Introduzione
Il pignoramento presso terzi e la procedura esattoriale costituiscono una delle forme più invasive di riscossione coattiva. La notifica di un atto di pignoramento emesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) o da un creditore privato comporta l’imposizione di un vincolo immediato su beni o crediti del debitore (stipendio, conto corrente, canoni di locazione) e, se non è impugnato o regolarizzato in tempo, può portare rapidamente alla vendita forzata. Ignorare o sottovalutare la notifica è uno degli errori più comuni e costosi.
Negli ultimi anni il legislatore ha profondamente modificato la disciplina: l’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (datore di lavoro, banca, conduttore, ecc.) di versare le somme dovute entro sessanta giorni, senza il coinvolgimento del giudice . L’art. 545 c.p.c. e l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 stabiliscono limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni , mentre l’art. 76 D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione della prima casa se l’immobile è l’unica abitazione del debitore e il debito non supera 120 mila euro . La riforma del processo esecutivo (legge 206/2021) ha introdotto termini perentori per il deposito dell’atto di pignoramento: la mancata iscrizione a ruolo o il deposito tardivo rende inefficace il pignoramento .
Perché rivolgersi a un professionista
Ricevere un atto esecutivo richiede risposte tempestive. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario, tributario e delle crisi d’impresa. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio Monardo analizza gli atti esecutivi, propone opposizioni e sospensioni, conduce trattative con l’agente della riscossione, elabora piani di rientro e utilizza strumenti giudiziali (ricorsi ex artt. 615 e 617 c.p.c.) e stragiudiziali (accordi di ristrutturazione, rottamazioni, piani del consumatore).
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La procedura esattoriale: fonti e caratteristiche
La riscossione coattiva dei tributi è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’agente della riscossione (oggi AdER) procede senza necessità di chiedere un titolo giudiziale; l’atto presupposto è la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento esecutivo o l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Pignoramento di fitti o pigioni (art. 72 D.P.R. 602/1973)
L’art. 72 prevede che l’atto di pignoramento di canoni dovuti da terzi al debitore indichi l’ordine all’inquilino di versare al concessionario i canoni scaduti entro 15 giorni e quelli futuri alle rispettive scadenze fino a soddisfazione del credito . In caso di inottemperanza, si procede secondo le norme generali del Codice di procedura civile .
Pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis)
Il pignoramento “speciale” introdotto dall’art. 72‑bis consente ad AdER di ordinare direttamente al terzo di pagare le somme dovute, senza preventivo ricorso al giudice. L’ordine può riguardare il saldo presente al momento della notifica e le somme accreditate nei successivi sessanta giorni . La Cassazione ha chiarito che il vincolo dura sessanta giorni e si estende alle somme che maturano durante quel periodo: il terzo deve trattenere quanto arriva sul conto fino a concorrenza del debito . La Corte ha precisato che anche i bonifici ricevuti dopo la notifica, se entro 60 giorni, sono soggetti a pignoramento .
Limiti di pignorabilità dei redditi (art. 72‑ter e art. 545 c.p.c.)
Per tutelare il tenore di vita del debitore, l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 prevede soglie differenziate:
- per stipendi e altri emolumenti di importo fino a 2.500 €, l’agente della riscossione può pignorare al massimo un decimo ;
- per importi tra 2.500 e 5.000 €, può prelevare un settimo ;
- per somme oltre 5.000 € si applicano le regole generali dell’art. 545 c.p.c. che consente il pignoramento di un quinto .
Il art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio o salario sono pignorabili nel limite di un quinto per tributi e per qualunque altro credito ; il pignoramento non può superare la metà del salario in caso di concorso di più cause . Le pensioni sono impignorabili fino al doppio della soglia dell’assegno sociale (circa 1.000 €); l’eccedenza è pignorabile nei limiti suddetti . Gli accrediti su conto corrente sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale se il versamento avviene prima del pignoramento .
Forma del pignoramento (art. 543 c.p.c.) e deposito degli atti
Il pignoramento presso terzi segue una forma rigorosa. L’atto deve essere notificato al terzo e al debitore e contenere:
1. l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto;
2. l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne;
3. la dichiarazione di residenza o domicilio e l’indirizzo PEC del creditore;
4. la citazione del debitore a comparire in udienza con l’invito al terzo a rendere dichiarazione .
La riforma del processo esecutivo ha imposto al creditore di iscrivere a ruolo la procedura entro 30 giorni depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo e del precetto . Il mancato deposito o il deposito tardivo delle copie rende inefficace il pignoramento , così come la mancata notifica o deposito dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la prima udienza . La Cassazione 2025 ha confermato che la violazione dei termini di deposito comporta l’estinzione del processo esecutivo e che il rimedio esperibile è il reclamo ex art. 630 c.p.c. e non l’opposizione .
Espropriazione immobiliare e tutela della prima casa (art. 76 D.P.R. 602/1973)
L’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare solo al ricorrere di determinate condizioni:
– se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, adibito ad abitazione e non di lusso (categorie A/8 e A/9), l’espropriazione è vietata ;
– per procedere sui beni diversi dalla prima casa, il credito deve superare 120 mila euro e deve essere stata iscritta un’ipoteca da almeno sei mesi ;
– l’espropriazione è esclusa quando il valore dei beni, al netto delle passività ipotecarie, è inferiore al credito .
Iscrizione di ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973)
Decorso il termine di sessanta giorni dall’atto di pignoramento, il ruolo costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito . L’ipoteca può essere iscritta anche in assenza dei presupposti per l’espropriazione, purché l’importo del credito non sia inferiore a 20 mila euro . Se il credito non supera il 5 % del valore dell’immobile, l’ipoteca è obbligatoria prima di procedere all’esecuzione; trascorsi sei mesi dall’iscrizione senza pagamento, si avvia l’espropriazione . L’agente deve notificare al proprietario un preavviso di iscrizione ipotecaria con un termine di 30 giorni per pagare .
Giurisprudenza recente
- Cass. civ. Sez. III n. 28520/2025: interpretando l’art. 72‑bis, la Corte ha confermato che il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate‐Riscossione produce effetti su tutte le somme che maturano entro sessanta giorni dalla notifica; il terzo è tenuto a versarle anche se accreditate dopo l’ordine .
- Cass. civ. Sez. III n. 28513/2025: ha dichiarato inefficace il pignoramento in cui il creditore non abbia depositato entro il termine perentorio le copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento; la violazione comporta l’estinzione del processo .
- Cass. civ. Sez. III n. 3494/2025: la Corte ha precisato che l’omesso deposito della nota di iscrizione a ruolo entro il termine di legge rende il pignoramento inefficace e che la relativa questione va fatta valere mediante reclamo ex art. 630 c.p.c. .
- Cass. civ. Sez. I n. 9549/2025: in materia di sovraindebitamento ha stabilito che la moratoria prevista per i creditori privilegiati nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può durare fino a un anno dall’omologazione e che i creditori privilegiati non hanno diritto di voto .
- Cass. civ. Sez. I n. 15359/2023: ha chiarito che, nelle procedure di esdebitazione, le condizioni di meritevolezza sono tassative e che il giudice non può richiedere il pagamento di una soglia minima ai creditori .
Procedura passo‑passo del pignoramento esattoriale
1. Notifica dell’atto di pignoramento
Il pignoramento esattoriale inizia con la notifica di un atto redatto dall’Agenzia delle Entrate‐Riscossione. L’atto deve contenere l’ordine al terzo di versare le somme dovute e l’avvertimento al debitore. Il vincolo si perfeziona con la notifica al terzo e al debitore ai sensi dell’art. 543 c.p.c. Il debitore deve verificare:
- origine del debito (cartelle, avvisi di accertamento);
- esistenza di irregolarità (mancata notifica della cartella, prescrizione, mancanza del titolo esecutivo);
- corretta indicazione delle somme;
- rispetto delle soglie di impignorabilità.
2. Termini per il pagamento o per opporsi
L’ordine ex art. 72‑bis obbliga il terzo a versare le somme entro 60 giorni dalla notifica . In questo periodo il debitore può:
- pagare integralmente il debito per evitare ulteriori prelievi;
- chiedere la rateizzazione delle somme (vedi sotto);
- presentare ricorso per opporsi al pignoramento se ritiene l’atto illegittimo;
- aderire a strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, accordi).
3. Iscrizione a ruolo e deposito delle copie
Dopo la notifica, l’agente deve depositare presso il tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo e del precetto entro 30 giorni . Il terzo (banca, datore di lavoro, conduttore) deve sospendere i pagamenti verso il debitore e versare le somme ad AdER. Se l’agente non deposita gli atti in tempo, il pignoramento è inefficace; il debitore può chiedere al giudice di dichiarare l’inefficacia e ottenere la restituzione delle somme versate .
4. Dichiarazione del terzo e udienza
Il terzo deve comunicare entro 10 giorni al creditore l’ammontare dei crediti dovuti al debitore (art. 547 c.p.c.). In mancanza, dovrà comparire in udienza e la mancata dichiarazione verrà considerata non contestazione . Il giudice può assegnare i crediti pignorati o ordinarne la vendita.
5. Limiti per stipendi, pensioni e crediti futuri
Nel pignoramento esattoriale, l’agente non necessita di ordinanza del giudice per procedere ma deve rispettare i limiti dell’art. 72‑ter: prelievo 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 sopra 5.000 €, restando ferme le altre limitazioni (pensione minima, triplo assegno sociale, un solo prelievo per emolumento) . L’ultimo emolumento accreditato sul conto non è pignorabile . Per gli altri crediti (affitti, royalties, provvigioni) si applicano le regole generali (pignoramento di un quinto) .
6. Iscrizione di ipoteca e espropriazione immobiliare
Se il debito persiste, l’agente può iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del credito . È possibile iscrivere ipoteca anche prima che maturino i presupposti per l’espropriazione, purché il credito superi 20 mila euro . Dopo sei mesi dall’iscrizione senza pagamento, l’agente può procedere all’espropriazione; tuttavia se l’immobile è prima casa l’espropriazione è vietata . L’iscrizione va preceduta da una comunicazione preventiva con termine di 30 giorni .
7. Fermo amministrativo e preavvisi
Per i veicoli non strumentali, l’agente può disporre il fermo amministrativo previa notifica di un preavviso con termine di 30 giorni; se il debitore non paga, il fermo viene iscritto e il veicolo non può circolare. La soglia minima per il fermo è di circa 800 €. Il preavviso può essere impugnato per vizi di notifica o di prescrizione .
8. Prescrizione dei crediti e decadenza del ruolo
I crediti tributari prescrivono in 10 anni (imposte) o 5 anni (contributi previdenziali, multe). Il “discarico automatico” introdotto dal D.Lgs. 110/2024 prevede che, dal 1º gennaio 2025, i ruoli non riscossi entro cinque anni debbano essere restituiti all’ente creditore . Il discarico non estingue il debito: l’ente può gestire la riscossione in proprio o riaffidarla se emergono nuovi elementi patrimoniali . Il Ministero dell’economia esercita un controllo sui ruoli discaricati e sull’eventuale decadenza .
9. Rateizzazione e piani di rientro
Il Decreto Riscossione (D.Lgs. 110/2024) estende il numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria da 72 a 120 rate mensili . Per le richieste presentate nel 2025 e 2026 il massimo è 84 rate; nel 2027‑2028 si passa a 96 rate e dal 2029 a 108 rate . In presenza di comprovate difficoltà economiche, l’agente può concedere una rateizzazione fino a 10 anni (120 rate) . È possibile chiedere la proroga per un periodo pari alla durata originaria in caso di peggioramento .
Per importi superiori a 120.000 € o per imprese, la valutazione tiene conto dell’indice di liquidità o dell’ISEE .
Difese e strategie legali
1. Verifica formale dell’atto
Prima di avviare un’opposizione è essenziale controllare se l’atto di pignoramento è formalmente valido. Gli errori più frequenti sono:
- mancata notifica della cartella o dell’avviso di accertamento;
- decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione;
- omessa indicazione del titolo esecutivo;
- difetto di competenza (atto notificato da agente diverso da quello territorialmente competente);
- mancata iscrizione a ruolo o deposito tardivo di copie conformi ;
- mancata notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo .
Se sussiste uno di tali vizi, il debitore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del pignoramento. Secondo la Cassazione, il rimedio è il reclamo al giudice dell’esecuzione (art. 630 c.p.c.) entro 15 giorni .
2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Quando si contestano l’esistenza del titolo o l’ammontare del credito, si propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dalla notificazione del pignoramento. L’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice riconosce il fumus boni iuris. È ad esempio esperibile per eccepire:
- estinzione del debito (pagamento già avvenuto, prescrizione);
- cartella nulla;
- mancanza di titolo esecutivo;
- errori nel calcolo degli interessi e delle sanzioni;
- violazione dei limiti di pignorabilità.
L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente (tribunale nel cui territorio ha sede il terzo pignorato). Una sospensione urgente può essere ottenuta con ricorso in via d’urgenza.
3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Se si contestano vizi formali dell’atto (es. notifica, indicazione del credito), si ricorre all’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del vizio. Questa opposizione non può essere usata per contestare il merito del credito. Vizi tipici:
- notifica effettuata a persona diversa dal debitore;
- mancanza della firma o dati essenziali;
- mancata allegazione del precetto o del titolo;
- irregolarità nella dichiarazione del terzo.
4. Sospensione dell’efficacia del pignoramento
In presenza di gravi motivi, il giudice può sospendere l’efficacia del pignoramento (art. 624 c.p.c.). Per motivi tributari, è possibile chiedere la sospensione in via amministrativa presentando istanza all’Agente entro 60 giorni. L’istanza è accolta in caso di evidente infondatezza della pretesa o per particolare situazione di difficoltà. La sospensione può essere concessa anche durante la trattativa per un piano di rateizzazione o di definizione agevolata.
5. Accordo transattivo e definizione stragiudiziale
L’esperienza dimostra che, in molti casi, l’accordo stragiudiziale con AdER consente di evitare lunghe cause. L’agenzia può concedere piani di rientro personalizzati, accettare la rinuncia agli interessi o applicare sconti su sanzioni nell’ambito delle definizioni agevolate. Lo Studio Monardo assiste i debitori nella predisposizione di domande di rateizzazione, nella negoziazione con l’ente creditore e nella predisposizione di garanzie (fideiussioni, ipoteche volontarie) per ottenere dilazioni più favorevoli.
Strumenti alternativi e misure deflattive
1. Definizione agevolata (“rottamazione” e “stralcio”)
La Legge 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta rottamazione quater) per i debiti affidati all’Agente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il debitore versa solo il capitale e le spese di riscossione, senza sanzioni né interessi . È possibile pagare in unica soluzione o in un massimo di 18 rate; le rate successive alla prima sono maggiorate del 2 % annuo . La scadenza per la prima rata o per il pagamento unico era originariamente il 31 ottobre 2023 e, per non perdere i benefici, occorreva versare entro 5 giorni dalla scadenza .
Per chi ha aderito ma è decaduto per mancato pagamento delle rate 2024, la Legge 15/2025 (Milleproroghe) ha previsto la riammissione se il debitore presenta domanda entro il 30 aprile 2025 e versa le rate arretrate entro luglio 2025. In tal caso è possibile pagare il residuo in 10 rate (luglio e novembre 2025; febbraio, maggio, luglio e novembre 2026‑2027) . Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto .
Sono in corso discussioni per una nuova rottamazione 2026 (rottamazione quinquies), ma al momento della stesura (dicembre 2025) non è ancora legge; si invita a verificare eventuali proroghe.
2. Rateizzazione ordinaria e straordinaria
Come già illustrato, il Decreto Riscossione 2024 consente la dilazione in 84, 96, 108 o 120 rate a seconda dell’anno di presentazione e della situazione economica . La domanda va presentata prima che sia iscritta ipoteca o avviato il pignoramento; se l’istanza è accolta, l’esecuzione è sospesa. È possibile chiedere una seconda dilazione in caso di peggioramento. Per le imprese, l’analisi dell’indice di liquidità sostituisce l’ISEE .
3. Stralcio dei piccoli importi (condono cartelle sotto 1.000 €)
La Legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti affidati ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 €, comprensivo di sanzioni e interessi. Le cartelle sono state cancellate d’ufficio nel 2023. L’ente creditore può però riscuotere autonomamente (per esempio i Comuni per le multe) e può escludere alcuni crediti (recupero aiuti di Stato). I debiti stralciati non si considerano ai fini del calcolo dei carichi pendenti.
4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti (sovraindebitamento)
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022, ha riorganizzato le procedure di sovraindebitamento.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII)
È destinato alle persone fisiche che operano per scopi estranei all’attività d’impresa; il piano consente di proporre ai creditori una soddisfazione anche parziale dei debiti con tempi e modalità indicati, sotto la supervisione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento in qualsiasi forma. Il tribunale verifica ammissibilità e fattibilità; per accedere occorre:
- avere la qualifica di consumatore;
- non essere stati esdebitati nei 5 anni precedenti;
- non aver beneficiato dell’esdebitazione più di due volte;
- non aver determinato la crisi con colpa grave o frode.
Cassazione 9549/2025 ha precisato che la moratoria per i creditori privilegiati può durare fino a un anno e che tali creditori non partecipano al voto . È importante evitare di includere debiti non consumeristici: un piccolo debito professionale rende il piano inammissibile .
Concordato minore (artt. 74‑83 CCII)
Sostituisce l’accordo di composizione della crisi per gli imprenditori commerciali, artigiani o professionisti non fallibili. Consente di proporre un accordo ai creditori con falcidia del debito; è necessaria l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologazione del tribunale. Può prevedere la prosecuzione dell’attività e la moratoria per i privilegiati entro limiti di legge.
Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268‑277 CCII)
È una procedura concorsuale semplificata in cui il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori. La durata della liquidazione è stata ridotta dal Decreto Correttivo Ter a 3 anni . Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione anche se i creditori non sono stati integralmente soddisfatti.
Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)
Rivolta a chi non possiede beni o redditi sufficienti. Consente di cancellare definitivamente i debiti residui dopo aver dimostrato la buona fede e l’impossibilità di pagare. La Cassazione ha chiarito che non è richiesta la soddisfazione minima dei creditori .
5. Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata, uno strumento volontario per l’imprenditore in difficoltà. L’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori . La piattaforma telematica consente di inserire l’istanza, allegare i documenti e ottenere la nomina. L’esperto (avvocato, commercialista o consulente del lavoro con almeno cinque anni di esperienza) assiste le parti nella ricerca di soluzioni di risanamento . Questa procedura consente di evitare l’apertura di una procedura concorsuale e può portare ad accordi di ristrutturazione, transazioni fiscali, moratorie o cessioni di ramo d’azienda.
6. Gestione della crisi tramite OCC e ruolo del gestore
L’OCC nomina un gestore della crisi, figura imparziale che verifica i requisiti, assiste il debitore nella redazione del piano, redige la relazione, interagisce con il tribunale e, se necessario, svolge le funzioni di liquidatore. Secondo la normativa, il gestore non può essere scelto dal debitore ma è designato dall’OCC . Il gestore collabora con l’avvocato del debitore ma mantiene un ruolo super partes.
7. Esdebitazione: cancellazione dei debiti residui
L’esdebitazione consente al debitore meritevole di liberarsi dei debiti residui dopo una procedura concorsuale. Possono accederVi le persone fisiche, i piccoli imprenditori e i debitori incapienti . Occorre dimostrare di aver agito senza frode o colpa grave e di aver messo a disposizione tutto il patrimonio. Le forme di esdebitazione sono: piano del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente . Alcuni debiti (alimenti, sanzioni penali, multe) restano esclusi .
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare gli atti: non aprire o non ritirare la raccomandata non evita gli effetti del pignoramento. La notifica si considera comunque perfezionata. Contattare immediatamente un professionista consente di far valere eventuali vizi.
- Attendere la scadenza dei 60 giorni: l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis produce effetti immediati; la banca o il datore di lavoro devono bloccare le somme. Presentare subito opposizione o richiedere la rateizzazione può evitare il prelievo.
- Non verificare la prescrizione: molti carichi iscritti a ruolo sono prescritti; in tal caso il pignoramento è illegittimo. Occorre verificare la data di notifica dell’ultimo atto interruttivo.
- Confondere pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario: la procedura presso terzi ex art. 72‑bis non prevede l’intervento del giudice e si esegue direttamente; i rimedi sono diversi rispetto all’esecuzione ordinaria (es. eccezioni su notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo).
- Sottovalutare i limiti di impignorabilità: se il prelievo eccede i limiti, l’esubero è inefficace . Controllare che la somma trattenuta non superi un decimo o un quinto a seconda del reddito .
- Non valutare strumenti deflattivi: rottamazioni, rateizzazioni e piani del consumatore possono ridurre notevolmente il debito e sospendere le procedure esecutive.
- Presentare tardi la domanda di definizione agevolata: i termini sono perentori e l’omesso pagamento di una rata comporta la decadenza .
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali norme del pignoramento esattoriale
| Norma | Contenuto sintetico | Elementi chiave |
|---|---|---|
| Art. 72 D.P.R. 602/1973 | Pignoramento di fitti o pigioni | Il terzo deve versare i canoni scaduti entro 15 giorni e quelli futuri alle scadenze fino al soddisfacimento; in caso di inottemperanza si procede secondo il c.p.c. |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento semplificato dei crediti verso terzi | Ordine diretto al terzo di pagare il saldo e le somme maturate nei successivi 60 giorni ; vincolo esteso alle somme accreditate dopo la notifica |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Limiti di pignorabilità degli stipendi | Prelievo 1/10 fino a 2.500 €; 1/7 da 2.500 a 5.000 €; oltre 5.000 € si applica l’art. 545 c.p.c.; l’ultimo emolumento accreditato non è pignorabile |
| Art. 545 c.p.c. | Crediti impignorabili | Stipendi e salari pignorabili fino a un quinto; concorso di più cause non oltre la metà; pensioni protette fino al doppio dell’assegno sociale; crediti alimentari impignorabili |
| Art. 543 c.p.c. | Forma del pignoramento | L’atto deve indicare credito, titolo, precetto, residenza e citazione; l’iscrizione a ruolo entro 30 giorni è condizione di efficacia |
| Art. 76 D.P.R. 602/1973 | Espropriazione immobiliare | La prima casa, non di lusso e abitazione del debitore, è impignorabile; per altri beni occorre credito > 120.000 €, ipoteca e 6 mesi; escluso se il valore del bene è inferiore al credito |
| Art. 77 D.P.R. 602/1973 | Iscrizione di ipoteca | Il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca per il doppio del credito; obbligatoria se il credito supera il 5 % del valore; il proprietario va avvisato con 30 giorni di preavviso |
Tabella 2 – Scadenze principali per definizione agevolata (rottamazione)
| Scadenza | Descrizione | Riferimento |
|---|---|---|
| 30 aprile 2025 | Domanda di riammissione alla rottamazione quater per chi è decaduto | Legge 15/2025 |
| 31 luglio 2025 | Versamento prima o unica rata per i riammissioni | Legge 15/2025 |
| 30 novembre 2025 | Versamento seconda rata | Legge 15/2025 |
| Dal 2026 al 2027 (febbraio, maggio, luglio, novembre) | Versamento rate successive (fino a 10 rate) | Legge 15/2025 |
Tabella 3 – Rateizzazione ordinaria (D.Lgs. 110/2024)
| Anno di presentazione | Massimo rate mensili | Note |
|---|---|---|
| 2025‑2026 | 84 rate | Debito ≤ 120.000 €; possibile proroga fino a 120 rate in caso di difficoltà |
| 2027‑2028 | 96 rate | |
| Dal 1° gennaio 2029 | 108 rate | |
| Fino a 120 rate | Su richiesta con comprovata difficoltà | Possibile proroga di pari durata |
Domande frequenti (FAQ)
- Che cos’è il pignoramento presso terzi?
È la procedura con cui un creditore (pubblico o privato) vincola i crediti che il debitore vanta verso terzi (banca, datore di lavoro, inquilino) e ordina al terzo di versare le somme al creditore anziché al debitore. - L’Agenzia delle Entrate può pignorare il conto corrente senza passare dal giudice?
Sì. In virtù dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 l’agente invia un ordine diretto alla banca che obbliga il terzo a trattenere le somme presenti e quelle che affluiscono entro 60 giorni . - Quali somme sul conto non sono pignorabili?
Le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale se il versamento è avvenuto prima del pignoramento . L’ultimo emolumento accreditato non è pignorabile . - Il prelievo sullo stipendio può superare il quinto?
No. Per debiti fiscali il limite è un quinto del netto; nel pignoramento esattoriale la trattenuta è ridotta a un decimo o a un settimo per importi fino a 5 mila euro . - Come si impugna il pignoramento se manca la notifica della cartella?
Occorre proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dimostrando l’omessa notifica del titolo esecutivo; il giudice può sospendere il pignoramento e dichiarare l’inesistenza del credito. - Se AdER non deposita la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni, cosa succede?
Il pignoramento è inefficace; il debitore può chiedere al giudice di dichiararne l’inefficacia. La Cassazione ha confermato che la sanzione è l’estinzione del processo . - Cosa fare se il prelievo è superiore al dovuto?
È possibile rivolgersi al giudice dell’esecuzione per far dichiarare la parziale inefficacia del pignoramento e ottenere il rimborso delle somme eccedenti . - Il pignoramento può colpire la prima casa?
Solo se il debito supera 120 mila euro, è stata iscritta ipoteca e sono trascorsi sei mesi; la prima casa non di lusso dove il debitore risiede è impignorabile . - Cosa significa discarico automatico delle cartelle?
Dal 2025 i ruoli non riscossi entro cinque anni vengono restituiti all’ente creditore. Il debito non è estinto ma l’ente dovrà procedere autonomamente; non si applica ai ruoli con procedure esecutive pendenti . - In cosa consiste la riammissione alla rottamazione quater?
Chi è decaduto per mancato pagamento delle rate 2024 può presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e versare le rate arretrate entro luglio 2025; potrà pagare il residuo in dieci rate . - È possibile sospendere il fermo amministrativo del veicolo?
Sì, presentando un’istanza di sospensione o aderendo a un piano di rateizzazione; il fermo può essere revocato anche in caso di prescrizione del debito . - Cosa succede se il datore di lavoro non versa le somme pignorate?
Il terzo è responsabile in solido con il debitore per le somme dovute; può essere condannato a pagare quanto non versato, oltre interessi e sanzioni. - Posso scegliere il gestore della crisi?
No. Il gestore è nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi; il debitore può però farsi assistere da un avvocato di fiducia . - Quali debiti restano esclusi dall’esdebitazione?
I debiti per alimenti, le multe e le sanzioni penali non vengono cancellati; il debitore resta obbligato a pagarli . - Quanto dura la liquidazione controllata?
La durata è stata ridotta a tre anni dal Decreto Correttivo Ter ; al termine si può ottenere l’esdebitazione anche se i creditori non sono stati integralmente soddisfatti. - Cosa prevede la composizione negoziata?
Permette all’imprenditore in crisi di nominare un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori e propone soluzioni di risanamento . Può sfociare in accordi stragiudiziali, transazioni fiscali o cessioni di azienda. - Il piano del consumatore può includere debiti professionali?
No. La Corte ha precisato che anche un piccolo debito estraneo all’attività di consumo rende la procedura inammissibile . - L’esdebitazione può essere concessa senza soddisfare i creditori?
Sì. La Cassazione ha affermato che non è richiesto il pagamento di una soglia minima ai creditori per accedere all’esdebitazione . - Quando conviene aderire alla rottamazione?
Quando il debito è composto principalmente da sanzioni e interessi; la definizione agevolata consente di pagare solo il capitale . - Posso presentare più domande di rateizzazione?
In caso di aggravamento della situazione economica è possibile chiedere una nuova rateizzazione; l’agente valuterà l’ISEE o l’indice di liquidità per concedere un nuovo piano .
Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Pignoramento di conto corrente
Supponiamo che Tizio abbia un debito con AdER di 8 000 € e possieda un conto corrente con saldo 6 000 €. L’agente notifica l’atto di pignoramento alla banca il 10 gennaio 2025. La banca blocca immediatamente il saldo (6 000 €) e, nei successivi sessanta giorni, accredita sul conto lo stipendio di febbraio (1 800 €) e marzo (1 800 €). Ai sensi dell’art. 72‑bis, il vincolo si estende anche alle somme accreditate nei 60 giorni: la banca dovrà versare ad AdER 6 000 € + 1 800 € + 1 800 € = 9 600 €, ma siccome il debito è di 8 000 €, trasferirà solo 8 000 € entro il 10 marzo 2025. Il conto residuo tornerà disponibile per 1 600 €. Se il debitore presenta opposizione e ottiene una sospensione entro i 60 giorni, la banca dovrà sbloccare le somme.
Simulazione 2 – Pignoramento dello stipendio
Caia percepisce uno stipendio netto mensile di 2 200 €. Riceve un pignoramento esattoriale per un debito di 15 000 €. Ai sensi dell’art. 72‑ter, l’agente può prelevare 1/10 perché l’importo è inferiore a 2.500 € . Il datore di lavoro tratterrà quindi 220 € al mese e li verserà ad AdER fino alla concorrenza di 15 000 €. Se Caia avesse percepito 3 000 €, la trattenuta sarebbe 1/7 (circa 428,57 €). Per importi superiori a 5 000 €, la trattenuta è 1/5 (20 %).
Simulazione 3 – Piano del consumatore
Giovanni, dipendente con stipendio di 1 500 €, ha debiti per 50 000 € verso banche e AdER. Tramite lo Studio Monardo, presenta all’OCC un piano del consumatore che prevede: pagamento di 30 000 € in 5 anni (500 € al mese) finanziato con lo stipendio; stralcio del restante 20 000 €; moratoria di un anno per i creditori privilegiati; mantenimento della casa (unica abitazione). Il tribunale omologa il piano verificandone fattibilità e meritevolezza. Giovanni paga regolarmente e, al termine, ottiene l’esdebitazione. Se avesse avuto un piccolo debito professionale, il piano sarebbe stato inammissibile .
Conclusione
La procedura di pignoramento esattoriale è un meccanismo rapido ed efficace per la riscossione dei tributi, ma comporta numerose insidie per il debitore. La notifica dell’atto ex art. 72‑bis produce un effetto immediato sui crediti verso terzi e consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di prelevare somme anche dopo la notifica . Tuttavia la normativa vigente, interpretata dalla giurisprudenza recente, offre numerose tutele: limiti di pignorabilità , impignorabilità della prima casa , inefficacia del pignoramento per vizi formali , possibilità di rateizzare fino a 120 rate , definizioni agevolate e strumenti di sovraindebitamento. Le procedure come il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata consentono di ristrutturare o cancellare i debiti, mentre la composizione negoziata offre alle imprese in crisi un percorso di risanamento .
Agire tempestivamente è fondamentale: verificare subito la regolarità dell’atto, far valere le eccezioni e valutare gli strumenti deflattivi può impedire il prelievo o ridurre il debito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare mettono a disposizione esperienza e competenze per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi, presentare opposizioni efficaci, elaborare piani di rientro o di ristrutturazione, assistere nella composizione negoziata e ottenere l’esdebitazione.
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