Accertamento Ires A Società Estera Con Legami In Italia: Difese Legali

Introduzione

L’accertamento dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) nei confronti di società estere con legami in Italia è un tema sempre più attuale.

Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui gruppi internazionali: l’obiettivo è verificare se le strutture societarie all’estero siano reali oppure meri schermi per sottrarre imponibile al fisco italiano. In un contesto economico globalizzato, dove è frequente avere sedi legali in uno Stato e direzione effettiva in un altro, conoscere le regole sulla residenza fiscale, i rischi legati alla stabile organizzazione e le possibili difese è fondamentale per evitare errori costosi.

Gli errori più comuni commessi dalle società estere riguardano la sottovalutazione delle presunzioni fiscali italiane, la mancata prova della genuinità delle strutture estere, la trascuratezza dei termini processuali e l’assenza di un’adeguata strategia difensiva. Le conseguenze possono essere molto pesanti: accertamenti IRES con recupero di imposte, sanzioni, interessi, imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, nei casi più gravi, l’attivazione di procedure penali per dichiarazione infedele. Inoltre, la presunzione di residenza fiscale in Italia può far scattare anche le norme sulle controllate estere (CFC) e far attribuire al socio residente i redditi della controllata.

Nel prosieguo dell’articolo verranno illustrate le principali soluzioni legali per difendersi da un accertamento IRES notificato a una società estera con legami in Italia. Saranno analizzati il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato al 24 giugno 2026, le procedure da seguire dopo la notifica, le tecniche di difesa per contestare la residenza fiscale o la stabile organizzazione, i rimedi alternativi (accertamento con adesione, transazioni fiscali, piani di rientro e strumenti di composizione della crisi) e gli errori da evitare.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una vasta esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale per assistere contribuenti e imprese in contenziosi complessi contro l’Agenzia delle Entrate e gli istituti bancari. Tra i titoli e le qualifiche più rilevanti dell’Avv. Monardo ricordiamo:

  • Avvocato cassazionista iscritto all’Albo Speciale della Corte di Cassazione e delle giurisdizioni superiori, con esperienza in ricorsi tributari di legittimità e incidenti processuali.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e in grado di seguire procedure di esdebitazione per imprese e professionisti.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con competenze nella ristrutturazione del debito e nella negoziazione con creditori pubblici e privati.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con l’abilità di individuare soluzioni stragiudiziali rapide per prevenire l’insolvenza e salvaguardare la continuità aziendale.

Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio Monardo offre un servizio integrato: dall’analisi dell’atto di accertamento, alla predisposizione dei ricorsi tributari, alle trattative con l’Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata del debito, fino all’accesso ai piani del consumatore e alla composizione della crisi per chi non riesce a far fronte ai debiti fiscali. Per le società estere, lo studio cura in particolare la ricostruzione dei flussi societari e la documentazione delle attività svolte all’estero per dimostrare l’assenza di stabile organizzazione in Italia.

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Nel prosieguo potrai scoprire come gestire ogni fase dell’accertamento IRES, quali documenti preparare e quali strategie adottare per tutelare la tua società. Troverai anche tabelle riepilogative, domande frequenti, simulazioni numeriche e indicazioni pratiche per evitare errori.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina dell’IRES applicata a società estere con legami in Italia si fonda su un articolato quadro normativo che ha subito diverse modifiche con il disegno di legge delega per la riforma fiscale del 2023 e con i decreti attuativi del 2024–2025. La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha ulteriormente affinato i criteri per individuare la residenza fiscale e per stabilire quando una società estera deve essere considerata stabile organizzazione in Italia. Prima di approfondire le strategie difensive, è essenziale comprendere i riferimenti normativi e le sentenze più aggiornate.

1.1 Normativa di riferimento

Di seguito sono riepilogate le principali fonti normative connesse all’accertamento IRES su società estere. Per ognuna è indicato l’oggetto e la disposizione più rilevante in relazione alla residenza fiscale e alla stabile organizzazione.

NormaOggettoPunti chiaveCenno alla fonte
Art. 73 TUIR – residenza delle societàDisciplina la residenza fiscale delle società e i criteri per determinare quando un soggetto è considerato residente in Italia. Dal 1 gennaio 2024, in seguito al D.Lgs. 209/2023, una società è considerata residente se per la maggior parte del periodo d’imposta possiede la sede legale, la sede di direzione effettiva (luogo in cui vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche) o l’amministrazione ordinaria (luogo in cui sono svolte le operazioni quotidiane). La norma specifica che per alcune tipologie di enti (trust, holding di società italiane) la residenza può essere presunta .Criteri di residenza fiscale; presunzioni per società controllate; definizione di sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria.Fornisce la base legale per stabilire se una società estera deve pagare l’IRES in Italia.
Art. 162 TUIR – stabile organizzazioneDefinisce il concetto di stabile organizzazione: un luogo fisso attraverso il quale un’impresa non residente esercita la propria attività in Italia (ufficio, sede di direzione, stabilimento, laboratorio, cantiere). Include anche la presenza economica significativa e continuativa senza presenza fisica (comma 2 f-bis), e la stabile organizzazione tramite agenti che concludono contratti in Italia per conto della società estera. La norma precisa che le attività preparatorie o ausiliarie non costituiscono stabile organizzazione e che il semplice controllo su un’impresa residente non è sufficiente.Elenca gli elementi costitutivi di una stabile organizzazione; prevede eccezioni; disciplina l’“economic presence” senza presenza fisica; esclude la stabile organizzazione quando le attività in Italia sono preparatorie o ausiliarie.È il riferimento principale per contestare o riconoscere l’esistenza di una sede fissa in Italia.
Art. 5 e 6-bis L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)Regolano il contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione. Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6-bis, obbligando l’amministrazione a inviare un invito al contraddittorio prima di emettere la maggior parte degli atti impositivi, salvo eccezioni per atti automatizzati. L’invito consente al contribuente di presentare osservazioni entro un termine e, se necessario, aderire alla proposta di accertamento con sanzioni ridotte . Il contraddittorio è efficace solo per atti emessi dopo 30 aprile 2024 e la sua omissione comporta l’invalidità dell’atto .Stabilisce l’obbligo di contraddittorio e le modalità dell’accertamento con adesione; elenca gli atti esclusi dal contraddittorio (avvisi di irregolarità, recuperi formali, ecc.) .Fondamentale per verificare se l’atto di accertamento è valido e, in caso contrario, contestarlo.
Art. 10-bis L. 212/2000 – abuso del dirittoDefinisce l’abuso del diritto o elusione fiscale come l’utilizzo di operazioni prive di valide ragioni economiche che consentono vantaggi fiscali indebiti. Prevede l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di emettere una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di contestare l’abuso; il contribuente può fornire spiegazioni entro 60 giorni, e l’atto emesso in assenza di questo dialogo è nullo .Individua gli elementi che dimostrano l’abuso (mancanza di sostanza economica, uso artificioso di società estere) e sposta l’onere della prova sull’Agenzia.Offre una difesa potente per chi può dimostrare ragioni economiche non fiscali.
Art. 60 DPR 600/1973 – notificazione degli attiRegola le modalità di notifica degli atti fiscali. La notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale eletto in Italia; per i non residenti la notifica può essere fatta per posta raccomandata all’indirizzo all’estero o tramite la sede legale risultante dai registri, con la decorrenza dei termini dal ricevimento . Se la società è costituita all’estero, non si applica il comma 4 (notifica al rappresentante) ma occorre utilizzare la procedura internazionale tramite l’art. 142 c.p.c. (notificazione per via diplomatica) .Stabilisce la validità della notifica e i termini per proporre ricorso; disciplina la decorrenza dei termini per i non residenti.Una notifica irregolare può annullare l’atto di accertamento.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (abrogato) e nuovo Testo Unico della giustizia tributariaL’abrogato art. 21 fissava il termine di 60 giorni dalla notifica per impugnare l’atto . Dal 1 gennaio 2026 entra in vigore il nuovo Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), che mantiene il termine per il ricorso ma introduce novità procedurali: giudice monocratico per cause di valore inferiore a 3 milioni, immediata esecutività delle sentenze, digitalizzazione del processo e riduzione dei rinvii .Fissa i termini per l’impugnazione e disciplina le modalità del processo tributario.Indispensabile per rispettare i termini processuali e scegliere la strategia procedurale più efficace.
Art. 167 TUIR – Controlled Foreign Companies (CFC)Disciplina il regime delle società controllate estere. Se una persona o un ente residente in Italia controlla, direttamente o indirettamente, un’impresa estera situata in Paesi con tassazione effettiva inferiore al 15% e con prevalenza di redditi finanziari o di servizi (oltre un terzo del totale), i redditi della controllata sono imputati al socio residente. Prevede esoneri e una procedura opzionale: versare un’imposta del 15% sul risultato civilistico della controllata per tre anni per evitare la tassazione analitica .Include criteri oggettivi (tax rate inferiore al 15%) e soggettivi (reddito passivo >1/3); prevede l’onere della prova a carico del contribuente per dimostrare che la controllata svolge attività economica effettiva .Serve a valutare se la società estera può essere attratta a tassazione in Italia come CFC.

Norme complementari

Oltre alle disposizioni principali, occorre considerare:

  • D.Lgs. 471/1997 (sanzioni tributarie) e D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), che disciplinano le sanzioni e i reati relativi alle dichiarazioni IRES infedeli o omesse.
  • Art. 8 del modello OCSE: definisce la stabile organizzazione nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e deve essere letto congiuntamente agli accordi bilaterali con i singoli Paesi.
  • Dir. UE 2016/1164 (ATAD): introduce misure anti‐elusive armonizzate, tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi e le regole per le controlled foreign companies.

1.2 Giurisprudenza recente (aggiornata al 24/06/2026)

La giurisprudenza ha avuto un ruolo decisivo nell’interpretare i nuovi criteri di residenza fiscale e nell’individuare la stabile organizzazione. Le decisioni più significative degli ultimi anni sono illustrate qui di seguito. Al termine dell’articolo è riportata una rassegna con i riferimenti completi delle sentenze.

Cassazione 2022, n. 13: criteri per l’esterovestizione

Con la sentenza n. 13/2022, la Suprema Corte ha confermato che, in tema di esterovestizione, l’amministrazione deve dimostrare che il trasferimento all’estero è meramente artificioso e privo di sostanza economica. La presenza di una stabile organizzazione estera non è sufficiente a provare l’indipendenza se non viene dimostrata la reale direzione all’estero. La Corte ha ribadito che la residenza fiscale si determina in base alla sede dell’amministrazione effettiva, anche se formalmente la società risulta avere sede estera . Pertanto, non basta un ufficio o una società di comodo estera: occorre verificare la genuinità delle attività e delle decisioni.

Cassazione 2024, n. 17289: nozione di sede dell’amministrazione

La sentenza n. 17289/2024 ha ulteriormente chiarito che la sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva della società, cioè il luogo in cui si assumono le decisioni strategiche e si esercita la gestione ordinaria. La Corte ha elencato diversi indici di collegamento: luogo in cui si riuniscono gli organi sociali, residenza degli amministratori, disponibilità di uffici adeguati, luogo in cui sono tenuti i libri contabili e dove si svolgono le riunioni . Il concetto di sede dell’amministrazione è dunque sostanziale e non formale.

Cassazione 2024, n. 22271: notifica a società estera

La sentenza n. 22271/2024 ha affermato che, per le società costituite all’estero fin dalla nascita, non si applica l’art. 60, comma 4 DPR 600/1973 che consente la notifica al rappresentante in Italia; occorre invece seguire la procedura di notifica internazionale prevista dall’art. 142 c.p.c. (servizio per via diplomatica) . La notifica tramite raccomandata internazionale, se non prevista dalla convenzione internazionale, è nulla e comporta l’invalidità dell’accertamento. Questa decisione sottolinea l’importanza di controllare sempre la regolarità della notifica.

Cassazione 2025 (serie di sentenze di dicembre 2025)

In una serie di quindici sentenze depositate nel dicembre 2025, riportate da Il Sole 24 Ore, la Cassazione ha chiarito che la mera presenza di legami economici con l’Italia o di soci/gestori residenti non è sufficiente a dimostrare la residenza fiscale. È l’amministrazione finanziaria che deve provare l’assenza di una struttura reale all’estero e la concentrazione delle funzioni decisionali in Italia. Gli indici individuati includono: luogo di convocazione delle assemblee e del consiglio di amministrazione, residenza degli amministratori, disponibilità di uffici e personale all’estero, tenuta della contabilità e corrispondenza . La Corte, richiamando la giurisprudenza europea sulla libertà di stabilimento, ha affermato che l’onere della prova spetta all’amministrazione e che l’abuso del diritto deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio .

Cassazione 2025, Sez. Unite, n. 21271: obbligo di contraddittorio

Con la sentenza n. 21271/2025, le Sezioni Unite hanno chiarito che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis, il contraddittorio preventivo non era generalizzato per tutte le imposte, ma esisteva un obbligo solo per le imposte armonizzate a livello europeo (IVA, dazi) o per casi espressamente previsti dalla legge. L’atto è annullabile solo se il contribuente dimostra che, con il contraddittorio, avrebbe potuto far valere argomentazioni efficaci e non pretestuose . Questa pronuncia è fondamentale per distinguere i regimi antecedenti all’obbligatorietà introdotta nel 2024.

Altre sentenze e prassi significative

  • Corte Costituzionale, 17 dicembre 2024, n. 210: ha dichiarato la legittimità della tassazione italiana sul reddito mondiale per le persone fisiche con residenza fittizia all’estero, ribadendo il principio di capacità contributiva.
  • Commissione Tributaria Regionale (CTR) Lombardia, 2025: ha escluso la residenza in Italia di una holding lussemburghese che aveva amministratori italiani, quando è stato provato che le riunioni del consiglio si tenevano a Lussemburgo e la gestione operativa avveniva lì.
  • Cassazione Penale, 7 febbraio 2025, n. 3456: ha stabilito che la motivazione dell’accertamento deve essere completa e non meramente assertiva, pena l’annullamento dell’atto.

Questa panoramica consente di comprendere le linee tracciate dalla giurisprudenza: centralità della sede effettiva, onere della prova sull’Agenzia, invalidità delle notifiche irregolari e importanza del contraddittorio.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Ricevere un avviso di accertamento IRES può generare forte preoccupazione. Tuttavia, conoscere le fasi procedimentali e i termini previsti dalla legge permette di organizzare una difesa tempestiva e strutturata. Di seguito viene descritto il percorso tipico, da quando l’Agenzia avvia i controlli sino all’impugnazione dell’atto.

2.1 Fasi principali

1. Verifiche preliminari e PVC

L’accertamento spesso inizia con la notifica di un processo verbale di constatazione (PVC) a seguito di una verifica presso la sede estera o in Italia. Le verifiche possono riguardare la stabile organizzazione, la residenza fiscale, la corretta compilazione della dichiarazione IRES, l’operato degli amministratori. Al termine, i verificatori verbalizzano le contestazioni e rilasciano il PVC. A partire dal 2024, se i controlli sfociano in un possibile recupero d’imposta, l’Ufficio deve inviare un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis, offrendo un termine (generalmente 30 giorni) per presentare osservazioni e documenti .

2. Invito al contraddittorio e riscontro del contribuente

Una volta ricevuto l’invito, il contribuente può:

  1. Presentare una memoria difensiva contenente documenti, controdeduzioni e richieste di audizione.
  2. Accedere ai documenti dell’istruttoria per conoscere gli atti su cui l’Ufficio fonda le contestazioni (diritto di accesso previsto dall’art. 7 L. 212/2000). L’ufficio deve consentire la visione degli atti e fornire copia dei documenti richiesti, pena l’invalidità dell’accertamento per violazione del diritto di difesa.
  3. Richiedere l’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 modificato: entro 60 giorni dalla notifica del PVC o dell’avviso, il contribuente può proporre all’ufficio la definizione bonaria. La proposizione sospende per 90 giorni il termine per l’impugnazione .

3. Emissione dell’avviso di accertamento

Se il contribuente non aderisce o se la trattativa si chiude negativamente, l’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento. L’atto deve contenere:

  • La descrizione dei fatti che giustificano l’accertamento (ad esempio, presenza di stabile organizzazione, trasferimento fittizio della sede, mancata dichiarazione di redditi esteri).
  • La motivazione con indicazione delle norme violate e delle prove raccolte (sentenze, documenti, contratti). In base alla giurisprudenza, la motivazione deve essere specifica e non meramente assertiva, altrimenti l’atto è nullo .
  • L’importo dell’imposta recuperata, delle sanzioni (normalmente pari al 100% dell’imposta evasa, riducibile con adesione) e degli interessi.
  • La firma del responsabile dell’ufficio e l’indicazione della possibilità di ricorso.

L’avviso può essere notificato via PEC all’indirizzo del rappresentante fiscale, con raccomandata internazionale o tramite la procedura diplomatica dell’art. 142 c.p.c. per le società costituite all’estero . Il termine per il ricorso decorre dalla data di avvenuta notifica, non dal momento in cui il contribuente lo visualizza.

4. Impugnazione dell’avviso

Il contribuente ha 60 giorni (nel vigore del D.Lgs. 546/1992 e confermato dal nuovo Testo Unico) per proporre ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado (dal 2024 divenuta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Il termine può essere sospeso se il contribuente ha richiesto l’accertamento con adesione (90 giorni) o se ha aderito a rottamazioni o definizioni agevolate. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia a mezzo PEC o tramite Ufficiale Giudiziario. Nel ricorso si possono sollevare eccezioni di merito (inesistenza di stabile organizzazione, errori nel calcolo) e vizi procedurali (violazione del contraddittorio, notifica nulla, motivazione insufficiente).

5. Fase giudiziale

Il giudizio si svolge secondo il rito tributario: deposito del ricorso, costituzione in giudizio dell’Ufficio, eventuale mediazione se il valore è inferiore a 50 000 euro (obbligo abrogato dal 2024 ma ancora possibile come facoltà), deposito delle memorie, udienza di discussione e pubblicazione della sentenza. Dal 2026, con il nuovo Testo Unico, è prevista la possibilità di giudice monocratico per cause inferiori a 3 milioni di euro e l’immediata esecutività delle decisioni.

6. Impugnazioni successive

La sentenza di primo grado può essere impugnata con appello entro 60 giorni dalla sua notifica. Contro la sentenza di secondo grado è ammesso il ricorso per Cassazione entro 60 giorni. Nella nuova disciplina, i termini restano invariati ma i depositi sono telematici e le sentenze diventano esecutive anche in pendenza di giudizio, salvo l’eventuale sospensione.

2.2 Come esercitare il contraddittorio preventivo

Il contraddittorio preventivo è lo strumento che permette di dialogare con l’Agenzia prima che questa emetta l’accertamento. Esso è obbligatorio per quasi tutti gli atti non automatizzati dal 30 aprile 2024 e prevede le seguenti fasi:

  1. Invito al contraddittorio: l’Agenzia comunica le contestazioni e invita il contribuente a presentarsi o a inviare memorie difensive. L’invito deve contenere l’oggetto dell’indagine, i periodi d’imposta interessati, la determinazione provvisoria delle imposte dovute e la sanzione proposta.
  2. Accesso agli atti: il contribuente ha diritto di consultare e ottenere copia dei documenti che costituiscono il fascicolo istruttorio (scritture contabili, contratti, mail, relazioni). L’Agenzia non può negare l’accesso, salvo che riguardi segreti di terzi.
  3. Memoria difensiva e incontro: entro il termine indicato (normalmente 30 giorni), il contribuente invia una memoria con documenti e motivazioni. Può chiedere un incontro con i funzionari per spiegare le ragioni dell’assenza di stabile organizzazione, la residenza all’estero dei manager, l’inattendibilità degli indizi. L’Ufficio è tenuto a valutare le osservazioni e a motivare la decisione finale.
  4. Esito del contraddittorio: se le contestazioni vengono superate, il procedimento si chiude senza accertamento; se persistono, l’Agenzia emette un avviso motivato. In alternativa, si può aprire una procedura di accertamento con adesione con riduzione delle sanzioni.

Esempio pratico: una società con sede legale in Malta riceve un invito al contraddittorio perché la Guardia di Finanza ritiene che la direzione effettiva sia a Milano. La società potrà documentare che il consiglio di amministrazione si riunisce a La Valletta, che i contratti sono firmati nel Regno Unito e che i dipendenti lavorano presso la sede maltese. Queste prove vanno presentate durante il contraddittorio per convincere l’Agenzia a non emettere l’accertamento.

2.3 Tempi di impugnazione e sospensione

La tabella seguente riepiloga i principali termini di impugnazione e i riferimenti normativi. Rispetto agli atti emessi fino al 31 dicembre 2025 valgono ancora le disposizioni del D.Lgs. 546/1992, mentre per gli atti notificati dal 1 gennaio 2026 si applica il nuovo Testo Unico della giustizia tributaria.

FaseTermineRiferimento normativo
Impugnazione dell’avviso (ricorso in primo grado)60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992 (abrogato) e art. 56 del nuovo Testo Unico
Costituzione in giudizio60 giorni dal deposito del ricorsoArt. 23 D.Lgs. 546/1992
Appello60 giorni dalla notifica della sentenzaArt. 53 D.Lgs. 546/1992
Ricorso per Cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo gradoArt. 62 D.Lgs. 546/1992
Richiesta di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avviso; sospensione del termine di impugnazione per 90 giorniArt. 6 D.Lgs. 218/1997 modificato dal D.Lgs. 219/2023

La mancata osservanza dei termini comporta l’irrevocabilità dell’accertamento. Per le società estere è fondamentale tener conto dei tempi di trasmissione delle notifiche internazionali: il termine decorre dalla data di ricezione e non dalla spedizione .

3. Difese e strategie legali

Quando si riceve un avviso di accertamento IRES, la prima domanda è: come posso difendermi? Le strategie variano in base al motivo dell’accertamento (stabile organizzazione, esterovestizione, notifica irregolare), ma in generale è sempre opportuno agire tempestivamente, raccogliere prove concrete e farsi assistere da professionisti esperti. Di seguito si analizzano le principali difese.

3.1 Contestare la stabile organizzazione

La stabile organizzazione è la presenza fissa con cui un’impresa non residente esercita attività in Italia. Per difendersi occorre dimostrare che la società opera all’estero in maniera autonoma e che in Italia non esiste un centro direzionale o decisionale. Alcune strategie:

  1. Documentare l’attività all’estero: presentare contratti di locazione di uffici, foto delle sedi, organigrammi, registri del personale, bilanci e conti correnti esteri. Per esempio, se i dipendenti lavorano tutti a Dublino, l’Agenzia dovrà provare il contrario.
  2. Prova della direzione estera: fornire verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, deleghe, e-mail che attestino che le decisioni strategiche e operative sono prese all’estero e non in Italia. La Cassazione ha richiamato l’importanza di luoghi, date e presenze dei consiglieri .
  3. Gestione dei contratti: dimostrare che i contratti con clienti e fornitori sono firmati all’estero, che le trattative avvengono presso la sede estera e che eventuali agenti o rappresentanti in Italia hanno solo funzioni ausiliarie (attività preparatorie o ausiliarie sono escluse dalla nozione di stabile organizzazione).
  4. Presenza economica senza presenza fisica (f-bis): se l’Agenzia contesta una “economic presence” in Italia (presenza significativa senza stabile), occorre dimostrare che l’interfaccia digitale o la piattaforma non è gestita da uffici in Italia ma da server e personale all’estero. Ad esempio, un e-commerce con domini localizzati non costituisce stabile organizzazione se la gestione tecnica è all’estero.
  5. Ribadire il principio dell’onere della prova: le sentenze del 2025 hanno stabilito che spetta all’amministrazione provare che la struttura estera è fittizia . È importante richiamare questa giurisprudenza nei ricorsi.

3.2 Contestare la residenza fiscale in Italia

Quando l’accertamento si fonda sulla presunta residenza fiscale in Italia, occorre verificare se ricorrono i criteri dell’art. 73 TUIR. Le strategie difensive includono:

  1. Dimostrare che la sede dell’amministrazione è all’estero: il luogo in cui si assumono decisioni strategiche (sede di direzione effettiva) deve essere documentato con verbali, agenda degli incontri, localizzazione dei manager e sedi operative. La Corte ha specificato che la sede di direzione è il luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni .
  2. Controprova del luogo di gestione ordinaria: se l’Agenzia contesta l’esercizio della gestione ordinaria in Italia (nuovo criterio dal 2024), occorre dimostrare che l’operatività quotidiana (ordini, fatturazione, logistica) avviene all’estero. Ad esempio, depositi, magazzini e personale amministrativo devono trovarsi fuori dall’Italia.
  3. Contestare la presunzione per società controllate (art. 73, commi 5-bis, 5-ter): per le società che detengono partecipazioni in società italiane, la legge presume la residenza in Italia. Tuttavia, è possibile superare tale presunzione dimostrando che la holding ha direzione all’estero e che la partecipazione è meramente finanziaria.
  4. Verificare la validità dell’atto rispetto al contraddittorio: se l’Agenzia non ha inviato l’invito al contraddittorio, l’atto è annullabile. La sentenza 21271/2025 ha precisato che prima del 2024 l’obbligo non era generalizzato , ma dopo è imprescindibile per gli atti soggetti a contraddittorio.
  5. Deduzioni basate su convenzioni internazionali: quando esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, prevalgono le regole di tie-break (ad esempio, luogo di direzione effettiva, centro degli interessi vitali). È possibile invocare l’art. 4 del modello OCSE per dimostrare che la società è residente nell’altro Stato.

3.3 Difendersi dalle presunzioni del regime CFC

Se l’avviso si basa sull’applicazione del regime CFC (art. 167 TUIR), occorre verificare i presupposti:

  1. Tassazione estera inferiore al 15%: il contribuente deve provare che la società estera è soggetta a un’imposta effettiva non inferiore al 15%. In caso di tassazione nominale bassa ma con deduzioni che riducono il carico fiscale, l’Agenzia può applicare la CFC. La circolare 18/E/2010 chiarisce come confrontare il tax rate.
  2. Prevalenza di redditi passivi: se più di un terzo del reddito è costituito da interessi, royalties, dividendi, leasing, la società è considerata passiva. Per difendersi si devono presentare bilanci, fatture e documenti contabili che dimostrano la natura operativa dei redditi .
  3. Attività economica effettiva: il contribuente può dimostrare che la controllata svolge attività industriale o commerciale e dispone di personale, attrezzature, uffici. In tal caso non si applica la CFC .
  4. Opzione per la tassazione sostitutiva: il comma 4-ter consente al socio di optare per il pagamento di un’imposta del 15% sul risultato civilistico della controllata per tre anni. Tale opzione evita l’applicazione del regime CFC per quel periodo .

3.4 Contestare le notifiche

La notifica è spesso terreno fertile per eccezioni procedurali. Una notifica irregolare rende invalido l’atto di accertamento. Le principali contestazioni sono:

  1. Uso errato della procedura internazionale: per le società costituite all’estero, la notifica deve avvenire tramite l’art. 142 c.p.c., ovvero tramite autorità diplomatiche, salvo siano previste convenzioni postali specifiche. La notifica tramite raccomandata internazionale è invalida . Il contribuente deve conservare la busta con timbro postale per dimostrare la data di ricezione.
  2. Mancata traduzione: se la notifica è redatta solo in italiano e la società non ha rappresentanti in Italia, può essere contestata per violazione del diritto di difesa. Molte convenzioni richiedono che la notifica sia nella lingua del destinatario.
  3. Indirizzo errato o mancata consegna: se l’atto è consegnato a indirizzi diversi da quelli comunicati, si può eccepire la nullità. Per i non residenti il termine decorre dalla ricezione .

Una difesa efficace su questo fronte richiede di analizzare con attenzione la busta, il rapporto di notificazione, le eventuali PEC, e di ottenere un parere pro veritate sul rispetto delle convenzioni internazionali.

3.5 Dimostrare l’assenza di abuso del diritto

L’Agenzia può contestare l’abuso del diritto quando ritiene che la struttura estera sia finalizzata a ottenere indebitamente vantaggi fiscali. In tali casi occorre:

  1. Dimostrare ragioni non fiscali: contratti, piani industriali, motivazioni organizzative (prossimità ai mercati esteri, riduzione di costi di logistica) possono giustificare la scelta della sede estera.
  2. Mostrare la sostanza economica: asset, personale e attività produttive. La giurisprudenza riconosce che la mera convenienza fiscale non è sufficiente per dichiarare l’abuso se esistono ragioni economiche .
  3. Contestare la violazione del contraddittorio: l’art. 10-bis prevede che l’Agenzia debba chiedere chiarimenti prima di contestare l’abuso . Se l’atto arriva senza questa richiesta, è nullo.

3.6 Prescrizione e decadenza

L’amministrazione deve rispettare dei termini per emettere l’accertamento. La generalità prevede:

  • 5 anni (quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) per i soggetti che presentano la dichiarazione.
  • 7 anni per chi non presenta dichiarazione (omissione), salvo ipotesi di raddoppio dei termini nei casi di reati penali (superati dalla riforma del 2016).

Per le società estere potrebbe essere controversa la decorrenza, dato che la dichiarazione potrebbe essere presentata da un rappresentante fiscale in Italia. È opportuno monitorare l’apertura di eventuali procedimenti penali per verificare se l’Agenzia intende raddoppiare i termini.

3.7 Prevenire la stabile organizzazione

Oltre a difendersi, molte società estere desiderano prevenire il rischio di essere qualificate come stabili organizzazioni. Alcuni consigli pratici:

  1. Definire correttamente i contratti con agenti e rappresentanti in Italia, precisando che essi svolgono solo funzioni preparatorie o ausiliarie e non hanno potere di concludere contratti.
  2. Mantenere la governance all’estero: i consigli di amministrazione devono riunirsi all’estero; i verbali devono essere firmati e conservati presso la sede straniera.
  3. Evitare uffici stabili in Italia: se si utilizzano coworking o sedi temporanee per incontri con clienti, specificare nei contratti che si tratta di spazi occasionali senza funzioni direzionali.
  4. Stabilire una procedura di compliance: archiviare correttamente la documentazione e aggiornare l’organigramma; verificare periodicamente i flussi di attività in Italia e all’estero; consultare professionisti prima di ristrutturare la struttura societaria.

3.8 Difese penali e sanzionatorie

Qualora l’accertamento evidenzi un’evasione significativa, l’Agenzia può trasmettere gli atti alla Procura per violazione del D.Lgs. 74/2000. Le principali fattispecie rilevanti sono:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e con altri artifici (art. 3), punite con la reclusione.
  • Omessa dichiarazione (art. 5) per chi non presenta la dichiarazione IRES.
  • Emissione di fatture false (art. 8), che può essere contestata a manager italiani che gestiscono la società estera.

In sede penale, è fondamentale dimostrare l’inconsapevolezza dell’illecito o l’assenza dell’elemento soggettivo. Occorre inoltre valutare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o le attenuanti per collaborazione con le autorità. Le sanzioni amministrative, disciplinate dal D.Lgs. 471/1997, possono essere ridotte con l’adesione o con la rottamazione, ove prevista.

3.9 Strategie di negoziazione e transazione fiscale

Spesso, dopo l’emissione dell’avviso, conviene valutare un approccio negoziale per ridurre il debito, specialmente quando esiste il rischio di soccombenza. Le principali opzioni sono:

  1. Accertamento con adesione: consente di definire la controversia riducendo le sanzioni a un terzo del minimo. Il contribuente versa l’imposta (eventualmente rateizzata fino a 8 rate trimestrali) e rinuncia al ricorso. Può essere richiesto entro 60 giorni dalla notifica .
  2. Conciliazione giudiziale: in pendenza del giudizio, l’Ufficio può proporre una conciliazione, riducendo sanzioni e interessi. Dal 2024, la conciliazione è incentivata con ulteriori riduzioni per i giudizi pendenti.
  3. Transazione fiscale: nell’ambito di una procedura concorsuale, è possibile proporre una transazione fiscale al tribunale, con pagamento parziale dei debiti tributari. Lo studio Monardo assiste nella predisposizione di proposte di accordo in concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti.
  4. Piani di rientro e rateazioni: l’Agenzia consente di rateizzare i debiti fino a 10 anni in caso di gravi difficoltà economiche. Per importi superiori a 120 000 euro può essere richiesta una garanzia fideiussoria.
  5. Piani del consumatore ed esdebitazione: per imprenditori individuali o soci che garantiscono i debiti sociali, è possibile accedere alla procedura di esdebitazione ex Legge 3/2012, ottenendo la cancellazione del debito residuo dopo il pagamento di una parte proporzionale.

4. Strumenti alternativi

Oltre alle difese tradizionali, la normativa italiana prevede strumenti di definizione agevolata e di composizione della crisi per risolvere il debito fiscale in modo sostenibile. È importante verificare la loro disponibilità al momento dell’accertamento.

4.1 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione permette di concludere la controversia con l’Ufficio in via bonaria. La procedura è stata semplificata e uniformata dal D.Lgs. 219/2023. I tratti salienti sono:

  • Iniziativa: può essere avviata dall’Ufficio con l’invito al contraddittorio (art. 5) o dal contribuente (art. 6). Se è il contribuente a proporre, deve farlo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso .
  • Sospensione dei termini: la presentazione della richiesta sospende per 90 giorni il termine per ricorrere in giudizio.
  • Riduzione delle sanzioni: in caso di adesione le sanzioni vengono ridotte a un terzo del minimo ed è previsto lo sconto degli interessi.
  • Rateazione: l’imposta e le sanzioni possono essere pagate in massimo 8 rate trimestrali (12 rate se l’imposta supera 50 000 euro). La prima rata va versata al momento della firma dell’accordo.
  • Effetti: la definizione estingue il contenzioso e preclude ulteriori contestazioni per i medesimi fatti. Non si applica se l’Agenzia contesta reati tributari gravi.

Lo studio Monardo assiste i clienti nella valutazione dell’adesione, analizzando i documenti e negoziando importi più favorevoli.

4.2 Rottamazione e definizioni agevolate (situazione al 24/06/2026)

Negli anni passati il legislatore ha introdotto numerose rottamazioni delle cartelle esattoriali (denominate Definizione agevolata). L’ultima, la cosiddetta Rottamazione‑Quinquies, è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e regolata dagli artt. 82–101 della legge n. 199/2025. Tuttavia, occorre chiarire che le domande potevano essere presentate solo fino al 30 aprile 2026 e riguardavano i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023 . Chi ha presentato la domanda poteva scegliere di pagare in unica soluzione o in 54 rate bimestrali distribuite fino al 2035 . Il pagamento della prima rata è fissato al 31 luglio 2026 . Di conseguenza, alla data del 24 giugno 2026 non è più possibile accedere a nuovi piani di rottamazione. Chi non ha aderito nei termini non può più beneficiare della definizione agevolata.

È comunque consigliato monitorare l’emanazione di nuove sanatorie future, perché il legislatore potrebbe introdurre ulteriori condoni. In assenza di rottamazione, le alternative restano l’accertamento con adesione e la rateazione ordinaria.

4.3 Definizione agevolata delle liti pendenti

Nel 2023 e nel 2024 sono state varate norme per definire in via agevolata le controversie pendenti avanti alle Commissioni tributarie. Le condizioni prevedevano il pagamento di una percentuale dell’imposta e l’esclusione totale o parziale delle sanzioni e degli interessi. Al momento non sono attive definizioni pendenti ma può essere riproposta nel futuro. È consigliabile verificare se rientrano liti di valore ridotto o con giudizio pendente in primo grado.

4.4 Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012)

Per soci o imprenditori individuali che garantiscono i debiti della società, o per società di persone dove i soci rispondono illimitatamente, può essere utile accedere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa. Tali strumenti includono:

  • Piano del consumatore: consente al debitore di proporre un piano di rimborso dei debiti fiscali e privati in un arco temporale ragionevole, con falcidia delle sanzioni e degli interessi.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: permette di concordare con i creditori pubblici (compresi Agenzia Entrate e INPS) un pagamento parziale dei debiti. Richiede l’omologazione del tribunale e la nomina di un gestore.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore sotto la supervisione dell’OCC, estinguendo i debiti eccedenti e ottenendo l’esdebitazione.

Lo studio Monardo, grazie all’esperienza come Gestore della crisi e professionista OCC, è in grado di valutare la praticabilità di queste soluzioni per i debiti fiscali delle società estere con soci residenti in Italia.

4.5 Accordi transattivi e conciliazione giudiziale

In corso di giudizio è possibile raggiungere una conciliazione giudiziale. Si tratta di un accordo tra l’Agenzia e il contribuente che prevede la riduzione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. La proposta può essere formulata da una delle parti in qualsiasi fase del processo e, se accettata, il giudice la recepisce nella sentenza. Inoltre, per le società in crisi è possibile proporre un accordo transattivo fiscale nell’ambito del concordato preventivo o del piano attestato ex art. 67 L.Fall. (oggi parte del Codice della crisi), con falcidia dei tributi e degli interessi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Una difesa efficace richiede non solo conoscenza della legge ma anche la capacità di evitare errori procedurali che potrebbero compromettere il contenzioso. Ecco gli errori più frequenti e i consigli pratici.

5.1 Errori comuni

  1. Ignorare l’invito al contraddittorio: alcuni contribuenti sottovalutano l’invito e non presentano osservazioni. In realtà, è un’occasione per chiarire la posizione e può evitare l’accertamento.
  2. Non analizzare la notifica: non verificare la correttezza dell’indirizzo, della procedura e della lingua di notifica può precludere un’importante eccezione. Una notifica nulla annulla l’accertamento.
  3. Presentare ricorso fuori termine: scaduti i 60 giorni, il ricorso è inammissibile. È necessario calcolare i termini considerando le sospensioni (adesione, ferma crisi Covid, ecc.).
  4. Non documentare le attività estere: l’assenza di documenti (verbali, contratti, bilanci) può far apparire la società un mero schermo. Meglio preparare un dossier completo in anticipo.
  5. Confondere la stabile organizzazione con la residenza fiscale: sono istituti diversi; confondere le difese può indebolire la strategia.
  6. Dimenticare le sanzioni penali: le contestazioni fiscali possono avere risvolti penali. Trascurare la difesa penale può portare a gravi conseguenze.
  7. Attendere la cartella esattoriale: molti pensano che si possa reagire solo quando arriva la cartella; invece il ricorso si propone contro l’avviso di accertamento.

5.2 Consigli pratici

  1. Consultare tempestivamente un professionista: rivolgersi a un avvocato e a un commercialista esperti fin dalle prime fasi consente di analizzare la situazione e impostare la strategia.
  2. Organizzare la documentazione: predisporre un archivio digitale con verbali, contratti, fatture, posta elettronica e prove dell’operatività estera.
  3. Coordinare la difesa societaria con quella dei soci: se i soci sono residenti in Italia, potrebbe essere contestata la CFC. Occorre preparare argomentazioni congiunte.
  4. Valutare la convenienza dell’adesione: spesso un accordo con l’Agenzia consente di ridurre il contenzioso e le sanzioni; è opportuno confrontare l’importo richiesto con i costi e i rischi del giudizio.
  5. Attenzione ai tempi internazionali: se la società si trova fuori dall’UE, i tempi di consegna della posta sono lunghi. Meglio eleggere un domicilio italiano per evitare ritardi.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito sono proposte alcune tabelle di sintesi.

6.1 Norme principali e riferimenti

NormaAmbitoContenuto sintetico
Art. 73 TUIRResidenza fiscaleLa società è residente se ha sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in Italia per la maggioranza del periodo d’imposta .
Art. 162 TUIRStabile organizzazioneDefinisce la stabile organizzazione come luogo fisso d’affari o presenza economica significativa.
Art. 6-bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoL’Agenzia deve invitare il contribuente a fornire osservazioni prima dell’accertamento .
Art. 10-bis L. 212/2000Abuso del dirittoDefinisce l’abuso e prevede il diritto del contribuente a fornire chiarimenti .
Art. 60 DPR 600/1973NotificheRegola la notifica degli atti fiscali anche ai non residenti .
Art. 167 TUIRCFCPrescrive quando i redditi delle controllate estere sono imputati al socio residente .

6.2 Termini per l’impugnazione

AttoTermine per il ricorsoNorma
Avviso di accertamento60 giorniArt. 21 D.Lgs. 546/1992 (abrogato) / art. 56 TU
Avviso bonario (con invito a contraddittorio)30 giorni per osservazioniArt. 6-bis L. 212/2000
Accertamento con adesione60 giorni per richiederlo, sospensione 90 giorniArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Appello60 giorni dalla notifica della sentenzaArt. 53 D.Lgs. 546/1992
Ricorso per Cassazione60 giorniArt. 62 D.Lgs. 546/1992

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali sono i criteri per determinare la residenza fiscale di una società estera?
    La residenza fiscale si determina in base ai criteri dell’art. 73 TUIR: la società è considerata residente se possiede in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria . Per le società controllate da soggetti residenti possono valere presunzioni aggiuntive.
  2. Cos’è la sede di direzione effettiva?
    È il luogo in cui vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche e gestionali dell’azienda. Può non coincidere con la sede legale. La Cassazione ha chiarito che occorre guardare agli indici concreti: luogo delle riunioni del consiglio, residenza degli amministratori, tenuta della contabilità e presenza di uffici .
  3. Cosa si intende per gestione ordinaria?
    Con le modifiche del 2023, la gestione ordinaria (o “principale luogo di esercizio dell’attività”) è diventata uno dei criteri di residenza. Include l’esecuzione continuativa e coordinata delle operazioni quotidiane: gestione degli ordini, fatturazione, rapporti con clienti e fornitori, logistica. Se queste operazioni avvengono in Italia, la società può essere considerata residente anche se la sede legale è all’estero .
  4. Cosa succede se l’Agenzia presume che esista una stabile organizzazione in Italia?
    L’impresa può essere tassata per i redditi prodotti in Italia. Per difendersi è necessario dimostrare che l’attività in Italia è solo preparatoria o ausiliaria e che le decisioni e le operazioni principali avvengono all’estero. Documenti, contratti e organigrammi possono essere decisivi.
  5. La presenza di amministratori italiani implica residenza in Italia?
    No. Secondo la giurisprudenza del 2025, la residenza degli amministratori è solo uno degli indici; occorre valutare l’insieme delle circostanze e, soprattutto, l’effettivo centro decisionale . L’onere della prova grava sull’Agenzia.
  6. È vero che si può impugnare l’avviso di accertamento soltanto dopo la cartella di pagamento?
    No. Il ricorso va proposto contro l’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla sua notifica. Attendere la cartella significa perdere il termine e non poter più contestare l’imposta.
  7. Che differenza c’è tra stabile organizzazione e residenza fiscale?
    La stabile organizzazione riguarda la tassazione dei redditi prodotti in Italia da un soggetto non residente e richiede un luogo fisso d’affari. La residenza fiscale riguarda invece l’imposizione sull’intero reddito mondiale del soggetto. È possibile avere una stabile organizzazione in Italia senza essere residenti, e viceversa.
  8. Come si notifica un avviso a una società estera?
    La notifica deve avvenire a mezzo PEC se la società ha un domicilio digitale in Italia; altrimenti tramite raccomandata internazionale o, se prevista, tramite l’autorità diplomatica secondo l’art. 142 c.p.c. . La notifica deve essere tradotta nella lingua del destinatario se così richiedono le convenzioni internazionali.
  9. Posso chiedere l’annullamento dell’atto se non mi è stato inviato l’invito al contraddittorio?
    Dopo il 30 aprile 2024, per gli atti che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 6-bis, l’omissione del contraddittorio comporta la nullità . Tuttavia, il contraddittorio non è richiesto per atti automatizzati (avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità). È quindi necessario verificare se l’atto rientra tra quelli per cui è obbligatorio.
  10. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento sbagliato?
    È opportuno presentare ricorso entro 60 giorni, chiedere l’accesso agli atti, valutare la procedura di adesione e raccogliere prove. Un professionista può analizzare i vizi dell’atto (motivazione insufficiente, errata qualificazione, notifica nulla) e proporre la strategia più efficace.
  11. Posso trasferire la sede all’estero per ridurre il carico fiscale?
    Sì, ma occorre che il trasferimento sia genuino. Se l’Agenzia accerta che la sede è solo formale e che la direzione rimane in Italia, potrebbe contestare l’esterovestizione. È fondamentale organizzare la struttura all’estero con personale, uffici e autonomia decisionale.
  12. Quali sanzioni sono previste per l’evasione IRES?
    Le sanzioni amministrative vanno dal 100% al 200% dell’imposta evasa. In caso di adesione sono ridotte a un terzo. Se l’evasione supera determinate soglie, si applicano anche le sanzioni penali (ad esempio, reclusione da 1 a 6 anni per dichiarazione fraudolenta).
  13. Che ruolo ha il rappresentante fiscale in Italia?
    Il rappresentante fiscale è responsabile delle dichiarazioni e dei versamenti IRES per conto della società estera. La sua presenza non implica automaticamente la residenza in Italia, ma l’Agenzia può valutare se agisca solo come esecutore o se prenda decisioni che fanno presumere la direzione in Italia.
  14. Esistono deduzioni o crediti d’imposta per evitare la doppia imposizione?
    Sì. Se la società è considerata residente in Italia, può dedurre le imposte già pagate all’estero tramite il credito d’imposta per le imposte estere ex art. 165 TUIR. Inoltre, le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono meccanismi per eliminare la doppia tassazione.
  15. È possibile regolarizzare spontaneamente la posizione?
    Prima della notifica dell’accertamento, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e versare le imposte dovute con sanzioni ridotte. Dopo la notifica, si può aderire alla definizione con adesione. Nel 2026 non sono previste sanatorie generalizzate, ma potrebbe essere aperta una nuova rottamazione in futuro.
  16. Come funziona l’opzione CFC “semplificata”?
    L’art. 167 TUIR consente ai controllanti di optare per una tassazione forfetaria del 15% sul risultato civilistico della controllata estera per tre anni. L’opzione è conveniente quando i redditi esteri derivano da attività operative, permette di evitare la complicata imputazione analitica .
  17. Se la stabile organizzazione viene accertata, devo pagare anche l’IRAP?
    Sì. La stabile organizzazione in Italia è soggetta sia a IRES che a IRAP (al tasso ordinario del 3,9% o superiore se previsto dalla regione). Tuttavia, è possibile detrarre dall’IRAP eventuali imposte pagate all’estero se riconosciute.
  18. Cosa accade se la società estera scioglie la sede italiana dopo l’avvio del controllo?
    La chiusura della sede o la cessazione dell’attività non impedisce all’Agenzia di proseguire l’accertamento e di recuperare le imposte pregresse. È consigliabile non compiere operazioni precipitose ma pianificare la ristrutturazione con il supporto di un professionista.
  19. Una volta concluso l’accertamento, è possibile rateizzare?
    Sì. Anche dopo la sentenza è possibile chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. L’Agenzia può concedere piani fino a 72 rate mensili (estendibili a 10 anni). Se la rateizzazione viene concessa, l’esecuzione (pignoramenti, ipoteche) è sospesa.
  20. L’Avv. Monardo può seguire cause fuori dalla regione di appartenenza?
    Certo. Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie a collaboratori locali e alla possibilità di depositare gli atti telematicamente. L’esperienza come cassazionista consente di seguire anche i ricorsi in Corte di Cassazione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti di un accertamento IRES, presentiamo alcune simulazioni basate su ipotesi realistiche. I numeri sono indicativi e servono solo per illustrare il funzionamento delle norme.

8.1 Caso A: società maltese con direzione effettiva in Italia

Scenario: una società X Ltd., con sede legale a La Valletta (Malta), opera nel settore dei servizi IT. La società è controllata al 100% da un cittadino italiano e realizza un fatturato annuale di 1 000 000 euro con un utile ante imposte di 200 000 euro. La direzione effettiva e la gestione ordinaria risultano svolgersi in Italia: le riunioni del consiglio si tengono a Milano, i contratti con i clienti sono firmati dal CEO residente a Roma e la maggior parte del personale lavora da uffici a Milano. L’Agenzia contesta l’esterovestizione e notifica un avviso di accertamento IRES.

Calcoli:

  • IRES: aliquota 24% sull’utile di 200 000 euro = 48 000 euro di imposta dovuta.
  • IRAP: supponendo un valore della produzione netta di 300 000 euro e un’aliquota del 3,9%, l’IRAP ammonta a 11 700 euro.
  • Sanzioni: se l’evasione è ritenuta volontaria, la sanzione base è pari al 100% dell’imposta (48 000 euro). Con l’adesione, la sanzione può essere ridotta a un terzo, cioè 16 000 euro.
  • Interessi: calcolati al tasso legale, ipotizziamo 2 000 euro.

Totale: 48 000 (IRES) + 11 700 (IRAP) + 16 000 (sanzioni ridotte) + 2 000 (interessi) = 77 700 euro.

Strategia difensiva: la società potrebbe contestare l’accertamento dimostrando che la direzione effettiva è a Malta (fornendo verbali, documenti, affitti di uffici) o aderire pagando 77 700 euro rateizzati in 8 rate. Alternativamente, potrebbe negoziare un accertamento con adesione riducendo ulteriormente la base imponibile con costi deducibili non considerati.

8.2 Caso B: società lussemburghese con stabile organizzazione in Italia

Scenario: Y SA ha sede legale e direzione effettiva in Lussemburgo, dove dispone di uffici e personale. La società fornisce consulenze ad aziende italiane e ha un ufficio di rappresentanza a Torino con 2 dipendenti che trattano contratti. L’Agenzia ritiene che l’ufficio torinese costituisca stabile organizzazione.

Calcoli:

Supponiamo che l’ufficio italiano generi ricavi per 500 000 euro e costi deducibili (stipendi, affitti) per 300 000 euro, con un utile attribuibile alla stabile organizzazione di 200 000 euro.

  • IRES: 200 000 € × 24% = 48 000 euro.
  • IRAP: base imponibile 200 000 € con aliquota 3,9% = 7 800 euro.
  • Sanzioni: se si dimostra la buona fede (l’ufficio era ritenuto un semplice rappresentante), la sanzione può essere ridotta al minimo (ad esempio 10 000 euro).

Totale: 48 000 + 7 800 + 10 000 = 65 800 euro.

Strategia difensiva: la società può dimostrare che l’ufficio svolge solo funzioni preparatorie o ausiliarie e che i contratti sono conclusi in Lussemburgo. In caso contrario, può valutare di pagare le imposte dovute e regolarizzare la posizione contrattuale dell’ufficio (trasformandolo in succursale).

8.3 Caso C: CFC e socio italiano

Scenario: un imprenditore italiano detiene il 60% della società estera Z Ltd., residente in Emirati Arabi, che applica una tassazione del 0%. La società produce redditi di natura finanziaria per 500 000 euro. L’Agenzia applica la regola CFC.

Calcoli:

  • Poiché l’aliquota estera è inferiore al 15% e oltre un terzo del reddito è di natura finanziaria, si applica l’art. 167 TUIR. Il socio italiano dovrà imputare pro-quota il reddito della controllata, quindi 500 000 € × 60% = 300 000 euro.
  • IRES (nel caso di società di capitali italiana controllante) o IRPEF (per persona fisica) verranno calcolate sul reddito imputato. Supponendo un’aliquota IRES del 24%, l’imposta dovuta è 72 000 euro.
  • Se il socio opta per il regime alternativo (15% sul risultato civilistico), potrebbe pagare 500 000 € × 15% = 75 000 euro per tre anni , evitando la tassazione analitica. In questo caso, conviene applicare il regime alternativo.

Strategia difensiva: dimostrare che Z Ltd. svolge attività operativa, che ha personale, macchinari e uffici negli Emirati; oppure optare per il regime forfetario al 15% per evitare la qualificazione come CFC.

9. Sentenze e fonti istituzionali più aggiornate (rassegna)

Qui di seguito sono elencate le principali sentenze e documenti istituzionali citati nell’articolo, con indicazione dell’ente che le ha emesse. Questa rassegna è utile per chi desidera approfondire i temi trattati.

  1. Cassazione Civile, Sez. Trib., 13 gennaio 2022, n. 13 – Stabilisce che per qualificare una società come esterovestita occorre dimostrare l’assenza di reale struttura all’estero e la direzione in Italia .
  2. Cassazione Civile, Sez. Trib., 17 marzo 2024, n. 17289 – Precisa che la sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva e individua gli indici di collegamento (luogo delle riunioni, residenza degli amministratori, tenuta dei libri) .
  3. Cassazione Civile, Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 22271 – Dichiara nulla la notifica dell’avviso di accertamento IRES a una società estera effettuata via raccomandata internazionale, imponendo l’uso della procedura diplomatica .
  4. Cassazione Civile, Sez. Trib., dicembre 2025 (15 sentenze tra cui n. 32476) – Ribadisce che l’onere della prova sull’esterovestizione grava sull’Agenzia e che la mera presenza di soci o amministratori italiani non basta . Evidenzia l’importanza di documentare la reale attività all’estero.
  5. Cassazione Sezioni Unite, 16 ottobre 2025, n. 21271 – Chiarisce che prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio; la violazione comporta nullità solo se il contribuente dimostra di non aver potuto difendersi efficacemente .
  6. Corte Costituzionale, 17 dicembre 2024, n. 210 – Ribadisce la legittimità della tassazione italiana sul reddito mondiale per i residenti fiscali, anche in casi di doppia residenza.
  7. D.Lgs. 209/2023 – Riforma dell’art. 73 TUIR, definisce nuovi criteri di residenza: sede legale, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria .
  8. D.Lgs. 219/2023 – Introduce l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente, stabilendo l’obbligo di contraddittorio preventivo .
  9. D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico della giustizia tributaria) – Riorganizza il processo tributario e introdurrà dal 2026 il giudice monocratico e altre novità .
  10. Circolare Agenzia delle Entrate 20/E/2024 – Fornisce chiarimenti sui nuovi criteri di residenza e sulle modalità di accertamento.
  11. Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) – Introduce la Rottamazione‑Quinquies, con scadenza per le domande il 30 aprile 2026 .

Conclusione

L’accertamento IRES nei confronti di società estere con legami in Italia rappresenta una sfida complessa che richiede una conoscenza approfondita della normativa fiscale, delle prassi dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza. Dal 2024 in poi, con l’introduzione dell’obbligo di contraddittorio preventivo e con la riforma della residenza fiscale, l’ordinamento italiano offre maggiore tutela ai contribuenti ma anche strumenti più incisivi all’amministrazione. Le nuove regole sulla sede di direzione effettiva e sulla gestione ordinaria aumentano il rischio per le società estere di essere considerate fiscalmente residenti in Italia se non dimostrano con rigore la loro struttura all’estero. Allo stesso tempo, la giurisprudenza recente ha chiarito che l’onere della prova grava sull’amministrazione e che le contestazioni devono essere motivate e supportate da prove concrete .

Abbiamo visto come difendersi: dal contestare la stabile organizzazione e la residenza fiscale, a eccepire vizi di notifica e violazione del contraddittorio; dallo sfruttare le opzioni del regime CFC alle procedure di accertamento con adesione e transazione fiscale. Le tabelle riepilogative e le FAQ aiutano a orientarsi tra i termini e le norme applicabili. I casi pratici illustrano l’impatto economico dell’accertamento e l’utilità di una strategia preventiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possono assisterti in ogni fase di questa complessa procedura, dalla verifica della notifica alla predisposizione del ricorso, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla proposizione di piani di rientro e alla difesa in Cassazione. La sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi e professionista OCC garantisce un approccio multidisciplinare e la capacità di trovare soluzioni efficaci anche per le situazioni più delicate.

Agire tempestivamente è essenziale: attendere può comportare la decadenza dei termini e l’aggravamento delle sanzioni.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento IRES o temi che la tua società estera possa essere contestata per esterovestizione o stabile organizzazione, non aspettare: raccogli la documentazione, valuta la tua posizione e affidati a professionisti esperti.

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