Perché su questo tema circola così tanta disinformazione
Poche materie fiscali generano tante convinzioni sbagliate quanto la comunicazione di irregolarità che contesta costi indeducibili. Il motivo è semplice: si tratta di un atto ibrido, che non è ancora una cartella ma non è nemmeno un semplice avviso informale, e che nasce da un controllo — formale o automatizzato — che pochi contribuenti hanno mai visto spiegato con chiarezza. In questo vuoto di informazione si sono insediate scorciatoie di senso comune, passate di bocca in bocca tra imprenditori, professionisti e consulenti non specializzati, che spesso mescolano regole vecchie, sentenze superate e semplificazioni giornalistiche.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi paga subito per paura, chi ignora la comunicazione convinto che “tanto non succede nulla”, chi non impugna perché crede che l’atto non sia contestabile, perde diritti di difesa che la legge gli riconosce e che una volta scaduti i termini non si recuperano più.
I miti che smonteremo in questo articolo sono sette: l’impugnabilità dell’avviso bonario, il rapporto tra fattura e deducibilità, il legame tra costo e ricavi, la ripartizione dell’onere della prova, l’automatismo della nullità per difetto di contraddittorio, la presunta identità tra controllo automatizzato e controllo formale, e la responsabilità in caso di errore del CAF o del commercialista. Non è un caso che questi sette equivoci ricorrano insieme: riguardano tutti, da angolazioni diverse, il momento più delicato del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, quello in cui una pretesa viene comunicata per la prima volta e il contribuente deve decidere, spesso in pochi giorni, come reagire. Un errore di valutazione in questa fase iniziale condiziona tutte le fasi successive, compreso l’eventuale contenzioso.
A complicare il quadro contribuisce anche la frequenza con cui queste comunicazioni arrivano: un numero crescente di contribuenti, imprese e professionisti riceve ogni anno una comunicazione di irregolarità legata a costi ritenuti non deducibili, spesso a distanza di due o tre anni dalla presentazione della dichiarazione contestata. Questa distanza temporale rende ancora più difficile per il contribuente ricostruire a memoria la logica di una spesa sostenuta tempo addietro, ed è proprio in questo momento di incertezza che i miti attecchiscono con più forza: la fretta di “chiudere la pratica” spinge molti a pagare, o a non fare nulla, senza prima verificare se la pretesa sia davvero fondata nei termini in cui viene formulata. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di complessità: i controlli sui costi indeducibili raramente riguardano un’unica annualità isolata, perché la stessa impostazione contabile o lo stesso tipo di spesa tende a ripetersi di anno in anno, con il rischio che un rilievo accolto acriticamente per un periodo d’imposta si trasformi in un precedente sfavorevole anche per le annualità successive, ancora da controllare.
Il diritto tributario relativo a costi indeducibili e controlli formali richiede una lettura coordinata di normativa fiscale, prassi di accertamento e contenzioso bancario connesso (fideiussioni, finanziamenti, garanzie che spesso emergono negli stessi controlli): è proprio in questa intersezione che si colloca la competenza dello Studio Monardo, il cui Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, una configurazione che consente di seguire il contribuente sia sul fronte della contestazione fiscale sia su quello, spesso collegato, dei rapporti con banche e intermediari finanziari.
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Mito 1: “La comunicazione di irregolarità non si può contestare, bisogna solo pagare o aspettare la cartella”
IL MITO: “Tanto è solo un avviso bonario, mica un atto vero. Se non sono d’accordo devo aspettare la cartella di pagamento e fare ricorso solo allora, prima non posso fare nulla.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI: L’origine di questa convinzione sta nel fatto che la comunicazione di irregolarità — derivi essa da un controllo automatizzato ex art. 36-bis o da un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 — non compare esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (il Codice del processo tributario). Chi si ferma alla lettera della norma, senza considerare come i giudici l’hanno interpretata negli anni, ne deduce — a torto — che quell’atto non si possa portare davanti al giudice tributario finché non arriva la cartella. A rafforzare l’equivoco contribuisce anche il nome stesso con cui questi atti circolano nel linguaggio comune — “avviso bonario” — un’espressione che suggerisce un tono amichevole e non vincolante, quasi un promemoria informale privo di reali conseguenze processuali, quando in realtà si tratta di un atto in grado di produrre effetti sostanziali sulla posizione debitoria del contribuente.
LA REALTÀ: L’elenco dell’art. 19 non è un recinto chiuso. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che ogni atto con cui l’Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita — con importi, motivazioni e riferimenti normativi precisi — è impugnabile immediatamente, anche se non è formalmente elencato tra gli atti tipici. La comunicazione di irregolarità per costi indeducibili, quando contiene una richiesta di somme determinate con le relative motivazioni, rientra in questa categoria e può essere impugnata subito, senza attendere la cartella. Questo non significa che impugnarla subito sia sempre la scelta migliore in ogni caso concreto — a volte conviene prima interloquire con l’ufficio — ma significa che il contribuente ha la facoltà di farlo, se ritiene la pretesa infondata. La valutazione su quale strada percorrere dipende da fattori concreti: la solidità della documentazione già in possesso del contribuente, l’entità della pretesa, la presenza di vizi procedurali evidenti (come l’omissione di una comunicazione preventiva dovuta) e i tempi tecnici del procedimento tributario rispetto a quelli, spesso più rapidi, di una definizione in via amministrativa.
LA PROVA: La giurisprudenza di legittimità, in una pronuncia recente relativa proprio a un controllo formale ex art. 36-ter su una dichiarazione dei redditi, ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sola comunicazione di irregolarità, ribadendo che l’elenco dell’art. 19 va interpretato in senso estensivo a tutela del diritto di difesa del contribuente.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE: Chi resta passivo aspettando la cartella perde tempo prezioso: nel frattempo la posizione debitoria matura interessi, e soprattutto perde l’occasione di correggere l’irregolarità o di fornire chiarimenti nella fase in cui l’Amministrazione è ancora disposta a valutarli, con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicate dopo l’iscrizione a ruolo.
Va inoltre chiarito un aspetto che il passaparola tende a confondere: la facoltà di impugnare subito non equivale a un obbligo. Ci sono situazioni in cui, dopo un esame approfondito della fondatezza della pretesa, conviene invece attendere e definire la posizione direttamente con l’ufficio, magari beneficiando delle riduzioni di sanzione previste per chi paga entro i termini indicati nella comunicazione. La scelta tra impugnazione immediata e definizione bonaria non è mai automatica: dipende dalla solidità della documentazione a disposizione del contribuente, dalla natura dei costi contestati e dalla convenienza complessiva dell’operazione, valutazioni che vanno fatte caso per caso e non sulla base di una regola valida per tutti. Anche il momento in cui viene ricevuta la comunicazione incide su questa valutazione: una comunicazione relativa a un’annualità recente lascia più margine per raccogliere ulteriore documentazione, mentre una comunicazione relativa a un’annualità più lontana nel tempo richiede spesso di agire con maggiore rapidità, prima che la memoria dei fatti e la reperibilità dei documenti si affievoliscano ulteriormente.
Mito 2: “Se ho la fattura in regola, il costo è automaticamente deducibile”
IL MITO: “Ho la fattura, è intestata correttamente, è stata pagata: quindi il costo è deducibile e il Fisco non può contestarmi nulla.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI: La fattura è, nell’immaginario diffuso, il documento che “certifica” una spesa. È vero che l’art. 109 del TUIR richiede che i costi siano documentati, e molti si fermano a questo primo gradino, credendo che il possesso del documento fiscale esaurisca ogni requisito di deducibilità. Il passaparola ha smarrito per strada un secondo requisito, altrettanto decisivo: l’inerenza. Contribuisce a questo equivoco anche l’esperienza quotidiana della contabilità: per la registrazione contabile ordinaria, la fattura è di norma sufficiente, ed è comprensibile che questa prassi operativa venga estesa, erroneamente, anche al piano della deducibilità fiscale in caso di controllo, dove i requisiti richiesti sono invece più stringenti.
LA REALTÀ: La deducibilità di un costo richiede due condizioni cumulative, non alternative: l’esistenza e la prova documentale della spesa, e la sua inerenza all’attività d’impresa, intesa come riferibilità — anche indiretta, potenziale o in proiezione futura — del costo all’attività complessivamente considerata, con esclusione soltanto dei costi che si collocano in una sfera del tutto estranea all’esercizio d’impresa. Una fattura formalmente corretta non prova, da sola, che il costo sia inerente: l’Amministrazione può contestare la deduzione anche in presenza di un documento fiscale regolare, se ritiene che la spesa non sia collegata all’attività d’impresa o che la documentazione, pur esistente, sia generica o insufficiente a dimostrare la natura e la funzione del costo.
LA PROVA: Numerose ordinanze della sezione tributaria della Cassazione emesse nella primavera del 2025 hanno ribadito che l’inerenza va intesa come riferibilità del costo all’attività d’impresa nel suo complesso, non come automatica conseguenza del possesso di un documento contabile regolare; altre pronunce hanno confermato che, in presenza di fatture generiche relative a operazioni tra società dello stesso gruppo, il giudice di merito deve comunque valutare nel concreto l’organizzazione imprenditoriale sottostante, e non può limitarsi a un giudizio di indeducibilità fondato solo sulla genericità del documento. Nello stesso filone si colloca un’ulteriore pronuncia relativa a costi indeducibili per operazioni ritenute inesistenti, dove i giudici hanno ribadito che, quando manca una prova documentale certa e specifica ulteriore rispetto alla fattura, la deduzione non può essere riconosciuta neppure se la merce o il servizio risultano essere stati, in qualche misura, effettivamente ricevuti.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE: Chi conserva solo la fattura, senza altra documentazione a supporto (contratti, corrispondenza, verbali, evidenze del collegamento funzionale con l’attività), si trova sguarnito nel momento in cui l’ufficio contesta l’inerenza: la fattura resta un elemento necessario ma non sufficiente a vincere la contestazione.
Un aspetto che spesso sfugge riguarda proprio le prestazioni di servizi, dove il confine tra costo inerente e costo genericamente documentato è più labile rispetto all’acquisto di un bene materiale. Per una consulenza, una prestazione professionale o un servizio infragruppo, la sola dicitura in fattura (“consulenza di mercato”, “assistenza tecnica”) raramente basta a soddisfare l’onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza più recente: occorre poter mostrare, con documenti autonomi rispetto alla fattura stessa, in cosa sia consistita concretamente la prestazione e quale utilità, anche solo potenziale, abbia portato all’attività d’impresa. Conservare fin da subito email, verbali di incontro, relazioni tecniche o deliverable del servizio ricevuto è quindi una prassi che riduce sensibilmente il rischio di contestazione, molto più della sola regolarità formale del ciclo fatturazione-pagamento. Questa accortezza vale in modo particolare per i rapporti tra società dello stesso gruppo, dove l’ufficio tende a presumere, salvo prova contraria, una maggiore opacità nella determinazione dei corrispettivi rispetto a quanto avviene tra soggetti indipendenti sul mercato.
Mito 3: “Un costo è deducibile solo se genera ricavi diretti, altrimenti è sempre indeducibile”
IL MITO: “Se quella spesa non ha portato incassi, o se l’azienda in quell’anno non ha fatturato nulla, quel costo non può essere dedotto: niente ricavi, niente deduzione.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI: Per anni la prassi di alcuni uffici ha effettivamente collegato la deducibilità dei costi alla presenza di ricavi corrispondenti, quasi fosse un rapporto di causa-effetto obbligato. Questa impostazione, un tempo diffusa anche in alcune pronunce di merito, ha lasciato un’eco che continua a circolare tra imprenditori e piccoli operatori, specialmente per le spese sostenute in fasi di avvio o di ristrutturazione aziendale, quando i ricavi sono bassi o assenti. Anche il linguaggio comune dell’economia d’impresa alimenta l’equivoco: si parla spesso di “investimento che deve rendere”, trasferendo così una logica di valutazione economica — legittima sul piano gestionale — al diverso piano, giuridico, della deducibilità fiscale, dove il criterio di riferimento non è il rendimento effettivo della spesa ma la sua riferibilità all’attività d’impresa.
LA REALTÀ: La giurisprudenza di legittimità più recente ha abbandonato questa lettura. Il giudizio di inerenza è qualitativo, non quantitativo: non richiede una correlazione diretta tra costo e ricavi, ma solo che la spesa sia riferibile all’attività d’impresa considerata nel suo complesso, anche in chiave di proiezione futura o potenziale. Anche i costi sostenuti in una fase di avvio, privi per definizione di ricavi corrispondenti, restano deducibili se funzionali al progetto imprenditoriale nel suo complesso. L’antieconomicità o la sproporzione di una spesa rispetto ai risultati ottenuti possono, al massimo, costituire un indizio sintomatico di una possibile mancanza di inerenza, ma non si identificano con essa e non bastano da sole a giustificare il diniego della deduzione.
LA PROVA: Un’ordinanza della sezione tributaria dell’11 marzo 2025 ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che collegava l’indeducibilità dei costi alla scarsità o assenza di ricavi negli anni considerati, ribadendo che l’inerenza non si fonda su un rapporto quantitativo costi-risultati. Un’altra ordinanza dell’11 agosto 2025 ha ulteriormente chiarito che non esiste alcuna presunzione automatica di indeducibilità per le spese iniziali cospicue, se collegate a un progetto imprenditoriale credibile.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE: Le imprese in fase di startup o di riorganizzazione, convinte che i costi sostenuti senza ricavi immediati siano “a rischio” per definizione, a volte rinunciano a dedurli spontaneamente o non conservano la documentazione a supporto del progetto imprenditoriale, privandosi così di una difesa che la giurisprudenza riconosce loro.
Questo mito produce un effetto paradossale proprio nelle fasi più delicate della vita di un’impresa: i primi anni di attività, quando i costi di avvio, di comunicazione o di sviluppo prodotto sono per loro natura sproporzionati rispetto ai ricavi ancora inesistenti o marginali. Rinunciare preventivamente a dedurre quei costi, per timore di una contestazione basata su un parametro — il rapporto costi-ricavi — che la giurisprudenza ha ormai ridimensionato, significa privarsi di un vantaggio fiscale legittimo sulla base di un timore non più giustificato dal diritto vivente. Ciò non significa che qualunque spesa sproporzionata sia al riparo da contestazioni: l’antieconomicità resta un indizio che l’ufficio può valorizzare, ma va sempre accompagnato da altri elementi, e da solo non è sufficiente a giustificare il diniego della deduzione.
Mito 4: “È il Fisco a dover provare che il costo non è deducibile, non io”
IL MITO: “Se l’Agenzia delle Entrate contesta un mio costo, è lei che deve dimostrare che non è vero o che non è inerente. Io non devo dimostrare nulla, la presunzione è a mio favore.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI: Il ragionamento nasce da un’analogia impropria con il processo penale, dove la presunzione di innocenza impone all’accusa di provare la colpevolezza. Molti trasferiscono — erroneamente — questo schema al rapporto tra contribuente e Fisco, dimenticando che nel diritto tributario le regole sull’onere della prova per i costi dedotti sono strutturalmente diverse.
LA REALTÀ: In tema di costi deducibili, l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la corretta registrazione contabile del costo grava sul contribuente, non sull’Amministrazione finanziaria. È chi ha dedotto il costo a doverne dimostrare, con prova documentale specifica, la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 109 del TUIR. Questo principio, ormai consolidato, si spiega con la posizione di chi deduce un componente negativo di reddito: è nella disponibilità del contribuente la documentazione che attesta la spesa e la sua funzione, non in quella dell’Amministrazione. Ciò non significa che l’ufficio possa contestare in modo generico e privo di motivazione: la comunicazione di irregolarità deve comunque indicare con chiarezza quali costi vengono ritenuti indeducibili e per quale ragione, altrimenti la stessa comunicazione presenta un vizio di motivazione autonomamente censurabile. Questa regola non nasce da un capriccio interpretativo: riflette la struttura stessa della dichiarazione dei redditi, in cui è il contribuente a indicare spontaneamente i componenti negativi che riducono il proprio imponibile, ed è quindi ragionevole che sia lui a doverne motivare la spettanza quando l’Amministrazione solleva dubbi. Proprio per questa distribuzione dell’onere probatorio, in una materia dove il confine tra fiscale e finanziario spesso si sovrappone — pensiamo ai costi collegati a operazioni di finanziamento o a rapporti di gruppo con garanzie bancarie — risulta decisivo l’apporto di un coordinatore di staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, capace di ricostruire in modo documentale sia il profilo fiscale sia quello finanziario dell’operazione contestata.
LA PROVA: Una sentenza della sezione tributaria del 2024 ha ribadito che l’onere di dimostrare l’inerenza dei costi deducibili grava interamente sul contribuente, e che la mancanza di una prova documentale puntuale non può essere colmata invocando il principio di capacità contributiva. Un’altra pronuncia dello stesso anno ha confermato l’indeducibilità di costi per cui la documentazione prodotta non era sufficiente a provarne la certezza e la specifica destinazione, anche a fronte di fatture regolarmente emesse.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE: Chi affronta il contraddittorio o il contenzioso convinto che tocchi al Fisco smontare le proprie ragioni, spesso arriva impreparato, senza aver raccolto in anticipo la documentazione integrativa (contratti, corrispondenza, relazioni tecniche) che avrebbe potuto rafforzare la propria posizione fin dalla prima fase.
È utile precisare che questa ripartizione dell’onere probatorio non equivale a un accertamento senza limiti da parte del Fisco: l’Amministrazione deve comunque motivare la propria contestazione indicando le ragioni per cui ritiene il costo non inerente o non documentato, e non può limitarsi a una generica affermazione di indeducibilità. Ma una volta che la contestazione è motivata, la palla passa al contribuente: è lui a dover fornire, con prove concrete, la controprova dell’inerenza e dell’effettività della spesa. Attendere questo passaggio fino all’ultimo momento utile, magari alla vigilia dell’udienza, riduce drasticamente il tempo disponibile per reperire documenti che, con il passare degli anni, possono anche non essere più recuperabili.
Mito 5: “Se manca il contraddittorio preventivo, l’atto è sempre nullo in automatico”
IL MITO: “Se l’ufficio non mi ha sentito prima di emettere l’atto, quell’atto è nullo a prescindere: basta dimostrare che il contraddittorio non c’è stato per vincere il ricorso.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI: Il diritto al contraddittorio preventivo è effettivamente un principio riconosciuto sia dallo Statuto dei diritti del contribuente sia dalla giurisprudenza europea, ed è naturale ritenere che la sua violazione comporti automaticamente l’invalidità dell’atto, come accade per molti vizi procedurali. Il passaparola ha però semplificato una regola più articolata.
LA REALTÀ: Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la violazione del contraddittorio preventivo comporta l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente dimostra la cosiddetta “prova di resistenza”: deve cioè allegare elementi difensivi concreti e specifici che avrebbe potuto far valere se fosse stato sentito, e dimostrare che tali elementi, se considerati, avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento. Non basta lamentare l’assenza formale del contraddittorio: occorre indicare in modo puntuale che cosa si sarebbe detto e perché quella difesa non era pretestuosa o meramente fittizia. Va inoltre ricordato che, per i controlli automatizzati e formali (36-bis e 36-ter), l’obbligo di un contraddittorio pieno segue regole proprie, diverse da quelle degli accertamenti “a tavolino”: in molti casi la comunicazione di irregolarità stessa costituisce la forma minima di interlocuzione richiesta dalla legge.
LA PROVA: Le Sezioni Unite, con la sentenza del 25 luglio 2025, hanno definitivamente chiarito la portata dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e il contenuto della prova di resistenza necessaria per ottenere l’annullamento dell’atto. Un’ordinanza del 24 novembre 2025, relativa proprio a un controllo formale ex art. 36-ter, ha ritenuto valida la cartella di pagamento che riportava gli estremi essenziali del controllo, mentre un’altra pronuncia del 2025 ha ricordato che l’attività istruttoria del controllo formale, per quanto ridotta, deve comunque concludersi con la comunicazione motivata dell’esito, a pena di nullità. Va inoltre segnalato che, per gli atti antecedenti l’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, la stessa Cassazione ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio pieno seguiva regole diverse a seconda che si trattasse di tributi armonizzati o non armonizzati: una distinzione che oggi, dopo la riforma, ha perso rilevanza per gli atti più recenti, ma che resta decisiva per valutare comunicazioni e accertamenti relativi ad annualità pregresse.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE: Chi impugna un atto lamentando solo, in modo generico, la mancanza del contraddittorio, senza indicare quali elementi difensivi concreti avrebbe potuto far valere, rischia il rigetto del ricorso: il giudice richiede oggi una dimostrazione specifica e circostanziata, non una doglianza puramente formale.
Vale la pena aggiungere che la prova di resistenza non è un ostacolo insormontabile, ma richiede un lavoro preparatorio che molti trascurano proprio perché confidano nell’automatismo della nullità. Indicare con precisione quali documenti si sarebbero prodotti, quali chiarimenti si sarebbero forniti e in che modo questi elementi avrebbero potuto incidere sulla decisione dell’ufficio è un esercizio che va costruito fin dalla fase di impugnazione, non improvvisato in udienza. Un ricorso che si limita a invocare la violazione del contraddittorio, senza questo aggancio concreto ai fatti, parte già in una posizione difensiva più debole rispetto a uno che unisce il vizio procedurale a una ricostruzione puntuale di ciò che sarebbe stato rappresentato all’Amministrazione.
Mito 6: “Il controllo automatico (36-bis) e il controllo formale (36-ter) sono la stessa cosa: la difesa è sempre identica”
IL MITO: “Che sia una comunicazione da controllo automatizzato o da controllo formale, cambia poco: le regole per contestarla sono le stesse in entrambi i casi.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI: Entrambe le procedure sfociano in una “comunicazione di irregolarità” dall’aspetto simile, con importi e termini di pagamento analoghi. Chi non ha dimestichezza con il diritto tributario tende a considerarle intercambiabili, perché il documento che arriva a casa o in PEC sembra lo stesso tipo di lettera. A questo si aggiunge il fatto che entrambe le comunicazioni richiamano gli stessi articoli del D.P.R. 600/1973 in modo ravvicinato — il 36-bis e il 36-ter si susseguono nel testo di legge — inducendo chi legge distrattamente a percepirli come due varianti minori della stessa procedura, anziché come due istituti autonomi con presupposti e conseguenze diverse.
LA REALTÀ: Si tratta di due procedimenti diversi, con presupposti e conseguenze differenti sul piano difensivo. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis si limita a un riscontro cartolare dei dati dichiarati; secondo l’orientamento oggi prevalente in Cassazione, l’invio della comunicazione preventiva è dovuto solo quando emergono incertezze su dati rilevanti della dichiarazione, mentre non è necessario in presenza di un errore materiale palese. Il controllo formale ex art. 36-ter, invece, comporta un’attività istruttoria — per quanto ridotta — di confronto tra i dati dichiarati e la documentazione, anche esterna, richiesta al contribuente: in questo caso la comunicazione preventiva dell’esito motivato è sempre dovuta, a pena di nullità della successiva cartella. Confondere i due regimi porta a sottovalutare un’arma difensiva importante: l’omissione della comunicazione nel controllo formale è un vizio procedurale autonomo, che nel controllo automatizzato ha invece una rilevanza più limitata e condizionata alla presenza di incertezze reali. Va inoltre ricordato che il controllo formale consente all’ufficio un margine istruttorio, per quanto ridotto, che il controllo automatizzato non prevede: nel 36-ter l’Amministrazione può richiedere ed esaminare documenti ulteriori rispetto ai soli dati dichiarati, mentre nel 36-bis il riscontro resta confinato alla coerenza interna della dichiarazione con le informazioni già in possesso dell’anagrafe tributaria. Questa differenza incide anche sulla natura delle contestazioni possibili: i costi indeducibili per difetto di inerenza emergono più spesso da un controllo formale, proprio perché richiedono una valutazione documentale che il controllo automatizzato non è strutturato per compiere.
LA PROVA: Un’ordinanza della Cassazione del 2024 ha ribadito che l’omessa comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-ter, prima dell’iscrizione a ruolo, determina la nullità della cartella di pagamento, distinguendo espressamente questa ipotesi da quella, più limitata, prevista per il controllo automatizzato dell’art. 36-bis. Un’ordinanza del novembre 2025 ha inoltre chiarito che l’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis non impone di per sé l’obbligo di un contraddittorio preventivo pieno.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE: Chi tratta le due comunicazioni come fossero identiche rischia di non far valere, nel controllo formale, un vizio procedurale che la giurisprudenza riconosce come autonomo motivo di nullità della cartella, oppure di attendersi — nel controllo automatizzato — una comunicazione preventiva che la legge non sempre impone.
La distinzione ha anche un risvolto pratico nella gestione dei termini: nel controllo formale, il decreto legislativo 108/2024, attuativo della riforma fiscale, ha portato da 30 a 60 giorni il termine a disposizione del contribuente per rispondere alla richiesta di documenti e per pagare quanto dovuto dopo la comunicazione, con applicazione alle comunicazioni inviate dal 1° gennaio 2025. Confondere questa disciplina con quella, diversa, del controllo automatizzato può portare il contribuente a calcolare erroneamente le proprie scadenze, con il rischio di perdere la riduzione delle sanzioni prevista per chi regolarizza entro i termini corretti.
Mito 7: “Se l’errore è del commercialista o del CAF, io come contribuente non ho responsabilità”
IL MITO: “Ha sbagliato il CAF a compilare la dichiarazione, non io: quindi la comunicazione di irregolarità non mi riguarda, deve pagare chi ha sbagliato.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI: È intuitivo pensare che la responsabilità ricada su chi materialmente ha commesso l’errore nella compilazione o nell’apposizione del visto di conformità. Il ruolo del CAF come garante dell’assistenza fiscale rafforza questa convinzione, che tuttavia semplifica eccessivamente un meccanismo di responsabilità condivisa. Contribuisce all’equivoco anche la comunicazione stessa di molti CAF verso i propri assistiti, spesso orientata a rassicurare il cliente sulla propria affidabilità professionale, senza chiarire fino in fondo che la responsabilità solidale non esonera il contribuente dall’attivarsi in prima persona per far valere l’errore altrui davanti all’Amministrazione.
LA REALTÀ: Il contribuente resta il soggetto debitore principale nei confronti dell’Erario: la comunicazione di irregolarità e, se non risolta, la successiva cartella, sono comunque indirizzate a lui. Il CAF o l’intermediario che ha commesso l’errore nel visto di conformità risponde in solido per le somme dovute, ma questo non esonera il contribuente dall’attivarsi: è necessario informare tempestivamente il CAF, fornire prova documentale dell’errore commesso e, se del caso, impugnare l’atto chiedendo che la pretesa relativa alla sanzione sia rivolta anche al soggetto che ha materialmente sbagliato. Restare inerti confidando che “ci pensi il CAF” espone il contribuente al rischio che l’intera pretesa, comprensiva di interessi, resti a suo carico fino a prova contraria. Va inoltre distinta l’ipotesi in cui l’irregolarità sia già stata rilevata e comunicata dall’Amministrazione da quella in cui il contribuente se ne accorga autonomamente prima: in quest’ultimo caso resta percorribile il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, mentre una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità questa possibilità, per la parte già contestata, non è più praticabile nella sua forma più favorevole.
LA PROVA: La disciplina della responsabilità solidale del CAF per errori nel visto di conformità, unita alla prassi consolidata secondo cui l’ufficio competente a emettere la comunicazione resta la direzione regionale competente per il contribuente, impone a quest’ultimo di attivarsi direttamente per impugnare l’atto e coinvolgere il CAF nel procedimento, non di attendere passivamente un intervento spontaneo dell’intermediario.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE: Chi non documenta tempestivamente l’errore del CAF, o non lo comunica formalmente, rischia di trovarsi solo a rispondere dell’intera pretesa quando ormai i termini per un intervento utile del CAF, o per un’impugnazione tempestiva, sono scaduti.
Un elemento pratico spesso trascurato riguarda la conservazione della documentazione che attesta l’affidamento fatto al CAF: la ricevuta di consegna dei documenti, le istruzioni fornite, l’eventuale corrispondenza in cui si segnala l’errore una volta scoperto. Senza questi elementi, diventa più difficile per il contribuente dimostrare, davanti al giudice tributario, che l’errore è effettivamente riconducibile all’intermediario e non a una propria omissione nella consegna dei dati corretti. La responsabilità solidale del CAF, per quanto reale, non si attiva automaticamente: va fatta valere con una ricostruzione documentale precisa dei fatti.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono non sono casi reali seguiti dallo Studio, ma ipotesi dimostrative costruite per mostrare, con numeri concreti, che cosa succede davvero a chi agisce confidando in uno dei miti smontati in questo articolo, invece di verificarne la fondatezza prima di decidere come muoversi.
Simulazione 1 — “Basta la fattura”. Un professionista deduce 18.700 € di costi per consulenze ricevute da una società collegata, in possesso di fatture regolarmente emesse e pagate tramite bonifico. Convinto che il possesso della fattura bastasse, non conserva altra documentazione sul contenuto delle prestazioni. In sede di controllo, l’ufficio contesta la genericità delle fatture e chiede di dimostrare in cosa siano consistite concretamente le consulenze. Senza contratti, relazioni o corrispondenza a supporto, la difesa sull’inerenza si basa solo sulla regolarità formale del documento fiscale, un terreno che la giurisprudenza recente considera insufficiente da solo a provare l’inerenza del costo. Se il professionista avesse conservato fin dall’inizio anche solo la corrispondenza scambiata con la società collegata in merito al contenuto delle consulenze, o un breve resoconto scritto delle attività svolte, la posizione difensiva sarebbe stata sensibilmente più solida, a parità di importo e di fatture prodotte.
Simulazione 2 — “Niente ricavi, niente deduzione”. Una start-up sostiene nel primo anno di attività 42.300 € di costi di sviluppo e comunicazione, senza alcun ricavo corrispondente. Convinta che l’assenza di ricavi renda i costi automaticamente indeducibili, l’impresa non conserva il business plan né la documentazione che dimostra la coerenza di quelle spese con il progetto imprenditoriale. Se l’ufficio contestasse la deduzione sulla sola base dell’assenza di ricavi, la giurisprudenza più recente offrirebbe argomenti difensivi solidi, ma solo a condizione di poter dimostrare, con documenti concreti, la funzionalità di quei costi al progetto d’impresa fin dall’origine. Un business plan redatto all’epoca dei fatti, aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del progetto o semplici verbali delle decisioni assunte dagli amministratori possono fare la differenza tra una difesa costruita solo a posteriori, in sede di contenzioso, e una difesa che si appoggia su elementi già esistenti e databili con certezza.
Simulazione 3 — “Il contraddittorio mancato basta da solo”. Un contribuente riceve un accertamento senza essere stato previamente sentito e impugna l’atto lamentando esclusivamente la violazione del contraddittorio, senza indicare quali argomenti difensivi specifici avrebbe potuto far valere. In assenza della prova di resistenza richiesta dalle Sezioni Unite, il solo vizio procedurale lamentato — senza l’indicazione concreta di cosa sarebbe cambiato nel merito — rischia di non essere sufficiente a ottenere l’annullamento dell’atto.
Simulazione 4 — “36-bis e 36-ter sono la stessa cosa”. Un piccolo imprenditore riceve una comunicazione di irregolarità da controllo formale ex art. 36-ter relativa a costi per 31.500 € ritenuti non documentati, senza aver mai ricevuto una comunicazione preventiva motivata. Convinto che, come nel controllo automatizzato, la mancanza di un preavviso non incida sulla validità dell’atto, non solleva questo profilo nel ricorso contro la successiva cartella. Se avesse distinto correttamente i due regimi, avrebbe potuto far valere l’omissione della comunicazione preventiva — sempre dovuta nel controllo formale, a differenza del controllo automatizzato — come autonomo motivo di nullità della cartella.
Il fondo di verità
Ogni mito smontato in questo articolo nasce da un frammento vero, isolato dal contesto che lo rendeva corretto: questo è, in un certo senso, il tratto comune a tutta la disinformazione fiscale che circola per passaparola. Nessuno dei sette equivoci esaminati è un’invenzione priva di fondamento; ognuno riflette una regola che, in un momento storico o in un contesto specifico, era effettivamente più vicina a quanto si crede oggi, ma che l’evoluzione normativa o giurisprudenziale ha nel frattempo precisato, ridimensionato o superato. È vero che l’elenco dell’art. 19 esisteva ed era, un tempo, letto in modo più restrittivo: solo l’evoluzione interpretativa della Cassazione lo ha reso oggi non tassativo. È vero che la fattura è un documento necessario: lo è, ma non è sufficiente da sola, perché l’inerenza richiede un accertamento ulteriore sul contenuto sostanziale dell’operazione. È vero che in passato l’Amministrazione ha spesso collegato deducibilità e ricavi: era una prassi diffusa, oggi superata da un orientamento di legittimità che distingue nettamente il giudizio qualitativo di inerenza da quello quantitativo di congruità. È vero che l’onere della prova, in materia tributaria, non ricalca sempre lo schema penalistico: nella distribuzione tra le parti, chi deduce un costo deve provarne i presupposti, ed è proprio questa asimmetria — spesso sottovalutata — a spiegare perché tanti contribuenti si sentono “traditi” da un sistema che credevano funzionasse diversamente. È vero, infine, che il contraddittorio preventivo è un principio reale e tutelato: la prova di resistenza non lo nega, ma ne condiziona gli effetti a una dimostrazione concreta, per evitare che ogni vizio puramente formale paralizzi l’azione dell’Amministrazione senza un pregiudizio sostanziale per il contribuente.
Anche la confusione tra controllo automatizzato e controllo formale nasce da un fondo reale: entrambe le procedure appartengono alla stessa famiglia dei controlli cartolari, contrapposti agli accertamenti “in senso proprio” che richiedono verifiche più approfondite e, spesso, l’accesso diretto presso il contribuente. È comprensibile che chi non opera quotidianamente con queste norme le percepisca come varianti della stessa cosa; la differenza, tuttavia, si gioca proprio nei dettagli procedurali — l’obbligatorietà o meno della comunicazione preventiva, l’ampiezza dell’attività istruttoria consentita — che nel contenzioso fanno la differenza tra un ricorso vincente e uno respinto. Anche il mito sulla responsabilità del CAF nasce da un dato reale, quello della responsabilità solidale prevista dalla legge: il passaparola ne ha semplicemente esteso la portata, trasformando una corresponsabilità in un esonero totale per il contribuente, conclusione che la disciplina vigente non autorizza in alcun modo. Riconoscere il fondo di verità di ciascun mito non serve solo a capire perché ci si è sbagliati, ma a costruire, su quella stessa base, una difesa che distingua con precisione ciò che la norma prevede da ciò che il tempo e il passaparola hanno approssimato.
Mito vs realtà in tabella
La tabella seguente riassume, mito per mito, la distanza tra ciò che circola nel passaparola e ciò che effettivamente prevede la disciplina vigente, come confermata dalla giurisprudenza più recente. È uno strumento pensato per una consultazione rapida, ma va sempre letto insieme alle spiegazioni fornite nei paragrafi precedenti: la sintesi di una riga di tabella non sostituisce la valutazione delle circostanze specifiche di ciascun caso, che restano decisive per stabilire quale strategia difensiva sia effettivamente percorribile.
| Il mito | Come stanno davvero le cose |
|---|---|
| La comunicazione di irregolarità non si può contestare prima della cartella | È impugnabile subito, se contiene una pretesa tributaria definita con importi e motivazioni |
| Se ho la fattura, il costo è automaticamente deducibile | Serve anche l’inerenza, provata con documentazione ulteriore rispetto alla sola fattura |
| Senza ricavi diretti il costo non è mai deducibile | L’inerenza è un giudizio qualitativo, non legato ai ricavi effettivamente prodotti |
| Tocca al Fisco provare che il costo non è deducibile | L’onere di provare esistenza e inerenza del costo grava sul contribuente |
| Senza contraddittorio preventivo l’atto è sempre nullo | Serve la prova di resistenza: elementi difensivi concreti che avrebbero cambiato l’esito |
| 36-bis e 36-ter hanno le stesse regole di difesa | Nel 36-ter la comunicazione preventiva è sempre dovuta a pena di nullità; nel 36-bis no |
| Se sbaglia il CAF, il contribuente non ha responsabilità | Il contribuente resta debitore principale; il CAF risponde solo in solido |
Osservando la tabella nel suo insieme, si nota un filo comune: quasi tutti i miti nascono da una semplificazione che elimina una condizione, un requisito o un’eccezione previsti dalla norma o dalla giurisprudenza, riducendo una regola articolata a uno slogan valido “sempre” o “mai”. Riconoscere questo meccanismo aiuta a diffidare, in generale, di ogni affermazione categorica in materia fiscale: quando una regola sembra troppo semplice per essere vera, spesso lo è davvero, e nasconde condizioni che vanno verificate caso per caso prima di prendere qualunque decisione, sia essa pagare, ignorare o impugnare. Questo vale anche per l’atteggiamento opposto, altrettanto diffuso: quello di chi, sentito parlare genericamente di “sentenze favorevoli ai contribuenti”, ne trae la conclusione che ogni comunicazione di irregolarità sia comunque annullabile in giudizio. Anche questa è una semplificazione pericolosa quanto le altre: la giurisprudenza favorevole esiste ed è reale, ma si applica solo quando i presupposti di fatto del caso concreto corrispondono a quelli valutati dai giudici nelle pronunce richiamate.
Le domande di verifica
Le domande che seguono raccolgono i dubbi più frequenti che i contribuenti pongono dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità per costi indeducibili, formulati nello stesso linguaggio diretto con cui vengono normalmente posti, con una risposta puntuale che riprende quanto già argomentato nei paragrafi precedenti. Non sostituiscono una valutazione specifica del singolo caso, ma offrono un primo orientamento su questioni che, nella pratica, tornano quasi sempre uguali, indipendentemente dall’importo contestato o dal settore in cui opera il contribuente.
È vero che posso sempre impugnare la comunicazione di irregolarità senza aspettare la cartella? Sì, di regola, se l’atto contiene una pretesa tributaria definita con importi e motivazioni; resta comunque una facoltà, non un obbligo, e in alcuni casi può convenire prima interloquire con l’ufficio.
È vero che basta avere le fatture per essere tranquilli sui costi dedotti? No. Serve anche la prova dell’inerenza del costo all’attività d’impresa, che va oltre la sola regolarità formale del documento fiscale.
È vero che un’azienda in perdita non può dedurre nessun costo? No. L’inerenza non dipende dalla presenza di ricavi corrispondenti, ma dalla riferibilità del costo all’attività d’impresa, anche in chiave potenziale o futura.
È vero che se l’ufficio non mi ha sentito prima, l’atto cade automaticamente? Dipende. Occorre dimostrare la prova di resistenza, cioè indicare elementi difensivi concreti che, se considerati, avrebbero potuto cambiare l’esito del procedimento.
È vero che nel controllo automatizzato la comunicazione preventiva è sempre obbligatoria come nel controllo formale? No. Nel 36-bis è dovuta solo in presenza di incertezze sui dati dichiarati; nel 36-ter è invece sempre necessaria, a pena di nullità della cartella.
È vero che se il CAF ha commesso l’errore, io posso restare inerte e attendere che se ne occupi lui? No. Il contribuente resta debitore principale nei confronti dell’Erario; il CAF risponde solo in solido, e va comunque informato tempestivamente e coinvolto formalmente nella difesa.
È vero che l’antieconomicità di una spesa, da sola, giustifica sempre il diniego della deduzione? No, dipende. L’antieconomicità è solo un indizio sintomatico che può rafforzare altri elementi di contestazione, ma non si identifica con la mancanza di inerenza e non basta da sola a negare la deduzione.
È vero che, se ho già pagato quanto richiesto nella comunicazione, non posso più contestare nulla? Dipende. Il pagamento, anche parziale, riduce le sanzioni applicabili ma non preclude automaticamente la possibilità di far valere successivi vizi dell’atto o errori di calcolo, se il pagamento non equivale a un’acquiescenza espressa alla pretesa nel suo complesso.
Le sentenze che smontano i miti
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più significativi su cui si fonda la ricostruzione di questo articolo, ciascuno collegato al mito che contribuisce a smentire.
- Cassazione, ordinanza relativa a un controllo formale ex art. 36-ter (camera di consiglio ottobre 2025) — ha cassato con rinvio la decisione di merito che dichiarava inammissibile il ricorso contro la sola comunicazione di irregolarità, confermando la sua autonoma impugnabilità (mito 1).
- Cassazione, ordinanza n. 7620/2024 — ha ribadito che l’omessa comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter prima dell’iscrizione a ruolo determina la nullità della cartella di pagamento (miti 1 e 6).
- Cassazione, ordinanze nn. 8700, 8704, 8801, 8922, 9132, 9159, 9160, 9568 e 9569 del 2025 — hanno chiarito che l’inerenza va intesa come riferibilità, anche indiretta o potenziale, del costo all’attività d’impresa complessivamente considerata, non ai soli ricavi (miti 2 e 3).
- Cassazione, ordinanza n. 6426/2025 — ha respinto la tesi che collega la deducibilità dei costi alla scarsità o assenza di ricavi, ribadendo la natura qualitativa e non quantitativa del giudizio di inerenza (mito 3).
- Cassazione, ordinanza n. 23095/2025 — ha escluso l’esistenza di una presunzione automatica di indeducibilità per le spese iniziali cospicue, ammettendo l’antieconomicità solo come indizio sintomatico e non come prova da sola sufficiente (miti 2 e 3).
- Cassazione, ordinanza n. 2131/2026 — ha ribadito che la valutazione delle prove, anche presuntive, sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 109 TUIR è riservata al giudice di merito (mito 4).
- Cassazione, sentenza n. 21226/2024 — ha confermato che l’onere di dimostrare l’inerenza dei costi deducibili grava interamente sul contribuente (mito 4).
- Cassazione, sentenza n. 30499/2024 — ha ribadito l’indeducibilità dei costi privi di una prova documentale certa e specifica, anche in presenza di fatture regolarmente emesse (miti 2 e 4).
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271/2025 — ha chiarito la portata dell’obbligo di contraddittorio preventivo e il contenuto della prova di resistenza necessaria per ottenere l’annullamento dell’atto (mito 5).
- Cassazione, sentenza n. 10872/2025 — ha ricordato che, nei procedimenti che prevedono una richiesta di chiarimenti al contribuente, l’atto finale deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite, a pena di nullità (mito 5).
- Cassazione, ordinanza n. 30835/2025 — ha ritenuto valida la cartella di pagamento che riporta gli estremi essenziali del controllo formale, chiarendo i confini dell’attività istruttoria consentita in quella sede (mito 6).
- Cassazione, sentenza n. 12525/2025 — ha confermato che l’attività di controllo formale, pur limitata al confronto testuale tra dichiarazione e documentazione, consente comunque all’ufficio di valutare l’attendibilità e la sufficienza formale dei documenti prodotti (miti 2 e 6).
Osservando questo insieme di pronunce nel loro complesso, emerge una linea evolutiva coerente: la Cassazione ha progressivamente abbandonato criteri rigidi e automatici — il collegamento tra costo e ricavo, la presunzione di nullità generalizzata per ogni vizio procedurale, la lettura restrittiva degli atti impugnabili — in favore di valutazioni sostanziali, condotte caso per caso sulla base degli elementi concreti offerti dalle parti. Questo spostamento ha un effetto pratico importante per chi riceve una comunicazione di irregolarità: la difesa non può più basarsi su formule generali invocate a memoria, ma deve essere costruita sulla situazione specifica, con riferimenti giurisprudenziali aggiornati e con una ricostruzione documentale puntuale.
Va inoltre segnalato che diverse delle pronunce richiamate insistono su un aspetto metodologico comune: la distinzione tra valutazione qualitativa e valutazione quantitativa dei fatti fiscali. Che si tratti di inerenza dei costi o di rilevanza del vizio procedurale, i giudici di legittimità chiedono sempre più spesso una dimostrazione concreta e specifica, e non più semplici affermazioni di principio. Questo significa, per il contribuente, che la qualità della documentazione raccolta — contratti, corrispondenza, verbali, relazioni tecniche — pesa oggi più che in passato sull’esito del contenzioso, ben oltre la sola correttezza formale degli atti. Ogni riferimento giurisprudenziale citato in questo articolo è stato verificato con gli estremi essenziali — Corte, numero e data — proprio perché, in una materia dove il passaparola ha già dimostrato di poter distorcere principi anche consolidati, la precisione delle fonti resta l’unico argine affidabile contro nuovi equivoci.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separare ciò che è vero da ciò che il passaparola ha distorto è il primo passo di una difesa efficace; il secondo è costruire, caso per caso, una strategia coerente con i fatti e con la giurisprudenza aggiornata. Ogni comunicazione di irregolarità per costi indeducibili ha una propria storia documentale, un proprio tipo di controllo di provenienza e una propria distanza temporale dalla dichiarazione contestata: per questo la strategia difensiva non può essere standardizzata, ma va costruita esaminando concretamente la posizione di ciascun contribuente. Ecco gli strumenti concreti che lo Studio Monardo mette in campo:
- Verifichiamo la natura esatta della comunicazione ricevuta — controllo automatizzato ex 36-bis o controllo formale ex 36-ter — per individuare fin da subito le regole procedurali applicabili al caso specifico.
- Accertiamo se la comunicazione preventiva era dovuta e se è stata effettivamente inviata nei termini e con i contenuti richiesti dalla legge.
- Ricostruiamo la documentazione a supporto dell’inerenza dei costi contestati, individuando insieme al contribuente contratti, corrispondenza e altri elementi utili oltre alla sola fattura.
- Contestiamo le pretese fondate su un collegamento automatico tra assenza di ricavi e indeducibilità, richiamando l’orientamento più recente sulla natura qualitativa del giudizio di inerenza.
- Valutiamo l’opportunità di impugnare immediatamente la comunicazione di irregolarità, oppure di attendere e concentrare la difesa sulla cartella, in base alla convenienza del caso concreto.
- Verifichiamo la sussistenza dei presupposti per la prova di resistenza, qualora sia stato omesso un contraddittorio preventivo dovuto.
- Analizziamo i profili di responsabilità solidale del CAF o dell’intermediario, quando l’irregolarità derivi da un errore commesso in sede di assistenza fiscale, ricostruendo la catena documentale che collega l’errore all’attività dell’intermediario e non a un’omissione del contribuente.
- Predisponiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, curando la formulazione dei motivi in coerenza con la giurisprudenza di legittimità più aggiornata.
- Coordiniamo i profili fiscali con quelli bancari e finanziari, quando i costi contestati siano collegati a operazioni di finanziamento, garanzie o rapporti infragruppo.
- Seguiamo la controversia con continuità di strategia, dalla fase di contraddittorio con l’ufficio fino, se necessario, al giudizio di legittimità.
- Calcoliamo, insieme al contribuente, la convenienza tra definizione agevolata della comunicazione e impugnazione immediata, tenendo conto delle riduzioni di sanzione previste dalla legge in caso di pagamento nei termini.
- Interveniamo anche nella fase successiva, se la vertenza sfocia in cartella di pagamento o in azioni esecutive, curando la continuità della strategia difensiva già impostata in fase di comunicazione.
Questi strumenti non vengono impiegati isolatamente, ma in sequenza coordinata: la verifica iniziale sulla natura del controllo orienta la scelta tra impugnazione immediata e definizione bonaria, la ricostruzione documentale sull’inerenza alimenta sia il contraddittorio con l’ufficio sia l’eventuale ricorso, e la valutazione dei profili di responsabilità del CAF, quando rilevante, si integra con la strategia complessiva senza sostituirsi alle altre linee di difesa. La sequenza con cui questi strumenti vengono attivati non è mai identica da un caso all’altro: dipende dal tipo di controllo all’origine della comunicazione, dalla natura dei costi contestati, dalla fase in cui si trova il procedimento (comunicazione, cartella, azione esecutiva) e dalla documentazione già disponibile presso il contribuente al momento del primo contatto con lo Studio. Per questo motivo, la prima verifica non è mai un’operazione standardizzata: richiede di collocare la comunicazione ricevuta nel proprio contesto specifico — tipo di controllo, annualità interessata, tipologia di costi contestati — prima ancora di individuare quale, tra gli strumenti elencati, vada attivato per primo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una materia come quella dei costi indeducibili, in cui la contestazione fiscale si intreccia spesso con rapporti bancari, finanziamenti e garanzie infragruppo, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario rappresenta la leva più direttamente rilevante: consente di affrontare in modo unitario sia il profilo della deducibilità dei costi sia gli aspetti finanziari collegati, evitando che la difesa si fermi al solo dato fiscale quando la realtà economica del contribuente è più complessa. A questo si aggiunge la continuità difensiva che la qualifica di cassazionista garantisce fino all’ultimo grado di giudizio, e il lavoro coordinato di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso, dalla ricostruzione documentale iniziale fino alla formulazione dei motivi di ricorso.
Chiusura: l’informazione corretta è la prima difesa
L’informazione corretta è la prima difesa, prima ancora di qualsiasi atto processuale: sapere che un avviso bonario è impugnabile, che la fattura da sola non basta, che l’onere della prova ricade sul contribuente e che il contraddittorio mancato non produce effetti automatici, cambia radicalmente il modo in cui ci si presenta davanti a un controllo o a un contenzioso. Nessuno dei sette miti smontati in questo articolo nasce dal nulla: ognuno conserva un frammento di verità, ma proprio per questo è più insidioso di un errore evidente, perché si presenta con l’apparenza della logica e del buon senso. Distinguere il frammento vero dal resto è un lavoro che richiede aggiornamento costante sulla giurisprudenza, non solo conoscenza della norma scritta. Chi ha già ricevuto una comunicazione di irregolarità per costi indeducibili, e riconosce nella propria situazione anche solo uno di questi sette equivoci, farebbe bene a verificare la propria posizione prima di decidere come muoversi, piuttosto che affidarsi a una regola generica sentita dire da terzi.
È proprio la combinazione tra materia fiscale e materia bancaria — spesso presente quando si discute di costi indeducibili legati a finanziamenti, garanzie o rapporti di gruppo — a rendere utile un coordinamento specialistico come quello che lo Studio Monardo offre attraverso il proprio staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, capace di leggere la posizione del contribuente nella sua interezza e non solo nel singolo atto contestato.
Prima di agire su una convinzione raccolta per sentito dire, verifica la tua situazione specifica: è la differenza tra difendere un diritto e rinunciarvi senza saperlo.
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