La tredicesima mensilità può essere pignorata?

Introduzione

La tredicesima mensilità e, per chi ne ha diritto, la quattordicesima, rappresentano una componente importante della retribuzione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Per molti debitori, queste somme aggiuntive possono essere l’occasione per saldare debiti arretrati o affrontare spese straordinarie. Tuttavia, i creditori possono cercare di aggredire la tredicesima mediante pignoramento, ossia attraverso l’espropriazione forzata presso terzi disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile (c.p.c.). La domanda più ricorrente tra lavoratori e pensionati è quindi: la tredicesima mensilità può essere pignorata? La risposta è complessa e dipende dal tipo di credito, dalla natura dei debitori, dall’eventuale presenza di altre trattenute (ad es. cessione del quinto) e, soprattutto, dai limiti al pignoramento fissati dalla legge e dalla giurisprudenza.

Perché è importante conoscere i limiti di pignoramento sulla tredicesima

La perdita della tredicesima può compromettere l’equilibrio economico del nucleo familiare. I principali rischi sono:

  • Trattenute eccessive sulla retribuzione che superano la soglia del cosiddetto minimo vitale, cioè la parte di salario o pensione necessaria a garantire un’esistenza dignitosa. La Corte costituzionale ha ribadito che persino i crediti pubblici non possono comprimere il diritto all’esistenza dignitosa del debitore .
  • Errori procedurali: un atto di pignoramento notificato in modo irregolare o calcolato su importi già impignorabili può essere annullato o sospeso, ma solo se il debitore esercita tempestivamente le proprie difese.
  • Accumulo di debiti e pluralità di pignoramenti, con la conseguenza di trattenere più della metà dello stipendio o pensione.

Conoscere la disciplina aggiornata consente di adottare le giuste strategie per bloccare o ridurre le trattenute, anche sfruttando gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e le definizioni agevolate offerte dal legislatore.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’avvocato e il suo staff offrono:

  • Analisi degli atti di pignoramento per verificare la validità delle notifiche e l’esistenza di vizi formali o sostanziali.
  • Ricorsi ed opposizioni davanti ai tribunali (artt. 615 e 617 c.p.c.), in modo da contestare l’esecuzione o l’assegnazione al creditore.
  • Sospensioni e trattative con i creditori per ottenere rateazioni o rinunce al pignoramento.
  • Piani di rientro personalizzati o accesso alle rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali.
  • Procedure da sovraindebitamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di ottenere l’esdebitazione integrale una volta completato il piano.

Se hai ricevuto un atto di pignoramento o temi che la tua tredicesima possa essere aggredita, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale sul pignoramento del salario e della pensione

Articolo 545 c.p.c. e limiti generali di pignorabilità

L’articolo 545 c.p.c. stabilisce le somme che non possono essere pignorate e quelle pignorabili entro determinati limiti. La norma prevede che:

  • Gli assegni di natura alimentare, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale e altri sussidi destinati al sostentamento non sono pignorabili.
  • Le somme dovute a titolo di stipendio o salario da privati e le altre indennità connesse al rapporto di lavoro (ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di maternità, ecc.) possono essere pignorate nel limite di un quinto per i debiti ordinari. Per i debiti alimentari la quota pignorabile può salire fino alla metà. Per i debiti fiscali verso l’erario la legge consente quote superiori, come vedremo .
  • Per i pensionati la quota pignorabile è calcolata sull’importo che eccede il doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro. Tale soglia, introdotta dal D.L. 115/2022 (cd. Aiuti-bis, conv. in L. 142/2022), viene aggiornata ogni anno in base all’andamento dell’assegno sociale; per il 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro, quindi il minimo impignorabile è di 1.092,48 euro . Tutto ciò che eccede tale importo può essere pignorato nei limiti di legge.
  • Quando lo stipendio o la pensione sono accreditati su conto corrente prima del pignoramento, il settimo comma dell’articolo 545 c.p.c. stabilisce che sono impignorabili le somme fino a un importo pari al triplo dell’assegno sociale (per il 2026, 1.638,72 euro ). Se il pignoramento arriva dopo l’accredito, l’ottavo comma prevede che il pignoramento non riguardi l’ultimo stipendio o pensione percepiti e depositati sul conto; solo le somme eccedenti restano pignorabili .

La normativa consente quindi una protezione più elevata per le retribuzioni già depositate in banca prima del pignoramento, mentre per le somme future si applicano i consueti limiti (un quinto per debiti ordinari, un terzo per crediti alimentari e le quote differenziate per i debiti fiscali).

Articolo 72‑ter del D.P.R. 602/1973 e pignoramenti per debiti fiscali

Per i debiti tributari iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere al pignoramento dello stipendio o della pensione direttamente presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale. L’articolo 72‑ter del D.P.R. 602/1973 prevede un prelievo differenziato in base all’importo della retribuzione netta:

  • Un decimo per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro.
  • Un settimo per somme comprese tra 2.501 e 5.000 euro.
  • Un quinto per somme superiori a 5.000 euro .

Queste quote valgono solo per i debiti fiscali. Per i debiti ordinari verso privati rimane la regola generale del quinto (20 %), mentre per i crediti alimentari la quota può arrivare al 50 %.

Differenza tra pignoramento presso terzi e trattenuta diretta INPS

Oltre al pignoramento presso terzi disciplinato dal c.p.c., per i crediti verso l’INPS trova applicazione l’art. 69 della Legge 153/1969. Questa norma consente all’INPS di recuperare direttamente i propri crediti (ad esempio indebiti pensionistici o contributi non versati) trattenendo dalla pensione una quota fino a un quinto dell’intero importo. In questo caso non si applica la soglia del doppio dell’assegno sociale prevista dall’art. 545 c.p.c.; l’unico limite è il trattamento minimo INPS, pari a circa 598 euro nel 2025 . Tale disparità è stata criticata perché penalizza i pensionati più fragili; la Corte costituzionale ha ribadito, con la sentenza n. 216/2025, l’importanza del principio del minimo vitale e ha auspicato un intervento legislativo per uniformare i limiti . Per ora, tuttavia, la trattenuta diretta resta un regime distinto che può comportare prelievi più gravosi rispetto al pignoramento ordinario.

La tredicesima mensilità è parte dello stipendio/pensione

La tredicesima mensilità è una gratifica di fine anno calcolata in dodicesimi sulla base delle mensilità maturate; dal punto di vista giuridico rientra nella retribuzione complessiva e, per la pensione, è trattata come parte integrante della pensione stessa. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che la tredicesima sia pignorabile secondo gli stessi criteri dello stipendio o della pensione. Il sito LeggiOggi ricorda che l’art. 545 c.p.c. considera pignorabili tutte le somme dovute a titolo di stipendio, ivi comprese le mensilità aggiuntive . Anche InvestireOggi chiarisce che la tredicesima è equiparata al salario e non gode di una disciplina separata .

La considerazione della tredicesima come parte della retribuzione produce due conseguenze pratiche:

  1. Se lo stipendio o la pensione sono già soggetti a pignoramento, anche la tredicesima verrà trattenuta nella stessa proporzione (ad es. un quinto per debiti ordinari). Ciò accade sia per il pignoramento presso terzi sia per la trattenuta diretta dell’INPS .
  2. Se il pignoramento è notificato dopo l’erogazione della tredicesima, l’importo accreditato sul conto corrente potrebbe beneficiare della protezione del triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026) prevista dall’art. 545 c.p.c., purché non siano trascorsi più di 30 giorni e non si tratti di somme coperte da un precedente pignoramento .

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza degli ultimi anni ha consolidato i principi sopra esposti:

  • Corte costituzionale, sentenza n. 216/2025: la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della L. 153/1969 nella parte in cui consente all’INPS di applicare una trattenuta fino a un quinto della pensione senza rispettare la soglia del doppio dell’assegno sociale. Pur riconoscendo la disparità di trattamento tra pignoramento ordinario e trattenuta diretta, la Corte ha ritenuto che il legislatore può diversificare le procedure di recupero dei crediti pubblici purché garantisca il rispetto del minimo vitale .
  • Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7945/2020 (non riportata integralmente per brevità): ha ribadito che in presenza di cessione del quinto e di pignoramento, la somma complessivamente trattenibile non può superare la metà della retribuzione. La tredicesima, essendo parte della retribuzione, è compresa nel calcolo.
  • Giurisprudenza di merito: numerose sentenze dei Tribunali (es. Tribunale di Milano, 2025; Tribunale di Roma, 2024) hanno confermato che la tredicesima e la quattordicesima sono pignorabili nel rispetto dei limiti di legge. La sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 829/2025 (richiamata nella rassegna del foro di Milano) ha dichiarato legittimo il pignoramento del rateo di tredicesima sulla pensione con l’applicazione della soglia di 1.000 euro introdotta dal D.L. 115/2022.

Procedura passo passo del pignoramento presso terzi

Per comprendere se e come la tredicesima può essere pignorata, è essenziale conoscere il funzionamento della procedura esecutiva presso terzi.

1. Titolo esecutivo e atto di precetto

Il creditore deve innanzitutto essere munito di un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno bancario protestato, contratto pubblico, etc.). Con il titolo esecutivo notifica al debitore un atto di precetto, con l’intimazione ad adempiere entro 10 giorni. Trascorso inutilmente questo termine, il creditore può procedere al pignoramento.

2. Notifica dell’atto di pignoramento al terzo e al debitore

Per pignorare lo stipendio o la pensione, il creditore notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro o all’INPS (terzo pignorato) e, contestualmente, al debitore. L’atto deve contenere:

  • Il titolo esecutivo e l’atto di precetto.
  • L’indicazione della somma dovuta.
  • L’ordine al terzo di non pagare le somme al debitore e di dichiarare l’esistenza di crediti retributivi o pensionistici.

Se il terzo è un datore di lavoro privato, l’atto può essere notificato via PEC. Nel caso dell’INPS o di enti pubblici la notifica segue le regole del D.P.R. 602/1973 (per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può inviare una cartella esattoriale e procedere al pignoramento senza udienza preliminare ai sensi degli artt. 72-bis e 72-ter).

3. Dichiarazione del terzo e udienza davanti al giudice dell’esecuzione

Entro 10 giorni dalla notifica, il terzo (datore o INPS) deve trasmettere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., indicando l’ammontare delle somme dovute e l’eventuale presenza di altre trattenute (cessione del quinto, pignoramenti precedenti). In assenza di dichiarazione il giudice può desumere l’esistenza del credito e procedere comunque.

Il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza alla quale partecipa il creditore, il debitore ed eventualmente il terzo. In questa sede il giudice verifica la legittimità del pignoramento, determina la quota pignorabile (sulla base dei limiti visti) e pronuncia l’ordinanza di assegnazione con la quale ordina al terzo di versare le somme pignorate al creditore.

4. Pagamento delle somme pignorate e durata del pignoramento

Il datore di lavoro o l’INPS iniziano a trattenere mensilmente la quota stabilita e la versano al creditore. L’articolo 551-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 83/2015 (convertito in L. 132/2015), prevede che il pignoramento di stipendi e pensioni dura al massimo dieci anni; se entro questo termine il credito non è integralmente soddisfatto, l’esecuzione si estingue . La durata viene sospesa solo in caso di opposizione giudiziale.

5. Opposizione al pignoramento

Il debitore può difendersi proponendo:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando contesta il diritto del creditore (ad es. prescrizione, inefficacia del titolo, nullità del precetto, pagamento già effettuato).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) quando lamenta vizi dell’atto di pignoramento (mancata notifica, errori di calcolo, inosservanza dei limiti di pignorabilità).
  • Istanza di riduzione della quota pignorata se il debitore prova che la trattenuta compromette la sua capacità di vivere dignitosamente (es. presenza di figli, spese mediche). Alcuni tribunali hanno riconosciuto la possibilità di applicare un pignoramento inferiore a un quinto in presenza di particolari situazioni di bisogno.

Il giudice può sospendere o ridurre le trattenute se accoglie l’opposizione. È fondamentale agire tempestivamente perché l’opposizione va proposta entro termini brevi (20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo per l’opposizione agli atti).

Pignoramento e tredicesima mensilità: calcolo e limiti nel 2026

Come si calcola la quota pignorabile sulla tredicesima

Dal momento che la tredicesima è considerata salario o pensione, il calcolo della quota pignorabile avviene esattamente come per le altre mensilità. Pertanto:

  • Per debiti verso privati (banche, finanziarie, fornitori, condomini, ecc.) la quota pignorabile è un quinto dello stipendio o della pensione al netto delle ritenute fiscali e contributive. Se il debitore ha già una cessione del quinto in corso, l’accumulo con un pignoramento non può superare la metà della retribuzione.
  • Per debiti alimentari (ad es. mantenimento a favore di figli o coniuge separato) il giudice può disporre un pignoramento fino alla metà dello stipendio, includendo la tredicesima.
  • Per debiti tributari iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione applica le percentuali progressive dell’art. 72‑ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.501 e 5.000 euro, un quinto oltre 5.000 euro .

La quota si calcola sull’importo eccedente il minimo impignorabile (doppio assegno sociale). Ad esempio, nel 2026 con assegno sociale pari a 546,24 euro e pensione netta di 1.500 euro, il minimo impignorabile è 1.092,48 euro. Il residuo (407,52 euro) può essere aggredito dal creditore nei limiti sopra indicati. Di conseguenza, per un pignoramento ordinario di un quinto il prelievo sarà di 81,50 euro, mentre per un pignoramento fiscale (un decimo) la trattenuta sarà di 40,75 euro .

Protezione delle somme accreditate in banca

Se la tredicesima o altre mensilità aggiuntive sono accreditate su conto corrente prima della notifica del pignoramento, l’art. 545, comma 7 c.p.c., prevede che le somme fino a un importo pari al triplo dell’assegno sociale non possano essere pignorate. Nel 2026 la soglia è 1.638,72 euro . Ciò significa che, se la tredicesima è stata versata e il saldo disponibile non supera tale importo, il creditore non può bloccarla mediante pignoramento presso la banca. Per le somme eccedenti, invece, il pignoramento potrà operare nei limiti generali (un quinto o le percentuali fiscali).

Se il pignoramento è notificato dopo l’erogazione della tredicesima e riguarda un conto corrente già pignorato per mensilità future, l’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. stabilisce che non può essere pignorato l’ultimo stipendio o pensione accreditati; solo le somme eccedenti restano aggredibili . Questa norma è stata introdotta per evitare che il debitore rimanga privo di ogni mezzo di sostentamento a causa dell’aggressione simultanea di stipendio e conto corrente.

Che succede se la tredicesima è già stata erogata quando arriva il pignoramento?

Se il datore di lavoro ha già pagato la tredicesima e questa è nella disponibilità del lavoratore (ad esempio in contanti o su un conto non pignorato), non può essere aggredita con un pignoramento successivo, a meno che il creditore non proceda con il pignoramento presso il conto corrente. In quest’ultimo caso varranno le soglie del triplo dell’assegno sociale. Per questa ragione, se il debitore prevede un pignoramento imminente, può valutare – nel rispetto della legge – di utilizzare le somme per far fronte a spese necessarie o di trasferirle su un conto non soggetto a pignoramento (ad es. cointestato con terzi non debitori). Occorre però prestare attenzione a non compiere atti di frode ai creditori, che potrebbero essere revocati o sanzionati.

Difese e strategie legali per proteggere la tredicesima

Verifica dell’atto e contestazione dei vizi procedurali

Molti pignoramenti sono viziati da irregolarità formali (mancata o tardiva notifica del precetto, indicazione errata del titolo esecutivo, errori nel calcolo del debito). È possibile ottenere la sospensione o l’annullamento del pignoramento presentando:

  • Opposizione ex art. 615 c.p.c.: si contesta la sussistenza del credito o la validità del titolo (prescrizione, nullità della sentenza, inesistenza del titolo esecutivo, mancanza di sottoscrizione).
  • Opposizione ex art. 617 c.p.c.: si denunciano vizi dell’atto di pignoramento (ad es. notifiche irregolari, mancata indicazione della quota pignorabile, inosservanza del minimo vitale). È importante proporre l’opposizione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto, pena la decadenza.

L’assistenza legale è fondamentale per individuare i vizi e per predisporre un ricorso efficace. L’Avv. Monardo e il suo team analizzano minuziosamente le notifiche e la documentazione per individuare eventuali irregolarità e farle valere davanti al giudice.

Richiesta di riduzione della quota pignorata

La legge consente al giudice di ridurre la quota pignorata quando la trattenuta mette in pericolo la dignità del debitore e della sua famiglia. Tale richiesta può essere formulata nell’ambito dell’opposizione o con un’istanza separata, allegando documentazione che provi la situazione di necessità (certificati medici, spese per figli minori, rate di mutuo). Anche la presenza di più pignoramenti o di una cessione del quinto in corso può giustificare la riduzione.

Sospensione dell’ordinanza di assegnazione

Se il pignoramento è già stato autorizzato, è possibile chiedere la sospensione dell’ordinanza di assegnazione (art. 624 c.p.c.) quando ricorrono gravi motivi, come la probabile nullità del titolo o del precetto. La sospensione può essere concessa dal giudice dell’esecuzione o dalla corte d’appello in sede di reclamo, e impedisce temporaneamente la trattenuta sulle mensilità, compresa la tredicesima.

Transazioni e piani di rientro

Spesso il creditore è disposto a transigere e a rinunciare al pignoramento in cambio di un piano di rientro concordato. L’Avv. Monardo negozia con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ottenere rateazioni sostenibili o saldo e stralcio (pagamento ridotto a fronte di rinuncia al residuo). In particolare, con la Riscossione è possibile accedere alle definizioni agevolate (rottamazioni, pace fiscale) che consentono di pagare senza sanzioni e interessi o con sconti elevati. Verificare se si può aderire a tali procedure prima che inizi o prosegua un pignoramento è fondamentale.

Strumenti alternativi: procedure di composizione della crisi, rottamazioni e definizioni agevolate

Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure per favorire i contribuenti con debiti fiscali. Le “rottamazioni” (DL 193/2016, DL 148/2017, DL 34/2019, DL 41/2021 e successive proroghe) e le definizioni agevolate (cd. “pace fiscale”) permettono di pagare i debiti verso l’erario in forma ridotta (senza sanzioni e interessi) e rateizzata. Aderendo a questi strumenti prima dell’inizio del pignoramento, si può evitare l’esecuzione forzata. Anche dopo l’avvio del pignoramento, la definizione agevolata comporta la sospensione del procedimento.

Nel 2026 sono in vigore la rottamazione-quater (introdotta dalla Legge di bilancio 2023, con scadenze prorogate al 31 marzo 2024) e la rottamazione-quater bis prevista dalla Legge n. 199/2025 (Bilancio 2025). Quest’ultima consente di estinguere i carichi affidati alla Riscossione fino al 30 giugno 2023 con uno sconto sulle sanzioni e la rateizzazione fino a 60 rate.

Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Per i debitori non fallibili (privati, consumatori, piccoli imprenditori) la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. n. 14/2019) offre strumenti di composizione della crisi che permettono di ottenere l’esdebitazione. Le principali procedure sono:

  1. Piano del consumatore: consente al consumatore sovraindebitato di presentare, con l’assistenza di un avvocato e del Gestore della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere omologato dal tribunale. Durante la procedura, le azioni esecutive (compresi i pignoramenti) sono sospese.
  2. Accordo di composizione della crisi: strumento per imprenditori sotto soglia e professionisti, che prevede la ristrutturazione dei debiti con il consenso della maggioranza dei creditori. Anche qui le procedure esecutive vengono sospese.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: permette di liquidare i beni del debitore sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale. È prevista la liberazione dai debiti residui dopo tre anni.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: per chi non possiede beni o redditi significativi, consente la liberazione da tutti i debiti (esclusi quelli alimentari e di mantenimento) entro tre anni.

L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento e Professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella scelta e nella presentazione della procedura più adatta, ottenendo la sospensione dei pignoramenti (compresi quelli sulla tredicesima) e la cancellazione dei debiti residui al termine.

Transazione fiscale e ristrutturazione del debito d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese e i professionisti, il D.L. 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi e strumenti di composizione negoziata. L’imprenditore può avviare la procedura per negoziare un piano di risanamento con i creditori, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive. La legge prevede anche la possibilità di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti tributari con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, che può prevedere lo stralcio di una parte del debito e il pagamento dilazionato. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore, assiste le imprese nella predisposizione del piano e nelle trattative con i creditori pubblici e privati.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche e i termini: molte persone ignorano l’atto di precetto o la cartella esattoriale credendo che non ci siano difese. Al contrario, è fondamentale rivolgersi subito a un professionista; trascorsi i termini per l’opposizione, il pignoramento diventa più difficile da contestare.
  2. Mantenere somme ingenti sul conto corrente: se si prevedono problemi, è prudente non accumulare somme superiori al triplo dell’assegno sociale su un unico conto. Il legislatore permette di aprire conti cointestati con familiari non debitori o conti di deposito non facilmente pignorabili, ma occorre evitare comportamenti fraudolenti.
  3. Non considerare la cessione del quinto: chi ha una cessione del quinto in corso deve verificare che la somma delle trattenute (cessione + pignoramenti) non superi la metà della retribuzione. In caso contrario, si può chiedere la riduzione del pignoramento.
  4. Trascurare le definizioni agevolate: aderire a una rottamazione può sospendere o evitare un pignoramento fiscale. Spesso i contribuenti non aderiscono perché ritengono di non poter pagare; in realtà, la rateizzazione rende i pagamenti più sostenibili e consente di evitare l’aggressione della tredicesima.
  5. Non informarsi sui propri diritti: la disciplina dei pignoramenti cambia frequentemente e non conoscere le novità può comportare perdite ingiustificate. Per il 2026, ad esempio, il minimo impignorabile è aumentato a 1.092,48 euro : chi non conosce questo dato potrebbe subire trattenute eccessive.
  6. Rinunciare a contestare l’importo pignorato sulla tredicesima: molti pensionati credono che sulla tredicesima si applichi sempre un quinto; per i debiti fiscali, invece, la quota può essere inferiore (un decimo o un settimo) . È opportuno verificare l’importo trattenuto e contestare eventuali errori.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignoramento di stipendio e pensione (2026)

Tipo di creditorePercentuale pignorabileNote principali
Creditori ordinari (banche, finanziarie, fornitori, condomini)1/5 dello stipendio o pensione netta eccedente il minimo impignorabileInclude tredicesima e altre indennità; la quota si aggiunge a eventuale cessione del quinto ma non può superare complessivamente il 50 % della retribuzione.
Crediti alimentari (mantenimento figli, assegni di separazione)Fino a 1/3 (il giudice può modulare fino alla metà)Priorità rispetto agli altri crediti; la somma pignorata viene destinata al beneficiario dell’assegno alimentare.
Debiti tributari (Agenzia delle Entrate‑Riscossione)1/10 per retribuzioni fino a 2.500 euro; 1/7 tra 2.501 e 5.000 euro; 1/5 oltre 5.000 euroPercentuali previste dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973; valgono per stipendi e pensioni; la tredicesima viene calcolata allo stesso modo.
Trattenuta diretta INPS (art. 69 L. 153/1969)Fino a 1/5 della pensione senza applicare il minimo impignorabileSi applica solo ai crediti dell’INPS; limite al solo trattamento minimo (ca. 598 euro nel 2025); la Corte costituzionale ha invitato il legislatore a uniformare i limiti .

Tabella 2 – Minimo impignorabile su pensione e conto corrente (valori 2026)

VoceImportoRiferimento normativo
Assegno sociale 2026€ 546,24Importo aggiornato dall’INPS per il 2026.
Doppio assegno sociale (minimo vitale per pignoramento pensione)€ 1.092,48Art. 545 c.p.c., settimo comma; la pensione e la tredicesima non sono pignorabili sotto questa soglia .
Triplo assegno sociale (pensioni e stipendi già accreditati su conto corrente)€ 1.638,72Art. 545 c.p.c., settimo comma; somme accreditate prima del pignoramento non sono pignorabili fino a questa soglia .
Minimo impignorabile per pignoramento diretto INPS (trattenuta diretta)circa € 598 (trattamento minimo 2025)Art. 69 L. 153/1969; applicabile ai crediti INPS; non si applica la soglia doppio/triplo assegno sociale .

Tabella 3 – Sequenza procedurale del pignoramento presso terzi

FaseDescrizioneTempi
Titolo esecutivoIl creditore deve essere in possesso di una sentenza, decreto ingiuntivo o altro titolo valido.Varie
Notifica del precettoAvviso al debitore con intimazione ad adempiere entro 10 giorni.10 giorni
Notifica atto di pignoramentoIl creditore notifica l’atto al terzo (datore o INPS) e al debitore, indicando la somma dovuta e la quota richiesta.Dopo il decorso del precetto
Dichiarazione del terzoIl terzo deve comunicare entro 10 giorni l’esistenza del credito (stipendio/pensione) e altri pignoramenti.10 giorni
Udienza e ordinanza di assegnazioneIl giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per convalidare il pignoramento e determina la quota da trattenere.Circa 30 giorni dalla notifica
Durata del pignoramentoLe trattenute proseguono fino a soddisfare il credito o fino a 10 anni, salvo sospensioni.Massimo 10 anni

Tabella 4 – Strumenti di difesa e composizione della crisi

StrumentoCos’èVantaggi
Opposizione ex artt. 615/617 c.p.c.Ricorso al giudice per contestare il diritto del creditore o vizi dell’atto esecutivo.Può annullare o ridurre il pignoramento; possibilità di sospensione immediata.
Rottamazione/definizione agevolataProcedure per estinguere debiti fiscali pagando solo imposta e ridotte sanzioni.Blocco delle azioni esecutive; riduzione dell’importo dovuto.
Piano del consumatore (L. 3/2012)Procedura da sovraindebitamento per consumatori; piano di rientro omologato dal tribunale.Sospensione dei pignoramenti; possibilità di riduzione del debito; esdebitazione finale.
Accordo di composizione (CCII)Accordo tra imprenditore sotto soglia e creditori, con omologa giudiziale.Sospensione delle azioni esecutive; ristrutturazione dei debiti; continuità dell’attività.
Liquidazione controllataVendita del patrimonio del debitore sotto controllo del liquidatore.Liberazione dai debiti residui dopo tre anni; sospensione dei pignoramenti.
Esdebitazione del debitore incapienteLiberazione dai debiti per chi non possiede beni né redditi sufficienti.Cancellazione integrale dei debiti; opportunità per chi è senza patrimonio.
Transazione stragiudiziale con i creditoriAccordo privato per rateizzare o ridurre il debito, formalizzato tramite scrittura privata o atto pubblico.Consente di bloccare il pignoramento senza procedimenti giudiziari; riduce costi e tempi.
Reclamo e riduzione quotaRichiesta al giudice di ridurre la quota pignorata in presenza di situazioni di particolare necessità.Aumenta il reddito disponibile; tutela il minimo vitale.

Domande e risposte (FAQ)

  1. La tredicesima è sempre pignorabile?
    Sì. La tredicesima e la quattordicesima sono considerate parte della retribuzione o della pensione, quindi sono pignorabili alle stesse condizioni previste per le mensilità ordinarie . Non esiste una norma che le renda intangibili.
  2. Qual è il minimo impignorabile nel 2026?
    Per le pensioni e gli stipendi, il minimo impignorabile corrisponde al doppio dell’assegno sociale aggiornato al 2026 (546,24 euro), cioè 1.092,48 euro . Nessun pignoramento può intaccare questa soglia. Per le somme accreditate su conto prima del pignoramento, la soglia sale a 1.638,72 euro .
  3. Come si calcola la quota pignorabile sulla tredicesima?
    Si applicano le stesse percentuali previste per le altre mensilità: un quinto per creditori ordinari, un terzo (o fino alla metà) per crediti alimentari, un decimo/un settimo/un quinto per debiti fiscali . La quota si calcola sull’importo che eccede il minimo impignorabile.
  4. Se ho già una cessione del quinto, possono pignorarmi anche la tredicesima?
    Sì, ma la somma delle trattenute (cessione + pignoramenti) non può superare la metà della retribuzione. Se la quota supera il 50 %, è possibile chiedere al giudice la riduzione del pignoramento.
  5. La tredicesima può essere pignorata integralmente?
    No. Anche se la tredicesima è molto alta, il creditore può trattenere al massimo un quinto (o le percentuali fiscali) del totale eccedente la soglia minima. Il resto spetta al debitore.
  6. Esistono somme non pignorabili sulla tredicesima?
    Sono impignorabili gli assegni per il nucleo familiare, l’indennità di maternità, le somme corrisposte per trasferta o rimborso spese e altri emolumenti di natura esclusivamente indennitaria. Tali importi devono essere esclusi dal calcolo della quota.
  7. Se il pignoramento riguarda un debito fiscale, la quota trattenuta sulla tredicesima è sempre un quinto?
    No. Per i debiti fiscali l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 prevede percentuali progressive: 1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 da 2.501 a 5.000 euro; 1/5 oltre 5.000 euro . Il calcolo riguarda anche la tredicesima.
  8. Se ho più pignoramenti, come si ripartiscono le trattenute?
    In caso di pluralità di pignoramenti, si applica il criterio della priorità temporale: il primo creditore inizia a prelevare la sua quota; i successivi possono prelevare solo sul residuo entro il limite massimo (metà della retribuzione). I crediti alimentari hanno priorità sugli altri.
  9. La pensione di invalidità può essere pignorata?
    No. Gli assegni di invalidità civile, le pensioni di inabilità e le pensioni sociali sono impignorabili. Lo stesso vale per l’indennità di accompagnamento.
  10. Posso trasferire la tredicesima su un conto non pignorabile?
    Le somme accreditate su un conto cointestato con persone non debitrici possono essere pignorate solo per la quota del debitore. Tuttavia, trasferire somme con lo scopo di sottrarle ai creditori potrebbe costituire atto fraudolento; il creditore può impugnarlo con l’azione revocatoria. È consigliabile agire con la consulenza di un avvocato.
  11. Cosa succede se il datore di lavoro non versa la quota pignorata?
    Il datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, è obbligato a versare al creditore le somme trattenute. Se non lo fa, può essere condannato al pagamento delle somme dovute e può essere responsabile di danni. Alcuni tribunali hanno anche applicato sanzioni amministrative.
  12. La quattordicesima è pignorabile?
    Sì. La quattordicesima, quando prevista dal contratto collettivo o per i pensionati con determinati requisiti di reddito, è trattata come la tredicesima: è pignorabile nei limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter .
  13. Il pignoramento sulla tredicesima si estingue se cambio lavoro o vengo licenziato?
    Se il rapporto di lavoro cessa, il pignoramento presso terzi non può più proseguire. Il credito residuo potrà essere fatto valere con un nuovo pignoramento nei confronti del nuovo datore o con pignoramento del conto. Occorre comunicare al creditore la cessazione del rapporto; anche il TFR e le indennità di fine rapporto possono essere aggrediti.
  14. È possibile chiedere il “saldo e stralcio” del pignoramento?
    Sì. Il debitore può proporre al creditore una transazione a saldo e stralcio, offrendo un pagamento ridotto e immediato. Se il creditore accetta, il pignoramento viene revocato. Tale accordo deve essere formalizzato per iscritto e può richiedere il consenso del giudice se il pignoramento è già in corso.
  15. Esistono agevolazioni per i pensionati ultraottantenni o invalidi?
    Non esistono esenzioni automatiche in base all’età o alla condizione di invalidità (salvo che la pensione sia di invalidità civile, che è impignorabile). Tuttavia, il giudice può considerare la particolare fragilità del pensionato nel ridurre la quota pignorabile.
  16. Posso oppormi se la tredicesima è già stata pignorata da un precedente creditore?
    Sì. È possibile opporsi se ritieni che la quota trattenuta superi i limiti di legge o se il nuovo pignoramento viola il criterio della priorità temporale. In presenza di più creditori, la somma totale trattenuta non può superare la metà della retribuzione.
  17. L’Agenzia delle Entrate può pignorare anche il conto corrente su cui accreditano la tredicesima?
    Sì. L’Agente della Riscossione può pignorare il conto corrente per i debiti fiscali. Tuttavia, non può bloccare l’ultimo stipendio o pensione accreditati (e quindi anche la tredicesima) nei limiti del triplo assegno sociale . Per le somme eccedenti, si applicano le percentuali dell’art. 72‑ter.
  18. Se aderisco alla rottamazione-quater, cosa succede al pignoramento?
    L’adesione alla definizione agevolata sospende le azioni esecutive relative ai carichi affidati alla Riscossione. Se il pignoramento è già in corso, la Riscossione dovrà sospendere le trattenute fino a pagamento integrale delle rate dovute. In caso di inadempimento, le trattenute riprendono.
  19. Il datore di lavoro può licenziarmi per evitare il pignoramento?
    No. Il licenziamento motivato dal desiderio di evitare il pignoramento sarebbe illegittimo e discriminatorio. La legge tutela il lavoratore contro licenziamenti ritorsivi. In ogni caso, il creditore potrebbe aggredire il TFR e le indennità di fine rapporto.
  20. La tredicesima dei dipendenti pubblici è pignorabile con procedure diverse?
    Per i dipendenti pubblici, la Legge di Bilancio 2025 (L. 199/2025) ha introdotto un sistema di prelievo diretto in caso di debiti fiscali superiori a 2.500 euro, da applicare dal 2026. In pratica, l’amministrazione pubblica potrà sospendere l’erogazione del salario (compresa la tredicesima) fino a concorrenza del debito. Restano comunque ferme le soglie del minimo vitale e le percentuali dell’art. 72‑ter. La norma mira a prevenire l’accumulo di insoluti tra i dipendenti pubblici, ma solleva dubbi di legittimità costituzionale perché affida alla pubblica amministrazione un potere esecutivo in assenza di controllo giudiziale. Si consiglia di rivolgersi a un avvocato per verificare la conformità dell’atto.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1: Pignoramento ordinario dello stipendio con tredicesima

Mario percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.800 e una tredicesima di pari importo. Ha un debito verso una banca di € 10.000. Il creditore notifica regolarmente il pignoramento presso il datore di lavoro. Poiché si tratta di un debitore ordinario:

  • Il minimo impignorabile (doppio assegno sociale) per il 2026 è € 1.092,48.
  • L’importo pignorabile sullo stipendio ordinario è € 1.800 − 1.092,48 = € 707,52.
  • La quota pignorabile è un quinto: € 707,52 × 1/5 = € 141,50.

La stessa quota si applica alla tredicesima. Pertanto, Mario riceverà € 1.658,50 sia per la mensilità ordinaria sia per la tredicesima.

Esempio 2: Pignoramento fiscale della pensione comprensiva di tredicesima

Anna è pensionata e percepisce una pensione netta di € 2.400 e una tredicesima di pari importo. Ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate di € 6.000. L’Agenzia procede al pignoramento presso l’INPS ai sensi dell’art. 72‑ter.

  • Minimo vitale: 1.092,48 euro.
  • Pensione eccedente: € 2.400 − 1.092,48 = € 1.307,52.
  • Scaglione fiscale: la pensione (2.400 euro) rientra nella fascia 2.501–5.000 euro, quindi la quota pignorabile è 1/7.
  • Trattenuta sulla pensione mensile: € 1.307,52 × 1/7 ≈ € 186,79.
  • Trattenuta sulla tredicesima: stesso importo (€ 186,79).

Anna riceverà quindi € 2.213,21 per ogni mensilità ordinaria e € 2.213,21 per la tredicesima.

Esempio 3: Tredicesima accreditata su conto corrente prima del pignoramento

Giulia, impiegata, ha ricevuto la tredicesima di € 1.200 il 15 dicembre 2025 e l’ha depositata sul proprio conto corrente. Il 20 dicembre il creditore notifica un atto di pignoramento del conto corrente per un debito ordinario. Al momento dell’atto, sul conto sono presenti € 1.500. Il triplo dell’assegno sociale (2025) è € 1.638,72 . Poiché l’importo presente sul conto non supera la soglia, il creditore non può pignorare alcuna somma. Se invece Giulia avesse avuto € 2.500, il creditore avrebbe potuto pignorare la differenza, cioè € 861,28.

Conclusioni

La tredicesima mensilità, pur rappresentando un bonus fondamentale per le famiglie, non è esente da pignoramento. La legge la assimila a salario o pensione, pertanto può essere aggredita dai creditori nei limiti del minimo vitale e delle percentuali fissate dalla normativa. Nel 2026 la soglia di impignorabilità è € 1.092,48 per stipendi e pensioni e € 1.638,72 per somme già accreditate su conto corrente . I debiti fiscali comportano trattenute inferiori (1/10, 1/7, 1/5), mentre la trattenuta diretta dell’INPS segue regole meno garantiste .

Agire tempestivamente è essenziale: contestare le irregolarità dell’atto, richiedere la riduzione della quota pignorata, aderire a rottamazioni o procedure di composizione della crisi può salvare la tredicesima e ripristinare un equilibrio economico. Le procedure esecutive sono complesse e richiedono l’assistenza di professionisti competenti.

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