Accertamento fiscale ai residenti all’estero: quando il Fisco può colpire e sistemi di difesa

Introduzione

Trasferirsi all’estero non significa essere automaticamente al riparo dalle pretese del Fisco italiano. A partire dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha profondamente riscritto le regole sulla residenza fiscale delle persone fisiche e delle società. Le nuove norme del D.Lgs. 209/2023 – coordinate con la Circolare 20/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate – prevedono quattro criteri autonomi che rendono una persona fiscalmente residente in Italia: l’iscrizione all’anagrafe, la residenza civilistica, il domicilio (luogo dove si sviluppano i rapporti personali e familiari) e la presenza fisica per oltre 183 giorni . La registrazione all’AIRE, un tempo sufficiente per dimostrare l’espatrio, è divenuta una presunzione relativa: l’Amministrazione può contestare la residenza in base alla presenza sul territorio o al centro degli interessi economici . Le società estere, poi, rischiano di essere considerate fiscalmente residenti in Italia se la sede effettiva di direzione si trova nel territorio nazionale , o quando sono controllate da soggetti italiani .

Queste novità hanno reso ancora più complesso orientarsi tra norme, circolari e giurisprudenza. Gli errori nella gestione della residenza possono portare ad accertamenti retroattivi, sanzioni pesanti e perfino procedimenti penali per esterovestizione. Per questo è fondamentale conoscere le regole e i rimedi offerti dall’ordinamento: dalle impugnazioni entro 60 giorni , agli strumenti deflativi (mediazione, adesione, definizioni agevolate), fino alle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata della crisi.

Lo Studio Legale Tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione una competenza multidisciplinare maturata in anni di difesa dei contribuenti contro il Fisco. L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato cassazionista con esperienza pluriennale in diritto tributario e bancario;
  • Coordinatore di un team di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura centrale nella composizione negoziata.

Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo assiste i residenti all’estero e le società con sede fuori Italia in tutte le fasi: analisi degli atti, verifiche sulla legittimità dell’accertamento, redazione di ricorsi e istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro personalizzati, accesso alle procedure di definizione agevolata, nonché soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di essere considerato residente in Italia, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Una consulenza tempestiva può evitare errori irreparabili e sfruttare al meglio le opportunità previste dalla legge.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale sulla residenza fiscale

1.1 Norme sulla residenza delle persone fisiche

La residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’art. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Con la riforma del D.Lgs. 209/2023, dal 1° gennaio 2024 sono previsti quattro criteri autonomi:

CriterioDescrizioneRiferimento normativo
Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residenteL’iscrizione all’anagrafe italiana comporta la presunzione di residenza. Dal 2024 tale presunzione è relativa: può essere superata se il contribuente prova l’effettivo trasferimento all’estero.Art. 2, comma 2, TUIR
Residenza civilisticaLuogo in cui la persona ha la dimora abituale.Art. 43 c.c. richiamato dall’art. 2 TUIR
DomicilioLuogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi – interpretato come centro di interessi personali e familiari . Prima della riforma, la giurisprudenza dava prevalenza al centro degli interessi economici ; dal 2024, le quattro condizioni sono indipendenti.Art. 2, comma 2, TUIR
Presenza fisicaPermanenza nel territorio dello Stato per più di 183 giorni (anche non continuativi) nello stesso anno solare . Incluso tempo trascorso in ospedale, hotel o domicili provvisori.Art. 2, comma 2, TUIR

È sufficiente che sia soddisfatto anche uno solo di questi requisiti perché la persona sia considerata fiscalmente residente. Per i cittadini italiani trasferiti in Paesi “non white list” permane inoltre la presunzione di residenza di cui al comma 2-bis: l’onere di provare l’effettivo trasferimento grava sul contribuente . La conseguenza è che i residenti in Italia sono tassati sul worldwide income (redditi ovunque prodotti) , mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio italiano.

1.1.1 Circolare 20/E/2024

La Circolare n. 20/E del 10 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate, pur non essendo direttamente consultabile, ha fornito chiarimenti importanti:

  • Ha confermato che i quattro criteri sono indipendenti: il superamento di uno solo rende la persona residente;
  • Ha chiarito che la presenza fisica include anche i soggiorni brevi e che la residenza viene calcolata su base annuale, tenendo conto di tutti i pernottamenti in Italia;
  • Ha ribadito che la registrazione all’AIRE non basta a dimostrare l’espatrio; occorre provare l’effettivo centro degli interessi personali ed economici all’estero (abitazione, famiglia, lavoro, conti bancari).

1.1.2 Giurisprudenza sulla residenza delle persone fisiche

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte per interpretare i concetti di residenza e domicilio:

  • Cass. Sez. V, sentenza n. 19843/2024 – La Corte ha precisato che le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 209/2023 si applicano solo dal 1° gennaio 2024; per i periodi precedenti, la residenza si individua privilegiando il centro degli interessi economici e vitali piuttosto che i legami familiari . È compito del contribuente provare l’effettivo trasferimento all’estero.
  • Cass. n. 22838/2025 – In tema di notifiche ai cittadini iscritti all’AIRE, la Corte ha stabilito che è valida la notifica dell’atto d’accertamento eseguita mediante raccomandata A/R all’indirizzo estero risultante dall’anagrafe: la comunicazione si perfeziona con la “compiuta giacenza” anche se il destinatario non ritira la raccomandata . Il contribuente non può pretendere che l’ufficio cerchi un indirizzo diverso.
  • Cass. Sez. Trib., sentenza n. 3386/2024 – La Corte ha esteso il principio di esterovestizione anche alle imposte indirette (imposta di registro), sostenendo che il contrasto al fenomeno della residenza fittizia è principio generale applicabile a tutte le imposte . La decisione ha richiamato la giurisprudenza unionale per la quale rileva la sede effettiva delle decisioni e non la mera localizzazione dei beni .
  • Cass. n. 17289/2024 – La Corte ha ribadito che la sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva: è il luogo dove si svolgono le attività di direzione e amministrazione e dove si convocano le assemblee . Non basta che gli immobili o i redditi siano in Italia per stabilire la sede effettiva .
  • Cass. n. 25917/2024 – Secondo questa sentenza, l’esterovestizione è un accertamento oggettivo sulla residenza: non sempre integra una fattispecie di abuso del diritto . Costituire una società all’estero per beneficiare di un regime fiscale più favorevole non è illecito se l’insediamento è reale e dotato di sostanza economica .
  • Cass. n. 20002/2024 – La Corte ha affermato che il controllo gestionale di gruppo da parte di una società italiana non è sufficiente a dimostrare l’esterovestizione; occorre dimostrare l’assenza di indipendenza operativa della società estera .
  • Cass. n. 23707/2025 (caso Barry Towage) – Nel 2025 la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in un caso di società portoghese, sottolineando che la ricerca di una fiscalità favorevole non è di per sé abusiva. La società aveva sede reale, personale proprio e svolgeva le riunioni in Portogallo; i servizi forniti da società italiane erano ritenuti accessori . La decisione ha richiamato le sentenze CGUE Cadbury Schweppes e Planzer Luxembourg: costituire società all’estero per fruire di un regime fiscale più favorevole è legittimo salvo che si tratti di costruzioni puramente artificiose .

1.2 Residenza delle società ed esterovestizione

L’art. 73 del TUIR disciplina la residenza fiscale delle società. Dopo la riforma del 2023, un ente è considerato residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha:

  1. Sede legale in Italia;
  2. Sede di direzione effettiva (luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e di gestione ordinaria) ;
  3. Gestione ordinaria in via principale nel territorio italiano .

Il comma 5-bis introduce una presunzione relativa di residenza per le società estere controllate da soggetti italiani o con organi amministrativi composti in prevalenza da residenti . L’onere di dimostrare l’effettiva gestione all’estero spetta al contribuente.

La giurisprudenza ha chiarito che la sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva: il luogo dove si concentrano le decisioni e gli uffici societari . In materia di esterovestizione:

  • Cass. 3386/2024 ha affermato che il contrasto all’esterovestizione è principio generale applicabile anche alle imposte indirette . L’imposta di registro fissa si applica solo se la società conferitaria ha sede legale o amministrativa effettiva all’estero; in caso contrario, si applica l’imposta proporzionale .
  • Cass. 17289/2024 ha precisato che per individuare la sede effettiva occorre valutare il luogo in cui si adottano le decisioni essenziali e si svolge la direzione centrale, non la mera localizzazione dei beni .
  • Cass. 25917/2024 ha riconosciuto che l’esterovestizione non implica necessariamente abuso del diritto; la residenza fittizia va accertata caso per caso, verificando la sostanza economica .
  • Cass. 20002/2024 ha escluso che il mero controllo del gruppo italiano basti a dimostrare l’esterovestizione .
  • Cass. 23707/2025 ha confermato che la sostanza economica prevale sulla forma: la sede effettiva all’estero è riconosciuta se l’azienda possiede beni, personale, conti bancari e svolge le decisioni societarie in quel Paese .

1.3 Notifiche agli italiani residenti all’estero

Le notifiche degli atti tributari sono regolate dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973. Per i cittadini iscritti all’AIRE, le notifiche eseguite all’indirizzo estero risultante dai registri anagrafici sono valide anche se non vengono ritirate: la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dall’avviso di giacenza . Il contribuente deve comunicare eventuali variazioni di indirizzo; in difetto, l’ufficio non è tenuto a ricercare la nuova residenza .

Le notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC) sono disciplinate dall’art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992. Le comunicazioni processuali devono essere inviate all’indirizzo PEC indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, la notifica viene eseguita mediante deposito in segreteria . Gli atti processuali vanno depositati esclusivamente con modalità telematiche .

1.4 Statuto del contribuente e abuso del diritto

La Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) contiene norme a tutela del cittadino. L’art. 10-bis, introdotto nel 2015, disciplina l’abuso del diritto: configurano abuso le operazioni prive di sostanza economica che producono vantaggi fiscali indebiti . La norma riconosce al contribuente la libertà di scegliere tra regimi opzionali e operazioni con diverso carico fiscale . Il Fisco deve dimostrare l’abuso e notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti con preavviso di sessanta giorni . Non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali .

2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un avviso di accertamento o una cartella esattoriale mentre si vive all’estero può generare timori. Conoscere i termini e i diritti del contribuente è indispensabile per difendersi in modo efficace.

2.1 Notifica dell’atto

  1. Verifica dell’indirizzo – Gli atti diretti a cittadini residenti all’estero vengono notificati via raccomandata A/R all’indirizzo registrato nell’AIRE o all’indirizzo PEC indicato agli uffici. La mancata raccolta della raccomandata non impedisce il perfezionamento della notifica .
  2. Contenuto dell’atto – Il provvedimento deve indicare in modo puntuale i motivi della pretesa (art. 7 L. 212/2000) e le norme applicate. Nel caso di accertamento per residenza fittizia, l’atto deve evidenziare i criteri utilizzati (presenza fisica, domicilio, interessi economici) e le prove acquisite (biglietti aerei, movimenti bancari, utenze, ecc.).
  3. Calcolo dei termini – Dalla data di notifica decorrono i termini per impugnare: 60 giorni per proporre ricorso (termine perentorio) . Se l’atto è stato notificato via PEC, il termine decorre dalla data di ricezione del messaggio secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale e dell’art. 16-bis .

2.2 Reclamo e mediazione

Per gli atti di valore fino a 50.000 euro è obbligatorio il reclamo e mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992. Il contribuente presenta il reclamo entro il termine di 60 giorni; l’Agenzia deve rispondere entro 90 giorni. Se il reclamo è accolto parzialmente o totalmente, si perfeziona l’accordo e si estingue la controversia; in caso di rigetto o silenzio, il ricorso acquista efficacia.

2.3 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

  1. Termine e modalità – Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo . Per il rifiuto tacito di rimborso è possibile proporre ricorso dal 90° giorno dalla domanda .
  2. Costituzione in giudizio – Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve depositare l’atto e i documenti via PEC nel sistema telematico (SIGIT) ex art. 22 D.Lgs. 546/1992. L’indicazione dell’indirizzo PEC equivale all’elezione del domicilio .
  3. Depositi telematici – Dal 2024 i depositi e le comunicazioni sono esclusivamente telematici . È quindi necessario firmare digitalmente i documenti e allegare la prova della notifica.
  4. Istanza di sospensione – Contestualmente al ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La Corte valuta il fumus boni juris e il periculum in mora. In presenza di gravi motivi (es. prova dell’effettiva residenza all’estero, rischio di danno grave), l’esecuzione può essere sospesa.

2.4 Fasi del giudizio

  1. Costituzione dell’ente impositore – L’Agenzia si costituisce entro 60 giorni dal deposito del ricorso e deposita la documentazione probatoria.
  2. Udienza – La trattazione può avvenire in camera di consiglio o in pubblica udienza; dal 2024 è possibile l’udienza da remoto (art. 34-bis).
  3. Sentenza – La Corte emette la sentenza che può annullare l’atto, confermarlo o modificarlo. Contro la sentenza è ammesso appello entro 60 giorni (art. 51).
  4. Esecuzione della sentenza – In caso di vittoria del contribuente, l’ente deve restituire quanto incassato indebitamente e rimborsare le spese (art. 69). In caso di soccombenza, il contribuente deve versare le imposte e gli interessi.

2.5 Tutela penale e coordinamento con il procedimento fiscale

Nei casi più gravi, l’esterovestizione può integrare reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele). Tuttavia, l’art. 10-bis, comma 13 dello Statuto del contribuente prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili . Se è contestato un reato, il procedimento tributario può essere sospeso in attesa del giudizio penale. È fondamentale coordinare la difesa tributaria e penale, raccogliendo prove idonee a dimostrare la residenza estera genuina (bollette, contratti di locazione, buste paga, iscrizione scolastica dei figli, ecc.).

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione della residenza

La prima linea di difesa consiste nel dimostrare che non sussistono i presupposti della residenza italiana. Alcune strategie:

  • Prova della permanenza all’estero: raccogliere documenti che attestano la presenza fisica all’estero per più di 183 giorni (biglietti aerei, timbri sul passaporto, contratti di lavoro, buste paga, certificati scolastici dei figli, contratti di locazione, utenze domestiche). La prova deve essere dettagliata e continua.
  • Dimostrare il centro degli interessi: è utile documentare l’iscrizione all’AIRE, la residenza civilistica e il domicilio all’estero, ma soprattutto dimostrare che i legami familiari, sociali ed economici sono all’estero (c/c bancari, investimenti, iscrizione a club, assicurazioni mediche).
  • Contraddittorio preventivo: quando il Fisco contesta l’esterovestizione, deve inviare una richiesta di chiarimenti (art. 10-bis, comma 6). Rispondere in modo completo entro 60 giorni permette di chiarire la situazione e può evitare l’emissione dell’atto .
  • Vizio della notifica: verificare la regolarità della notifica. Se l’atto è stato spedito a un indirizzo errato o non risultante dall’AIRE, o se il termine di decadenza è scaduto, il ricorso può essere accolto per vizio formale.
  • Motivazione insufficiente: l’atto deve indicare in modo puntuale i fatti e gli elementi di prova. In mancanza di motivazione, il contribuente può eccepire la nullità (art. 7 L. 212/2000).

3.2 Difesa delle società estere

Per le società con sede all’estero occorre dimostrare che la sede effettiva di direzione si trova nel Paese estero. Le prove utili includono:

  • Verbali di assemblea e consigli di amministrazione tenuti all’estero;
  • Contratti di lavoro dei dirigenti e loro domicilio nel Paese estero;
  • Conti correnti bancari esteri dove affluiscono i ricavi;
  • Uffici, stabilimenti, dipendenti e attrezzature nel Paese estero;
  • Documentazione fiscale e contabile depositata presso autorità estere;
  • Presenza di clienti e fornitori esteri.

È importante dimostrare che gli eventuali rapporti con società italiane (contratti di servizi, ship management, consulenze) sono funzionali e non svuotano la sostanza economica, come riconosciuto nella sentenza Barry Towage . La prova della sostanza economica contrasta la presunzione di residenza del comma 5-bis dell’art. 73 TUIR .

3.3 Sospensione e rateazione

Durante la contestazione, è spesso possibile evitare il pagamento immediato dell’intero importo attraverso:

  • Istanza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) – Se l’atto è manifestamente illegittimo o se il pagamento arrecherebbe danno grave, il giudice può sospendere l’esecuzione. È utile allegare documenti che dimostrano la residenza estera genuina o l’assenza di sede effettiva in Italia.
  • Rateazione delle cartelle – Si può chiedere la rateazione del debito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i residenti all’estero, le rate possono essere addebitate su conto estero tramite Sepa. La rateazione non preclude la proposizione del ricorso.
  • Definizioni agevolate e rottamazioni – Il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto varie sanatorie (rottamazione-ter, quater, quinquies) che consentono di chiudere i debiti con sconti su sanzioni e interessi. Per esempio, la Legge n. 15/2025 (conversione del DL 202/2024 “Milleproroghe”) ha riaperto i termini della Rottamazione-quater per chi non ha pagato le prime rate. I contribuenti riammessi possono scegliere: pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o pagamento in massimo 10 rate di pari importo con scadenze: 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . L’Agenzia invia i moduli precompilati e resta una tolleranza di 5 giorni per i pagamenti . Il servizio ContiTu consente di selezionare solo alcune cartelle da pagare .
  • Accordi transattivi – In sede di contraddittorio o mediazione è possibile proporre un pagamento ridotto, soprattutto quando vi sono dubbi sulla residenza. L’amministrazione può accettare la chiusura della lite con riduzione delle sanzioni.

3.4 Impugnazione di sanzioni per esterovestizione

Le sanzioni per esterovestizione derivano da dichiarazioni omesse o infedeli e possono essere rilevanti. La difesa può articolarsi su:

  • Carenza di dolo o colpa grave – Se il contribuente ha agito in buona fede, sulla base di pareri professionali o di normative interpretabili, si può chiedere la disapplicazione delle sanzioni.
  • Non punibilità per abuso del diritto – L’art. 10-bis, comma 13, esclude la rilevanza penale delle operazioni abusive . Le condotte volte a ottimizzare il carico fiscale ma supportate da ragioni economiche reali non costituiscono reato.

3.5 Prevenzione e interpelli

Prevenire il rischio di accertamento è sempre la strategia migliore. Alcune misure:

  • Iscrizione tempestiva all’AIRE e comunicazione delle variazioni di residenza;
  • Mantenimento di documenti che provano il trasferimento reale (contratti di lavoro, leasing, utenze);
  • Pianificazione fiscale internazionale con consulenti esperti, evitando strutture prive di sostanza;
  • Interpello: l’art. 10-bis consente di presentare interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se un’operazione costituisce abuso . È un utile strumento preventivo.

4. Strumenti alternativi per gestire i debiti

Quando il debito è elevato o la situazione finanziaria è compromessa, oltre al contenzioso ordinario esistono strumenti per definire o ridurre i debiti.

4.1 Definizioni agevolate e sanatorie

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di pace fiscale. Dopo la rottamazione-ter (Legge 145/2018) e la quater (Legge 197/2022), la Legge n. 15/2025 ha riaperto i termini per i decaduti, mentre la Legge di Bilancio 2026 prevede una nuova rottamazione-quinquies. Le caratteristiche comuni sono:

  • Stralcio di sanzioni e interessi di mora (talvolta anche degli interessi affidati);
  • Pagamenti rateali fino a 10 o 18 rate trimestrali;
  • Decadenza in caso di mancato pagamento anche di una sola rata (ma con tolleranza di 5 giorni).

Per aderire occorre presentare la domanda entro la scadenza e versare la prima rata. È opportuno valutare la convenienza economica con un professionista.

4.2 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 offre tre strumenti per le persone fisiche, i piccoli imprenditori, i professionisti e gli enti non commerciali che non possono accedere al fallimento:

ProceduraCaratteristicheRiferimenti
Accordo di composizione della crisiRichiede il consenso del 60% dei creditori. Dal 2020 l’adesione dell’amministrazione finanziaria non è più necessaria se la proposta è più conveniente della liquidazione .Art. 10, 11 L. 3/2012
Piano del consumatoreRiservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali. Non richiede il voto dei creditori; il giudice valuta la convenienza e l’assenza di colpa grave .Art. 12-bis L. 3/2012
Liquidazione del patrimonioPrevede la liquidazione di tutti i beni con durata minima di 4 anni; è simile al fallimento ma più snella .Art. 14-ter e seguenti L. 3/2012

Per accedere è necessario trovarsi in stato di sovraindebitamento, cioè in una situazione di squilibrio tra debiti e patrimonio tale da rendere definitiva l’incapacità di adempiere . Possono accedere piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori, associazioni e fondazioni .

Un professionista iscritto all’elenco degli OCC (Organismi di composizione della crisi) – come l’Avv. Monardo – guida il debitore nella predisposizione della proposta, nella raccolta dei documenti e nella gestione dei rapporti con i creditori. La procedura permette di bloccare le azioni esecutive e ottenere una vera e propria esdebitazione al termine.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 e CCII)

Per le imprese in difficoltà ma ancora recuperabili, il D.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questa procedura consente all’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in squilibrio patrimoniale e finanziario di avvalersi di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, con il compito di facilitare le trattative con creditori, banche e fisco .

4.3.1 Requisiti e attivazione

  • L’imprenditore deve trovarsi in condizioni che rendono probabile la crisi o l’insolvenza ma deve poter ragionevolmente perseguire il risanamento. In base all’art. 12 CCII, è richiesta una concreta prospettiva di recupero .
  • L’istanza si presenta in via telematica tramite la piattaforma nazionale delle Camere di Commercio. Non è obbligatorio l’assistenza di un avvocato per la presentazione, ma è raccomandata la consulenza di un professionista .
  • La commissione istituita presso la CCIAA nomina un esperto indipendente entro cinque giorni; l’esperto deve possedere requisiti di professionalità e indipendenza e accettare l’incarico .

4.3.2 Svolgimento e vantaggi

  • Dopo la nomina, l’esperto convoca l’imprenditore e i creditori per avviare trattative volte a trovare un accordo di ristrutturazione o altre soluzioni (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato).
  • L’istanza può contenere richiesta di misure protettive: sospensione delle azioni esecutive e cautelari, impossibilità per i creditori di acquisire diritti di prelazione senza autorizzazione del tribunale .
  • La procedura è riservata: viene pubblicata solo la nomina se sono richieste misure protettive .
  • Se le trattative vanno a buon fine si perviene a un accordo che può prevedere la transazione fiscale (concessione di sconti su imposte e sanzioni) e la ristrutturazione dei debiti. In caso contrario, l’esperto può proporre l’accesso a strumenti concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale).

La composizione negoziata rappresenta dunque uno strumento moderno per evitare il fallimento e continuare l’attività d’impresa con il consenso dei creditori.

5. Errori comuni e consigli pratici

La materia della residenza fiscale è complessa; ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le comunicazioni – Non ritirare la raccomandata o non aprire la PEC non ferma la notifica . Controllate sempre la vostra corrispondenza e mantenete aggiornati gli indirizzi all’AIRE e nelle banche dati della Pubblica Amministrazione.
  2. Dare per scontato che l’iscrizione all’AIRE basti – Dal 2024 l’iscrizione è solo una presunzione relativa ; occorre provare la residenza all’estero con documenti concreti.
  3. Non documentare la presenza all’estero – È indispensabile conservare biglietti di viaggio, contratti di lavoro, utenze e ogni prova della permanenza fuori Italia. In assenza, il Fisco può considerare residente chi trascorre in Italia anche solo 184 giorni.
  4. Mantenere troppi legami economici in Italia – Possedere immobili, conti bancari o svolgere attività economiche importanti in Italia può far presumere il domicilio italiano. È preferibile centralizzare le attività all’estero o documentare che le attività italiane sono marginali.
  5. Costituire società di comodo – Creare un’entità all’estero senza struttura e autonomia è rischioso: la giurisprudenza richiede la sede effettiva con personale e decisioni all’estero .
  6. Trascurare i termini – Il ricorso si propone entro 60 giorni . Anche un giorno di ritardo comporta l’inammissibilità. Segnate le scadenze e agite per tempo.
  7. Affidarsi a consulenti non specializzati – La materia richiede competenze in diritto tributario internazionale e procedura. Lo Studio Monardo coordina professionisti esperti su tutto il territorio nazionale.

Consigli pratici:

  • Prima di trasferirvi, pianificate fiscalmente il trasferimento con un esperto, valutando gli effetti sui redditi e sui patrimoni.
  • Comunicate tempestivamente l’iscrizione all’AIRE e mantenete attiva la casella PEC.
  • Se ricevete un accertamento, non ignoratelo: consultate immediatamente un professionista per valutare la difesa.
  • Verificate la possibilità di definizione agevolata o rateazione, soprattutto se l’importo è elevato.
  • Se siete imprenditori in difficoltà, valutate l’accesso alla composizione negoziata della crisi o alle procedure di sovraindebitamento.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Criteri di residenza per persone fisiche

CriterioProva richiestaNote
Iscrizione anagraficaCertificato di iscrizione anagrafe/AIREPresunzione relativa dal 2024
Residenza civilisticaDimora abituale (contratto di locazione, residenza anagrafica)Luogo dove si vive stabilmente
DomicilioCentro degli interessi personali e familiari: lavoro, famiglia, scuolaAnche se l’attività economica è altrove
Presenza fisicaPermanenza per oltre 183 giorni in Italia; prove di viaggioInclude giorni non consecutivi

6.2 Sede effettiva e criteri per le società

Fattori da valutareSpiegazione
Luogo delle riunioni degli organi socialiLe assemblee e i consigli di amministrazione si tengono in Italia o all’estero?
Domicilio degli amministratoriGli amministratori risiedono in Italia o all’estero?
Conti bancari e operazioni finanziarieDove sono aperti i conti correnti e gestite le entrate?
Personale e struttureEsistono uffici, dipendenti e attrezzature nel paese estero?
Clienti e fornitoriLe prestazioni sono rivolte a soggetti italiani o esteri?
Contratti di serviziI contratti con società italiane sono accessori o fondamentali?

6.3 Termini processuali essenziali

AdempimentoTermineRiferimento
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Costituzione in giudizio del ricorrente30 giorni dalla notifica del ricorsoArt. 22 D.Lgs. 546/1992
Reclamo/Mediazione60 giorni (valore fino a 50.000 €)Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
Istanza di sospensioneContestualmente al ricorsoArt. 47 D.Lgs. 546/1992
Appello60 giorni dalla notifica della sentenza di primo gradoArt. 51 D.Lgs. 546/1992

6.4 Definizione agevolata (Rottamazione-quater – Legge 15/2025)

Opzioni di pagamentoScadenzeNote
Unica soluzione31 luglio 2025Tolleranza di 5 giorni
Rate (massimo 10)31 luglio e 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027Le rate sono di pari importo; la decadenza scatta al primo mancato pagamento

7. FAQ (Domande frequenti)

  1. Sono iscritto all’AIRE e vivo all’estero. Devo comunque dichiarare i redditi in Italia?
    Sì, se ricadi in uno dei criteri di residenza (presenza in Italia oltre 183 giorni, residenza o domicilio in Italia, iscrizione anagrafica). Se non soddisfi alcun criterio, sei tassato solo sui redditi prodotti in Italia .
  2. Ho ricevuto un avviso di accertamento mentre ero all’estero e non l’ho ritirato. La notifica è valida?
    Sì. Per i residenti AIRE la notifica si perfeziona con la compiuta giacenza presso l’ufficio postale . È importante ritirare sempre la corrispondenza o indicare un domiciliatario in Italia.
  3. Da quando decorre il termine di 60 giorni per fare ricorso?
    Dal giorno successivo alla notifica dell’atto. Se la notifica avviene via PEC, vale la data di consegna del messaggio .
  4. Posso evitare l’accertamento aderendo alla rottamazione?
    La rottamazione riguarda cartelle e avvisi definitivi. Se l’accertamento è ancora impugnabile, devi scegliere: pagare in rottamazione (se prevista) oppure impugnare entro 60 giorni. È bene valutare la convenienza con un professionista.
  5. Il pagamento rateale sospende l’esecuzione?
    La rateazione delle cartelle non sospende l’atto impugnato, ma evita nuove procedure esecutive se i pagamenti sono puntuali. Per la sospensione è necessario rivolgersi al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
  6. Come dimostrare la presenza all’estero?
    È utile conservare biglietti di viaggio, timbri su passaporti, contratti di lavoro, iscrizione scolastica dei figli, bollette, contratti di affitto, registrazioni di residenza, documenti bancari. Più le prove sono numerose e coerenti, maggiore è la credibilità.
  7. Se ho un immobile in Italia, rischio di essere considerato residente?
    Possedere un immobile in Italia non comporta di per sé la residenza, ma l’utilizzo continuo e la gestione dell’immobile possono essere indici di domicilio. È importante dimostrare che l’immobile è affittato o inutilizzato e che il centro degli interessi è all’estero.
  8. Una società costituita all’estero con amministratori italiani è sempre esterovestita?
    No. L’art. 73 prevede una presunzione relativa se gli amministratori sono in maggioranza residenti in Italia . Tuttavia, la presunzione può essere vinta dimostrando che la sede effettiva di direzione è all’estero, con personale, uffici e decisioni locali .
  9. Il Fisco può usare i dati bancari esteri?
    Sì. Grazie agli accordi di scambio di informazioni e al Common Reporting Standard, l’Agenzia delle Entrate può ricevere dati su conti esteri. È quindi necessario dichiarare correttamente gli investimenti esteri e redigere il quadro RW.
  10. Cos’è il contraddittorio preventivo nell’abuso del diritto?
    Prima di contestare un’operazione come abuso del diritto, l’Agenzia deve notificare una richiesta di chiarimenti al contribuente, che ha 60 giorni per rispondere . Senza questa richiesta l’accertamento è nullo.
  11. Quali sono le conseguenze penali dell’esterovestizione?
    Le operazioni abusive non costituiscono reato . Tuttavia, l’omessa dichiarazione o la falsa dichiarazione di residenza possono integrare reati tributari. La buona fede e la prova della sostanza economica sono fattori decisivi.
  12. Posso chiedere la sospensione delle azioni esecutive mentre presento ricorso?
    Sì. Con l’istanza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) puoi chiedere al giudice di sospendere la riscossione se ci sono gravi motivi. La presentazione contestuale al ricorso è fondamentale.
  13. Cosa succede se perdo il ricorso in primo grado?
    Puoi proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 51). In Cassazione il giudizio è limitato ai vizi di legittimità. Durante il processo, puoi continuare a chiedere la sospensione.
  14. Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
    Possono accedere consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia (attivo max 300.000 €, ricavi max 200.000 €, debiti max 500.000 €), imprenditori agricoli, enti del terzo settore . La procedura consente l’esdebitazione finale.
  15. Cos’è la composizione negoziata della crisi?
    È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente alle imprese in crisi di affidarsi a un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio per negoziare con i creditori e trovare soluzioni di risanamento . Offre misure protettive e possibilità di transazione fiscale.
  16. Per attivare la composizione negoziata serve un avvocato?
    Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato rivolgersi a professionisti esperti. L’istanza si presenta via telematica; è necessaria una documentazione completa e la valutazione delle prospettive di risanamento .
  17. Quanto tempo dura la composizione negoziata?
    Non esiste una durata fissa; dipende dalla complessità delle trattative. Se entro 180 giorni non si raggiunge un accordo, l’esperto può proporre la chiusura e la valutazione di altre procedure concorsuali.
  18. Se l’Agenzia non risponde al reclamo entro 90 giorni, cosa succede?
    Il reclamo si intende respinto e il ricorso acquisisce efficacia. È possibile chiedere la sospensione e proseguire con il processo.
  19. Il trasferimento in un Paese “black list” comporta automaticamente la residenza fiscale in Italia?
    L’art. 2, comma 2-bis TUIR prevede una presunzione di residenza per i cittadini italiani trasferiti in Paesi non cooperativi . È comunque possibile fornire prova contraria dimostrando la residenza effettiva all’estero.
  20. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
    In caso di mancato pagamento anche di una sola rata scatta la decadenza dalla definizione agevolata; i pagamenti effettuati restano acquisiti e l’Agenzia riprende le azioni di recupero. È importante rispettare le scadenze o chiedere il ricalcolo tramite ContiTu .

8. Simulazioni pratiche

8.1 Persona fisica residente all’estero con presenza in Italia

Scenario: Lucia è un’ingegnere italiana che lavora a Monaco di Baviera dal 2022. È iscritta all’AIRE e ha stipulato un contratto di affitto in Germania. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate le invia un avviso di accertamento contestandole la residenza in Italia per l’anno 2024, basandosi sui seguenti elementi:

  • Presenza in Italia per 190 giorni (somma dei weekend trascorsi dai genitori e delle ferie estive).
  • Possesso di un appartamento a Napoli.
  • Conto corrente italiano su cui transitano alcuni bonifici.

Analisi:
1. Criteri di residenza – Il superamento della soglia di 183 giorni comporta la residenza in Italia . Tuttavia, Lucia può dimostrare che i 190 giorni includono periodi nei quali è stata solo in transito (mezze giornate), che alcuni soggiorni sono stati per assistere i genitori malati (giustificazioni che la Circolare 20/E considera).
2. Centro degli interessi – Lucia dimostra che il suo lavoro, le relazioni familiari e sociali sono in Germania: presenta contratto di lavoro, busta paga, certificati scolastici dei figli e spese mediche in Baviera. L’appartamento di Napoli è affittato con regolare contratto. I bonifici sul conto italiano riguardano il pagamento del mutuo.
3. Esito possibile – Fornendo tali prove nel contraddittorio e nel ricorso, Lucia può ottenere l’annullamento dell’accertamento. In alternativa, può proporre mediazione.

8.2 Società estera controllata da italiani

Scenario: La società Alfa Ltd è costituita a Malta nel 2023. Gli amministratori sono due fratelli italiani che risiedono in Italia. L’Agenzia contesta l’esterovestizione per il 2024, sostenendo che la sede effettiva è in Italia.

Elementi contestati dal Fisco: – Gli amministratori risiedono in Italia e partecipano a riunioni via videoconferenza. – L’unico ufficio di Alfa è un coworking a La Valletta. – I contratti principali sono con clienti italiani.

Difesa:
1. Presunzione di residenza – Essendo gli amministratori residenti in Italia, opera la presunzione di cui al comma 5-bis art. 73 .
2. Prova contraria – Alfa produce verbali di riunioni tenute a Malta, contratti di lavoro di manager maltesi, conti bancari maltesi, documenti che attestano che le decisioni strategiche sono assunte a Malta. Dimostra di avere fornitori e clienti esteri e di versare imposte a Malta.
3. Esito possibile – Se la società dimostra la sostanza economica dell’insediamento (personale, navi, dipendenti, come nel caso Barry Towage ), la presunzione può essere superata. In difetto, l’Agenzia potrebbe riqualificare Alfa come residente in Italia.

8.3 Impresa in crisi che accede alla composizione negoziata

Scenario: Una PMI italiana (impianti elettrici) con sede in Spagna dal 2021 attraversa una crisi finanziaria nel 2025: ha debiti verso banche italiane e fornitori spagnoli, ma commesse importanti in corso. Non vuole trasferirsi in Italia e teme l’intervento del Fisco.

Soluzione:
1. L’imprenditore presenta istanza di composizione negoziata tramite la piattaforma Unioncamere .
2. La commissione nomina un esperto indipendente. Le riunioni si tengono in Spagna e in videoconferenza. Si valuta un piano di risanamento con transazione fiscale e ristrutturazione dei debiti verso banche italiane.
3. Nel frattempo, chiede misure protettive per sospendere le azioni esecutive di banche e Fisco .
4. Con l’assistenza dello Studio Monardo, negozia con l’Agenzia delle Entrate la riduzione delle sanzioni e ottiene un piano di rientro rateale compatibile con i flussi di cassa.
5. L’impresa mantiene la sede in Spagna ma dimostra la sostanza economica; le autorità italiane sospendono l’accertamento sulla sede effettiva.

Conclusione

La globalizzazione e la mobilità internazionale offrono grandi opportunità, ma espongono i contribuenti a rischi fiscali. Le riforme degli ultimi anni – in particolare il D.Lgs. 209/2023 e la giurisprudenza recente – hanno rafforzato i poteri dell’Amministrazione finanziaria nel contestare la residenza dei cittadini e delle società che operano all’estero. La registrazione all’AIRE non basta più; è necessario dimostrare con prove concrete la presenza all’estero e la sostanza economica delle società.

Abbiamo visto che le norme prevedono termini stringenti per impugnare gli accertamenti (60 giorni per il ricorso ), che le notifiche ai residenti all’estero sono valide anche se non ritirate , e che la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva dei fattori per stabilire la residenza . Abbiamo anche analizzato gli strumenti di difesa (contraddittorio, ricorso, sospensione), le definizioni agevolate (rottamazioni), le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata per le imprese in crisi.

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