Invito Al Contraddittorio Per Plusvalenza Immobiliare Non Dichiarata: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

La vendita di un immobile può generare una plusvalenza – cioè un guadagno – che, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), deve essere dichiarata e assoggettata a tassazione quando si verifica entro determinati termini temporali.

Se il contribuente omette di dichiarare la plusvalenza nella propria dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può accertare il maggior reddito e notificare un invito al contraddittorio. Questo provvedimento invita il contribuente a prendere parte a un confronto preventivo, finalizzato a chiarire i fatti e a ridurre o evitare l’emissione di un avviso di accertamento. L’invito anticipa la pretesa tributaria e consente di fornire chiarimenti, documenti o di avvalersi di strumenti deflativi per definire la vicenda senza arrivare in giudizio.

L’importanza di un articolo dedicato a questo tema è duplice: da un lato spiega la normativa in continua evoluzione (la legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza “Superbonus” e le successive riforme del 2025‑2026 hanno ridefinito i termini dell’accertamento), dall’altro guida il contribuente che ha ricevuto una comunicazione di irregolarità o un invito al contraddittorio a non commettere errori fatali. La mancata reazione nei termini comporta la perdita di diritti e l’emissione di un avviso di accertamento con pesanti sanzioni e interessi.

In questo articolo aggiornato al 12 giugno 2026 analizziamo la disciplina della plusvalenza immobiliare non dichiarata, le procedure di accertamento, i poteri dell’amministrazione e i diritti del contribuente. L’attenzione si concentra in particolare sull’invito al contraddittorio e sulle strategie difensive: come rispondere, quali documenti predisporre, quando contestare la legittimità dell’atto e come avvalersi di strumenti alternativi come l’accertamento con adesione, il ravvedimento, i piani di rientro e le procedure di sovraindebitamento.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

La difesa del contribuente richiede competenze giuridiche e tecnico‑fiscali elevate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con tanti anni di esperienza, guida un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Il suo studio si distingue per:

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  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa: è abilitato ai sensi del D.L. 118/2021 a gestire le procedure di composizione negoziata della crisi, proponendo soluzioni concrete per imprese e professionisti.

Se hai ricevuto un invito al contraddittorio o temi un accertamento per plusvalenza immobiliare, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti in ogni fase: analisi dell’atto, ricorso tributario, sospensioni giudiziali, trattative con l’amministrazione, piani di rientro e procedure stragiudiziali o giudiziali. Intervenire tempestivamente è fondamentale per evitare sanzioni e salvaguardare il patrimonio.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le principali norme italiane che disciplinano la plusvalenza immobiliare e l’obbligo di contraddittorio, con riferimento alle più recenti modifiche legislative e alla giurisprudenza di Cassazione. La materia è complessa perché coinvolge le norme fiscali del TUIR, le disposizioni sul contraddittorio dello Statuto del contribuente, la disciplina dell’accertamento con adesione e le regole procedurali del D.P.R. 600/1973.

1. Plusvalenza immobiliare e tassazione secondo il TUIR

Il TUIR (D.P.R. 917/1986) disciplina le plusvalenze immobiliari all’art. 67. Le regole generali prevedono che costituiscono redditi diversi e sono tassabili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Sono escluse le vendite di immobili pervenuti per successione e le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo tra l’acquisto (o costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari . Inoltre è sempre tassabile la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti .

Il calcolo della plusvalenza è regolato dall’art. 68 TUIR: si determina come differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o di costruzione, aumentato dei costi incrementativi (spese di manutenzione straordinaria, costi notarili, imposte di registro, spese di intermediazione) . L’articolo precisa che, se la costruzione o l’acquisto risalgono a oltre cinque anni, il costo è rivalutato sulla base degli indici ISTAT; se l’immobile deriva da donazione, si assume come costo il valore determinato ai fini dell’imposta di successione o donazione aumentato delle spese successivamente sostenute . Queste norme valgono anche per le plusvalenze realizzate mediante permuta o conferimento.

1.1. Plusvalenze dopo interventi Superbonus (commi 64‑67 legge 213/2023)

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto un’ulteriore ipotesi di plusvalenza imponibile, in vigore dal 1° gennaio 2024. L’art. 1, commi 64‑67, prevede che producono plusvalenza tassabile le cessioni a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020) effettuate entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori . Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli destinati ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni precedenti la cessione . La norma non si applica per gli immobili oggetto di interventi agevolati con altri bonus edilizi ordinari .

Le modalità di calcolo della plusvalenza “Superbonus” presentano regole particolari: se i lavori si sono conclusi da non più di 5 anni, non si considerano i costi relativi agli interventi agevolati ai fini del calcolo della plusvalenza e il costo d’acquisto non può essere rivalutato; se i lavori si sono conclusi da oltre 5 anni, sono deducibili solo il 50 % dei costi e il costo d’acquisto è rivalutato . Per i casi di Superbonus con aliquote inferiori (90 %, 70 %, 65 %) o per interventi al 110 % senza cessione del credito, i costi degli interventi sono deducibili integralmente . La normativa consente, su opzione, di applicare l’imposta sostitutiva del 26 % (art. 1, comma 65, L. 213/2023), analogamente alla previsione generale della legge 266/2005 .

1.2. Plusvalenza e attività edificatoria di fatto

La giurisprudenza ha chiarito che la tassazione della plusvalenza non riguarda solo i terreni formalmente edificabili secondo il piano regolatore, ma anche i terreni che presentano “vocazione edificatoria di fatto”. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3784/2026 ha stabilito che la plusvalenza è imponibile quando il terreno ha potenzialità edificatoria anche in assenza di qualificazione urbanistica; rilevano indici oggettivi come l’ubicazione vicino a zone urbanizzate, la presenza di opere di urbanizzazione e il prezzo di vendita elevato . Questa interpretazione amplia notevolmente il campo delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sui terreni agricoli venduti a prezzi superiori al valore agricolo.

1.3. Abitazione principale e onere della prova

L’esenzione dalla tassazione per la cessione di immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la vendita è una deroga di natura speciale. La Cassazione ha ribadito che l’onere di dimostrare l’effettivo utilizzo come abitazione principale incombe sul contribuente. L’ordinanza n. 11786/2025 ha affermato che la residenza anagrafica non è sufficiente: è necessario provare l’uso effettivo dell’immobile come dimora abituale e la prova può essere fornita anche con dichiarazioni extraprocessuali di terzi . La presunzione di speculazione è legale e non può essere superata dalla mera mancanza di intenti speculativi.

1.4. Terreni edificabili e piani regolatori

In tema di terreni, la Cassazione ha stabilito con l’ordinanza n. 17198/2025 che un terreno è considerato edificabile e genera plusvalenza imponibile quando è inserito nel piano regolatore generale (PRG) del Comune, anche se la Regione non ha ancora approvato lo strumento urbanistico o mancano i piani attuativi . La Corte ha ribadito che la classificazione nel PRG basta a riconoscere la suscettibilità edificatoria . Ciò significa che, in presenza di previsioni urbanistiche di futura edificazione, la cessione del terreno può essere tassata come plusvalenza nonostante l’assenza di edificabilità immediata.

2. Invito al contraddittorio e Statuto del contribuente

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede, all’art. 6‑bis, il principio del contraddittorio preventivo: gli atti dell’amministrazione finanziaria che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo, mediante la comunicazione di uno schema di atto e la concessione di almeno 60 giorni per formulare osservazioni . Se il termine per la conclusione del procedimento amministrativo scade prima dei 60 giorni, il termine per l’emanazione dell’atto si proroga di 120 giorni . La norma specifica che l’obbligo del contraddittorio riguarda soltanto gli atti di imposizione (avvisi di accertamento o atti che determinano imposte) e non si applica a taluni atti espressamente esclusi come gli inviti al pagamento, i recuperi di agevolazioni e gli atti di recupero di crediti inesistenti .

Nel 2024 il D.L. 39/2024 ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio preventivo non riguarda le procedure automatizzate o l’iscrizione a ruolo di tributi derivanti da controllo formale e automatizzato, mentre il D.Lgs. 192/2025 (Riforma fiscale) ha ridefinito ulteriormente l’ambito di applicazione, confermando che sono oggetto di contraddittorio gli atti impositivi veri e propri e introducendo sanzioni per l’amministrazione che ometta il confronto quando obbligatorio.

Il mancato invio dell’invito può determinare la nullità dell’avviso di accertamento se il contribuente dimostra che, attraverso il contraddittorio, avrebbe potuto offrire elementi idonei a modificare la decisione dell’ufficio. La Circolare 17/E del 22 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’invito al contraddittorio è obbligatorio per gli accertamenti emessi dal 1° luglio 2020, salvo che sia stato notificato un verbale di chiusura delle operazioni o che si tratti di un accertamento parziale ex art. 41‑bis DPR 600/1973. La circolare ha chiarito che il mancato rispetto comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente prova che il contraddittorio avrebbe consentito un esito diverso .

3. Accertamento con adesione e invito obbligatorio (D.Lgs. 218/1997)

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione, che consente al contribuente di definire la controversia in via amministrativa con il pagamento di una somma concordata e riduzioni delle sanzioni. Dal 2020 l’art. 5‑ter prevede l’invito obbligatorio: l’ufficio deve notificare un invito al contraddittorio che contiene gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento e concede 60 giorni per presentare controdeduzioni . Sono esclusi dall’obbligo gli accertamenti parziali ex art. 41‑bis DPR 600/1973 e le rettifiche parziali IVA; l’ufficio può omettere l’invito solo in casi di particolare urgenza come rischio di prescrizione o di perdita del credito . Se l’ufficio non rispetta l’obbligo e il contribuente dimostra che il confronto avrebbe potuto condurre a una diversa determinazione, l’avviso di accertamento è viziato.

4. Accertamento parziale (art. 41‑bis DPR 600/1973)

Quando l’amministrazione, a seguito di attività istruttorie o di segnalazioni, rileva l’esistenza di redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, può emettere un avviso di accertamento parziale. L’art. 41‑bis prevede che, in presenza di elementi che consentano di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato, gli uffici possono limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibile, senza pregiudizio per ulteriori accertamenti . Non si applica la sospensione prevista dall’art. 44 (accertamento mediante integrazione), e l’ufficio può utilizzare le procedure dell’accertamento con adesione . Questa forma “acceleratoria” è spesso utilizzata per contestare plusvalenze immobiliari non dichiarate quando l’amministrazione dispone di atti notarili, dati catastali o segnalazioni di compravendite con valori elevati.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito

Ricevere un invito al contraddittorio per plusvalenza immobiliare non dichiarata suscita preoccupazione. Tuttavia, se si agisce correttamente, è possibile difendersi o definire la posizione senza arrivare a un contenzioso gravoso. Di seguito illustriamo la procedura da seguire dopo la notifica dell’invito, i termini da rispettare e i diritti del contribuente.

1. Lettura dell’invito e verifica della legittimità

L’invito al contraddittorio deve contenere:

  • i dati anagrafici del contribuente e l’anno d’imposta oggetto di verifica;
  • gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’accertamento (ad esempio, l’acquisto e la cessione dell’immobile, il prezzo di vendita, il periodo di possesso, l’assenza di dichiarazione della plusvalenza);
  • la quantificazione della pretesa fiscale, con l’indicazione della plusvalenza presunta e delle imposte dovute;
  • l’invito a comparire o a trasmettere osservazioni entro il termine (60 giorni) con data, ora e luogo dell’eventuale contraddittorio;
  • l’avviso delle conseguenze in caso di mancata risposta (possibile emissione dell’avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni).

È fondamentale verificare la regolarità della notifica (via PEC o raccomandata a/r), l’indicazione del termine di 60 giorni e la completezza degli elementi di prova: se l’atto è generico, non contiene la motivazione o è stato notificato oltre i termini decadenziali, vi sono valide ragioni per contestarne la legittimità.

2. Calcolo dei termini

Il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica e non può essere abbreviato. Se cade in un giorno festivo, si proroga al primo giorno lavorativo successivo. Nel periodo di sospensione feriale (1° agosto – 31 agosto) i termini restano sospesi. La mancata presentazione di osservazioni entro il termine non comporta l’ammissione dei fatti, ma priva il contribuente del diritto di contraddittorio e consente all’Agenzia di emettere l’avviso di accertamento.

Ai sensi dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente, la notifica dello schema di atto comporta la sospensione del termine di decadenza dell’ufficio per l’emanazione dell’avviso: se mancano meno di 60 giorni alla scadenza del termine di accertamento, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni .

3. Raccolta documentale e analisi dei fatti

Per predisporre una difesa efficace è necessario raccogliere tutta la documentazione rilevante:

  • Atto di acquisto dell’immobile (rogito notarile) e relative spese (onorari notarili, imposte di registro, tasse catastali) per dimostrare il costo d’acquisto.
  • Eventuali contratti di donazione o successione che possono escludere l’imposta sulla plusvalenza.
  • Fatture per lavori e migliorie che incrementano il valore e sono deducibili ai sensi dell’art. 68 TUIR .
  • Documenti che attestano l’uso dell’immobile come abitazione principale (certificato di residenza, utenze, spese condominiali, contratti di locazione) per avvalersi dell’esenzione .
  • Documenti catastali o urbanistici per dimostrare che il terreno non è edificabile, oppure certificazioni che l’immobile è inagibile o soggetto a vincoli.
  • Calcolo della plusvalenza con supporto di un professionista: occorre ricostruire esattamente la differenza tra il prezzo di cessione e il costo d’acquisto, tenendo conto dei costi deducibili e delle eventuali rivalutazioni.

4. Presentazione delle osservazioni e del contraddittorio

Il contribuente può:

  1. Inviare osservazioni scritte: si tratta di una memoria difensiva nella quale si contestano le pretese dell’ufficio, si allegano i documenti raccolti e si evidenziano gli elementi di diritto e di fatto che escludono o riducono la plusvalenza. È importante depositare la memoria via PEC con ricevuta di consegna.
  2. Chiedere un incontro: il contraddittorio consente di discutere direttamente con i funzionari dell’ufficio. È consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un commercialista per illustrare le proprie ragioni, rispondere alle domande e, se possibile, avviare un accertamento con adesione.
  3. Proporre l’adesione: nel corso del contraddittorio è possibile concordare la definizione della plusvalenza con una riduzione delle sanzioni. Se il contribuente accetta, versa quanto concordato entro 20 giorni dalla sottoscrizione; il pagamento può essere rateizzato.

La documentazione presentata e le argomentazioni esposte devono essere mirate a dimostrare che la plusvalenza non sussiste (immobile posseduto da più di cinque anni o utilizzato come abitazione principale), che l’immobile non ha vocazione edificatoria, o che la plusvalenza è inferiore a quella calcolata dall’ufficio.

5. Esito del contraddittorio: avviso di accertamento o archiviazione

Al termine dei 60 giorni, l’ufficio può:

  • Archiviare il procedimento se le giustificazioni sono convincenti o se emergono errori nell’istruttoria.
  • Formulare una proposta di accertamento con adesione: se il contribuente accetta, paga l’imposta e le sanzioni ridotte e la controversia si chiude.
  • Emettere un avviso di accertamento parziale o integrale: l’atto deve essere motivato sulla base degli elementi contestati; è impugnabile entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Se l’avviso è notificato senza contraddittorio quando questo era obbligatorio (ad esempio per avvisi emessi dopo il 1° luglio 2020, salvo i casi esclusi), il contribuente può eccepirne la nullità e chiedere l’annullamento. .

6. Ricorso e sospensione

In caso di avviso di accertamento, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni (che diventano 150 giorni in caso di invito al contraddittorio obbligatorio per liti di valore fino a 50.000 euro) e chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Il ricorso si presenta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con assistenza obbligatoria di un difensore abilitato.

7. Pagamento e definizione agevolata

L’avviso di accertamento può essere definito pagando integralmente le imposte e le sanzioni richieste o accedendo a forme agevolative. Fra il 2023 e il 2026 si sono succedute diverse sanatorie (rottamazioni quater e relative proroghe) che consentono il pagamento agevolato delle cartelle; tuttavia, alcune di esse non sono più attive. Al momento della stesura di questo articolo (giugno 2026) non risultano nuove rottamazioni; se dovessero essere reintrodotte, lo studio verificherà la possibilità di aderirvi.

È invece sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso prima della notifica dell’avviso di accertamento: il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte (dal 1/9 al 1/5 del minimo a seconda del momento). Questa opzione è percorribile quando l’errore è riconosciuto e si intende evitare il contenzioso.

8. Procedura di sovraindebitamento e pianificazione dei debiti

Se la plusvalenza non dichiarata si inserisce in un contesto di grave indebitamento (con cartelle esattoriali, mutui non pagati, debiti bancari), il contribuente può avvalersi delle procedure previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Questi strumenti consentono ai soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) di:

  • proporre un piano del consumatore al giudice, con falcidia dei debiti e pagamento in misura proporzionata alle proprie risorse;
  • presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori tramite l’OCC, che prevede la sospensione delle procedure esecutive e il blocco dei pignoramenti;
  • ottenere l’esdebitazione al termine del piano, liberandosi dai debiti residui.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, assiste i debitori nella predisposizione di queste procedure e nell’interlocuzione con l’OCC e i Tribunali. Per chi esercita attività d’impresa, è possibile avvalersi della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) con l’aiuto dell’esperto negoziatore per trattare con l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori.

Difese e strategie legali per contestare la plusvalenza

Affrontare un accertamento per plusvalenza immobiliare non dichiarata richiede una strategia personalizzata. Di seguito esaminiamo le principali linee difensive che l’Avv. Monardo e il suo team adottano in base ai casi concreti.

1. Dimostrare l’assenza della plusvalenza tassabile

Molti accertamenti derivano da presunzioni automatiche: la legge considera plusvalenza la vendita infraquinquennale o, dal 2024, la vendita infra‑decennale di immobili ristrutturati con Superbonus. Tuttavia è possibile dimostrare che:

  • Il periodo di possesso supera i limiti: se l’immobile è stato acquistato o costruito più di cinque anni prima della vendita (o più di dieci anni in caso di Superbonus), la plusvalenza non è tassabile. Bisogna fornire prova della data di acquisto (rogito) e del completamento dei lavori.
  • L’immobile era l’abitazione principale: la normativa esclude la plusvalenza se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo . Occorre produrre certificati di residenza, bollette, contratti di lavoro che attestino la dimora. La giurisprudenza richiede un uso effettivo, non basta la residenza anagrafica .
  • L’immobile è pervenuto per successione o donazione: in tali casi la plusvalenza non è imponibile. È necessario allegare la dichiarazione di successione o l’atto di donazione.
  • Il terreno non è edificabile: si può dimostrare che il terreno non ha vocazione edificatoria presentando certificati urbanistici aggiornati, fotografie, perizie che attestano la destinazione agricola. L’onere della prova è a carico dell’amministrazione; se il terreno non è incluso nel PRG o mancano indici di edificabilità, la plusvalenza non sussiste .
  • La plusvalenza è stata calcolata in eccesso: è possibile contestare il valore attribuito dall’amministrazione dimostrando costi maggiori (spese di ristrutturazione, onorari professionali) e differenze nel corrispettivo dichiarato. La Corte di Cassazione ha più volte sancito che l’amministrazione non può determinare la plusvalenza sulla sola base del valore accertato ai fini delle imposte indirette.

2. Contestare la vocazione edificatoria “di fatto”

L’ordinanza n. 3784/2026 ha esteso la tassazione ai terreni con vocazione edificatoria di fatto . È quindi necessario contrastare l’interpretazione della Guardia di finanza e dell’ufficio quando quest’ultimo ritiene edificabile un terreno agricolo. La difesa può consistere nel produrre:

  • Certificazioni urbanistiche che attestino l’assenza di piani attuativi o di varianti urbanistiche;
  • Relazioni tecniche di ingegneri che dimostrino l’impossibilità di edificare (vincoli paesaggistici, idrogeologici, aree protette);
  • Contratto di vendita con corrispettivo in linea con il valore agricolo;
  • Perizia estimativa che attesti la destinazione agricola del terreno e l’inesistenza di opere di urbanizzazione.

3. Valutare l’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione può essere una soluzione conveniente quando la plusvalenza è effettivamente dovuta ma vi è margine per ridurla. Il contribuente può ottenere:

  • Riduzione delle sanzioni (da un terzo a un sesto del minimo), interessi calcolati al tasso legale e possibilità di rateizzare fino a otto rate trimestrali;
  • Chiusura del contenzioso e inibizione dell’impugnazione dell’avviso;
  • Possibilità di utilizzare l’imposta sostitutiva del 26 % per ridurre l’imposizione, se l’immobile non è terreno edificabile.

Prima di aderire è opportuno verificare che l’ufficio abbia rispettato tutte le norme procedurali e che la quantificazione della plusvalenza sia corretta. In caso contrario si può optare per la contestazione in giudizio.

4. Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria

Quando l’avviso di accertamento è infondato o presenta vizi formali (assenza di motivazione, difetto di contraddittorio, incompetenza territoriale), la via del ricorso è imprescindibile. Le principali eccezioni da sollevare sono:

  • Nullità per violazione dell’obbligo di contraddittorio: se l’invito è stato omesso senza motivo oppure l’ufficio non ha concesso i 60 giorni previsti .
  • Decadenza dell’azione accertativa: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o del settimo anno per omessa dichiarazione). I 60 giorni di contraddittorio prorogano il termine per 120 giorni .
  • Incapacità dell’atto a descrivere gli elementi costitutivi della plusvalenza (mancata indicazione del prezzo di acquisto o vendita, costi deducibili, periodo di possesso).
  • Erronea qualificazione del terreno come edificabile: vizi di fatto e di diritto.
  • Sproporzione o manifesta irragionevolezza della pretesa fiscale, anche alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Il ricorso richiede l’assistenza di un avvocato abilitato; è possibile richiedere la sospensione del pagamento in pendenza del giudizio.

5. Utilizzare i procedimenti di sovraindebitamento

Se il contribuente non è in grado di pagare le somme richieste, l’Avv. Monardo può assistere nella presentazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione. In tali procedure, l’Agenzia delle Entrate è obbligata a partecipare e può accettare il pagamento parziale del credito, con stralcio di interessi e sanzioni. Inoltre, al termine del piano, il debitore può ottenere l’esdebitazione per i debiti residui.

6. Altri strumenti: ravvedimento e definizioni agevolate

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima della notifica dell’avviso di accertamento, beneficiando di sanzioni ridotte (1/10 del minimo entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, 1/7 entro due anni e 1/6 oltre i due anni). Per le plusvalenze immobiliari, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e versare l’imposta con sanzioni ridotte.

Altre misure (definizioni agevolate, rottamazioni, pace fiscale) possono essere introdotte dal legislatore; in assenza di provvedimenti attivi nel giugno 2026, è necessario verificare volta per volta la possibilità di aderire a nuove sanatorie.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Il panorama delle definizioni agevolate è stato molto variabile negli ultimi anni: la “rottamazione quater” dei ruoli e la “definizione agevolata delle controversie” introdotte dalla legge di bilancio 2023 hanno offerto la possibilità di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione entro determinate date con il pagamento parziale delle somme. Poiché tali misure sono state a tempo determinato e non risultano attualmente prorogate, conviene monitorare le eventuali riaperture.

1. Rottamazioni e saldo e stralcio

Le rottamazioni consentono di pagare l’imposta e gli interessi senza sanzioni e con spese di riscossione ridotte. In passato (2016‑2023) si sono susseguiti quattro programmi: rottamazione I, bis, ter e quater. La legge di bilancio 2023 ha introdotto anche la definizione agevolata delle liti pendenti e la tregua fiscale (sanatoria delle irregolarità formali). Tuttavia, al 12 giugno 2026, non sono in vigore rottamazioni. In caso di futura riapertura, lo studio monitorerà le scadenze e assisterà i contribuenti nella presentazione delle domande.

2. Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie

La legge di bilancio 2023 ha introdotto un “ravvedimento speciale” per regolarizzare le violazioni concernenti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Questo istituto consentiva di versare un diciottesimo del minimo della sanzione con possibilità di pagamento rateale; l’adesione doveva essere effettuata entro il 30 settembre 2023. Attualmente non è possibile aderire al ravvedimento speciale, ma è utile ricordarlo come esempio di sanatoria.

3. Composizione negoziata e accordi di ristrutturazione

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: un procedimento volontario in cui l’imprenditore, assistito dall’esperto negoziatore, può negoziare con i creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) un piano di risanamento. Questo strumento è utile quando il debito fiscale, comprensivo di plusvalenza e altre pretese, è tale da compromettere la continuità aziendale.

Il Codice della crisi consente anche agli imprenditori individuali e ai professionisti di accedere alla liquidazione controllata o al concordato minore. L’Avv. Monardo guida il debitore nella scelta dello strumento più idoneo, valutando l’impatto su beni personali e garanzie.

Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un invito al contraddittorio richiede attenzione. Ecco alcuni errori comuni da evitare e consigli pratici per massimizzare le chance di successo:

  1. Ignorare l’invito: molti contribuenti sottovalutano la comunicazione o la confondono con una semplice “lettera amichevole”. L’invito è un atto formale e richiede una risposta entro 60 giorni; in assenza di reazione l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento, con sanzioni fino al 240 % dell’imposta non pagata.
  2. Rinviare l’analisi: i tempi sono stretti. È fondamentale consultare immediatamente un professionista per analizzare la posizione, raccogliere documenti e preparare la difesa.
  3. Non dimostrare l’abitazione principale: la semplice residenza anagrafica non basta . Occorre fornire prove (utenze, abbonamenti, spese condominiali) che attestino l’uso effettivo.
  4. Omettere costi deducibili: nella ricostruzione della plusvalenza vanno inclusi tutti i costi incrementativi, anche le spese notarili e gli oneri accessori . In mancanza, la plusvalenza risulta superiore al dovuto.
  5. Non verificare la vocazione edificatoria: l’amministrazione può considerare edificabile un terreno agricolo . È essenziale richiedere un certificato urbanistico aggiornato e, se necessario, una perizia tecnica.
  6. Accettare la proposta dell’ufficio senza calcoli: l’accertamento con adesione non è un atto dovuto, ma una negoziazione. È bene valutare la convenienza economica con il supporto di un consulente.
  7. Confondere l’invito al contraddittorio con il controllo automatizzato: le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973) non sono soggette a contraddittorio preventivo; tuttavia è possibile correggere l’errore tramite ravvedimento o istanza di autotutela.
  8. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: quando i debiti fiscali e bancari sono elevati, il contribuente può evitare l’aggressione del patrimonio ricorrendo alle procedure di cui alla L. 3/2012 e al Codice della crisi. Molti ignorano questa possibilità, che consente di salvare l’abitazione e programmare un pagamento sostenibile.
  9. Trascurare l’assistenza professionale: difendersi senza un avvocato o un commercialista esperto può portare a omissioni e decadenze. L’intervento di un legale specializzato è indispensabile per contestare la pretesa, formulare eccezioni e negoziare con l’ufficio.

Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi trattati. Le tabelle contengono solo parole chiave, numeri o brevi frasi per facilitare la consultazione.

Tabella 1 – Norme di riferimento per la plusvalenza immobiliare

NormaContenuto essenziale
Art. 67, comma 1, lett. b) TUIRTassazione della plusvalenza da cessione infraquinquennale di immobili; esclusioni per successione e abitazione principale
Art. 67, comma 1, lett. b‑bis TUIRPlusvalenza per cessione di immobili con lavori Superbonus entro 10 anni; esclusioni per successione e abitazione principale
Art. 68 TUIRCriteri di calcolo della plusvalenza; deducibilità di costi incrementativi e rivalutazioni ISTAT
Art. 1, comma 65 L. 213/2023Possibilità di applicare imposta sostitutiva del 26 % alla plusvalenza “Superbonus”
Art. 6‑bis L. 212/2000Obbligo di contraddittorio preventivo; 60 giorni per osservazioni; proroga di 120 giorni dei termini di decadenza
Art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997Invito obbligatorio per l’accertamento con adesione; 60 giorni per controdeduzioni; eccezioni per urgenza
Art. 41‑bis DPR 600/1973Accertamento parziale: l’ufficio può accertare redditi non dichiarati con elementi istruttori senza pregiudizio per altri accertamenti

Tabella 2 – Termini e scadenze da ricordare

FaseTermine/ScadenzaNote
Notifica invito60 giorni per inviare osservazioniDecorrenza dalla notifica. Proroga se coincide con termini di decadenza (120 giorni)
Accertamento con adesione15 giorni per presentarsi dall’ufficio; 20 giorni per pagare dopo la sottoscrizionePossibilità di rateazione
Ricorso al giudice60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento90 giorni se mediazione tributaria; sospensione feriale
Ravvedimento operosoVariabile (30, 90, entro 1 anno, entro 2 anni, oltre 2 anni)Sanzioni ridotte (1/10 – 1/6 del minimo)
Rottamazioni (esaurite)Scadenze fissate dalla leggeNon attive al 12 giugno 2026

Tabella 3 – Strumenti di difesa e caratteristiche principali

StrumentoBeneficiLimiti
Contraddittorio e osservazioniPossibilità di evitare l’avviso; fornire prove e ridurre la pretesaDeve essere esercitato entro 60 giorni; non sempre vincolante per l’ufficio
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni; definizione rapida; rateazioneRinuncia al contenzioso; necessità di pagamento totale o rateizzato
Ricorso tributarioPossibilità di annullare l’avviso; sospensione dell’attoTempi lunghi; costi del giudizio; esito incerto
Ravvedimento operosoSanzioni ridotte; regolarizzazione spontaneaUtilizzabile solo prima della notifica dell’avviso
Piani di sovraindebitamento (L. 3/2012)Blocco di pignoramenti; falcidia dei debiti; esdebitazioneRichiede l’intervento dell’OCC e l’omologazione del giudice

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è la plusvalenza immobiliare?

La plusvalenza immobiliare è la differenza positiva tra il prezzo di vendita di un immobile e il suo costo d’acquisto (o di costruzione), aumentato delle spese incrementative e rivalutato secondo gli indici ISTAT . Quando la plusvalenza è realizzata entro cinque anni dall’acquisto (dieci anni per gli immobili ristrutturati con Superbonus), è tassata come reddito diverso.

2. Quando una plusvalenza è esente da tassazione?

La plusvalenza non è tassata se l’immobile è stato acquistato o costruito da più di cinque anni, se è stato pervenuto per successione o se per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la cessione è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari . È esente anche la plusvalenza da cessione di immobili donati.

3. Come si calcola la plusvalenza?

Si somma il corrispettivo incassato (prezzo di vendita) e si sottrae il costo d’acquisto o di costruzione (comprensivo delle imposte di registro, IVA, onorari notarili, spese di intermediazione). Si aggiungono i costi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Se l’immobile è stato posseduto per più di cinque anni, il costo è rivalutato sulla base degli indici ISTAT .

4. Cosa cambia con il Superbonus?

La legge di bilancio 2024 ha introdotto la plusvalenza “Superbonus”: se l’immobile è stato oggetto di interventi agevolati con il Superbonus (110 %, 90 %, 70 %, 65 %) e viene venduto entro 10 anni dalla fine dei lavori, la plusvalenza è tassabile . Sono esclusi gli immobili ereditati e quelli adibiti ad abitazione principale. Nel calcolo possono essere dedotti integralmente (o al 50 %) i costi dei lavori, a seconda che siano stati conclusi entro 5 anni o oltre 5 anni .

5. Cos’è l’invito al contraddittorio?

È la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate avvisa il contribuente dell’esistenza di elementi per emettere un avviso di accertamento. L’invito contiene la motivazione, i calcoli effettuati e concede 60 giorni per controdedurre . Nel frattempo l’ufficio non può emettere l’avviso salvo casi urgenti. È obbligatorio per gli accertamenti successivi al 1° luglio 2020; se omesso, può comportare la nullità dell’atto .

6. Cosa devo fare se ricevo un invito al contraddittorio per plusvalenza?

Devi leggere attentamente l’atto, verificare la data di notifica e prendere contatto con un professionista specializzato. Raccogli i documenti (rogiti, fatture, certificati urbanistici, prove dell’abitazione principale) e valuta con l’avvocato se contestare l’addebito, proporre osservazioni scritte, partecipare al contraddittorio o chiedere l’accertamento con adesione. Non lasciare trascorrere i 60 giorni.

7. Quali documenti servono per contestare la plusvalenza?

Rogito d’acquisto, atti di successione o donazione, fatture per migliorie, bollette e certificati di residenza, certificazioni urbanistiche, perizie tecniche e ogni documento che dimostri i costi sostenuti o che l’immobile era adibito ad abitazione principale.

8. Cos’è l’accertamento con adesione?

È una procedura in cui il contribuente e l’Agenzia concordano l’importo delle imposte e delle sanzioni. Consente di ridurre le sanzioni e di rateizzare il pagamento. La richiesta può essere formulata durante il contraddittorio o dopo aver ricevuto l’avviso. Se l’accordo è firmato, non si può più ricorrere al giudice.

9. Cosa succede se non rispondo all’invito?

L’Agenzia delle Entrate, trascorsi i 60 giorni, può emettere l’avviso di accertamento, irrogare sanzioni e avviare la riscossione. L’assenza di risposta rende più difficile contestare i fatti. In alcuni casi l’ufficio può interpretare il silenzio come acquiescenza.

10. Posso impugnare l’avviso di accertamento se l’invito è stato omesso?

Sì. Se l’invito era obbligatorio (ad esempio per accertamenti emessi dopo il 1° luglio 2020) e non è stato notificato o non ti sono stati concessi 60 giorni, il giudice può annullare l’avviso per violazione del principio di contraddittorio . È necessario dimostrare che il contraddittorio avrebbe potuto influire sull’esito.

11. Quali sono le sanzioni per plusvalenza non dichiarata?

La plusvalenza non dichiarata comporta l’applicazione di sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa, ridotte a 1/3 in caso di accertamento con adesione o ravvedimento. In presenza di dichiarazione omessa, le sanzioni possono arrivare al 240 %. Inoltre si applicano gli interessi legali e, se l’avviso diventa definitivo, l’Agente della Riscossione può procedere con pignoramenti e ipoteche.

12. La vendita di un terreno agricolo a prezzo elevato può generare plusvalenza?

Sì. Se il terreno ha una vocazione edificatoria di fatto, anche se non formalmente edificabile, la plusvalenza è tassabile . È tuttavia possibile difendersi dimostrando la destinazione agricola e l’assenza di indici di edificabilità.

13. È possibile applicare l’imposta sostitutiva del 26 % alle plusvalenze?

Sì. L’imposta sostitutiva introdotta dall’art. 1, comma 496, L. 266/2005 consente di pagare un’imposta sostitutiva pari al 26 % sulla plusvalenza derivante dalla cessione di immobili (esclusi i terreni edificabili). Dal 2024 anche le plusvalenze da cessione di immobili oggetto di Superbonus possono essere tassate in via sostitutiva .

14. Posso ricorrere alle procedure di sovraindebitamento per i debiti derivanti dalla plusvalenza?

Sì. Se la tua situazione patrimoniale è compromessa, puoi presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione con l’assistenza dell’OCC. Queste procedure consentono di ottenere una riduzione dei debiti fiscali e la sospensione delle azioni esecutive. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi e può guidarti nella procedura.

15. Come posso evitare future contestazioni di plusvalenza?

Per evitare problemi è opportuno:

  • Registrare tutti i costi sostenuti per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile;
  • Conservare la documentazione (fatture, bonifici parlanti, perizie);
  • Verificare la normativa prima di vendere un immobile acquistato da meno di cinque anni o con lavori Superbonus;
  • Selezionare un notaio e un commercialista esperti per predisporre l’atto di vendita e la dichiarazione dei redditi;
  • Richiedere una consulenza preventiva allo Studio Monardo per valutare la convenienza fiscale dell’operazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto fiscale di una plusvalenza immobiliare, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi reali. I dati sono ipotetici e servono a illustrare il meccanismo di calcolo e la convenienza delle diverse opzioni.

Esempio 1 – Vendita di appartamento entro 5 anni (plusvalenza ordinaria)

Dati:

  • Acquisto di appartamento nel 2021 al prezzo di 150 000 €, con spese notarili e imposte pari a 5 000 €.
  • Spese di ristrutturazione straordinaria documentate (impianti, pavimenti): 20 000 €.
  • Vendita nel 2024 a 230 000 €.

Calcolo della plusvalenza:

  1. Costo fiscale: prezzo d’acquisto (150 000 €) + spese notarili (5 000 €) + ristrutturazione (20 000 €) = 175 000 €.
  2. Corrispettivo di vendita: 230 000 €.
  3. Plusvalenza = 230 000 € – 175 000 € = 55 000 €.

Opzioni di tassazione:

  • IRPEF ordinaria: la plusvalenza viene sommata agli altri redditi e tassata a scaglioni (aliquote 23 % – 43 %). Se, ad esempio, il contribuente ha altri redditi complessivi di 25 000 €, la plusvalenza rientra nello scaglione al 35 % per la parte eccedente.
  • Imposta sostitutiva 26 %: il contribuente può richiedere al notaio di applicare l’imposta sostitutiva del 26 %, versando 14 300 € (26 % di 55 000 €). L’imposta è definitiva e non influenza gli altri redditi.

Vantaggi della sostitutiva: l’applicazione dell’imposta sostitutiva è conveniente quando il contribuente ha redditi medio‑alti, perché evita l’applicazione di aliquote marginali elevate e consente di definire immediatamente l’imposta senza attendere il momento della dichiarazione.

Esempio 2 – Vendita di terreno con vocazione edificatoria di fatto

Dati:

  • Acquisto di un terreno agricolo nel 2020 per 50 000 €.
  • Nessuna spesa di miglioria.
  • Vendita nel 2025 per 120 000 €.

In base alla normativa, i terreni agricoli sono esclusi dalla plusvalenza, ma se il terreno presenta potenzialità edificatoria di fatto (vicinanza a zona urbanizzata, presenza di strade e fognature, prezzo superiore al valore agricolo), la plusvalenza è tassata .

Calcolo della plusvalenza:

  1. Costo fiscale: 50 000 €.
  2. Corrispettivo di vendita: 120 000 €.
  3. Plusvalenza = 70 000 €.

Difesa: Il contribuente può contestare l’imputazione dimostrando che il terreno è agricolo, che non esistono opere di urbanizzazione e che il prezzo è giustificato da altre circostanze (es. sovrapprezzo per coltivazioni, diritti d’acqua). Per sostenere la difesa, occorre produrre una perizia agronomica e il certificato di destinazione urbanistica.

Esempio 3 – Vendita di immobile ristrutturato con Superbonus

Dati:

  • Acquisto di un immobile nel 2021 per 200 000 €.
  • Interventi di efficientamento energetico con Superbonus al 110 % (costo lavori: 90 000 €, con sconto in fattura), ultimati nel 2022.
  • Vendita nel 2026 a 330 000 €.

Applicazione della normativa Superbonus:

La vendita avviene entro 10 anni dal termine dei lavori; pertanto la plusvalenza è tassabile . Poiché i lavori sono stati conclusi da più di 3 anni ma meno di 5 anni, il costo dei lavori agevolati non è deducibile e il costo d’acquisto non può essere rivalutato .

Calcolo della plusvalenza:

  1. Costo fiscale: prezzo d’acquisto 200 000 € + spese notarili (supponiamo 5 000 €). Non rilevano i 90 000 € di lavori agevolati. Totale: 205 000 €.
  2. Corrispettivo di vendita: 330 000 €.
  3. Plusvalenza = 125 000 €.

Tassazione: il contribuente può scegliere tra IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva del 26 % . Nel nostro esempio, con imposta sostitutiva paga 32 500 €; con IRPEF, se i redditi complessivi sono elevati, la tassazione può superare il 40 %.

Nota: Se i lavori fossero stati conclusi da più di 5 anni, si potrebbero dedurre il 50 % dei costi e rivalutare il costo d’acquisto . Se i lavori fossero stati effettuati con aliquote ridotte (es. 90 %, 70 %) senza cessione del credito, i costi sarebbero deducibili integralmente .

Esempio 4 – Utilizzo della procedura di sovraindebitamento

Scenario: Un professionista possiede debiti fiscali per 120 000 € (inclusi 40 000 € di imposta sulla plusvalenza contestata), debiti bancari per 150 000 € e ha un reddito mensile di 2 500 €. Il contribuente ha un’abitazione principale gravata da ipoteca.

Procedura: Con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo, viene predisposto un piano del consumatore di durata 5 anni. Il piano prevede il pagamento complessivo di 70 000 € a saldo e stralcio dei debiti, con falcidia del 50 % dei debiti fiscali. L’abitazione viene conservata. Al termine del piano, il giudice dichiara l’esdebitazione del contribuente.

Vantaggi: sospensione immediata dei pignoramenti, riduzione delle sanzioni e degli interessi, possibilità di ripartire con una situazione economica sostenibile. Questa soluzione è particolarmente indicata quando il debito fiscale derivante dalla plusvalenza è solo una delle voci di indebitamento.

Conclusione

La cessione di un immobile genera spesso una plusvalenza, e la normativa italiana prevede numerosi casi in cui essa è tassata: vendite infraquinquennali, cessioni di terreni edificabili, interventi Superbonus e vendite infra‑decennali.

L’Agenzia delle Entrate ha poteri estesi per accertare plusvalenze non dichiarate e può emettere un invito al contraddittorio, un avviso di accertamento parziale o integrale e procedere alla riscossione. Tuttavia, i diritti del contribuente sono altrettanto tutelati: il principio di contraddittorio impone all’amministrazione di confrontarsi con il cittadino prima di emettere l’atto impositivo ; l’accertamento con adesione consente di negoziare; i ricorsi tributari permettono di annullare gli atti viziati; le procedure di sovraindebitamento offrono la possibilità di rimodulare i debiti.

Affrontare un invito al contraddittorio per plusvalenza immobiliare non dichiarata richiede tempestività, preparazione e competenze interdisciplinari. È necessario calcolare correttamente la plusvalenza, dimostrare eventuali esenzioni (abitazione principale, successione, donazione), contestare la vocazione edificatoria e vigilare sul rispetto delle procedure. L’assistenza di professionisti esperti è fondamentale per evitare errori, ridurre le sanzioni e proteggere il proprio patrimonio.

Lo Studio legale Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre consulenza specializzata e personalizzata: dalla verifica della legittimità dell’atto alla predisposizione delle osservazioni, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla difesa in giudizio e alla gestione dei debiti attraverso piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.

L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina un team di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e Professionista fiduciario di un OCC, ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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