Introduzione
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui cittadini italiani che vivono e lavorano all’estero. I contribuenti iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) possono ricevere avvisi di accertamento o di recupero imposte anche a distanza di anni. L’accertamento fiscale è un atto impositivo con cui l’Amministrazione contesta imposte, sanzioni e interessi. Per chi vive stabilmente in Israele, un avviso proveniente dall’Italia crea timori legati a doppia imposizione, prescrizione, notifiche non valide o richieste di pagamento sproporzionate. Comprendere le regole giuridiche e le strategie difensive permette di evitare errori, proteggere i propri diritti e sfruttare gli strumenti agevolativi.
Questo articolo offre un’analisi dettagliata e aggiornata al 2 dicembre 2025 del regime fiscale italiano applicabile agli italiani residenti in Israele e delle possibili difese. La materia è complessa perché coinvolge normative nazionali (Testo unico delle imposte sui redditi, Statuto del contribuente, leggi sulla riscossione), convenzioni internazionali e recenti pronunce della Corte di Cassazione. Verranno illustrate le novità introdotte dal D.Lgs. 209/2023 in materia di residenza fiscale, la circolare 20/E/2024 dell’Agenzia che interpreta la riforma, la convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Israele e le sentenze più significative sino al 2025.
Perché il tema è importante
- Rischi di contestazioni per presunta residenza in Italia. L’ordinamento presume che il cittadino iscritto nelle anagrafi comunali sia fiscalmente residente in Italia; la riforma del 2023 ha trasformato questa presunzione da assoluta a relativa. Tuttavia, restano incertezze sui criteri di dimostrazione del trasferimento all’estero e sulle conseguenze se non si prova l’effettivo radicamento fuori d’Italia.
- Doppia tassazione e applicazione della convenzione Italia–Israele. Senza una corretta applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, un contribuente può subire tassazione duplicata in entrambi gli Stati. Occorre conoscere i criteri di residenza convenzionali (permanent home, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità) e le regole sul credito d’imposta .
- Termini e formalità procedurali. La notifica dell’avviso di accertamento deve rispettare regole precise; per i residenti iscritti all’AIRE la notifica avviene mediante raccomandata al domicilio estero e, dal 2023, attraverso il contraddittorio preventivo di almeno 60 giorni . Errori nella notifica rendono l’atto nullo.
- Strumenti per chiudere i debiti. Dal 2023 sono state introdotte varie misure di “pace fiscale” come la rottamazione‑quater (Legge 197/2022) e, nel 2025, la rottamazione‑quinquies prevista nel disegno di legge di bilancio 2026; queste permettono di regolarizzare le cartelle pagando solo l’imposta e le spese di riscossione.
- Possibilità di piani di rientro e soluzioni da sovraindebitamento. La Legge 3/2012 consente a privati e professionisti in crisi di ridurre o cancellare i debiti attraverso piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazione del patrimonio; la riforma del 2022 ha introdotto strumenti come la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021).
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con sede in Italia. Lo studio è specializzato in diritto tributario, bancario e procedure esecutive. Tra le qualifiche principali:
- Cassazionista: può patrocinare cause presso la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: assiste consumatori e professionisti nell’elaborare piani del consumatore, accordi e liquidazioni.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): supporta le procedure per la soluzione della crisi da sovraindebitamento.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): assiste imprenditori nella composizione negoziata.
Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo e il suo staff possono:
- Analizzare l’atto di accertamento, verificare la legittimità della notifica, dei presupposti di imposta e delle sanzioni.
- Presentare ricorsi e opposizioni presso le Corti di Giustizia tributaria.
- Richiedere sospensioni in pendenza di impugnazione e avanzare istanze di autotutela.
- Gestire trattative con l’Agenzia delle Entrate, predisporre piani di rientro e accedere alle definizioni agevolate.
- Applicare soluzioni giudiziali e stragiudiziali, incluse le procedure da sovraindebitamento, per evitare pignoramenti, fermi, ipoteche e sequestri.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La residenza fiscale: norme interne
1.1.1 Articolo 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e la riforma del 2023
Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) definisce la residenza fiscale delle persone fisiche all’art. 2. Fino al 2023 la norma richiedeva che il soggetto fosse iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta oppure che avesse in Italia domicilio o residenza. Con il D.Lgs. 209/2023 (attuativo della riforma fiscale), in vigore dal 1° gennaio 2024, l’articolo è stato profondamente modificato. La nuova versione stabilisce che è residente in Italia la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta:
- Ha residenza anagrafica in Italia;
- Ha il domicilio in Italia, ora inteso come il luogo in cui la persona sviluppa prevalentemente le proprie relazioni personali e familiari ;
- È fisicamente presente nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
La registrazione nell’anagrafe italiana costituisce una presunzione relativa di residenza: non basta più l’iscrizione per essere considerati residenti; è possibile dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero con prove contrarie. Il legislatore ha così allineato la normativa interna ai criteri OCSE e alle convenzioni internazionali.
1.1.2 Articolo 60 del D.P.R. 600/1973: notifica degli atti impositivi
L’art. 60 del D.P.R. 600/1973 disciplina la notifica degli avvisi di accertamento. Le notifiche sono eseguite dagli ufficiali giudiziari o dai messi notificatori presso il domicilio fiscale del contribuente. Per i residenti all’estero iscritti all’AIRE, il comma 4 prevede che l’Ufficio possa notificare gli atti tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’AIRE . La disposizione consente, in alternativa, la notifica mediante affissione all’albo pretorio se la raccomandata non va a buon fine. Il comma 5 precisa che la procedura con raccomandata si applica solo se il contribuente non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un indirizzo specifico in Italia o all’estero per le notifiche; in caso contrario la notifica va eseguita presso l’indirizzo comunicato .
1.1.3 Statuto dei diritti del contribuente
Il D.L. 212/2000 (“Statuto del contribuente”) riconosce garanzie procedurali:
- Articolo 10‑bis – Abuso del diritto. Gli atti, negozi o operazioni privi di sostanza economica sono inopponibili al fisco; l’Amministrazione deve dimostrarne la finalità esclusiva o prevalente di ottenere indebiti vantaggi fiscali . Il contribuente può presentare un’interpello per ottenere la disapplicazione di norme antiabuso.
- Articolo 6‑bis – Contraddittorio endoprocedimentale. Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, impone all’Amministrazione di comunicare al contribuente un atto preliminare (bozza di accertamento) e di attendere almeno 60 giorni prima di emettere l’avviso definitivo . L’atto emesso in violazione di questa norma è nullo; sono escluse le tipologie di accertamento automatizzato o altre ipotesi individuate dal DM 24 aprile 2024 .
1.1.4 Altre norme interne rilevanti
- Articolo 10‑quinquies TUIR (credito per imposte estere). Stabilisce il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero su redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia.
- Articoli 23 e 24 TUIR. Definiscono quali redditi prodotti nel territorio dello Stato sono imponibili per i non residenti (redditi immobiliari, d’impresa, di lavoro dipendente svolto in Italia, ecc.) e disciplinano la determinazione dell’imposta per non residenti.
1.2 La Convenzione Italia–Israele contro le doppie imposizioni
Firmata il 9 giugno 1995 e ratificata con Legge 62/1996, la convenzione tra Italia e Israele evita la doppia imposizione e previene l’evasione fiscale. Le norme principali per le persone fisiche sono:
1.2.1 Articolo 4 – Residenza
L’articolo 4 definisce il termine “residente” ai fini convenzionali. La persona è considerata residente dello Stato in cui, ai sensi delle leggi interne, è assoggettata a imposta per domicilio, residenza, sede di direzione o altri criteri. Se una persona risulta residente di entrambi gli Stati, prevalgono in ordine i criteri di collegamento: (1) luogo dove dispone di un’abitazione permanente; (2) Stato in cui si trovano le sue relazioni personali e economiche più strette (centro degli interessi vitali); (3) Stato in cui soggiorna abitualmente; (4) nazionalità; (5) accordo tra le autorità competenti .
1.2.2 Articolo 15 – Lavoro dipendente (cenni)
Il reddito da lavoro dipendente è tassato nello Stato di residenza salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato; in tal caso il reddito è imponibile nello Stato della fonte se la permanenza supera 183 giorni in un anno o se il datore di lavoro è ivi residente. La disposizione è rilevante per gli italiani che lavorano in Israele per datori di lavoro israeliani.
1.2.3 Articolo 24 – Eliminazione della doppia imposizione
Per evitare duplicazioni, l’Italia concede al residente italiano un credito per le imposte pagate in Israele, deducendolo dall’imposta italiana dovuta. L’importo non può superare la quota di imposta italiana calcolata sul reddito estero . Viceversa, Israele applica lo stesso meccanismo per i suoi residenti.
1.3 Giurisprudenza rilevante
1.3.1 Presunzione di residenza e prova contraria
Prima della riforma del 2023 la giurisprudenza considerava quasi insuperabile la presunzione di residenza derivante dalla registrazione anagrafica. Le sentenze Cass. 16634/2018 e Cass. 1355/2022 ritenevano che l’iscrizione all’AIRE non bastasse a escludere la residenza fiscale in Italia se il contribuente manteneva legami familiari ed economici nel territorio. Con la riforma e la circolare 20/E/2024, la Corte ha progressivamente attenuato la presunzione.
Un articolo di commento alla riforma segnala che le sentenze 29463/2024 e 24205/2024 hanno riconosciuto che, in presenza di conflitti tra legge interna e convenzioni, prevalgono le tie‑breaker rules della convenzione; per esempio, un pensionato residente nel Regno Unito ha ottenuto la restituzione delle imposte trattenute in Italia dimostrando che il centro dei suoi interessi vitali era stabilito all’estero .
1.3.2 Notifica degli atti ai residenti AIRE
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito le modalità di notifica agli italiani residenti all’estero:
- Cass. 4898/2023. Ha confermato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58 e 60 D.P.R. 600/1973 nella parte in cui non permettevano l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. per la notifica all’estero; secondo la Consulta, la notifica deve garantire al destinatario la tempestiva conoscenza dell’atto . In seguito, il legislatore ha inserito i commi 4 e 5 nell’art. 60 per consentire la notifica tramite raccomandata all’indirizzo AIRE .
- Cass. 22838/2025. La Corte ha affermato che per i soggetti iscritti all’AIRE la notifica dell’avviso di accertamento è valida se effettuata tramite raccomandata internazionale all’indirizzo estero; la notifica si perfeziona per compiuta giacenza, anche se il contribuente non ritira il plico . Non è necessario ricorrere all’ufficiale giudiziario; la raccomandata è sufficiente.
- Cass. 14664/2024. In una controversia riguardante la mancata consegna di una raccomandata all’estero, la Corte ha ritenuto che l’amministrazione deve dimostrare la propria diligenza: se la spedizione non va a buon fine, l’Agenzia deve effettuare ulteriori ricerche (ad esempio contattare il Consolato o consultare l’anagrafe consolare) prima di effettuare la notificazione per pubblici proclami; altrimenti l’atto è nullo .
- Cass. 11733/2024. Ha stabilito che l’ufficio fiscale territorialmente competente per accertare i redditi prodotti in Italia da un contribuente AIRE è quello del comune dove è prodotto il reddito; il domicilio dichiarato dal contribuente è irrilevante se la residenza all’estero non è contestata .
1.3.3 Accertamento e contraddittorio
Le sentenze più recenti hanno ribadito l’obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma (2025) ha annullato un avviso notificato a un contribuente israeliano perché l’ufficio aveva emesso l’atto senza attendere i 60 giorni previsti dall’art. 6‑bis. La giurisprudenza amministrativa e di merito conferma che la mancata instaurazione del contraddittorio rende l’accertamento nullo.
1.3.4 Doppia imposizione e credito per imposte estere
Sentenze come Cass. 35284/2023 (caso Emirati Arabi) hanno stabilito che la convenzione internazionale prevale sulla legge interna; l’onere della prova della residenza all’estero grava sul contribuente. La Corte ha ricordato che per applicare l’esenzione prevista dall’articolo 15 del trattato, il contribuente deve fornire un certificato di residenza rilasciato dallo Stato estero . Analogamente, nel contenzioso con Israele, occorrerà presentare il certificato israeliano e la documentazione che attesta il centro degli interessi vitali.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento
Quando un italiano residente in Israele riceve un avviso di accertamento o di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate è fondamentale agire tempestivamente e seguire un percorso ordinato. Di seguito un vademecum pratico con i tempi e le azioni da intraprendere.
2.1 Verifica della notifica
- Controllo del recapito: accertare se la notifica è stata effettuata all’indirizzo corretto registrato all’AIRE o a quello comunicato all’Agenzia delle Entrate. Secondo l’art. 60, la raccomandata all’indirizzo AIRE è valida , ma se avete comunicato un domicilio diverso, l’amministrazione deve utilizzarlo.
- Data di perfezionamento: la notifica si perfeziona alla data in cui la raccomandata viene spedita dall’ufficio postale per il mittente e alla data di ricezione (o compiuta giacenza) per il destinatario. Se l’ufficio indica una data anteriore, verificate con l’avviso di ricevimento.
- Assenza di contraddittorio: controllare se avete ricevuto un invito al contraddittorio (art. 6‑bis Statuto). L’amministrazione deve inviare una bozza dell’accertamento e attendere 60 giorni ; in difetto l’atto è impugnabile per nullità.
2.2 Studio dell’atto e della motivazione
- Contenuto obbligatorio: l’avviso deve indicare il periodo d’imposta, le violazioni contestate, le imposte, le sanzioni e gli interessi, nonché le motivazioni di fatto e di diritto. La motivazione deve essere “congruamente motivata” e non può limitarsi a formule generiche. La Corte di Cassazione annulla gli atti privi di motivazione sufficiente.
- Controllo dei termini di decadenza: gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (ottavo anno per i casi di omessa o infedele dichiarazione). Verificare se l’avviso è tardivo.
- Esame della documentazione allegata: verificare i calcoli, gli elementi fattuali, le presunzioni e confrontarli con la vostra situazione; accertare se l’Agenzia ha correttamente applicato la convenzione Italia–Israele.
2.3 Dimostrare la residenza in Israele
Se contestano la vostra residenza fiscale in Israele, dovete fornire prove robuste. Secondo la convenzione, se risulta un conflitto di residenza occorre dimostrare:
- Abitazione permanente in Israele. Contratto di locazione o proprietà di un’abitazione.
- Centro degli interessi vitali: documentazione che dimostri che la vostra famiglia, il lavoro, le relazioni economiche e sociali si svolgono in Israele; ad esempio certificati scolastici dei figli, contratti di lavoro, polizze sanitarie.
- Soggiorno abituale: timbri sul passaporto, biglietti aerei, visto di lungo periodo.
- Nazionalità: se siete cittadini italiani e israeliani, la nazionalità non risolve il conflitto; occorrerà basarsi sugli altri criteri.
- Certificato di residenza israeliano: rilasciato dalle autorità israeliane; deve attestare che siete soggetti a tassazione illimitata in Israele. Senza certificato l’esenzione può essere negata .
È utile depositare anche la prova dell’iscrizione all’AIRE e di eventuali comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per aggiornare l’indirizzo. Ricordate che l’onere della prova della residenza estera grava sul contribuente.
2.4 Termini per impugnare l’avviso
- Ricorso amministrativo / istanza di autotutela. Prima del ricorso giudiziale, è possibile presentare un’istanza di autotutela chiedendo all’ufficio l’annullamento o la rettifica dell’atto. L’istanza non sospende i termini per il ricorso.
- Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. È obbligatorio il pagamento del contributo unificato telematico e il deposito del fascicolo tramite il nuovo sistema telematico (SIGIT). È richiesta l’assistenza di un avvocato tributarista.
- Pagamento entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni. In alcuni casi (accertamento con adesione), se si paga entro il termine si ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo. Tuttavia, l’adesione implica la rinuncia al contenzioso.
2.5 Ricorso e difese nel merito
Il ricorso deve evidenziare tutte le irregolarità dell’atto:
- Nullità della notifica. Contestare l’uso di un indirizzo diverso da quello AIRE o la mancata prova della compiuta giacenza. Allegare la sentenza Cass. 14664/2024 se l’ufficio non ha effettuato ricerche diligenti .
- Violazione dell’art. 6‑bis. Se non è stato instaurato il contraddittorio, chiedere l’annullamento. Il difetto di contraddittorio costituisce causa di nullità.
- Errata determinazione della residenza. Dimostrare la presenza all’estero e applicare i criteri convenzionali. Citare la presunzione relativa dell’art. 2 TUIR e le pronunce che riconoscono la prevalenza dei criteri convenzionali .
- Abuso del diritto. Contestare eventuali presupposti di abuso, ricordando che l’amministrazione deve dimostrare che le operazioni mancano di sostanza economica .
- Calcolo errato delle imposte e credito d’imposta estero. Verificare se l’ufficio ha riconosciuto il credito per le imposte pagate in Israele (art. 10‑quinquies TUIR e art. 24 Convenzione) .
- Prescrizione. Eccepire la decadenza dell’azione se l’avviso è tardivo rispetto ai termini (5 o 8 anni). Quando l’ufficio attende la risposta nel contraddittorio, il termine può essere sospeso per 120 giorni, come previsto dall’art. 6‑bis.
2.6 Richiesta di sospensione e misure cautelari
Contestualmente al ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La Corte concede la sospensione se sussistono gravi motivi, ad esempio rischi di danni patrimoniali irreparabili o probabile fondatezza della pretesa. Nel frattempo l’Agenzia non può procedere a pignoramenti o iscrizioni ipotecarie.
2.7 Sentenza di primo grado e impugnazioni successive
La Corte di Giustizia Tributaria decide normalmente entro un anno. La sentenza può essere appellata entro 60 giorni dinanzi alla Corte di secondo grado; successivamente è possibile proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge. L’assistenza di un avvocato cassazionista, come l’Avv. Monardo, è indispensabile.
3. Difese e strategie legali
3.1 Verificare e contestare la residenza fiscale
La riforma fiscale 2023/2024 ha trasformato la presunzione di residenza anagrafica in una presunzione semplice, superabile con prove contrarie. Pertanto, se siete iscritti all’AIRE e vivete stabilmente in Israele, l’Agenzia deve dimostrare che trascorrete la maggior parte del periodo d’imposta in Italia o che il vostro domicilio (centro degli interessi vitali) è in Italia. Ecco alcune azioni difensive:
- Conservare documenti che attestano la permanenza in Israele: contratti di lavoro, permessi di soggiorno, bollette, iscrizione dei figli a scuole israeliane, certificazioni mediche, abbonamenti.
- Certificato di residenza fiscale israeliana: rilasciato dalla Income Tax Authority o dal Ministero delle Finanze israeliano. Deve indicare che siete residenti e soggetti a imposta in Israele.
- Evitate indizi di residenza in Italia: conti bancari italiani attivi, immobili a disposizione senza contratto di affitto, partecipazione a organi societari italiani, auto immatricolate in Italia. Tali elementi possono indurre l’Agenzia a ritenere che il centro degli interessi vitali resti in Italia.
- Comunicate all’AIRE ogni cambio di indirizzo e notificate all’Agenzia il domicilio per la notifica degli atti. In tal modo potete contestare eventuali notifiche errate.
- Aggiorna la documentazione: la legge richiede la conservazione delle ricevute di viaggio e dei documenti di soggiorno per almeno cinque anni.
3.2 Eccepire la nullità della notifica
La notifica deve rispettare i commi 4 e 5 dell’art. 60: raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE o a quello comunicato. Se l’atto è notificato a un indirizzo diverso, o se la raccomandata viene depositata senza avviso, la notifica è nulla. Inoltre, l’amministrazione deve dimostrare di aver utilizzato l’indirizzo aggiornato e di aver compiuto ricerche diligenti in caso di mancata consegna .
3.3 Invocare la convenzione contro le doppie imposizioni
Nelle difese si deve sempre richiamare la Convenzione Italia–Israele. L’articolo 4 fornisce i criteri per determinare la residenza ; l’art. 24 consente di ottenere il credito per le imposte pagate in Israele . Presentare la certificazione israeliana e applicare i criteri di tie‑breaker permette di superare la presunzione interna.
3.4 Contestare il merito dell’accertamento
Se il fisco vi considera residenti e pretende di tassare i vostri redditi mondiali, occorre verificare la legittimità della pretesa. Le principali contestazioni possibili:
- Inesistenza di un reddito imponibile in Italia. Il TUIR prevede che i non residenti siano tassati solo sui redditi prodotti in Italia (art. 23). Se i redditi derivano da lavoro svolto in Israele, l’Italia non può tassarli salvo che ricorrano le condizioni dell’art. 15 della convenzione.
- Errore nei calcoli e mancato riconoscimento del credito. È frequente che l’Agenzia non riconosca il credito d’imposta per le imposte pagate in Israele. Verificate la corretta applicazione del metodo dell’imputazione (tax credit). Ricordate che il credito non può superare l’imposta italiana dovuta su quegli stessi redditi .
- Sanzioni sproporzionate o cumulo di sanzioni. La legge italiana consente la riduzione delle sanzioni se si aderisce alla definizione agevolata o se vi sono circostanze attenuanti. È possibile chiedere la riduzione per comportamento collaborativo (ravvedimento operoso) o contestare la sanzione se priva di motivazione.
3.5 Richiedere l’autotutela o l’accertamento con adesione
Prima di intraprendere il contenzioso, l’Avv. Monardo può valutare di presentare un’istanza di autotutela, cioè una richiesta all’ufficio di annullare o modificare l’avviso in via amministrativa per palese errore. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, ma se l’ufficio riconosce l’errore l’atto può essere archiviato.
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette, invece, di chiudere la controversia con un accordo che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo e il pagamento dilazionato. È utile se il contribuente riconosce parzialmente il debito ma vuole evitare il contenzioso. Nel contesto internazionale va valutata la compatibilità con la convenzione e il riconoscimento dei crediti per imposte estere.
3.6 Prevenire l’abuso del diritto e l’esterovestizione
Il trasferimento di residenza all’estero non deve avere lo scopo prevalente di ottenere vantaggi fiscali indebiti. Secondo l’art. 10‑bis, l’amministrazione può disconoscere gli effetti di operazioni prive di sostanza economica e funzionali all’elusione . Pertanto:
- Evitate strutture di comodo (residence fittizi, domicili formali senza attività reale).
- Dimostrate l’effettivo svolgimento della vostra attività in Israele.
- Non mantenete in Italia asset societari o immobiliari utilizzati abitualmente.
La Corte di Cassazione ha frequentemente contestato la esterovestizione delle società, ma la stessa logica si applica anche alle persone fisiche che trasferiscono la residenza all’estero solo formalmente. La prova dell’effettivo trasferimento è sempre decisiva.
3.7 Ricorso all’OCC e procedure da sovraindebitamento
Se l’accertamento comporta un debito insostenibile, lo studio Monardo può assistere il contribuente nell’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e riformate con il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Gli strumenti principali sono:
- Piano del consumatore. Riservato alle persone fisiche con debiti di natura non imprenditoriale. Il debitore presenta un piano di ristrutturazione che può prevedere il pagamento parziale dei debiti o la falcidia. Il tribunale omologa il piano se giudica la proposta fattibile; può sospendere le procedure esecutive in corso e la sentenza è opponibile ai creditori .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti. Prevede l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti; vale anche per i professionisti e le ditte individuali. L’accordo omologato sostituisce i piani di rimborso e consente la riduzione del debito.
- Liquidazione controllata del patrimonio. Il debitore mette a disposizione i propri beni; il ricavato viene distribuito tra i creditori; al termine, le obbligazioni residue sono esdebitate.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Destinata a chi non può offrire alcuna utilità ai creditori; consente di ottenere l’esdebitazione senza dover liquidare il patrimonio, a determinate condizioni.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Per imprenditori e professionisti in crisi, prevede la nomina di un esperto negoziatore. L’Avv. Monardo, esperto negoziatore, può assistere nel negoziare con l’Agenzia delle Entrate un piano di pagamento sostenibile.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni e definizioni agevolate
4.1 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)
La Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura consente di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, cancellando sanzioni e interessi di mora. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate in cinque anni. Le scadenze sono state prorogate dal D.L. 51/2023 e la legge di bilancio 2024 ha previsto la riammissione per chi era decaduto a causa del mancato pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024 .
Per i residenti all’estero è possibile aderire compilando la domanda telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. È fondamentale indicare il codice IBAN di un conto estero per i pagamenti e allegare i documenti di identità.
4.2 Rottamazione‑quinquies (disegno di legge di bilancio 2026)
Nel disegno di legge di bilancio 2026 approvato dal Governo a ottobre 2025 è stata prevista una nuova definizione agevolata denominata rottamazione‑quinquies. Sebbene la norma sia in fase di approvazione, il disegno prevede che la misura si applichi ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Il contribuente può estinguere i debiti versando solo imposta e spese, con possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . La domanda potrà essere presentata entro il 30 aprile 2026; da quel momento sono sospese le procedure esecutive. Per essere ammessi occorre aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui i debiti sono stati iscritti . Sono escluse le persone che sono in regola con la rottamazione‑quater al 30 settembre 2025 e i debiti derivanti da aiuti di Stato illegittimi .
4.3 Definizione agevolata delle liti pendenti
Il decreto “pace fiscale” ha previsto la definizione agevolata delle liti pendenti al 30 settembre 2023: il contribuente può chiudere il contenzioso pagando un importo ridotto (40% se la causa è pendente in primo grado, 15% se ha vinto in primo grado, 5% se ha vinto in secondo grado). Per chi risiede all’estero, i pagamenti devono avvenire tramite modello F24 estero.
4.4 Pace fiscale sulle sanzioni e sugli avvisi bonari
Altre misure consentono di definire gli avvisi bonari a seguito di controllo automatizzato o documentale con riduzioni significative delle sanzioni (3% invece del 10% per i controlli automatizzati). Inoltre, la legge ha previsto lo stralcio delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro affidate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
4.5 Rateizzazioni e dilazioni ordinarie
Indipendentemente dalle rottamazioni, è sempre possibile chiedere la rateizzazione ordinaria dei ruoli ex art. 19 D.P.R. 602/1973. Fino a 120 rate mensili per debiti fino a 60.000 euro (con possibilità di aumentare a 72 mesi per importi superiori). Per i residenti all’estero occorre presentare il modello R1 ed allegare la dichiarazione ISEE o la documentazione sul reddito.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori comuni
- Non iscriversi all’AIRE o non aggiornare l’indirizzo. L’iscrizione all’AIRE non solo consente di esercitare diritti civili, ma costituisce prova del trasferimento all’estero. Non aggiornare l’indirizzo comporta notifiche presso il vecchio indirizzo italiano e una presunzione di residenza.
- Trasferirsi all’estero senza chiudere le posizioni in Italia. Mantenere la disponibilità di un immobile, l’auto immatricolata in Italia, conti correnti non utilizzati o cariche societarie può far presumere la permanenza del centro degli interessi in Italia.
- Ignorare la notifica. Alcuni contribuenti non ritirano la raccomandata pensando di evitare l’accertamento. La Cassazione ha chiarito che la notifica si perfeziona per compiuta giacenza .
- Non rispettare i termini per impugnare. Scaduti i 60 giorni, l’avviso diventa definitivo e la cartella è esecutiva. Anche se presentate l’istanza di autotutela, dovete comunque depositare il ricorso.
- Sottovalutare la complessità della normativa internazionale. Molti contribuenti non invocano la convenzione Italia–Israele o non allegano il certificato israeliano, perdendo l’esenzione.
- Rifiutare la definizione agevolata senza un’analisi costi‑benefici. A volte conviene aderire alla rottamazione per eliminare sanzioni e interessi, specie se il debito è certo.
5.2 Consigli pratici
- Conservate la documentazione di viaggio e residenza: passaporti, biglietti aerei, contratti d’affitto, certificati di residenza israeliani, buste paga.
- Registrate i vostri figli a scuola in Israele e mantenete iscrizioni a medici e assicurazioni locali; queste prove dimostrano il centro degli interessi vitali.
- Comunicare ogni cambiamento all’AIRE e all’Agenzia delle Entrate; archiviare le ricevute della comunicazione.
- Consultate un professionista prima di inviare documenti all’Agenzia: rispondere in modo improprio può compromettere la difesa.
- Valutate le definizioni agevolate e i piani del consumatore se non riuscite a pagare interamente i debiti.
- Seguire le scadenze: predisporre un calendario con i termini per contraddittorio, impugnazione, pagamento e rateizzazioni.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Criteri di residenza (art. 2 TUIR riformato)
| Criterio | Descrizione breve | Presunzione | Fonte |
|---|---|---|---|
| Residenza anagrafica | Iscrizione nelle anagrafi comunali per la maggior parte del periodo d’imposta | Presunzione relativa di residenza | Art. 2, comma 2, TUIR |
| Domicilio | Luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari | Valutazione fattuale (non presunzione) | Art. 2, comma 2, TUIR |
| Presenza fisica | Permanenza in Italia anche per frazioni di giorno per la maggior parte dell’anno (≥183 giorni) | Nuovo criterio autonomo introdotto dal D.Lgs. 209/2023 | Circolare 20/E/2024 |
| Iscrizione all’AIRE | Iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero | Prova del trasferimento ma non sufficiente da sola | Cassazione e prassi |
| Criteri convenzionali | Abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, accordo tra autorità | Prevalgono sulle norme interne | Convenzione Italia–Israele Art. 4 |
6.2 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine ordinario | Normativa |
|---|---|---|
| Invio dell’invito al contraddittorio | Almeno 60 giorni prima dell’avviso | Art. 6‑bis Statuto del contribuente |
| Notifica avviso di accertamento | Entro 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (ottavo anno per omessa dichiarazione) | Art. 43 D.P.R. 600/1973 |
| Presentazione ricorso | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Rateizzazione ordinaria | Fino a 72 o 120 rate (se importo < 60.000 euro) | Art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Domanda rottamazione‑quater | Termine scaduto (2023) – riammissione entro 31 dicembre 2024 | Legge 197/2022, D.L. 51/2023 |
| Domanda rottamazione‑quinquies | 30 aprile 2026 (bozza) | Disegno legge bilancio 2026 |
| Omologazione piano del consumatore | Udienza entro 6 mesi dal deposito; sospensione esecuzioni | Art. 12‑bis L. 3/2012 |
6.3 Strumenti difensivi e agevolazioni
| Strumento | Requisiti | Vantaggi principali | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Ricorso in Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) | Notifica dell’avviso; termine 60 giorni; contributo unificato; assistenza legale | Annullamento totale o parziale dell’avviso; sospensione esecuzione | D.Lgs. 546/1992 |
| Accertamento con adesione | Richiesta del contribuente o invito dell’ufficio; negoziazione | Riduzione sanzioni a 1/3; pagamento dilazionato | D.Lgs. 218/1997 |
| Definizione agevolata (Rottamazione-quater) | Carichi affidati 2000–2022; domanda nel 2023; riammissione entro 31/12/2024 | Pagamento solo imposta e spese; annullamento sanzioni e interessi | Legge 197/2022, D.L. 51/2023 |
| Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) | Carichi affidati 2000–2023; domanda entro 30/4/2026 | Rateizzazione fino a 9 anni; verifica automatica; esclusione sanzioni e interessi | Disegno legge bilancio 2026 |
| Definizione liti pendenti | Contenziosi pendenti al 30/9/2023 | Pagamento ridotto (40–5%); estinzione del processo | Leggi “pace fiscale” |
| Rateizzazione ordinaria | Debiti iscritti a ruolo; prova di temporanea difficoltà | Fino a 72–120 rate mensili; sospensione esecuzioni | Art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Piano del consumatore | Persona fisica non imprenditore sovraindebitata | Omologazione del tribunale; sospensione esecuzioni; eventuale falcidia | Art. 12‑bis L. 3/2012 |
| Accordo di ristrutturazione debiti | Debitore con accordo di almeno 60% dei crediti | Riduzione debiti; omologazione; blocco procedure | L. 3/2012 |
| Liquidazione controllata | Debitore senza redditi sufficienti | Liberazione dai debiti residui; liquidazione patrimonio | L. 3/2012 |
| Composizione negoziata | Impresa in crisi; nomina di esperto | Rinegoziazione debiti; accordo con creditori e Agenzia; salvaguardia dell’attività | D.L. 118/2021 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE da anni e vivo in Israele. Perché ho ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate?
La riforma del 2023 ha reso la presunzione di residenza anagrafica semplice, ma l’Agenzia può comunque contestare la vostra residenza se ritiene che trascorriate più di 183 giorni in Italia o che il vostro centro degli interessi vitali sia rimasto in Italia. Inoltre, l’ufficio può contestare redditi prodotti in Italia. Occorre verificare la motivazione dell’avviso.
- Qual è la differenza tra residenza e domicilio per fini fiscali?
La residenza coincide con l’iscrizione nelle anagrafi comunali; il domicilio è il luogo in cui la persona sviluppa le relazioni personali e familiari. Dal 2024 il domicilio è un criterio autonomo per determinare la residenza . È possibile essere iscritti all’AIRE ma avere ancora il domicilio in Italia se la famiglia vive qui.
- Per dimostrare la residenza in Israele devo presentare il certificato di residenza?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che per applicare l’esenzione prevista dalla convenzione serve un certificato di residenza rilasciato dallo Stato estero . Il certificato deve attestare che siete soggetti a tassazione illimitata in Israele.
- Se non ritiro la raccomandata internazionale la notifica è valida?
Sì. Secondo la Cassazione n. 22838/2025, la notifica all’estero si perfeziona per compiuta giacenza: se non ritirate la raccomandata, trascorsi i termini di custodia la notifica è comunque valida .
- L’Agenzia delle Entrate deve necessariamente inviare un funzionario per notificare l’atto all’estero?
No. Il comma 4 dell’art. 60 D.P.R. 600/1973 consente la notifica degli atti tributari ai residenti all’estero tramite raccomandata con avviso di ricevimento . Non è richiesto l’ufficiale giudiziario.
- Posso contestare un accertamento se l’Agenzia non mi ha convocato per il contraddittorio preventivo?
Sì. L’art. 6‑bis Statuto del contribuente impone all’ufficio di trasmettere una bozza dell’atto e attendere 60 giorni per le osservazioni . In assenza di contraddittorio, l’avviso è nullo.
- Quali sono le scadenze per impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria va presentato entro 60 giorni dalla notifica. Prima di scadere il termine potete chiedere l’accertamento con adesione o l’autotutela, ma questo non sospende i termini.
- Se non ho presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, quali sono i tempi di accertamento?
In caso di omessa dichiarazione l’Agenzia può notificare l’accertamento entro l’ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata (art. 43 D.P.R. 600/1973). Se la dichiarazione è stata presentata ma è infedele, il termine è di 5 anni.
- È vero che la nuova legge considera anche la presenza fisica per stabilire la residenza?
Sì. Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto la presenza fisica (anche per frazioni di giorno) in Italia come criterio autonomo per determinare la residenza . Se trascorrete 183 giorni in Italia, potete essere considerati residenti anche se siete iscritti all’AIRE.
- Se lavoro in Israele per una società israeliana, l’Italia può tassare il mio reddito?
No, salvo eccezioni. L’art. 15 della convenzione stabilisce che i redditi da lavoro sono tassati nello Stato di residenza se l’attività è svolta all’estero. L’Italia può tassare il reddito solo se soggiornate oltre 183 giorni in Italia o se il datore di lavoro è italiano. In ogni caso avete diritto al credito d’imposta .
- Posso usufruire della rottamazione‑quater se vivo all’estero?
Sì. La rottamazione è aperta a tutti i contribuenti, compresi quelli iscritti all’AIRE. Dovete però presentare la domanda telematica nei termini previsti e potrete pagare tramite bonifico internazionale.
- Quando sarà disponibile la rottamazione‑quinquies?
La rottamazione‑quinquies è prevista dal disegno di legge di bilancio 2026. Se approvata, la domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2026 e consentirà la rateizzazione fino a 9 anni .
- Cosa succede se sono decaduto dalla rottamazione‑quater?
La legge di bilancio 2024 e i decreti attuativi consentono la riammissione pagando le rate arretrate entro il 31 dicembre 2024 . Se non vi riammidate, potete valutare altre misure come la rottamazione‑quinquies.
- Posso utilizzare le procedure da sovraindebitamento per debiti tributari?
Sì. Le procedure previste dalla Legge 3/2012 consentono di includere anche i debiti tributari. Con il piano del consumatore il giudice può falcidiare le imposte e sospendere le esecuzioni . È necessario dimostrare la propria incapienza e agire in buona fede.
- Quali documenti devo presentare nel ricorso tributario?
Oltre al ricorso sottoscritto dall’avvocato, occorre allegare l’avviso impugnato, la documentazione che prova la residenza in Israele (certificato, contratto di lavoro, evidenza familiare), le ricevute AIRE, eventuali memorie del contraddittorio e la prova del versamento del contributo unificato.
- Se non sono in grado di pagare l’intero debito, cosa posso fare?
Potete chiedere la rateizzazione ordinaria o aderire alle definizioni agevolate. Se la situazione è grave, è possibile accedere alla procedura di sovraindebitamento e presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione per ridurre il debito. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento e può assistervi.
- La convenzione Italia–Israele può essere invocata anche per le imposte locali (IMU, TARI)?
La convenzione si applica principalmente alle imposte sul reddito. Per le imposte locali, in genere, non è previsto il credito d’imposta; tuttavia, se possedete immobili in Italia, siete soggetti all’IMU e alla TARI a prescindere dalla residenza.
- Se vendo un immobile in Italia mentre sono residente in Israele, quale imposta si applica?
La plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile può essere tassata in Italia come reddito diverso; tuttavia, la convenzione può attribuire la potestà impositiva esclusiva allo Stato dove è situato l’immobile. Occorre verificare se avete diritto al credito d’imposta in Israele.
- Il fisco può pignorare i miei beni in Israele?
L’Italia non può eseguire direttamente pignoramenti in Israele; tuttavia, grazie alla cooperazione internazionale, può chiedere all’autorità israeliana il recupero dei crediti secondo la Convenzione OCSE‑CML. È più frequente che vengano attaccati i beni presenti in Italia.
- Cosa succede se non impugno l’avviso di accertamento?
Se non presentate ricorso entro i termini, l’atto diventa definitivo e viene iscritto a ruolo. Riceverete una cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione avvierà le procedure esecutive (pignoramento, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo). La definizione agevolata potrà essere un’ultima chance.
8. Simulazioni pratiche e casi di studio
8.1 Caso A: Libero professionista italiano residente in Israele con contestazione di residenza
Situazione: Giorgio si trasferisce a Tel Aviv nel 2021. È iscritto all’AIRE, ha un contratto di lavoro con un’azienda israeliana e una famiglia che vive con lui. Mantiene però un appartamento in Italia dove torna per le vacanze estive (circa 30 giorni l’anno). Nel 2025 riceve un avviso di accertamento relativo ai redditi 2022 con cui l’Agenzia delle Entrate lo considera residente in Italia e tassa i redditi percepiti in Israele. L’avviso indica come motivazione che Giorgio è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente fino a marzo 2022 e che l’accertamento è stato notificato a un indirizzo italiano.
Azioni difensive:
- Verifica della notifica. L’avviso è stato notificato all’indirizzo italiano; Giorgio aveva però comunicato il proprio domicilio israeliano all’Agenzia e all’AIRE. La notifica è nulla perché l’ufficio avrebbe dovuto utilizzare l’indirizzo AIRE . Si eccepisce la nullità.
- Contraddittorio. L’ufficio non aveva invitato Giorgio al contraddittorio; l’avviso è stato emesso senza bozza. Si invoca la violazione dell’art. 6‑bis .
- Residenza. Si dimostra che nel 2022 Giorgio trascorreva solo 30 giorni in Italia (presenza fisica inferiore a 183 giorni), che la famiglia, il lavoro, la scuola dei figli, la casa e le relazioni sociali erano a Tel Aviv. Si allega il certificato di residenza israeliano, la busta paga, l’iscrizione dei figli a scuola, i contratti di locazione, le bollette. Si ricorda che l’iscrizione nell’anagrafe italiana è una presunzione relativa .
- Applicazione della convenzione. Si chiede di applicare l’art. 4 della convenzione e di riconoscere il centro degli interessi vitali in Israele . L’onere della prova è del contribuente, ma la documentazione è solida.
- Richiesta di annullamento. Nel ricorso si chiede l’annullamento dell’avviso per vizi procedurali e per insussistenza del presupposto di residenza. In subordine, si chiede il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate in Israele .
Esito probabile: la Corte accoglie il ricorso per vizi di notifica e difetto di contraddittorio. In ogni caso, l’applicazione della convenzione e la prova della permanenza in Israele portano all’annullamento del recupero.
8.2 Caso B: Imprenditore con redditi misti e rottamazione
Situazione: Sara, imprenditrice italiana, si trasferisce a Gerusalemme nel 2020 ma continua ad avere una società immobiliare in Italia. Nel 2024 riceve una cartella di pagamento di 200.000 € relativa a imposte non versate dalla sua società italiana. Contestualmente, riceve un avviso di accertamento per presunta residenza in Italia. Sara teme di non poter pagare.
Strategia:
- Dividere i profili. Sara è non residente per i redditi personali (ha certificato di residenza israeliano), ma la società immobiliare è residente in Italia. L’Italia può tassare i redditi societari; la contestazione sulla residenza personale può essere superata dimostrando il centro degli interessi in Israele.
- Analisi dei debiti. La cartella riguarda imposte societarie; si valuta l’adesione alla rottamazione‑quater o alla futura rottamazione‑quinquies. Con la rottamazione, Sara può estinguere i debiti versando solo l’imposta e le spese .
- Procedura da sovraindebitamento. Se i debiti personali e societari superano la sua capacità di pagamento, lo studio propone un piano del consumatore (se il debito è personale) o un accordo di ristrutturazione per la società. Il giudice può sospendere le azioni esecutive .
- Negoziazione con l’Agenzia. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, avvia una trattativa per dilazionare i pagamenti e ridurre le sanzioni.
Risultato atteso: Sara ottiene la sospensione dei pignoramenti, definisce i debiti tramite rottamazione e un piano di rientro e mantiene l’esenzione per i redditi personali israeliani.
8.3 Caso C: Dipendente italiano in Israele con plusvalenza immobiliare
Situazione: Luca, dipendente di una multinazionale israeliana, vende un appartamento posseduto in Italia nel 2024 con una plusvalenza di 60.000 €. È iscritto all’AIRE dal 2019. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento che tassa la plusvalenza al 26% e recupera anche redditi da lavoro percepiti in Israele.
Analisi:
- Plusvalenza immobiliare. L’art. 23 TUIR prevede che le plusvalenze su immobili situati in Italia siano tassate in Italia per i non residenti; la convenzione Italia–Israele attribuisce allo Stato della fonte la tassazione dei beni immobili. Luca deve quindi pagare l’imposta sostitutiva del 26% o inserirla nella dichiarazione dei redditi italiana.
- Redditi di lavoro. I redditi da lavoro svolto in Israele sono imponibili solo in Israele ai sensi dell’art. 15 della convenzione, salvo che Luca soggiorni per più di 183 giorni in Italia o che il datore sia italiano. Si contesta l’accertamento per la parte relativa ai redditi di lavoro.
- Credito d’imposta. Se in Israele Luca paga un’imposta sulle plusvalenze immobiliari italiane, può chiedere il credito d’imposta in Italia .
- Definizione agevolata. Per eventuali sanzioni e interessi su tributi locali o ritardi, può valutare la rottamazione.
Esito: l’accertamento viene parzialmente confermato per la plusvalenza immobiliare ma annullato per i redditi da lavoro. Luca paga l’imposta dovuta e usufruisce del credito.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale notificato a un italiano residente in Israele è un evento che può generare incertezza e paura. Tuttavia, la normativa italiana e internazionale offre strumenti efficaci per difendersi. La riforma del 2023 ha reso meno rigida la presunzione di residenza, riconoscendo peso ai criteri di domicilio, presenza fisica e centro degli interessi vitali . Le convenzioni contro le doppie imposizioni, come quella con Israele, prevalgono sul diritto interno e garantiscono il credito d’imposta .
È fondamentale verificare la validità della notifica, rispettare i termini per il ricorso, instaurare il contraddittorio e documentare la propria situazione di espatriato. La giurisprudenza recente (Cass. 22838/2025, 14664/2024, 11733/2024) conferma che gli errori procedurali dell’Amministrazione possono portare all’annullamento dell’avviso . Le rottamazioni e le definizioni agevolate offrono soluzioni per chiudere i debiti a condizioni vantaggiose , mentre la Legge 3/2012 consente di elaborare piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
Agire tempestivamente è essenziale: attendere può comportare la decadenza dai termini e l’iscrizione a ruolo del debito. Rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario internazionale, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, permette di:
- Analizzare in modo approfondito l’accertamento e la documentazione.
- Scegliere la strategia difensiva più adatta (ricorso, adesione, autotutela).
- Valutare l’adesione a rottamazioni, rateizzazioni o procedure da sovraindebitamento.
- Evitare pignoramenti, ipoteche e fermi attraverso sospensioni e negoziazioni.
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