Differenza tra insolvenza e crisi d’impresa spiegato facile

Introduzione

In un contesto economico instabile e complesso, l’identificazione tempestiva dei segnali di difficoltà e la scelta delle adeguate contromisure sono fondamentali per salvaguardare l’operatività di imprese, professionisti e privati. Crisi d’impresa e insolvenza non sono sinonimi: rappresentano momenti diversi del deterioramento finanziario e hanno conseguenze giuridiche diverse. Capire la distinzione tra le due situazioni è essenziale per adottare strumenti legali efficaci, scongiurare l’escalation dei debiti e proteggere il patrimonio dell’imprenditore o del contribuente.

Perché questo tema è importante

Negli ultimi anni il legislatore ha profondamente riformato la disciplina della crisi d’impresa con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), cercando di anticipare e gestire in modo più efficiente le fasi di difficoltà economica prima di arrivare alla vera e propria insolvenza. Le imprese e i privati che ignorano questi segnali rischiano di arrivare alla dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), con effetti devastanti sulla continuità aziendale, sulla reputazione e sul patrimonio. Al contrario, individuare la crisi e intervenire per tempo consente di accedere a strumenti negoziali, procedure di ristrutturazione e definizioni agevolate, riducendo notevolmente il peso di interessi e sanzioni.

Anteprima delle soluzioni legali

Nel corso dell’articolo affronteremo in dettaglio i principali istituti previsti dal CCII e dalla normativa correlata. Spiegheremo come funzionano la composizione negoziata della crisi, il concordato preventivo, le procedure di sovraindebitamento, la liquidazione controllata, i piani di rientro e le definizioni agevolate (rottamazione e tregua fiscale). Analizzeremo anche la giurisprudenza di legittimità più recente, la prassi dell’Agenzia delle Entrate e gli errori da evitare. In ogni sezione adotteremo il punto di vista del debitore, illustrando le possibilità concrete per sospendere i pagamenti, rinegoziare i debiti, eliminare sanzioni e interessi e difendersi dalle pretese dell’Erario o dei creditori.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista iscritto all’albo speciale, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenza nazionale nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e risulta iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla sinergia tra competenze giuridiche e contabili, lo studio è in grado di affiancare imprenditori, professionisti e privati nell’analisi di atti (cartelle esattoriali, pignoramenti, decreti ingiuntivi), nella redazione di ricorsi, nell’ottenimento di sospensioni giudiziali e stragiudiziali, nella negoziazione con creditori ed enti pubblici, nella predisposizione di piani di rientro e nella scelta della procedura più adatta (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato in continuità, liquidazione del patrimonio). Tale approccio integrato assicura soluzioni operative, tempestive e personalizzate.

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1. Crisi d’impresa e insolvenza: definizioni normative e differenze

La base di qualsiasi strategia di tutela è comprendere esattamente i concetti giuridici. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore dopo vari correttivi (D.Lgs. n. 83/2022, D.Lgs. n. 83/2022-bis e D.Lgs. n. 136/2024), individua in articolo 2 le definizioni fondamentali:

  • Crisi (art. 2, lett. a): è lo stato che rende probabile l’insolvenza del debitore. In termini pratici, la crisi si manifesta quando i flussi di cassa prospettici sono inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi . In questa fase l’impresa può ancora reagire adottando misure di riequilibrio e accedendo a strumenti negoziali.
  • Insolvenza (art. 2, lett. b): è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni . Si tratta di una condizione più grave, non transitoria, che in genere conduce alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

La distinzione è centrale: la crisi è uno stadio di allerta, nel quale l’impresa può ancora essere salvata, mentre l’insolvenza segna la perdita irreversibile di liquidità. Il Ministero della Giustizia sottolinea che l’insolvenza è la fase più grave delle difficoltà aziendali: comporta un’incapacità strutturale di soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e si manifesta con sintomi evidenti come mancati pagamenti, chiusura improvvisa, assegni scoperti o fuga dell’imprenditore . Inoltre, l’analisi dell’insolvenza non si limita alla differenza tra attivo e passivo, ma valuta se l’impresa può far fronte alle obbligazioni con la liquidità disponibile e la sua capacità di generare flussi nel breve periodo .

1.1 Origine e evoluzione dei concetti

Prima dell’entrata in vigore del CCII, la disciplina era contenuta nella Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). L’articolo 5 definiva lo stato di insolvenza come la manifestazione di inadempimenti o altri fatti esteriori che mostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Il CCII riprende questa impostazione ampliandola alla dimensione preventiva (crisi) e introducendo obblighi di monitoraggio e adeguati assetti organizzativi. Allo stesso tempo, la riforma ha abolito la categoria del “fallimento” sostituendola con la liquidazione giudiziale, al fine di ridurre lo stigma e favorire soluzioni anticipatorie.

1.2 Obblighi di prevenzione: adeguati assetti e rilevazione tempestiva

L’articolo 3 del CCII, in combinato disposto con l’articolo 2086 del Codice Civile, impone agli imprenditori l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’attività, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l’eventuale perdita della continuità aziendale. La Camera di Commercio Treviso-Belluno ricorda che tale obbligo riguarda sia gli imprenditori collettivi che individuali e richiede l’adozione di sistemi di monitoraggio finanziario e contabile . Tali assetti devono:

  • identificare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico o finanziario;
  • verificare la sostenibilità dei debiti nei successivi dodici mesi e le prospettive di continuità aziendale ;
  • rilevare segnali di crisi, come il ritardo nel pagamento dei debiti verso dipendenti, fornitori o banche .

I segnali elencati – tra cui l’esposizione verso i fornitori o l’erario, il superamento dei limiti per la richiesta di sequestro, l’esistenza di protesti, la revoca di affidamenti bancari – devono indurre l’imprenditore a rivolgersi tempestivamente all’esperto nominato per la composizione negoziata e ad adottare misure di riequilibrio. La norma ribadisce che la mancanza di adeguati assetti può comportare responsabilità degli amministratori e dei sindaci .

1.3 Quando la crisi diventa insolvenza

Non tutte le crisi sfociano in insolvenza. La giurisprudenza di legittimità chiarisce i criteri di accertamento:

  1. Inadempimenti reiterati: la Cassazione afferma che l’insolvenza non si desume automaticamente dalla mera negatività del patrimonio; occorre verificare se il debitore può continuare l’attività e soddisfare regolarmente le obbligazioni. La Suprema Corte ha ribadito che la perdita della continuità aziendale e l’assenza di liquidità e credito sono indici sintomatici .
  2. Valutazione complessiva: non basta un bilancio negativo; devono risultare inadempimenti significativi, irreperibilità dei mezzi finanziari o altri fatti esteriori (es. chiusura dell’impresa, protesti, fuga dell’imprenditore). L’insolvenza va valutata in modo unitario considerando la capacità di far fronte ai debiti .
  3. Retrodatazione della dichiarazione di insolvenza: qualora l’impresa abbia presentato un concordato preventivo in fase di crisi e successivamente risulti che la crisi era già diventata insolvenza, la sentenza di fallimento (liquidazione giudiziale) retroagisce alla data di presentazione del concordato . Ciò dimostra che la differenza tra crisi e insolvenza può essere sottile e soggetta a verifiche successive.

2. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato (aprile 2026)

Dal 2019 ad oggi la disciplina della crisi e dell’insolvenza ha subito numerosi interventi normativi. Questa sezione fornisce una panoramica delle leggi, dei decreti e delle sentenze più rilevanti per il debitore, aggiornata ad aprile 2026.

2.1 Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Il CCII è entrato in vigore in modo graduale, con rinvii e modifiche. Le principali tappe:

  1. D.Lgs. 14/2019: definisce crisi e insolvenza (art. 2), disciplina gli adeguati assetti (art. 3) e introduce strumenti come la composizione assistita e il sistema di allerta (poi abrogato). Prevede il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale, gli accordi di ristrutturazione, i piani di risanamento e le procedure di sovraindebitamento.
  2. D.L. 118/2021: introdotto in pandemia, anticipa l’entrata in vigore di alcune parti del CCII e istituisce la composizione negoziata della crisi d’impresa. Sospende l’entrata in vigore delle procedure di allerta, ritenute troppo rigide, e rinvia il resto della riforma. Questo decreto ha aperto la strada a un nuovo modello di gestione della crisi basato su un esperto indipendente.
  3. D.Lgs. 83/2022 (primo correttivo) e D.Lgs. 83/2022-bis: apportano correzioni tecniche e procedurali. Tra gli interventi, la trasformazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, l’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e la riformulazione di alcuni termini.
  4. D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo): modifica numerosi articoli del CCII per adeguarli alle direttive europee e alla pratica applicativa. La Relazione n. 10/2025 del Massimario della Cassazione evidenzia le novità: tra queste, l’aggiornamento della definizione di “consumatore” e la possibilità per il piano del consumatore di prevedere moratorie sui crediti privilegiati fino a due anni ; si sostituisce il termine “albo” con “elenco” e si introducono chiarimenti sui professionisti indipendenti; vengono disciplinate in modo più dettagliato le convenzioni di moratoria (art. 62) e i PRO. Le modifiche accentuano l’aspetto negoziale e favoriscono la continuità aziendale.

2.2 Obblighi di adeguati assetti e responsabilità degli amministratori

L’articolo 2086 del Codice Civile (modificato dalla legge di riforma) impone agli amministratori di instaurare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa e, in particolare, di rilevare tempestivamente la crisi per adottare senza indugio i rimedi previsti dal CCII . La norma prevede la responsabilità personale degli amministratori che non adottino tali misure: se la crisi viene ignorata e sfocia in insolvenza, essi possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali per cattiva gestione. Il dovere di vigilanza riguarda anche i sindaci e l’organo di controllo, che devono segnalare tempestivamente situazioni di squilibrio.

2.3 Composizione negoziata della crisi (artt. 12‑25 CCII)

Introdotta inizialmente dal D.L. 118/2021 e poi confluita nel CCII, la composizione negoziata è un istituto stragiudiziale volto a favorire la ristrutturazione dell’impresa in difficoltà. Ecco i tratti essenziali:

  • Accesso tramite piattaforma: l’imprenditore può presentare l’istanza online tramite la piattaforma nazionale istituita dalle Camere di Commercio. Il portale richiede informazioni sull’impresa, l’esposizione debitoria, i bilanci e i test per verificare la perseguibilità della continuità .
  • Nomina dell’esperto: un professionista indipendente scelto da un elenco regionale (magistrato, commercialista, avvocato o altra figura prevista dalla normativa) viene nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di Commercio o dal segretario generale per le imprese sotto soglia . L’esperto assiste l’imprenditore nelle trattative, senza poteri di gestione .
  • Caratteristiche: la procedura non sospende automaticamente le azioni esecutive ma consente al debitore di chiedere al tribunale misure protettive su crediti e contratti. Può includere la cessione dell’azienda, la rinegoziazione di debiti o l’accesso a finanza ponte. In caso di esito positivo si può concludere con un accordo con i creditori oppure con l’accesso ad altre procedure (accordo di ristrutturazione, PRO, concordato o liquidazione giudiziale). In alcuni casi sono previsti incentivi fiscali e premi al successo .

2.4 Accordi di ristrutturazione e PRO

Accanto al concordato preventivo, il CCII disciplina accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ss.), destinati a imprese che vogliono evitare la liquidazione. Sono accordi contrattuali con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; se i creditori sono minori si richiede il 75% (accordo di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa). Devono prevedere la soddisfazione anche dei creditori estranei in misura non inferiore a quanto otterrebbero in liquidazione. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), introdotto dal correttivo 2022, richiede una maggioranza del 60% e prevede l’omologazione giudiziale con possibilità di cram‑down sui creditori contrari. L’ultimo correttivo del 2024 ha ulteriormente semplificato i PRO, prevedendo ad esempio maggiori margini nelle moratorie .

2.5 Concordato preventivo e concordato in continuità

Il concordato preventivo consente all’imprenditore di evitare la liquidazione giudiziale presentando un piano che preveda la soddisfazione parziale dei creditori e, se possibile, la continuazione dell’attività. L’istituto offre varie modalità:

  1. Concordato in continuità: mira al proseguimento dell’attività. Il piano può prevedere la ristrutturazione del debito e l’intervento di investitori. Richiede che i creditori ricevano almeno quanto otterrebbero in liquidazione.
  2. Concordato liquidatorio: comporta la liquidazione dei beni dell’impresa ma consente di regolare i rapporti con i creditori in modo coordinato.
  3. Concordato semplificato: introdotto dal D.L. 83/2022 per i casi in cui la procedura di composizione negoziata si concluda senza accordo. Prevede un percorso più rapido di liquidazione con riduzione dei costi e tempi.

È fondamentale distinguere tra concordato e insolvenza: la Cassazione ha stabilito che se il concordato viene presentato in fase di crisi ma in realtà la situazione era già di insolvenza, la successiva sentenza di liquidazione giudiziale retroagisce alla data di deposito del concordato . Ciò evidenzia l’importanza di un’attenta analisi preliminare.

2.6 Sovraindebitamento e procedure per privati e imprese minori

Il sovraindebitamento è definito come la situazione di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo o della piccola impresa che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alle altre procedure maggiori. Il portale OCC della Camera di Commercio Toscana nord‑ovest ricorda che vi ricadono i debitori che non sono fallibili e che si trovano in stato di crisi o insolvenza . I criteri per l’impresa minore (o sotto soglia) sono: attivo patrimoniale < 300.000 €, ricavi < 200.000 € e debiti < 500.000 € .

Le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 65 ss.): destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per fini estranei all’attività professionale. Può prevedere moratorie fino a due anni sui crediti privilegiati . La recente giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 29746/2025) ha precisato che il socio/amministratore garante di una società non è considerato consumatore per i debiti sorti nell’esercizio dell’attività e quindi non può accedere al piano del consumatore .
  2. Accordo di composizione della crisi (art. 56 ss.): rivolto a professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e imprese sotto soglia. È un accordo con i creditori che deve essere approvato dal tribunale. Prevede il pagamento parziale dei debiti e può includere la cessazione dell’attività.
  3. Liquidazione controllata (art. 268 ss.): simile alla liquidazione giudiziale ma riservata a privati e piccole imprese. Consente di liberarsi dai debiti non soddisfatti dopo il completamento del piano di liquidazione (esdebitazione).
  4. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 ss.): misura innovativa che consente al debitore persona fisica che non ha alcun patrimonio di ottenere la liberazione dai debiti residui con una procedura semplificata.

2.7 Giurisprudenza recente (2023‑2026)

La Suprema Corte ha fornito chiarimenti importanti sulla distinzione tra crisi e insolvenza e sull’utilizzo degli strumenti di composizione della crisi.

  1. Insolvenza come incapacità strutturale: la Cassazione ha ribadito che l’insolvenza si identifica nella perdita irreversibile della continuità aziendale; non coincide necessariamente con un patrimonio netto negativo ma con la mancanza di liquidità e credito . Gli inadempimenti sono indici sintomatici ma devono essere valutati complessivamente, tenendo conto della possibilità di proseguire l’attività .
  2. Retrodatazione del fallimento: la Cassazione 2024 (sentenza 22153/2024) ha stabilito che la dichiarazione di liquidazione giudiziale retroagisce alla data di deposito del concordato qualora emerga che lo stato di crisi coincideva già con l’insolvenza .
  3. Composizione negoziata e misure cautelari: le sentenze del 2025 (Cassazione 30109/2025, 35840/2025 e 37193/2025) hanno riconosciuto l’efficacia della composizione negoziata nel mitigare il periculum in mora: quando l’imprenditore avvia la procedura con un piano credibile, il giudice deve valutare la revoca o la limitazione di sequestri e misure cautelari per favorire la ristrutturazione . Ciò conferma la natura protettiva di questo strumento.
  4. Piano del consumatore e qualifica di consumatore: con la sentenza 29746/2025 la Cassazione ha precisato che il socio amministratore che presta garanzia per la propria società non può essere considerato consumatore, essendo la garanzia strettamente connessa all’attività imprenditoriale .

2.8 Definizioni agevolate e “rottamazioni” (fisco)

Oltre alle procedure concorsuali, dal 2023 al 2026 il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate dei debiti fiscali. Sono provvedimenti straordinari che consentono di sanare carichi affidati all’agente della riscossione con abbattimento di sanzioni e interessi.

  1. Definizione agevolata 2023 (Legge 197/2022): il comma 155 consentiva di definire gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità attraverso il pagamento dell’imposta e di una sanzione ridotta al 3%, purché alla data del 1° gennaio 2023 non vi fossero inadempimenti . L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione non si applica se il contribuente è decaduto dal piano di rateazione .
  2. Rottamazione‑quater (2023): prevista dalla Legge 197/2022 e prorogata, consentiva di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con pagamento di imposta e aggio e cancellazione di interessi, sanzioni e interessi di mora. Le rate potessero estendersi fino a 18.
  3. Rottamazione‑quinquies (2026): introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 82‑101), consente di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, anche per contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; il primo pagamento è previsto per il 31 luglio 2026 . È possibile pagare in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali (massimo 9 anni) . I debiti inclusi comprendono imposte erariali, contributi INPS, IVA, tributi locali (solo per interessi e aggio) e multe stradali. Sono esclusi gli atti di accertamento esecutivo e le sentenze di condanna .

Le definizioni agevolate sono opportunità preziose: consentono di azzerare sanzioni e interessi, dilazionare il pagamento e regolarizzare la posizione fiscale. Tuttavia richiedono attenzione a scadenze e condizioni. L’Avv. Monardo e il suo team assistono i contribuenti nell’accesso alla rottamazione, nella verifica dei carichi rottamabili e nella presentazione delle istanze.

3. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica di un atto o l’insorgere dei primi segnali di crisi

Quando arriva una cartella esattoriale, un atto di pignoramento o una comunicazione di irregolarità, oppure quando l’impresa inizia a non essere in grado di pagare puntualmente fornitori e dipendenti, occorre agire rapidamente. Di seguito è riportato un percorso operativo per il debitore, suddiviso per fasi.

3.1 Analisi preliminare dell’atto e della situazione aziendale

  1. Verifica della legittimità dell’atto: controllare termini di notifica, prescrizione e decadenza. Le cartelle esattoriali devono essere notificate entro determinati termini, e l’opposizione può essere fondata su vizi formali.
  2. Esame della documentazione contabile: valutare bilanci, flussi di cassa, scadenzario dei debiti, esposizione verso banche e fornitori. Identificare eventuali crediti recuperabili e beni liquidabili senza pregiudicare la continuità.
  3. Segnalazione dei segnali di crisi: rilevare debiti scaduti verso dipendenti, fornitori, erario, istituti di previdenza; revoche di affidamenti bancari; protesti. Tali indicatori richiedono l’attivazione del sistema di allerta interno .
  4. Consultazione con professionisti: avvocati e commercialisti specializzati nella crisi d’impresa possono identificare i rimedi adeguati. Lo studio dell’Avv. Monardo, grazie alla multidisciplinarità, valuta sia gli aspetti giuridici sia quelli fiscali e contabili.

3.2 Scelta dello strumento appropriato

In base all’analisi, occorre scegliere la procedura più adatta. La tabella seguente riassume le caratteristiche essenziali degli strumenti disponibili.

StrumentoDestinatariRequisiti principaliVantaggi principali
Composizione negoziataTutte le imprese in crisi, anche non insolventiIstanza tramite piattaforma; test sulla continuità; nomina di espertoTrattative protette; misure cautelari; possibilità di accordi con creditori; incentivi
Accordo di ristrutturazioneImprese non sovraindebitateAccordo con creditori che rappresentano almeno il 60% (o 75%) dei creditiEvita la liquidazione; può coinvolgere anche i creditori dissenzienti; tutela la continuità
PROImprese di qualsiasi dimensionePiano con adesione del 60% dei creditori; omologazione giudizialePossibilità di cram‑down; maggiore flessibilità; tutela dell’attività
Concordato preventivoImprese insolventi ma recuperabiliPiano liquidatorio o in continuità; votazione dei creditori; approvazione del tribunaleSospensione delle azioni esecutive; possibilità di continuità aziendale; riduzione del debito
Procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata)Persone fisiche, professionisti, agricoltori, imprese minoriDebiti non superiori alle soglie; mancanza di fallibilitàMoratoria fino a due anni; esdebitazione finale; procedura giudiziale semplificata
Definizioni agevolate (rottamazione, tregua fiscale)Tutti i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossioneDebiti compresi nelle finestre temporali; presentazione dell’istanza; rispetto delle scadenzeAzzeramento sanzioni e interessi; rateizzazioni lunghe; possibilità di definire anche vecchi debiti

3.3 Procedura di composizione negoziata: fasi operative

  1. Accesso alla piattaforma: il debitore compila l’istanza indicando dati della società, esposizione debitoria, bilanci, elenco dei creditori e allega la relazione sull’adeguatezza degli assetti. La piattaforma fornisce test per valutare la capacità di continuità .
  2. Nomina dell’esperto: l’esperto viene scelto dagli elenchi regionali da una commissione composta da magistrato, rappresentante della Camera di commercio e prefetto, oppure dal segretario generale per imprese sotto soglia .
  3. Colloqui preliminari: l’esperto convoca l’imprenditore e analizza la situazione. Viene redatta una relazione e viene fissato un programma di negoziazione con i creditori.
  4. Trattative e misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale misure cautelari (sospensione di azioni esecutive, inibizione di revoche di affidamenti). Le trattative si svolgono con il supporto dell’esperto, che redige verbali. È possibile proporre la cessione dell’azienda, la rinegoziazione dei debiti, l’intervento di nuovi finanziatori.
  5. Esito: se si raggiunge un accordo, esso può essere omologato ed esteso anche ai creditori dissenzienti, oppure può costituire la base per un accordo di ristrutturazione, un PRO o un concordato. Se le trattative falliscono, si può accedere direttamente al concordato semplificato.

3.4 Azione rispetto agli atti dell’agente della riscossione

Quando il contribuente riceve una cartella, un avviso di accertamento esecutivo o un atto di pignoramento, deve distinguere tra:

  1. vizi formali e sostanziali: se l’atto presenta difetti di notifica, prescrizione o errori di calcolo, si può proporre ricorso davanti al giudice tributario entro 60 giorni (per gli avvisi di accertamento) o al giudice ordinario per cartelle prive di titolo. I vizi formali possono comportare l’annullamento dell’atto.
  2. rateazione e sospensione amministrativa: l’agente della riscossione può concedere dilazioni di pagamento fino a 72 rate mensili (se il debito è inferiore a 120.000 €) o 120 rate in casi di comprovata difficoltà. La presentazione della domanda sospende le azioni esecutive. In caso di rigetto si può impugnare o chiedere la dilazione in sede giudiziale.
  3. Definizione agevolata (rottamazione): se l’atto rientra nel perimetro temporale della rottamazione‑quinquies (2000‑2023) si può richiedere la definizione, pagando solo l’imposta e azzerando sanzioni e interessi. Occorre rispettare le scadenze (domanda entro 30 aprile 2026, prima rata o saldo entro 31 luglio 2026) . Il mancato pagamento di due rate consecutive fa decadere dal beneficio .

4. Difese e strategie legali per contrastare insolvenza e crisi

Dal punto di vista del debitore, le strategie per difendersi dalla crisi e prevenire l’insolvenza devono combinare misure proattive (pianificazione e organizzazione) e reattive (impugnazioni e negoziazioni). Di seguito le principali linee di intervento.

4.1 Potenziare gli assetti organizzativi

Come visto, l’obbligo di adottare assetti adeguati è essenziale. Questo significa dotarsi di:

  1. pianificazione finanziaria e di tesoreria: costruire un budget di cassa con proiezioni a 12 mesi per intercettare tempestivamente eventuali squilibri.
  2. sistemi di controllo di gestione: monitorare i margini, i costi fissi e variabili, i flussi di cassa e definire indicatori di early warning.
  3. reportistica periodica: predisporre bilanci infrannuali, analisi dei clienti e fornitori, verifiche dei rating bancari. Uno strumento base è il “test pratico” raccomandato dal CCII per verificare la sostenibilità dei debiti.
  4. consulenza specialistica: coinvolgere esperti legali e commercialisti per interpretare i segnali e suggerire le azioni correttive, in modo da evitare la responsabilità degli amministratori .

4.2 Impugnazioni e sospensioni giudiziali

Se l’impresa si trova già in fase di insolvenza o ha ricevuto atti esecutivi, è possibile:

  1. Impugnare le cartelle e gli avvisi: per vizi di notifica, mancanza di motivazione, inesistenza del titolo. Il ricorso va presentato al giudice competente entro i termini previsti. Lo studio dell’Avv. Monardo analizza la documentazione e predispone ricorsi ad hoc.
  2. Richiedere sospensioni cautelari: durante la composizione negoziata o la presentazione di un concordato/accordo, è possibile chiedere al tribunale misure protettive che sospendono pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche. La giurisprudenza del 2025 ha confermato che la composizione negoziata può attenuare il periculum in mora e giustificare la revoca di sequestri .
  3. Opporsi al pignoramento: il debitore può eccepire la mancata notifica della cartella, l’inesistenza del titolo esecutivo, l’inefficacia dell’ipoteca (in caso di debiti inferiori a 20.000 €). L’assistenza legale è fondamentale per rispettare i termini e dimostrare l’illegittimità dell’esecuzione.

4.3 Negoziazione con creditori e istituti bancari

Un elemento centrale della crisi è la gestione dei rapporti con le banche e i fornitori. Strategie possibili:

  1. Rinegoziazione dei termini di pagamento: prolungare le scadenze, convertire debiti a breve termine in debiti a medio/lungo termine, ottenendo maggiore liquidità immediata.
  2. Accordo di ristrutturazione: proporre ai creditori un accordo che preveda una riduzione o un allungamento del debito, con garanzie aggiuntive o cessione di asset non strategici.
  3. Accesso a nuova finanza: richiedere finanziamenti prededucibili durante la composizione negoziata o il concordato, che saranno rimborsati prima dei crediti preesistenti. Questo strumento può sostenere la continuità aziendale.

4.4 Accesso ai piani del consumatore e agli accordi di composizione

Per le persone fisiche sovraindebitate, è possibile:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: consente di dilazionare il pagamento dei debiti con rate sostenibili. Grazie al correttivo 2024 sono ammesse moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati . L’accesso è però riservato ai soggetti che hanno contratto i debiti per bisogni personali e non per attività imprenditoriali (come chiarito dalla sentenza 29746/2025 ).
  2. Accordo di composizione della crisi: rivolto a imprese minori, professionisti e agricoltori. Prevede l’omologazione da parte del tribunale e può essere più flessibile del piano del consumatore, potendo includere anche debiti professionali.
  3. Liquidazione controllata ed esdebitazione: se il debitore non dispone di alcun patrimonio, può chiedere l’esdebitazione totale al termine della liquidazione controllata. È un’extrema ratio, utile per ripartire senza debiti residui.

4.5 Definizioni agevolate: istruzioni operative

Le definizioni agevolate, in particolare la rottamazione‑quinquies, rappresentano un’occasione concreta per ridurre i carichi fiscali. Ecco come procedere:

  1. Verificare i carichi definibili: accedere al proprio cassetto fiscale o richiedere il prospetto informativo all’agente della riscossione (è disponibile dal 20 gennaio 2026). I debiti dovranno essere stati affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 .
  2. Presentare l’istanza: compilare la domanda sul portale dell’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026. È possibile indicare se si vuole pagare in un’unica soluzione o in rate (fino a 54 bimestri) .
  3. Piano di pagamento: se si sceglie la rateazione, il versamento avviene in 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo. L’omesso pagamento di due rate fa decadere dal beneficio .
  4. Verifica degli effetti: la definizione determina lo stralcio di sanzioni e interessi, riduce l’aggio ed evita l’iscrizione di ulteriori ipoteche. Tuttavia non sospende l’obbligo di pagare eventuali somme derivanti da sentenze penali (confisca, ammenda) e contributi previdenziali non affidati all’agente della riscossione.

4.6 Errori comuni da evitare

Nonostante la presenza di strumenti efficaci, molti debitori commettono errori che aggravano la situazione. Gli errori più frequenti sono:

  • Ignorare i primi segnali di crisi: trascurare i ritardi nei pagamenti o le revoche di affidamento può far precipitare la crisi in insolvenza. È essenziale attivarsi appena emergono squilibri .
  • Richiedere la composizione negoziata troppo tardi: se la situazione è già compromessa, l’esperto non potrà proporre soluzioni realistiche. Occorre agire ai primi segni di crisi.
  • Sottovalutare il ruolo degli esperti: la collaborazione con l’esperto è determinante; opporsi alle sue indicazioni o nascondere informazioni può compromettere l’esito.
  • Non rispettare le scadenze fiscali: la rottamazione richiede il rispetto rigoroso di termini per la domanda e il pagamento. L’omissione di una rata comporta la decadenza dai benefici .
  • Assumere impegni insostenibili: accordi di ristrutturazione o piani del consumatore devono essere realistici. Sottostimare le entrate o sovrastimare la capacità di rimborso può determinare il fallimento del piano.

5. Strumenti alternativi e complementari

Oltre alle procedure principali, esistono strumenti alternativi che consentono di risolvere la crisi o evitare l’insolvenza.

5.1 Piano attestato di risanamento e accordi transattivi

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un progetto di riorganizzazione aziendale che non richiede omologazione giudiziale ma deve essere attestato da un professionista indipendente. Prevede misure per ristrutturare il debito (es. cessioni di asset, aumento di capitale, accordi con banche) e offre esenzioni da revocatorie fallimentari. È adatto quando l’impresa è in crisi ma non insolvente.

Gli accordi transattivi con l’Agenzia delle Entrate o l’agente della riscossione (ex art. 182‑ter L.F., oggi assorbito nel CCII) consentono di definire un debito tributario con abbattimento di sanzioni e interessi nel contesto del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. Occorre presentare un piano che preveda la soddisfazione del Fisco in misura non inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione.

5.2 Composizione assistita e organismi di composizione

Prima dell’abolizione delle procedure di allerta, era prevista la composizione assistita presso gli organismi di composizione della crisi, simile alla mediazione. Oggi tale funzione è assorbita dalla composizione negoziata. Tuttavia gli organismi di composizione della crisi (OCC) continuano a gestire le procedure di sovraindebitamento. Essi nominano un professionista che assiste il debitore nel piano del consumatore o nell’accordo, certificando la veridicità dei dati e presentando la proposta al tribunale .

5.3 Contratti di moratoria e convenzioni di moratoria

Gli imprenditori possono stipulare contratti di moratoria con alcuni creditori (es. banche) per sospendere temporaneamente le scadenze; i contratti devono essere comunicati all’OCC o all’esperto e sono vincolanti solo per le parti che li sottoscrivono. Il correttivo 2024 prevede che tali moratorie possano essere fino a due anni per i crediti privilegiati . Inoltre, le convenzioni di moratoria (art. 62 CCII) consentono a un certo numero di creditori di vincolare anche i dissenzienti se raggiungono determinate maggioranze.

5.4 Composizione negoziata e trattamento dei contratti in corso

Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale la sospensione o la rinegoziazione dei contratti in corso (leasing, forniture, locazioni). Può anche sciogliersi da contratti onerosi previo indennizzo. Il beneficio consente di alleggerire il carico finanziario e migliorare la liquidità.

5.5 Finanza ponte e prededuzione

La finanza ponte concessa durante la composizione negoziata o il concordato è prededucibile, cioè viene rimborsata in via prioritaria rispetto agli altri creditori. Ciò incentiva gli investitori a supportare le imprese in difficoltà. È tuttavia necessaria l’autorizzazione del tribunale e l’attestazione di esperto o commissario.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito proponiamo alcune tabelle di sintesi.

6.1 Differenze tra crisi e insolvenza

ElementoCrisiInsolvenza
DefinizioneStato che rende probabile l’insolvenza; flussi di cassa insufficienti nei successivi 12 mesiStato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’impossibilità di soddisfare le obbligazioni
GravitàSituazione di pre‑allarme; potenzialmente reversibileSituazione irreversibile o difficilmente reversibile; perdita della continuità
Finalità degli interventiRisanamento, ristrutturazione, continuitàLiquidazione ordinata del patrimonio, tutela dei creditori
Strumenti principaliComposizione negoziata, accordo di ristrutturazione, PRO, piano attestatoConcordato preventivo, liquidazione giudiziale
Controlli esterniAutonoma iniziativa dell’imprenditore; eventuale intervento dell’espertoControllo del tribunale e del curatore

6.2 Procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggetti destinatariCaratteristiche principali
Piano del consumatoreConsumatori (debiti per esigenze personali)Moratoria fino a 2 anni per crediti privilegiati; occorre che il debitore agisca con diligenza
Accordo di composizione della crisiProfessionisti, imprenditori agricoli, start‑up, imprese minoriAccordo con creditori e omologazione giudiziale; può prevedere pagamento parziale dei debiti
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitati senza fallibilitàLiquidazione del patrimonio; esdebitazione residua al termine
Esdebitazione del debitore incapientePersone fisiche senza patrimonioCancellazione totale dei debiti con procedura semplificata

6.3 Rottamazione‑quinquies (principali scadenze)

FaseTermineDescrizione
Richiesta del prospetto informativo20 gennaio 2026 (apertura servizio)Il contribuente può visualizzare online i carichi definibili
Presentazione domandaEntro 30 aprile 2026Istanza tramite sito dell’agente della riscossione
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2026Saldo completo dei debiti (imposta + aggio ridotto)
Pagamento rateale54 rate bimestrali (inizio 31 luglio 2026)Rate costanti; interessi al 3% annuo
Decadenza dal beneficioMancato pagamento di due rate non consecutivePerdita dei vantaggi e ripresa delle azioni esecutive

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito sono raccolte alcune domande comuni di imprenditori, professionisti e privati alle prese con crisi e insolvenza, con risposte pratiche.

  1. Cos’è esattamente la crisi d’impresa?
    La crisi è un momento di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario che rende probabile l’insolvenza. Non coincide con la mancanza immediata di liquidità ma con la previsione che nei successivi 12 mesi i flussi di cassa non saranno sufficienti a soddisfare le obbligazioni .
  2. Quando si può parlare di insolvenza?
    L’insolvenza si manifesta con inadempimenti (es. mancato pagamento di debiti) o altri fatti esteriori (revoca di affidamenti, protesti) che dimostrano la definitiva incapacità di pagare i debiti . Non basta un bilancio negativo; è necessaria una valutazione complessiva .
  3. Come posso capire se la mia azienda è in crisi o insolvente?
    Occorre eseguire analisi di tesoreria e test di continuità: se i flussi di cassa previsionali non coprono i debiti nei prossimi 12 mesi, si è in crisi. Se si accumulano inadempimenti gravi e non si intravedono soluzioni, la situazione è di insolvenza.
  4. Quali sono gli obblighi degli amministratori?
    Devono adottare assetti organizzativi adeguati per rilevare la crisi; se ignorano i segnali possono essere ritenuti responsabili dei debiti sociali .
  5. Cosa devo fare se ricevo una cartella esattoriale?
    Verificare la legittimità dell’atto (notifica, prescrizione), valutare la definizione agevolata o la rateazione e, se necessario, presentare ricorso entro i termini. Lo studio dell’Avv. Monardo offre assistenza per l’analisi e l’impugnazione.
  6. Posso sospendere i pignoramenti mentre ristrutturo il debito?
    Sì, durante la composizione negoziata o la presentazione di un concordato/accordo di ristrutturazione è possibile chiedere al tribunale misure protettive che sospendano le azioni esecutive.
  7. La composizione negoziata può impedire i sequestri?
    Le sentenze del 2025 hanno stabilito che l’avvio della composizione negoziata e la presentazione di un piano credibile possono indurre il giudice a revocare o limitare sequestri e altre misure cautelari .
  8. Devo coinvolgere tutti i creditori nella composizione negoziata?
    La procedura prevede che l’imprenditore proponga soluzioni a tutti i creditori; tuttavia, possono essere conclusi accordi parziali (es. con le banche) o contratti di moratoria che vincolano solo le parti aderenti .
  9. Cos’è il PRO e come funziona il cram‑down?
    Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) è un piano negoziale che richiede l’adesione del 60% dei creditori; se omologato dal tribunale può essere imposto ai creditori dissenzienti (cram‑down). È un ibrido tra accordo di ristrutturazione e concordato.
  10. Quali sono le principali novità del correttivo 2024?
    Ha modificato definizioni e procedure, introducendo moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati nei piani del consumatore , definendo in maniera più precisa “consumatore” e prevedendo correttivi nelle convenzioni di moratoria .
  11. Un socio garante può accedere al piano del consumatore?
    No, la Cassazione ha ribadito che l’amministratore o socio che ha prestato garanzia per la società non è considerato consumatore e quindi non può accedere a tale piano .
  12. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione?
    Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa decadere dal beneficio della rottamazione‑quinquies e i debiti tornano integralmente esigibili .
  13. Posso richiedere una rottamazione se sono decaduto da quella precedente?
    Sì, la rottamazione‑quinquies consente anche ai contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni di presentare una nuova domanda .
  14. Quanto dura la liquidazione controllata?
    La durata dipende dal tempo necessario a liquidare i beni. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione totale. Per le imprese minori l’intera procedura è più snella rispetto alla liquidazione giudiziale.
  15. È possibile uscire dalla crisi senza liquidare l’azienda?
    Sì, attraverso la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione o il PRO, è possibile trovare soluzioni che consentono la continuità aziendale. Anche il concordato in continuità mira a salvaguardare l’attività.
  16. Che ruolo ha l’OCC?
    Gli Organismi di Composizione della Crisi nominano i gestori delle procedure di sovraindebitamento, attestano i piani e assistono i debitori .
  17. Se pago il debito posso ottenere la revoca del sequestro?
    Sì, la Cassazione ha ritenuto che il pagamento del debito, anche tramite rateazioni, concordati o composizione negoziata, giustifica la revoca del sequestro preventivo perché lo scopo dello Stato è la riscossione .
  18. Quali debiti possono essere definiti con la rottamazione‑quinquies?
    Tutti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi tributi erariali, contributi INPS e multe. Sono esclusi gli atti di accertamento esecutivo e i debiti derivanti da sentenze penali .
  19. La composizione negoziata comporta la perdita dell’impresa?
    No, l’obiettivo è preservare l’attività. Solo se non si raggiungono accordi o se l’impresa è già insolvente si procede alla liquidazione. L’esperto non gestisce l’impresa ma facilita le trattative .
  20. Posso chiedere la composizione negoziata se sono una società agricola o una start‑up?
    Sì, la composizione negoziata è aperta a tutte le imprese, comprese le agricole e le start‑up innovative. I requisiti per l’accesso sono legati allo stato di crisi e non alla forma giuridica.

8. Simulazioni pratiche ed esempi numerici

Per illustrare meglio le strategie di gestione della crisi e dell’insolvenza, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i nomi sono di fantasia).

8.1 Caso A: Impresa di costruzioni in crisi finanziaria

Situazione: la società EdilBetaxxxx S.r.l. ha 12 dipendenti e fatturato annuo di 1,2 milioni di euro. Negli ultimi mesi ha accumulato debiti verso fornitori per 300.000 €, scaduti da oltre 90 giorni, e debiti fiscali per 80.000 €. La banca ha revocato l’affidamento di 150.000 € e alcuni lavori sono stati sospesi.

Analisi: i flussi di cassa non coprono le obbligazioni nei prossimi 12 mesi, indicando una crisi. Non ci sono ancora inadempimenti strutturali, ma l’impresa rischia l’insolvenza se non interviene.

Azioni: 1. Il legale e il commercialista analizzano i bilanci e predispongono test di continuità. 2. Presentano domanda di composizione negoziata tramite la piattaforma delle Camere di Commercio . 3. Viene nominato un esperto che convoca le banche e i fornitori; propone la rinegoziazione dei debiti: dilazione a 5 anni con interessi ridotti. 4. Si richiede la sospensione delle azioni esecutive al tribunale, evitando pignoramenti su conti e mezzi. 5. Grazie all’accordo, l’impresa ottiene nuova finanza ponte per completare i cantieri. Dopo 18 mesi la società torna in equilibrio, evitando l’insolvenza.

8.2 Caso B: Professionista sovraindebitato con garanzie personali

Situazione: il dott. Rossi, medico, ha sottoscritto prestiti personali per 150.000 € per ristrutturare lo studio e ha garantito con fideiussione un leasing a favore della società di cui è socio al 50%. L’azienda non riesce a pagare il leasing; la banca escute la fideiussione.

Analisi: il professionista è sovraindebitato. Tuttavia, in base alla Cassazione 29746/2025, non può accedere al piano del consumatore perché la garanzia è connessa all’attività imprenditoriale . Può invece proporre un accordo di composizione della crisi.

Azioni: 1. Presenta istanza all’OCC allegando elenco debiti, redditi e beni. Viene nominato un gestore che verifica la veridicità dei dati . 2. Propone ai creditori un piano che prevede il pagamento del 40% del debito in 5 anni, finanziato dalla vendita di un immobile non strumentale e dalla rateazione delle entrate. Il restante 60% viene stralciato. 3. Il tribunale omologa l’accordo e dichiara l’esdebitazione per i debiti residui.

8.3 Caso C: Azienda fallita e rottamazione‑quinquies

Situazione: la GlobalFoodxxxx S.p.A., dopo anni di perdite, viene posta in liquidazione giudiziale nel 2024. Nel 2026 la società ha ancora debiti fiscali per 1 milione di euro relativi a cartelle affidate nel 2015. I liquidatori valutano la definizione agevolata.

Analisi: i debiti rientrano nel periodo 2000‑2023 e sono quindi definibili con la rottamazione‑quinquies .

Azioni: 1. Il liquidatore presenta domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026 scegliendo il pagamento rateale in 54 rate . 2. Grazie alla definizione, vengono stralciati circa 500.000 € di sanzioni e interessi; restano da pagare 500.000 € di imposta e aggio ridotto. 3. La società paga le prime rate; il mancato pagamento di due rate farebbe decadere dal beneficio , quindi viene predisposto un piano di liquidità.

8.4 Caso D: Piccola impresa agricola sotto soglia

Situazione: l’azienda agricola VerdeMarexxxx, con ricavi annuali di 150.000 €, ha debiti verso fornitori di 80.000 € e verso l’INPS di 40.000 €. I crediti non incassati da clienti ammontano a 60.000 €. La crisi deriva da eventi climatici eccezionali.

Analisi: l’impresa rientra nella categoria sotto soglia (ricavi < 200.000 €, debiti < 500.000 €) . Può quindi accedere alla composizione negoziata con procedura semplificata.

Azioni: 1. Presenta istanza tramite la piattaforma; la nomina dell’esperto viene effettuata dal segretario generale della Camera di commercio . 2. L’esperto aiuta a redigere un piano di ristrutturazione, che prevede la sospensione degli interessi sui debiti e l’accesso a un contributo regionale a fondo perduto per calamità. 3. I creditori accettano la proposta; l’impresa evita la liquidazione e mantiene la continuità aziendale.

9. Conclusioni

La distinzione tra crisi d’impresa e stato di insolvenza non è meramente terminologica: comporta differenze sostanziali negli interventi giuridici e nei diritti del debitore. La crisi rappresenta un campanello d’allarme che, se colto tempestivamente, consente di adottare soluzioni negoziali e concordate, evitare l’insolvenza e salvaguardare l’attività. L’insolvenza, invece, segna la perdita irreversibile della continuità e conduce alla liquidazione giudiziale.

L’evoluzione normativa culminata nel CCII e nei correttivi del 2024‑2025 ha privilegiato gli strumenti di composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e definizioni agevolate. Allo stesso tempo ha rafforzato la responsabilità degli amministratori nel predisporre assetti adeguati e nel segnalare tempestivamente la crisi. Le sentenze più recenti della Cassazione hanno sottolineato l’importanza di valutazioni concrete sulla continuità aziendale , di retrodatare la dichiarazione di insolvenza quando la crisi era già irreversibile e di utilizzare la composizione negoziata come scudo contro misure cautelari ingiustificate .

Per debitori e contribuenti l’adozione di strategie mirate – come la composizione negoziata, gli accordi con creditori, l’accesso ai piani del consumatore, la rottamazione dei debiti fiscali – può fare la differenza tra il salvataggio dell’attività e la liquidazione. È essenziale agire tempestivamente, con il supporto di professionisti esperti.

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