Introduzione
Negli ultimi anni l’Italia è diventata uno dei Paesi europei più attivi nella regolamentazione delle criptovalute. La Legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022) ha finalmente introdotto una disciplina organica che qualifica i redditi derivanti dalla compravendita e dallo staking di criptovalute come redditi diversi o redditi di capitale a seconda del tipo di operazione. Tale disciplina è stata ulteriormente modificata dalle leggi di Bilancio 2025 e 2026: è stata eliminata la franchigia di esenzione di 2.000 euro e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui guadagni da cripto‑attività è passata dal 26 % al 33 % a partire dal 1° gennaio 2026 . Oltre alle imposte sul reddito, dal 2023 è dovuta un’imposta sul valore delle cripto‑attività (IVACA) pari allo 0,2 % (2 ‰) del valore dei portafogli crypto detenuti al 31 dicembre .
Queste innovazioni normative hanno reso più complessa la gestione fiscale delle criptovalute e, soprattutto, dello staking, cioè l’attività di blocco di token su una blockchain proof‑of‑stake per generare nuove monete come remunerazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la remunerazione da staking costituisce reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lettera h del TUIR e, se non percepita tramite un intermediario fiscale italiano, deve essere dichiarata nel quadro RL della dichiarazione dei redditi . Molti contribuenti, ignari o disorientati dalle norme in rapida evoluzione, hanno omesso di dichiarare questi redditi o di compilare il quadro RW/W ai fini del monitoraggio patrimoniale. L’amministrazione finanziaria ha perciò iniziato ad inviare inviti al contraddittorio e avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta sostitutiva e dell’IVACA, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Ricevere un invito al contraddittorio per staking non dichiarato è un evento delicato: chi non reagisce tempestivamente rischia che l’Amministrazione Emittente (Agenzia delle Entrate o Agenzia Entrate‑Riscossione) trasformi l’invito in un avviso di accertamento esecutivo con sanzioni pesanti. L’invito al contraddittorio è diventato strumento obbligatorio per quasi tutti gli atti impositivi grazie al nuovo art. 6‑bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 219/2023: l’ufficio deve fornire al contribuente un progetto di atto e garantirgli almeno 60 giorni per presentare osservazioni; senza tale confronto l’atto è annullabile .
Perché questo tema è urgente
Il quadro giuridico sopra descritto evidenzia i seguenti rischi per chi effettua staking:
- Sanzioni elevate: oltre all’imposta sostitutiva del 26 % (fino al 31 dicembre 2025) o del 33 % (dal 1° gennaio 2026) sui proventi da staking , il contribuente deve versare l’IVACA (0,2 % del valore delle cripto‑attività) . In caso di omessa dichiarazione, le sanzioni amministrative possono arrivare al 100 % dell’imposta evasa, con l’aggiunta di interessi di mora. Se gli importi superano determinate soglie, si rischia anche l’ipotesi di reato tributario ex d.lgs. 74/2000.
- Controlli incrociati e scambio di dati: dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la Direttiva DAC8, che prevede l’obbligo per i fornitori di servizi su cripto‑attività di trasmettere automaticamente alle amministrazioni fiscali europee le informazioni sui clienti . Contemporaneamente, il regolamento MiCA impone la tenuta di registri pubblici delle offerte e dei prestatori di servizi sulle cripto‑attività . L’anonimato dei wallet non costituisce più una difesa.
- Obbligo di contraddittorio preventivo: la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’annullabilità dell’atto solo per gli accertamenti formati dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis (18 gennaio 2024) ; per le annualità precedenti rimane l’onere del contribuente di dimostrare, secondo la “prova di resistenza”, che l’assenza del contraddittorio gli ha impedito di presentare osservazioni efficaci .
- Termini stringenti: dopo aver ricevuto l’invito al contraddittorio, il contribuente ha 60 giorni per presentare deduzioni; se non lo fa, l’ufficio può emettere l’avviso definitivo e, decorso il termine per l’impugnazione, procedere all’esecuzione . La gestione tempestiva è quindi fondamentale.
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- Redazione di ricorsi e istanze di sospensione ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992 per bloccare l’esecuzione del provvedimento ;
- Trattative con l’amministrazione per definizioni agevolate (accertamento con adesione, mediazione tributaria) e per ridurre sanzioni e interessi;
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Qualificazione fiscale delle cripto‑attività e dello staking
Dalla mancanza di disciplina all’intervento della legge di bilancio 2023
Fino al 2022 non esisteva in Italia una normativa specifica sulle criptovalute. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 72/E/2016, aveva assimilato le operazioni in bitcoin a quelle sulle valute estere, applicando l’art. 67 del TUIR (redditi diversi di natura finanziaria) e imponendo l’obbligo di tassazione solo quando le valute virtuali erano detenute per oltre sette giorni e superavano l’equivalente di 51.645,69 euro . La stessa prassi considerava fiscalmente rilevanti anche le permute tra criptovalute .
Dal 1° gennaio 2023 la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha creato la categoria delle “cripto‑attività” e ha inserito i relativi proventi tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c‑sexies del TUIR. L’imposta sostitutiva è stata fissata al 26 %, con una franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze annuali e la neutralità fiscale delle permute tra criptovalute . La stessa legge ha introdotto un’imposta patrimoniale (oggi IVACA) dello 0,2 % sul valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre .
Interpelli 433/2022 e 437/2022
Nel 2022 alcuni contribuenti chiesero chiarimenti sull’imposizione dello staking. Con la risposta all’interpello n. 437/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la remunerazione dello staking rientra nei redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera h TUIR) e deve essere tassata con ritenuta del 26 % se corrisposta da un intermediario italiano . Qualora i token siano accreditati su wallet gestiti all’estero o su piattaforme decentralizzate, il contribuente deve dichiararli nel quadro RL (o T per il modello 730/2025) e pagare l’imposta sostitutiva; se il wallet è presso un intermediario italiano, non sussiste obbligo di monitoraggio nel quadro RW . La risposta 437/2022 ha corretto l’interpello 433/2022 e ha confermato la natura residuale dell’art. 44 TUIR per i redditi derivanti dal semplice possesso di cripto‑attività .
Eliminazione della franchigia e aumento dell’aliquota
La Legge di Bilancio 2025 (L. 199/2024) ha abolito la franchigia di 2.000 euro per le plusvalenze da cripto‑attività, rendendo tassabili anche i guadagni inferiori a tale soglia . La Legge di Bilancio 2026 (L. 88/2025) ha confermato la rimodulazione dell’aliquota, portandola al 33 % a partire dal 1° gennaio 2026 e introdotto un regime agevolato per gli e‑money token denominati in euro, conformi al regolamento MiCA, che prevede un’aliquota ridotta del 26 % . Inoltre la legge 2026 ha previsto che i contribuenti debbano indicare le cripto‑attività nei nuovi quadri W/T della dichiarazione dei redditi, con l’obbligo di calcolare l’IVACA mediante un modello semplificato .
Imposta sul valore delle cripto‑attività (IVACA)
L’IVACA, introdotta dalla Legge 197/2022 e confermata dalle leggi successive, si applica come imposta patrimoniale sulle cripto‑attività possedute alla fine dell’anno. La base imponibile è il valore di mercato delle criptovalute al 31 dicembre; l’imposta è pari al 2 ‰ (0,2 %) del valore complessivo . Se il contribuente detiene le cripto attraverso un intermediario italiano, l’imposta di bollo o l’IVACA può essere applicata in modo automatico dal soggetto sostituto; in caso contrario è necessario compilare il quadro RW/W. L’obbligo di monitoraggio riguarda tutti i contribuenti che detengono cripto‑attività su piattaforme estere, anche se il valore complessivo non supera 5.000 euro.
Il principio del contraddittorio e l’invito al contraddittorio
Statuto del contribuente (art. 12 e art. 6‑bis)
Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) disciplina i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. L’art. 12, comma 7 stabilisce che, dopo la consegna del processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste; durante questo periodo l’Ufficio non può emettere l’avviso di accertamento, salvo casi d’urgenza motivati . L’art. 12 riconosce altresì il diritto a essere trattati con cortesia, a ricevere chiarimenti sulle verifiche e a ottenere una riduzione delle intrusioni nei locali del contribuente .
Nel dicembre 2023 il Governo ha attuato la delega fiscale introducendo con il D.Lgs. 219/2023 l’art. 6‑bis nello Statuto. Questa norma generalizza l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli atti impositivi che possono essere impugnati. L’amministrazione deve inviare al contribuente un “progetto di atto” specificando i motivi della pretesa, mettere a disposizione i documenti utilizzati per l’istruttoria e concedere almeno 60 giorni per presentare memorie o richiedere copia degli atti. L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza del termine e deve contenere una motivazione che tenga conto delle osservazioni del contribuente . L’obbligo non si applica agli atti di liquidazione automatizzata, al controllo formale delle dichiarazioni, alle rettifiche di perdita e alle ipotesi in cui sussiste un pericolo per la riscossione .
Il D.Lgs. 219/2023 è entrato in vigore il 18 gennaio 2024, divenendo così lo spartiacque tra il vecchio regime e il nuovo. La Corte di cassazione ha stabilito che il nuovo art. 6‑bis non si applica agli accertamenti formati prima di tale data . Per gli atti precedenti resta valido l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di contraddittorio è limitato ai tributi armonizzati (ad esempio IVA) e non si estende ai tributi non armonizzati come l’IRPEF; il contribuente può far valere l’annullabilità dell’atto solo dimostrando, attraverso la cosiddetta prova di resistenza, che avrebbe potuto presentare difese pertinenti se fosse stato sentito .
Cassazione Sezioni Unite 2025 e giurisprudenza successiva
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, la disciplina del contraddittorio era frammentaria. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 25 luglio 2025 n. 21271, hanno ribadito che per i tributi non armonizzati l’omessa instaurazione del contraddittorio non comporta invalidità dell’avviso di accertamento, salvo che il contribuente fornisca la prova di resistenza dimostrando quali argomentazioni avrebbe potuto proporre e che queste non erano meramente pretestuose . La sentenza ha evidenziato che l’intervento normativo del D.Lgs. 219/2023 ha eliminato l’onere della prova di resistenza per gli atti successivi al 18 gennaio 2024: se l’invito al contraddittorio manca, l’atto è annullabile senza che il contribuente debba provare il pregiudizio subito .
Ulteriori pronunce della Cassazione del 2024 (ordinanza n. 14163) hanno sottolineato che, per i tributi armonizzati, il diritto al contraddittorio deriva direttamente dall’ordinamento dell’Unione e l’atto è nullo se il contribuente dimostra che l’inosservanza ha pregiudicato il suo diritto di difesa . La Corte costituzionale, con sentenza 47/2023, aveva già sollecitato il legislatore a colmare la lacuna evidenziando che l’assenza di un contraddittorio generalizzato era in contrasto con la Costituzione.
Procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
Oltre al contraddittorio preventivo disciplinato dall’art. 6‑bis, il contribuente può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione. L’art. 5 del D.Lgs. 218/1997 prevede che l’Ufficio invii al contribuente un invito a comparire con l’indicazione delle annualità oggetto di accertamento e del luogo e della data dell’incontro . La richiesta di informazioni (questionario) vale come invito per l’accertamento con adesione .
Se il contribuente riceve direttamente un avviso di accertamento senza invito, può presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica; i termini per impugnare e pagare si sospendono per 90 giorni . L’adesione permette di ridurre ad un terzo le sanzioni e di definire l’imposta in modo concordato, spesso mediante piani di rateizzazione.
Sospensione dell’atto impugnato (Art. 47 D.Lgs. 546/1992)
Se l’avviso di accertamento diventa esecutivo, il contribuente può chiedere la sospensione del suo effetto presentando ricorso al giudice tributario con una specifica istanza. L’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, aggiornato dal D.Lgs. 220/2023, prevede che il giudice, “qualora dall’esecuzione dell’atto possa derivare un danno grave e irreparabile”, possa sospendere in tutto o in parte l’efficacia dell’atto impugnato . La sospensione può essere concessa anche inaudita altera parte e, se necessario, il giudice può subordinare la concessione alla presentazione di garanzie. L’udienza di merito deve essere fissata entro 90 giorni; la misura cessa con la pubblicazione della sentenza . Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 1° settembre 2024 e sono in vigore dal 20 febbraio 2026 .
Procedure di sovraindebitamento e protezione del debitore
Per i contribuenti che oltre al debito da staking hanno accumulato altri debiti fiscali e bancari, sono disponibili le procedure di composizione delle crisi disciplinate dalla Legge 3/2012 (oggi integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Tra le procedure troviamo:
- Piano del consumatore: destinato alla persona fisica non imprenditore. Una volta presentata la proposta, il giudice può sospendere le azioni esecutive e cautelari in corso e impedire l’inizio di nuove azioni fino alla decisione di omologa . Il piano, se omologato, consente al debitore di pagare parzialmente i debiti in base alle proprie capacità e ottenere l’esdebitazione del residuo.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato ai debitori che esercitano attività imprenditoriale sotto soglia. Anche in questo caso il giudice può sospendere le procedure esecutive e, se l’accordo viene omologato, il debitore paga secondo il piano concordato con i creditori.
- Liquidazione controllata: consente al debitore privo di redditi sufficienti di liquidare il patrimonio e ottenere l’esdebitazione. Durante la procedura le esecuzioni sono sospese .
L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, è abilitato a predisporre queste procedure e a proporre al giudice la sospensione dei pignoramenti e delle ipoteche sulla base degli articoli 12 e 12‑bis della legge 3/2012.
Concordato preventivo biennale (CPB)
Il concordato preventivo biennale è uno strumento introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal D.Lgs. 108/2024 che consente ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di concordare con l’Agenzia delle Entrate un reddito imponibile predeterminato per due periodi d’imposta. Il fisco elabora una proposta sulla base dei dati dichiarati e degli ISA; se il contribuente accetta, versa un’imposta sostitutiva su quel reddito e accede a un regime premiale . I vantaggi includono l’esenzione dagli accertamenti per i due anni, la possibilità di optare per un’aliquota ridotta e la non tassazione di eventuali maggiori redditi effettivi . Restano esclusi i contribuenti con rilevanti violazioni fiscali, carichi pendenti o condanne penali ; il regime cessa in caso di mancato pagamento o di variazione dell’attività . Sebbene il CPB non sia pensato per le cripto‑attività, può essere utile per imprenditori e professionisti che, oltre allo staking, hanno redditi da attività commerciali e vogliono pianificare le imposte future.
DAC8, MiCA e l’evoluzione del monitoraggio internazionale
La Direttiva DAC8 (Direttiva 2024/1063/UE) estende la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione e impone ai fornitori di servizi su cripto‑attività (CASP) di registrarsi e raccogliere i dati dei clienti dal 1° gennaio 2026, con obbligo di trasmissione entro nove mesi dalla fine del primo periodo di riferimento . Le informazioni riguarderanno le transazioni in cripto‑attività, i saldi e l’identità dei titolari; i Paesi scambieranno automaticamente questi dati per contrastare l’evasione.
Il Regolamento MiCA (Reg. 2023/1114/UE), entrato in vigore il 30 giugno 2023, sarà pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024 e prevede un periodo transitorio fino al 1° luglio 2026 . Esso stabilisce requisiti di trasparenza e autorizzazione per gli emittenti e i fornitori di servizi su cripto‑attività, garantisce la protezione degli investitori e introduce un regime semplificato per le imprese già autorizzate a livello nazionale. Queste norme, insieme alla DAC8, renderanno sempre più difficile occultare le operazioni di staking o i capitali detenuti su exchange esteri.
Procedura passo‑passo in caso di invito al contraddittorio per staking non dichiarato
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva una discordanza tra i movimenti in criptovalute e quanto dichiarato (ad esempio tramite controlli bancari, segnalazioni da exchange o cross‑check con la DAC8), può inviare al contribuente un invito al contraddittorio. Vediamo quali sono le fasi principali e i termini da rispettare.
1. Ricezione dell’invito al contraddittorio
L’invito viene notificato mediante raccomandata A/R o PEC e contiene:
- Estremi del procedimento: periodo d’imposta (es. 2023‑2025), riferimento alla Legge 197/2022 e ai redditi da staking;
- Motivazione: contestazione dell’omessa dichiarazione dei redditi da staking, indicazione delle transazioni individuate e del valore in euro;
- Progetto di atto o PVC: allegato in cui l’ufficio espone l’analisi dei movimenti, i calcoli dell’imposta sostitutiva, dell’IVACA e delle sanzioni;
- Avviso sui diritti: possibilità di richiedere i documenti istruttori e di presentare osservazioni entro il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 6‑bis L. 212/2000 ;
- Indicazione del funzionario responsabile e dei recapiti per fissare l’incontro.
2. Analisi dell’atto e raccolta documentazione
Appena ricevuto l’invito, è fondamentale coinvolgere un professionista esperto in materia di criptovalute. Le attività preliminari sono:
- Verifica del rispetto delle norme sul contraddittorio: controllare se l’invito contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 6‑bis (indicazione delle prove, possibilità di accesso agli atti, termine di 60 giorni) . Nel caso di accertamenti antecedenti al 18 gennaio 2024 bisogna valutare se la contestazione riguardi tributi armonizzati o non armonizzati e predisporre eventuale prova di resistenza ;
- Raccolta delle informazioni: reperire i log delle transazioni di staking, i contratti con le piattaforme (smart contract), la data di inizio dello staking, il valore in euro al momento della percezione, eventuali spese sostenute. È opportuno salvare schermate e report dagli exchange e utilizzare strumenti di blockchain analytics;
- Verifica della qualificazione fiscale: determinare se le ricompense da staking rientrano nei redditi di capitale (art. 44 TUIR) o nei redditi diversi (art. 67 TUIR) e se sono soggetti a imposta sostitutiva del 26 % o del 33 %. Le remunerazioni percepite prima del 31 dicembre 2025 sono tassate al 26 %, mentre quelle percepite dal 1° gennaio 2026 subiscono l’aliquota del 33 % ; se il token è uno stablecoin in euro autorizzato MiCA, si applica l’aliquota ridotta del 26 %;
- Calcolo della IVACA: determinare il valore di tutte le criptovalute detenute al 31 dicembre di ciascun anno fiscale e calcolare l’IVACA pari allo 0,2 % . Eventuali errori o omissioni possono essere sanati tramite ravvedimento operoso prima della notifica dell’atto definitivo.
3. Richiesta di documenti e fissazione dell’incontro
Entro 30 giorni dalla notifica è consigliabile inviare all’ufficio una richiesta formale di accesso agli atti per ottenere copia delle banche dati consultate, dei tracciati DAC8 e delle segnalazioni degli exchange. Ciò consente di comprendere quali elementi l’ufficio ritiene determinanti e di predisporre controdeduzioni puntuali. Contestualmente si può chiedere un incontro, anche tramite videoconferenza, con il funzionario responsabile.
4. Presentazione di memorie difensive
Entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6‑bis il contribuente (o il suo rappresentante) deve presentare le memorie difensive. In questa sede occorre:
- Contestare eventuali vizi formali dell’invito: mancanza di motivazione, omessa indicazione degli atti istruttori, notifica tardiva rispetto al termine di decadenza dell’accertamento; applicazione retroattiva di norme e sanzioni.
- Sostenere la corretta qualificazione giuridica: dimostrare che le somme percepite derivano da mera detenzione di token e non da attività d’impresa; evidenziare l’esistenza di un intermediario italiano che ha operato come sostituto d’imposta; spiegare che i token non sono stati convertiti in euro fino all’esercizio successivo (ad esempio per le ricompense in token soggetti a lock‑up);
- Evidenziare la volatilità e la mancanza di valore reale: invocare la sentenza della Cassazione penale 15 gennaio 2025 n. 1760 (caso Florence) che ha escluso la qualificazione dei bitcoin come profitto del reato e ha sottolineato la loro natura di asset digitale non assimilabile alla valuta legale . Sebbene la decisione riguardi un sequestro penale, può essere citata per sostenere la difficoltà di attribuire un valore stabile alle criptovalute;
- Richiedere l’applicazione del ravvedimento operoso: proporre il pagamento spontaneo dell’imposta sostitutiva e dell’IVACA con riduzione delle sanzioni. In virtù del nuovo art. 5‑quinquies D.Lgs. 472/1997 (decreto riscossione), il ravvedimento è ammesso anche dopo l’invito al contraddittorio purché non sia stato notificato l’avviso definitivo;
- Proporre la definizione tramite accertamento con adesione: chiedere la fissazione di un incontro ex art. 5 D.Lgs. 218/1997 per concordare l’imposta e le sanzioni con riduzioni fino a un terzo .
5. Esito del contraddittorio e notificazione dell’atto definitivo
L’ufficio deve valutare le memorie e, se le ritiene fondate, può archiviare la contestazione o ricalcolare l’imposta. In ogni caso, non può emettere l’avviso di accertamento prima dello spirare del termine di 60 giorni . Se le osservazioni non vengono accolte, il contribuente riceverà l’avviso di accertamento esecutivo, che contiene l’ordine di pagamento e l’indicazione delle sanzioni e degli interessi.
6. Rimedi contro l’avviso di accertamento
Una volta ricevuto l’avviso definitivo, il contribuente ha diverse possibilità:
- Accertamento con adesione: può presentare istanza entro 60 giorni dalla notifica per avviare il procedimento di adesione. Durante i 90 giorni successivi i termini per il ricorso e per il pagamento del tributo sono sospesi . Se l’accordo si perfeziona, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.
- Ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado: entro 60 giorni dalla notifica (o dall’esito dell’adesione) è possibile depositare ricorso. Il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 dimostrando il danno grave e irreparabile .
- Mediazione tributaria (per avvisi fino a 50.000 euro): l’istanza di mediazione è obbligatoria e il procedimento dura 90 giorni. Se la mediazione si conclude positivamente, le sanzioni sono ridotte al 35 %.
- Rateizzazione e piani di rientro: se non si intende contestare il merito, è possibile richiedere un piano di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione. Per carichi affidati all’AdER l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente il pagamento fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 con grave situazione di difficoltà.
- Procedure di composizione della crisi: in presenza di un sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può proporre il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione; il giudice potrà sospendere i pignoramenti in corso .
Difese e strategie legali per il contribuente
Affrontare un accertamento per staking non dichiarato richiede competenze legali, fiscali e tecniche. Le strategie difensive si basano sulla verifica della legittimità dell’azione dell’amministrazione, sulla ricostruzione corretta del reddito e sul ricorso agli strumenti deflativi e giudiziali previsti dall’ordinamento.
Contestazione della violazione del contraddittorio
Se l’accertamento riguarda periodi successivi al 18 gennaio 2024, l’amministrazione ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo. L’omissione rende l’atto annullabile. Il contribuente potrà sollevare tale eccezione nell’istanza di autotutela, nell’accertamento con adesione e soprattutto nel ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria. È importante evidenziare eventuali circostanze che dimostrino che l’ufficio avrebbe potuto concordare un’imposta inferiore o riconoscere l’assenza di imponibilità (ad esempio, remunerazione ricevuta tramite intermediario italiano con ritenuta, o errori di conteggio nel calcolo del valore delle token). L’atto sarà invalido anche se l’amministrazione non ha tenuto conto delle osservazioni del contribuente nella motivazione finale .
Per gli accertamenti antecedenti al 18 gennaio 2024, il diritto al contraddittorio sussiste per i tributi armonizzati. Nei confronti dell’IRPEF e dell’IVACA l’atto è annullabile solo qualora la violazione del contraddittorio abbia determinato la mancata presentazione di argomentazioni decisive. In tal caso il difensore deve elaborare un vero e proprio memo di resistenza illustrando le ragioni non manifestamente pretestuose che avrebbero potuto portare a un risultato diverso .
Correzione del calcolo dell’imposta e dell’IVACA
Molti accertamenti risultano errati per quanto riguarda il periodo di maturazione del reddito da staking (che può essere incassato solo al momento dello sblocco o della conversione in euro) e la conversione in valuta. È necessario spiegare che la remunerazione in token non genera immediatamente un reddito imponibile se il token non è liberamente disponibile (clausole di lock‑up, smart contract automatici). Inoltre bisogna considerare che i cambi valuta oscillano e che l’imposta sostitutiva deve essere calcolata sul valore in euro al momento della percezione; eventuali minusvalenze da conversione o da fluttuazioni non possono essere compensate ai sensi dell’art. 67 TUIR fino al 31 dicembre 2024 . Dal 2025 in avanti è possibile portare in compensazione le minusvalenze nei limiti della stessa categoria di redditi.
L’imposta sul valore delle cripto‑attività va calcolata su base pro‑rata: se la criptovaluta è stata detenuta solo per una parte dell’anno, l’IVACA si riduce proporzionalmente . Spesso l’Ufficio assume erroneamente il valore massimo di mercato dell’anno o non considera la detenzione su piattaforme italiane che hanno già assolto all’imposta di bollo.
Ricorso a deflativi: ravvedimento operoso e adesione
Se l’accertamento è ancora in fase iniziale, il contribuente può usufruire del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) versando spontaneamente l’imposta dovuta, l’IVACA e una riduzione delle sanzioni (un dodicesimo se il versamento avviene entro 90 giorni). Anche dopo la notifica dell’invito al contraddittorio, il ravvedimento resta possibile fino alla notifica dell’avviso definitivo.
L’accertamento con adesione è uno strumento molto efficace. Oltre alla riduzione delle sanzioni ad un terzo , consente di rateizzare l’importo in 8 rate trimestrali (o 16 rate trimestrali se l’importo supera 50.000 euro). L’adesione può essere chiesta anche se è già pendente un ricorso, ma in tal caso è necessario rinunciarvi.
Difesa in giudizio e sospensione
Se le vie deflative non sono percorribili o l’Amministrazione non accoglie le osservazioni, si deve presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria. Nel ricorso si chiederà l’annullamento dell’avviso per vizi formali (mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione, violazione del principio di legalità), per errata qualificazione del reddito e per violazione di norme comunitarie. È possibile depositare un’istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’esecutività dell’atto, dimostrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato . Il giudice può disporre una sospensione totale o parziale, subordinandola ad eventuali garanzie.
Utilizzo delle procedure di sovraindebitamento
Nei casi più gravi il contribuente potrebbe non avere liquidità per saldare i debiti. Le procedure di sovraindebitamento consentono di presentare un piano sostenibile che prevede il pagamento parziale o dilazionato dei debiti con la possibilità di ottenere l’esdebitazione. In particolare il piano del consumatore può essere molto utile per i privati con un solo debitore principale (lo Stato). Grazie a queste procedure il giudice può sospendere i pignoramenti e le ipoteche e salvaguardare l’abitazione principale . L’Avv. Monardo, quale gestore e fiduciario OCC, assisterà il cliente nella redazione del piano e nella presentazione al tribunale.
Rottamazioni e definizioni agevolate
Alla data del 12 giugno 2026 non sono aperte nuove rottamazioni o definizioni agevolate. La rottamazione‑quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023, è ancora in corso per i contribuenti che vi hanno aderito: la rata di maggio 2026 (con tolleranza fino all’8 giugno) deve essere pagata per non perdere i benefici . La successiva rottamazione‑quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, consentiva di presentare domanda entro il 30 aprile 2026 per estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica, con rate fino a 9 anni . Poiché il termine per la domanda è scaduto, nel presente articolo non entreremo nei dettagli di questa misura e invitiamo chi non vi ha aderito a valutare altri strumenti deflativi.
Concordato preventivo biennale e altri strumenti
Per professionisti e imprese che svolgono attività economica oltre allo staking, il concordato preventivo biennale rappresenta un mezzo per ottenere certezza fiscale per due anni . Accedervi richiede l’applicazione degli ISA, l’assenza di violazioni e la regolarità nei versamenti; se accettato, non si subiscono accertamenti sulle annualità coperte e si può applicare una aliquota ridotta sui redditi concordati . Tuttavia, è necessario considerare che l’adesione è vincolante: se i redditi effettivi risultano inferiori, l’imposta resta dovuta, e l’omissione di versamenti determina la decadenza dal regime .
Strumenti alternativi: sintesi in tabella
| Strumento/Norma | Oggetto | Vantaggi | Termini/Condizioni |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo (art. 6‑bis L. 212/2000) | Confronto obbligatorio prima degli atti impositivi (dal 18 gennaio 2024) | Possibilità di esporre osservazioni; atto annullabile se manca il contraddittorio; termine di 60 giorni | Non si applica a liquidazioni automatizzate, controlli formali, rettifiche di perdita e casi di pericolo per la riscossione |
| Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) | Procedura volontaria per definire l’avviso di accertamento | Riduzione sanzioni ad un terzo; rateizzazione; sospensione termini | Istanza entro 60 giorni dalla notifica; sospensione di 90 giorni; si può aderire prima dell’emissione dell’avviso definitivo |
| Ravvedimento operoso | Pagamento spontaneo di imposta e sanzioni ridotte | Riduzione delle sanzioni (da 1/10 a 1/7 a seconda del ritardo); evita l’emissione dell’avviso | Possibile fino alla notifica dell’avviso di accertamento; non applicabile se c’è già ispezione con PVC |
| Ricorso e sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) | Impugnazione dell’avviso dinanzi al giudice tributario e richiesta di sospensione | Annullamento totale o parziale dell’atto; sospensione per danno grave | Ricorso entro 60 giorni; istanza cautelare; necessità di dimostrare il danno; possibile condizione di garanzia |
| Piani di sovraindebitamento (Legge 3/2012) | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata | Blocco delle azioni esecutive ; pagamento proporzionato alle capacità; esdebitazione | Occorre dimostrare lo stato di crisi; nomina di un OCC; approvazione giudiziale; durata variabile |
| Concordato preventivo biennale | Accordo biennale con l’Agenzia delle Entrate basato su ISA | Certezza fiscale per due anni; aliquota ridotta | Accesso limitato a contribuenti con ISA elevati; decadenza per mancato pagamento |
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’invito al contraddittorio: il silenzio non evita l’accertamento. Il contribuente deve utilizzare i 60 giorni per raccogliere prove e presentare deduzioni. Ignorare l’invito comporta l’emissione immediata dell’avviso definitivo .
- Tralasciare la documentazione: le piattaforme decentralizzate spesso non rilasciano estratti conto; è fondamentale esportare regolarmente i report delle transazioni e conservarli per almeno 10 anni. L’onere della prova della corretta tassazione ricade sul contribuente.
- Pensare che le cripto siano anonime: con la DAC8 e il MiCA le autorità acquisiranno tutte le informazioni necessarie . Anche gli exchange esteri saranno obbligati a comunicare i dati.
- Confondere le categorie reddituali: il reddito da staking è assimilato a reddito di capitale , mentre la vendita di criptovalute genera redditi diversi . È importante distinguere le due fattispecie per applicare correttamente l’aliquota.
- Non calcolare l’IVACA: l’imposta sul valore delle cripto‑attività è dovuta anche se non si sono realizzati utili . Non dichiararla comporta sanzioni e interessi.
- Non considerare la prova di resistenza per gli anni pre‑2024: per gli accertamenti antecedenti al 18 gennaio 2024, la mancata instaurazione del contraddittorio può essere eccepita soltanto se si dimostra che l’assenza ha impedito di far valere argomentazioni decisive .
- Assumere che il valore di mercato sia irrilevante: l’imposta sostitutiva e la IVACA si calcolano sul valore in euro al momento della percezione o al 31 dicembre. Non è sufficiente indicare la quantità di token; bisogna documentare il valore con prove oggettive.
- Applicare erroneamente l’aliquota: ricordare che fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota è al 26 %; dal 1° gennaio 2026 sale al 33 %, con aliquota ridotta al 26 % per e‑money token conformi al MiCA .
- Confondere rottamazione e ravvedimento: la definizione agevolata (rottamazione) riguarda solo cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione; non può essere utilizzata per debiti ancora in fase di accertamento. Il ravvedimento operoso, al contrario, è applicabile prima della formazione del ruolo.
- Ritardare l’assistenza: rivolgersi tempestivamente a un professionista consente di negoziare con l’ufficio e, se necessario, predisporre un ricorso solido e un’istanza di sospensione.
Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è lo staking e perché è tassato?
Lo staking consiste nel bloccare criptovalute su un protocollo proof‑of‑stake per convalidare le transazioni e ottenere ricompense in token. L’Agenzia delle Entrate considera queste ricompense come reddito di capitale (art. 44 TUIR) e le assoggetta a ritenuta del 26 % se pagate da un intermediario italiano ; se lo staking avviene tramite piattaforme estere o decentralizzate, il contribuente deve dichiarare il reddito e versare l’imposta sostitutiva.
2. Devo dichiarare lo staking anche se non ho convertito i token in euro?
Se le ricompense sono immediatamente disponibili (cioè non vincolate da lock‑up) si considerano percepite al momento dell’accredito e devono essere dichiarate. Se il protocollo prevede un periodo di blocco in cui i token non sono ancora a disposizione del contribuente, il reddito può essere differito al momento del rilascio. È consigliabile documentare la clausola di blocco e la data di sblocco.
3. Qual è l’aliquota applicabile sui redditi da staking?
Per i proventi percepiti fino al 31 dicembre 2025 si applica l’aliquota del 26 %; per quelli percepiti dal 1° gennaio 2026 l’aliquota è del 33 % . Le remunerazioni denominate in euro che derivano da e‑money token conformi al regolamento MiCA beneficiano dell’aliquota ridotta del 26 % .
4. Devo pagare l’imposta sul valore delle cripto‑attività anche se non vendo le criptovalute?
Sì. Dal 2023 è dovuta l’IVACA pari al 0,2 % del valore delle cripto‑attività possedute al 31 dicembre . L’imposta va calcolata anche se non si realizzano plusvalenze e va indicata nel quadro RW/W della dichiarazione. Se le criptovalute sono detenute presso un intermediario italiano che applica l’imposta di bollo, il contribuente può essere esonerato dal calcolo autonomo.
5. Quali sanzioni si rischiano in caso di omessa dichiarazione?
L’omessa dichiarazione dei redditi da staking può comportare una sanzione amministrativa tra il 90 % e il 180 % dell’imposta dovuta. Inoltre, l’omesso monitoraggio nel quadro RW/W può essere sanzionato con una multa dal 3 % al 15 % del valore degli asset esteri, elevata al 6 %‑30 % se i fondi sono detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Se l’imposta evasa supera determinate soglie, si potrebbe configurare il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000.
6. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non rispetta il contraddittorio?
Per gli accertamenti avviati dopo il 18 gennaio 2024, la mancata attivazione del contraddittorio rende l’atto annullabile . Il contribuente potrà eccepire il vizio e ottenere l’annullamento in autotutela o in giudizio. Per gli accertamenti precedenti, la violazione comporta invalidità solo se si dimostra la prova di resistenza .
7. Entro quanto tempo devo rispondere all’invito al contraddittorio?
Il termine è di 60 giorni dalla ricezione dell’invito . È possibile richiedere copia degli atti istruttori entro 15 giorni e ottenere una proroga di ulteriori 30 giorni per esaminarli, purché la richiesta sia motivata.
8. Posso sanare la mia posizione con il ravvedimento operoso?
Sì. Il ravvedimento consente di versare l’imposta dovuta e le sanzioni ridotte prima che l’avviso di accertamento diventi definitivo. Se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a un dodicesimo; se avviene entro un anno, la riduzione è a un ottavo. È consigliabile procedere al ravvedimento prima di ricevere l’invito al contraddittorio.
9. L’accertamento con adesione conviene anche per piccoli importi?
Sì. L’adesione riduce le sanzioni e consente di concordare l’imponibile su basi realistiche, evitando il contenzioso. Anche per importi inferiori ai 5.000 euro può essere vantaggioso, soprattutto se vi sono incertezze sulla qualificazione del reddito.
10. Cos’è la prova di resistenza?
È l’onere probatorio richiesto al contribuente per dimostrare che l’inosservanza del contraddittorio ha impedito la presentazione di osservazioni utili. In altre parole, bisogna indicare quali argomentazioni sarebbero state formulate e dimostrare che non erano pretestuose . Dopo il 18 gennaio 2024, la prova di resistenza non è più richiesta per annullare l’atto .
11. Il nuovo contraddittorio si applica anche alle dichiarazioni precompilate (modello 730)?
No. L’art. 6‑bis esclude espressamente i controlli automatici (36‑bis) e i controlli formali (36‑ter) effettuati sulle dichiarazioni precompilate . In tali casi l’Ufficio può liquidare l’imposta senza attivare il contraddittorio, ferma restando la possibilità di contestare la cartella esattoriale successivamente.
12. Posso rateizzare il debito derivante dall’avviso di accertamento?
Se non si opta per l’accertamento con adesione, è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione un’istanza di rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973. La dilazione ordinaria prevede fino a 72 rate mensili; per importi superiori a 50.000 euro o in caso di grave difficoltà economica si possono ottenere fino a 120 rate. Tuttavia l’adesione offre una riduzione delle sanzioni e quindi di solito conviene.
13. Le plusvalenze da criptovalute realizzate prima del 2023 sono tassabili?
Fino al 2022 l’Agenzia delle Entrate equiparava le criptovalute alle valute estere e tassava le plusvalenze solo oltre la soglia di 51.645,69 euro e dopo 7 giorni di detenzione . Alcune sentenze recenti (es. CGT Bergamo 573/2025) hanno affermato che le plusvalenze sarebbero sempre imponibili in quanto le criptovalute sono strumenti finanziari , ma l’orientamento non è condiviso dalla maggioranza dei commentatori. Il principio di legalità fiscale impone che la tassazione retroattiva sia vietata; pertanto resta difendibile la non imponibilità delle plusvalenze antecedenti al 1° gennaio 2023.
14. I token ottenuti da airdrop o hard fork sono tassati come lo staking?
Gli airdrop e gli hard fork non rientrano nello staking. Secondo la circolare 30/E/2023, i token distribuiti gratuitamente a seguito di airdrop costituiscono reddito diverso se venduti, mentre quelli derivanti da fork generano reddito solo al momento della cessione. Non sono soggetti a ritenuta come i redditi di capitale, ma concorrono alla base imponibile delle plusvalenze.
15. Cosa cambia con la DAC8 e quando devo preoccuparmi?
Dal 1° gennaio 2026 i fornitori di servizi su cripto‑attività che operano nell’UE dovranno identificare i clienti, raccogliere i dati delle transazioni e trasmetterli alle autorità fiscali . Ciò significa che i movimenti in criptovalute saranno conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, anche se effettuati su exchange esteri. È opportuno regolarizzare eventuali omissioni prima di tale data attraverso il ravvedimento o la dichiarazione integrativa.
16. L’IVACA si applica anche ai NFT?
La normativa sulle cripto‑attività include anche gli NFT (non‑fungible token) se rappresentano un’attività finanziaria o un diritto di utilizzo. In tal caso il valore dei NFT deve essere indicato nel quadro RW/W e assoggettato all’IVACA. La difficoltà consiste nel determinare il valore di mercato al 31 dicembre; si consiglia di utilizzare piattaforme specializzate nella valutazione degli NFT e di conservare la documentazione.
17. Che differenza c’è tra rottamazione e accertamento con adesione?
La rottamazione riguarda la definizione agevolata delle cartelle esattoriali già iscritte a ruolo: consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi. L’accertamento con adesione interviene prima dell’iscrizione a ruolo e permette di concordare l’imposta e le sanzioni con riduzione fino a un terzo . Nel caso di staking non dichiarato è più frequente utilizzare l’adesione; la rottamazione è applicabile solo quando la cartella esattoriale è già stata emessa.
18. È possibile compensare le minusvalenze da altre cripto‑attività con i redditi da staking?
No. I redditi da staking sono redditi di capitale e non possono essere compensati con minusvalenze di redditi diversi. Le minusvalenze da cessione di criptovalute possono essere compensate solo con plusvalenze della stessa natura. A partire dal 2025 è possibile compensare le minusvalenze realizzate con altre cripto‑attività ma entro il limite del medesimo reddito.
19. Che ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?
L’OCC è un ente terzo, previsto dalla legge 3/2012, che gestisce le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è fiduciario di un OCC e può essere nominato gestore per assistere il debitore nella predisposizione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione. Il gestore analizza la situazione patrimoniale, negozia con i creditori e redige la relazione da presentare al giudice .
20. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione‑quater?
Se non si paga una rata della rottamazione‑quater entro il termine (con tolleranza di 5 giorni), si perde definitivamente il beneficio e l’intero debito ritorna comprensivo di sanzioni e interessi . È fondamentale rispettare le scadenze per non decadere dal piano.
Esempi e simulazioni pratiche
Per rendere concrete le regole illustrate, proponiamo alcune simulazioni numeriche. I valori sono indicativi e non sostituiscono la consulenza professionale.
Esempio 1 – Rideterminazione del reddito da staking e ravvedimento
Scenario: Marco ha effettuato staking di 5.000 token XYZ nel 2024 su una piattaforma estera. Al 31 dicembre 2024 il valore del token era 1,00 euro; al momento della distribuzione delle ricompense (ogni mese) il valore medio era 0,80 euro. La piattaforma non applicava ritenute. Marco non ha dichiarato il reddito né pagato l’IVACA.
- Calcolo del reddito da staking: se Marco ha ricevuto 300 token come remunerazione nel 2024, il valore imponibile è 300 × 0,80 = 240 euro. L’imposta sostitutiva al 26 % è pari a 62,40 euro.
- Calcolo dell’IVACA (2024): Marco deteneva 5.300 token (5.000 in staking + 300 ricompense) del valore di 1,00 euro al 31 dicembre 2024; il patrimonio crypto è di 5.300 euro. L’IVACA al 0,2 % è pari a 10,60 euro.
- Ravvedimento operoso: prima della notifica dell’invito, Marco presenta dichiarazione integrativa e paga imposta e IVACA con la sanzione minima (15 %) più interessi. La sanzione complessiva sarà circa 10 euro. In questo modo evita l’avviso di accertamento e le sanzioni più elevate.
Esempio 2 – Invito al contraddittorio e accertamento con adesione
Scenario: Lucia riceve nel marzo 2026 un invito al contraddittorio per non aver dichiarato i redditi da staking 2023‑2024. L’ufficio contesta una plusvalenza da staking di 20.000 euro (2023) e 15.000 euro (2024); applica l’imposta al 26 %, l’IVACA per entrambe le annualità e aggiunge sanzioni per 15.000 euro.
- Memorie difensive: Lucia, assistita dall’Avv. Monardo, dimostra che 5.000 euro dei proventi del 2023 erano stati accreditati da un intermediario italiano con ritenuta, quindi non imponibili; inoltre segnala che parte dei token 2024 erano vincolati da lock‑up e non disponibili fino al 2025. Chiede di detrarre queste somme dal reddito imponibile. Evidenzia, infine, che l’ufficio non ha rispettato il termine di 60 giorni e che ha calcolato l’IVACA su valori di mercato non documentati.
- Esito: l’ufficio ricalcola l’imposta su 15.000 euro per il 2023 e 8.000 euro per il 2024, riducendo le sanzioni. L’importo da versare si riduce da 30.000 euro a 15.000 euro.
- Accertamento con adesione: Lucia avvia la procedura e concorda un pagamento di 15.000 euro in 8 rate trimestrali, ottenendo la riduzione delle sanzioni ad un terzo.
Esempio 3 – Ricorso e sospensione
Scenario: Andrea riceve un avviso di accertamento a giugno 2026 per redditi da staking 2025, senza essere stato invitato al contraddittorio. L’avviso richiede 50.000 euro tra imposta, IVACA e sanzioni. Andrea decide di impugnare.
- Eccezione di nullità: nel ricorso Andrea sottolinea che l’avviso riguarda un periodo successivo al 18 gennaio 2024 e che l’amministrazione non ha rispettato l’obbligo di contraddittorio; quindi l’atto è annullabile .
- Richiesta di sospensione: Andrea dimostra che il pagamento immediato metterebbe a rischio la sua liquidità e che la vendita forzata di alcune attività (es. immobile) causerebbe un danno irreparabile; chiede la sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992 . Il giudice concede la sospensione condizionandola al deposito di una garanzia fideiussoria.
- Esito: il giudizio di merito riconosce la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio; l’Agenzia delle Entrate è condannata alle spese. Andrea risparmia l’intera pretesa.
Conclusione
L’emersione e la regolamentazione delle cripto‑attività rappresentano una sfida per contribuenti e professionisti. Il legislatore italiano, con la riforma fiscale e l’introduzione della Legge 197/2022, delle successive leggi di bilancio e del D.Lgs. 219/2023, ha definito un quadro normativo articolato che impone l’obbligo di dichiarazione dei redditi da staking, l’applicazione di imposte sostitutive e di un’imposta patrimoniale, nonché l’instaurazione obbligatoria del contraddittorio endoprocedimentale. La giurisprudenza, in particolare le Sezioni Unite 21271/2025, ha chiarito che l’inosservanza del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo per gli accertamenti successivi al 18 gennaio 2024, mentre per i periodi precedenti resta necessario dimostrare la prova di resistenza .
Chi riceve un invito al contraddittorio per staking non dichiarato deve agire tempestivamente. Le soluzioni difensive includono la contestazione dei vizi formali, la ricostruzione corretta del reddito, l’uso del ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione e, se necessario, il ricorso giudiziale con istanza di sospensione. Per situazioni più complesse, le procedure di sovraindebitamento offrono uno strumento per ristrutturare i debiti e proteggere il patrimonio. Il concordato preventivo biennale rappresenta un’opzione per imprenditori e professionisti che desiderano pianificare il carico fiscale futuro.
In questo contesto, l’assistenza di un professionista specializzato è determinante.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua esperienza nel settore bancario, tributario e nelle procedure di sovraindebitamento, insieme al suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, è in grado di valutare ogni caso concreto, individuare le strategie difensive più efficaci e interloquire con l’Amministrazione finanziaria.
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