Accertamento d’ufficio: cos’è e come difendersi – guida completa 2025

Introduzione: perché il tema è cruciale per chi ha ricevuto un avviso di accertamento

L’accertamento d’ufficio è uno strumento con cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito o il volume d’affari di un contribuente quando la dichiarazione è assente, nulla oppure sostanzialmente inattendibile. Questo tipo di accertamento, disciplinato dagli articoli 41 del D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) e 55 del D.P.R. 633/1972 per l’IVA , consente all’amministrazione di basarsi su dati esterni, anche con presunzioni semplici, e di ignorare del tutto le scritture contabili del contribuente. In altre parole, quando il Fisco ritiene che i numeri dichiarati non siano affidabili, può procedere autonomamente alla determinazione del reddito o dell’imposta dovuta.

Per il contribuente questa è una situazione potenzialmente pericolosa: da un lato l’ufficio può spingersi a determinare il debito fiscale con margini discrezionali molto ampi; dall’altro, i termini di decadenza sono lunghi (fino a sette anni per omessa dichiarazione ) e le sanzioni gravose. Se il contribuente non reagisce tempestivamente, il debito può diventare definitivo, dando luogo a cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche e altre procedure di riscossione che mettono a rischio il patrimonio personale e familiare.

L’obiettivo di questa guida è spiegare in modo chiaro e sistematico cos’è l’accertamento d’ufficio e come difendersi efficacemente. L’articolo, aggiornato a dicembre 2025, analizza il contesto normativo (statuto del contribuente, codice tributario, leggi di riforma e decreti correttivi), richiami giurisprudenziali rilevanti e fornisce un vero e proprio manuale operativo per il contribuente. Per facilitare la lettura di un tema complesso sono stati inseriti paragrafi brevi, tabelle riepilogative, esempi numerici e una sezione di domande e risposte frequenti.

La guida

Il presente approfondimento nasce dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia. L’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Oltre ad essere professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), è esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 ed ha maturato una lunga esperienza nel difendere contribuenti ed imprese di fronte all’Agenzia delle Entrate, alla giustizia tributaria e alla riscossione. Lo studio offre assistenza su tutto il territorio nazionale, analizzando gli atti, predisponendo ricorsi, ottenendo sospensioni, conducendo trattative con l’amministrazione per accertamenti con adesione e definizioni agevolate, predisponendo piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Come possiamo aiutarti concretamente?

  • Analisi dell’atto e valutazione difensiva: verifichiamo la legittimità del procedimento, la motivazione, il rispetto dei termini e la corretta quantificazione dei redditi.
  • Contraddittorio e ricorsi: prepariamo le osservazioni da inviare all’ufficio, assistiamo nel contraddittorio endoprocedimentale (60 giorni) e presentiamo ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando necessario.
  • Sospensioni e piani di pagamento: chiediamo la sospensione degli effetti esecutivi degli avvisi, trattiamo piani di rateazione con la riscossione e valutiamo l’accesso alle procedure deflattive (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, definizione agevolata, rottamazione).
  • Soluzioni per il sovraindebitamento: proponiamo piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa, finalizzate a ridurre o eliminare i debiti tributari residui.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti legislative sull’accertamento d’ufficio

La disciplina dell’accertamento d’ufficio è contenuta principalmente in tre testi normativi: il D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, il D.P.R. 633/1972 per l’IVA e la Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Nel corso degli anni queste norme sono state modificate dalla Legge di stabilità 2016, dai decreti attuativi della riforma fiscale 2023–2025 (D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 81/2025) e da numerose leggi speciali (Legge 197/2022, Legge 18/2024, ecc.) che hanno introdotto obblighi di contraddittorio e definizioni agevolate.

1.1.1 Art. 41 D.P.R. 600/1973 (accertamento d’ufficio sui redditi)

Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, la presenta nulla o non risponde a richieste degli uffici, l’Agenzia delle Entrate procede con l’accertamento d’ufficio. La norma stabilisce che l’ufficio determina il reddito complessivo “in base ai dati e alle notizie di cui dispone, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze dei libri e delle scritture contabili del contribuente” . È prevista la facoltà di servirsi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In altri termini, la ricostruzione può avvenire sulla base di semplici indizi (ad esempio i parametri di settore o il tenore di vita), senza dover fornire prova rigorosa.

La dottrina distingue fra accertamento analitico-induttivo (dove l’ufficio parte dalle scritture contabili e corregge i singoli componenti di reddito) e accertamento induttivo puro (quando le scritture sono inattendibili o mancanti). L’accertamento d’ufficio rientra nella seconda categoria ed è considerato l’extrema ratio, da applicare soltanto nei casi di evasione totale o palese inattendibilità contabile .

1.1.2 Art. 55 D.P.R. 633/1972 (accertamento induttivo IVA)

Per l’IVA le regole sono simili. L’art. 55 prevede che “quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale, ovvero la presenta nulla”, l’ufficio determina l’imposta dovuta sulla base dei dati e delle notizie raccolti; può dedurre solo i versamenti effettuati e la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti . La norma specifica che l’accertamento induttivo si applica anche quando il contribuente non tiene o non esibisce i registri, non emette fatture per una parte sostanziale delle operazioni o commette irregolarità tali da rendere inattendibili i libri contabili . È inoltre previsto che l’ufficio possa emettere avvisi anticipati in caso di fondato pericolo per la riscossione.

1.1.3 Termini di decadenza (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972)

Il potere accertativo dell’amministrazione è limitato nel tempo. L’art. 43 del D.P.R. 600/1973, riscritto dalla Legge 208/2015 e confermato dalle riforme successive, stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere notificato:

  • Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se la dichiarazione è stata presentata regolarmente .
  • Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa o nulla dichiarazione .

Questi termini valgono per l’IRPEF, l’IRES e le altre imposte dirette. Per l’IVA, l’art. 57 del D.P.R. 633/1972 richiama gli stessi termini, coordinandosi con l’art. 43 . Per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.) si applica il quinquennio previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo .

Occorre inoltre considerare le sospensioni e le interruzioni. L’avvio di un contraddittorio o di un accertamento con adesione sospende il termine di decadenza (vedi § 2), mentre la notifica di atti istruttori (es. questionari) può interromperlo e farlo ripartire da capo. In caso di reati fiscali, la disciplina previgente prevedeva il raddoppio dei termini fino al decimo anno, ma tale raddoppio è stato abrogato dal 2016 .

1.1.4 Statuto del contribuente e obbligo di motivazione (art. 7, art. 12 e art. 6‑bis)

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) è la “carta costituzionale” del diritto tributario. L’art. 7 impone che gli atti dell’amministrazione siano motivati: devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; se si richiamano altri atti, questi vanno allegati o riprodotti . In mancanza di motivazione l’atto è nullo, e la motivazione non può essere successivamente integrata salvo il caso di nuovi elementi sopravvenuti . È inoltre obbligatorio indicare l’ufficio competente, l’autorità cui chiedere l’autotutela e i termini per il ricorso .

L’art. 12, comma 7, prevede che, dopo la conclusione degli accessi o ispezioni e la consegna del processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente abbia 60 giorni per presentare osservazioni e richieste. L’ufficio non può emettere l’accertamento prima dello scadere di questo termine a meno che non vi siano casi di particolare urgenza . La Corte di cassazione ha esteso l’obbligo del contraddittorio anche alle verifiche “brevi” e agli accessi finalizzati alla semplice acquisizione di documenti .

Nel 2024 la riforma fiscale ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto, che codifica il principio del contraddittorio. La norma stabilisce che, salvo le eccezioni per gli atti automatizzati, tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili sono preceduti da uno schema di atto con cui l’amministrazione comunica le contestazioni e concede al contribuente almeno 60 giorni per formulare controdeduzioni . L’atto definitivo non può essere adottato prima dello scadere del termine e deve motivare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. Le eccezioni riguardano gli atti automatizzati, le liquidazioni e i controlli formali, che restano soggetti alle regole previgenti . Una norma interpretativa (art. 7‑bis del D.L. 39/2024) ha chiarito che l’art. 6‑bis si applica solo agli atti con pretesa impositiva e non agli atti per cui esistono altri istituti di interlocuzione .

1.1.5 Norme sul contraddittorio nelle leggi recenti (D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 81/2025)

Il Decreto legislativo 219/2023 ha dato attuazione alla legge delega della riforma fiscale e ha introdotto una disciplina organica del contraddittorio endoprocedimentale. In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto ha inserito l’art. 6‑bis nello Statuto e ha previsto che lo schema di atto debba contenere l’invito a presentare osservazioni entro 60 giorni e a chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni . Se il contribuente non presenta l’istanza di adesione nei 30 giorni, può comunque partecipare al contraddittorio cartolare ed eventualmente chiedere l’adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso . La norma posticipa anche i termini di decadenza di 120 giorni quando tra la scadenza del termine del contraddittorio e il termine di decadenza residuano meno di 120 giorni .

Il D.Lgs. 81/2025, entrato in vigore nel giugno 2025, ha apportato ulteriori correzioni, tra cui la semplificazione del concordato preventivo biennale e l’adeguamento delle sanzioni. Per gli accertamenti d’ufficio, il decreto ha confermato la necessità di un contraddittorio informato e ha rafforzato la digitalizzazione degli atti (schemi inviati via PEC, accesso al fascicolo elettronico). Ha inoltre previsto la riduzione di un anno dei termini di decadenza per i contribuenti che utilizzano solo fatturazione elettronica e pagamenti tracciati.

1.1.6 Normativa sulla riscossione e sulle definizioni agevolate

L’attività di accertamento si salda con quella di riscossione. La Legge 197/2022 (“Legge di Bilancio 2023”) ha introdotto la Definizione agevolata (rottamazione‑quater) che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2022 pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi. Le rate originarie erano 18 in cinque anni (prime due nel 2023, poi rate trimestrali). L’art. 1 del D.L. 39/2024, convertito nella Legge 67/2024, ha introdotto una riammissione alla definizione per chi era decaduto. Nel 2025 le scadenze sono state ulteriormente spostate: la Legge 18/2024 ha prorogato le prime tre rate al 15 marzo 2024 e il D.Lgs. 108/2024 la quinta rata al 15 settembre 2024 . La normativa prevede cinque giorni di tolleranza; il mancato o tardivo pagamento oltre tale tolleranza comporta la decadenza dai benefici .

Gli importi devono essere pagati utilizzando i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” ed è possibile effettuare i versamenti online o presso banche, poste, tabaccai o sportelli AdER. L’AdER ha introdotto il servizio “ContiTu” che consente di rimodulare il piano di pagamento, scegliendo quali cartelle mantenere nella definizione .

1.1.7 Codice della crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento

Per i contribuenti in condizioni di grave indebitamento esistono procedure specifiche previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), derivante dal D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche. Le principali soluzioni sono:

  • Piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 67‑69 CCII): consente alle persone fisiche di proporre ai creditori un piano sostenibile, basato sui redditi disponibili, con l’approvazione del giudice senza necessità di voto dei creditori .
  • Concordato minore (artt. 72‑73 CCII): rivolto a imprenditori e professionisti non fallibili, prevede l’approvazione dei creditori (almeno il 50%) e può consentire la continuità aziendale . Sono ammessi soggetti non fallibili con attivo inferiore a 300.000 €, ricavi sotto i 200.000 € e debiti inferiori a 500.000 € .
  • Liquidazione controllata e esdebitazione (artt. 278‑283 CCII): la procedura liquida i beni del debitore e, dopo tre anni o al termine del procedimento, il giudice può concedere il decreto di esdebitazione. L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti residui, rendendo inesigibili i crediti insoddisfatti . L’art. 283 introduce l’esdebitazione del debitore incapiente, cioè il soggetto privo di redditi o patrimonio che, dimostrata la meritevolezza, può ottenere il beneficio senza neppure soddisfare i creditori . Solo i creditori concorsuali possono essere interessati dall’esdebitazione; restano esclusi i crediti privilegiati, i coobbligati e le sanzioni penali .

I consumatori possono accedere a queste procedure anche per debiti tributari: al termine del piano, le somme residue (tranne sanzioni e somme non concorsuali) sono cancellate. La Legge 3/2012 è stata progressivamente assorbita dal CCII, ma alcuni istituti come il piano del consumatore e l’esdebitazione del debitore incapiente restano riferimenti utili .

1.2 Principali orientamenti della giurisprudenza

La giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale riveste un ruolo fondamentale nell’interpretare le norme sull’accertamento d’ufficio e nel delineare i confini del potere dell’amministrazione. Di seguito vengono analizzati i principali orientamenti.

1.2.1 Presunzioni supersemplici e onere della prova – Cass. n. 26178/2024

Con l’ordinanza n. 26178 depositata il 21 maggio 2024 la Cassazione ha ribadito che, in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può ricostruire il reddito con presunzioni anche semplicissime. La Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo dei margini medi di settore per determinare i ricavi e ha affermato che, una volta notificato l’avviso, spetta al contribuente dimostrare l’erroneità delle presunzioni, fornendo documenti contabili o elementi contrari . Questo orientamento rafforza il potere discrezionale dell’amministrazione e ribalta l’onere della prova sul contribuente.

1.2.2 Ricostruzione dei costi e principio di capacità contributiva – Cass. n. 13119/2020

La sentenza n. 13119/2020 ha posto un limite alla discrezionalità dell’ufficio: anche nell’accertamento induttivo puro, l’amministrazione deve stimare i costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). La Cassazione ha affermato che non è legittimo determinare solo i ricavi senza considerare l’esistenza di costi, anche sulla base di semplici presunzioni . Di conseguenza, il contribuente può contestare l’avviso se l’ufficio ha omesso di stimare i costi necessari all’attività.

1.2.3 Obbligo del contraddittorio e prova di resistenza – Cass. S.U. n. 21271/2025

Le Sezioni Unite, con la sentenza 21271/2025, hanno stabilito un principio di diritto sulla portata del contraddittorio. La Corte ha chiarito che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo generale di contraddittorio valeva solo per i tributi armonizzati (come l’IVA), mentre per i tributi non armonizzati esisteva solo quando la legge lo prevedeva . Inoltre, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra, con la cosiddetta prova di resistenza, quali elementi in fatto avrebbe potuto dedurre e se tali elementi non sono manifestamente pretestuosi .

La stessa regola è stata ribadita dalla decisione delle Sezioni Unite n. 29271/2025 in tema di IVA: per superare la prova di resistenza il contribuente può far valere solo fatti che avrebbe potuto dedurre nel contraddittorio, ma non può sollevare questioni giuridiche (ad esempio errori nell’interpretazione della norma) . La Corte ritiene che l’interpretazione delle norme spetti al giudice e che il contraddittorio abbia funzione istruttoria; pertanto, chi contesta un accertamento IVA senza contraddittorio deve dimostrare quali fatti concreti avrebbe presentato.

1.2.4 Estensione del contraddittorio e tutela del contribuente – Corte Cost. n. 47/2023

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 47/2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in merito all’assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio. La Corte ha affermato che l’introduzione di un contraddittorio generalizzato è scelta riservata al legislatore, ma ha rimarcato che la mancanza di interlocuzione preventiva deve essere bilanciata dai principi di buona amministrazione, proporzionalità e ragionevolezza. La successiva introduzione dell’art. 6‑bis nello Statuto risponde a questa esigenza.

1.2.5 Obbligo di ricostruzione integrale e riduzione dei termini – Cassazione recente

Numerose pronunce del 2025 hanno confermato la riduzione dei termini di decadenza per chi utilizza pagamenti tracciati e fatturazione elettronica e l’applicazione dell’art. 6‑bis. Altre decisioni hanno chiarito che l’invio del questionario o della richiesta di documenti può assolvere all’obbligo di contraddittorio se consente al contribuente di fornire osservazioni. Tuttavia, la Suprema Corte mantiene una posizione rigorosa: un contraddittorio sommario e l’assenza di riscontro alle osservazioni possono rendere invalido l’avviso.

1.3 Schema riassuntivo delle norme principali

Di seguito una tabella sintetica con le principali norme richiamate. Le colonne indicano l’oggetto della disposizione, le condizioni di applicabilità, i diritti o doveri del contribuente e le tutele previste.

Norma/ArticoloOggettoApplicazione e tutele
Art. 41 D.P.R. 600/73Accertamento d’ufficio sui redditiIn caso di omessa o nulla dichiarazione; l’ufficio ricostruisce il reddito in base a dati esterni e presunzioni semplici ; può ignorare le scritture contabili; il contribuente può opporsi dimostrando l’inattendibilità delle presunzioni.
Art. 55 D.P.R. 633/72Accertamento induttivo IVAIn caso di mancata dichiarazione o gravi irregolarità; l’ufficio determina l’imponibile e l’IVA dovuta, deducendo solo i versamenti e l’IVA detraibile ; possibili avvisi “anticipati” per evitare il rischio di insolvenza.
Art. 43 D.P.R. 600/73Termini di decadenza per le imposte sui redditi5 anni dalla presentazione della dichiarazione; 7 anni in caso di omessa dichiarazione ; riduzione di 1–2 anni per contribuenti virtuosi; sospensioni per contraddittorio e adesione.
Art. 57 D.P.R. 633/72Termini di decadenza IVARichiama l’art. 43; 5 o 7 anni a seconda della presentazione della dichiarazione .
Art. 1, comma 161, L. 296/2006Tributi localiAvvisi di accertamento per IMU, TARI e altri tributi locali devono essere notificati entro il quinto anno successivo .
Art. 7 StatutoMotivazione dell’attoGli atti devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; in mancanza, sono nulli .
Art. 12, c. 7 StatutoOsservazioni dopo la verificaIl contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni dopo il PVC; l’ufficio non può emettere l’atto prima della scadenza, salvo urgenza .
Art. 6‑bis StatutoPrincipio del contraddittorio (dal 2024)Tutti gli atti impositivi sono preceduti da uno schema di atto e da un contraddittorio effettivo di 60 giorni ; esclusi gli atti automatizzati; proroga di 120 giorni dei termini di decadenza se necessari .
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneConsente di definire l’accertamento con un accordo, riducendo le sanzioni di un terzo o della metà; il contribuente può chiedere l’adesione entro 30 giorni dallo schema di atto o 15 giorni dall’avviso .
Legge 197/2022 – Legge 18/2024Definizione agevolata (Rottamazione Quater)Estinzione dei debiti affidati all’AdER tra il 2000 e il 2022 pagando solo il capitale; rate fino a 18; prime rate prorogate al 15 marzo 2024; scadenze successive ricalibrate .
Artt. 278–283 CCIIEsdebitazioneIl giudice può dichiarare inesigibili i debiti residui dopo la procedura; l’art. 278 definisce l’istituto ; l’art. 283 consente l’esdebitazione del debitore incapiente ; sono esclusi crediti privilegiati e sanzioni.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

L’accertamento d’ufficio non si materializza da un giorno all’altro: l’amministrazione deve seguire una serie di passaggi e il contribuente ha a disposizione strumenti e termini per difendersi. Qui di seguito si propone un percorso temporale dettagliato.

2.1 Ricezione dello schema di atto (contraddittorio art. 6‑bis)

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, l’ufficio deve inviare un avviso di interlocuzione (schema di atto) prima di emettere l’avviso di accertamento. Lo schema contiene:

  1. Contestazione dei fatti: esposizione dei rilievi, indicazione degli imponibili e delle aliquote, indicazione delle norme violate e delle prove raccolte (ad esempio versamenti bancari, segnalazioni di terzi, indici di settore).
  2. Termine di 60 giorni per presentare osservazioni o memorie difensive, da inviare via PEC o con raccomandata A/R. Durante questo termine il contribuente può visionare il fascicolo, richiedere copia degli atti e fornire documenti utili .
  3. Invito ad accedere all’accertamento con adesione entro 30 giorni. Se il contribuente intende definire la questione con un accordo, presenta istanza di adesione e l’ufficio convoca un incontro .

Il termine di 60 giorni è perentorio ma non decadenziale. Se occorrono più di 120 giorni per concludere l’iter, il termine di decadenza dell’accertamento viene posticipato di 120 giorni . Questo garantisce all’ufficio tempo sufficiente senza perdere la potestà impositiva.

2.2 Presentazione delle osservazioni e difesa endoprocedimentale

Il contribuente deve predisporre una memoria dettagliata che può contenere:

  • Correzioni dei dati: presentare contabilità, estratti conto, fatture che dimostrano l’effettivo volume d’affari o i costi sostenuti. Ricordiamo che, anche in accertamento induttivo, l’ufficio deve considerare i costi deducibili .
  • Contestazione della motivazione: verificare che l’avviso preliminare contenga la ricostruzione dei fatti, le prove e i richiami normativi necessari .
  • Eccezione di decadenza o prescrizione: calcolare il termine decennale di prescrizione e il termine quinquennale o settennale di decadenza .
  • Violazioni procedurali: contestare l’assenza di contraddittorio (art. 6‑bis) o l’emissione anticipata dell’atto prima della scadenza dei 60 giorni .

È opportuno depositare le osservazioni presso l’ufficio indicato nell’avviso, protocollandole. Le memorie diventano parte integrante del fascicolo; l’ufficio ha l’obbligo di motivare l’eventuale mancato accoglimento delle argomentazioni .

2.3 Istanza di accertamento con adesione

In alternativa alle osservazioni (o in aggiunta), il contribuente può attivare la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Occorre distinguere:

  • Istanza entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto: sospende il termine di decadenza e apre un tavolo di confronto. L’ufficio emette un invito a comparire (art. 5 D.Lgs. 218/97) con l’indicazione di data, luogo e somme dovute . La sospensione dura 90 giorni se l’adesione è chiesta al di fuori del contraddittorio e 30 giorni se lo è successivamente .
  • Istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo (quando l’atto non era soggetto a contraddittorio preventivo o il contribuente non ha aderito prima). In tal caso l’istanza sospende il termine per il ricorso solo per 30 giorni e l’ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi nuovi .

Durante l’adesione le parti discutono i rilievi; se si trova un accordo viene sottoscritto un verbale di adesione con la definizione dell’imposta e delle sanzioni (ridotte di un terzo o della metà). Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni o tramite rate mensili fino a otto anni. L’adesione impedisce l’impugnazione dell’atto in via giudiziaria.

2.4 Emissione dell’avviso di accertamento

Se il contribuente non aderisce o se l’adesione fallisce, l’ufficio emette l’avviso di accertamento definitivo. L’atto deve essere motivato ai sensi dell’art. 7 Statuto e deve contenere:

  • Descrizione dei fatti e delle prove (documenti, presunzioni, calcoli). Se si fa riferimento a un PVC o a un altro atto, questo deve essere allegato o riprodotto .
  • Dettaglio della pretesa fiscale, con la base imponibile, l’imposta, le sanzioni, gli interessi e le somme accessorie. La motivazione deve spiegare perché non sono state accolte le osservazioni del contribuente .
  • Avviso dei mezzi di impugnazione, il termine per il ricorso (60 giorni), l’ufficio competente e l’autorità giudiziaria.

Nel regime transitorio (fino a fine 2024) alcuni atti possono essere emessi senza contraddittorio se automatizzati o se vi è pericolo per la riscossione (ad esempio in presenza di frode conclamata). In tali casi l’atto deve comunque riportare l’invito a chiedere l’adesione entro il termine di impugnazione .

2.5 Notifica dell’atto e verifica dei termini

L’avviso deve essere notificato mediante posta raccomandata, messo comunale o posta elettronica certificata (PEC). Dal momento della notifica decorrono:

  • Il termine di 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria). Se la notifica è avvenuta via PEC, il termine decorre dalla data di invio.
  • Il termine di 15 giorni per chiedere l’adesione (se non lo si è fatto prima). La richiesta sospende il termine per il ricorso di 30 giorni.
  • Eventuali termini di decadenza dell’atto: il contribuente deve verificare se l’atto è stato notificato oltre il quinto o settimo anno dal periodo d’imposta .

Una volta decorso il termine per il ricorso senza impugnazione, l’atto diventa definitivo e viene iscritto a ruolo. Segue la fase della riscossione con eventuali cartelle, pignoramenti e ipoteche. È quindi fondamentale non lasciar decorrere i termini.

2.6 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se non si raggiunge un accordo, l’unica via è il ricorso giudiziario. Il ricorso deve contenere:

  1. Motivi specifici: ad esempio violazione di legge, difetto di motivazione, omessa valutazione dei costi, mancato contraddittorio, decadenza.
  2. Documenti a sostegno: scritture contabili, perizie, relazioni tecniche, dichiarazioni di terzi. È utile dimostrare la non pretestuosità delle doglianze per superare la prova di resistenza .
  3. Richiesta di sospensione: nelle more del giudizio il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto per evitare la riscossione coattiva. Il giudice decide in camera di consiglio se sussistono i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora.

Il giudizio tributario prevede un doppio grado (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e regionale). La decisione può essere impugnata in cassazione per vizi di legittimità. Una strategia difensiva efficace prevede di sollevare tutte le eccezioni già in primo grado, poiché la Corte di cassazione non può esaminare questioni nuove.

2.7 Esecuzione, riscossione e strumenti di tutela

Se l’avviso diventa definitivo, l’importo accertato viene iscritto a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) emette la cartella di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, se il debito non è pagato, l’AdER può attivare misure cautelari ed esecutive: fermo amministrativo dei veicoli, iscrizione ipotecaria, pignoramento dei conti correnti, dello stipendio o degli immobili. Il contribuente può comunque:

  • Chiedere la rateazione del debito, fino a 72 rate (6 anni) o a 120 rate (10 anni) per comprovata difficoltà economica.
  • Accedere a definizioni agevolate: se rientra nel perimetro temporale (fino al 2022) può presentare domanda di rottamazione, saldo e stralcio o altre misure previste dalle leggi annuali.
  • Proporre opposizione contro la cartella per vizi propri (es. notifica nulla) o eccepire la prescrizione decennale del credito .
  • Richiedere la sospensione amministrativa se sussistono condizioni di illegittimità palese o se l’atto presupposto è stato annullato.

In caso di sovraindebitamento, il contribuente può avvalersi degli strumenti del CCII (v. § 4) per bloccare le azioni esecutive e proporre un piano di ristrutturazione omologato.

3. Difese e strategie legali contro l’accertamento d’ufficio

L’accertamento d’ufficio non è un percorso obbligato verso il pagamento. Esistono numerosi strumenti normativi e processuali per contrastarlo o ridurne gli effetti. Le strategie vanno scelte caso per caso, tenendo conto della tempistica, delle prove disponibili e della situazione economica del contribuente.

3.1 Verifica della motivazione e delle presunzioni

Una difesa efficace parte dall’esame della motivazione dell’avviso. La legge richiede che l’atto contenga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa . Per gli accertamenti d’ufficio, l’ufficio deve indicare i dati utilizzati (ad esempio indagini bancarie, studi di settore) e spiegare come è arrivato al risultato. Se l’avviso si limita a richiamare genericamente “presunzioni supersemplici” o medie di settore senza indicare da dove provengono, può essere impugnato per difetto di motivazione.

In secondo luogo occorre contestare le presunzioni. Le presunzioni supersemplici sono ammesse, ma il contribuente può dimostrare la loro erroneità presentando documenti contabili, contratti, prove testimoniali. Ad esempio, se l’ufficio applica un ricarico medio del settore commerciale del 30%, ma il contribuente documenta che vende a margine inferiore per politica aziendale o per promozioni, tale prova può ribaltare la presunzione. Analogamente, se l’ufficio ricostruisce le spese personali sulla base del tenore di vita (accertamento sintetico) ma il contribuente dimostra che le spese sono sostenute da terzi, la presunzione viene meno.

3.2 Eccezione di decadenza e prescrizione

Il rispetto dei termini di decadenza è un tema centrale. L’avviso notificato oltre il quinto anno (dichiarazione presentata) o oltre il settimo anno (omessa dichiarazione) è nullo . Il contribuente deve verificare:

  • L’anno d’imposta contestato e la data di presentazione della dichiarazione.
  • La data di notifica dell’avviso (fa fede la ricevuta di raccomandata o la data di consegna via PEC).
  • Eventuali sospensioni (contraddittorio, istanza di adesione, Covid‑19) o interruzioni (richieste documentali) che possono spostare in avanti il termine.

Anche la prescrizione del credito può essere invocata: l’IVA e le imposte dirette si prescrivono in 10 anni . Se la cartella viene notificata dopo la prescrizione, il debito non è più esigibile.

3.3 Violazione del contraddittorio

Dal 2024, la mancata attivazione del contraddittorio è causa di annullabilità dell’atto (art. 6‑bis). Il contribuente può contestare l’assenza di uno schema di atto o l’adozione dell’avviso prima dello scadere dei 60 giorni . Nelle situazioni precedenti all’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, la nullità si verifica solo per i tributi armonizzati (IVA) e solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza . Per gli altri tributi, l’obbligo di contraddittorio esiste quando è espressamente previsto (es. art. 12 Statuto) o quando il contraddittorio viene anticipato da una verifica in loco.

È quindi utile documentare ogni possibile vizio procedurale: mancanza di invito, mancata consegna del PVC, assenza di motivazione sulle osservazioni. In sede di ricorso è opportuno sottolineare quali fatti il contribuente avrebbe fatto valere se ascoltato (dati contabili, prove di costi, errori materiali) per superare la prova di resistenza .

3.4 Dimostrazione dei costi e del principio di capacità contributiva

La Cassazione ha ribadito che anche nell’accertamento induttivo puro l’ufficio deve ricostruire sia i ricavi sia i costi . Molte volte l’ufficio si limita ad applicare un margine di ricarico medio senza considerare le spese. Il contribuente deve quindi fornire la documentazione dei costi (fatture di acquisto, spese generali, costi del personale). Se la contabilità non è stata tenuta regolarmente, possono essere utilizzate presunzioni a favore del contribuente (es. percentuali standard di costo nei settori di riferimento).

In caso di accertamento sintetico basato su spese di mantenimento (auto, casa, viaggi), è possibile contestare la natura delle spese (sostenute da terzi, finanziate con redditi già tassati) e fornire prove che la capacità contributiva effettiva è diversa da quella presunta.

3.5 Accesso a definizioni agevolate

Se l’avviso riguarda annualità fino al 2022 e l’importo viene iscritto a ruolo, il contribuente può valutare la rottamazione‑quater. La definizione consente di estinguere il debito pagando il solo capitale e le spese, con rate fino a 18 (5 anni). Le scadenze per il 2025 prevedono che la decima rata (o la seconda rata per chi è stato riammesso) venga pagata entro il 9 dicembre 2025 ; il mancato pagamento oltre i 5 giorni di tolleranza fa decadere i benefici . Il servizio “ContiTu” permette di rimodulare il piano mantenendo la definizione solo per alcune cartelle .

Esistono inoltre misure alternative come il saldo e stralcio (riservato ai contribuenti con indicatori di reddito basso e ISEE ridotto) e la rottamazione quinquies introdotta nel 2025, che consente di pagare in 54 rate (9 anni) debiti fino al 2023. È importante monitorare le leggi di bilancio e i decreti milleproroghe perché spesso prorogano termini o riaprono i termini per presentare domanda.

3.6 Ricorso all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale

L’adesione può essere uno strumento molto vantaggioso se il contribuente ha elementi per dimostrare che l’imposta dovuta è inferiore a quella accertata ma non vuole rischiare un giudizio. L’adesione riduce le sanzioni di un terzo (o della metà in caso di ravvedimento speciale) e consente la rateizzazione. La conciliazione giudiziale, invece, può avvenire in corso di giudizio con la Corte di Giustizia Tributaria; in tal caso le sanzioni possono essere ridotte fino a un terzo o addirittura a zero.

L’Avv. Monardo e il suo staff assistono i clienti nell’analisi della proposta dell’ufficio, nella quantificazione dei vantaggi economici e nella negoziazione di piani di pagamento sostenibili.

3.7 Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Se il debito fiscale è solo una parte di un indebitamento più ampio, può essere opportuno attivare le procedure previste dal CCII. Il piano di ristrutturazione del consumatore consente di proporre un programma di pagamento sostenibile, concordato con il giudice e senza il voto dei creditori . Il concordato minore permette agli imprenditori di continuare l’attività pagando parte dei debiti . La liquidazione controllata consente di liquidare i beni e ottenere l’esdebitazione al termine della procedura .

L’esdebitazione è particolarmente importante per i debitori incapienti: l’art. 283 CCII prevede che chi non è in grado di offrire utilità ai creditori possa ottenere la cancellazione dei debiti residui . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione della domanda, nell’interlocuzione con i creditori e nella gestione della procedura.

3.8 Altre difese (vizi formali, errori materiali, autotutela)

Spesso gli avvisi di accertamento presentano vizi formali: notifica irregolare, errata intestazione, omessa indicazione dell’ufficio competente, mancata indicazione del termine per il ricorso. Anche un semplice errore materiale nella quantificazione del tributo può condurre all’annullamento. È fondamentale, quindi, esaminare ogni dettaglio dell’atto.

Esiste anche la possibilità di chiedere l’autotutela: se l’ufficio riconosce di aver commesso un errore (ad esempio nella trascrizione di una cifra o nel calcolo di un interesse), può annullare o rettificare l’atto in via amministrativa senza necessità di ricorso. L’autotutela può essere chiesta anche dopo la scadenza dei termini di ricorso se si tratta di un errore manifesto (ad esempio doppia tassazione). Tuttavia, in presenza di discrezionalità, l’ufficio raramente annulla l’atto; per questo è consigliabile avanzare parallelamente il ricorso.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alle difese dirette, esistono strumenti che consentono di definire la posizione fiscale riducendo sanzioni e interessi o, nei casi di sovraindebitamento, azzerando il debito residuo. In questa sezione si illustrano le principali soluzioni.

4.1 Rottamazione-quater e altre definizioni agevolate

La rottamazione‑quater è disciplinata dalla Legge 197/2022 e successive modifiche (Legge 18/2024, D.L. 39/2024). Consente di saldare i debiti affidati all’AdER tra il 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese di riscossione, senza sanzioni e interessi. Caratteristiche principali:

  • Domanda: la domanda andava presentata entro il 30 giugno 2023 (o il 30 settembre 2023 nelle zone alluvionate). Le leggi successive hanno consentito la riammissione per chi non aveva pagato le prime due rate.
  • Piano di pagamento: massimo 18 rate in 5 anni; prime due rate erano fissate al 31 ottobre e 30 novembre 2023, prorogate al 15 marzo 2024 ; quinta rata rinviata al 23 settembre 2024; decima rata al 9 dicembre 2025 .
  • Tolleranza: 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza; il pagamento oltre il termine comporta la decadenza dalla definizione .
  • Benefici: sospensione delle azioni esecutive per le cartelle comprese; riduzione a zero di sanzioni e interessi. In caso di decadenza, quanto versato resta a titolo di acconto.
  • Strumenti online: possibilità di pagare via home banking, sportelli bancari, uffici postali, tabaccai e sportelli AdER; uso del servizio “ContiTu” per modulare il piano .

Nel 2025 è stata annunciata la rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2025), che estende il perimetro temporale ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consente 54 rate (9 anni) con un importo minimo di 100 € a rata. Gli interessi di dilazione sono fissati al 2% annuo.

4.2 Saldo e stralcio e misure per contribuenti in difficoltà

Il saldo e stralcio (art. 1, commi 184‑199, Legge 145/2018) permette a contribuenti con indicatori ISEE inferiori a 20.000 € o con procedure di sovraindebitamento pendenti di estinguere le cartelle pagando solo una percentuale del debito (dal 16% al 35%). La misura è stata riproposta in varie leggi e viene periodicamente prorogata. Nel 2025 si attende una nuova edizione per i carichi fino al 2023.

Per i contribuenti che non riescono a pagare la rottamazione, l’AdER concede piani di rateazione ordinaria fino a 72 rate e piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) in caso di grave difficoltà economica. È anche possibile ottenere la sospensione per pignoramenti presso terzi (es. stipendio) con l’istanza di conversione.

4.3 Accertamento con adesione e definizione agevolata dei processi verbali

Abbiamo già descritto l’adesione a un avviso di accertamento. Oltre a questa, esistono altre definizioni.

  • Definizione dei processi verbali di constatazione (art. 5‑quater D.Lgs. 218/97): consente di definire le violazioni contenute nel PVC prima che l’ufficio emetta l’avviso. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla consegna del verbale; le sanzioni sono ridotte della metà e il pagamento può avvenire in 20 rate trimestrali. È particolarmente utile per definire in anticipo le contestazioni della Guardia di Finanza.
  • Accertamento con adesione integrativo: introdotto dalla riforma 2024, consente di integrare l’atto di adesione in caso di nuovi elementi sopravvenuti (ad esempio un errore di calcolo o l’emanazione di una circolare interpretativa). Gli effetti si estendono anche ai tributi locali.

4.4 Procedure di sovraindebitamento (CCII)

Gli strumenti di cui al CCII rappresentano una vera e propria seconda chance per chi non riesce a far fronte ai propri debiti.

Piano di ristrutturazione del consumatore: il consumatore (persona fisica con debiti non legati alla propria attività d’impresa) propone un piano di pagamento sostenibile ai creditori; il giudice ne verifica la fattibilità e lo omologa senza necessità di voto . Il piano può prevedere la dilazione dei debiti tributari, la falcidia delle sanzioni e l’esclusione degli interessi.

Concordato minore: applicabile a imprenditori e professionisti non fallibili, consente di proporre ai creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) un pagamento parziale con continuità aziendale . Se la proposta viene approvata dai creditori e omologata dal giudice, i debiti residui vengono esdebitati.

Liquidazione controllata: per i debitori che non possono proporre un piano, si procede alla liquidazione del patrimonio; al termine, il giudice emette il decreto di esdebitazione. L’esdebitazione, definita dall’art. 278 CCII, comporta la cancellazione legale dei debiti residui .

Esdebitazione dell’incapiente: l’art. 283 CCII consente anche a chi non ha beni né redditi di ottenere la cancellazione dei debiti residui se dimostra la meritevolezza e l’assenza di prospettive di pagamento . È una forma di “fresh start” che permette di ripartire senza l’oppressione dei creditori.

Il ricorso a queste procedure deve essere valutato attentamente con un professionista. L’Avv. Monardo, quale Gestore della Crisi e negoziatore della crisi d’impresa, assiste i debitori nella predisposizione della domanda, nella negoziazione con i creditori e nell’interlocuzione con l’OCC.

4.5 Strumenti finanziari e bancari per la regolarizzazione

Oltre alle misure normative, esistono soluzioni di natura finanziaria:

  • Consolidamento del debito: attraverso la stipula di un nuovo prestito a tassi più bassi che estingue i debiti preesistenti e consente un’unica rata mensile sostenibile.
  • Cessione del quinto dello stipendio/pensione: consente di ottenere liquidità immediata da destinare al pagamento delle imposte; la rata non può superare un quinto dello stipendio. In alcuni piani di ristrutturazione del consumatore questo strumento è utilizzato per assicurare ai creditori un flusso costante di rientro.
  • Garanzie e fideiussioni: l’uso di garanzie personali o bancarie può convincere l’ufficio a concedere rateazioni più lunghe o a ridurre le richieste immediate.

È sempre consigliato valutare il costo complessivo e i rischi legati a questi strumenti con l’aiuto di un consulente.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti si trovano in difficoltà perché commettono errori evitabili. Di seguito gli sbagli più frequenti e i consigli per evitarli.

Errori frequenti

  1. Ignorare le comunicazioni: spesso gli avvisi preliminari arrivano via PEC o tramite raccomandata e restano non aperti. Il mancato controllo fa perdere termini preziosi per difendersi.
  2. Non raccogliere le prove: senza documentazione (contabilità, ricevute, contratti) è quasi impossibile ribaltare le presunzioni dell’ufficio.
  3. Affidarsi al “fai da te”: le norme sono complesse e cambiano spesso; un errore formale può pregiudicare la difesa.
  4. Non contestare i termini: molti avvisi sono emessi a ridosso della decadenza; occorre verificare se i termini sono stati rispettati .
  5. Lasciare scadere i termini di ricorso: trascorsi 60 giorni l’avviso diventa definitivo; non è più possibile contestarlo, salvo casi di autotutela.
  6. Non considerare soluzioni alternative: rottamazione, saldo e stralcio, adesione, piani del consumatore possono ridurre enormemente il debito. Trascurarli significa rinunciare a opportunità di risparmio.
  7. Fidarsi di fonti non ufficiali: molti blog riportano notizie errate; è fondamentale basarsi su norme e sentenze ufficiali.

Consigli pratici

  • Controlla la tua PEC e la posta cartacea almeno una volta a settimana. Spesso gli atti vengono inviati a fine anno, durante le festività.
  • Organizza la documentazione: salva digitalmente fatture, scontrini, contratti e estratti conto in un archivio ordinato.
  • Rivolgiti a un professionista: un avvocato tributarista può identificare vizi nascosti e suggerire la strategia migliore.
  • Calcola i termini con precisione: considera eventuali sospensioni e proroghe (contraddittorio, Covid‑19). Un avviso tardivo è nullo.
  • Valuta l’adesione: se non hai elementi forti per vincere un ricorso, l’accordo può ridurre le sanzioni e garantire rateizzazioni.
  • Esplora le procedure di sovraindebitamento se il debito fiscale è solo una parte del problema; potrebbero cancellare i debiti residui.
  • Mantieni un rapporto trasparente con l’ufficio: rispondere alle richieste di documenti dimostra buona fede e può prevenire l’accertamento.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione sono riportate alcune tabelle. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri, mentre i commenti sono nel testo.

6.1 Termini di decadenza e prescrizione per i principali tributi

TributoDichiarazione presentataDichiarazione omessaPrescrizione del credito
IRPEF/IRES/IRAP5 anni dal periodo d’imposta7 anni dal periodo d’imposta10 anni
IVA5 anni7 anni10 anni
IMU/TARI5 anni5 anni10 anni

6.2 Procedura di accertamento con adesione – sintesi

PassaggioTermineEffetto
Schema di atto inviato dall’ufficioAvvio del contraddittorio (art. 6‑bis)
Osservazioni del contribuente60 giorniPossibilità di contestare i rilievi e depositare documenti
Istanza di adesione30 giorniSospende il termine di decadenza e apre il negoziato
Convocazione e incontroEntro 15–30 giorni dalla istanzaDiscussione degli importi e sottoscrizione del verbale
Istanza di adesione post-avviso15 giorniPossibile solo se non richiesta prima; sospende il termine di ricorso di 30 giorni
Verbale di adesioneDefinizione del debito; riduzione sanzioni
Mancato accordoEmanazione dell’avviso di accertamento; possibilità di ricorso

6.3 Caratteristiche delle procedure di sovraindebitamento (CCII)

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche principali
Piano di ristrutturazione del consumatorePersone fisiche con debiti non professionaliPiano basato sui redditi disponibili; approvazione del giudice senza voto dei creditori
Concordato minoreImprenditori e professionisti non fallibiliRichiede il voto favorevole del 50% dei creditori; consente la continuità aziendale
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitati (consumatori e imprese)Liquidazione del patrimonio; cancellazione dei debiti residui al termine; possibile esdebitazione per l’incapiente
Esdebitazione del debitore incapientePersone fisiche prive di beni e redditiCancellazione totale dei debiti senza soddisfazione dei creditori, previa verifica di meritevolezza

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è l’accertamento d’ufficio?

È l’accertamento induttivo puro con cui l’Agenzia delle Entrate determina il reddito o l’IVA dovuta quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione o la presenta nulla, oppure quando le scritture contabili sono inattendibili. Si basa su dati esterni e presunzioni supersemplici .

2. Quando può essere emesso l’accertamento d’ufficio?

Può essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o del settimo anno se la dichiarazione è omessa . Il termine può essere sospeso da contraddittorio, istanze di adesione o eventi eccezionali.

3. Cosa posso fare quando ricevo lo schema di atto?

Hai 60 giorni per presentare osservazioni e 30 giorni per chiedere l’adesione . Devi esaminare attentamente i rilievi, raccogliere documenti e decidere se aderire o impugnare.

4. Cosa significa “prova di resistenza”?

È l’onere di dimostrare, in giudizio, quali fatti concreti avresti potuto dedurre nell’eventuale contraddittorio. Se non superi la prova di resistenza, la violazione del contraddittorio non comporta l’annullamento dell’avviso .

5. Posso contestare l’avviso se l’ufficio non ha considerato i costi?

Sì. Anche in accertamento induttivo l’amministrazione deve stimare i costi deducibili. La Cassazione ha chiarito che l’ufficio non può limitarsi a determinare i ricavi .

6. Cosa succede se non rispondo all’avviso?

Se non invii osservazioni né chiedi l’adesione, l’ufficio può emettere l’avviso definitivo allo scadere del termine. Se non impugni l’avviso entro 60 giorni, esso diventa definitivo e verrà iscritto a ruolo.

7. Qual è la differenza tra contraddittorio e adesione?

Il contraddittorio è il diritto a essere ascoltati prima dell’adozione dell’atto; l’adesione è la procedura per raggiungere un accordo con l’ufficio sulle somme dovute. Puoi fare entrambe le cose: presentare osservazioni e poi chiedere l’adesione.

8. Posso chiedere la rateazione durante l’adesione?

Sì. Nel verbale di adesione puoi concordare la rateizzazione del debito fino a 8 anni. In fase di riscossione puoi chiedere ulteriori rateazioni all’AdER.

9. Quali sono le sanzioni in caso di accertamento d’ufficio?

Le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, aumentate del 50% se la dichiarazione è omessa. Nella procedura di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo o alla metà.

10. La rottamazione-quater comprende anche gli avvisi di accertamento?

No. La rottamazione-quater riguarda i carichi iscritti a ruolo (cartelle) affidati all’AdER fino al 30 giugno 2022. Gli avvisi di accertamento non ancora iscritti possono essere definiti solo con adesione o conciliazione.

11. Posso definire un processo verbale di constatazione?

Sì. L’art. 5‑quater D.Lgs. 218/97 consente di definire il PVC entro 30 giorni dalla consegna con riduzione delle sanzioni a un terzo.

12. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione-quater?

Il mancato pagamento della rata oltre i 5 giorni di tolleranza comporta la decadenza dalla definizione; le somme versate restano a titolo di acconto e tornano dovuti sanzioni e interessi .

13. Chi può accedere al piano di ristrutturazione del consumatore?

Possono accedervi persone fisiche con debiti non derivanti da attività imprenditoriale. È necessario avere un reddito sufficiente per sostenere un piano di pagamenti sostenibile .

14. Cos’è l’esdebitazione?

È il provvedimento con cui il tribunale, al termine di una procedura di liquidazione controllata, dichiara inesigibili i debiti residui . L’esdebitazione consente al debitore di ripartire senza debiti. Esiste anche l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII .

15. È possibile impugnare la cartella derivante da un accertamento d’ufficio?

Sì, ma solo per vizi propri (es. notifica irregolare) o per contestare la prescrizione. L’eventuale nullità dell’avviso deve essere contestata con il ricorso contro l’avviso stesso, non con la cartella.

16. Cosa succede se nel contraddittorio non vengono forniti tutti gli elementi?

Secondo la giurisprudenza, nel giudizio successivo il contribuente può introdurre nuovi elementi solo se non avrebbe potuto dedurli prima per cause non imputabili. Altrimenti, si considera che non abbia superato la prova di resistenza .

17. È consigliabile presentare osservazioni e aderire contemporaneamente?

Sì, se l’importo contestato è consistente e non si è certi della difesa in giudizio. Si possono presentare osservazioni per far valere i propri diritti e, contestualmente, chiedere l’adesione per discutere un eventuale accordo.

18. Come si calcola la decadenza per i tributi locali?

Per IMU, TARI e altri tributi locali l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Se la dichiarazione è omessa, il quinquennio decorre dall’anno successivo . Eventuali proroghe o sospensioni si applicano anche ai tributi locali.

19. Posso chiedere la revisione dell’avviso in autotutela?

Sì. Puoi presentare un’istanza di autotutela all’ufficio competente, allegando le prove dell’errore (es. doppia tassazione, errata trascrizione). L’ufficio può annullare o correggere l’atto, ma non è obbligato a farlo.

20. Cos’è il piano del consumatore nella pratica?

È un progetto di rientro del debito presentato al tribunale in cui il debitore propone pagamenti sostenibili (ad esempio usando una parte dello stipendio) per un periodo determinato. Se omologato, il piano consente la cancellazione dei debiti residui .

8. Simulazioni pratiche e casi reali

Per rendere più concreti i concetti illustrati, proponiamo alcune simulazioni numeriche e casi pratici (nomi e dati sono inventati; eventuali riferimenti a fatti reali sono solo esemplificativi). Le cifre tengono conto della normativa vigente a dicembre 2025.

Caso A: imprenditore che omette la dichiarazione dei redditi

Fatto: la società Alfa Srl non presenta la dichiarazione dei redditi 2020 (esercizio 2019) entro i termini. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate contesta la mancata dichiarazione e notifica uno schema di atto.

Ricostruzione dell’ufficio: sulla base dei ricavi medi di settore (50% di ricarico sui costi) e delle movimentazioni bancarie, l’ufficio stima un reddito imponibile di 300.000 €. Non potendo consultare le scritture, l’ufficio applica un’aliquota IRPEF/IRES del 24% e calcola un’imposta dovuta di 72.000 €. Aggiunge sanzioni del 90% (64.800 €) e interessi per 15.000 €, per un totale di 151.800 €.

Difesa: la società, assistita dall’Avv. Monardo, contesta che i margini di settore non si applicano alla propria attività (vendita di prodotti ricondizionati) e fornisce fatture di acquisto che attestano un ricarico medio del 20%. Presenta inoltre le spese del personale (80.000 €) e altri costi non considerati. L’ufficio, in sede di contraddittorio, rivede il reddito imponibile a 160.000 € e riduce l’imposta a 38.400 €. Viene concordata un’adesione con sanzioni ridotte a un terzo (circa 12.800 €).

Esito: la società paga 51.200 € (imposta e sanzioni) più interessi e accede a una rateazione di 36 rate mensili; risparmia oltre 100.000 € rispetto alla pretesa iniziale.

Caso B: libero professionista destinatario di un accertamento sintetico

Fatto: il dottor Rossi, avvocato, presenta regolarmente le dichiarazioni ma l’Agenzia riscontra un tenore di vita elevato (acquisto di un SUV da 70.000 €, vacanze all’estero, villa al mare). L’ufficio avvia un accertamento sintetico e notifica uno schema di atto con contestazione di 100.000 € di redditi non dichiarati.

Ricostruzione dell’ufficio: applicando l’art. 38 D.P.R. 600/73, l’amministrazione presume un reddito complessivo di 200.000 €. L’imposta e le sanzioni superano i 70.000 €.

Difesa: l’avvocato documenta che l’auto è stata acquistata con un finanziamento intestato alla moglie, che la villa appartiene ai genitori e che le vacanze sono state pagate da amici. Inoltre, dimostra con estratti conto e parcelle che il proprio reddito è stato investito nello studio professionale. Nel contraddittorio l’ufficio riconosce che buona parte delle spese sono a carico di terzi e riduce l’imponibile a 20.000 €. L’avvocato non aderisce, ritenendo la pretesa ancora eccessiva, e propone ricorso.

Esito: il giudice, accogliendo le argomentazioni (violazione del contraddittorio e mancanza di prova della correlazione delle spese), annulla l’avviso. L’avvocato ottiene rimborso delle spese legali.

Caso C: contribuente che aderisce alla rottamazione-quater

Fatto: la signora Bianchi ha debiti per 20.000 € derivanti da cartelle relative a IRPEF e IVA affidate all’AdER tra il 2015 e il 2019. Nel 2023 presenta domanda di rottamazione-quater.

Piano: la signora riceve la comunicazione delle somme dovute: 16.000 € di imposta e 600 € di spese di notifica (le sanzioni e gli interessi sono azzerati). Sceglie di pagare in 18 rate trimestrali. Le prime due rate (1.600 € ciascuna) sono state prorogate al 15 marzo 2024; le successive rate di 800 € ognuna cadono a giugno, agosto, novembre e febbraio.

Problema: nel novembre 2025 la signora dimentica di pagare la rata. Grazie ai 5 giorni di tolleranza la effettua il 8 dicembre 2025, rientrando nella scadenza del 9 dicembre .

Esito: il piano prosegue; nel 2026 verserà le ultime otto rate. Se avesse pagato oltre il 9 dicembre, avrebbe perso i benefici e l’AdER avrebbe richiesto il pagamento di tutti gli importi, comprese sanzioni e interessi .

Caso D: piano di ristrutturazione del consumatore

Fatto: la signora Verdi è un’infermiera con un reddito annuo di 28.000 € e debiti complessivi di 60.000 € (mutui, prestiti e 10.000 € di cartelle esattoriali). Non riesce a far fronte alle rate; riceve un avviso di accertamento per omesso pagamento di IVA come ex collaboratrice familiare e teme il pignoramento.

Procedura: si rivolge all’Avv. Monardo, che propone di avviare il piano di ristrutturazione del consumatore. Presentano una domanda al tribunale con un piano che prevede: * versamento di 300 € al mese per 5 anni (18.000 € in totale) ai creditori chirografari; * mantenimento del mutuo prima casa; * falcidia delle sanzioni tributarie; * esdebitazione dei debiti residui al termine.

Esito: il tribunale omologa il piano; l’Agenzia delle Entrate accetta la proposta in base al principio di soddisfazione minima; alla fine del piano la signora Verdi è liberata dai debiti residui e dalle sanzioni. Questo le consente di mantenere l’abitazione e di ripartire senza la pressione dei creditori.

Caso E: esdebitazione del debitore incapiente

Fatto: il signor Neri, 60 anni, ex artigiano, ha chiuso l’attività nel 2022 ed è disoccupato. Ha debiti per 80.000 € (tributi, INPS e fornitori). Non possiede beni e vive con l’assegno sociale. Non può pagare nulla.

Procedura: l’Avv. Monardo avvia la liquidazione controllata presso il tribunale. Dopo tre anni di procedura (durante i quali non vi sono beni da liquidare), il giudice emette il decreto di esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII .

Esito: tutti i debiti (incluse le cartelle esattoriali) sono dichiarati inesigibili; i creditori non possono più agire nei suoi confronti. Il signor Neri può riprendere una nuova attività senza l’incubo delle pendenze arretrate.

9. Conclusione: agire tempestivamente con il supporto di professionisti

L’accertamento d’ufficio è uno strumento potente nelle mani dell’amministrazione finanziaria. Quando la dichiarazione è omessa o inattendibile, l’ufficio può ricostruire il reddito con presunzioni semplici e applicare sanzioni elevate. Tuttavia, il contribuente non è indifeso: la legge e la giurisprudenza prevedono garanzie, termini di decadenza, obblighi di motivazione e procedure di interlocuzione che consentono di far valere i propri diritti. La riforma fiscale 2023–2025 ha reso obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale (art. 6‑bis) , ha introdotto istituti deflattivi come l’accertamento con adesione rafforzato e ha ampliato le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento.

Difendersi in modo efficace richiede una strategia tempestiva e personalizzata. È necessario analizzare ogni fase della procedura, verificare i termini, raccogliere le prove e scegliere lo strumento più adatto (osservazioni, adesione, ricorso, rottamazione o piano del consumatore). Lasciare scadere i termini o sottovalutare le presunzioni dell’ufficio può comportare la perdita di somme significative e la rischiosa escalation delle azioni esecutive.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno maturato un’esperienza specifica nella difesa dei contribuenti e delle imprese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’AdER e dei creditori privati. In qualità di cassazionista, gestore della crisi, professionista fiduciario di un OCC e negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di offrire una consulenza a 360 gradi: dall’analisi dell’atto al ricorso, dalla negoziazione di un’adesione vantaggiosa alla predisposizione di piani di ristrutturazione o di esdebitazione.

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