’Agenzia fino a un eventuale ricorso per Cassazione, evitando la dispersione informativa che spesso indebolisce le difese affidate a professionisti diversi nelle varie fasi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In particolare, la sua esperienza di cassazionista è la risorsa che pesa di più su questa materia: le controversie nate da comunicazioni di irregolarità e controlli automatizzati sulla fatturazione elettronica seguono spesso un percorso lungo, che dalla fase amministrativa può arrivare fino al giudizio di legittimità, e avere una strategia coerente costruita fin dal primo confronto con l’Agenzia, mantenuta senza fratture fino all’eventuale ultimo grado, è ciò che distingue una difesa efficace da un contenzioso gestito a compartimenti stagni. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: perché ogni anomalia sulla fatturazione elettronica nasce da un dato contabile, e comprenderne l’origine tecnica prima ancora di impostare la difesa giuridica è spesso decisivo per individuare in che punto esatto l’incrocio dei dati dell’Agenzia si è inceppato. Non ultimo, quando l’anomalia si somma ad altre posizioni debitorie che rendono l’intera esposizione fiscale insostenibile, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consente di valutare, accanto alla difesa puntuale sul singolo atto, anche gli strumenti più ampi di ristrutturazione del debito complessivo, mentre la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa entra in gioco quando il contribuente è una società alle prese con più fronti debitori aperti contemporaneamente.

La chiusura della partita

Nella procedura che nasce da un’anomalia sulla fatturazione elettronica non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: chi lascia scadere i sessanta giorni della comunicazione di irregolarità perde la sanzione ridotta; chi ignora un vizio di notifica non lo potrà più far valere più avanti; chi paga senza verificare rischia di regolarizzare un debito che, controllato con attenzione, non era nemmeno dovuto.

Questa è, in fondo, la ragione per cui una materia apparentemente tecnica come i controlli automatizzati sulla fatturazione elettronica richiede una lettura specialistica: perché ogni mossa dell’Agenzia delle Entrate segue una logica di convenienza economica precisa, e conoscerla in anticipo — dal primo incrocio dei dati fino a un eventuale contenzioso condotto da un cassazionista in coordinamento con uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario — è ciò che permette di trasformare una comunicazione ricevuta con apprensione in una partita giocata con lucidità.

C’è un’ultima considerazione che vale la pena lasciare a chi sta leggendo questa guida non perché ha già ricevuto una comunicazione, ma perché vuole capire come ridurre il rischio di riceverla in futuro. La prevenzione più efficace, in un sistema di controllo interamente automatizzato come quello oggi in vigore per la fatturazione elettronica, non passa tanto dall’evitare gli errori occasionali — che capitano a chiunque gestisca un volume anche modesto di fatture — quanto dal presidiare con regolarità la coerenza tra ciò che viene fatturato, ciò che viene liquidato periodicamente ai fini IVA e ciò che viene infine dichiarato a fine anno. Un controllo trimestrale, anche sommario, tra i dati esposti nelle liquidazioni periodiche e l’elenco effettivo delle fatture elettroniche transitate per lo SDI consente quasi sempre di intercettare in anticipo le stesse anomalie che, se scoperte solo a distanza di uno o due anni tramite una comunicazione di irregolarità, risultano molto più complesse da ricostruire e da documentare. Chi adotta questa disciplina riduce drasticamente la probabilità di ritrovarsi, mesi o anni dopo, a dover ricostruire a ritroso operazioni ormai lontane nel tempo, con il rischio aggiuntivo che nel frattempo la documentazione di supporto sia diventata più difficile da reperire.

Ma quando l’anomalia è già arrivata, la prevenzione lascia il posto alla strategia, ed è qui che la lettura di questa guida dovrebbe tradursi in un’azione concreta: verificare la data di notifica, confrontare puntualmente i dati contestati con la propria contabilità, e scegliere consapevolmente — con l’assistenza di chi conosce a fondo sia il lato tecnico della fatturazione elettronica sia le regole procedurali che vincolano l’Agenzia — se pagare, contestare, chiedere chiarimenti o impugnare. È proprio questa la differenza tra chi subisce passivamente ogni comunicazione ricevuta e chi, al contrario, trasforma ogni mossa dell’Agenzia in un’occasione per rafforzare la propria posizione.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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