Avviso Di Accertamento Per Split Payment Errato: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di IVA relativa alla scissione dei pagamenti (split payment) è un atto che può mettere in grave difficoltà imprese, professionisti e privati fornitori di pubbliche amministrazioni. Il regime dello split payment, introdotto per contrastare l’evasione fiscale, prevede che il committente pubblico versi direttamente all’Erario l’IVA esposta in fattura; ciò significa che il fornitore incassa solo la base imponibile e resta in credito d’imposta. Un errore nella corretta applicazione del regime – per esempio l’indicazione della partita IVA errata, l’omessa annotazione “scissione dei pagamenti” in fattura o l’applicazione del meccanismo a soggetti non obbligati – può generare un avviso di accertamento con recupero dell’imposta e applicazione di interessi e sanzioni. L’atto deve essere affrontato con rapidità perché, trascorsi 60 giorni dalla notifica, diventa esecutivo e può trasformarsi in cartella esattoriale.

Il presente articolo – aggiornato al 12 maggio 2026 e redatto sulla base di fonti normative e giurisprudenziali ufficiali – esamina in modo professionale, pratico e difensivo tutte le tematiche relative allo split payment errato: dal quadro normativo ai rimedi processuali e stragiudiziali, dalle strategie difensive agli strumenti alternativi di definizione del debito. La prospettiva è sempre quella del contribuente-debitore, che deve tutelare i propri diritti evitando sanzioni sproporzionate.

Perché il tema è importante

  • Rischio di sanzioni e interessi. Il mancato rispetto delle regole sullo split payment espone il contribuente a recuperi d’imposta, interessi e sanzioni che possono raggiungere importi significativi. La Circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che le pubbliche amministrazioni devono versare l’IVA entro il 16 del mese successivo all’esigibilità, senza possibilità di compensazione ; errori nell’applicazione comportano quindi versamenti tardivi con relative sanzioni.
  • Complessità normativa. La disciplina è frutto di molteplici interventi: l’art. 17‑ter del DPR 633/1972, modificato dal D.L. 50/2017 e dal D.L. 84/2025, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le decisioni dell’UE. Dal 1° luglio 2025, ad esempio, le operazioni verso le società quotate FTSE MIB sono escluse dallo split payment , mentre il meccanismo resta in vigore fino al 30 giugno 2026 .
  • Diritti del contribuente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il committente pubblico non diviene debitore d’imposta neppure quando versa l’IVA in split payment e non può chiedere direttamente il rimborso dell’IVA indebitamente pagata: la legittimazione al rimborso spetta al cedente . Conoscere questi principi è essenziale per impostare una difesa.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con ampia esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, specializzati in procedure esecutive, contenzioso tributario e diritto dell’insolvenza. Tra i titoli professionali:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Consulente per contenzioso bancario e finanziario su scala nazionale.

Grazie alla combinazione di competenze legali e contabili, lo studio è in grado di analizzare gli atti impositivi, verificare la legittimità degli avvisi di accertamento e proporre rimedi efficaci: dall’impugnazione dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria alla sospensione dell’esecuzione, fino alle trattative con l’Agenzia delle Entrate per accordi transattivi e piani di rientro personalizzati. Lo staff segue anche procedure stragiudiziali come l’accertamento con adesione e le definizioni agevolate, oltre a valutare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento per proteggere il patrimonio del contribuente.

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Quadro normativo dello split payment

Origine e ratio del meccanismo

La scissione dei pagamenti nasce come misura anti‑evasione che impedisce al fornitore di incassare l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese alla pubblica amministrazione. L’obiettivo è contrastare fenomeni di omesso versamento: l’ente pubblico versa l’IVA direttamente all’Erario, mentre il fornitore resta in credito e può scomputare o chiedere a rimborso l’imposta assolta sugli acquisti. Il meccanismo fu introdotto con il D.L. 50/2017 (art. 1) che ha modificato l’art. 17‑ter del DPR 633/1972 . La successiva legge 96/2017 di conversione ha confermato l’impianto normativo.

Articolo 17‑ter DPR 633/1972

L’art. 17‑ter disciplina le operazioni soggette a split payment. Le principali disposizioni, sintetizzate nella Circolare n. 27/E/2017 , stabiliscono che:

  • per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (come definite dall’art. 1, comma 2, L. 196/2009), l’IVA è versata dal committente secondo modalità fissate con decreto ministeriale ;
  • dal 2017 l’ambito soggettivo è stato esteso alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, e alle società quotate nell’indice FTSE MIB ;
  • la disciplina si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta (professionisti) ;
  • le pubbliche amministrazioni possono anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione o registrazione della fattura ; ciò comporta che l’IVA può diventare esigibile prima del pagamento, con effetti sui versamenti.

Il comma 1‑bis include tra i soggetti obbligati le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (lett. a), quelle controllate da regioni, province e comuni (lett. b), le società controllate da questi enti (lett. c) e le società quotate FTSE MIB (lett. d) . La norma è stata più volte modificata: il D.L. 148/2017 ne ha esteso la portata, mentre il D.L. 87/2018 (“Decreto dignità”) ha escluso i compensi dei professionisti. Dal 1° luglio 2025 le società FTSE MIB vengono escluse , come vedremo infra.

Decisione (UE) 2023/1552 e proroga al 30 giugno 2026

La normativa italiana ha natura derogatoria rispetto alla direttiva IVA (artt. 206 e 226), pertanto richiede una specifica autorizzazione del Consiglio UE. La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023 ha prorogato l’autorizzazione fino al 30 giugno 2026 e ha previsto l’esclusione dal regime, a partire dal 1° luglio 2025, delle operazioni verso società quotate FTSE MIB . Il Consiglio ha riconosciuto che il meccanismo è efficace nel contrasto all’evasione ma deve essere progressivamente eliminato. Tra le motivazioni della proroga:

  • la sinergia con la fatturazione elettronica obbligatoria e con le misure anti‑evasione, considerata ex ante e complementare ;
  • la necessità di concedere tempo ai soggetti interessati per adeguarsi e verificare l’efficacia della misura ;
  • l’impegno italiano a presentare un rapporto alla Commissione entro settembre 2024 sul funzionamento del meccanismo .

D.L. 84/2025 (Decreto Fiscale) e novità 2025–2026

Il D.L. 84/2025 ha introdotto importanti novità sulla scissione dei pagamenti. In particolare:

  • Esclusione delle società FTSE MIB: dal 1° luglio 2025 le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate nell’indice FTSE MIB non sono più soggette allo split payment fino al 31 dicembre 2025 . Ciò rende la normativa italiana conforme alla decisione UE 2023/1552 .
  • Proroga del termine di versamento delle imposte: l’art. 13 D.L. 84/2025 ha spostato il termine di versamento delle imposte dirette, IRAP e IVA dal 30 giugno al 21 luglio 2025 .

È importante verificare se il committente rientra tra i soggetti obbligati. Per gli errori commessi dopo il 1° luglio 2025 potrebbe non essere più dovuto il versamento della scissione, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E/2017

La Circolare 27/E del 7 novembre 2017 fornisce interpretazioni ufficiali sullo split payment. Tra i punti rilevanti :

  • ampliamento dell’ambito soggettivo alle società controllate e quotate;
  • applicazione ai compensi dei professionisti (poi abrogata dal D.L. 87/2018);
  • possibilità di anticipare l’esigibilità dell’imposta e di versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante modello F24;
  • disciplina delle note di variazione e della regolarizzazione delle fatture errate;
  • tempi di rimborso prioritario dell’IVA a favore dei fornitori in credito.

Norme civilistiche e contabili collegate

Quando una fattura è emessa con regime ordinario anziché split payment o viceversa, si applicano norme del DPR 633/1972 e del codice civile:

  • Art. 26, commi 2 e 3, DPR 633/1972: consente di emettere una nota di credito in diminuzione per correggere la fattura entro 12 mesi dall’operazione .
  • Art. 30‑ter, DPR 633/1972: disciplina il rimborso dell’IVA non dovuta e i termini biennali per la richiesta .
  • Art. 2033 c.c.: prevede il diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo; in caso di pagamento di IVA non dovuta il fornitore deve restituire l’importo al committente .

Queste norme sono fondamentali per gestire gli errori e predisporre le difese.

Giurisprudenza significativa

  • Corte di Cassazione, Sentenza n. 13338 del 19 maggio 2025: la Suprema Corte ha chiarito che il committente (cessionario) che versa l’IVA in regime di split payment non diventa debitore d’imposta nei confronti dell’Erario e non è legittimato a chiedere direttamente il rimborso. Solo il cedente/prestatore (fornitore) può richiedere il rimborso, salvo casi in cui sia impossibile recuperare l’imposta dal fornitore . La Corte ha ribadito che il versamento dell’IVA tramite split payment non modifica i rapporti obbligatori e che il cessionario potrà eventualmente agire in ripetizione d’indebito nei confronti del cedente .
  • Giurisprudenza di merito: commissioni tributarie e Corti di Giustizia Tributaria hanno più volte annullato avvisi di accertamento per violazioni procedurali (es. notifica oltre termini, assenza di contraddittorio preventivo), per carenza di motivazione o per errata qualificazione dell’operazione come soggetta a split payment.

Avviso di accertamento per split payment errato

Cos’è l’avviso di accertamento e quando viene emesso

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate recupera tributi, interessi e sanzioni a seguito di una verifica fiscale. Nel caso di split payment, l’avviso può essere emesso quando:

  • il fornitore non ha applicato la scissione dei pagamenti pur dovendolo fare (ad esempio perché il committente era una PA obbligata);
  • il fornitore ha applicato lo split payment in modo errato (p.es. indicazione dell’IVA in fattura ma successivo versamento non effettuato dal committente o versato all’errato codice tributo);
  • l’ente pubblico ha indebitamente versato l’IVA al fornitore che l’ha trattenuta anziché riversarla all’Erario;
  • l’operazione non era soggetta a split payment ma il fornitore ha erroneamente applicato la scissione, determinando un credito IVA non spettante.

L’avviso di accertamento con contestazione di omessa o errata applicazione dello split payment comporta l’iscrizione di un debito IVA a carico del fornitore (o del committente in caso di recupero d’imposta), maggiorato di sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta (art. 13 D.Lgs 471/1997) e interessi. Il contribuente deve esaminare attentamente l’atto per verificare:

  • l’esatta identificazione del soggetto obbligato allo split payment;
  • la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive (committente pubblico, società controllata o FTSE MIB, periodo di operatività);
  • la motivazione dell’atto e l’indicazione delle norme violate;
  • la corretta applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Procedura dopo la notifica: termini e scadenze

Dalla data di ricezione dell’avviso di accertamento decorrono termini precisi:

  1. 60 giorni per impugnare. Entro 60 giorni dalla notifica il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Trascorso tale termine, l’avviso diventa esecutivo e l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme.
  2. 30 giorni per richiedere l’accertamento con adesione. La richiesta di adesione sospende i termini del ricorso per 90 giorni. Questa procedura consente di definire il debito con riduzione delle sanzioni a un terzo.
  3. 60 giorni per l’istanza di autotutela. L’istanza (facoltativa) può essere presentata in qualsiasi momento ma, se inoltrata prima della scadenza del termine per il ricorso, può evitare il contenzioso. Va motivata e corredata da documenti che dimostrano l’illegittimità dell’atto.
  4. 20 giorni per la mediazione tributaria. Per controversie di valore fino a 50.000 euro (limite 2026), prima del ricorso è necessario presentare un reclamo-mediazione che apre un contraddittorio con l’ufficio. Se non vi è accordo entro 90 giorni, il reclamo si trasforma in ricorso.

Attenzione: l’avviso di accertamento può contenere anche l’intimazione al pagamento con termini ridotti; in tal caso, l’esecutività scatta trascorsi 60 giorni. È fondamentale calendarizzare le scadenze e agire tempestivamente.

Passaggi per la difesa: procedura passo‑passo

  1. Verifica preliminare. Alla ricezione dell’avviso occorre controllare: dati anagrafici, periodo d’imposta, attività contestate, importi, riferimenti normativi. Una verifica tecnica permette di individuare eventuali errori formali (errata notifica, soggetto non obbligato allo split payment, somme già versate).
  2. Raccolta documentazione. Reperire tutte le fatture emesse e ricevute, i modelli F24 con i versamenti IVA, eventuali note di credito, contratti con la PA, comunicazioni e-mail. È necessario dimostrare che l’operazione contestata non rientra nello split payment o che il versamento è stato effettuato.
  3. Analisi normativa. Confrontare la data dell’operazione con le versioni dell’art. 17‑ter vigenti (es. esclusione FTSE MIB dal 1° luglio 2025) e con la Decisione UE 2023/1552 . Verificare se il committente rientra tra i soggetti obbligati (pubbliche amministrazioni, società controllate, ecc.).
  4. Verifica degli adempimenti del committente. Se l’avviso contesta l’omesso versamento da parte della PA, accertarsi se la PA ha effettivamente trattenuto l’IVA e l’ha versata nei termini previsti dalla circolare 27/E/2017 . In caso contrario, è possibile eccepire la responsabilità dell’ente committente.
  5. Scelta dello strumento difensivo. In base alla valutazione tecnica si può optare per:
  6. Acquiescenza: pagamento integrale o parziale delle somme con riduzione delle sanzioni. È utile quando la pretesa è fondata e si vuole evitare il contenzioso.
  7. Accertamento con adesione: permette di ottenere una riduzione delle sanzioni a un terzo e rateizzare l’importo. È vantaggioso se ci sono elementi per discutere l’an e il quantum dell’imposta.
  8. Istanza di autotutela: chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto per errori evidenti (es. soggetto non obbligato a split payment, applicazione retroattiva della norma). Non sospende i termini del ricorso, ma può evitare la lite.
  9. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: necessario quando l’atto presenta vizi sostanziali o procedurali. Il ricorso deve essere motivato con riferimenti normativi e giurisprudenziali; la difesa tecnica dell’avvocato è obbligatoria per valori superiori a 3.000 euro.
  10. Eventuali definizioni agevolate. In presenza di norme che consentono la definizione agevolata (rottamazioni, definizione liti pendenti, conciliazione giudiziale) si può valutare la convenienza economica.

Difese e strategie legali

Contestare l’obbligo di split payment

Il primo argomento difensivo consiste nel dimostrare che l’operazione non rientrava nell’ambito soggettivo o oggettivo dello split payment. Ciò può avvenire quando:

  • Il committente non è una PA obbligata. Molte società partecipate non rientrano nell’elenco Istat o non sono controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.; in tal caso lo split payment non si applica . Se l’Agenzia delle Entrate qualifica erroneamente una società come assoggettata, l’avviso è illegittimo.
  • Periodo escluso. Dal 1° luglio 2025 le società FTSE MIB sono escluse . Un avviso che recupera IVA per operazioni successive a questa data verso una società quotata può essere annullato.
  • Operazioni escluse. Non rientrano nello split payment: operazioni con esigibilità differita, regimi speciali (agricoltura, editoria), esportazioni e servizi internazionali. La difesa deve dimostrare la ricorrenza di tali casistiche.

Vizi formali dell’atto

Alcuni vizi possono comportare la nullità o l’annullabilità dell’avviso:

  • Carenza di motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e di diritto, nonché le norme violate. Un avviso generico o che rimanda a verbali senza allegarli è impugnabile.
  • Violazione del contraddittorio preventivo: per gli accertamenti basati su controlli a tavolino l’Agenzia deve attivare un contraddittorio col contribuente. L’assenza può viziare l’atto.
  • Notifica irregolare: la notifica deve avvenire secondo le regole del codice di procedura civile. Errori nel recapito o nella relata comportano nullità.
  • Violazione del termine dilatorio: la giurisprudenza ha stabilito che l’avviso non può essere emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica del PVC (processo verbale di constatazione) salvo casi di urgenza.

Il ruolo del committente pubblico

Spesso l’errore nasce da comportamenti scorretti del committente (ente pubblico) che versa l’IVA al fornitore o non effettua il versamento all’Erario. La Cassazione ha ribadito che, nonostante il versamento, il committente non diviene debitore d’imposta . Tuttavia, l’Agenzia può emettere un avviso di recupero IVA nei confronti del fornitore. In questi casi la difesa potrà:

  • dimostrare che la responsabilità è dell’ente pubblico;
  • eccepire l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e chiedere la restituzione dell’IVA indebitamente pagata;
  • richiedere al committente una nota di credito e la riemissione della fattura in regime split payment ;
  • invocare l’impossibilità di recuperare l’IVA dal committente e, in base alla Cassazione, la legittimazione a richiedere il rimborso all’Erario .

Note di credito e rimborso dell’IVA

Quando l’IVA è stata versata al fornitore in regime ordinario ma l’operazione è soggetta a split payment, è necessario emettere una nota di credito. L’art. 26 DPR 633/1972 prevede che la nota di variazione possa essere emessa entro 12 mesi . La procedura corretta descritta da fonti professionali è la seguente :

  1. Il committente richiede al fornitore una nota di credito a storno totale della fattura errata.
  2. Il fornitore emette una nuova fattura in regime di scissione dei pagamenti (esponendo l’IVA ma senza incassarla).
  3. Il committente restituisce l’IVA indebitamente versata al fornitore e versa l’IVA relativa alla nuova fattura tramite F24.
  4. Il committente non deve ravvedersi se il versamento non è ancora scaduto .

Questa procedura evita l’avviso di accertamento e dimostra all’Agenzia la volontà di regolarizzare spontaneamente la posizione.

Rimborso dell’IVA e ruolo della Cassazione

La sentenza n. 13338/2025 ha risolto un contrasto giurisprudenziale circa la legittimazione al rimborso. La Cassazione ha affermato che:

  • solo il cedente/prestatore può chiedere il rimborso dell’IVA in rivalsa ;
  • il cessionario/committente non diventa debitore d’imposta e non può agire direttamente, salvo casi di impossibilità o estrema difficoltà a recuperare le somme dal cedente ;
  • il cessionario può esperire un’azione civilistica di ripetizione d’indebito nei confronti del fornitore .

Questi principi sono utili per contestare avvisi che impongono il versamento al committente o per chiedere il rimborso all’Erario.

Impugnazione dell’avviso

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado è la via principale per tutelarsi. Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni e depositato telematicamente tramite il Processo Tributario Telematico. Gli elementi essenziali del ricorso sono:

  • indicazione dell’atto impugnato e dell’autorità cui è rivolto;
  • esposizione dei fatti e dei motivi di diritto (vizi formali, errata applicazione della norma, decadenza);
  • indicazione delle prove (fatture, F24, contratti);
  • richiesta di sospensione dell’atto. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività in presenza di grave e irreparabile danno.

Il giudice può sospendere l’atto e successivamente annullarlo in tutto o in parte. In caso di soccombenza dell’Agenzia, le spese legali sono generalmente poste a carico dell’amministrazione.

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997) è un accordo tra contribuente e ufficio che evita il contenzioso. Può essere chiesto prima o dopo l’emissione dell’avviso (ma comunque prima che l’atto diventi definitivo). La procedura prevede:

  1. Istanza del contribuente entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, che sospende i termini del ricorso per 90 giorni.
  2. Contraddittorio con l’ufficio, durante il quale si discute la pretesa; è possibile produrre documenti, spiegare l’errore sullo split payment e proporre una riduzione.
  3. Atto di adesione: se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3 e si versa immediatamente l’importo o si chiede la rateizzazione.

L’adesione è conveniente quando la pretesa è fondata ma ci sono margini di riduzione o di rateizzazione. Tuttavia, se la controversia riguarda l’inapplicabilità dello split payment o la nullità dell’atto, può essere preferibile il ricorso.

Istanza di autotutela

L’autotutela consente all’Amministrazione di annullare o rettificare un atto illegittimo. Può essere obbligatoria (se l’illegittimità è evidente) o facoltativa. Nel caso di split payment errato, l’istanza può essere proposta per:

  • errore sul soggetto obbligato;
  • carenza di motivazione o violazione di norme procedurali;
  • avviso emesso su importi già versati (doppia imposizione).

L’istanza deve essere motivata e corredata da documenti (contratti, fatture, note di credito). Non sospende i termini per il ricorso, ma l’ufficio può decidere di annullare l’atto in via di autotutela anche dopo la formazione del giudicato.

Riscossione e sospensione

Se l’avviso diventa esecutivo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere a ruolo le somme e procedere a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione:

  • in sede giudiziale: nel ricorso, allegando documenti che dimostrano l’illegittimità dell’avviso e il grave danno derivante dall’esecuzione;
  • in sede amministrativa: presentando richiesta all’Agente della Riscossione con la copia del ricorso e l’istanza di sospensione cautelare.

L’assistenza di un avvocato esperto è essenziale per predisporre correttamente l’istanza e scongiurare il blocco dei conti correnti o dei beni.

Strumenti alternativi e soluzioni per definire il debito

Definizioni agevolate (rottamazioni) e condoni

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diverse forme di definizione agevolata di cartelle e avvisi di accertamento. È fondamentale verificare, al momento dell’avviso, se vi sono misure di rottamazione o condono attive. Ad esempio:

  • Rottamazione delle cartelle 2023–2024 (Definizione agevolata “quater”): ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2022 pagando solo il capitale e le spese. Non è più attiva nel 2026, ma eventuali norme future potrebbero riaprire i termini.
  • Definizione liti pendenti: i contribuenti con contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio possono definire le liti pagando una percentuale dell’imposta. Occorre verificare le norme vigenti al 2026.
  • Stralcio parziale per importi minori: talvolta le manovre finanziarie prevedono l’annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per determinati periodi d’imposta.

Il contribuente deve valutare la convenienza economica: aderire alla definizione comporta la rinuncia alle liti e il pagamento del capitale, ma consente di azzerare le sanzioni e gli interessi di mora.

Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e esdebitazione

Per i debitori in crisi di liquidità, lo studio Monardo propone anche strumenti di crisi da sovraindebitamento. La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa permettono al contribuente di proteggere il proprio patrimonio e definire i debiti con tutti i creditori, compreso il Fisco. Le soluzioni sono:

  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche sovraindebitate. Consente di pagare i debiti in modo sostenibile e di chiedere l’esdebitazione dopo l’adempimento del piano.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori commerciali sotto la soglia fallimentare. Prevede il voto della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale.
  • Liquidazione controllata: permette di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione residua.

Lo studio Monardo assiste i clienti nella predisposizione della domanda, nella redazione del piano e nel rapporto con l’OCC, assicurando la tutela del debitore e il blocco di procedure esecutive.

Rateazione e sospensione del pagamento

Un’altra soluzione per gestire l’avviso di accertamento è la rateazione. Dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agente della Riscossione consente di pagare fino a 72 rate (o 120 rate in caso di comprovato disagio economico). La rateazione sospende le procedure esecutive a condizione di rispettare i pagamenti. È possibile richiedere la rateazione anche mentre pende il giudizio, salvo presentare garanzie per le somme dovute.

Errori comuni e consigli pratici

Errori frequenti nello split payment

  • Ignorare l’elenco dei soggetti obbligati. Molti fornitori assumono che tutte le società pubbliche siano soggette a split payment, ma alcune partecipate sono escluse. Verificare sempre le liste pubblicate dal MEF e le modifiche normative.
  • Applicare lo split payment ai professionisti: dal 2018 i compensi dei professionisti non sono soggetti al regime; inserire l’annotazione “scissione dei pagamenti” in fattura è errato.
  • Omettere l’annotazione in fattura. La fattura deve riportare la dicitura “IVA scissa ai sensi dell’art. 17‑ter DPR 633/72” per informare il committente. La mancanza della dicitura può essere contestata.
  • Non emettere la nota di credito. In presenza di errore, la nota di variazione è essenziale per correggere la fattura entro 12 mesi .
  • Non verificare la data. L’esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025 potrebbe rendere illegittimi avvisi riferiti a periodi successivi.

Consigli pratici per fornitori e committenti

  • Monitorare le novità normative: la disciplina dello split payment è soggetta a continui aggiornamenti (proroghe, esclusioni). Iscriviti a newsletter professionali o consulta il sito del MEF.
  • Controllare l’anagrafica del committente: verifica se è PA, società controllata o quotata FTSE MIB; conserva copia dei contratti e della dichiarazione del committente in merito alla sua qualifica.
  • Tenere traccia dei versamenti: conserva modelli F24, quietanze e registrazioni contabili. In caso di controllo potrai dimostrare l’avvenuto versamento.
  • In caso di errore, regolarizza tempestivamente con nota di credito e riemissione della fattura. Non attendere l’avviso di accertamento.
  • Consulta un professionista: la materia è complessa; una consulenza preventiva può evitare errori costosi.

Tabelle riepilogative

Principali norme sullo split payment

Riferimento normativoOggettoIndicazioni chiave
Art. 17‑ter DPR 633/1972Regime della scissione dei pagamentiPrevede che l’IVA su cessioni a PA e società controllate sia versata dal committente; include società FTSE MIB fino al 30/6/2025
D.L. 50/2017 e L. 96/2017Modifiche allo split paymentEstende lo split payment a PA, società controllate e professionisti; introduce modalità di versamento tramite F24
Circolare Agenzia Entrate n. 27/E/2017InterpretazioniEstende ambito soggettivo, consente anticipare l’esigibilità, disciplina note di variazione
Decisione (UE) 2023/1552Proroga UEProroga l’autorizzazione al 30/06/2026 e prevede l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1°/07/2025
D.L. 84/2025 (art. 10)Novità nazionaliEsclude le società FTSE MIB dallo split payment dal 1/07/2025 al 31/12/2025 ; proroga alcuni termini di versamento
Art. 26 DPR 633/1972Note di variazioneConsente di emettere nota di credito entro 12 mesi per correggere fatture
Art. 30‑ter DPR 633/1972Rimborso IVAPrevede rimborso dell’IVA non dovuta e termini biennali
Art. 2033 c.c.Indebito oggettivoConsente la ripetizione delle somme indebitamente versate
Cass. 13338/2025GiurisprudenzaStabilisce che il committente non è debitore d’imposta e non può chiedere direttamente il rimborso

Termini procedurali principali

FaseTermineDescrizione
Ricorso alla CGT60 giorni dalla notificaTermine per impugnare l’avviso di accertamento; trascorso diventa esecutivo
Accertamento con adesione30 giorni per presentare l’istanzaSospende il termine per 90 giorni; comporta sanzioni ridotte
Istanza di autotutelaNessun termine perentorioPuò essere presentata prima o dopo il ricorso; non sospende i termini
Reclamo-mediazione30 giorni per controversie fino a 50.000 €Necessario prima del ricorso; apre un contraddittorio
Nota di credito12 mesi dall’operazioneCorregge fattura errata in split payment
Rimborso IVA2 anniTermini biennali per richiedere il rimborso

FAQ – Domande frequenti

1. Cos’è lo split payment e quando si applica?

Lo split payment (“scissione dei pagamenti”) è un regime IVA in base al quale il committente pubblico versa direttamente l’IVA allo Stato. Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di società controllate o quotate FTSE MIB (fino al 30 giugno 2025) . Dal 1° luglio 2025 sono escluse le società FTSE MIB .

2. Qual è la differenza tra split payment e reverse charge?

Nel reverse charge l’obbligo di versare l’IVA grava sul cessionario, che contabilizza l’imposta a debito e a credito. Nel split payment, invece, l’IVA è versata direttamente all’Erario dal committente, ma il debito d’imposta resta in capo al fornitore. Il fornitore emette fattura con IVA, ma non la incassa. Come chiarito dalla Cassazione , il committente non diventa debitore d’imposta.

3. Cosa succede se applico erroneamente lo split payment?

Se applichi lo split payment a un’operazione non obbligata, il committente potrebbe versare l’IVA all’Erario indebitamente. È necessario emettere una nota di credito e riemettere la fattura in regime ordinario. In caso contrario l’Agenzia può contestare un credito IVA inesistente e applicare sanzioni.

4. E se ometto di applicare lo split payment?

Se non indichi la scissione dei pagamenti in fattura e incassi l’IVA, il committente è tenuto comunque a versarla all’Erario . L’Agenzia può emettere un avviso di recupero IVA con sanzioni (dal 90% al 180% dell’imposta). La difesa può eccepire eventuali errori nell’individuazione del soggetto obbligato o dimostrare che l’IVA è stata comunque versata.

5. Come posso regolarizzare un errore prima dell’avviso?

È consigliabile procedere alla regolarizzazione spontanea: emettere una nota di credito a storno della fattura errata, riemettere la fattura in regime corretto, restituire l’IVA al committente e versare quella dovuta allo Stato . In tal modo si evita l’irrogazione di sanzioni.

6. Il committente può chiedere il rimborso dell’IVA versata in split payment?

No. La Cassazione ha stabilito che il committente non è legittimato a chiedere il rimborso direttamente all’Erario . Deve rivolgersi al fornitore per la ripetizione dell’indebito; solo se il rimborso è impossibile o eccessivamente difficile può agire contro l’Agenzia .

7. Quali sanzioni sono previste per lo split payment errato?

Le sanzioni sono quelle per omesso o tardivo versamento dell’IVA (art. 13 D.Lgs 471/1997), pari al 30% del tributo, raddoppiate al 60% se il versamento avviene con ritardo superiore a 90 giorni. Per le violazioni relative a fatture irregolari può applicarsi la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta. Le sanzioni possono essere ridotte con ravvedimento operoso o con l’accertamento con adesione.

8. L’avviso di accertamento può essere impugnato per vizi formali?

Sì. Vizi come la carenza di motivazione, la notifica irregolare, l’assenza di contraddittorio o l’emissione prima dei 60 giorni dal PVC possono comportare l’annullamento. È essenziale analizzare l’atto con un professionista.

9. Che tempi ho per fare ricorso?

Il ricorso va proposto alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Se si richiede l’accertamento con adesione, i termini sono sospesi per 90 giorni. Dopo la scadenza l’avviso diventa definitivo ed esecutivo.

10. Posso chiedere la sospensione dell’avviso?

Sì. In sede giudiziale puoi chiedere la sospensione dell’esecutività dimostrando il pregiudizio grave e irreparabile. In sede amministrativa puoi chiedere la sospensione all’Agente della Riscossione presentando copia del ricorso.

11. Che ruolo ha l’istanza di autotutela?

L’autotutela consente all’Agenzia di annullare l’avviso per errori evidenti (es. soggetto non obbligato, doppia imposizione). Può essere presentata in ogni momento e non comporta costi; tuttavia non sospende i termini per il ricorso, quindi è consigliabile proporre l’istanza insieme al ricorso.

12. Sono previste rateazioni?

Dopo l’iscrizione a ruolo è possibile chiedere la rateazione all’Agente della Riscossione: normalmente fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 in caso di comprovata difficoltà economica. Il mancato pagamento di 5 rate comporta la decadenza.

13. In cosa consiste l’accertamento con adesione?

È un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate per definire in via consensuale la pretesa fiscale. Comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e la possibilità di rateizzare. Si avvia con un’istanza entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso.

14. Cosa prevede la decisione UE 2023/1552?

La decisione proroga lo split payment fino al 30 giugno 2026 e impone all’Italia di escludere dal regime, a partire dal 1° luglio 2025, le società quotate FTSE MIB . La proroga consente di valutare l’efficacia del meccanismo e di introdurre alternative .

15. Che differenza c’è tra nota di credito e rimborso IVA?

La nota di credito serve a correggere una fattura errata e ad annullare l’IVA già addebitata; viene utilizzata soprattutto in caso di errori nella fatturazione. Il rimborso IVA (art. 30‑ter DPR 633/1972) è la restituzione di un’imposta non dovuta richiesta dal soggetto che l’ha versata; richiede un’apposita istanza entro 2 anni .

16. Lo split payment si applica ai professionisti?

No. Il D.L. 87/2018 ha abrogato l’applicazione ai compensi dei professionisti. Pertanto, dal 2018 i professionisti emettono fattura con IVA ordinaria. L’eventuale applicazione dello split payment comporta un indebito versamento.

17. Lo split payment si applica alle operazioni intra‑UE o alle esportazioni?

No. Le cessioni intracomunitarie e le esportazioni sono esenti o non imponibili IVA e non rientrano nello split payment. Lo stesso vale per le prestazioni internazionali di trasporto e i regimi speciali come agricoltura, agenzie di viaggio, margine.

18. Cosa fare se il committente non versa l’IVA?

Il committente è obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo all’esigibilità . Se non lo fa, rischia sanzioni. Il fornitore può sollecitare l’ente e, in caso di avviso di accertamento, dimostrare che l’inadempimento è imputabile al committente.

19. È possibile compensare l’IVA in split payment con crediti?

No. La circolare 27/E/2017 stabilisce che l’IVA dovuta va versata tramite F24 senza compensazione . Eventuali crediti non possono essere utilizzati per compensare l’IVA da split payment.

20. Cosa comporta l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025?

Le fatture emesse dal 1° luglio 2025 verso società quotate nell’indice FTSE MIB seguono il regime IVA ordinario; il fornitore incassa l’IVA e la versa all’Erario. L’avviso di accertamento che contesta l’omesso split payment per tali operazioni è illegittimo.

Simulazioni pratiche

Esempio 1: fornitore che applica erroneamente lo split payment a società non obbligata

Scenario. La società Alfa (fornitore) emette il 15 febbraio 2026 una fattura da 10.000 € + IVA 22% a favore della società Beta S.p.A., società partecipata al 40% da un comune ma non controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. Alfa indica erroneamente la dicitura “scissione dei pagamenti” e non incassa l’IVA. Beta versa l’IVA (2.200 €) all’Erario tramite F24. In aprile l’Agenzia delle Entrate notifica ad Alfa un avviso di accertamento per indebito split payment e nega la detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Analisi. Beta non rientra tra le società controllate direttamente o indirettamente dalla PA e quindi non è soggetta a split payment . La fattura doveva essere ordinaria. Alfa avrebbe dovuto incassare l’IVA e versarla; l’IVA versata da Beta all’Erario non è dovuta e costituisce indebito pagamento.

Soluzioni:

  1. Nota di credito: Beta chiede ad Alfa di emettere una nota di credito a storno totale della fattura errata, restituendo la base imponibile e l’IVA. Alfa emette una nuova fattura da 10.000 € + 2.200 € IVA ordinaria. Beta restituisce l’IVA a Alfa.
  2. Rimborso dell’IVA indebitamente versata: Beta, come committente, non può chiedere direttamente il rimborso all’Erario . Deve agire contro Alfa per ottenere la restituzione (art. 2033 c.c.), mentre Alfa potrà chiedere il rimborso all’Erario (art. 30‑ter DPR 633/1972).
  3. Impugnazione dell’avviso: Alfa impugna l’avviso di accertamento evidenziando che la società Beta non rientra tra i soggetti obbligati e che l’IVA è stata versata all’Erario. Propone istanza di autotutela.

Risultato: L’avviso dovrebbe essere annullato e l’IVA restituita a Beta. Alfa potrà recuperare l’IVA come credito.

Esempio 2: ente pubblico che versa l’IVA al fornitore

Scenario. Il Comune Gamma acquista servizi di consulenza da Delta S.r.l. per 50.000 € in data 20 marzo 2026. Delta emette fattura ordinaria con IVA 22%. Il funzionario del Comune, non correttamente informato, paga 61.000 € (compresa l’IVA). A fine 2026, l’Agenzia delle Entrate notifica al Comune un avviso di recupero IVA più sanzioni per omesso split payment.

Analisi. Le pubbliche amministrazioni devono versare l’IVA direttamente all’Erario . Il Comune ha errato versando l’IVA a Delta. Delta, a sua volta, ha incassato un importo non dovuto. Secondo la Cassazione, il Comune non è debitore d’imposta , ma resta responsabile per il versamento.

Soluzioni:

  1. Nota di credito: Il Comune chiede a Delta la nota di credito e la riemissione della fattura in split payment. Delta restituisce i 11.000 € di IVA. Il Comune versa l’IVA all’Erario con F24.
  2. Recupero dell’IVA: Delta versa l’IVA all’Erario e può chiedere il rimborso dell’IVA versata in eccesso (art. 30‑ter). Il Comune può agire in ripetizione d’indebito contro Delta .
  3. Difesa contro l’avviso: Il Comune impugna l’avviso evidenziando l’errore commesso ma dimostrando di aver regolarizzato la posizione entro i termini di legge. Può essere chiesta la riduzione delle sanzioni tramite accertamento con adesione.

Esempio 3: esclusione FTSE MIB dopo il 1° luglio 2025

Scenario. Il 10 agosto 2025 la società Omega (fornitore) vende beni a Zeta S.p.A., società quotata FTSE MIB. Emette fattura con dicitura “scissione dei pagamenti” e riceve solo la base imponibile. In ottobre l’Agenzia notifica a Omega un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IVA.

Analisi. Dal 1° luglio 2025 le società FTSE MIB sono escluse dallo split payment . La fattura doveva essere ordinaria e Omega avrebbe dovuto incassare l’IVA. La condotta di Omega non ha arrecato danno all’Erario (l’IVA non è stata versata). Tuttavia, l’avviso dell’Agenzia è illegittimo perché la normativa non si applica. Omega dovrà:

  • emettere nota di credito e fattura ordinaria;
  • incassare l’IVA da Zeta e versarla all’Erario;
  • impugnare l’avviso di accertamento eccependo l’esclusione normativa.

Risultato: l’avviso viene annullato. Zeta restituisce l’IVA a Omega, che versa l’imposta all’Erario.

Conclusione

L’avviso di accertamento per split payment errato è un provvedimento complesso che richiede competenze specialistiche in materia fiscale e processuale. La normativa in tema di scissione dei pagamenti è in continua evoluzione: l’art. 17‑ter DPR 633/1972, le modifiche del D.L. 50/2017 e del D.L. 84/2025, la Circolare 27/E/2017 e la Decisione UE 2023/1552 fissano regole stringenti, prevedendo l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025 e la proroga del meccanismo fino al 30 giugno 2026 . La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che il committente pubblico non diventa debitore d’imposta e non può chiedere direttamente il rimborso ; tali pronunce costituiscono un baluardo per la difesa.

In presenza di un avviso di accertamento, è fondamentale:

  • analizzare l’atto e verificare la sussistenza dei presupposti dello split payment;
  • raccogliere la documentazione e controllare i termini procedurali;
  • scegliere lo strumento difensivo più adeguato (ricorso, accertamento con adesione, autotutela);
  • valutare eventuali definizioni agevolate o strumenti di sovraindebitamento per gestire il debito;
  • evitare errori comuni e procedere alla regolarizzazione spontanea in caso di inesattezze.

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  • analizzare l’avviso di accertamento verificando vizi formali e sostanziali;
  • predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
  • intavolare trattative con l’Agenzia delle Entrate per accertamenti con adesione e piani di rientro rateizzati;
  • valutare procedure stragiudiziali come l’autotutela, la definizione agevolata, la crisi da sovraindebitamento e la ristrutturazione dei debiti;
  • proteggere il patrimonio e i flussi finanziari del contribuente.

Agire tempestivamente è determinante per evitare l’esecutività dell’avviso e sanzioni aggiuntive. Una difesa efficace può portare all’annullamento totale o parziale dell’atto, alla riduzione delle sanzioni o alla rateizzazione del debito.

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