Introduzione
Negli ultimi anni il possesso di cripto‑attività – una categoria ampia che comprende criptovalute, token non fungibili (NFT), stablecoin e token di investimento – è esploso tra imprenditori, professionisti e risparmiatori. Fino a pochi anni fa la fiscalità delle crypto era relegata a interpretazioni dottrinali; oggi, invece, la materia è regolata da norme precise: l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi (disciplinato dal D.L. 167/1990 e dalle successive leggi di bilancio), l’imposta sul valore delle cripto‑attività (IVCA) del 2‰ introdotta dalla Legge 197/2022 , la tassazione delle plusvalenze come «redditi diversi» ai sensi dell’art. 67 TUIR (nuova lettera c‑sexies) e l’inasprimento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione . Parallelamente, la riforma dello Statuto del contribuente con il Decreto legislativo 219/2023 e l’art. 6‑bis ha imposto un contraddittorio preventivo in quasi tutti gli atti impositivi, offrendo al contribuente uno spazio di difesa prima dell’emanazione di avvisi di accertamento .
Ricevere un invito al contraddittorio per crypto non monitorate è, però, un evento sempre più frequente: l’Agenzia delle Entrate invia un «schema di atto» che contesta l’omessa compilazione del quadro RW o l’omessa dichiarazione delle plusvalenze, assegnando 60 giorni per presentare osservazioni. La procedura è complessa, le scadenze sono stringenti e le sanzioni elevate. Chi non risponde rischia che l’avviso di accertamento diventi immediatamente esecutivo, con pericolo di iscrizioni a ruolo, fermi, ipoteche, pignoramenti e perfino conseguenze penali per dichiarazioni infedeli. Ecco perché è fondamentale agire subito, con l’assistenza di professionisti specializzati.
L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e avvocato tributarista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze in diritto tributario, bancario e crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La squadra affianca i contribuenti in tutte le fasi: analisi dell’atto, contestazione del valore delle crypto, predisposizione delle controdeduzioni, richiesta di sospensione, trattative per l’accertamento con adesione, piani di rientro, rateizzazioni, procedure di sovraindebitamento e ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.
Se hai ricevuto o temi di ricevere un invito al contraddittorio per crypto non monitorate, contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Monardo tramite i recapiti a fondo pagina. Un confronto tempestivo può fare la differenza tra una contestazione risolta e un debito che diventa esecutivo.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Obbligo di monitoraggio delle cripto‑attività (quadro RW)
L’obbligo di dichiarare investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero risale al Decreto‑legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 227/1990. L’art. 4 impone a persone fisiche residenti, enti non commerciali e società semplici di indicare, in dichiarazione dei redditi, le attività estere. Nel corso degli anni tale obbligo è confluito nel quadro RW del modello Redditi.
Ambito soggettivo e oggettivo. Devono compilare il quadro RW i soggetti residenti che possiedono direttamente o indirettamente: conti correnti, depositi, partecipazioni, polizze vita, metalli preziosi e altre attività finanziarie detenute all’estero . Dopo l’interpello n. 956‑39/2018 e le istruzioni ministeriali, l’obbligo si estende anche alle cripto‑attività (Bitcoin, Ethereum, NFT, token), indipendentemente dal luogo dell’exchange: la Cassazione ha chiarito che l’obbligo è finalizzato alla trasparenza patrimoniale e non può essere eluso neppure in assenza di imposte . Anche la Corte di giustizia tributaria di Bolzano (sentenza 10 gennaio 2026) ha affermato che l’omessa compilazione del quadro RW per più anni integra una violazione continuata e la sanzione va determinata applicando il principio del cumulo giuridico (continuazione) .
Valore da indicare. Il valore da riportare corrisponde al controvalore in euro al 31 dicembre di ogni anno; in mancanza di un prezzo ufficiale, si ricorre ai valori pubblicati dagli exchange o a stime ragionevoli . Se le crypto sono vendute prima del 31 dicembre, si indica il valore a fine periodo di possesso. La Legge di Bilancio 2024 (L. 207/2024) ha eliminato la franchigia di 2 000 €: dal 1° gennaio 2025 le cripto‑attività devono essere dichiarate integralmente . Le attività detenute tramite exchange iscritti nel registro italiano (art. 17‑bis Testo Unico delle attività finanziarie) non sono considerate estere ma devono essere comunque dichiarate per le plusvalenze .
Sanzioni. L’art. 5 del D.L. 167/1990 prevede sanzioni dal 3 al 15 % degli importi non dichiarati (dal 6 al 30 % per attività in Paesi a fiscalità privilegiata) . La violazione è considerata sostanziale: la Cassazione, con sentenza n. 28077/2024, ha ribadito che l’omessa compilazione del quadro RW è proporzionata e compatibile con il diritto europeo . L’art. 12 del D.L. 78/2009 introduce una presunzione legale di provenienza dei capitali da redditi sottratti a tassazione: se le attività sono detenute in black list, si applicano le sanzioni raddoppiate e i termini di accertamento sono estesi fino all’ottavo anno . In caso di violazioni pluriennali, l’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 consente di applicare la continuazione: si irroga la sanzione più grave aumentata fino a tre volte .
Responsabilità penale. L’omessa compilazione del quadro RW è, di regola, una violazione amministrativa; non integra il reato di sottrazione fraudolenta alle imposte se non c’è un’imposta evasa. La Cassazione, con sentenza n. 20649/2025, ha escluso il reato ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000: la violazione del monitoraggio è meramente comunicativa e non determina di per sé un tributo . Per configurare la fattispecie penale occorre che l’Amministrazione accerti un reddito derivante dalle attività estere, determini l’imposta evasa e contesti formalmente il debito . Senza questi presupposti, misure cautelari come il sequestro per equivalente sono illegittime .
1.2 Tassazione delle plusvalenze su cripto‑attività (art. 67 TUIR)
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 28, L. 197/2022) ha introdotto la lettera c‑sexies nell’art. 67, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Le plusvalenze realizzate mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività sono qualificate come redditi diversi e sono tassate con imposta sostitutiva. La definizione di cripto‑attività comprende «rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferite e archiviate elettronicamente mediante la tecnologia DLT o analoga».
Aliquote e franchigia. Fino al 31 dicembre 2024 era prevista una franchigia di 2 000 €; la Legge 207/2024 (Bilancio 2025) ha abolito tale limite e ha confermato l’aliquota del 26 % per le plusvalenze realizzate nel 2025 . Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 la Legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha innalzato l’aliquota al 33 %, mantenendo il 26 % solo per alcuni e‑money token (EMT) denominati in euro . La tassazione avviene nel quadro RT del modello Redditi PF o nel quadro T del modello 730; quest’ultimo, nella sezione V, consente di dichiarare le plusvalenze su cripto‑attività .
Momento impositivo e calcolo. La plusvalenza si realizza al momento della cessione o della permuta in euro o altra valuta legale. Secondo l’art. 67 TUIR, il mero trasferimento su un exchange estero o la permuta con altre crypto può generare reddito se il controvalore è determinabile. Lo Studio Forte ricorda che la conversione in euro costituisce evento realizzativo anche se l’exchange fallisce e i fondi non vengono materialmente incassati: l’imposta si considera dovuta al momento della vendita, non del prelievo . La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di dedurre minusvalenze per furto, smarrimento delle chiavi o fallimento dell’exchange .
1.3 Imposta sul valore delle cripto‑attività (IVCA)
Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta la imposta sul valore delle cripto‑attività (talvolta chiamata impropriamente “imposta di bollo crypto”). L’aliquota è pari al 2‰ del valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre di ogni anno . Sono tenuti al versamento i residenti che possiedono crypto, indipendentemente dall’exchange utilizzato. La soglia di esenzione è 12 €: se l’imposta dovuta è inferiore, nulla è dovuto . L’obbligo sorge per il mero possesso e non dipende dalla realizzazione di plusvalenze . Per importi superiori a 51,65 € è previsto un sistema di acconti: 40 % al 30 giugno e 60 % al 30 novembre . L’imposta può essere versata autonomamente tramite F24 o trattenuta dagli exchange italiani aderenti.
1.4 Riforma dello Statuto del contribuente e principio del contraddittorio
Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219 ha modificato la legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) introducendo l’art. 6‑bis “Principio del contraddittorio”. Il nuovo articolo prevede che, salvo eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . Il comma 3 stabilisce che l’Amministrazione invia al contribuente lo schema di atto con modalità idonee e concede un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni; l’atto non può essere adottato prima della scadenza di questo termine . Qualora la scadenza del termine del contraddittorio sia successiva al termine di decadenza per l’adozione dell’atto, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni .
Il D.L. 39/2024 (convertito in L. 67/2024) ha chiarito che il diritto al contraddittorio si applica solo agli atti contenenti una pretesa impositiva; sono esclusi gli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione o che recuperano crediti d’imposta inesistenti . Il comma 2 dell’art. 6‑bis, inoltre, esclude il contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione . Il Decreto MEF 24 aprile 2024 ha elencato gli atti esclusi: ruoli e cartelle di pagamento, accertamenti parziali basati solo su incroci di dati, atti di intimazione, avvisi di liquidazione relativi a imposte di registro, ipotecarie e catastali, accise e altri tributi . Per gli accertamenti parziali fondati su elaborazioni automatiche, il contraddittorio non è obbligatorio se i dati incrociati non richiedono ulteriori ragionamenti .
1.5 Giurisprudenza sul contraddittorio e sulle crypto
La giurisprudenza si è recentemente confrontata con l’istituto del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271/2025 ha affermato che, per la disciplina precedente al 30 aprile 2024, l’obbligo di contraddittorio esiste solo per tributi armonizzati (Iva, accise) o quando è previsto da specifiche leggi; per i tributi non armonizzati non vi è un diritto generalizzato . La violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente dimostra, mediante la cosiddetta prova di resistenza, quali elementi avrebbe potuto dedurre e che tali elementi non erano meramente pretestuosi . La rivista Diritti Fondamentali sintetizza che la prova di resistenza richiede la dimostrazione concreta di fatti che, se valutati, avrebbero potuto incidere sul risultato del procedimento .
In tema di crypto, la Cassazione penale (Sez. III) con sentenza n. 1760/2025 ha annullato un sequestro di Bitcoin qualificato come profitto di evasione fiscale, ritenendo che le cripto‑attività sono «rappresentazioni digitali di valore non riconosciute come moneta legale» e non possono essere assimilate alle valute tradizionali; la definizione di moneta virtuale dell’art. 1 D.Lgs. 231/2007 riconosce il valore solo come mezzo di scambio . Questa decisione limita la possibilità di sequestrare crypto a fronte di debiti tributari.
Infine, la giurisprudenza tributaria regionale ha confermato l’obbligo di monitoraggio anche per crypto detenute tramite società estere interposte: l’ordinanza n. 1851/2026 (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) ha stabilito che la compilazione del quadro RW è dovuta anche quando il contribuente detiene crypto attraverso partecipazioni indirette o veicoli esteri .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio
L’arrivo di un invito al contraddittorio per crypto non monitorate richiede una reazione tempestiva e organizzata. Di seguito una procedura dettagliata per gestire correttamente i 60 giorni disponibili.
2.1 Verifica dell’atto e dei termini
- Identificazione dell’atto. L’invito al contraddittorio è uno schema di atto impositivo notificato tramite raccomandata A/R o PEC. Deve contenere l’identificazione del contribuente, l’oggetto dell’accertamento (es. omessa indicazione del valore delle crypto, omessa dichiarazione delle plusvalenze, mancato pagamento dell’IVCA), la motivazione e l’indicazione del termine per presentare osservazioni. Se mancano questi elementi, l’atto è nullo per difetto di motivazione e può essere impugnato.
- Calcolo dei termini. Il comma 3 dell’art. 6‑bis prevede un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di conoscenza . È fondamentale annotare la data di ricezione: il termine decorre da quella data. La norma consente di richiedere l’accesso agli atti del fascicolo; l’Amministrazione deve consentire la visione e l’estrazione di copie.
- Decorrenza dei termini di decadenza. Se la scadenza del contraddittorio è successiva al termine di decadenza per l’adozione dell’atto, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni . È quindi importante verificare se l’accertamento riguarda un periodo d’imposta ormai quasi prescritto, perché questo può limitare i poteri dell’Ufficio.
2.2 Raccolta della documentazione e analisi tecnica
- Raccolta dei dati: occorre reperire tutte le prove relative alle cripto‑attività contestate: estratti conto degli exchange, report CSV, ricevute delle transazioni, indirizzi wallet, registri blockchain, contratto di delega (se le crypto sono detenute tramite società), storico dei cambi e report di calcolo plusvalenze. Conservare la prova dell’eventuale trasferimento su exchange italiani iscritti al registro (art. 17‑bis TUF) o su wallet privati (cold wallet); in tali casi la residenza fiscale dell’asset può escludere l’obbligo di quadro RW come sostenuto da parte della dottrina. .
- Analisi delle contestazioni: verificare che le valutazioni dell’Ufficio siano corrette. Spesso l’Agenzia stima il valore al 31 dicembre utilizzando prezzi di riferimento che non considerano la volatilità o non tengono conto di perdite non realizzate. L’ente può aver considerato come estere le crypto detenute in cold wallet, che in realtà non rientrano nell’obbligo di monitoraggio perché le chiavi private sono conservate in Italia . Lo studio legale dovrà quindi ricostruire il valore reale e dimostrare che l’obbligo di RW non sussiste o che l’eventuale plusvalenza è inferiore a quanto contestato.
- Individuazione di eventuali vizi formali: è frequente che l’invito non rispetti le norme procedurali. Può mancare l’indicazione del funzionario che ha curato l’istruttoria, la motivazione può essere generica, non sono allegati i documenti o non sono rispettati i 60 giorni. In tal caso si può eccepire la nullità dell’atto.
2.3 Presentazione delle osservazioni (fase del contraddittorio)
- Redazione delle controdeduzioni. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto entro il termine assegnato. È consigliabile allegare la documentazione raccolta, indicare le norme di riferimento, contestare le ricostruzioni dell’Ufficio e proporre il valore corretto. È fondamentale dimostrare la prova di resistenza: indicare concretamente quali fatti e documenti avrebbero potuto incidere sull’accertamento, come richiesto dalla giurisprudenza . Senza una difesa articolata, la contestazione rischia di essere respinta.
- Richiesta di audizione: il contribuente può chiedere un incontro con i funzionari per spiegare la propria posizione. È un’opportunità per chiarire elementi tecnici (ad esempio la perdita di chiavi, l’utilizzo di exchange italiani, la detenzione indiretta) e per negoziare una riduzione dell’imponibile.
- Esito del contraddittorio: l’Ufficio può accogliere le osservazioni (in tutto o in parte) e archiviare o ridurre la pretesa. Se non accoglie integralmente, emette un avviso di accertamento motivato con riferimento alle osservazioni respinte . L’atto è esecutivo decorsi 60 giorni (30 se si tratta di avviso di accertamento esecutivo), salvo presentazione di ricorso.
2.4 Accertamento con adesione e ravvedimento operoso
- Accertamento con adesione. Prima di ricevere l’avviso definitivo o entro 60 giorni dalla notifica, è possibile proporre l’adesione (D.Lgs. 218/1997). L’ufficio e il contribuente si incontrano per concordare il reddito imponibile e le sanzioni. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo e si può rateizzare il pagamento fino a 8 rate trimestrali.
- Ravvedimento operoso. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare le violazioni con sanzioni ridotte. Se l’omissione viene sanata prima dell’accertamento, la sanzione è un decimo del minimo entro 30 giorni, un nono entro 90 giorni e via via progressivamente fino a un quinto entro due anni . Il ravvedimento richiede il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali e della sanzione ridotta. Può essere applicato anche dopo la notifica dello schema di atto purché prima dell’iscrizione a ruolo .
2.5 Ricorso e fase contenziosa
- Presentazione del ricorso. Se l’avviso definitivo non viene annullato, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (art. 20 D.Lgs. 546/1992). Il ricorso deve indicare i motivi di impugnazione, depositare la documentazione e può chiedere la sospensione della riscossione. È possibile ricorrere anche online tramite il portale «Giustizia Tributaria Digitale».
- Istanza di sospensione. Con il ricorso si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto se il contribuente dimostra un grave pregiudizio (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La Corte valuta la fondatezza del ricorso e l’entità del danno.
- Fase di merito. Il giudizio verte sulla legittimità dell’accertamento. Si possono eccepire vizi formali (omessa motivazione, violazione del contraddittorio, incompetenza), vizi sostanziali (errata qualificazione delle cripto‑attività, errata determinazione del valore), prescrizione e decadenza. È essenziale riproporre in sede giudiziale tutti i fatti dedotti in sede di contraddittorio per non incorrere in preclusioni.
- Appello e Cassazione. La sentenza di primo grado può essere impugnata in secondo grado entro 60 giorni e successivamente in Cassazione per violazione di legge. Lo Studio legale monitora la giurisprudenza e assiste il contribuente anche nelle fasi superiori.
3. Difese e strategie legali specifiche per le crypto non monitorate
Chi riceve un invito al contraddittorio per crypto non monitorate deve adottare strategie mirate, tenendo conto delle peculiarità degli asset digitali. Le principali linee difensive sono illustrate di seguito.
3.1 Contestare la qualificazione delle crypto e la territorialità
- Cripto‑attività non equiparabili a valute legali. La Cassazione penale ha stabilito che le cripto‑attività sono rappresentazioni digitali di valore prive di corso legale . Pertanto, non possono essere assimilate alla valuta estera ai fini del D.P.R. 600/1973. Questa impostazione può essere utilizzata per sostenere che la normativa sul monitoraggio – originariamente concepita per investimenti finanziari tradizionali – va interpretata restrittivamente per le crypto.
- Wallet “cold” conservati in Italia. L’obbligo di quadro RW riguarda attività detenute all’estero. Alcune interpretazioni sostengono che se le chiavi private sono conservate in Italia (cold wallet offline) e l’utente non utilizza exchange esteri, l’asset non si considera estero e non sussiste l’obbligo di monitoraggio . Questa tesi, fondata sul luogo di detenzione della chiave crittografica, può essere opposta alle contestazioni. Occorre, tuttavia, documentare la custodia in Italia e dimostrare l’assenza di intermediazione estera.
- Exchange iscritti al registro italiano. L’art. 17‑bis TUF prevede che gli exchange di crypto‑asset operanti in Italia debbano iscriversi in un registro tenuto dall’Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM). La normativa dell’Agenzia delle Entrate precisa che le crypto detenute su questi exchange non si considerano estere . Pertanto, se le crypto sono state detenute su piattaforme italiane regolarmente registrate, non sussiste l’obbligo di quadro RW e il contribuente può contestare la pretesa.
- Detenzione tramite società o fiduciaria estera. La giurisprudenza (ordinanza 1851/2026) ha esteso l’obbligo di RW anche alle crypto detenute tramite società estere quando il socio è titolare effettivo . In tali casi, per difendersi occorre dimostrare che il contribuente non era titolare effettivo o che non aveva la disponibilità dei wallet. La normativa antiriciclaggio (art. 1, co. 2, lett. pp, D.Lgs. 231/2007) definisce il titolare effettivo; se il contribuente non rientra in tale definizione, può sostenere l’assenza di obblighi.
3.2 Contestare il valore delle crypto e delle plusvalenze
- Ricostruzione analitica del valore. L’Agenzia spesso determina il valore al 31 dicembre o il valore di realizzo basandosi su un unico exchange o su medie non ponderate. È possibile fornire una ricostruzione analitica utilizzando report multipli, media ponderata giornaliera e documentazione blockchain. Le differenze di valore possono ridurre il debito o far emergere minusvalenze compensabili.
- Contestazione della presunzione di plusvalenza. L’art. 67 TUIR prevede l’imposizione al momento della cessione. Se il contribuente non ha convertito in euro ma ha scambiato crypto con altre crypto, può sostenere che la plusvalenza non è determinabile o che si tratta di semplice permuta senza realizzo (argomento ancora controverso ma sostenuto da parte della dottrina). Si può citare l’assenza di un prezzo ufficiale o la mancanza di realizzazione in fiat per contestare l’imposta.
- Fallimento degli exchange e perdita dei fondi. Come evidenziato dallo Studio Forte, la conversione in euro genera comunque reddito anche se l’exchange fallisce . Tuttavia, il contribuente può chiedere la riduzione della sanzione valorizzando la buona fede, la natura innovativa della normativa e la mancanza di incasso. Potrà anche dimostrare di aver presentato denuncia per truffa e di aver agito tempestivamente.
3.3 Eccepire vizi procedurali e violazione del contraddittorio
- Mancata o tardiva comunicazione dello schema di atto. Qualora l’Amministrazione non invii lo schema o lo invii con un termine inferiore a 60 giorni, l’atto definitivo è annullabile. È anche nullo se non sono allegati i documenti o se mancano le motivazioni specifiche.
- Atti esclusi dal contraddittorio. Se la pretesa deriva da un atto automatizzato (es. avviso bonario da incrocio di dati), il contribuente può eccepire la violazione dell’art. 6‑bis se l’Ufficio ha erroneamente omesso il contraddittorio. Viceversa, se l’invito è stato notificato per un atto che rientra tra quelli esclusi (es. cartella di pagamento per ritardato versamento), si può eccepire la nullità per violazione del decreto MEF 24/4/2024 .
- Prova di resistenza. La giurisprudenza impone che, per ottenere l’annullamento dell’atto per violazione del contraddittorio, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere e che non sono meramente pretestuose . Le osservazioni presentate devono quindi essere dettagliate; in contenzioso occorre riproporle, altrimenti il giudice potrebbe considerare superato il vizio.
3.4 Richiedere definizioni agevolate e piani di rientro
- Ravvedimento e sanatoria per le crypto. Oltre al ravvedimento operoso ordinario, le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno previsto una sanatoria delle cripto‑attività: chi possedeva crypto al 31 dicembre 2021 poteva affrancare il costo al 14 % (poi ridotto al 3,5 % per regolarizzare detenzioni e plusvalenze pregresse) pagando l’imposta sostitutiva e l’imposta di bollo, senza sanzioni né interessi. Chi ha aderito è al riparo da accertamenti sui periodi affrancati. Anche se ormai scaduta, questa sanatoria dimostra la tendenza del legislatore a prevedere strumenti di regolarizzazione. Per future definizioni agevolate, conviene monitorare le annuali leggi di bilancio.
- Accertamento con adesione e definizione agevolata delle liti. Oltre all’adesione, si può aderire alle definizioni agevolate delle liti pendenti (se previste dalla legge) pagando una percentuale del tributo e annullando sanzioni e interessi. Nel 2023–2024 la «tregua fiscale» ha consentito di definire le liti con pagamento di importi ridotti.
- Rottamazioni e saldo e stralcio. Alcune rottamazioni (rottamazione quater) sono scadute ma potrebbero essere riaperte in futuro; queste procedure consentono di pagare solo la quota capitale, eliminando sanzioni e interessi. Non essendo attiva la rottamazione quinquies, al momento non è possibile aderire.
- Piano del consumatore e esdebitazione. Per i contribuenti sovraindebitati, la Legge 3/2012 consente di accedere a procedure di composizione della crisi: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio, con possibile esdebitazione residua. L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, supporta i debitori nella predisposizione di questi piani.
3.5 Suggerimenti operativi e best practice
- Non ignorare l’invito. Anche se l’invito non è un avviso di accertamento, ignorarlo comporta l’emissione dell’atto definitivo senza possibilità di incidere sulla pretesa. Occorre reagire tempestivamente.
- Conservare la documentazione. È necessario mantenere tracce delle operazioni crypto: report degli exchange, ricevute, screenshot dei wallet, mempool, transazioni on‑chain. Gli archivi devono essere organizzati per anno.
- Rivolgersi a professionisti. Le normative sono complesse e in continuo mutamento; un avvocato tributarista e un commercialista esperto di crypto possono elaborare la difesa idonea.
- Verificare la base imponibile e le sanzioni. Spesso l’Agenzia commette errori nel calcolo del valore, applica aliquote errate o sanzioni cumulate senza considerare il principio di continuazione . Controllare i conteggi può ridurre sensibilmente l’importo dovuto.
- Attenzione al penale. Se le plusvalenze omesse superano le soglie di punibilità del D.Lgs. 74/2000 (euro 50 000 per dichiarazione infedele), la contestazione può estendersi al reato. Tuttavia, come ricordato dalla Cassazione, l’omessa compilazione del quadro RW non integra di per sé reato . Con la regolarizzazione e un comportamento collaborativo si possono evitare conseguenze penali.
4. Strumenti alternativi: piani di rientro, sovraindebitamento e ristrutturazione
Nel caso in cui l’accertamento dia luogo a un debito consistente e il contribuente non sia in grado di pagarlo, esistono soluzioni alternative previste dall’ordinamento.
4.1 Rateizzazione e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
Una volta che il debito è iscritto a ruolo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione consente di richiedere rateizzazioni fino a 72 rate mensili (o 120 in caso di comprovata difficoltà). L’accettazione della rateizzazione sospende le procedure esecutive; tuttavia, l’interesse di mora e l’aggio si sommano al capitale. Per importi superiori a 120 000 € può essere richiesta una garanzia fideiussoria. Lo studio legale supporta il contribuente nella predisposizione dell’istanza e nella negoziazione delle condizioni.
4.2 Piano del consumatore e accordo di composizione
La Legge 3/2012 offre ai consumatori e agli imprenditori sotto la soglia di fallibilità la possibilità di predisporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Il piano del consumatore prevede il deposito di una proposta unilaterale omologata dal tribunale; l’accordo richiede l’approvazione dei creditori e consente una falcidia dei debiti. Entrambe le procedure richiedono l’intervento di un Gestore della crisi nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC). L’Avv. Monardo, in quanto Gestore e fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori, incluse le pretese dell’erario derivanti da accertamenti su crypto non monitorate.
4.3 Liquidazione controllata e esdebitazione del sovraindebitato
Per chi non riesce a sostenere un piano di rientro è prevista la liquidazione controllata del patrimonio: un professionista incaricato liquida i beni e, dopo il pagamento ai creditori, il soggetto può chiedere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). La riforma del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una procedura semplificata riservata a chi non possiede beni. Anche in questi casi lo studio legale interviene per verificare i requisiti, predisporre la domanda e tutelare il debitore.
5. Errori comuni e consigli pratici
Gestire un invito al contraddittorio richiede attenzione; di seguito alcuni errori da evitare e consigli utili.
| Errore comune | Descrizione | Come evitarlo |
|---|---|---|
| Ignorare l’invito | Molti contribuenti pensano che l’invito non sia vincolante e aspettano l’avviso definitivo. Così facendo perdono l’opportunità di esporre la propria posizione e ridurre la pretesa. | Leggere attentamente l’atto e attivarsi subito: il termine di 60 giorni decorre dalla notifica e non può essere prorogato salvo eccezioni. |
| Assenza di documentazione | Alcuni non conservano report delle operazioni crypto, rendendo difficile ricostruire il valore e dimostrare la corretta compilazione. | Tenere traccia di tutte le transazioni (file CSV, estratti, screenshot); utilizzare software di gestione fiscale o rivolgersi a professionisti per archiviare i dati. |
| Sottovalutare la tassazione | Si pensa che le plusvalenze siano esentasse se non si superano 51 645 € (regola delle valute estere) o se le crypto sono detenute oltre 7 giorni. | La normativa attuale prevede la tassazione delle crypto senza franchigia e indipendentemente dalla durata di detenzione . Informarsi sulle novità e calcolare correttamente l’imposta. |
| Confondere wallet italiani e esteri | C’è chi crede che tenere crypto su piattaforme estere non comporti monitoraggio o, al contrario, che ogni crypto detenuta sia da dichiarare. | Verificare se l’exchange è iscritto nel registro OAM (art. 17‑bis TUF); le crypto detenute su exchange italiani non si considerano estere . Per i cold wallet occorre dimostrare che le chiavi sono conservate in Italia . |
| Non analizzare le sanzioni | L’Ufficio può cumulare sanzioni per più anni senza applicare la continuazione. | Controllare l’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 472/1997: la sanzione più grave va aumentata fino a tre volte . |
| Rinviare il pagamento dell’IVCA | Alcuni ignorano l’imposta di bollo crypto perché non genera plusvalenze. | Verificare il valore delle crypto al 31 dicembre e calcolare la IVCA: si paga il 2 ‰ se l’imposta supera 12 € . |
| Trattare la sanzione come reato | Alcuni temono conseguenze penali per omessa compilazione RW. | La Cassazione ha chiarito che l’omessa compilazione RW è violazione amministrativa; il reato di sottrazione fraudolenta si configura solo con imposta evasa e condotte fraudolente . |
6. FAQ – Domande ricorrenti
1. Cos’è l’invito al contraddittorio?
L’invito al contraddittorio è lo schema di atto che l’Amministrazione invia prima dell’adozione di un avviso di accertamento. Grazie all’art. 6‑bis della legge 212/2000, è obbligatorio per quasi tutti gli atti impositivi: consente al contribuente di esporre le proprie ragioni entro 60 giorni . Se l’invito non è inviato o il termine non è rispettato, l’atto definitivo può essere annullato.
2. È sempre obbligatorio il contraddittorio?
No. L’art. 6‑bis esclude dal contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione . Il DM 24 aprile 2024 elenca tra gli atti esclusi le cartelle di pagamento, gli avvisi di liquidazione per imposte di registro e i ruoli .
3. Quali crypto devo indicare nel quadro RW?
Devono essere dichiarate tutte le cripto‑attività detenute su exchange esteri o tramite società estere, nonché i cold wallet il cui titolare effettivo o chiave privata è estero. Le crypto detenute su exchange italiani registrati all’OAM non rientrano nell’obbligo . Per i cold wallet custoditi in Italia l’obbligo è controverso: alcuni ritengono che non sia dovuto .
4. Qual è la sanzione per omessa compilazione del quadro RW?
L’art. 5 D.L. 167/1990 prevede una sanzione dal 3 al 15 % del valore non dichiarato, raddoppiata (dal 6 al 30 %) per attività in Paesi black list . È una violazione sostanziale, non formale; la Cassazione ha confermato la legittimità di queste sanzioni .
5. L’omessa compilazione RW è reato?
No, salvo che vi sia un’imposta evasa e condotte fraudolente. La Cassazione (sentenza 20649/2025) ha affermato che la violazione del monitoraggio non configura da sola il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte .
6. Devo dichiarare le plusvalenze se non ho trasferito euro sul conto?
Sì. La conversione di crypto in euro o altra valuta legale genera plusvalenza imponibile al momento della cessione, anche se i fondi restano sull’exchange o l’exchange fallisce . Le plusvalenze si dichiarano nel quadro RT (Modello Redditi) o T (Modello 730).
7. È ancora attiva la franchigia di 2 000 €?
No. La Legge 207/2024 ha eliminato la franchigia: dal 1° gennaio 2025 tutte le plusvalenze sono tassate integralmente .
8. Qual è l’aliquota di tassazione delle crypto nel 2026?
Per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025 si applica l’aliquota del 26 % . Per le operazioni dal 1° gennaio 2026 l’aliquota è 33 %, salvo per alcuni e‑money token in euro che restano al 26 % .
9. Come si calcola la IVCA?
Si prende il valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre e si applica l’aliquota del 2 ‰. Se l’imposta calcolata è inferiore a 12 € non è dovuto nulla . Per importi superiori a 51,65 € si versano acconti (40 % al 30/6, 60 % al 30/11) .
10. Devo pagare la IVCA anche per le crypto su exchange italiani?
Sì. L’IVCA si applica a tutte le cripto‑attività detenute dai residenti, indipendentemente dall’exchange . Gli exchange possono addebitare l’imposta automaticamente, ma se non lo fanno deve provvedere il contribuente tramite F24.
11. Posso usare il ravvedimento operoso dopo la notifica dello schema di atto?
Sì, purché non sia stata iscritta a ruolo. L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente il ravvedimento fino alla notifica della cartella; le sanzioni sono ridotte a un ottavo o un settimo del minimo a seconda del momento della regolarizzazione . Occorre versare l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta.
12. Cosa succede se non rispondo all’invito?
Se non vengono presentate osservazioni, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento definitivo, che può diventare esecutivo dopo 60 giorni. A quel punto il debito può essere iscritto a ruolo e possono iniziare le procedure esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche). Intervenire subito è quindi essenziale.
13. È possibile rateizzare l’importo richiesto dall’avviso?
Sì. Dopo l’avviso di accertamento e l’iscrizione a ruolo, il contribuente può chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, fino a 72 o 120 rate a seconda dell’importo e della situazione economica. In fase di accertamento con adesione è possibile concordare un pagamento rateizzato.
14. Cosa fare se l’invito riguarda anni prescritti?
Occorre verificare i termini di accertamento. Per l’imposta sui redditi, l’Agenzia può accertare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; se sono contestate violazioni relative a quadri RW con presunzione di reddito, i termini sono raddoppiati (otto anni) . Se l’invito riguarda periodi prescritti, si può eccepire l’intervenuta decadenza.
15. Posso dedurre le perdite di crypto per furto o smarrimento?
No. La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il furto, lo smarrimento delle chiavi o la perdita dell’accesso non costituiscono minusvalenza fiscalmente rilevante . Non è possibile dedurre tali perdite né compensarle con plusvalenze future.
16. Che ruolo hanno le società di consulenza e i software di calcolo crypto?
I software di calcolo (come quelli menzionati da TheCryptoGateway) aiutano a calcolare il valore medio ponderato e l’IVCA . Le società di consulenza possono assistere nell’elaborazione dei report e nell’adempimento degli obblighi. Tuttavia, per la difesa legale e contenziosa è necessario affidarsi a professionisti abilitati.
17. Posso usufruire della sanatoria 2023/2024 per regolarizzare le crypto?
La sanatoria prevista dalle Leggi di bilancio 2023 e 2024 consentiva l’affrancamento delle cripto‑attività possedute al 1° gennaio 2021, pagando un’imposta sostitutiva del 14 % (poi 3,5 %). La scadenza è ormai trascorsa, ma in caso di adesione tempestiva l’Agenzia non può contestare i periodi affrancati. Per il futuro è possibile che il legislatore introduca nuove definizioni agevolate.
18. Sono un imprenditore con conti aziendali: posso essere considerato titolare effettivo?
Sì. L’obbligo di quadro RW riguarda anche il titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio (art. 1, co. 2, lett. pp, D.Lgs. 231/2007). Anche se le crypto sono intestate alla società, se il socio controllante ha la disponibilità delle chiavi deve compilare il quadro RW .
19. Cosa succede se l’Agenzia valuta le crypto a un valore sbagliato?
In sede di contraddittorio e poi in giudizio è possibile fornire la ricostruzione corretta del valore, tramite report degli exchange e medie ponderate. Se l’Agenzia non considera le perdite o utilizza un cambio non rappresentativo, si può chiedere la rideterminazione dell’imponibile e la riduzione della sanzione. Questo è uno dei punti più tecnici, per cui è consigliata l’assistenza di un commercialista esperto.
20. Come posso proteggermi in futuro?
La migliore difesa è la prevenzione. È consigliabile:
- compilare correttamente il quadro RW e il quadro RT/T ogni anno;
- versare l’IVCA entro le scadenze;
- conservare i documenti;
- utilizzare software di tracciamento;
- consultare un professionista prima di effettuare operazioni complesse;
- monitorare le novità normative, poiché le regole su crypto e contraddittorio sono in continua evoluzione.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto dell’invito al contraddittorio per crypto non monitorate, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i dati sono esemplificativi).
7.1 Simulazione 1: Omessa compilazione del quadro RW e IVCA
Scenario. Mario, residente in Italia, detiene 3 BTC e 20 ETH su un exchange estero non iscritto all’OAM. Al 31 dicembre 2025 il valore complessivo in euro è 150 000 €. Non ha compilato il quadro RW né versato l’IVCA. Riceve nel marzo 2026 uno schema di avviso con invito al contraddittorio.
Calcolo della sanzione RW. La sanzione base è il 3 % per importi in Paesi collaborativi. 150 000 € × 3 % = 4 500 €. Poiché la violazione si è protratta per un solo anno, la sanzione è 4 500 €. Se l’Agenzia contestasse anche l’anno precedente, si applicherebbe il principio di continuazione: la sanzione più grave (4 500 €) aumentata del 50 % (6 750 €) .
Calcolo IVCA. 150 000 € × 0,2 % = 300 €. Poiché l’imposta supera 51,65 €, Mario dovrà versare l’IVCA con acconto: 120 € entro il 30 giugno (40 %) e 180 € entro il 30 novembre . Se pagasse in ritardo, scatterebbero sanzioni e interessi.
Strategia difensiva. Mario dovrebbe dimostrare che parte dei BTC erano detenuti su un wallet cold in Italia, riducendo il valore estero; fornire report con valutazioni diverse; ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre la sanzione al 10 % o 9 % del minimo; valutare l’accertamento con adesione. In caso di difficoltà finanziarie, potrà rateizzare l’importo o ricorrere a procedure di composizione.
7.2 Simulazione 2: Plusvalenza su crypto e fallimento dell’exchange
Scenario. Lucia acquista 2 ETH a 1 000 € ciascuno nel 2023. Nel giugno 2024 vende 2 ETH a 6 000 €, ma lascia i 6 000 € sull’exchange. A novembre 2024 l’exchange fallisce e perde l’accesso. Lucia non dichiara la plusvalenza pensando di non aver incassato nulla. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio.
Calcolo plusvalenza. La plusvalenza è 6 000 € – 2 000 € = 4 000 €. Per l’anno 2024 era ancora prevista la franchigia di 2 000 €, quindi l’imponibile è 2 000 €. L’imposta sostitutiva (26 %) è 520 €. Lucia non versa l’imposta e l’Agenzia contesta sia il tributo sia la sanzione per dichiarazione infedele.
Normativa. Secondo l’art. 67 TUIR, la conversione in euro genera reddito al momento della cessione, anche se i fondi restano sull’exchange . La circolare 30/E esclude la deduzione delle perdite da furto o fallimento .
Difesa. Lucia può chiedere il ravvedimento operoso (sanzione ridotta) e dimostrare la buona fede: l’anno 2024 era di transizione e la normativa non era ancora chiara; l’errore potrebbe essere considerato meritevole di riduzione. Potrebbe anche rateizzare l’imposta. Se dimostra di aver presentato denuncia per la truffa e di essersi attivata tempestivamente, l’Agenzia potrebbe ridurre le sanzioni.
7.3 Simulazione 3: Detenzione tramite società estera
Scenario. Paolo detiene crypto tramite una società maltese di cui possiede il 90 % delle quote. La società gestisce un portafoglio di 50 BTC. Paolo non compila il quadro RW ritenendo che le crypto siano della società. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio.
Contestazione. L’ordinanza 1851/2026 ha stabilito che l’obbligo di RW si estende alle crypto detenute tramite società estere quando il socio è titolare effettivo . L’Agenzia presume che Paolo sia titolare effettivo e contesta l’omessa dichiarazione.
Difesa. Paolo può dimostrare che la gestione dei wallet era esclusivamente della società (e.g., un altro amministratore detiene le chiavi). Se dimostra di non avere la disponibilità dei wallet o di essere un socio di minoranza senza poteri, può escludere l’obbligo. In alternativa, può proporre l’accertamento con adesione e ridurre le sanzioni.
8. Conclusioni
L’invito al contraddittorio per crypto non monitorate rappresenta una fase cruciale dell’accertamento tributario: consente al contribuente di far valere le proprie ragioni e, se ben gestito, di ridurre o annullare la pretesa. La riforma dello Statuto del contribuente con l’art. 6‑bis ha rafforzato questa garanzia, ma ha anche previsto eccezioni e complessi meccanismi procedurali . L’obbligo di monitoraggio delle cripto‑attività, la tassazione delle plusvalenze e la IVCA impongono una conoscenza approfondita delle norme e una costante attenzione alle novità legislative.
Agire tempestivamente è fondamentale. Ignorare l’invito o presentare osservazioni generiche espone il contribuente a sanzioni elevate, iscrizioni a ruolo e possibili procedure esecutive. È indispensabile raccogliere la documentazione, contestare puntualmente i valori, verificare i vizi formali e sostanziali e, se necessario, avvalersi di strumenti come il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione o le procedure di sovraindebitamento.
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