Introduzione: perché l’invito al contraddittorio è cruciale per chi possiede criptovalute
Negli ultimi anni l’utilizzo di criptovalute e crypto‑asset è cresciuto in maniera esponenziale. Token come Bitcoin, Ethereum, stablecoin e NFT non sono più una nicchia per pochi appassionati ma costituiscono una vera e propria classe di investimento e, in alcuni casi, uno strumento di pagamento. Il legislatore italiano ha reagito creando una normativa articolata che disciplina la tassazione delle plusvalenze, l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW e la regolarizzazione di posizioni pregresse . Parallelamente la giurisprudenza penale ha considerato l’omessa indicazione dei proventi in criptovalute, specie se derivanti dalla cessione di opere d’arte digitali (NFT), come delitto di dichiarazione infedele .
Il principio del contraddittorio preventivo consente al contribuente di essere ascoltato prima che l’Agenzia delle Entrate emetta un avviso di accertamento. Nel 2024 la riforma fiscale ha introdotto l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, prevedendo che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo . Ciò assume un rilievo particolare nel settore delle criptovalute perché i controlli sono sempre più automatizzati e si basano su scambi di dati internazionali (DAC8, CARF) e sull’anagrafe dei rapporti finanziari . Chi non dichiara correttamente le proprie criptovalute può ricevere un invito al contraddittorio che, se ignorato, apre la strada a sanzioni elevate, sequestri e, nei casi più gravi, a denunce penali .
Questo articolo spiega cosa fare immediatamente dopo la notifica di un invito al contraddittorio per criptovalute non dichiarate, illustrando la procedura passo‑passo, le normative applicabili e le strategie di difesa. Adotta un taglio giuridico‑divulgativo e mette in evidenza gli strumenti concreti a disposizione del contribuente: ravvedimento operoso, regolarizzazione tramite istanza di emersione , accertamento con adesione , definizioni agevolate e, quando necessario, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è specializzato in diritto bancario, tributario e crisi da sovraindebitamento. L’Avvocato Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie alle sue competenze in ambito tributario e finanziario, lo studio è in grado di:
- Analizzare l’atto e la posizione fiscale: verifica della correttezza dell’invito al contraddittorio, del calcolo delle plusvalenze e delle eventuali violazioni procedurali.
- Predisporre osservazioni e controdeduzioni: redigere memorie difensive entro i termini previsti, documentando l’origine delle criptovalute e dimostrando la non imponibilità di alcune operazioni.
- Gestire il procedimento di accertamento con adesione: elaborare una proposta di adesione che riduca le sanzioni e rateizzi il debito .
- Avviare trattative e piani di rientro: negoziare con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione piani di pagamento sostenibili, anche sfruttando le procedure di definizione agevolata e la “rottamazione‑quinquies” se attiva.
- Assistere nelle procedure per la crisi da sovraindebitamento: elaborazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e domande di esdebitazione, in modo da salvaguardare la casa e bloccare pignoramenti o ipoteche.
📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il tempo è un fattore decisivo: rispondere all’invito e agire tempestivamente può evitare sanzioni pesanti e conseguenze penali.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le fonti normative che disciplinano le criptovalute
L’ordinamento italiano ha introdotto negli ultimi anni numerose disposizioni per colmare il vuoto normativo sulle cripto‑attività. Di seguito un riepilogo delle principali norme.
| Periodo/norma | Contenuto essenziale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) | Ha introdotto la definizione di cripto‑attività come “rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzati elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito (DLT)” e ha qualificato le plusvalenze da cripto‑attività come redditi diversi di natura finanziaria tassati con imposta sostitutiva del 26 % oltre una franchigia di 2.000 € . | Art. 1, commi 126‑147 L. 197/2022, art. 67, comma 1, lett. c‑sexies TUIR . |
| Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) | Ha eliminato la franchigia di 2.000 €. Dal 1° gennaio 2025 tutte le plusvalenze da cripto‑attività sono tassabili al 26 % . | L. 207/2024, art. 1. |
| Legge di bilancio 2026 (L. 208/2025 e L. 199/2025) | Ha elevato l’aliquota al 33 % dal 1° gennaio 2026 e ha previsto l’inclusione delle cripto‑attività nel calcolo dell’ISEE: nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel 2026 vanno indicati il saldo al 31/12/2024 e la giacenza media 2024 . | L. 208/2025, art. 1; L. 199/2025, art. 1, comma 32 . |
| D.Lgs. 184/2021 (att. alla direttiva antiriciclaggio) | Ha definito la “criptovaluta” come valuta virtuale: una rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale né garantita da un ente pubblico, priva di status di valuta legale ma utilizzata come mezzo di scambio e conservazione . | Art. 1, lett. d) D.Lgs. 184/2021; art. 1, comma 2, lett. qq) D.Lgs. 231/2007 . |
| D.L. 167/1990 e Circolare 38/E 2013 | Prevedono l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW per i residenti che detengono attività finanziarie all’estero. La Circolare 38/E ha eliminato la soglia minima di 10.000 € e richiede di indicare le consistenze indipendentemente dall’importo . Deve essere indicato anche il titolare effettivo . | Art. 4 D.L. 167/1990 ; Circolare 38/E/2013 . |
| Circolare AdE 30/E 2023 | Ha fornito chiarimenti sulle cripto‑attività: distingue diverse tipologie di token (unbacked crypto‑asset, stablecoin, payment token, security token, utility token) ; consente la rivalutazione del valore al 1° gennaio 2023 con imposta sostitutiva del 14 % ; introduce l’istanza di emersione (regolarizzazione) con pagamento del 3,5 % del valore e 0,5 % per ciascun anno di mancata dichiarazione ; stabilisce un’imposta di bollo dello 0,2 % sulle cripto‑attività . | Circolare AdE n. 30/E/2023. |
| D.Lgs. 219/2023 e D.Lgs. 13/2024 | Hanno introdotto il principio generale del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente. L’art. 6‑bis prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto notificato al contribuente, concedendo almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni . Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale sono esclusi . Il termine di decadenza dell’azione accertativa è prorogato di 120 giorni quando la notifica dello schema è effettuata a ridosso della scadenza . | Art. 6‑bis L. 212/2000 ; art. 7‑bis D.L. 39/2024 . |
| D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) | L’istituto consente al contribuente di definire la pretesa tributaria in via consensuale. La riforma del 2024 ha coordinato l’accertamento con adesione con il contraddittorio preventivo: se l’atto è soggetto al contraddittorio, l’istanza di adesione va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o, se già si sono presentate osservazioni, entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso . | D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024 . |
Approfondimento sul quadro RW e sul titolare effettivo
Il quadro RW è lo strumento attraverso il quale i contribuenti residenti dichiarano al fisco le attività detenute all’estero. L’art. 4 del D.L. 167/1990 dispone che persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia devono segnalare le attività finanziarie e patrimoniali estere suscettibili di produrre redditi imponibili . Devono essere indicati:
- Conti correnti, depositi bancari, titoli, fondi comuni, polizze e ogni altro investimento estero ;
- Criptovalute detenute su exchange esteri o wallet privati: la Circolare AdE 38/E/2013 ha chiarito che l’obbligo di monitoraggio si applica a tutti i valori senza soglia minima ;
- Il titolare effettivo dell’attività estera, concetto mutuato dalle norme antiriciclaggio: per le persone giuridiche è colui che possiede o controlla direttamente o indirettamente almeno il 25 % del capitale .
La sanzione per l’omessa indicazione delle cripto‑attività nel quadro RW varia dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato per attività in Paesi “white list” e dal 6 % al 30 % per quelle in Paesi “black list” . In caso di collaborazione volontaria (ravvedimento operoso) la sanzione può essere ridotta fino a 1/10 .
1.2 Evoluzione della normativa sul contraddittorio
Il contraddittorio endoprocedimentale costituisce uno dei principi cardine della riforma fiscale. Fino al 2024 l’obbligo di confronto con il contribuente era previsto soltanto in casi specifici (verifiche presso la sede, accertamento con adesione, inviti a comparire ex art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997). Con il D.Lgs. 219/2023 e il successivo D.Lgs. 13/2024, il contraddittorio è stato generalizzato:
- Art. 6‑bis L. 212/2000 – stabilisce che gli atti impugnabili (avvisi di accertamento, atti di contestazione, provvedimenti di irrogazione di sanzioni) devono essere preceduti da uno schema di atto. L’Amministrazione invia al contribuente una bozza dell’atto contenente i motivi e i dati su cui si fonda. Il contribuente ha almeno 60 giorni per formulare controdeduzioni o richiedere l’accesso agli atti . Se il termine scade oltre il periodo di decadenza, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni .
- Esclusioni – non è dovuto il contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale, né nei casi di fondato pericolo per la riscossione . Il decreto ministeriale del 24 aprile 2024 precisa le categorie escluse.
- Obblighi dell’ufficio – l’atto definitivo deve tener conto delle osservazioni formulate e deve motivare l’eventuale rigetto . La mancata osservanza dell’obbligo di contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto .
Transizione dal vecchio art. 5‑ter alla nuova disciplina
Prima della riforma il D.Lgs. 218/1997 prevedeva un invito a comparire (art. 5‑ter) come condizione obbligatoria per l’emissione dell’avviso di accertamento. L’invito doveva indicare i periodi d’imposta, i motivi, gli importi e concedere al contribuente un termine per comparire . L’omissione dell’invito determinava l’invalidità dell’avviso solo se il contribuente dimostrava che avrebbe potuto far valere argomenti difensivi (cd. “prova di resistenza”) . Tale disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 13/2024 con effetto dal 30 aprile 2024 . Oggi il contraddittorio è garantito dall’art. 6‑bis e, in via transitoria, l’invito a comparire continua a valere per gli atti notificati prima del 30 aprile 2024.
Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo
Il D.Lgs. 13/2024 ha riformato l’istituto dell’accertamento con adesione per coordinarlo con il contraddittorio preventivo. Le principali novità sono:
- Facoltà di adesione anche per atti soggetti a contraddittorio – se il contribuente riceve uno schema di atto e non presenta controdeduzioni, può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione . Se invece ha già presentato osservazioni, l’istanza va presentata entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo .
- Contenuto limitato – nel contraddittorio preventivo il contribuente deve indicare tutti gli elementi di fatto, perché l’ufficio non è tenuto a considerare elementi emersi successivamente .
- Coordinamento con i termini di decadenza – l’istanza di adesione sospende il termine di proposizione del ricorso per 30 giorni (non più 90) .
1.3 Giurisprudenza: sentenze recenti
L’applicazione delle norme fiscali alle criptovalute è stata oggetto di numerose pronunce di merito e di legittimità. Si segnalano le più significative.
Omessa dichiarazione di NFT e criptovalute: Cassazione penale n. 8269/2025
La sentenza n. 8269/2025 della Corte di Cassazione (III Sez. penale) ha chiarito che l’omessa indicazione dei proventi ottenuti dalla commercializzazione di NFT (non fungible token) costituisce il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 quando la conversione in valuta corrente supera le soglie di punibilità . La vicenda riguardava un artista digitale che aveva ceduto NFT incassando criptovalute (Ether) senza dichiararle. La Corte ha affermato che:
- Gli NFT costituiscono opere dell’ingegno e i proventi derivanti dalla loro cessione sono redditi da lavoro autonomo ai sensi degli artt. 53 e 54 TUIR . Pertanto vanno dichiarati.
- La criptovaluta è una valuta virtuale ai sensi del D.Lgs. 184/2021, quindi il loro valore può essere convertito in euro e costituisce reddito imponibile .
- Il mancato inserimento di tali proventi nella dichiarazione configura il reato se l’imposta evasa supera 100.000 € o se gli elementi attivi sottratti superano il 10 % di quelli dichiarati oppure 2 milioni di euro .
Questa pronuncia ha un impatto notevole perché conferma che le criptovalute non sono fuori dal perimetro fiscale e che la loro omessa indicazione integra un reato quando superano determinate soglie. Inoltre la Corte ha sottolineato l’importanza di dimostrare la provenienza dei fondi e di documentare le transazioni.
Sequestro probatorio dei bitcoin: Cassazione penale n. 1760/2025
Con la sentenza n. 1760/2025 la Corte di Cassazione ha annullato un sequestro probatorio di bitcoin disposto in un procedimento per evasione fiscale. Il Tribunale aveva equiparato il valore dei bitcoin alla somma dell’imposta evasa, ordinandone il sequestro per equivalente. La Cassazione ha osservato che:
- La criptovaluta non è moneta legale e il suo valore è estremamente volatile, per cui non si può affermare automaticamente che il suo ammontare rappresenti il profitto del reato.
- Il sequestro probatorio può essere disposto solo per la conservazione della prova e non come misura equivalente alla confisca .
La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti penali legati alla fiscalità, il sequestro di criptovalute deve essere giustificato da esigenze probatorie e non può essere usato come mezzo di recupero del presunto profitto.
Altre decisioni rilevanti
- Cass. civ. sez. V, ordinanza 31944/2023 – ha stabilito che l’omessa compilazione del quadro RW è punibile anche se l’attività estera non produce reddito, perché l’obbligo di monitoraggio riguarda la mera detenzione. L’unica esenzione riguarda i soggetti che affidano i propri investimenti a intermediari italiani, i quali fungono da sostituti d’imposta.
- Cass. civ. sez. trib., sentenza 4511/2022 – ha ritenuto legittimo l’accertamento su plusvalenze da criptovalute quando il contribuente non è in grado di dimostrare l’origine dei fondi. L’inversione dell’onere della prova spetta al contribuente che deve dimostrare la liceità e la data di acquisto delle criptovalute.
- Corte Costituzionale, sentenza 17/2025 – ha confermato la costituzionalità delle sanzioni del 15 % per omessa indicazione nel quadro RW, ritenendole proporzionate rispetto al fine di contrastare l’evasione e l’elusione internazionale.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva irregolarità sulle cripto‑attività (mancata compilazione del quadro RW, omessa dichiarazione di plusvalenze, dati incoerenti) invia al contribuente un invito al contraddittorio. Conoscere le fasi e le scadenze è essenziale per non perdere diritti e per cogliere le opportunità di difesa. Si distinguono due ipotesi: invito “classico” ex art. 5‑ter per gli atti relativi ai periodi d’imposta fino al 2023 e schema di atto ai sensi dell’art. 6‑bis per gli atti successivi al 30 aprile 2024.
2.1 Invito al contraddittorio ex art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 (attività antecedenti al 30 aprile 2024)
Anche se abrogato, l’art. 5‑ter si applica agli avvisi di accertamento emessi per periodi d’imposta fino al 2023. La procedura si articola così:
- Notifica dell’invito – l’ufficio invia un invito a comparire con cui espone i rilievi (mancata dichiarazione di plusvalenze, omissione del quadro RW) e indica i periodi d’imposta e le somme dovute . È fissata una data per l’audizione.
- Comparizione – il contribuente (o il proprio difensore) compare presso l’ufficio per esporre le proprie ragioni. È possibile presentare documenti, estratti conto degli exchange, registri contabili, per dimostrare l’assenza di plusvalenze o la buona fede.
- Verbale – al termine dell’incontro si redige un verbale con le osservazioni del contribuente. Se le argomentazioni sono accolte, l’ufficio archivia la contestazione o emette un avviso ridotto. In caso contrario, procede con l’avviso di accertamento.
- Prova di resistenza – in caso di contenzioso, l’omissione dell’invito comporta l’annullamento dell’avviso solo se il contribuente dimostra quali argomenti avrebbe potuto far valere .
2.2 Schema di atto e contraddittorio ex art. 6‑bis L. 212/2000
Dopo il 30 aprile 2024 tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto. La procedura è la seguente:
- Comunicazione dello schema di atto – l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente il progetto di avviso di accertamento contenente l’oggetto (es. omissione quadro RW per criptovalute, calcolo di plusvalenze), le motivazioni giuridiche, i periodi d’imposta interessati e le somme dovute. La comunicazione è effettuata via posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata.
- Termine minimo di 60 giorni – dalla data di ricevimento decorrono almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni o istanza di accesso agli atti .
- Accesso al fascicolo – su richiesta il contribuente può visionare e copiare i documenti su cui si basa la pretesa (report dell’anagrafe dei rapporti finanziari, segnalazioni DAC8, controlli su exchange). Ciò consente di verificare se i dati sono corretti.
- Controdeduzioni – le memorie difensive devono illustrare le ragioni di fatto e di diritto per cui l’imposta non è dovuta o è dovuta in misura inferiore. Nel campo delle criptovalute, è cruciale: documentare il costo di acquisto (c.d. metodo LIFO o FIFO), dimostrare che non vi sono plusvalenze perché i token non sono stati convertiti in euro, invocare l’esonero per cessioni a pronti antecedenti al 2023 (Risoluzione 72/E/2016) e la mancata applicazione retroattiva delle norme.
- Istanza di adesione – in alternativa alle controdeduzioni, il contribuente può presentare entro 30 giorni dallo schema (se non presenta osservazioni) un’istanza di accertamento con adesione . Se sono già state presentate controdeduzioni, l’istanza va presentata entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo . L’adesione consente di ridurre le sanzioni a 1/3 e di pagare in rate fino a 8 anni.
- Proroga del termine di decadenza – se il termine di decadenza dell’azione accertativa scade entro 120 giorni dalla scadenza del contraddittorio, la scadenza è prorogata di 120 giorni . Ciò evita avvisi frettolosi.
- Emissione dell’atto definitivo – se il contribuente presenta controdeduzioni, l’ufficio deve valutarle e motivare le ragioni per cui non le accoglie . Se l’atto viene emesso senza rispettare il contraddittorio, è annullabile.
Riepilogo dei termini
| Fase | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Notifica dello schema di atto | Data di ricevimento | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Presentazione controdeduzioni o accesso atti | ≥ 60 giorni | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Istanza di adesione se non si presentano controdeduzioni | 30 giorni dalla notifica dello schema | D.Lgs. 13/2024 |
| Istanza di adesione se si presentano controdeduzioni | 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo | D.Lgs. 13/2024 |
| Presentazione del ricorso in Commissione tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo | D.Lgs. 546/1992 |
2.3 Controlli automatizzati, DAC8 e segnali di rischio
Dal 2026 i controlli sulle criptovalute saranno sempre più automatizzati. L’Agenzia delle Entrate utilizza:
- Anagrafe dei rapporti finanziari – banche e intermediari italiani comunicano periodicamente saldi e movimenti dei conti . Anche gli exchange nazionali devono trasmettere i dati dei clienti.
- Common Reporting Standard (CRS) – scambio automatico di informazioni con oltre 100 Paesi sui conti esteri .
- DAC8/CARF – dal 2026 gli exchange europei trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate saldi e transazioni delle cripto‑attività dei residenti italiani . Ciò riduce i margini di anonimato e aumenta il rischio di accertamenti.
- Algoritmi di rischio – incrociano dichiarazioni, movimenti bancari, patrimonio immobiliare e tenore di vita .
Di norma l’Agenzia invia una comunicazione di compliance (un invito “amichevole” a correggere la dichiarazione). Se il contribuente non risponde, si passa all’avviso bonario con sanzioni ridotte e, infine, all’avviso di accertamento . È consigliabile non ignorare la fase di compliance, perché consente di regolarizzare spontaneamente pagando sanzioni minori.
3. Difese e strategie legali per chi riceve un invito sulle criptovalute
Il ricevimento di un invito al contraddittorio non deve essere visto come un evento inevitabile ma come un’opportunità per chiarire la propria posizione e ridurre le sanzioni. In questa sezione si illustrano le strategie più efficaci.
3.1 Documentare l’origine e il valore delle criptovalute
Nel mercato crypto la tracciabilità è fondamentale. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare che le somme accreditate sul wallet derivano da attività professionali o plusvalenze non dichiarate. Per difendersi è opportuno:
- Conservare gli estratti conto degli exchange e dei wallet – molti exchange consentono di scaricare report completi delle transazioni. È importante archiviare acquisti, vendite, depositi e prelievi.
- Determinare il costo di acquisto – la plusvalenza si calcola come differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto. In mancanza di documentazione, l’ufficio può assumere costo zero.
- Applicare un metodo di valorizzazione – in assenza di specifiche normative, si può applicare il criterio FIFO (first in first out), cioè si considerano vendute per prime le criptovalute acquistate per prime. Questo metodo è stato riconosciuto dall’Agenzia nelle risposte a interpello e nella prassi.
- Dimostrare l’assenza di plusvalenze – se le criptovalute non sono state convertite in euro ma semplicemente spostate da un wallet a un altro, non si realizza alcuna plusvalenza. Occorre però documentare la corrispondenza tra indirizzi (procedura di cosiddetto “matching”).
- Valutare la natura dell’attività – operazioni di mero acquisto o vendita a pronti effettuate prima del 2023 potrebbero essere considerate al di fuori dell’alveo dei redditi diversi secondo la Risoluzione 72/E/2016 , che assimilava le criptovalute alle valute estere e riteneva non imponibili le operazioni a pronti per i privati. Dopo l’introduzione dell’art. 67, c. 1, lett. c‑sexies TUIR questa impostazione non è più valida, ma per i periodi precedenti può costituire un argomento di difesa.
3.2 Presentare controdeduzioni efficaci
Le controdeduzioni sono il cuore del contraddittorio. Devono essere dettagliate e documentate; la semplice contestazione generica non basta. Alcuni suggerimenti:
- Esaminare attentamente lo schema di atto – verificare se l’ufficio ha applicato correttamente la legge, se ha considerato le nuove norme (aliquote 26 % e 33 %), se ha calcolato in modo corretto le plusvalenze e le sanzioni.
- Controllare i termini – accertarsi che l’avviso non sia decaduto (per le criptovalute, il termine di accertamento può arrivare a 10 anni per attività estere ). Se l’Agenzia invia lo schema a ridosso della scadenza, la legge prevede una proroga di 120 giorni; in mancanza, l’atto può essere impugnato per decadenza .
- Invocare l’art. 6‑bis – se l’atto definitivo non tiene conto delle osservazioni o non motiva il rigetto, il contribuente può eccepire l’annullabilità dell’atto . Nelle memorie è utile richiamare la norma e richiedere l’audizione.
- Evidenziare vizi formali – l’avviso deve indicare il periodo d’imposta, l’imposta, le sanzioni e i motivi. L’omissione di uno di questi elementi comporta nullità.
- Proporre un’adesione parziale – se alcune contestazioni sono infondate ma altre fondate (ad esempio omissione del quadro RW), si può aderire parzialmente versando quanto dovuto e contestando il resto. L’adesione parziale consente di ridurre le sanzioni sulle somme riconosciute.
3.3 Usare il ravvedimento operoso e l’istanza di emersione
Se le irregolarità sono evidenti, conviene regolarizzare prima che arrivi l’avviso di accertamento. Le opzioni sono:
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) – consente di sanare l’omessa indicazione nel quadro RW o l’omessa dichiarazione delle plusvalenze pagando l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. La sanzione scende a 1/10 se ci si ravvede entro 30 giorni, a 1/8 entro un anno, fino a 1/6 oltre due anni ma prima dell’accertamento . Il ravvedimento non è più ammesso dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
- Rivalutazione del valore delle cripto‑attività – i contribuenti che detenevano cripto‑attività al 1° gennaio 2023 possono rideterminare il valore versando un’imposta sostitutiva del 14 % . Questo consente di pagare un’imposta forfetaria sulle plusvalenze latenti e di assumere il nuovo valore come costo fiscale.
- Istanza di emersione – introdotta dalla Legge di bilancio 2023 e disciplinata dalla Circolare 30/E/2023: consente di regolarizzare le cripto‑attività non dichiarate pagando un’imposta pari al 3,5 % del valore delle attività e un’ulteriore 0,5 % per ogni anno di omessa indicazione . Si presenta entro il termine stabilito dalla legge (per il 2023 scadeva a novembre 2023; per i periodi successivi occorre attendere eventuali proroghe). L’istanza evita sanzioni e punibilità penale.
3.4 Accertamento con adesione: come funziona e quali vantaggi offre
L’accertamento con adesione rappresenta una via conciliativa tra contribuente e fisco. Le fasi principali:
- Istanza di adesione – deve essere presentata rispettando i termini (30 o 15 giorni a seconda dei casi ). L’istanza sospende il termine per ricorrere.
- Invito e contraddittorio – l’ufficio convoca il contribuente per esaminare la pratica. Si redige un verbale con la proposta di definizione.
- Atto di adesione – se le parti raggiungono un accordo, l’ufficio emette l’atto di adesione che sostituisce l’avviso di accertamento. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo previsto; l’imposta può essere pagata in unica soluzione o in rate trimestrali (fino a 16 rate di importo minimo 50 €).
- Decadenza dell’accordo – se il contribuente non versa la prima rata entro il termine, l’accordo decade e l’ufficio emette l’avviso di accertamento con sanzioni piene. Le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto.
L’adesione è particolarmente vantaggiosa per le cripto‑attività perché consente di abbattere sensibilmente le sanzioni (che altrimenti arrivano fino al 240 % dell’imposta ) e di evitare i costi e la durata del contenzioso.
3.5 Ricorso in Commissione tributaria
Se il contribuente non condivide la pretesa e non aderisce, può impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e deve contenere i motivi di diritto e di fatto. Nel ricorso è fondamentale eccepire:
- La violazione dell’obbligo di contraddittorio (art. 6‑bis) se non è stato inviato lo schema di atto o se l’atto definitivo non motiva il rigetto delle osservazioni .
- L’illegittima applicazione retroattiva della normativa sulle cripto‑attività (per periodi antecedenti il 2023).
- La errata determinazione delle plusvalenze (metodo di calcolo, valore delle criptovalute, mancanza di documentazione).
- L’insussistenza del presupposto della dichiarazione infedele se le soglie penali non sono superate .
Il processo tributario consente anche di chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto in presenza di un danno grave e irreparabile.
4. Strumenti alternativi e soluzioni deflattive
Oltre al contraddittorio e all’accertamento con adesione, l’ordinamento offre ulteriori strumenti per ridurre l’impatto fiscale e risolvere la posizione debitoria.
4.1 Definizioni agevolate e rottamazione delle cartelle
La definizione agevolata delle cartelle consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo il capitale e gli interessi legali. L’ultima edizione, denominata “rottamazione‑quinquies”, è stata introdotta con la Legge 199/2025. Essa consente di definire i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 mediante pagamento dilazionato fino a 54 rate bimestrali. I termini principali sono:
- Istanza di adesione – da presentare entro il 30 aprile 2026;
- Comunicazione delle somme dovute – l’agente della riscossione deve inviare il prospetto entro il 30 giugno 2026;
- Pagamenti – il pagamento in unica soluzione o della prima rata scade il 31 luglio 2026; seguono scadenze il 30 settembre e 30 novembre 2026 e, dal 2027, rate bimestrali con interessi al 3 % .
Le definizioni agevolate non riguardano tutti i debiti: sono esclusi, ad esempio, l’IVA riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, le condanne della Corte dei conti e le sanzioni penali. Per le contestazioni relative alle criptovalute la definizione agevolata può essere utilizzata per le sanzioni iscritte a ruolo dopo un accertamento definitivo. Tuttavia, se il debito non è ancora iscritto a ruolo, occorre definire l’accertamento prima di valutare la rottamazione.
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012)
Quando il debito complessivo è ingente e il contribuente non riesce a farvi fronte, può ricorrere alle procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla L. 3/2012 e coordinate dal Codice della crisi d’impresa. Le principali:
- Piano del consumatore – destinato a persone fisiche non imprenditori. Consente di proporre ai creditori (incluse Agenzia Entrate Riscossione e banche) un piano di rientro con pagamento parziale dei debiti, omologa del giudice e, in alcuni casi, esdebitazione totale del debito residuo.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – destinato a professionisti, imprenditori minori e società agricole. Richiede l’approvazione di almeno il 60 % dei crediti e consente di falcidiare i debiti fiscali.
- Procedura di liquidazione controllata – prevede la vendita dei beni del debitore e l’esdebitazione del residuo. È una procedura estrema ma può essere opportuna quando non vi sono prospettive di risanamento.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione dei piani, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella presentazione della domanda al tribunale competente.
4.3 Negoziato della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese che detengono cripto‑attività e sono in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto l’istituto del negoziato della crisi d’impresa. La procedura prevede la nomina di un esperto negoziatore (l’Avv. Monardo è abilitato) che assiste l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori, compresi l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Il negoziato sospende le azioni esecutive e favorisce soluzioni stragiudiziali.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che possono aggravare la loro posizione. Ecco quelli più frequenti:
- Ignorare la notifica – non rispondere all’invito o allo schema di atto comporta la perdita del contraddittorio e preclude l’accertamento con adesione. Bisogna sempre aprire e leggere le PEC o le raccomandate.
- Sottovalutare le criptovalute – pensare che le cripto non siano tracciate o che siano assimilate a contanti. In realtà, gli exchange registrano tutte le operazioni e cooperano con le autorità fiscali; dal 2026 i dati saranno trasmessi automaticamente tramite DAC8 .
- Compilare male il quadro RW – indicare valori errati (per difetto o per eccesso), non inserire il codice paese o il valore più alto tra saldo finale e giacenza media. Le incongruenze generano segnalazioni automatiche.
- Omettere la descrizione degli indirizzi – il quadro RW richiede l’indicazione dell’intermediario o, in mancanza, del codice “END/ND”; l’omissione può essere interpretata come volontà di nascondere il wallet.
- Non documentare le minusvalenze – le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze future. Occorre però conservare i documenti per poterle riportare nei cinque periodi successivi .
- Affidarsi a moduli precompilati senza controllo – i software di calcolo possono contenere errori se non si inseriscono correttamente le date di acquisto e di vendita. È sempre consigliabile far verificare la dichiarazione a un professionista.
Consigli pratici
- Mantenere un registro cronologico delle operazioni (data, quantità, controvalore in euro, exchange, commissioni).
- Usare piattaforme che generano report fiscali (CSV, PDF) da conservare come prova.
- Monitorare le normative – le regole cambiano rapidamente: l’aliquota è passata dal 26 % al 33 %, la franchigia è stata abolita e l’ISEE ora include le crypto .
- Valutare la regolarizzazione – se si hanno criptovalute non dichiarate, conviene valutare la rivalutazione al 14 % o l’istanza di emersione per evitare sanzioni più elevate .
- Richiedere un parere legale – la complessità della materia fiscale e la velocità delle evoluzioni normative rendono indispensabile il supporto di avvocati e commercialisti esperti. Lo Studio Monardo offre consulenze personalizzate e gestisce l’intero iter.
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è l’invito al contraddittorio per criptovalute?
È una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che precede l’emissione di un avviso di accertamento e che invita il contribuente a esporre le proprie ragioni riguardo a contestazioni su plusvalenze o monitoraggio delle cripto‑attività. Dal 2024 l’invito si è trasformato nello schema di atto previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto .
2. Posso ignorare l’invito o lo schema di atto?
No. Ignorare l’invito fa decadere la possibilità di difendersi prima dell’avviso e preclude l’accertamento con adesione. Inoltre, l’avviso emesso in assenza di contraddittorio può essere annullato solo se il contribuente dimostra concretamente quali argomenti avrebbe potuto far valere .
3. Devo indicare tutte le criptovalute nel quadro RW?
Sì. Il quadro RW deve riportare tutte le cripto‑attività detenute all’estero o su wallet privati, indipendentemente dal valore . Vanno indicati il valore al 31/12 e la giacenza media annua, nonché il codice dello Stato e l’intermediario.
4. Le criptovalute acquistate su exchange italiani devono essere dichiarate?
Se l’exchange agisce in regime amministrato come sostituto d’imposta, non occorre compilare il quadro RW. Tuttavia la maggior parte degli exchange italiani opera in regime dichiarativo: ciò significa che, salvo opzione esplicita, le criptovalute devono comunque essere dichiarate dal contribuente .
5. Come si calcola la plusvalenza?
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito (controvalore in euro) e il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto. Si applica il metodo FIFO o, se si dispone di registrazioni, un metodo analitico. Le minusvalenze sono compensabili con plusvalenze dello stesso anno o dei successivi quattro periodi d’imposta.
6. Quali sono le soglie penali per l’omessa dichiarazione?
Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) scatta quando l’imposta evasa supera 100.000 € o quando gli elementi attivi sottratti superano il 10 % di quelli dichiarati o comunque 2 milioni di euro . Per le criptovalute ciò implica convertire il loro valore in euro e verificare se le soglie sono superate.
7. Le operazioni di staking o rendimento passivo sono tassabili?
Sì. La Circolare AdE 30/E/2023 include tra le operazioni rilevanti per l’art. 67 TUIR anche le rendite da staking, lending, yield farming e altri prodotti DeFi . Tali rendimenti sono assimilati a redditi di capitale e tassati al 26 % (33 % dal 2026) come plusvalenze.
8. La conversione tra criptovalute genera plusvalenza?
Dal 2023 la conversione da una criptovaluta a un’altra è considerata cessione a titolo oneroso se comporta il riconoscimento di un valore economico e quindi genera plusvalenza . Occorre calcolare il valore in euro della criptovaluta ceduta e compararlo al costo storico. Le conversioni tra stablecoin possono essere escluse se non generano differenze di valore significative.
9. Se non ho mai dichiarato le criptovalute, posso sanare?
Sì. Si può presentare un’istanza di emersione pagando il 3,5 % del valore delle cripto‑attività e lo 0,5 % per ciascun anno di omessa dichiarazione . In alternativa si può utilizzare il ravvedimento operoso per l’anno corrente o la rivalutazione al 14 % per le criptovalute detenute al 1° gennaio 2023 .
10. Le criptovalute influiscono sull’ISEE?
Dal 2026 le criptovalute entrano nel patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE. Nelle DSU presentate nel 2026 occorre indicare il saldo al 31/12/2024 e la giacenza media 2024 . Ciò può influire sull’accesso a bonus e agevolazioni.
11. Posso essere sottoposto a sequestro dei wallet?
In sede penale il giudice può disporre il sequestro probatorio delle criptovalute per conservare la prova, ma non il sequestro per equivalente. La Cassazione ha annullato un sequestro che equiparava il valore dei bitcoin al profitto del reato, precisando che la crypto non è moneta legale e che occorre provare il nesso tra asset e reato .
12. Qual è la durata dei controlli?
In generale l’Agenzia delle Entrate può accertare il reddito entro 5 anni, ma per le attività estere il termine è 10 anni . Tuttavia il contraddittorio può prorogare i termini di 120 giorni . È quindi consigliabile conservare i documenti per almeno dieci anni.
13. Sono un imprenditore: come gestire le criptovalute in contabilità?
Le aziende devono iscrivere le cripto‑attività tra le immobilizzazioni immateriali o tra le rimanenze a seconda dell’utilizzo. Le plusvalenze sono tassate come reddito d’impresa; sono deducibili le minusvalenze se adeguatamente documentate. È importante adottare regole contabili chiare e informare il revisore.
14. È possibile essere esonerati dall’obbligo di monitoraggio?
Sì, sono esonerati i contribuenti che affidano le proprie attività finanziarie a intermediari finanziari italiani che agiscono come sostituti d’imposta . Sono esonerati anche i diplomatici e i frontalieri a determinate condizioni .
15. Devo pagare l’imposta di bollo sulle criptovalute?
Sì. La Legge di bilancio 2023 ha introdotto un’imposta di bollo pari allo 0,2 % annuo sul valore delle cripto‑attività detenute presso intermediari italiani . Se si detengono presso un wallet privato, l’imposta non si applica ma occorre indicarne il valore nel quadro RW.
16. Le plusvalenze da NFT sono tassate diversamente?
Gli NFT sono considerati opere dell’ingegno e i proventi da cessione costituiscono reddito da lavoro autonomo se l’autore cede la proprietà dell’opera . Se l’NFT è detenuto a fini di investimento, le plusvalenze possono essere tassate come redditi diversi. Occorre distinguere tra vendita dell’opera (lavoro autonomo) e trading di NFT (reddito diverso).
17. Posso portare in deduzione le spese per l’acquisto di hardware wallet?
Per le persone fisiche no, perché non si tratta di spese inerenti alla produzione del reddito. Per i professionisti o imprenditori che utilizzano le criptovalute come mezzo di pagamento, è possibile dedurre le spese dei wallet hardware come costi aziendali.
18. Cosa succede se vengo sanzionato e non riesco a pagare?
Si può chiedere la rateizzazione del debito presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione o aderire alla rottamazione delle cartelle (se attiva). In caso di insolvenza grave, è possibile accedere alle procedure di crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione). Lo Studio Monardo assiste nella scelta della soluzione più adeguata.
19. Il regime forfettario influenza la tassazione delle crypto?
No. I redditi da cripto‑attività sono tassati con imposta sostitutiva separata e non rientrano nella determinazione del reddito di lavoro autonomo in regime forfettario. Occorre comunque compilare il quadro RT e RW.
20. Come si dimostra la detenzione prima del 2023?
È consigliabile conservare screenshot, estratti conto, transazioni su blockchain (hash), contratti di acquisto. In mancanza, si può tentare di ricostruire la data mediante registri pubblici (Blockchain Explorer) o dichiarazioni giurate. La documentazione è essenziale per contestare gli accertamenti retroattivi.
7. Simulazioni pratiche e tabelle numeriche
Per comprendere l’impatto economico delle norme, si propongono alcune simulazioni. Nota: i calcoli sono meramente esemplificativi e non sostituiscono una consulenza professionale.
7.1 Simulazione 1 – Plusvalenza su Bitcoin con regola FIFO
Scenario: Mario compra 2 BTC a 20.000 € l’uno il 1° marzo 2023 e 1 BTC a 25.000 € il 1° aprile 2023. Il 1° giugno 2025 vende 2 BTC a 30.000 € l’uno.
- Calcolo del costo (FIFO): i primi due BTC acquistati a 20.000 € ciascuno sono considerati venduti. Costo totale = 40.000 €.
- Ricavo della vendita: 60.000 €.
- Plusvalenza: 60.000 € – 40.000 € = 20.000 €.
- Aliquota: nel 2025 le plusvalenze sono tassate al 26 % . Imposta = 20.000 € × 26 % = 5.200 €.
- Sanzioni: se Mario non dichiara la plusvalenza, la sanzione varia dal 120 % al 240 % dell’imposta evasa (da 6.240 € a 12.480 €). Con ravvedimento operoso entro un anno la sanzione può ridursi a 1/8 (780 €).
7.2 Simulazione 2 – Omissione del quadro RW
Scenario: Lara detiene 50.000 € in stablecoin su un exchange estero durante tutto il 2024 e non compila il quadro RW. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio.
- Sanzione base: per i paesi white list la sanzione è il 3 % annuo . 50.000 € × 3 % = 1.500 €.
- Anni di omissione: 2024 e 2025 = 2 anni. Sanzione = 1.500 € × 2 = 3.000 €.
- Ravvedimento operoso: se si regolarizza prima dell’accertamento con ravvedimento biennale (1/7) la sanzione è 3.000 € × 1/7 ≈ 428 € più interessi.
- Istanza di emersione: si potrebbe pagare il 3,5 % del valore (1.750 €) e lo 0,5 % per ogni anno di omissione (0,5 % × 2 × 50.000 € = 500 €) per un totale di 2.250 €. La scelta dipende dalla posizione complessiva.
7.3 Simulazione 3 – Rottamazione‑quinquies
Scenario: Un contribuente riceve un avviso di accertamento definitivo nel 2024 per 30.000 € di imposta e 15.000 € di sanzioni. Nel 2026 aderisce alla rottamazione‑quinquies.
- Debito iscritto a ruolo: 45.000 €.
- Definizione agevolata: paga solo l’imposta, gli interessi legali e l’aggio di riscossione. Sanzioni e interessi di mora sono stralciati.
- Rate: può scegliere fino a 54 rate bimestrali (4,5 anni).
- Prima rata: versamento di circa 45.000 € / 54 ≈ 833 € più interessi al 3 %. Se il contribuente non paga due rate consecutive, decade dalla definizione .
Conclusione
L’espansione delle criptovalute ha costretto il legislatore a colmare un vuoto normativo con una disciplina organica che tocca tassazione, monitoraggio e adempimenti. La normativa attuale prevede l’obbligo di dichiarare le cripto‑attività nel quadro RW, di tassare le plusvalenze al 26 % (33 % dal 2026) e di sottoporsi al contraddittorio preventivo per ogni atto impugnabile . La giurisprudenza ha sancito che l’omessa dichiarazione può integrare il reato di dichiarazione infedele , mentre ha limitato l’uso del sequestro sui wallet .
Di fronte a un invito al contraddittorio per criptovalute non dichiarate è fondamentale agire con tempestività: raccogliere documenti, presentare controdeduzioni documentate, valutare l’adesione o il ravvedimento. La riforma del contraddittorio rende la partecipazione attiva del contribuente un diritto e un dovere: il mancato riscontro può portare alla perdita di garanzie e a sanzioni elevate.
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto completo, dalla fase amministrativa alla tutela in giudizio. Grazie all’esperienza maturata nel diritto bancario e tributario, e alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avvocato Monardo è in grado di proporre soluzioni personalizzate, piani di rientro e strategie difensive efficaci.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti analizzeranno la tua situazione, bloccheranno le azioni esecutive e costruiranno una strategia legale concreta e tempestiva per difenderti da accertamenti e sanzioni.
