Introduzione
Nell’attuale contesto economico, gli studi tecnici di geometri rappresentano una categoria professionale fondamentale nella progettazione, nella gestione del territorio e nella consulenza edilizia. L’attenzione del fisco verso tali professionisti è cresciuta considerevolmente negli ultimi anni a causa dell’intensificazione dei controlli incrociati tra banche dati, dell’emersione di fenomeni di evasione e delle novità legislative sulla presunzione di reddito. Le verifiche fiscali possono comportare l’emissione di avvisi di accertamento che richiedono un’azione rapida e competente per evitare ricadute patrimoniali, iscrizioni a ruolo, pignoramenti o l’avvio di procedure penali per dichiarazioni fraudolente.
Dalla fine del 2023, inoltre, lo Statuto dei diritti del contribuente è stato profondamente revisionato: l’articolo 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023 impone all’Agenzia delle Entrate di instaurare un contraddittorio informato ed effettivo prima di emettere atti impositivi autonomamente impugnabili . Solo alcuni atti automatizzati o di mera liquidazione sono esclusi, in base al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 aprile 2024 . Le verifiche nei confronti dei geometri, spesso svolte dalla Guardia di Finanza con il supporto degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, riguardano principalmente:
- Incongruenze tra fatture emesse e prestazioni svolte, soprattutto in relazione ai lavori con committenza privata, ove le parcelle possono essere concordate informalmente.
- Pagamenti non tracciati (contanti) che impediscono di ricostruire i compensi percepiti.
- Iperammortamenti di spese professionali e l’uso improprio di detrazioni o crediti d’imposta.
- Controllo del regime contabile (ordinario o forfettario) e dei versamenti contributivi alla Cassa Geometri.
- Verifica dei rapporti con la clientela (pubblica o privata) e dei tempi di pagamento.
Quando un geometra riceve un verbale di constatazione o un avviso di accertamento è essenziale non sottovalutare l’importanza dei termini e dei diritti riconosciuti dal legislatore. Una difesa tempestiva consente di far valere le proprie ragioni e, spesso, di ridurre drasticamente l’importo contestato o di definire il procedimento attraverso strumenti agevolativi.
La figura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’articolo si avvale dell’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario. L’Avv. Monardo:
- È Cassazionista e segue contenziosi tributari dinanzi alla Corte di Cassazione.
- Coordina professionisti operanti su tutto il territorio nazionale, garantendo assistenza nell’impostazione delle difese, nella redazione dei ricorsi e nella trattazione innanzi alle commissioni tributarie.
- È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi), il che consente di proporre soluzioni concordate con i creditori, comprese le amministrazioni pubbliche.
- È Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e assiste imprese e liberi professionisti nella predisposizione di piani di rientro, accordi di ristrutturazione e strumenti per la continuità aziendale.
Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo può analizzare rapidamente gli atti notificati, individuare vizi formali e sostanziali, negoziare con l’Agenzia delle Entrate, predisporre istanze di autotutela, ricorsi, sospensioni dell’esecuzione e piani di rientro personalizzati. Lo studio opera con un approccio difensivo e risolutivo, mirato a ridurre o annullare le pretese fiscali e a prevenire azioni esecutive.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Statuto dei diritti del contribuente e principio del contraddittorio
La Legge 27 luglio 2000 n. 212, nota come Statuto dei diritti del contribuente, rappresenta il riferimento fondamentale per i rapporti tra fisco e contribuenti. La legge contiene norme di garanzia procedimentale e tutela del diritto di difesa. Con il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 sono state introdotte modifiche significative, tra cui l’inserimento dell’art. 6‑bis che ha generalizzato il principio del contraddittorio. Secondo il comma 1:
- Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità .
- L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto al contribuente, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni o chiedere l’accesso agli atti; l’atto non può essere adottato prima della scadenza di tale termine .
- Se tra la scadenza del contraddittorio e il termine di decadenza per l’adozione dell’atto intercorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo termine è prorogato in modo da garantire al contribuente un pieno periodo di contraddizione .
- L’atto finale deve essere motivato tenendo conto delle osservazioni del contribuente .
Il comma 2 dell’art. 6‑bis stabilisce che non sussiste il diritto al contraddittorio per alcuni atti automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione . Proprio il decreto ministeriale 24 aprile 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024) ha individuato gli atti esclusi.
Decreto MEF 24 aprile 2024: atti esclusi dal contraddittorio
Il decreto ministeriale 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6‑bis, elenca gli atti per cui non è richiesto il contraddittorio. Sono considerate automatizzate o sostanzialmente automatizzate le attività fondate esclusivamente sull’incrocio di dati presenti nelle banche dati dell’amministrazione; per queste non si applica il contraddittorio . In particolare, sono esclusi:
- Ruoli e cartelle di pagamento nonché gli atti di cui agli artt. 50 comma 2, 77 e 86 del DPR 602/1973 e ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per il recupero delle somme affidate .
- Accertamenti parziali (art. 41‑bis DPR 600/1973 e art. 54 comma 5 DPR 633/1972) e atti di recupero di crediti d’imposta (art. 38‑bis DPR 600/1973) predisposti esclusivamente tramite incrocio di dati .
- Atti di intimazione autonomi e atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione .
- Accertamenti per omesso o insufficiente versamento di tributi quali tasse automobilistiche, addizionale erariale sulla tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per apparecchiature radiomobili e imposta sulle emissioni di CO₂ .
- Accertamenti catastali per l’iscrizione o cancellazione di riserve nelle intestazioni catastali .
- Avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni fiscali (imposta di registro, ipotecaria e catastale) .
- Avvisi di pagamento per omesso versamento di accise, imposta di consumo sui carburanti o indebita compensazione di crediti di accisa .
Tra gli atti di pronta liquidazione esclusi dal contraddittorio rientrano le comunicazioni di controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/1973), i controlli automatizzati IVA (artt. 54‑bis, 54‑ter e 54‑quater DPR 633/1972) e gli avvisi di liquidazione per omesso o insufficiente versamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, imposte sui premi assicurativi, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo e tributi speciali . Infine, tra gli atti di controllo formale esclusi figurano le comunicazioni degli esiti del controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973) .
Principali norme di riferimento per gli accertamenti
Oltre allo Statuto del contribuente, le verifiche fiscali sui geometri si fondano su due testi normativi fondamentali:
- DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle imposte sui redditi) – prevede il potere di accesso, ispezione e verifica, individua diverse modalità di determinazione del reddito (analitica, analitico‑induttiva, induttiva) e disciplina i termini per l’accertamento. Le presunzioni derivanti da conti bancari sono disciplinate dagli artt. 32 e 33. L’art. 41‑bis riguarda l’accertamento parziale, mentre l’art. 38 disciplina il redditometro.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA) – regola l’imposta sul valore aggiunto, la tenuta dei registri IVA e i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. L’art. 54 consente l’accertamento induttivo dell’IVA; l’art. 55 disciplina l’accertamento induttivo puro.
- Legge 4 agosto 1978 n. 300 (Poteri della Guardia di Finanza) – la Guardia di Finanza può accedere nei locali dei professionisti; per gli studi professionali che coincidono con l’abitazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e, per l’acquisizione di documenti coperti da segreto professionale, serve un’autorizzazione ad hoc del procuratore .
- Codice di procedura civile e decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 – dettano le regole del processo tributario: impugnazione degli atti, termini, deposito e contenuto del ricorso, sospensione cautelare e giudizio di merito.
Giurisprudenza recente (aggiornata a dicembre 2025)
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito numerosi aspetti degli accertamenti sui professionisti, fornendo importanti spunti difensivi.
Contraddittorio e segreto professionale
- Con ordinanza n. 16795/2025, la Corte di cassazione ha stabilito che, quando il professionista invoca il segreto professionale, gli organi verificatori possono consultare appunti o documenti coperti da segreto solo dopo l’emissione di una specifica autorizzazione del pubblico ministero che valuti le ragioni addotte dal professionista e quelle dell’amministrazione . L’autorizzazione deve essere rilasciata dopo che il professionista ha sollevato l’eccezione di segreto; non è valido un provvedimento generico antecedente .
- L’ordinanza n. 17228/2025 ha ribadito che un block‑notes trovato nello studio di un avvocato non può essere utilizzato se manca l’autorizzazione del pubblico ministero, trattandosi di documento coperto da segreto professionale; tale documento è inutilizzabile in sede tributaria .
- Il MEF nella massima pubblicata sul portale ministeriale (def.finanze) ha ribadito che per l’accesso nei locali del professionista e per l’esame di documenti coperti da segreto serve l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e che l’accesso deve avvenire in presenza del professionista o di un suo delegato .
Questi precedenti rafforzano la possibilità di eccepire l’illegittimità delle acquisizioni documentali eseguite senza autorizzazione e costituiscono un valido motivo di annullamento dell’accertamento.
Accertamento analitico‑induttivo e presunzioni
Il metodo analitico‑induttivo viene usato quando la contabilità presenta irregolarità o lacune ma permette comunque una parziale ricostruzione dei ricavi. Le pronunce più recenti affermano che:
- Con sentenza n. 9151/2025 la Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento analitico‑induttivo anche in presenza di scritture formalmente regolari, qualora emergano gravi anomalie fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti. Le dichiarazioni rese da terzi (come fornitori o clienti) costituiscono valide presunzioni e un’eventuale sentenza penale assolutoria non vincola il giudice tributario .
- L’ordinanza n. 27118/2025 ha stabilito che, qualora le scritture contabili risultino inattendibili, l’amministrazione può ricostruire i ricavi in via induttiva facendo uso anche di presunzioni semplici; spetta al contribuente fornire adeguata prova contraria tramite documenti e spiegazioni puntuali . Questo decisione evidenzia l’importanza di tenere registrazioni accurate e conservare documenti extra‑contabili (contratti, corrispondenza, ordini di servizio).
- Con ordinanza n. 19574/2025, la Cassazione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, ha riconosciuto che il contribuente può dedurre presuntivamente i costi anche in sede di accertamento analitico‑induttivo: l’obbligo di dimostrare puntualmente i costi non registrati risulterebbe irragionevole e iniquo .
- L’ordinanza n. 17228/2025 (citata sopra) e la massima ministeriale hanno chiarito inoltre che, per i professionisti, i documenti non prodotti in sede di verifica non possono essere dichiarati inutilizzabili se sono coperti da segreto o se il contribuente non ha avuto adeguato contraddittorio.
Competenza dell’ufficio e nullità degli atti
Un altro filone giurisprudenziale, di particolare rilevanza per gli accertamenti ai geometri, riguarda la competenza territoriale dell’ufficio che emette l’atto. La Corte di cassazione (sentenza n. 11660/2024, richiamata dall’articolo di studio Monardo) ha dichiarato la nullità dell’avviso emesso da un ufficio privo di competenza. Occorre quindi sempre verificare che l’atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente; in caso contrario, l’atto è annullabile.
Principio del cash basis e peculiare fiscalità dei geometri
Gli studi dei geometri adottano normalmente il principio di cassa (cash basis): i compensi rilevano fiscalmente quando sono percepiti e le spese quando sono pagate. La Cassazione, con la sentenza n. 11339/2023, ha ribadito che, ai fini delle imposte sui redditi, i professionisti sono tassati secondo il principio di cassa e non di competenza. Pertanto, eventuali differenze tra prestazioni svolte e parcelle emesse non implicano automaticamente evasione fiscale; il geometra potrebbe non aver ancora incassato il corrispettivo . Questo principio è fondamentale nelle difese rispetto alle presunzioni di ricavi non dichiarati.
Sentenze costituzionali
La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2025, ha esaminato la legittimità dell’art. 32 del DPR 600/1973 (utilizzo di documenti non prodotti in verifica). La pronuncia, ancora in attesa di massima ufficiale al momento della redazione, si è concentrata sulla compatibilità della norma con gli artt. 24, 25 e 111 della Costituzione, nel bilanciamento tra effettività della tutela giurisdizionale e onere di cooperazione del contribuente. Il tema è rilevante perché la non utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente limita la difesa. La Corte costituzionale pare orientata a valorizzare il principio del contraddittorio preventivo e la leale collaborazione.
Procedure di accertamento
Le modalità con cui l’amministrazione finanziaria può determinare il reddito del professionista sono diverse e disciplinate specificamente dal DPR 600/1973 e dal DPR 633/1972. Per i geometri e gli altri liberi professionisti si applicano principalmente i seguenti metodi:
| Tipo di accertamento | Normativa di riferimento | Caratteristiche generali | Difese pratiche |
|---|---|---|---|
| Analitico | Art. 39, comma 1, lett. a) e b) DPR 600/1973 | Basato sulle scritture contabili e sui documenti conservati dal professionista. Si procede a correggere i redditi dichiarati per errori o omissioni riscontrati. | Verificare la legittimità degli accessi, la completezza e la regolarità delle scritture, i termini di decadenza. Dimostrare con documenti l’esatta entità dei costi e dei compensi. |
| Analitico‑induttivo | Art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973; art. 54 comma 2 DPR 633/1972 | Applicabile quando i libri contabili sono formalmente regolari ma inattendibili o incomplete; l’amministrazione ricostruisce i ricavi basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti (es. indici di produttività, rapporti con colleghi, dichiarazioni di terzi) . | Controdedurre evidenziando la genuinità della contabilità, la mancanza di gravi incongruenze, la inidoneità delle presunzioni. Produrre contratti, mail, fatture proforma e spiegazioni sui ritardi di pagamento. |
| Induttivo puro | Art. 39, comma 2 DPR 600/1973; art. 55 DPR 633/1972 | Si applica quando la contabilità è inesistente o totalmente inattendibile. L’ufficio determina i ricavi stimando i compensi sulla base di elementi extra‑contabili (standard di settore, spese personali, tenore di vita, redditometro). | Dimostrare errori nel calcolo, sproporzioni tra spese e ricavi, situazioni straordinarie (malattia, inattività). Se non c’è documentazione, fornire testimonianze e ricostruzioni plausibili. |
| Redditometro | Art. 38 DPR 600/1973 | Ricostruisce il reddito del contribuente in base alle spese sostenute e agli incrementi patrimoniali. Lo strumento è stato recentemente utilizzato anche per professionisti con redditi bassi rispetto al tenore di vita. | Fornire prova che le spese sono state finanziate da fonti esenti (risparmi, donazioni), contestare i moltiplicatori e gli indici utilizzati, eccepire la mancata attivazione del contraddittorio. |
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Ogni accertamento fiscale inizia con un accesso, un invito o una comunicazione. Ecco le fasi principali che i geometri devono conoscere.
1. Avvio della verifica e accesso dell’amministrazione
Le verifiche possono essere avviate:
- Accertamento analitico su base documentale, quando l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati della dichiarazione dei redditi con quelli delle banche dati (Anagrafe tributaria, fatture elettroniche, comunicazioni IVA). In questo caso il contribuente riceve una comunicazione di anomalia o una comunicazione di irregolarità (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973) che, se non è collegata a una pretesa impositiva e rientra tra gli atti automatizzati, non richiede contraddittorio .
- Accesso diretto presso lo studio professionale da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate. Se i locali sono usati anche come abitazione, occorre l’autorizzazione del pubblico ministero; inoltre, per esaminare documenti coperti da segreto professionale (es. relazioni tecniche redatte per clienti) è necessaria un’apposita autorizzazione motivata . In assenza di queste condizioni, gli atti raccolti sono inutilizzabili.
- Richiesta documentale mediante questionario o invito ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972. L’amministrazione può invitare il geometra a fornire giustificazioni su operazioni bancarie o su determinati compensi. La mancata risposta consente all’ufficio di procedere per presunzione.
2. Verbale di constatazione e invito al contraddittorio
Al termine della verifica l’organo accertatore (di solito la Guardia di Finanza) redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC) con il quale riassume le violazioni riscontrate e le motivazioni. Il PVC viene consegnato al professionista che ha diritto di formulare osservazioni entro 60 giorni (se il PVC comporta un avviso impositivo).
In base all’art. 6‑bis dello Statuto e all’art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997, l’Agenzia delle Entrate deve inviare un invito al contraddittorio (o invito obbligatorio) che contiene uno schema di atto, descrive i rilievi e le prove, assegna un termine minimo di 60 giorni per presentare controdeduzioni ed offre la possibilità di esaminare il fascicolo . Il mancato avvio del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto, tranne nei casi esclusi dal decreto MEF.
Controdeduzioni efficaci
Il geometra deve, con l’aiuto del professionista incaricato, predisporre controdeduzioni puntuali:
- Dimostrare l’effettività delle prestazioni e dei compensi: presentare contratti, lettere d’incarico, mail di conferma, rilievi topografici, copie delle relazioni di consulenza e qualsiasi documento che dimostri che il compenso è stato percepito in un periodo d’imposta diverso (principio di cassa).
- Evidenziare i costi sostenuti: allegare fatture d’acquisto, spese per strumentazione, rimborsi spese, contributi previdenziali; l’ordinanza n. 19574/2025 consente di dedurre costi in via presuntiva quando i costi non sono stati contabilizzati .
- Controdedurre alle presunzioni: contestare la logicità delle presunzioni (es. comparazione con tariffe minime, coefficienti di redditività), dimostrare che l’incidenza del personale o la tipologia di servizi offerti giustificano un fatturato minore.
- Eccepire vizi formali: mancanza di motivazione (art. 7 L. 212/2000), incompetenza dell’ufficio, mancata sottoscrizione, inosservanza dei termini di decadenza o notificazione.
- Invocare il segreto professionale quando gli organi verificatori hanno acquisito documenti senza autorizzazione, chiedendo la loro inutilizzabilità .
Se le controdeduzioni sono accolte l’Agenzia può procedere all’archiviazione o ridurre la pretesa; diversamente, notifica l’avviso di accertamento.
3. Notifica dell’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento deve contenere:
- L’indicazione del tributo e dell’anno d’imposta.
- L’esposizione dei fatti e delle prove a fondamento della pretesa.
- La motivazione con cui l’amministrazione risponde alle osservazioni del contribuente .
- L’indicazione delle sanzioni e degli interessi.
- L’invito a definire l’atto tramite adesione.
Il geometra può:
- Accettare l’accertamento con adesione (definizione) entro 15 giorni dalla notifica, aderendo integralmente o parzialmente alla pretesa. Questo consente la riduzione delle sanzioni a un terzo e la possibilità di rateizzare l’importo. Tuttavia l’adesione comporta la rinuncia al ricorso e non è sempre conveniente.
- Presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado entro 60 giorni. Prima del processo, il contribuente può chiedere la mediazione tributaria per le controversie di valore sino a 50.000 euro, che sospende i termini.
- Impugnare eventuali provvedimenti cautelari (iscrizione ipotecaria, fermi amministrativi) chiedendo la sospensione presso la CGT in via cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
- Chiedere l’autotutela se ritiene l’atto manifestamente infondato, chiedendo l’annullamento o la rettifica; l’amministrazione può provvedere anche oltre il termine di impugnazione.
4. Termini di decadenza e prescrizione
I termini per l’accertamento sono fondamentali per impugnare gli atti tardivi.
| Tipo di dichiarazione | Termine ordinario di accertamento | Circostanze particolari |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | 31 dicembre del quinto anno successivo (es. anno d’imposta 2020 → termine 31.12.2025). | In caso di reato penale di dichiarazione fraudolenta o di utilizzo di documenti falsi, il termine può essere raddoppiato a dieci anni. |
| Dichiarazione omessa o nulla | 31 dicembre dell’ottavo anno successivo (es. omesso 2020 → termine 31.12.2028). | Può essere raddoppiato a sedici anni se vi sono violazioni penali. |
| IVA | Termine analogo a quello delle imposte sui redditi (art. 57 DPR 633/1972) con proroghe in presenza di reati. | |
| Accertamenti parziali | Possono essere emessi entro la scadenza dei termini ordinari per l’anno d’imposta oggetto di recupero. | |
| Recupero crediti d’imposta | 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’imposta in cui è stato utilizzato il credito; possono essere emessi anche oltre, se il credito è inesistente. |
La notifica dell’atto deve avvenire nel rispetto delle norme sulla notifica a mezzo posta o PEC. Eventuali irregolarità (notifica presso indirizzo errato, notifica oltre i termini) costituiscono vizi da far valere nel ricorso.
Difese e strategie legali
L’obiettivo primario del contribuente è annullare o ridurre l’accertamento. Le strategie variano in base al tipo di violazioni contestate e alle prove disponibili.
Verificare la legittimità dell’atto
- Controllo formale – Verificare se l’atto è emesso dall’ufficio competente, se contiene l’indicazione del funzionario che lo ha sottoscritto e se riporta l’iter logico‑giuridico della pretesa (motivazione). Ogni omissione rende l’atto nullo (art. 42 DPR 600/1973).
- Notifica valida – Esaminare la regolarità della notifica: data, indirizzo, destinatario (sede dello studio o domicilio fiscale). Una notifica irregolare comporta la nullità dell’atto.
- Rispetto del contraddittorio – Accertarsi che l’amministrazione abbia inviato l’invito al contraddittorio e che abbia esaminato le controdeduzioni. L’assenza del contraddittorio per gli atti a cui è obbligatorio comporta l’annullabilità .
- Termine di decadenza – Verificare che l’atto sia stato notificato entro il termine quinquennale o ottennale. Una notifica tardiva rende l’atto nullo.
Contestare le presunzioni
- Incongruenze con il principio di cassa – Spiegare che il geometra incassa i compensi a distanza di mesi o anni dalla fattura. Le differenze tra lavori svolti e incassi non significano evasione.
- Costi presunti – Presentare documenti per dimostrare l’effettiva incidenza di costi (spese per collaboratori, strumenti, software, consulenze). In assenza di documenti, la giurisprudenza consente di dedurre costi in via presuntiva .
- Documentazione e testimonianze – Allegare contratti, mail, piani di lavoro, report di sopralluoghi, e se necessario proporre testimoni (clienti, collaboratori, fornitori) che confermino le circostanze.
- Errore di calcolo – Controllare i dati utilizzati dall’amministrazione (coefficienti di redditività, parametri, spese medie) e dimostrare eventuali errori. Spesso le stime si basano su dati statistici generici non applicabili al singolo studio.
- Parziale inattività – Dimostrare periodi di malattia, pausa per aggiornamenti professionali o assenza di commesse. La riduzione dell’attività giustifica l’abbassamento dei ricavi.
Rilevare vizi procedurali
- Mancata autorizzazione all’accesso – Se l’accesso allo studio è avvenuto senza l’autorizzazione richiesta (per locali ad uso promiscuo o per documenti coperti da segreto), eccepire l’inutilizzabilità delle prove .
- Incompetenza territoriale – Se l’atto è stato emesso da un ufficio territorialmente diverso dal domicilio fiscale, richiedere l’annullamento (Cass. 11660/2024).
- Uso di documenti non consegnati – Chiedere la non utilizzabilità dei documenti che l’amministrazione afferma di avere acquisito ma che non sono stati messi a disposizione del contribuente o il cui accesso non è stato autorizzato.
- Difetto di motivazione – Se l’atto non esplicita le ragioni del rigetto delle osservazioni o si limita a formule stereotipate, proporre l’annullamento per carenza di motivazione.
Strategie processuali
- Mediazione e conciliazione – Per importi inferiori a 50.000 euro occorre presentare istanza di mediazione all’Agenzia delle Entrate. Questa procedura sospende i termini per 90 giorni e permette una definizione agevolata. Anche in corso di giudizio è possibile chiedere la conciliazione giudiziale.
- Ricorso in primo grado – Se non si raggiunge un accordo, presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Nel ricorso occorre indicare tutti i motivi di impugnazione e depositare la prova documentale.
- Sospensione cautelare – Quando l’accertamento comporta iscrizione a ruolo e avvio di azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti), si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto, dimostrando il pregiudizio grave e irreparabile e la fondatezza del ricorso.
- Appello e ricorso per cassazione – In caso di esito negativo, è possibile impugnare la sentenza con l’appello e successivamente con ricorso per cassazione. Ricordiamo che l’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, assiste i clienti sino all’ultimo grado.
Soluzioni stragiudiziali e strumenti alternativi
In alcune circostanze, la contestazione non si risolve con l’annullamento dell’atto. È possibile ricorrere a strumenti di definizione agevolata o di gestione della crisi.
Definizione agevolata e rottamazioni
Le rottamazioni delle cartelle consentono di pagare il debito iscritto a ruolo senza sanzioni e interessi di mora. Negli ultimi anni si sono succedute diverse edizioni (Rottamazione ter, Rottamazione quater). Il contribuente deve presentare domanda entro i termini fissati dal decreto-legge che le istituisce (es. D.L. 119/2018, D.L. 34/2023). La rateizzazione può arrivare a 60 mesi.
Definizioni “speciali” per ricorsi pendenti
Talvolta il legislatore prevede la chiusura delle liti pendenti con il pagamento di una percentuale del tributo e l’abbuono delle sanzioni (es. definizione liti pendenti 2023). Vale la pena verificare se la propria controversia rientra tra quelle definibili.
Transazione fiscale e piani di rientro
In sede concorsuale o nella procedura di sovraindebitamento è possibile proporre una transazione fiscale: il contribuente offre il pagamento parziale delle imposte dovute, proporzionalmente alla soddisfazione degli altri creditori, e la sospensione delle azioni esecutive. Il giudice omologa l’accordo se la proposta è più conveniente della liquidazione. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, predispone piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti che consentono di dilazionare o ridurre i debiti tributari.
Rateizzazione e sospensione del debito
Anche in assenza di procedure concorsuali, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione del debito iscritto a ruolo. Sono previste rate sino a 120 mesi per importi superiori a 120.000 euro o per situazioni di comprovata difficoltà economica. La presentazione dell’istanza sospende le misure cautelari in corso.
Errori comuni da evitare
- Ignorare la comunicazione: non rispondere all’invito o all’avviso significa perdere la possibilità di contestare e dimostrare la correttezza del proprio operato.
- Conservare documenti solo in formato digitale precarietà: non archiviare contratti, lettere d’incarico, mail e ricevute di pagamento rende difficile contestare le presunzioni.
- Utilizzare conti bancari personali per l’attività professionale: confondere spese personali e professionali ostacola la ricostruzione del reddito e può alimentare presunzioni di maggior ricavo. Aprire un conto professionale dedicato permette di tracciare i compensi.
- Trascurare i versamenti alla Cassa Geometri: i contributi previdenziali sono deducibili e la loro omissione può far emergere redditi non dichiarati.
- Accettare le stime dell’amministrazione senza verificare i calcoli: occorre sempre controllare i moltiplicatori e i parametri adottati e confrontarli con i reali costi e tempi di esecuzione delle prestazioni.
- Non considerare le definizioni agevolate: aderire ad una rottamazione può essere conveniente per chi ha debiti pregressi iscritti a ruolo.
- Presentare documenti nuovi in ritardo: la mancata produzione tempestiva in sede di contraddittorio può precluderne l’utilizzo in giudizio, salvo eccezioni (ad es. documenti coperti da segreto professionale o acquisiti illegittimamente).
FAQ – Domande frequenti
- Quando l’amministrazione può controllare lo studio di un geometra?
Quando vi sono elementi che fanno ritenere incongrua la dichiarazione o quando emergono anomalie dalle banche dati. La Guardia di Finanza può accedere ai locali professionali previa autorizzazione del direttore dell’ufficio; se lo studio coincide con l’abitazione o se si intendono esaminare documenti coperti da segreto professionale, serve l’autorizzazione del pubblico ministero .
- Cosa devo fare se ricevo una lettera di compliance (comunicazione di anomalia)?
È un invito bonario a regolarizzare spontaneamente eventuali errori. Si può rispondere fornendo spiegazioni o presentando una dichiarazione integrativa. Se la comunicazione non comporta una pretesa impositiva non è necessario il contraddittorio.
- Quanto tempo ho per rispondere all’invito al contraddittorio?
Almeno 60 giorni. L’amministrazione deve inviare lo schema di atto e concedere questo termine per consentire controdeduzioni . Se la scadenza del termine coincide con la decadenza del potere di accertamento, quest’ultimo viene prorogato.
- Quali atti non richiedono il contraddittorio?
Il decreto MEF 24 aprile 2024 elenca ruoli, cartelle, accertamenti parziali fondati su incroci di dati, atti di intimazione, accertamenti per tasse automobilistiche e altri tributi minori, avvisi di liquidazione per imposta di registro e imposte ipotecarie, avvisi di pagamento delle accise e comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati . In questi casi l’atto è immediato e non è prevista la fase di contraddittorio.
- Posso far valere il segreto professionale?
Sì. Se l’accertamento comporta la richiesta di documenti coperti da segreto professionale (es. relazioni tecniche redatte per i clienti) bisogna invocare il segreto e l’amministrazione può procedere solo con autorizzazione motivata del pubblico ministero . Senza autorizzazione, il documento è inutilizzabile.
- Che differenza c’è tra accertamento analitico e analitico‑induttivo?
L’accertamento analitico corregge la dichiarazione sulla base dei dati contabili (controllo analitico); l’analitico‑induttivo invece ricostruisce i ricavi anche tramite presunzioni quando le scritture contabili sono inattendibili. In quest’ultimo caso il contribuente deve fornire prove contrarie forti .
- È vero che posso dedurre costi in via presuntiva?
Sì. La Cassazione ha riconosciuto che, in accertamenti analitico‑induttivi, il contribuente può dedurre costi presuntivi se non dispone di documenti puntuali . Ciò evita che chi tenga la contabilità in modo tendenzialmente corretto sia penalizzato rispetto ai soggetti con accertamento induttivo puro.
- Il geometra con regime forfettario può essere accertato?
Sì. Anche i contribuenti nel regime forfettario possono essere oggetto di accertamenti, soprattutto per verificare il rispetto dei requisiti e il limite di ricavi. Tuttavia, essendo esonerati dagli obblighi IVA e di registrazione, la ricostruzione del reddito avviene sulla base di presunzioni e di dati bancari. È fondamentale conservare ogni documento idoneo a provare la legittimità delle operazioni.
- Cosa succede se non pago una cartella esattoriale derivante da accertamento?
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca, eseguire pignoramenti sui conti correnti, sui beni mobili o immobili e iscrivere fermi amministrativi sui veicoli. È possibile chiedere la rateizzazione, la sospensione giudiziale o aderire a una rottamazione.
- Come posso verificare se l’avviso è stato emesso in tempo?
- Confrontando la data di notifica con il termine di decadenza previsto per il tipo di violazione (quinto anno successivo per dichiarazioni presentate, ottavo anno per omesse dichiarazioni). Inoltre, occorre verificare se l’amministrazione disponeva di atti interruttivi della prescrizione (es. processi verbali).
- Qual è la differenza tra accertamento e comunicazione di irregolarità?
- La comunicazione di irregolarità (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973) rileva errori di calcolo o incoerenze nella dichiarazione e invita il contribuente a rimediare; l’accertamento impositivo contiene una pretesa tributaria e può essere impugnato innanzi alle Commissioni tributarie. Quest’ultimo richiede il contraddittorio salvo rientri negli atti esclusi.
- Si può ridurre la sanzione amministrativa?
- In caso di adesione o definizione agevolata, le sanzioni possono essere ridotte a un terzo del minimo previsto. In caso di ravvedimento operoso prima della notifica dell’atto, la sanzione può essere ulteriormente ridotta.
- Cosa comporta l’adesione all’accertamento?
- L’adesione comporta l’accettazione della pretesa, la riduzione delle sanzioni e la possibilità di rateizzare. Tuttavia, una volta perfezionata, l’adesione preclude il ricorso; è opportuno valutare se conviene accettare o impugnare.
- Posso depositare nuovi documenti in appello?
- In generale, i documenti non prodotti in primo grado non possono essere depositati in appello salvo casi eccezionali (documenti nuovi sopravvenuti o se il deposito non era possibile per causa non imputabile). È quindi fondamentale produrre tutta la documentazione già in sede di contraddittorio o in primo grado.
- Quanto costa un ricorso tributario?
- La presentazione del ricorso comporta il pagamento del contributo unificato tributario, proporzionato al valore della lite (ad esempio 30 euro per controversie fino a 1.100 euro, 150 euro fino a 5.200 euro, e così via). A questo si aggiungono gli onorari del professionista, che variano in base alla complessità.
- Cosa succede se vinco il ricorso?
- Se la Commissione Tributaria annulla l’accertamento, le somme già pagate devono essere restituite con interessi. È inoltre possibile chiedere il rimborso delle spese di giudizio.
- È possibile l’esdebitazione dei debiti fiscali?
- Sì. Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti), se il piano è omologato e portato a termine, il giudice può disporre l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui, comprese le imposte dovute. Tuttavia ciò richiede il rispetto di determinati requisiti e la cooperazione dell’Agenzia delle Entrate.
- Gli avvisi emessi dall’INPS o dalla Cassa Geometri sono impugnabili?
- Gli avvisi di addebito dell’INPS sono atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice ordinario; quelli della Cassa Geometri seguono le regole del contenzioso previdenziale. Anche in questo caso, in presenza di omesso contraddittorio, si può eccepire la nullità, ma le norme applicabili sono diverse.
- Quando si prescrivono i contributi alla Cassa Geometri?
- In linea generale i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. La notifica dell’avviso interrompe la prescrizione.
- Cosa succede se l’atto non indica l’autorizzazione alla firma digitale?
- L’avviso deve indicare l’autorità che ha conferito la delega al dirigente firmatario. In assenza di indicazione, l’atto può essere annullato per difetto di delega.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio le dinamiche dell’accertamento e dell’eventuale contestazione, proponiamo due esempi numerici.
Simulazione A – Ricostruzione analitico‑induttiva del reddito
Scenario: Uno studio di geometri emette nel 2024 fatture per complessivi 70.000 euro ma dichiara incassi per 55.000 euro. L’Agenzia delle Entrate rileva che i bonifici ricevuti nello stesso periodo ammontano a 80.000 euro e presume l’esistenza di ricavi non dichiarati.
- Presunzione dell’ufficio: L’ufficio calcola un maggior reddito di 25.000 euro (80.000 – 55.000) e, applicando l’aliquota IRPEF media del 43% e le addizionali regionali e comunali, quantifica un maggior tributo di 10.750 euro, sanzioni del 30% (3.225 euro) e interessi di 1.500 euro per un totale di 15.475 euro.
- Difesa del contribuente: Il geometra spiega che ha emesso fatture proforma per 70.000 euro, ma gli incassi (80.000 euro) riguardano acconti di anni precedenti e rimborsi spese. Presenta contratti, mail e conti correnti che dimostrano che solo 55.000 euro sono riferibili al 2024; i restanti 25.000 euro sono acconti di lavori eseguiti nel 2023, già dichiarati. Per i 15.000 euro non fatturati dimostra di non aver ancora incassato i compensi.
- Esito: L’Agenzia, valutate le controdeduzioni nel contraddittorio, riduce la contestazione a 5.000 euro di compensi omessi. Il contribuente aderisce e definisce con pagamento di 5.000 euro + sanzione ridotta (1.250 euro).
Simulazione B – Redditometro e tenore di vita
Scenario: Un geometra dichiara per il 2023 un reddito imponibile di 25.000 euro. Dalla dichiarazione emergono spese per abitazione principale (mutuo 6.000 euro annui), leasing di un veicolo (5.000 euro), vacanze all’estero (4.000 euro) e contribuzioni previdenziali (4.000 euro). La spesa totale 19.000 euro, maggiore di 50% del reddito. Il Fisco ritiene che il contribuente sostenga spese superiori alla capacità reddituale.
- Presunzione dell’ufficio: Applicando il redditometro (art. 38 DPR 600/1973), l’ufficio determina un reddito presunto di 40.000 euro. La differenza di 15.000 euro viene tassata con IRPEF e addizionali (6.450 euro), sanzioni e interessi.
- Difesa del contribuente: Il geometra dimostra che la vacanza all’estero è stata pagata con un buono regalo del valore di 4.000 euro ricevuto da un parente, che i contributi sono deducibili e che il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, per cui la sua quota è 3.000 euro. Riproponendo i calcoli, le spese effettivamente a carico ammontano a 8.000 euro e il reddito dichiarato è congruo.
- Esito: Il giudice tributario accoglie il ricorso, annulla l’accertamento e condanna l’Agenzia alle spese. Il caso evidenzia l’importanza di dimostrare la provenienza delle risorse utilizzate per le spese personali.
Conclusioni
L’accertamento fiscale nei confronti di uno studio tecnico di geometri rappresenta un momento delicato che richiede competenza giuridica, prontezza e capacità di dialogo con l’amministrazione finanziaria. L’introduzione dell’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente ha generalizzato l’obbligo di contraddittorio preventivo, offrendo ai professionisti la possibilità di far valere le proprie ragioni prima che l’atto impositivo sia emesso . Tuttavia, il decreto ministeriale 24 aprile 2024 ha escluso dal contraddittorio numerosi atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale ; per questi il contribuente dovrà difendersi direttamente in sede di ricorso.
Le decisioni giurisprudenziali degli ultimi anni hanno rafforzato gli strumenti difensivi: la tutela del segreto professionale e la necessità di autorizzazioni specifiche , la possibilità di dedurre costi presuntivi in sede di accertamento analitico‑induttivo , l’onere per l’amministrazione di motivare adeguatamente le presunzioni e la nullità degli atti emessi da uffici incompetenti. La Corte costituzionale sta rivalutando l’utilizzo dei documenti non prodotti in verifica e potrebbe introdurre ulteriori limiti a favore del contribuente.
In questo scenario, agire tempestivamente è fondamentale: non lasciate passare i termini per presentare controdeduzioni o ricorsi, documentate ogni operazione professionale, mantenete una contabilità ordinata e separate nettamente le spese personali da quelle dello studio. Se ricevete un avviso di accertamento, affidatevi subito a un professionista specializzato.
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