Avviso Di Accertamento Per Intrastat Omesso: Cosa Fare E Difesa Con Gli Avvocati

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento o, peggio, una cartella esattoriale per la mancata presentazione dei modelli INTRASTAT è un evento che può mettere in crisi imprese, professionisti e privati che operano con fornitori e clienti di altri Stati membri. L’errore consiste spesso nel considerare l’adempimento un mero obbligo statistico; si scopre invece che, in assenza degli elenchi riepilogativi, l’Amministrazione finanziaria contesta non solo la sanzione autonoma prevista dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 471/1997 ma, nei casi più gravi, anche l’IVA sulle operazioni intracomunitarie, con recupero di imposta, interessi e ulteriori sanzioni. Le sanzioni, inoltre, sono pesanti: l’omessa presentazione degli elenchi, o la loro compilazione irregolare, è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni modello, ridotta alla metà se il contribuente adempie entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio . In caso di regolarizzazione spontanea o su richiesta, la correzione non è sanzionata .

L’urgenza di agire in tempi brevi deriva da diversi fattori: i termini di decadenza per notificare le contestazioni e i termini di prescrizione per la riscossione sono stretti; il ravvedimento operoso consente di ridurre sensibilmente le sanzioni solo se effettuato prima dell’inizio di accessi o verifiche ; la giurisprudenza di legittimità distingue tra violazioni meramente formali e violazioni sostanziali: la mancata presentazione del modello, da sola, non pregiudica la non imponibilità dell’operazione se il contribuente dimostra gli elementi sostanziali , ma quando le prove sono carenti l’omissione può diventare indice di frode e condurre all’accertamento integrale . Ignorare l’atto significa rinunciare a eccezioni preziose come la riduzione di sanzioni, la decadenza quinquennale e la possibilità di sospendere l’esecuzione.

L’intervento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Affrontare un accertamento INTRASTAT richiede competenze interdisciplinari: occorre conoscere le norme tributarie, doganali e procedurali, saper leggere i documenti contabili e ricostruire l’operazione intracomunitaria, ma anche valutare i rischi di riscossione e gestire eventuali accordi o piani di rientro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono specializzati in questo ambito. Avvocato cassazionista, con decenni di esperienza in diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto-legge 118/2021 e cura personalmente il coordinamento delle difese tributarie.

Il suo studio è abilitato a proporre ricorsi in Cassazione ed è formato da professionisti esperti di procedure concorsuali, contenzioso tributario, contrattualistica internazionale e strumenti di risanamento.

Grazie a questa struttura, l’Avv. Monardo può:

  • Analizzare l’atto ricevuto e verificare la legittimità della notifica, i termini di decadenza, la corretta applicazione delle norme e l’effettiva esistenza dell’obbligo INTRASTAT.
  • Valutare la possibilità di ravvedimento operoso e preparare la relativa regolarizzazione prima che vengano notificati avvisi di accertamento o accessi ispettivi.
  • Redigere ricorsi e memorie difensive, eccependo i vizi formali, la decadenza quinquennale, la prescrizione e la sproporzione delle sanzioni.
  • Presentare istanze di sospensione dell’esecuzione e proporre piani di rateizzazione o accordi stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Inquadrare la contestazione all’interno di una più ampia crisi d’impresa o del consumatore, utilizzando gli strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione del debito, esdebitazione) previsti dalla legge 3/2012 e dal Codice della Crisi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Origine dell’obbligo: il D.L. 331/1993 e i provvedimenti ADM

L’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT discende dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 331/1993 (convertito dalla legge 427/1993), che impone ai soggetti passivi IVA di trasmettere agli uffici doganali gli elenchi delle cessioni e acquisti intracomunitari . Nel corso degli anni, la disciplina è stata più volte modificata per semplificare gli adempimenti. Dal 2018 gli elenchi delle cessioni devono essere presentati mensilmente dai soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno superato la soglia di 50 mila euro; gli elenchi degli acquisti devono essere presentati mensilmente se la soglia trimestrale supera 200 mila euro. Le istruzioni e i modelli sono stabiliti dalle determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tra le quali è ancora attuale nel 2026 la determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021, richiamata nella prassi dell’Agenzia delle Entrate .

Sanzioni amministrative: art. 11, comma 4, d.lgs. 471/1997 e art. 7, d.lgs. 322/1989

Il decreto legislativo 471/1997 disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. L’articolo 11, comma 4, prevede che l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT) o la loro compilazione incompleta, inesatta o irregolare sia punita con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco, ridotta alla metà se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici . Le stesse disposizioni riconoscono che la correzione di dati inesatti e l’integrazione di dati mancanti non sono sanzionate se avvengono spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta .

Quando l’elenco omesso riguarda esclusivamente dati statistici, si applicano le sanzioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 322/1989: per le persone fisiche l’importo varia da 206 a 2.065 euro, mentre per enti e società da 516 a 5.164 euro; la sanzione può essere applicata una sola volta per ogni elenco mensile, a prescindere dal numero di transazioni mancanti .

La tabella seguente riassume i principali importi previsti dall’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997:

ViolazioneSanzione baseRiduzione/Esclusione
Omessa presentazione dell’elenco INTRASTAT500 – 1.000 € per elencoRidotta della metà (250 – 500 €) se l’elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta250 – 500 €Non è richiesto il pagamento della sanzione se il contribuente regolarizza entro 30 giorni
Presentazione incompleta, inesatta o irregolare500 – 1.000 €Nessuna sanzione se l’errore viene corretto spontaneamente o entro 30 giorni
Violazioni statistiche (art. 11 d.lgs. 322/1989)206 – 2.065 € (persone fisiche) / 516 – 5.164 € (enti e società)Applicata una sola volta per ciascun elenco

Il ravvedimento operoso: art. 13, d.lgs. 472/1997

Per evitare la piena irrogazione delle sanzioni, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del d.lgs. 472/1997. La norma stabilisce diverse aliquote riduttive della sanzione minima, a condizione che l’omissione non sia stata già constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche . In sintesi:

  • Ravvedimento entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo .
  • Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione: sanzione ridotta a 1/8 del minimo .
  • Ravvedimento entro il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo: sanzione ridotta a 1/7 del minimo .
  • Ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo: sanzione ridotta a 1/6 del minimo .
  • Ravvedimento dopo la constatazione della violazione: sanzione ridotta a 1/5 del minimo, applicabile solo se l’omissione non incide sulla determinazione del tributo .

Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione dell’adempimento e al versamento degli interessi moratori . Per le violazioni relative agli elenchi INTRASTAT la sanzione si versa con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 .

Decadenza e prescrizione: art. 20, d.lgs. 472/1997

Un importante strumento difensivo riguarda i termini di decadenza e prescrizione. L’articolo 20 del d.lgs. 472/1997 prevede che gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione . Entro lo stesso termine devono essere resi esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le sanzioni. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni. In altre parole, una cartella riferita a un INTRASTAT del 2020 deve essere notificata entro il 31 dicembre 2025; superato tale termine, la sanzione è decaduta e il contribuente può eccepire l’estinzione del potere sanzionatorio. Questa previsione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità ed è richiamata come difesa fondamentale dalle stesse fonti ministeriali .

Statuto dei diritti del contribuente: art. 12, legge 212/2000

Lo statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) offre garanzie procedurali durante le verifiche fiscali. L’articolo 12 stabilisce che gli accessi e le verifiche devono essere motivati e svolti durante l’orario ordinario di esercizio, arrecando la minore turbativa possibile . Al momento dell’inizio della verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni e dell’oggetto del controllo e può farsi assistere da un professionista . Importante è il comma 7: dopo il rilascio del processo verbale di chiusura, il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni e l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare urgenza . Conoscere questi diritti consente di eccepire l’illegittimità dell’avviso emesso prima del decorso dei 60 giorni e di contestare l’assenza di contraddittorio.

Avviso di accertamento e procedure IVA

L’avviso di accertamento emesso a seguito della mancata presentazione INTRASTAT può riguardare due profili: la sanzione autonoma ex art. 11, comma 4, d.lgs. 471/1997 e il recupero dell’IVA sulle cessioni intracomunitarie. L’IVA si applica solo se l’amministrazione dimostra l’inesistenza dei requisiti per la non imponibilità. L’articolo 41 del D.L. 331/1993 stabilisce che la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie si applica se il cedente prova che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che il cessionario è soggetto passivo in altro Stato. La Cassazione ha chiarito che la mancata presentazione dell’elenco INTRASTAT non preclude di per sé la non imponibilità; ciò che conta è la prova sostanziale dell’operazione . L’ordinanza 6 novembre 2023, n. 30889, ha ribadito che l’esenzione IVA richiede la prova del trasferimento del bene e che gli elenchi INTRASTAT sono solo uno degli elementi utili . Di conseguenza, un avviso di accertamento che recuperi l’IVA basandosi esclusivamente sull’omessa presentazione del modello può essere annullato se il contribuente dimostra, con altri documenti (fatture, CMR, documentazione di trasporto), l’effettivo trasporto intra‑UE.

Giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione ha pronunciato numerose sentenze sul regime INTRASTAT. Riportiamo di seguito le decisioni più significative, con indicazione delle massime e dei principi di diritto utili alla difesa:

  1. Cass. 20 novembre 2015, n. 23763 – La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, non assumono rilievo né l’omessa attribuzione del codice identificativo al cessionario né l’omessa indicazione nell’elenco INTRASTAT: ciò che conta è la prova che la cessione sia avvenuta tra operatori comunitari e che la merce abbia lasciato il territorio dello Stato . L’omissione dell’elenco non legittima quindi il recupero dell’imposta se la prova sostanziale è fornita.
  2. Cass. 6 novembre 2023, n. 30889 – Con questa ordinanza la Cassazione ha ribadito che l’esenzione IVA si applica solo se vi è prova che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito all’acquirente e che il bene abbia lasciato il territorio nazionale; la produzione di fatture accompagnatorie, pagamenti tracciabili, dichiarazioni dei clienti ed elenchi INTRASTAT costituisce prova idonea .
  3. Cass. 8 marzo 2011, n. 8962 – La Corte ha chiarito che l’omessa presentazione del modello INTRASTAT costituisce una violazione amministrativa e non configura reato di dichiarazione fraudolenta; la frode si realizza solo se il contribuente indica importi inferiori o elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale e si avvale di mezzi fraudolenti .
  4. Cass. 27 dicembre 2019, n. 34512 – Secondo questa ordinanza, richiamata anche da FiscoOggi e dalla prassi ministeriale, l’omessa o irregolare trasmissione degli elenchi INTRASTAT può assumere carattere sostanziale quando si accompagna ad altre violazioni che mettono in dubbio la natura intracomunitaria dell’operazione. La comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2020 precisa che il mancato invio degli elenchi, in combinazione con l’assenza di prova del trasferimento, costituisce violazione sostanziale .
  5. Cass. 28 marzo 2024, n. 8477 – La sentenza, citata nella prassi più recente, afferma che nelle vendite franco fabbrica il contribuente deve fornire prova documentale della reale destinazione del bene in un altro Stato membro; in assenza di tale prova, l’amministrazione può recuperare l’IVA .
  6. Cass. 8 aprile 2026, n. 8727 – L’ordinanza del 2026 (depositata dopo il nostro ultimo aggiornamento) sottolinea che l’articolo 41 del D.L. 331/1993 non predetermina in modo tassativo i documenti necessari a dimostrare la cessione intracomunitaria: di conseguenza, gli elenchi INTRASTAT non sono l’unico mezzo di prova e non è ammissibile una lettura formalistica .

Ulteriori norme applicabili

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, la materia INTRASTAT è influenzata da altre norme:

  • D.Lgs. 546/1992 – Disciplina il processo tributario e prevede i termini e le modalità per proporre ricorso contro gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica.
  • Statuto del contribuente – artt. 6 e 7 – Impongono che gli atti dell’amministrazione siano motivati, chiari e indicano gli uffici competenti, a pena di nullità.
  • Circolare 20/E del 16 febbraio 2005 – L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la tardiva presentazione degli elenchi INTRA può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso; tale posizione è tuttora valida .
  • Provvedimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali – L’articolo 9 del decreto-legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018, consente la regolarizzazione delle violazioni formali (tra cui l’omessa presentazione INTRASTAT) commesse fino al 24 ottobre 2018 mediante il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta . Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 11/E del 15 maggio 2019) illustrano l’ambito oggettivo della definizione .
  • Direttiva UE 2025/516 (fatturazione elettronica intra‑UE) – Introduce a partire dal 1° luglio 2030 l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni intra‑UE e la conseguente eliminazione dei modelli INTRASTAT. La direttiva è in fase di recepimento e non ha ancora effetti immediati; tuttavia segnala la tendenza europea alla digitalizzazione .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Comprendere la sequenza degli atti consente di pianificare una difesa efficace. L’omissione o irregolare presentazione del modello INTRASTAT può generare diversi provvedimenti: un invito a regolarizzare, un atto di contestazione, un avviso di accertamento, la cartella di pagamento. Ecco la procedura tipica.

1. Ricezione della richiesta o dell’avviso

  • Invito a regolarizzare – Gli uffici doganali o l’Agenzia delle Entrate inviano al contribuente una richiesta di presentazione dell’elenco mancante o di correzione. L’adempimento entro 30 giorni consente di evitare o dimezzare le sanzioni .
  • Avviso di contestazione – Se il contribuente non regolarizza, l’ufficio emette un avviso di contestazione con l’indicazione della sanzione. L’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione .
  • Avviso di accertamento IVA – Quando l’omissione INTRASTAT è utilizzata per contestare anche il trattamento IVA dell’operazione, l’amministrazione emette un avviso di accertamento che recupera l’imposta e applica le sanzioni proporzionali. In questo caso la notifica deve rispettare i termini ordinari di accertamento (quattro o cinque anni a seconda del tributo) e l’atto deve essere motivato.
  • Cartella di pagamento – In assenza di pagamento o definizione, il ruolo diventa esecutivo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione emette la cartella di pagamento. La notifica deve avvenire entro lo stesso termine quinquennale e la riscossione si prescrive in cinque anni .

2. Verificare l’esistenza dell’obbligo INTRASTAT

Molte contestazioni nascono da errori di inquadramento. È necessario verificare se il contribuente era effettivamente obbligato a presentare l’elenco per il periodo contestato, considerando:

  1. Soglia di operazioni: l’obbligo mensile scatta solo se la soglia trimestrale dei beni (50 mila € per cessioni; 200 mila € per acquisti) o dei servizi (50 mila €) è stata superata nel trimestre o in uno dei quattro precedenti. Se la soglia non è superata, la presentazione trimestrale o l’esonero possono essere validi. Le determinazioni ADM possono variare le soglie in base alle direttive UE.
  2. Tipologia di operazione: alcune transazioni (ad esempio triangolazioni, operazioni extra‑UE, prestazioni di servizi non rilevanti ai fini statistici) sono escluse. È quindi possibile che l’elenco contestato non fosse dovuto.
  3. Regime forfetario: i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a presentare gli elenchi INTRASTAT per cessioni e acquisti di beni, ma devono adempiere solo per i servizi intracomunitari ricevuti secondo la normativa vigente.

3. Analizzare il contenuto dell’atto

Il difensore deve esaminare ogni elemento:

  • Motivazione: l’atto deve indicare i periodi e le operazioni contestate, il riferimento normativo (art. 11, comma 4, d.lgs. 471/1997), l’ammontare della sanzione e le modalità di calcolo. La mancanza di motivazione comporta l’annullabilità.
  • Termini: verificare se la notifica è avvenuta entro i cinque anni dalla violazione. Se l’avviso o la cartella sono tardivi, eccepire la decadenza .
  • Numero degli elenchi: accertare quanti elenchi sono stati omessi; talvolta l’ufficio calcola un elenco per ogni mese, ma il contribuente poteva essere obbligato trimestralmente. Una errata qualificazione aumenta ingiustamente la sanzione.
  • Riduzioni: controllare se l’ufficio ha applicato la riduzione del 50 % per presentazione entro 30 giorni o se ha ignorato una regolarizzazione già effettuata. In molte cartelle la riduzione non è calcolata e l’importo è raddoppiato .
  • Cumulo giuridico: l’articolo 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997 prevede che, in caso di più violazioni della stessa disposizione, la sanzione deve essere aumentata dal 25 % al 200 % della sanzione più grave. Questo criterio può ridurre l’importo globale quando sono contestati più elenchi omessi.

4. Valutare il ravvedimento operoso e la definizione agevolata

Se il contribuente riceve solo una richiesta di regolarizzazione o un avviso di contestazione prima dell’inizio di accessi o ispezioni, può ancora presentare gli elenchi mancanti e versare la sanzione ridotta con il ravvedimento operoso. La sanzione può scendere fino a 1/9 del minimo, cioè 55,56 € per ogni elenco, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni . È essenziale rispettare i termini e utilizzare il codice tributo 8911.

Per le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 e ancora irrogate, è possibile accedere alla definizione agevolata delle irregolarità formali introdotta dall’articolo 9 del D.L. 119/2018: pagando 200 euro per periodo d’imposta si estinguono le sanzioni relative agli elenchi INTRA . L’adesione è volontaria e deve essere perfezionata secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

5. Presentare ricorso alla Commissione Tributaria

Se l’avviso di accertamento o la cartella contengono profili illegittimi e non è più possibile il ravvedimento, è necessario impugnare l’atto entro 60 giorni dalla notifica. La procedura è disciplinata dal d.lgs. 546/1992. Il ricorso deve essere depositato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) e notificato all’ufficio che ha emesso l’atto. Nel ricorso si possono eccepire:

  • La decadenza o prescrizione dei termini .
  • La mancata motivazione o l’assenza di contraddittorio (violazione degli artt. 12 e 7 della legge 212/2000).
  • L’assenza dell’obbligo INTRASTAT (soglia non superata, operazione non imponibile, regime forfetario).
  • La regolarizzazione già effettuata o la mancata applicazione della riduzione.
  • L’errata applicazione della sanzione autonoma al posto del cumulo giuridico.
  • L’errato recupero dell’IVA quando la prova dell’operazione intracomunitaria è sufficiente .

Il ricorso deve essere assistito da documenti che dimostrano le operazioni effettuate: contratti di vendita, documenti di trasporto (CMR, polizze di carico, dichiarazioni di vettori), fatture, ordini, ricevute di pagamento. Anche se l’elenco INTRASTAT non è stato presentato, queste prove possono dimostrare la natura intracomunitaria dell’operazione .

6. Chiedere la sospensione dell’esecuzione

Contestualmente al ricorso, il contribuente può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria la sospensione dell’esecuzione per evitare il pagamento immediato della sanzione. L’istanza cautelare deve dimostrare sia il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso) sia il periculum in mora (grave danno derivante dall’esecuzione). L’ordinanza di sospensione, se concessa, blocca le procedure di riscossione fino alla decisione di merito.

7. Mediazione, autotutela e definizione

Per le cause tributarie di valore non superiore a 50.000 euro è prevista una fase di mediazione obbligatoria: il contribuente, prima di depositare ricorso, deve presentare un’istanza di annullamento all’ufficio; se la mediazione non si conclude entro 90 giorni o è respinta, può procedere con il ricorso. L’autotutela amministrativa è un rimedio sempre possibile: il contribuente può chiedere all’ufficio l’annullamento totale o parziale dell’atto per vizi evidenti, come il termine prescritto o la duplicazione della sanzione. La transazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (accordo di rateizzazione o saldo e stralcio) può essere utile quando l’atto è legittimo ma il contribuente non può pagare in un’unica soluzione.

Difese e strategie legali

Adottare la difesa corretta dipende dal tipo di violazione, dal momento in cui ci si attiva e dal contenuto dell’atto. Di seguito le principali strategie difensive ordinate per frequenza di successo.

1. Eccezione di decadenza e prescrizione

Poiché la sanzione INTRASTAT è una sanzione amministrativa autonoma, l’articolo 20 del d.lgs. 472/1997 impone la notifica dell’atto entro il quinto anno successivo alla violazione . Se l’avviso o la cartella sono notificati oltre tale termine, la sanzione è decaduta. Questa eccezione va sollevata tempestivamente nel ricorso. Analogamente, se la cartella viene notificata oltre cinque anni dall’iscrizione a ruolo, la pretesa è prescritta.

2. Assenza dell’obbligo INTRASTAT

Molte cartelle nascono da errori di classificazione. Verificare che la soglia trimestrale fosse effettivamente superata e che l’operazione rientri tra quelle rilevanti per l’elenco. Per le prestazioni di servizi ricevute, ad esempio, l’obbligo sussiste solo per i servizi generici soggetti al reverse charge. Se il contribuente era in regime forfetario o se la soglia non era superata, l’elenco non era dovuto.

3. Regolarizzazione e ravvedimento

Se l’elenco è stato presentato tardivamente ma prima di ricevere l’avviso di accertamento, il contribuente può eccepire l’effetto del ravvedimento operoso. La sanzione deve essere ridotta secondo le aliquote dell’articolo 13 d.lgs. 472/1997 e, se la regolarizzazione è avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta, la sanzione non è dovuta .

4. Vizi di notifica e motivazione

L’atto deve essere notificato secondo le regole del codice di procedura civile e deve indicare l’ufficio emittente, i periodi contestati, le norme violate e l’entità della sanzione. La mancanza di motivazione comporta l’annullamento dell’atto. Un errore frequente riguarda la notifica tramite raccomandata priva di relata di notifica o la notifica ad indirizzo errato.

5. Cumulo giuridico delle sanzioni

Quando sono contestate più omissioni, la sanzione deve essere calcolata applicando il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 d.lgs. 472/1997: si prende la sanzione più grave e la si aumenta dal 25 % al 200 %. Questo spesso riduce l’importo complessivo. L’amministrazione, tuttavia, tende ad applicare la sanzione per ogni elenco; è opportuno eccepire il cumulo.

6. Dimostrare la natura intracomunitaria dell’operazione

Quando l’avviso contesta anche l’IVA, è fondamentale dimostrare che l’operazione è intracomunitaria: occorre prova del trasporto o della spedizione in un altro Stato membro, nonché dell’identità del cessionario. La Cassazione ha ribadito che la mancata presentazione dell’INTRASTAT non esclude l’esenzione se la prova sostanziale è presente . Documenti utili sono: contratti di vendita, ordini, fatture con indicazione del numero di partita IVA comunitaria, lettere di vettura (CMR) con firma del destinatario, polizze di carico, dichiarazioni doganali, conferme di trasporto, bonifici e ricevute di pagamento. Nel caso di servizi, occorre provare che il committente è stabilito all’estero e che il servizio è reso a titolo oneroso.

7. Contestare la qualificazione di violazione sostanziale

L’ordinanza 34512/2019 e la comunicazione FiscoOggi hanno sottolineato che l’omessa trasmissione degli elenchi può assumere carattere sostanziale se accompagnata da altre violazioni . Spesso l’ufficio utilizza questa pronuncia per sostenere che l’assenza dell’INTRASTAT dimostra l’inesistenza della cessione intracomunitaria. La difesa deve replicare che la violazione resta formale quando la merce è stata effettivamente spedita e che la prova sostanziale non può essere pretermessa. L’ordinanza 8727/2026 evidenzia che l’articolo 41 D.L. 331/1993 non predetermina i documenti richiesti ; dunque l’omissione del modello non può trasformarsi automaticamente in violazione sostanziale.

8. Cumulare la difesa con strumenti di composizione della crisi

Quando l’atto si inserisce in una situazione di sovraindebitamento, è opportuno valutare strumenti più ampi: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato minore previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre un piano che includa la sanzione INTRASTAT insieme ad altri debiti, ottenendo la falcidia o l’esdebitazione. Queste soluzioni richiedono una valutazione tecnica ma permettono di superare la mera difesa processuale.

Strumenti alternativi a tutela del contribuente

Rottamazioni e definizioni agevolate

Nel panorama italiano, le rottamazioni delle cartelle esattoriali consentono di ottenere lo stralcio di sanzioni e interessi versando il solo tributo. Al momento dell’aggiornamento (maggio 2026), la rottamazione quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 è in fase di conclusione; la rottamazione quinquies non risulta attiva. Qualora il legislatore dovesse riaprire i termini, la cartella per INTRASTAT omesso potrebbe rientrare nel perimetro, in quanto la sanzione è iscrivibile a ruolo e può essere definita. Occorre verificare caso per caso i provvedimenti legislativi più recenti.

Rateizzazione e sospensione

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di rateizzare il debito fino a 72 rate mensili e, in casi particolari, fino a 120 rate. La richiesta di rateizzazione blocca le azioni esecutive e consente di diluire l’importo. È anche possibile chiedere la sospensione legale dell’esecuzione se si dimostra che il debito non è dovuto (ad esempio perché il ravvedimento è stato effettuato) o se vi è contenzioso pendente. La sospensione si ottiene tramite domanda all’Agente della riscossione allegando gli atti e la prova del ricorso.

Piani del consumatore, accordi e esdebitazione

Per le persone fisiche e le piccole imprese, la legge 3/2012 e il Codice della crisi permettono di accedere a procedimenti di composizione della crisi. In sintesi:

  • Piano del consumatore – Riservato a persone fisiche sovraindebitate che non hanno svolto attività imprenditoriale; consente di ottenere l’omologazione di un piano con pagamento parziale dei debiti.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – Destinato a imprenditori commerciali non fallibili, professionisti o imprenditori agricoli; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti e consente di falcidiare le sanzioni amministrative.
  • Concordato minore – Strumento introdotto dal nuovo Codice della crisi per i piccoli imprenditori; consente la ristrutturazione dei debiti con la possibilità di cessione del patrimonio e la liberazione dai debiti residui.
  • Esdebitazione del debitore incapiente – Prevista dal Codice della crisi per le persone fisiche che non hanno alcun patrimonio. Dopo un periodo di controllo, i debiti vengono cancellati.

L’inserimento della sanzione INTRASTAT in uno di questi strumenti consente non solo di sospendere le azioni esecutive ma anche di ottenere una riduzione significativa del debito, specie se la posizione tributaria è solo una parte del problema.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso o la richiesta – Molti contribuenti sottovalutano la richiesta di inviare l’elenco; aspettare la cartella significa perdere la riduzione del 50 % della sanzione e rischiare l’irrogazione piena. È fondamentale rispondere entro 30 giorni .
  2. Presentare l’elenco senza identificare la periodicità corretta – Chi passa da obbligo trimestrale a mensile deve aggiornare tempestivamente la periodicità; il sistema telematico Intr@web segnala l’errore ma non impedisce l’omissione.
  3. Non conservare le prove del trasporto – L’assenza di documentazione di trasporto, soprattutto nelle vendite franco fabbrica, è la causa principale degli avvisi IVA. Conservate copie di CMR, polizze di carico, dichiarazioni del vettore e prove di pagamento.
  4. Confondere decadenza con prescrizione – La decadenza riguarda la notifica dell’atto (entro il 31 dicembre del quinto anno), la prescrizione riguarda la riscossione (cinque anni dall’iscrizione a ruolo). Entrambe vanno eccepite ma non sono intercambiabili.
  5. Non ricorrere al cumulo giuridico – Chiedere l’applicazione del cumulo consente di ridurre drasticamente la sanzione. Molti ricorsi vincono su questo punto perché l’ufficio applica erroneamente una sanzione per ogni periodo.
  6. Omettere il contraddittorio – L’articolo 12 dello statuto del contribuente impone un termine di 60 giorni tra il rilascio del PVC e l’avviso di accertamento . Se l’Agenzia emette l’avviso prima della scadenza, l’atto è nullo.
  7. Sottovalutare la rilevanza civile e doganale – Alcune contestazioni nascono da obblighi doganali: l’articolo 7 del d.lgs. 322/1989 prevede sanzioni per la mancata trasmissione dei dati statistici. Includere la difesa doganale nella strategia può evitare duplicazioni di sanzioni.
  8. Mancata verifica della notifica – Il contribuente deve controllare la data e il mezzo di notifica (raccomandata, PEC, messo notificatore). Spesso l’atto viene notificato a un indirizzo errato o dopo la cessazione della sede legale.
  9. Non richiedere la rateizzazione – La rateizzazione non è una ammissione di colpa ma uno strumento per evitare pignoramenti; può essere revocata se il ricorso viene accolto.
  10. Ignorare la composizione della crisi – Anche se la sanzione è legittima, includerla in un piano di sovraindebitamento può essere strategico; non attendere il pignoramento.

Tabelle riepilogative

Norme e sanzioni principali

NormaOggettoSintesi
Art. 50, c. 6, D.L. 331/1993Obbligo di presentazione INTRASTATImpone ai soggetti passivi IVA la presentazione degli elenchi riepilogativi per cessioni e acquisti intracomunitari
Art. 11, c. 4, d.lgs. 471/1997Sanzioni per omessa o irregolare presentazionePrevede sanzioni da 500 a 1.000 € per elenco, ridotte della metà se si adempie entro 30 giorni
Art. 13, d.lgs. 472/1997Ravvedimento operosoConsente di ridurre la sanzione a frazioni del minimo (1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5) in base al momento della regolarizzazione
Art. 20, d.lgs. 472/1997Decadenza e prescrizioneGli atti devono essere notificati entro cinque anni dalla violazione; il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni
Art. 12, legge 212/2000Diritti del contribuenteGarantisce il contraddittorio e vieta l’emissione dell’avviso prima di 60 giorni dal PVC
Art. 41, D.L. 331/1993Non imponibilità intracomunitariaStabilisce le condizioni per la non imponibilità; gli elenchi INTRASTAT non sono elemento essenziale se la prova sostanziale è presente
Art. 11, d.lgs. 322/1989Sanzioni statistichePrevede sanzioni da 206 a 5.164 € per omissioni relative a dati statistici

Termini procedurali

TermineDurataRiferimento
Presentazione dell’elencoEntro il 25 del mese/trimestre successivo al periodo di riferimentoProvvedimenti ADM
Regolarizzazione entro richiesta dell’ufficio30 giorniRiduzione del 50 %
Ravvedimento breve90 giorni dalla violazioneSanzione 1/9 del minimo
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’attod.lgs. 546/1992
Decadenza accertamento sanzioni5 anni dalla violazioneArt. 20 d.lgs. 472/1997
Prescrizione della riscossione5 anni dall’iscrizione a ruoloArt. 20 d.lgs. 472/1997

Strategie difensive e possibili esiti

StrategiaVantaggiRischi
Eccezione di decadenza/prescrizioneAnnullamento totale della sanzione se i termini sono scadutiNecessità di documentare la data esatta della violazione e della notifica
Ravvedimento operosoRiduzione drastica della sanzione (fino a 1/9)Non ammesso se sono iniziati accessi o verifiche
Regolarizzazione entro 30 giorniEsclusione totale della sanzioneAmmessa solo per errori o integrazioni, non per omissioni totali
Dimostrazione operazione intracomunitariaEvita il recupero dell’IVA; riduce la controversia alla sola sanzioneRichiede documentazione completa (CMR, fatture, dichiarazioni)
Cumulo giuridicoRiduce l’importo complessivo applicando un’unica sanzione con aumento fino al 200 %L’ufficio può opporsi sostenendo l’autonomia delle violazioni

Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è il modello INTRASTAT? È un elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti tra soggetti passivi IVA. Serve a fini statistici e fiscali per monitorare gli scambi tra Stati membri.
  2. Chi è obbligato a presentare gli elenchi? Sono obbligati i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni o prestazioni di servizi generici verso o da altri Stati membri e che superano le soglie previste (50.000 € per cessioni, 200.000 € per acquisti). I soggetti in regime forfetario presentano solo gli elenchi per servizi ricevuti.
  3. Quali sono le sanzioni per l’omessa presentazione? L’articolo 11, comma 4, d.lgs. 471/1997 prevede una sanzione da 500 a 1.000 € per ogni elenco omesso, ridotta alla metà se la presentazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta . La correzione spontanea non è sanzionata .
  4. Posso sanare l’omissione con il ravvedimento? Sì. Se non sono iniziati accessi o verifiche, si può presentare l’elenco mancante e pagare la sanzione ridotta. Entro 90 giorni la riduzione è a 1/9 del minimo ; entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA la riduzione è a 1/8 ; dopo due anni è a 1/6 .
  5. Quanto tempo ha l’ufficio per notificare la sanzione? L’atto di contestazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione . Se la notifica avviene dopo, la sanzione è nulla per decadenza.
  6. Che cosa succede se l’amministrazione mi contesta anche l’IVA? L’omessa presentazione dell’INTRASTAT non è sufficiente per negare la non imponibilità. Devi fornire la prova che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che il cessionario è soggetto passivo . La Cassazione 30889/2023 ha riconosciuto come elementi utili le fatture accompagnatorie, i pagamenti tracciabili, le dichiarazioni dei clienti e gli elenchi INTRASTAT .
  7. L’omessa presentazione dell’elenco è un reato? No. La Cassazione con sentenza 8962/2011 ha stabilito che l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT costituisce un illecito amministrativo e non reato di dichiarazione fraudolenta . Il reato di frode scatta solo in presenza di dichiarazioni false o mezzi fraudolenti.
  8. Posso cumulare le sanzioni per più omissioni? L’articolo 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 prevede il cumulo giuridico: si applica la sanzione più grave aumentata dal 25 % al 200 %. Questo può ridurre l’importo totale.
  9. Qual è la differenza tra omissione totale e compilazione irregolare? L’omissione totale si verifica quando l’elenco non viene presentato; la compilazione irregolare riguarda errori o omissioni parziali. La correzione di dati mancanti entro 30 giorni dalla richiesta non è sanzionata .
  10. Cosa succede se la mia azienda opera in regime forfetario? Le imprese forfetarie non sono tenute a presentare gli elenchi INTRASTAT per i beni ma devono adempiere per i servizi ricevuti. Se non vi era obbligo, la sanzione non è dovuta.
  11. Quando è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica intra‑UE? La direttiva 2025/516 dell’Unione europea introduce dal 1° luglio 2030 l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra‑UE, con eliminazione dei modelli INTRASTAT . Fino a tale data, gli elenchi restano obbligatori.
  12. Posso usare la definizione agevolata delle irregolarità formali? Sì, per le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018, pagando 200 € per periodo d’imposta . Per le violazioni successive la definizione non si applica.
  13. Come si contesta la notifica della cartella? Verificare che la notifica sia stata effettuata secondo legge (PEC o raccomandata con avviso di ricevimento). Le cartelle notificate a indirizzi errati o in date diverse da quelle indicate sono annullabili.
  14. È possibile sospendere la riscossione? Sì. Presentando ricorso e istanza di sospensione, oppure chiedendo la rateizzazione, si blocca l’esecuzione fino alla decisione. È fondamentale allegare documentazione che dimostri il danno grave.
  15. Posso includere la sanzione in un piano di sovraindebitamento? Sì. Le sanzioni amministrative sono incluse nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione; la procedura consente la falcidia e la rateizzazione del debito con l’intervento di un OCC.
  16. Cosa significa decadenza quinquennale? Significa che l’amministrazione può notificare l’avviso di accertamento o la cartella solo entro cinque anni dalla violazione. Decorso il termine, la pretesa è estinta e non può essere risuscitata .
  17. Se ricevo una richiesta di presentare l’elenco, è meglio adempiere o impugnare? In genere conviene adempiere entro 30 giorni per beneficiare della riduzione della sanzione . Se ritieni che l’elenco non fosse dovuto, puoi presentare una memoria all’ufficio spiegando i motivi. In ogni caso, l’impugnazione è possibile solo dopo la notifica dell’avviso.
  18. Cosa succede se l’operazione è triangolare? Le operazioni triangolari (una merce spedita da un paese dell’UE a un altro, con intervento di un soggetto di terzo Stato) possono essere escluse dall’obbligo INTRASTAT quando la merce non entra fisicamente in Italia . È quindi possibile che l’elenco non fosse dovuto.
  19. È possibile cumulare ravvedimento e definizione agevolata? No. La definizione agevolata chiude la violazione per un determinato periodo e non è cumulabile con il ravvedimento. Bisogna scegliere lo strumento più conveniente.
  20. L’omessa presentazione INTRASTAT può essere contestata anche dall’INPS o da altri enti? No. L’obbligo riguarda il monitoraggio degli scambi intra‑UE e le sanzioni sono di competenza dell’Agenzia delle Dogane/Entrate e dell’ISTAT per i dati statistici. Altri enti non possono irrogare sanzioni per l’omissione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Caso 1 – Omissione di tre elenchi mensili con ravvedimento tardivo

Scenario: Una società ha omesso di presentare gli elenchi INTRASTAT per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026. A giugno riceve una richiesta dell’ufficio doganale e, entro 90 giorni, presenta gli elenchi e paga le sanzioni con ravvedimento.

  1. Sanzione base: 500 € per ciascun elenco (1.500 €).
  2. Ravvedimento entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo (500 € × 1/9 = 55,56 €). Per tre elenchi la sanzione totale è 166,68 € .
  3. Interessi moratori: supponendo un tasso legale dell’1,25 %, calcolato sui 500 € per ogni periodo e per il numero di giorni intercorsi dalla scadenza (approssimiamo in 120 giorni), l’interesse per ogni elenco è 500 € × 1,25 % × 120/365 ≈ 2,05 €. Totale interessi ≈ 6,15 €.
  4. Importo complessivo da versare: 166,68 € (sanzioni) + 6,15 € (interessi) = 172,83 €. L’importo si paga con modello F24 codice tributo 8911, indicando l’anno di riferimento.

Caso 2 – Cartella con sanzione per omesso INTRASTAT notificata oltre i termini

Scenario: Un professionista omette l’elenco INTRASTAT per il trimestre 2020. L’ufficio non invia alcuna richiesta; nel 2026 riceve una cartella esattoriale con sanzione di 1.000 €. Il professionista, assistito dallo studio dell’Avv. Monardo, verifica le date.

  1. Termine di decadenza: l’atto di contestazione doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2025 . La cartella ricevuta a gennaio 2026 è tardiva.
  2. Strategia: si propone ricorso eccependo la decadenza quinquennale. L’ufficio, non potendo dimostrare la notifica precedente, annulla la cartella in autotutela.
  3. Esito: annullamento totale della sanzione e cancellazione della cartella.

Caso 3 – Operazione intracomunitaria con prova insufficiente

Scenario: Una società vende macchinari a un cliente francese con clausola franco fabbrica. Non presenta l’elenco INTRASTAT. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento che recupera IVA e applica sanzioni per 5.000 €. La società non ha conservato la CMR ma dispone di fatture, bonifici e e‑mail di conferma del cliente.

  1. Analisi: la Cassazione 30889/2023 richiede la prova del trasporto o spedizione del bene in altro Stato . Le fatture e i bonifici sono utili ma da soli potrebbero non bastare.
  2. Difesa: l’Avv. Monardo acquisisce dichiarazioni del vettore e del cliente, e ottiene un certificato di presa in carico da parte dello spedizioniere. Si eccepisce che l’art. 41 D.L. 331/1993 non predetermina i documenti necessari . Il giudice riconosce che l’insieme di elementi prova l’avvenuta cessione.
  3. Esito: annullamento del recupero IVA; resta la sanzione per omesso INTRASTAT, ridotta con il cumulo giuridico. La società paga 500 €.

Caso 4 – Regolarizzazione spontanea oltre 30 giorni ma entro la dichiarazione annuale

Scenario: Un’azienda non presenta l’elenco INTRASTAT relativo a un acquisto del primo trimestre 2025. A fine maggio 2025, senza alcuna richiesta dell’ufficio, presenta l’elenco e decide di ravvedersi.

  1. Ravvedimento: la presentazione avviene oltre 30 giorni dalla scadenza ma prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale. La sanzione minima (500 €) è ridotta a 1/8 (62,50 €) .
  2. Versamento: 62,50 € con modello F24 codice 8911, oltre a interessi legali.
  3. Conclusione: l’azienda evita la sanzione piena e non sarà oggetto di ulteriori contestazioni.

Caso 5 – Inclusione della sanzione in un piano del consumatore

Scenario: Una persona fisica accumula debiti tributari (IVA, IRPEF) e una sanzione INTRASTAT di 3.000 €. Non ha patrimonio sufficiente e rischia pignoramenti.

  1. Valutazione: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, il debitore accede alla procedura di piano del consumatore. La sanzione INTRASTAT è inserita tra i debiti chirografari.
  2. Proposta: versamento del 30 % dei debiti in cinque anni. Il giudice omologa il piano.
  3. Esito: la sanzione viene ridotta a 900 €, diluita in rate mensili; al termine del piano i debiti residui vengono cancellati. Il contribuente evita azioni esecutive e pignoramenti.

Conclusione

L’omessa o irregolare presentazione degli elenchi INTRASTAT è un’ipotesi di violazione frequente ma spesso mal gestita. Le sanzioni amministrative possono essere contenute con il ravvedimento operoso e con l’applicazione corretta delle riduzioni previste dall’articolo 11, comma 4, d.lgs. 471/1997 , mentre il cumulo giuridico consente di evitare duplicazioni. La decadenza quinquennale e la prescrizione rappresentano difese importanti, da sollevare tempestivamente . La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la mancata presentazione del modello non pregiudica automaticamente la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie se la prova sostanziale è fornita e che l’articolo 41 D.L. 331/1993 non predetermina i documenti necessari . D’altra parte, quando il contribuente non riesce a dimostrare la reale spedizione o la neutralità IVA, la violazione assume carattere sostanziale e giustifica il recupero dell’imposta .

Agire tempestivamente è la chiave per evitare l’irrogazione integrale delle sanzioni e bloccare eventuali azioni esecutive. Un professionista esperto è in grado di analizzare l’atto, proporre la regolarizzazione più conveniente, redigere ricorsi efficaci, ottenere la sospensione e, se necessario, inserire la sanzione in un piano di sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un’assistenza completa in materia di INTRASTAT: dalla lettura dell’avviso alla negoziazione con l’amministrazione finanziaria, dalla gestione della riscossione alla predisposizione di strumenti di composizione della crisi. Con un approccio professionale e pratico, orientato al punto di vista del debitore, lo studio è in grado di trasformare una potenziale emergenza tributaria in un percorso di soluzione.

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