Controllo Fiscale Su Cessione Del Credito E Sconto In Fattura: Come Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione

Negli ultimi anni l’impianto normativo dei bonus edilizi – dal Superbonus 110 % ai bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e facciate – è stato radicalmente trasformato. Le continue modifiche di legge hanno irrigidito le possibilità per il contribuente di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito fiscale maturato, trasformando un’opzione nata per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio in un percorso ad ostacoli. Il Decreto Antifrode (D.L. 157/2021), il decreto “Stop cessioni” (D.L. 11/2023) e il più recente “decreto blocca crediti” (D.L. 39/2024, convertito in L. 67/2024) hanno introdotto divieti, limiti quantitativi alle cessioni, controlli preventivi e severi termini di decadenza . Questo contesto normativo in continuo divenire espone i contribuenti a rischi fiscali e penali: in caso di errori procedurali, fatture non pagate entro le date previste, asseverazioni errate o false, il Fisco può recuperare il credito con sanzioni e le procure possono disporre sequestri preventivi sui crediti anche in capo al cessionario . L’urgenza di comprendere come difendersi diventa quindi imprescindibile.

Questo articolo fornisce una guida completa – aggiornata al 19 giugno 2026 – per orientarsi tra le norme e le pronunce giurisprudenziali sulla cessione del credito e lo sconto in fattura. Adotta un punto di vista difensivo: si rivolge a privati, condomini e imprese che vogliono evitare errori ed essere pronti a tutelarsi in caso di contestazione. Nel corso della trattazione analizzeremo:

  • Il quadro normativo aggiornato: le norme di riferimento (art. 121 D.L. 34/2020, D.L. 157/2021, D.L. 11/2023, D.L. 212/2023, D.L. 39/2024, Legge di Bilancio 2026), i requisiti per accedere alle opzioni alternative alla detrazione e i divieti sopravvenuti ;
  • Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione penale e civile che hanno delineato i confini della buona fede del cessionario e le conseguenze della circolazione di crediti inesistenti ;
  • Le procedure fiscali: termini per la trasmissione delle opzioni, come si svolge un controllo dell’Agenzia delle Entrate, quali sono i diritti del contribuente e come impugnare gli atti;
  • Le strategie difensive: come sospendere o annullare la pretesa, come ricorrere alla giurisdizione tributaria, quali strumenti stragiudiziali e giudiziali sono disponibili per definire il debito;
  • Gli strumenti alternativi di definizione come la rottamazione quater e quinquies e le soluzioni della Legge 3/2012 per il sovraindebitamento, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione;
  • Gli errori da evitare, con esempi pratici e simulazioni numeriche.

Al termine troverai una sezione dedicata a FAQ con le domande più frequenti e tabelle riepilogative di norme, scadenze e sanzioni. L’obiettivo è fornirti una bussola per orientarti e per affidarti a professionisti qualificati in caso di necessità.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una consolidata esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale, con competenze che spaziano dal contenzioso tributario alla gestione delle crisi d’impresa. Tra i suoi titoli principali:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con esperienza in piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): assiste debitori nella preparazione delle procedure di composizione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo staff offre consulenze personalizzate per:

  1. Analisi degli atti: esame delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, individuazione di vizi formali e sostanziali, valutazione del rischio penale.
  2. Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi gerarchici, reclami-mediazione e ricorsi innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento degli atti o la sospensione della riscossione.
  3. Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Amministrazione finanziaria o con le banche cessionarie per ristrutturare il debito, accesso alle definizioni agevolate o alla transazione fiscale.
  4. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: assistenza nei procedimenti penali correlati ai bonus edilizi, supporto per sequestri preventivi, presentazione di querele o denunce contro fornitori e professionisti che hanno prodotto documenti falsi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. Origine della cessione del credito e dello sconto in fattura

La possibilità di sostituire la detrazione fiscale con lo sconto in fattura o con la cessione del credito nasce con l’art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tale norma, ispirata dalle esigenze post-pandemiche di rilancio dell’edilizia, consente al beneficiario di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per:

  • Contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari alla spesa stessa, anticipato dal fornitore e recuperato dallo stesso come credito d’imposta, con possibilità di successiva cessione ;
  • Cessione di un credito d’imposta di pari ammontare con facoltà di ulteriori cessioni a soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari .

L’articolo precisa che la detrazione rimane fruibile in dieci anni (per il Superbonus originario in cinque o quattro rate, a seconda dell’anno di spesa), ma il contribuente può “monetizzare” immediatamente il bonus trasferendone il credito. Questa opzione ha favorito l’afflusso di liquidità nel settore edile, ma ha anche generato fenomeni di frodi massive.

Categorie di interventi interessati

L’art. 121, comma 2, elenca gli interventi per i quali l’opzione è ammessa: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica . La detrazione maturata può essere ceduta o scontata nel rispetto delle stesse rate annuali previste per la detrazione originaria .

Limiti alle cessioni

Il legislatore ha introdotto limiti numerici e soggettivi. Inizialmente il credito poteva essere ceduto senza limiti; successivamente, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto che il credito connesso ai bonus edili potesse essere ceduto fino a tre ulteriori volte, ma solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o a imprese di assicurazione autorizzate . Ogni cessione successiva alla prima deve riportare un codice identificativo univoco e deve essere effettuata per l’intero importo residuo; sono vietate cessioni parziali. Dal 1° maggio 2022, inoltre, i crediti acquistati non possono essere ulteriormente ceduti dopo la quarta cessione .

Visto di conformità e asseverazioni

Il D.L. 157/2021 (Decreto Antifrode) ha esteso l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese a tutti i bonus edilizi, non più solo al Superbonus. Inoltre ha dato all’Agenzia delle Entrate il potere di sospendere le comunicazioni di cessione per un periodo fino a 30 giorni per effettuare controlli preventivi e di rifiutare la registrazione delle cessioni in presenza di profili di rischio . Queste disposizioni, pensate per contrastare l’emissione di fatture false o gonfiate, hanno reso più gravoso il procedimento.

1.2. I decreti che hanno bloccato le cessioni e gli sconti

D.L. 11/2023: il “decreto stop cessioni”

Con il D.L. 11/2023 (convertito nella L. 38/2023) il legislatore ha imposto uno stop generalizzato alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura a decorrere dal 17 febbraio 2023. L’articolo 2 del decreto stabilisce che non è più consentito esercitare le opzioni alternative per quasi tutti gli interventi agevolati . Fanno eccezione le ipotesi in cui, prima di tale data:

  • I condomìni abbiano deliberato l’esecuzione dei lavori e presentato la CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) ;
  • Le persone fisiche abbiano presentato la CILAS o l’istanza per il titolo abilitativo per interventi su immobili unifamiliari, oppure abbiano stipulato un contratto per interventi di edilizia libera e versato un acconto ;
  • Siano stati presentati i titoli abilitativi per interventi di demolizione e ricostruzione .

Per le cessioni già avvenute alla data di entrata in vigore, il decreto prevede la possibilità di un’ulteriore cessione a banche o intermediari finanziari, mentre per i crediti oggetto di sequestro penale il decreto consente al cessionario di detrarre il credito senza incorrere in sanzioni se dimostra la propria buona fede.

D.L. 212/2023 e “decreto salva cessioni”

Il D.L. 212/2023 ha introdotto alcune deroghe in favore di soggetti a basso reddito e di particolari categorie. L’art. 3, comma 2, modificando l’art. 2 comma 1‑bis del D.L. 11/2023, permette di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutto il 2024 a:

  • Condomìni in relazione a interventi sulle parti comuni ;
  • Persone fisiche su edifici unifamiliari o unità site in edifici plurifamiliari adibite a abitazione principale, titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale, con un reddito di riferimento non superiore a 15 000 €, salvo che nel nucleo familiare sia presente un soggetto con disabilità .

Queste deroghe restano comunque soggette ai termini e alle condizioni del D.L. 11/2023 (CILA presentata entro il 17 febbraio 2023 e pagamento di almeno una fattura entro il 30 marzo 2024).

D.L. 39/2024 (convertito in Legge 67/2024): il “blocco crediti”

Il D.L. 39/2024, convertito in L. 67/2024, ha ulteriormente restringuto il perimetro delle deroghe. L’art. 1, comma 5, stabilisce che il diritto di cedere il credito o applicare lo sconto è conservato solo se, entro la data di entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024), per quell’intervento:

  • siano state sostenute spese documentate da fattura e pagate, anche parzialmente ;
  • la CILAS o il titolo abilitativo sia stato presentato entro il 16 febbraio 2023 .

In mancanza di fatture pagate al 30 marzo 2024, il contribuente può solo detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi in dieci anni. Il decreto esclude dunque dall’opzione quei contribuenti che avevano aperto la pratica ma non avevano iniziato i lavori o effettuato pagamenti .

Oltre a questo, il decreto ha eliminato le deroghe che consentivano la cessione a Istituti Autonomi Case Popolari, cooperative e organizzazioni non lucrative (ONLUS). L’unica deroga rimasta riguarda gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 . In tali territori il Superbonus permane nella misura del 110 % per gli edifici danneggiati e inagibili, come spiegato anche dalle guide pratiche .

Risposte ad interpello e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha emanato numerose circolari e risposte ad interpello per chiarire l’applicazione dei nuovi limiti. La risposta n. 26/2025 ha precisato che le opzioni per la cessione o lo sconto sono esercitabili solo se, al 30 marzo 2024, almeno una fattura è stata emessa e pagata, anche se la fattura è intestata al general contractor e non direttamente al condominio . La risposta n. 295/2025 ha ribadito l’immodificabilità dell’opzione: se nella comunicazione telematica viene barrata la casella “cessione del credito” invece di “sconto in fattura”, l’errore non è sanabile e la scelta rimane definitiva .

1.3. Le novità del 2026: Legge di Bilancio e definizione agevolata

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato la riduzione progressiva delle detrazioni edilizie: per il 2026 il bonus ristrutturazioni rimane al 50 % (36 % per le seconde abitazioni), l’ecobonus e il sismabonus sono confermati al 50 %, mentre nel 2027 scenderanno al 30 % . La legge ha istituito un nuovo regime di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 (cosiddetta rottamazione quater/quinquies 2026). Il termine per presentare la domanda scade il 30 aprile 2026 e il versamento è ammesso in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interesse al 3 % annuo, prima rata entro il 31 luglio 2026 . Questa definizione consente di estinguere i debiti pagando capitale e spese di notifica, senza sanzioni e interessi di mora.

1.4. La giurisprudenza recente: sequestri, frodi e responsabilità

Le pronunce della Corte di Cassazione negli anni 2024‑2026 hanno chiarito la natura del credito d’imposta derivante dai bonus edilizi e le conseguenze penali della sua indebita circolazione.

Sequestro dei crediti in capo al cessionario

Con la sentenza Cass. n. 3108/2024, la Suprema Corte ha affermato che il credito d’imposta acquistato dal cessionario non è autonomo rispetto al credito originario e può essere sottoposto a sequestro preventivo quando è ritenuto “pertinente al reato”, anche se il cessionario ha agito in buona fede . La Corte ha ritenuto sufficiente un nesso indiretto tra il reato e il credito: se il bonus è stato ottenuto attraverso fatture false o lavori inesistenti, il credito resta viziato e può essere sequestrato a chiunque lo detenga . L’obiettivo è evitare la circolazione di crediti fittizi che aggraverebbero il danno erariale.

Una successiva pronuncia, Cass. n. 28064/2024, ha confermato che il sequestro è legittimo anche nei confronti di terzi in buona fede: il credito è un corpo del reato e non un diritto autonomo . La Corte ha precisato che la tutela del cessionario prevista dall’art. 121, comma 4, del D.L. 34/2020 riguarda solo l’ambito fiscale e non impedisce il sequestro penale .

Responsabilità del tecnico e frode per opere inesistenti

La sentenza penale n. 42012/2022 ha stabilito che la fruizione dei bonus edilizi è subordinata all’effettiva esecuzione dei lavori o all’emissione di un Stato di Avanzamento Lavori (SAL) che attesti almeno il 30 % dell’intervento . Il tecnico asseveratore non può includere opere non ancora eseguite; in caso contrario commette il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000) .

Nel 2025 la Cassazione ha nuovamente affrontato il tema con la sentenza n. 8390/2025. In questo caso un consorzio aveva inserito nei costi del Superbonus voci non direttamente collegate ai lavori (costi generali, profitti, spese di gestione). La Corte ha disposto il sequestro dei crediti in quanto il Superbonus è equiparato ad un finanziamento pubblico e i costi non pertinenti costituiscono frode . La stessa sentenza ha ribadito che la sola buona fede del cessionario non basta a salvare i crediti da sequestro; occorre una verifica concreta dell’aderenza dei costi ai lavori .

Nel 2026 la sentenza Cass. 8573/2026 ha affrontato il tema delle false attestazioni per il bonus facciate: l’imprenditore aveva dichiarato l’inizio lavori quando non era vero e aveva emesso fatture per opere inesistenti. La Corte ha qualificato la condotta come truffa ai danni dello Stato (art. 640‑bis c.p.) e ha confermato l’interdizione temporanea dell’imprenditore . È stata esclusa la configurabilità dell’errore scusabile: la Corte ha affermato che eventuali incertezze interpretative delle circolari dell’Agenzia non giustificano la falsità delle attestazioni .

Un orientamento di natura civilistica emerge dalla Cassazione civile n. 15900/2026 sulla prova della cessione: per le cessioni in blocco ex art. 58 TUB (cartolarizzazioni), la cessionaria deve provare che il credito è compreso nel blocco ceduto; la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nei registri non bastano . Pur trattandosi di una fattispecie diversa, la sentenza evidenzia l’onere probatorio gravante sul cessionario in caso di contestazione.

Infine le Sezioni Unite penali, con informazione provvisoria del 27 febbraio 2026, hanno chiarito che la creazione di crediti fittizi tramite fatture per lavori inesistenti configura il reato di truffa aggravata (artt. 640 e 640‑bis c.p.) consumata e non tentata . Questa pronuncia segna un giro di vite: le condotte fraudolente non saranno punite come “indebita percezione di erogazioni pubbliche” (art. 316‑ter c.p.) ma come truffa aggravata, con pene più severe.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del controllo

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle cessioni e sugli sconti in fattura sia ex ante (sospensione preventiva delle comunicazioni) sia ex post (controlli documentali, analisi dei flussi bancari, ispezioni in cantiere). Di seguito una guida operativa per i contribuenti che ricevono un avviso di irregolarità o un verbale di constatazione.

2.1. Comunicazione delle opzioni e termini

Per le spese sostenute nel 2024, la comunicazione dell’opzione per la cessione o lo sconto deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2025 (per le spese 2025 entro il 16 marzo 2026). Dopo il D.L. 39/2024 non è più possibile utilizzare la remissione in bonis per inviare tardivamente la comunicazione; la mancata o errata trasmissione determina la perdita definitiva dell’agevolazione . Si consiglia pertanto di predisporre la pratica con largo anticipo e di verificare attentamente la corretta compilazione dei campi (tipologia di bonus, importo, dati del cessionario).

Per gli interventi ammessi alle deroghe (CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 e fattura pagata entro il 30 marzo 2024), il codice identificativo del credito generato deve essere comunicato alla piattaforma cessioni dell’Agenzia delle Entrate e ogni cessione successiva deve essere effettuata per l’intero importo. È consigliato conservare copia della fattura, del pagamento (bonifico parlante) e della CILAS.

2.2. Avvio del controllo: lettera di compliance e sospensione del credito

L’Agenzia delle Entrate può avviare il controllo inviando al contribuente (cedente e/o cessionario) una lettera di compliance con la quale segnala la presenza di anomalie (differenze tra importi fatturati e SAL, carenza di visto di conformità, asseverazioni non congrue). Dal ricevimento della comunicazione il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti e documenti. Nel frattempo l’Agenzia sospende l’utilizzo del credito sull’F24 impedendo la compensazione. È fondamentale rispondere in modo esaustivo allegando le prove dell’effettiva esecuzione dei lavori (contratti, SAL, fotografie, certificazioni energetiche) e l’attestazione del professionista.

In caso di sospetto di frode, la comunicazione di cessione può essere bloccata per 30 giorni come previsto dal D.L. 157/2021 ; se il rischio è confermato la comunicazione è considerata non effettuata. Questo comporta la decadenza del credito e la responsabilità in solido del fornitore e del cessionario per il pagamento del debito tributario.

2.3. Notifica dell’avviso di recupero crediti e atti impositivi

Se la verifica conferma l’irregolarità, l’Agenzia notifica un avviso di recupero del credito d’imposta con contestuale applicazione di sanzioni (dal 100 % al 200 % del credito indebitamente utilizzato) e interessi moratori. L’avviso contiene l’indicazione dei motivi di recupero (lavori inesistenti, carenza di requisiti soggettivi, spesa non pagata entro il termine, mancata comunicazione), il calcolo del credito da restituire e l’invito al pagamento entro 60 giorni. Il contribuente può:

  1. Pagare in forma ridotta (con lo sconto del 30 % delle sanzioni entro 30 giorni dalla notifica);
  2. Presentare istanza di adesione all’accertamento (mediazione), formulando osservazioni e proposte di definizione;
  3. Proporre ricorso al Giudice tributario, previa presentazione di un’istanza di autotutela.

2.4. Ricorso alla giustizia tributaria

Il ricorso contro l’avviso di recupero deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Prima del 2023 per importi sotto i 50 000 € era obbligatorio presentare un reclamo/mediazione; tale soglia è stata elevata a 50 000 € anche per i tributi erariali. Nel ricorso occorre dedurre tutti i vizi dell’atto (incompetenza, motivazione insufficiente, violazione di legge, insussistenza del presupposto) e allegare la documentazione probante (contratti, fatture, SAL, pagamenti, certificati, corrispondenza con l’Agenzia). L’assistenza di un avvocato o di un commercialista è fondamentale.

Il giudice può:

  • Accogliere il ricorso annullando l’avviso;
  • Accogliere parzialmente riducendo le sanzioni o riconoscendo il credito per una parte dei lavori;
  • Rigettare il ricorso confermando l’avviso;
  • Dichiarare la nullità dell’atto per vizi formali (ad esempio mancanza della sottoscrizione o notifica irregolare).

In pendenza del giudizio il contribuente può chiedere la sospensione cautelare della riscossione; il giudice la concede se ritiene l’atto illegittimo o se dalla riscossione può derivare un danno grave e irreparabile.

2.5. Attivare la tutela penale

In presenza di fatture false o asseverazioni mendaci il contribuente rischia procedimenti penali per emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000) o per truffa aggravata (artt. 640 e 640‑bis c.p.). Come visto, le Sezioni Unite hanno qualificato la creazione di crediti fittizi come truffa consumata . Il professionista può essere accusato anche di falso ideologico (art. 479 c.p.) se attesta opere non eseguite. È importante, in caso di coinvolgimento inconsapevole, presentare denuncia/querela contro i soggetti responsabili per dimostrare la propria estraneità e tutelare la posizione.

Quando l’Agenzia delle Entrate segnala il caso alla procura, il G.I.P. può emettere un decreto di sequestro preventivo dei crediti ex art. 321 c.p.p. per impedirne l’utilizzo. Le pronunce 3108/2024 e 28064/2024 dimostrano che il sequestro può colpire anche i cessionari in buona fede . Per difendersi è necessario dimostrare l’origine lecita del credito (esecuzione dei lavori, pagamenti, controlli), la diligenza impiegata (verifica del cedente, richiesta di documenti), l’assenza di concorso nel reato e proporre riesame del sequestro al Tribunale.

3. Difese e strategie legali per impugnare, sospendere o definire il debito

I contribuenti che si vedono contestare la cessione o lo sconto dispongono di diversi strumenti per difendersi. Di seguito presentiamo le principali strategie, da modulare in base al caso concreto.

3.1. Dimostrare la legittimità del credito

La prima linea difensiva consiste nel documentare l’effettiva esecuzione dei lavori e la corretta procedura. Occorre dimostrare:

  1. Requisiti soggettivi: proprietà o altro diritto reale sull’immobile (o possesso nel caso di condominio), destinazione ad abitazione principale se richiesto, rispetto dei limiti di reddito per gli unifamiliari.
  2. Requisiti oggettivi: tipologia di intervento rientrante tra quelli agevolati (recupero edilizio, efficientamento energetico, sismabonus ecc.) .
  3. CILA o titolo abilitativo presentati entro il termine (16 febbraio 2023), con allegata asseverazione tecnica.
  4. Pagamenti effettuati entro il 30 marzo 2024 (o altra scadenza) mediante bonifico parlante con causale idonea. Occorre allegare le fatture e le ricevute di pagamento .
  5. Visto di conformità e asseverazioni rilasciate da professionisti abilitati, attestanti la congruità delle spese e il rispetto dei massimali .
  6. Contratti e SAL (Stato Avanzamento Lavori) firmati dalle parti, con descrizione dettagliata delle opere e quote di SAL; eventuali fotografie e certificazioni energetiche.

La Cassazione 42012/2022 ha ribadito che la fruizione dei bonus è legata alla concretizzazione delle opere; non è ammissibile includere lavori non ancora eseguiti . I documenti sopra elencati dimostrano al fisco e al giudice la buona fede e la legittimità del credito.

3.2. Eccezioni di natura procedurale

Molti avvisi di recupero presentano vizi formali o violazioni dei diritti del contribuente. Alcune eccezioni ricorrenti sono:

  • Notifica irregolare: l’atto è stato notificato oltre i termini o tramite un indirizzo PEC errato; la notifica può essere nulla.
  • Mancanza di motivazione: l’avviso non spiega in modo specifico le ragioni del recupero o si limita a richiamare norme generiche; la Cassazione richiede una motivazione sufficiente.
  • Violazione del contraddittorio: l’Agenzia non ha inviato la lettera di compliance o non ha consentito al contribuente di replicare prima di emettere l’atto; la giurisprudenza ritiene il contraddittorio un elemento essenziale.
  • Errore di qualificazione dell’opzione: se l’Agenzia confonde sconto e cessione, o applica retroattivamente norme successivamente abrogate, si può chiedere l’annullamento.

Per far valere queste eccezioni è utile affidarsi a un professionista che esamini il fascicolo e individui i vizi.

3.3. Transazione fiscale e accertamento con adesione

In alcuni casi è conveniente chiudere la controversia con una transazione fiscale o un accertamento con adesione. La transazione fiscale, utilizzata soprattutto nell’ambito delle procedure concorsuali e del sovraindebitamento, permette di concordare con l’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale del debito. L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo e di rateizzare il debito in 8 rate trimestrali. Per accedere occorre presentare istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; durante la trattativa l’Agenzia non può iscrivere a ruolo il debito.

3.4. Definizioni agevolate e rottamazioni

La rottamazione quater e quinquies 2026 permette di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo imposta, interessi legali e spese di notifica. Non si pagano sanzioni né interessi di mora e il pagamento può essere dilazionato fino a 54 rate . Questa opzione può essere utile anche per i debiti derivanti da recupero di crediti d’imposta, a condizione che l’avviso sia stato iscritto a ruolo e affidato all’agente della riscossione. È consigliabile verificare con un professionista se il proprio debito rientra tra quelli ammissibili.

3.5. Procedure di sovraindebitamento e gestione della crisi

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) offre vari strumenti:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori, permette di proporre un piano di rientro con eventuale falcidia dei debiti e pagamento dilazionato. Richiede la nomina di un gestore della crisi e l’approvazione del giudice.
  2. Accordo di composizione della crisi: consente di raggiungere un accordo con i creditori (incluso il fisco) omologato dal tribunale. È necessario il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto.
  3. Liquidazione del patrimonio: prevede la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori e comporta l’esdebitazione finale.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nell’avvio di queste procedure, valutando la convenienza rispetto ad altre soluzioni.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni e altre vie

In alternativa alla contestazione in sede tributaria, esistono altri strumenti per ridurre il debito e mettere fine alla controversia.

4.1. Rottamazione quater e quinquies 2026

Come già accennato, la Legge di Bilancio 2026 ha riaperto i termini per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione. Il contribuente può presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere tra pagamento in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali di pari importo, con interesse del 3 % . Questa definizione riguarda quasi tutti i tipi di debiti, ad eccezione di quelli derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, recuperi di aiuti di Stato e crediti derivanti da condanne penali. Il vantaggio principale è l’annullamento di sanzioni e interessi che spesso rappresentano la parte più consistente del debito.

4.2. Saldo e stralcio e definizione agevolata delle liti pendenti

Nelle ultime finanziarie il legislatore ha previsto anche un saldo e stralcio dei carichi affidati fino al 2015 per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica: si paga una percentuale variabile del debito in base all’ISEE. Per le liti pendenti al 1° gennaio 2026 di valore fino a 50 000 € è possibile chiudere la controversia versando dal 5 % al 90 % del tributo, in funzione del grado di giudizio e dell’esito delle sentenze di merito. Le aliquote e le scadenze cambiano di anno in anno; è consigliabile monitorare i provvedimenti di fine anno.

4.3. Accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali

Le imprese che versano in stato di crisi possono accedere agli accordi di ristrutturazione o ai concordati preventivi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa. Nell’ambito di tali procedure si può proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate che preveda il pagamento parziale del debito tributario. La proposta deve essere accompagnata da un piano attestato e dalla relazione di un professionista indipendente. La legge prevede che l’Amministrazione finanziaria non possa rifiutare la transazione se il piano garantisce un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Questa via può essere percorsa anche da soggetti coinvolti in contestazioni sul bonus edilizi, purché i debiti siano definitivi.

4.4. Mediazione e negoziazione assistita

In alcuni casi, per le liti di valore inferiore a 50 000 €, è possibile attivare un reclamo/mediazione presso l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente presenta un reclamo motivato e può proporre una riduzione del debito; l’Agenzia, se ritiene fondate le contestazioni, può accogliere la mediazione. Un’altra possibilità è la negoziazione assistita con l’ausilio di un avvocato: un istituto di derivazione civilistica che può essere impiegato per comporre la lite fiscalmente prima del giudizio.

5. Errori comuni e consigli pratici

Numerosi contribuenti sono incappati in irregolarità a causa della rapida evoluzione normativa. Di seguito elenchiamo gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.

5.1. Mancata o tardiva presentazione della CILAS/titolo abilitativo

Molti contribuenti non hanno presentato la CILAS entro il 16 febbraio 2023, convinti che bastasse depositarla prima dell’inizio lavori. In realtà la CILAS costituisce il presupposto per beneficiare della deroga al divieto di cessione introdotto dal D.L. 11/2023 . Senza la CILAS, non si può optare per sconto o cessione dopo il 17 febbraio 2023. Consiglio: verificare con un tecnico la corretta presentazione del titolo e conservare ricevute e protocolli.

5.2. Mancato pagamento delle spese entro il 30 marzo 2024

Molti cantieri non hanno rispettato la scadenza introdotta dal D.L. 39/2024: era necessario pagare almeno una fattura entro il 30 marzo 2024 . Anche se la CILAS era stata presentata in tempo, senza il pagamento non è consentito esercitare le opzioni. Consiglio: concordare con l’impresa l’emissione e il pagamento di una fattura parziale, conservando la prova del bonifico.

5.3. Errori nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La compilazione errata del modello di comunicazione può comportare la perdita del credito. L’opzione è irrevocabile e non è consentito correggerla con la remissione in bonis . Consiglio: affidarsi a un commercialista o a un intermediario abilitato che compili la pratica e verifichi l’esattezza dei dati.

5.4. Asseverazioni e visti di conformità insufficienti

Professionisti poco scrupolosi hanno rilasciato asseverazioni senza controllare l’effettivo stato dei lavori. Ricordiamo che l’asseverazione falsa configura reato e può comportare il sequestro dei crediti . Consiglio: scegliere tecnici qualificati, richiedere copia delle asseverazioni e del visto di conformità; in caso di dubbi pretendere il sopralluogo e la verifica documentale.

5.5. Affidarsi a intermediari non autorizzati o a società “porta crediti”

Molti truffatori si sono inseriti nel mercato offrendo l’acquisto di crediti a tassi vantaggiosi o proponendo la cessione a catene di soggetti non qualificati. Dal 2022 le cessioni successive sono consentite solo a banche e assicurazioni . Affidare il credito a soggetti diversi espone al rischio di non poterlo utilizzare. Consiglio: verificare che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato; leggere attentamente i contratti di cessione e conservare la documentazione.

5.6. Non considerare i rischi penali

Molti contribuenti ritengono che la responsabilità penale riguardi solo l’impresa esecutrice; tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità anche del cessionario che utilizza crediti derivanti da operazioni inesistenti . Consiglio: prima di acquistare crediti o optare per lo sconto, eseguire due diligence sul fornitore, sul tecnico asseveratore e sulla documentazione del cantiere; in caso di dubbio rifiutare la cessione.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Principali norme e scadenze sulla cessione del credito e lo sconto in fattura

Norma / ProvvedimentoContenuto principaleApplicabilità (stato al 19/06/2026)
Art. 121 D.L. 34/2020Introduce la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito per i bonus edilizi; elenca gli interventi agevolati; prevede la fruizione della detrazione in 10 anni .Ancora vigente per i crediti maturati entro il 30 marzo 2024 (deroghe terremotati) con limiti alle cessioni e obbligo di visto di conformità.
D.L. 157/2021 (Decreto Antifrode)Estende visto di conformità e asseverazione a tutti i bonus; prevede sospensione di 30 giorni delle comunicazioni con profili di rischio e consente la nullità delle cessioni fraudolente .Vigente, applicabile a tutte le comunicazioni; potere di sospensione dell’Agenzia.
D.L. 11/2023 (L. 38/2023)Introduce divieto generale di cessione e sconto dal 17 febbraio 2023, salvo deroghe per CILAS/titoli presentati entro il 16 febbraio 2023 e altri requisiti .Vigente, ma derogato per terremotati e per i soggetti che hanno fatture pagate entro il 30 marzo 2024.
D.L. 212/2023Modifica l’art. 2 del D.L. 11/2023: consente fino al 29 marzo 2024 lo sconto o la cessione per condomìni e persone fisiche con redditi fino a 15 000 € .Applicabile fino al 29 marzo 2024 per i soggetti in deroga.
D.L. 39/2024 – L. 67/2024Blocco definitivo delle cessioni: l’opzione è ammessa solo se al 30 marzo 2024 esistono fatture pagate; elimina deroghe per IACP e ONLUS; mantiene superbonus 110 % solo per zone terremotate .In vigore; le cessioni o sconti non sono più ammessi dal 30 marzo 2024 salvo deroghe terremoti.
Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)Conferma detrazioni ridotte (50 % nel 2026, 30 % nel 2027); istituisce la rottamazione quater/quinquies con domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento in 54 rate .Vigente; opportunità per definire i carichi affidati alla riscossione.

6.2. Termine delle opzioni e principali adempimenti

FaseScadenzaDocumenti richiesti
Presentazione CILAS o titolo abilitativoEntro 16 febbraio 2023CILAS/SCIA/Permesso di costruire; delibera condominiale; contratti di appalto
Pagamento almeno di una fattura per i lavoriEntro 30 marzo 2024Fattura emessa; bonifico parlante; SAL
Invio comunicazione opzione di cessione/sconto16 marzo dell’anno successivo alla spesa (16 marzo 2025 per spese 2024; 16 marzo 2026 per spese 2025)Modello telematico; codice identificativo del credito; visto di conformità
Ultimo anno utile per cedere crediti relativi a spese 202516 marzo 2026Deroga solo per territori terremotati e interventi con fattura pagata al 30 marzo 2024
Presentazione domanda rottamazione quater/quinquies30 aprile 2026Domanda online su portale Agenzia Riscossione; elenco cartelle
Prima rata rottamazione31 luglio 2026Pagamento in unica soluzione o inizio rateizzazione (54 rate)

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Posso ancora cedere il credito nel 2026?
Solo in casi eccezionali. Dopo il 30 marzo 2024 l’opzione per sconto o cessione è preclusa per quasi tutti gli interventi. Restano ammessi i crediti relativi a interventi in territori colpiti da terremoti dove è stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali siano state pagate fatture entro il 31 dicembre 2025 . Inoltre, le spese sostenute nel 2025 devono essere comunicate entro il 16 marzo 2026; oltre quella data non è possibile cedere più nulla .

2. Che differenza c’è tra sconto in fattura e cessione del credito?
Lo sconto in fattura comporta che il fornitore anticipi il bonus riducendo il corrispettivo dovuto. Il fornitore recupera il credito in compensazione e può cederlo a sua volta . La cessione del credito permette al contribuente di trasferire direttamente a un terzo (banca o altro intermediario) il diritto alla detrazione; riceverà in cambio un corrispettivo immediato, di regola inferiore all’importo del credito .

3. Cosa succede se la comunicazione viene inviata in ritardo?
Dal 2024 non è più consentito ricorrere alla remissione in bonis; pertanto la comunicazione tardiva comporta la perdita definitiva dell’agevolazione .

4. Sono obbligato a possedere il visto di conformità?
Sì. Il D.L. 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese a tutti i bonus edilizi . La mancanza del visto rende la comunicazione irregolare e può comportare la perdita del credito.

5. Se acquisto un credito ma successivamente scopro che è inesistente, sono tutelato?
Le Cassazioni 3108/2024 e 28064/2024 hanno chiarito che il credito ceduto conserva la sua natura di corpo del reato; la buona fede del cessionario non impedisce il sequestro . Potrai far valere la tua buona fede solo in sede penale per escludere la responsabilità, ma il credito potrà essere sequestrato e perso. Prima di acquistare è essenziale verificare la liceità del credito.

6. Quali interventi rientrano tra quelli agevolati?
Interventi di recupero edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, restauro facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica . Per alcuni bonus minori (bonus mobili, bonus verde) non è prevista la cessione.

7. Cosa succede se la CILAS è stata presentata dopo il 16 febbraio 2023?
Non è possibile optare per la cessione o lo sconto. Si può solo fruire della detrazione in dichiarazione; le eventuali cessioni comunicate saranno bloccate dall’Agenzia .

8. La fattura deve essere pagata entro il 30 marzo 2024 anche se i lavori non sono iniziati?
Sì. Il D.L. 39/2024 richiede il pagamento di almeno una fattura, anche a titolo di acconto, entro il 30 marzo 2024 . Questo serve a dimostrare che i lavori sono effettivamente avviati. Senza pagamento non si può esercitare l’opzione.

9. Posso correggere l’errore se ho selezionato “cessione” invece di “sconto”?
No. La risposta AE 295/2025 ha chiarito che l’errore nella scelta tra sconto e cessione non è formale e non è ammesso alcun ravvedimento . Pertanto la scelta rimane definitiva.

10. Come posso difendermi da un avviso di recupero?
È necessario presentare ricorso entro 60 giorni, deducendo vizi di forma e di merito, e allegando la documentazione che dimostra la regolarità delle operazioni. Può essere utile proporre un’istanza di adesione per ridurre sanzioni o optare per la rottamazione se il debito è già a ruolo.

11. Cosa rischio se ho firmato un’asseverazione falsa?
Rischi sanzioni professionali e penali. La Cass. 8573/2026 ha riconosciuto la configurazione di truffa aggravata per false attestazioni sul bonus facciate . Oltre alla multa e alla reclusione, potresti subire l’interdizione dall’esercizio della professione.

12. Se il general contractor non emette fattura, posso comunque cedere il credito?
Sì, ma solo se il general contractor ha pagato le fatture dei subappaltatori entro il 30 marzo 2024. L’Agenzia ha chiarito che il pagamento effettuato da un soggetto diverso dal committente può soddisfare la condizione , purché sia riferito a lavori effettivamente eseguiti.

13. Cosa succede se devo restituire il credito ma non ho liquidità?
Puoi chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate o aderire alla rottamazione quater/quinquies. In alternativa puoi valutare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti con il supporto di un gestore della crisi.

14. Come si calcola la detrazione dopo il 2025?
Per i bonus minori (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus) la detrazione scende al 50 % nel 2026 e al 30 % nel 2027 . Il Superbonus 110 % resta solo per i territori colpiti da terremoti, fino al 31 dicembre 2025. . Per tutti gli altri interventi si applicano le aliquote ridotte.

15. Posso cedere il credito generato dal bonus mobili?
No. Il bonus mobili non rientra tra gli interventi indicati nell’art. 121 e non può essere ceduto o scontato; può essere utilizzato solo come detrazione nella dichiarazione dei redditi.

16. Se il credito viene sequestrato, posso recuperare le somme pagate all’impresa?
In linea generale no, perché il sequestro mira a recuperare l’indebito verso lo Stato. Tuttavia è possibile agire civilmente nei confronti dell’impresa per ottenere la restituzione delle somme versate in base al contratto e alle garanzie contrattuali, nonché denunciare il professionista per la falsità della documentazione.

17. Che ruolo ha il notaio nei passaggi di cessione?
Il notaio non è necessario. Le cessioni avvengono tramite piattaforma dell’Agenzia delle Entrate; tuttavia è consigliabile formalizzare gli accordi con scrittura privata autenticata e depositare le clausole che prevedono la responsabilità del cedente per eventuali recuperi.

18. Posso cedere il credito ad un familiare?
Dal 2022 le cessioni sono limitate ai fornitori, banche e assicurazioni . Non è possibile cedere il credito a familiari o a privati non qualificati.

19. Esiste una protezione per chi compra crediti sul mercato secondario?
No. Le sentenze del 2024 e 2025 hanno chiarito che la responsabilità penale resta esclusa solo se il cessionario dimostra la sua buona fede e la diligenza nella verifica del credito, ma ciò non impedisce il sequestro . L’unica protezione è la corretta due diligence.

20. Quali sono i vantaggi di rivolgersi a un avvocato specializzato?
Un professionista esperto in diritto tributario e bancario conosce le norme, le prassi dell’Agenzia e la giurisprudenza aggiornata; può redigere ricorsi efficaci, individuare i vizi degli atti, assistere nelle procedure di definizione agevolata e difendere in sede penale. L’Avv. Monardo e il suo team offrono anche supporto nella composizione delle crisi da sovraindebitamento e nelle transazioni con le banche.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle normative sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici. Le cifre sono esemplificative.

8.1. Cessione del credito per lavori di efficientamento energetico

Scenario: un condominio di 12 unità abitative delibera nel 2022 lavori di cappotto termico per un importo complessivo di 500 000 €, che beneficiano del Superbonus al 110 %. Viene presentata la CILAS il 15 febbraio 2023 e stipulato il contratto con l’impresa. A febbraio 2024 l’impresa emette una fattura di 100 000 € per il primo SAL e il condominio paga l’importo con bonifico parlante. Il condominio decide di cedere il credito alla banca.

Tempistica:

  1. 15 febbraio 2023: presentazione CILAS. Rientro nei requisiti per la deroga al blocco cessioni (siamo prima del 17 febbraio 2023).
  2. Febbraio 2024: pagamento di una fattura di 100 000 € prima del 30 marzo 2024, requisito indispensabile per mantenere l’opzione .
  3. Marzo 2025: trasmissione telematica dell’opzione di cessione entro il 16 marzo 2025.

Risultato: la banca accetta il credito, lo utilizza in compensazione in quattro rate annuali. Il condominio riceve liquidità immediata (solitamente l’80‑90 % del credito nominale). Se l’Agenzia effettua controlli, il condominio deve esibire CILAS, fattura pagata, SAL e visto di conformità. In caso di lavori regolarmente eseguiti, la cessione è valida. Se emergono irregolarità (es. SAL fittizio), il credito può essere recuperato e la banca potrebbe rivalersi sul condominio; per questo è importante inserire nei contratti clausole di responsabilità.

8.2. Sconto in fattura con errore di comunicazione

Scenario: un proprietario di villetta unifamiliare esegue lavori di ristrutturazione agevolati al 50 % nel 2024 per 80 000 €. L’impresa pratica lo sconto in fattura di 40 000 €. Il commercialista, però, sbaglia a compilare il modello e barrando la casella “cessione del credito” invia l’opzione errata.

Conseguenze: la risposta AE 295/2025 stabilisce che l’opzione errata non è emendabile . Pertanto l’impresa non può utilizzare lo sconto; deve cedere il credito (che potrà essere ceduto solo a banche). Se l’impresa non trova un acquirente, rimarrà con un credito inutilizzabile e il proprietario dovrà pagare la parte rimborsata. Suggerimento: verificare sempre la correttezza della comunicazione e, in caso di errori, valutare la restituzione del credito prima della compensazione.

8.3. Sequestro preventivo di crediti acquistati in buona fede

Scenario: una società di servizi energetici acquista nel 2023 crediti d’imposta da diversi condomìni per un valore nominale di 2 milioni di euro. Nel 2025 la Procura scopre che alcuni condomìni avevano presentato SAL falsi e chiede il sequestro di tutti i crediti detenuti dalla società.

Giurisprudenza: le sentenze 3108/2024 e 28064/2024 ritengono che i crediti acquistati in buona fede possano essere sequestrati . La società può presentare istanza di riesame dimostrando la propria diligenza (verifica delle CILAS, richieste di documentazione, controlli in loco) e chiedere al giudice la restituzione almeno dei crediti relativi ai lavori realmente eseguiti. L’esito è incerto, perché il credito è visto come corpo del reato.

8.4. Rottamazione quater su debito da recupero credito d’imposta

Scenario: dopo un contenzioso, un contribuente è condannato a restituire un credito d’imposta da 50 000 € con sanzioni per 60 000 €, per un totale di 110 000 €. Il debito viene iscritto a ruolo e affidato all’agente della riscossione. Nel 2026 si apre la rottamazione quater.

Applicazione: presentando domanda entro il 30 aprile 2026, il contribuente può pagare solo 50 000 € (imposta) più le spese di notifica, senza sanzioni e interessi . Con 54 rate bimestrali, la rata mensile sarebbe circa 925 €. In questo modo, il debito viene ridotto di oltre il 50 %. Se il contribuente non aderisce, dovrà pagare l’intero importo con interessi di mora. Suggerimento: verificare tempestivamente la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e aderire alla definizione se vantaggiosa.

8.5. Piano del consumatore per debiti da bonus edilizi

Scenario: un artigiano, dopo aver acquistato crediti fittizi, subisce il sequestro dei crediti e si ritrova con un debito fiscale di 200 000 € e altri debiti bancari per 150 000 €. Non ha beni immobili; percepisce un reddito annuo di 30 000 €.

Soluzione: l’artigiano può accedere al piano del consumatore (oggi “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”) predisposto con l’aiuto di un gestore della crisi. Il piano prevede di offrire ai creditori un importo commisurato alla capacità reddituale (es. 500 € al mese per 5 anni, cioè 30 000 €), a fronte dell’esdebitazione del residuo. L’Agenzia delle Entrate potrà votare la proposta; se il giudice omologa, i debiti residuali saranno estinti. Questa procedura richiede la buona fede del debitore e la dimostrazione di non essere responsabile di frodi. L’Avv. Monardo può valutare la fattibilità del piano e assistere nella trattazione.

Conclusione

Il sistema dei bonus edilizi, con le sue opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito, è passato dall’essere uno strumento di rilancio a un labirinto normativo.

I decreti susseguitisi tra il 2021 e il 2024 hanno limitato drasticamente le possibilità di cessione, introducendo obblighi documentali stringenti e precludendo la circolazione dei crediti salvo rare eccezioni (zone terremotate). La giurisprudenza ha accentuato la severità: i crediti possono essere sequestrati anche ai cessionari in buona fede ; le false asseverazioni costituiscono truffa aggravata ; la prova della buona fede spetta a chi acquista . Di fronte a questo scenario, agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti qualificati è la strategia più efficace.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono una consulenza completa: dall’analisi preliminare della documentazione alla predisposizione dei ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla gestione dei procedimenti penali, fino alle procedure di composizione della crisi. Che tu abbia ricevuto un avviso di recupero, voglia aderire alla rottamazione o necessiti di difenderti da un sequestro, l’Avv. Monardo saprà indicarti la strada più opportuna.

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