Avviso Di Accertamento Esecutivo Per Fattura Tardiva: Cosa Fare E Come Ti Difendi Con L’Avvocato

Introduzione

La ricezione di un avviso di accertamento esecutivo in seguito alla tardiva o omessa emissione di una fattura non è un evento raro. Con l’introduzione delle fatture elettroniche, le Amministrazioni finanziarie possono ricostruire rapidamente le operazioni IVA e applicare sanzioni automatiche. Un invio in ritardo o una fattura scartata può trasformarsi in un accertamento con richiesta di imposte, interessi e sanzioni pesanti. Il rischio principale è che, trascorsi i termini per l’impugnazione, l’avviso diventi titolo esecutivo; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi senza bisogno di ulteriori atti. Errori di gestione e sottovalutazione delle scadenze possono quindi comportare l’esposizione a procedure coattive e a responsabilità penali.

L’ordinamento italiano ha previsto rimedi importanti: il contraddittorio preventivo obbligatorio introdotto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone all’amministrazione di notificare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni al contribuente per presentare osservazioni e documenti . Solo decorso tale termine l’avviso può essere notificato e, trascorsi ulteriori 60 giorni, potrà divenire esecutivo . La disciplina dell’accertamento esecutivo prevista dall’art. 29 del D.L. 78/2010 consente di concentrare in un unico atto la determinazione del tributo e la successiva riscossione ; tuttavia il contribuente dispone di strumenti difensivi per impugnare, sospendere o definire il debito mediante ricorsi, istanze di adesione e definizioni agevolate come le rottamazioni.

Per orientarsi in questa materia complessa è essenziale affidarsi a professionisti specializzati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Con il suo team analizza gli avvisi, verifica la legittimità degli accessi e redige memorie difensive e ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. Ove opportuno, negozia piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali (definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione).

📩 Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative principali

Per comprendere le conseguenze della tardiva emissione di fatture e il funzionamento dell’avviso di accertamento esecutivo occorre conoscere le norme di riferimento.

Norma / attoContenuto essenzialePertinenza
Art. 21 DPR 633/1972 (IVA)Impone di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e consente la fattura differita entro il 15 del mese successivo .Definisce il termine di emissione: superarlo rende la fattura tardiva e determina sanzioni.
Art. 6 D.Lgs. 471/1997Stabilisce le sanzioni per omessa, tardiva o errata fatturazione: la violazione comporta una multa dal 90% al 180% dell’IVA dovuta con minimo 500 €; se l’errore non incide sulla liquidazione dell’IVA, la sanzione va da 250 € a 2.000 € .Fornisce la base sanzionatoria in vigore fino al 31 agosto 2024; dopo tale data la riforma ha ridotto la sanzione al 70% dell’imposta, come spiegato più avanti.
Art. 12 D.Lgs. 472/1997 (Cumulo giuridico)Prevede che chi con una sola azione viola diverse disposizioni subisce una sola sanzione, aumentata da un quarto al doppio .Consente di cumulare sanzioni per più fatture tardive in modo favorevole.
Art. 13 D.Lgs. 472/1997 (Ravvedimento operoso)Permette al contribuente di ridurre le sanzioni se regolarizza spontaneamente la violazione: riduzioni dal 1/9 al 1/6 in base al momento della regolarizzazione .Consente di sanare le fatture tardive prima di un accertamento, evitando l’avviso esecutivo.
Art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972Fissano il termine ordinario di accertamento in 5 anni dalla dichiarazione e disciplinano la sospensione in caso di reato.Determinano la decadenza del potere di accertamento.
Art. 6‑bis L. 212/2000 (“Statuto del contribuente”)Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio di almeno 60 giorni; l’amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente e motivare l’atto .Garantisce il diritto al contraddittorio, la cui violazione comporta la nullità dell’avviso .
Art. 13‑bis L. 212/2000Inserito dalla legge 108/2025, impone che l’autorizzazione agli accessi e il PVC contengano motivazioni rafforzate, in adempimento alla sentenza Italgomme della Corte EDU .Rafforza le garanzie nei controlli fiscali, specie per ispezioni domiciliari.
Art. 29 D.L. 78/2010 (Accertamento esecutivo)Concentra accertamento e riscossione: l’avviso diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica; dopo 60 giorni dal termine di impugnazione (complessivamente 120 giorni) il credito è affidato all’agente della riscossione .Fondamentale per capire perché l’avviso richiede azione immediata.
D.Lgs. 87/2024 e D.Lgs. 110/2024Riformano la disciplina sanzionatoria e la riscossione: riducono le sanzioni per tardiva fatturazione al 70% dell’IVA con minimo 300 €, introducono l’obbligo di avviso di presa in carico e ampliano l’accertamento esecutivo ad altri tributi .Aggiornano le sanzioni a partire dal 1° settembre 2024 e rafforzano il potere esecutivo dell’avviso.
Circolare AE n. 14/E 17/06/2019Chiarisce che, dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica immediata può essere emessa entro 12 giorni e deve indicare la data di effettuazione dell’operazione .Fornisce prassi interpretativa ufficiale sulla tempistica di emissione.
Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresaDisciplinano il piano del consumatore e l’esdebitazione per soggetti sovraindebitati .Offrono strumenti alternativi per negoziare o cancellare i debiti derivanti dall’avviso esecutivo.

1.2 Evoluzione della disciplina della fattura tardiva

Fino al 31 agosto 2024 l’art. 6 D.Lgs. 471/1997 prevedeva che l’omessa o tardiva fatturazione comportasse una sanzione tra il 90% e il 180% dell’IVA con un minimo di 500 €, ridotta a 250–2.000 € se la violazione non incideva sulla liquidazione . L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 23/2019, precisò che l’istituto del cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997) e il ravvedimento operoso (art. 13) potevano applicarsi in alternativa, con vantaggio per il contribuente .

Con la riforma attuata dai decreti legislativi 87/2024 e 110/2024, la misura delle sanzioni è stata ridotta: per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è pari al 70% dell’IVA relativa all’operazione, con minimo 300 € . Se l’errore non incide sulla liquidazione IVA, la sanzione resta fissa tra 250 e 2.000 € . Per le operazioni esenti, non imponibili o in reverse charge, la sanzione è il 5% dei corrispettivi con minimo 300 € . La sanzione si riduce ulteriormente tramite ravvedimento: 1/9 se si regolarizza entro 90 giorni, 1/8 entro il termine di dichiarazione IVA, 1/7 entro il termine di dichiarazione dell’anno successivo, 1/6 oltre tale termine .

L’omessa o tardiva fatturazione rappresenta quindi una violazione amministrativa ma produce effetti rilevanti: l’IVA non dichiarata entra nella base imponibile e consente all’amministrazione di emettere l’avviso di accertamento, con il rischio che l’atto diventi esecutivo e porti al recupero coattivo.

1.3 Accertamento esecutivo e avviso di presa in carico

L’art. 29 D.L. 78/2010 ha introdotto il “accertamento esecutivo” per concentrare in un solo atto l’accertamento del tributo e il titolo esecutivo per la riscossione. La norma prevede che, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso, se il contribuente non paga o non impugna, il debito venga affidato all’agente della riscossione senza dover emettere la cartella di pagamento . L’espropriazione forzata deve essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso è divenuto definitivo , mentre la notifica dell’intimazione di pagamento deve precedere di almeno un anno l’esecuzione . Il decreto legislativo 110/2024 ha esteso il sistema dell’avviso esecutivo a tutti i tributi erariali e patrimoniali e ha previsto l’obbligo di notificare un avviso di presa in carico dopo che l’atto è divenuto definitivo, informando il contribuente che il credito è stato iscritto a ruolo e sarà riscosso . Durante i 180 giorni successivi all’affidamento, l’agente non può avviare la procedura esecutiva salvo che per misure cautelari (ipoteca, fermo) .

1.4 Diritto al contraddittorio e giurisprudenza

Il contraddittorio preventivo è oggi elemento essenziale. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da una comunicazione dello schema di atto, con termine di almeno 60 giorni per presentare osservazioni . L’omissione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’accertamento, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità:

  • Cass. n. 23991/2024: il termine di 60 giorni decorre dalla consegna del processo verbale di constatazione anche in caso di accesso mirato presso gli uffici della Guardia di Finanza; l’inosservanza rende nullo l’avviso .
  • Cass. n. 8361/2025: ha chiarito che l’amministrazione non è tenuta a redigere un PVC in caso di accesso mirato; tuttavia la redazione di un verbale di accesso fa decorrere il termine di 60 giorni, durante il quale non è possibile emettere l’accertamento .
  • Cass. n. 27138/2025: ha ribadito che l’avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine dilatorio di 60 giorni è nullo; l’avvicinarsi dei termini di decadenza non giustifica la violazione .
  • Cass. Sezioni Unite n. 21271/2025: ha introdotto il principio di prova di resistenza: per le imposte armonizzate (IVA) l’omissione del contraddittorio determina sempre nullità; per le altre imposte la nullità richiede che il contribuente dimostri che avrebbe potuto fornire elementi decisivi .
  • Cass. n. 25049/2025: in materia di accesso domiciliare, ha sancito che l’autorizzazione del pubblico ministero deve essere specificamente motivata; in caso contrario l’atto è nullo .

La Corte EDU nel caso Italgomme Pneumatici (2023) ha condannato l’Italia per l’insufficiente motivazione degli accessi, costringendo il legislatore a introdurre l’art. 13‑bis nello Statuto con l’obbligo di motivazione rafforzata . Le Corti di Giustizia Tributarie e la Cassazione applicano questi principi anche agli avvisi di accertamento esecutivo: la notifica prima dei 60 giorni o senza contraddittorio adeguato comporta la nullità e consente la piena difesa del contribuente.

1.5 Giurisdizione e natura tributaria dell’avviso esecutivo

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 ha dichiarato che il canone unico patrimoniale (CUP) deve considerarsi sempre tributo; pertanto le controversie sull’avviso di accertamento esecutivo relativo al CUP rientrano nella giurisdizione tributaria . Ciò significa che il giudice competente è la Corte di giustizia tributaria, non il giudice ordinario. La pronuncia ribadisce che tutti gli avvisi emessi da enti locali con efficacia esecutiva sono assoggettati alle regole del processo tributario.

1.6 Sanzioni penali e responsabilità

Quando la tardiva fatturazione configura anche omessa dichiarazione o frode fiscale, il contribuente può incorrere in responsabilità penali (artt. 2, 8 e 10 del D.Lgs. 74/2000). L’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è reato e comporta la trasmissione degli atti alla Procura . La difesa deve quindi considerare anche l’eventuale coordinamento con un penalista e la sospensione del processo tributario in caso di pendenza di procedimento penale.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso

Affrontare un avviso di accertamento esecutivo per fattura tardiva richiede una chiara comprensione delle fasi procedurali e delle scadenze. Di seguito viene illustrato un percorso operativo che il contribuente può seguire, con il supporto dell’Avv. Monardo e del suo team.

2.1 Notifica del processo verbale di constatazione e contraddittorio

  1. Redazione del verbale di accesso o di constatazione (PVC): gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, una volta rilevata l’eventuale omissione o ritardo di fatture, redigono un processo verbale di constatazione. Dal 2025 l’autorizzazione all’accesso e il verbale devono contenere motivazione adeguata e dettagliata .
  2. Decorrenza del termine di 60 giorni: dal momento della consegna del PVC decorre il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto . In questo periodo l’amministrazione non può emettere l’avviso di accertamento; un avviso emesso ante tempus è nullo .
  3. Presentazione di osservazioni e documenti: entro i 60 giorni il contribuente può presentare memorie difensive, prove documentali (contratti, fatture, documenti di trasporto, ecc.) e richiedere l’accesso agli atti . È consigliabile farsi assistere da un professionista per costruire una difesa credibile.
  4. Istanza di accertamento con adesione: il contribuente può presentare domanda di adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997 entro 30 giorni dalla notifica del PVC; l’istanza sospende i termini e apre una trattativa con l’Ufficio . Se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte (dal 30% al 50%) e il tributo può essere pagato in rate fino a 8 o 16 periodi a seconda dell’importo.
  5. Definizione agevolata delle liti pendenti: se sono in corso contenziosi su cartelle pregresse, il contribuente può valutare la rottamazione quater o altre definizioni agevolate per liberarsi da debiti iscritti a ruolo .

2.2 Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo

  1. Emissione dell’avviso: se l’ufficio ritiene infondate le osservazioni o non si aderisce, trascorsi i 60 giorni viene emesso l’avviso di accertamento esecutivo, che deve essere motivato e indicare i presupposti di fatto e di diritto (norme violate, ricostruzione del maggior imponibile, importi e criteri di calcolo) . L’avviso contiene anche l’intimazione ad adempiere e indica il termine di 60 giorni per il pagamento e/o l’impugnazione .
  2. Pagamento di un terzo: entro 60 giorni il contribuente può pagare 1/3 dell’imposta e delle sanzioni per ottenere la sospensione della riscossione in pendenza di ricorso (art. 15 DPR 602/1973).
  3. Presentazione del ricorso: entro lo stesso termine di 60 giorni (sospeso dal 1° al 31 agosto per il periodo feriale), il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, deducendo vizi formali (mancato contraddittorio, motivazione insufficiente, tardività) e/o contestando il merito. Il ricorso deve essere depositato via processo tributario telematico (PTT) e notificato all’Ufficio.
  4. Richiesta di sospensione: insieme al ricorso è possibile depositare istanza cautelare per sospendere l’esecutività dell’avviso. La Corte valuta la sussistenza del fumus boni iuris (ragionevolezza della pretesa) e del periculum in mora (prejudizio grave e irreparabile). In caso di sospensione, la riscossione è bloccata sino alla decisione di merito.
  5. Inammissibilità dell’avviso senza contraddittorio: se l’avviso è stato notificato prima del decorso dei 60 giorni, il ricorrente potrà chiedere l’annullamento per violazione dell’art. 6‑bis L. 212/2000, richiamando la giurisprudenza (Cass. 27138/2025, Cass. 23991/2024) . Per l’IVA e altre imposte armonizzate, l’omissione del contraddittorio determina sempre nullità .
  6. Passaggio al ruolo e avviso di presa in carico: trascorsi i 60 giorni, se non viene pagato o impugnato, l’avviso diventa definitivo e, dopo ulteriori 60 giorni, l’ente creditore affida il debito all’agente della riscossione. Viene notificato al contribuente un avviso di presa in carico che comunica la trasmissione del credito e la decorrenza di un periodo di 180 giorni prima delle azioni esecutive . Il contribuente può comunque proporre opposizione contro l’avviso di presa in carico se ritiene che l’atto non sia dovuto.

2.3 Avvio della riscossione e misure cautelari

  1. Decorsi 180 giorni: l’agente della riscossione può avviare le procedure coattive (pignoramento di conti, stipendi, immobili, autoveicoli), iscrivere ipoteca legale e fermo amministrativo . Tali misure possono essere annullate dal giudice su istanza se il titolo esecutivo è viziato o se il debito è stato nel frattempo definito.
  2. Intimazione di pagamento: prima del pignoramento deve essere notificata un’intimazione a pagare che costituisce atto propedeutico: se non viene emessa entro un anno dall’iscrizione a ruolo, l’agente decade dall’azione esecutiva .
  3. Opposizione agli atti esecutivi: il contribuente può proporre ricorso ex art. 615 c.p.c. al giudice dell’esecuzione o eccezioni in sede tributaria se l’intimazione o gli atti successivi sono viziati. Spesso, la difesa contesta l’inesistenza del titolo esecutivo per violazione del contraddittorio o mancanza di motivazione.
  4. Rateazione e sospensione: anche in fase esecutiva è possibile chiedere all’agente della riscossione la rateazione (fino a 72 rate mensili) o la sospensione per domanda di piani del consumatore, concordati preventivi o procedura di composizione della crisi. L’ottenimento di un provvedimento di ammissione sospende la riscossione.

2.4 Termini procedurali in sintesi

Di seguito una tabella riepiloga i termini fondamentali:

FaseDurata / termineNote
Consegna PVC → contraddittorio60 giorniDecorrono dalla consegna del verbale; l’amministrazione non può emettere l’avviso in tale periodo .
Istanza di adesione30 giorni dal PVCSospende i termini; l’ufficio deve concludere entro 60 giorni .
Notifica avviso → impugnazione60 giorniTermine per ricorso alla CGT; sospeso dal 1° al 31 agosto (periodo feriale).
Affidamento al ruoloDopo 60 giorni dalla scadenza del termine per impugnareL’ente invia avviso di presa in carico; inizia il periodo di 180 giorni.
Inizio riscossione coattivaTrascorsi 180 giorni dall’avviso di presa in caricoL’agente può procedere con ipoteca, fermo e pignoramento.
Prescrizione dell’azione esecutiva31 dicembre del secondo anno successivo al definitivoOltre tale termine, l’azione esecutiva non può essere avviata.

2.5 Casi pratici di notifica tardiva e calcolo delle sanzioni

Per comprendere l’entità delle sanzioni e le strategie di difesa è utile analizzare alcuni esempi numerici.

Esempio 1 – Invio tardivo che incide sulla liquidazione IVA

  • Operazione: fornitura di servizi per 1.000 € + IVA 22% (220 €).
  • Data dell’operazione: 30 settembre 2024.
  • Trasmissione della fattura: 23 ottobre 2024 (oltre il termine di 12 giorni e con IVA non versata nella liquidazione del 16 ottobre).
  • Sanzione: dal 1° settembre 2024 si applica la sanzione 70% dell’IVA con minimo 300 €. La sanzione è quindi 220 € × 70% = 154 €, ma poiché è inferiore al minimo, l’importo è 300 € . Con ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 1/9 del minimo (33,33 €), da versare insieme all’IVA e agli interessi .
  • Strategia: regolarizzare entro 90 giorni per usufruire dello sconto; in caso di contestazione da parte dell’Agenzia, eccepire l’avvenuta regolarizzazione e il pagamento integrale della sanzione ridotta.

Esempio 2 – Fattura differita nei termini

  • Operazione: vendita di beni spediti il 13 ottobre 2024 (IVA 22%).
  • Emissione fattura: 15 novembre 2024.
  • Esito: la fattura è trasmessa entro il 15 del mese successivo e quindi è tempestiva . Non si applicano sanzioni.

Esempio 3 – Violazione formale senza impatto sulla liquidazione

  • Operazione: cessione esente IVA per 1.000 €.
  • Invio: 10 ottobre 2024 (oltre 12 giorni) ma correttamente registrata e dichiarata.
  • Sanzione: si applica il minimo fisso 250–2.000 € poiché la violazione non incide sull’IVA . Con ravvedimento entro 90 giorni la sanzione minima si riduce a 27,78 €.

Esempio 4 – Cumulo giuridico per lotti di fatture

  • Violazione: 10 fatture immediate emesse con 5 giorni di ritardo, tutte relative a operazioni imponibili per un totale di 5.000 € + IVA.
  • Sanzione per singola fattura: 70% dell’IVA, minimo 300 € per ciascuna, totale 3.000 €.
  • Applicazione del cumulo giuridico: art. 12 D.Lgs. 472/1997 consente una sola sanzione aumentata da un quarto al doppio ; la sanzione può quindi essere determinata in 300 € × 1,25 = 375 € (ipotesi di minimo aumentato di un quarto).
  • Strategia: invocare il cumulo giuridico per ridurre drasticamente l’importo e documentare la sussistenza di un’unica omissione.

Esempio 5 – Regolarizzazione dopo la notifica dell’avviso

  • Situazione: l’avviso di accertamento esecutivo notifica sanzioni per fatture tardive emesse nel 2023.
  • Strategia: presentare istanza di adesione e proporre un importo pari a 1/3 della sanzione minima; chiedere la rateazione e l’eventuale definizione agevolata se prevista; in caso di contenzioso, eccepire l’applicazione retroattiva della norma più favorevole (sanzione al 70% al posto del 90%) .

3. Difese e strategie legali

3.1 Analisi preliminare dell’atto

La prima attività dello studio legale consiste nell’esaminare in modo approfondito l’avviso di accertamento esecutivo e gli atti preparatori (PVC, avviso di presa in carico, intimazioni). La verifica si concentra su:

  1. Regolarità della notifica: l’atto deve essere notificato nel rispetto delle regole del Codice di procedura civile e del D.Lgs. 546/1992 (notifica a mezzo PEC, messo comunale o servizio postale). Un difetto di notifica comporta la nullità.
  2. Presenza del contraddittorio: controllare se è stato notificato lo schema di avviso (comunicazione di irregolarità) con termine di 60 giorni e se l’ufficio ha risposto alle osservazioni. La mancata osservanza di tali adempimenti rende l’avviso nullo .
  3. Motivazione adeguata: l’avviso deve indicare chiaramente fatti, prove e norme. Una motivazione stereotipata o generica contrasta con l’art. 7 L. 212/2000 e con il principio costituzionale di trasparenza. L’assenza di motivazione rafforzata negli accessi può essere dedotta sulla base dell’art. 13‑bis .
  4. Prescrizione e decadenza: verificare i termini di decadenza (cinque anni per IVA e imposte dirette; otto anni in caso di reato) e se l’accertamento sia stato notificato oltre tali limiti.
  5. Errori nei calcoli: controllare la corretta determinazione dell’IVA omessa, la computazione degli interessi e l’applicazione delle sanzioni (vecchio o nuovo regime). Spesso l’ufficio applica il 90% anche a violazioni successive al 1° settembre 2024; in tal caso occorre invocare la norma più favorevole.
  6. Carenze istruttorie: verificare se l’ufficio ha provato l’effettiva omessa o tardiva fatturazione. La Cassazione n. 10693/2025 ha stabilito che l’obbligo di emettere fattura per i servizi nasce al momento della loro esecuzione; tuttavia l’amministrazione deve dimostrare che l’operazione è stata conclusa e che il contribuente ha incassato il corrispettivo . In assenza di prova, la contestazione è illegittima.

3.2 Eccezioni procedurali e ricorsi

Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria può essere fondato su diversi motivi:

  1. Nullità per violazione del contraddittorio: si deduce la violazione dell’art. 6‑bis L. 212/2000 se l’ufficio ha emesso l’avviso prima del termine di 60 giorni. L’atto è nullo ex se per l’IVA e, per le altre imposte, se il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire argomentazioni decisive (prova di resistenza) .
  2. Nullità per difetto di motivazione: si eccepisce la mancanza di indicazione delle prove, delle norme violate o l’adozione di formule generiche. La nuova norma impone motivazioni rafforzate per autorizzazioni e PVC .
  3. Violazione dei termini di decadenza: se l’avviso è emesso oltre i termini di accertamento (5 anni) o se l’amministrazione ha notificato l’intimazione di pagamento oltre un anno dalla presa in carico .
  4. Errata quantificazione della base imponibile: contestare la ricostruzione dei ricavi e l’applicazione del 70% dell’IVA. In particolare, se l’operazione è esente o non imponibile l’ufficio deve applicare la sanzione del 5% e non il 70% .
  5. Applicazione retroattiva della norma più favorevole: richiamare il principio del favor rei e l’art. 3 D.Lgs. 472/1997 per ottenere la riduzione della sanzione se l’atto si riferisce a periodi precedenti all’entrata in vigore della riforma. Le sanzioni ridotte al 70% sono applicabili anche ad accertamenti in corso .
  6. Incompetenza dell’ufficio: nei tributi locali è necessario verificare che l’ente abbia rispettato il regolamento e gli articoli 65 ss. D.Lgs. 175/2024, che disciplina gli atti impugnabili e la giurisdizione.

3.3 Istanza di sospensione e misure cautelari

Quando sussistono seri dubbi sulla legittimità dell’avviso e vi è rischio di danno irreparabile, è opportuno depositare istanza di sospensione. La giurisprudenza spesso sospende l’avviso se:

  • la sanzione appare manifestamente sproporzionata rispetto al presunto ritardo;
  • vi è violazione del contraddittorio o motivazione insufficiente;
  • la società potrebbe subire danni economici gravi (pignoramento di beni essenziali, blocco dei conti).

Durante la fase cautelare, l’Avv. Monardo produce perizie, documenti contabili e giurisprudenza a sostegno. Se la sospensione viene concessa, l’agente della riscossione non potrà procedere con ipoteche o pignoramenti.

3.4 Accertamento con adesione e transazione

L’accertamento con adesione consente di chiudere la vertenza riducendo sanzioni e interessi. Alcuni aspetti rilevanti:

  • Istanza entro 30 giorni dal PVC o entro il termine per impugnare l’avviso.
  • Sospensione dei termini per 90 giorni; la trattativa con l’ufficio porta alla determinazione concordata del tributo con sanzioni ridotte a 1/3 del minimo.
  • Rateizzazione: l’importo può essere rateizzato fino a 8 rate trimestrali (16 per importi superiori a 50.000 €); gli interessi sono al tasso legale.
  • Effetti sul processo: la sottoscrizione dell’atto di adesione impedisce la proposizione del ricorso e conferisce definitività all’accertamento.

In alternativa, per i debiti già iscritti a ruolo si possono valutare la transazione fiscale all’interno di procedure concorsuali, la rottamazione delle cartelle e la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973.

3.5 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione

Per imprenditori individuali e consumatori in stato di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre soluzioni per liberarsi dai debiti fiscali:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche senza partita IVA. Prevede che l’OCC elabori un piano di ristrutturazione delle posizioni debitorie che, se omologato dal giudice, consente di pagare i debiti in misura proporzionale al reddito e di bloccare azioni esecutive .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: destinati a professionisti e imprenditori non fallibili; richiedono l’approvazione dei creditori e l’omologazione. Consentono di falcidiare le sanzioni e pagare solo quota parte delle imposte.
  • Esdebitazione dell’incapiente: introdotta nel 2025, consente al debitore senza patrimonio di ottenere la cancellazione integrale dei debiti fiscali senza pagamento . Può essere utile per soggetti che hanno cessato l’attività e non possiedono beni.
  • Concordato preventivo e liquidazione controllata: per imprenditori in crisi che vogliano continuare l’attività; consentono di definire i debiti fiscali con tagli importanti e di sospendere le esecuzioni.

Lo studio Monardo assiste i clienti nella scelta del percorso più adatto, interfacciandosi con gli OCC e con i tribunali per ottenere l’omologazione.

3.6 Transazione con l’Agenzia delle Entrate e definizioni agevolate

Nel 2026 sono attive due procedure di rottamazione:

  • Rottamazione Quater: introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata del 2023 di continuare a pagare le rate residue fino al 30 novembre 2026. Le scadenze del 2026 sono fissate al 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, con tolleranza di cinque giorni .
  • Rottamazione Quinquies: introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un piano di fino a 54 rate bimestrali (circa nove anni) con interessi al 4% . L’avviso di accertamento non rientra nella rottamazione; tuttavia le cartelle derivanti da avvisi divenuti definitivi possono essere rottamate.

Oltre alle rottamazioni, la normativa prevede:

  • Definizione agevolata delle controversie tributarie: consente di chiudere i contenziosi pendenti pagando una percentuale del tributo (40% in primo grado, 15% in Cassazione) e azzerando sanzioni e interessi. La procedura è attiva per ricorsi notificati entro il 30 novembre 2023 e pendenti al 19 gennaio 2026.
  • Conciliazione giudiziale: durante il processo tributario le parti possono conciliare con riduzione delle sanzioni a 1/3 e rateizzazione.

3.7 Strategie difensive dell’Avv. Monardo

Il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team è determinante in ogni fase. Le principali strategie comprendono:

  1. Check-up preventivo: analisi della fatturazione elettronica per individuare errori e anticipare irregolarità.
  2. Immediata contestazione dell’avviso di accertamento esecutivo, con eccezioni sul contraddittorio, motivazione e decadenza.
  3. Negoziazione con l’ufficio: anche dopo la notifica dell’avviso, la trattativa può portare a riduzioni significative, specie se si dimostra l’assenza di evasione intenzionale.
  4. Utilizzo del cumulo giuridico e del ravvedimento operoso per minimizzare le sanzioni.
  5. Attivazione di procedure concorsuali per sospendere la riscossione e ridurre i debiti.
  6. Coordinamento con esperti penalisti quando si profilano ipotesi di reato per emissione di fatture inesistenti.

4. Strumenti alternativi alla riscossione coattiva

4.1 Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento essenziale per evitare un avviso di accertamento esecutivo. Consiste nel regolarizzare spontaneamente la violazione e nel versare imposta, interessi e sanzioni ridotte. I vantaggi:

  • Tempi: quanto prima si regolarizza, tanto maggiore è la riduzione. Entro 90 giorni la sanzione è ridotta a 1/9; entro il termine di dichiarazione IVA a 1/8; entro il termine di dichiarazione dell’anno successivo a 1/7; oltre, a 1/6 .
  • Modalità: si invia nuovamente la fattura al SdI, si effettua il versamento con codice tributo specifico e si indica l’anno di riferimento.
  • Applicazione: si può ravvedere sia l’omessa fatturazione sia la tardiva registrazione nei registri IVA.
  • Limiti: non è ammesso dopo l’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, né dopo la notifica di un PVC. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che il ravvedimento possa essere effettuato fino alla notifica dell’avviso.

Ravvedersi tempestivamente consente di evitare la procedura esecutiva e di dimostrare la propria buona fede, elemento decisivo per una eventuale sanzione ridotta in sede giudiziale.

4.2 Accertamento con adesione e transazione fiscale

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione. L’istanza può essere presentata dopo la ricezione del PVC o dell’avviso e sospende i termini di impugnazione. Il procedimento prevede un confronto tra contribuente e Ufficio con possibilità di proporre valutazioni alternative e di ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo. In fase di transazione fiscale (art. 182‑ter l.fall.), è possibile includere i debiti fiscali all’interno di un concordato preventivo, con abbattimento delle sanzioni e taglio del capitale.

4.3 Definizioni agevolate e rottamazioni

Le rottamazioni (Quater e Quinquies) consentono di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione pagando solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione. Le sanzioni e gli interessi sono eliminati. Poiché gli avvisi di accertamento non sono rottamabili in sé, è fondamentale presentare ricorso o adesione prima che l’atto diventi definitivo. Una volta iscritto a ruolo, si potrà accedere alla rottamazione e definire il debito in modo agevolato .

4.4 Piani del consumatore e esdebitazione

Le procedure di sovraindebitamento offrono una protezione ampia al debitore:

  • Piano del consumatore: richiede la predisposizione di un piano da parte dell’OCC con indicazione delle somme da versare ai creditori. Una volta omologato, il piano blocca le azioni esecutive e consente di pagare i debiti in proporzione al reddito disponibile .
  • Esdebitazione dell’incapiente: consente al debitore senza redditi e patrimonio di ottenere la liberazione totale dai debiti, inclusi quelli fiscali, senza pagare nulla . È uno strumento eccezionale per chi ha cessato l’attività e non ha prospettive di recupero.
  • Accordi di ristrutturazione: prevedono un accordo con i creditori (anche pubblici) approvato dal tribunale. Consentono tagli significativi dei debiti e un piano di pagamento sostenibile.

L’assistenza legale è cruciale per predisporre proposte credibili e ottenere l’omologazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  • Ignorare la notifica: trascurare un PVC o un avviso di accertamento porta alla decadenza dei termini di impugnazione e all’esecutività del debito.
  • Fidarsi di consulenze improvvisate: il diritto tributario è complesso; un errore di interpretazione può costare caro.
  • Non documentare le operazioni: la difesa contro un’avviso presuppone la disponibilità di contratti, documenti di trasporto, e-mail e prove di pagamento. Senza documentazione, contestare le contestazioni è difficile.
  • Procrastinare il ravvedimento: attendere la notifica del PVC per sanare la violazione riduce drasticamente i benefici.
  • Firmare verbali senza riserve: la firma attesta la ricezione ma non implica accettazione; è consigliabile aggiungere la dicitura “si riserva di presentare osservazioni” .
  • Pagare senza verificare: molti avvisi contengono errori nel calcolo delle imposte o delle sanzioni; è bene farli verificare da un professionista.

5.2 Consigli operativi

  • Monitorare le scadenze: usare software di fatturazione che avvisa dei termini (12 giorni, 15 del mese successivo) e integra con la contabilità.
  • Verificare l’esito di trasmissione: la fattura è considerata emessa solo quando è accettata dal SdI; in caso di scarto, riproporla entro 5 giorni .
  • Tenere traccia di pagamenti e corrispettivi: i controlli fiscali si basano anche sui movimenti bancari; registrare correttamente gli incassi evita contestazioni.
  • Richiedere assistenza immediata: contattare un avvocato appena si riceve il PVC consente di predisporre osservazioni efficaci e di attivare l’accertamento con adesione.
  • Partecipare al contraddittorio: la presentazione di memorie e documenti aiuta a ridurre le contestazioni e dimostra cooperazione, utile anche in caso di successivo contenzioso.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?
    È un atto con cui l’amministrazione fiscale accerta un tributo, quantifica imposta, interessi e sanzioni e, dopo 60 giorni dalla notifica, diventa automaticamente titolo esecutivo senza necessità di cartella di pagamento .
  2. Quando una fattura è considerata tardiva?
    Una fattura immediata è tardiva se non viene trasmessa entro 12 giorni dall’operazione; una fattura differita se non è inviata entro il 15 del mese successivo . La fattura è considerata emessa solo con la trasmissione e accettazione da parte del SdI .
  3. Quali sanzioni si applicano per l’invio tardivo della fattura elettronica?
    Dal 1° settembre 2024 la sanzione è il 70% dell’IVA con minimo 300 €; se la violazione non incide sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è compresa tra 250 e 2.000 €; per operazioni esenti la sanzione è il 5% dei corrispettivi .
  4. Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto il PVC?
    No, il ravvedimento è ammesso fino alla notifica del PVC; dopo l’inizio di accessi o ispezioni non è più possibile . Tuttavia la giurisprudenza riconosce la validità di regolarizzazioni avvenute prima dell’avviso.
  5. Cosa succede se l’Agenzia notifica l’avviso prima dei 60 giorni?
    L’avviso è nullo per violazione del contraddittorio. L’omissione determina nullità automatica per l’IVA e, per le altre imposte, se il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire elementi decisivi .
  6. È possibile contestare l’avviso di presa in carico?
    Sì, l’avviso di presa in carico può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria se contiene vizi propri (difetto di motivazione, importo errato) o se il credito è prescritto .
  7. Quali sono i termini per presentare ricorso?
    60 giorni dalla notifica dell’avviso, escluso il periodo feriale dal 1° al 31 agosto. Il termine si sospende in caso di istanza di adesione.
  8. Devo pagare le somme contestate per poter ricorrere?
    No, non è necessario saldare l’intero importo per fare ricorso; tuttavia, per non subire la riscossione in pendenza di causa, è consigliabile versare 1/3 dell’imposta e presentare istanza di sospensione.
  9. Cosa significa “prova di resistenza”?
    È il principio secondo cui, per imposte non armonizzate, l’avviso emesso senza contraddittorio è nullo solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire elementi decisivi per evitare l’accertamento .
  10. Posso rateizzare l’importo dell’avviso?
    Sì, in fase di riscossione è possibile chiedere la rateizzazione all’agente della riscossione (fino a 72 rate) o presentare piani del consumatore/accordi di ristrutturazione che prevedono rate fino a 144 mesi .
  11. L’avviso di accertamento esecutivo rientra nella rottamazione?
    No, l’avviso in sé non è rottamabile. Tuttavia, una volta che il debito è iscritto a ruolo, la cartella può essere estinta tramite rottamazione Quater o Quinquies .
  12. Cosa devo fare se l’avviso contiene errori di calcolo?
    È necessario contestare specificamente i calcoli nel ricorso, allegando le prove contabili. Spesso l’ufficio applica sanzioni errate o calcola interessi non dovuti.
  13. L’accesso domiciliare è sempre legittimo?
    Solo se autorizzato dal pubblico ministero con motivazione specifica; in caso contrario l’avviso è nullo .
  14. Posso oppormi al pignoramento eseguito dopo l’avviso?
    Sì, mediante ricorso ex art. 615 c.p.c. o eccezioni in sede tributaria, deducendo la nullità del titolo o l’invalidità dell’intimazione .
  15. Quali sono le conseguenze penali della tardiva fatturazione?
    Se la tardiva fatturazione cela un’evasione sostanziale o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, possono configurarsi reati ex D.Lgs. 74/2000; la difesa deve coordinarsi con un penalista .
  16. È possibile chiedere la cancellazione totale del debito?
    Sì, attraverso l’esdebitazione dell’incapiente prevista per i debitori senza patrimonio . L’ottenimento dell’esdebitazione necessita dell’intervento di un OCC e dell’omologazione del giudice.
  17. Il canone unico patrimoniale rientra negli avvisi esecutivi?
    Sì; la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il CUP è tributo, quindi l’avviso esecutivo per CUP segue le regole del processo tributario .
  18. È obbligatorio firmare il verbale di constatazione?
    La firma attesta la consegna ma non l’accettazione; è consigliabile firmare con riserva, annotando eventuali osservazioni .
  19. Come evitare la fattura tardiva?
    Utilizzare gestionali che inviano notifiche sulle scadenze, monitorare l’esito di trasmissione e predisporre procedure interne per la verifica dei dati prima dell’invio. È utile designare un responsabile della fatturazione.
  20. L’accertamento con adesione blocca la riscossione?
    Sì, la presentazione dell’istanza sospende i termini e, se si raggiunge un accordo, l’avviso non diventa esecutivo. In mancanza di accordo, il contribuente potrà comunque impugnare entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per offrire un quadro completo, si propongono ulteriori scenari in cui il team dell’Avv. Monardo interviene per tutelare i contribuenti.

7.1 Caso di microimpresa con ritardo sistematico nelle fatture

Scenario: una microimpresa di servizi di consulenza informatica ha emesso per tutto il 2025 le fatture oltre 12 giorni, attendendo il pagamento dei clienti. Le fatture sono state regolarmente registrate, ma l’Agenzia delle Entrate invia un PVC contestando la tardiva emissione e chiede l’IVA non versata.

Analisi:

  • Ogni fattura tardiva è punibile con sanzione del 70% dell’IVA con minimo 300 € . Tuttavia, trattandosi di violazione formale che non incide sulla liquidazione (l’IVA è stata registrata), la sanzione dovrebbe essere fissata tra 250 € e 2.000 € .
  • Lo studio attiva subito il contraddittorio, depositando memorie che dimostrano la corretta registrazione e l’assenza di evasione. Invoca il cumulo giuridico: una sola condotta (ritardo sistematico) che riguarda molte fatture consente di applicare un’unica sanzione .
  • In via subordinata, propone ravvedimento tardivo e adesione. Il risultato della trattativa è la riduzione della sanzione da 30.000 € complessivi a 2.500 €, rateizzabili.

Esito: l’azienda evita il titolo esecutivo e continua l’attività.

7.2 Professionista che riceve avviso esecutivo su fatture del 2023

Scenario: un medico libero professionista emette fatture tardive nel 2023. A giugno 2026 riceve avviso di accertamento esecutivo per IVA non versata.

Problema: l’avviso applica la sanzione del 90% (vecchio regime). Il professionista non aveva ricevuto alcun PVC.

Strategia:

  • Si eccepisce l’omessa comunicazione del PVC e la conseguente violazione dell’art. 6‑bis; si cita la giurisprudenza (Cass. 27138/2025, Cass. 21271/2025) per ottenere l’annullamento.
  • Si sostiene che la sanzione applicabile è quella nuova (70%) poiché più favorevole.
  • Si richiede la sospensione dell’esecutività, depositando prova dell’esercizio professionale e dell’impatto sul patrimonio.
  • Si valuta la transazione con adesione: il medico è disposto a versare l’IVA e gli interessi ma chiede la riduzione delle sanzioni.

Esito: la Corte di giustizia annulla l’avviso per violazione del contraddittorio e ordina all’ufficio di rinnovare l’accertamento. In alternativa, l’ufficio accetta di ridurre la sanzione al 35% mediante adesione.

7.3 Impresa edile con cartelle pregresse e nuovo avviso

Scenario: una società edile ha cartelle per IRES e IRAP non pagate; aderisce alla rottamazione quater e paga regolarmente. Nel 2026 riceve avviso di accertamento esecutivo per fatture tardive 2024.

Azioni:

  • Lo studio verifica che l’avviso è stato notificato senza contraddittorio; presenta ricorso e chiede sospensione.
  • Valuta la rottamazione quinquies per le cartelle in essere (2000–2023), presentando domanda entro il 30 aprile 2026 .
  • In parallelo, intrattiene negoziazioni con l’ufficio per definire l’avviso con adesione, offrendo pagamento immediato dell’IVA e riduzione delle sanzioni.
  • Prepara un piano di ristrutturazione a tutela della continuità aziendale, con eventuale transazione fiscale in caso di procedura concorsuale.

Esito: grazie alla rottamazione, l’impresa estingue le cartelle pregresse e definisce l’avviso con pagamento rateale senza sanzioni.

7.4 Consumatore indebitato con fatture tardive e pignoramento

Scenario: un artigiano cessa l’attività nel 2024 ma ha debiti fiscali per tardiva fatturazione. Riceve avviso esecutivo e, dopo 180 giorni, l’agente della riscossione pignora il suo unico conto corrente.

Strategia:

  • Presentare ricorso ex art. 615 c.p.c. contro il pignoramento eccependo che l’avviso è nullo per difetto di motivazione e per omessa comunicazione del contraddittorio.
  • Attivare la procedura di esdebitazione dell’incapiente . L’artigiano dimostra di essere privo di patrimonio e di redditi; l’OCC predispone l’istanza di esdebitazione.
  • Chiedere la sospensione del pignoramento in attesa della pronuncia sulla nullità dell’avviso e dell’esdebitazione.

Esito: il giudice dell’esecuzione sospende il pignoramento; l’esdebitazione viene concessa e i debiti fiscali sono cancellati.

7.5 Società di noleggio macchinari e accertamento su fatture tardive

Questo scenario è tratto dall’articolo “Accertamento fiscale a un’azienda di noleggio macchinari speciali” (addiopignoramenti.it). L’azienda riceve un accertamento con contestazioni su fatture tardive e recupero IVA; la Corte di cassazione ha richiamato il contraddittorio e la motivazione rafforzata . La società può:

  • Dimostrare che le fatture sono state comunque registrate e l’IVA versata; invocare l’applicazione della sanzione ridotta.
  • Richiamare le sentenze Cass. 23991/2024, 8361/2025, 27138/2025 e 21271/2025 per sostenere la nullità dell’avviso se notificato ante tempus .
  • Richiedere la sospensione dell’avviso e proporre accertamento con adesione.

L’intervento tempestivo di un avvocato specializzato consente di ridurre l’esposizione e di negoziare soluzioni compatibili con la continuità aziendale.

8. Conclusioni

L’avviso di accertamento esecutivo per fattura tardiva rappresenta una delle innovazioni più rilevanti degli ultimi anni nel sistema tributario italiano. La concentrazione di accertamento e riscossione in un unico atto rende fondamentale l’azione tempestiva del contribuente: trascorsi i termini di 60 giorni per il contraddittorio e 60 giorni per l’impugnazione, l’avviso diventa immediatamente esecutivo, e l’agente della riscossione può procedere con ipoteche, fermi e pignoramenti . Le sanzioni, ridotte al 70% dell’IVA con minimo 300 €, possono comunque assumere dimensioni ingenti, specie in caso di lotti di fatture; tuttavia istituti come il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso consentono significativi risparmi .

La riforma del contraddittorio preventivo impone all’Amministrazione di ascoltare il contribuente prima di emettere l’avviso. La giurisprudenza più recente – Cass. 23991/2024, 8361/2025, 27138/2025, Sezioni Unite 21271/2025 – ha sancito la nullità degli avvisi emessi in mancanza di contraddittorio e ha delineato il principio di prova di resistenza . La sentenza della Corte di Cassazione n. 12225/2026 ha confermato la natura tributaria del canone unico patrimoniale e la giurisdizione tributaria .

Di fronte a un avviso di accertamento esecutivo, agire tempestivamente è la chiave. Il supporto di un avvocato esperto consente di analizzare la legittimità dell’atto, presentare memorie, attivare l’accertamento con adesione, ricorrere alla giustizia tributaria e valutare soluzioni alternative (rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione). Nel contempo, un check-up della fatturazione elettronica e l’adozione di gestionali moderni aiutano a prevenire irregolarità future.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa in ogni fase: dall’analisi del PVC alla gestione del contraddittorio, dal ricorso al piano del consumatore.

Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo ha maturato una vasta esperienza nazionale nel diritto tributario e bancario. Grazie alla sua competenza, il contribuente può ridurre le sanzioni, ottenere la sospensione delle azioni esecutive e, quando possibile, chiudere definitivamente il debito con soluzioni agevolate.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!