Accertamento sintetico sulle spese dei residenti all’estero: come difendersi

Introduzione

L’accertamento sintetico – spesso denominato “redditometro” – è uno strumento che l’Agenzia delle Entrate utilizza per ricostruire il reddito imponibile di un contribuente sulla base delle spese sostenute e dei beni posseduti. Nel recente passato è stato protagonista di un’intensa evoluzione normativa e giurisprudenziale: con il decreto legislativo n. 108/2024 il legislatore ne ha riattivato l’applicazione introducendo soglie di tolleranza più elevate e rafforzando le garanzie del contraddittorio. Per chi vive all’estero (e in particolare per i connazionali iscritti all’AIRE o comunque residenti fiscalmente all’estero) la materia è ancora più delicata, perché spesso si incrociano presunzioni di residenza, accertamenti induttivi e normative internazionali.

In questo articolo approfondiremo il funzionamento dell’accertamento sintetico basato su spese per chi vive all’estero, illustrando il quadro normativo vigente, le pronunce della giurisprudenza di legittimità più recenti, la procedura che l’Agenzia deve seguire, le difese pratiche a disposizione del contribuente e gli strumenti alternativi per definire o annullare il debito. L’obiettivo è fornire una guida aggiornata (gennaio 2026) e professionale, con un taglio divulgativo ma accurato, rivolta ai contribuenti, agli imprenditori e ai professionisti che vogliono comprendere i loro diritti e agire tempestivamente.

Perché questo tema è importante

  • Rischi elevati per i soggetti residenti all’estero: il fisco italiano può presumere la residenza in Italia anche per chi vive stabilmente all’estero, soprattutto se mantiene legami patrimoniali o familiari in Italia. L’accertamento sintetico consente di ricostruire il reddito sulla base di spese, consumi e disponibilità di beni, generando richieste di imposta molto elevate.
  • Errori da evitare: molti cittadini pensano che l’iscrizione all’AIRE o la permanenza fisica all’estero sia sufficiente per evitare controlli. In realtà, la normativa richiede di dimostrare l’effettivo domicilio e la sede degli interessi vitali all’estero; la mancanza di documentazione adeguata può rendere difficilissimo contestare un accertamento.
  • Urgenza di attivarsi: dopo la notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto impositivo, i termini per presentare osservazioni, aderire o impugnare sono stringenti. Ritardi o omissioni possono comportare la definitività dell’imposta, con conseguenti sanzioni, interessi e possibili azioni esecutive.

Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi in tutta Italia, specializzato nella difesa dei contribuenti e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, ricopre il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In virtù di queste competenze, lo studio dell’Avv. Monardo è in grado di:

  • Analizzare attentamente gli atti inviati dal Fisco (inviti, avvisi di accertamento, cartelle esattoriali) e valutare la legittimità della pretesa;
  • Predisporre memorie difensive e ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie per contestare le presunzioni, eccepire il difetto di residenza in Italia o la mancanza di contraddittorio, chiedere l’annullamento o la riduzione del tributo;
  • Sospendere o differire i pagamenti attraverso richieste di autotutela, istanze di sospensione giudiziale e trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della Riscossione;
  • Proporre piani di rientro, accordi di rateizzazione o aderire alle definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) per ridurre il debito;
  • Valutare le soluzioni giudiziali e stragiudiziali per le situazioni di sovraindebitamento, compresa la predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione.

Lo scopo è affiancare il contribuente in tutte le fasi del procedimento, offrendo una consulenza personalizzata e tempestiva per proteggere i propri diritti e patrimonio.

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Contesto normativo: tra reddito, residenza e spese

Articolo 38 DPR 600/1973: l’ossatura dell’accertamento sintetico

Il principale riferimento normativo per l’accertamento sintetico è l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Esso consente all’amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito delle persone fisiche in base alle spese sostenute e agli indici di capacità contributiva. Questa norma è stata modificata da vari interventi, tra cui il D.Lgs. 108/2024, che ha riattivato il c.d. “redditometro” stabilendo limiti e garanzie.

In sintesi, l’art. 38 prevede che il reddito possa essere determinato sinteticamente considerando spese di qualsiasi genere e investimenti fatti dal contribuente o dalla famiglia. Affinché l’accertamento sintetico sia legittimo occorre che:

  • Scostamento minimo: il reddito accertato superi almeno di un quinto (20 %) quello dichiarato e superi di almeno dieci volte l’assegno sociale annuale ;
  • Presunzione relativa: le spese sostenute nell’anno sono presunte finanziate con redditi dell’anno stesso, salvo che il contribuente dimostri il contrario (ad esempio, che le spese derivano da redditi esenti, o da risparmi accumulati in anni precedenti, o da risorse di terzi 】). La legge consente quindi di superare la presunzione con prove documentali;
  • Obbligo di contraddittorio: l’ufficio deve inviare al contribuente un invito al contraddittorio, specificando gli elementi considerati, prima di emettere l’atto definitivo . La mancanza di contraddittorio può comportare l’illegittimità dell’accertamento;
  • Deduzioni limitate: l’ammontare sinteticamente determinato può essere diminuito solo delle somme già soggette a tassazione separata o di spese deducibili (oneri detraibili, contributi previdenziali, ecc.) .

Il decreto legislativo 108/2024 ha abrogato la disciplina previgente del redditometro 2018 e ha ripristinato la procedura con una nuova soglia di rilevanza: oltre alla differenza del 20 %, il valore delle spese deve superare dieci volte l’assegno sociale (circa 7.000 euro nel 2024, rivalutato periodicamente). Ciò limita l’applicazione alle situazioni di notevole divergenza, attenuando i rischi per i contribuenti con scostamenti modesti.

Articolo 2 TUIR e definizione di residenza fiscale

Per comprendere perché l’accertamento sintetico può riguardare anche chi vive all’estero occorre esaminare l’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986). La norma definisce residente il soggetto che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o ha la residenza o il domicilio in Italia . È residente, dunque, chi:

  1. È iscritto nelle anagrafi dei residenti per la maggior parte dell’anno;
  2. Ha la residenza nel senso civilistico (luogo in cui abitualmente dimora);
  3. Ha il domicilio nel senso dell’art. 43 cod. civ. (luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi) .

Tali criteri sono alternativi: è sufficiente che ne sussista uno per determinare la residenza fiscale in Italia . Dal 2024 (per effetto del D.Lgs. 209/2023) la presunzione connessa all’iscrizione o alla mancata cancellazione dall’anagrafe è diventata una presunzione relativa; il contribuente può dimostrare di essere residente altrove, producendo prove sulle sue relazioni familiari, economiche e sociali .

Un’ulteriore presunzione, prevista per i cittadini trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (i c.d. “Paesi in black list”), resta in vigore: l’iscrizione in AIRE non è sufficiente a escludere la residenza italiana, se non si dimostra l’effettivo domicilio all’estero . Tale norma risponde all’esigenza di contrastare le migrazioni fittizie di residenza verso paradisi fiscali.

Articolo 43 del codice civile: domicilio e residenza

L’articolo 43 del codice civile distingue fra domicilio (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e residenza (luogo in cui la persona abita in modo abituale) . Questa distinzione è fondamentale perché un soggetto può vivere all’estero (residenza) ma avere in Italia il centro dei propri interessi patrimoniali e familiari (domicilio), circostanza che lo rende fiscalmente residente in Italia anche in assenza di presenza fisica.

Modifiche recenti alla presunzione di residenza per gli italiani all’estero

La legge n. 213/2023 e il D.Lgs. 209/2023 hanno riformulato la disciplina delle presunzioni di residenza. In particolare:

  • Iscrizione AIRE: l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non è più sufficiente a dimostrare automaticamente la non residenza. In caso di accertamento, il contribuente deve provare di avere la propria residenza e domicilio all’estero producendo documenti (contratto di lavoro, affitto, utenze, frequenza scolastica dei figli, ecc.). Le autorità italiane possono tuttavia superare la presunzione se dimostrano che il contribuente mantiene in Italia il centro dei suoi interessi .
  • Sanzioni per omessa iscrizione: la stessa legge ha introdotto sanzioni amministrative (da 200 euro a 1.000 euro per ogni anno di omessa iscrizione o mancata comunicazione) ; tuttavia, l’omessa iscrizione non comporta automaticamente la residenza fiscale, ma rende più difficile la prova contraria.

Circolari e linee guida dell’Agenzia delle Entrate

Tra i documenti interpretativi più importanti rientra la Circolare n. 6/E del 2014, ancora attuale, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha delineato la metodologia per il redditometro. La circolare distingue tra:

  • Spese certe: quelle per cui l’amministrazione dispone di dati certi (rate di mutuo, canoni di locazione, polizze assicurative, iscrizioni scolastiche, utenze, ecc.);
  • Spese per elementi certi: determinate sulla base di elementi come la tipologia dell’immobile (superficie, categoria catastale) o del veicolo (cilindrata, potenza) e calcolate utilizzando dati medi ISTAT ;
  • Fitto figurativo: la quota di spesa ipotizzata per l’abitazione principale nel caso in cui il contribuente non sia proprietario ma disponga dell’immobile; la spesa è calcolata secondo parametri fissati (valori OMI, canoni medi di locazione) .

La circolare sottolinea l’obbligo del contraddittorio: l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, esibire documenti e spiegare l’origine dei fondi prima di procedere all’accertamento . L’assenza di un vero contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto.

Giurisprudenza aggiornata: Cassazione e Corte Costituzionale

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha delineato alcuni principi chiave in materia di accertamento sintetico e residenza fiscale per chi vive all’estero. Riassumiamo le sentenze più significative con riferimento alle loro massime e motivazioni.

Cass. 5558/2024: residenza, reddito da lavoro estero e globalità del reddito

La sentenza n. 5558/2024 della Corte di Cassazione riguarda un contribuente trasferitosi in Kazakistan che aveva contestato l’assoggettamento a tassazione in Italia del reddito estero. La Corte ha affermato che, in presenza di residenza fiscale in Italia (determinata dal domicilio familiare e dagli interessi economici), il reddito percepito all’estero rimane imponibile in Italia. La prova dell’effettivo trasferimento all’estero grava sul contribuente e non basta dimostrare la mera permanenza fisica all’estero; occorre provare lo spostamento del centro degli interessi vitali . La sentenza ricorda inoltre che gli Stati possono tassare il reddito ovunque prodotto, ma il contribuente può ottenere il credito per le imposte pagate all’estero in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni .

Cass. 30611/2025: onere della prova nelle spese finanziate da terzi

La Cassazione, con l’ordinanza n. 30611/2025, ha ribadito che l’accertamento sintetico si fonda su una presunzione iuris tantum: il contribuente può superarla dimostrando con precisione l’origine delle somme utilizzate per le spese. In questo caso, un contribuente aveva addotto che le spese erano finanziate dal coniuge; la Corte ha ritenuto insufficiente la mera allegazione di essere sposato e di possedere redditi familiari. Occorre produrre documentazione bancaria (bonifici, estratti conto) che attesti l’effettiva provvista e la sua durata . L’ordinanza ha confermato che la prova contraria deve essere rigorosa: è necessario dimostrare che le somme derivano da redditi esenti, proventi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, donazioni o risparmi formati in anni precedenti .

Cass. 18576/2024: spese coperte da reddito del coniuge e onere di prova

Sempre nel 2024 la Cassazione ha affrontato un caso in cui il contribuente aveva giustificato le spese sostenute con i redditi del coniuge. L’ordinanza n. 18576/2024 ha stabilito che il semplice richiamo alla convivenza con il coniuge e alla disponibilità del reddito familiare non basta a superare la presunzione: occorre dimostrare in modo puntuale la provenienza delle risorse e la durata della disponibilità . La Corte ha ribadito che l’accertamento sintetico non viola il diritto di difesa e che la presunzione può essere vinta solo con adeguata prova documentale.

Cass. 30611/2014 e altri precedenti: risparmi di anni precedenti e donazioni

In diversi precedenti (Cass. 25104/2014, Cass. 30611/2014, Cass. 18786/2023) la Suprema Corte ha precisato che il contribuente può superare l’accertamento sintetico dimostrando che le spese sono state sostenute con risparmi accumulati negli anni o con donazioni ricevute. La prova però deve essere completa: non basta provare l’esistenza del risparmio, occorre dimostrare che esso era ancora disponibile al momento dell’esborso e che non è stato già utilizzato per altre spese . Inoltre, la Corte ha riconosciuto la validità delle donazioni informali tra familiari come fonte di provvista, purché documentate.

Giurisprudenza sul contraddittorio e sul privacy

La giurisprudenza ha dato rilevanza al diritto al contraddittorio endoprocedimentale. La Corte Costituzionale, con sentenze del 2015 e del 2018, ha affermato che l’amministrazione deve sempre garantire un confronto preventivo quando utilizza banche dati e sistemi automatizzati per determinare la capacità contributiva. La Cassazione ha annullato diversi accertamenti per la mancanza di contraddittorio e per l’uso di dati non verificati (ad esempio, spese medie ISTAT prive di riferimento all’effettiva spesa del contribuente). Anche l’Autorità Garante per la Privacy ha ricordato che l’uso di algoritmi deve essere accompagnato da intervento umano e da trasparenza .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Affrontare un accertamento sintetico richiede di conoscere i passaggi procedurali previsti dalla legge. La seguente sezione illustra cosa accade dopo la notifica di un invito o di un avviso di accertamento e quali sono i termini e i diritti del contribuente.

1. Selezione e analisi preliminare dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate effettua un incrocio di dati provenienti da molteplici fonti (banche dati interne, registri immobiliari, anagrafe tributaria, registri dei veicoli, sistema bancario) per identificare soggetti il cui stile di vita appare incompatibile con il reddito dichiarato. Vengono considerate sia le spese certe (che risultano da comunicazioni obbligatorie) sia le spese per elementi certi (calcolate con parametri medi) e il fitto figurativo .

2. Invito al contraddittorio

Prima di emettere l’atto definitivo, l’ufficio invia un invito al contraddittorio (art. 38, comma 4, DPR 600/1973) in cui indica gli elementi su cui intende basare il reddito sintetico. Il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie, documenti giustificativi e osservazioni. In questa fase può:

  • Chiedere copia del fascicolo e degli atti che supportano l’accertamento;
  • Dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o con redditi esenti, con documenti (estratti conto, contratti di donazione, certificazioni di vincite o indennità);
  • Eccepire la propria residenza estera allegando documentazione relativa al domicilio e agli interessi vitali all’estero (contratti di lavoro, locazione, tasse estere pagate, iscrizione scolastica dei figli, bollette, assicurazioni, iscrizione all’AIRE con prova del permanere all’estero, ecc.).

3. Proposta di adesione e fase istruttoria

Se il contribuente fornisce elementi idonei a spiegare lo scostamento, l’ufficio può archiviare la pratica o ridurre la rettifica. Diversamente, può formulare una proposta di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. Questa consente di definire l’imposta con una riduzione delle sanzioni (1/3 del minimo). Il contribuente può accettare, pagando entro 20 giorni, o rifiutare e proseguire nel contenzioso.

4. Emissione dell’avviso di accertamento

In assenza di adesione o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficio emette l’avviso di accertamento motivato. Dal momento della notifica decorrono i termini per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado”). Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto; il deposito presso la segreteria entro 30 giorni successivi.

5. Eventuale definizione agevolata o rottamazione

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di rottamazione e definizione agevolata delle cartelle e degli accertamenti (D.L. 119/2018, L. 197/2022, D.L. 34/2023). Tali misure consentono di estinguere l’atto pagando solo l’imposta e gli interessi, con abbattimento totale o parziale delle sanzioni. L’adesione comporta la rinuncia al contenzioso. È quindi opportuno, prima di impugnare, verificare se sono in vigore norme di definizione agevolata che potrebbero essere più vantaggiose.

6. Ricorso dinanzi alla giustizia tributaria

Se si decide di contestare l’accertamento, occorre redigere un ricorso in cui si articolano i motivi di impugnazione (vizi formali, mancato contraddittorio, carenza di motivazione, errata applicazione dell’art. 38, inesistenza della residenza in Italia, irrilevanza delle spese, ecc.). È fondamentale allegare tutta la documentazione che dimostri:

  • L’assenza di residenza fiscale in Italia (contratti, bollette, certificazioni fiscali estere);
  • L’origine non imponibile o già tassata dei fondi utilizzati per le spese;
  • Gli errori di calcolo dell’ufficio (ad esempio, l’utilizzo di medie statistiche non coerenti con la situazione reale).

La Commissione giudica con sentenza e può annullare totalmente o parzialmente l’accertamento. Eventuali ulteriori gradi di giudizio (appello e Cassazione) sono possibili.

7. Fasi esecutive e sospensive

Quando l’avviso diviene definitivo (per adesione, mancato ricorso o sentenza), l’Agenzia può iscrivere a ruolo l’imposta e affidare la riscossione all’Agente della Riscossione. Il contribuente può chiedere la sospensione delle esecuzioni in presenza di ricorso e può chiedere la rateizzazione del debito. Le eventuali misure cautelari (fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca sugli immobili, pignoramento dei conti) possono essere impugnate davanti al giudice competente.

Difese e strategie legali per chi vive all’estero

La difesa nei confronti di un accertamento sintetico richiede un approccio multidisciplinare che coniughi conoscenze fiscali, civilistiche e internazionalistiche. Di seguito vengono illustrate le principali strategie da valutare con l’assistenza di un professionista.

1. Provare l’effettiva residenza all’estero

Come visto, la semplice iscrizione all’AIRE non è sufficiente per escludere la residenza fiscale in Italia. È necessario dimostrare che i criteri alternativi dell’art. 2 TUIR (domicilio e residenza in Italia per più di metà dell’anno) non si verificano . La documentazione utile comprende:

  • Contratti di lavoro estero e lettere di assunzione;
  • Contratti di locazione o titoli di proprietà dell’abitazione all’estero;
  • Fatture e bollette relative a utenze estere;
  • Iscrizione scolastica dei figli all’estero;
  • Registro della popolazione residente del paese estero e certificati di residenza locale;
  • Dichiarazioni fiscali estere e ricevute di pagamento delle imposte.

La giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri lo spostamento del centro degli affari e degli interessi familiari all’estero, oltre al mero soggiorno . È utile anche provare l’inesistenza di immobili o patrimoni in Italia o, se esistenti, la loro non disponibilità.

2. Dimostrare l’origine non imponibile delle spese

Se l’accertamento sintetico riguarda spese sostenute in Italia o all’estero, il contribuente può superare la presunzione dimostrando che tali spese sono state finanziate:

  • Con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, ad esempio vincite, indennità, borse di studio, rendite esenti;
  • Con risparmi accumulati in anni precedenti (documentati da estratti conto e storico dei saldi) ;
  • Con donazioni (anche informali) ricevute da genitori, parenti o terzi, certificate da trasferimenti bancari o atti notarili ;
  • Con redditi esteri già tassati nel paese di percezione, per i quali si può chiedere il credito d’imposta in Italia;
  • Con finanziamenti bancari o prestiti regolarmente contratti.

È fondamentale fornire prova documentale rigorosa. Le sentenze 30611/2025 e 18576/2024 sottolineano che la mera affermazione dell’esistenza di un coniuge o di risparmi non basta; bisogna dimostrare importi, durata e disponibilità dei fondi .

3. Contestare le spese imputate dal fisco

Molti accertamenti si basano su spese per elementi certi o su dati medi (ISTAT, spese energetiche medie, costo di gestione degli immobili). È possibile dimostrare che tali spese non riflettono la situazione reale producendo:

  • Fatture effettive inferiori ai valori medi calcolati dall’ufficio;
  • Prove che i beni imputati (auto, immobili, barche) non sono nella disponibilità del contribuente (ad esempio, perché appartenenti ad altra persona o concessi in comodato);
  • Dimostrazione di errori catastali o di misurazione che hanno determinato un eccesso nel fitto figurativo.

4. Eccepire vizi formali e la violazione del contraddittorio

La giurisprudenza ha annullato molti accertamenti per mancanza di contraddittorio. L’ufficio deve inviare un invito dettagliato e concedere almeno 60 giorni per replicare . Se l’atto è stato emesso senza contraddittorio o con motivazione generica (ad esempio richiamando solo medie statistiche) è possibile ottenere l’annullamento. Occorre inoltre verificare che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Errori nella notifica (mancato recapito, indirizzo errato) possono costituire motivo di nullità.

5. Utilizzare le convenzioni contro le doppie imposizioni

Per i soggetti che percepiscono redditi in paesi esteri, le convenzioni internazionali stipulate dall’Italia con altri Stati (modello OCSE) possono attribuire l’esclusiva potestà impositiva al paese estero o prevedere il credito d’imposta. In sede di ricorso è possibile eccepire l’errata applicazione della convenzione e chiedere l’esclusione del reddito estero dal calcolo sintetico o la concessione del credito. La sentenza 5558/2024 ricorda che la potestà impositiva è generalmente concorrente, ma il contribuente può ottenere il credito per le imposte pagate all’estero .

6. Piani di rientro e procedure di composizione della crisi

Qualora l’imposta richiesta sia elevata e il contribuente si trovi in stato di difficoltà economica, si possono valutare procedure di sovraindebitamento. L’avv. Monardo, come Gestore della Crisi e fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione di:

  • Piano del consumatore: riservato ai consumatori sovraindebitati, consente di ristrutturare i debiti pagando una percentuale concordata sotto il controllo del tribunale;
  • Accordo di composizione della crisi: rivolto a imprenditori minori e professionisti, comporta la ristrutturazione concordata con la maggioranza dei creditori;
  • Esdebitazione: possibile per i debitori incapienti, prevede l’eliminazione dei debiti residui se ricorrono le condizioni di legge.

Tali strumenti consentono di congelare le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) e di proporre un pagamento rateale sostenibile.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre alla difesa nel merito e alle procedure di sovraindebitamento, il contribuente può valutare strumenti alternativi per chiudere il contenzioso con costi ridotti.

Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni sono state introdotte diverse edizioni della “Rottamazione” (definizione agevolata delle cartelle) e del “Saldo e stralcio”. Tali misure, previsti da decreti e leggi di bilancio, permettono di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione pagando solo l’imposta e riducendo o azzerando sanzioni e interessi. Alcune versioni hanno incluso anche gli avvisi di accertamento non impugnati. Poiché le normative cambiano di frequente, è opportuno verificare le finestre temporali aperte al momento della notifica e valutare se aderire.

Adesione all’accertamento e definizione per acquiescenza

L’adesione all’accertamento (D.Lgs. 218/1997) consente di definire la pretesa pagando l’imposta con una riduzione delle sanzioni. L’acquiescenza, invece, permette di definire l’accertamento già impugnato pagando integralmente l’imposta e le sanzioni ridotte. È un’opzione da valutare quando le probabilità di successo in giudizio sono ridotte o quando si desidera evitare costi e tempi del contenzioso.

Ravvedimento operoso e pagamenti spontanei

Se il contribuente si accorge di aver omesso o dichiarato erroneamente determinati redditi, può avvalersi del ravvedimento operoso versando spontaneamente le imposte dovute con sanzioni ridotte, prima che il fisco avvii l’accertamento. Tuttavia, in caso di accertamento sintetico basato su spese, il ravvedimento può essere utilizzato solo per le irregolarità (ad esempio l’omessa dichiarazione di determinati redditi) e non annulla l’accertamento in corso. È quindi una via alternativa da valutare tempestivamente.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare un accertamento sintetico richiede attenzione. Di seguito alcuni errori frequenti:

  1. Trascurare la prova della residenza estera: molti contribuenti ritengono che l’iscrizione all’AIRE basti; in realtà occorre conservare e presentare documenti che dimostrino il centro degli interessi all’estero (contratti, bollette, certificati). Senza tali prove la presunzione di residenza può essere difficilmente superata .
  2. Ignorare l’invito al contraddittorio: non rispondere entro 60 giorni equivale a perdere l’occasione di chiarire la propria posizione e di evitare l’avviso. Anche se ci si trova all’estero, è possibile inviare memorie via PEC o posta raccomandata.
  3. Sottovalutare l’importanza dei documenti bancari: in caso di spese finanziate da terzi, donazioni o risparmi, bisogna conservare estratti conto, bonifici e contratti di donazione. Altrimenti la presunzione non può essere superata .
  4. Pensare che le medie statistiche siano immutabili: il contribuente può contestare i valori medi applicati dall’ufficio se dimostra con fatture e documenti che le spese reali sono inferiori o non pertinenti.
  5. Aspettare l’ultima fase per cercare assistenza: la consulenza di un professionista sin dalla fase pre‑contenziosa permette di impostare una strategia difensiva corretta, di raccogliere prove e di valutare le soluzioni più convenienti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme di riferimento per l’accertamento sintetico e la residenza

NormaContenuto essenzialeAggiornamenti recenti
Art. 38 DPR 600/1973Autorizza l’accertamento sintetico in base alle spese; presunzione iuris tantum; obbligo di contraddittorio .D.Lgs. 108/2024: doppia soglia (20 % e 10 × assegno sociale), garanzie rafforzate.
Art. 2 TUIR (DPR 917/1986)Definisce la residenza fiscale: iscrizione anagrafica, residenza o domicilio in Italia; i criteri sono alternativi .D.Lgs. 209/2023: presunzione di residenza relativa; iscrizione AIRE non sufficiente.
Art. 43 c.c.Distingue tra domicilio (sede principale degli interessi) e residenza (abitazione abituale) .Nessuna modifica recente.
Convenzioni contro le doppie imposizioniStabiliscono il diritto impositivo tra Italia e Stato estero e il credito d’imposta.Aggiornamenti periodici con nuovi trattati.

Tabella 2 – Fasi e termini del procedimento

FaseDescrizioneTermine
Invito al contraddittorioComunicazione degli elementi di spesa e delle presunzioni.Il contribuente ha 60 giorni per rispondere.
Proposta di adesionePossibilità di definire la pretesa con riduzione delle sanzioni.15–20 giorni per accettare e pagare.
Avviso di accertamentoAtto impositivo motivato.Ricorso entro 60 giorni dalla notifica; deposito entro 30 giorni.
Definizioni agevolateRottamazioni, saldo e stralcio, adesione.Variabile in base alla legge vigente.

Tabella 3 – Tipologie di spese nel redditometro

Tipo di spesaCaratteristicheEsempi
Spese certeRisultano da comunicazioni obbligatorie all’Amministrazione.Rate mutuo, canoni leasing, acquisto auto, bollo, premi assicurativi, iscrizione a scuole private .
Spese per elementi certiCalcolate con parametri medi in base a dati come superficie, cavalli fiscali, componenti familiari.Costi di gestione dell’abitazione (per m²), manutenzione auto (per KW), spese alimentari e ricreative.
Fitto figurativoValore stimato per la disponibilità di un immobile in assenza di spese certe.Valore locativo basato su canoni medi OMI e superficie .

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito 20 quesiti pratici con relative risposte sintetiche.

  1. Sono iscritto all’AIRE da più di cinque anni. Posso essere comunque oggetto di accertamento sintetico? Sì. L’iscrizione all’AIRE non è sufficiente a escludere la residenza fiscale. Il fisco può accertare la permanenza del domicilio o degli interessi in Italia . Occorre conservare documenti che dimostrino il centro della propria vita all’estero.
  2. Qual è la soglia oltre la quale scatta il redditometro? Dal 2024 l’accertamento sintetico è possibile se il reddito calcolato supera quello dichiarato di almeno il 20 % e supera di almeno dieci volte l’assegno sociale . Questa soglia rende l’accertamento applicabile solo a scostamenti elevati.
  3. Che differenza c’è tra residenza e domicilio? La residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente; il domicilio è la sede principale dei suoi affari e interessi . La presenza del domicilio in Italia può comportare residenza fiscale anche se si vive all’estero.
  4. Le spese sostenute all’estero vengono considerate? Sì, se indicano una capacità contributiva rilevante (ad esempio, acquisto di beni di lusso) e se la persona è considerata fiscalmente residente in Italia. Tuttavia, le spese sostenute con redditi prodotti e tassati all’estero possono essere giustificate con il credito d’imposta .
  5. Cosa succede se ignoro l’invito al contraddittorio? L’ufficio può comunque emettere l’avviso di accertamento; tuttavia, l’omessa risposta non costituisce ammissione di debito. In sede di ricorso si potrà eccepire la mancanza di un vero contraddittorio se l’invito era carente o generico.
  6. Posso farmi rappresentare da un professionista? Sì. È consigliabile farsi assistere da un avvocato o commercialista esperto, che può richiedere l’accesso agli atti, preparare le memorie e rappresentare il contribuente nel contraddittorio e nel contenzioso.
  7. Una donazione informale (ad esempio denaro dai genitori) è valida come prova? Sì, ma occorre documentare il trasferimento con bonifici, attestazioni bancarie o dichiarazioni autenticate. In assenza di prova, la donazione non basta a superare la presunzione .
  8. Se possiedo un immobile in Italia ma vivo all’estero, sono considerato residente? Il possesso di un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza. Tuttavia, se l’immobile è adibito a dimora abituale o se rappresenta il centro degli interessi familiari, può essere indice di domicilio in Italia .
  9. Come si dimostra che i risparmi erano disponibili al momento della spesa? Occorre esibire estratti conto bancari che mostrino la disponibilità dei fondi prima dell’esborso e la loro permanenza. La Cassazione richiede una prova precisa della durata e dell’ammontare .
  10. È possibile rateizzare le somme richieste? Sì. Dopo l’iscrizione a ruolo, il contribuente può chiedere la rateizzazione all’Agente della Riscossione, presentando istanza e dimostrando la temporanea difficoltà economica. La rateizzazione sospende alcune misure cautelari.
  11. Le spese per il mantenimento dei figli rientrano nel redditometro? Generalmente sì, se sono spese sostenute direttamente dal contribuente (ad esempio, rette scolastiche, sport, viaggi). Possono essere giustificate dimostrando che sono state pagate da terzi (altro genitore) con documenti.
  12. L’acquisto di criptovalute o investimenti esteri può emergere nel redditometro? Le criptovalute non sono ancora ricomprese tra le spese prese automaticamente in considerazione, ma l’ufficio potrebbe richiedere chiarimenti se emergono movimenti bancari. È importante dichiarare i conti esteri nel quadro RW e giustificare gli investimenti con risorse lecite.
  13. Cosa fare se il reddito accertato deriva da un errore dell’ufficio? È possibile chiederne la correzione in autotutela o mediante contraddittorio, dimostrando l’errore (ad esempio, duplicazione di spese o applicazione di medie non pertinenti). Se l’ufficio non accoglie l’istanza, sarà necessario proporre ricorso.
  14. Le spese dei familiari conviventi vengono imputate al contribuente? Spesso sì, perché l’art. 38 considera il nucleo familiare. Tuttavia, è possibile dimostrare che la spesa è stata sostenuta da un altro familiare con redditi propri (figli maggiorenni, coniuge) producendo la documentazione bancaria di quest’ultimo .
  15. Qual è il ruolo dell’assegno sociale nel redditometro? L’assegno sociale è un parametro statistico utilizzato come soglia minima: l’accertamento è valido solo se la differenza rispetto al reddito dichiarato è almeno dieci volte l’assegno sociale . L’importo dell’assegno viene aggiornato periodicamente con l’inflazione.
  16. Se non presento la dichiarazione dei redditi posso essere sottoposto a redditometro? Sì. In caso di omessa dichiarazione, l’ufficio può ricostruire il reddito con qualsiasi metodo, compreso il redditometro. La soglia del 20 % non si applica perché manca il confronto con un reddito dichiarato, ma si applica la soglia dell’assegno sociale.
  17. Posso impugnare il redditometro per violazione della privacy? In alcuni casi sì, se l’accertamento si fonda esclusivamente su algoritmi e su dati non verificati senza l’intervento umano. Il Garante Privacy ha indicato che l’uso di big data deve essere accompagnato da tutele e dal diritto al contraddittorio .
  18. Le spese sanitarie e i contributi previdenziali vengono considerati? Generalmente no, perché rientrano tra le spese deducibili che riducono il reddito imponibile . Tuttavia, se l’ufficio ritiene che tali spese siano state utilizzate per finanziare altre spese, può richiedere chiarimenti.
  19. Quanto tempo ha il fisco per notificare l’avviso? Per i redditi dichiarati, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Se non è stata presentata dichiarazione, il termine è il 31 dicembre del settimo anno.
  20. È possibile chiudere il contenzioso con un accordo transattivo? In sede di giudizio tributario non è prevista una transazione vera e propria, ma l’Agenzia può accogliere l’autotutela o rivedere la pretesa. Alcuni uffici, in virtù dei principi di collaborazione, valutano la rinuncia parziale quando le prove presentate sono convincenti. Tuttavia, è consigliabile procedere formalmente con i rimedi previsti (adesione, definizioni agevolate, ricorso) per tutelare i propri diritti.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio come si calcola l’accertamento sintetico e quali sono i suoi effetti per chi vive all’estero, presentiamo due simulazioni numeriche.

Simulazione 1 – Contribuente iscritto all’AIRE che acquista un’auto di lusso

Scenario: Mario, cittadino italiano, è iscritto all’AIRE e vive in Germania dove lavora come ingegnere. Nel 2024 acquista in Italia un’auto di lusso del valore di 150.000 euro e ha un immobile in comproprietà con i genitori a Napoli. Il suo reddito dichiarato in Italia è zero; dichiara solo in Germania.

Analisi fiscale:

  • L’Agenzia rileva l’acquisto dell’auto dai registri PRA (spesa certa) e, supponendo un valore medio di 150.000 euro, calcola un reddito potenziale di circa 300.000 euro (considerando che l’acquisto è finanziato da redditi dell’anno più oneri accessori). Questa cifra è ampiamente superiore alla soglia minima (dieci volte l’assegno sociale e 20 % del reddito dichiarato, che qui è zero).
  • Mario sostiene che l’auto è stata regalata dal padre che ha un reddito elevato. Per superare la presunzione deve dimostrare con bonifici e atti di donazione che il padre ha effettivamente trasferito la somma e che essa non era un reddito di Mario . Deve inoltre dimostrare la propria residenza in Germania (contratto di lavoro, abitazione, iscrizione consolare) .
  • In assenza di prove, l’avviso di accertamento potrà ricostruire un reddito imponibile di circa 300.000 euro, con imposte, sanzioni e interessi conseguenti. Essendo l’immobile di Napoli non adibito a domicilio, ma semplice comproprietà, non comporta di per sé la residenza; tuttavia, potrebbe essere considerato nella valutazione del domicilio se vi è utilizzo.

Possibili esiti: se Mario documenta la donazione e la residenza estera, l’accertamento può essere annullato. In caso contrario dovrà difendersi in giudizio o valutare la definizione agevolata.

Simulazione 2 – Rientro in Italia e spese elevate senza reddito dichiarato

Scenario: Lucia rientra in Italia a metà 2023 dopo alcuni anni in Svizzera, ma non presenta la dichiarazione dei redditi in Italia. Nel 2024 effettua lavori di ristrutturazione della casa di proprietà (spesa di 80.000 euro) e acquista un SUV per 50.000 euro. Le spese vengono pagate con risparmi accumulati all’estero.

Analisi fiscale:

  • L’Agenzia rileva le spese di ristrutturazione dalle comunicazioni all’ENEA (bonus edilizi) e l’acquisto dell’auto dal PRA. Essendo Lucia non dichiarante, non si applica la soglia del 20 %, ma resta il requisito delle dieci volte l’assegno sociale (circa 70.000 euro). Le spese totali (130.000 euro) superano tale soglia.
  • Lucia può provare che le spese sono state coperte con risparmi accumulati all’estero, producendo estratti conto degli anni precedenti e documentando il prelievo di 130.000 euro dal conto svizzero. La Cassazione richiede di dimostrare che i risparmi erano disponibili e non erano già stati destinati ad altre spese .
  • Se l’ufficio non riconosce la prova, Lucia può accedere alla procedura di adesione o al ricorso. Potrà anche presentare una procedura di sovraindebitamento se non è in grado di pagare le imposte richieste.

Possibili esiti: fornendo idonea prova documentale, Lucia può annullare l’accertamento. In alternativa, l’adesione con riduzione delle sanzioni o la definizione agevolata possono ridurre l’importo dovuto.

Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista

L’accertamento sintetico basato sulle spese è un istituto complesso e in continua evoluzione. Le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 108/2024 e dal D.Lgs. 209/2023, nonché la recente giurisprudenza, hanno reso più chiari i limiti e le tutele per il contribuente, ma hanno anche evidenziato la necessità di documentare ogni spesa e di dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero. Le persone che vivono all’estero non devono sottovalutare il potere del fisco italiano di contestare la residenza e di ricostruire il reddito in base agli indici di capacità contributiva.

La difesa richiede un approccio integrato: occorre raccogliere prove solide, rispondere tempestivamente agli inviti al contraddittorio, eccepire eventuali violazioni procedurali e avvalersi delle convenzioni internazionali. È inoltre fondamentale valutare gli strumenti alternativi (adesioni, rottamazioni, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento) per evitare o ridurre le conseguenze economiche.

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