Quanto dura il pignoramento del conto corrente aziendale nel dettaglio

Introduzione: l’importanza di conoscere la durata del pignoramento

Il pignoramento del conto corrente aziendale è una delle misure più invasive che l’Amministrazione finanziaria e i creditori possano attivare nei confronti di un’impresa o di un professionista. Bloccare il conto aziendale significa paralizzare i pagamenti ai fornitori, il pagamento dei dipendenti e la possibilità di incassare i ricavi: in breve, può compromettere seriamente la continuità aziendale e la reputazione dell’impresa. Spesso, la durata e le modalità operative di un pignoramento esattoriale sono poco conosciute e vengono confuse con quelle dell’espropriazione presso terzi ordinaria; ciò porta molti imprenditori a non impugnare l’atto per tempo o, peggio, a rassegnarsi a vedersi sottrarre somme anche quando la procedura è illegittima.

L’articolo che segue – aggiornato ad aprile 2026 – fornisce una panoramica completa e operativa su quanto dura il pignoramento del conto corrente aziendale, quali sono i limiti di legge, la procedura e i principali rimedi difensivi. Si basa sulle disposizioni normative più aggiornate (DPR 602/1973, art. 72‑bis; D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 – c.d. Testo Unico Riscossione – artt. 170 e 171; Codice di procedura civile, artt. 545, 546 e 551‑bis; leggi speciali come il D.L. 19/2024 e la legge di bilancio 2026) e sulla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e dei tribunali italiani.

Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Inoltre, è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Grazie a questa duplice competenza – legale e negoziale – l’avv. Monardo è in grado di affiancare imprenditori, professionisti e privati in tutte le fasi del pignoramento, offrendo:

  • Analisi degli atti: verifica della regolarità della notifica, del titolo esecutivo e dei presupposti del pignoramento;
  • Ricorsi e sospensioni: proposizione di opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., istanze di sospensione al giudice dell’esecuzione, istanze di rateazione e rottamazione;
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione e con le banche, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedure di esdebitazione;
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: gestione delle cause civili e tributarie, ricorsi alla Corte di cassazione e attivazione della composizione negoziata della crisi d’impresa.

Se stai affrontando un pignoramento o temi che il tuo conto possa essere bloccato, è fondamentale agire rapidamente. Contatta immediatamente l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e per individuare la strategia più adeguata alla tua situazione.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa applicabile alla durata del pignoramento

Il pignoramento del conto corrente aziendale rientra nella categoria dell’espropriazione presso terzi, disciplinata dal Codice di procedura civile (artt. 543 ss.), ma nel caso dei crediti verso terzi per tributi e contributi si applica un rito speciale previsto dall’art. 72‑bis del DPR 602/1973 (ora trasfuso nell’art. 170 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33). La disciplina è stata più volte modificata, da ultimo con il D.L. 19/2024 e la legge di bilancio 2026. Di seguito si richiamano i principali testi normativi e i loro contenuti.

1.1.1 Art. 72‑bis DPR 602/1973 (art. 170 D.Lgs. 33/2025)

L’art. 72‑bis prevede che l’agente della riscossione possa, in luogo della citazione ex art. 543 c.p.c., ingiungere al terzo (banca o altro soggetto) di pagare le somme dovute al debitore direttamente all’agente. L’ordine può riguardare:

  • Somme maturate prima della notifica: il terzo deve versarle entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto ;
  • Somme maturate dopo la notifica: il versamento avviene alle rispettive scadenze .

Il terzo diventa custode e, in caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 72 DPR 602/1973 . Il legislatore ha chiarito che l’atto può essere redatto da dipendenti non abilitati e non è soggetto ad annotazione . Dal 1° gennaio 2026 l’art. 72‑bis è stato sostituito dall’art. 170 del D.Lgs. 33/2025, che mantiene la struttura ma riformula il linguaggio: l’ordine può contenere l’intimazione al terzo di pagare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e alle scadenze per le altre. Nonostante il nuovo numero dell’articolo, la sostanza del “periodo di cattura” di 60 giorni resta invariata.

1.1.2 Art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo e soglie di custodia)

L’art. 546 c.p.c. stabilisce che dalla data di notifica del pignoramento il terzo è obbligato a custodire le somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito. Il D.L. 19/2024 ha introdotto soglie minime al di sotto delle quali il terzo non deve trattenere l’intero importo, distinguendo tre fasce:

Fascia di credito del pignoranteSomma da trattenere dal terzo
Crediti fino a 1.100 €1.000 €
Crediti da 1.100,01 € a 3.200 €1.600 €
Crediti superiori a 3.200 €Metà dell’importo del credito

Queste soglie si applicano ai pignoramenti presso terzi notificati a partire dal 29 febbraio 2024. La norma, nella versione aggiornata, precisa che l’obbligo di custodia non opera per stipendi e pensioni già accreditati prima del pignoramento; per le somme future valgono le regole dell’art. 545 c.p.c. e delle leggi speciali. Con la riforma del Testo Unico Riscossione (art. 170) tali soglie sono confermate.

1.1.3 Art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili e limiti)

L’art. 545 c.p.c. disciplina i crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità. Le disposizioni più rilevanti per i conti correnti e per i pignoramenti esattoriali sono:

  • Crediti alimentari, sussidi di grazia o di sostentamento e indennità per maternità/malattie sono impignorabili ;
  • Gli stipendi, i salari e le indennità da lavoro possono essere pignorati nella misura di un quinto per tributi e per altri crediti . Se concorrano più cause (alimenti, tributi, ecc.), il pignoramento complessivo non può superare la metà dell’ammontare ;
  • Le pensioni e le indennità che tengono luogo di pensione sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro ; la parte eccedente è pignorabile nei limiti del terzo, quarto e quinto comma;
  • Quando stipendi o pensioni sono accreditati su conto corrente, le somme possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per gli accrediti avvenuti prima del pignoramento) o nei limiti di un quinto se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente . Il pignoramento eseguito oltre i limiti è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d’ufficio .

Questi limiti operano anche per i pignoramenti esattoriali, salvo che le norme speciali prevedano disposizioni più favorevoli all’erario. In ogni caso, la banca deve sempre verificare se sul conto vi siano stipendi o pensioni e applicare il limite del triplo dell’assegno sociale.

1.1.4 Art. 551‑bis c.p.c. (efficacia decennale del pignoramento)

Il D.L. 19/2024 ha inserito l’art. 551‑bis c.p.c., secondo cui il pignoramento di crediti verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo, qualora nel frattempo non sia stato emesso il provvedimento di assegnazione o di estinzione. Per evitare la decadenza, il creditore deve notificare al terzo – entro due anni dalla scadenza – una dichiarazione di interesse contenente i dati identificativi della procedura (ufficio giudiziario, parti, titolo, numero di ruolo) e depositarla telematicamente entro dieci giorni . La norma si applica anche ai pignoramenti pendenti al 22 marzo 2024 e per essi il termine di dieci anni si calcola dalla data di notifica. In mancanza della dichiarazione, il pignoramento si estingue e il terzo è liberato.

1.1.5 Nuovo Testo Unico Riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (artt. 169‑176)

Il D.Lgs. 33/2025 ha riordinato le disposizioni in materia di riscossione e, dal 1° gennaio 2026, ha sostituito il DPR 602/1973. Per i pignoramenti, gli articoli rilevanti sono:

  • Art. 169: pignoramento di fitti o pigioni (ex art. 72 DPR 602/1973);
  • Art. 170: pignoramento dei crediti verso terzi, corrispondente all’art. 72‑bis, con conferma dell’ordine al terzo di pagare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e le altre alle scadenze;
  • Art. 171: limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni; prevede che per stipendi fino a 2.500 € la quota pignorabile è un decimo, per stipendi tra 2.500 € e 5.000 € è un settimo, oltre 5.000 € è un quinto, con un’espressa tutela della “ultima mensilità” che non può essere pignorata;
  • Art. 176: definisce i termini di efficacia del pignoramento e richiama l’art. 551‑bis (dieci anni).

Il nuovo testo unico introduce inoltre l’obbligo per gli enti pubblici di comunicare i dati dei pagamenti tramite fatture elettroniche all’Agenzia delle entrate‑Riscossione (artt. 231‑233) e potenzia l’utilizzo del patrimonio informativo per individuare i conti correnti dei debitori. L’obiettivo è rendere più rapida l’esecuzione, ma ciò impone all’imprenditore di verificare tempestivamente la legittimità degli atti.

1.1.6 Legge di bilancio 2026, rottamazione‑quinquies e sospensione dei pignoramenti

La legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha previsto la rottamazione‑quinquies per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata entro 30 aprile 2026 e consente di pagare l’importo dovuto senza sanzioni e interessi di mora. Il piano può essere articolato in fino a 54 rate bimestrali (9 anni) , con un interesse del 3% dal 1° agosto 2026 sulle rate successive . Il mancato pagamento di due rate – anche non consecutive – comporta la decadenza .

La presentazione dell’istanza produce effetti immediati: sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca ogni azione esecutiva da parte dell’Agenzia, compresi i pignoramenti presso terzi . Il divieto opera automaticamente, ma il contribuente deve comunicare l’avvenuta adesione alla banca/terzo pignorato per evitare l’assegnazione delle somme . Dopo il pagamento della prima rata, i pignoramenti pendenti sono estinti, salve le somme già assegnate.

1.2 Principali pronunce giurisprudenziali (fino a aprile 2026)

La giurisprudenza svolge un ruolo fondamentale nell’interpretare la disciplina, in particolare per chiarire se il pignoramento cattura anche le somme future, se la notifica al debitore è obbligatoria e quali sono le conseguenze delle irregolarità. Riassumiamo le pronunce più rilevanti.

Cassazione, Sez. III, sentenza n. 28520/2025 – Pignoramento dinamico e periodo di cattura di 60 giorni

Con la sentenza n. 28520 depositata il 19 novembre 2025, la Corte di cassazione ha chiarito che l’art. 72‑bis (oggi art. 170) prevede un pignoramento “dinamico”. I giudici hanno ribadito che l’ordine di versamento entro 60 giorni riguarda le somme maturate prima della notifica, ma nel periodo tra la notifica e il sessantesimo giorno la banca deve congelare anche tutte le somme che vengono accreditate sul conto . Le somme accreditate in tale intervallo fanno parte del pignoramento e devono essere versate al Fisco allo scadere del periodo . La Corte ha affermato che il periodo di 60 giorni costituisce uno spatium deliberandi per il terzo e un tempo di “cattura”: trascorso tale termine, la banca trasmette le somme e sblocca il conto; il pignoramento esattoriale non si protrae oltre i 60 giorni salvo successivi atti esecutivi.

Cassazione, ordinanza n. 6/2026 – Obbligo di notifica al debitore

Nel gennaio 2026 la Corte di cassazione, con ordinanza n. 6/2026, ha stabilito che l’atto di pignoramento esattoriale deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. Se l’atto è notificato solo al terzo, il pignoramento è “inesistente” e non può essere sanato dalla successiva conoscenza del debitore . La stessa decisione ha affermato che, se il debitore presenta una domanda di rateazione del debito e paga la prima rata prima che sia emessa l’ordinanza di assegnazione, il pignoramento perde efficacia . Questa pronuncia rinforza l’onere per l’agente della riscossione di osservare scrupolosamente le formalità della notifica.

Cassazione, sez. III, sentenza n. 26519/2017 – Nullità dell’atto senza indicazione dettagliata dei titoli

Con la sentenza n. 26519/2017 la Cassazione ha dichiarato nullo il pignoramento esattoriale che non indichi con sufficiente dettaglio le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito che costituiscono il titolo. La Corte ha osservato che, pur potendo l’atto rinviare ai documenti notificati al contribuente, deve contenere gli elementi minimi (numero e data delle cartelle, importi). In mancanza, l’atto viola l’art. 543 c.p.c. e l’art. 72‑bis ed è suscettibile di opposizione. Questa sentenza, spesso richiamata dalla giurisprudenza successiva, impone all’agente della riscossione di “personalizzare” l’atto.

Cassazione, sez. III, sentenza n. 21081/2015 – Determinazione della somma in base alla dichiarazione del terzo

La sentenza n. 21081/2015 ha affrontato il tema dell’opposizione del terzo pignorato all’ordinanza di assegnazione. La Corte ha precisato che, quando il conto corrente presenta un saldo inferiore alla somma richiesta, la banca deve dichiarare il saldo effettivo al momento della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e non può essere obbligata a pagare somme maggiori. Eventuali incrementi successivi del credito dopo la dichiarazione non sono pignorati, salvo nuovo atto. Questa pronuncia, pur riferita alla procedura ordinaria, viene richiamata per interpretare l’art. 72‑bis nei casi in cui l’atto non contenga l’ordine di trattenere anche i crediti futuri.

Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 35/2025 – Impignorabilità di indennità di invalidità e prestazioni assistenziali

La Corte di cassazione lavoro, nel 2025, ha ribadito che le indennità di invalidità civile e altre prestazioni assistenziali non sono pignorabili nemmeno per debiti tributari. La banca, in qualità di terzo, deve distinguere tali somme dallo stipendio o da altri redditi e rifiutare l’ordine di pagamento. Questa pronuncia si collega all’art. 545 c.p.c., che tutela i crediti assistenziali.

Corte costituzionale, sentenza n. 80/2021 – Legittimità dell’art. 72‑ter

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 72‑ter DPR 602/1973, che consente l’esecuzione su stipendi e pensioni in misura superiore rispetto al pignoramento ordinario. La Corte ha ritenuto che la compressione della tutela del debitore sia bilanciata dall’interesse pubblico alla riscossione dei tributi e che permane la protezione del minimo vitale. Questa pronuncia conferma la costituzionalità del pignoramento esattoriale, ma ricorda che i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. restano applicabili.

1.3 Evoluzione normativa 2024‑2026

La materia dei pignoramenti esattoriali è in continua evoluzione. Nel biennio 2024‑2026 si sono succeduti numerosi interventi legislativi:

  1. Decreto‑legge 19/2024 (PNRR 4): ha modificato l’art. 546 c.p.c., introdotto l’art. 551‑bis (efficacia decennale) e previsto l’obbligo per il creditore di indicare l’IBAN per il pagamento; ha previsto che i pignoramenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto siano soggetti al termine di dieci anni .
  2. D.Lgs. 33/2025: ha riordinato la disciplina in un testo unico, confermando la struttura dell’art. 72‑bis e i limiti di pignorabilità, e ha introdotto nuove soglie (1/10, 1/7, 1/5) per stipendi e pensioni (art. 171).
  3. Legge di bilancio 2026: ha istituito la rottamazione‑quinquies con 54 rate, ha esteso la definizione ai carichi fino al 2023 e ha sospeso le azioni esecutive fino al pagamento della prima rata .
  4. Decreti attuativi dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione: nel 2025 e 2026 sono state emesse circolari che disciplinano l’operatività dei pignoramenti e la verifica dei conti correnti tramite dati delle fatture elettroniche.

Per l’imprenditore e il professionista è quindi essenziale monitorare le novità legislative per tutelare il proprio patrimonio.

2 Procedura del pignoramento del conto corrente aziendale

2.1 Notifica dell’atto e ruolo del terzo pignorato

Il pignoramento presso terzi inizia con la notifica dell’atto sia al debitore sia al terzo (banca). L’atto deve indicare:

  • Il titolo esecutivo (cartelle di pagamento, avvisi di addebito); una semplice formula di rinvio è ammessa solo se è possibile ricostruire gli importi ;
  • L’importo complessivo del credito per cui si procede, le spese e le maggiorazioni;
  • Il termine di 60 giorni per le somme maturate prima della notifica e l’ordine di pagamento alle scadenze per le somme future ;
  • L’avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, il terzo risponde in proprio del pagamento.

La notifica deve essere fatta al debitore presso la sua sede o domicilio e al terzo. Se manca la notifica al debitore, il pignoramento è inesistente . È frequente che l’agente della riscossione noti solo al terzo; in tal caso conviene contestare immediatamente l’atto.

2.2 Effetti immediati: custodia e congelamento del conto

Dalla notifica, il terzo assume il ruolo di custode delle somme dovute al debitore, entro i limiti di legge. L’atto di pignoramento può prevedere due ordini:

  1. Pagamento entro 60 giorni delle somme già maturate: la banca deve accantonare il saldo creditore presente al momento della notifica. Se il conto è in rosso, l’atto produce comunque i suoi effetti per 60 giorni; eventuali somme accreditate in questo periodo saranno bloccate .
  2. Pagamento alle scadenze per le somme che matureranno dopo: per esempio, canoni di locazione, compensi o rimborsi.

Durante il periodo di 60 giorni (c.d. spatium deliberandi), la banca non può versare al debitore le somme accreditate. A differenza del pignoramento ordinario, che congela solo il saldo esistente alla data della dichiarazione, l’art. 72‑bis prevede un pignoramento dinamico: tutte le somme che entrano nel conto nei 60 giorni vengono “catturate” e versate al Fisco . Questo significa che, anche se il conto era negativo al momento della notifica, eventuali bonifici, fatture incassate o pagamenti dei clienti saranno immediatamente bloccati.

Alla scadenza dei 60 giorni, la banca deve:

  1. Versare le somme accantonate all’Agenzia delle entrate‑Riscossione;
  2. Dare la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. indicando se trattiene ancora altre somme (per esempio, se sono previste scadenze future);
  3. Sbloccare il conto per le somme non pignorate. Se il debito non è ancora soddisfatto, l’agente può emettere un nuovo atto di pignoramento.

Se il creditore non chiede l’assegnazione o non viene emessa l’ordinanza di assegnazione entro dieci anni dalla notifica, il pignoramento perde efficacia (art. 551‑bis c.p.c.) .

2.3 Pignoramento esattoriale vs pignoramento ordinario

È importante distinguere il pignoramento esattoriale (art. 72‑bis) dal pignoramento ordinario (artt. 543 ss. c.p.c.):

CaratteristicaPignoramento esattoriale (art. 72‑bis/170)Pignoramento ordinario
Titolo esecutivoCartelle di pagamento/avvisi di addebitoTitoli giudiziari, cambiali, atti notarili
NotificaDeve essere fatta a terzo e debitore; atto può essere redatto da dipendentiCitazione ex art. 543 con invito al terzo a rendere dichiarazione
Periodo di custodia60 giorni per somme maturate prima della notifica; somme future fino alle rispettive scadenzeSospensione limitata al saldo esistente alla data della dichiarazione del terzo
Necessità dell’intervento del giudiceNon è richiesta l’ordinanza di autorizzazione; l’agente può procedere direttamenteÈ necessaria l’ordinanza del giudice per l’assegnazione del credito
Limiti di pignorabilitàDerivano dall’art. 545 c.p.c. e da leggi speciali (es. art. 171 T.U. 2025)Stessi limiti; non vi sono soglie minime come nel pignoramento esattoriale
Efficacia temporaleDecennale (art. 551‑bis): se non si chiude entro dieci anni si estingueNon è previsto un termine di efficacia se non si procede
DinamicitàCon la sentenza Cass. 28520/2025 la custodia copre anche le somme accreditate nei 60 giorniLa custodia riguarda solo il saldo alla data della dichiarazione; le somme future non sono bloccate se non con nuovo atto

L’imprenditore deve quindi prestare particolare attenzione agli atti di pignoramento esattoriale, perché la loro automatica efficacia può paralizzare l’azienda in pochissimi giorni.

2.4 Termini, scadenze e proroghe

Oltre al termine di 60 giorni, vi sono altre scadenze che incidono sulla durata complessiva del pignoramento:

  1. Dichiarazione di terzo: entro 30 giorni dalla notifica (art. 547 c.p.c.) il terzo deve comunicare al creditore e al debitore l’esistenza delle somme dovute. Nel pignoramento esattoriale la dichiarazione non è necessaria se l’atto contiene l’ordine di pagamento, ma molti operatori la presentano comunque.
  2. Ordinanza di assegnazione: viene pronunciata dal giudice dopo l’udienza e trasferisce definitivamente le somme al creditore. Se non interviene entro dieci anni, il pignoramento si estingue .
  3. Domanda di rateazione o rottamazione: la presentazione dell’istanza sospende il pignoramento. Se la domanda è accolta e la prima rata viene pagata, il pignoramento è estinto .
  4. Presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione‑quinquies): sospende le azioni esecutive e blocca il pignoramento dalla data di ricezione dell’istanza ; se la prima rata viene pagata, il pignoramento si estingue.
  5. Opposizione agli atti esecutivi: deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di cui si lamenta la nullità (art. 617 c.p.c.). Il giudice può sospendere l’esecuzione.

3 Difese e strategie per il debitore: come impugnare o sospendere il pignoramento

3.1 Verificare i presupposti e i vizi formali

Alla ricezione dell’atto di pignoramento, l’imprenditore deve effettuare una verifica puntuale. Di seguito alcuni controlli da eseguire:

  1. Regolare notifica al debitore: verifica se l’atto è stato notificato anche al debitore (e non solo al terzo). Secondo l’ordinanza 6/2026 della Cassazione, l’omessa notifica al debitore rende l’atto inesistente .
  2. Presenza del titolo esecutivo: controlla che siano indicate le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito con gli estremi identificativi. L’atto che non specifica i titoli è nullo (Cass. 26519/2017).
  3. Verifica della legittimità del debito: eventuali cartelle mai notificate o prescritte possono essere impugnate con ricorso davanti al giudice tributario o con opposizione all’esecuzione.
  4. Limiti di pignorabilità: accertati che la somma trattenuta rispetti i limiti dell’art. 545 c.p.c. (triplo dell’assegno sociale, un quinto per stipendi, ecc.) . In caso contrario, si può chiedere la riduzione del pignoramento.
  5. Termini decennali: se sono trascorsi più di dieci anni dalla notifica dell’atto e non esiste un’ordinanza di assegnazione, il pignoramento è inefficace ai sensi dell’art. 551‑bis .

3.2 Opposizioni: modalità e tempi

Esistono due principali rimedi processuali per contestare il pignoramento:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone quando si contesta il diritto del creditore di procedere (per esempio per prescrizione, per nullità del titolo o per debito già pagato). La domanda va proposta con atto di citazione al giudice competente (tribunale in composizione monocratica) e deve essere notificata entro i termini di legge. Si può chiedere la sospensione dell’esecuzione in via d’urgenza.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si propone per contestare i vizi formali dell’atto di pignoramento (es. mancanza di indicazione del titolo, notifica irregolare, ordine generico). Deve essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. L’ordinanza 6/2026 ha confermato che la mancata notifica al debitore deve essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi .

Entrambi i rimedi richiedono l’assistenza di un avvocato e la conoscenza della procedura. L’avv. Monardo e il suo staff elaborano ricorsi ad hoc basati sugli ultimi orientamenti giurisprudenziali, individuano il giudice competente e richiedono la sospensione immediata dell’esecuzione.

3.3 Richiesta di rateazione e piani di rientro

Se il debito è dovuto e non è contestabile, il contribuente può ottenere la sospensione del pignoramento attraverso una rateazione o altre misure deflative:

  1. Rateazione ex art. 19 DPR 602/1973 (ora art. 239 T.U. 2025): consente di suddividere il debito in rate fino a 72 mensilità (o 120 se vi è comprovato peggioramento della situazione economica). La richiesta può essere presentata anche dopo la notifica del pignoramento. Se viene concessa, il pignoramento in corso si estingue una volta pagata la prima rata . È fondamentale allegare la documentazione reddituale e dimostrare la temporanea difficoltà.
  2. Piani di rientro negoziati: l’avv. Monardo propone accordi personalizzati con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione, basati su piani di pagamento e garanzie. In alcuni casi è possibile ottenere la riduzione delle sanzioni e degli interessi.
  3. Soluzioni extragiudiziali con le banche: se il pignoramento deriva da un contratto di finanziamento (mutuo, leasing) con una banca privata, il debitore può negoziare una ristrutturazione del debito bancario o avviare una procedura di sovraindebitamento (v. paragrafo 4.2).

3.4 Definizione agevolata (rottamazione) e sospensione automatica

La rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 è un’opportunità per definire i debiti fiscali con un piano più lungo e con la sospensione delle azioni esecutive. I punti chiave:

  • Carichi ammessi: tutti i ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
  • Domanda: da presentare entro il 30 aprile 2026; può essere effettuata online tramite il portale dell’Agenzia.
  • Piano di pagamento: fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% . La prima rata scade il 31 luglio 2026 e la seconda entro settembre 2026 .
  • Decadenza: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa decadere dalla definizione .
  • Effetti immediati: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; blocco di nuove azioni esecutive e sospensione dei pignoramenti già avviati . Il contribuente deve tuttavia comunicare tempestivamente la presentazione dell’istanza alla banca per evitare l’assegnazione delle somme .

È importante distinguere la rottamazione‑quinquies dalla precedente rottamazione‑quater: la quinquies copre un periodo più ampio (2000‑2023), prevede più rate (54 anziché 18) e tollera due rate non pagate . Inoltre, il divieto di nuove azioni esecutive e la sospensione dei pignoramenti operano fino al 31 luglio 2026 per le domande presentate entro aprile 2026.

3.5 Opposizione all’ordinanza di assegnazione e rimedi successivi

Se, nonostante le opposizioni, il giudice pronuncia un’ordinanza di assegnazione disponendo il trasferimento delle somme al creditore, il terzo pignorato (banca) o il debitore possono ancora difendersi. L’opposizione all’ordinanza di assegnazione si propone entro 20 giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 617 c.p.c.) e mira a contestare vizi sopravvenuti (ad esempio, erronea quantificazione, pagamento effettuato, rateazione accordata). È un rimedio complesso che richiede l’assistenza di un professionista. Se la somma viene versata erroneamente, il debitore può agire per la restituzione.

4 Strumenti alternativi e soluzioni per uscire dal pignoramento

4.1 Rottamazione‑quinquies in dettaglio

Riassumiamo in tabella i principali parametri della rottamazione‑quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026 (art. 23):

CaratteristicaDescrizione
Carichi definibiliRuoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
Termine per l’istanza30 aprile 2026
Numero di rateFino a 54 rate bimestrali (9 anni)
Scadenze iniziali1ª rata 31 luglio 2026; 2ª rata fine settembre 2026; 3ª rata fine novembre 2026
Interesse3% a decorrere dal 1° agosto 2026
Importo minimo100 € per rata
DecadenzaAl mancato pagamento di due rate, anche non consecutive
Effetti immediatiSospensione di prescrizione e decadenza; blocco di pignoramenti, ipoteche e fermi
Obblighi del contribuenteTrasmettere la prova dell’istanza al terzo (banca) per sospendere l’accantonamento

Questo strumento è particolarmente utile per le imprese in difficoltà, in quanto consente di recuperare liquidità e regolarizzare la posizione fiscale. Tuttavia, richiede un’analisi accurata del debito (sanzioni e interessi vengono stralciati) e una pianificazione finanziaria per rispettare le scadenze.

4.2 Procedura di sovraindebitamento (legge 3/2012)

Per le imprese sotto soglia (non assoggettabili al fallimento), i professionisti e i consumatori, la legge 3/2012 offre strumenti di composizione della crisi. Le procedure principali sono:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori. Consente di proporre un piano di ristrutturazione che riduce o dilaziona i debiti, anche tributari, con l’approvazione del giudice e la supervisione di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’avv. Monardo, come gestore OCC, assiste il debitore nella predisposizione del piano.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: applicabile anche alle imprese agricole e ai professionisti; richiede il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologa del tribunale.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore in un arco temporale definito e, al termine, ottenere l’esdebitazione. È una soluzione estrema ma permette di ripartire senza debiti.

Queste procedure sospendono le azioni esecutive in corso e bloccano i pignoramenti. Per avviarle è necessario rivolgersi a un OCC e depositare un’istanza corredata da un piano di gestione del patrimonio. L’avv. Monardo, come fiduciario di un OCC, può attivare tali strumenti per ottenere la sospensione del pignoramento.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Introdotta nel 2021 e divenuta a regime nel 2023, la composizione negoziata è una procedura volontaria destinata alle imprese che presentano indici di crisi. L’imprenditore, con l’ausilio di un esperto negoziatore (figura che l’avv. Monardo ricopre), può negoziare con i creditori un accordo che preveda la ristrutturazione dei debiti e il superamento della crisi. Durante la procedura, su richiesta motivata, il tribunale può concedere misure protettive che impediscono o sospendono i pignoramenti, inclusi quelli presso terzi. Questa misura è particolarmente adatta alle aziende che vogliono preservare la continuità aziendale.

4.4 Transazioni fiscali e concordato preventivo

Le imprese soggette alle procedure concorsuali possono ricorrere al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questi strumenti consentono di proporre ai creditori (compresa l’Amministrazione finanziaria) una falcidia e una dilazione dei debiti. Una volta omologato il piano, gli atti di pignoramento si sospendono automaticamente. L’art. 23 del D.Lgs. 33/2025 prevede inoltre la possibilità di transazioni fiscali più flessibili, con l’annullamento di sanzioni e interessi.

5 Errori comuni e consigli pratici

Gli imprenditori spesso commettono errori che compromettono la difesa. Ecco quelli più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare l’atto di pignoramento: molti pensano che il pignoramento sia un atto secondario o lo confondono con il preavviso di fermo. In realtà, la mancata reazione entro i termini può portare all’assegnazione irrevocabile delle somme. Consiglio: contattare immediatamente un avvocato e verificare i vizi dell’atto.
  2. Non verificare la notifica: se l’atto non è notificato al debitore, è inesistente . Occorre controllare l’indirizzo, la PEC e la relata di notifica. Una semplice omissione può far cadere la procedura.
  3. Confondere il pignoramento esattoriale con quello ordinario: molti imprenditori credono che solo il saldo esistente sia pignorabile. L’art. 72‑bis è dinamico e cattura anche i futuri accrediti . È necessario svuotare il conto o trasferire gli incassi su conti non pignorabili (attenzione al pericolo di revocatoria).
  4. Non comunicare l’istanza di rottamazione alla banca: la legge prevede che la sospensione del pignoramento opera ex lege , ma il terzo ha bisogno di prova. Occorre trasmettere tempestivamente la ricevuta dell’istanza .
  5. Sottovalutare la dichiarazione di interesse decennale: trascorsi dieci anni, il pignoramento si estingue se il creditore non manifesta interesse . È utile verificare le vecchie procedure per chiedere la liberazione delle somme.
  6. Mancato ricorso alle procedure di sovraindebitamento: spesso le imprese in crisi continuano a subire esecuzioni senza sapere che possono essere sospese con piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Consultare un professionista esperto può portare alla definitiva liberazione dai debiti.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali

NormaContenuto essenzialeRilevanza
Art. 72‑bis DPR 602/1973 / Art. 170 D.Lgs. 33/2025Atto di pignoramento presso terzi in materia tributaria; ordine al terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e alle scadenze per quelle futureFondamento del pignoramento esattoriale; fissa il periodo di cattura
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo pignorato; soglie minime di custodia (1.000 €, 1.600 €, metà del credito) introdotte dal D.L. 19/2024Limita la somma da trattenere; protegge il debitore
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili; limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e somme accreditate su contoStabilisce il minimo vitale e la quota pignorabile; applicabile anche ai pignoramenti esattoriali
Art. 551‑bis c.p.c.Perdita di efficacia del pignoramento decorsi 10 anni se non interviene ordinanza di assegnazione; necessità di dichiarazione di interesseEvita la perpetua custodia; consente al debitore di liberare somme dopo 10 anni
Art. 171 T.U. 2025Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €Introduce nuove percentuali di trattenuta per pignoramenti esattoriali
Legge 3/2012Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonioSospendono le azioni esecutive e consentono l’esdebitazione
Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)Rottamazione‑quinquies: definizione fino a 54 rate; sospensione di pignoramentiOffre un’alternativa all’esecuzione; blocca gli atti

6.2 Termini e scadenze principali

FaseTermineRiferimento
Notifica dell’atto di pignoramentoÈ l’atto iniziale; deve essere notificato a terzo e debitoreArt. 170 T.U. 2025; Cass. 6/2026
Custodia delle somme maturate60 giorni dalla notificaArt. 72‑bis/170
Dichiarazione del terzo30 giorni (non sempre necessaria nel pignoramento esattoriale)Art. 547 c.p.c.
Ordinanza di assegnazionePronunciata dal giudice dopo l’udienza; se non interviene entro 10 anni il pignoramento si estingueArt. 551‑bis c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica dell’atto impugnatoArt. 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzioneTermine variabile (a seconda della fase processuale)Art. 615 c.p.c.
Presentazione della domanda di rottamazione‑quinquiesEntro il 30 aprile 2026Legge di bilancio 2026
Pagamento della 1ª rata della rottamazioneEntro il 31 luglio 2026Legge di bilancio 2026
Dichiarazione di interesse per mantenere il pignoramentoDa inviare entro due anni prima della scadenza decennaleArt. 551‑bis c.p.c.

6.3 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c. e art. 171 T.U. 2025)

Tipo di redditoLimite pignorabileNorma
Stipendi fino a 2.500 €Un decimo (art. 171 T.U. 2025)Art. 171
Stipendi 2.500 €–5.000 €Un settimoArt. 171
Stipendi oltre 5.000 €Un quintoArt. 171
Stipendi accreditati su conto prima del pignoramentoSolo la somma eccedente il triplo dell’assegno socialeArt. 545 c.p.c.
PensioniImpignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (min. 1.000 €); eccedenza pignorabile nei limiti di 1/10, 1/7, 1/5Art. 545 c.p.c., art. 171
Indennità di invalidità, assegni sociali, sussidiImpignorabiliArt. 545 c.p.c.

7 Domande frequenti (FAQ)

1. Quanto dura il pignoramento del conto corrente aziendale?

Il pignoramento esattoriale dura 60 giorni per le somme maturate prima della notifica e fino alle scadenze per le somme future . Tuttavia, se il creditore non ottiene l’ordinanza di assegnazione entro dieci anni, il pignoramento si estingue .

2. La banca deve bloccare anche i bonifici che arrivano dopo la notifica?

Sì. La Cassazione ha stabilito che nel periodo di 60 giorni successivo alla notifica, tutte le somme accreditate sul conto devono essere congelate e versate all’Agenzia . Si tratta di un pignoramento dinamico.

3. Cosa succede se il conto è in rosso al momento del pignoramento?

Anche se il conto è negativo, il pignoramento produce i suoi effetti. La banca dovrà trattenere eventuali somme accreditate nei successivi 60 giorni fino a copertura del debito .

4. È necessario che l’atto sia notificato anche al debitore?

Sì. L’ordinanza 6/2026 della Cassazione ha stabilito che l’atto notificato solo al terzo è inesistente e non sanabile . Se ricevi l’atto solo dalla banca, contesta immediatamente la procedura.

5. La banca può pignorare l’ultima mensilità dello stipendio?

No. L’art. 171 T.U. 2025 vieta di pignorare l’ultima mensilità dello stipendio; inoltre, per gli accrediti antecedenti al pignoramento è pignorabile solo la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale .

6. Quanto tempo ho per oppormi al pignoramento?

L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 617 c.p.c.); l’opposizione all’esecuzione può essere proposta entro il termine dell’esecuzione ma conviene agire subito per chiedere la sospensione.

7. Posso ottenere una rateazione dopo la notifica del pignoramento?

Sì. La richiesta di rateazione ex art. 19 DPR 602/73 (oggi art. 239 T.U. 2025) può essere presentata in qualsiasi momento. Se accettata e pagata la prima rata, il pignoramento in corso viene estinto .

8. Che cos’è la dichiarazione di interesse decennale?

È la comunicazione che il creditore deve inviare al terzo entro due anni dalla scadenza del termine decennale per mantenere in vita il pignoramento. Deve indicare i dati della procedura e dev’essere depositata entro 10 giorni .

9. La rottamazione‑quinquies blocca immediatamente il pignoramento?

Sì. L’art. 23 della legge di bilancio 2026 stabilisce che la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione sospende automaticamente i pignoramenti e le altre azioni esecutive . È però necessario informare la banca, fornendo prova della presentazione .

10. Cosa accade se non pago due rate della rottamazione‑quinquies?

Decadi dalla sanatoria e l’intero debito torna esigibile . I pignoramenti sospesi si riattivano e non è possibile ripristinare la rateazione ordinaria precedente .

11. Posso trasferire i fondi su un altro conto per evitare il pignoramento?

Il trasferimento di fondi su altri conti intestati al debitore può essere considerato atto fraudolento e soggetto a revocatoria. Inoltre, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione ha accesso ai dati bancari e può pignorare altri conti. È preferibile utilizzare le procedure legali (opposizione, rateazione, rottamazione).

12. Come posso distinguere un pignoramento esattoriale da un preavviso?

Il preavviso di fermo o pignoramento invita il debitore a pagare entro 5 giorni per evitare l’esecuzione. L’atto di pignoramento esattoriale, invece, ordina al terzo di versare le somme entro 60 giorni e indica il titolo esecutivo. Controlla sempre se vi è un ordine al terzo.

13. Le indennità di invalidità sono pignorabili?

No. Le indennità di invalidità e gli assegni assistenziali sono impignorabili . Se la banca riceve un ordine che include tali somme, deve rifiutare il pagamento.

14. Il pignoramento può estendersi ai soci della società?

No. Il pignoramento del conto aziendale colpisce solo l’impresa. Tuttavia, se i soci hanno prestato fideiussioni o se l’impresa è una società di persone, il creditore potrebbe agire sui conti personali. È necessario valutare la forma societaria.

15. È possibile utilizzare la composizione negoziata per sospendere il pignoramento?

Sì. La composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente di richiedere misure protettive che bloccano i pignoramenti. Un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo) può assistere l’impresa nella presentazione dell’istanza.

16. Posso oppormi se l’atto non contiene il dettaglio delle cartelle di pagamento?

Sì. Secondo la sentenza Cass. 26519/2017, il pignoramento deve indicare in modo specifico le cartelle e gli avvisi che costituiscono il credito. In mancanza, è nullo.

17. Cosa succede ai fermi amministrativi già iscritti se aderisco alla rottamazione?

I fermi già iscritti restano efficaci fino al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione . Dopo il pagamento, sono cancellati. Se decadi dalla rottamazione, i fermi tornano operativi.

18. Come funziona l’impignorabilità del triplo dell’assegno sociale?

Se sul conto sono accreditati stipendio o pensione prima della notifica del pignoramento, la banca può pignorare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.503 € nel 2026). Se l’accredito avviene dopo la notifica, si applicano i limiti di 1/10, 1/7 o 1/5 previsti dall’art. 171.

19. Il pignoramento può essere rinnovato dopo i 60 giorni?

Sì. Trascorso il periodo di 60 giorni, se il debito non è estinto, l’agente può notificare un nuovo atto di pignoramento. Tuttavia, deve rispettare di nuovo l’obbligo di notifica al debitore e al terzo, e riparte un nuovo periodo di custodia.

20. Come incide il fallimento dell’azienda sul pignoramento?

La dichiarazione di fallimento o la liquidazione giudiziale comporta la sospensione delle esecuzioni individuali; i pignoramenti in corso vengono inseriti nel passivo fallimentare e gestiti dal curatore. I creditori devono insinuarsi al passivo e non possono proseguire autonomamente l’azione esecutiva.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti del pignoramento, proponiamo alcune simulazioni.

8.1 Conto con saldo positivo e pignoramento dinamico

Scenario: una società ha un conto corrente con saldo di 5.000 €. L’Agenzia delle entrate‑Riscossione notifica il pignoramento il 1° aprile 2026 per un debito di 4.000 €.

  1. Blocchi iniziali: al momento della notifica la banca congela 5.000 € (importo presente). Applicando l’art. 546 c.p.c., dovendo custodire metà del credito se l’importo supera 3.200 €, tratterrebbe 2.000 €, ma poiché il pignoramento esattoriale ordina di trattenere l’intero saldo maturato, blocca 5.000 €.
  2. Accrediti successivi: il 10 aprile la società incassa un bonifico di 3.000 €. Questo importo entra nel periodo di 60 giorni ed è bloccato ; la disponibilità totale congelata diventa 8.000 €.
  3. Esito al 31 maggio (60° giorno): la banca versa all’Agenzia 4.000 € per soddisfare il debito (più interessi e spese). Poiché il saldo bloccato (8.000 €) è superiore al debito, la banca restituisce alla società la differenza (4.000 €). Il conto viene sbloccato.

8.2 Conto in rosso e incassi successivi

Scenario: l’azienda ha un conto corrente con saldo negativo (–1.000 €) al momento della notifica, debitamente sconfinato. Il debito verso l’erario è di 3.000 €.

  1. Notifica e congelamento: il 1° aprile arriva l’atto di pignoramento. La banca non congela alcuna somma perché il saldo è negativo, ma segnala che, fino al 31 maggio, ogni accredito verrà bloccato.
  2. Accredito di fatture: il 20 aprile entrano 2.500 € da un cliente. La banca preleva 1.000 € per coprire lo scoperto e blocca i restanti 1.500 €.
  3. Secondo accredito: il 15 maggio entrano altri 2.000 €. La banca blocca l’intero importo.
  4. Esito al 31 maggio: la somma totale congelata è 3.500 €. L’Agenzia ha diritto a 3.000 €; la banca versa la somma e restituisce 500 € alla società. Se il debito fosse superiore, l’Agenzia potrebbe notificare un nuovo pignoramento per la parte residua.

8.3 Pignoramento e rottamazione‑quinquies

Scenario: il 1° marzo 2026 la società riceve un pignoramento per un debito di 10.000 €. Il 15 aprile presenta la domanda di rottamazione‑quinquies.

  1. Sospensione: dal 15 aprile il pignoramento è sospeso . La banca deve ricevere la prova dell’istanza e sospendere l’accantonamento.
  2. Liquidità: eventuali bonifici in entrata restano disponibili; il debitore può utilizzare il conto per le esigenze aziendali.
  3. Pagamenti: la prima rata scade il 31 luglio 2026. Se pagata, il pignoramento è estinto. Se non pagata, il pignoramento riprende con effetto retroattivo.

Conclusione: agire tempestivamente e affidarsi a professionisti

Il pignoramento del conto corrente aziendale è una procedura complessa che può mettere in ginocchio un’attività. La normativa – particolarmente articolata – prevede limiti, termini e tutele che, se conosciuti, consentono di ridurre al minimo l’impatto dell’esecuzione e, in molti casi, di evitarla completamente. La durata del pignoramento non è illimitata: la legge la circoscrive a 60 giorni per il versamento delle somme maturate e a dieci anni come termine massimo di efficacia . Le recenti riforme (D.Lgs. 33/2025, legge di bilancio 2026) introducono nuovi limiti di pignorabilità e strumenti come la rottamazione‑quinquies che sospendono o estinguono la procedura.

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