Curatore fallimentare indebitato con Stato, Banca, Fornitori ed INPS: difesa e cosa fare con l’Avvocato

Introduzione

Il curatore fallimentare ricopre un ruolo cruciale nell’ambito delle procedure concorsuali: è la figura nominata dal tribunale per amministrare l’attivo della società fallita, liquidare i beni e soddisfare i creditori secondo l’ordine di legge. Ma cosa accade quando, al di là degli obblighi professionali, il curatore si ritrova personalmente indebitato? Il tema è particolarmente delicato perché il professionista potrebbe diventare debitore verso Stato, banche, fornitori e l’INPS a causa di pregressi rapporti imprenditoriali, carichi fiscali pregressi o responsabilità sorte durante la gestione della procedura. Oggi – aprile 2026 – è essenziale affrontare la questione alla luce delle normative vigenti, delle ultime riforme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), della giurisprudenza più recente della Corte di cassazione e della prassi dell’Agenzia delle entrate‐Riscossione.

Il rischio per il curatore indebitato è duplice: da un lato la sproporzione fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile può sfociare in situazioni di sovraindebitamento; dall’altro l’inerzia nel gestire tempestivamente cartelle, ipoteche, fermi e pignoramenti può tradursi in responsabilità personale o addirittura in procedimenti penali per omesso versamento di ritenute (art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000). Per questo motivo l’ordinamento ha previsto strumenti difensivi e procedure di composizione della crisi che consentono anche ai professionisti fallimentari di ristrutturare e rinegoziare il proprio debito.

In questo articolo troverai un’analisi completa (oltre 10 000 parole) su come difendersi quando il curatore fallimentare accumula debiti con l’Erario, l’INPS, la banca e i fornitori. Attraverso un approccio giuridico‑divulgativo, ma con taglio pratico, approfondiremo:

  • le fonti normative e giurisprudenziali aggiornate a aprile 2026, incluse le disposizioni del CCII, della legge 3/2012 e dei decreti di emergenza (D.L. 118/2021); le sentenze più recenti della Corte di cassazione su responsabilità e difesa del curatore;
  • le procedure passo‑passo da seguire quando si riceve un atto dell’Agenzia delle entrate‐Riscossione, una richiesta di pagamento di contributi previdenziali, un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo;
  • le principali strategie difensive: impugnazione degli atti viziati, sospensioni cautelari, contestazioni di responsabilità, esdebitazione, rottamazioni e definizioni agevolate;
  • i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione previsti dal CCII, che permettono ai debitori persone fisiche (inclusi i professionisti) di regolare i propri debiti con banche, fornitori e Fisco;
  • gli errori da evitare, le FAQ (domande frequenti) e alcuni esempi numerici che aiutano a comprendere l’applicazione concreta delle norme;
  • una sezione dedicata agli strumenti di difesa verso le misure cautelari (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi) con focus sulle soglie di legge.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: un alleato per chi deve difendersi

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e titolare dello Studio Monardo & Partners, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale con specifica competenza in diritto bancario e tributario.

Egli vanta qualifiche che lo rendono un interlocutore privilegiato per gestire situazioni di sovraindebitamento:

  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • ricopre l’incarico di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), potendo quindi assistere il debitore nelle procedure guidate dallo stesso organismo;
  • è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, decreto che ha introdotto la composizione negoziata per prevenire l’insolvenza e ricercare una soluzione con i creditori ;
  • è cassazionista, quindi abilitato a patrocinare in Corte di cassazione e Corte costituzionale;
  • ha maturato pluriennale esperienza nella difesa di debitori e contribuenti contro banche, intermediari e Fisco, sviluppando competenze specifiche nelle azioni di responsabilità per abusiva concessione di credito, nella transazione fiscale e nei procedimenti esecutivi e cautelari.

Il suo staff è in grado di offrire un’assistenza completa che va dall’analisi preventiva degli atti, alla redazione di ricorsi innanzi alla Commissione tributaria o al tribunale, alle istanze di sospensione delle misure cautelari, alle trattative stragiudiziali con banche e creditori, sino alla predisposizione di piani di rientro o alla presentazione di domande di esdebitazione e piani del consumatore. Se stai affrontando un debito complesso o ricevi cartelle, fermi amministrativi, pignoramenti o ipoteche, è essenziale non perdere tempo.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di sovraindebitamento e crisi nel Codice della crisi e nella legge 3/2012

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) definisce il sovraindebitamento come la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la difficoltà di adempiere regolarmente . La definizione, che si applica ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori minori e agli enti del terzo settore, consente di attivare strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata).

La legge 3/2012 (più volte modificata dal CCII) parla anch’essa di sovraindebitamento e precisa che esso è il perdurare dello squilibrio tra obbligazioni e patrimonio, con conseguente difficoltà a soddisfare regolarmente i creditori . La norma chiarisce inoltre che per “consumatore” si intende il debitore che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Ciò è rilevante per il curatore fallimentare che, sebbene nominato nella procedura, rimane persona fisica e può trovarsi in sovraindebitamento per debiti propri (non del fallito).

1.2 Responsabilità del curatore fallimentare

Il regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (“legge fallimentare”) all’art. 38 impone al curatore di amministrare il patrimonio fallimentare con la diligenza del buon padre di famiglia, tenere le scritture contabili, rendere conto al giudice delegato e rispondere dei danni causati da colpa . Se il curatore incorre in negligenze – ad esempio omette di presentare dichiarazioni fiscali, non versa le ritenute, o dissipa il patrimonio – può essere chiamato a rispondere civilmente e, in certi casi, penalmente. Il nuovo CCII mantiene tali principi e prevede che il curatore non può assumere incarichi se si trova in conflitto di interessi o ha pendenze con l’Erario.

1.2.1 Omesso versamento delle ritenute e contributi

L’articolo 10‑bis del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate entro il termine previsto per la dichiarazione annuale. La Cassazione penale n. 13135/2025 ha chiarito che, se l’impresa viene dichiarata fallita prima del termine di pagamento, la responsabilità penale per l’omesso versamento ricade sul curatore quale sostituto d’imposta . La pronuncia sottolinea che il curatore deve versare le ritenute entro il termine previsto; se non lo fa, commette il reato, anche se le ritenute si riferiscono a periodi precedenti la sua nomina. Questa responsabilità si aggiunge a quella patrimoniale della procedura: il curatore deve usare le somme reperite nella massa per pagare i tributi e non può destinarle ad altro.

Nel settore previdenziale, gli artt. 19 e 23 della legge 218/1952 stabiliscono che il datore di lavoro (e quindi anche il curatore quando assume la gestione) deve versare i contributi propri e quelli dei lavoratori; in caso di inadempienza sono previste sanzioni . La giurisprudenza ha affermato che l’omesso versamento dei contributi dà luogo ad una responsabilità concorsuale della massa fallimentare: il lavoratore deve essere insinuato al passivo per l’importo lordo del credito, comprensivo di contributi previdenziali, quando l’INPS non presenta domanda di ammissione . La Cassazione n. 18333/2020 ha affermato che il curatore non può pagare al lavoratore solo la quota netta, trattenendo i contributi in assenza di una domanda dell’INPS, e deve liquidare l’intero importo .

1.2.2 Limiti alla responsabilità: il curatore non è sempre responsabile

Non tutte le omissioni di versamento ricadono sul curatore. La Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza 23 febbraio 2018 n. 771) ha affermato che il curatore non è personalmente responsabile per l’omesso versamento delle ritenute se il patrimonio della massa è insufficiente e non vi è un uso distorto dei fondi . La responsabilità personale sorge solo quando viene dimostrato che il curatore ha utilizzato le risorse per finalità diverse, in violazione della destinazione della massa. La Cassazione 6169/2023 (campo penale) ha ribadito che, a seguito della dichiarazione di fallimento, gli obblighi fiscali pendenti passano al curatore: il precedente rappresentante non risponde più dell’omesso versamento .

1.3 Abusiva concessione di credito: responsabilità delle banche

In alcuni casi, le difficoltà del curatore derivano da pregressi finanziamenti concessi abusivamente dall’istituto di credito alla società poi fallita. La giurisprudenza più recente ha chiarito che la banca può essere responsabile se eroga credito in assenza di prospettive di risanamento. La Cassazione n. 18610/2021 ha riconosciuto che il curatore ha legittimazione ad agire contro la banca per reintegrare il patrimonio, quando il credito è stato concesso in modo imprudente ed ha aggravato l’insolvenza . L’abusiva concessione di credito ricorre quando l’istituto, pur conoscendo la situazione di crisi dell’azienda, continua a finanziare senza richiedere garanzie o un piano di risanamento; la banca risponde a titolo di responsabilità civile per i danni causati ai creditori.

1.4 Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

L’art. 283 del CCII prevede l’esdebitazione del debitore incapiente: il soggetto persona fisica che non può offrire alcuna utilità ai creditori può chiedere di essere liberato dai debiti residui. La richiesta può essere avanzata una sola volta, tramite l’OCC, e richiede la verifica del tribunale sulla meritevolezza del debitore: non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, non deve aver fatto ricorso alla procedura negli ultimi cinque anni, e non deve aver fornito informazioni false . L’esdebitazione è concessa con decreto se il giudice ritiene impossibile soddisfare i creditori e, entro quattro anni, il debitore è obbligato a versare eventuali sopravvenienze attive. Una recente ordinanza della Cassazione n. 30108/2025 ha precisato che l’esdebitazione non può essere richiesta da chi, fallito sotto la vigenza della vecchia legge, non ha usufruito dell’istituto allora vigente; la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva .

1.5 Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e concordato

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento permettono anche ai professionisti e ai curatori di uscire dalla spirale dei debiti. L’art. 7 della legge 3/2012 (integrato dal CCII) consente al consumatore di presentare un piano del consumatore al tribunale tramite l’OCC. Il piano non richiede l’approvazione dei creditori e può prevedere la ristrutturazione, il rimborso parziale e la dilazione del debito. Il giudice, ricevuta la proposta e la relazione dell’OCC, fissa un’udienza entro 60 giorni, può sospendere le procedure esecutive e, se il piano garantisce il pagamento integrale delle spese e il rispetto delle cause di prelazione (IVA e ritenute), lo omologa . Il mancato pagamento delle rate relative a imposte e contributi entro 90 giorni comporta la revoca dell’omologazione. Questa procedura è ideale per il curatore indebitato che ha un patrimonio limitato e vuole salvaguardare la propria abitazione o un bene strumentale.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiede l’adesione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti e l’omologazione del tribunale. Può comprendere la transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII), che consente di proporre all’Erario e agli enti previdenziali il pagamento parziale e dilazionato dei debiti, purché tale proposta sia più conveniente della liquidazione . Se l’Amministrazione non aderisce, il giudice può applicare il cram‑down: omologa comunque l’accordo se la proposta è conveniente. Nel concordato preventivo, l’imprenditore può proporre la soddisfazione anche parziale dei crediti erariali e previdenziali se ciò assicura il miglior soddisfacimento .

1.6 Rottamazione quater e rottamazione quinquies

Il legislatore ha introdotto in questi anni numerosi interventi di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La rottamazione quater (Legge 197/2022 e successive modifiche) permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta, gli interessi e le spese, ma senza sanzioni e aggio . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate: le prime due rate (10 % ciascuna) sono scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le rate successive sono trimestrali (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre) con interessi del 2 % . Il Decreto Alluvione e la Legge 18/2024 hanno prorogato alcune scadenze; il mancato pagamento oltre 5 giorni comporta la perdita dei benefici .

La rottamazione quinquies è stata introdotta con la Legge di bilancio 2026 e riguarda i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Consente di estinguere i carichi senza sanzioni, interessi di mora e aggio. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse del 3 % . La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e cautelari, mentre i fermi e le ipoteche già iscritti restano; la decadenza dai benefici avviene in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive . L’applicazione avviene esclusivamente online con SPID, CIE o CNS .

1.7 Ipoteca esattoriale e limite di 20 000 €: art. 77 DPR 602/1973

L’art. 77 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 disciplina l’ipoteca che l’Agente della riscossione può iscrivere sui beni immobili del debitore. La norma, modificata nel 2013, prevede che l’ipoteca può essere iscritta solo se il credito è superiore a 20 000 € e si configura come misura cautelare preordinata all’espropriazione . La Corte di cassazione ha però sviluppato due orientamenti: una parte della giurisprudenza (Cass. 17234/2023, 993/2021, 14567/2018, 20055/2015) ritiene che, essendo l’ipoteca strumentale all’espropriazione immobiliare, debba seguire la stessa soglia di 120 000 € fissata dall’art. 76 DPR 602/1973, rendendo quindi illegittima l’iscrizione per debiti inferiori . Un altro orientamento (Cass. 24714/2025 e 15567/2025) sostiene l’autonomia dell’ipoteca e la legittimità della soglia di 20 000 € . Il tema è ancora dibattuto; per prudenza, il contribuente deve verificare se l’ipoteca è stata iscritta per debiti inferiori a 120 000 € e valutare l’impugnazione.

1.8 Fermo amministrativo: art. 86 DPR 602/1973

Il fermo amministrativo è un vincolo sul veicolo finalizzato a garantire il pagamento dei debiti fiscali o previdenziali. Non è un atto esecutivo ma una misura cautelare che limita la disponibilità del bene. Secondo il Diritto.it e la normativa vigente, l’agente della riscossione deve notificare un preavviso almeno 30 giorni prima dell’iscrizione; nel preavviso devono essere indicati l’importo, l’invito al pagamento o alla rateazione, e la possibilità di opporsi. L’art. 86, comma 2, del DPR 602/1973 esclude dal fermo i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità, i mezzi strumentali all’attività d’impresa o professionale e quelli destinati a servizi pubblici essenziali. Dopo l’iscrizione, il debitore non può vendere o radiare il veicolo; in caso di circolazione, se il fermo è iscritto da oltre 180 giorni, è prevista una sanzione da 1 984 a 7 937 € e il sequestro del mezzo.

1.9 Pignoramento esattoriale presso terzi: artt. 72 e 72‑bis DPR 602/1973

Il pignoramento presso terzi (c.d. pignoramento diretto) consente all’agente della riscossione di ordinare a un terzo debitore del contribuente (ad esempio la banca in cui è aperto il conto corrente) di versare direttamente allo Stato le somme dovute. L’art. 72 del DPR 602/1973, richiamato dall’art. 72‑bis, prevede che per i canoni di locazione e affitto l’agente può ordinare il pagamento diretto . L’art. 72‑bis, introdotto per ampliare il raggio d’azione, consente di impartire l’ordine per qualsiasi credito e dispone che il terzo deve pagare le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica e, per le somme a scadere, alle rispettive scadenze . Questa procedura è interamente stragiudiziale e non prevede la citazione del terzo, salvo che in caso di inottemperanza; l’ordine di pagamento sostituisce le formalità previste dall’art. 543 c.p.c. . La Cassazione ha riconosciuto che l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis ha natura amministrativa ma produce gli effetti conservativi ordinari del pignoramento : il terzo assume gli obblighi del custode e il vincolo si estende ai versamenti futuri fino all’estinzione del debito.

2. Procedura passo‑passo per il curatore indebitato

Quando un curatore fallimentare riceve un atto di riscossione o si accorge di avere debiti personali, deve seguire un percorso metodico. La tempestività è fondamentale perché la legge prevede termini di decadenza brevi (30, 40, 60 giorni). Di seguito si descrive la procedura generale, con indicazione dei termini e degli adempimenti.

2.1 Notifica e verifica preliminare

  1. Ricezione dell’atto: Il curatore può ricevere diversi atti: cartella esattoriale, avviso di accertamento immediatamente esecutivo, avviso di addebito dell’INPS, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o ipoteca, atto di pignoramento presso terzi. La notifica può avvenire tramite posta, PEC o messo notificatore.
  2. Verifica formale: Occorre controllare la regolarità della notifica (firma digitale, corrispondenza dell’indirizzo PEC, completezza degli allegati) e la legittimazione dell’ufficio che ha emesso l’atto. In caso di notifica via PEC senza firma digitale o senza attestazione di conformità, la cartella può essere nulla .
  3. Verifica sostanziale: Bisogna esaminare il dettaglio del debito: importi iscritti a ruolo, anni di imposta, eventuali sanzioni e interessi. È importante controllare se alcune somme sono prescritte (generalmente i tributi si prescrivono in 10 anni, le imposte locali in 5 anni) e se vi sono duplicazioni.

2.2 Scelta della strategia: pagare, rateizzare o impugnare

Alla luce della verifica, il curatore deve decidere se:

  • Pagare integralmente: se il debito è modesto e privo di vizi, è opportuno estinguerlo per evitare maggiori sanzioni. Il pagamento immediato cancella anche le misure cautelari (ipoteca e fermo) e sospende gli interessi.
  • Rateizzare: La legge consente di richiedere un piano di rateazione ordinario o straordinario (fino a 72 o 120 rate), presentando domanda entro 60 giorni dalla notifica. Il piano sospende le procedure cautelari e consente di pagare progressivamente.
  • Accedere a definizioni agevolate (rottamazione quater o quinquies): se rientra nell’ambito temporale, il curatore può presentare la domanda e pagare le rate previste. La presentazione sospende i pagamenti e impedisce nuovi pignoramenti .
  • Impugnare l’atto: quando la cartella o l’avviso presenta vizi formali (nullità della notifica, carenza di motivazione, prescrizione) o sostanziali (debito non dovuto, mancanza di legittimazione), è possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria (per tributi) o al tribunale ordinario (per contributi e sanzioni non tributarie) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere accompagnato da un’istanza cautelare per sospendere l’esecuzione.

2.3 Procedura di impugnazione e sospensione

  1. Redazione del ricorso: l’atto deve contenere i motivi di contestazione, l’indicazione delle prove e la richiesta di sospensione. Nel caso di debiti tributari, la competenza è della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; per contributi INPS l’azione si propone al giudice del lavoro; per ipoteche e fermi la giurisdizione è spesso tributaria ma può essere ordinaria se il contribuente contesta l’invalidità dell’atto in sé.
  2. Deposito del ricorso: deve avvenire tramite PEC o telematicamente entro 60 giorni dalla notifica. È necessario allegare copia degli atti impugnati, la documentazione comprovante i vizi e la prova della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate‐Riscossione.
  3. Istanza di sospensione: se sussiste pericolo di danno grave e irreparabile (per esempio perdita del veicolo strumentale o iscrizione ipotecaria sulla casa familiare) si può chiedere la sospensione dell’atto. Nel fermo amministrativo, la sospensione può essere ottenuta anche in via amministrativa dimostrando che il veicolo è strumentale.
  4. Udienza e decisione: il giudice può concedere la sospensione inaudita altera parte o fissare una data per la discussione. La sentenza potrà annullare in tutto o in parte l’atto o confermarlo. In caso di rigetto, è possibile appellare.

2.4 Gestione delle misure cautelari: ipoteca e fermo amministrativo

Ipoteca: Se l’Agenzia delle entrate‐Riscossione iscrive un’ipoteca su beni immobili, bisogna verificare l’importo totale del debito. Se la somma è inferiore a 20 000 € (o, secondo l’orientamento più garantista, inferiore a 120 000 €), la misura può essere contestata per violazione dell’art. 77 DPR 602/1973 . L’atto va impugnato entro 60 giorni dalla notifica; è possibile richiedere al giudice la cancellazione dell’ipoteca.

Fermo amministrativo: Prima dell’iscrizione del fermo, deve essere notificato un preavviso di fermo; se ciò non avviene, la misura è nulla. Il debitore può evitare l’iscrizione saldando il debito, chiedendo la rateazione o dimostrando che il veicolo è strumentale o serve per persone disabili. Una volta iscritto, il fermo non impedisce la circolazione ma limita la vendita; la sua cancellazione avviene con il pagamento o su ordine del giudice. L’opposizione va proposta entro 60 giorni dalla notifica.

2.5 Pignoramento presso terzi: conti correnti e crediti

Quando l’agente della riscossione procede a pignorare un conto corrente o crediti presso terzi, invia direttamente all’istituto bancario un ordine di pagamento ex art. 72‑bis DPR 602/1973. Il curatore ne viene a conoscenza solo a posteriori, quando il conto risulta bloccato. Per difendersi occorre:

  1. Verificare la correttezza della procedura: accertarsi che la cartella presupposta sia stata regolarmente notificata e che il debito non sia prescritto. In caso contrario, l’atto è nullo.
  2. Richiedere la documentazione: l’istituto bancario deve comunicare le somme vincolate e quelle future; le somme già pignorate restano a disposizione dell’Erario fino alla decisione.
  3. Proporre opposizione: l’opposizione all’atto di pignoramento si propone al giudice tributario o ordinario entro 30 o 60 giorni. La difesa può contestare la mancata citazione, la violazione del diritto di difesa, l’eccessività dell’importo e l’illegittimità del presupposto .
  4. Richiedere la sospensione: se il blocco del conto pregiudica gravemente l’attività professionale, è possibile chiedere la sospensione; la giurisprudenza riconosce che l’ordine di pagamento produce effetti conservativi ordinari e può essere sospeso dal giudice .

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione dei vizi formali e procedurali

Molte cartelle e atti dell’Agenzia delle entrate‐Riscossione presentano vizi che possono portare all’annullamento. Tra i principali:

  • Notifica irregolare: la cartella inviata per PEC senza firma digitale, senza attestazione di conformità o a un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri è nulla . In mancanza di notifica, i termini per impugnare decorrono dalla conoscenza effettiva.
  • Vizi del ruolo o dell’accertamento: se l’avviso di accertamento è stato annullato in altra sede o è prescritto, la cartella è illegittima. Occorre richiedere gli estratti di ruolo e verificare la decorrenza dei termini.
  • Mancanza di motivazione: l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo deve indicare le ragioni di urgenza; in caso contrario, l’atto è annullabile .
  • Violazione di soglie legali: l’iscrizione ipotecaria per debiti inferiori alla soglia o il fermo su veicolo strumentale viola il DPR 602/1973; l’atto può essere contestato e cancellato .

3.2 Eccezioni sostanziali

  1. Prescrizione: molte imposte (IVA, IRPEF) si prescrivono in 10 anni; le multe e le imposte locali in 5 anni; i contributi INPS in 5 anni. Se l’atto è notificato oltre il termine, il debito si estingue.
  2. Ingiunzione nulla per inesistenza del debito: in alcune circostanze le somme richieste non sono dovute (es. doppia imposizione, errata iscrizione a ruolo). Occorre acquisire la documentazione e contestare.
  3. Responsabilità del precedente rappresentante: se l’omesso versamento delle ritenute o dei contributi si è verificato prima della nomina del curatore, la responsabilità ricade sull’ex amministratore, salvo quanto previsto dall’art. 10‑bis (l’obbligo si trasferisce con la nomina) .
  4. Abusiva concessione di credito: se l’indebitamento deriva da un finanziamento concesso dalla banca in mancanza di prospettive di risanamento, il curatore può agire contro l’istituto di credito per ottenere risarcimento . In tal caso, l’azione può compensare parzialmente i debiti verso i creditori.

3.3 Sospensione e opposizione alle misure cautelari

Per evitare la paralisi dell’attività è essenziale agire contro ipoteche, fermi e pignoramenti. Il curatore può:

  • Istanza di sospensione amministrativa: dimostrando che il veicolo è indispensabile per la professione o che l’immobile ipotecato è l’unica abitazione, si può chiedere all’Agenzia delle entrate‐Riscossione di sospendere la misura.
  • Ricorso al giudice: se l’ufficio nega la sospensione, si può chiedere al tribunale (competente per i beni immobili) o al giudice tributario la sospensione e la cancellazione del fermo o dell’ipoteca. La giurisprudenza è orientata a riconoscere la protezione dell’abitazione principale e dei beni strumentali .
  • Opposizione al pignoramento presso terzi: in caso di ordine di pagamento verso la banca, si può eccepire la nullità se il terzo non ha ricevuto la citazione o se l’atto è stato emesso senza titolo valido. Il curatore può chiedere la conversione del pignoramento in versamento rateizzato.

3.4 Utilizzo delle definizioni agevolate

Le rottamazioni rappresentano una valida alternativa all’impugnazione, soprattutto per i debiti fiscali. Grazie alla rottamazione quater, i debiti affidati tra il 2000 e il 2022 possono essere definiti pagando solo il tributo e le spese esecutive . Per la rottamazione quinquies (debiti fino al 2023), la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; le rate possono arrivare a 54 bimestri . Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle entrate‐Riscossione non può intraprendere nuovi pignoramenti, sebbene ipoteche e fermi restino iscritti . È quindi opportuno presentare domanda appena possibile per sospendere le azioni esecutive.

3.5 Accesso alle procedure di composizione della crisi

Se il debito complessivo è elevato e il curatore non dispone di mezzi sufficienti, può valutare l’accesso agli strumenti del CCII:

  • Piano del consumatore: consente al curatore persona fisica di proporre al tribunale un piano di rientro sostenibile, con durata fino a 5 anni, eventualmente esteso fino a 7 anni in presenza di mutui. Non richiede l’assenso dei creditori ed è ideale per debiti misti (tributari, bancari, fornitori) . Può prevedere anche la vendita di alcuni beni non essenziali.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede la maggioranza qualificata dei creditori (60 %) e consente di proporre pagamenti parziali. Può includere la transazione fiscale e contributiva . È adatto quando i debiti sono principalmente verso banche o fornitori e si dispone di un patrimonio da offrire.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: prevede la liquidazione di tutto o parte del patrimonio con la liberazione dai debiti residui dopo la distribuzione dell’attivo. È un’ultima ratio quando non è possibile un piano sostenibile.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: l’art. 283 CCII consente al debitore meritevole che non può offrire utilità ai creditori di ottenere l’esdebitazione completa . È concessa solo una volta e richiede la certificazione dell’OCC.

3.6 Azione di responsabilità contro la banca per abusiva concessione di credito

Se l’indebitamento deriva da un finanziamento concesso quando l’azienda era già in crisi, il curatore (o i creditori) possono promuovere un’azione di responsabilità contro la banca. La Cassazione ha riconosciuto la legittimazione del curatore ad agire per conto della massa . L’azione mira a dimostrare che:

  1. La banca era a conoscenza dello stato di insolvenza o di crisi del debitore e ha continuato a erogare credito senza adeguate garanzie;
  2. Il credito ha aggravato l’indebitamento e impedito un tempestivo risanamento;
  3. Il danno arrecato ai creditori è quantificabile e la banca deve risarcirlo. L’esito può compensare o ridurre i debiti verso l’istituto.

3.7 Transazione fiscale e contributiva

Nelle procedure concorsuali o negli accordi di ristrutturazione è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS una transazione fiscale, che consiste in un pagamento parziale dei tributi e dei contributi. L’art. 63 CCII consente al giudice di omologare l’accordo anche in mancanza del consenso dell’ente se la proposta è più conveniente della liquidazione . La transazione può prevedere l’abbattimento di sanzioni e interessi e il pagamento dilazionato fino a 10 anni. Per ottenere l’approvazione è necessaria la relazione di un professionista attestatore che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

4. Strumenti alternativi e misure di agevolazione

4.1 Tabelle riepilogative delle norme chiave

Per facilitare la consultazione, di seguito si riportano alcune tabelle che sintetizzano le principali norme, soglie e strumenti difensivi. Ogni tabella contiene solo parole chiave e numeri: le spiegazioni sono nel testo.

Tabella 1 – Soglie per misure cautelari

Misura cautelareRiferimento normativoSoglia/condizioni
IpotecaArt. 77 DPR 602/1973Credito > 20 000 €; orientamento giurisprudenziale: soglia 120 000 €
Fermo amministrativoArt. 86 DPR 602/1973Preavviso obbligatorio; esclusione per veicoli strumentali o destinati a disabili
Pignoramento presso terziArt. 72‑bis DPR 602/1973Ordinare al terzo il pagamento entro 60 giorni; nessun obbligo di citazione del debitore

Tabella 2 – Principali procedure del sovraindebitamento

ProceduraBase giuridicaCaratteristiche principali
Piano del consumatoreArt. 7 legge 3/2012; art. 67 CCIIValido per persone fisiche consumatori; non richiede consenso dei creditori; omologazione giudiziale
Accordo di ristrutturazioneArt. 57 CCIINecessario accordo con il 60 % dei creditori; possibile transazione fiscale
Liquidazione controllataArt. 268 CCIIVendita del patrimonio con liberazione dai debiti residui
Esdebitazione incapienteArt. 283 CCIIPer debitori senza utilità per i creditori; concessa una sola volta

Tabella 3 – Rottamazioni e definizioni agevolate

| Strumento | Periodo dei carichi | Domanda entro | Rate e condizioni | |—|—|—| | Rottamazione quater | Debiti affidati tra 1 gennaio 2000 e 30 giugno 2022 | Domanda presentata nel 2023 | Pagamento in 1 soluzione o fino a 18 rate; prime due rate 10 % ciascuna; interessi 2 % | | Rottamazione quinquies | Debiti affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023 | 30 aprile 2026 | Pagamento in 1 soluzione entro 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali; interessi 3 %; decadenza dopo 2 rate non pagate |

4.2 Errori comuni da evitare

  1. Ignorare le notifiche: spesso i contribuenti trascurano le PEC o le raccomandate pensando di ricevere un sollecito generico. Ricordiamo che i termini per impugnare decorrono dalla notifica, anche se non si apre la PEC.
  2. Ritardare l’azione: attendere la scadenza delle rate o la vendita dei beni può peggiorare la situazione; la legge prevede decadenze rigide.
  3. Pagare rate in ritardo: nella rottamazione la tolleranza di 5 giorni è tassativa ; un ritardo superiore comporta la perdita delle agevolazioni.
  4. Trascurare la difesa tecnica: il sistema della riscossione è complesso; solo con l’assistenza di un professionista esperto è possibile individuare errori negli atti e ottenere sospensioni.
  5. Confondere il proprio patrimonio con quello del fallimento: il curatore deve tenere separate le finanze personali da quelle della procedura; utilizzare risorse della massa per pagare debiti propri può costituire abuso e comportare responsabilità.

5. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di domande che spesso i curatori fallimentari indebitati rivolgono agli avvocati. Le risposte hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale.

1. Il curatore fallimentare è sempre responsabile per l’omesso versamento delle ritenute?

No. La responsabilità penale ex art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000 sorge quando il curatore, nominato prima del termine di versamento, omette di versare le ritenute dovute . Se la dichiarazione era dovuta prima della nomina o se la massa è insufficiente e non vi è colpa, la responsabilità può ricadere sull’ex amministratore .

2. Qual è la differenza tra ipoteca e pignoramento immobiliare?

L’ipoteca è una misura cautelare che iscrive un vincolo sull’immobile per garantire il credito; secondo l’art. 77 DPR 602/1973 l’iscrizione è ammessa per crediti superiori a 20 000 €, ma parte della giurisprudenza richiede la soglia di 120 000 € . Il pignoramento immobiliare è l’atto di espropriazione vera e propria che può essere avviato solo se il debito supera 120 000 € e sono trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca .

3. Il fermo amministrativo blocca la circolazione del veicolo?

In generale il fermo non impedisce la circolazione, ma chi circola con un veicolo fermo rischia una sanzione da 1 984 a 7 937 € e il sequestro se il fermo è iscritto da oltre 180 giorni. Per questo è consigliabile richiedere la sospensione o la cancellazione.

4. Un veicolo aziendale può essere sottoposto a fermo?

L’art. 86, comma 2, DPR 602/1973 esclude dal fermo i veicoli strumentali all’attività di impresa o professione. Se il curatore dimostra che il veicolo è necessario per esercitare la professione (ad esempio per effettuare sopralluoghi o gestire la procedura fallimentare) può chiedere la cancellazione.

5. In cosa consiste il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis?

È un ordine che l’agente della riscossione rivolge direttamente al terzo (banca, datore di lavoro) affinché versi le somme dovute al debitore. Il terzo deve pagare entro 60 giorni dalla notifica per le somme maturate e alle scadenze per quelle future . Non è prevista la fase giudiziale, salvo l’opposizione.

6. È possibile estinguere un pignoramento presso terzi con la definizione agevolata?

Se il debito rientra nella rottamazione quater o quinquies, la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive; il pignoramento non può proseguire, ma le somme già trattenute non vengono restituite. Il debitore deve comunque pagare le rate; se decade, l’esecuzione riprende.

7. Cosa succede se non si pagano due rate della rottamazione quinquies?

La decadenza è automatica. Dopo la seconda rata non pagata (anche non consecutiva), l’Agente della riscossione riprenderà le procedure esecutive e non sarà possibile presentare una nuova domanda per gli stessi carichi .

8. Si può ottenere lo stralcio delle sanzioni e degli interessi anche fuori dalle rottamazioni?

In via ordinaria no. Lo stralcio di sanzioni e interessi è previsto solo nelle definizioni agevolate o con accordo di ristrutturazione/transazione fiscale. In altri casi, gli interessi possono essere ridotti solo in sede contenziosa dimostrando errori di calcolo o illegittimità.

9. Quali sono i costi per l’accesso al piano del consumatore?

Il procedimento richiede l’assistenza di un professionista (OCC) che redige la relazione particolareggiata e un avvocato per il deposito. I costi variano a seconda della complessità, ma sono solitamente inferiori ai benefici della liberazione dai debiti. Il tribunale può ammettere il pagamento dilazionato dei compensi.

10. Il curatore può richiedere l’esdebitazione incapiente anche se è stato dichiarato fallito come imprenditore?

No. La Cassazione (ordinanza 30108/2025) ha affermato che chi è stato dichiarato fallito secondo la vecchia legge fallimentare e non ha richiesto l’esdebitazione non può utilizzare il nuovo art. 283 CCII . L’esdebitazione incapiente è riservata al consumatore sovraindebitato o al piccolo imprenditore che utilizzi la procedura di liquidazione controllata prevista dal nuovo codice.

11. Se il curatore paga i debiti con fondi della procedura, commette reato?

Se i debiti sono personali, il curatore non può utilizzare somme della massa fallimentare. Tale condotta configura l’ipotesi di peculato e può comportare responsabilità civile e penale. È fondamentale distinguere le finanze personali da quelle della procedura.

12. È possibile opporsi a un’ipoteca iscritto per importi inferiori a 20 000 €?

Sì. L’art. 77 del DPR 602/1973 consente l’iscrizione solo per crediti superiori a 20 000 € . L’atto va impugnato entro 60 giorni dal preavviso, contestando la violazione di legge. È opportuno verificare anche l’orientamento del tribunale competente in merito alla soglia di 120 000 €.

13. È necessario il parere dei creditori per il piano del consumatore?

No. Il piano del consumatore viene omologato dal giudice senza votazione dei creditori, purché soddisfi i requisiti di meritevolezza e paghi integralmente IVA, ritenute e spese . Tuttavia, i creditori possono sollevare contestazioni nell’udienza di omologazione.

14. Si può abbinare la transazione fiscale ad un accordo di ristrutturazione?

Sì. L’art. 63 CCII prevede la transazione fiscale e contributiva nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione . Il debitore può proporre il pagamento parziale dei tributi e dei contributi; il giudice può omologare anche senza consenso del Fisco se la proposta è più conveniente della liquidazione.

15. Cosa succede se l’INPS non presenta domanda al passivo?

In assenza di domanda dell’INPS, il credito previdenziale non viene trattenuto dall’importo dovuto al lavoratore. Il curatore deve corrispondere al lavoratore il salario lordo , e l’INPS potrà agire verso il fallito per il recupero dei contributi. Il curatore non può trattenere contributi non richiesti.

16. L’abusiva concessione di credito si applica solo ai casi di fallimento?

No. La responsabilità della banca per abusiva concessione di credito può essere fatta valere anche da professionisti e consumatori che abbiano ricevuto finanziamenti senza adeguata valutazione della capacità di rimborso. Tuttavia, la legittimazione del curatore ad agire sussiste solo per il patrimonio della società fallita .

17. Quali documenti sono necessari per preparare una difesa efficace?

Occorre raccogliere tutte le cartelle, gli avvisi di addebito, i preavvisi di fermo e ipoteca, gli estratti di ruolo, i contratti di finanziamento e la documentazione bancaria. Inoltre, è utile predisporre un prospetto dei debiti e dei crediti personali, dei beni immobili e mobili, e delle spese vive.

18. Un privato cittadino può accedere alla composizione negoziata?

La composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 è destinata agli imprenditori in crisi, non ai consumatori. Il curatore, se imprenditore individuale, può valutare questa strada ; se invece agisce come persona fisica, deve utilizzare le procedure del sovraindebitamento.

19. Qual è la differenza tra esdebitazione e piano del consumatore?

L’esdebitazione cancella i debiti residui dopo una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione, o sovraindebitamento) e viene concessa dal giudice se il debitore è meritevole e soddisfa i creditori fino alle possibilità. Il piano del consumatore è uno strumento di ristrutturazione che permette di pagare i debiti in maniera sostenibile. L’esdebitazione incapiente (art. 283 CCII) può liberare completamente dai debiti ma è concessa solo una volta .

20. Se ho debiti con fornitori privati, posso inserirli nel piano del consumatore?

Sì. Tutti i debiti chirografari (banche, fornitori, finanziarie) possono essere compresi nel piano. Anche l’INPS e il Fisco possono essere inclusi, a condizione di garantire il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute .

6. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funzionano le diverse soluzioni difensive, presentiamo due simulazioni: una relativa alla rottamazione quinquies e una relativa al piano del consumatore. I valori sono ipotetici e servono a illustrare il meccanismo.

6.1 Simulazione 1 – Rottamazione quinquies

Scenario: Il curatore ha cartelle esattoriali per un totale di 50 000 € relative a imposte e sanzioni iscritte tra il 2005 e il 2023. L’importo è così composto:

  • Tributi e interessi: 30 000 €
  • Sanzioni: 10 000 €
  • Agio e spese: 10 000 €

La rottamazione quinquies consente di pagare solo la somma di 40 000 € (tributi + interessi + spese) perché sanzioni e aggio vengono azzerati. Supponendo che il curatore scelga il pagamento in 54 rate bimestrali con interesse del 3 %:

  1. Capitale da pagare: 40 000 €.
  2. Interesse annuo del 3 % su 9 anni (54 rate bimestrali). L’interesse semplice totale è pari a 40 000 € × 3 % × 9 = 10 800 €.
  3. Importo complessivo: 50 800 €.
  4. Rate bimestrali: 50 800 € / 54 = 940,74 € (circa).

Il debitore dovrà pagare circa 940 € ogni due mesi per 9 anni. Se dovesse saltare due rate, decadrebbe dai benefici e dovrebbe corrispondere l’intero residuo senza sconti .

6.2 Simulazione 2 – Piano del consumatore

Scenario: Il curatore, persona fisica, ha debiti personali per 120 000 € (40 000 € con l’INPS, 30 000 € con l’Agenzia delle Entrate per IVA e ritenute, 50 000 € con banca e fornitori). Possiede un immobile del valore di 100 000 € con un mutuo residuo di 60 000 €, un’auto strumentale per il valore di 10 000 € e uno stipendio mensile di 2 500 €. Desidera preservare l’abitazione.

Elaborazione del piano:

  1. Redazione della proposta: Con l’aiuto dell’OCC, il curatore propone di cedere l’auto e di versare una parte dello stipendio per 5 anni. Il valore dell’auto (10 000 €) sarà destinato ai creditori chirografari. Il mutuo sull’abitazione continua a essere pagato normalmente e l’immobile non viene venduto, in quanto necessario per la famiglia.
  2. Ripartizione dei pagamenti:
  3. INPS (creditore privilegiato): 40 000 € da pagare integralmente in 5 anni (8 000 €/anno), pari a 666 €/mese.
  4. Agenzia delle Entrate: 30 000 € per IVA e ritenute da pagare integralmente in 5 anni (6 000 €/anno), pari a 500 €/mese.
  5. Banca e fornitori: 50 000 € ripartiti con un pagamento del 30 % grazie al piano (15 000 €) da corrispondere con l’auto (10 000 €) e 5 000 € in 5 anni (1 000 €/anno).
  6. Budget mensile: Il curatore destinerà circa 1 166 € al mese (666 € + 500 €) per i debiti privilegiati e 83 € per i creditori chirografari; manterrà 1 250 € per le spese familiari.
  7. Esito: Se il piano viene omologato, i creditori vengono soddisfatti secondo le percentuali e il curatore, al termine del piano, ottiene l’esdebitazione per i debiti residui non pagati (ad esempio la differenza di 35 000 € verso banca e fornitori). L’INPS e l’Agenzia delle Entrate saranno integralmente pagati, evitando reati e sanzioni.

6.3 Simulazione 3 – Contestazione di ipoteca illegittima

Scenario: L’Agenzia delle entrate‐Riscossione iscrive un’ipoteca su un immobile di proprietà del curatore per un debito complessivo di 35 000 € relativo a tributi e sanzioni. L’ipoteca viene notificata tramite preavviso e successivamente iscritta.

Azioni possibili:

  1. Verifica della soglia: essendo il debito inferiore a 120 000 €, secondo parte della giurisprudenza l’ipoteca è illegittima. Anche l’art. 77 prevede la soglia di 20 000 €, superata ma comunque inferiore al limite di 120 000 € .
  2. Ricorso: il curatore può impugnare l’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, deducendo la violazione dell’art. 76 e 77 DPR 602/1973. Può chiedere contestualmente la cancellazione dell’ipoteca e la sospensione.
  3. Piano di rientro o rottamazione: se il debito rientra nelle definizioni agevolate, l’iscrizione rimane ma l’efficacia dell’ipoteca è sospesa. Dopo il pagamento, l’Agente deve cancellarla.

6.4 Simulazione 4 – Pignoramento del conto corrente

Scenario: Il curatore ha un conto corrente con saldo di 10 000 €. L’Agenzia delle entrate‐Riscossione emette un ordine di pagamento alla banca per un debito di 15 000 €. La banca blocca l’intero saldo e lo trasferisce all’Erario.

Difesa:

  1. Verifica del debito: il curatore chiede all’agenzia la copia delle cartelle e verifica che una cartella del 2008 (5 000 €) è prescritta. Decide quindi di impugnare il pignoramento per difetto di titolo.
  2. Opposizione in tribunale: propone opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione chiedendo la riduzione del pignoramento a 10 000 € (saldo disponibile) e la sospensione, perché la cartella del 2008 non è più esigibile.
  3. Effetti: il giudice ordina alla banca di svincolare la parte eccedente e di trattenere soltanto l’importo dovuto. Il curatore valuta di accedere alla rottamazione quinquies per i residui.

7. Conclusione

La posizione del curatore fallimentare indebitato con lo Stato, le banche, i fornitori e l’INPS è complessa ma non senza rimedi. La normativa italiana, aggiornata ad aprile 2026, offre numerose possibilità per difendersi e per ristrutturare i debiti: dalla contestazione degli atti viziati, alla sospensione delle misure cautelari, alla definizione agevolata delle cartelle, ai piani del consumatore e alle transazioni fiscali. La giurisprudenza recentissima della Corte di cassazione ha chiarito le responsabilità del curatore per l’omesso versamento delle ritenute , riconosciuto la legittimazione ad agire contro le banche per l’abusiva concessione di credito e tracciato limiti sempre più stringenti alle misure cautelari, come l’ipoteca e il fermo .

Perché le difese siano efficaci, è indispensabile agire tempestivamente, raccogliere la documentazione, verificare i vizi e scegliere la strategia più adatta (ricorso, rottamazione, piano del consumatore o accordo). L’errore più grave è rimanere inerti o sottovalutare un avviso; i termini di decadenza sono brevi e il ritardo può portare a pignoramenti e ipoteche non più contestabili.

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