Introduzione
L’accertamento fiscale è lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica che il reddito d’impresa e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarati siano corretti. Per le società di costruzioni questo momento può rappresentare un vero terremoto: margini ridotti, commesse articolate, subappalti e normativa tecnica complessa rendono più alto il rischio che l’amministrazione presuma ricavi non dichiarati o costi non deducibili. Un avviso di accertamento mal gestito può sfociare in pignoramenti di conti correnti, fermi amministrativi su mezzi aziendali o ipoteche sui cantieri. Ecco perché è fondamentale conoscere i propri diritti e muoversi con tempestività.
In questa guida, aggiornata a dicembre 2025, esamineremo le principali leggi applicabili all’accertamento dei redditi d’impresa e dell’IVA, le sentenze più recenti della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e della giurisprudenza di merito e le strategie difensive per le imprese edili. Il taglio è pratico e divulgativo ma sempre rigoroso, con attenzione ai termini procedurali, alle possibilità di definizione agevolata e agli strumenti di tutela della crisi di impresa.
Perché affidarsi a un professionista
Lo studio legale tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera in tutta Italia e coordina un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi, commercialisti ed esperti in diritto bancario e crisi d’impresa. L’avvocato Monardo è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio offre assistenza qualificata in:
- analisi dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione;
- accesso agli atti e verifica della correttezza formale e sostanziale della pretesa fiscale;
- predisposizione di memorie difensive e contraddittorio preventivo, strumento divenuto obbligatorio per la generalità degli atti con l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente ;
- redazione di istanze di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997 ;
- impugnazione dell’avviso davanti al giudice tributario e difesa in Cassazione;
- gestione della riscossione: richieste di sospensione e sgravio delle cartelle esattoriali, trattative con l’Agente della riscossione, piani di rateazione e definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio);
- accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata) e alla composizione negoziata della crisi d’impresa.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Tipologie di accertamento e presupposti normativi
La legislazione prevede diverse modalità con cui l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito di impresa e l’IVA dovuta. La norma cardine in materia di redditi è l’art. 39 del D.P.R. 600/1973, che distingue tre metodi:
- Accertamento analitico: l’ufficio rettifica il reddito dichiarato quando gli elementi indicati non corrispondono a quelli rilevabili dalle scritture contabili o dalle verifiche, quando i dati sono incompleti o falsi o quando le scritture presentano violazioni tali da renderle inattendibili . In questi casi il Fisco utilizza i documenti del contribuente e i dati acquisiti per rideterminare il reddito in modo analitico.
- Accertamento analitico–induttivo: quando le irregolarità non sono gravi ma rendono parzialmente inattendibili le scritture, l’amministrazione può utilizzare anche presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) per stimare ricavi non dichiarati o costi non deducibili . Questo metodo è frequente nelle imprese edili, dove mancate registrazioni di rimanenze o errori nella gestione del magazzino possono generare differenze tra ricavi effettivi e dichiarati.
- Accertamento induttivo puro: se la contabilità è totalmente inattendibile (assenza di inventario, tenuta irregolare dei registri, omissioni di dichiarazioni), l’ufficio può prescindere dalle scritture contabili e determinare il reddito basandosi su dati e notizie raccolti, anche attraverso il raffronto con imprese simili o con listini di mercato . La Cassazione ha precisato che, in questi casi, è legittimo utilizzare presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, perché l’inaffidabilità della contabilità rende necessario ricorrere a metodi extracontabili.
Per l’IVA, l’art. 54 del D.P.R. 633/1972 consente all’ufficio di rettificare la dichiarazione annuale quando ritiene che l’imposta dovuta sia superiore o che il credito IVA sia inferiore. Le irregolarità o le false indicazioni possono essere desunte anche tramite presunzioni semplici e la rettifica può avvenire anche senza ispezione, se le operazioni imponibili non dichiarate emergono da verbali, questionari o documenti di terzi .
Oltre a queste modalità vi sono l’accertamento sintetico (art. 38 D.P.R. 600/1973), basato sulla ricostruzione del reddito personale in funzione delle spese sostenute, e l’accertamento parziale (art. 41‑bis D.P.R. 600/1973), che permette all’ufficio di emettere un atto limitato alle somme emerse dalle indagini, senza precludere ulteriori verifiche su altri periodi .
1.2 Poteri dell’amministrazione finanziaria
Per ricostruire la situazione fiscale di un’impresa, l’amministrazione può esercitare ampi poteri istruttori. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 elenca le facoltà dell’ufficio: richiedere dati e documenti, inviare questionari, convocare il contribuente, ottenere informazioni da enti pubblici e banche, accedere ai conti correnti e chiedere alla Guardia di Finanza di effettuare accertamenti . L’art. 33 rimanda poi all’art. 52 del D.P.R. 633/1972 per disciplinare accessi, ispezioni e verifiche: i funzionari possono presentarsi presso la sede dell’impresa, acquisire i registri contabili e trasmettere i dati raccolti agli uffici . In presenza di contabilità inattendibile o documentazione non prodotta, la legge prevede che i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti senza giustificazione superiore a 1 000 € al giorno o 5 000 € al mese possano essere considerati come ricavi o costi non deducibili .
1.3 Principio del contraddittorio e motivazione degli atti
La tutela del contribuente durante le verifiche è sancita dallo Statuto dei diritti del contribuente. L’art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e pienamente operativo dal gennaio 2024, stabilisce che ogni atto autonomamente impugnabile debba essere preceduto da un contraddittorio preventivo: l’amministrazione invia lo schema di avviso, assegna al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni e deve motivare nel provvedimento finale l’eventuale rigetto . Sono escluse da questo obbligo solo alcune comunicazioni automatizzate e i casi di «grave pregiudizio per la riscossione».
L’art. 7 dello Statuto dispone che gli atti devono essere motivati in modo chiaro: occorre indicare i presupposti di fatto, le prove raccolte e le norme applicate, nonché allegare tutti i documenti cui l’atto fa riferimento . La Cassazione ha ribadito che l’assenza di motivazione o l’omessa allegazione dei documenti rilevanti determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
Ulteriore garanzia è l’art. 12 dello Statuto: durante l’accesso presso la sede del contribuente gli operatori devono ridurre al minimo la turbativa e la permanenza non può superare 30 giorni prorogabili di altri 30 in casi particolarmente complessi. La giurisprudenza ha precisato che tale limite è ordinatorio, ma spetta all’ufficio dimostrare l’urgenza in caso di deroghe .
1.4 Accertamento con adesione e definizione del contenzioso
Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, una procedura conciliativa che consente al contribuente di definire l’avviso pagando le imposte e le sanzioni ridotte. L’istanza di adesione deve essere presentata prima di proporre ricorso; se l’avviso è preceduto dal contraddittorio preventivo, la richiesta va depositata entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto . La proposizione dell’istanza sospende il termine per l’impugnazione per 90 giorni. Se la procedura si conclude positivamente, l’atto originario perde efficacia e le sanzioni si riducono a un terzo del minimo.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 166/2025, ha però precisato che l’accordo con il Fisco per un determinato anno non costituisce un vincolo per gli anni successivi: l’amministrazione può effettuare nuovi accertamenti sulla base di elementi sopravvenuti e non è vincolata dall’interpretazione condivisa in sede di adesione .
1.5 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi
Per i debiti iscritti a ruolo, la Legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione‑quater (commi 231 – 252). Il comma 236 prevede che la presentazione della domanda e la rinuncia ai giudizi pendenti comportano l’estinzione del processo, purché siano stati effettuati i versamenti dovuti fino alla rata in scadenza al momento della declaratoria . La Cassazione (ordinanza n. 24428/2024) ha chiarito che non è necessario pagare tutte le rate del piano per ottenere l’estinzione del giudizio: basta dimostrare di aver aderito alla procedura e pagato le rate già scadute .
Inoltre, la Legge di bilancio 2025 ha prorogato i termini di pagamento delle rate residue al 2027, offrendo più tempo alle imprese per regolarizzare la propria posizione. Per chi non ha aderito alla rottamazione restano gli strumenti tradizionali: rateazione ordinaria, saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica e definizione agevolata delle liti pendenti (art. 6, commi 10 – 20 della legge 190/2014 e successive proroghe).
1.6 Sanzioni amministrative e responsabilità penale
Le violazioni accertate comportano l’applicazione di sanzioni amministrative proporzionali. Il D.Lgs. 471/1997, all’art. 5, stabilisce che la mancata presentazione della dichiarazione IVA comporta una sanzione del 120 % dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 €, mentre la dichiarazione tardiva presentata entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo comporta una sanzione ridotta al 25 % . Se dalla dichiarazione risulta un’IVA inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, la sanzione è del 70 % della maggiore imposta o della differenza di credito . Le sanzioni sono aggravate fino al doppio quando la violazione deriva da fatture false o operazioni inesistenti .
Le irregolarità più gravi possono integrare reati tributari (D.Lgs. 74/2000), quali l’utilizzo di fatture false, l’omesso versamento IVA o la dichiarazione fraudolenta. Le imprese di costruzioni devono prestare particolare attenzione al Superbonus 110 % (art. 119 D.L. 34/2020): la cessione dei crediti maturati sui cantieri può essere qualificata come operazione inesistente se non supportata da effettivi lavori e asseverazioni. Diverse pronunce penali hanno portato a sequestri preventivi di patrimoni per frodi sui bonus edilizi; tuttavia la Cassazione ha annullato sequestri disposti senza adeguata motivazione, richiamando il principio di proporzionalità delle misure cautelari.
1.7 Giurisprudenza di rilievo per le imprese di costruzioni
La giurisprudenza recente offre indicazioni utili per predisporre la difesa:
- Inventario e accertamento induttivo – L’ordinanza n. 24798/2025 della Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo quando l’inventario non riporta le rimanenze finali suddivise per categorie omogenee. In quel caso l’ufficio, riscontrata la violazione dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. 600/1973, ha ricostruito i ricavi con presunzioni semplici. La Corte ha ritenuto le difese generiche e ha ribadito che l’assenza di una corretta indicazione delle rimanenze giustifica l’uso di presunzioni non necessariamente gravi, precise e concordanti .
- Presunzioni semplici e contabilità inattendibile – L’ordinanza n. 13017/2025 afferma che quando le scritture sono inaffidabili, l’amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . Questa pronuncia è particolarmente rilevante per le imprese di costruzioni, dove errori formali sui registri (subappalti non documentati, rimanenze non valorizzate) possono indurre il Fisco a ignorare la contabilità.
- Accertamento con adesione e legittime aspettative – La sentenza n. 166/2025 ha stabilito che la definizione di un avviso con adesione per un certo periodo non crea un affidamento protetto per gli anni successivi; l’ufficio può procedere a nuovi accertamenti sulla base di fatti diversi .
- Rottamazione e estinzione del giudizio – L’ordinanza n. 24428/2024 ha chiarito che l’adesione alla rottamazione‑quater estingue il giudizio senza che sia necessario il pagamento integrale di tutte le rate; occorre solo dimostrare di aver presentato la domanda e versato le rate già scadute .
- Divieto di nova in appello e tenuta dell’inventario – Nel caso Generale Costruzioni Srl (ordinanza n. 24798/2025) la Corte ha anche ribadito che le eccezioni devono essere sollevate già in primo grado; nuove eccezioni in appello sono inammissibili ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 546/1992 . La stessa ordinanza ha sottolineato che la violazione dell’obbligo di aggiornare l’inventario legittima l’accertamento induttivo .
- Prova dell’esistenza della società di fatto – Un’ordinanza del 2025 ha stabilito che per imputare redditi a una società di fatto occorre provare l’effettiva partecipazione dei soci all’attività imprenditoriale (esercizio in comune, divisione degli utili); la mera apparenza del vincolo societario non è sufficiente. L’amministrazione deve fornire elementi presuntivi gravi e precisi.
- Costituzionalità della preclusione probatoria – La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 32 commi 4‑5 D.P.R. 600/1973 che precludono l’uso in giudizio dei documenti non esibiti in sede di accesso; la norma è ritenuta funzionale all’efficienza del sistema tributario e non viola i principi costituzionali .
2. Procedura passo – passo dopo la notifica dell’avviso
2.1 Ricezione del processo verbale di constatazione (PVC)
L’iter dell’accertamento inizia quasi sempre con la consegna del processo verbale di constatazione al termine della verifica in azienda. Il PVC descrive le violazioni riscontrate e i documenti acquisiti. Dal momento della notifica decorrono i seguenti termini:
- L’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del PVC, salvo casi di particolare urgenza. L’art. 12 dello Statuto consente di derogare a questo termine solo se sussiste un rischio per la riscossione .
- Entro questo termine, la società può presentare osservazioni e richieste di chiarimenti. È consigliabile predisporre una memoria difensiva supportata da documenti (contratti, fatture, SAL, registri di cantiere), mettendo in evidenza eventuali errori di calcolo, dati incompleti o inidoneità delle presunzioni.
- Se gli accertamenti riguardano l’IVA, è opportuno verificare che l’ufficio abbia confrontato i dati dichiarati con i registri e le fatture effettivamente emesse; l’art. 54 D.P.R. 633/1972 impone di basare la rettifica su dati certi .
2.2 Notifica dello schema di avviso (contraddittorio preventivo)
Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto, per la maggior parte degli atti è obbligatorio il contraddittorio preventivo: l’amministrazione invia lo schema di avviso, indicando la pretesa fiscale e concedendo al contribuente un termine minimo di 60 giorni per presentare osservazioni . In questo periodo:
- Si può chiedere l’esibizione degli atti del fascicolo (richiesta di accesso agli atti) per verificare le prove in possesso dell’ufficio;
- È possibile fornire documentazione integrativa o spiegazioni che confutino le presunzioni dell’ufficio;
- Si può attivare l’istituto dell’accertamento con adesione: la richiesta va presentata entro 30 giorni dalla ricezione dello schema. La presentazione sospende per 90 giorni il termine per impugnare e apre una fase di confronto finalizzata alla definizione della pretesa .
Se l’amministrazione ritiene fondate le osservazioni, può ridurre o annullare la pretesa. Se le rigetta (motivandone le ragioni), emette l’avviso definitivo.
2.3 Notifica dell’avviso di accertamento
L’avviso deve essere notificato nel rispetto dei termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i redditi e l’IVA, o entro il settimo anno in caso di omessa dichiarazione) e deve contenere:
- i dati del contribuente, l’anno d’imposta e la quantificazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni;
- la descrizione delle violazioni rilevate e degli elementi di prova raccolti (verbali, questionari, documenti bancari);
- il riferimento alle norme applicate (es. art. 39 D.P.R. 600/1973, art. 54 D.P.R. 633/1972) ;
- l’indicazione del funzionario responsabile e la sua delega, se la firma è apposta da soggetto diverso dal direttore provinciale. Eventuali carenze di sottoscrizione costituiscono motivo di nullità.
2.4 Scelta del percorso difensivo
Una volta ricevuto l’avviso, la società di costruzioni può:
- Adesione – Presentare istanza di accertamento con adesione entro il termine per proporre ricorso. La procedura consente di definire la lite pagando le imposte dovute con sanzioni ridotte a 1/3. Gli interessi vengono calcolati al tasso legale. Il pagamento può essere effettuato in un massimo di 8 rate trimestrali (o 16 rate per importi superiori a 50 000 €). In caso di adesione, le sanzioni penali non sono eseguibili salvo che vi sia stato già inizio di indagini penali.
- Ricorso al giudice tributario – Presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve contenere le eccezioni contro la legittimità dell’atto: violazione di legge (art. 39, 54, 32 ecc.), difetto di motivazione, assenza di contraddittorio, omessa allegazione di documenti. Le eccezioni nuove non possono essere introdotte in appello . La proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione: occorre presentare istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’esecutività.
- Definizione agevolata dei ruoli – Se il debito è già iscritto a ruolo, si può aderire alla rottamazione‑quater (se ancora aperta) o chiedere la rateazione ordinaria; la rottamazione estingue il giudizio se il contribuente rinuncia ai ricorsi pendenti e paga le rate dovute .
- Ravvedimento operoso – Prima che l’avviso sia notificato, l’impresa può regolarizzare spontaneamente errori o omissioni attraverso il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997), versando l’imposta e una sanzione ridotta. Questo strumento è consigliato per rettificare errori di minore entità, come la tardiva registrazione di fatture o la correzione del magazzino.
- Autotutela – L’ufficio può annullare o modificare l’atto in via di autotutela qualora rilevi errori macroscopici o manifesta infondatezza. È possibile presentare un’istanza al direttore provinciale, ma la risposta è discrezionale e non sospende i termini per il ricorso.
2.5 Termini e scadenze riassuntive
| Fase / Atto | Termine per l’Agenzia | Termine per il contribuente | Normativa |
|---|---|---|---|
| Consegna del PVC | – | – | Art. 12 Statuto del contribuente |
| Emissione dello schema di avviso (contraddittorio) | Almeno 60 giorni dopo il PVC salvo urgenza | 60 giorni per presentare osservazioni | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Istanza di accertamento con adesione | – | 30 giorni dalla notifica dello schema per gli atti soggetti a contraddittorio; altrimenti entro il termine per impugnare | D.Lgs. 218/1997 |
| Emissione dell’avviso definitivo | Entro 31 dicembre del 5° anno successivo (7° per omessa dichiarazione) | – | D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972 |
| Ricorso al giudice tributario | – | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992 |
| Rottamazione‑quater | Comunicazione delle rate entro 31 luglio 2023 (prorogata al 2024) | Domanda entro i termini stabiliti dalla legge, pagamento delle rate scadute | L. 197/2022, commi 231 – 252 |
| Riscossione e rateazione | – | Richiesta di rateazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella | D.P.R. 602/1973 |
3. Difese e strategie legali
3.1 Verifica della legittimità dell’atto
Molti avvisi di accertamento contengono vizi formali o sostanziali che ne determinano la nullità. Una difesa efficace parte dalla verifica documentale:
- Motivazione insufficiente – L’avviso deve riportare l’iter logico che ha condotto alla rideterminazione dei ricavi e indicare le prove utilizzate. L’omessa allegazione di documenti o l’uso di formule generiche («elevata redditività», «scostamento dai parametri») viola l’art. 7 dello Statuto .
- Violazione del contraddittorio – La mancata consegna dello schema di avviso e l’assenza di risposta alle memorie presentate rendono l’atto illegittimo. Dal 2024, il contraddittorio è obbligatorio per la maggior parte degli atti e la sua violazione comporta la nullità.
- Irregolarità nella firma – L’avviso deve essere sottoscritto dal direttore provinciale o da un funzionario delegato; in quest’ultimo caso deve essere allegata la delega. La giurisprudenza annulla gli atti privi di firma o sottoscritti da un funzionario senza delega.
- Errata applicazione delle presunzioni – L’ufficio deve spiegare perché ritiene inattendibile la contabilità e giustificare l’uso di presunzioni; non può basarsi su studi di settore senza considerare le peculiarità dell’impresa. L’ordinanza n. 13017/2025 ha stabilito che le presunzioni semplici sono legittime solo in presenza di contabilità inattendibile .
- Errori di calcolo e duplicazioni – In molti avvisi il Fisco contabilizza due volte la stessa rimanenza, non detrae i costi effettivi o applica mark‑up medi senza verificare i prezzi di listino; questi errori vanno contestati con perizia.
3.2 Difesa tecnica della contabilità di cantiere
Le imprese edili gestiscono numerosi cantieri e spesso affidano lavori in subappalto. La contabilità di cantiere deve essere aggiornata con:
- Registro delle rimanenze: il D.P.R. 600/1973 impone di indicare le rimanenze finali per categorie omogenee. L’omissione può giustificare l’accertamento induttivo . È importante redigere un inventario analitico dei materiali (cemento, ferro, inerti), nonché dei lavori in corso.
- Tenuta dei SAL (stati di avanzamento lavori): per evitare contestazioni sui ricavi, occorre predisporre SAL dettagliati, con l’indicazione dei lavori eseguiti, i prezzi unitari, le varianti e i certificati di regolare esecuzione. Questi documenti dimostrano la corretta fatturazione e impediscono al Fisco di presumere ricavi occulti.
- Tracciabilità dei pagamenti: i pagamenti ai subappaltatori devono essere effettuati con bonifico parlante e indicazione della ritenuta d’acconto prevista per il settore edile (ritenuta del 8 % sui corrispettivi). Le presunzioni bancarie (prelevamenti e versamenti) scattano quando non si riesce a giustificare le movimentazioni .
- Contratti di subappalto: devono essere in forma scritta, con indicazione dei lavori, dei prezzi, delle modalità di pagamento e dell’IVA. L’assenza di contratti o la gestione informale dei subappalti è spesso contestata come “coste nero” e può condurre all’induttivo.
- Documentazione Superbonus e altri bonus edilizi: per i lavori agevolati bisogna conservare la CILAS/SCIA, le asseverazioni tecniche (APE, sismabonus), i contratti con i committenti, i SAL e le attestazioni di congruità dei prezzi. La mancanza di questi documenti può far qualificare l’operazione come non agevolabile, con conseguente recupero dell’IVA e del credito d’imposta.
3.3 Eccezioni giuridiche più frequenti
Le società di costruzioni possono sollevare molteplici eccezioni giuridiche per annullare o ridurre l’avviso di accertamento:
- Decadenza – Verificare se l’avviso sia stato notificato oltre il termine quinquennale (o settennale per omessa dichiarazione). Qualora la notifica sia stata eseguita via PEC, occorre controllare che la casella PEC utilizzata corrisponda a un indirizzo attivo e valido.
- Nullità per difetto di motivazione – Contestare l’assenza di motivazione, la mancata indicazione delle rimanenze o l’omessa allegazione del PVC. L’art. 7 dello Statuto esige la motivazione completa .
- Violazione del contraddittorio preventivo – Se l’ufficio non ha inviato lo schema di avviso o non ha motivato il rigetto delle osservazioni, l’atto è nullo in forza dell’art. 6‑bis L. 212/2000 .
- Incompetenza o difetto di delega – La firma dell’avviso deve essere apposta dal soggetto titolare della funzione, altrimenti l’atto è nullo. È possibile chiedere la produzione della delega.
- Applicazione erronea di parametri o indici sintetici di affidabilità – Gli studi di settore e gli ISA non sono presunzioni legali; il Fisco deve dimostrare l’inattendibilità dei dati contabili e confrontarli con elementi concreti. La Cassazione ha più volte annullato avvisi basati solo sugli scostamenti da tali parametri.
- Violazione dell’art. 15 D.P.R. 600/1973 – La tenuta dell’inventario deve essere contestata solo se i beni non sono registrati o sono indicati in modo generico; non basta che l’inventario sia tenuto in forma diversa da quella ritenuta ideale .
3.4 Prove documentali e prova contraria
La difesa contro un accertamento induttivo si basa principalmente sulla prova contraria. Ai sensi dell’art. 2727 c.c. (presunzioni semplici) e dell’art. 39 D.P.R. 600/1973, la presunzione può essere superata con documenti che dimostrino la veridicità delle scritture. Alcuni strumenti utili:
- Perizia di parte redatta da un commercialista o da un ingegnere, che ricostruisca il volume d’affari dell’azienda confrontando i lavori affidati, i margini di mercato, i prezzari ufficiali e le varianti contrattuali;
- Dossier fotografici e relazioni di cantiere che documentino i progressi dei lavori e gli eventuali imprevisti;
- Verbali di collaudo e certificati di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori o dal committente;
- Estratti conto bancari con evidenza di tutti i pagamenti ricevuti e versati e la loro correlazione con le fatture;
- Contratti e ordini di acquisto che dimostrino i costi sostenuti per materiali e mano d’opera.
3.5 Sospensione e riscossione
L’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo per la parte dovuta a titolo di imposta, interessi e una prima tranche di sanzioni. Per evitare pignoramenti e fermi dei mezzi:
- Istanza di sospensione in autotutela: può essere presentata all’ufficio che ha emesso l’atto chiedendo di sospendere gli effetti in attesa di definizione; questa sospensione è discrezionale.
- Istanza cautelare al giudice: al deposito del ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione giudiziale. Il tribunale valuta la sussistenza del fumus boni iuris (probabilità di successo) e del periculum (pregiudizio grave). La presenza di vizi formali gravi (mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione) spesso induce i giudici a concedere la sospensione.
- Rateazione: se si decide di pagare, la rateazione ordinaria consente di versare in un massimo di 72 rate mensili (8 anni). Per importi superiori a 120 000 € è necessaria la garanzia fideiussoria. La rottamazione consente rate più brevi (18 rate in 5 anni) ma con sconti sulle sanzioni.
3.6 Strumenti processuali successivi
- Appello: la sentenza della corte di giustizia di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni. In appello non è possibile introdurre nuove eccezioni, ma solo riproporre quelle già formulate e confutare gli argomenti della sentenza .
- Ricorso per cassazione: può essere proposto per violazione di legge o vizio di motivazione. Gli errori nella valutazione della prova e l’omesso esame di fatti decisivi sono motivo ricorrente. La Cassazione esamina solo questioni di diritto e non riconsidera i fatti.
4. Strumenti alternativi e procedure di crisi
4.1 Rottamazione‑quater e altre definizioni agevolate
La rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2022 versando solo le imposte e gli interessi (senza sanzioni e aggio). La procedura prevede:
- presentazione della dichiarazione di adesione entro i termini fissati dalla legge;
- indicazione dei carichi che si intendono definire e rinuncia ai giudizi pendenti;
- pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate (5 anni). La Cassazione ha stabilito che l’estinzione del giudizio non richiede il pagamento integrale ma solo l’avvenuta presentazione della domanda e il pagamento delle rate già scadute .
Chi non ha aderito alla rottamazione può comunque chiedere la rateazione ordinaria o accedere al saldo e stralcio per debiti fino a 30 000 € se il reddito familiare ISEE non supera determinati limiti. Inoltre, il decreto legge Milleproroghe ha riaperto i termini per definire le liti pendenti e le sanzioni per i ravvedimenti speciali con riduzioni fino a 1/18 del minimo.
4.2 Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore
Quando il debito tributario supera le possibilità di pagamento dell’impresa, si può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e oggi integrate nel Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le principali sono:
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale minore o sono garanti; consente di proporre ai creditori (compreso il Fisco) un piano di pagamento dei debiti in base alle proprie disponibilità. Il giudice può omologare il piano anche senza l’approvazione dell’amministrazione.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: applicabile agli imprenditori commerciali sotto soglia (attivi inferiori a 300 000 €), consente di offrire una percentuale del debito ai creditori e beneficia di esdebitazione una volta rispettato il piano. È necessaria l’approvazione della maggioranza dei creditori.
- Liquidazione controllata: consente la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere la liberazione dai debiti residui. È utilizzabile quando non vi siano proposte di accordo o il piano del consumatore non sia praticabile.
L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, assiste le imprese e i titolari nell’avvio di queste procedure, valutando la fattibilità e predisponendo le domande al Tribunale.
4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi come strumento preventivo. L’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto negoziatore che assiste nella trattativa con i creditori per ristrutturare il debito e assicurare la continuità aziendale. Durante la procedura sono previste misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e incentivi fiscali (esonero da sanzioni e interessi su debiti tributari). È un’opzione preziosa per le imprese edili colpite da crisi di liquidità derivanti da ritardi nei pagamenti pubblici o da contenziosi fiscali.
4.4 Cessione del credito e frodi sui bonus edilizi
Le imprese di costruzioni che hanno lavorato con il Superbonus 110 % e altri bonus edilizi devono prestare particolare attenzione alla cessione dei crediti. La disciplina, continuamente modificata dal 2020 al 2025, richiede di:
- verificare che le spese siano effettivamente agevolabili secondo l’art. 119 D.L. 34/2020 e successive modifiche;
- conservare le asseverazioni e le attestazioni di congruità rilasciate dai tecnici;
- trasmettere correttamente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti (generalmente 16 marzo dell’anno successivo);
- assicurarsi che i crediti ceduti non siano eccedenti rispetto alle spese sostenute.
La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli su frodi connesse ai bonus edilizi e la Cassazione penale ha confermato che il sequestro preventivo è ammissibile solo in presenza di indizi gravi di reato e di proporzionalità; in assenza di tali elementi i sequestri sono stati annullati. Una difesa accurata basata sulla prova dei lavori eseguiti è indispensabile per evitare responsabilità penali.
5. Errori comuni e consigli pratici
Le verifiche fiscali sulle imprese edili spesso evidenziano comportamenti ricorrenti che facilitano l’accertamento induttivo. Evitarli riduce il rischio di contestazioni:
- Inventari e rimanenze non aggiornati – Registrare le rimanenze finali per importo complessivo anziché per categorie omogenee viola l’art. 15 D.P.R. 600/1973 e legittima l’accertamento induttivo . È consigliabile redigere un inventario analitico almeno una volta l’anno.
- Fatturazione tardiva o incompleta – Emissione tardiva delle fatture o mancata indicazione dei SAL genera differenze tra il volume d’affari dichiarato e quello effettivo. Utilizzare software di contabilità integrati con i cronoprogrammi dei cantieri aiuta a fatturare tempestivamente.
- Gestione informale dei subappalti – Contratti verbali o pagamenti in contanti rendono difficile dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi. Tutti i subappalti devono essere formalizzati e registrati.
- Omissioni nella comunicazione dei bonus edilizi – La mancata presentazione della comunicazione di cessione del credito o lo scarto della comunicazione comporta la perdita del beneficio e il recupero dell’IVA con sanzioni. Verificare la ricezione delle ricevute telematiche e, in caso di scarto, ritrasmettere entro cinque giorni.
- Mancato contraddittorio – Non rispondere al PVC o allo schema di atto è un grave errore. Presentare osservazioni puntuali può convincere l’ufficio a rivedere la pretesa. La Cassazione ha più volte sottolineato che il silenzio del contribuente rafforza le presunzioni del Fisco.
- Ritardo nell’impugnazione – Superati i 60 giorni dalla notifica, l’avviso diventa definitivo. È fondamentale monitorare le scadenze e agire tempestivamente. L’assistenza di un professionista evita dimenticanze e consente di predisporre un ricorso completo.
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Quali sono i principali metodi di accertamento utilizzati per le imprese edili?
Esistono l’accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo puro. L’analitico utilizza le scritture contabili; l’analitico‑induttivo impiega presunzioni semplici quando la contabilità presenta irregolarità lievi; l’induttivo puro prescinde dalle scritture in presenza di gravi irregolarità .
2. Quando l’ufficio può ignorare le scritture contabili?
Quando le scritture sono inattendibili o non esistono. La Cassazione ha confermato che l’inventario non aggiornato o la mancata esibizione dei documenti legittima l’induttivo . Anche la presenza di conti bancari non giustificati può portare a presunzioni .
3. Quali diritti ho durante una verifica fiscale?
Il contribuente ha diritto a essere assistito da un professionista, a limitare la permanenza degli operatori a 30 giorni, a presentare osservazioni al PVC e a ricevere un preavviso di accertamento con 60 giorni per controdedurre . Ha inoltre diritto all’accesso agli atti e a una motivazione chiara dell’avviso .
4. Cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura di conciliazione con cui il contribuente e l’ufficio definiscono l’imposta dovuta mediante un accordo. La domanda va presentata entro il termine di impugnazione e sospende il termine per 90 giorni . Le sanzioni si riducono a un terzo.
5. Che differenza c’è fra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione?
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio e consiste nell’invio dello schema di atto con assegnazione di 60 giorni per controdedurre. L’accertamento con adesione è facoltativo e si attiva su richiesta del contribuente, dando la possibilità di definire la pretesa con sanzioni ridotte.
6. Qual è il termine per impugnare un avviso di accertamento?
60 giorni dalla notifica. Tale termine può essere sospeso per 90 giorni se viene presentata domanda di accertamento con adesione o se vi è l’attivazione del contraddittorio preventivo.
7. Cosa succede se non ricevo lo schema di avviso prima dell’avviso definitivo?
Se l’atto non rientra nelle eccezioni (ad esempio gli avvisi di irrogazione di sanzioni da controllo automatico), la mancata notifica dello schema comporta la nullità dell’avviso perché viola l’art. 6‑bis dello Statuto .
8. Quali sanzioni si applicano in caso di dichiarazione IVA omessa o infedele?
La sanzione per l’omessa dichiarazione è pari al 120 % dell’imposta dovuta, con minimo 250 € . Per dichiarazioni infedeli la sanzione è del 70 % della maggiore imposta o del maggiore credito utilizzato .
9. Posso pagare a rate l’imposta accertata?
Sì. L’accertamento con adesione prevede il pagamento in massimo 8 rate trimestrali (o 16 per importi elevati). In sede di riscossione si può chiedere la rateazione ordinaria in 72 rate mensili; la rottamazione prevede rate più brevi ma esclude le sanzioni.
10. Cos’è la rottamazione‑quater?
È la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2022, introdotta dalla Legge 197/2022. Consente di estinguere i debiti versando solo imposte e interessi e produce l’estinzione del giudizio anche senza aver pagato tutte le rate, a condizione che siano state versate quelle scadute .
11. L’accordo di adesione mi protegge per gli anni futuri?
No. La Cassazione ha chiarito che l’adesione vale solo per il periodo d’imposta cui si riferisce l’avviso; per gli anni successivi l’ufficio può effettuare nuovi accertamenti .
12. Cosa accade se non produco documenti durante la verifica?
L’art. 32 D.P.R. 600/1973 prevede che i documenti non esibiti non possano essere utilizzati in giudizio. La Corte costituzionale ha ritenuto questa preclusione conforme alla Costituzione . È dunque essenziale fornire tutte le prove in sede amministrativa.
13. Come posso dimostrare la congruità dei prezzi nei lavori 110 %?
Attraverso asseverazioni tecniche, prezzari ufficiali (DEI, regionali), computi metrici, contratti di subappalto e certificazioni di regolare esecuzione. È utile predisporre una perizia che ricostruisca il prezzo di mercato e i costi specifici del cantiere.
14. L’ufficio può utilizzare i dati bancari per presumere ricavi?
Sì. Le movimentazioni sui conti correnti non giustificate possono essere considerate ricavi non dichiarati . Per confutarle occorre dimostrare che i versamenti derivano da prestiti, apporti soci o operazioni extra‑commerciali.
15. Cosa devo fare se ricevo un invito a comparire presso l’Agenzia delle Entrate?
È consigliabile farsi assistere da un professionista per rispondere ai quesiti e fornire documentazione. L’invito a comparire rientra tra i poteri istruttori dell’ufficio (art. 32 D.P.R. 600/1973) e la mancata risposta può aggravare la posizione del contribuente .
16. Posso contestare un avviso basato solo sugli studi di settore o sugli ISA?
Gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità non costituiscono presunzioni legali; servono come indicatori per la selezione dei contribuenti. L’ufficio deve dimostrare con elementi concreti l’inattendibilità della contabilità. Un avviso basato unicamente sugli studi di settore può essere annullato in giudizio.
17. Cosa succede se la società è stata cancellata dal registro delle imprese?
L’accertamento notificato a una società estinta è nullo e non può produrre effetti sui soci. La Cassazione ha stabilito che la cancellazione dal registro integra un fatto estintivo che impedisce la notifica di nuovi atti.
18. Quando è possibile avviare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione?
Quando il debito è insostenibile e si rischia l’insolvenza. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche, anche titolari di piccole imprese; l’accordo di ristrutturazione può essere utilizzato dalle imprese sotto soglia. Entrambe le procedure richiedono l’intervento di un Gestore della crisi e l’omologazione del tribunale.
19. Le presunzioni basate sui prelevamenti sui conti correnti sono sempre valide?
No. Le presunzioni sui prelevamenti bancari si applicano alle imprese individuali e ai professionisti. Per le società di capitali la Cassazione ha precisato che non si possono presumere ricavi da ogni prelevamento; occorre dimostrare la destinazione personale degli importi. Questa eccezione deve essere tempestivamente sollevata in giudizio.
20. Posso chiedere un annullamento in autotutela dopo aver ricevuto la cartella?
È possibile presentare istanza di autotutela in qualsiasi momento, ma l’amministrazione non è obbligata a rispondere né a sospendere la riscossione. È consigliabile presentare comunque il ricorso nei termini e, in parallelo, sollecitare l’autotutela.
7. Simulazioni e casi pratici
Caso 1 – Accertamento induttivo per rimanenze non registrate
Fatti: La società Alfa Costruzioni Srl riceve un avviso per l’anno 2022 in cui l’Agenzia contesta rimanenze finali sottostimate. Dal PVC risulta che l’inventario non presenta le rimanenze suddivise per categorie omogenee. L’ufficio ha determinato maggiori ricavi per 300 000 € applicando un mark‑up medio del 20 % sui costi registrati.
Norme applicate: art. 39 D.P.R. 600/1973 (analitico‑induttivo), art. 15 D.P.R. 600/1973 (obbligo di registrazione delle rimanenze). La Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’induttivo in presenza di inventario irregolare .
Difesa:
- Richiedere l’accesso agli atti per verificare i documenti alla base dell’accertamento.
- Presentare osservazioni al PVC, documentando le rimanenze con inventari interni, fatture di acquisto e giacenze di magazzino. Allegare perizia che ricostruisca le rimanenze per categorie (ferro, cemento, laterizi, prestazioni di subappalto).
- Impugnare l’avviso contestando l’assenza di motivazione sufficiente: l’ufficio non può applicare un mark‑up medio senza verificare i prezzi effettivi dei materiali.
- Valutare l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni.
Esito possibile: se la documentazione dimostra che le rimanenze erano correttamente contabilizzate, il giudice può annullare l’avviso. In alternativa, in sede di adesione, la società può definire l’imposta dovuta con sanzioni ridotte.
Caso 2 – Contestazione Superbonus per lavori non agevolabili
Fatti: Beta Costruzioni SpA ha eseguito lavori di ristrutturazione con Superbonus 110 %. L’Agenzia contesta 400 000 € di spese non agevolabili, sostenendo che alcune varianti non erano necessarie e che una parte dei costi di coordinamento non rientra tra le spese detraibili ai sensensi dell’art. 119 D.L. 34/2020. L’ufficio recupera l’IVA e disconosce il credito d’imposta.
Norme applicate: art. 119 D.L. 34/2020, art. 54 D.P.R. 633/1972 (rettifica IVA). Inoltre, il Fisco applica le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 per dichiarazione infedele .
Difesa:
- Predisporre un dossier con tutte le asseverazioni e i computi metrici che attestino la congruità delle spese; allegare le pratiche edilizie (CILAS/SCIA) e i SAL firmati dal direttore dei lavori.
- Contestare la pretesa di recupero dell’IVA e del credito d’imposta dimostrando che i costi di coordinamento erano obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che le varianti erano necessarie per la sicurezza del cantiere.
- Eccepire la violazione del contraddittorio preventivo se l’avviso è stato notificato senza invio dello schema e senza 60 giorni per controdedurre .
- Valutare la definizione agevolata delle sanzioni tramite accertamento con adesione o ravvedimento, al fine di ridurre il carico complessivo.
Esito possibile: molti giudici riconoscono la deducibilità di varianti e costi di coordinamento se adeguatamente documentati. È essenziale fornire prove tecniche.
Caso 3 – Utilizzo di prelevamenti bancari come presunzioni di ricavi
Fatti: Gamma Costruzioni SAS subisce un controllo sui conti correnti. L’Agenzia rileva prelevamenti per 150 000 € non giustificati e li considera ricavi non dichiarati ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 . L’impresa è una società di persone e sostiene che i prelevamenti servivano a pagare operai in contanti.
Norme applicate: art. 32 D.P.R. 600/1973 (presunzioni bancarie), art. 39 (induttivo), art. 5 D.Lgs. 471/1997 (sanzioni per infedele dichiarazione) .
Difesa:
- Dimostrare che i prelevamenti sono stati utilizzati per spese inerenti all’attività, presentando ricevute e contratti di lavoro.
- Sollevare l’eccezione che, per le società di capitali, i prelevamenti non giustificati non sono automaticamente ricavi. Anche per le società di persone occorre provare la destinazione personale.
- Contestare l’applicazione delle presunzioni se l’ufficio non ha dimostrato la non collaborazione. La Cassazione richiede che l’amministrazione utilizzi le presunzioni con prudenza, motivandone l’applicazione.
Esito possibile: se la prova contraria è adeguata, il giudice può ridurre l’importo presunto o annullare l’avviso. È consigliabile regolarizzare la posizione per il futuro mediante pagamenti tracciabili.
8. Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti di una società di costruzioni è un procedimento complesso che richiede competenze multidisciplinari. Le peculiarità del settore (lavori su commessa, subappalti, varianti in corso d’opera, utilizzo di bonus edilizi) espongono le imprese a contestazioni su ricavi, costi e IVA. Il legislatore ha potenziato le garanzie per i contribuenti con l’obbligo del contraddittorio preventivo , la motivazione degli atti e la possibilità di definire le pendenze mediante adesione o rottamazione . Tuttavia, la mancata attivazione di questi strumenti o la produzione tardiva delle prove può compromettere la difesa.
In ogni fase è determinante agire tempestivamente: analizzare il PVC e lo schema di avviso, raccogliere la documentazione, presentare osservazioni e, se necessario, impugnare l’atto nei termini. La collaborazione con professionisti esperti permette di individuare vizi formali (difetto di motivazione, violazione del contraddittorio), di predisporre perizie tecniche e di scegliere lo strumento più adatto (adesione, ricorso, rottamazione, procedure di sovraindebitamento).
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre assistenza integrata in tutte queste fasi. La sua esperienza come avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa consente di combinare la difesa tributaria con soluzioni di ristrutturazione del debito e di protezione del patrimonio. Bloccare un’azione esecutiva, evitare un pignoramento o ottenere una sospensione della cartella richiede una strategia articolata e tempestiva.
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