Comunicazione Di Irregolarità Per Fatture Non Registrate: Cosa Fare E Difesa Legale

Riceve un contribuente una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate che segnala fatture emesse o ricevute e non registrate nei termini: la domanda che si pone, nella stragrande maggioranza dei casi, è sempre la stessa — conviene pagare subito con le sanzioni ridotte, oppure vale la pena contestare la pretesa e giocarsi la carta del contraddittorio con l’ufficio? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da quanto è solida la posizione del contribuente, da cosa mostrano davvero i registri IVA e la dichiarazione, e da quanto tempo resta prima che l’irregolarità si trasformi in un atto più difficile da ribaltare. Chi ha davvero omesso la registrazione e non ha argomenti da opporre si muove diversamente da chi, al contrario, ha tutti gli elementi per dimostrare che l’incrocio automatizzato dei dati ha semplicemente sbagliato.

Il tema riguarda tanto le partite IVA individuali quanto le società, i professionisti quanto le piccole imprese: chiunque emetta o riceva fatture elettroniche è, in linea di principio, esposto a questo tipo di controllo, ed è bene chiarire subito che riceverne una non equivale automaticamente ad aver commesso un illecito grave. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di anomalie che rientrano nella fisiologia dei controlli automatizzati di massa: milioni di fatture vengono incrociate ogni anno, e un margine di segnalazioni “apparenti” — dovute a disallineamenti temporali, errori di codifica o particolarità di regime — è statisticamente inevitabile. Proprio per questo la reazione istintiva, sia quella di pagare comunque “per togliersi il pensiero” sia quella di ignorare la comunicazione sperando che si risolva da sola, sono spesso le scelte meno ponderate: la prima fa perdere denaro non dovuto, la seconda espone a sanzioni piene evitabili.

Questo tipo di comunicazione nasce da controlli automatizzati e formali che intrecciano fatture elettroniche, esterometro, registri IVA e dichiarazione presentata: la materia è quindi squisitamente tributaria, e affrontarla richiede competenze che uniscano il diritto tributario alla lettura tecnica dei dati contabili e bancari sottostanti. È proprio su questo crinale — dove l’accertamento fiscale si intreccia con i flussi finanziari e con le scritture contabili dell’impresa o del professionista — che si colloca la specializzazione dello Studio Monardo, il cui titolare coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: una struttura che affianca avvocati e commercialisti sullo stesso caso, indispensabile quando la comunicazione di irregolarità riguarda operazioni con controparti bancarie, finanziamenti, cessioni di crediti o flussi che vanno letti insieme ai movimenti di conto corrente.

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Il quadro di partenza: cosa segnala davvero questa comunicazione

La comunicazione di irregolarità per fatture non registrate è, nella grande maggioranza dei casi, il prodotto di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 oppure di un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, con l’aggiunta — per l’IVA — dei riscontri incrociati previsti dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate confronta i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio, i dati dell’esterometro per le operazioni con l’estero, i registri IVA trasmessi o ricostruiti e i valori dichiarati nel modello IVA o nel quadro RF/RG del modello Redditi. Quando una o più fatture emesse o ricevute non risultano registrate, oppure risultano registrate con importi o periodi diversi da quelli dichiarati, il sistema genera in automatico una segnalazione di anomalia.

Questa comunicazione non è ancora un atto impositivo definitivo: è, per sua natura, un invito a fornire chiarimenti o a versare quanto dovuto con sanzioni ridotte prima che l’ufficio proceda con un atto più formale. Proprio per questa natura “intermedia” nasce il vero bivio: il contribuente può scegliere di riconoscere l’irregolarità e chiuderla nel modo più rapido, oppure può ritenere che la segnalazione sia frutto di un errore di incrocio dati e attivare gli strumenti di contraddittorio previsti dalla legge. In entrambi i casi restano fissi alcuni elementi: i termini per rispondere (generalmente 30 giorni dal ricevimento per il controllo formale ex art. 36-ter, secondo le indicazioni di prassi correlate), la possibilità di richiedere l’assistenza di un intermediario abilitato tramite CIVIS, e l’incidenza della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, che si applica quando la vicenda sfocia in un contenzioso davanti al giudice tributario ma non incide sui termini amministrativi di risposta alla comunicazione stessa. Su questo terreno comune si innestano le due strade davvero percorribili — e, in alcuni casi, una terza.

Vale la pena chiarire fin da subito alcuni aspetti che ricorrono in quasi ogni comunicazione di questo tipo, perché condizionano entrambe le opzioni principali. Il primo riguarda la fonte del confronto automatizzato: da quando la fatturazione elettronica è generalizzata, l’Agenzia delle Entrate dispone in tempo reale dei dati trasmessi tramite il Sistema di Interscambio e li confronta non solo con i registri IVA comunicati, ma anche con le liquidazioni periodiche (i cosiddetti “LIPE”) e con la dichiarazione annuale. Un disallineamento anche minimo — una fattura duplicata, una nota di credito non collegata correttamente, un’operazione registrata in un periodo diverso da quello di competenza — può generare la segnalazione, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia stata versata o meno nella sostanza. Il secondo aspetto riguarda i soggetti in regime forfettario o in regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, e così via): per questi contribuenti l’incrocio automatizzato non sempre distingue correttamente le operazioni escluse da IVA da quelle effettivamente irregolari, e questo genera un numero non trascurabile di segnalazioni apparenti che si risolvono con un semplice chiarimento documentale. Il terzo aspetto riguarda le imprese soggette a split payment o a reverse charge: in questi regimi la fattura può risultare “non registrata” nei termini attesi dal sistema semplicemente perché la liquidazione dell’imposta segue una logica diversa da quella ordinaria, e anche qui la lettura tecnica della singola operazione fa la differenza tra una vera irregolarità e un errore di lettura del sistema.

Va inoltre chiarito il rapporto tra la comunicazione di irregolarità e gli strumenti di compliance preventiva messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni, come le lettere di alert relative a possibili anomalie tra fatturato elettronico e dichiarazioni presentate, distinte dalle comunicazioni di irregolarità propriamente dette: le prime hanno finalità collaborativa e non generano di per sé sanzioni immediate, ma invitano il contribuente a verificare la propria posizione e, se necessario, a correggerla spontaneamente con un ravvedimento ancora più favorevole di quello applicabile dopo la comunicazione formale; le seconde, oggetto di questo articolo, nascono invece da un controllo già concluso e recano un importo già quantificato. Comprendere a quale delle due categorie appartiene la lettera effettivamente ricevuta è un passaggio preliminare che condiziona in modo diretto quale delle tre strade risulti più conveniente, perché intervenire nella fase di alert preventivo, quando possibile, consente quasi sempre un risparmio ulteriore rispetto a chi attende la comunicazione formale.

Un ultimo elemento comune riguarda l’effetto della comunicazione sul DURC fiscale e sulla regolarità contributiva e fiscale complessiva del contribuente: fino a quando la posizione segnalata non viene chiusa (con pagamento, con chiarimenti accolti o con l’esito di un eventuale contenzioso), può risultare una situazione di irregolarità che incide sulla possibilità di partecipare a gare pubbliche, ottenere finanziamenti agevolati o accedere a determinate misure di sostegno. Questo elemento, spesso sottovalutato, entra realisticamente nella valutazione di quale strada scegliere, perché la rapidità di chiusura di una linea può valere più del risparmio economico ottenibile con un’altra.

Opzione 1: il ravvedimento operoso, ossia riconoscere e sanare subito

Il ravvedimento operoso è la scelta di chi riconosce, in tutto o in parte, l’irregolarità segnalata e preferisce chiudere la partita versando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta, prima che la comunicazione si trasformi in un atto di accertamento con sanzioni piene. La base normativa è l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come riformato dal D.Lgs. 87/2024 nell’ambito della riforma del sistema sanzionatorio: le riduzioni sono scaglionate in base al momento in cui interviene la regolarizzazione rispetto alla violazione originaria e, per le comunicazioni di irregolarità da controllo automatizzato, l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 prevede in aggiunta una sanzione già ridotta a un terzo se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (60 giorni se recapitata tramite posta elettronica certificata).

Questa strada ha senso in almeno tre scenari concreti: quando la fattura non registrata è effettivamente sfuggita per un errore materiale di segreteria contabile e non c’è alcun elemento per contestare il rilievo; quando l’importo in gioco è contenuto e il costo — anche solo in termini di tempo e di rischio — di un contenzioso supererebbe ampiamente il vantaggio di una vittoria; quando il contribuente ha necessità di chiudere rapidamente la propria posizione per ottenere un DURC fiscale regolare o per partecipare a una gara, a un bando o a una procedura che richiede l’assenza di pendenze tributarie aperte.

Vale la pena aggiungere un quarto scenario, meno frequente ma non raro: quello del contribuente che ha ricevuto più comunicazioni nel corso degli anni per la stessa tipologia di errore, magari legata a un processo interno di fatturazione che presenta una falla ricorrente (un fornitore che invia le fatture con ritardo sistematico, un software gestionale che non sincronizza correttamente i dati con il commercialista). In questi casi il ravvedimento risolve la singola comunicazione, ma non elimina il rischio che la stessa segnalazione si ripresenti nei periodi successivi: prima di scegliere questa strada come routine, è opportuno affrontare anche la causa organizzativa dell’errore, per evitare di trovarsi a ravvedere la medesima anomalia ogni anno con un costo che, sommato nel tempo, diventa tutt’altro che trascurabile.

Il meccanismo si esegue tramite modello F24, utilizzando i codici tributo indicati nella comunicazione stessa o forniti dall’intermediario, e può avvenire anche a rate se l’importo complessivo lo consente secondo le regole della dilazione delle somme da controllo automatizzato (fino a un massimo di rate trimestrali previsto dalla normativa vigente, con decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive). Il vantaggio principale è la certezza del costo e la rapidità di chiusura: una volta versato, l’ufficio non emette la cartella per quell’importo e la posizione si considera regolarizzata. Il rovescio della medaglia, però, è altrettanto reale: ravvedersi significa ammettere l’irregolarità, e questa ammissione può avere effetti anche su periodi d’imposta collegati o su rilievi connessi (ad esempio in tema di detraibilità IVA su fatture di acquisto non registrate nei termini, dove la giurisprudenza di legittimità ha più volte negato la detrazione quando la registrazione avviene fuori dal termine previsto per la dichiarazione dell’anno di competenza). Il profilo ideale per questa opzione è il contribuente che, verificati i propri registri, non trova argomenti solidi da opporre e vuole limitare il danno economico e il rischio di ulteriori accertamenti a cascata.

Vale la pena aggiungere due precisazioni pratiche su questa strada. La prima riguarda il calcolo delle riduzioni scaglionate previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997: al di fuori della disciplina specifica delle comunicazioni da controllo automatizzato (che prevede la riduzione fissa a un terzo entro 30 o 60 giorni), il ravvedimento ordinario applicato spontaneamente prima di ricevere alcuna comunicazione consente riduzioni ancora più favorevoli, scaglionate in base al tempo trascorso dalla violazione (un nono, un ottavo, un settimo, un sesto del minimo, secondo la tempistica). Questo significa che, se il contribuente si accorge autonomamente dell’errore prima che arrivi la comunicazione, il costo della regolarizzazione può essere sensibilmente più basso di quello applicabile dopo la segnalazione dell’ufficio: un motivo in più, indipendente dalla comunicazione già ricevuta, per verificare periodicamente la coerenza tra fatture elettroniche e registri contabili. La seconda precisazione riguarda l’effetto del ravvedimento su periodi d’imposta collegati: se la fattura non registrata riguarda un acquisto e il contribuente aveva già portato in detrazione l’IVA relativa (magari confidando in una registrazione “di fatto” mai formalizzata), il ravvedimento sulla sola irregolarità formale non risolve automaticamente la questione della detraibilità, che segue regole proprie legate al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui il diritto alla detrazione è maturato; occorre quindi valutare distintamente i due profili, spesso presenti nella stessa comunicazione ma disciplinati da norme diverse.

Opzione 2: contestare la comunicazione e attivare il contraddittorio con l’ufficio

La seconda strada è quella di chi ritiene che la segnalazione sia, in tutto o in parte, infondata, e decide di non versare nulla ma di fornire all’Agenzia delle Entrate chiarimenti, documentazione e memorie difensive prima che il procedimento vada avanti. Questa opzione trova fondamento nel diritto al contraddittorio riconosciuto dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), oggi rafforzato dall’art. 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che generalizza l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti autonomamente impugnabili, salvo le eccezioni espressamente previste. Nella prassi, la risposta alla comunicazione di irregolarità avviene tramite il canale CIVIS oppure tramite istanza scritta agli uffici territoriali, allegando i registri IVA, le fatture elettroniche con le relative date di ricezione e registrazione, e ogni altro documento che dimostri che l’operazione era in realtà già stata correttamente contabilizzata o dichiarata, magari con una codifica diversa da quella attesa dal sistema automatizzato.

Questa via ha senso in almeno tre scenari: quando la fattura segnalata come “non registrata” risulta in realtà annotata in un registro sezionale diverso da quello controllato, o con un codice IVA che ha disallineato l’incrocio automatico; quando la fattura è duplicata o annullata da una nota di variazione che il sistema non ha correttamente collegato; quando l’operazione segnalata riguarda un soggetto in regime forfettario o in un regime speciale IVA che rende l’anomalia solo apparente. In tutti questi casi, il contribuente non deve pagare nulla mentre l’ufficio valuta i chiarimenti forniti, e se le controdeduzioni vengono accolte la comunicazione decade senza ulteriori conseguenze, senza che risulti alcuna violazione a suo carico.

Un quarto scenario in cui questa strada si rivela particolarmente indicata riguarda le operazioni infragruppo o tra soggetti collegati, dove la fattura può risultare correttamente emessa e correttamente ricevuta, ma registrata con una tempistica differente nelle contabilità delle due società per ragioni organizzative legittime (chiusure di bilancio non perfettamente sincronizzate, differimenti autorizzati dalla prassi contabile): qui il chiarimento documentale, supportato dalle scritture di entrambe le parti del rapporto, chiude quasi sempre la vicenda senza necessità di ulteriori passaggi.

Il vantaggio evidente è che, se la posizione è davvero solida, questa strada evita sia il pagamento sia l’iscrizione della sanzione. Il rischio, altrettanto onesto da segnalare, è duplice: se l’ufficio non accoglie i chiarimenti, il contribuente si ritrova comunque esposto alla cartella di pagamento (o all’avviso di accertamento, nei casi più gravi) con le sanzioni piene, avendo perso la finestra di riduzione a un terzo riservata a chi paga entro i 30 giorni; e la richiesta di autotutela, quando presentata contro un atto già formato, non sospende automaticamente i termini di impugnazione, con il concreto pericolo di lasciare consolidare la pretesa se non si presta attenzione ai termini paralleli. Il profilo ideale per questa opzione è il contribuente che dispone di documentazione puntuale e verificabile, capace di dimostrare in modo oggettivo che l’anomalia segnalata dal sistema non corrisponde alla realtà contabile.

Un aspetto che merita attenzione, e che spesso distingue una difesa efficace da una difesa velleitaria, è la qualità della memoria presentata: non basta affermare che la fattura era registrata, occorre allegare l’estratto del registro sezionale con la numerazione progressiva, la ricevuta di trasmissione al Sistema di Interscambio con la relativa data, ed eventualmente la nota di variazione collegata con gli estremi di collegamento alla fattura originaria. Un chiarimento generico, privo di riscontri documentali puntuali, ha scarse probabilità di essere accolto e rischia solo di far trascorrere inutilmente il termine più favorevole per il ravvedimento. Un secondo aspetto riguarda la tempistica della risposta: presentare i chiarimenti a pochi giorni dalla scadenza, senza lasciare margine all’ufficio per un esame approfondito prima che il termine decada, aumenta il rischio che la comunicazione evolva comunque in cartella per mero decorso del tempo, anche quando la posizione del contribuente sarebbe stata accolta con un esame più attento. Per questo, quando si opta per questa strada, è opportuno muoversi appena ricevuta la comunicazione e non attendere le ultime settimane utili.

Opzione 3 (quando è davvero praticabile): attendere l’atto successivo e affidarsi al contenzioso tributario

Esiste una terza strada, praticabile solo in casi specifici: non rispondere nei termini alla comunicazione, lasciare che l’ufficio proceda con l’iscrizione a ruolo o con l’avviso di accertamento, e affrontare la questione direttamente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Questa opzione ha senso quando il contribuente ritiene la pretesa manifestamente infondata su questioni di diritto — non di semplice merito documentale — che meritano una pronuncia del giudice: per esempio quando si contesta la stessa natura dell’atto (se sia o meno autonomamente impugnabile), la legittimità dell’incrocio automatizzato senza un adeguato contraddittorio, oppure l’applicazione di una sanzione ritenuta sproporzionata o calcolata su una base imponibile errata per ragioni di diritto sostanziale.

Un elemento tecnico da considerare, quando si valuta seriamente questa terza opzione, riguarda la differenza tra vizio formale e vizio sostanziale: contestare che la comunicazione non contenga una motivazione sufficiente, o che sia stata generata senza un adeguato contraddittorio preventivo nei casi in cui questo sarebbe stato dovuto secondo l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, è un argomento di natura procedurale che il giudice tributario valuta con criteri diversi rispetto a una contestazione sul merito della pretesa (ad esempio sulla effettiva debenza dell’imposta). Un ricorso costruito solo su un vizio procedurale, se l’ufficio è comunque in grado di dimostrare che il contribuente ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nella fase amministrativa, rischia di avere minori probabilità di successo rispetto a un ricorso che affronta anche il merito della pretesa: per questo la scelta di percorrere questa strada richiede sempre un esame combinato dei profili di forma e di sostanza, mai isolato l’uno dall’altro.

Va detto con chiarezza, per equilibrio, che questa non è quasi mai la strada da preferire quando esistono margini concreti di chiarimento in via amministrativa: rinunciare al contraddittorio preventivo per affrontare direttamente il giudizio significa accettare i tempi (spesso lunghi) e i costi di giustizia previsti dalla legge — il contributo unificato tributario, proporzionato al valore della controversia — oltre al rischio, in caso di soccombenza, di vedersi confermata la pretesa con l’aggiunta delle spese di lite. Il vantaggio, quando la questione è davvero di diritto e non di fatto, è che solo il giudice tributario può annullare in modo definitivo un atto illegittimo, cosa che l’autotutela amministrativa non sempre garantisce con la stessa certezza. Il profilo ideale per questa opzione è il contribuente che, assistito da un difensore, individua un vizio di diritto sostanziale o procedurale solido, e non un semplice disallineamento contabile risolvibile con un chiarimento.

Un chiarimento ulteriore riguarda il momento in cui questa opzione diventa concretamente attivabile: quasi mai ha senso scegliere il contenzioso “a monte”, cioè prima ancora di aver tentato la strada dei chiarimenti, perché la giurisprudenza di legittimità riconosce al contribuente la facoltà — non l’obbligo — di impugnare subito la comunicazione, ma non lo obbliga a farlo, lasciandogli aperta la possibilità di attendere l’atto successivo senza che nel frattempo la pretesa si consolidi. Questo significa che, nella pratica, la scelta più frequente è un percorso in due tempi: prima si valuta se i chiarimenti hanno margini reali di accoglimento (Opzione 2), e solo se questi vengono respinti, o se fin dall’inizio la questione è di puro diritto e non richiede un dialogo preliminare con l’ufficio, si passa al ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Un’eccezione riguarda i casi in cui il contribuente intende contestare direttamente la comunicazione come atto autonomamente impugnabile, ad esempio quando ritiene che il procedimento con cui è stata generata violi già di per sé le garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente: qui l’impugnazione anticipata, facoltativa secondo la giurisprudenza consolidata, può avere senso proprio per fissare da subito la questione di diritto davanti al giudice naturale della materia.

Le opzioni alla prova dei conti

Le tre simulazioni che seguono partono da dati di fantasia, costruiti solo per mostrare come cambiano tempi e conseguenze economiche scegliendo una strada piuttosto che un’altra; non descrivono casi realmente trattati dallo Studio.

Simulazione A — ravvedimento immediato. Comunicazione di irregolarità notificata il 14 gennaio, relativa a una fattura di vendita da 18.740 € non registrata nel periodo IVA di competenza, con IVA non versata pari a 4.122,80 €. Scegliendo il ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta a un terzo del 30% (quindi 10%) pari a 412,28 €, più interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza originaria (circa 61 €), per un totale versato con F24 di 4.596,08 € entro il 13 febbraio. Nessuna cartella verrà emessa per questa specifica anomalia.

Simulazione B — contestazione con chiarimenti accolti. Comunicazione notificata il 22 marzo per due fatture di acquisto — rispettivamente 9.360 € e 6.215 € — segnalate come non registrate. Il contribuente dimostra, entro il termine di risposta del 21 aprile, che le due fatture erano annotate in un registro sezionale relativo a un’attività separata, con documentazione allegata tramite CIVIS il 9 aprile. L’ufficio comunica l’accoglimento dei chiarimenti il 30 maggio: nessun importo dovuto, nessuna sanzione, comunicazione archiviata.

Simulazione C — contestazione respinta e successivo contenzioso. Comunicazione notificata il 3 febbraio per una fattura emessa da 27.480 € non registrata, con IVA di 5.965,20 €. Il contribuente presenta chiarimenti che l’ufficio respinge il 19 giugno, ritenendo insufficiente la prova prodotta. A quel punto viene notificata la cartella di pagamento il 4 settembre con sanzione piena al 30% (1.789,56 €) più interessi e aggio di riscossione. Il contribuente presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni, cioè entro il 3 novembre, versando il contributo unificato dovuto in base al valore della lite; se avesse invece scelto il ravvedimento fin dall’inizio, il costo sarebbe stato di circa 596,52 € di sanzione (un terzo del 30%) più interessi, ossia una frazione di quanto oggi si gioca nel contenzioso.

Simulazione D — anomalia apparente su regime forfettario. Comunicazione notificata il 27 aprile a un professionista in regime forfettario, relativa a una fattura da 4.830 € segnalata come priva di registrazione IVA. In realtà, trattandosi di operazione esclusa da IVA per il regime applicato, la fattura non doveva comparire nei registri ordinari: il professionista, entro il termine di risposta del 26 maggio, allega tramite CIVIS il proprio quadro dichiarativo e l’attestazione di permanenza nel regime forfettario per l’annualità in questione. L’ufficio archivia la comunicazione il 15 luglio senza richiedere alcun versamento: un caso che mostra come non tutte le segnalazioni corrispondano a una reale irregolarità, e come una risposta puntuale e tempestiva possa chiudere la vicenda senza alcun costo, a differenza di un pagamento “per prudenza” che in questo caso non sarebbe stato nemmeno dovuto.

Confrontando le quattro simulazioni emerge un dato utile alla decisione: il costo di un errore di valutazione non è mai simmetrico. Pagare quando in realtà si aveva ragione (come nella Simulazione D, se il professionista avesse scelto il ravvedimento per prudenza) significa perdere in modo definitivo una somma non dovuta; contestare senza basi solide quando in realtà l’irregolarità esisteva (come accaduto nella Simulazione C) significa invece moltiplicare il costo finale, passando da una sanzione ridotta a un terzo a una sanzione piena aggravata dalle spese del contenzioso. Da qui l’importanza di una verifica documentale seria prima di scegliere, più che di un’intuizione basata sulla sola convenienza apparente.

Il confronto in tabella

Prima di guardare la tabella, va detto che i criteri elencati nelle colonne non vanno letti in modo isolato: un tempo di chiusura breve non è di per sé un vantaggio se il rischio di rinunciare a un diritto reale è alto, e una complessità operativa maggiore non è di per sé uno svantaggio se porta a evitare un esborso non dovuto. La tabella serve a fotografare, per ciascuna delle tre strade, gli elementi che più spesso pesano nella decisione finale, lasciando poi ai criteri della sezione successiva il compito di indicare quando ciascun elemento diventa dirimente nel caso concreto.

CriterioOpzione 1 – Ravvedimento operosoOpzione 2 – Contraddittorio/chiarimentiOpzione 3 – Contenzioso tributario
TempiChiusura in 30-60 giorni dal ricevimentoDa qualche settimana a alcuni mesi, secondo i tempi dell’ufficioDa diversi mesi a oltre un anno, secondo il carico dell’ufficio giudiziario
Complessità operativaBassa: compilazione F24 con codici tributo indicatiMedia: raccolta documentale e redazione di memorie tecnicheAlta: atto di ricorso, costituzione in giudizio, eventuale appello
Rischio in caso di esito negativoNullo: la posizione si chiude con la sanzione ridotta versataSanzione piena e successiva cartella, se i chiarimenti non vengono accoltiConfermata la pretesa con spese di lite, se il ricorso viene respinto
Effetti sull’esecuzioneNessuna cartella, nessun rischio di successivo pignoramento per quell’importoSospesa fino all’esito dei chiarimenti, ma non sempre in modo formaleSospensiva possibile solo con istanza cautelare accolta dal giudice
Reversibilità della sceltaBassa: una volta versato, l’ammissione dell’irregolarità è definitivaAlta: se respinta, resta la via del ravvedimento (con sanzione minore) o del ricorsoBassa: il giudizio segue il proprio corso salvo conciliazione
Costi di giustizia previsti dalla leggeNessuno oltre a imposta, sanzione e interessiNessuno, salvo eventuale assistenza tecnicaContributo unificato tributario, proporzionato al valore della lite

I criteri per scegliere

Passare dal confronto astratto tra le tre opzioni a una decisione concreta richiede di applicare ai propri dati specifici alcuni criteri di valutazione, senza lasciarsi guidare solo dalla prima impressione suscitata dalla comunicazione ricevuta. Non esiste una formula automatica, ma alcuni criteri concreti aiutano a orientare la decisione. Primo criterio: la solidità documentale. Se la verifica interna dei registri IVA e delle fatture elettroniche conferma che l’irregolarità esiste davvero, insistere con chiarimenti che non hanno base concreta rischia solo di far perdere la finestra della sanzione ridotta. Secondo criterio: l’entità dell’importo in gioco. Per importi contenuti, il tempo e l’energia necessari a costruire una difesa articolata spesso non sono proporzionati al vantaggio potenziale, mentre per importi rilevanti la valutazione approfondita di ogni margine di contestazione diventa imprescindibile. Terzo criterio: la natura dell’anomalia. Se il disallineamento nasce da un errore di codifica, da un registro sezionale, da una nota di variazione o da un regime speciale, la strada dei chiarimenti ha ottime probabilità di successo; se invece la fattura è semplicemente sfuggita, il ravvedimento resta la scelta più razionale. Quarto criterio: l’urgenza di regolarità fiscale. Chi deve dimostrare a breve l’assenza di pendenze — per una gara, un finanziamento bancario o un DURC fiscale — spesso non può permettersi i tempi di un contraddittorio prolungato. Quinto criterio: la presenza di questioni di diritto, non solo di fatto. Solo quando emerge un vizio procedurale o normativo solido, e non un semplice errore contabile, il contenzioso tributario diventa una strada da percorrere con convinzione. A questi cinque criteri principali si affianca un sesto elemento, spesso decisivo quanto gli altri: la ricorrenza dell’anomalia nel tempo. Se la stessa tipologia di segnalazione si è già presentata in periodi d’imposta precedenti, e in quei casi il ravvedimento ha sempre chiuso la posizione senza contestazioni, è ragionevole ritenere che l’anomalia attuale abbia la stessa origine e che il ravvedimento resti la strada più efficiente; se invece è la prima volta che si presenta un disallineamento di questo tipo, magari in concomitanza con un cambio di software di fatturazione o di intermediario contabile, vale la pena verificare con maggiore attenzione se l’anomalia sia reale o apparente prima di decidere.

Un settimo elemento, meno discusso ma altrettanto concreto, riguarda l’impatto della scelta sulla dichiarazione dell’anno in corso e su quelli successivi: chi ravvede una fattura non registrata nell’anno precedente potrebbe dover intervenire, con una dichiarazione integrativa, anche sull’anno in corso se l’anomalia ha effetti a cascata sulla liquidazione IVA di periodi successivi; questo aspetto va sempre valutato insieme alla scelta principale, perché altrimenti il contribuente rischia di chiudere una comunicazione ma di aprirne, senza saperlo, un’altra nei mesi successivi.

Un ottavo e ultimo elemento riguarda la coerenza tra la scelta fatta oggi e la strategia fiscale complessiva dell’attività: un’impresa che sta negoziando un finanziamento bancario, o che è coinvolta in una procedura di composizione della crisi, valuta una comunicazione di irregolarità con un peso diverso rispetto a chi non ha altre pendenze in corso, perché ogni irregolarità fiscale non chiusa può incidere sulla valutazione di affidabilità creditizia condotta dalla banca o dagli organi della procedura. In questi casi, la scelta tra le tre strade non riguarda solo il singolo importo in gioco, ma l’intero quadro di affidabilità che il contribuente presenta verso i propri interlocutori finanziari, ed è un motivo ulteriore per cui una lettura integrata tra profilo tributario e profilo bancario, tipica di uno staff multidisciplinare che opera su entrambi i fronti, risulta più efficace di una valutazione condotta guardando solo all’aspetto fiscale isolatamente.

Quando la comunicazione riguarda operazioni collegate a rapporti bancari, finanziamenti, cessioni di crediti o flussi che vanno letti insieme ai movimenti di conto corrente, la valutazione richiede competenze che uniscano la lettura tributaria a quella bancaria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la scelta tra le opzioni proprio a partire da questo doppio livello di analisi, verificando come l’anomalia segnalata dall’Agenzia delle Entrate si collega — quando accade — ai flussi finanziari sottostanti prima di indicare la strada più coerente con la situazione concreta del contribuente.

Prima di passare alle domande più frequenti tra chi si trova davanti a questo bivio, è utile ricordare che nessuna delle tre strade descritte è “di default”: la scelta più diffusa nella prassi non è necessariamente quella più conveniente per il singolo caso, ed è proprio l’abitudine a scegliere sempre la stessa strada — spesso il ravvedimento, per la sua apparente semplicità — a far perdere occasioni concrete di chiudere una comunicazione senza alcun costo, quando la posizione del contribuente lo consentirebbe.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, dopo aver iniziato il ravvedimento? Una volta versato l’F24 con il ravvedimento, la posizione per quell’importo si considera chiusa e non è possibile tornare indietro per contestare la stessa anomalia; resta però possibile, per anomalie diverse contenute nella medesima comunicazione, scegliere strade diverse.

E se scelgo di rispondere con chiarimenti e l’ufficio non risponde affatto? Il silenzio dell’ufficio non equivale ad accoglimento: è opportuno monitorare i termini e, se la comunicazione evolve in cartella senza un riscontro esplicito ai chiarimenti presentati, valutare con attenzione il termine per l’eventuale ricorso, che decorre dalla notifica dell’atto successivo.

Posso pagare solo in parte, per le fatture di cui sono certo, e contestare il resto? Sì: quando la comunicazione riguarda più anomalie distinte, nulla impedisce di regolarizzare con ravvedimento le posizioni sicure e di presentare chiarimenti solo per quelle realmente contestabili.

Rischio un accertamento più ampio se contesto invece di pagare? Presentare chiarimenti documentati non equivale, di per sé, ad attirare controlli più estesi: la comunicazione riguarda uno specifico controllo automatizzato o formale, e la risposta puntuale rientra nell’esercizio ordinario del diritto di difesa riconosciuto dallo Statuto del contribuente.

Se ignoro del tutto la comunicazione, cosa succede? In assenza di pagamento o di chiarimenti, l’ufficio procede generalmente con l’iscrizione a ruolo della somma dovuta con sanzioni piene, oppure con un successivo avviso di accertamento nei casi di controllo formale più articolato: ignorare la comunicazione è, in pratica, la scelta peggiore tra le tre esaminate, perché somma i tempi lunghi alle sanzioni più alte.

La comunicazione arriva in un periodo di difficoltà economica: posso chiedere una rateazione anche del solo importo da ravvedimento? Sì, quando l’importo complessivo lo consente secondo le soglie previste dalla disciplina della dilazione delle somme da controllo automatizzato, è possibile richiedere il pagamento a rate trimestrali; il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, fa però decadere dal beneficio e riporta l’intero importo residuo a titolo di iscrizione a ruolo con le conseguenze ordinarie.

Devo necessariamente farmi assistere da un professionista per rispondere a una comunicazione di irregolarità, o posso gestirla da solo? Per comunicazioni semplici, con importi contenuti e nessun dubbio sulla fondatezza della segnalazione, il contribuente può gestire autonomamente il ravvedimento tramite il proprio intermediario contabile; quando invece la posizione presenta margini di contestazione, coinvolge più periodi d’imposta, si intreccia con rapporti bancari o finanziari, oppure richiede la valutazione di un successivo ricorso, l’assistenza di un professionista esperto nella materia diventa determinante per non perdere, per una svista procedurale o un termine trascurato, un’opzione che sarebbe stata altrimenti percorribile con successo.

La sospensione feriale di agosto sposta i termini per rispondere alla comunicazione? No: la sospensione dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali, quindi quelli per impugnare un atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria o per costituirsi in un giudizio già avviato; i termini amministrativi per rispondere alla comunicazione di irregolarità o per effettuare il ravvedimento con la riduzione a un terzo seguono le loro scadenze ordinarie e non beneficiano di questa sospensione.

Le pronunce che orientano la scelta

Sul fronte dell’impugnabilità della comunicazione e della sua natura giuridica, che orienta soprattutto le opzioni 2 e 3, la giurisprudenza di legittimità offre un quadro consolidato. Non si tratta di un elenco da consultare come un semplice repertorio: ciascuna pronuncia risponde a una domanda pratica precisa che il contribuente indeciso si pone, e per questo motivo il modo migliore di leggere questo blocco è chiedersi, per ogni riferimento, a quale delle tre strade descritte in precedenza fornisce un argomento utile.

  1. Cass., SS.UU., 24 luglio 2007, n. 16293 — le Sezioni Unite hanno affermato che ogni atto con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita nei suoi elementi essenziali è impugnabile davanti al giudice tributario, indipendentemente dalla veste formale di “invito” o “comunicazione” che riveste.
  2. Cass., SS.UU., 26 luglio 2007, n. 16428 — pronuncia coeva e conforme, che consolida il principio della impugnabilità sostanziale legata al contenuto dell’atto e non alla sua qualificazione formale.
  3. Cass., sez. trib., 8 ottobre 2007, n. 21045 — ha chiarito che l’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 va letto in chiave costituzionalmente orientata, riconoscendo la possibilità di reagire subito contro qualunque atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva individuata, senza dover attendere le forme più solenni.
  4. Cass., sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7344 — riferita specificamente alla comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, ha stabilito che questo atto è immediatamente impugnabile quando manifesta già una pretesa impositiva compiuta e non più soggetta a ulteriori valutazioni discrezionali dell’ufficio.
  5. Cass., sez. trib., 19 febbraio 2016, n. 3315 — ha confermato in continuità la linea sull’impugnabilità facoltativa degli atti atipici contenenti una pretesa tributaria definita, ribadendo che la mancata impugnazione non pregiudica la possibilità di contestare il successivo atto tipico.
  6. Cass., sez. trib., 2019, n. 12133 — in continuità con i precedenti, ha ribadito che la comunicazione recante una pretesa fiscale specificamente motivata in fatto e in diritto consente al contribuente di scegliere se reagire immediatamente o attendere l’atto successivo.
  7. Cass., sez. V, 2021, n. 18974 — ha ulteriormente precisato che ogni comunicazione con cui l’ufficio esprime una pretesa tributaria compiuta, sorretta da ragioni di fatto e di diritto, è soggetta a impugnazione facoltativa, mantenendo salva la facoltà del contribuente di attendere l’atto tipico.
  8. Cass., sez. trib., ord. 29 ottobre 2021, n. 30736 — ha ricostruito la tripartizione tra atti autonomamente impugnabili, atti facoltativamente impugnabili e atti non impugnabili, chiarendo che la scelta di non reagire subito contro una comunicazione facoltativamente impugnabile non fa consolidare la pretesa, che resta contestabile con l’impugnazione dell’atto successivo.
  9. Cass., SS.UU., 30 aprile 2024, n. 11676 — pur riguardando la disciplina processuale delle cause con pluralità di parti nel giudizio tributario, ribadisce l’impianto delle regole di instaurazione del contraddittorio processuale davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, rilevante per chi scelga la terza strada del contenzioso dopo il rigetto dei chiarimenti.

Questi nove riferimenti, letti insieme, disegnano un principio chiaro: la comunicazione di irregolarità non blinda la posizione del contribuente né in un senso né nell’altro. Chi sceglie di attendere l’atto successivo non perde il diritto di contestarlo; chi invece presenta chiarimenti tempestivi si muove all’interno di un dialogo che la giurisprudenza riconosce come parte integrante e legittima del procedimento, prima ancora che la pretesa si consolidi in un atto definitivo.

Vale la pena osservare come questo orientamento si sia formato in oltre quindici anni di pronunce, dal 2007 al 2024, senza soluzioni di continuità: le Sezioni Unite del 2007 hanno posto la regola generale sulla impugnabilità sostanziale, la sentenza del 2012 l’ha applicata specificamente alla comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato, le pronunce successive del 2016, del 2019 e del 2021 l’hanno confermata e affinata distinguendo le diverse categorie di atti, e la pronuncia delle Sezioni Unite del 2024 conferma che l’impianto processuale del contenzioso tributario, quando la vicenda arriva davanti al giudice, resta ancorato a queste stesse coordinate. Per il contribuente, questo significa poter scegliere con maggiore serenità tra rispondere subito all’ufficio o attendere l’eventuale atto successivo, sapendo che nessuna delle due strade, se percorsa nei termini corretti, comporta la perdita automatica del diritto di difesa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una comunicazione di irregolarità per fatture non registrate, la valutazione tra le tre strade descritte richiede un’analisi tecnica puntuale che unisca la lettura normativa tributaria alla verifica concreta dei dati contabili e, quando serve, dei flussi finanziari collegati. Non si tratta di applicare uno schema standard a ogni caso, ma di costruire, comunicazione per comunicazione, il percorso che meglio corrisponde alla situazione documentale effettiva del contribuente. Lo Studio Monardo costruisce questa valutazione attraverso gli strumenti che seguono:

  1. Verifica dei registri IVA e delle fatture elettroniche, confrontando le date di ricezione, registrazione e liquidazione con i termini previsti dalla normativa, per stabilire se l’anomalia segnalata corrisponde o meno a una reale irregolarità; questa verifica viene condotta anche sui registri sezionali e sulle eventuali note di variazione collegate, per non fermarsi al solo dato che il sistema automatizzato ha segnalato come anomalo.
  2. Analisi della comunicazione ricevuta, distinguendo se si tratta di controllo automatizzato ex art. 36-bis, controllo formale ex art. 36-ter o riscontro IVA ex art. 54-bis, poiché termini e conseguenze cambiano in base alla base normativa applicata, e individuando con precisione la data di decorrenza dei termini di risposta o di ravvedimento agevolato.
  3. Calcolo comparato delle tre opzioni sul caso concreto, quantificando importi, sanzioni ridotte e tempistiche per ciascuna strada, così da rendere la decisione del contribuente informata e non affidata all’intuito, e mettendo per iscritto i numeri effettivi di ciascuna alternativa prima che il contribuente scelga.
  4. Redazione di memorie e chiarimenti documentati da presentare tramite CIVIS o agli uffici territoriali, quando la posizione del contribuente presenta margini concreti di contestazione, allegando la documentazione contabile puntuale necessaria a sostenere ogni affermazione contenuta nella memoria.
  5. Predisposizione del ravvedimento operoso, con l’indicazione dei codici tributo corretti e il calcolo esatto di sanzione ridotta e interessi, quando questa risulta la strada più coerente con la situazione, verificando anche l’eventuale possibilità di rateizzare l’importo dovuto.
  6. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, analizzando se un eventuale rigetto dei chiarimenti apra margini reali per un ricorso o se, al contrario, convenga chiudere in via amministrativa, senza mai promettere un esito ma indicando con chiarezza i margini realistici di ciascuna strada.
  7. Lettura incrociata con i flussi bancari e finanziari collegati, quando l’anomalia riguarda operazioni connesse a finanziamenti, cessioni di crediti o rapporti di conto corrente, grazie al lavoro coordinato dello staff multidisciplinare in materia bancaria e tributaria, che permette di individuare se la stessa operazione ha già generato effetti su un altro fronte (ad esempio una segnalazione in Centrale Rischi) da tenere in conto nella strategia complessiva.
  8. Predisposizione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, quando emergono vizi di diritto sostanziali o procedurali che meritano una pronuncia del giudice, e non un semplice chiarimento amministrativo, curando sia l’atto introduttivo sia l’eventuale istanza di sospensione cautelare quando la situazione lo richiede.
  9. Gestione della continuità difensiva nei gradi successivi di giudizio, mantenendo la medesima linea difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, senza soluzione di continuità nella strategia adottata e senza dover ricostruire il fascicolo con un nuovo difensore ad ogni passaggio di grado.
  10. Valutazione degli effetti collegati, quando l’irregolarità fiscale si somma a difficoltà finanziarie più ampie, verificando se sia utile un approccio integrato che coinvolga anche gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando la posizione debitoria complessiva del contribuente lo richiede.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su un tema come la comunicazione di irregolarità per fatture non registrate, la competenza che pesa maggiormente è proprio quella di coordinatore dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la lettura di un’anomalia fiscale raramente si esaurisce nel solo dato contabile, perché spesso si intreccia con finanziamenti, garanzie bancarie o cessioni di crediti che vanno analizzati insieme ai profili tributari per costruire una strategia coerente. Questo coordinamento tra avvocati e commercialisti, che lavorano sullo stesso fascicolo con letture complementari, consente di seguire il caso dall’analisi iniziale della comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, mantenendo sempre la stessa linea difensiva senza cambiare interlocutore lungo il percorso.

Chiusura: la scelta giusta è quella costruita sul caso concreto

Ravvedimento, contraddittorio con l’ufficio o contenzioso tributario non sono tre caselle intercambiabili: sono tre strade reali, ciascuna con vantaggi e rischi propri, e la scelta sbagliata costa tempo, denaro e a volte anche il diritto stesso di contestare quanto richiesto. Chi decide senza aver prima verificato a fondo i propri registri e le proprie fatture elettroniche rischia di pagare quando non ce n’era bisogno, oppure di contestare senza basi quando il ravvedimento avrebbe chiuso la vicenda in poche settimane con un costo contenuto.

Le simulazioni presentate in questo articolo, per quanto costruite solo a scopo dimostrativo, mostrano un dato che vale la pena ricordare quando la comunicazione arriva davvero nella posta certificata: la differenza economica tra la strada giusta e quella sbagliata cresce in modo molto più che proporzionale rispetto all’importo iniziale in gioco, perché ogni passaggio mancato (il ravvedimento non fatto in tempo, il chiarimento non documentato a sufficienza, il ricorso presentato fuori termine) somma sanzioni, interessi e talvolta spese di giudizio a una base che, con la scelta corretta fin dall’inizio, sarebbe rimasta molto più contenuta.

Il filo che unisce apertura e chiusura di questo articolo è lo stesso: una comunicazione di irregolarità per fatture non registrate non è mai solo una questione di registri contabili da correggere. È un punto di contatto tra il diritto tributario e, spesso, i rapporti finanziari e bancari del contribuente, ed è per questo che una valutazione condotta con uno sguardo integrato su entrambi i fronti — quello che il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in materia bancaria e tributaria consente di offrire — permette di scegliere tra ravvedimento, contraddittorio e contenzioso non per abitudine, ma sulla base degli elementi realmente rilevanti nel caso specifico.

Proprio perché la materia fiscale si intreccia spesso con rapporti bancari, finanziamenti e flussi di credito che vanno letti insieme ai dati tributari, affrontare una comunicazione di irregolarità per fatture non registrate richiede la stessa competenza integrata che lo Studio Monardo mette in campo attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, capace di seguire il contribuente dalla prima verifica dei registri fino, se la strada scelta lo richiede, alle aule della Corte di Giustizia Tributaria.

Chi si trova oggi con una comunicazione di irregolarità sul tavolo, e ancora non sa se convenga pagare, contestare o attendere, farebbe bene a ricordare che ciascuna delle tre strade ha una finestra temporale che si restringe con il passare dei giorni: la riduzione della sanzione a un terzo per il ravvedimento è legata a termini precisi, la possibilità di presentare chiarimenti utili prima che l’ufficio proceda ha una sua tempistica, e anche l’eventuale ricorso, una volta che la vicenda si sposta sull’atto successivo, resta soggetto a termini di decadenza che non ammettono proroghe salvo la sospensione feriale del mese di agosto. Rimandare la decisione, in questa materia, equivale quasi sempre a perdere l’opzione più favorevole tra quelle disponibili.

Nessuna delle tre strade descritte in questo articolo garantisce da sola un esito: quello che può fare davvero la differenza è affrontare la comunicazione con gli elementi giusti in mano, verificando prima di scegliere e non dopo aver già agito d’impulso. È questo il senso concreto di un’analisi condotta con competenze tributarie e bancarie integrate, capace di leggere la singola comunicazione non come un evento isolato, ma come parte di un quadro complessivo che comprende registri contabili, flussi finanziari e, quando necessario, la strategia difensiva da mantenere costante fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono riportati in fondo a questa pagina, e ogni giorno di attesa in più riduce i margini di scelta tra le strade percorribili.

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