Accertamento fiscale a un’impresa di manutenzione impianti industriali: come difendersi subito e bene

Introduzione

Perché il tema è fondamentale per le imprese di manutenzione di impianti industriali

L’accertamento fiscale è uno degli atti più incisivi e destabilizzanti che possano colpire un’impresa di manutenzione di impianti industriali. In molti casi il procedimento di verifica nasce da controlli di routine o da segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, ma può sfociare rapidamente in avvisi di accertamento con richieste milionarie, contestazioni sui costi dedotti, recupero di IVA e IRES, sanzioni e interessi. Per un’impresa che gestisce la manutenzione di macchinari complessi, centrali termiche, impianti di automazione o infrastrutture produttive, un accertamento può mettere a rischio la continuità aziendale, gli investimenti in corso e i rapporti con clienti e fornitori. Non di rado l’amministratore delegato o il titolare si trova improvvisamente dinanzi a un documento di decine di pagine che contesta ricavi non dichiarati, contestazioni su fatture d’acquisto, ricarichi considerati eccessivi e, spesso, l’uso di manodopera esterna senza adeguati contratti o addebiti di costi fittizi. Oltre all’importo principale, l’Agenzia applica sanzioni amministrative che possono arrivare al 120% dell’imposta e interessi fino alla data di notifica, aggravando notevolmente l’esposizione debitoria dell’azienda.

L’esperienza dimostra che molte imprese non sono preparate ad affrontare tempestivamente l’accertamento. Alcune sottovalutano i termini per impugnare o cercano di risolvere informalmente il contenzioso, finendo per ricevere cartelle esattoriali e procedure esecutive. Altre si affidano a consulenti senza competenze specialistiche, accumulando errori nei ricorsi o nelle trattative con l’amministrazione finanziaria. L’aspetto più critico è che l’accertamento può sfociare rapidamente in ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti su conti correnti, blocco di rimborsi fiscali e, nei casi più gravi, nel rischio di insolvenza e revoca delle linee di credito. Anche nei casi in cui l’accertamento riguarda periodi fiscali relativamente remoti, l’azione dell’Erario è spesso aggressiva e basata su una visione unilaterale dei fatti: spetta al contribuente dimostrare la correttezza delle proprie scritture contabili o contestare i vizi formali e sostanziali dell’atto.

Il nuovo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) ha introdotto importanti garanzie, come l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili , la necessità di motivare in modo chiaro gli avvisi di accertamento indicando le fonti di prova , la possibilità di impugnare atti viziati dalla mancata allegazione dei documenti richiamati e termini di decadenza rigorosi . Tuttavia l’applicazione pratica di queste norme richiede competenze giuridiche approfondite e strategie difensive mirate. La giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, come vedremo, offre diversi spunti per annullare o ridurre gli importi richiesti, ma soltanto chi conosce i procedimenti amministrativi e giudiziali può sfruttarli al meglio.

Le soluzioni legali illustrate nell’articolo

Nel corso di questo articolo analizzeremo in dettaglio:

  • Il quadro normativo e giurisprudenziale: illustreremo le leggi e i decreti che regolano l’accertamento fiscale (D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972, Statuto del contribuente, D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 472/1997, D.Lgs. 546/1992, D.L. 87/2024 e L. 108/2025) e le più recenti pronunce della Corte di cassazione sulle garanzie del contraddittorio, sull’invalidità degli accertamenti integrativi senza nuovi elementi , sul rispetto del segreto professionale , sulle società estinte e sui piani del consumatore .
  • La procedura passo‑passo: spiegaremo cosa accade dopo la notifica dell’atto: dalla redazione del processo verbale di constatazione (PVC) alla definizione del contraddittorio, dai termini per presentare osservazioni e istanze all’adozione dell’avviso di accertamento e alle modalità di notifica. Vedremo come calcolare i termini di decadenza, quali sono le scadenze per impugnare e quali documenti è necessario acquisire per predisporre una difesa efficace.
  • Le difese e le strategie legali: illustreremo le modalità per impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria (oggi “Corte di giustizia tributaria”) indicando i vizi formali (carenza di motivazione, mancata allegazione di documenti, notifica irregolare), i vizi sostanziali (mancanza di prova, inesistenza di ricavi, errata qualificazione giuridica) e le possibilità di sospendere la riscossione tramite istanza di sospensione o con il deposito di una garanzia. Verrà analizzato il ricorso alla CEDU in caso di violazione del giusto processo.
  • Gli strumenti alternativi: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, autotutela, rottamazioni e definizioni agevolate (legge di bilancio 2023 e successive modifiche), piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti. Spiegheremo come funzionano, quali vantaggi comportano (riduzione delle sanzioni, rateizzazioni fino a otto anni) e quali sono le condizioni di accesso.
  • Gli errori comuni e i consigli pratici: segnaleremo gli errori più frequenti che le imprese commettono durante la fase di accertamento e ricorso (mancata presentazione di osservazioni, documentazione insufficiente, confusione tra procedure), fornendo suggerimenti concreti per evitarli.
  • Tabelle riepilogative: sintetizzeremo in schemi e tabelle le scadenze, le sanzioni e i benefici degli strumenti difensivi per facilitare la consultazione.
  • Domande e risposte (FAQ): risponderemo a 20 domande pratiche che spesso vengono poste dagli imprenditori quando ricevono un accertamento, fornendo soluzioni e chiarimenti puntuali.
  • Simulazioni pratiche e numeriche: proporremo esempi reali e simulazioni di calcolo (importi, riduzioni, rateizzazioni) per mostrare concretamente come la difesa può ridurre l’esposizione fiscale.

Al termine dell’articolo forniremo un riepilogo con le principali conclusioni e sottolineeremo l’importanza di rivolgersi tempestivamente a un professionista competente. La difesa efficace richiede un approccio tecnico, multidisciplinare e orientato alla soluzione; far scadere i termini o sottovalutare il contraddittorio può pregiudicare irrimediabilmente la posizione dell’impresa.

Presentazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Per affrontare con competenza un accertamento fiscale, è indispensabile rivolgersi a professionisti con esperienza e con una visione multidisciplinare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team di avvocati e commercialisti di livello nazionale specializzati in diritto bancario e tributario. Il suo studio vanta anni di esperienza nell’assistenza a imprese di manutenzione di impianti industriali, aziende manifatturiere, ingegneri e fornitori di servizi tecnici. L’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e alla Corte costituzionale.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: può seguire le procedure di composizione della crisi per imprenditori individuali e società.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): conferisce ulteriore garanzia di competenza nella gestione di situazioni debitorie complesse.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e delle norme attuative: può assistere l’imprenditore nella predisposizione di piani di ristrutturazione e accordi con i creditori.

La forza dello studio risiede nella capacità di integrare competenze legali, fiscali, contabili e bancarie. Per ogni accertamento vengono coinvolti avvocati tributaristi, commercialisti esperti in bilanci e revisione, consulenti del lavoro e, se necessario, ingegneri specializzati in impianti industriali per ricostruire costi e ricavi con metodo scientifico. Lo staff collabora con consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e periti giurati per la redazione di perizie che dimostrino l’effettiva consistenza delle spese di manutenzione e la corretta allocazione dei costi.

Come può aiutarti concretamente l’Avv. Monardo? Fin dall’immediata notifica del processo verbale di constatazione (PVC), il professionista e il suo staff:

  1. Analizzano l’atto nei minimi dettagli, verificando la presenza di vizi formali (motivazione, firma, allegazioni), il rispetto del contraddittorio e la corretta qualificazione dei ricavi e costi.
  2. Richiedono accesso agli atti e raccolgono tutta la documentazione contabile e tecnica dell’impresa per ricostruire con precisione la base imponibile.
  3. Predispongono osservazioni e memorie da inviare all’Agenzia delle Entrate nel termine di 60 giorni, affinché le ragioni del contribuente siano recepite prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
  4. Valutano le opzioni di definizione stragiudiziale, come l’accertamento con adesione o la conciliazione, per ridurre sanzioni e interessi evitando il contenzioso.
  5. Assistono l’impresa nel ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria, predisponendo motivi di impugnazione fondati su norme e giurisprudenza aggiornate.
  6. Richiedono la sospensione della riscossione al giudice, evitando pignoramenti e ipoteche durante il contenzioso.
  7. Elaborano piani di rientro e soluzioni di composizione della crisi, affiancando l’impresa in eventuali procedure di sovraindebitamento o ristrutturazione dei debiti.

La strategia dello studio è sempre orientata all’interesse concreto del cliente: l’obiettivo non è solo vincere il contenzioso, ma proteggere la continuità aziendale e salvaguardare il patrimonio dell’imprenditore.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione esamineremo le principali disposizioni normative che disciplinano l’accertamento fiscale e le pronunce giurisprudenziali più recenti che incidono sulla validità degli atti impositivi. Conoscere il quadro legislativo è fondamentale per individuare i vizi che possono portare all’annullamento dell’avviso o alla riduzione del debito.

1.1. Statuto del contribuente (Legge 212/2000) e riforma del 2024

Lo Statuto del contribuente, introdotto nel 2000 e riformato dal d.lgs. 219/2023 e dal d.lgs. 220/2023, rappresenta la carta dei diritti e dei doveri dei contribuenti. Tra le principali norme di interesse per l’impresa che riceve un accertamento troviamo:

  1. Articolo 6‑bis: istituisce un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili . L’amministrazione deve comunicare al contribuente un atto di avvio del procedimento (bozza di avviso) e concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni; in assenza, l’accertamento è nullo. La norma prevede eccezioni per gli atti automatizzati o per situazioni di particolare urgenza. Una legge interpretativa (D.L. 39/2024) ha chiarito che il contraddittorio riguarda solo gli atti che comportano pretese impositive e non i rifiuti di rimborso .
  2. Articolo 7: stabilisce che ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto, le prove e le ragioni giuridiche su cui si fonda. Se l’atto richiama un documento non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o riprodotto; in caso contrario l’atto è nullo . La riforma del 2024 ha inserito i commi 1‑bis e 1‑quater che vietano all’amministrazione di utilizzare, in sede processuale, elementi di prova non indicati nell’atto e impongono di specificare il calcolo degli interessi.
  3. Articolo 10‑quater: prevede l’autotutela obbligatoria, ossia l’obbligo per l’amministrazione di annullare d’ufficio gli atti che presentano errori evidenti (errore di persona, di calcolo dell’imposta, doppia imposizione, mancanza di pagamento) .
  4. Articolo 10‑quinquies: consente l’autotutela facoltativa in caso di illegittimità o infondatezza dell’atto, anche quando non vi sia un errore manifesto .
  5. Articolo 12, comma 7: stabilisce che, dopo un accesso, ispezione o verifica in azienda, l’avviso di accertamento non può essere notificato prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, salvo casi di particolare urgenza. In base alla Cassazione n. 21517/2023, la violazione di tale termine comporta la nullità dell’accertamento .

1.2. Imposte sui redditi: D.P.R. 600/1973

Per le imposte dirette (IRES, IRAP, IRPEF) le norme fondamentali sono contenute nel D.P.R. 600/1973:

  1. Articolo 42: l’avviso di accertamento deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un suo delegato e deve indicare gli imponibili accertati, le aliquote, l’imposta dovuta e le motivazioni di fatto e di diritto. Se la motivazione rinvia a un atto non conosciuto, quest’ultimo deve essere allegato; la mancata allegazione comporta la nullità dell’atto .
  2. Articolo 43: fissa i termini di decadenza per l’accertamento: l’ufficio deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno . Il comma 3 consente l’emissione di avvisi integrativi (c.d. accertamenti integrativi) solo quando emergono nuovi elementi; se l’amministrazione si limita a rivalutare elementi già conosciuti, l’atto è nullo .
  3. Articolo 63: riguarda la riscossione frazionata delle imposte e i termini per il pagamento.

1.3. Imposta sul valore aggiunto: D.P.R. 633/1972

Per l’IVA l’articolo centrale è il D.P.R. 633/1972:

  • Articolo 57: stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno . Anche qui è possibile un accertamento integrativo solo quando emergono nuovi elementi di prova.
  • Articolo 52: disciplina le verifiche e gli accessi. La giurisprudenza ha chiarito che l’autorizzazione a sequestrare documenti coperti da segreto professionale deve essere emessa dopo che il professionista ha opposto il segreto; una autorizzazione preventiva e generica è illegittima (Cass. 17228/2025) .

1.4. Procedura e processo tributario: D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 546/1992 e D.Lgs. 472/1997

Per le modalità di definizione e di impugnazione degli avvisi di accertamento occorre considerare tre testi fondamentali:

  1. D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione): regola la procedura attraverso la quale il contribuente e l’Ufficio possono trovare un accordo sulla pretesa erariale. L’articolo 6 consente al contribuente di proporre istanza di adesione entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, sospendendo i termini per il ricorso . Per gli atti soggetti a contraddittorio, il termine per l’istanza decorre dalla ricezione della bozza di avviso . La conciliazione può ridurre le sanzioni a un terzo e, in caso di pagamenti rateali, consente dilazioni fino a otto anni .
  2. D.Lgs. 546/1992 (processo tributario): l’articolo 19 elenca gli atti che possono essere impugnati, tra cui l’avviso di accertamento, le cartelle di pagamento, gli atti di iscrizione ipotecaria e i fermi amministrativi . L’articolo 21 stabilisce che il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e l’articolo 22 impone di depositare il ricorso in segreteria entro 30 giorni dalla notifica .
  3. D.Lgs. 472/1997 (sanzioni amministrative): l’articolo 12 disciplina il concorso di violazioni e prevede che, in caso di più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione più grave aumentata (principio del cumulo giuridico). Il decreto è stato modificato nel 2024 per introdurre il comma 5‑bis e 8‑bis con regole più dettagliate sul calcolo .

1.5. Rottamazioni e definizioni agevolate: Legge 197/2022, D.L. 39/2024 e L. 108/2025

Negli ultimi anni le leggi di bilancio e i decreti legge hanno introdotto diverse modalità di definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi esecutivi:

  1. Rottamazione quater (Legge 197/2022): consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese senza sanzioni e interessi. Il perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata; la legge prevede la possibilità di rateizzare l’importo fino a 5 anni.
  2. Definizione agevolata degli avvisi bonari: permette di ridurre le sanzioni a un diciottesimo e pagare in 20 rate.
  3. Legge 108/2025: ha inserito l’articolo 12‑bis nello Statuto del contribuente per chiarire gli effetti della definizione agevolata su contenziosi pendenti. Secondo la norma, la causa deve essere dichiarata estinta su istanza di una delle parti quando il debitore dimostra di aver pagato la prima o l’unica rata .
  4. D.L. 39/2024: modifica le rottamazioni e introduce la possibilità di definire anche gli avvisi di accertamento se non impugnati, con pagamento agevolato delle sanzioni. Le disposizioni del decreto sono state più volte prorogate e aggiornate.

1.6. Giurisprudenza di rilievo (cassazione e costituzionale)

La Cassazione e la Corte costituzionale hanno fornito orientamenti fondamentali su diversi profili:

  1. Contraddittorio preventivo: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 21271/2025, hanno chiarito che prima dell’introduzione dell’articolo 6‑bis il contraddittorio non era obbligatorio per le imposte non armonizzate; l’inadempimento comportava nullità solo se il contribuente dimostrava la rilevanza delle proprie osservazioni. Dal 2024, l’obbligo di contraddittorio è generalizzato e la sua violazione determina la nullità dell’atto .
  2. Termine di 60 giorni tra PVC e avviso: la Cassazione n. 21517/2023 ha stabilito che la mancata attesa di 60 giorni tra il rilascio del PVC e l’avviso di accertamento costituisce violazione dei diritti del contribuente e rende l’atto nullo .
  3. Segreto professionale e acquisizione di documenti: la Cassazione n. 17228/2025 ha annullato un accertamento basato su documenti acquisiti senza il rispetto del segreto professionale. L’autorizzazione a procedere deve essere rilasciata solo dopo che il professionista (avvocato, commercialista, consulente) ha opposto il segreto; un’autorizzazione preventiva è illegittima .
  4. Accertamenti integrativi: la Cassazione n. 22825/2025 ha cassato un secondo avviso di accertamento perché basato su elementi già a conoscenza dell’Ufficio nella prima verifica, violando l’articolo 43 comma 3 del D.P.R. 600/1973 . Gli accertamenti integrativi sono ammessi solo per nuovi elementi di prova.
  5. Società estinte: le sentenze 23939/2025 e 24023/2025 hanno stabilito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese estingue immediatamente il soggetto giuridico; gli avvisi notificati alla società estinta sono radicalmente nulli. L’amministrazione può agire nei confronti dei soci entro il limite delle somme riscosse nella liquidazione .
  6. Piani del consumatore: la Cassazione n. 9549/2025 ha precisato che, nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, l’omologazione del piano produce l’effetto liberatorio anche per i debiti fiscali, salvo i casi di frode .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

Quando un’impresa di manutenzione riceve la notifica di un atto di accertamento, è essenziale conoscere ogni fase del procedimento per non perdere diritti e per predisporre efficacemente la difesa. In questo capitolo descriveremo il percorso che va dalla verifica in azienda alla formazione del ruolo esattoriale, soffermandoci sui tempi e sugli adempimenti a carico del contribuente.

2.1. Le verifiche e l’accesso in azienda

Le imprese di manutenzione industriale sono spesso soggette a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Durante l’accesso, che può durare anche più giorni, i verificatori acquisiscono documenti, registri IVA, contratti, fatture, documentazione tecnica e, se necessario, effettuano rilievi sui macchinari. È fondamentale:

  • Verificare l’identità degli agenti e la validità dell’autorizzazione. Se l’accesso avviene in locali ad uso promiscuo (ad esempio se l’ufficio si trova nella stessa sede dell’officina) occorre una specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica.
  • Registrare tutte le operazioni: il contribuente ha diritto a farsi assistere dal proprio consulente e può chiedere che ogni operazione sia verbalizzata. Ogni documento acquisito deve essere descritto analiticamente nel verbale.
  • Opporre eventuali eccezioni, come il segreto professionale. Se i verificatori vogliono visionare atti coperti da segreto (ad esempio corrispondenza con clienti o consulenti), devono richiedere una specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 633/1972; in mancanza, gli atti non possono essere utilizzati .

Al termine dell’accesso viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC) che riporta i rilievi e le violazioni riscontrate. Il PVC viene consegnato all’azienda che ha 60 giorni per presentare osservazioni o chiarimenti. In base all’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, l’Agenzia non può emettere l’avviso prima del decorso di tale termine salvo sussistano motivi di urgenza . È consigliabile utilizzare questo lasso di tempo per predisporre memorie dettagliate, corredate da documenti tecnici e contabili che dimostrino la correttezza delle operazioni.

2.2. La comunicazione di avvio del procedimento e il contraddittorio preventivo

Dopo la verifica o in assenza di essa (quando l’accertamento è “da tavolino” sulla base di incroci di banche dati), l’Ufficio deve inviare al contribuente una comunicazione di avvio del procedimento. Questa comunicazione, resa obbligatoria dall’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente, contiene una bozza dell’avviso di accertamento con la descrizione delle violazioni contestate, le prove raccolte, l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni che l’Ufficio è obbligato a valutare e a riportare nell’avviso definitivo. La mancata attivazione del contraddittorio o la sua conduzione formale (senza effettiva valutazione delle osservazioni) rendono l’atto nullo .

Occorre distinguere tra diverse situazioni:

  • Atti automatizzati e sintetici: per gli avvisi elaborati tramite procedure automatizzate (es. riscontri tra dichiarazioni e versamenti) o per i controlli sintetici del redditometro, la legge considera sufficiente la comunicazione di irregolarità e non prevede il contraddittorio obbligatorio.
  • Atti urgenti: in casi di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio può emanare l’avviso immediatamente, indicando espressamente le ragioni dell’urgenza. Tuttavia la giurisprudenza è restrittiva: per la Cassazione 22426/2024 non è sufficiente invocare genericamente il rischio di insolvenza; occorre dimostrare situazioni concrete (es. dissesto aziendale, trasferimento all’estero).

2.3. L’avviso di accertamento: contenuto e requisiti di validità

L’avviso definitivo deve essere firmato dal funzionario competente e deve contenere:

  1. L’indicazione della base imponibile e dell’imposta accertata, con la motivazione di fatto e di diritto e la descrizione delle prove raccolte. Il contribuente deve poter comprendere le ragioni dell’accertamento e difendersi; la mancanza di motivazione è causa di nullità .
  2. La determinazione delle sanzioni: deve indicare quali violazioni sono contestate, quali sanzioni sono applicate (in base agli articoli del D.Lgs. 472/1997) e come sono state calcolate (riduzioni, recidive, concorso di violazioni).
  3. Gli interessi: devono essere calcolati e indicati con un prospetto, specificando la decorrenza e l’aliquota applicata.
  4. L’indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione, in base all’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992.
  5. La sottoscrizione del capo dell’ufficio o del delegato. La mancanza di firma o la sottoscrizione da parte di un soggetto privo di potere è causa di nullità.

L’avviso deve essere notificato secondo le norme del codice di procedura civile (via ufficiale giudiziario, PEC, posta raccomandata con avviso di ricevimento). Errori nella notifica (ad esempio invio a indirizzo sbagliato o via PEC non registrata nell’indice) possono comportare la nullità se il contribuente non ha comunque ricevuto la comunicazione. Tuttavia, se l’atto è stato effettivamente ricevuto, la notifica irregolare può essere sanata.

2.4. Pagamento, definizione per acquiescenza e accertamento con adesione

Una volta notificato l’avviso, il contribuente può:

  1. Pagare entro 60 giorni l’imposta, le sanzioni e gli interessi (con riduzione a due terzi delle sanzioni) beneficiando della riduzione dei termini. Se non vi sono vizi da far valere, questa soluzione evita il contenzioso e consente di chiudere la posizione in modo rapido.
  2. Richiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni dall’avviso . In questo caso i termini per impugnare sono sospesi e si avvia una trattativa con l’Ufficio. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può essere rateizzato fino a 8 anni . Se la trattativa fallisce, il contribuente può comunque proporre ricorso nei termini residui.
  3. Definire per acquiescenza parziale: si può pagare solo alcune contestazioni e impugnare le altre.

2.5. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se il contribuente decide di impugnare l’avviso, deve proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992) , depositandolo presso la segreteria entro 30 giorni dalla notifica (art. 22) . Il ricorso deve indicare:

  1. L’atto impugnato e l’Ufficio emittente.
  2. I motivi di impugnazione, articolati in diritto e in fatto. È fondamentale evidenziare i vizi procedimentali (mancato contraddittorio, motivazione insufficiente, notifica irregolare) e i vizi sostanziali (inesistenza dei ricavi, errori nel calcolo, mancanza di prove). Bisogna documentare ogni eccezione con prove (fatture, contratti, perizie, testi). La giurisprudenza considera irricevibile un ricorso generico.
  3. Le domande, che possono consistere nell’annullamento totale o parziale dell’avviso, nella riduzione delle sanzioni o nella sospensione dell’esecuzione.
  4. La nomina del difensore e l’indicazione dei recapiti PEC.

Nel corso del procedimento è possibile richiedere la sospensione della riscossione quando sussistano gravi motivi e un pericolo di danno irreparabile (art. 47 del D.Lgs. 546/1992). La richiesta deve essere corredata da documenti che dimostrino l’impossibilità di far fronte al pagamento e la fondatezza del ricorso. La Corte può concedere la sospensione totale o parziale previa costituzione di garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa).

2.6. L’esecuzione forzata: cartelle, fermi, ipoteche e pignoramenti

Se l’avviso non viene impugnato nei termini o se il ricorso viene respinto definitivamente, l’Ufficio forma il ruolo e affida il carico all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Quest’ultimo emette la cartella di pagamento e, in caso di mancato pagamento, può attivare misure esecutive:

  1. Fermo amministrativo dei veicoli: blocco del mezzo aziendale con annotazione al PRA.
  2. Iscrizione di ipoteca su beni immobili o macchinari registrati. L’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 euro (art. 77 D.P.R. 602/1973).
  3. Pignoramento di conti correnti, crediti presso terzi (clienti) e beni mobili.

In questa fase è ancora possibile chiedere la rateizzazione del debito o accedere alle definizioni agevolate (rottamazioni). Inoltre, qualora l’impresa sia in crisi, può avviare una procedura di sovraindebitamento o un accordo di ristrutturazione con i creditori, che consente di sospendere le esecuzioni e rinegoziare i debiti.

3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare

Per difendersi efficacemente da un accertamento fiscale, l’impresa deve adottare una strategia basata su tre pilastri: la contestazione dei vizi formali, la dimostrazione della correttezza sostanziale delle proprie operazioni e la scelta di strumenti alternativi di definizione. Di seguito analizziamo le principali difese.

3.1. Vizi formali dell’avviso

  1. Mancanza o insufficienza di motivazione: la violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente può essere fatta valere quando l’avviso non indica le ragioni giuridiche e i fatti su cui si fonda, oppure rinvia a documenti non allegati . Ad esempio, se l’ufficio contesta costi eccessivi per la manutenzione di macchinari, deve indicare su quali contratti o fatture si basa e allegare perizia o documenti che dimostrino l’irragionevolezza dei costi. In caso contrario, l’avviso è nullo.
  2. Mancato contraddittorio preventivo: se l’Ufficio non ha attivato il contraddittorio ai sensi dell’articolo 6‑bis, o se ha emesso l’avviso prima della scadenza dei 60 giorni dalla consegna della bozza, l’atto è annullabile . Occorre allegare al ricorso la copia della bozza e dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione o di non aver avuto il tempo necessario per le osservazioni.
  3. Notifica irregolare: la notifica via PEC deve essere effettuata all’indirizzo risultante dai registri INI‑PEC o dal Registro delle imprese; se inviata a un indirizzo diverso, l’atto è nullo. Per la notifica via posta raccomandata, è necessario il rispetto della compiuta giacenza (caso di irreperibilità relativa) e l’indicazione del destinatario corretto. Per le società estinte, la notifica alla società è nulla : l’amministrazione deve notificare ai soci entro i limiti delle somme percepite.
  4. Vizio di competenza: se l’avviso è firmato da un funzionario non delegato o privo di qualifica, l’atto è nullo.
  5. Mancata allegazione di documenti: l’articolo 42 del D.P.R. 600/1973 richiede che, se l’avviso rinvia a un atto o documento non noto al contribuente, questo deve essere allegato; diversamente l’atto è illegittimo .

3.2. Vizi sostanziali e prova del contribuente

Oltre ai profili formali, l’impresa può contestare l’accertamento nel merito dimostrando la correttezza delle proprie operazioni. In particolare:

  1. Esistenza e inerenza dei costi: l’ufficio spesso contesta la deducibilità di costi per manutenzioni, sostituzioni di componenti e servizi. Il contribuente deve esibire contratti, ordini di lavoro, fatture, report tecnici e, se necessario, perizie che attestino che la spesa era necessaria per mantenere l’efficienza degli impianti e, quindi, inerente all’attività aziendale.
  2. Utilizzo di extra‑contabili: l’amministrazione può desumere ricavi non dichiarati da documenti extra‑contabili (appunti, agende) o da presunzioni (indici di redditività). La Cassazione 17228/2025 ha ribadito che tali documenti sono utilizzabili solo se acquisiti legittimamente e non coperti da segreto professionale . In mancanza, il contribuente può eccepire l’inutilizzabilità.
  3. Accertamenti analitico‑induttivi: in alcuni casi l’ufficio applica coefficienti di ricarico o mediane di settore per stimare ricavi non dichiarati. L’impresa può dimostrare che la propria marginalità è diversa (ad esempio per via di contratti di manutenzione a forfait o per gli elevati costi di sicurezza), producendo bilanci e studi di settore.
  4. Prescrizione e decadenza: se l’avviso è stato notificato oltre i termini del 31 dicembre del quinto o del settimo anno , è decaduto. È quindi fondamentale verificare le date di presentazione delle dichiarazioni e confrontarle con la data di notifica.

3.3. Sospensione della riscossione e tutela cautelare

Per evitare l’immediata esecuzione, l’impresa può:

  1. Chiedere la sospensione alla Corte di giustizia tributaria ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, allegando documenti che dimostrino il danno grave e irreparabile (ad esempio rischio di blocco della produzione per pignoramento di conti correnti) e la fondatezza del ricorso.
  2. Ottenere la rateizzazione dell’imposta in pendenza di giudizio (art. 15 del D.Lgs. 602/1973) fornendo garanzie come fideiussione bancaria.
  3. Ricorrere al giudice ordinario per tutelare diritti fondamentali (ad esempio per bloccare l’ipoteca illegittima su un impianto industriale indispensabile alla produzione).

3.4. Autotutela e annullamento d’ufficio

Quando l’avviso presenta errori evidenti o l’Ufficio riconosce l’illegittimità della pretesa, si può chiedere l’annullamento in autotutela. Questo strumento non ha termini e consente all’amministrazione di correggere o eliminare l’atto. È particolarmente utile quando emergono sentenze favorevoli della cassazione o quando l’avviso manca della firma o della motivazione. L’articolo 10‑quater dello Statuto prevede che l’Ufficio deve annullare gli atti per errori di persona, di calcolo, doppia imposizione, aliquota ; l’articolo 10‑quinquies consente la correzione anche per altri vizi .

3.5. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è una procedura negoziale che consente di definire la controversia prima del contenzioso. I punti principali:

  1. Istanza di adesione: va presentata entro 30 giorni dall’avviso . L’Ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio che può portare a una rideterminazione dell’imposta, con sanzioni ridotte a un terzo (o a un sesto per definizioni accertative di minor importo). Se non si raggiunge l’accordo, l’impresa può comunque ricorrere.
  2. Pagamento rateizzato: il debito derivante dall’adesione può essere rateizzato fino a 8 anni (rate trimestrali), con interessi legali . Il versamento della prima rata è condizione per perfezionare l’accordo.
  3. Effetti: una volta sottoscritto l’atto di adesione, l’Ufficio non può emettere ulteriori accertamenti per lo stesso periodo e materia (salvo sopravvenienze); il contribuente non può impugnare l’atto.
  4. Conciliazione giudiziale: durante il giudizio di primo grado, le parti possono conciliare la controversia, anche parzialmente. La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni al 40% dell’imposta.

3.6. Definizioni agevolate e rottamazioni

Le definizioni agevolate sono istituti speciali che consentono di pagare solo una parte delle imposte o di ridurre le sanzioni. Per le imprese di manutenzione, queste procedure rappresentano spesso l’unica via per chiudere un contenzioso senza gravare eccessivamente sul cash flow.

  1. Rottamazione quater (L. 197/2022): consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando soltanto il capitale e le spese. L’impresa deve aderire entro i termini stabiliti (più volte prorogati) e versare la prima rata; il pagamento può essere diluito in 5 anni. Questa opzione è utile se l’avviso è diventato definitivo e iscritto a ruolo.
  2. Definizione agevolata delle liti pendenti: la legge 108/2025 prevede che le cause in cui l’Agenzia delle Entrate è parte possono essere estinte con il pagamento del primo quindicesimo o del 5% del valore della controversia . La norma specifica che, se il contribuente paga la prima rata, il giudice deve dichiarare estinto il giudizio su istanza delle parti.
  3. Definizione degli avvisi bonari e degli accertamenti: alcuni decreti (D.L. 39/2024) consentono la definizione degli avvisi di accertamento non impugnati con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo e il pagamento in 20 rate. Questa procedura può essere vantaggiosa per chi desidera chiudere rapidamente la posizione e non ha motivi solidi di impugnazione.

3.7. Pianificazione finanziaria e procedure di crisi

In presenza di debiti fiscali elevati, è fondamentale affiancare alla difesa tributaria una pianificazione finanziaria. L’azienda di manutenzione può accedere a diversi strumenti:

  1. Rateizzazione dei ruoli: l’Agente della riscossione può concedere rateizzazioni fino a 72 rate mensili (o 120 per importi rilevanti) con interessi ridotti. È necessario dimostrare la temporanea situazione di difficoltà e fornire garanzie.
  2. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge 3/2012): se l’impresa è individuale o la manutenzione è svolta da una micro-impresa, è possibile presentare un piano al giudice per la ristrutturazione dei debiti. La Cassazione 9549/2025 ha confermato l’efficacia liberatoria del piano anche per i debiti tributari .
  3. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): consente alle società in difficoltà di avviare un percorso di trattativa con creditori e fisco, assistiti da un esperto nominato dalla camera di commercio. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può guidare l’imprenditore nelle fasi di redazione del piano di risanamento, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e definendo accordi con l’Agenzia.

4. Strumenti alternativi e opzioni di risoluzione

In aggiunta alle procedure standard di contenzioso e definizione, esistono strumenti alternativi che possono ridurre notevolmente il debito o facilitare la continuità aziendale. Di seguito li esaminiamo.

4.1. Transazioni fiscali nel concordato preventivo

Quando la crisi aziendale è grave, l’impresa può ricorrere al concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182‑ter della legge fallimentare. Questa procedura consente di proporre all’erario un pagamento parziale dei debiti tributari (IRES, IRAP, IVA) chiedendo la falcidia di sanzioni e interessi. È necessaria l’approvazione del tribunale e dell’Agenzia, ma la giurisprudenza considera legittime proposte di pagamento del 40–50% del debito, se ciò consente la prosecuzione dell’attività e la migliore soddisfazione dei creditori.

4.2. Accordi con l’agente della riscossione

L’articolo 1, comma 217 della legge 147/2013 consente di stipulare accordi di riduzione e rateizzazione con l’Agente della riscossione nel caso di debiti derivanti da ruoli. L’accordo può prevedere sconti su sanzioni e interessi e dilazioni pluriennali, previa dimostrazione della situazione finanziaria. Questa opzione è spesso utilizzata da imprese che non hanno validi motivi per impugnare ma vogliono evitare il pignoramento dei beni.

4.3. Decadenza e prescrizione del credito erariale

Oltre ai termini di decadenza per l’emissione dell’avviso, occorre verificare i termini di prescrizione del credito erariale, che decorrono dall’iscrizione a ruolo. La prescrizione ordinaria è di 10 anni, ma l’orientamento della Cassazione è oscillante: per alcuni crediti (es. contributi previdenziali) si applica la prescrizione quinquennale. È quindi possibile eccepire la prescrizione se l’Agente della riscossione non ha intrapreso atti interruttivi (es. solleciti, intimazioni) entro cinque anni.

4.4. Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro è obbligatorio presentare un reclamo con proposta di mediazione prima di proporre ricorso (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992). L’Ufficio ha 90 giorni per accettare la proposta e definire la lite; la sanzione è ridotta al 35%. In caso di mancato accordo, il contribuente può depositare il ricorso.

4.5. Tutela del contribuente contro gli abusi dell’Erario

In presenza di comportamenti abusivi o persecutori da parte dell’Agenzia (ad esempio accertamenti reiterati e infondati, perquisizioni senza autorizzazione), il contribuente può agire in sede amministrativa e giudiziale per ottenere l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. La giurisprudenza riconosce la responsabilità dell’amministrazione in caso di violazione dei principi di buona fede e correttezza.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte imprese commettono errori che compromettono la difesa e portano a pagare somme non dovute. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: trascurare avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità può far decadere la possibilità di definire con sconti. Rispondere sempre alle richieste di documenti e tenere traccia delle PEC.
  2. Non presentare osservazioni nel termine di 60 giorni: l’inosservanza del termine impedisce di far valere la mancanza di contraddittorio . Anche se le osservazioni non convincono l’ufficio, saranno utili per il ricorso.
  3. Tralasciare vizi formali: molti contribuenti concentrano la difesa sul merito e ignorano la mancanza di motivazione, la firma irregolare o la notifica impropria. I vizi formali sono spesso più efficaci per annullare l’atto.
  4. Non raccogliere le prove: senza documentazione (contratti, report di manutenzione, fotografie dei lavori) è difficile dimostrare l’inerenza dei costi. È bene predisporre un archivio ordinato e chiedere perizie.
  5. Affidarsi a consulenti poco esperti: il contenzioso tributario richiede competenze specifiche. È consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati in diritto tributario e in contabilità industriale.
  6. Ignorare le procedure alternative: rottamazioni, accertamenti con adesione e definizioni agevolate possono ridurre notevolmente il debito. Valutare sempre se conviene aderire.
  7. Non valutare gli effetti sulla reputazione e sui rapporti bancari: un accertamento non gestito può compromettere la reputazione dell’impresa e la fiducia delle banche. Comunicare proattivamente con i creditori e fornire garanzie di compliance fiscale.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle che sintetizzano i principali termini, sanzioni e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; le descrizioni dettagliate sono fornite nel testo.

6.1. Termini di accertamento e decadenza

ImpostaDichiarazione presentataDichiarazione omessaRiferimento normativo
IRES, IRAP, IRPEF5 anni (31/12 del quinto anno)7 anni (31/12 del settimo anno)Art. 43 D.P.R. 600/1973
IVA5 anni7 anniArt. 57 D.P.R. 633/1972
Avvisi integrativiSolo per nuovi elementi di provaArt. 43 comma 3 D.P.R. 600/1973

6.2. Sanzioni principali (D.Lgs. 472/1997)

ViolazioneSanzione minimaSanzione massimaRiduzione con adesione
Omessa dichiarazione dei redditi120% dell’imposta240% dell’imposta1/3
Dichiarazione infedele90%180%1/3
Omessa o infedele dichiarazione IVA90%180%1/3
Irregolarità formali (fatture, registri)250 €2.000 €1/3

6.3. Strumenti difensivi e benefici

StrumentoRiduzione sanzioniRateizzazioneNote
Accertamento con adesione1/3Fino a 8 anniIstanza entro 30 giorni
Acquiescenza1/3Non previstaPagamento entro 60 giorni
Conciliazione giudiziale40%Fino a 2 anniDurante il giudizio
Rottamazione quaterNiente sanzioni, nessun interesseFino a 5 anniSolo ruoli affidati fino a 30/6/2022
Definizione liti pendenti5% (o 15%)4 anniL. 108/2025
Rateizzazione ruoliN/AFino a 10 anniInteresse ridotto

7. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a 20 domande frequenti che gli imprenditori di imprese di manutenzione industriale ci pongono più spesso quando ricevono un accertamento fiscale.

1. Cosa devo fare subito dopo aver ricevuto il processo verbale di constatazione? È fondamentale leggere attentamente il PVC e verificare che descriva correttamente le attività controllate. Poi occorre predisporre osservazioni scritte da inviare entro 60 giorni, allegando documenti che confutino le contestazioni. Questo termine non può essere ignorato .

2. Posso svolgere l’attività quotidiana durante la verifica? Sì, l’attività produttiva può proseguire, ma occorre cooperare con i verificatori. È utile predisporre un locale dove esaminare i documenti e far accompagnare i funzionari da un rappresentante dell’azienda.

3. Cosa succede se non partecipo al contraddittorio preventivo? Se non invii osservazioni, rischi che l’avviso diventi definitivo senza aver fatto valere le tue ragioni. La mancata partecipazione non è causa di decadenza, ma può compromettere la difesa e far decadere la possibilità di eccepire la mancanza di contraddittorio.

4. È possibile impugnare un avviso basato su presunzioni? Sì. Le presunzioni (ad esempio coefficienti di redditività, percentuali di ricarico) sono legittime solo se gravi, precise e concordanti. Il contribuente può dimostrare con prove concrete (contratti, bilanci) che la propria situazione è diversa.

5. Cosa succede se l’avviso non è firmato dal capo dell’ufficio? L’avviso è nullo se non è firmato da un soggetto legittimato . Occorre allegare il documento al ricorso.

6. I termini di decadenza sono sospesi durante l’accertamento con adesione? Sì. La presentazione dell’istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini per ricorrere e per la decadenza .

7. Cosa succede se la società è stata estinta e riceve un accertamento? L’avviso è nullo; l’amministrazione deve notificare ai soci entro i limiti di quanto percepito in sede di liquidazione .

8. Posso pagare solo una parte dell’avviso e impugnare la restante? Sì. Si parla di acquiescenza parziale: paghi l’imposta e le sanzioni per alcune contestazioni e ricorri per le altre.

9. È vero che l’Agenzia può pignorare subito il conto corrente? Solo dopo che l’avviso è divenuto definitivo e il carico è stato affidato all’Agente della riscossione. Prima di ciò, l’esecuzione è sospesa se presenti ricorso e ottieni la sospensione.

10. Cosa devo fare per chiedere la sospensione? Presentare un’istanza al giudice tributario dimostrando la fondatezza del ricorso e il danno grave e irreparabile. Il giudice può subordinare la sospensione alla presentazione di una garanzia.

11. Quanto tempo ho per presentare ricorso? 60 giorni dalla notifica ; se il termine scade di sabato o domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Durante l’accertamento con adesione, il termine è sospeso.

12. Posso rateizzare l’imposta accertata? In sede di adesione la rateizzazione può arrivare fino a 8 anni ; per i ruoli definitivi, l’Agenzia può concedere fino a 10 anni.

13. Le sanzioni sono sempre dovute? È possibile contestare le sanzioni se l’errore è determinato da incertezza normativa o se l’imposta è calcolata su base presuntiva. Inoltre, rottamazioni e adesioni riducono significativamente le sanzioni.

14. L’amministrazione può emettere un secondo avviso per lo stesso anno? Solo se emergono nuovi elementi di prova ; altrimenti il secondo avviso è nullo.

15. Cosa fare se l’avviso è motivato con un richiamo a un documento non allegato? Eccepire la nullità ai sensi dell’articolo 42 D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 7 dello Statuto .

16. Posso chiedere l’annullamento in autotutela dopo aver impugnato? Sì, l’autotutela può essere attivata anche durante il contenzioso, ma non sospende i termini né impedisce la decisione del giudice.

17. Come si calcolano gli interessi? Gli interessi devono essere indicati nell’avviso con il tasso legale o specifico per ogni imposta. Dal 1° gennaio 2024 il tasso legale è 2,5%; eventuali interessi moratori applicati dall’Agenzia devono essere esplicitati.

18. È possibile transigere i debiti fiscali in un concordato preventivo? Sì, con l’accordo dell’Erario e il controllo del tribunale: si può proporre il pagamento parziale delle imposte e l’abbattimento di sanzioni e interessi.

19. Gli studi di settore sono ancora rilevanti? Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) hanno sostituito gli studi di settore, ma l’Agenzia può usarli come presunzione. L’impresa può dimostrare che scostamenti sono giustificati da circostanze particolari.

20. Come influisce l’indagine finanziaria sui conti? L’Agenzia può effettuare indagini bancarie e presupporre che i prelevamenti non giustificati siano ricavi. Il contribuente può provare che i prelevamenti sono stati utilizzati per pagare fornitori o dipendenti.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto dell’accertamento e i vantaggi delle soluzioni alternative, proponiamo alcune simulazioni con numeri indicativi. Si tratta di esempi semplificati che non sostituiscono la consulenza professionale, ma aiutano a visualizzare le diverse opzioni.

8.1. Simulazione di avviso di accertamento per ricavi non dichiarati

Scenario: l’Agenzia delle Entrate contesta a un’impresa di manutenzione di impianti industriali ricavi non dichiarati per 300.000 euro relativi all’anno 2021. Secondo l’ufficio, l’impresa avrebbe applicato un ricarico del 25% sui costi di 1.200.000 euro; la differenza di 300.000 euro (ricavi presunti) viene tassata. L’aliquota IRES è al 24%, l’IRAP al 3,9% e l’IVA al 22%.

  1. Determinazione dell’imposta: Ricavo non dichiarato 300.000 × 24% = 72.000 € di IRES; IRAP 300.000 × 3,9% = 11.700 €; IVA 300.000 × 22% = 66.000 € (da recuperare). Totale imposta: 149.700 €.
  2. Sanzioni: dichiarazione infedele 90% dell’imposta (circa 134.730 €). L’IVA infedele prevede sanzioni pari al 90% (59.400 €). Totale sanzioni: 194.130 €.
  3. Interessi: ipotizziamo interessi del 3% annuo per quattro anni: 149.700 × 3% × 4 = 17.964 €. Totale complessivo richiesto: 361.794 €.

Opzioni:

  • Accertamento con adesione: l’impresa può dimostrare che il ricarico effettivo è inferiore (ad esempio 15%) e raggiungere un accordo per ridurre l’imposta a 100.000 €. Le sanzioni verrebbero ridotte a un terzo (circa 33.000 €) e l’importo potrebbe essere rateizzato in 8 anni con rate trimestrali di circa 4.166 € più interessi.
  • Conciliazione giudiziale: impugnando l’avviso e proponendo conciliazione, l’impresa potrebbe ottenere un’ulteriore riduzione delle sanzioni al 40% e una definizione in 24 rate.
  • Rottamazione: se l’avviso diventa definitivo, l’impresa può aderire alla rottamazione quater pagando solo i 149.700 € di imposta e gli interessi legali, risparmiando le sanzioni. Rateizzazione in 5 anni con rate semestrali.

8.2. Simulazione di accertamento integrativo

Scenario: l’impresa riceve un primo avviso per il 2020 con imposta accertata di 80.000 €. L’anno successivo l’Agenzia emette un accertamento integrativo contestando ulteriori 20.000 € di ricavi. Tuttavia, gli elementi erano già stati analizzati nel primo accertamento.

Difesa: si può eccepire la violazione dell’articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973: l’accertamento integrativo è valido solo per nuovi elementi . Il secondo avviso, se basato su fatti già noti, deve essere annullato.

8.3. Simulazione di società estinta

Scenario: la società Alfa Srl, che gestisce manutenzioni, viene cancellata dal registro delle imprese il 30/6/2022. Nel 2025 l’Agenzia notifica un avviso alla società per imposte non versate nel 2021.

Difesa: in base alle sentenze 23939/2025 e 24023/2025, l’avviso è nullo poiché la società è estinta e priva di personalità giuridica . L’amministrazione può agire direttamente contro i soci per le somme ricevute in fase di liquidazione.

8.4. Simulazione di piano del consumatore

Scenario: l’imprenditore individuale Giorgio, titolare di un’azienda di manutenzione, ha debiti fiscali per 200.000 € e altre passività per 150.000 €. Le entrate annuali sono insufficienti a coprire i pagamenti.

Soluzione: Giorgio presenta un piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012, proponendo di pagare 120.000 € in 8 anni con versamenti periodici. Il giudice omologa il piano, i creditori (compreso il Fisco) ricevono i pagamenti programmati e, alla fine della procedura, Giorgio ottiene l’esdebitazione per i debiti residui. La Cassazione 9549/2025 conferma che l’omologazione libera anche dai debiti fiscali .

9. Sentenze recenti e normative rilevanti (aggiornate a dicembre 2025)

Riportiamo un elenco, con breve descrizione, delle pronunce e delle norme citate in questo articolo. È importante consultare i testi integrali per comprendere appieno le motivazioni e per utilizzarli nel contenzioso.

RiferimentoArgomentoFonte
Cass. Sezioni Unite n. 21271/2025Contraddittorio endoprocedimentale: prima del 2024 obbligatorio solo per imposte armonizzate; con l’art. 6‑bis diventa generaleCorte di cassazione
Cass. n. 21517/2023Violazione del termine di 60 giorni tra PVC e avviso: nullità dell’attoCorte di cassazione
Cass. n. 17228/2025Segreto professionale: illegittimo l’uso di documenti acquisiti senza autorizzazione specificaCorte di cassazione
Cass. n. 22825/2025Accertamento integrativo: ammesso solo con nuovi elementiCorte di cassazione
Cass. n. 23939/2025 e 24023/2025Società estinte: gli avvisi notificati sono nulliCorte di cassazione
Cass. n. 9549/2025Piano del consumatore: effetto liberatorio anche per i debiti fiscaliCorte di cassazione
D.P.R. 600/1973, artt. 42, 43Motivazione dell’avviso, termini di decadenza e accertamenti integrativiNormativa
D.P.R. 633/1972, art. 57Termini per gli avvisi IVANormativa
Statuto del contribuente, artt. 6‑bis, 7, 10‑quater, 10‑quinquiesContraddittorio, motivazione, autotutelaNormativa
D.Lgs. 218/1997, art. 6Accertamento con adesione: istanza e sospensioneNormativa
D.Lgs. 546/1992, artt. 19-22Atti impugnabili, termini e costituzioneNormativa
D.Lgs. 472/1997, art. 12Concorso di violazioni e cumulabilitàNormativa
Legge 108/2025, art. 12‑bisDefinizione liti pendenti e estinzione su pagamentoNormativa

10. Conclusioni

L’accertamento fiscale è una procedura complessa che può mettere a dura prova la stabilità di un’impresa di manutenzione di impianti industriali. Tuttavia, grazie alla conoscenza approfondita del quadro normativo e della giurisprudenza e con il supporto di professionisti qualificati, è possibile difendersi in modo efficace, ridurre il debito e salvaguardare l’azienda. Le principali leve difensive risiedono nel rispetto del contraddittorio, nella contestazione dei vizi formali (mancata motivazione, notifica irregolare, violazione dei termini) e nella dimostrazione della correttezza dei costi di manutenzione. Gli strumenti alternativi (accertamento con adesione, conciliazione, rottamazioni, piani del consumatore) offrono opportunità per definire la posizione con vantaggi economici e dilazioni sostenibili.

Agire tempestivamente è essenziale: le scadenze per presentare osservazioni e ricorsi sono perentorie e la perdita di un termine può precludere la possibilità di far valere i propri diritti. È quindi consigliabile, al primo segnale di verifica o di accertamento, rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario, contabilità industriale e gestione della crisi d’impresa.

Lo Studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua squadra di avvocati e commercialisti, offre un’assistenza personalizzata che integra analisi tecnica e strategia giuridica. Il contributo di periti e ingegneri consente di ricostruire i processi di manutenzione e dimostrare l’inerenza e la necessità dei costi contestati. Inoltre, l’esperienza nell’ambito della composizione negoziata e della gestione della crisi permette di elaborare piani di rientro sostenibili, proteggendo l’impresa da azioni esecutive e salvaguardando la continuità produttiva.

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11. Approfondimenti normativi e processuali

La legislazione tributaria italiana è in continua evoluzione. Oltre alle norme e alle sentenze analizzate nei capitoli precedenti, vi sono ulteriori riforme che incidono significativamente sul contenzioso e sulla riscossione. Gli imprenditori devono tenerne conto per non perdere opportunità di difesa e per adeguare i propri processi interni.

11.1. La riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. 87/2024)

Nel giugno 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 87/2024, che ha riformato il processo tributario introducendo diverse novità. Tra gli aspetti più rilevanti:

  • Istituzione della “Corte di giustizia tributaria” in luogo delle Commissioni tributarie. Il decreto prevede la professionalizzazione dei giudici, l’incompatibilità con altre funzioni amministrative e l’obbligo di formazione continua. Il procedimento diventa più simile al processo civile, con udienze pubbliche e verbali digitali.
  • Digitalizzazione degli atti: il ricorso e tutti gli atti del processo devono essere depositati telematicamente attraverso il sistema SIGIT. Per le imprese di manutenzione, ciò impone di avere un consulente dotato di firma digitale e competenza informatica. Le notifiche vengono effettuate via PEC e la mancata attivazione della casella può comportare decadenza.
  • Udienza da remoto: il decreto consente di svolgere le udienze anche a distanza, previa richiesta delle parti. Questo riduce i costi per l’impresa e semplifica la partecipazione dei consulenti tecnici.
  • Mediazione obbligatoria estesa: per le liti fino a 50.000 euro, l’istituto del reclamo e mediazione (già previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992) viene potenziato. L’Ufficio deve rispondere alle osservazioni e può proporre una soluzione equa; la mancata risposta è considerata rigetto.
  • Rafforzamento dei poteri del giudice: la Corte può disporre consulenze tecniche d’ufficio, chiedere documenti alle parti e condannare l’amministrazione alle spese in caso di soccombenza. Ciò favorisce una maggiore imparzialità e garantisce un esame tecnico delle contestazioni, ad esempio nel caso di complesse manutenzioni industriali.

11.2. La riforma della riscossione (D.Lgs. 13/2024)

Un’altra importante riforma è contenuta nel D.Lgs. 13/2024, che disciplina la riscossione e l’Agente della riscossione. Le principali innovazioni sono:

  1. Passaggio graduale all’Agenzia delle Entrate: il decreto prevede che, dal 2025 al 2026, le funzioni dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione siano gradualmente assorbite dall’Agenzia delle Entrate, semplificando la gestione delle cartelle. Questa fusione comporterà un’unica piattaforma informatica per i pagamenti e un’interlocuzione più diretta.
  2. Riduzione degli interessi di mora: viene ridotto il tasso di interesse sulle cartelle e sui piani di rateizzazione, con l’obiettivo di favorire l’adempimento volontario. Gli imprenditori possono ottenere rate più sostenibili e ridurre l’accumulo di interessi.
  3. Maggiore trasparenza: il contribuente può accedere, tramite un portale dedicato, a tutte le informazioni sui propri debiti fiscali, visionare i pagamenti effettuati e controllare eventuali errori. Per le imprese che gestiscono numerose fatture e ordini di lavoro, questa funzionalità evita duplicazioni e consente di monitorare la posizione in tempo reale.
  4. Semplificazione delle compensazioni: la riforma facilita la compensazione dei crediti fiscali con i debiti iscritti a ruolo. Le imprese di manutenzione che vantano crediti IVA o contributi possono compensare automaticamente i carichi, riducendo l’esborso di liquidità.

Queste riforme introducono nuove opportunità ma anche obblighi. È necessario aggiornare il sistema informatico, formare il personale, monitorare le scadenze telematiche e verificare la corretta gestione dei crediti e dei debiti. L’Avv. Monardo e il suo staff sono costantemente aggiornati sulle modifiche normative e possono assistere l’impresa nell’adeguamento.

11.3. Evoluzione dell’accertamento mediante dati elettronici e intelligenza artificiale

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha investito in sistemi di analisi dei big data e intelligenza artificiale per incrociare le informazioni provenienti dalle fatture elettroniche, dai registratori telematici e dalle comunicazioni obbligatorie. I sistemi di allerta possono segnalare anomalie come margini di profitto troppo elevati o troppo bassi, scostamenti dagli indici di affidabilità o flussi di pagamento verso paradisi fiscali. Le imprese di manutenzione devono quindi prestare massima attenzione alla qualità dei dati trasmessi: errori formali o imprecisioni possono generare controlli. È opportuno:

  1. Verificare la coerenza delle fatture elettroniche con i contratti e con le attività svolte, evitando descrizioni generiche. Una descrizione precisa (es. “sostituzione valvole di sicurezza su compressore XY”) rende trasparente l’intervento.
  2. Monitorare gli indici sintetici di affidabilità (ISA): l’Agenzia li utilizza come “pagelle” per valutare il rischio di evasione. L’impresa deve calcolare in anticipo il proprio punteggio e correggere eventuali anomalie.
  3. Implementare sistemi di controllo interno: l’adozione di software per la gestione integrata di contabilità, magazzino e manutenzione permette di generare report coerenti e riduce il rischio di errori. I dati raccolti possono essere utilizzati come prova in caso di accertamento.

L’uso dell’intelligenza artificiale non esonera tuttavia l’amministrazione dall’obbligo di motivazione: l’avviso deve sempre spiegare in modo comprensibile perché i dati raccolti portano a contestare determinati ricavi o costi. In mancanza di tale spiegazione, l’atto è nullo .

11.4. Rapporti tra accertamento tributario e procedimenti penali

Le irregolarità fiscali più gravi possono integrare reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, come la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti o il riciclaggio. Per un’impresa di manutenzione che utilizzi fatture false emesse da fornitori fittizi o gonfi costi per abbattere il reddito, la responsabilità penale dell’amministratore può sfociare in pesanti sanzioni e misure cautelari. È utile conoscere le principali regole:

  1. Doppio binario: il procedimento penale è indipendente da quello tributario. Tuttavia, le due sfere si influenzano: la definizione della pretesa tributaria non fa venir meno il reato, ma può incidere sul trattamento sanzionatorio. Ad esempio, la definizione con adesione può costituire indizio di ravvedimento e attenuante.
  2. Rilevanza delle sentenze tributarie: una sentenza tributaria che annulli l’accertamento non è automaticamente vincolante per il giudice penale, ma può essere valutata. Analogamente, la condanna penale per dichiarazione infedele può rafforzare la pretesa dell’Erario.
  3. Patteggiamento e confisca: in sede penale l’imputato può accedere al patteggiamento; il giudice può disporre la confisca del profitto del reato, cioè la somma evasa. È importante quindi impostare una difesa coordinata tra avvocato penalista e tributarista.

Per un’impresa che voglia evitare il penale, è cruciale dimostrare la buona fede e l’assenza di dolo: ad esempio documentando che le fatture contestate riguardano realmente lavori svolti, con fotografie, relazioni di collaudo e testimonianze. Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con penalisti e consulenti tecnici per predisporre un fascicolo difensivo completo.

11.5. Coordinamento con le normative europee

L’attività delle imprese di manutenzione industriale spesso si svolge in più Paesi europei o comporta l’acquisto di componenti dall’estero. È pertanto rilevante considerare le direttive e i regolamenti dell’Unione europea, tra cui:

  1. Direttiva IVA 2006/112/CE: definisce i principi comuni per la detrazione dell’IVA e l’inversione contabile (reverse charge). Se l’impresa acquista macchinari da fornitori esteri, deve applicare correttamente l’inversione contabile ed evitare doppi addebiti. Un errore può generare contestazioni sia in Italia che nel Paese di origine.
  2. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): i documenti raccolti durante la verifica (contratti, foto di impianti, dati di dipendenti) contengono dati personali. L’impresa deve assicurare il rispetto del GDPR nella trasmissione all’Agenzia e nella conservazione. La violazione può comportare sanzioni amministrative e penali.
  3. Direttiva (UE) 2013/34 sui bilanci: impone principi di redazione del bilancio che influenzano la deducibilità di costi e la rappresentazione delle manutenzioni come investimenti o costi d’esercizio. Una classificazione errata può dare luogo ad accertamenti.

L’integrazione fra norme europee e nazionali rende la materia complessa. Lo studio legale monitora costantemente le direttive e collabora con consulenti in altri Paesi per assistere le imprese transfrontaliere.

12. Profili pratici per le imprese di manutenzione industriale

Per completare l’analisi, proponiamo alcune riflessioni operative specifiche per chi gestisce la manutenzione di impianti industriali.

12.1. Organizzazione dei documenti e compliance fiscale

Le imprese di manutenzione devono gestire una grande mole di documenti: rapporti di intervento, certificazioni di conformità, schede tecniche, ordini di ricambi, contratti di manutenzione programmata. Una buona organizzazione documentale è la prima linea di difesa contro l’accertamento. Consigli:

  • Digitalizzare e catalogare tutti i documenti, associando ogni fattura o costo al relativo ordine di lavoro. Utilizzare software che permettano di richiamare rapidamente la documentazione in caso di controllo.
  • Conservare le comunicazioni con i fornitori e i clienti, inclusi e-mail, PEC e verbali di riunioni. Questi documenti possono dimostrare la realtà dei servizi prestati e la correttezza delle fatture emesse.
  • Aggiornare i registri di manutenzione: per gli impianti industriali è spesso obbligatorio mantenere un registro degli interventi. Un registro ben tenuto dimostra la necessità della spesa.
  • Verificare i codici ATECO e la coerenza delle attività dichiarate: l’Agenzia utilizza i codici per confrontare i margini di redditività. Se un’impresa svolge anche servizi accessori (ad esempio consulenza ingegneristica), è bene dichiararlo per evitare contestazioni di ricavi non dichiarati.

12.2. Gestione dei contratti di manutenzione pluriennali

Molte imprese stipulano contratti di manutenzione a lungo termine con clienti industriali, che prevedono interventi periodici e una remunerazione complessiva. In questi casi, i ricavi vengono spesso ripartiti in più esercizi. La corretta contabilizzazione è essenziale per evitare che l’Agenzia contesti la mancata dichiarazione di ricavi. È consigliabile:

  • Definire con chiarezza nei contratti la suddivisione del corrispettivo in base alle prestazioni effettuate in ciascun periodo.
  • Registrare puntualmente le fatture sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL).
  • Applicare le norme sulla competenza economica previste dall’articolo 2423 del codice civile e dagli OIC (Organismi italiani di contabilità), documentando la scelta contabile. L’amministrazione non può contestare una scelta legittima se è coerente e documentata.

12.3. Gestione dei lavoratori e aspetti contributivi

Le imprese di manutenzione impiegano tecnici specializzati, spesso inviati presso i siti dei clienti. L’Agenzia delle Entrate collabora con l’INPS e l’INAIL per verificare la regolarità contributiva e assicurativa. In caso di irregolarità, possono scaturire sia sanzioni fiscali che sanzioni per omesso versamento di contributi. È necessario:

  • Contrattualizzare correttamente i lavoratori, distinguendo tra dipendenti, collaboratori occasionali, subappaltatori e partite IVA. Le false partite IVA sono uno dei punti maggiormente attenzionati dall’Erario.
  • Gestire correttamente le trasferte: indennità, rimborsi e spese di vitto e alloggio devono essere documentati e conformi ai contratti collettivi. Le somme non giustificate possono essere considerate compensi in nero.
  • Verificare l’applicazione del reverse charge per i lavori di manutenzione edilizia. Se l’impresa esegue manutenzioni su edifici (ad esempio sostituzione di impianti di condizionamento industriale), l’IVA può essere assolta con inversione contabile. Errori in questa procedura generano debiti IVA.

12.4. Relazioni con fornitori e rischi di fatture false

Il settore della manutenzione è esposto al rischio di ricevere fatture da fornitori che svolgono attività fittizie o non in regola. L’Agenzia contesta spesso la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi basandosi sull’inesistenza del fornitore o sulla mancanza di struttura aziendale. Per tutelarsi è importante:

  • Verificare l’affidabilità del fornitore: controllare la partita IVA, la sede, il codice ATECO, i dipendenti e, se possibile, visitare i locali. Conservare documenti che dimostrino l’effettività della prestazione (foto, rapporti, consegne).
  • Richiedere la certificazione DURC (documento unico di regolarità contributiva) prima del pagamento. Un fornitore non in regola può generare responsabilità in solido.
  • Stipulare contratti chiari con indicazione precisa dei lavori, dei prezzi e dei tempi di esecuzione. Contratti generici o verbali sono più facilmente contestabili.

12.5. Rapporti con i clienti e gestione delle contestazioni

Nel settore della manutenzione industriale, le controversie con i clienti sulla qualità del servizio o sui tempi di intervento sono frequenti. I mancati incassi o le contestazioni possono influire sulla dichiarazione dei ricavi. È utile:

  • Registrare formalmente le contestazioni dei clienti e le risposte dell’impresa. Un reclamo documentato può giustificare la mancata fatturazione di un intervento.
  • Prevedere clausole penali e condizioni di pagamento nei contratti, regolando i casi di ritardo o di difformità del servizio.
  • Evitare la compensazione informale tra crediti e debiti con il cliente senza adeguata documentazione; l’Agenzia potrebbe qualificare la compensazione come ricavo non dichiarato.

12.6. Interazione con il consulente: formazione e aggiornamento

Infine, per ridurre il rischio di accertamenti è fondamentale instaurare un dialogo continuo con il consulente. L’impresa deve:

  • Tenere aggiornati i propri professionisti su tutte le operazioni straordinarie (acquisto di macchinari, aperture di sedi, contratti esteri) in modo che possano valutare l’impatto fiscale.
  • Partecipare a sessioni di formazione organizzate dal consulente su novità fiscali, normative tecniche e buone prassi. La conoscenza diffusa in azienda permette di prevenire errori.
  • Implementare procedure interne di controllo: ad esempio, check-list di documentazione da allegare a ogni manutenzione, protocolli di approvazione delle fatture, verifica periodica dei requisiti per rottamazioni e definizioni agevolate.

Investire nella compliance e nella formazione permette di ridurre il rischio di accertamenti, di migliorare la qualità del servizio e di mantenere la reputazione aziendale.

12.7. Considerazioni finali sul rapporto con l’amministrazione finanziaria

Oltre alle attività quotidiane e agli adempimenti obbligatori, è importante sviluppare un rapporto costruttivo con l’amministrazione finanziaria. Questo non significa accettare passivamente ogni richiesta, ma instaurare un dialogo basato su trasparenza e rispetto reciproco. L’Agenzia delle Entrate ha il compito istituzionale di recuperare l’evasione e di garantire l’equità fiscale; l’imprenditore, da parte sua, ha l’interesse a svolgere la propria attività in un contesto di certezza del diritto. Alcuni suggerimenti per migliorare questo rapporto:

  • Partecipare agli incontri e ai tavoli di consultazione promossi da associazioni di categoria e ordini professionali: è un modo per conoscere in anticipo orientamenti e prassi operative dell’amministrazione.
  • Sfruttare le istanze di interpello: in caso di dubbi interpretativi su una norma (ad esempio se un intervento di manutenzione è qualificabile come investimento o come spesa corrente), è possibile presentare un interpello all’Agenzia e ottenere una risposta che vincola l’amministrazione. Ciò consente di evitare future contestazioni.
  • Adottare la tax governance: un sistema interno di governance fiscale che prevede la mappatura dei rischi, la definizione di procedure e la supervisione dei professionisti. Le grandi imprese sono tenute a dotarsi di un sistema di controllo della conformità fiscale e di un responsabile (tax compliance officer); anche le PMI possono trarne beneficio.
  • Monitorare le circolari e le risoluzioni: l’Agenzia emette circolari interpretative e risoluzioni che chiariscono l’applicazione delle leggi. Consultarle regolarmente permette di adeguarsi tempestivamente a nuovi indirizzi.
  • Mantenere un comportamento collaborativo durante le verifiche: la resistenza ostruzionistica può irrigidire l’amministrazione e peggiorare la situazione. Fornire informazioni accurate e collaborare (senza rinunciare ai propri diritti) favorisce un esame obiettivo.

Un rapporto equilibrato con il fisco, basato su rispetto e chiarezza, non elimina il rischio di accertamenti, ma riduce la possibilità di errori e consente di gestire le contestazioni con maggiore serenità. In definitiva, l’imprenditore che investe in compliance e dialogo istituzionale tutela il proprio business e contribuisce a un sistema fiscale più giusto.

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