Accertamento fiscale a una profumeria: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un’attività di profumeria significa operare in un settore dinamico dove l’acquisto di merce, la gestione del magazzino e la vendita al dettaglio devono essere accompagnati da una corretta contabilità. Il fisco vigila attentamente su queste attività: i corrispettivi telematici consentono di tracciare ogni vendita e la particolare struttura dei costi rende frequente l’applicazione di metodi analitici-induttivi per ricostruire i ricavi. Una verifica fiscale mal gestita può comportare sanzioni, accertamenti induttivi e addirittura denunce penali per reati tributari. Le conseguenze sono pesanti: dall’iscrizione a ruolo del debito al pignoramento dei conti, dalle ipoteche immobiliari al sequestro del negozio. Per questo motivo chi riceve un avviso di accertamento deve reagire subito, avvalendosi dell’assistenza di professionisti esperti in materia tributaria.

Perché questo tema è importante

Nella prassi quotidiana capita che le profumerie vengano sottoposte a verifiche fiscali mirate: l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati dei corrispettivi telematici con le fatture elettroniche, analizza la coerenza con gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e utilizza algoritmi statistici. Se emergono anomalie (margini troppo elevati o troppo bassi, alta incidenza di spese rispetto ai ricavi, mancata emissione di scontrini), l’ufficio può procedere a un accertamento analitico-induttivo presupponendo maggiori ricavi sulla base di studi di settore. In tale contesto è fondamentale conoscere:

  • I termini entro i quali l’amministrazione può notificare l’accertamento. L’art. 43, D.P.R. 600/1973 prevede cinque anni per l’accertamento delle imposte sui redditi, sette anni in caso di dichiarazione omessa, con una nuova norma che estende a otto anni la possibilità di recuperare aiuti di Stato illegittimi . Per l’IVA l’art. 57, D.P.R. 633/1972 stabilisce analoghi termini .
  • L’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto nel 2024 con l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), che impone all’ufficio di instaurare un dialogo con il contribuente prima di emanare un atto impositivo e concede almeno 60 giorni per le controdeduzioni .
  • Le procedure deflative come l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), l’acquiescenza con riduzione delle sanzioni, il ravvedimento operoso speciale (L. 197/2022) che consente di regolarizzare violazioni sino al 31.12.2021 versando 1/18 del minimo edittale , e la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione.
  • La recente giurisprudenza della Cassazione, che ha chiarito il diritto di dedurre costi presunti nell’accertamento analitico‑induttivo , l’obbligo del contraddittorio anche per gli accertamenti “a tavolino” , l’onere della prova nelle operazioni con fornitori fittizi , il controllo sul raddoppio dei termini di accertamento e altri precedenti rilevanti per le imprese commerciali.

Presentazione dello studio legale

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze in diritto tributario e bancario attivi su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questo background consente di offrire assistenza integrata sia in sede giudiziale (ricorsi alla Commissione Tributaria, opposizioni a cartelle) sia in sede stragiudiziale (trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro, accordi di ristrutturazione).

L’Avv. Monardo e il suo staff forniscono:

  • Analisi dell’atto: verifica della legittimità formale e sostanziale (motivi, contraddittorio, notifiche, decadenza).
  • Pre‑contenzioso: presentazione di memorie difensive e richieste di annullamento in autotutela.
  • Accertamento con adesione e definizioni agevolate: predisposizione dell’istanza e negoziazione di un accordo per ridurre sanzioni e interessi.
  • Ricorsi e sospensioni: redazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria, istanza di sospensione dell’esecuzione, difesa nelle fasi di giudizio.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione di dilazioni con l’agente della riscossione, accesso a rottamazioni e rateizzazioni, predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione (Codice della crisi d’impresa).
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: protezione del patrimonio da ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e gestione del contenzioso con banche e fornitori.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Termini di accertamento e decadenza

Per comprendere la legittimità dell’accertamento notificato a una profumeria bisogna innanzitutto verificare se l’atto è stato emesso entro i termini previsti dalla legge.

1.1.1 Imposte sui redditi – art. 43 D.P.R. 600/1973

La norma stabilisce che l’avviso di accertamento per le imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine è di sette anni . La legge consente di emettere accertamenti integrativi, se emergono nuovi elementi, fino allo spirare del termine di decadenza . Dal 2024 è stato introdotto il comma 2‑bis che estende gli accertamenti a otto anni quando devono essere recuperati aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il diritto UE .

Il termine quinquennale può essere ridotto di due anni per i soggetti che adottano la fatturazione elettronica e che effettuano pagamenti solo con mezzi tracciati, in base alle novità introdotte dal 2024 (c.d. “norma premiale”): pertanto, le profumerie che utilizzano regolarmente tali strumenti beneficiano di tempi di accertamento più brevi.

1.1.2 IVA – art. 57 D.P.R. 633/1972

Per le operazioni ai fini IVA, l’ufficio può notificare l’accertamento entro cinque anni dalla dichiarazione, o entro sette anni in caso di dichiarazione omessa o nulla . Anche qui è ammessa l’emissione di avvisi integrativi entro gli stessi termini.

1.1.3 Raddoppio dei termini in presenza di reato

Quando la violazione configura un reato tributario (ad es. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false – art. 2 D.Lgs. 74/2000 – o altri artifici – art. 3), la normativa consente il raddoppio dei termini di accertamento, purché l’Amministrazione presenti tempestivamente la denuncia penale. La Cassazione ha ribadito che la valutazione della rilevanza penale deve essere compiuta al momento della violazione e al momento della redazione del processo verbale e della trasmissione della notizia di reato; eventuali modifiche legislative successive non incidono sul legittimo raddoppio .

1.1.4 Contraddittorio endoprocedimentale – art. 6‑bis Statuto del contribuente

Il principio del contraddittorio preventivo è oggi una delle garanzie fondamentali. L’art. 6‑bis, introdotto dalla legge delega per la riforma fiscale e applicabile a tutti gli atti emessi dal 2024, dispone che ogni atto suscettibile di impugnazione deve essere preceduto da una comunicazione dell’amministrazione al contribuente. Quest’ultimo ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti, e l’Agenzia deve motivare la valutazione delle controdeduzioni . L’omissione del contraddittorio rende l’atto annullabile; secondo le Sezioni Unite della Cassazione, non è più necessaria la prova che l’esito sarebbe stato diverso (non occorre la c.d. “prova di resistenza”) . Tale obbligo si applica anche agli accertamenti “a tavolino” e agli accertamenti parziali, salvo le ipotesi di urgenza indicate dalla legge.

1.1.5 Presunzioni da movimenti bancari – art. 32 D.P.R. 600/1973 e Corte costituzionale

L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente all’ufficio di presumere che i versamenti o prelievi non giustificati dai conti bancari siano ricavi non dichiarati. Tuttavia la Corte costituzionale (sentenza n. 10/2023) ha chiarito che, quando il fisco presume che i prelievi bancari siano ricavi, il contribuente può dedurre costi in via presuntiva e fornire anche una prova indiziaria per neutralizzare la presunzione . La Cassazione, con l’ordinanza 19574/2025, ha recepito tale orientamento riconoscendo che, in accertamento analitico-induttivo, il contribuente può calcolare una percentuale di costi sui ricavi presunti .

1.1.6 Reati tributari (D.Lgs. 74/2000)

Le norme penali di riferimento sono gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000. L’art. 2 punisce con la reclusione da 4 a 8 anni chi utilizza fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere l’imposta . La pena è ridotta se l’ammontare dei falsi è inferiore a 100.000 €. L’art. 3 punisce chi realizza una dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con reclusione da 3 a 8 anni, con soglie di punibilità legate all’evasione di oltre 50.000 € .

1.1.7 Procedura di accertamento con adesione – D.Lgs. 218/1997

Il decreto legislativo 218/1997 regola l’accertamento con adesione (ACO), procedura che consente di definire l’accertamento prima del contenzioso. L’art. 6 stabilisce che il contribuente può presentare una richiesta di ACO dopo la notifica del verbale di verifica o dell’avviso di accertamento ma prima del ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del cosiddetto “invito al contraddittorio” oppure entro il termine per impugnare. La presentazione dell’istanza sospende i termini per proporre ricorso per 90 giorni, ma non sono ammesse ulteriori richieste se quella precedente è stata rigettata .

L’art. 15 disciplina la acquiescenza: se il contribuente rinuncia all’impugnazione e paga l’imposta, le sanzioni sono ridotte a un terzo (non meno di un quarto del minimo). Se l’avviso non è stato preceduto da contraddittorio, le sanzioni possono essere ridotte della metà .

1.1.8 Termini per il ricorso – art. 21 D.Lgs. 546/1992

Il ricorso contro l’accertamento va proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Il termine è sospeso durante la procedura di accertamento con adesione e, dal 2026, l’art. 21 è destinato a essere abrogato e sostituito da nuove regole di impugnazione (riforma del contenzioso tributario).

1.1.9 Procedure di mediazione – art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992

Fino al 2023, per le controversie di valore inferiore a 50.000 € era previsto il reclamo e mediazione; il contribuente doveva presentare una proposta conciliativa prima di ricorrere in giudizio. Il regime è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023 . Oggi la mediazione è facoltativa ma resta utile in sede di trattativa per definire il contenzioso con riduzione delle sanzioni.

1.1.10 Rottamazioni e definizioni agevolate

Per le profumerie già sottoposte a riscossione, è fondamentale conoscere le misure di definizione agevolata dei debiti tributari. La cosiddetta rottamazione quater (art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022 e successivi proroghe) consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese di notifica, senza interessi e sanzioni. L’Iusletter e varie circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti hanno chiarito che la definizione può essere rateizzata in 18 rate e che la mancata tempestiva adesione comporta la perdita del beneficio .

È in discussione la rottamazione quinquies, che potrebbe estendere l’ambito temporale ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consentire piani di pagamento in 54 rate bimestrali (nove anni) con un interesse del 4 % . Sono esclusi dalla rottamazione i carichi relativi a dazi doganali, recuperi di aiuti di Stato e importi dovuti per condanne della Corte dei conti .

1.1.11 Ravvedimento operoso speciale – L. 197/2022 e successive proroghe

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto un ravvedimento operoso speciale che permette di regolarizzare violazioni commesse fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, pagando le imposte, gli interessi e le sanzioni nella misura ridotta di 1/18 del minimo edittale . Il versamento poteva essere eseguito entro il 31 marzo 2023 oppure in otto rate trimestrali con interessi del 2 % . La regolarizzazione era ammessa solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non poteva essere utilizzata se le violazioni erano già state contestate con un atto definitivo .

1.1.12 Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 13/2024

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, consente ai titolari di partita IVA (esclusi i forfettari dal 2025) di aderire a un accordo con l’Agenzia delle Entrate che stabilisce in via preventiva il reddito o valore della produzione per due periodi d’imposta. In cambio l’aderente beneficia di stabilità e certezza, protezione da accertamenti analitico‑induttivi e altre premialità. Tuttavia la normativa prevede stringenti condizioni di accesso e numerose cause di decadenza: sono escluse, ad esempio, le imprese condannate per reati tributari nei tre anni precedenti; le violazioni gravi (omessa fatturazione di oltre il 30 % dei ricavi, uso di fatture false) fanno decadere dal concordato; la mancata osservanza dei versamenti concordati entro i termini comporta la perdita di tutti i benefici . Inoltre, occorre presentare dichiarazioni fedeli e rispettare i requisiti soggettivi fissati dagli indici ISA. Chi viene escluso dal CPB dovrà affrontare i controlli ordinari senza le limitazioni dei metodi induttivi.

1.1.13 Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione – Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)

Per le profumerie in difficoltà finanziaria, la normativa sul sovraindebitamento (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019) offre tre strumenti: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata. L’art. 67 prevede che il consumatore, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), possa proporre ai creditori un piano di pagamento rateale, anche con soddisfazione parziale, presentando l’elenco dei creditori, dei beni, delle transazioni straordinarie e delle dichiarazioni fiscali . Questo strumento può risultare decisivo quando il debito fiscale accumulato è insostenibile.

1.1.14 Esperto negoziatore – D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di un procedimento stragiudiziale riservato alle imprese in situazione di squilibrio economico-finanziario ma con concrete prospettive di risanamento. L’accesso avviene tramite una piattaforma telematica e comporta la nomina di un esperto negoziatore indipendente che coadiuva l’imprenditore nelle trattative con i creditori . L’esperto deve essere un professionista iscritto da almeno cinque anni negli albi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro o manager con adeguata esperienza ; deve aver frequentato un corso formativo di 55 ore e possedere i requisiti previsti dall’art. 3, commi 3‑4 del D.L. 118/2021 . Questo strumento può essere utilizzato anche per gestire i debiti fiscali, poiché l’Agenzia delle Entrate può partecipare alle trattative e accettare piani di ristrutturazione concordati.

1.2 Giurisprudenza più recente

Di seguito si riportano le principali sentenze e ordinanze di Cassazione e pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla difesa del contribuente:

DecisioneCorte/entePrincipio affermatoCitazione
Corte costituzionale, sentenza n. 10/2023Corte CostituzionaleNel contesto delle presunzioni derivanti da prelievi bancari (art. 32 D.P.R. 600/1973), il contribuente può sempre fornire prova presuntiva e dedurre costi proporzionali ai ricavi presumibili .Corte cost. n. 10/2023
Cassazione, ordinanza n. 19574/2025Corte di CassazioneIn sede di accertamento analitico-induttivo, anche a fronte di ricostruzioni presuntive dei ricavi, il contribuente può dedurre costi presunti; tale possibilità trova fondamento nella sentenza costituzionale n. 10/2023 .Cass. ord. 19574/2025
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271/2025Corte di CassazioneL’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale si applica a tutti gli accertamenti a tavolino; la mancata instaurazione del contraddittorio rende l’atto annullabile senza necessità della prova di resistenza .Cass. SU 21271/2025
Cassazione, ordinanza n. 24783/2025Corte di CassazioneNel caso di accertamenti analitico-induttivi basati su studi di settore, il contraddittorio è obbligatorio solo se la ricostruzione è fondata esclusivamente su parametri presuntivi. Se l’Agenzia utilizza ulteriori elementi (antieconomicità, ricavi non giustificati), non occorre il contraddittorio; inoltre, per i periodi ante 2024, il contribuente deve dimostrare la concreta utilità del contraddittorio (prova di resistenza) .Cass. ord. 24783/2025
Cassazione, ordinanza n. 26374/2025Corte di CassazioneIn caso di operazioni soggettivamente inesistenti (fornitori fittizi), l’onere della prova ricade inizialmente sull’Amministrazione, che deve dimostrare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o colpa del contribuente; solo successivamente l’onere si sposta sul contribuente per provare la propria buona fede .Cass. ord. 26374/2025
Cassazione, ordinanza n. 5131/2025Corte di CassazioneConferma la legittimità del raddoppio dei termini quando la notizia di reato è trasmessa tempestivamente e ribadisce che la valutazione della rilevanza penale deve essere fatta al momento della violazione e del verbale; le norme successive non retroagiscono .Cass. ord. 5131/2025

Queste pronunce forniscono linee guida concrete per la difesa: la profumeria potrà eccepire la mancanza di contraddittorio, richiedere la deduzione dei costi presunti o contestare la prova dell’amministrazione in caso di operazioni fittizie.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Quando una profumeria riceve un avviso di accertamento o un avviso bonario, è fondamentale seguire una strategia strutturata per evitare errori che potrebbero compromettere la difesa. Di seguito il percorso consigliato.

2.1 Verifica formale dell’atto

  1. Data e modalità di notifica: accertarsi che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza (cfr. supra §1.1). Controllare che la notifica sia avvenuta mediante posta certificata o ufficiale giudiziario secondo le norme vigenti.
  2. Contenuto dell’atto: l’avviso deve indicare l’imposta, le sanzioni, gli interessi, il riferimento alle norme violate e deve contenere un’adeguata motivazione. L’atto deve spiegare i criteri di ricostruzione dei ricavi, i dati utilizzati (studi di settore, movimenti bancari) e ogni presunzione. La motivazione è fondamentale per consentire al contribuente di difendersi; la Cassazione annulla gli atti che non specificano le ragioni della pretesa.
  3. Contraddittorio: verificare se l’ufficio ha inviato una comunicazione preventiva (c.d. PVC o “invito al contraddittorio”) e se ha concesso i 60 giorni per depositare memorie difensive. In mancanza, l’atto può essere impugnato per violazione dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente.
  4. Termini di pagamento: l’avviso indica la possibilità di definire l’atto mediante acquiescenza (pagamento entro 60 giorni con sanzioni ridotte a un terzo) o, se non c’è l’invito al contraddittorio, con sanzioni dimezzate . La scelta va valutata attentamente: pagare senza contestare preclude la possibilità di impugnare.

2.2 Valutazione tecnica e contabile

  1. Analisi dei ricavi presunti: se l’accertamento è analitico-induttivo, occorre verificare la coerenza dei ricavi stimati con i dati reali (fatture di acquisto, ricarico medio, margine di profitto). I costi di acquisto dei profumi possono variare notevolmente; è quindi possibile dimostrare, con documentazione e analisi di mercato, che l’utile effettivo è inferiore a quanto presunto.
  2. Deduzione dei costi presuntivi: in base alla sentenza Corte cost. 10/2023 e all’ordinanza Cass. 19574/2025, il contribuente può calcolare una percentuale di costi sui ricavi presunti, ad esempio applicando il mark‑up medio dell’azienda o del settore . Tale deduzione va dimostrata con parametri oggettivi (prezzi di acquisto, rimanenze, spese di personale).
  3. Controllo dei movimenti bancari: quando l’accertamento si basa su versamenti e prelievi, verificare che tali movimenti siano correlati alla gestione del negozio o a operazioni personali (ad esempio, prelievi per pagare fornitori o impiegati). Documentare la provenienza delle somme è essenziale per superare la presunzione di ricavi non dichiarati.
  4. Verifica dei fornitori: in presenza di contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, raccogliere prove della genuinità dei fornitori (contratti, corrispondenza, pagamenti tracciati) per dimostrare la buona fede. La Cassazione richiede che l’Agenzia provi la fittizietà dell’operazione prima che l’onere passi al contribuente .

2.3 Scelta della procedura deflativa

  1. Accertamento con adesione: se emergono margini di accordo, è possibile presentare entro il termine per impugnare (60 giorni) una istanza di accertamento con adesione. La richiesta sospende i termini di ricorso per 90 giorni . Durante il contraddittorio, si negozia la riduzione delle sanzioni (1/3) e si può ottenere una rateizzazione fino a 8 rate trimestrali. L’adesione evita contenzioso e riduce l’aggravio di interessi.
  2. Acquiescenza: se l’atto non presenta vizi e il contribuente vuole chiudere subito la contestazione, può pagare entro 60 giorni avvalendosi della riduzione delle sanzioni a un terzo . Occorre però valutare con un professionista se la pretesa è corretta; l’acquiescenza preclude l’impugnazione.
  3. Ravvedimento operoso: se le violazioni riguardano omissioni formali o sostanziali, la profumeria può regolarizzare tramite ravvedimento operoso ordinario o, se rientrante nei periodi ammessi, tramite ravvedimento speciale (1/18 delle sanzioni) . È necessario che la violazione non sia già stata contestata e che sia stata presentata la dichiarazione; i pagamenti possono essere dilazionati, ma il mancato versamento di una rata fa decadere dal beneficio .
  4. Rottamazioni e rateizzazioni: per gli avvisi già iscritti a ruolo, è possibile aderire a definizioni agevolate come la rottamazione quater o presentare un’istanza di rateizzazione ordinaria all’Agente della riscossione. La rottamazione consente di pagare solo capitale e spese senza interessi e sanzioni ; la mancata adesione o il mancato pagamento di una rata fa decadere dal beneficio con ripresa integrale delle sanzioni.
  5. Concordato preventivo biennale: se la profumeria rientra tra i soggetti ISA con ricavi inferiori a 5,16 milioni di euro, può valutare l’adesione al CPB. Occorre però considerare che eventuali irregolarità o violazioni gravi provocano la decadenza . Il CPB conviene a chi prevede di dichiarare un reddito stabile e vuole evitare accertamenti induttivi; non conviene se l’impresa ha ampie oscillazioni di margini o se si avvalgono di strategie di pianificazione fiscale.

2.4 Preparazione e presentazione del ricorso

Se l’accertamento presenta vizi o la profumeria ritiene la pretesa infondata, occorre predisporre un ricorso alla Corte di giustizia tributaria (Commissione tributaria). La procedura comprende:

  1. Redazione del ricorso: il ricorso deve contenere i fatti, i motivi di diritto (violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione del contraddittorio), la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto e, se del caso, l’istanza di sospensione dell’esecuzione.
  2. Notifica all’ufficio: il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto ; la notifica può avvenire tramite posta certificata o ufficiale giudiziario. Una copia deve essere depositata, con le prove e il contributo unificato, presso la Corte di giustizia tributaria competente.
  3. Istanza di sospensione: per evitare l’esazione durante il giudizio, è opportuno chiedere la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992), dimostrando il danno grave e irreparabile e la fondatezza della pretesa. La Corte può sospendere in tutto o in parte il pagamento fino alla decisione.
  4. Produzione di prove: allegare documenti contabili, estratti conto, fatture, contratti, perizie e testimonianze. In sede di giudizio, è possibile chiedere la CTU contabile per dimostrare la congruità dei ricavi.
  5. Udienza e decisione: la Corte valuta la fondatezza del ricorso. In caso di vittoria, l’atto viene annullato e l’Agenzia deve rimborsare le spese. In caso di soccombenza, è possibile appellare la decisione entro 60 giorni. L’assistenza di un avvocato cassazionista esperto in materia tributaria è determinante.

3. Difese e strategie legali specifiche per le profumerie

Le profumerie presentano caratteristiche peculiari (alto valore unitario della merce, ricarichi diversificati, promozioni) che devono essere considerate nel definire le strategie difensive. Di seguito le principali linee di azione.

3.1 Contestare il metodo induttivo e rideterminare i ricavi

Se l’accertamento è fondato su studi di settore o ISA, la profumeria può eccepire l’inapplicabilità del metodo in quanto non tiene conto delle specificità dell’impresa (marche di lusso con margini elevati, politiche di sconto, vendite online, promozioni). È possibile produrre:

  1. Analisi comparativa: confrontare i margini reali dell’azienda con quelli del settore, evidenziando le differenze.
  2. Prova contraria presuntiva: dimostrare, anche con elementi presuntivi, che i ricavi presunti sono irrealistici e che l’applicazione dei parametri ISA porterebbe alla chiusura dell’esercizio.
  3. Deduzione dei costi: come visto, grazie alla giurisprudenza più recente, è possibile richiedere la deduzione di costi presunti calcolati percentualmente sui ricavi . Nelle profumerie si può applicare un coefficiente medio di ricarico (ad esempio 40 %) e dimostrare che le spese di acquisto e di gestione assorbono buona parte dei ricavi.

3.2 Eccepire l’illegittimità del contraddittorio

Se l’atto non è stato preceduto dall’invito a contraddittorio, oppure se l’Agenzia non ha valutato le osservazioni della profumeria, l’atto è annullabile. La difesa richiede di dimostrare l’assenza del contraddittorio e di richiamare l’art. 6‑bis e la giurisprudenza delle Sezioni Unite . In caso di accertamenti precedenti al 2024, occorre però provare in concreto che la mancata instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto incidere sull’esito (prova di resistenza) .

3.3 Smontare le presunzioni bancarie

Nelle profumerie è frequente che i titolari prelevino contante dalle casse per pagare fornitori o spese di rappresentanza. Se l’Agenzia assume che tali prelievi siano ricavi non dichiarati, occorre dimostrare:

  • Tracciabilità: documentare le uscite con ricevute, bonifici o scontrini. Dimostrare che i prelievi sono stati usati per l’acquisto di merce o per spese aziendali.
  • Percentuale di costi: applicare la regola della Corte costituzionale n. 10/2023, deducendo i costi dal totale presunto . L’analisi contabile può dimostrare l’assorbimento di buona parte dei prelievi in costi.
  • Prova indiziaria: eventuali dichiarazioni di fornitori, contratti di locazione, listini prezzi dimostrano la congruità dei flussi bancari.

3.4 Contestare operazioni inesistenti

L’ufficio può sostenere che la profumeria abbia utilizzato fatture emesse da fornitori fittizi per gonfiare i costi e abbattere l’IVA. In questo caso, la difesa si basa su:

  1. Onere della prova: come afferma la Cassazione , l’Amministrazione deve dimostrare che il fornitore è inesistente o che l’operazione è fittizia e che il contribuente ne era consapevole.
  2. Documentazione: fornire contratti, ordini, corrispondenza, consegne, pagamenti tracciati per provare la realtà delle operazioni.
  3. Diligenza: dimostrare di aver verificato la partita IVA del fornitore, di aver consultato i registri VIES e Banca dati Intra. La giurisprudenza riconosce la buona fede quando il contribuente ha posto in essere controlli ragionevoli.

3.5 Altre eccezioni procedurali

  1. Invalidità della notifica: se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato, a un soggetto diverso dall’effettivo titolare o oltre il termine, è nullo.
  2. Difetto di motivazione: la motivazione dell’atto deve essere completa e specifica; non è sufficiente rinviare a verbali generici o a dati non allegati.
  3. Difetto di delega: gli accertamenti firmati da funzionari privi di legittima delega sono nulli.
  4. Competenza territoriale: l’avviso deve essere emesso dall’ufficio competente in base al domicilio fiscale della profumeria; la violazione può essere eccepita.

3.6 Strategie penali e tutela del patrimonio

Quando l’accertamento è accompagnato da una segnalazione per reati tributari (fatture false, dichiarazione fraudolenta), occorre predisporre una difesa penalistica coordinata con quella tributaria:

  • Valutare la presenza di elementi oggettivi: se l’importo delle fatture false è inferiore a 100.000 €, la pena è ridotta . Occorre verificare se le soglie di punibilità sono superate.
  • Richiedere l’archiviazione: presentare memorie al Pubblico Ministero dimostrando l’insussistenza della condotta fraudolenta o l’assenza del dolo (ad esempio, in caso di fornitore fittizio non conosciuto dal contribuente).
  • Procedere alla definizione: se i reati sono regolarizzati prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il reato può essere estinto per definizione agevolata (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Ciò comporta il pagamento integrale del debito e una sanzione penale ridotta.
  • Tutela del patrimonio: per evitare pignoramenti e ipoteche, valutare l’adesione a misure concorsuali come accordi di ristrutturazione (art. 68 Codice della crisi) o il ricorso all’esperto negoziatore. Questi strumenti consentono di sospendere le azioni esecutive e di trattare con il fisco un piano di pagamento sostenibile.

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

4.1 Accertamento con adesione e acquiescenza

L’accertamento con adesione è la procedura per eccellenza per evitare un contenzioso lungo e costoso. Ecco i passaggi:

  1. Istanza: la richiesta va presentata all’ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito al contraddittorio o entro il termine per proporre ricorso .
  2. Contraddittorio: si svolge un incontro con i funzionari fiscali nel quale si discutono le contestazioni; la profumeria può proporre rideterminazioni dei ricavi e deduzioni di costi.
  3. Atto di adesione: se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3 e l’imposta può essere rateizzata (di norma fino a 8 rate trimestrali).
  4. Effetti: l’atto di adesione preclude successivi accertamenti sullo stesso periodo e impedisce l’impugnazione dell’avviso se non per vizi propri dell’atto di adesione.

L’acquiescenza può essere una soluzione quando l’atto non presenta vizi sostanziali. Pagando entro 60 giorni si ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo ; se l’avviso non è stato preceduto da contraddittorio, la sanzione è dimezzata.

4.2 Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Il ravvedimento operoso ordinario (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare violazioni dichiarative o omessi versamenti con sanzioni ridotte in base alla tempestività. Per le profumerie può essere utile in caso di errata compilazione della dichiarazione o di mancato versamento dell’IVA.

Il ravvedimento operoso speciale è stato introdotto dalla L. 197/2022 e permette di definire violazioni fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 pagando una sanzione pari a 1/18 del minimo . È ammesso solo per i tributi amministrati dall’Agenzia e non è applicabile se la violazione è già stata contestata . Il pagamento può avvenire in otto rate trimestrali; la decadenza comporta la perdita della rateizzazione e l’applicazione di sanzioni del 30 % e interessi del 4 % .

4.3 Definizioni agevolate dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione)

Le profumerie che hanno già ricevuto cartelle esattoriali possono aderire alle definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio 2023 e successive modifiche. La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al giugno 2022: pagando solo il capitale e le spese di notifica si azzerano interessi e sanzioni . È possibile pagare in un’unica soluzione o in 18 rate; la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e il fermo amministrativo. La mancanza di pagamento di una rata comporta la decadenza.

La prevista rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026) estenderebbe l’arco temporale fino al 31 dicembre 2023 e permetterebbe un piano di 54 rate bimestrali con interessi al 4 %; sono esclusi i carichi relativi a importi dovuti per aiuti di Stato e condanne della Corte dei conti . La misura richiede la regolarità delle dichiarazioni e potrebbe imporre l’obbligo di presentare il modello Redditi anche ai forfettari. È importante valutare con un professionista la convenienza prima di aderire.

4.4 Concordato preventivo biennale

Il CPB è un istituto complesso. Per le profumerie in regime ordinario con ricavi non superiori a 5,16 milioni, consente di concordare con l’Agenzia il reddito imponibile per due anni. I principali aspetti sono:

  • Adesione: presentazione telematica dell’istanza entro i termini stabiliti (per il biennio 2024‑2025 era il 31 ottobre 2024, poi prorogato); nel 2025 potranno accedervi solo i contribuenti ISA e i forfettari che sono usciti dal regime nel 2024.
  • Determinazione del reddito: l’Agenzia propone un reddito basato su algoritmi; l’impresa può accettare o proporre una rettifica minima. Una volta accettato, il reddito è vincolante e non può essere variato, anche se l’attività subisce flessioni.
  • Cause di esclusione e decadenza: condanne per reati tributari (art. 74/2000), omesse dichiarazioni, variazioni eccedenti il 30 % dei ricavi, mancata comunicazione di dati ISA, tre violazioni di memorizzazione dei corrispettivi (D.Lgs. 471/1997) fanno perdere il beneficio .
  • Effetti: esonero da controlli analitico-induttivi, ma non da controlli formali o sostanziali (l’Amministrazione può comunque effettuare verifiche su fatture false).
  • Incompatibilità con altri istituti: chi aderisce al CPB non può usufruire di alcuni ravvedimenti; la decadenza comporta la richiesta retroattiva delle imposte e dei contributi non versati.

4.5 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (sovraindebitamento)

Se il debito fiscale e bancario è elevato e la profumeria (specialmente se gestita come ditta individuale) non riesce a far fronte ai pagamenti, può ricorrere agli strumenti previsti dal Codice della crisi:

  1. Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa o che svolgono piccoli esercizi commerciali; consente di proporre ai creditori un piano di pagamento rateale con eventuale stralcio parziale, previa attestazione di meritevolezza. Il piano deve contenere l’elenco dei creditori, l’indicazione dei beni, delle entrate e delle spese essenziali .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato agli imprenditori commerciali; permette di definire con i creditori un accordo omologato dal tribunale in cui i debiti vengono ridotti e pagati secondo le disponibilità. L’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore e può accettare il piano se garantisce una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione.
  3. Liquidazione controllata: se non vi sono prospettive di risanamento, è possibile accedere alla liquidazione controllata, che consente di cancellare i debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio.

4.6 Composizione negoziata della crisi e ruolo dell’esperto negoziatore

Per le profumerie organizzate in forma di società o con debiti significativi, la composizione negoziata rappresenta un’alternativa importante. Introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel Codice della crisi, permette all’imprenditore di essere affiancato da un esperto negoziatore che facilita le trattative con i creditori. L’esperto è un professionista indipendente iscritto in apposito elenco e nominato dalla camera di commercio . Per accedere:

  1. Richiesta tramite portale: l’imprenditore presenta istanza sulla piattaforma nazionale, allegando informazioni economiche e un piano di risanamento preliminare.
  2. Nomina dell’esperto: la camera di commercio nomina l’esperto tra quelli con i requisiti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, manager con esperienza) .
  3. Trattative: l’esperto convoca i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, e propone soluzioni (rateazioni, conversione del debito, rinuncia parziale). Le misure possono comprendere la moratoria dei debiti fiscali e la richiesta di nuovi finanziamenti prededucibili.
  4. Omologazione eventuale: se si trova un accordo, questo può essere omologato dal tribunale e diventare vincolante. In caso contrario, si può accedere alle procedure di liquidazione del Codice della crisi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Evitare errori banali è cruciale. Ecco i principali sbagli che una profumeria deve evitare quando riceve un accertamento:

  1. Ignorare l’atto: non prendere iniziative pensando che “si risolverà da solo” è il peggiore degli errori. I termini decorrono dalla notifica e, una volta scaduti, l’atto diventa definitivo.
  2. Pagare senza verificare: spesso l’Agenzia calcola le imposte basandosi su presunzioni errate. Pagare subito preclude la possibilità di ottenere riduzioni o di contestare vizi formali.
  3. Non chiedere il contraddittorio: se non si presenta memoria difensiva entro i 60 giorni previsti, si perde l’occasione di evidenziare errori e di ottenere un annullamento in autotutela.
  4. Omettere documentazione: non fornire prove (contratti, fatture, estratti conto) fa apparire la posizione debole. Meglio raccogliere tutta la documentazione prima del contraddittorio.
  5. Fidarsi di consigli generici: ogni accertamento è diverso. È necessario un professionista esperto che valuti la situazione specifica, soprattutto per le profumerie che hanno molte voci di costo.
  6. Trascurare le soluzioni alternative: non considerare strumenti come l’accertamento con adesione, la rottamazione o il ravvedimento può portare a pagare più del dovuto.
  7. Confondere IVA e imposte dirette: la ricostruzione dei ricavi incide sia sull’IVA sia sulle imposte sui redditi. È necessario distinguere i due profili e verificare se il termine di decadenza è diverso (ad esempio, sette anni per dichiarazione IVA omessa ).

Consigli pratici per difendersi

  • Conservare i documenti: registri IVA, libri contabili, estratti conto bancari, contratti di fornitura, scontrini e ricevute devono essere conservati per almeno dieci anni. In caso di controllo, fornirli tempestivamente rafforza la difesa.
  • Registrare i prelievi: se si preleva contante per pagare fornitori, annotare la causale e farsi rilasciare ricevute; questo riduce il rischio che l’ufficio presuma ricavi non dichiarati.
  • Utilizzare pagamenti tracciati: pagare fornitori e dipendenti con bonifici o carte permette di ricostruire i flussi e riduce la possibilità di contestazioni.
  • Verificare i fornitori: controllare la regolarità dei fornitori (partita IVA attiva, iscrizione VIES, reputazione) e conservare la corrispondenza. In caso di contestazioni, la buona fede documentata può salvare dall’accusa di frode .
  • Richiedere sempre il contraddittorio: se non arriva l’invito, inviare una richiesta scritta di confronto. Segnalare all’Agenzia eventuali errori prima dell’emissione dell’avviso.
  • Affidarsi a professionisti: la materia tributaria è complessa. Un avvocato e un commercialista specializzati in contenzioso tributario possono individuare i vizi dell’atto e negoziare soluzioni vantaggiose.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini di accertamento e strumenti difensivi

AmbitoNormativaTermini di decadenzaPossibilità di riduzioneStrumento difensivo
Imposte sui redditiArt. 43 D.P.R. 600/19735 anni dalla dichiarazione; 7 anni se la dichiarazione è omessa; 8 anni per recupero di aiuti di StatoRiduzione di 2 anni con fatturazione elettronica e pagamenti tracciatiContraddittorio, accertamento con adesione, ricorso
IVAArt. 57 D.P.R. 633/19725 anni (dichiarazione presentata); 7 anni (dichiarazione omessa)Riduzione di 2 anni con fatturazione elettronicaContraddittorio, ACO, ricorso
Raddoppio dei terminiArt. 1, comma 132 L. 208/2015, art. 2‑3 D.Lgs. 74/2000Il termine quinquennale/septennale si raddoppia in presenza di reati tributari; la denuncia penale deve essere presentata tempestivamenteNon applicabileEccezione di mancanza di denuncia o insussistenza del reato
ContraddittorioArt. 6‑bis L. 212/200060 giorni per presentare memorieNon applicabileEccezione di nullità/annullabilità per mancata instaurazione
RicorsoArt. 21 D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notificaSospensione di 90 giorni per ACORicorso con richiesta di sospensione

6.2 Strumenti di definizione e condizioni

StrumentoRiferimento normativoCondizioni di accessoBeneficiScadenze
Accertamento con adesione (ACO)D.Lgs. 218/1997, art. 6Istanza entro 30 giorni dall’invito o entro il termine per impugnare; versamento di un terzo delle sanzioniRiduzione sanzioni a 1/3; rateizzazione fino a 8 rate; preclusione a successivi accertamentiEntro 90 giorni dalla richiesta si definisce l’atto
AcquiescenzaArt. 15 D.Lgs. 218/1997Rinuncia all’impugnazione e pagamento dell’imposta entro 60 giorniSanzioni ridotte a 1/3 o metà se non vi è stato contraddittorioTermine di pagamento: 60 giorni dalla notifica
Ravvedimento operoso specialeL. 197/2022, art. 1 commi 174‑178Violazioni commesse entro 31.12.2021; presentazione della dichiarazione; violazioni non ancora contestateSanzioni ridotte a 1/18 del minimo ; pagamento in 8 rate con interessi 2 %Prima rata entro 31.3.2023 o data di riapertura (proroghe successive)
Rottamazione quaterL. 197/2022 art. 1 commi 231‑252Carichi affidati dal 1.1.2000 al 30.6.2022; presentazione della domandaEliminazione di sanzioni e interessi; pagamento del solo capitaleScadenze per il 2023‑2024; rate fino a 18 (5 anni)
Rottamazione quinquies (proposta)Legge di bilancio 2026 (bozza)Carichi fino al 31.12.2023; contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni; esclusi aiuti di Stato e condanne Corte dei contiRateizzazione fino a 54 rate; interessi al 4 %Domanda prevista per il 2026
Concordato preventivo biennale (CPB)D.Lgs. 13/2024Soggetti ISA, ricavi ≤ 5,16 milioni; regolarità contributiva; nessuna condanna per reati tributari; continuità dichiarativaFissazione anticipata del reddito; protezione da accertamenti analitico‑induttivi; aliquota d’imposta certaAdesione entro ottobre dell’anno precedente; valido per due periodi d’imposta
Piano del consumatoreD.Lgs. 14/2019 art. 67Persone fisiche sovraindebitate; assenza di malafede; proposta redatta con OCCPossibile stralcio dei debiti; sospensione delle esecuzioniPresentazione al tribunale, nomina del giudice delegato
Accordo di ristrutturazioneD.Lgs. 14/2019Imprenditori commerciali in crisi; proposta con 60 % dei creditori favorevoliRiduzione dei debiti, sospensione delle azioni esecutiveOmologazione del tribunale
Composizione negoziataD.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021Imprese in crisi con prospettive di risanamento; nomina di un espertoNegoziazione assistita con creditori; sospensione delle azioni; accesso a misure protettiveAttivazione tramite piattaforma; durata variabile

7. FAQ – Domande frequenti

  1. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
    Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Se si presenta un’istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .
  2. Cosa significa accertamento analitico‑induttivo?
    È un metodo di ricostruzione dei ricavi basato su elementi contabili e presunzioni (studi di settore, margini medi). L’amministrazione può presumere un ricavo superiore a quello dichiarato, ma il contribuente può dedurre costi presuntivi .
  3. Quando è obbligatorio il contraddittorio preventivo?
    Dal 2024 ogni atto impugnabile deve essere preceduto dal contraddittorio; il contribuente ha almeno 60 giorni per rispondere . L’omissione rende l’atto annullabile .
  4. Posso ridurre i tempi di accertamento utilizzando la fattura elettronica?
    Sí. La legge prevede una riduzione di due anni dei termini di accertamento (da 5 a 3 anni o da 7 a 5 anni) per i contribuenti che adottano integralmente la fatturazione elettronica e pagano con mezzi tracciati.
  5. È possibile dedurre costi presuntivi?
    Sì. La Corte costituzionale e la Cassazione hanno riconosciuto che, anche in caso di presunzioni bancarie o studi di settore, il contribuente può dedurre una percentuale di costi sui ricavi presunti .
  6. Cosa succede se l’avviso non è stato preceduto dal contraddittorio?
    Per gli atti emessi dal 2024 l’omissione comporta l’annullabilità dell’atto senza necessità di prova di resistenza . Per gli anni precedenti occorre dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto influire sull’esito .
  7. Come funziona l’accertamento con adesione?
    È una procedura di confronto con l’ufficio. Si presenta una richiesta, si discute l’atto e, se si trova un accordo, si pagano le imposte con sanzioni ridotte a 1/3 e interessi. Il ricorso è sospeso per 90 giorni .
  8. Che differenza c’è tra acquiescenza e accertamento con adesione?
    Con l’acquiescenza si paga l’intero importo richiesto (con sanzioni ridotte) rinunciando a impugnare; nell’ACO si negozia la base imponibile e si può ottenere una riduzione delle imposte contestate. L’acquiescenza è più semplice ma non permette di discutere il merito .
  9. Cos’è la rottamazione quater?
    È la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2022. Pagando il solo capitale e spese di notifica si estinguono sanzioni e interessi; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate .
  10. La rottamazione quinquies è già legge?
    Al momento (dicembre 2025) è prevista nella bozza di legge di bilancio 2026 e non è ancora in vigore. Prevederebbe l’estensione ai carichi 2023, con rate fino a 54 mesi e interessi al 4 % .
  11. Cosa comporta aderire al concordato preventivo biennale?
    Si accetta un reddito pre‑concordato per due anni, indipendente dall’imponibile effettivo. Ciò offre stabilità e protezione da accertamenti induttivi, ma in caso di decadenza si perde qualsiasi beneficio e si è soggetti agli accertamenti ordinari .
  12. Posso aderire al CPB se sono forfettario?
    Dal 2025 i soggetti in regime forfettario non possono più aderire al CPB, salvo coloro che sono usciti dal regime per superamento dei limiti nel 2024. Occorre verificare ogni anno i requisiti.
  13. In caso di reati tributari, cosa succede al mio accertamento?
    Se l’ufficio riscontra reati tributari, i termini di accertamento possono raddoppiare, ma la Cassazione richiede che la denuncia sia tempestiva e che la rilevanza penale sia valutata al momento della violazione . È possibile difendersi contestando l’assenza di dolo o la non idoneità dell’illecito a integrare il reato.
  14. Cosa succede se non pago una rata del ravvedimento speciale?
    Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione della sanzione del 30 % con interessi del 4 % .
  15. Il fisco può continuare a controllarmi dopo aver aderito al concordato?
    Si, l’adesione al CPB non preclude i controlli formali o sostanziali; l’Agenzia può verificare la correttezza delle fatture, la detraibilità dell’IVA e la sussistenza di operazioni inesistenti. Solo i controlli analitico‑induttivi sono limitati.
  16. Posso chiedere un piano di rientro se non riesco a pagare le imposte?
    Sì. È possibile richiedere la rateizzazione ordinaria delle imposte o ricorrere a strumenti di crisi come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione . Anche nella composizione negoziata l’Agenzia delle Entrate può accettare dilazioni.
  17. Quali sono i costi per l’esperto negoziatore?
    L’esperto negoziatore viene remunerato secondo parametri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia. Nel percorso di composizione negoziata, le spese sono a carico dell’impresa e variano in base alle dimensioni del debito; occorre considerare anche i compensi dei professionisti che assistono l’impresa.
  18. Cosa succede se l’accertamento contiene errori matematici?
    Gli errori di calcolo (ad esempio, errato computo dei ricavi o duplicazione di costi) possono essere eccepiti mediante un’istanza di autotutela presso l’ufficio. Se l’errore è evidente, l’Amministrazione può annullare in autotutela l’atto senza necessità di ricorso.
  19. È possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione durante il contenzioso?
    Sì, presentando istanza di sospensione alla Corte di giustizia tributaria, dimostrando il pericolo di un danno grave e irreparabile e la fondatezza del ricorso (fumus boni iuris). La sospensione blocca l’iscrizione a ruolo e le procedure esecutive.
  20. Che documenti servono per impugnare un accertamento?
    Sono necessari l’avviso ricevuto, la notifica, i registri contabili, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, gli estratti conto bancari, le fatture di acquisto e di vendita, i contratti con i fornitori e, se possibile, una perizia contabile che ricostruisca i ricavi effettivi.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente l’impatto di un accertamento su una profumeria, proponiamo alcune simulazioni.

8.1 Accertamento analitico‑induttivo con deduzione dei costi

Scenario: la profumeria “Essenza di Calabria” ha dichiarato per il 2023 ricavi per 150.000 € e un utile netto di 15.000 €. L’Agenzia applica gli ISA e, ritenendo antieconomico l’utile dichiarato, ricostruisce i ricavi presunti a 220.000 € (ricarico medio del settore). Le spese documentate ammontano a 120.000 €. La profumeria sostiene che, applicando un ricarico medio del 30 % sul costo della merce (100.000 €), il ricavo effettivo dovrebbe essere 130.000 €.

Calcolo del fisco:
– Ricavi presunti: 220.000 €.
– Costi documentati: 120.000 € (costi merce 100.000 €, spese generali 20.000 €).
– Utile presunto: 100.000 €.
L’Agenzia recupera 70.000 € di ricavi non dichiarati (220.000 – 150.000) e tassa l’utile presunto.

Difesa: grazie alla sentenza Corte cost. 10/2023 e alla Cass. 19574/2025, la profumeria può dedurre un ulteriore costo presuntivo rispetto ai ricavi presunti . Applicando il ricarico del 30 % sui costi merce (100.000 €), il ricavo presunto scende a 130.000 €, con un utile di 10.000 €. L’accertamento appare quindi eccessivo e la profumeria può proporre un accordo su un ricavo realistico (ad esempio 160.000 €) riducendo così l’imposta e le sanzioni.

8.2 Rottamazione quater – calcolo della rata

Scenario: la profumeria ha una cartella esattoriale di 50.000 € (capitale 30.000 €, interessi 10.000 €, sanzioni 10.000 €) affidata nel 2021. Aderendo alla rottamazione quater, può estinguere la cartella versando solo capitale e spese.

Calcolo:
– Importo dovuto: capitale 30.000 € + spese di notifica (100 €) = 30.100 €.
– Se sceglie la rateizzazione in 18 rate, ogni rata semestrale (5 anni) sarà di circa 1.672 € (30.100 € ÷ 18).
– Non sono dovuti interessi né sanzioni.
– Se dovesse tardare nel pagamento di una rata, perderebbe il beneficio e tornerebbero dovuti interessi e sanzioni.

8.3 Ravvedimento speciale – esempio numerico

Scenario: la profumeria ha commesso un errore nella dichiarazione 2021 omettendo ricavi per 20.000 €. La maggiore imposta IRPEF dovuta è 5.000 €; la sanzione ordinaria sarebbe pari al 90 % dell’imposta (4.500 €).

Regolarizzazione con ravvedimento speciale:
– Sanzione ridotta a 1/18 del minimo: 4.500 € × 1/18 = 250 €.
– Interessi legali: supponiamo 1 % per 2 anni ≈ 100 €.
– Totale dovuto: imposta 5.000 € + sanzione 250 € + interessi 100 € = 5.350 €.
– Il pagamento può essere suddiviso in 8 rate trimestrali (≈ 668 € ciascuna).
– Condizione: la violazione non deve essere stata già contestata .

8.4 Piano del consumatore – simulazione

Scenario: la titolare della profumeria gestita come ditta individuale è sovraindebitata: deve 100.000 € tra debiti fiscali, banche e fornitori. Non ha beni immobili, ma un reddito mensile di 2.000 € e spese familiari di 1.300 €.

Proposta di piano:
– La debitrice chiede al tribunale l’approvazione di un piano del consumatore (art. 67 D.Lgs. 14/2019) .
– Con l’aiuto dell’OCC, propone di destinare 700 € al mese per 5 anni (42.000 € totali) per soddisfare i creditori in proporzione.
– I creditori fiscali (Agenzia Entrate e INPS) accettano perché otterrebbero un importo maggiore rispetto alla liquidazione; i fornitori ottengono il 20 % del credito.
– Una volta omologato, il piano sospende le azioni esecutive e al termine cancella i debiti residui.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale non è una condanna inevitabile: anche nelle profumerie, dove la marginalità e la struttura dei costi possono generare sospetti, esistono numerosi strumenti per difendersi efficacemente. Conoscere i termini di decadenza, le norme sul contraddittorio e le procedure di definizione consente di trasformare un accertamento potenzialmente devastante in un’opportunità di sistemazione. La giurisprudenza più recente ha aperto spiragli importanti: la possibilità di dedurre costi presuntivi , l’obbligo del contraddittorio e l’onere probatorio a carico dell’Agenzia in caso di fornitori fittizi sono strumenti potenti se utilizzati con competenza.

Per scegliere la strategia corretta occorre una valutazione personalizzata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti cassazionisti mettono a disposizione un supporto completo: analisi dell’avviso, individuazione di vizi, presentazione di istanze di accertamento con adesione, ricorsi e trattative con l’Agenzia delle Entrate. Grazie alla duplice esperienza in diritto tributario e crisi d’impresa, lo studio è in grado di affiancare la profumeria anche nelle definizioni agevolate, nelle rottamazioni, nei piani di rientro e nelle procedure di sovraindebitamento.

Agire tempestivamente è essenziale: ogni giorno di ritardo può fare la differenza tra un accertamento risolto con un accordo favorevole e un debito che si trasforma in cartella con sanzioni, interessi e procedure esecutive.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non lasciare che un avviso di accertamento metta a rischio il tuo business: affidati a professionisti preparati e agisci ora.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!