Quanto tempo passa tra precetto e pignoramento? Guida completa

Introduzione

Ricevere un atto di precetto è un momento carico di ansia per qualunque debitore. Questo documento rappresenta l’ultimo avvertimento prima di un’azione esecutiva e, se ignorato, può trasformarsi rapidamente in un pignoramento dei beni o del conto corrente. Comprendere quanto tempo intercorre tra precetto e pignoramento, quali sono i termini per opporsi e quali strumenti giuridici permettono di difendersi, è fondamentale per evitare errori irreparabili. Per molti imprenditori, professionisti e privati il rischio di vedere aggredito il proprio patrimonio è concreto, specialmente quando i creditori sono banche o l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

In questo articolo offriamo una guida legale completa aggiornata al dicembre 2025, basata su fonti normative ufficiali (codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973, Legge 3/2012, D.L. 118/2021, Decreto Legislativo 149/2022 e il “correttivo Cartabia” D.Lgs. 164/2024) e sulle più recenti sentenze della Corte di Cassazione e dei tribunali. L’obiettivo è fornire ai debitori un quadro chiaro dei tempi, degli adempimenti e delle strategie difensive, proponendo soluzioni operative e strumenti alternativi (rottamazioni fiscali, piani del consumatore, negoziazione della crisi ecc.) e mettendo in guardia dagli errori più frequenti.

Chi siamo

L’articolo è redatto dal team legale coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con decennale esperienza nel diritto bancario e tributario. L’avvocato Monardo:

  • Dirige uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo in tutta Italia;
  • È Cassazionista, abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ed è stato più volte nominato quale esperto nelle composizioni negoziate.

Il nostro studio si occupa quotidianamente di assistere debitori nella fase pre‑esecutiva ed esecutiva, analizzando gli atti, verificando la legittimità di precetti e pignoramenti, predisponendo ricorsi per opposizione, chiedendo sospensioni e conversioni del pignoramento, negoziando piani di rientro con le banche e attivando procedure di sovraindebitamento o definizioni agevolate. La competenza combinata di avvocati e commercialisti ci consente di valutare sia gli aspetti giuridici sia quelli fiscali e contabili della crisi.

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1. Precetto e pignoramento: nozioni fondamentali

1.1 Cos’è l’atto di precetto

Il precetto è l’atto con cui il creditore intimato dal titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, contratto notarile ecc.) ordina al debitore di eseguire l’obbligazione entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avviso che, in difetto, inizierà l’esecuzione forzata.

La definizione si ricava dall’art. 480 c.p.c.. La norma dispone che il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salvo che il giudice autorizzi una riduzione per pericolo nel ritardo . L’atto deve contenere:

  • L’indicazione delle parti (creditore e debitore) e dei rispettivi difensori;
  • La data di notificazione del titolo esecutivo o il motivo per cui non viene notificato contestualmente;
  • La trascrizione integrale o sommaria del titolo esecutivo;
  • L’indicazione del luogo in cui il pagamento deve essere eseguito e il termine assegnato (almeno dieci giorni);
  • L’avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata;
  • L’indicazione del giudice competente per l’esecuzione, obbligo introdotto dal D.Lgs. 164/2024, e del domicilio digitale (PEC) o fisico del creditore;
  • Dal 2015 il precetto deve anche contenere un avviso sulla possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012; la Corte di Cassazione ha successivamente precisato che l’omissione di tale avviso costituisce mera irregolarità e non rende nullo l’atto .

Se il precetto non osserva le forme prescritte (ad esempio non indica il titolo esecutivo, manca l’intimazione o viene assegnato un termine inferiore a dieci giorni), il debitore potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per farne dichiarare la nullità.

1.2 Efficacia temporale del precetto (termine di 90 giorni)

L’art. 481 c.p.c. stabilisce che il precetto perde efficacia se l’esecuzione non viene iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione . Trascorso tale termine senza che venga notificato un pignoramento o altra misura esecutiva, il creditore dovrà notificare un nuovo precetto. Il termine di 90 giorni è perentorio e non è suscettibile di sospensione o interruzione, salvo l’ipotesi di opposizione del debitore: se quest’ultimo propone opposizione a precetto o a esecuzione, il decorso dei 90 giorni rimane sospeso per il tempo necessario alla decisione .

La giurisprudenza ha precisato che il termine di 90 giorni non è soggetto alla sospensione feriale prevista per il periodo 1° agosto – 31 agosto di ogni anno. La Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 22 settembre 2020 n. 22324 (successivamente richiamata anche nel 2025) ha affermato che il termine per l’efficacia del precetto “ha natura di decadenza” e, come tale, non è soggetto a sospensione . Pertanto, se il precetto viene notificato, ad esempio, il 1° luglio, il creditore dovrà comunque notificare il pignoramento entro il 29 settembre, anche se nel mezzo cade il periodo di sospensione feriale.

Attenzione: nel caso in cui il creditore notifichi un pignoramento entro 90 giorni, il precetto rimane valido anche per ulteriori azioni esecutive. La Cassazione ha affermato che, una volta iniziata l’esecuzione, il precetto conserva efficacia e non è necessario notificarne uno nuovo per procedere a successivi pignoramenti; tuttavia il pignoramento deve essere collegato allo stesso titolo esecutivo e non può essere intrapreso dopo che il primo pignoramento sia divenuto inefficace per decorso del termine . Le spese del precetto ormai “scaduto” non possono essere recuperate in un nuovo precetto .

1.3 Il termine per adempiere (10 giorni) e il divieto di esecuzione anticipata

L’art. 482 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione non può essere iniziata prima della scadenza del termine fissato dal precetto e, comunque, non prima di 10 giorni dalla sua notificazione . Il presidente del tribunale può, con decreto motivato, autorizzare l’esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo (ad esempio quando il debitore sta dissipando i beni). Una volta decorso il termine assegnato, il creditore potrà procedere al pignoramento.

In sintesi:

MomentoDescrizione e norme
Notifica del precettoIl creditore notifica al debitore l’atto di precetto (art. 480 c.p.c.) con un termine minimo di 10 giorni per pagare.
Decorrenza del termine di 90 giorniDal giorno della notifica decorre il termine perentorio di 90 giorni entro cui deve essere iniziata l’esecuzione (art. 481 c.p.c.) . Questo termine non si sospende durante il periodo feriale.
Termine per iniziare l’esecuzioneIl pignoramento non può essere eseguito prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica (art. 482 c.p.c.) , salvo autorizzazione del giudice per motivi urgenti.
Termine di efficacia del pignoramentoSe il pignoramento non è seguito dalla richiesta di vendita o assegnazione entro 90 giorni, esso perde efficacia (art. 491 c.p.c.) .

2. Dalla notifica del precetto al pignoramento: procedura passo per passo

2.1 Notifica del precetto e verifica del titolo esecutivo

La prima fase consiste nella notifica del precetto mediante ufficiale giudiziario o, per i crediti tributari, mediante la notifica dell’intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. 602/1973. È essenziale verificare che il precetto sia corredato da un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale ecc.). La Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 23 maggio 2021 n. 15576 (spesso citata negli articoli di dottrina) ha sancito che l’assenza dell’indicazione del titolo esecutivo nel precetto comporta la nullità dell’intimazione. La successiva Cass. Sezioni Unite n. 377/2022 ha confermato che il precetto notificato senza il titolo è nullo, salvo che il titolo sia stato già regolarmente notificato al debitore, in quanto l’esecuzione presuppone la conoscenza del titolo stesso .

Verifiche da compiere all’arrivo del precetto

  1. Identificare il titolo esecutivo: verificare che il precetto indichi chiaramente quale titolo legittima l’esecuzione. Se manca la copia del titolo, la Suprema Corte (ord. 9 giugno 2022 n. 18676 e ord. 24 marzo 2023) ha ribadito che l’eccezione va proposta con opposizione ex art. 617 c.p.c.;
  2. Controllare il termine assegnato: il termine per pagare non può essere inferiore a 10 giorni . Un precetto con termine più breve è nullo;
  3. Verificare l’importo richiesto: spesso vengono richieste somme per interessi, spese e onorari; verificare la corretta quantificazione e la presenza di eventuali anatocismi o usura;
  4. Controllare l’avviso sulla crisi da sovraindebitamento: l’omissione di questo avviso non comporta nullità ma segnala che il creditore non ha informato il debitore sulla possibilità di accedere a procedure alternative ;
  5. Controllare la data di notifica: segna la decorrenza dei 10 giorni e del termine di 90 giorni.

2.2 Decorso del termine e avvio del pignoramento

Se il debitore non paga entro il termine indicato, il creditore può procedere con il pignoramento. L’art. 491 c.p.c. stabilisce che l’espropriazione forzata comincia con il pignoramento e che lo stesso perde efficacia se entro 90 giorni non viene richiesta la vendita o l’assegnazione dei beni . Ciò significa che, dopo la notifica del pignoramento, il creditore deve compiere tutti gli ulteriori passi nel termine di 90 giorni (deposito dell’atto in cancelleria, iscrizione a ruolo, richiesta di vendita ecc.)

2.2.1 Pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare viene eseguito dall’ufficiale giudiziario presso l’abitazione o l’azienda del debitore, redigendo un verbale con l’elenco dei beni pignorati. Dal 2024, con il D.Lgs. 164/2024 (correttivo Cartabia), l’ufficiale giudiziario deve depositare entro 15 giorni copia digitale del verbale nel fascicolo telematico, pena l’inefficacia dell’atto; inoltre sono state ridotte le somme da versare per la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) e abolito il contributo unificato per le ricerche telematiche dei beni (art. 492‑bis c.p.c.) .

2.2.2 Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda crediti del debitore verso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti). È disciplinato dagli artt. 543 e 546 c.p.c. e, in materia tributaria, dagli artt. 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973.

L’art. 72‑bis consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (ad esempio, la banca o il datore di lavoro) il pagamento delle somme dovute al debitore entro 60 giorni per gli importi già maturati e alle scadenze previste per quelli futuri . Il terzo pignorato che non ottempera all’ordine diventa personalmente responsabile.

L’art. 72‑ter disciplina i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni da parte dell’agente della riscossione. Fino a 2.500 euro mensili, l’agente può pignorare un decimo dell’importo; tra 2.500 e 5.000 euro, può pignorare un settimo; oltre 5.000 euro si applica la disciplina dell’art. 545 c.p.c. . In caso di accredito su conto corrente, l’ultimo emolumento non può essere toccato .

Parallelamente, l’art. 545 c.p.c. stabilisce per tutti i creditori che le somme dovute a titolo di stipendio e salario possono essere pignorate nella misura di un quinto ; lo stesso limite si applica ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni . Per i pignoramenti di stipendi e pensioni, inoltre, l’ultima riforma (d.l. 83/2015 convertito in l. 132/2015) impone che sia impignorabile un importo pari al doppio dell’assegno sociale (oggi 1.000 euro) . La parte eccedente può essere pignorata nel limite di un quinto .

2.2.3 Pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare richiede l’iscrizione nei registri immobiliari e l’osservanza di termini rigorosi. In ambito tributario, l’art. 76 D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unica abitazione del debitore se è l’unico immobile di proprietà, destinato a uso abitativo e non di lusso, e impone che l’importo dovuto sia superiore a 120.000 euro e che sia stata iscritta ipoteca per almeno sei mesi prima del pignoramento . Questa tutela, introdotta per evitare che piccoli debiti producano la perdita della casa, trova applicazione esclusivamente per l’esecuzione tributaria.

2.3 Iscrizione a ruolo e deposito degli atti: la nuova disciplina

Una volta notificato il pignoramento, il creditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale:

  • l’originale o copia autentica del titolo esecutivo;
  • l’originale o copia autentica del precetto;
  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • copia del pignoramento con attestazione di conformità;
  • eventuali note di trascrizione (per l’immobiliare) e attestazione di registrazione.

L’art. 557 c.p.c. e le norme del processo esecutivo telematico impongono che il deposito avvenga entro 15 giorni dal pignoramento; in caso contrario il pignoramento perde efficacia. La recente Cassazione n. 28513/2025 ha affermato che la mancata o tardiva produzione delle copie del pignoramento e del precetto con attestazione di conformità comporta l’estinzione del processo esecutivo e non è sanabile . Nella fattispecie decisa, il creditore aveva depositato le copie non autenticate e successivamente gli originali, ma la Corte ha ritenuto che la decadenza fosse ormai maturata .

2.4 Richiesta di vendita o assegnazione dei beni

Ai sensi dell’art. 491 c.p.c., entro 90 giorni dal pignoramento il creditore deve presentare l’istanza di vendita o di assegnazione dei beni. Trascorso tale termine senza istanza, il pignoramento perde efficacia . La riforma Cartabia ha introdotto modulistica standardizzata e procedure telematiche per depositare le istanze; il giudice dell’esecuzione verifica la regolarità della procedura e fissa l’udienza di comparizione.

2.5 Conversione del pignoramento e sospensione dell’esecuzione

Il debitore può chiedere di convertire il pignoramento versando una somma pari al valore dei beni pignorati o offrendo una garanzia. L’art. 495 c.p.c. prevede che la richiesta sia depositata prima che sia disposta la vendita. La riforma del 2024 ha ridotto la percentuale da versare (dal 20 % al 10 % del credito) e ha uniformato la procedura a quella per le espropriazioni mobiliari .

Per ottenere la sospensione del pignoramento, il debitore può:

  1. Presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e chiedere, con ricorso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., che il giudice sospenda la procedura;
  2. In caso di esecuzione tributaria, presentare istanza di rateazione del debito o aderire a procedure di definizione agevolata; la norma prevede che la richiesta di rateazione comporti la sospensione automatica delle azioni esecutive in corso;
  3. Avviare una procedura di sovraindebitamento (accordo di composizione, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio) che, una volta omologata, comporta la sospensione o il blocco delle procedure esecutive individuali.

3. Normativa tributaria: differenze fra precetto e intimazione di pagamento

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la procedura esecutiva si avvia mediante la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo. Non viene notificato un “precetto” in senso tecnico, ma una intimazione di pagamento disciplinata dall’art. 50 D.P.R. 602/1973. Questa norma prevede che l’agente della riscossione possa iniziare l’esecuzione solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella . Se non procede entro un anno, l’esecuzione deve essere preceduta da un’ulteriore intimazione con preavviso di 5 giorni, che perde efficacia dopo un anno . Pertanto i termini sono diversi rispetto all’esecuzione civile: non esiste un precetto da notificare ma solo un avviso di pagamento.

Con riferimento alla espropriazione immobiliare tributaria, si applicano i limiti dell’art. 76 citato, che vieta il pignoramento dell’unica casa non di lusso fino a un debito di 120.000 euro . In ambito salariale e pensionistico, la disciplina dell’art. 72‑ter si aggiunge a quella dell’art. 545 c.p.c., consentendo all’Agenzia di procedere con aliquote più basse (un decimo o un settimo) per importi fino a 5.000 euro .

4. Difese e strategie legali del debitore

Affrontare un precetto o un pignoramento non significa subire passivamente l’esecuzione. La legge offre diversi strumenti di difesa, che devono essere attivati tempestivamente. Di seguito analizziamo i principali.

4.1 Opposizione al precetto (art. 615 e art. 617 c.p.c.)

L’opposizione al precetto può assumere due forme:

  1. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: si propone quando si contesta la legittimità del titolo esecutivo o l’esistenza del diritto vantato dal creditore. Ad esempio, se la sentenza è stata impugnata e non è provvisoriamente esecutiva, oppure se il decreto ingiuntivo è stato opposto tempestivamente, il debitore può chiedere al giudice di dichiarare l’inesistenza del diritto. L’opposizione va proposta prima che l’esecuzione abbia inizio (quindi prima del pignoramento). Nel giudizio, il creditore deve provare la validità del titolo.
  2. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: si utilizza per contestare irregolarità formali del precetto o del pignoramento (mancanza di requisiti, termini non rispettati, notifiche errate, mancanza del titolo esecutivo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto.

Secondo la Cassazione (ordinanza 30 ottobre 2025 n. 21348) l’omessa notificazione del titolo esecutivo insieme al precetto non pregiudica il diritto ad agire in executivis; l’irregolarità può essere fatta valere solo con opposizione agli atti e produce l’invalidità del pignoramento . La decisione ha inoltre chiarito che contro l’ordinanza che decide su tale opposizione non è proponibile appello, ma ricorso per Cassazione.

Nel giudizio di opposizione è possibile chiedere al giudice la sospensione immediata dell’efficacia del precetto o del pignoramento; la sospensione viene concessa quando l’opposizione appare sorretta da seri motivi (fumus boni iuris) e vi è pericolo nel ritardo (periculum in mora).

4.2 Opposizione di terzo e revoca del pignoramento

Se un bene pignorato non appartiene al debitore ma a un terzo, quest’ultimo può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., dimostrando il proprio diritto di proprietà. Ad esempio, nel caso di beni mobili detenuti dal debitore ma intestati a un familiare, la prova può consistere in fatture, contratto di acquisto, dichiarazioni dei redditi ecc. L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza del pignoramento.

4.3 Conversione del pignoramento e vendita diretta

Come visto, l’art. 495 c.p.c. consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro comprensiva di capitale, interessi e spese. La nuova disciplina riduce la percentuale da versare e rende più accessibile la conversione . Nel caso di beni immobili o aziende, è possibile ricorrere alla vendita diretta senza incanto, presentando un acquirente che offra un prezzo equo e depositando la relativa documentazione.

4.4 Procedure concorsuali minori e sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 offre tre strumenti fondamentali per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, start‑up e soci di società tra professionisti) che si trovano in stato di sovraindebitamento:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici. Consente di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori che, se omologato dal giudice, diventa obbligatorio anche per i creditori dissenzienti. L’art. 6 della legge definisce il sovraindebitamento come la situazione di permanente squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: riguarda imprenditori non fallibili e professionisti. L’art. 7 stabilisce che il piano può prevedere la falcidia dei creditori privilegiati solo con il loro consenso e può includere proposte di pagamento dilazionato dei debiti tributari.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: consente al debitore di mettere a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori; dopo l’esecuzione, l’eventuale eccedenza dei crediti viene cancellata.

La presentazione della domanda di sovraindebitamento presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) comporta la sospensione delle procedure esecutive individuali. Il legislatore ha chiarito, con la giurisprudenza del 2022 (Cass. 23343/2022), che l’omessa indicazione nel precetto della possibilità di accedere a tali procedure non incide sulla validità dell’atto , ma è un campanello d’allarme per il debitore che voglia valutare una soluzione globale della propria posizione debitoria.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per gli imprenditori commerciali e agricoli, il Decreto Legge 118/2021 (convertito in Legge 147/2021 e integrato nel Codice della crisi) ha introdotto la composizione negoziata. Si tratta di una procedura volontaria che permette all’imprenditore di farsi affiancare da un esperto indipendente nel tentativo di trovare un accordo con i creditori e salvaguardare la continuità aziendale. La domanda si presenta tramite una piattaforma telematica della Camera di Commercio e l’esperto viene nominato da una commissione composta da un magistrato, un rappresentante della Camera di Commercio e un rappresentante della Prefettura . Durante le trattative l’imprenditore può richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e può ottenere la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari . La legge disciplina anche il compenso dell’esperto, calcolato in base alla complessità dell’attività .

4.6 Definizioni agevolate e rottamazioni fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto vari provvedimenti per consentire ai contribuenti di definire in modo agevolato i propri debiti fiscali. L’ultima in ordine di tempo è la definizione agevolata (“rottamazione‑quater”) prevista dall’art. 1 commi 231‑252 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Essa consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica e di esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio . Il contribuente può versare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate; le prime due rate scadevano il 31 luglio e 30 novembre 2023 ma, grazie a successive proroghe, i pagamenti sono stati rimodulati . La Circolare 6/E del 20 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella definizione anche i carichi composti da sole sanzioni (a eccezione delle multe penali) . La norma si applica ai contribuenti che non hanno già estinto integralmente il debito; restano esclusi i carichi relativi a risorse proprie dell’Unione Europea e le somme soggette a recupero degli aiuti di Stato .

Nel 2025 è stata approvata una re‑ammissione alla rottamazione‑quater per i contribuenti decaduti dalle precedenti scadenze: il decreto Milleproroghe 2025 ha fissato al 30 aprile 2025 il termine per presentare la domanda di riammissione . La normativa proroga e sposta le scadenze per i soggetti colpiti da calamità naturali (alluvione 2023) e ha autorizzato la definizione agevolata anche dei carichi affidati nel 2023 (c.d. rottamazione‑quinquies). In generale, la definizione agevolata consente di bloccare i pignoramenti e le azioni esecutive in corso fino al pagamento dell’ultima rata.

5. Errori comuni del debitore e consigli pratici

Molti debitori, per mancata conoscenza della legge o per timore del confronto con i creditori, commettono errori che aggravano la loro situazione. Ecco i principali:

  1. Ignorare il precetto: pensare che non succederà nulla se non si paga è l’errore più grave. Il pignoramento può partire dal decimo giorno e deve essere eseguito entro 90 giorni ;
  2. Non controllare la validità del titolo: spesso i creditori notificano precetti con titoli prescritti o carenti. Una rapida consulenza può evitare di subire un pignoramento infondato;
  3. Pagare il debito senza verificare gli interessi: la legge vieta l’anatocismo e l’usura; un controllo tecnico consente di ridurre importi ingiustificati;
  4. Dimenticare i termini di opposizione: i 20 giorni previsti per l’opposizione agli atti esecutivi decorrono dalla notifica del precetto o del pignoramento;
  5. Non aderire alle rottamazioni: la definizione agevolata permette di risparmiare su sanzioni e interessi ;
  6. Confondere il termine di 90 giorni con altre scadenze: come ribadito dalla Cassazione, il termine non è sospeso ad agosto ;
  7. Lasciare che il pignoramento diventi inefficace: non depositare le copie autentiche entro 15 giorni comporta la caducazione del pignoramento ;
  8. Dimenticare le tutele del debitore: l’art. 76 del D.P.R. 602/1973 tutela l’unica abitazione ; l’art. 545 c.p.c. limita il pignoramento di stipendi e pensioni ;
  9. Non sfruttare le procedure di sovraindebitamento: molte persone non sanno di poter azzerare i propri debiti tramite piano del consumatore o accordo di ristrutturazione;
  10. Non chiedere una negoziazione della crisi d’impresa: gli imprenditori possono ottenere protezione e rimodulare i debiti attraverso la composizione negoziata .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali su precetto e pignoramento

NormaContenutoPunti chiave
Art. 480 c.p.c.Forma dell’atto di precettoDeve contenere l’intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, indicare il titolo esecutivo, il giudice competente, il domicilio digitale e l’avviso sulla crisi da sovraindebitamento .
Art. 481 c.p.c.Cessazione di efficacia del precettoIl precetto perde efficacia dopo 90 giorni; il termine è sospeso solo durante l’opposizione .
Art. 482 c.p.c.Termine ad adempiereIl pignoramento non può essere eseguito prima di 10 giorni dalla notifica salvo autorizzazione del giudice .
Art. 491 c.p.c.Inizio dell’espropriazioneL’espropriazione inizia con il pignoramento; esso perde efficacia se entro 90 giorni non si chiede la vendita/assegnazione .
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili e limitiImpone la limitazione di un quinto su stipendi e pensioni; prevede l’impignorabilità di somme fino al doppio dell’assegno sociale .
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento dei crediti verso terziConsente all’Agenzia delle Entrate di ordinare al terzo il pagamento entro 60 giorni; il terzo diventa responsabile in caso di inottemperanza .
Art. 72‑ter DPR 602/1973Limiti di pignorabilità per l’agente della riscossionePrevede la pignorabilità di un decimo per importi fino a 2.500 €, di un settimo fra 2.500 € e 5.000 €, e rinvia al limite di un quinto per importi superiori .
Art. 76 DPR 602/1973Espropriazione immobiliare tributariaVietata sull’unica abitazione non di lusso; ammessa solo per debiti superiori a 120.000 € con ipoteca iscritta da almeno 6 mesi .
Art. 50 DPR 602/1973Intimazione di pagamentoL’agente può iniziare l’esecuzione dopo 60 giorni; se non procede entro un anno, deve rinnovare l’intimazione che dura un anno .
Art. 557 c.p.c.Iscrizione a ruolo e depositiRichiede il deposito di titoli, precetto e pignoramento entro 15 giorni; la Cassazione 28513/2025 ha ribadito l’effetto estintivo per il ritardo .

6.2 Tempi e scadenze della procedura esecutiva

AzioneTermineConseguenze se non rispettato
Notifica del precettoDal titolo esecutivo (immediatamente dopo la sua formazione)Avvia il decorso dei termini di 10 e 90 giorni.
Term ine per pagare≥10 giorni dalla notifica del precettoUn termine più breve rende il precetto nullo.
Inizio dell’esecuzione (pignoramento)Dopo il termine di pagamento; entro 90 giorni dalla notifica del precettoTrascorso il termine, il precetto perde efficacia; occorre un nuovo precetto.
Deposito del pignoramento e del titolo15 giorni dal pignoramentoLa mancata produzione di copie autenticate comporta l’inefficacia del pignoramento.
Richiesta di vendita/assegnazione90 giorni dal pignoramentoIl pignoramento perde efficacia e l’esecuzione si estingue.

6.3 Strumenti difensivi e agevolazioni

StrumentoDestinatariBenefici
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Debitori che contestano l’esistenza del titoloAnnulla l’esecuzione se il titolo non è valido; sospensione dell’esecuzione.
Opposizione ex art. 617 c.p.c.Debitori che contestano vizi formali del precetto o pignoramentoAnnulla l’atto irregolare; sospensione della procedura.
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Terzi proprietari di beni pignoratiLiberazione dei beni ingiustamente pignorati.
Conversione del pignoramentoDebitori con beni pignoratiSostituzione dei beni con una somma di denaro ridotta (10 % del credito) .
Piani del consumatore, accordi e liquidazione (Legge 3/2012)Consumatori, professionisti, piccoli imprenditoriRistrutturazione del debito, falcidia, sospensione delle esecuzioni.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprenditori in crisiNegoziazione con i creditori, misure protettive, riduzione sanzioni .
Definizione agevolata (“rottamazione‑quater”)Contribuenti con cartelle 2000‑2022Estinzione dei carichi senza interessi e sanzioni, pagamento dilazionato .
Re‑ammissione alla rottamazione 2025Contribuenti decadutiNuova domanda entro il 30 aprile 2025 .

7. FAQ – Domande frequenti

1. Cos’è il precetto?

Il precetto è l’atto con cui un creditore munito di titolo esecutivo intima al debitore di pagare entro un termine (almeno dieci giorni) con l’avviso che, in mancanza, inizierà l’esecuzione forzata .

2. Quanto tempo passa tra la notifica del precetto e il pignoramento?

Il creditore deve attendere almeno 10 giorni dalla notificazione prima di procedere, salvo autorizzazione del giudice . Inoltre l’esecuzione deve essere iniziata entro 90 giorni dalla notifica; altrimenti il precetto perde efficacia .

3. Il termine di 90 giorni si sospende durante le ferie giudiziarie?

No. La Cassazione ha affermato che il termine di efficacia del precetto ha natura di decadenza e non è soggetto alla sospensione feriale .

4. Cosa succede se il pignoramento viene notificato oltre i 90 giorni?

Il pignoramento è inefficace e il creditore dovrà notificare un nuovo precetto. L’atto eseguito oltre il termine può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi.

5. Posso ricevere più pignoramenti con lo stesso precetto?

Se l’esecuzione viene iniziata entro 90 giorni, il precetto conserva efficacia anche per ulteriori pignoramenti collegati allo stesso titolo . Tuttavia, se il primo pignoramento viene dichiarato inefficace (es. per deposito tardivo), il creditore dovrà notificare un nuovo precetto.

6. Il creditore deve allegare il titolo esecutivo al precetto?

È necessario indicarlo e, di norma, notificare il titolo contestualmente. La mancanza comporta la nullità del precetto (Cass. 15576/2021), salvo che il titolo sia già stato regolarmente notificato al debitore (Cass. Sez. Unite 377/2022) . Se il creditore omette la notificazione del titolo, è possibile proporre opposizione ex art. 617.

7. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio?

Per i crediti ordinari il pignoramento non può superare un quinto del netto . In ambito tributario, se lo stipendio è inferiore a 2.500 euro, la quota pignorabile sarà un decimo; tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo; oltre 5.000 euro si applica il limite di un quinto . È sempre garantita la soglia impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (1.000 €) .

8. L’Agenzia delle Entrate può pignorare il conto corrente senza precetto?

Sì. In ambito tributario non si utilizza il precetto ma la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo. Decorsi 60 giorni dalla notifica, l’agente può procedere al pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973 .

9. La casa può essere pignorata per debiti fiscali?

Non se è l’unico immobile di proprietà, destinato ad abitazione principale e non di lusso. L’art. 76 DPR 602/1973 vieta l’espropriazione in questi casi e richiede un debito superiore a 120.000 € e un’ipoteca iscritta da almeno sei mesi .

10. Cosa succede se il creditore non deposita le copie del pignoramento nei termini?

Il deposito deve avvenire entro 15 giorni e le copie devono essere autentiche. La Cassazione (sentenza 28513/2025) ha stabilito che il deposito tardivo o senza attestazione di conformità comporta l’inefficacia del pignoramento .

11. Come posso sospendere un pignoramento?

Presentando un’opposizione e chiedendo la sospensione al giudice (art. 624 c.p.c.); oppure aderendo a definizioni agevolate o a procedure di sovraindebitamento. In caso di rateizzazione fiscale, il pignoramento viene sospeso automaticamente.

12. In cosa consiste la definizione agevolata (“rottamazione‑quater”)?

Consente di pagare i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese di esecuzione, senza sanzioni né interessi . Le domande presentate entro il 30 aprile 2025 beneficiano della riammissione .

13. Cos’è il piano del consumatore?

È una procedura di sovraindebitamento riservata alle persone fisiche che consente di proporre al tribunale un piano di pagamento dei debiti con falcidia, omologabile anche senza l’assenso di tutti i creditori.

14. L’imprenditore può fermare le esecuzioni attraverso la composizione negoziata?

Sì. Avviando la composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021, l’imprenditore può chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e può trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto .

15. La notifica del precetto interrompe la prescrizione?

Sì. Il precetto, essendo un atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora il debitore, interrompe il termine di prescrizione del credito. Il successivo pignoramento, oltre a interrompere la prescrizione, sospende anche il decorso della stessa finché dura l’esecuzione.

16. Posso impugnare un precetto che riporta spese e interessi eccessivi?

Sì, mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. Il giudice può ridurre le spese e gli interessi se ritiene che siano stati calcolati in modo errato o in violazione di normative sui tassi.

17. Il creditore può chiedere nuovamente le spese per un precetto scaduto?

No. Le spese del precetto che ha perso efficacia non possono essere nuovamente richieste in un nuovo precetto, come precisato dalla giurisprudenza .

18. L’avviso sulla crisi da sovraindebitamento è obbligatorio? La sua mancanza rende nullo l’atto?

L’avviso è obbligatorio per legge (art. 480 c.p.c.), ma la Cassazione n. 23343/2022 ha chiarito che la sua omissione costituisce una mera irregolarità e non determina la nullità del precetto .

19. Cosa accade se più creditori procedono contemporaneamente?

È possibile che vi siano più pignoramenti sullo stesso bene. In tal caso, se la somma totale supera i limiti di pignorabilità, il giudice ripartirà le quote; la parte impignorabile resta comunque protetta. Il concorso dei creditori avviene durante la fase di distribuzione.

20. Posso vendere un bene pignorato?

Non senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione. La vendita del bene pignorato da parte del debitore è nulla e può integrare il reato di sottrazione fraudolenta ai creditori (art. 388 c.p.). Si può proporre la vendita diretta nell’ambito della procedura esecutiva.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Esempio di calcolo del quinto dello stipendio

Supponiamo che un lavoratore dipendente percepisca uno stipendio netto mensile di 1.800 €. Ai sensi dell’art. 545 c.p.c., il creditore ordinario può pignorare fino a un quinto di tale importo. L’importo pignorabile sarà quindi 1.800 € ÷ 5 = 360 €. Se il debitore ha in corso un pignoramento per crediti alimentari, tale quota può aumentare, ma la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio .

Se, invece, si tratta di pignoramento tributario ai sensi dell’art. 72‑ter DPR 602/1973, e lo stipendio è 1.800 € (inferiore a 2.500 €), la quota pignorabile sarà un decimo, cioè 180 € . Per stipendi tra 2.500 € e 5.000 € la quota aumenta a un settimo. È sempre garantita la soglia impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (1.000 €) .

8.2 Timeline: dalla notifica del precetto al pignoramento

Consideriamo l’esempio di Tizio, debitore di Caio per 30.000 €, condannato con sentenza passata in giudicato il 10 gennaio 2025.

  1. 15 gennaio 2025: Caio notifica a Tizio il precetto con intimazione a pagare entro 10 giorni;
  2. 25 gennaio 2025: scade il termine di pagamento; Tizio non paga;
  3. 20 febbraio 2025: Caio notifica a Tizio il pignoramento mobiliare. Il pignoramento è valido perché notifica avvenuta oltre il decimo giorno e entro 90 giorni dalla notifica del precetto;
  4. 5 marzo 2025: Caio deposita la copia del pignoramento e del precetto con attestazione di conformità in cancelleria, rispettando il termine di 15 giorni. Il giudice iscrive la causa a ruolo;
  5. 10 maggio 2025: Caio presenta istanza di vendita dei beni pignorati; se non l’avesse presentata entro il 20 maggio (90 giorni dal pignoramento), l’atto sarebbe decaduto ;
  6. Giugno 2025: Tizio presenta opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando che il precetto non indicava il titolo esecutivo. Il giudice sospende l’esecuzione e, dopo l’udienza, annulla il precetto. La procedura si estingue.

Questo esempio mostra l’importanza di rispettare i termini e di controllare la regolarità degli atti.

9. Conclusione

La distanza temporale tra precetto e pignoramento rappresenta uno snodo cruciale nella procedura esecutiva. La legge impone al creditore di attendere almeno 10 giorni dalla notifica dell’atto prima di procedere, ma richiede anche che l’esecuzione sia iniziata entro 90 giorni . Trascorsi inutilmente questi termini, il precetto perde efficacia e occorre ricominciare daccapo. La giurisprudenza più recente ha chiarito molti aspetti: la mancata notifica del titolo esecutivo rende nullo il precetto (Cass. 15576/2021 e Sez. Unite 377/2022); il termine di 90 giorni non è sospeso durante le ferie ; il deposito tardivo delle copie in cancelleria estingue l’esecuzione (Cass. 28513/2025) ; l’avviso sulle procedure di sovraindebitamento è solo una irregolarità .

Per il debitore è fondamentale agire con tempestività. L’analisi degli atti, l’individuazione di vizi formali e la valutazione delle alternative (rateazioni, rottamazioni, piani del consumatore, composizione negoziata) possono prevenire o sospendere l’esecuzione. Le tutele previste dagli artt. 545 e 72‑ter proteggono una parte delle entrate e impediscono l’aggressione dell’unica casa . Gli errori più comuni derivano dall’ignorare i termini, dal non contestare un precetto viziato e dal non sfruttare le procedure di sovraindebitamento.

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