Le domande che i professionisti in regime forfettario ci pongono più spesso quando ricevono una comunicazione di irregolarità, con risposte complete e aggiornate.
Il regime forfettario semplifica molti adempimenti, ma non mette al riparo dai controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate: il confronto tra redditi dichiarati, dati delle certificazioni uniche, fatture elettroniche e soglie di legge (85.000 euro per l’accesso e la permanenza, 100.000 euro per la decadenza immediata) genera con frequenza crescente comunicazioni di irregolarità indirizzate proprio a chi opera in flat tax. Il contesto normativo di riferimento è quello dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 per il controllo automatizzato e dell’articolo 36-ter per il controllo formale, entrambi coordinati con l’articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) sul diritto del contribuente a essere sentito prima dell’iscrizione a ruolo. A questo si aggiunge la disciplina specifica del regime forfettario, disciplinata dalla legge di bilancio e dai successivi interventi normativi che ne hanno confermato soglie e cause di esclusione, e che va sempre letta insieme alle regole generali sul controllo automatizzato, perché è proprio nell’incrocio tra le due discipline che nascono la maggior parte degli errori delle comunicazioni ricevute da questi professionisti. Lo Studio Monardo segue questa materia grazie al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in diritto bancario e tributario, la competenza che permette di leggere una comunicazione di irregolarità non come un semplice sollecito di pagamento, ma come un atto che va verificato riga per riga prima di decidere se pagare, contestare o attendere lo sviluppo successivo.
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Cos’è esattamente la comunicazione di irregolarità per un forfettario?
È l’esito di un controllo automatizzato (o, in alcuni casi, formale) sulla dichiarazione dei redditi presentata dal professionista in regime forfettario. Il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate confronta i dati indicati nel quadro LM del modello Redditi con quelli comunicati da terzi: certificazioni uniche dei committenti, fatture elettroniche emesse, versamenti effettuati con F24. Quando emerge una discrepanza — un’imposta sostitutiva versata in misura inferiore al dovuto, ricavi che sembrano superare la soglia di accesso al regime, un errore nel coefficiente di redditività applicato — l’Agenzia invia la comunicazione, chiamata anche “avviso bonario”, prima di procedere alla riscossione coattiva. Non è un accertamento vero e proprio: è un invito a verificare e, se necessario, a regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte.
Che differenza c’è tra controllo automatizzato e controllo formale, ai fini pratici?
La differenza non è solo terminologica, perché incide direttamente sulle garanzie procedurali di cui il professionista può avvalersi. Il controllo automatizzato ex articolo 36-bis è un confronto puramente cartolare tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’anagrafe tributaria: non richiede, di regola, alcun contraddittorio preventivo, salvo che emergano incertezze rilevanti sui dati. Il controllo formale ex articolo 36-ter, invece, presuppone un esame più approfondito, che può includere la richiesta di documenti e giustificativi al contribuente, e per questo motivo la giurisprudenza riconosce, in questo caso, un obbligo più stringente di comunicare l’esito prima di procedere all’iscrizione a ruolo. Sapere fin da subito quale dei due controlli ha generato la comunicazione ricevuta è il primo passo per capire quali garanzie procedurali valere e quali argomenti possono davvero incidere sulla difesa.
Chi può riceverla e su quali dati si basa?
Qualunque professionista o lavoratore autonomo che applica il regime forfettario, indipendentemente dal codice ATECO. I dati incrociati sono principalmente tre: i compensi indicati nelle certificazioni uniche trasmesse dai clienti sostituti d’imposta, i corrispettivi risultanti dalle fatture elettroniche emesse tramite Sistema di Interscambio, e gli importi versati con i modelli F24 a titolo di imposta sostitutiva e contributi previdenziali. Se il forfettario ha più clienti, anche uno solo di questi dati non allineato — ad esempio una CU che indica un compenso superiore a quanto dichiarato — può innescare la comunicazione, anche quando l’errore è materiale del committente e non del professionista.
Entro quanto tempo devo rispondere?
Dal 1° gennaio 2025, a seguito del D.Lgs. 108/2024, il termine ordinario per rispondere e pagare con sanzione ridotta è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, elevato a 90 giorni se la comunicazione è resa disponibile in via telematica al professionista delegato (ad esempio il commercialista) tramite il cassetto fiscale. Il termine decorre dal giorno successivo al ricevimento, non dalla data indicata sulla comunicazione stessa, un dettaglio che spesso fa la differenza tra un pagamento tempestivo e uno tardivo.
La delega al commercialista è sufficiente per la notifica telematica?
Sì, ma con due condizioni che vanno sempre verificate: la delega alla consultazione del cassetto fiscale deve essere effettivamente attiva e non scaduta, e la casella PEC del professionista delegato deve essere monitorata con regolarità. Se la delega è formalmente valida ma nella pratica nessuno controlla la posta certificata, il termine di 90 giorni decorre comunque, e il rischio di lasciarlo scadere inosservato è concreto — è uno degli errori più frequenti che osserviamo nei fascicoli che arrivano allo studio dopo che la cartella è già stata notificata.
Devo comunque rispondere anche se ritengo la comunicazione totalmente infondata?
Sì, non rispondere non equivale mai a vincere per inerzia. Anche quando la comunicazione appare palesemente errata, il silenzio del contribuente viene interpretato dal sistema come mancata regolarizzazione, e allo scadere del termine l’ufficio procede comunque all’iscrizione a ruolo dell’importo indicato. L’unico modo per far valere l’infondatezza della pretesa è attivarsi entro il termine, tramite Civis o istanza di autotutela, documentando le ragioni per cui l’importo non è dovuto: solo così, in caso di mancato accoglimento, si arriva preparati anche all’eventuale fase successiva davanti alla Corte di giustizia tributaria.
Come si svolge in pratica la verifica dei dati contestati?
BLOCCO PROCEDURA
Cosa devo fare appena ricevo la comunicazione?
Il primo passo, sempre, è la verifica analitica dei singoli righi contestati rispetto alla propria contabilità. Va controllato se l’irregolarità riguarda un errore di calcolo dell’imposta sostitutiva, un’incongruenza tra compensi dichiarati e certificazioni uniche ricevute, oppure — ipotesi più delicata — la contestazione della permanenza stessa nel regime forfettario per superamento delle soglie di ricavo o per il sopraggiungere di una causa di esclusione (ad esempio spese per collaboratori superiori a 20.000 euro, oppure redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia di legge). Solo dopo questa verifica si può stabilire la strada da seguire.
Posso usare il servizio Civis per chiarire l’errore?
Sì, ed è spesso il canale più rapido quando l’irregolarità nasce da un errore materiale o da un dato che il committente ha trasmesso in modo scorretto. Attraverso Civis si può segnalare all’Agenzia la discordanza, allegando la documentazione che dimostra l’importo corretto (fatture, estratti conto, comunicazioni al committente). Se l’Agenzia riconosce l’errore, la comunicazione viene annullata o rettificata senza necessità di ulteriori passaggi.
E se invece l’importo richiesto è effettivamente dovuto?
Allora conviene valutare il pagamento entro il termine, che consente l’applicazione della sanzione ridotta: un decimo del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario di versamento, con percentuali che salgono progressivamente in base al tempo trascorso, fino alla misura ordinaria prevista per gli avvisi bonari (di regola un terzo della sanzione piena, salvo le riduzioni straordinarie previste da specifiche leggi di bilancio per periodi determinati). Il pagamento oltre il termine — anche di pochi giorni, salvo la tolleranza di sette giorni riconosciuta dalla prassi — fa perdere il beneficio della sanzione ridotta e apre la strada all’iscrizione a ruolo con sanzione piena.
Cosa succede se non riesco a pagare tutto in un’unica soluzione?
È prevista la rateizzazione, fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo per gli importi superiori alla soglia di legge, con rate ridotte a numero inferiore per i debiti di importo più contenuto. La prima rata va versata entro il medesimo termine previsto per il pagamento in unica soluzione: un ritardo anche solo sulla prima rata, secondo l’orientamento della Cassazione, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con iscrizione a ruolo dell’intero residuo e sanzione piena.
| Fase | Atto | Termine | Interlocutore |
|---|---|---|---|
| Ricezione | Comunicazione di irregolarità (art. 36-bis o 36-ter DPR 600/1973) | Decorrenza dal giorno successivo al ricevimento | Agenzia delle Entrate |
| Verifica e chiarimenti | Istanza Civis / autotutela con documentazione | Entro il termine di pagamento (60 o 90 giorni) | Agenzia delle Entrate / ufficio territoriale |
| Pagamento con sanzione ridotta | Modello F24 con codici tributo dedicati | 60 giorni (90 se comunicazione telematica al professionista delegato) | Agenzia delle Entrate |
| Rateizzazione | Prima rata + rate trimestrali successive | Prima rata entro il termine ordinario, poi trimestrale | Agenzia delle Entrate |
| Mancato pagamento | Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento | — | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Impugnazione della cartella | Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica della cartella | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
Ho ricevuto due comunicazioni per anni diversi: vanno gestite insieme o separatamente?
Formalmente sono atti autonomi, ciascuno riferito a un preciso periodo d’imposta, e vanno quindi gestiti con termini e istanze separate. Nella pratica, però, se le due comunicazioni derivano dalla stessa causa — ad esempio un errore ricorrente nella Certificazione Unica dello stesso committente, ripetuto per due anni consecutivi — conviene predisporre un’unica ricostruzione documentale che dimostri l’errore alla radice, da utilizzare in entrambe le istanze di autotutela. Trattare separatamente due comunicazioni che nascono dallo stesso errore rischia di produrre risposte incoerenti tra loro, con il paradosso di vedersi riconosciuto l’errore per un anno e contestato per l’altro.
Esistono definizioni agevolate per chi ha comunicazioni di irregolarità arretrate?
Sì, periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata riservate a comunicazioni relative a periodi d’imposta specifici, con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie (in alcune finestre normative fino al 3% in luogo del 30% ridotto a un terzo). Queste misure hanno però sempre una finestra temporale delimitata e requisiti precisi — tipicamente il mancato decorso del termine di pagamento integrale, oppure una rateizzazione ancora in corso a una certa data — che vanno verificati caso per caso rispetto alla comunicazione ricevuta. Prima di scartare l’ipotesi della definizione agevolata perché “probabilmente è scaduta”, conviene sempre verificare se la specifica comunicazione ricevuta rientra ancora in una delle finestre previste dalla normativa vigente al momento della verifica.
La tabella riassume la sequenza tipica, ma nella pratica i tempi possono sovrapporsi: nulla vieta, ad esempio, di presentare un’istanza di autotutela documentata e, in parallelo, di predisporre comunque il pagamento entro il termine come misura cautelativa, salvo poi chiedere il rimborso di quanto versato in eccesso se l’ufficio riconosce l’errore segnalato. Questa duplice strategia — verifica sostanziale e tutela dei termini in parallelo — è spesso la scelta più prudente quando i tempi per approfondire la questione sono stretti rispetto alla scadenza del termine di pagamento.
La comunicazione di irregolarità è impugnabile direttamente davanti al giudice tributario?
Di regola no: è considerata un atto interlocutorio, privo di efficacia lesiva immediata, e quindi non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dalla normativa sul processo tributario. La difesa più efficace, in questa fase, passa attraverso l’autotutela e il contraddittorio con l’ufficio, riservando il ricorso vero e proprio all’eventuale cartella di pagamento che dovesse fare seguito. Se la contestazione dei vizi viene sollevata già in sede di autotutela e documentata, la stessa argomentazione potrà essere ripresa e sviluppata nel ricorso contro la cartella, qualora l’ufficio non recepisca le osservazioni.
E se il debito riguarda un accertamento sul mio conto cointestato o su ricavi che ritengo non miei?
BLOCCO CASI PARTICOLARI
Capita che la comunicazione richiami compensi risultanti da una certificazione unica emessa da un committente che ha, per errore, indicato importi superiori a quelli realmente corrisposti. In questi casi la giurisprudenza di merito riconosce al professionista la possibilità di dimostrare, con prove documentali (bonifici, estratti conto, corrispondenza con il committente), l’ammontare effettivo percepito, anche quando il committente non provvede a rettificare la Certificazione Unica già trasmessa. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 68/2026, ha confermato che le somme erogate per errore e successivamente restituite non concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro, correggendo un orientamento precedente più restrittivo: un principio importante per chi rischia la decadenza dal regime forfettario per un superamento di soglia dovuto a un errore non proprio.
Vale anche per chi supera la soglia di ricavi durante l’anno per un incasso imprevisto?
Dipende dall’entità del superamento. Se i ricavi o compensi incassati nell’anno restano tra 85.000 e 100.000 euro, il regime forfettario continua ad applicarsi fino al termine dell’anno in corso, con passaggio al regime ordinario solo dall’anno successivo. Se invece si supera la soglia dei 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime è immediata e opera già dal momento stesso del superamento, con obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive e di adeguare gli adempimenti alla disciplina ordinaria. Una comunicazione di irregolarità che contesti compensi superiori a queste soglie va quindi sempre verificata considerando il criterio di cassa (rilevano gli incassi effettivi, non le fatture emesse ma non ancora pagate) e le eventuali sopravvenienze correttive successive.
Le pronunce citate nell’avviso valgono anche per il mio caso specifico di causa di esclusione (dipendenti, redditi da lavoro dipendente)?
Le cause di esclusione dal regime forfettario — spese per collaboratori o dipendenti superiori a 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori alla soglia di legge (elevata a 35.000 euro per i redditi 2024 e confermata anche per i periodi successivi), partecipazione a società di persone o imprese familiari — operano dall’anno successivo a quello in cui la causa si verifica, salvo l’ipotesi specifica del superamento dei 100.000 euro di ricavi, che comporta la decadenza immediata. Ogni comunicazione va quindi letta verificando non solo l’importo contestato, ma anche l’anno d’imposta a cui la causa di esclusione si riferisce, perché un errore di imputazione temporale da parte dell’Agenzia è un vizio che merita di essere segnalato e, se necessario, fatto valere in giudizio.
La comunicazione contestata riguarda anche i contributi previdenziali, non solo l’imposta sostitutiva: cambia qualcosa?
Sì, ed è un aspetto spesso sottovalutato. Quando la comunicazione ricalcola il reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva, l’effetto si riflette quasi sempre anche sulla base contributiva dichiarata alla gestione previdenziale di riferimento (Gestione Separata INPS, oppure Artigiani e Commercianti secondo l’attività svolta). In questi casi la difesa non può limitarsi alla componente fiscale: va verificato se il maggior reddito contestato, qualora effettivamente dovuto, comporti anche un conguaglio contributivo separato, con tempi e modalità di pagamento diversi da quelli previsti per l’imposta sostitutiva. Ignorare la componente previdenziale della comunicazione, concentrandosi solo su quella fiscale, è un errore che porta spesso a una seconda sorpresa a distanza di mesi, sotto forma di richiesta di conguaglio dall’ente previdenziale.
Rischio di perdere il regime forfettario per sempre?
No: la decadenza dal regime forfettario non è mai definitiva nel senso di un’esclusione perpetua. Una volta rientrati nei requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione, il professionista può tornare ad applicare il regime forfettario dall’anno successivo a quello in cui i requisiti sono di nuovo soddisfatti (salvo il caso, comunque non collegato alla comunicazione di irregolarità, della causa di esclusione per apertura di partita IVA con ricavi superiori al limite proseguendo un’attività già svolta da altri). Quello che va evitato non è tanto la perdita del regime quanto le sanzioni per un mancato pagamento tempestivo di quanto realmente dovuto.
Quanto tempo ho davvero prima che scatti la cartella di pagamento?
Il termine per pagare con sanzione ridotta è di 60 o 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Superato questo termine senza pagamento né rateizzazione attivata, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della cartella di pagamento, con sanzione piena e interessi. Non esiste un termine di prescrizione breve che “faccia scadere” la pretesa nel frattempo: il tempo lavora contro chi ignora la comunicazione, non a suo favore, perché ogni giorno di ritardo consolida la sanzione più alta.
Ho aperto la partita IVA a metà anno: la soglia dei ricavi si calcola comunque su base annua?
No, e qui si annida uno degli errori più frequenti nelle comunicazioni di irregolarità generate in automatico. Per chi apre la partita IVA in corso d’anno, la soglia di 85.000 euro va ragguagliata alla frazione di anno effettivamente lavorata, non computata come se l’attività fosse iniziata il 1° gennaio. Un professionista che apre la partita IVA il 1° luglio e incassa 50.000 euro nei sei mesi restanti potrebbe risultare, in un confronto grezzo su base annua, come se avesse superato una soglia proporzionale che in realtà la norma non prevede in questi termini per l’accesso al regime, ma che può comunque generare un allarme nel sistema di controllo se non correttamente parametrato dagli operatori. Ogni volta che la comunicazione riguarda il primo anno di attività, la verifica del periodo effettivo di apertura della partita IVA è il primo controllo da fare, prima di qualunque altra valutazione sul merito dell’importo contestato.
Sono socio di una società di persone e ho anche una partita IVA forfettaria: rischio la doppia contestazione?
È un caso particolare che merita attenzione specifica. La partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari costituisce una causa di esclusione dal regime forfettario, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi personali. Se la comunicazione di irregolarità contesta proprio questo profilo — cioè la sussistenza di una causa di esclusione per partecipazione societaria non dichiarata — occorre verificare con precisione la natura della partecipazione: una partecipazione in una società di capitali non rientra nella causa di esclusione, mentre la partecipazione, anche minima, in una società di persone sì. Va inoltre verificato l’anno di riferimento: la causa di esclusione per partecipazione societaria opera dall’anno successivo a quello in cui la partecipazione viene acquisita, salvo che non sia stata dismessa entro la fine dell’anno precedente a quello di applicazione del regime.
Rischio conseguenze penali se non pago la comunicazione di irregolarità?
Nella grandissima maggioranza dei casi no. La comunicazione di irregolarità riguarda importi che, salvo ipotesi limite, restano ben al di sotto delle soglie di rilevanza penale previste dal D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, dichiarazione infedele), soglie che per un forfettario — per definizione un contribuente di dimensioni contenute — vengono raggiunte solo in situazioni eccezionali e ripetute nel tempo. Il rischio reale, per la stragrande maggioranza dei forfettari, non è mai penale: è l’accumulo di sanzioni amministrative e interessi che rende il debito via via più oneroso con il passare del tempo.
Se pago in ritardo di pochi giorni perdo comunque tutta la riduzione della sanzione?
Dipende. La prassi dell’Agenzia riconosce generalmente una tolleranza di sette giorni rispetto alla scadenza indicata, entro la quale il pagamento tardivo viene comunque considerato tempestivo ai fini della sanzione ridotta. Oltre questo margine, però, il beneficio si perde integralmente: non esiste una riduzione proporzionale al ritardo, ma un meccanismo binario che premia solo chi rispetta il termine (o la tolleranza) e penalizza con la sanzione piena chi lo supera anche di un solo giorno oltre la tolleranza. È per questo motivo che, in presenza di dubbi sulla correttezza dell’importo, conviene attivarsi per la verifica ben prima della scadenza del termine, e non a ridosso di essa.
Quali documenti devo raccogliere prima di rispondere?
Dipende dal tipo di contestazione, ma alcuni documenti sono utili in quasi ogni caso: gli estratti conto bancari relativi all’anno contestato, per dimostrare gli incassi effettivi secondo il criterio di cassa proprio del regime forfettario; le fatture elettroniche emesse, complete di data di incasso quando indicata; le Certificazioni Uniche ricevute dai committenti, da confrontare con la propria contabilità per individuare eventuali discrepanze; i modelli F24 con cui sono stati versati imposta sostitutiva e contributi previdenziali; e, quando rilevante, la documentazione relativa a collaboratori o dipendenti (per verificare la soglia di 20.000 euro) o ai redditi da lavoro dipendente eventualmente percepiti nello stesso periodo. Una raccolta ordinata di questi documenti, fatta subito dopo il ricevimento della comunicazione, è quasi sempre più efficace di qualunque argomentazione giuridica priva di riscontro documentale.
Che differenza c’è tra la comunicazione di irregolarità e un vero avviso di accertamento?
Sono atti profondamente diversi, anche se entrambi possono derivare da un controllo sulla posizione di un professionista forfettario. La comunicazione di irregolarità nasce da un controllo automatizzato o formale che si limita a confrontare i dati già dichiarati o già in possesso dell’amministrazione: non richiede un’attività istruttoria approfondita e non presuppone contestazioni relative a fatti non documentati dal contribuente stesso. L’avviso di accertamento, invece, presuppone una ricostruzione più ampia della posizione fiscale, spesso a seguito di verifiche, questionari o accessi, e può riguardare anche la contestazione dell’esistenza stessa del diritto al regime agevolato per ragioni sostanziali, non solo per un mero disallineamento di dati. Se la comunicazione ricevuta contiene già una ricostruzione motivata e articolata, anziché un semplice richiamo a differenze numeriche, è opportuno verificare se non si tratti in realtà di un atto diverso, che richiede una risposta difensiva più strutturata fin dal primo momento.
Cosa rischio davvero se la comunicazione si trasforma in cartella di pagamento?
Con la cartella di pagamento la sanzione passa dalla misura ridotta tipica dell’avviso bonario alla misura ordinaria, gli interessi maturano dalla data di notifica della comunicazione originaria, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può, decorsi i termini di legge, attivare le procedure di riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) qualora il debito non venga pagato o rateizzato. Restano sempre percorribili, anche a cartella notificata, sia il ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, sia la richiesta di rateizzazione direttamente con l’agente della riscossione, ma la posizione difensiva è naturalmente più solida se le contestazioni sono state già documentate fin dalla fase dell’avviso bonario.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con importi e date di fantasia, costruiti per chiarire il meccanismo di calcolo: non descrivono casi reali seguiti dallo studio.
Simulazione 1 — errore nella certificazione unica del committente. Un professionista forfettario emette nel 2024 fatture per complessivi 61.800 euro, tutte incassate entro l’anno. Il suo principale committente trasmette però una Certificazione Unica che indica erroneamente 74.300 euro, includendo per errore anche un acconto già fatturato e pagato l’anno precedente. Nel 2026 arriva la comunicazione di irregolarità, che confronta il reddito dichiarato (61.800 euro, coefficiente di redditività applicato correttamente) con il dato della CU e richiede il ricalcolo dell’imposta sostitutiva sulla differenza, per un importo di 1.560 euro più sanzioni. Il professionista, tramite il servizio Civis, allega gli estratti conto bancari e la corrispondenza con il committente che dimostrano l’incasso effettivo di 61.800 euro nel solo 2024. L’ufficio, verificata la documentazione, annulla la comunicazione senza necessità di pagamento.
Simulazione 2 — superamento soglia e rateizzazione. Una professionista in regime forfettario incassa nel 2025 compensi per 91.400 euro, quindi tra 85.000 e 100.000 euro. Continua correttamente ad applicare il regime forfettario fino al 31 dicembre 2025 e passa al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, adempimento che aveva già comunicato al proprio commercialista. Nel 2026 riceve comunque una comunicazione di irregolarità che, per un errore del sistema di controllo automatizzato, applica retroattivamente l’IVA sulle fatture emesse nel 2025, per un recupero di 4.200 euro. Verificato che l’errore riguarda un’applicazione indebita della regola valida solo per il superamento dei 100.000 euro (fuoriuscita immediata), la professionista presenta istanza di autotutela documentando l’importo reale degli incassi 2025 e ottenendo lo sgravio della pretesa, poiché nel suo caso specifico si applicava la regola della fuoriuscita differita all’anno successivo. Se l’ufficio non avesse accolto l’istanza entro il termine di pagamento, la professionista avrebbe comunque potuto attivare la rateizzazione in via cautelativa dell’importo contestato, per poi chiederne il rimborso una volta riconosciuto l’errore, evitando nel frattempo l’iscrizione a ruolo dell’intera pretesa con sanzione piena.
Simulazione 3 — causa di esclusione per spese di collaboratori. Un professionista forfettario sostiene nel 2025 spese per un collaboratore occasionale pari a 23.700 euro, superando così la soglia di 20.000 euro che costituisce causa di esclusione dal regime. Applica correttamente il principio secondo cui l’esclusione opera dall’anno successivo, continuando quindi a fatturare in regime forfettario per tutto il 2025 e passando al regime ordinario dal 1° gennaio 2026. Nel 2026 riceve però una comunicazione di irregolarità che ricalcola l’imposta sostitutiva sull’intero 2025 come se il regime ordinario fosse già dovuto applicarsi da quell’anno, per un recupero di 6.850 euro. Con la documentazione delle fatture ricevute dal collaboratore e la dimostrazione della decorrenza corretta della causa di esclusione (dall’anno successivo, non da quello in cui si verifica), il professionista presenta istanza di autotutela e ottiene l’annullamento integrale della pretesa, poiché l’imposta sostitutiva del 2025 era stata versata correttamente in base al regime allora ancora applicabile.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
Quanti forfettari, di fronte a una comunicazione di irregolarità, si chiedono se convenga pagare “per non avere pensieri” senza verificare prima se l’importo è davvero corretto? È la domanda che quasi nessuno pone esplicitamente, ma che dovrebbe precedere qualsiasi altra scelta. Pagare una comunicazione errata non è mai una scelta prudente: significa riconoscere un debito che potrebbe non esistere, con conseguenze anche sulla propria posizione contributiva e sulla determinazione del reddito degli anni successivi. Al contrario, ignorare una comunicazione fondata nella speranza che “si perda per strada” è la scelta più rischiosa in assoluto, perché trasforma un avviso bonario con sanzione ridotta in una cartella con sanzione piena, interessi di mora e, in caso di mancato pagamento, possibili azioni esecutive. La scelta corretta sta sempre nel mezzo: verificare puntualmente ogni singolo dato contestato prima di decidere se pagare, chiedere la rettifica o prepararsi a un eventuale ricorso.
C’è poi un aspetto ancora meno considerato: il precedente che si crea. Un professionista che paga senza verificare un importo in realtà non dovuto non solo perde quella somma, ma consolida nella propria posizione fiscale un dato che potrà essere richiamato dall’Agenzia negli anni successivi come base di confronto, ad esempio per valutare la coerenza dei redditi dichiarati nel tempo o per calcolare eventuali soglie su base pluriennale. Allo stesso modo, chi rateizza senza aver prima verificato la fondatezza della pretesa si vincola a un piano di pagamento che, una volta iniziato, è difficile da interrompere senza perdere i benefici già maturati. Per questo la verifica preliminare non è un passaggio burocratico da saltare per fare prima: è il momento in cui si decide, di fatto, tutta la strategia successiva.
Ma i giudici cosa dicono?
La giurisprudenza sul controllo automatizzato e sulla comunicazione di irregolarità è ampia e, negli ultimi anni, si è consolidata su alcuni principi che ogni forfettario dovrebbe conoscere prima di decidere come muoversi.
Sul piano generale del contraddittorio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271/2025, hanno chiarito che l’obbligo di contraddittorio preventivo è generalizzato solo per i tributi armonizzati (in primis l’IVA), mentre per gli altri tributi opera solo se espressamente previsto dalla legge; in ogni caso, la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra, con la cosiddetta “prova di resistenza”, che la partecipazione al procedimento avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Specificamente sul controllo automatizzato, la Cassazione, con l’ordinanza n. 12984/2025, ha ribadito la natura puramente cartolare di questo tipo di verifica: se la dichiarazione non presenta incertezze e il debito corrisponde a quanto dichiarato dal contribuente, l’amministrazione può procedere all’iscrizione a ruolo senza previa comunicazione, e la sua eventuale omissione non determina automaticamente la nullità della cartella, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio.
Sulla stessa linea si colloca la Cassazione, con l’ordinanza n. 9034/2024, secondo cui la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza comunicazione di irregolarità quando la pretesa deriva unicamente da somme che il contribuente stesso ha dichiarato ma non versato: in questi casi l’obbligo di contraddittorio non sorge, perché non vi sono incertezze da chiarire.
Diversamente, per il controllo formale ex articolo 36-ter, l’orientamento è più garantista: la Cassazione, con l’ordinanza n. 16163/2025 del 16 giugno 2025, ha ribadito che, anche in assenza di collaborazione del contribuente nel fornire documenti, l’ufficio deve comunque comunicare l’esito del controllo prima di iscrivere a ruolo, pena la nullità della cartella — principio che riprende un orientamento già consolidato da pronunce precedenti come Cass. n. 15312/2014 e Cass. n. 15654/2019.
Sul piano più strutturale del funzionamento dell’articolo 36-bis, la Cassazione, con l’ordinanza n. 33278 del 19 dicembre 2025, ha chiarito che la mancata indicazione di un credito nelle dichiarazioni precedenti integra di per sé una mera irregolarità formale, e che il controllo automatizzato consente la rettifica dei dati dichiarativi ma non trasforma automaticamente l’irregolarità in un debito esigibile: solo l’effettivo utilizzo indebito del credito in compensazione può giustificare l’iscrizione a ruolo, un principio che tutela il contribuente da recuperi automatici privi di un pregiudizio erariale concreto.
Sulla rateizzazione, la Cassazione, con l’ordinanza n. 2092/2025, ha affermato che il ritardo anche solo nella prima rata comporta la perdita del beneficio della dilazione, a prescindere da un eventuale ravvedimento successivo: principio che vale a maggior ragione per i debiti da comunicazione di irregolarità rateizzati dal professionista forfettario.
Sul rapporto tra ravvedimento operoso e avviso bonario, la Cassazione, con l’ordinanza n. 36577/2021, ha chiarito che la riduzione della sanzione prevista per il ritardo lieve non si applica una volta ricevuta la comunicazione: chi paga oltre il termine indicato perde il diritto alla sanzione ridotta specifica dell’avviso bonario, e può contare solo sulle regole ordinarie residue.
Infine, risalendo ai principi più risalenti ma tuttora richiamati dalla giurisprudenza più recente, Cass. n. 1711/2018 (che riprende Cass. n. 3154/2015 e Cass. n. 17396/2010) ha fissato il criterio-guida tuttora applicato: la comunicazione preventiva non è di regola richiesta per il controllo automatizzato, salvo che la procedura non si limiti a rilevare errori materiali ma richieda rettifiche in presenza di incertezze rilevanti sui dati dichiarati, nel qual caso la sua omissione può determinare la nullità della cartella.
Sul piano della coerenza tra i controlli formali e la disciplina della riscossione, la Cassazione, con l’ordinanza n. 7227/2024, ha ribadito che il controllo formale consente un’attività istruttoria, sia pur ridotta, che deve sempre concludersi, a pena di nullità dell’atto successivo, con la comunicazione dell’esito motivato al contribuente: un principio che rileva in particolare quando la comunicazione di irregolarità nasce da una richiesta di documentazione a cui il professionista forfettario ha risposto, e l’ufficio procede comunque a rettificare senza dar conto delle ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni fornite.
Sul fronte più generale della coerenza tra deducibilità di costi e debito d’imposta, la Cassazione, con l’ordinanza n. 23095/2025, ha affrontato il tema dei rapporti causa-effetto tra elementi di reddito e debito fiscale, con una lettura che supera i vincoli più rigidi seguiti in passato: un principio che, per quanto nato in un contesto diverso da quello del regime forfettario, viene richiamato dalla prassi difensiva ogni volta che occorre dimostrare che un determinato importo non concorre alla formazione della soglia o del debito contestato, perché privo di un nesso diretto con l’anno d’imposta in verifica.
Nel complesso, l’orientamento che emerge da queste pronunce è coerente: il controllo automatizzato resta uno strumento cartolare a tutela della certezza e della rapidità della riscossione, ma non può trasformarsi in uno strumento che aggira le garanzie procedurali quando i dati dichiarati dal contribuente presentano margini di incertezza reali, come accade spesso proprio nei casi di soglie di accesso al regime forfettario, cause di esclusione e certificazioni uniche non allineate alla contabilità del professionista.
E voi, concretamente, cosa fate?
Di fronte a una comunicazione di irregolarità ricevuta da un professionista in regime forfettario, lo Studio Monardo imposta un percorso di verifica e difesa che comprende, tra gli altri, questi strumenti:
- Analizziamo riga per riga la comunicazione, confrontando ogni singolo importo contestato con la dichiarazione presentata, il quadro LM del modello Redditi e la documentazione contabile del professionista, per isolare fin da subito quali voci sono realmente dovute e quali derivano da un disallineamento dei dati.
- Verifichiamo la coerenza tra Certificazioni Uniche, fatture elettroniche e F24, ricostruendo il flusso dei compensi incassati anno per anno e individuando eventuali errori dei committenti o disallineamenti nei sistemi di incrocio automatico dell’Agenzia, prima ancora di valutare qualunque risposta formale.
- Controlliamo il rispetto delle soglie di accesso e permanenza nel regime forfettario (85.000 e 100.000 euro), applicando correttamente il criterio di cassa, il ragguaglio ad anno per chi ha aperto l’attività in corso d’anno, e la corretta decorrenza degli effetti, immediata o differita all’anno successivo a seconda dei casi.
- Verifichiamo l’eventuale sussistenza di cause di esclusione effettivamente contestate — spese per collaboratori, redditi da lavoro dipendente, partecipazioni in società di persone — accertando con precisione l’anno d’imposta a cui la causa si riferisce e la relativa decorrenza degli effetti sul regime applicato.
- Predisponiamo istanze di autotutela e segnalazioni tramite il servizio Civis, allegando la documentazione idonea a dimostrare l’importo realmente dovuto, con un impianto argomentativo già pensato per essere riutilizzato in un eventuale ricorso successivo.
- Calcoliamo la convenienza tra pagamento con sanzione ridotta, rateizzazione e ravvedimento operoso, tenendo conto dei termini di decadenza specifici di ciascuna opzione e del rischio di perdita del beneficio in caso di ritardo anche minimo.
- Verifichiamo la legittimità procedurale della comunicazione, distinguendo tra controllo automatizzato e controllo formale ai fini dell’obbligo di contraddittorio previsto dalla legge e dalla giurisprudenza più recente, per individuare eventuali vizi da far valere fin dalla fase amministrativa.
- Costruiamo il ricorso contro l’eventuale cartella di pagamento, qualora la comunicazione non trovi accoglimento in sede di autotutela, riprendendo e sviluppando le argomentazioni già anticipate all’ufficio e integrandole con i motivi di impugnazione propri dell’atto di riscossione.
- Coordiniamo la difesa con il commercialista del professionista, allineando la ricostruzione contabile e la strategia legale nello stesso fascicolo, per evitare che i due piani procedano in modo scollegato con il rischio di contraddizioni tra i documenti prodotti.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado fino all’eventuale ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva e lo stesso impianto documentale dall’inizio alla fine del percorso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Per un professionista forfettario che riceve una comunicazione di irregolarità, la competenza che pesa di più è proprio il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché consente di leggere la comunicazione incrociando dati fiscali, contabili e bancari nello stesso momento, invece di trattare ogni aspetto separatamente. Se la questione dovesse proseguire fino alla cartella di pagamento e al ricorso, la stessa strategia viene seguita con continuità dal primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità in Cassazione, senza cambi di linea difensiva o di difensore lungo il percorso. A questo si affianca il lavoro coordinato di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, per garantire che la ricostruzione contabile e la difesa legale procedano insieme fin dal primo esame della comunicazione.
Come posso ridurre il rischio di ricevere altre comunicazioni di irregolarità in futuro?
Alcune buone pratiche riducono sensibilmente il rischio, anche se non lo eliminano del tutto, perché una parte delle comunicazioni nasce da errori altrui (committenti, sostituti d’imposta) che il professionista non può controllare direttamente. È comunque utile: conservare sistematicamente gli estratti conto e la documentazione degli incassi, così da poter dimostrare in ogni momento il criterio di cassa applicato; verificare ogni Certificazione Unica ricevuta confrontandola con la propria contabilità appena disponibile, senza aspettare la dichiarazione dei redditi; monitorare in corso d’anno l’andamento dei ricavi rispetto alle soglie di 85.000 e 100.000 euro, così da non farsi cogliere impreparati da un superamento verso fine anno; e tenere traccia puntuale di eventuali spese per collaboratori o dipendenti, per verificare in anticipo l’eventuale superamento della soglia che costituisce causa di esclusione. Un controllo periodico di questi elementi, anche solo trimestrale, permette di intercettare un potenziale problema prima che diventi oggetto di una comunicazione di irregolarità, e non dopo.
Le tre cose da ricordare
Le domande raccolte in questo articolo nascono dai dubbi più ricorrenti che i professionisti forfettari ci sottopongono quando aprono la busta (o la PEC) con la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, e la risposta a ciascuna di esse conferma un filo conduttore comune: la fretta è quasi sempre la scelta peggiore, sia quando porta a pagare senza verificare, sia quando porta a ignorare senza rispondere. Dalle domande e risposte precedenti emergono tre messaggi chiave. Primo: la comunicazione di irregolarità non va mai né ignorata né pagata d’istinto, perché ogni importo contestato merita una verifica puntuale prima di qualunque decisione. Secondo: il regime forfettario ha regole precise su soglie, cause di esclusione e decorrenza degli effetti, e molti errori dell’Agenzia nascono proprio da un’applicazione automatica di questi criteri senza considerare le eccezioni riconosciute dalla prassi e dalla giurisprudenza più recente. Terzo: se la comunicazione dovesse trasformarsi in una cartella di pagamento, i tempi per reagire sono brevi e la difesa va costruita fin dal primo momento, non rincorsa dopo.
Proprio perché il regime forfettario intreccia regole fiscali, dati bancari e adempimenti contributivi, lo Studio Monardo affronta queste comunicazioni con lo stesso coordinamento multidisciplinare che caratterizza la sua attività in diritto bancario e tributario, mettendo insieme la lettura tecnica del dato contabile e la strategia difensiva legale fin dalla prima verifica. Questo approccio unitario è particolarmente utile quando la comunicazione tocca più profili contemporaneamente — soglie di ricavo, cause di esclusione, contributi previdenziali — perché evita che ciascun aspetto venga affrontato in modo isolato da professionisti diversi, con il rischio di ricostruzioni non coerenti tra loro nello stesso fascicolo. E se il percorso dovesse proseguire oltre la fase amministrativa, la stessa squadra segue il professionista fino all’esito finale del contenzioso, mantenendo un’unica linea difensiva dal primo confronto con l’ufficio fino all’eventuale giudizio di legittimità.
📩 Non lasciare che il termine di 60 o 90 giorni scada senza una verifica puntuale: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.
