Cartella Esattoriale Per Uso Promiscuo Errato: Come Difendersi – Tutte Le Strategie Legali

Introduzione: perché l’uso promiscuo è un tema caldo nel 2026

Ricevere una cartella esattoriale per aver utilizzato un veicolo in uso promiscuo può sorprendere e spaventare. L’Agenzia delle Entrate‐Riscossione (AdER) contesta sempre più frequentemente l’errata qualificazione dei veicoli aziendali e può iscrivere fermo o avviare l’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento. Molti contribuenti ignorano i rigidi presupposti per attribuire ad un autoveicolo la categoria di uso promiscuo e il conseguente regime fiscale: per essere ammesso è necessario che il veicolo sia concesso al dipendente per l’intera durata del periodo d’imposta e che l’utilizzo sia legato all’attività d’impresa o di lavoro. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione afferma che la semplice indicazione di “uso promiscuo” sul libretto non prova l’effettivo utilizzo professionale; il contribuente deve dimostrare la strumentalità del mezzo e tenere correttamente aggiornati i documenti . In mancanza, l’Amministrazione può disconoscere deduzioni e agevolazioni fiscali, richiedere l’intero tributo non versato, applicare sanzioni e interessi e, nei casi più gravi, applicare misure cautelari come il fermo amministrativo .

Il tema è cruciale anche perché la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies dei carichi affidati a riscossione dal 2000 al 2023: entro il 30 aprile 2026 i debitori potevano presentare domanda di definizione agevolata e pagare solo il capitale e le spese di notifica . Contestare correttamente una cartella e valutare l’accesso a rottamazione o rateizzazione è quindi fondamentale per evitare esecuzioni e ridurre il debito.

Per orientarsi tra norme, sentenze e procedure serve un professionista qualificato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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  • Analisi dell’atto: verificare la corretta notifica della cartella e dell’eventuale intimazione, l’esatta qualificazione del veicolo e la prescrizione del credito.
  • Ricorso e sospensione: predisporre ricorsi alla Commissione Tributaria, chiedere la sospensione dell’esecuzione e impugnare il preavviso di fermo o il fermo amministrativo.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Che cos’è la cartella di pagamento e come funziona

La cartella di pagamento, prevista dagli articoli 25 e seguenti del D.P.R. 602/1973, è l’atto con cui l’agente della riscossione intima al debitore di pagare imposte, contributi o sanzioni iscritti a ruolo. Essa svolge contemporaneamente le funzioni di titolo esecutivo e di atto di precetto: contiene il dettaglio delle somme iscritte a ruolo e costituisce presupposto per l’avvio dell’espropriazione forzata . La cartella deve essere notificata entro un termine perentorio dalla formazione del ruolo e deve indicare i dati dell’ente creditore, la causa del credito, l’importo e le istruzioni per il pagamento. La notifica può avvenire a mezzo posta, ufficiale giudiziario o PEC.

Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024 (in vigore dal 1° luglio 2024) sono state aggiornate le modalità di notifica e i termini dell’esecuzione esattoriale. In particolare, il concessionario non può iniziare la procedura esecutiva se non siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella . Se l’esecuzione non viene iniziata entro un anno, l’Agente è tenuto a notificare un avviso con intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973.

1.2 L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973

L’intimazione di pagamento (o avviso di intimazione) è un atto introdotto dal D.Lgs. 46/1999 che ha sostituito il precedente avviso di mora. Secondo l’art. 50 D.P.R. 602/1973, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’agente deve prima notificare un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni . Il termine quinquennale (5 giorni) è perentorio: decorso inutilmente, l’agente può avviare pignoramenti su stipendi, conti bancari o beni mobili e immobili.

L’intimazione deve essere redatta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla notifica . Essa è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; la Cassazione ha chiarito che, pur non dovendo allegare la cartella, l’intimazione deve indicare gli estremi della cartella e consentire al contribuente di identificare il debito . Una volta notificata, se il debitore non propone ricorso entro 60 giorni, la pretesa tributaria si consolida .

1.3 Il fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973

Il fermo amministrativo è una misura cautelare con cui l’agente della riscossione iscrive un vincolo su un veicolo o altro bene mobile registrato impedendone la circolazione. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, l’agente può disporre il fermo dei beni mobili registrati. La procedura è avviata con una comunicazione preventiva in cui l’agente avvisa il debitore che, se non paga entro 30 giorni, il fermo sarà eseguito mediante iscrizione nei registri mobiliari . Il contribuente può evitare l’iscrizione dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale . Circolare con un veicolo fermato comporta una sanzione amministrativa prevista dall’art. 214 del Codice della Strada .

La misura del fermo è stata oggetto di numerose sentenze. La Cassazione ha precisato che il fermo non può essere disposto sui beni indispensabili all’esercizio dell’attività economica; spetta al contribuente fornire prova rigorosa dell’indispensabilità . La Corte ha escluso la tutela per veicoli “accessori” o utilizzati in via occasionale (uso promiscuo); di conseguenza l’uso promiscuo non basta a sottrarre il veicolo al fermo.

1.4 Pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

Un’ulteriore forma di esecuzione è il pignoramento presso terzi, disciplinato dall’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. L’agente può ordinare al terzo (datore di lavoro, banca, cliente) di versare le somme dovute al debitore direttamente al concessionario entro 60 giorni o alle scadenze future . In caso di inottemperanza all’ordine, si applicano le norme generali del pignoramento . La notificazione dell’ordine non richiede la citazione in giudizio del terzo e consente al concessionario di acquisire immediatamente i crediti del contribuente.

1.5 La disciplina dell’uso promiscuo e le regole fiscali

L’uso promiscuo si riferisce all’assegnazione di un veicolo aziendale ad un dipendente per utilizzo sia lavorativo che personale. La normativa principale è l’art. 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il comma 1 distingue:

  • Veicoli strumentali esclusivi: i costi sono integralmente deducibili se il veicolo è indispensabile per l’attività d’impresa o professionale.
  • Veicoli non strumentali: i costi sono deducibili nella misura del 20% entro il limite di euro 18.075,99.
  • Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti: i costi sono deducibili nella misura del 70% . È possibile detrarre l’IVA al 40%, mentre il fringe benefit imponibile per il dipendente è determinato applicando percentuali variabili al valore ACI per 15.000 km annui .

Per essere riconosciuto l’uso promiscuo sono necessari requisiti sostanziali: il veicolo deve essere concesso per la maggior parte del periodo d’imposta, deve risultare da un contratto o da un regolamento aziendale e l’utilizzo privato deve essere accessorio al rapporto di lavoro. La dottrina fiscale (circolari ministeriali n. 28/E/1997, 36/E/2013 e 18/E/2026) chiarisce che la deducibilità al 70% richiede la specifica documentazione dell’assegnazione e la dimostrazione dell’utilizzo misto; non basta la semplice intestazione “uso promiscuo” sul libretto o nei registri .

Dal 2025 il regime dei fringe benefit è stato ulteriormente differenziato in base al tipo di alimentazione del veicolo: 50% della percorrenza ACI per motori a benzina o diesel, 20% per ibridi plug‑in e 10% per vetture elettriche . Le aziende devono quindi prestare particolare attenzione a documentare le percorrenze e calcolare correttamente il valore imponibile.

1.6 Il Codice della Strada: distinzione tra destinazione e uso

L’art. 82 del Codice della Strada distingue tra destinazione e uso di un veicolo. La destinazione è determinata dalle caratteristiche costruttive e dalla classificazione amministrativa; l’uso riguarda l’impiego economico del veicolo. La norma elenca gli usi consentiti (trasporto di persone, trasporto di cose per conto proprio o di terzi, uso speciale) e stabilisce che l’autocarro destinato al trasporto di cose non può trasportare persone senza specifica autorizzazione. Chi utilizza un veicolo per un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione è punito con sanzione amministrativa e sospensione della carta di circolazione . Questa norma è importante perché l’errata classificazione come uso promiscuo può integrare anche violazioni stradali oltre che fiscali.

1.7 Atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 e giurisdizione

L’art. 19 del Decreto Legislativo 546/1992 elenca gli atti contro i quali può essere proposto ricorso davanti alle Commissioni Tributarie. Oltre agli avvisi di accertamento e di liquidazione, sono impugnabili la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili e altri atti per i quali la legge prevede l’impugnabilità autonoma . La norma consente di contestare anche atti non espressamente indicati se viziati da mancata notifica degli atti presupposti. Ciò significa che il contribuente può impugnare l’intimazione di pagamento per eccepire la mancata notifica della cartella o la prescrizione del credito.

1.8 La prescrizione dei crediti tributari

Il diritto dell’Amministrazione a riscuotere le imposte è soggetto a prescrizione. L’orientamento consolidato della Cassazione distingue:

  • Dieci anni per imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES), contributi Inail e Inps e altre entrate dello Stato .
  • Cinque anni per tributi locali, sanzioni amministrative, contributi sanitari (come i contributi al Servizio Sanitario Nazionale) .
  • Tre anni per il bollo auto, tassa di circolazione e altre entrate regionali .

La prescrizione non è rilevabile d’ufficio: il contribuente deve eccepirla entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (cartella, intimazione, preavviso di fermo). In mancanza, il credito si cristallizza e non può essere più contestato . La Cassazione ha ribadito che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile, equivalente all’avviso di mora; se non viene contestata, interrompe la prescrizione e consolida il debito .

1.9 Il principio di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000)

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente impone all’Amministrazione finanziaria di rispettare il principio di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000). La Cassazione ha utilizzato questo principio nella sentenza n. 9903/2024 per affermare che il contribuente, se intende fruire dell’agevolazione legata ai veicoli “uso promiscuo”, deve richiedere alla Motorizzazione Civile l’aggiornamento della carta di circolazione e non può limitarsi alla semplice indicazione della voce nel libretto . L’omissione di tali adempimenti, in violazione del dovere di correttezza, consente all’Amministrazione di recuperare le imposte e applicare sanzioni.

1.10 Rottamazione e definizioni agevolate (Legge n. 199/2025)

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies delle cartelle affidate ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023. La norma consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti versando solo il capitale e le spese di notifica, con lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio . Possono essere compresi i carichi anche se oggetto di contenzioso o di procedure concorsuali; restano esclusi i debiti relativi a dazi doganali e IVA all’importazione .

La domanda di adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026; il contribuente doveva indicare il numero di rate (fino a 18) e rinunciare alle liti pendenti . Entro il 30 giugno 2026 AdER invierà la Comunicazione delle somme dovute indicando l’importo, le scadenze e il piano di pagamento . Il versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026 perfezionerà la definizione.

Oltre alla rottamazione, la Legge n. 199/2025 ha confermato la definizione agevolata delle liti pendenti e la cosiddetta “ripescaggio” per chi non ha pagato le rate delle precedenti rottamazioni. La possibilità di accedere alla definizione agevolata rappresenta un importante strumento per ridurre il debito e contestare eventuali cartelle per uso promiscuo errato.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica della cartella

2.1 Ricezione della cartella e verifica preliminare

Quando il contribuente riceve una cartella di pagamento relativa a un presunto uso promiscuo errato, è essenziale agire tempestivamente. Ecco le fasi principali:

  1. Verifica della notifica: controllare la data, il mezzo di notificazione (posta, PEC, ufficiale giudiziario) e l’indirizzo utilizzato. In caso di notifica via PEC, accertare che la casella mittente sia di un dominio istituzionale; tuttavia, la Cassazione ha affermato che l’uso di un indirizzo PEC non presente nell’INI‑PEC non comporta nullità della notifica se l’atto è comprensibile e non arreca pregiudizio .
  2. Esame dell’atto presupposto: la cartella deve indicare il ruolo o l’accertamento che ne costituisce la base. Verificare che sia stata notificata un’avviso di accertamento o di liquidazione e che non sia decorso il termine di decadenza. In mancanza di notifica del presupposto, la cartella è nulla e può essere contestata .
  3. Controllo della motivazione: la cartella deve motivare l’errata deduzione dei costi relativi al veicolo e indicare la normativa applicata (art. 164 TUIR). L’assenza di motivazione impedisce al contribuente di difendersi e comporta l’annullamento.
  4. Verifica dell’inquadramento del veicolo: analizzare la carta di circolazione, l’atto di assegnazione ai dipendenti, i registri aziendali e i contratti per capire se il veicolo fosse correttamente classificato come strumentale o in uso promiscuo. La Cassazione ha stabilito che la qualificazione contabile non è sufficiente; occorre dimostrare l’effettivo utilizzo nell’attività .
  5. Esame dei termini di prescrizione: determinare se il credito è prescritto (10, 5 o 3 anni a seconda della natura del tributo). La prescrizione deve essere eccepita nel ricorso; se non sollevata tempestivamente, il diritto si consolida .

2.2 Presentare ricorso alla Commissione Tributaria

Se la cartella risulta viziata, è necessario presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Nei casi di sanzioni del Codice della Strada, il ricorso va presentato al giudice di pace con termine di 30 giorni; per contributi previdenziali o violazioni INPS l’autorità competente può essere il tribunale ordinario. Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione dell’atto impugnato e dei dati del contribuente;
  • l’esposizione dei fatti, delle violazioni normative e della giurisprudenza a sostegno;
  • l’istanza di sospensione dell’esecuzione in via cautelare;
  • la prova della notifica all’Agente della riscossione e all’ente impositore.

L’art. 19 D.Lgs. 546/1992 precisa che la cartella, l’intimazione di pagamento, l’iscrizione ipotecaria e il fermo sono tutti atti impugnabili . È quindi possibile contestare il fermo anche se non espressamente menzionato nella norma, se si lamenta la mancata notifica degli atti presupposti.

2.3 Istanza di sospensione e autotutela

Contestualmente al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di sospensione alla Commissione Tributaria per chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto fino alla decisione. Può inoltre presentare un’istanza di autotutela all’ente impositore e all’Agente della riscossione chiedendo la revoca dell’atto in presenza di evidenti errori (ad esempio errata intestazione, duplicazione del ruolo, pagamento già effettuato). L’istanza di autotutela non sospende i termini di impugnazione, ma, se accolta, può portare all’annullamento della cartella.

2.4 L’intimazione di pagamento: tempi e tutele

Se l’Agente non avvia l’esecuzione entro un anno dalla cartella, deve notificare un avviso di intimazione con cui intima a pagare entro cinque giorni . Il contribuente deve:

  1. Verificare la regolarità dell’intimazione: controllare che contenga gli estremi del ruolo e che sia stata notificata con le modalità ex art. 26 D.P.R. 602/1973 (posta, PEC o messo notificatore).
  2. Decidere se pagare o impugnare: il pagamento entro cinque giorni evita l’esecuzione; se il contribuente ritiene il debito prescritto o già pagato, può impugnare l’avviso entro 60 giorni. La Cassazione ha riconosciuto che l’intimazione è un atto autonomo impugnabile; se non contestata, la pretesa tributaria diventa definitiva .
  3. Attenzione alla decadenza: l’intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla notifica ; se l’Agente non esegue il pignoramento entro tale termine, occorre una nuova intimazione.

2.5 Il fermo amministrativo: difendersi dal preavviso e dall’iscrizione

Il fermo amministrativo è preceduto da un preavviso che dà 30 giorni di tempo per regolarizzare la posizione . Ecco come difendersi:

  • Verificare la notifica: se il preavviso non è stato notificato, il fermo è nullo; ciò vale anche se l’agente non ha indicato gli estremi del ruolo o ha indicato un importo errato.
  • Eccepire la strumentalità del veicolo: il comma 2 dell’art. 86 prevede che la procedura di fermo non si applica ai beni strumentali; spetta al contribuente dimostrare con documenti che il veicolo è essenziale per l’attività d’impresa . La Cassazione ha precisato che non basta l’iscrizione del bene tra i cespiti; occorre dimostrare l’indispensabilità e l’assenza di mezzi alternativi . . Veicoli multipli o utilizzati anche per fini personali non sono considerati strumentali.
  • Impugnare il preavviso o il fermo: anche se il preavviso non è espressamente previsto come atto impugnabile, la giurisprudenza consente di contestarlo per eccepire la mancata notifica della cartella o la prescrizione. L’impugnazione va proposta entro 60 giorni.

2.6 Pignoramento presso terzi: ordine di pagamento e opposizione

In assenza di pagamento, l’Agente può procedere al pignoramento presso terzi ordinando, ad esempio, al datore di lavoro di versare parte dello stipendio direttamente al concessionario. L’ordine al terzo prevede che i crediti maturati sino alla notifica siano pagati entro 60 giorni e quelli futuri alle rispettive scadenze . L’atto è esecutivo senza necessità di udienza; il debitore può opporsi davanti al giudice dell’esecuzione eccependo vizi formali, mancata notifica del ruolo o prescrizione. Il pignoramento può colpire fino a un quinto dello stipendio o della pensione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle norme speciali.

2.7 Regolarizzare la posizione fiscale: pagamento, rateizzazione, rottamazione

Il contribuente ha diverse opzioni per regolarizzare la posizione:

  1. Pagamento immediato: se il debito è certo e non contestato, il pagamento dell’intero importo o del residuo dopo aver usufruito di deduzioni può evitare spese ulteriori. In caso di saldo entro 60 giorni dalla cartella si evitano le sanzioni per ritardato pagamento.
  2. Rateizzazione: è possibile chiedere all’AdER un piano di rateizzazione ordinaria fino a 72 rate mensili (per debiti inferiori a 120.000 euro) o straordinaria fino a 120 rate in presenza di comprovate difficoltà economiche. La richiesta può essere presentata online o presso gli sportelli; il mancato pagamento di otto rate consecutive comporta la decadenza e l’obbligo di versare subito il residuo.
  3. Definizione agevolata/rottamazione: fino al 30 aprile 2026 era possibile aderire alla rottamazione‑quinquies pagando solo il capitale . In alternativa, restano aperte la definizione agevolata delle liti e il “saldo e stralcio” di debiti di minore importo per contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE < 20.000 euro). Le future leggi di bilancio potrebbero introdurre nuove rottamazioni: è consigliabile consultare periodicamente i bandi AdER.
  4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione: per i soggetti sovraindebitati, la legge 3/2012 consente di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale che permette di dilazionare i debiti e ottenere l’esdebitazione finale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori.

3. Difese e strategie legali contro l’uso promiscuo errato

3.1 Contestare la classificazione e dimostrare la strumentalità

La controversia più frequente riguarda la corretta classificazione del veicolo. L’Amministrazione può contestare l’uso promiscuo ritenendo che il veicolo sia ad uso personale o ad uso beni diversi e, di conseguenza, disconoscere le deduzioni fiscali o applicare sanzioni per errata detrazione IVA. Le principali strategie difensive sono:

  1. Dimostrare la strumentalità: documentare che il veicolo era indispensabile per l’attività d’impresa (es. automezzo per trasporto merci, furgone per assistenza tecnica). Le prove possono includere contratti con clienti, logbook, attestazioni dei dipendenti, prove fotografiche. La Cassazione ha chiarito che l’iscrizione del mezzo tra i cespiti non basta; serve dimostrare la correlazione indispensabile con l’attività .
  2. Aggiornare la carta di circolazione: se il veicolo è stato inizialmente immatricolato per uso promiscuo ma di fatto utilizzato in maniera esclusiva (strumentale), occorre richiedere l’aggiornamento alla Motorizzazione. Secondo la Cassazione, il contribuente, nel rispetto del principio di buona fede, deve attivarsi per adeguare i documenti .
  3. Contratto di concessione al dipendente: per i veicoli dati in uso promiscuo è necessario un contratto che indichi l’assegnazione per la quasi totalità del periodo d’imposta, l’eventuale trattenuta a titolo di fringe benefit e la possibilità di utilizzo privato limitato. La mancanza di un accordo scritto può far presumere un uso personale.
  4. Tracciabilità dell’uso: predisporre un registro di viaggio o un’applicazione telematica che documenti le percorrenze lavorative e private. La circolare 18/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate raccomanda di conservare la documentazione giustificativa e i rimborsi chilometrici .
  5. Adeguamento contabile: registrare correttamente i costi del veicolo come spese promiscue e calcolare il fringe benefit sul valore ACI con le nuove percentuali (50% benzina/diesel, 20% ibridi plug‑in, 10% elettrici) .

3.2 Impugnare la cartella per vizi formali e sostanziali

Una cartella può essere annullata se presenta vizi formali o sostanziali. Tra i principali motivi:

  • Mancata o irregolare notifica: la cartella deve essere notificata entro termini di decadenza; la notifica via PEC deve provenire da un indirizzo istituzionale e contenere file in formato leggibile. Tuttavia, l’uso di un indirizzo PEC non registrato nell’INI‑PEC non comporta nullità se non vi è pregiudizio .
  • Mancata indicazione dell’atto presupposto: l’Agente deve dimostrare la notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento); se non è stato notificato, la cartella è nulla e l’intimazione è inefficace .
  • Vizi di motivazione: la cartella deve indicare le ragioni della pretesa; un mero rinvio al ruolo non basta se impedisce la difesa.
  • Errata determinazione del tributo: contestare l’errata riclassificazione di costi dedotti o l’errata applicazione delle percentuali (70% per uso promiscuo). In caso di uso promiscuo legittimo, il contribuente può dimostrare l’effettivo utilizzo e ottenere la riduzione del tributo.
  • Prescrizione: eccepire la prescrizione se il credito è decorso (10, 5 o 3 anni) e se non sono intervenuti atti interruttivi validi. La Cassazione ha stabilito che una raccomandata generica non interrompe la prescrizione se non contiene l’atto interruttivo .

3.3 Difendersi dall’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento rappresenta spesso l’ultima possibilità per contestare la pretesa. È possibile eccepire:

  • Omissione o irregolarità dell’intimazione: se non è stata notificata o non contiene gli estremi del ruolo, l’esecuzione è nulla. La Cassazione ha riconosciuto che l’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni .
  • Decadenza dell’intimazione: l’avviso perde efficacia trascorso un anno; se l’agente esegue il pignoramento oltre tale termine, il contribuente può chiedere l’annullamento .
  • Vizi dell’atto presupposto: impugnando l’intimazione si possono far valere vizi della cartella (mancata notifica, prescrizione, motivazione). Se l’intimazione non è impugnata, questi vizi non possono più essere fatti valere.

3.4 Opporsi al fermo amministrativo e dimostrare la strumentalità

Per evitare o ottenere la cancellazione del fermo, la strategia principale è dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività. La documentazione utile comprende:

  • Contratti e documenti di trasporto: dimostrano che il veicolo è impiegato per consegne o servizi essenziali.
  • Assenza di mezzi alternativi: dichiarazioni e perizie che attestino che il veicolo non è sostituibile senza pregiudizio per l’impresa. La Cassazione ha escluso la tutela per veicoli utilizzati anche per uso personale o per fini diversi dal core business .
  • Libro cespiti e piano di ammortamento: non sufficiente da solo, ma utile a dimostrare la disponibilità del bene per finalità imprenditoriali.
  • Preavviso tempestivo: l’impugnazione del preavviso entro 30 giorni consente di eccepire vizi del ruolo; se si attende l’iscrizione del fermo si potranno far valere solo vizi propri dell’atto.

In caso di esito negativo, è possibile ricorrere alla Commissione Tributaria chiedendo la sospensione dell’efficacia del fermo e presentando la documentazione. In alternativa, si può richiedere la revoca in autotutela o rivolgersi al giudice ordinario per la tutela cautelare.

3.5 Utilizzare la rottamazione e la rateizzazione come strumenti difensivi

Anche in presenza di irregolarità, il contribuente può valutare la rottamazione‑quinquies come soluzione pragmatica: pagando solo il capitale e le spese, evita il rischio di rigetto del ricorso e la maturazione di ulteriori interessi. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026 e prevedeva il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2026 . Chi non ha aderito può comunque accedere a rateizzazioni ordinarie o straordinarie.

3.6 Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando il contribuente è sovraindebitato, può ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (come modificata dal Codice della Crisi d’Impresa). Le procedure principali sono:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori; consente di proporre al tribunale un piano di pagamento dei debiti con possibile falcidia dei carichi erariali. Richiede la nomina di un gestore e la relazione particolareggiata.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori commerciali sotto soglia; prevede l’accordo con i creditori e l’omologazione dal tribunale. I debiti tributari possono essere soddisfatti in misura ridotta previo parere dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Esdebitazione: dopo l’esecuzione dei piani sopra indicati, il debitore può ottenere l’esdebitazione residua, liberandosi dei debiti non soddisfatti.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e Esperto negoziatore, assiste i debitori nella preparazione dei piani, nel deposito delle istanze presso l’OCC e nel negoziare con l’Agenzia delle Entrate e gli istituti di credito.

4. Strumenti alternativi alla contenzioso: rottamazioni, definizioni e accordi

4.1 Rottamazione‑quinquies: benefici e requisiti

La rottamazione‑quinquies, prevista dai commi 82‑101 dell’art. 1 L. 199/2025, consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo capitale e spese. Sono esclusi i dazi doganali e l’IVA all’importazione . Per aderire era necessario:

  1. Presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 indicando le cartelle, il numero di rate (fino a 18) e rinunciare alle liti pendenti .
  2. Pagare la prima rata o unica entro il 31 luglio 2026.
  3. In caso di pagamento rateale, versare le rate successive alle scadenze fissate nella comunicazione di AdER (minimo 100 euro a rata). Per debiti inferiori a 5.400 euro il piano può prevedere un numero ridotto di rate .
  4. Mantenere la regolarità dei pagamenti: il ritardo superiore a cinque giorni comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle procedure esecutive.

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti e “saldo e stralcio”

Oltre alla rottamazione, la Legge n. 199/2025 consente la definizione agevolata delle liti pendenti: il contribuente può chiudere i giudizi pagando una percentuale dell’imposta contestata (dal 90% al 15% a seconda del grado di giudizio e dell’esito delle pronunce). Per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro e debiti inferiori a 1.000 euro, è previsto il “saldo e stralcio” con pagamento del 16% del debito e cancellazione delle sanzioni.

4.3 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

La rateizzazione permette di dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili. Se il debito supera i 60.000 euro o il contribuente si trova in comprovata difficoltà economica, AdER può concedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate. È necessario presentare una dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e allegare documenti reddituali. Il mancato pagamento di 8 rate comporta la decadenza; è possibile presentare una nuova domanda per il residuo debito solo una volta.

4.4 Procedimenti di composizione negoziata della crisi d’impresa

Per imprenditori individuali e società in crisi, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Si tratta di un percorso volontario in cui l’imprenditore, assistito da un esperto nominato dalla Camera di Commercio, negozia con i creditori un accordo di ristrutturazione. I carichi tributari e contributivi possono essere ristrutturati con riduzioni o dilazioni, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo, esperto negoziatore, guida i clienti in questa procedura per ottenere soluzioni sostenibili.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che possono compromettere la difesa contro la cartella per uso promiscuo. Ecco gli errori più frequenti e i consigli degli esperti:

  1. Ignorare i termini: non considerare i 60 giorni per ricorrere, i 5 giorni dell’intimazione o i 30 giorni del preavviso di fermo. Tenere un calendario delle scadenze e agire tempestivamente.
  2. Non conservare la documentazione: occorre tenere contratti, registri di percorrenza, rimborsi chilometrici e prove dell’utilizzo. Senza documenti è difficile dimostrare la strumentalità.
  3. Affidarsi a deduzioni automatiche: alcuni pensano che l’indicazione “uso promiscuo” sul libretto basti per dedurre i costi. La Cassazione richiede invece la prova concreta dell’utilizzo .
  4. Trascurare la prescrizione: la prescrizione deve essere eccepita, non opera d’ufficio. Verificare sempre se il credito è prescritto e impugnare l’intimazione entro 60 giorni .
  5. Ignorare il preavviso di fermo: molti si attivano solo dopo l’iscrizione del fermo, ma a quel punto si possono contestare solo i vizi propri dell’atto. È opportuno impugnare subito il preavviso.
  6. Non valutare la rottamazione: anche se si ritiene la pretesa ingiusta, può essere conveniente aderire alla rottamazione per ridurre importi e rischi.
  7. Fidarsi di modelli standard: ogni caso richiede un’analisi personalizzata. Un consulente esperto può individuare vizi specifici, elaborare strategie e negoziare con l’AdER.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini e atti principali

Atto/istitutoRiferimento normativoTermine per agire/efficaciaNote sintetiche
Cartella di pagamentoArt. 25–26 D.P.R. 602/1973Impugnabile entro 60 giorniAtto esecutivo che riporta il ruolo e avvia la riscossione.
Intimazione di pagamentoArt. 50 D.P.R. 602/19735 giorni per pagare; efficacia un annoSe non impugnata entro 60 giorni consolida il debito .
Preavviso di fermoArt. 86 D.P.R. 602/197330 giorni per pagare o presentare proveVa notificato prima dell’iscrizione; impugnabile per vizi degli atti presupposti.
Fermo amministrativoArt. 86 D.P.R. 602/1973Dopo 30 giorni dal preavvisoSi cancella presentando prova della strumentalità o pagando il debito.
Pignoramento presso terziArt. 72‑bis D.P.R. 602/197360 giorni per crediti maturatiL’ordine obbliga il terzo a versare le somme al concessionario.
Ricorso alla CTPArt. 19 D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notificaCompetente per tributi e sanzioni fiscali.
Rottamazione‑quinquiesArt. 1 commi 82‑101 L. 199/2025Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento prima rata 31 luglio 2026Paga solo capitale e spese .
Prescrizione tributi erarialiCass. n. 28706/2025, art. 2946 c.c.10 anniDeve essere eccepita nel ricorso.
Prescrizione tributi locali e sanzioniCass. n. 28706/20255 anniBollo auto 3 anni.

Tabella 2 – Deduzioni e fringe benefit per veicoli aziendali

Tipologia di veicoloDeduzione TUIR art. 164Limite costo deducibileDetrazione IVAFringe benefit per il dipendente
Veicolo strumentale esclusivo100%Nessun limite100%Non genera fringe benefit.
Veicolo non strumentale20%18.075,99 €40%Non applicabile.
Veicolo in uso promiscuo al dipendente70%18.075,99 € (40% IVA)40%Percentuale ACI: 50% benzina/diesel, 20% ibrido plug‑in, 10% elettrico .
Veicolo per agenti o rappresentanti80%25.822,84 €80%Non applicabile.

Tabella 3 – Prescrizione dei crediti tributari

Tipo di tributoTermine di prescrizioneRiferimenti e note
Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES), contributi INPS/INAIL10 anniLa prescrizione decorre dalla scadenza del versamento o dall’ultimo atto interruttivo.
Tributi locali, sanzioni amministrative, contributi SSN5 anniPer i contributi sanitari la Cassazione richiede che l’ente dimostri l’atto interruttivo .
Bollo auto e altre tasse regionali3 anniPrescrizione soggetta a impugnazione dell’intimazione.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’uso promiscuo e quando è legittimo?
    L’uso promiscuo consiste nell’assegnazione di un veicolo aziendale al dipendente per un utilizzo misto (lavorativo e privato) per la maggior parte del periodo d’imposta. Per essere legittimo occorre un contratto di assegnazione, l’inclusione del fringe benefit nella busta paga e la documentazione delle percorrenze. Senza questi presupposti, l’Amministrazione può disconoscere la deduzione.
  2. Il libretto con indicazione “uso promiscuo” basta a dimostrare l’agevolazione?
    No. La Cassazione ha precisato che la mera indicazione sul documento di circolazione non prova l’effettivo utilizzo professionale; il contribuente deve dimostrare l’uso strumentale con documenti e aggiornare il libretto .
  3. Quanto tempo ho per impugnare una cartella esattoriale?
    Generalmente 60 giorni dalla notifica. Il termine è abbreviato a 30 giorni per sanzioni del Codice della Strada e a 40 giorni per contributi previdenziali. Se il termine scade di sabato o domenica si proroga al primo giorno utile.
  4. Cosa succede se non impugno l’intimazione di pagamento?
    L’intimazione di pagamento è un atto autonomo; se non viene impugnata entro 60 giorni la pretesa si consolida e non si potranno più eccepire vizi della cartella .
  5. Il fermo amministrativo può essere impugnato?
    Sì, sia il preavviso di fermo che l’iscrizione possono essere impugnati davanti alla Commissione Tributaria, eccependo vizi formali, mancata notifica della cartella o prescrizione. È possibile anche chiedere la cancellazione in autotutela dimostrando che il veicolo è strumentale .
  6. Quali sono le prove per dimostrare la strumentalità del veicolo?
    Contratti di trasporto o assistenza tecnica, documenti di consegna, agenda degli spostamenti, dichiarazioni dei dipendenti, eventuali licenze. È utile dimostrare che non esistono veicoli alternativi e che l’uso privato è inesistente o residuale .
  7. Posso usufruire della rottamazione se ho già presentato ricorso?
    Sì. Presentando domanda di rottamazione il contribuente deve rinunciare al ricorso; tuttavia, se la rottamazione non si perfeziona (per esempio per mancato pagamento), il giudizio riprende dal punto in cui era stato sospeso.
  8. Le rate della rottamazione possono essere pagate con compensazione?
    No. Le rate devono essere pagate in denaro tramite bollettini o F24 forniti da AdER. Non è ammessa la compensazione con crediti d’imposta.
  9. Se l’ente non dimostra l’atto interruttivo della prescrizione cosa succede?
    Il giudice può dichiarare estinto il credito. Ad esempio, per i contributi sanitari la Cassazione ha stabilito che l’ente deve depositare copia dell’atto di interruzione; una semplice raccomandata generica non è sufficiente .
  10. Qual è la differenza tra uso proprio, uso di terzi e uso promiscuo?
    Secondo l’art. 82 del Codice della Strada, l’uso proprio è l’utilizzo del veicolo per necessità del titolare; l’uso di terzi riguarda il trasporto per conto terzi; l’uso promiscuo è previsto per veicoli concessi al dipendente sia per esigenze di lavoro sia per uso personale. Il diverso uso comporta differenti regimi fiscali e sanzionatori .
  11. La notifica via PEC da un indirizzo non registrato nell’INI‑PEC è valida?
    Sì, la Cassazione ha affermato che non comporta nullità se il messaggio proviene da un dominio istituzionale e l’atto è leggibile; spetta al contribuente dimostrare un concreto pregiudizio .
  12. Se il dipendente utilizza il veicolo per meno di metà anno, l’uso promiscuo è riconosciuto?
    No. Per la deducibilità al 70% è necessario che il veicolo sia concesso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. In caso contrario, si applica il regime dei veicoli non strumentali (deduzione 20%).
  13. Posso cedere il veicolo con fermo amministrativo?
    No, il veicolo è vincolato e non può essere radiato né trasferito fino alla cancellazione del fermo. La vendita a terzi non libera il veicolo dal vincolo e l’acquirente non può circolare.
  14. Come si calcola il fringe benefit per il veicolo in uso promiscuo?
    Si applica una percentuale al costo chilometrico ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Le percentuali variano: 50% per veicoli a benzina/diesel, 20% per ibridi plug‑in, 10% per elettrici . Il fringe benefit concorre a formare il reddito del dipendente e va assoggettato a contributi e imposte.
  15. È possibile impugnare una cartella dopo aver aderito a una rottamazione precedente?
    Se la precedente rottamazione non è stata perfezionata, il debito è ripreso e il contribuente può impugnare la nuova cartella alle stesse condizioni. Tuttavia, se la precedente definizione è stata perfezionata con il pagamento, non è ammesso contestare la pretesa.
  16. Quale giudice è competente per impugnare il fermo su un veicolo strumentale?
    La giurisdizione appartiene alle Commissioni Tributarie quando il fermo deriva da tributi o sanzioni fiscali. In caso di fermo derivante da sanzioni del Codice della Strada, la competenza è del giudice ordinario.
  17. Cosa accade se pago in ritardo le rate della rottamazione?
    Il ritardo fino a cinque giorni non comporta la decadenza (c.d. tolleranza quinquennale). Un ritardo maggiore fa decadere dai benefici e il debito viene ripreso con applicazione di sanzioni e interessi.
  18. È possibile chiedere la cancellazione del fermo se l’auto è necessaria per accompagnare un familiare disabile?
    In linea di principio no, poiché la norma tutela solo i beni strumentali all’attività d’impresa o professionale . Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha ritenuto meritevoli di tutela alcuni casi di veicoli utilizzati per l’assistenza di persone con disabilità se si dimostra l’indispensabilità e l’assenza di alternative. È consigliabile presentare un’istanza in autotutela.
  19. Dopo quanto tempo un fermo diventa inefficace?
    Il fermo perde efficacia decorsi tre anni dalla sua iscrizione se l’Agente non procede al pignoramento o ad altre azioni esecutive. Tuttavia, gli enti locali applicano normative diverse; è opportuno verificare la normativa regionale.
  20. Come può aiutarmi l’Avv. Monardo in caso di cartella per uso promiscuo?
    L’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare analizzano l’atto, verificano la correttezza della notifica, la classificazione del veicolo e la prescrizione. Predispongono ricorsi, istanze di sospensione, strategie di difesa per dimostrare la strumentalità o l’erroneità della pretesa. Inoltre assistono nelle procedure di rottamazione, rateizzazione e composizione della crisi da sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1 – Errata classificazione e prova della strumentalità

Fatti: La società Alfa S.r.l. utilizza un furgone immatricolato come “uso promiscuo” nel 2019 e lo assegna al proprio dipendente Mario, addetto alle consegne. Mario utilizza il veicolo per consegne quotidiane e occasionalmente per usi privati. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento sostenendo che l’uso promiscuo non consente la deduzione integrale e recupera l’IVA detratta al 100%. Nel 2025 arriva la cartella di pagamento con sanzioni.

Strategia: L’Avv. Monardo analizza il caso e reperisce documenti: contratto di lavoro di Mario, registro consegne, fatture di clienti, dichiarazione del datore di lavoro attestante che il veicolo è indispensabile per le consegne e che l’uso privato era residuale. Viene predisposto un ricorso alla Commissione Tributaria eccependo:

  1. Errata qualificazione: il veicolo era in realtà strumentale esclusivo all’attività di consegna; la dicitura “uso promiscuo” era stata mantenuta erroneamente sul libretto. Invocando il principio di buona fede, si chiede la riduzione delle sanzioni e la riqualificazione dell’uso .
  2. Vizi di motivazione: la cartella si limita a richiamare l’avviso di accertamento senza spiegare le ragioni della ripresa.
  3. Prescrizione parziale: alcune annualità risultano prescritte perché l’avviso di accertamento è stato notificato oltre il quinto anno per l’IVA.

Esito: La Commissione annulla parzialmente la cartella riconoscendo la strumentalità del veicolo sulla base della documentazione fornita; riduce le sanzioni e riconosce la deduzione del 100% dei costi. La società aggiorna la carta di circolazione presso la Motorizzazione.

8.2 Caso 2 – Rottamazione‑quinquies e contestazione dell’intimazione

Fatti: La signora Lucia, professionista, riceve nel 2023 una cartella per uso promiscuo errato relativa a un’auto ibrida concessa al figlio dipendente. La cartella indica un debito di 8.000 euro comprensivo di sanzioni e interessi. Lucia non impugna la cartella entro 60 giorni. Nel 2025 riceve un’intimazione di pagamento ex art. 50 con intimazione a pagare entro cinque giorni.

Strategia:

  1. Impugnare l’intimazione: l’Avv. Monardo propone ricorso contro l’intimazione eccependo la prescrizione quinquennale per tributi locali (si tratta di tassa automobilistica regionale) e l’assenza di notifica dell’avviso di accertamento. Viene richiesta anche la sospensione dell’esecuzione.
  2. Adesione alla rottamazione‑quinquies: contestualmente Lucia presenta domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026. L’adesione richiede di rinunciare al ricorso, ma in caso di rigetto del ricorso la rottamazione consente di ridurre il debito al solo capitale (circa 5.000 euro).

Esito: La Commissione tributaria dichiara irricevibile il ricorso per tardività in relazione alla cartella ma accoglie l’eccezione di prescrizione perché l’intimazione è stata notificata dopo più di cinque anni dalla cartella senza atti interruttivi validi. Nel frattempo AdER emette la Comunicazione delle somme dovute rideterminando il debito in 5.000 euro. Lucia paga la prima rata entro il 31 luglio 2026 e perfeziona la rottamazione.

8.3 Caso 3 – Fermo amministrativo su veicolo non strumentale

Fatti: L’artigiano Giovanni utilizza due furgoni: uno per l’attività di installatore e l’altro per uso promiscuo (utilizzato anche dalla famiglia). In seguito a una cartella per contributi INPS non pagati, l’AdER gli notifica un preavviso di fermo su entrambi i mezzi. Giovanni non reagisce e dopo 30 giorni il fermo viene iscritto.

Strategia:

  1. Impugnazione del fermo: L’Avv. Monardo impugna il fermo alla Commissione Tributaria eccependo che uno dei veicoli (quello usato per l’attività) è strumentale indispensabile e non poteva essere sottoposto a fermo . Produce contratti, fatture e documenti di trasporto.
  2. Rinuncia sull’altro veicolo: per il secondo furgone ad uso promiscuo non emergono elementi per dimostrare la strumentalità; si propone la rateizzazione del debito e si chiede la cancellazione del fermo dopo il pagamento della prima rata.

Esito: La Commissione accoglie parzialmente il ricorso: annulla il fermo sul veicolo strumentale e conferma quello sull’altro veicolo. Giovanni aderisce alla rateizzazione e dopo il pagamento di alcune rate chiede la cancellazione del fermo.

9. Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista

L’errata qualificazione uso promiscuo può avere conseguenze pesanti: recupero di imposte e IVA, sanzioni, interessi e misure cautelari. Il contribuente deve conoscere i propri diritti e i termini per impugnare. Le norme fiscali e stradali impongono requisiti stringenti per dedurre i costi dei veicoli e la giurisprudenza richiede la prova concreta dell’uso strumentale . Inoltre, l’intimazione di pagamento e il fermo amministrativo sono atti autonomi impugnabili entro termini brevi, pena la definitiva cristallizzazione del debito . La prescrizione può essere invocata ma deve essere eccepita; non è sufficiente attendere che decorra .

La Legge di Bilancio 2026 offre opportunità di definire i debiti tramite rottamazione e rateizzazione, ma le domande devono essere presentate nei tempi previsti . In caso di sovraindebitamento, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione consentono di ottenere l’esdebitazione.

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