Piano di Risanamento e Composizione Negoziata: cosa sapere

Introduzione

Negli ultimi anni la crisi di molte imprese e famiglie italiane si è accentuata a causa di shock esterni, mutamenti di mercato e difficoltà di accesso al credito. L’aumento dei tassi d’interesse, l’inflazione e la fine delle misure emergenziali hanno messo sotto pressione migliaia di imprenditori e professionisti, inducendoli spesso a trascurare i segnali di crisi o a reagire in ritardo. In questo contesto il legislatore ha introdotto nuovi strumenti per evitare che la crisi sfoci nell’insolvenza irreversibile; tra questi spiccano il piano attestato di risanamento e la composizione negoziata della crisi. Entrambi rappresentano percorsi stragiudiziali che permettono al debitore di rinegoziare i propri debiti, contenere il contenzioso e proseguire l’attività economica. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporta rischi elevati: pignoramenti, sequestri, azioni esecutive, ipoteche giudiziali o la dichiarazione di fallimento. Conoscere le norme e le possibilità difensive consente di evitare errori fatali e di tutelare il proprio patrimonio.

In questa guida, aggiornata ad aprile 2026, verranno analizzati gli aspetti normativi e giurisprudenziali più recenti, le procedure operative e le strategie pratiche per chi si trova in difficoltà economica. Prima di iniziare è importante ricordare che ogni situazione è diversa e richiede un’analisi personalizzata. Per questo la consulenza di un professionista esperto è imprescindibile.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla collaborazione con commercialisti esperti, il team offre assistenza integrata in ogni fase: dall’analisi della situazione contabile e tributaria alla redazione di piani industriali e finanziari, dalla tutela giudiziale contro atti esecutivi alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e le banche. Oltre a impugnare cartelle e avvisi di accertamento, l’avvocato Monardo gestisce ricorsi per la sospensione di pignoramenti, trattative per la ristrutturazione dei debiti, predisposizione di piani di rientro e soluzioni sia giudiziali che stragiudiziali. La sua esperienza come cassazionista e attestatore rappresenta una garanzia di professionalità per chi cerca un supporto concreto.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Evoluzione normativa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha introdotto un sistema organico per prevenire e gestire la crisi delle imprese, in attuazione della legge delega 155/2017. Il codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e ha sostituito la storica legge fallimentare del 1942. Tra gli strumenti previsti vi sono il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (articoli 56 ss.), oltre a procedure più tradizionali come il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.

Successivamente il Decreto Legge 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura innovativa e volontaria che consente agli imprenditori di anticipare i segnali di difficoltà e gestirli con l’ausilio di un esperto indipendente. Tale procedura è confluita nel Codice della crisi con il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (decreto correttivo) e con il D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Proprio quest’ultimo intervento ha ampliato l’accesso alla composizione negoziata: l’art. 12 del codice, nella formulazione aggiornata, consente all’impresa di richiedere la nomina dell’esperto anche in presenza di un semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, non necessariamente in stato di crisi o insolvenza . Ciò significa che è sufficiente un mero stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario per accedere al percorso, senza attendere che la crisi si aggravi .

Il correttivo del 2024 ha altresì introdotto il principio della salvaguardia dei posti di lavoro (art. 12, co. 2), prescrivendo che nella ricerca delle soluzioni di superamento della crisi si debba prestare attenzione alla continuità occupazionale . Le modifiche hanno inoltre precisato che il rinvio all’art. 38 del codice, in materia di intervento del pubblico ministero, riguarda soltanto il potere del giudice di segnalare l’insolvenza (art. 12, co. 3) e non consente al pubblico ministero di intervenire nelle trattative .

Una novità significativa introdotta dal correttivo riguarda i requisiti dell’esperto: l’art. 13, co. 5 e 7 prevede che la scelta avvenga tenendo conto dei risultati ottenuti nelle precedenti composizioni negoziate. L’esperto deve mantenere aggiornato il proprio curriculum e indicare l’esito (positivo o negativo) delle procedure seguite, affinché le commissioni regionali possano individuare professionisti con comprovate capacità di mediazione .

Per quanto riguarda il piano attestato di risanamento, l’art. 56 del Codice stabilisce che l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza può predisporre un piano rivolto ai creditori per risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria. Il piano deve avere data certa e contenere informazioni dettagliate: situazione economico‑patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, strategie di intervento, elenco dei creditori da rinegoziare, apporto di finanza nuova e tempi di esecuzione . È necessario allegare i documenti indicati all’art. 39 e ottenere l’attestazione di un professionista indipendente che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economico‑giuridica del piano . Gli accordi eseguiti in base al piano sono quindi soggetti alla disciplina dell’art. 56; qualora il piano preveda la pubblicazione nel registro delle imprese, tale pubblicazione garantisce l’opponibilità a terzi e l’efficacia degli atti compiuti in sua esecuzione .

Al termine delle trattative in composizione negoziata, se non viene individuata una soluzione, l’imprenditore può optare per diversi strumenti alternativi: predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56), chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61) con la percentuale di consensi ridotta al 60 % se l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, o accedere ad altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal codice . Questa elencazione testimonia la flessibilità del sistema, che consente al debitore di scegliere lo strumento più idoneo in base alla propria situazione.

Giurisprudenza recente

La giurisprudenza degli ultimi anni ha contribuito a definire i contorni della composizione negoziata e a chiarire le interazioni con le procedure concorsuali tradizionali. Due pronunce della Corte di Cassazione del 2025 meritano particolare attenzione.

Inammissibilità della composizione negoziata durante un concordato pendente (Cass., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856)

La sentenza n. 31856/2025 della Corte di Cassazione, Prima sezione civile, affronta la questione del rapporto tra composizione negoziata e procedura prefallimentare. Una società, pendenti tre ricorsi per la dichiarazione di fallimento, aveva rinunciato alla domanda di concordato preventivo e presentato istanza di accesso alla composizione negoziata con misure protettive. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la domanda di concordato improcedibile e, contestualmente, ha dichiarato il fallimento ritenendo che l’istanza di composizione negoziata fosse stata proposta in violazione dell’art. 23, co. 2, d.l. 118/2021 (pendenza di altro strumento giudiziale). La Corte d’Appello ha confermato il provvedimento e la società ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso e formula un principio di diritto di rilevanza generale. Richiamando l’art. 2, co. 1, d.l. 118/2021 (oggi trasfuso nel codice), la Corte ricorda che l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere la nomina di un esperto e, mediante un atto separato, può richiedere le misure protettive. L’art. 6, co. 4, del decreto dispone che dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento . Questa sospensione opera come impedimento all’apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, la Corte precisa che l’istanza di nomina dell’esperto e di misure protettive è un atto stragiudiziale, rimesso al segretario generale della Camera di Commercio; il venir meno del suo effetto impediente dipende dalla conclusione delle trattative o dalla loro archiviazione .

Il punto centrale della decisione riguarda la pendenza di altre procedure: l’art. 23, co. 2, d.l. 118/2021 preclude la proposizione dell’istanza di composizione negoziata se è pendente una domanda di concordato preventivo. La Corte afferma che la scelta dello strumento giudiziale (concordato) prevale sulla successiva opzione per uno strumento stragiudiziale, impedendo l’accesso alla composizione negoziata . Analogamente, il codice della crisi prevede un periodo di quattro mesi in cui la composizione è inammissibile in caso di rinuncia a una domanda giudiziale . La sentenza sottolinea inoltre la differenza ordinamentale tra il concordato, che si svolge davanti all’autorità giudiziaria e può essere riunito al procedimento prefallimentare, e la composizione negoziata, che rimane un istituto stragiudiziale. Di conseguenza, spetta al tribunale investito del fallimento valutare incidenter tantum l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata in violazione dei presupposti .

Per gli imprenditori indebitati, questa pronuncia evidenzia l’importanza di valutare attentamente la sequenza degli strumenti: non è possibile passare da un concordato pendente alla composizione negoziata senza rispettare le preclusioni temporali. La scelta va fatta in modo consapevole, con l’ausilio di professionisti che conoscano il quadro normativo.

Composizione negoziata come elemento di tutela penale (Cass., Sez. III penale, 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025, n. 30109)

La sentenza n. 30109/2025 della terza sezione penale ha affrontato il rapporto tra composizione negoziata e misure cautelari patrimoniali. Nel caso concreto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto era stato annullato dal Tribunale del riesame, poiché la società era stata ammessa alla composizione negoziata in continuità aziendale, aveva ottenuto misure protettive e stava conseguendo risultati economici positivi. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato sostenendo che questi elementi fossero irrilevanti ai fini del periculum in mora. La Corte di Cassazione ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo congrua la motivazione del giudice del riesame.

Pur trattandosi di una pronuncia penale, la Corte valorizza la composizione negoziata come fattore di stabilizzazione patrimoniale. Nella motivazione (riportata da commentatori autorevoli) si sottolinea che l’accesso alla procedura e l’esistenza di misure protettive, accompagnati da un piano con risultati concreti, riducono il rischio di dispersione dei beni aziendali e dunque possono escludere il periculum in mora. La decisione testimonia la fiducia del giudice penale verso l’istituto, interpretandolo non solo in chiave civilistica ma anche come strumento di prevenzione di condotte distrattive. Di fatto la composizione negoziata diventa uno scudo contro misure reali ingiustificate e rafforza la continuità aziendale.

È importante precisare che, al momento della redazione di questa guida, il testo integrale della sentenza non è pubblicato sui siti istituzionali; tuttavia la sua portata è stata ampiamente commentata da studi legali e riviste specialistiche. L’insegnamento che ne deriva per il debitore è chiaro: l’ammissione alla composizione negoziata e la predisposizione di un piano serio possono avere effetti positivi anche in sede penale e tributaria, attenuando il rischio di sequestri o restrizioni patrimoniali.

Altri riferimenti normativi e prassi

Oltre alle fonti normative principali e alle sentenze di cassazione, vi sono ulteriori riferimenti utili:

  • Legge 3/2012 (c.d. legge sul sovraindebitamento): ancora applicabile ai consumatori e agli imprenditori minori per i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione, integrata dal codice della crisi.
  • Circolari del Ministero della Giustizia: la circolare 29 dicembre 2021 fornisce istruzioni sulla gestione della piattaforma telematica per la composizione negoziata e sulla nomina degli esperti; ulteriori decreti (ad es. decreto 21 marzo 2023) dettano criteri per la verifica dei requisiti e l’accreditamento degli esperti.
  • Atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS: la transazione fiscale in composizione negoziata consente di proporre accordi alle agenzie fiscali e all’Agente della riscossione con pagamento parziale o dilazionato dei debiti . Le circolari dell’Agenzia precisano che la proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista che attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; le amministrazioni possono aderire se ne traggono maggiore soddisfazione.

Procedura passo‑passo della composizione negoziata

1. Individuazione dello squilibrio e valutazione preliminare

Il primo passo è riconoscere i segnali di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario. La riforma del 2024 ha chiarito che l’accesso alla composizione negoziata è consentito anche quando lo squilibrio non è ancora una crisi conclamata . L’imprenditore deve valutare se vi siano flussi di cassa insufficienti a far fronte alle obbligazioni pianificate, indicatori di insolvenza (ritardi nei pagamenti, mancato accesso al credito, esposizioni tributarie) o previsioni di perdita per i periodi successivi.

È consigliabile in questa fase coinvolgere consulenti specializzati che analizzino la situazione contabile, i bilanci, l’esposizione verso i creditori, la struttura dei costi e la prospettiva di business. L’Avv. Monardo e il suo team offrono una checklist di adeguati assetti che consente di misurare la probabilità di insolvenza e di stabilire se la composizione negoziata sia lo strumento più idoneo.

2. Presentazione dell’istanza e nomina dell’esperto

Una volta accertata la probabilità di crisi, l’imprenditore presenta un’istanza al segretario generale della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la società. L’istanza richiede la nomina di un esperto indipendente iscritto nell’elenco nazionale. L’art. 2, co. 1, d.l. 118/2021 stabilisce che possono fare richiesta l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale, patrimoniale o economico‑finanziario .

L’istanza deve essere corredata da un progetto di piano di risanamento e da una relazione sull’attività esercitata. Il correttivo del 2024 ha dettagliato i documenti da caricare nella piattaforma telematica nazionale (art. 17 del codice): bilanci approvati degli ultimi tre esercizi o, se non depositati, dichiarazioni dei redditi e dell’IVA; situazione economico‑patrimoniale aggiornata; elenco dei creditori con crediti scaduti e a scadere; certificato unico dei debiti tributari; certificato dei debiti contributivi; estratto delle segnalazioni della Centrale dei rischi; e, soprattutto, un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo predisposta dal Ministero . In caso di mancanza di alcune certificazioni, è possibile sostituirle con autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 .

Ruolo dell’esperto indipendente

L’esperto, una volta nominato, convoca l’imprenditore e analizza la documentazione per verificare la concreta prospettiva di risanamento. Egli svolge funzioni di mediatore imparziale, agevolando le trattative con i creditori, fornendo chiarimenti sulla sostenibilità del piano e segnalando eventuali criticità. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono realistiche, l’esperto convoca i creditori per avviare le negoziazioni; se non ritiene perseguibile il risanamento, consiglia al debitore di ricorrere ad altri strumenti (concordato, liquidazione, ecc.) .

Gli articoli 16 e 17 del codice disciplinano i requisiti di indipendenza dell’esperto (assenza di conflitti d’interesse, iscrizione in determinati albi, possesso di competenze specialistiche) e i suoi doveri: trasparenza, imparzialità, riservatezza, aggiornamento professionale. L’esperto deve comunicare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità e può essere sostituito se perde l’indipendenza.

3. Richiesta di misure protettive

Contestualmente alla domanda di nomina dell’esperto o con atto separato, l’imprenditore può richiedere al Tribunale competente l’applicazione delle misure protettive del patrimonio. La richiesta consente di sospendere o impedire azioni esecutive e cautelari dei creditori, analogamente a quanto avviene nel concordato preventivo. L’art. 6, co. 4, d.l. 118/2021, trasfuso nell’art. 18 del codice, prevede che dal giorno della pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o alla loro archiviazione non può essere dichiarato il fallimento o l’apertura della liquidazione giudiziale . Ciò non significa che il debitore sia definitivamente al riparo: le misure protettive possono essere revocate se l’imprenditore abusa della procedura o se non vi è concreta prospettiva di risanamento.

Per ottenere l’effetto protettivo, l’istanza deve essere fondata su un piano plausibile e corredata dai documenti necessari. Il tribunale verifica la completezza e la veridicità della documentazione e può sospendere o revocare la protezione se emergono irregolarità. L’esperto riferisce periodicamente al giudice l’andamento delle trattative.

4. Svolgimento delle trattative e redazione del piano

Durante le trattative l’imprenditore, assistito dall’esperto e dai propri consulenti, negozia con i creditori la ristrutturazione del debito. Il piano di risanamento deve essere elaborato in modo professionale e deve includere:

  • Analisi delle cause della crisi: inefficienze gestionali, contrazione del mercato, eccessivo indebitamento, perdite su commesse, ecc.
  • Strategie di intervento: rinegoziazione dei debiti bancari e tributari, dismissione di asset non strategici, ricerca di nuova finanza, ristrutturazione operativa (taglio dei costi, razionalizzazione dei processi), aumento di capitale.
  • Proiezioni finanziarie: cash flow previsionali, margini operativi, capacità di rimborso, indicatori di bancabilità.
  • Offerta ai creditori: percentuali di soddisfacimento, tempistiche di pagamento, garanzie e eventuali moratorie.
  • Verifica della fattibilità: l’esperto (o un professionista attestatore) deve certificare la veridicità dei dati e la probabilità di successo del piano, in base all’art. 56 .

Il piano deve essere redatto seguendo la lista di controllo predisposta dal Ministero della Giustizia (allegata al decreto 21 marzo 2023). Tale lista include indicatori di adeguati assetti organizzativi, procedure per la gestione del rischio e criteri per la sostenibilità del debito. La piattaforma telematica fornisce modelli e checklist che facilitano la compilazione.

5. Conclusione delle trattative

Al termine delle trattative sono possibili diversi esiti:

  1. Accordo con tutti i creditori: se l’imprenditore ottiene l’adesione unanime o la maggioranza richiesta, può stipulare contratti o accordi in esecuzione del piano (ad es. accordi di ristrutturazione agevolati). L’esperto attesta la coerenza del piano con le soluzioni di regolazione della crisi .
  2. Mancato accordo: se non si raggiunge una soluzione, l’imprenditore può scegliere di:
    • Predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56) ;
    • Chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61) con percentuali ridotte al 60 % se l’accordo deriva dalla relazione dell’esperto ;
    • Proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies);
    • Accedere ad altri strumenti (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione del d.lgs. 270/1999, ecc.) .
  3. Archiviazione: se l’esperto ritiene che non vi siano prospettive di risanamento, archivia l’istanza. In questo caso cessano gli effetti protettivi e l’imprenditore deve valutare altri strumenti.

Durante le trattative l’imprenditore può anche proporre accordi transattivi con le agenzie fiscali e l’Agente della Riscossione (c.d. transazione fiscale). L’art. 23‑bis del codice consente di presentare una proposta di pagamento parziale o dilazionato del debito tributario, accompagnata dall’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale . L’accordo, una volta sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane, è depositato presso il tribunale e produce effetti con l’autorizzazione del giudice. Si tratta di uno strumento prezioso per ridurre le esposizioni fiscali e contributive.

Struttura del piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 è uno strumento stragiudiziale che consente di evitare l’apertura di procedure concorsuali, rinegoziando i debiti con il consenso dei creditori. È rivolto agli imprenditori (anche non commerciali) in stato di crisi o insolvenza e richiede i seguenti elementi normativi:

  1. Contenuto obbligatorio: il piano deve indicare la situazione economico‑patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi, le strategie per riequilibrare la situazione, i creditori coinvolti nella rinegoziazione, l’apporto di nuova finanza e i tempi di realizzazione . L’art. 56 stabilisce che tutti questi elementi devono avere data certa e devono consentire ai creditori di verificare la fattibilità del progetto.
  2. Allegati: devono essere allegati i documenti di cui all’art. 39 del codice (bilanci, ultima situazione patrimoniale, elenco creditori, certificazione dei debiti tributari e contributivi, ecc.) .
  3. Attestazione: un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economico‑giuridica del piano . L’attestazione non può provenire da soggetti legati all’impresa da rapporti di lavoro o consulenza abituale; è richiesta indipendenza e competenza.
  4. Pubblicazione: il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore . La pubblicazione serve a conferire data certa e opponibilità agli atti compiuti in esecuzione del piano. I contratti e gli atti unilaterali devono essere provati per iscritto e avere data certa .

Una volta predisposto, il piano è sottoposto ai creditori. Non è richiesta l’omologazione giudiziale, ma solo l’adesione volontaria dei creditori interessati. Gli atti compiuti in esecuzione del piano godono di esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare (oggi art. 163 del codice), a condizione che il piano sia idoneo a consentire il risanamento e sia stato attestato.

Differenze tra piano attestato e composizione negoziata

StrumentoNaturaOrgano coinvoltoEffetti protettiviNecessità di omologazione
Piano attestato di risanamento (art. 56)StragiudizialeProfessionista attestatore; non vi è nomina di esperto indipendenteNon prevede misure protettive automatiche; gli atti compiuti in esecuzione sono esenti da revocatoriaNon richiede omologazione; gli accordi sono volontari
Composizione negoziata (d.l. 118/2021 e art. 12 ss.)Stragiudiziale con interventi giurisdizionali limitatiNomina di un esperto indipendente da parte della Camera di Commercio; eventuali interventi del tribunale per misure protettivePrevista sospensione delle procedure esecutive e del fallimento dalla pubblicazione dell’istanzaNon richiede omologazione per concludere accordi; gli atti finali possono sfociare in piani attestati o accordi di ristrutturazione

La composizione negoziata è più flessibile ma richiede la nomina di un esperto indipendente e l’accesso alla piattaforma telematica; offre misure protettive e consente di negoziare con i creditori prima che si consolidi la crisi. Il piano attestato di risanamento è invece un accordo strutturato con i creditori, privo di misure protettive ma con effetti esimenti rispetto alla revocatoria; può essere predisposto al termine della composizione negoziata o autonomamente.

Difese e strategie legali del debitore

1. Valutazione della procedura più idonea

Una delle prime scelte da compiere riguarda la procedura da attivare. La distinzione tra strumenti stragiudiziali (composizione negoziata, piano attestato) e strumenti giudiziali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, concordato semplificato) è fondamentale. La giurisprudenza ha chiarito che la pendenza di una procedura giudiziale può precludere l’accesso alla composizione negoziata . Pertanto, occorre stabilire fin dall’inizio se l’obiettivo è la continuità aziendale (preferibile con la composizione negoziata) o la liquidazione (concordato semplificato o liquidazione giudiziale). La consulenza dell’Avv. Monardo consente di orientarsi tra le diverse opzioni, valutando i costi, i tempi, i requisiti di adesione dei creditori e gli effetti fiscali.

2. Conservazione degli adeguati assetti e allerta precoce

Il Codice della crisi impone agli amministratori l’obbligo di dotare l’impresa di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Ciò significa attivare sistemi di controllo di gestione, flussi informativi e indicatori patrimoniali. Non adottare tali assetti può comportare responsabilità civilistiche e penali. Il team dell’Avv. Monardo affianca le aziende nella predisposizione di sistemi di allerta precoce, integrando le funzioni contabili e legali.

3. Negoziazione con i creditori e l’Agenzia delle Entrate

Un elemento chiave della composizione negoziata è la possibilità di proporre transazioni fiscali e contributive. L’art. 23‑bis consente di presentare alle agenzie fiscali proposte di pagamento parziale o dilazionato dei debiti, accompagnate da una relazione che ne attesti la convenienza . Grazie a questo strumento il debitore può ottenere riduzioni di interessi e sanzioni, oltre a rateizzazioni più lunghe. È però necessario presentare un piano realistico e documentato. Analogamente è possibile negoziare con le banche riduzioni di tasso, proroghe di scadenze e concessioni di nuova finanza. L’esperto indipendente svolge un ruolo di facilitatore, ma la preparazione della proposta e delle basi negoziali spetta al professionista del debitore.

4. Impugnazione di atti esecutivi e sospensioni

Mentre la composizione negoziata offre misure protettive generali, può accadere che siano già in corso procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). In tali casi è indispensabile valutare se sussistono vizi formali dell’atto (mancata notifica, prescrizione, carenza di motivazione), se l’agente della riscossione ha operato illegittimamente o se si possono ottenere sospensioni giudiziali. L’Avv. Monardo si occupa di impugnare cartelle esattoriali e ipoteche, di presentare opposizioni all’esecuzione e di ottenere sospensioni cautelari. L’esito positivo di tali azioni può offrire il tempo necessario per completare la composizione negoziata o il piano di risanamento.

5. Coordinamento con altri strumenti: rottamazione e definizioni agevolate

Il legislatore ha previsto periodicamente definizioni agevolate dei debiti fiscali (c.d. rottamazioni), che consentono di pagare l’imposta senza sanzioni e interessi. Se vi sono rateizzazioni in corso, è possibile inserirle in un piano di composizione negoziata o in un piano attestato. Gli esperti del team di Monardo analizzano la compatibilità tra rottamazione e composizione negoziata, valutando se convenga aderire alla definizione agevolata prima o durante la procedura. È possibile che la definizione agevolata riduca il carico fiscale e renda più sostenibile il piano di risanamento.

6. Gestione dei rapporti bancari e prevenzione della revoca dei fidi

Una criticità spesso sottovalutata riguarda la classificazione dei crediti da parte delle banche. Le regole prudenziali spingono gli istituti a classificare come deteriorati i rapporti con imprese in crisi, con conseguente revoca dei fidi. Il correttivo del 2024 ha previsto che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti e che le banche devono tenere conto del progetto di piano e della vigilanza prudenziale . È quindi importante dialogare con le banche fin dalle prime fasi, fornendo trasparenza e piani credibili per evitare la chiusura delle linee di credito.

7. Protezione del patrimonio personale e responsabilità degli amministratori

Gli amministratori e i soci illimitatamente responsabili devono considerare la propria esposizione personale. La mancata attivazione tempestiva della composizione negoziata o del piano attestato può comportare responsabilità per mala gestio. Allo stesso tempo è possibile attuare strategie legali per proteggere il patrimonio personale nel rispetto della legge (fondo patrimoniale, trust, patti di famiglia, ecc.). Anche la scelta della procedura può incidere: il piano attestato e la composizione negoziata evitano l’apertura della liquidazione giudiziale, riducendo i rischi di azioni revocatorie e responsabilità. Tuttavia, tali strumenti richiedono una condotta trasparente e corretta verso i creditori.

Strumenti alternativi e complementari

Oltre alla composizione negoziata e al piano attestato di risanamento, l’ordinamento offre altri strumenti che possono essere utilizzati isolatamente o in combinazione.

1. Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss.)

Gli accordi di ristrutturazione sono stipulati con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Richiedono l’omologazione del tribunale e prevedono un piano economico‑finanziario basato sulle modalità dell’art. 56 . È obbligatorio assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro termini predeterminati . Gli accordi possono essere agevolati (art. 60) se non si propone moratoria ai creditori estranei, riducendo la percentuale di consenso alla metà. È possibile anche estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria (art. 61).

2. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Introdotto con il d.l. 118/2021 e recepito nel codice, il concordato semplificato permette la liquidazione del patrimonio con procedure più snelle e costi ridotti. È accessibile a seguito di una composizione negoziata non andata a buon fine e non richiede l’approvazione dei creditori. L’imprenditore presenta un piano di liquidazione e il giudice ne valuta la fattibilità, distribuendo il ricavato secondo le regole della prededuzione.

3. Concordato preventivo e concordato con continuità aziendale

Il concordato preventivo rimane lo strumento giudiziale più conosciuto: consente di proporre un piano ai creditori con il voto delle classi e l’omologazione del tribunale. Le recenti riforme hanno reso più flessibile l’accesso, prevedendo il concordato in continuità aziendale (che privilegia la prosecuzione dell’attività) e il concordato liquidatorio. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, la pendenza di una domanda di concordato può impedire l’accesso alla composizione negoziata . È quindi necessario valutare attentamente se avviare un concordato o percorrere prima strade stragiudiziali.

4. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Per i consumatori, i professionisti e le piccole imprese che non rientrano nel novero degli imprenditori soggetti a liquidazione giudiziale, sono disponibili le procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata del patrimonio. Con il correttivo 2024 il codice ha rafforzato tali strumenti, distinguendo con chiarezza le posizioni del consumatore e dell’imprenditore minore, prevedendo la nomina di gestori iscritti agli elenchi del Ministero della Giustizia e misure protettive simili a quelle della composizione negoziata. Anche in questo caso è richiesta l’attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano.

5. Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

Al termine di alcune procedure (liquidazione giudiziale, liquidazione controllata) è prevista la esdebitazione, ossia la liberazione del debitore dalle obbligazioni non soddisfatte. Anche i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione possono prevedere l’esdebitazione. È un istituto importante per chi non può più garantire la continuità aziendale e desidera ripartire con una “seconda opportunità”. La composizione negoziata, in quanto strumento conservativo, non comporta esdebitazione ma mira a evitare l’insolvenza e a preservare l’impresa.

6. Misure premiali e incentivi fiscali

Il legislatore ha previsto misure premiali per chi ricorre tempestivamente alla composizione negoziata o ad altri strumenti di risanamento. Tra le agevolazioni più rilevanti si segnalano:

  • Detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da riduzioni del debito nell’ambito della composizione negoziata o del piano attestato, con limiti alle risorse proprie dell’Unione europea (IVA) .
  • Riduzione delle sanzioni e degli interessi a seguito di adesione alle transazioni fiscali e ai piani di rientro.
  • Accesso al Fondo centrale di garanzia per la concessione di nuova finanza, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Questi incentivi rendono ancora più conveniente attivare in tempo le procedure di risanamento.

Errori comuni e consigli pratici

Durante l’esperienza maturata, l’Avv. Monardo e il suo team hanno riscontrato alcuni errori ricorrenti che compromettono il buon esito delle procedure. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Attendere troppo a lungo: molti imprenditori si rivolgono ai professionisti quando la crisi è già conclamata e i creditori hanno avviato azioni esecutive. In queste condizioni è più difficile ottenere l’adesione dei creditori e predisporre un piano realistico. Consiglio: monitorare costantemente i flussi finanziari e attivarsi ai primi segnali di squilibrio.
  2. Improvvisare un piano senza dati: un piano di risanamento deve essere basato su analisi numeriche, budget previsionali e business plan. Una proposta generica o ottimistica viene respinta dai creditori. Consiglio: affidare la redazione del piano a professionisti esperti di finanza e controllo di gestione.
  3. Dimenticare alcuni creditori: la piattaforma richiede l’elenco completo dei creditori, inclusi fornitori, banche, erario e enti previdenziali. Omessa indicazione può comportare la revoca delle misure protettive. Consiglio: predisporre un inventario puntuale del passivo e aggiornare continuamente i dati.
  4. Sottovalutare i debiti fiscali e contributivi: l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno un ruolo determinante e talvolta richiedono trattative separate. Ignorare i carichi pendenti porta al rigetto della proposta. Consiglio: verificare la situazione debitoria tramite certificato unico dei debiti tributari e contributivi (art. 363 e 364), allegando tali certificati alla domanda .
  5. Confondere la composizione negoziata con il concordato: come ha chiarito la Cassazione, presentare una domanda di composizione negoziata mentre è pendente un concordato è inammissibile . Consiglio: definire una strategia preliminare e seguire l’ordine degli strumenti.
  6. Non rispettare le comunicazioni con l’esperto: l’esperto ha il compito di coordinare le trattative; mancare agli incontri o non fornire informazioni provoca l’archiviazione dell’istanza. Consiglio: mantenere un dialogo costante con l’esperto e rispondere puntualmente alle richieste.
  7. Ignorare gli obblighi fiscali e contabili durante la procedura: la composizione negoziata non sospende l’obbligo di versare imposte correnti e contributi. Accumulare nuovi debiti compromette la credibilità del piano. Consiglio: assicurare la regolarità fiscale corrente e programmare i pagamenti futuri.
  8. Assenza di un team multidisciplinare: affrontare la crisi richiede competenze legali, fiscali, contabili e finanziarie. Consiglio: affidarsi a uno studio che integri avvocati e commercialisti, come il team dell’Avv. Monardo.
  9. Non considerare l’impatto penale: la composizione negoziata può avere effetti anche sulle misure cautelari penali . Consiglio: valutare con un penalista eventuali procedimenti in corso.
  10. Dimenticare la tutela della reputazione aziendale: la gestione della crisi deve essere accompagnata da una comunicazione trasparente verso clienti, fornitori e dipendenti. Consiglio: definire un piano di comunicazione e proteggere il know-how aziendale.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme chiave del Codice della crisi

ArticoloOggettoPunti essenziali
Art. 12 CCIIAccesso alla composizione negoziataConsente l’accesso in presenza di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e non solo in stato di crisi o insolvenza ; introduce il principio di salvaguardia dei posti di lavoro ; delimita il ruolo del pubblico ministero
Art. 13 CCIIPiattaforma telematica e nomina dell’espertoDefinisce le modalità di nomina dell’esperto e prevede che l’esperto debba aggiornare il curriculum e indicare le procedure seguite, valorizzando l’esperienza
Art. 16 CCIIRequisiti di indipendenzaStabilisce i requisiti di indipendenza dell’esperto e i doveri di imparzialità e riservatezza
Art. 56 CCIIPiano attestato di risanamentoL’imprenditore può predisporre un piano rivolto ai creditori per risanare l’esposizione debitoria, con indicazione della situazione finanziaria, cause della crisi, strategie, creditori, nuova finanza e tempi di esecuzione ; è richiesta l’attestazione di un professionista indipendente
Art. 57 CCIIAccordi di ristrutturazione dei debitiGli accordi sono stipulati con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e devono assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni
Art. 23‑bis CCIITransazione fiscaleConsente proposte di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari accompagnate da attestazione di convenienza

Tabella 2 – Termini e documenti per la composizione negoziata

FaseDocumento/TermineRiferimento normativo
Presentazione dell’istanzaBilanci approvati degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni dei redditi e IVA; situazione economico‑patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni; elenco creditori; certificato unico dei debiti tributari; certificato debiti contributivi; estratto della Centrale dei rischi; progetto di piano di risanamento; relazione sull’attività esercitataArt. 17 CCII
Nomina dell’espertoCommissione regionale sceglie l’esperto valutando l’esperienza maturata in precedenti composizioniArt. 13 CCII
Pubblicazione dell’istanza di misure protettiveDal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di fallimentoArt. 6 d.l. 118/2021 – Art. 18 CCII
Proposta di transazione fiscaleRichiede relazione di professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo e relazione sulla completezza dei datiArt. 23‑bis CCII

Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoVantaggiLimiti
Composizione negoziataSospende misure esecutive e impedisce la dichiarazione di fallimento ; consente trattative con creditori; possibilità di transazione fiscaleNon ammette domanda se è pendente concordato ; necessita di un esperto indipendente; comporta costi professionali
Piano attestato di risanamentoEvita procedure concorsuali; atti in esecuzione non sono soggetti a revocatoria; può essere concluso dopo composizione negoziataNon prevede misure protettive automatiche; richiede l’adesione dei creditori; necessaria attestazione
Accordi di ristrutturazioneRichiedono adesione del 60 % dei crediti; assicurano pagamento integrale dei creditori estranei ; possibilità di estensione agli estraneiNecessaria omologazione giudiziale; eventuale opposizione dei creditori estranei; costi elevati
Concordato preventivo/semplificatoPermette ristrutturazione o liquidazione con voto dei creditori; autorità giudiziaria vigila; consente falcidie sul debitoProcedura più lunga e onerosa; pubblicità negativa; ostacola accesso successivo alla composizione negoziata
Sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione controllata)Accessibile a consumatori e imprenditori minori; prevede esdebitazione; misure protettiveNecessaria attestazione; possibili rigetti se non sussistono requisiti; può comportare vendita del patrimonio

FAQ (domande frequenti)

  1. Chi può accedere alla composizione negoziata?

Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli, comprese le società di persone e di capitali, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza . Sono inclusi gli imprenditori agricoli e le start‑up innovative; sono esclusi lo Stato e gli enti pubblici.

  1. È necessario essere già in stato di insolvenza per presentare l’istanza?

No. Il correttivo del 2024 ha chiarito che è sufficiente un mero squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario . La procedura mira a prevenire l’insolvenza, permettendo di intervenire per tempo.

  1. Quali documenti occorre allegare all’istanza?

Bisogna inserire nella piattaforma telematica i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non li deposita, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA; una situazione economico‑patrimoniale aggiornata; l’elenco dei creditori; il progetto di piano di risanamento e la relativa relazione; i certificati dei debiti tributari e contributivi; l’estratto della Centrale dei rischi . In mancanza di alcuni certificati è possibile presentare autodichiarazioni .

  1. Quanto dura la composizione negoziata?

Non è prevista una durata fissa; in genere le trattative devono concludersi entro 180 giorni dalla nomina dell’esperto, prorogabili in casi particolari. Tuttavia, la durata effettiva dipende dalla complessità del caso, dal numero di creditori e dalle trattative fiscali.

  1. Cosa succede se non si raggiunge un accordo?

Se le trattative non portano a una soluzione, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56), chiedere un accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss.), proporre un concordato semplificato, oppure accedere ad altri strumenti di regolazione della crisi . In caso di archiviazione della composizione negoziata, cessano gli effetti protettivi.

  1. È possibile proporre una transazione con l’Agenzia delle Entrate?

Sì. L’art. 23‑bis consente di proporre un accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agente della riscossione che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei debiti . La proposta deve essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

  1. Le misure protettive sospendono anche i pignoramenti in corso?

Una volta concessa la protezione, le azioni esecutive e cautelari in corso vengono sospese e non possono essere iniziate di nuove fino alla conclusione delle trattative. Tuttavia, se il pignoramento è già giunto all’assegnazione, potrebbe non essere revocabile. È quindi importante richiedere le misure protettive tempestivamente.

  1. Si può chiedere la composizione negoziata se è pendente una domanda di concordato?

No. L’art. 23, co. 2, d.l. 118/2021 prevede che l’istanza di composizione negoziata è inammissibile se è pendente una domanda di concordato preventivo. La Cassazione ha confermato che la pendenza di uno strumento giudiziale preclude l’accesso allo strumento stragiudiziale .

  1. Qual è il ruolo dell’esperto e chi lo nomina?

L’esperto è un professionista indipendente nominato dalla Commissione costituita presso la Camera di Commercio in base alla lista nazionale. Il suo compito è agevolare le trattative, verificare la fattibilità del piano e riferire al giudice sull’andamento . Non ha poteri decisionali ma agisce come mediatore imparziale.

  1. Il piano attestato di risanamento richiede l’approvazione dei creditori?

Sì. Pur non essendo soggetto a omologazione, il piano attestato è efficace solo se i creditori interessati vi aderiscono. Gli atti compiuti in esecuzione sono validi e non soggetti a revocatoria , ma il mancato consenso di alcuni creditori può pregiudicare l’accordo.

  1. Le banche possono revocare gli affidamenti durante la composizione negoziata?

In principio, no. Le norme prevedono che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. Le banche devono valutare il progetto di piano e seguire la disciplina prudenziale, evitando classificazioni pregiudizievoli .

  1. Posso richiedere misure protettive senza presentare un piano?

No. Le misure protettive sono concesse solo se l’istanza è corredata da un progetto di piano di risanamento e da una documentazione completa. Il tribunale verifica la serietà della proposta prima di concedere le protezioni.

  1. Che differenza c’è tra piano del consumatore e composizione negoziata?

Il piano del consumatore (Legge 3/2012) è destinato alle persone fisiche non imprenditori e ai professionisti sovraindebitati; richiede l’attestazione di un OCC e può prevedere l’esdebitazione. La composizione negoziata è invece riservata agli imprenditori commerciali e agricoli e mira alla continuità aziendale. Le procedure hanno logiche diverse.

  1. È possibile modificare il piano durante le trattative?

Sì. La composizione negoziata è un processo flessibile. Se emergono nuove informazioni o se le richieste dei creditori cambiano, l’imprenditore può aggiornare il piano. L’esperto verifica la coerenza delle modifiche e i creditori devono esprimere il loro consenso.

  1. La composizione negoziata annulla i debiti?

No. La procedura non annulla automaticamente i debiti ma mira a ristrutturarli in modo sostenibile. I creditori devono essere soddisfatti secondo quanto stabilito nel piano. Solo nelle procedure di liquidazione controllata è prevista l’esdebitazione.

  1. Quali sono i costi della procedura?

I costi comprendono la parcella dell’esperto (determinata in base ai parametri ministeriali), l’onorario del professionista attestatore, e le spese legali e contabili. In molti casi i risparmi ottenuti sui debiti compensano ampiamente i costi della consulenza.

  1. Cosa succede se ho già debiti rateizzati con l’Agenzia delle Entrate?

Le rateizzazioni in corso possono essere inserite nella composizione negoziata. È possibile proporre un nuovo piano di pagamento che inglobi le rate e preveda eventuali riduzioni o dilazioni aggiuntive, previa transazione fiscale.

  1. Posso richiedere un piano di risanamento se non ho ancora debiti scaduti?

Sì. Il piano attestato di risanamento e la composizione negoziata possono essere attivati in via preventiva. È anzi consigliabile intervenire quando i debiti sono ancora gestibili per ottenere maggiore credibilità e flessibilità nella trattativa.

  1. Come incide la procedura sui fornitori e sui dipendenti?

La composizione negoziata può prevedere piani di pagamento differenziati per i fornitori e la continuità dell’attività preserva i posti di lavoro. Il codice incoraggia soluzioni che salvaguardino l’occupazione . Tuttavia possono essere necessari sacrifici, come dilazioni o riduzioni parziali dei crediti. È fondamentale comunicare in modo trasparente con tutti gli stakeholder.

  1. Quando è preferibile optare direttamente per il concordato preventivo?

Il concordato è consigliato quando la situazione è già compromessa e non vi sono realistiche possibilità di risanamento o quando è necessario un intervento giudiziale (ad esempio per falcidiare il debito senza l’assenso dei creditori dissenzienti). È anche la procedura idonea per liquidare l’azienda nell’interesse dei creditori. La scelta va effettuata con la consulenza di un professionista, tenendo conto dei costi, dei tempi e delle preclusioni nei confronti della composizione negoziata.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funziona un piano di risanamento e come la composizione negoziata può incidere sulla situazione finanziaria, vediamo alcune simulazioni.

Simulazione 1 – Impresa di servizi con debiti bancari e fiscali

Scenario: La società Alfa S.r.l. opera nel settore dei servizi informatici ed ha accumulato debiti per 1,5 milioni di euro, di cui 600 000 € verso le banche (mutui e fidi), 400 000 € verso fornitori, 350 000 € verso l’erario (IVA, ritenute), 150 000 € verso l’INPS. La società ha registrato perdite negli ultimi due anni ma presenta ordini in crescita. Un controllo di gestione evidenzia un flusso di cassa negativo per i prossimi sei mesi; i fornitori minacciano azioni giudiziarie e le banche hanno revocato alcuni affidamenti.

Azioni:

  1. Analisi preliminare: vengono esaminati i bilanci, le cause della crisi (ritardi nei pagamenti dei clienti, investimenti non remunerativi), il carico fiscale e il fabbisogno di liquidità.
  2. Richiesta di nomina dell’esperto: il 30 settembre 2025 l’amministratore deposita l’istanza di composizione negoziata presso la Camera di Commercio. Allegati: bilanci 2022–2024, situazione patrimoniale al 31 agosto 2025, elenco creditori, piano preliminare di risanamento, certificati dei debiti tributari e contributivi .
  3. Nomina dell’esperto: l’8 ottobre 2025 viene nominato un esperto con comprovata esperienza. L’esperto conferma che esistono prospettive di risanamento, poiché la società ha contratti in essere e un mercato in espansione.
  4. Richiesta di misure protettive: il 10 ottobre 2025 la società deposita presso il tribunale l’istanza di misure protettive. Il tribunale concede la sospensione di ogni procedura esecutiva e impedisce la dichiarazione di fallimento per 120 giorni .
  5. Redazione del piano definitivo: con l’assistenza degli esperti del team dell’Avv. Monardo e di un consulente finanziario, viene elaborato un piano quinquennale. Gli elementi principali:
  6. Ristrutturazione del debito bancario: negoziazione con le banche per allungare i mutui a 10 anni, ridurre i tassi e ottenere 200 000 € di nuova finanza garantita dal Fondo centrale.
  7. Transazione fiscale: proposta all’Agenzia delle Entrate per pagare 250 000 € del debito tributario in 8 anni con riduzione delle sanzioni e degli interessi; relazione di un professionista che dimostra la convenienza della proposta .
  8. Pagamento dei fornitori: proposta di pagamento del 40 % dei crediti in 24 mesi, con garanzia di un pegno su crediti futuri.
  9. Riduzione dei costi: chiusura di filiali poco produttive e taglio del 10 % del personale mediante incentivi all’esodo.
  10. Ricapitalizzazione: ingresso di un nuovo socio con apporto di 300 000 € di capitale.
  11. Trattative con i creditori: le banche accettano la rinegoziazione; l’Agenzia delle Entrate approva la transazione; l’INPS accetta una dilazione; il 70 % dei fornitori aderisce alla proposta. L’esperto attesta che il piano è coerente con l’obiettivo di risanamento.
  12. Esito: la composizione negoziata si conclude con la stipula di contratti di rinegoziazione e la pubblicazione nel registro. La società evita il fallimento e, grazie alla continuità aziendale, realizza utili già nel 2026. I debiti residui si riducono del 30 % in termini nominali e del 40 % tenendo conto delle riduzioni degli interessi.

Osservazioni: la simulazione evidenzia come la procedura consenta di gestire con successo un carico debitorio rilevante grazie alla combinazione di misure protettive, transazione fiscale e nuova finanza. La tempistica è essenziale: se l’istanza fosse stata presentata dopo l’inizio delle azioni esecutive, le misure protettive non avrebbero potuto bloccare i pignoramenti già avanzati.

Simulazione 2 – Artigiano individuale con debiti verso l’erario

Scenario: Un artigiano, titolare di una ditta individuale, ha debiti tributari per 120 000 € (IVA, ritenute) e contributivi per 30 000 €. Gli affari sono calati a causa della pandemia, ma gli ordini stanno riprendendo. Non ha debiti bancari, ma riceve solleciti dall’Agenzia delle Entrate e teme l’esecuzione.

Opzione A: composizione negoziata

L’artigiano presenta domanda di composizione negoziata presso la Camera di Commercio. Tuttavia, in sede di verifica, l’esperto rileva che la contabilità è disordinata e che l’imprenditore non dispone di un business plan credibile; viene suggerito di optare per una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo) poiché l’attività è di dimensioni ridotte e i debiti sono quasi esclusivamente fiscali.

Opzione B: piano attestato di risanamento

In alternativa l’artigiano può predisporre un piano attestato di risanamento secondo l’art. 56. Con l’ausilio di un commercialista e di un avvocato, redige un piano che prevede il pagamento integrale dei debiti in 5 anni con l’impegno di versare il 40 % del reddito. Un professionista indipendente attesta la fattibilità. L’Agenzia delle Entrate accetta la proposta e concede una riduzione delle sanzioni. Il piano viene pubblicato nel registro delle imprese e gli atti in esecuzione non sono soggetti a revocatoria .

Osservazioni: questa simulazione dimostra che la composizione negoziata non è sempre la soluzione ideale per le microimprese. Il piano attestato o le procedure di sovraindebitamento possono essere più semplici ed economiche. È fondamentale valutare la proporzione tra costi e benefici.

Simulazione 3 – Società con concordato pendente

Scenario: La società Beta S.p.A. ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva nel dicembre 2025. Nei mesi successivi la direzione ritiene più opportuno ricorrere alla composizione negoziata e presenta una nuova istanza. Il tribunale dichiara inammissibile la richiesta e dichiara il fallimento.

Interpretazione: La vicenda ricalca il caso affrontato dalla Cassazione nella sentenza n. 31856/2025. La Corte ha affermato che l’istanza di composizione negoziata è inammissibile se è pendente un concordato preventivo . La società avrebbe dovuto attendere l’archiviazione della domanda di concordato e rispettare il periodo di quattro mesi prima di ripresentare l’istanza.

Consiglio pratico: le imprese che hanno depositato un concordato devono valutare attentamente le preclusioni. Passare da un procedimento all’altro richiede una strategia studiata: spesso è preferibile proseguire con il concordato, eventualmente convertendolo in concordato in bianco o in concordato semplificato, oppure procedere con un piano attestato.

Conclusioni

L’analisi del piano attestato di risanamento e della composizione negoziata dimostra che il legislatore italiano ha messo a disposizione dei debitori strumenti efficaci per prevenire la crisi e tutelare la continuità aziendale. Le riforme del 2021–2024 hanno ampliato l’accesso alla composizione negoziata, consentendo di intervenire al primo segnale di squilibrio , mentre le pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito l’interazione con le procedure giudiziali, sottolineando l’importanza della corretta sequenza delle istanze e la funzione protettiva dell’istituto . Parallelamente, il piano attestato rimane uno strumento valido per rinegoziare il debito senza ricorrere ai tribunali, purché corredato dall’attestazione di un professionista indipendente .

Il percorso verso il risanamento è complesso: occorre predisporre un progetto credibile, coinvolgere i creditori e rispettare scrupolosamente le formalità. Gli errori procedurali o il ritardo nell’attivazione possono pregiudicare irreversibilmente la possibilità di salvare l’impresa. Per questo è essenziale affidarsi a professionisti specializzati che conoscano a fondo la normativa e le prassi operative.

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