Cartella Esattoriale Per Split Payment Errato: Come Difendersi – Tutte Le Strategie Legali

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Per comprendere pienamente la portata del meccanismo della scissione dei pagamenti è necessario approfondire alcuni principi fondamentali dell’IVA e confrontarli con le peculiarità introdotte dall’art. 17‑ter del D.P.R. 633/1972. L’IVA è un’imposta neutra per le imprese, in quanto il soggetto passivo raccoglie l’imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi e porta in detrazione l’IVA sugli acquisti. Il debitore finale è il consumatore. La scissione dei pagamenti altera tale neutralità perché il fornitore non incassa l’IVA e non la versa, ma la paga direttamente la pubblica amministrazione. Ciò comporta diversi risvolti:

  1. Modifica della gestione finanziaria – Il fornitore si trova a finanziare il proprio ciclo produttivo con il solo imponibile, mentre l’IVA resta in capo all’ente pubblico. Questo implica minore liquidità e necessita di una pianificazione finanziaria attenta. La liquidità può essere ulteriormente ridotta se il committente ritarda il pagamento del corrispettivo.
  2. Differenze rispetto al reverse charge – Il reverse charge è un meccanismo che trasferisce l’obbligo di versamento dell’IVA al cessionario nelle operazioni tra imprese (ad esempio nelle cessioni di subappalto o nel settore edile). Anche se la ratio è analoga (evitare le frodi IVA), nel reverse charge il fornitore non addebita l’IVA e il cessionario integra la fattura e versa l’imposta, potendone detrarre l’importo. Nella scissione dei pagamenti, invece, l’IVA è addebitata in fattura ma non incassata dal fornitore, che resta un mero esecutore materiale del corrispettivo. In questa prospettiva, il fornitore deve compilare la fattura con la dicitura “scissione dei pagamenti” e inserire il codice “S” per l’esigibilità dell’IVA .
  3. Obblighi di registrazione – Il fornitore deve registrare la fattura nel registro IVA vendite, indicando l’IVA separata. Anche l’ente pubblico registra l’IVA nella sezione acquisti e deve procedere al versamento. L’errore nel codice o nella registrazione può comportare sanzioni.
  4. Imputazione della responsabilità – La legge attribuisce all’ente pubblico l’obbligo di versare l’IVA ma prevede la responsabilità solidale del fornitore in caso di irregolarità. Ciò significa che, se l’ente non versa l’imposta, l’Agenzia può richiederla al fornitore . Questo elemento è fondamentale per comprendere perché, in caso di errori, la cartella esattoriale venga indirizzata anche al fornitore.

Rapporto tra split payment e neutralità dell’IVA

Il principio di neutralità dell’IVA è sancito dal diritto europeo e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La scissione dei pagamenti ne rappresenta un’eccezione temporanea autorizzata dall’UE. La Corte ha riconosciuto la legittimità di tale meccanismo purché sia limitato nel tempo e giustificato da esigenze di contrasto all’evasione. La proroga al 30 giugno 2026 è stata concessa proprio in virtù di queste finalità . Dal punto di vista operativo, però, la neutralità è messa alla prova: il fornitore potrebbe trovarsi in debito d’imposta se incassa solo l’imponibile ma deve versare l’IVA sugli acquisti. Per attenuare tale effetto, la normativa consente il rimborso dell’IVA a credito in tempi più rapidi per i soggetti che operano quasi esclusivamente con la P.A.

Ruolo della compliance aziendale

La corretta applicazione della scissione dei pagamenti richiede un sistema di compliance efficace. Le aziende che lavorano con la P.A. devono adottare procedure interne per verificare la natura del cliente, consultare gli elenchi MEF aggiornati, monitorare le modifiche normative e formare il personale addetto alla fatturazione. È consigliabile:

  • Implementare software di fatturazione che integrino automaticamente il codice “S” e i parametri per lo split payment.
  • Istituire un punto di controllo centralizzato che verifichi l’applicazione della scissione prima dell’emissione della fattura.
  • Mantenere un archivio aggiornato degli elenchi MEF e dei contratti con la P.A. in modo da sapere se un cliente rientra o meno nella categoria dei soggetti obbligati.
  • Verificare periodicamente i pagamenti ricevuti dalla P.A. per accertare che l’imposta sia effettivamente versata all’erario.

Una buona compliance riduce il rischio di errori e consente di documentare la propria diligenza in caso di contestazioni. Inoltre, in presenza di un manuale interno e di formazione adeguata, è più facile dimostrare l’assenza di dolo e ottenere la riduzione delle sanzioni.

Procedure di rimborso e note di variazione

Quando l’errore consiste nell’aver versato l’IVA pur essendo in regime di split payment, il contribuente può richiedere il rimborso. Le procedure sono regolate dagli articoli 30 e 38-bis del decreto IVA. In particolare:

  1. Istanza di rimborso – Il soggetto deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate indicando l’imposta versata in eccesso e allegando le fatture e i pagamenti effettuati. L’amministrazione ha 90 giorni per rispondere. La norma prevede rimborsi annuali o trimestrali per i soggetti che esercitano prevalentemente operazioni con la P.A.
  2. Note di variazione – L’art. 26 del D.P.R. 633/1972 consente di emettere note di variazione (nota di accredito o di addebito) per correggere fatture errate. Nel caso dello split payment, la giurisprudenza richiede prudenza: il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno affermato che la nota di variazione può essere emessa solo se l’errore non ha comportato l’incasso dell’IVA da parte del fornitore o se vi è stato un accordo con il committente. Pertanto, in caso di split payment errato, la nota di credito può essere utilizzata per stornare l’IVA solo se non è stata incassata.
  3. Termine per l’emissione – Le note di variazione devono essere emesse entro un anno dall’operazione. Tuttavia, la recente riforma ha esteso i termini per i casi di procedure concorsuali e di mancato pagamento del corrispettivo. È importante consultare le circolari interpretative dell’Agenzia.

Giurisprudenza specifica sugli errori di split payment

Oltre alle ordinanze 398/2026 e 27504/2024 già citate, esistono pronunce della Cassazione che affrontano questioni relative alla scissione dei pagamenti. Ad esempio, una sentenza del 2023 ha stabilito che l’errata indicazione della formula “split payment” nella fattura non comporta automaticamente l’annullamento dell’operazione, ma può essere sanata con l’emissione di una nota di variazione e il versamento dell’imposta dovuta. Un’altra pronuncia ha riconosciuto che l’ente committente non può opporre l’avvenuto versamento dell’IVA per sottrarsi alla responsabilità solidale se il fornitore non ha applicato la scissione. Questi orientamenti confermano la necessità di un’analisi dettagliata del singolo caso prima di intraprendere la difesa.

Focus sui professionisti e sui contribuenti forfettari

La scissione dei pagamenti interessa anche i professionisti (avvocati, consulenti, ingegneri) e le partite IVA in regime forfettario. Le regole variano:

  • Professionisti in regime ordinario – Devono applicare l’IVA nelle fatture e osservare lo split payment quando il committente è una P.A. Tuttavia, dal 2017 la legge ha escluso dall’obbligo di split payment le prestazioni rese dai professionisti soggette a ritenuta d’acconto. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i professionisti non devono applicare lo split payment se la prestazione è soggetta a ritenuta ma il committente può essere tenuto ad effettuare la ritenuta d’acconto e il versamento dell’IVA.
  • Forfettari – Non sono soggetti a IVA e, pertanto, in teoria non rientrano nello split payment. Tuttavia, se emettono fatture elettroniche verso la P.A. devono indicare che operano in regime forfettario e che non addebitano l’IVA. Eventuali errori possono comportare sanzioni amministrative.

Confronto con altri Stati membri

L’Unione Europea consente deroghe temporanee al regime IVA solo a determinate condizioni. Alcuni Stati hanno introdotto meccanismi analoghi. Ad esempio, la Polonia ha adottato un sistema di split payment volontario denominato “Mekanizm Podzielonej Płatności” per contrastare l’evasione nel settore carburanti. Il Regno Unito (prima della Brexit) aveva introdotto il reverse charge domestico per le costruzioni. L’Italia resta, però, l’unico Stato a prevedere una scissione dei pagamenti obbligatoria generalizzata per gli acquisti della P.A. Fino al 2026 la disciplina italiana sarà oggetto di monitoraggio da parte della Commissione per valutarne l’efficacia.

Impatto economico e fiscale dello split payment

Dal punto di vista macroeconomico, la scissione dei pagamenti ha garantito allo Stato un gettito immediato dell’IVA e ha ridotto le frodi. Tuttavia, alcune associazioni imprenditoriali hanno lamentato effetti negativi sulla liquidità delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni. Per mitigare tali effetti sono state introdotte modalità di rimborso accelerato dell’IVA a credito e la possibilità di cedere i crediti fiscali. Secondo i rapporti del MEF, nel triennio 2018‑2021 la scissione ha portato un gettito aggiuntivo stimato in 3 miliardi di euro. Il costante aggiornamento degli elenchi, l’esclusione delle società FTSE MIB e l’imminente scadenza del 2026 richiedono però un’attenta valutazione costi/benefici per il futuro.

Ulteriori domande frequenti

La complessità della normativa solleva ulteriori interrogativi. Di seguito rispondiamo ad altre 10 domande dei nostri lettori.

  1. Come si calcola l’IVA nelle operazioni con split payment? Il fornitore calcola l’IVA applicando l’aliquota vigente (es. 22%) sull’imponibile, indica l’importo in fattura, ma incassa solo l’imponibile. Il committente versa l’IVA all’erario.
  2. Quali adempimenti contabili deve svolgere la P.A. committente? Deve registrare la fattura nel registro acquisti, versare l’IVA all’Erario entro i termini previsti e compilare il modello F24/EP. La P.A. può dedurre l’IVA in detrazione solo se prevista dalla legge.
  3. Le società controllate al 100% da enti pubblici sono sempre soggette allo split payment? Sì, rientrano nell’elenco dei soggetti obbligati. Tuttavia, occorre verificare i casi di controllo di diritto e di fatto secondo il D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
  4. Cosa succede se l’ente pubblico versa l’IVA in ritardo? Se l’ente committente non versa l’IVA o la versa tardivamente, l’Agenzia delle Entrate può emettere una cartella contro l’ente e, in via solidale, contro il fornitore. Il fornitore potrà rivalersi sull’ente.
  5. L’emissione di una nota di variazione annulla l’obbligo di pagare la sanzione? Non sempre. La nota di variazione rettifica la fattura ma non elimina automaticamente la sanzione, soprattutto se l’IVA è stata incassata. La sanzione può essere ridotta mediante ravvedimento o definizione agevolata.
  6. Posso chiedere il rimborso dell’IVA versata in split payment per i miei acquisti? Se acquisto beni o servizi soggetti a split payment, non posso chiedere il rimborso dell’IVA perché non l’ho versata io ma l’ente committente. Tuttavia, posso scomputare l’IVA a credito sugli acquisti ordinari.
  7. Come incide la riforma delle sanzioni sulla responsabilità degli amministratori? La riforma del 2024 introduce criteri di proporzionalità e di colpevolezza. In caso di errori nello split payment, gli amministratori che hanno adottato adeguati assetti organizzativi e procedure di compliance possono dimostrare l’assenza di dolo e ottenere la riduzione delle sanzioni. In caso contrario, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere civilmente e penalmente.
  8. Gli enti del terzo settore sono soggetti allo split payment? Gli enti del terzo settore (ETS) non sono inclusi negli elenchi MEF ma, se costituiti in forma di fondazione o partecipati da pubbliche amministrazioni oltre il 70%, possono rientrare nel meccanismo . Occorre verificare caso per caso.
  9. Cosa prevede la normativa per le fatture emesse a cavallo tra giugno e luglio 2025? Per le società FTSE MIB, se la fattura è emessa prima del 1° luglio 2025 resta soggetta a split payment; se emessa dal 1° luglio 2025 non lo è più . È importante fare attenzione alla data di emissione e al momento di esigibilità dell’IVA.
  10. In quali casi posso invocare la prescrizione per la cartella? Oltre al decorso del termine ordinario di dieci anni, la prescrizione può essere invocata se la cartella non è stata notificata nei termini di legge o se non vi sono atti interruttivi. Ricordiamo che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione .

Tabella riepilogativa delle domande frequenti

QuesitoBreve risposta
Cos’è lo split payment?Meccanismo che prevede il versamento dell’IVA da parte del committente pubblico anziché del fornitore.
Chi è soggetto allo split payment?Pubbliche amministrazioni, società controllate e partecipate e società FTSE MIB fino al 30 giugno 2026 .
Quali sono le sanzioni per errori?100‑200% dell’IVA; riduzione al 3% se l’imposta è stata versata .
Quando scade lo split payment?Il 30 giugno 2026, salvo proroghe .
Posso rateizzare la cartella?Sì, fino a 84 rate nel 2025‑26 e fino a 120 rate dal 2031 .

Approfondimenti settoriali

Split payment e appalti pubblici

Negli appalti pubblici la scissione dei pagamenti rappresenta un elemento di complessità sia per i committenti sia per i fornitori. La normativa degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche) prevede che, nelle gare d’appalto, le imprese siano informate della necessità di applicare il regime di split payment. L’omessa comunicazione può costituire inadempimento contrattuale da parte dell’ente. Le imprese devono tenere conto dello split payment nei piani finanziari e nelle offerte economiche. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei, ogni impresa esecutrice è responsabile della corretta applicazione dello split payment per la propria quota.

Split payment e settore sanitario

Gli operatori sanitari (cliniche private, laboratori di analisi, medici convenzionati) sono spesso fornitori di servizi alla P.A. attraverso convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale. In tali casi, lo split payment si applica e occorre prestare attenzione al momento di esigibilità dell’IVA, che può coincidere con l’incasso del corrispettivo. Gli operatori devono assicurarsi che la fatturazione elettronica indichi correttamente la scissione e devono monitorare che le ASL versino l’IVA dovuta. L’erronea applicazione può comportare contestazioni significative.

Split payment e settore edilizio

Nel settore edilizio e degli appalti di opere pubbliche, lo split payment convive con il reverse charge. Ad esempio, le prestazioni di subappalto possono essere soggette a reverse charge mentre la prestazione principale nei confronti della P.A. segue lo split payment. Le imprese devono distinguere le diverse operazioni e applicare la corretta procedura. Una scorretta qualificazione può generare cumulo di sanzioni.

Split payment e professioni legali

Gli avvocati che prestano assistenza alle pubbliche amministrazioni devono conoscere le regole sullo split payment. Dal 2017 le prestazioni professionali sono escluse dal meccanismo se soggette a ritenuta d’acconto. Tuttavia, se la prestazione non è soggetta a ritenuta (ad esempio consulenze tecniche in materia di appalti), l’IVA deve essere assolta dalla P.A. con scissione dei pagamenti. Gli avvocati devono quindi verificare di volta in volta la natura della prestazione.

Spunti comparatistici e prospettive future

Il futuro dello split payment è oggetto di discussione a livello politico. Alcuni ritengono che la misura debba cessare nel 2026 per restituire alle imprese la piena neutralità dell’IVA; altri ne chiedono la proroga in forma selettiva. L’Unione Europea valuta periodicamente l’efficacia del regime. Nel frattempo, l’Italia sta esplorando forme di reverse charge elettronico e di IVA precompilata per rendere più efficiente il sistema. È possibile che, dopo il 2026, le fatture elettroniche verso la P.A. utilizzino un meccanismo automatico di scissione senza necessità di proroghe.

Ulteriori simulazioni pratiche

Simulazione 4 – Fornitura con reverse charge e split payment

Scenario: L’impresa Gamma fornisce servizi di pulizia a un Comune per 30 000 euro, attività soggetta a reverse charge secondo l’art. 17 comma 6. L’azienda ritiene erroneamente che lo split payment non si applichi e emette fattura senza IVA, imputando il reverse charge al Comune. Il Comune versa l’IVA al 22% e registra l’operazione. L’Agenzia contesta perché, in realtà, le prestazioni di pulizia per gli enti pubblici devono seguire lo split payment ordinario.

Soluzione: La società avrebbe dovuto applicare lo split payment (addebito dell’IVA in fattura con pagamento da parte dell’ente). L’errore comporta una violazione formale, ma poiché l’IVA è stata versata dal Comune, la sanzione può essere ridotta al 3% . È consigliabile procedere a una nota di variazione e a un’istanza di autotutela.

Simulazione 5 – Professionista in regime forfettario che emette fattura errata

Scenario: Una psicologa in regime forfettario emette una fattura elettronica a una scuola pubblica per 5 000 euro, applicando erroneamente l’IVA al 22% e indicando lo split payment. La scuola versa il corrispettivo ma versa anche l’IVA all’erario. Dopo un controllo, la professionista riceve una cartella con la richiesta dell’IVA incassata e relative sanzioni.

Analisi: La forfettaria non doveva addebitare l’IVA perché è esente. L’Agenzia chiede 1 100 euro di IVA (22%) più sanzioni. La professionista dimostra di aver riversato l’IVA alla scuola; la cartella viene annullata in autotutela. In alternativa, può contestare che la norma esclude i forfettari dal regime.

Simulazione 6 – Applicazione simultanea di rottamazione e rateizzazione

Scenario: Un’impresa ha una cartella di 50 000 euro per split payment errato affidata nel 2023 e aderisce alla rottamazione quater pagando 30 000 euro in cinque rate. Nel 2026 riceve un’altra cartella di 20 000 euro per un nuovo errore. Chiede la rateizzazione ordinaria di quest’ultima (84 rate). La domanda è compatibile? Sì, perché la rottamazione e la rateizzazione riguardano carichi diversi. L’importante è non decadere dalla rottamazione, altrimenti l’agevolazione si perde.

Simulazione 7 – Procedura di sovraindebitamento

Scenario: Un imprenditore individuale con un debito totale di 200 000 euro, inclusi 70 000 euro per split payment errato, non riesce più a far fronte ai pagamenti. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, presenta un piano del consumatore con pagamento del 40% dei debiti in cinque anni. Il tribunale approva il piano e l’AdER è vincolata al pagamento parziale. Alla fine dei cinque anni, l’imprenditore è esdebitato.

Simulazione 8 – Discarico automatico per debiti prescritti

Scenario: Una società non paga una cartella del 2025 per split payment errato. L’AdER tenta il pignoramento ma non trova beni. Dopo cinque anni, discarica la cartella. L’ente creditore riaffida il ruolo per altri due anni. Tuttavia, trascorsi i sette anni complessivi, non vi sono ulteriori atti interruttivi. La società può invocare la prescrizione decennale. L’assistenza legale consente di monitorare i termini e ottenere l’estinzione definitiva.

Sintesi conclusiva e raccomandazioni operative

L’analisi dettagliata della disciplina dello split payment evidenzia come questo meccanismo, pur concepito per contrastare le frodi IVA, generi una serie di obblighi e rischi per i fornitori della pubblica amministrazione. Gli errori di applicazione comportano sanzioni pesanti, ma esistono strumenti efficaci per ridurre o annullare il debito: ricorso tempestivo, sospensione amministrativa o giudiziale, rateizzazione, rottamazione, ravvedimento operoso e procedure di sovraindebitamento. La recente riforma della riscossione introduce il discarico automatico delle cartelle dopo cinque anni e prevede rate fino a dieci anni, offrendo ulteriori opportunità di gestione del debito .

Per evitare errori, le imprese e i professionisti dovrebbero investire in compliance interna: aggiornare continuamente i propri software e manuali, consultare gli elenchi MEF, formare il personale e conservare scrupolosamente la documentazione. In caso di contestazione, è fondamentale agire entro i termini, avvalersi dell’assistenza di professionisti esperti e scegliere la strategia più adatta alla propria situazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono una consulenza completa: dallo studio delle norme alla difesa in giudizio, dalla negoziazione dei piani di rientro alla partecipazione a procedure di rottamazione o di sovraindebitamento. La loro competenza multidisciplinare garantisce un approccio integrato che tutela non solo gli aspetti tributari, ma anche quelli finanziari e patrimoniali. Non lasciare che un errore nello split payment comprometta il tuo futuro: contatta l’Avv. Monardo e trasforma questa sfida in un’occasione di crescita e di tutela legale.

Cartella esattoriale per split payment errato: come difendersi – tutte le strategie legali (aggiornato a maggio 2026)

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è stato introdotto nel sistema IVA italiano per contrastare l’evasione fiscale e garantire la corretta riscossione dell’imposta in occasione di operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione e di alcuni enti pubblici o società da essa controllati. Si tratta di una disciplina speciale che prevede che l’IVA addebitata in fattura non venga incassata dal fornitore ma sia versata direttamente all’erario dal soggetto committente. Gli operatori economici che lavorano con la pubblica amministrazione sono tenuti a emettere fatture con l’indicazione “scissione dei pagamenti” e a ricevere solo la quota imponibile, mentre l’IVA resta in capo all’ente. In caso di errori nell’applicazione di tale meccanismo – ad esempio quando viene erroneamente addebitata e incassata l’IVA o quando lo split payment è applicato a soggetti esclusi – l’Agenzia delle Entrate può contestare il debito tramite cartella esattoriale con conseguenti sanzioni. Difendersi richiede conoscenze approfondite della disciplina, dei termini di impugnazione e delle strategie giuridiche per annullare o ridurre il debito.

In questo articolo analizziamo in dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato al 4 maggio 2026, illustrando le principali novità introdotte dal decreto fiscale n. 84/2025, dal decreto riscossione n. 110/2024 e dalla riforma delle sanzioni amministrative. Ricostruiamo le posizioni più recenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, spieghiamo la procedura da seguire dopo la notifica della cartella esattoriale e forniamo tutte le strategie difensive per contestare l’atto, ottenere la sospensione, avviare un ricorso o definire il debito mediante strumenti agevolativi, piani di rientro o procedure di sovraindebitamento.

Perché leggere questa guida? Perché un errore nel meccanismo della scissione dei pagamenti può dar luogo a debiti ingenti, aggravati da sanzioni che possono arrivare fino al doppio dell’IVA non versata e da interessi che decorrono dalla data dell’operazione. Conoscere i propri diritti, i termini per agire e le possibilità di ridurre o annullare il debito è fondamentale per evitare fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti o iscrizioni a ruolo che possono mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa o la serenità del privato. Inoltre, il legislatore ha introdotto nuovi strumenti – come il discarico automatico delle cartelle dopo cinque anni e l’estensione delle rateazioni fino a dieci anni – che rappresentano opportunità concrete per chi si trova in difficoltà.

Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo è redatto con il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. L’avvocato è specializzato in diritto bancario, fallimentare e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie all’esperienza maturata l’avv. Monardo offre consulenza per la verifica degli atti, l’impugnazione delle cartelle, la redazione di ricorsi e opposizioni, la richiesta di sospensione giudiziale o amministrativa, la negoziazione di piani di rientro, la partecipazione a rottamazioni e definizioni agevolate e l’accesso alle procedure di esdebitazione per i soggetti sovraindebitati.

Come può aiutarvi concretamente? Dopo aver esaminato la cartella esattoriale e l’atto presupposto (atto di accertamento, avviso bonario, ecc.), l’Avv. Monardo valuterà la regolarità della notifica, l’esistenza di vizi formali o sostanziali, l’applicabilità della prescrizione o decadenza, la corretta individuazione del soggetto tenuto all’IVA, la presenza di pagamenti già eseguiti e la possibilità di ricorrere agli strumenti di definizione agevolata. Il suo staff assisterà il contribuente nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nell’elaborazione di piani di rientro personalizzati, nella partecipazione a procedure di rottamazione, stralcio o discarico e, se necessario, nella predisposizione di ricorsi davanti alla Commissione tributaria per ottenere l’annullamento della cartella e la restituzione delle somme indebitamente riscosse.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione ricostruiamo il quadro normativo di riferimento, dalla disciplina dello split payment alle sanzioni previste per errori o omissioni, fino alle novità introdotte dal 2024 al 2026. Richiamiamo inoltre le pronunce più significative della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

Origine e presupposti dello split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti è disciplinato dall’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). La norma prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinate pubbliche amministrazioni, l’IVA addebitata in fattura non sia pagata al fornitore ma sia versata direttamente all’erario dal committente. In particolare:

  • Il comma 1 stabilisce che il meccanismo si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Università, delle Camere di commercio e di altri enti indicati dalla legge.
  • Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e successivamente modificato, estende l’applicazione alle società controllate dalla pubblica amministrazione, alle fondazioni partecipate, agli enti pubblici economici e, fino al 30 giugno 2026, alle società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana .
  • La norma rinvia a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione annuale degli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti. Gli elenchi dal 2018 al 2026 sono disponibili sul sito del MEF e comprendono le società controllate dalla Presidenza del Consiglio, dai ministeri, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza .

Esclusione delle società quotate FTSE MIB dal luglio 2025 – La decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio dell’Unione Europea, pubblicata il 27 luglio 2023, ha autorizzato l’Italia a prorogare la scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026 ma ha introdotto un’importante modifica: a partire dal 1° luglio 2025 le forniture di beni e servizi a società quotate incluse nell’indice FTSE MIB non sono più soggette allo split payment . L’articolo 10 del D.L. 84/2025 (convertito in legge 108/2025) ha recepito tale novità abrogando la lettera d) del comma 1‑bis dell’art. 17‑ter , e la stessa modifica è stata richiamata da note di prassi dell’Agenzia delle Entrate e da circolari professionali .

Autorizzazione UE e termine finale del regime – La disciplina della scissione dei pagamenti costituisce una deroga al regime IVA ordinario; per essere applicata necessita di autorizzazione del Consiglio dell’UE. La decisione 2023/1552 ha confermato la deroga fino al 30 giugno 2026 , mentre dal 1° luglio 2026 (salvo ulteriori proroghe) si dovrebbe tornare al regime IVA ordinario per tutti i fornitori della pubblica amministrazione.

Sanzioni per errori o omissioni nello split payment

L’applicazione errata dello split payment può comportare gravi conseguenze sanzionatorie. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (norme generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria) disciplina le violazioni relative alla fatturazione e alla registrazione ai fini IVA. In particolare, l’articolo 6 del decreto punisce:

  • Le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione delle operazioni e all’imposta sul valore aggiunto. Se il contribuente emette una fattura con IVA esigibile erroneamente (ad esempio addebitando l’IVA al cliente nonostante la fornitura sia soggetta a split payment), si applica una sanzione pari al 100‑200% dell’imposta non correttamente documentata .
  • Se l’imposta è stata assolta ma in modo irregolare (ad esempio l’IVA è comunque versata all’erario, ma con modalità non conformi al regime), la sanzione è ridotta al 3% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, e fornitore e committente sono responsabili in solido .

Con la riforma delle sanzioni attuata dal D.Lgs. 87/2024 (attuativo della delega fiscale, pubblicato sulla G.U. il 28 giugno 2024), il legislatore ha puntato a rendere le penalità più proporzionali. Il decreto ha rimodulato alcune sanzioni del D.Lgs. 471/1997 e ha introdotto criteri di proporzionalità e di colpevolezza, applicabili anche ai casi di split payment errato . La riforma mira a distinguere tra errori meramente formali (ad esempio mancata indicazione del codice “S” nelle e-fatture) e violazioni sostanziali (come l’incasso dell’IVA non dovuta) e consente la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea (ravvedimento operoso). La disciplina resterà in vigore fino all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Sanzioni atteso nel 2027.

Riforma della riscossione e discarico automatico (D.Lgs. 110/2024)

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, noto come decreto riscossione, ha rivoluzionato il sistema di riscossione delle cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER). Le novità riguardano anche i debiti derivanti da split payment errato, poiché tali importi sono iscritti a ruolo e quindi soggetti alle regole di riscossione. Tra le innovazioni più rilevanti:

  • Notifica della cartella entro 9 mesi: l’ente impositore deve consegnare la cartella entro nove mesi dall’affidamento del ruolo, pena la decadenza . Questa disposizione riduce i tempi di attesa e consente al debitore di sapere rapidamente se dovrà contestare l’atto.
  • Discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni: per i carichi affidati all’AdER a partire dal 1° gennaio 2025, se il debito non viene riscosso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, la quota è automaticamente discaricata, cioè cancellata dal magazzino dell’AdER e restituita all’ente creditore. Non si tratta di uno stralcio del debito, perché l’ente può scegliere di gestire autonomamente la riscossione o di riaffidare il ruolo per altri due anni.
  • Estensione delle rateizzazioni: il decreto prevede un graduale aumento del numero massimo di rate per i piani ordinari; per i debiti fino a 120 mila euro si passa da 72 a 84 rate nel 2025 e 2026, 96 rate nel 2027 e 2028, 108 rate nel 2029 e 2030 e si valuta la possibilità di arrivare a 120 rate (10 anni) dal 2031. In caso di grave difficoltà economica certificata, il numero di rate può essere ulteriormente esteso e, dal 2031, tutti i debitori potranno richiedere fino a 120 rate . Tale dilazione riguarda tutte le cartelle esattoriali e si applica anche ai debiti derivanti da errori nello split payment.
  • Compensazione con rimborsi e compensazione interni: il decreto consente ai contribuenti di compensare crediti di imposta o rimborsi con debiti iscritti a ruolo superiori a 500 euro . Inoltre istituisce una commissione tecnica per definire i criteri di discarico del magazzino dei ruoli pregressi .

Le norme si applicano anche ai procedimenti pendenti; pertanto, se il debitore riceve una cartella per split payment errato nel 2025 e non riesce a pagare entro cinque anni, potrà beneficiare del discarico automatico salvo che siano pendenti procedure esecutive o concorsuali.

Giurisprudenza di riferimento

Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha pronunciato numerose decisioni in materia di cartelle esattoriali, prescrizione dei crediti tributari, regolarità delle notifiche e legittimità delle sanzioni. Alcuni principi rilevanti per i casi di split payment errato sono i seguenti:

  1. Nullità della cartella per mancata indicazione dell’oggetto: la Cassazione, con ordinanza 398/2026, ha affermato che una cartella esattoriale priva dell’indicazione dell’oggetto e del contenuto essenziale non interrompe la prescrizione del credito e va annullata. L’onere di produrre la cartella originaria incombe sull’ente impositore . Questo principio è utile quando la cartella emessa per split payment errato non contiene indicazioni chiare sulla natura dell’errore e sull’atto presupposto.
  2. Interruzione della prescrizione mediante rateizzazione: con l’ordinanza 27504/2024, la Cassazione ha statuito che la richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente costituisce un riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. Ne consegue che, se il debitore ha chiesto di pagare a rate, non può poi eccepire l’intervenuta prescrizione .
  3. Obbligo di motivazione della cartella: varie pronunce hanno ribadito che la cartella deve riportare il dettaglio dell’atto presupposto (avviso di accertamento o di recupero dell’IVA) e delle sanzioni applicate. In assenza di una motivazione adeguata, il contribuente può eccepire la nullità dell’atto.
  4. Responsabilità solidale del committente: la giurisprudenza riconosce che, in caso di erroneo addebito dell’IVA, il committente pubblico può essere ritenuto coobbligato per l’imposta non versata, poiché il regime della scissione impone al committente l’obbligo di versare l’IVA all’erario . Questa responsabilità solidale può essere invocata per ridurre l’esposizione del fornitore.

Tabella riepilogativa delle norme chiave

Norma/ProvvedimentoPrincipali contenutiNote operative
Art. 17‑ter D.P.R. 633/1972Introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti per le operazioni con la P.A.; esteso a società controllate e fondazioni; esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025Consultare gli elenchi MEF per verificare se il committente è soggetto a split payment.
Decisione (UE) 2023/1552Autorizza la proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026; esclude i fornitori FTSE MIBDopo il 30 giugno 2026 si torna al regime ordinario (salvo nuove proroghe).
D.L. 84/2025, art. 10Recepimento della decisione UE e abrogazione della lettera d) art. 17‑ter per i soggetti FTSE MIBLe fatture emesse a tali soggetti dal 1° luglio 2025 non sono più in split payment.
D.Lgs. 471/1997, art. 6Sanzioni per irregolarità nella fatturazione e nella registrazione; 100‑200% dell’IVA non documentata ; riduzione al 3% se l’imposta è comunque versataApplicabile anche allo split payment errato; si può ricorrere al ravvedimento operoso.
D.Lgs. 87/2024Riforma sanzioni tributarie; introduce criteri di proporzionalità e riduce alcune sanzioniPermette di contestare le sanzioni sproporzionate; consente la riduzione in caso di regolarizzazione spontanea.
D.Lgs. 110/2024 (Decreto riscossione)Notifica della cartella entro 9 mesi; discarico automatico dopo 5 anni; estensione rateizzazioni (84‑120 rate)Strumento per chi non riesce a pagare l’intera cartella; la dilazione può arrivare a 10 anni .
Cassazione ord. 398/2026La cartella priva di oggetto non interrompe la prescrizione; onere della prova sull’enteInvocabile per annullare cartelle generiche.
Cassazione ord. 27504/2024La richiesta di rateizzazione è riconoscimento del debito e interrompe la prescrizioneFare attenzione a chiedere la rateizzazione solo se conviene rinunciare alla prescrizione.
Termini di impugnazione60 giorni per tributi erariali, 30 per sanzioni amministrative (es. multe), 40 per contributi previdenziali, 20 per cartelle esecutiveDecorrono dalla notifica della cartella; la sospensione feriale (1‑31 agosto) si applica al contenzioso tributario.

Procedura passo-passo dopo la notifica della cartella

Per difendersi efficacemente da una cartella esattoriale derivante da split payment errato è fondamentale conoscere la procedura, i termini e i diritti del contribuente. Di seguito descriviamo in sequenza i passaggi da seguire.

1. Verifica della notifica e dell’atto presupposto

La cartella di pagamento è un atto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con cui vengono richiesti tributi non pagati, sanzioni e interessi. Perché sia legittima, deve essere preceduta da un atto presupposto (avviso di accertamento o di recupero, avviso bonario, atto di contestazione) che accerti l’errore nello split payment. Il contribuente deve verificare:

  1. Modalità di notifica: la cartella deve essere notificata tramite raccomandata A/R o PEC all’indirizzo digitale del destinatario entro nove mesi dall’affidamento del ruolo, secondo quanto stabilito dal decreto riscossione . Se la notifica è tardiva o avviene a un indirizzo errato, l’atto è nullo.
  2. Identificazione dell’atto presupposto: la cartella deve indicare chiaramente la natura del debito, l’atto da cui esso deriva e le motivazioni dell’addebito. L’ordinanza 398/2026 richiede che l’oggetto sia specificato . Se manca tale indicazione, è possibile eccepire la nullità e chiedere la produzione dell’atto.
  3. Verifica del regime IVA applicabile: occorre accertare se il committente rientrava effettivamente tra i soggetti tenuti allo split payment (confronto con gli elenchi MEF) e se eventuali modifiche normative (esclusione FTSE MIB dal 1° luglio 2025) erano già vigenti al momento dell’operazione. Un’errata applicazione può comportare l’annullamento dell’addebito.

2. Calcolo del debito e delle sanzioni

Dopo aver verificato la legittimità formale della cartella, il contribuente deve quantificare l’importo richiesto:

  • Imposta principale: corrisponde all’IVA erroneamente addebitata o non versata. Va verificato se l’IVA è stata incassata dal fornitore (caso più grave) o se è stata comunque versata all’erario dal committente. Nel secondo caso la sanzione può essere ridotta al 3% .
  • Sanzioni: l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione dal 100 al 200% dell’IVA irregolare . Con la riforma del 2024 la sanzione può essere modulata in funzione della gravità dell’errore e della presenza di regolarizzazione spontanea .
  • Interessi: decorrono dalla data in cui l’IVA avrebbe dovuto essere versata. Gli interessi legali possono variare di anno in anno; occorre verificare i tassi comunicati annualmente dal MEF.

Una verifica puntuale consente di contestare eventuali errori di calcolo e di chiedere la riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso.

3. Valutazione dei termini di impugnazione

La normativa tributaria prevede termini diversi in base al tipo di tributo:

  • 60 giorni per i tributi erariali (IVA, imposte dirette);
  • 40 giorni per le contribuzioni previdenziali;
  • 30 giorni per le sanzioni amministrative (es. multe stradali);
  • 20 giorni per contestare il preavviso di fermo o di ipoteca;
  • Termine ridotto a 20 giorni in caso di opposizione all’esecuzione (es. pignoramento).

I termini decorrono dalla data di notifica della cartella. Durante la sospensione feriale (1–31 agosto) il termine resta sospeso . In caso di richiesta di rateizzazione, l’ordinanza 27504/2024 considera la domanda come riconoscimento del debito, che interrompe la prescrizione . Pertanto è opportuno valutare se conviene presentare la richiesta o avviare direttamente il ricorso.

4. Scelta della strategia difensiva

Analizzati i presupposti, il contribuente deve scegliere la strategia migliore. Le possibili opzioni sono:

a) Ricorso alla Commissione tributaria – Se vi sono vizi formali (mancata notifica, assenza di motivazione) o sostanziali (errata applicazione della normativa), si può impugnare la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro il termine previsto. Il ricorso deve contenere i motivi di contestazione, la richiesta di annullamento e l’istanza di sospensione dell’atto.

b) Richiesta di sospensione amministrativa – L’articolo 1 della legge 228/2012 consente di presentare all’AdER una richiesta di sospensione se la cartella è stata emessa per errore (ad esempio, l’imposta è già stata pagata o il debito è prescritto). L’ente ha 220 giorni per rispondere. Questa via è utile per sospendere in via breve l’esecuzione evitando il ricorso.

c) Rateizzazione e piani di rientro – Se la cartella è fondata ma il pagamento immediato non è possibile, si può chiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate nel 2025‑26) o straordinaria (fino a 120 rate). La richiesta deve essere supportata dalla documentazione sulla situazione economica . In caso di peggioramento della situazione economica, la durata può essere prorogata.

d) Rottamazione e definizioni agevolate – Nei periodi di rottamazione (ad esempio la “rottamazione quater” 2023‑24 e la “rottamazione quinquies” prevista nel 2026) il legislatore consente di estinguere i debiti con sconto su sanzioni e interessi. Per i tributi affidati al 2023, la rottamazione quater consentiva di pagare solo le somme a titolo di imposta e di definire integralmente gli interessi e le sanzioni. Le definizioni agevolate future potranno essere sfruttate anche per i debiti derivanti da split payment errato.

e) Procedure di sovraindebitamento e strumenti alternativi – In caso di sovraindebitamento, la legge 3/2012 consente di accedere a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e esperto negoziatore, può assistere nella predisposizione di tali procedure, che permettono la falcidia o l’esdebitazione anche delle cartelle tributarie (salvo debiti non falcidiabili come l’IVA recuperata a seguito di frodi). Gli accordi possono prevedere pagamenti rateali con percentuali ridotte.

5. Avvio del ricorso e iter processuale

Il ricorso contro la cartella deve essere depositato presso la Commissione tributaria competente (in base al domicilio fiscale del contribuente) allegando la cartella notificata, l’atto presupposto (se disponibile), la prova della notifica e la documentazione a sostegno. Il contribuente può chiedere la sospensione cautelare della riscossione depositando un’apposita istanza. La Commissione decide sulla sospensione con decreto presidenziale o con ordinanza in camera di consiglio. Nel merito, il processo si svolge con memoria difensiva dell’ente e successive controdeduzioni. La sentenza è impugnabile davanti alla Commissione regionale e, per motivi di legittimità, in cassazione.

Durante il contenzioso la riscossione è sospesa se il giudice accoglie l’istanza cautelare; in caso contrario l’ente può proseguire con il recupero coattivo (pignoramento, fermo, ipoteca). Pertanto la tempestività della richiesta di sospensione è cruciale.

Difese e strategie legali contro la cartella per split payment errato

Le difese variano in base alla natura dell’errore e alla fase della procedura. Di seguito analizziamo le principali strategie utilizzate dagli avvocati e dai commercialisti.

Eccezioni formali

  1. Nullità della cartella per omessa o tardiva notifica – Se la cartella è notificata oltre i nove mesi dall’affidamento o in modo irregolare (mancata affissione dell’avviso di deposito, indirizzo errato), è nulla. La nullità può essere fatta valere mediante opposizione all’esecuzione.
  2. Mancata indicazione dell’atto presupposto – Come ricordato dalla Cassazione, la cartella deve indicare il titolo su cui si fonda il debito . Se manca questa indicazione, il contribuente non può difendersi e l’atto è illegittimo.
  3. Incompetenza dell’ente impositore – Se l’atto presupposto è stato emesso da un ufficio non competente territorialmente o funzionalmente, la cartella può essere annullata.

Eccezioni sostanziali

  1. Errata applicazione del regime di split payment – Il contribuente può dimostrare che la fornitura non rientrava tra quelle soggette a split payment (ad esempio perché il committente non era incluso negli elenchi MEF o perché la fattura è stata emessa dopo l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1° luglio 2025). In tal caso, l’IVA incassata non doveva essere versata all’erario e la cartella è infondata.
  2. IVA già versata – È frequente il caso in cui l’ente committente abbia comunque versato l’IVA all’erario, mentre l’errore si limita all’indicazione in fattura. In questa ipotesi, la sanzione può essere ridotta al 3% o addirittura annullata, e il contribuente può chiedere lo sgravio.
  3. Prescrizione o decadenza – Per i tributi erariali il termine di prescrizione è generalmente di dieci anni; tuttavia, la cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Se l’atto presupposto è stato notificato tardivamente o se sono trascorsi più di dieci anni dalla scadenza, il debito è prescritto. Attenzione: la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione .
  4. Ravvedimento operoso – Se il contribuente si accorge dell’errore prima della contestazione o comunque entro i termini per la regolarizzazione, può versare l’IVA dovuta e le sanzioni ridotte usufruendo del ravvedimento operoso. Questo istituto consente di beneficiare di sconti sulle sanzioni progressivamente crescenti in base al ritardo.
  5. Responsabilità del committente – In alcuni casi l’errore può essere imputato al committente pubblico (ad esempio per mancata indicazione di essere soggetto allo split payment). La responsabilità solidale prevista dalla legge consente al fornitore di chiamare in causa l’ente per la quota di debito che gli compete .

Strategie processuali e negoziali

  1. Istanza di annullamento in autotutela – Prima di presentare il ricorso, il contribuente può presentare all’ufficio competente un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento della cartella. L’AdER o l’Agenzia delle Entrate possono procedere allo sgravio se rilevano un errore evidente, riducendo tempi e costi.
  2. Sospensione giudiziale – Nel ricorso tributario può essere chiesta la sospensione della riscossione per grave e irreparabile danno; la Commissione decide sulla base della fondatezza del ricorso e del pregiudizio derivante dall’esecuzione.
  3. Accordi transattivi con l’Agenzia – In alcuni casi, l’AdER può accogliere richieste di saldo e stralcio parziale del debito o accettare piani di rientro personalizzati. È importante documentare la propria situazione reddituale e dimostrare la capacità di adempiere.
  4. Procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa – Per imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto la procedura di composizione negoziata con la nomina di un esperto. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nel negoziare con i creditori (compresa l’AdER) una soluzione che preveda la riduzione o la dilazione dei debiti tributari.
  5. Piani del consumatore e liquidazione controllata – Per i privati e i professionisti sovraindebitati, la legge 3/2012 consente di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. La procedura può portare all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui alla fine del piano.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre al ricorso contenzioso, esistono strumenti che consentono di definire il debito in modo agevolato. L’ordinamento ha introdotto numerosi condoni e rottamazioni negli ultimi anni; è prevedibile che anche nel 2026 vengano riproposte misure analoghe. Di seguito una panoramica.

Rottamazione quater e quinquies

La rottamazione quater (2023‑2024) ha consentito ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’AdER tra il 2000 e il 2021 pagando solo l’imposta senza sanzioni né interessi. La norma ha avuto un grande successo e ha generato richieste di adesione fino al 30 aprile 2024. Per il 2026 il governo prevede una nuova rottamazione quinquies, i cui dettagli saranno definiti con apposito decreto, con possibile estensione ai debiti affidati fino al 31 dicembre 2023. La rottamazione potrebbe includere anche i debiti derivanti da split payment errato.

Definizione agevolata delle liti pendenti

La legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti. Il contribuente può definire la lite versando un importo variabile in funzione dello stato e dell’esito dei gradi di giudizio. Ad esempio, se l’Agenzia ha perso in primo grado, il contribuente paga il 40% del tributo; se ha vinto in primo grado, paga il 90%. Questo strumento potrebbe essere riaperto per i contenziosi pendenti nel 2026.

Rottamazione delle sanzioni amministrative

La riforma delle sanzioni prevede la possibilità di ridurre le sanzioni attraverso il ravvedimento operoso rafforzato. Inoltre, in caso di definizione agevolata delle cartelle, le sanzioni possono essere condonate parzialmente o totalmente, a seconda delle disposizioni del decreto di riferimento.

Transazione fiscale

Nel contesto delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione), l’art. 182-ter della legge fallimentare (ora Codice della crisi) consente la transazione fiscale, cioè la proposta di pagamento parziale dei tributi. I debiti derivanti da split payment errato possono essere inclusi nella proposta, con abbattimento di sanzioni e interessi.

Procedure di sovraindebitamento

La legge 3/2012 prevede tre strumenti: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione controllata. In ciascun caso il debitore può proporre una falcidia dei debiti tributari, inclusi quelli per split payment, e ottenere l’esdebitazione a fine procedura. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, fornisce assistenza nella predisposizione dell’istanza, nella negoziazione con i creditori e nella gestione dell’OCC.

Tabella riassuntiva degli strumenti alternativi

StrumentoSoggetti ammessiBeneficiPrincipali requisiti
RottamazioneContribuenti con debiti iscritti a ruolo entro una data stabilitaSconto su sanzioni e interessi; pagamento in più rateIstanza entro il termine fissato dal decreto; decadenza in caso di mancato pagamento di una rata
Definizione delle liti pendentiContribuenti con ricorsi pendenti alla data indicataRiduzione dell’importo dovuto in base allo stato della litePresentazione della domanda e versamento dell’importo entro i termini
Ravvedimento operosoDebitori che si accorgono dell’errore prima della contestazioneSanzioni ridotte progressivamente (1/15 fino a 1/5)Pagamento spontaneo dell’imposta e delle sanzioni ridotte
Rateizzazione ordinariaDebiti fino a 120 mila euro84 rate nel 2025‑26; 96 nel 2027‑28; 108 nel 2029‑30; 120 dal 2031ISEE o indicatori finanziari adeguati; decadenza in caso di mancato pagamento
Rateizzazione straordinariaDebiti oltre 120 mila euro o debitori in grave difficoltàFino a 120 rate (10 anni) anche nel 2025Documentazione economica che provi la temporanea impossibilità di pagare; concessione a discrezione dell’AdER
Discarico automaticoCartelle affidate dal 1° gennaio 2025Cancellazione dal magazzino AdER dopo 5 anniNon sono pendenti procedure esecutive o concorsuali; l’ente può riaffidare il carico
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazionePersone fisiche, professionisti, imprenditori minori sovraindebitatiPagamento parziale del debito; esdebitazioneSvolgimento della procedura presso un OCC; necessità di un piano sostenibile

Errori comuni e consigli pratici

Quando si riceve una cartella esattoriale per split payment errato, molti contribuenti commettono errori che compromettono la possibilità di difendersi o di ottenere riduzioni. Ecco alcuni errori frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare la notifica – Alcuni contribuenti ignorano la cartella pensando che l’importo sia dovuto al committente pubblico. In realtà la cartella è intestata al fornitore e va impugnata entro i termini. Attendere comporta la decadenza dal diritto di ricorrere.
  2. Pagare immediatamente senza verificare – Pagare la cartella senza controllare la regolarità dell’atto significa riconoscere il debito e preclude future contestazioni. Prima di pagare è opportuno fare verificare l’atto a un professionista.
  3. Richiedere la rateizzazione come prima opzione – La rateizzazione interrompe la prescrizione e comporta il riconoscimento del debito . Occorre scegliere questa via solo se l’atto è legittimo e si vuole evitare l’esecuzione.
  4. Non produrre documentazione – In sede di ricorso è fondamentale allegare fatture, contratti, prove del pagamento dell’IVA da parte del committente e qualsiasi documento che dimostri l’errore. L’assenza di prove riduce le chance di vittoria.
  5. Non considerare lo stralcio o la rottamazione – Molti ignorano le opportunità di rottamazione o discarico automatico. Informarsi tempestivamente sulle campagne di definizione agevolata consente di risparmiare somme rilevanti.
  6. Confondere i termini di prescrizione – La prescrizione decennale dell’imposta non coincide con i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo. Occorre calcolare correttamente i termini a partire dall’emissione della fattura e dai successivi atti.
  7. Non rivolgersi a un professionista – Le normative IVA, le procedure di riscossione e le strategie processuali richiedono competenze specialistiche. Rivolgersi a un avvocato cassazionista esperto in diritto tributario riduce il rischio di errori procedurali e permette di valutare tutte le opzioni disponibili.

Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai quesiti più ricorrenti sullo split payment, sulle cartelle esattoriali e sulle modalità di difesa.

  1. Cos’è lo split payment? È un meccanismo per cui, nelle operazioni con la pubblica amministrazione e altri enti individuati dalla legge, l’IVA non viene versata al fornitore ma direttamente all’erario dal committente. Il fornitore emette fattura indicendo “scissione dei pagamenti” e incassa solo l’imponibile .
  2. Quali soggetti sono coinvolti? Sono coinvolte le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le società controllate dallo Stato o dagli enti locali, le fondazioni partecipate e, fino al 30 giugno 2026, le società quotate nell’indice FTSE MIB (escluse dal 1° luglio 2025) .
  3. Come verifico se un committente rientra nello split payment? Il MEF pubblica annualmente gli elenchi delle società ed enti obbligati. Consultare il portale split payment e cercare il codice fiscale dell’ente .
  4. Cosa succede se applico erroneamente lo split payment? Se addebito l’IVA al committente invece di applicare lo split payment, l’Agenzia delle Entrate può contestare il debito con sanzione dal 100 al 200% dell’IVA . Se l’imposta è comunque versata, la sanzione scende al 3% .
  5. E se applico lo split payment a soggetti non più obbligati? Dal 1° luglio 2025 le società FTSE MIB sono escluse; se continuo ad applicare la scissione, rischio sanzioni per errata applicazione della normativa. È opportuno aggiornare tempestivamente i sistemi di fatturazione .
  6. Quali sono i termini per impugnare la cartella? 60 giorni per tributi erariali come l’IVA, 40 giorni per contributi previdenziali, 30 per sanzioni amministrative e 20 per atti esecutivi . I termini decorrono dalla notifica e sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
  7. Posso chiedere la sospensione della cartella senza fare ricorso? Sì. L’art. 1 della legge 228/2012 consente di presentare domanda di sospensione all’AdER se la cartella è stata emessa per errore evidente (ad esempio, il pagamento è già avvenuto). L’ente verifica e può sospendere la riscossione.
  8. La rateizzazione interrompe la prescrizione? Sì. La Cassazione ha stabilito che la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . Dopo la rateizzazione, la prescrizione ricomincia a decorrere.
  9. È possibile aderire alla rottamazione per debiti derivanti da split payment? Sì, se il decreto di rottamazione lo prevede e il debito è stato affidato entro la data limite. La rottamazione consente di pagare l’imposta senza sanzioni e interessi.
  10. Cos’è il discarico automatico introdotto dal decreto riscossione? È la cancellazione delle cartelle affidate all’AdER dal 1° gennaio 2025 che non sono state riscosse entro cinque anni. L’ente creditore può però continuare la riscossione in proprio o riaffidare il ruolo.
  11. Se la cartella viene discaricata, il debito si estingue? No. Il discarico riguarda il magazzino dell’AdER; il credito torna all’ente che può decidere se proseguire l’azione. Tuttavia, se trascorrono cinque anni senza riscossione né nuove notifiche, è probabile che il debito venga considerato inesigibile.
  12. Quando conviene fare ricorso e quando rateizzare? Conviene fare ricorso quando vi sono vizi dell’atto, prescrizione o errori nella normativa. Conviene rateizzare quando l’atto è legittimo ma si è in difficoltà economica. In ogni caso è opportuno valutare con un professionista.
  13. Qual è la differenza tra ravvedimento operoso e definizione agevolata? Il ravvedimento operoso è un istituto che consente di regolarizzare spontaneamente l’errore pagando l’imposta e una sanzione ridotta. La definizione agevolata è un condono straordinario previsto da norme specifiche che permette di pagare solo l’imposta o una sua percentuale.
  14. Posso compensare il debito con crediti d’imposta? La compensazione è ammessa solo nei limiti stabiliti dalla legge. Il decreto riscossione consente di compensare crediti di imposta con debiti iscritti a ruolo superiori a 500 euro , ma occorre seguire le procedure indicate.
  15. Se l’ente committente non versa l’IVA, sono responsabile? Il regime della scissione prevede la responsabilità solidale. Se il committente non versa l’IVA, l’Agenzia può richiederla al fornitore . Pertanto è consigliabile verificare sempre che l’ente versamenti l’imposta.
  16. Le società in regime forfettario sono soggette allo split payment? In via generale i forfettari non sono soggetti IVA, ma se operano con la P.A. potrebbero dover applicare la scissione. È necessario verificare la normativa vigente e le circolari dell’Agenzia.
  17. Come si indica lo split payment in fattura elettronica? Nelle e‑fatture occorre indicare il codice “S” nel campo “Esigibilità IVA” per segnalare che si applica lo split payment . Omettere tale indicazione può essere considerato un errore formale.
  18. Cosa succede dopo il 30 giugno 2026? Salvo ulteriori proroghe, lo split payment cesserà e si tornerà al regime ordinario . Le forniture alla P.A. saranno fatturate con IVA esigibile normalmente, salvo eventuali meccanismi di reverse charge.
  19. È possibile richiedere il rimborso dell’IVA erroneamente versata? Se il contribuente ha versato l’IVA al fisco pur non dovendo applicare la scissione, può richiedere il rimborso tramite istanza presentata all’Agenzia delle Entrate. Occorre dimostrare l’erroneo versamento.
  20. L’accordo di ristrutturazione dei debiti può includere la cartella? Sì. In sede di accordo o di concordato preventivo l’imprenditore può proporre il pagamento parziale del debito tributario, comprese le sanzioni per split payment errato. L’accordo deve essere omologato dal tribunale.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti economici di un errore nello split payment e le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici. Le cifre sono indicative.

Simulazione 1 – Errato addebito dell’IVA su fornitura alla P.A.

Scenario: L’impresa Alfa fornisce servizi a un ministero per un importo di 50 000 euro nel maggio 2025. L’ufficio amministrativo della società emette fattura con IVA al 22% (11 000 euro) senza applicare lo split payment. L’impresa incassa 61 000 euro. Dopo due anni, nel giugno 2027, riceve una cartella esattoriale per split payment errato.

Calcolo del debito:

  • Imposta non versata: 11 000 euro (incassata ma non dovuta in split payment). L’ente committente aveva versato al fornitore l’IVA, quindi non ha versato nulla all’erario.
  • Sanzione: secondo l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, la sanzione varia dal 100% al 200% dell’imposta. Supponiamo l’applicazione del 120% per un totale di 13 200 euro .
  • Interessi: calcoliamo al tasso legale medio del 2% annuo. Per due anni, 11 000 × 0,02 × 2 = 440 euro.

Totale cartella: 11 000 + 13 200 + 440 = 24 640 euro.

Strategie:

  1. Impugnazione della cartella se vi sono vizi (ad esempio la cartella non indica l’atto presupposto). Se la notifica avviene nel 2027, occorre verificare che non sia decorso il termine di decadenza di 9 mesi.
  2. Ravvedimento operoso se l’impresa intende regolarizzare prima della notifica (ad esempio nel 2026); la sanzione scenderebbe al 15% (1/8 del minimo) più interessi.
  3. Rateizzazione: se la cartella è legittima, è possibile rateizzare l’importo su 84 o 96 rate. Ad esempio, con 84 rate da 293 euro al mese (24 640 / 84) più interessi.
  4. Rottamazione: se la rottamazione quinquies dovesse includere i ruoli affidati al 2027, l’impresa potrebbe pagare solo l’imposta 11 000 euro con rateazione.

Simulazione 2 – Fornitura a società FTSE MIB nel 2026

Scenario: La società Beta fornisce beni alla società Gamma, quotata nell’indice FTSE MIB, nel settembre 2025 per 100 000 euro. Ignora che dal 1° luglio 2025 le società FTSE MIB sono escluse dallo split payment e continua ad applicare la scissione dei pagamenti, incassando solo l’imponibile (100 000 euro) mentre l’IVA (22 000 euro) è versata da Gamma all’erario.

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta alla Beta il mancato addebito dell’IVA e l’errata applicazione dello split payment.

Calcolo del debito:

  • L’imposta non incassata, in realtà, doveva essere incassata dal fornitore e girata all’erario. L’Agenzia può chiedere l’IVA di 22 000 euro, benché già versata da Gamma? La risposta è negativa: la decisione UE 2023/1552 esclude le società FTSE MIB dallo split payment e Beta avrebbe dovuto addebitare l’IVA. Tuttavia, essendo stata versata da Gamma all’erario, non sussiste evasione.
  • Sanzioni: è possibile che l’Agenzia contesti una violazione formale per errato trattamento IVA. La sanzione può essere ridotta al 3% dell’IVA (660 euro) perché l’imposta è stata versata .

Strategie: Beta può chiedere l’annullamento in autotutela dimostrando che l’IVA è stata versata e che non vi è danno erariale; in via prudenziale può presentare ricorso. In alternativa può ravvedersi versando la sanzione ridotta.

Simulazione 3 – Discarico automatico dopo cinque anni

Scenario: Un professionista riceve una cartella nel marzo 2026 per split payment errato riferito a una fattura del 2025. Il carico viene affidato all’AdER nel giugno 2026 e non viene pagato né rateizzato. Non vi sono procedure esecutive. Nel dicembre 2031 (scaduti i cinque anni successivi all’affidamento) l’AdER discarica automaticamente la cartella.

Effetti: Il debito rientra nella competenza dell’ente creditore, che può decidere di continuare la riscossione. Tuttavia, se l’ente non intraprende azioni e il credito è prescritto (dieci anni per tributi), il professionista potrebbe ottenere l’estinzione del debito. È sempre consigliabile, però, controllare eventuali notifiche interruttive della prescrizione.

Conclusione

La disciplina dello split payment rappresenta una deroga al regime IVA pensata per contrastare l’evasione, ma la sua applicazione è complessa e in continua evoluzione. Con la decisione UE 2023/1552, la scissione dei pagamenti è stata prorogata fino al 30 giugno 2026 e, dal 1° luglio 2025, le società FTSE MIB ne sono escluse . La recente riforma della riscossione introduce il discarico automatico delle cartelle dopo cinque anni e dilazioni fino a dieci anni, offrendo nuove opportunità per i contribuenti in difficoltà. Allo stesso tempo, le sanzioni per errori nello split payment restano severe (100‑200% dell’IVA), sebbene la riforma 2024 introduca criteri di proporzionalità .

Per difendersi efficacemente dalla cartella esattoriale è fondamentale verificare la regolarità della notifica e dell’atto presupposto, calcolare correttamente l’imposta e le sanzioni, rispettare i termini di impugnazione, valutare le eccezioni formali e sostanziali e scegliere la strategia più adatta: ricorso, sospensione, rateizzazione, rottamazione o procedure di sovraindebitamento. Le simulazioni presentate mostrano come un errore nella fatturazione possa generare debiti rilevanti e come una tempestiva assistenza legale possa ridurre l’impatto economico.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze specialistiche in materia tributaria, bancario‑finanziaria e concorsuale. Grazie alla sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avvocato può analizzare la tua situazione, individuare vizi formali o sostanziali nella cartella, elaborare ricorsi efficaci, negoziare piani di rientro sostenibili e ricorrere ai più opportuni strumenti di definizione agevolata o di esdebitazione.

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Prospettive future e consigli finali

Il panorama normativo che abbiamo delineato si inserisce in un contesto in continua evoluzione. La proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026 e l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1º luglio 2025 possono preludere a una revisione strutturale del sistema IVA. La Commissione europea sta portando avanti la proposta “VAT in the Digital Age”, che mira a unificare la fatturazione elettronica nei Paesi membri e a potenziare il controllo dei flussi IVA attraverso sistemi informatici centralizzati. In questo scenario è possibile che l’Italia, alla scadenza della deroga, abbandoni la scissione dei pagamenti in favore di strumenti digitali capaci di prevenire le frodi senza penalizzare la liquidità delle imprese.

L’adozione massiva della fatturazione elettronica, già obbligatoria in Italia dal 2019, consente all’amministrazione finanziaria di incrociare in tempo reale i dati delle operazioni e individuare anomalie. La digitalizzazione dei processi di riscossione (cartelle telematiche, rateazioni online, app IO per notifiche di pagamento) offrirà ai contribuenti un maggiore controllo e una riduzione degli errori formali. Tuttavia, questi strumenti richiedono competenze tecniche: è necessario mantenere aggiornati i software, monitorare le scadenze via PEC o app, gestire correttamente lo SPID e la firma digitale. Una scarsa familiarità con gli strumenti digitali può portare a violazioni involontarie che l’Agenzia sanziona come inadempimenti.

La prospettiva di medio periodo suggerisce anche un maggiore ricorso alle procedure alternative di gestione dei debiti fiscali. Il percorso di riforma iniziato con il D.Lgs. 110/2024 si inserisce nelle politiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e a ridurre i tempi della giustizia tributaria. Le misure di discarico automatico dei ruoli, l’allungamento delle rateazioni e la definizione agevolata dei carichi pendenti sono destinate a consolidarsi. I contribuenti dovranno seguire con attenzione le circolari e i decreti attuativi per beneficiare delle nuove finestre di definizione, che potrebbero riguardare anche i debiti derivanti da split payment errato.

Infine, le professioni legali e contabili dovranno investire in aggiornamento continuo e integrazione delle competenze. La complessità delle norme IVA, la sovrapposizione tra diritto tributario e diritto concorsuale, l’introduzione di istituti come la composizione negoziata della crisi richiedono una visione multidisciplinare.

Affidarsi a un team che combina competenze legali, fiscali e finanziarie – come quello coordinato dall’Avv. Monardo – garantisce una gestione proattiva delle controversie e la possibilità di cogliere in tempo le opportunità normative.

Agire in autonomia, senza una consulenza specialistica, può essere rischioso: le sanzioni per violazioni della scissione dei pagamenti restano elevate e la giurisprudenza si evolve rapidamente. Pertanto, il consiglio finale è di adottare una cultura della compliance e di creare un dialogo continuo con professionisti qualificati, per trasformare gli adempimenti IVA da fonte di rischio a strumento di efficienza e legalità.

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