Avviso Bonario Per Errato Riporto Perdite: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Quando l’Agenzia delle Entrate riscontra un’irregolarità nella dichiarazione dei redditi o dell’IVA, come il riporto errato di perdite pregresse, invia al contribuente una comunicazione di irregolarità comunemente chiamata avviso bonario. Tale documento nasce dagli accertamenti automatizzati disciplinati dall’articolo 36‑bis del DPR 600/1973 e dall’articolo 54‑bis del DPR 633/1972. Pur non avendo la forma di un avviso di accertamento, l’avviso bonario è un atto decisivo: se il contribuente non paga nei termini o non fornisce chiarimenti, la posizione debitoria sarà iscritta a ruolo con applicazione di sanzioni piene e interessi.

L’argomento riveste particolare importanza per chi ha riportato perdite fiscali nelle dichiarazioni degli anni precedenti. L’articolo 84 del TUIR (DPR 917/1986) consente di utilizzare le perdite per compensare i redditi futuri nei limiti dell’80 % del reddito di periodo, salvo le eccezioni previste per le start‑up e per il cambio della compagine societaria . Tuttavia, errori di trascrizione o calcolo nel riporto delle perdite possono generare un mancato riconoscimento di tali importi da parte dell’amministrazione: l’avviso bonario richiede quindi un’azione tempestiva per non perdere il diritto alla deduzione.

Questo articolo, aggiornato al 22 maggio 2026, offre una guida completa su come affrontare un avviso bonario per errato riporto perdite. Verranno analizzate le norme vigenti, i termini e le procedure, le strategie difensive e le soluzioni alternative (definizioni agevolate, piani del consumatore, concordati e altri strumenti). L’obiettivo è fornire a imprenditori, professionisti e privati un quadro chiaro e pratico per proteggere i propri diritti e tutelarsi nei confronti del fisco.

Presentazione dello Studio Legale

L’articolo è redatto in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. L’avvocato coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste qualifiche, lo Studio offre una consulenza integrata che affianca alle competenze legali quelle contabili, individuando le migliori strategie per impugnare atti, sospendere la riscossione, avviare trattative e predisporre piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali per la risoluzione del debito.

Gli avvisi bonari legati al riporto errato di perdite richiedono un’analisi tecnica della dichiarazione, la verifica della legittimità dell’atto e l’eventuale correzione dei dati.

Lo Studio Legale Monardo assiste i contribuenti in tutte le fasi: dalla richiesta di documenti e informazioni all’Agenzia delle Entrate, alla redazione di istanze di autotutela o di ricorsi tributari, fino alla gestione delle rateazioni e alla ricerca di soluzioni alternative come la definizione agevolata dei carichi o la procedura di sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Fonti normative principali

  1. Articolo 36‑bis del DPR 600/1973 (controlli automatizzati) – Prevede che l’Agenzia delle Entrate, con sistemi informatici, controlli le dichiarazioni per verificare la correttezza dei dati e delle ritenute operate, nonché eventuali errori nel riporto di eccedenze o perdite. Quando emergono discrepanze, l’ufficio invia una comunicazione di irregolarità al contribuente, il quale può fornire chiarimenti entro sessanta giorni dal ricevimento . Se il contribuente paga la somma indicata entro il termine, le sanzioni sono ridotte a un terzo.
  2. Articolo 54‑bis del DPR 633/1972 (liquidazione automatizzata IVA) – Regola analoghi controlli automatizzati sulle dichiarazioni IVA e la comunicazione di irregolarità per errori di calcolo, crediti IVA non riportati correttamente o versamenti insufficienti. Anche qui è previsto un termine di sessanta giorni per fornire chiarimenti o pagare con sanzioni ridotte .
  3. Articolo 84 del TUIR (DPR 917/1986) – Stabilisce che le perdite derivanti da esercizio di impresa possano essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, per un ammontare non superiore all’80 % del reddito di periodo . Tale norma contiene anche regole specifiche per le società che modificano la compagine sociale o l’attività esercitata: in caso di variazione della maggioranza e contestuale modifica dell’oggetto sociale o dell’attività principale, le perdite maturate non sono più riportabili . I commi 3‑bis e 3‑ter aggiunti con D.Lgs. 192/2024 e D.L. 84/2025 prevedono ulteriori requisiti: la verifica del patrimonio netto contabile e il rispetto di determinati indici per consentire la deduzione delle perdite .
  4. Articolo 8 del TUIR – Definisce le modalità di determinazione del reddito complessivo e prevede che le perdite da impresa possano essere sottratte dal reddito complessivo nei limiti e alle condizioni dell’articolo 84 .
  5. Articoli 42 e 43 del DPR 600/1973 – Disciplinano il contenuto e i requisiti dell’avviso di accertamento (non l’avviso bonario) e i termini di decadenza per l’accertamento. Pur non applicandosi direttamente all’avviso bonario, queste norme sono utili per comprendere le garanzie del contribuente: l’avviso di accertamento deve essere motivato e firmato, pena nullità ; il termine per notificare l’accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo se omessa) .
  6. Decreto legislativo 462/1997 – Regola la liquidazione dell’imposta e l’irrogazione delle sanzioni in seguito ai controlli automatizzati. L’articolo 2 prevede che, in caso di mancato invio dell’avviso bonario, le sanzioni siano ridotte dal 30 % al 10 % . Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 (entrato in vigore il 1 settembre 2024) hanno ridotto la sanzione base dal 30 % al 25 %, con conseguente riduzione a un terzo (8,33 %) e a due terzi (16,67 %) in caso di pagamento nei termini .
  7. Decreto legislativo 108/2024 – Interviene sui termini di pagamento: per gli avvisi bonari inviati dopo il 1 gennaio 2025, il termine per pagare o fornire chiarimenti è 60 giorni (90 per le comunicazioni telematiche all’intermediario), in luogo dei precedenti 30 . Prevede anche la sospensione dei termini nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto e dal 25 dicembre al 5 gennaio .
  8. D.Lgs. 159/2015 e articolo 15‑ter DPR 602/1973 – Introdotti per disciplinare il lieve inadempimento nei pagamenti rateali degli avvisi bonari. È considerato inadempimento lieve il ritardo nel pagamento dell’acconto entro il termine di scadenza della rata successiva o l’errore di versamento pari a meno del 3 % del dovuto; in questi casi il contribuente non perde la rateazione .
  9. Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) – L’articolo 6 co. 5 prevede che il contribuente abbia diritto a conoscere i dati e gli elementi su cui si basano gli atti dell’amministrazione e che la mancata notifica degli avvisi bonari comporta riduzione delle sanzioni .
  10. Circolari dell’Agenzia delle Entrate – Numerose circolari (es. circolare 199/E/1996, 27/E/2013, 1/E/2023) forniscono chiarimenti operativi sulla liquidazione automatizzata, sulla rateazione e sulle definizioni agevolate. Sebbene non siano norme di legge, costituiscono riferimenti autorevoli.

2. Giurisprudenza rilevante

Negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta più volte a chiarire la natura, gli effetti e le conseguenze processuali dell’avviso bonario. Le sentenze e ordinanze che seguono forniscono principi utili per difendersi in caso di comunicazione per errato riporto perdite:

  1. Cass. ord. n. 6248/2024 – Ha affermato che la mancata notifica dell’avviso bonario comporta la riduzione delle sanzioni al 10 % (oggi 8,33 % dopo il D.Lgs. 87/2024). L’omissione dell’avviso non determina la nullità della cartella, ma incide sulla misura della sanzione .
  2. Cass. ord. n. 16163/2025 – Nel contesto dei controlli formali (art. 36‑ter), la Corte ha precisato che la cartella di pagamento è nulla se l’Agenzia non invia la comunicazione prevista dall’articolo 36‑ter comma 4. Al contrario, nei controlli automatizzati (art. 36‑bis), l’omissione dell’avviso bonario non comporta nullità ma solo riduzione delle sanzioni . Ciò dimostra che l’avviso bonario è un atto amministrativo informale e che l’autodifesa va calibrata sulle specifiche previsioni normative.
  3. Cass. ord. n. 2092/2025 – Ha stabilito che l’impugnazione dell’avviso bonario non impedisce all’amministrazione di emettere la cartella di pagamento. Poiché l’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo, la sua contestazione perde di interesse una volta notificata la cartella .
  4. Cass. ord. n. 1749/2026 – Riguarda l’applicazione dell’articolo 84 TUIR: la Corte ha ribadito che il riporto delle perdite è negato quando vi sia contemporaneamente una variazione della compagine societaria e una modifica dell’attività; queste condizioni hanno carattere antielusivo . La decisione sottolinea l’importanza di verificare la legittimità del riporto delle perdite prima di contestare l’avviso bonario.
  5. Giurisprudenza di merito – Numerose commissioni tributarie provinciali e regionali hanno affrontato casi di errato riporto perdite, ribadendo che l’avviso bonario costituisce un momento di interlocuzione e che il contribuente deve produrre documentazione adeguata; la mancata risposta comporta la legittimità della successiva cartella, salvo errori formali.

3. Principi generali

Dal quadro normativo e giurisprudenziale emergono alcuni principi chiave:

  1. L’avviso bonario non è un atto impositivo ma una comunicazione che consente al contribuente di correggere errori o fornire chiarimenti prima della formazione del ruolo. La sua funzione è favorire la collaborazione tra amministrazione e contribuente, prevenendo contenziosi.
  2. La mancata notifica dell’avviso bonario nei controlli automatizzati comporta la riduzione delle sanzioni ma non la nullità della cartella. Nei controlli formali, la notifica è condizione di validità della cartella. È quindi fondamentale distinguere la tipologia di controllo.
  3. Il riporto delle perdite è consentito a determinate condizioni e entro certi limiti. In caso di variazione societaria e di attività, l’Agenzia può negare il riporto; tuttavia, se la società soddisfa i requisiti patrimoniali e occupazionali dei commi 3‑bis e 3‑ter dell’art. 84, può mantenere il diritto alla deduzione .
  4. I termini per rispondere all’avviso bonario sono oggi di 60 giorni (90 per le comunicazioni via intermediario), e i termini di pagamento si sospendono nel periodo estivo e natalizio . Il rispetto dei termini consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni.
  5. È possibile rateizzare le somme dovute in base alle regole dell’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997. Il lieve inadempimento non comporta la decadenza dalla rateazione, ma ritardi più gravi sì .
  6. La definizione agevolata (rottamazione) e altre forme di regolarizzazione possono essere disponibili per le somme dovute in seguito a comunicazioni di irregolarità di determinate annualità. Tuttavia, al 22 maggio 2026 la cosiddetta rottamazione Quinquies non è più attiva, in quanto il termine per aderire (30 aprile 2026) è scaduto .

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’avviso bonario

Affrontare correttamente un avviso bonario è essenziale per ridurre al minimo l’impatto economico e salvaguardare il diritto al riporto delle perdite. La procedura che segue si basa sulle norme vigenti e sull’esperienza pratica dello Studio Legale Monardo.

1. Ricezione della comunicazione e verifica preliminare

L’Agenzia delle Entrate invia l’avviso bonario tramite PEC o raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente o tramite intermediario delegato. In caso di comunicazione telematica, il termine per rispondere è di 90 giorni; in caso di raccomandata, 60 giorni .

Azioni da compiere immediatamente:

  • Verificare la data di ricezione per calcolare correttamente il termine. Fa fede la data di consegna della PEC o della firma sulla ricevuta di ritorno.
  • Leggere attentamente il contenuto della comunicazione, verificando i quadri interessati della dichiarazione. Nel caso di errato riporto perdite, la sezione solitamente indica il riquadro “RN” (reddito imponibile) per i soggetti IRES o “LM”/“RG” per i soggetti IRPEF.
  • Controllare i codici errore riportati nell’avviso (es. codice 366 – errato riporto perdite, codice 330 – compensazioni non spettanti, ecc.) e confrontarli con le istruzioni ministeriali.
  • Verificare la correttezza dei calcoli: l’Agenzia potrebbe aver erroneamente escluso una perdita ammessa oppure potrebbe aver applicato erroneamente il limite dell’80 % previsto dall’art. 84 .

2. Raccolta della documentazione e analisi tecnica

La difesa efficace richiede una ricostruzione puntuale della posizione. È necessario reperire:

  • Le dichiarazioni fiscali degli anni interessati: in particolare i modelli Redditi (ex Unico) e IVA, con i relativi quadri e prospetti del riporto delle perdite.
  • Le scritture contabili e i bilanci approvati, al fine di dimostrare la sussistenza delle perdite fiscali e la loro corretta indicazione nelle dichiarazioni.
  • Documentazione societaria: verbali assembleari, certificati della CCIAA, atti notarili che dimostrino la composizione della compagine sociale e dell’attività d’impresa, utili per invocare l’applicazione dell’art. 84 comma 3 e dei commi 3‑bis e 3‑ter .
  • Eventuali comunicazioni pregresse dell’Agenzia (precedenti avvisi bonari, richieste di documenti, esiti di accertamenti). Questa verifica aiuta a capire se l’ufficio ha già riconosciuto le perdite in anni precedenti e se l’avviso attuale è coerente.

Lo Studio Legale Monardo, insieme ai commercialisti del network, procede a ricostruire il prospetto delle perdite e a verificare se il riporto è stato correttamente applicato. È frequente riscontrare errori di trascrizione o di programmazione del software ministeriale che escludono perdite legittimamente riportate. In altri casi, l’errore può derivare dal contribuente o dal professionista incaricato della dichiarazione. La distinzione è fondamentale: nel primo caso si potrà chiedere l’annullamento dell’avviso in autotutela; nel secondo, si potrà valutare la definizione agevolata per ridurre le sanzioni.

3. Interlocuzione con l’Agenzia: chiarimenti e autotutela

Se, dopo l’analisi, emerge che la posizione del contribuente è corretta o che vi sono errori imputabili all’Amministrazione, la prima strada consigliata è l’autotutela. L’istanza di autotutela è una richiesta motivata all’Agenzia delle Entrate affinché annulli o modifichi l’atto per vizi propri (vizio di calcolo, ripetizione di importi già pagati, errata applicazione di norme, ecc.). Nel caso di avviso bonario, l’istanza va presentata al Centro Operativo dell’Agenzia che ha emesso la comunicazione, allegando documentazione probante (dichiarazioni, bilanci, visure, calcoli rettificati). In molti casi, l’ufficio procede a rettificare la comunicazione entro i termini, comunicando via PEC l’esito favorevole o sfavorevole.

Parallelamente, è possibile utilizzare la piattaforma CIVIS (accessibile via Fisconline o Entratel) per inviare quesiti e produrre documentazione. La circolare C/199/E specifica che il contribuente può fornire chiarimenti entro 60 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo . Se l’ufficio riconosce l’errore, può annullare l’intero avviso o emettere un nuovo prospetto con importi ridotti.

4. Pagamento o rateazione con riduzione delle sanzioni

Se l’analisi evidenzia che l’errore è effettivamente del contribuente (per esempio, riporto di perdite eccedente l’80 % o maturate in periodi non più riportabili), allora conviene pagare la somma dovuta entro i termini per beneficiare delle sanzioni ridotte. La normativa prevede:

  • Sanzione ridotta a un terzo (8,33 %) per i controlli automatizzati (art. 36‑bis) e a due terzi (16,67 %) per i controlli formali (art. 36‑ter), a condizione che il pagamento o la prima rata avvenga entro 60 giorni (90 via intermediario) . Fino al 31 agosto 2024 la sanzione ridotta era 10 % o 20 % in base al tipo di controllo .
  • Rateazione: è possibile rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali se l’importo è superiore a 5.000 €; per importi inferiori, sono previste 6 rate. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla ricezione, le successive ogni tre mesi. Il pagamento rateale comporta l’applicazione degli interessi legali dal giorno successivo al termine di pagamento della prima rata.
  • Lieve inadempimento: la disciplina del D.Lgs. 159/2015 consente di non perdere la rateazione in caso di ritardi minimi o errori di modesta entità. Sono considerati lievi: (a) il pagamento dell’acconto entro il termine di scadenza della rata successiva; (b) il versamento insufficiente per un ammontare non superiore al 3 % della rata o a 10.000 € . Se invece si salta la prima rata o si paga con più di un termine di ritardo, si decade dai benefici e l’ufficio iscrive a ruolo l’intero debito con sanzioni piene.

5. Impugnazione dell’avviso bonario

L’avviso bonario, essendo un atto precontenzioso, non è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario; tuttavia, è consentito ricorrere avverso la cartella di pagamento che segue l’iscrizione a ruolo, contestando anche l’illegittimità dell’avviso. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione: l’avviso bonario non è un atto definitivo e la sua impugnazione perde interesse dopo l’emissione della cartella . In casi particolari (es. controlli formali), alcune commissioni hanno ritenuto impugnabile l’avviso bonario se determina un’imposta immediatamente dovuta; ma la prassi è contestare l’atto successivo.

L’impugnazione va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria (ex commissione tributaria provinciale). È possibile chiedere la sospensione della riscossione depositando contestualmente istanza di sospensione cautelare. Il ricorso deve contenere:

  • Motivi di diritto: per esempio, l’errata applicazione dell’art. 84 TUIR, la violazione del diritto al contraddittorio, l’inesistenza della violazione contestata.
  • Motivi di fatto: dimostrazione del corretto riporto delle perdite, dimostrazione dell’inesistenza di variazioni societarie rilevanti.
  • Richiesta di sospensione: motivando il periculum in mora (danno grave e irreparabile se si procede alla riscossione).

L’assistenza legale è consigliabile per impostare la strategia difensiva e per evitare decadenze. Lo Studio Monardo affianca i contribuenti nella redazione del ricorso, nella raccolta della documentazione e nella discussione in udienza. In caso di soccombenza, è possibile appellare la decisione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Difese e strategie legali

La difesa contro un avviso bonario per errato riporto perdite deve combinare conoscenza tecnica del diritto tributario, strategia processuale e capacità di negoziazione. Di seguito le principali linee di azione.

1. Contestazione dei presupposti normativi

Spesso l’avviso bonario deriva da un’errata interpretazione delle norme sul riporto delle perdite. Alcune argomentazioni difensive tipiche sono:

  • Applicazione errata del limite dell’80 %: l’Agenzia potrebbe aver escluso la parte di perdita eccedente l’80 % senza considerare che le start‑up (prime tre annualità) possono riportare le perdite senza alcun limite . Se la società ha iniziato l’attività da meno di tre anni, occorre dimostrarlo con visura e atti costitutivi.
  • Mancata verifica delle condizioni di continuità: per disconoscere le perdite, l’Agenzia deve provare la sussistenza di entrambi i requisiti del comma 3 dell’art. 84 (variazione della compagine di controllo e modifica dell’oggetto sociale o dell’attività). Se uno solo dei requisiti manca, la perdita è deducibile . La difesa deve produrre evidenze (verbali, bilanci) che dimostrino la continuità dell’attività.
  • Rispetto degli indici patrimoniali e occupazionali: i commi 3‑bis e 3‑ter consentono il riporto anche in presenza dei cambi proprietari/attività, qualora siano rispettate condizioni sul patrimonio netto contabile e sulla continuità del personale . La produzione di una perizia giurata e di dati contabili può dimostrare la sussistenza di questi requisiti.
  • Computo delle perdite pregresse: in alcune ipotesi l’errore è nell’anno di maturazione della perdita; ad esempio, la perdita è stata maturata in un esercizio antecedente ma utilizzata in un anno in cui la deducibilità era limitata. È utile ricostruire cronologicamente le perdite e l’utilizzo, indicando la parte residua.

2. Eccezione di prescrizione e decadenza

Sebbene l’avviso bonario non sia un atto impositivo, la cartella che segue deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 43 DPR 600/1973 (5 anni, 7 se dichiarazione omessa) . Se la cartella arriva oltre il termine, l’atto è nullo e deve essere annullato. È dunque essenziale verificare la data di presentazione della dichiarazione e la data di notifica della cartella.

3. Violazione del diritto al contraddittorio e carenza di motivazione

Il principio del contraddittorio preventivo, sancito dallo Statuto del contribuente e ribadito da numerose pronunce costituzionali e della Corte di Giustizia europea, impone all’amministrazione di instaurare un dialogo con il contribuente prima di emettere un atto impositivo. Sebbene l’avviso bonario non sia obbligatorio per la validità della cartella, la mancata motivazione della decisione dell’ufficio di disconoscere le perdite può essere censurata. Se l’atto non spiega perché la perdita non è ammessa o non illustra il calcolo, si può eccepire la violazione dell’art. 42 DPR 600/1973 e dell’art. 7 della legge 212/2000 (obbligo di motivazione e indicazione dei presupposti di fatto e di diritto) .

4. Richiesta di sospensione giudiziale e cautelare

Durante il contenzioso, è possibile chiedere al giudice tributario di sospendere la riscossione delle somme. La sospensiva viene concessa quando ricorrono gravi motivi: per esempio, la prova che l’avviso bonario contiene errori evidenti, l’inesistenza della violazione o la sussistenza di gravi danni economici se si procede all’esecuzione. Lo Studio Legale Monardo predispone una relazione tecnica dettagliata per supportare tale richiesta.

5. Trattativa con l’Agenzia e definizione agevolata

In parallelo al processo, è spesso possibile avviare una trattativa con l’ufficio legale dell’Agenzia per definire la controversia. L’articolo 48 del D.Lgs. 546/1992 consente la conciliazione giudiziale, con riduzione delle sanzioni e degli interessi. Inoltre, in alcune annualità lo Stato ha previsto definizioni agevolate delle somme derivanti da avvisi bonari (ad esempio, la sanatoria 2023 per i debiti 2019‑2021 con sanzione al 3 %) . Attenzione però: al 22 maggio 2026 non è più possibile aderire alla cosiddetta rottamazione Quinquies, poiché il termine per presentare la domanda (30 aprile 2026) è scaduto . Rimangono eventuali definizioni future previste dalla legge di bilancio o da provvedimenti straordinari.

6. Procedura di sovraindebitamento e soluzioni concorsuali

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, soprattutto soggetti non fallibili come persone fisiche, professionisti e piccole imprese, esiste la possibilità di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012, come modificata dal Codice della Crisi d’Impresa). In presenza di un debito fiscale derivante anche da avvisi bonari, il debitore può proporre:

  • un piano del consumatore, se è un consumatore persona fisica;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti, se è un imprenditore non assoggettabile a fallimento;
  • la liquidazione controllata.

L’avvio della procedura comporta la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti, compresi quelli derivanti da cartelle esattoriali. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione del piano, nella trattativa con i creditori e nell’omologazione dinanzi al tribunale. Questa soluzione consente spesso di abbattere notevolmente il debito e di dilazionarlo su un periodo più lungo.

Strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani del consumatore, ristrutturazioni e accordi

Quando il debito derivante da un avviso bonario per errato riporto perdite è elevato, occorre valutare soluzioni alternative alla semplice opposizione in contenzioso. Qui analizziamo i principali strumenti disponibili al 2026.

1. Definizioni agevolate dei carichi da comunicazioni di irregolarità

Le definizioni agevolate sono provvedimenti straordinari con cui il legislatore consente di regolarizzare le somme dovute a fronte di controlli automatizzati o formali pagando solo l’imposta e una parte ridotta delle sanzioni. Esempi recenti:

  • Definizione agevolata 2023 (Legge di bilancio 2023) – Ha previsto la possibilità di regolarizzare le somme dovute a seguito di avvisi bonari relativi agli anni d’imposta 2019‑2021, pagando una sanzione pari al 3 % in luogo del 10 % . Per fruire del beneficio era necessario pagare (o rateizzare) la somma entro 30 giorni (90 se tramite intermediario) dalla ricezione della comunicazione. Questa finestra temporale è ormai chiusa.
  • Definizione agevolata dei contenziosi tributari (D.L. 73/2023) – Ha consentito di definire le liti pendenti con riduzioni dell’imposta e azzeramento o riduzione delle sanzioni in base al grado e all’esito delle sentenze.
  • Eventuali future rottamazioni – In anni passati, il legislatore ha introdotto la “rottamazione” per i ruoli affidati all’Agente della Riscossione. Al 22 maggio 2026 non sono previste nuove rottamazioni dei carichi da avviso bonario oltre a quelle già scadute . È importante monitorare le leggi di bilancio e i decreti “Sostegni” per eventuali nuove misure.

Quando disponibili, le definizioni agevolate sono uno strumento utile per chi riconosce il proprio debito ma vuole ridurre sanzioni e interessi. Lo Studio Monardo supporta i clienti nella verifica dei requisiti, nella predisposizione dell’istanza e nel monitoraggio dei pagamenti.

2. Rateazione straordinaria e accordi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Oltre alla rateazione prevista per gli avvisi bonari, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) un piano di rientro pluriennale sui ruoli già emessi. I principali strumenti sono:

  • Rateazione ordinaria: fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 € o per debitori che dimostrino una situazione di temporanea difficoltà economica. È concessa automaticamente per debiti inferiori a 60.000 €.
  • Rateazione straordinaria: fino a 120 rate mensili per debiti superiori o per contribuenti in grave difficoltà; richiede la dimostrazione dell’impossibilità di pagare in tempi più brevi.
  • Cessione del quinto: l’AER può accettare, in alcune ipotesi, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione come forma di garanzia.

Il piano di rateazione con l’AER sospende le procedure esecutive in corso, a condizione che il debitore paghi puntualmente le rate. In caso di ritardi oltre 5 giorni lavorativi o mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive), si decade dal beneficio e il debito residuo torna immediatamente esigibile con applicazione delle sanzioni piene.

3. Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento

Per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative), la legge sulla crisi da sovraindebitamento consente di presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione. Tali procedure offrono vari vantaggi:

  • Sospensione delle esecuzioni: dal momento dell’ammissione al procedimento, tutte le azioni esecutive sono sospese, compresi i pignoramenti su stipendi e conti.
  • Remissione dei debiti residui: se il piano è omologato e il debitore adempie alle obbligazioni assunte, i debiti residui vengono cancellati, incluso il debito derivante da avvisi bonari.
  • Possibilità di falcidiare sanzioni e interessi: in sede di accordo i creditori, compreso l’Erario, possono accettare la riduzione di sanzioni e la dilazione dell’imposta. In alcuni casi è possibile proporre il pagamento di una somma percentuale sul debito totale.

L’iter prevede la nomina di un Gestore della crisi (OCC), la predisposizione di un piano dettagliato con l’indicazione delle entrate, delle uscite e delle somme offerte ai creditori, e la votazione o l’omologazione del tribunale. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e esperto negoziatore, assiste i clienti in tutte le fasi: dalla redazione del piano alla difesa in tribunale.

4. Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo per imprese

Le imprese di maggior dimensione, soggette al Codice della Crisi d’Impresa (CCII), possono accedere a strumenti concorsuali come l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo. Queste procedure consentono di ristrutturare il debito fiscale insieme agli altri debiti, mediante un piano attestato da un professionista indipendente. L’accordo con l’Erario può prevedere la falcidia delle sanzioni e la dilazione dell’imposta. Per imprese minori si applicano le procedure di composizione negoziata introdotte dal D.L. 118/2021, per le quali l’Avv. Monardo ha la qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa.

Errori comuni e consigli pratici

Nel corso dell’esperienza professionale, lo Studio Monardo ha individuato alcuni errori ricorrenti che i contribuenti commettono quando ricevono un avviso bonario per errato riporto perdite. Ecco i principali, con relativi consigli pratici.

  1. Ignorare o aprire tardi la comunicazione: molti destinatari ignorano l’avviso bonario, credendo che si tratti di una semplice informativa. In realtà, si tratta di un atto che fissa termini perentori. Consiglio: aprire e leggere immediatamente l’avviso, annotare la data di ricezione e contattare un professionista.
  2. Non verificare le perdite pregresse: alcuni contribuenti ritengono che le perdite siano automaticamente riconosciute. In realtà, è necessario ricostruire il monte perdite anno per anno e verificare se sono effettivamente riportabili (ad esempio, perdite extra da fusione o da periodo ante 2008). Consiglio: mantenere un archivio ordinato delle dichiarazioni e dei prospetti perdite, consultare un commercialista per la ricostruzione.
  3. Confondere avviso bonario e accertamento: spesso si interpreta l’avviso bonario come un accertamento definitivo. L’avviso bonario, invece, è un atto interlocutorio che consente di evitare un vero e proprio accertamento; ignorarlo porta alla formazione del ruolo con sanzioni maggiorate. Consiglio: considerare l’avviso bonario un’opportunità di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.
  4. Pagare senza contestare errori dell’Agenzia: talvolta il contribuente paga l’importo richiesto senza verificare la legittimità della contestazione. Se l’avviso è errato, il pagamento implica la rinuncia tacita a eccepire. Consiglio: valutare attentamente la fondatezza delle pretese; se il riporto delle perdite è legittimo, presentare istanza di autotutela prima di pagare.
  5. Pagare in ritardo la prima rata: la legge prevede l’obbligo di versare la prima rata entro il termine; un ritardo di un giorno comporta la perdita della rateazione (salvo lieve inadempimento). Consiglio: programmare i pagamenti con anticipo; utilizzare l’addebito bancario per evitare ritardi.
  6. Non allegare la documentazione: quando si inviano chiarimenti all’Agenzia, è fondamentale allegare documenti che dimostrino il diritto al riporto delle perdite. Consiglio: predisporre un dossier completo con dichiarazioni, bilanci, visure e calcoli di rettifica.
  7. Omettere di considerare le ricadute penali: se l’errato riporto delle perdite comporta un’evasione rilevante, l’Agenzia può effettuare una denuncia penale per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000). Consiglio: in caso di importi significativi, consultare un penalista e valutare la procedura di ravvedimento o definizione agevolata per evitare conseguenze penali.
  8. Sottovalutare il valore dell’assistenza professionale: molti contribuenti si affidano al proprio istinto, rischiando di perdere diritti o pagare più del dovuto. Consiglio: rivolgersi a un avvocato tributarista e a un commercialista esperto; i costi della consulenza sono spesso inferiori alle sanzioni risparmiate.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcuni schemi sintetici per facilitare la consultazione delle norme, dei termini e degli strumenti difensivi.

Tabella 1 – Normativa di riferimento

NormaOggettoPunti chiave
DPR 600/1973 art. 36‑bisControlli automatizzatiComunicazione di irregolarità per errori di calcolo o riporto; 60 giorni per rispondere; riduzione sanzioni
DPR 633/1972 art. 54‑bisLiquidazione automatizzata IVAControlli su crediti IVA e versamenti; avviso bonario; termine 60 giorni
DPR 917/1986 art. 84Riporto delle perditePerdite riportabili entro l’80 % del reddito; eccezioni per start‑up; condizioni antielusive
DPR 600/1973 art. 43Termini accertamentoDecadenza 5 anni (7 per omissione); nuove prove solo se indicate
D.Lgs. 462/1997Sanzioni e rateazioniSanzione ridotta per avviso bonario; rateazione; lieve inadempimento
D.Lgs. 108/2024Termini e sospensioniTermine 60 giorni (90 con intermediario) per avvisi bonari; sospensioni estive/natalizie
D.Lgs. 87/2024Riduzione sanzione baseBase sanzione dal 30 % al 25 % dal 1 settembre 2024

Tabella 2 – Termini e sanzioni per avviso bonario (aggiornati al 2026)

TipologiaTermine pagamento e chiarimentiSanzione ridottaRateazione
Avviso bonario da controllo automatizzato (art. 36‑bis)60 giorni (90 se comunicazione via intermediario)8,33 % se pagato entro il termine; 10 % per violazioni antecedenti al 1 settembre 2024Fino a 8 rate trimestrali (>5.000 €) o 6 rate (<5.000 €)
Avviso bonario da controllo formale (art. 36‑ter)60 giorni16,67 % (2/3 del 25 %) se pagato entro il termineIdem
Comunicazioni per tributi separati (TFR, plusvalenze)30 giorniRiduzione 1/3 della sanzione specificaRateazione limitata

Tabella 3 – Condizioni per il riporto delle perdite (art. 84 TUIR)

SituazioneDeducibilità perdite
Società in attività senza variazione di controllo o di attivitàPerdite deducibili nei limiti dell’80 % del reddito nei periodi successivi
Start‑up (primi 3 anni di attività)Perdite deducibili senza limiti (100 %)
Variazione della maggioranza + modifica dell’attività (art. 84 §3)Perdite non deducibili, salvo applicazione commi 3‑bis e 3‑ter
Rispetto requisiti commi 3‑bis e 3‑ter (patrimonio netto, spese personale ≥40 %, ecc.)Perdite deducibili anche se variazione di controllo

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa accade se non rispondo all’avviso bonario entro il termine?

Se non rispondi entro 60 giorni (o 90 per le comunicazioni tramite intermediario), l’Agenzia delle Entrate iscriverà il debito a ruolo; riceverai una cartella di pagamento con sanzioni piene (25 %) e interessi. Potrai contestare la cartella davanti al giudice tributario, ma non beneficerai delle sanzioni ridotte .

2. Posso impugnare direttamente l’avviso bonario?

Generalmente no, perché l’avviso bonario non è un atto impugnabile. La Cassazione ha stabilito che l’avviso bonario è solo una comunicazione; l’interesse a ricorrere sorge con la cartella . Tuttavia, in alcuni casi (es. controlli formali che determinano un’imposta immediatamente dovuta) alcune commissioni permettono l’impugnazione. È consigliabile attendere la cartella e impugnare quella, deducendo anche i vizi dell’avviso.

3. Come posso dimostrare che la perdita è deducibile?

È necessario produrre i bilanci, le dichiarazioni dei redditi e la documentazione societaria che dimostri la continuità dell’attività e la composizione della compagine sociale. In caso di start‑up, occorre attestare la data di inizio attività; per le società con variazioni di controllo, bisogna dimostrare il rispetto dei requisiti di patrimonio e personale dei commi 3‑bis e 3‑ter .

4. Posso presentare l’istanza di autotutela e pagare la prima rata contemporaneamente?

Sì, è possibile presentare l’istanza di autotutela e contestualmente pagare la rata per non incorrere nelle sanzioni piene. Se l’Agenzia accoglie l’istanza e riconosce l’errore, la somma versata sarà restituita o compensata con altri debiti. Tuttavia, se l’istanza è rigettata, il pagamento ti garantisce la riduzione delle sanzioni.

5. Che cos’è il lieve inadempimento?

Il lieve inadempimento è una disciplina che consente di non perdere la rateazione quando il ritardo nel pagamento della rata è contenuto entro la scadenza della rata successiva o l’importo versato in meno è inferiore al 3 % o a 10.000 € . In questi casi, la rateazione resta valida e l’Agenzia iscrive a ruolo solo l’importo non versato con sanzione ridotta.

6. Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di accertamento?

L’avviso bonario è una comunicazione derivante dai controlli automatizzati o formali e non ha natura impositiva. L’avviso di accertamento, disciplinato dagli articoli 42 e 43 del DPR 600/1973, è un vero atto impositivo motivato che determina la pretesa fiscale e può essere impugnato entro 60 giorni .

7. Le perdite generate da un’attività cessata sono deducibili?

Sì, le perdite maturate fino al periodo in cui l’attività era in vita possono essere riportate in compensazione dei redditi futuri, purché non intervengano i divieti dell’art. 84 comma 3 e siano rispettati i limiti dell’80 %. Tuttavia, se la società è cessata e viene riattivata con nuova attività e nuova compagine, l’Agenzia potrebbe contestare il riporto.

8. È possibile compensare le somme dovute con crediti fiscali?

In presenza di un avviso bonario, è possibile compensare l’imposta dovuta con crediti disponibili (es. crediti IVA) mediante modello F24, a condizione che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. Tuttavia, i codici tributo specifici per l’avviso bonario spesso non consentono la compensazione totale, ma solo parziale. È consigliabile verificare con il proprio commercialista.

9. Cosa succede se il software dell’Agenzia ha commesso un errore?

Capita che l’Agenzia escluda perdite legittime per problemi nel caricamento dei dati o nei controlli incrociati. In questi casi si può richiedere l’annullamento dell’avviso in autotutela, allegando documentazione. Se l’ufficio non risponde, si potrà dedurre l’errore in fase di contenzioso per ottenere l’annullamento della cartella.

10. Le perdite civili e quelle fiscali sono identiche?

No. Le perdite civilistiche emergono dal bilancio d’esercizio, mentre quelle fiscali si determinano applicando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. È possibile avere una perdita civilistica ma un reddito fiscale positivo o viceversa. È quindi necessario distinguere tra le due e calcolare correttamente la perdita fiscale riportabile.

11. Se la società cambia socio di maggioranza ma l’attività rimane la stessa, posso riportare le perdite?

Sì. L’art. 84 comma 3 prevede che la perdita non sia riportabile solo quando si verificano contestualmente la variazione della maggioranza e il mutamento dell’attività; la Cassazione ha confermato questo principio . Se l’attività resta invariata, la perdita è deducibile entro il limite dell’80 %.

12. Posso usufruire della rottamazione Quinquies per un avviso bonario ricevuto nel 2026?

No. La rottamazione Quinquies, prevista dal D.L. 2023/2023 per i carichi affidati all’AER fino al 30 novembre 2022, aveva come termine per la presentazione della domanda il 30 aprile 2026 . A questa data la finestra per aderire è chiusa. Potrebbero esserci future definizioni, ma al momento nessuna è attiva.

13. Cosa fare se ricevo l’avviso bonario mentre ho in corso una procedura di sovraindebitamento?

È opportuno informare immediatamente il gestore della crisi o il proprio avvocato. Le somme dovute potranno essere inserite nella procedura, e l’avviso bonario verrà gestito attraverso il piano. In molti casi, l’Agente della Riscossione dovrà sospendere la riscossione in virtù della procedura pendente.

14. Posso rateizzare il debito derivante da avviso bonario se sono decaduto da precedenti rateazioni?

Sì, la rateazione degli avvisi bonari è distinta da quella dei ruoli. Anche se si è decaduti da rateazioni con l’AER, si può chiedere la rateazione dell’avviso bonario purché si rispettino le condizioni del D.Lgs. 462/1997. Tuttavia, in caso di decadimento, l’Agenzia potrebbe essere più severa nel concedere piani di pagamento.

15. È possibile rinunciare al riporto delle perdite e pagare l’imposta per evitare il contenzioso?

Sì, il contribuente può scegliere di non utilizzare le perdite e versare l’imposta. In tal caso, l’avviso bonario sarà pagato con sanzioni ridotte. Questa scelta può essere conveniente se le perdite sono di modesta entità o se esiste il rischio di contenzioso costoso.

16. Se pago l’avviso bonario posso recuperare le perdite negli anni successivi?

No. Pagare l’avviso bonario implica riconoscere l’errato riporto e, quindi, la perdita non potrà essere più utilizzata. Occorre valutare se il vantaggio futuro di compensare la perdita supera il costo immediato del contenzioso.

17. Posso richiedere la compensazione con crediti d’imposta non ancora restituiti (es. crediti ricerca e sviluppo)?

I crediti d’imposta maturati ma non ancora riconosciuti possono essere utilizzati per compensare tramite F24 solo dopo aver ricevuto il provvedimento di riconoscimento. Prima di tale momento, la compensazione non è ammessa. È quindi necessario attendere il riconoscimento o chiedere lo sblocco del credito.

18. In caso di società di persone, i soci possono rispondere personalmente?

Le società di persone (SNC, SAS) non sono soggetti a IRES ma le perdite si imputano ai soci che possono riportarle nelle proprie dichiarazioni. In caso di avviso bonario per errato riporto perdite, l’Agenzia potrà richiedere l’imposta direttamente ai soci. È importante verificare la quota di perdita attribuita e la corretta indicazione nella dichiarazione IRPEF.

19. Se l’avviso bonario contiene errori di forma (es. firma mancante), è nullo?

Gli avvisi bonari non sono atti impositivi e non sono soggetti agli stessi requisiti formali degli avvisi di accertamento; tuttavia devono riportare i dati essenziali (contribuente, periodo d’imposta, imposta, sanzioni, motivazione sintetica). Errori formali non determinano nullità ma possono essere segnalati in autotutela o dedotti nel ricorso per contestare la correttezza della pretesa.

20. È possibile ottenere un rimborso per l’imposta versata se successivamente si dimostra la deducibilità della perdita?

Sì, se dopo aver pagato l’avviso bonario emergono elementi che dimostrano la deducibilità della perdita, è possibile presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 602/1973. Occorre dimostrare l’errore mediante documentazione contabile e normativa.

Simulazioni pratiche e casi reali

Per meglio comprendere l’impatto economico di un avviso bonario per errato riporto perdite, presentiamo alcune simulazioni numeriche basate su ipotesi realistiche.

Caso A: Società Start‑Up con riporto integrale delle perdite

Scenario: La società Alfa S.r.l. costituita nel 2023 ha dichiarato nel 2024 una perdita fiscale di 100.000 € derivante da investimenti iniziali. Nel 2025 genera un reddito fiscale di 60.000 €, ma nel modello Redditi riporta per errore solo 20.000 € di perdita (il software ha tralasciato 80.000 €). Nel 2026 riceve avviso bonario che richiede di pagare l’imposta su 40.000 € di reddito (60.000 – 20.000) anziché consentire il riporto integrale.

Analisi: La società, essendo nel terzo anno di attività, ha diritto a riportare le perdite senza limiti . La riduzione a 20.000 € è quindi errata. Lo Studio Monardo presenta istanza di autotutela, allegando visura camerale e bilanci, spiegando l’errore di caricamento. L’Agenzia accoglie l’istanza e annulla l’avviso. La società conserva l’intera perdita da utilizzare in futuro.

Caso B: Società con variazione di controllo e attività

Scenario: La società Beta S.p.A. nel 2021 subisce un cambio di maggioranza: il 60 % delle quote viene ceduto a un nuovo socio. Contestualmente, nel 2022 l’oggetto sociale si trasforma da produzione metalmeccanica a consulenza informatica. Nel 2024 riporta perdite pregresse di 500.000 € nel modello Redditi. Nel 2025 l’Agenzia invia avviso bonario che disconosce la perdita. Beta decide di contestare.

Analisi: L’art. 84 comma 3 vieta il riporto delle perdite quando si verificano contemporaneamente variazione di controllo e modifica dell’attività . La Cassazione ha confermato la natura antielusiva di tale norma . Tuttavia, Beta può dimostrare che i requisiti dei commi 3‑bis e 3‑ter (valore del patrimonio netto, spese di personale) sono rispettati . Lo Studio Monardo elabora una perizia giurata che attesta un patrimonio netto superiore a 200.000 € e spese per personale pari al 50 % dei costi complessivi. L’Agenzia, in autotutela, riconosce la deducibilità di 300.000 € di perdita; il resto viene disconosciuto. Beta impugna la cartella per ottenere il riconoscimento dell’intera perdita.

Caso C: Persona fisica con perdita in contabilità semplificata

Scenario: Il sig. Carlo, libero professionista in contabilità semplificata, dichiara nel 2024 una perdita di 15.000 €. Nel 2025 riporta integralmente la perdita ma per errore di compilazione non barrica il campo “riporto perdita” nel quadro LM. Nel 2026 riceve avviso bonario che richiede l’imposta su 10.000 € di reddito. Carlo desidera capire se può contestare.

Analisi: Per i professionisti le perdite sono riportabili solo nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo e non eccedono l’anno successivo. Se la perdita 2024 non è stata indicata correttamente, l’Agenzia nega il riporto. Lo Studio Monardo presenta istanza di autotutela dimostrando che il reddito 2024 era effettivamente in perdita e che l’errore di compilazione è materiale. L’ufficio accoglie la richiesta e permette di correggere il modello (c.d. dichiarazione integrativa a favore). Carlo paga la differenza di imposta con sanzioni ridotte al terzo.

Caso D: Rateazione e lieve inadempimento

Scenario: La società Delta riceve avviso bonario per riporto errato di perdite e decide di rateizzare il debito di 9.000 € in 6 rate da 1.500 € ciascuna. Paga regolarmente le prime tre rate; la quarta rata viene versata con 10 giorni di ritardo. L’Agenzia minaccia la decadenza. Delta si rivolge allo Studio Monardo.

Analisi: Il ritardo nel pagamento della quarta rata rientra nel lieve inadempimento perché la rata è stata versata entro il termine di scadenza della rata successiva (la quinta) . L’ufficio non può dichiarare la decadenza; dovrà iscrivere a ruolo solo l’importo della rata pagata in ritardo con sanzione ridotta. Lo Studio invia una nota all’Agenzia per contestare l’illegittimità della decadenza e ottenere la continuazione della rateazione.

Conclusione

Affrontare un avviso bonario per errato riporto perdite richiede tempestività, competenza e strategia. Non si tratta di un semplice avviso, ma di un atto che può pregiudicare il diritto di utilizzare le perdite accumulate nel tempo e comportare un esborso economico significativo. Le normative richiedono al contribuente di agire entro termini ristretti (60 o 90 giorni) per fornire chiarimenti, presentare istanze di autotutela o pagare con sanzioni ridotte. La giurisprudenza conferma che l’avviso bonario non è un atto impugnabile ma, se ignorato, può sfociare in una cartella di pagamento con sanzioni piene . Al contempo, la mancata notifica dell’avviso in determinati casi comporta la riduzione delle sanzioni .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono una consulenza integrata per analizzare la legittimità dell’avviso, ricostruire il prospetto delle perdite, formulare istanze di autotutela e, se necessario, predisporre ricorsi tributari e piani di rientro. Grazie alla competenza maturata nel diritto tributario, nella gestione della crisi e nelle procedure di sovraindebitamento, lo Studio è in grado di proporre soluzioni personalizzate anche nei casi più complessi.

In conclusione, agire tempestivamente è fondamentale per difendere i propri diritti e ridurre l’esposizione debitoria. Ignorare l’avviso bonario o sottovalutarne la portata può comportare la perdita del beneficio delle perdite pregresse, l’applicazione di sanzioni piene e l’avvio di azioni esecutive. Affidarsi a professionisti competenti consente di valutare tutte le opzioni disponibili – dal pagamento con sanzioni ridotte alla contestazione giudiziale, dalla definizione agevolata alla procedura di sovraindebitamento – e di scegliere quella più adatta alla propria situazione.

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