Introduzione
Il concordato minore è uno strumento di regolazione della crisi pensato per tutelare gli imprenditori non fallibili e i lavoratori autonomi che si trovano in una condizione di sovraindebitamento. Spesso, infatti, professionisti, artigiani e piccoli imprenditori rischiano di vedere pignorati beni personali o l’attività bloccata a causa di debiti accumulati verso banche, fornitori, agenzie fiscali e previdenziali. In assenza di strumenti adeguati, la crisi può degenerare rapidamente, comportando la chiusura dell’attività e la perdita della casa di abitazione. Il concordato minore offre invece la possibilità di ristrutturare i debiti, salvaguardando la continuità aziendale e tutelando il patrimonio personale.
Questa guida, redatta a novembre 2025, analizza in modo giuridico‑divulgativo la disciplina del concordato minore partendo dalle fonti normative e giurisprudenziali più recenti. Saranno esaminati gli articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) aggiornati con il decreto correttivo n. 136/2024, le pronunce della Corte di Cassazione, del Tribunale di Oristano e della Corte d’Appello di Campobasso, nonché le circolari dell’Agenzia delle Entrate relative agli strumenti agevolati. Verranno forniti consigli pratici, tabelle riassuntive, simulazioni numeriche e domande frequenti per orientare il debitore verso la soluzione più adatta.
Perché è importante approfondire il concordato minore
- Protezione del patrimonio personale: una procedura corretta permette di sospendere pignoramenti e sequestri sui beni strumentali e sulla casa di abitazione. L’articolo 78 CCII prevede che il giudice, con il decreto di apertura, può disporre la sospensione delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi .
- Continuità dell’attività: il concordato minore nasce per consentire al debitore di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale , tutelando clienti, fornitori e dipendenti.
- Mantenimento della prima casa: grazie al comma II‑bis dell’art. 75 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, il debitore può continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla propria abitazione principale .
- Rispetto della par condicio creditorum: la Cassazione ha ribadito con la recente sentenza n. 28574/2025 che la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile e la graduazione delle cause legittime di prelazione; in caso contrario, la domanda è inammissibile .
- Alternativa alle procedure liquidatorie: rispetto alla liquidazione controllata, il concordato minore permette di limitare le dismissioni e consente al debitore di ripartire con un piano di rientro sostenibile, riducendo l’impatto economico e psicologico della crisi.
Chi sono l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista di consolidata esperienza nel diritto bancario, tributario e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. È iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti e coordina un team multidisciplinare formato da avvocati e commercialisti con competenze su tutto il territorio nazionale. Tra i titoli professionali si segnalano:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e dunque soggetto terzo incaricato di verificare la completezza e la veridicità della documentazione del debitore e di attestare la convenienza del piano ;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di affiancare imprenditori e professionisti nelle trattative con banche e creditori;
- Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario che operano su tutto il territorio nazionale.
L’avv. Monardo e il suo staff forniscono consulenza in tema di analisi dell’atto, redazione della proposta di concordato, predisposizione dei ricorsi, sospensione delle procedure esecutive, trattative con banche e Fisco, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Contatta subito l’avv. Monardo per una valutazione personalizzata della tua situazione debitoria.
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1. Quadro normativo: fonti e principi di riferimento
1.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato da diversi decreti correttivi, costituisce la fonte principale della disciplina. Nel Titolo IV, dedicato agli strumenti di regolazione della crisi, il Capo II (artt. 74‑83) disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tra cui il concordato minore.
Articolo 74 – Proposta di concordato minore
L’art. 74 stabilisce che i debitori indicati all’art. 2, comma 1, lett. c) (imprenditore minore, imprenditore agricolo, start‑up innovativa e altri soggetti non fallibili), in stato di sovraindebitamento, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale . Nei casi in cui non è prevista la continuità, la proposta è ammessa solo se presenta un apporto di risorse esterne che aumenti la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile . Il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti, la suddivisione in classi e qualsiasi forma di pagamento . Le norme del concordato preventivo si applicano in quanto compatibili .
Articolo 75 – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
L’art. 75 indica i documenti che il debitore deve allegare alla domanda (piano, bilanci e dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, elenco dei creditori e delle garanzie, atti di straordinaria amministrazione e documentazione sui redditi familiari) . Dispone inoltre che i crediti privilegiati possano essere soddisfatti anche in misura non integrale se il pagamento garantisce almeno il valore di realizzo in liquidazione . Il comma II‑bis, inserito dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore di continuare a rimborsare le rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, purché abbia rispettato le rate scadute o il giudice lo autorizzi, e il rimborso non pregiudichi gli altri creditori .
Articolo 76 – Presentazione della domanda e attività dell’OCC
La domanda è presentata tramite un OCC, che redige una relazione particolareggiata contenente le cause dell’indebitamento, l’indicazione degli atti rilevanti, la valutazione della documentazione e la convenienza del piano . L’OCC invia comunicazione all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali per acquisire il debito tributario e gli accertamenti pendenti . Con il deposito della domanda, il corso degli interessi si sospende fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti .
Articolo 77 – Inammissibilità della domanda
La domanda è inammissibile quando mancano i documenti previsti dagli art. 75 e 76, se il debitore supera le soglie dimensionali per l’imprenditore minore, se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o due volte in totale o se ha commesso atti in frode .
Articolo 78 – Procedimento
Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto, disponendo la comunicazione a tutti i creditori . Nel decreto può stabilire la sospensione delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi, impedendo ai creditori di acquisire diritti di prelazione . Ai creditori è assegnato un termine non superiore a 30 giorni per comunicare l’adesione alla proposta . Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci .
Articolo 79 – Maggioranza per l’approvazione
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi . I creditori privilegiati integralmente pagati non partecipano al voto, mentre quelli parzialmente soddisfatti votano come chirografari per la parte residua . L’assenso si presume in caso di mancata risposta nei termini .
Articolo 80 – Omologazione
Il giudice omologa il concordato con sentenza se verifica l’ammissibilità giuridica, la fattibilità economica e l’approvazione dei creditori . L’omologa può avvenire anche in assenza dell’adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione . Se rigetta l’omologa, il giudice dichiara inefficaci le misure protettive e chiude la procedura .
1.2 Correttivi legislativi e normativa speciale
- D.Lgs. 147/2020: ha esteso l’applicazione dell’art. 33 CCII (cessazione dell’attività del debitore) al concordato minore, precludendo ai soggetti cancellati dal registro imprese l’accesso alla procedura.
- D.Lgs. 136/2024 (Decreto correttivo Ter): ha introdotto il comma II‑bis dell’art. 75 ampliando la tutela della prima casa; ha modificato l’art. 74 rendendo obbligatoria la formazione delle classi solo per i creditori titolari di garanzie personali; ha inserito l’art. 75 II‑bis per permettere il pagamento delle rate del mutuo, già citato .
- Dir. UE 2019/1023 (“Direttiva Insolvency”): impone agli Stati membri di garantire procedure efficaci di ristrutturazione preventiva. La Cassazione ha richiamato la direttiva per sottolineare l’analogia fra concordato minore e concordato preventivo .
1.3 Giurisprudenza rilevante
- Cass. civ., sentenza n. 28574/2025 (28 ottobre 2025): ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e le cause legittime di prelazione come disciplinate dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione di tali regole rende inammissibile la proposta . Il mancato rispetto del principio della par condicio può essere rilevato d’ufficio dal giudice anche nella fase di ammissione .
- Trib. Spoleto, sentenza n. 61/2024 (19 novembre 2024): ha ribadito che la finalità della composizione da sovraindebitamento è offrire al soggetto indebitato una nuova opportunità .
- Trib. Oristano, sentenza 19/11/2024: ha rigettato l’omologa di un concordato minore liquidatorio perché la proposta non prevedeva un apporto esterno sufficiente; ha sottolineato che la formazione delle classi è necessaria solo per i creditori garantiti e che l’apporto di finanza esterna deve incrementare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori .
- Corte d’Appello di Campobasso, sentenza n. 306/2025 (6 ottobre 2025): ha stabilito che l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può accedere al concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna (art. 74 comma 2 CCII), poiché negare tale possibilità provocherebbe una disparità di trattamento e sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza . La Corte ha quindi ammesso la procedura, rigettando il reclamo di un creditore ipotecario.
- Cass. civ., sentenza n. 2963/2024: ha chiarito che nel concordato minore in continuità il rispetto delle cause legittime di prelazione è inderogabile e che eventuali deroghe all’ordine di prelazione comportano l’inammissibilità della proposta.
- Cass. civ., ordinanza n. 17481/2025: ha statuito che non è ammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la declaratoria di inammissibilità di un concordato minore quando la decisione non ha carattere decisorio definitivo.
1.4 Circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le misure agevolate di definizione dei debiti fiscali (ad esempio rottamazione quater e definizione agevolata degli avvisi di accertamento) incidono indirettamente sull’ammissibilità del concordato minore. In particolare:
- Rottamazione dei ruoli (art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022 e successive proroghe): consente di definire i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 con pagamento di capitale e interessi senza sanzioni. L’adesione può ridurre sensibilmente il passivo erariale e facilitare la convenienza del piano.
- Definizione agevolata degli avvisi di accertamento (D.Lgs. 119/2018 e s.m.i.): consente di pagare una parte del debito per accertamenti in contenzioso con riduzione delle sanzioni. Anche questa misura, se attiva, può essere valutata dall’OCC per migliorare la convenienza del concordato.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 20 luglio 2023: chiarisce che il Fisco può aderire al concordato minore e ristrutturare i propri crediti, anche rinunciando a parte delle sanzioni, purché la proposta risulti conveniente rispetto alla liquidazione.
2. Cos’è il concordato minore e chi può utilizzarlo
2.1 Definizione
Il concordato minore è una procedura concorsuale negoziale riservata ai debitori non fallibili (imprenditori minori, imprenditori agricoli, start‑up innovative e professionisti) che si trovano in stato di sovraindebitamento e intendono continuare l’attività. Attraverso un piano personalizzato, redatto con l’assistenza dell’OCC, il debitore offre ai creditori un soddisfacimento parziale o dilazionato, eventualmente con l’apporto di risorse esterne, e richiede al tribunale l’apertura della procedura.
2.2 Soggetti legittimati
Possono accedere al concordato minore i debitori non consumatori indicati all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII: imprenditore minore, imprenditore agricolo, start‑up innovativa, professionista, lavoratore autonomo e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale . Il consumatore in senso stretto deve utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Sono esclusi i soggetti che superano le soglie dimensionali per l’impresa minore o che sono stati esdebitati recentemente .
Il titolare di una ditta individuale cancellata può accedere al concordato minore liquidatorio con apporto esterno (art. 74 comma 2 CCII), come riconosciuto dalla sentenza della Corte d’Appello di Campobasso .
2.3 Requisiti di ammissibilità
Oltre alla qualifica soggettiva, la domanda di concordato minore richiede:
- Stato di sovraindebitamento, inteso come incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni .
- Completezza della documentazione prevista dagli art. 75 e 76 CCII (piano, bilanci, elenco creditori, relazione OCC). La mancanza di uno solo dei documenti comporta l’inammissibilità .
- Assenza di atti in frode e rispetto dei limiti dimensionali (attivo patrimoniale ≤ € 300 000, ricavi ≤ € 200 000, debiti ≤ € 500 000 nei tre anni precedenti) .
- Se la proposta è liquidatoria, obbligo di apporto esterno (in denaro o beni) che incrementi l’attivo ; in mancanza, il giudice può rigettare l’omologa .
3. Procedura passo‑passo
La procedura si articola in diverse fasi: analisi preventiva, predisposizione del piano, presentazione della domanda, fase di ammissione, voto dei creditori, omologazione e esecuzione. Di seguito una guida pratica per il debitore.
3.1 Analisi preliminare e scelta dello strumento
Prima di avviare la procedura, il debitore deve valutare la propria situazione economico‑patrimoniale e verificare se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi. Occorre inoltre confrontare il concordato minore con altre soluzioni disponibili (liquidazione controllata, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, rottamazione dei ruoli). L’avv. Monardo e il suo team possono svolgere un’analisi dell’atto e suggerire la strategia più efficace.
3.2 Nomina del professionista e conferimento incarico all’OCC
Il debitore sceglie l’OCC competente (normalmente nel circondario del tribunale della propria residenza o sede). L’OCC verificherà la documentazione e predisporrà la relazione particolareggiata prevista dall’art. 76 . È fondamentale collaborare con un professionista esperto (avvocato o commercialista) per la redazione del piano e per la difesa in giudizio.
3.3 Predisposizione della proposta e del piano
La proposta di concordato deve indicare:
- I criteri di classificazione dei creditori e l’eventuale suddivisione in classi obbligatoria solo per i creditori con garanzie personali .
- Le modalità e i tempi di adempimento: pagamento integrale o parziale, dilazioni, rateazione, remissioni, conversione di debito in capitale, cessioni di beni.
- L’eventuale apporto di risorse esterne (ad esempio, finanziamenti di terzi, garanzie, contributi dei soci) per incrementare l’attivo .
- Il piano economico‑finanziario che dimostri la fattibilità dell’operazione (flussi di cassa, previsioni di ricavi e costi).
- L’indicazione della continuità aziendale o professionale (se si intende proseguire l’attività) e la tutela dei livelli occupazionali.
- L’eventuale mantenimento del mutuo sulla prima casa (con autorizzazione del giudice) ai sensi dell’art. 75 II‑bis .
3.4 Presentazione della domanda e documenti da allegare
La domanda, firmata dal debitore e dall’avvocato difensore, viene depositata in tribunale tramite l’OCC e deve contenere:
- Il piano di concordato e la proposta.
- Gli ultimi tre bilanci o dichiarazioni fiscali .
- L’elenco completo dei creditori con le rispettive cause di prelazione .
- La documentazione dei redditi personali e familiari .
- La relazione dell’OCC con l’indicazione delle cause dell’indebitamento, della diligente condotta del debitore, dell’eventuale esistenza di atti revocabili e della convenienza del piano .
La domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura della liquidazione, salvo i crediti garantiti .
3.5 Decreto di ammissione e misure protettive
Il giudice verifica la completezza della documentazione e l’assenza di cause di inammissibilità. Se la domanda è ammissibile, emette il decreto di apertura, con cui:
- Dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione ai creditori ;
- Ordina la pubblicazione del decreto e la trascrizione (per i beni immobili e mobili registrati) ;
- Assegna un termine (max 30 giorni) ai creditori per comunicare l’adesione o eventuali contestazioni ;
- Su istanza del debitore, sospende azioni esecutive individuali, sequestri conservativi e acquisti di diritti di prelazione su beni del debitore .
Durante questa fase non è prevista un’automatica misura protettiva ante decreto; ciò significa che gli atti urgenti compiuti prima del decreto devono essere autorizzati dal giudice ex art. 78, comma 5 . La sospensione riguarda solo le azioni esecutive e i sequestri; i creditori possono comunque procedere con domande giudiziali finalizzate all’accertamento del credito.
3.6 Voto dei creditori
L’OCC trasmette la proposta ai creditori, i quali devono esprimersi entro il termine fissato dal giudice. Se non rispondono, si presume l’adesione . Il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi vota favorevolmente . I creditori privilegiati integralmente soddisfatti non partecipano al voto; quelli soddisfatti in misura parziale votano per la parte residua . Le votazioni possono avvenire via PEC o mediante dichiarazione depositata presso l’OCC.
3.7 Fase di omologazione
Se il quorum è raggiunto, l’OCC deposita il verbale di votazione e chiede l’omologa al giudice. Quest’ultimo verifica l’ammissibilità, la fattibilità economica del piano e l’adeguata informazione ai creditori. In assenza di contestazioni, il giudice omologa con sentenza . Se un creditore contesta la convenienza, il giudice può comunque omologare se ritiene che il credito del dissenziente sia soddisfatto almeno quanto nella liquidazione . La sentenza di omologa dichiara chiusa la procedura e consente l’esecuzione del piano. In caso di rigetto, decadono le misure protettive e il debitore può accedere alla liquidazione controllata.
3.8 Esecuzione e controlli
Dopo l’omologazione, il debitore e l’OCC devono eseguire il piano secondo le modalità previste, sotto la vigilanza del giudice. L’OCC verifica l’adempimento, distribuisce le somme ai creditori, controlla la corretta applicazione delle prelazioni e segnala eventuali inadempimenti. In caso di mancata esecuzione, il giudice può revocare il concordato e dichiarare l’insolvenza del debitore.
4. Difese e strategie legali
Dal punto di vista del debitore, il concordato minore è uno strumento da utilizzare strategicamente per salvare l’attività e il patrimonio. Ecco le principali difese e strategie.
4.1 Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione
La Cassazione (sent. 28574/2025) ha affermato che la proposta deve rispettare la par condicio creditorum e l’ordine delle cause di prelazione, come disciplinato dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e dagli artt. 84 e 112 CCII . Non è possibile trattare i creditori privilegiati e chirografari nella stessa percentuale, salvo che la riduzione dei privilegi sia giustificata da un’apporto esterno e che la proposta rispetti il principio di non peggioramento rispetto alla liquidazione . Il mancato rispetto comporta l’inammissibilità della domanda.
Consiglio pratico: nella fase di redazione del piano, suddividere i creditori in classi e garantire ai privilegiati un pagamento non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione. In presenza di beni gravati da garanzia (mutui, pegni), l’OCC deve attestare che il valore di realizzo coprirebbe integralmente il credito .
4.2 Apporto esterno e finanziamenti di terzi
L’art. 74 consente la proposizione di un piano liquidatorio solo se c’è l’apporto di risorse esterne che incrementano in modo apprezzabile l’attivo . La giurisprudenza (Trib. Oristano 19/11/2024) ha chiarito che l’apporto deve provenire da soggetti diversi dal debitore e non può consistere nella sola conversione di beni già appartenenti al debitore . Se l’apporto esterno non è sufficiente, l’omologa viene rigettata e decadono le misure protettive .
Strategia: coinvolgere finanziatori (soci, familiari, investitori) disposti a versare somme per facilitare la ristrutturazione. Il contributo deve essere documentato e depositato presso un conto dedicato. In alternativa, valutare la cessione di asset non indispensabili all’attività o la ricerca di finanziamenti garantiti da terzi.
4.3 Mantenimento della prima casa
Il comma II‑bis dell’art. 75 permette al debitore persona fisica di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla propria abitazione principale, evitando la vendita del bene . Il giudice può autorizzare il pagamento se il debitore è in regola con le rate scadute o se viene sanato il debito pregresso . L’OCC deve attestare che il rimborso non lede i diritti degli altri creditori .
Consiglio: conservare le ricevute dei pagamenti e dimostrare la regolarità del mutuo; presentare all’OCC perizia attestante il valore di mercato dell’immobile e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione.
4.4 Utilizzo degli strumenti tributari agevolativi
L’adesione a rottamazioni e definizioni agevolate può ridurre la massa debitoria verso l’erario, migliorando la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari e la convenienza del piano. È opportuno verificare le scadenze normative e, con l’assistenza dell’avvocato, presentare domanda di definizione prima di depositare il concordato minore. In caso di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, la definizione dei debiti fiscali può essere integrata nel piano.
4.5 Impugnazioni e controllo giurisdizionale
Se la domanda viene dichiarata inammissibile o l’omologa è rigettata, il debitore può proporre reclamo alla Corte d’Appello (art. 51 CCII) e successivamente ricorso per Cassazione solo per violazione di legge. La Cassazione (ord. 17481/2025) ha chiarito che non è ammissibile ricorso ex art. 111 Cost. avverso la dichiarazione di inammissibilità se la decisione non è definitiva.
5. Strumenti alternativi al concordato minore
In alcuni casi il concordato minore non è la soluzione più adatta. Esistono altri strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di definizione dei debiti fiscali che meritano attenzione.
5.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Riservato alle persone fisiche consumatori. Il piano permette di ristrutturare i debiti, inclusi quelli fiscali e previdenziali, con l’aiuto dell’OCC e la verifica del giudice. È possibile mantenere la prima casa e proporre la sospensione dei pignoramenti. Il debitore deve dimostrare di non aver commesso atti in frode e di aver agito con diligenza.
5.2 Accordo di composizione della crisi
È un accordo negoziato con i creditori e omologato dal tribunale. Prevede la soddisfazione dei debitori tramite cessione del patrimonio o piani di rientro. È accessibile a imprenditori, professionisti e consumatori. L’accordo richiede il voto favorevole di tutti i creditori oppure l’adesione della maggioranza e il cram‑down in caso di creditori dissenzienti.
5.3 Liquidazione controllata
È la procedura sostitutiva della liquidazione del patrimonio. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori. È un rimedio residuale quando non ci sono le condizioni per un concordato o un accordo negoziato. Il debitore può ottenere l’esdebitazione dopo la chiusura.
5.4 Esdebitazione
Prevista dagli art. 278‑283 CCII, consente al debitore onesto ma sfortunato di essere liberato dai debiti residui dopo la liquidazione controllata. Richiede di aver soddisfatto i creditori in base alle disponibilità e di non aver commesso frodi. L’esdebitazione può essere chiesta una sola volta ogni cinque anni.
5.5 Rottamazioni e definizioni agevolate
Come già visto, le rottamazioni previste dalla L. 197/2022 e i successivi provvedimenti consentono di estinguere i carichi fiscali con pagamento del solo capitale e interessi ridotti. La definizione agevolata degli avvisi bonari (L. 197/2022) e la definizione agevolata delle liti fiscali (D.L. 34/2023) possono essere integrate nel piano del concordato. L’avv. Monardo valuta la convenienza della rottamazione rispetto al concordato e la inserisce nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate.
5.6 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
È una procedura extragiudiziale che prevede la nomina di un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo) per condurre le trattative con i creditori al fine di preservare la continuità aziendale. Può essere utile in fase pre‑crisi per evitare il ricorso al concordato minore.
6. Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare la tempestività: molti debitori aspettano la notifica di un atto esecutivo prima di agire. In realtà, è essenziale anticipare la crisi per poter negoziare con i creditori e predisporre un piano convincente. Le misure protettive si attivano solo dopo l’ammissione , dunque un ritardo può consentire ai creditori di intraprendere azioni esecutive.
- Presentare una documentazione incompleta: la mancanza dei bilanci, dell’elenco creditori o della relazione dell’OCC rende la domanda inammissibile . È opportuno raccogliere in anticipo tutti i documenti contabili e fiscali.
- Non prevedere l’apporto esterno in caso di piano liquidatorio: senza un contributo di terzi il concordato liquidatorio viene rigettato . Occorre cercare risorse finanziarie o beni da apportare.
- Violazione della par condicio: trattare i creditori privilegiati e chirografari in modo uniforme viola gli artt. 2740 e 2741 c.c. e comporta l’inammissibilità . Occorre prevedere un trattamento coerente con le garanzie reali.
- Trascurare la prima casa: è possibile salvarla continuando a pagare il mutuo, ma bisogna chiedere l’autorizzazione al giudice e dimostrare che i pagamenti non danneggiano i creditori .
- Ignorare gli strumenti tributari: non partecipare alle rottamazioni e definizioni agevolate può rendere il piano meno conveniente. Un avvocato esperto sa integrare tali strumenti nel concordato.
- Scegliere l’OCC senza valutare la competenza: la qualità del gestore incide sulla relazione tecnica, che deve attestare la fattibilità del piano . Scegliere professionisti con esperienza specifica in sovraindebitamento.
- Perdere il quorum: ottenere l’adesione della maggioranza dei crediti è fondamentale. È consigliabile avviare trattative informali con i creditori per ottenere un consenso preliminare.
- Dimenticare i debiti post‑petizione: durante l’esecuzione del concordato, il debitore deve pagare regolarmente le rate concordate e le imposte correnti; eventuali nuovi debiti possono compromettere il piano.
- Non farsi assistere da professionisti qualificati: l’iter normativo è complesso e richiede competenze trasversali (diritto bancario, tributario, crisi d’impresa). L’avv. Monardo e il suo team offrono supporto completo.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Norme e requisiti principali del concordato minore
| Riferimento normativo | Contenuto essenziale | Parole chiave |
|---|---|---|
| Art. 74 CCII | Consente ai debitori non consumatori in stato di sovraindebitamento di presentare una proposta di concordato minore. È necessario l’apporto esterno se il piano è liquidatorio . | Proposta; apporto esterno; continuità |
| Art. 75 CCII | Elenca la documentazione da allegare (piano, bilanci, elenco creditori, atti di straordinaria amministrazione, redditi familiari). Introduce il comma II‑bis per il mantenimento del mutuo sulla prima casa . | Documenti; mutuo; privilegi |
| Art. 76 CCII | Descrive la presentazione della domanda tramite l’OCC e la relazione particolareggiata . | OCC; relazione; convenienza |
| Art. 77 CCII | Stabilisce le cause di inammissibilità (mancanza documenti, superamento soglie, esdebitazione pregressa, frode) . | Inammissibilità; requisiti |
| Art. 78 CCII | Regola la procedura di ammissione, le comunicazioni ai creditori e le misure protettive (sospensione delle esecuzioni) . | Decreto; misure protettive |
| Art. 79 CCII | Definisce le maggioranze necessarie per l’approvazione . | Voto; quorum |
| Art. 80 CCII | Prevede l’omologazione del concordato e la verifica di ammissibilità, fattibilità e convenienza . | Omologazione; cram down |
7.2 Termini e fasi della procedura
| Fase | Durata/termine | Descrizione sintetica |
|---|---|---|
| Analisi preliminare | Variabile | Raccolta documenti, valutazione con professionista |
| Conferimento incarico OCC | Immediato | Nomina del gestore e predisposizione relazione |
| Presentazione domanda | — | Deposito del ricorso con documentazione completa |
| Decreto di ammissione | Circa 15‑30 giorni | Il giudice verifica l’ammissibilità e dispone le misure protettive |
| Adesione dei creditori | Entro 30 giorni dal decreto | I creditori comunicano l’adesione o le contestazioni |
| Omologa | 30‑90 giorni | Il giudice valuta le adesioni e la fattibilità; se non vi sono contestazioni omologa il piano |
| Esecuzione | Durata del piano (3‑5 anni) | Il debitore esegue i pagamenti e il piano sotto la supervisione dell’OCC |
7.3 Soggetti e ruoli
| Soggetto | Ruolo |
|---|---|
| Debitore | Predispone il piano, collabora con l’OCC e il professionista, continua l’attività, effettua i pagamenti |
| OCC (Organismo di Composizione della Crisi) | Verifica la documentazione, redige la relazione particolareggiata, convoca i creditori, vigila sull’esecuzione |
| Giudice | Valuta l’ammissibilità, emette il decreto, decide sulle misure protettive, omologa il piano |
| Creditori | Votano sulla proposta entro i termini, possono contestare la convenienza |
| Professionista (Avvocato/Commercialista) | Assiste il debitore nella redazione del piano, nella negoziazione e nella difesa in giudizio |
| Finanziatori terzi | Forniscono l’apporto esterno richiesto per il piano liquidatorio |
8. Domande frequenti (FAQ)
- Chi può accedere al concordato minore? Possono accedere gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start‑up innovative, i professionisti e gli altri soggetti non fallibili in stato di sovraindebitamento . I consumatori devono ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- È necessario avere un difensore? Sì. La domanda deve essere presentata con l’assistenza di un avvocato. La relazione dell’OCC non è sufficiente; la difesa tecnica è obbligatoria ed è fondamentale per impostare correttamente il piano.
- Quali documenti sono richiesti? Bilanci o dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, elenco creditori con garanzie, atti di straordinaria amministrazione, documenti sui redditi personali, piano di rientro e relazione dell’OCC .
- Cosa succede se mancano dei documenti? La domanda è inammissibile . È quindi fondamentale presentare un fascicolo completo; la mancanza di un singolo documento non può essere sanata in un momento successivo.
- Come si calcola il quorum dei creditori? Il concordato è approvato se i creditori favorevoli rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi . I creditori privilegiati integralmente soddisfatti non votano, mentre quelli soddisfatti parzialmente votano per la parte residua. .
- È possibile modificare la proposta dopo il deposito? Sì, ma entro limiti stretti. Le modifiche non devono peggiorare la posizione dei creditori e devono essere comunicate prima del voto. Se incidono sul piano, può essere necessario riaprire il termine per le adesioni. Eventuali deroghe all’ordine di prelazione rendono la proposta inammissibile .
- Il Fisco può opporsi? L’amministrazione finanziaria ha diritto di voto come gli altri creditori. Tuttavia, il giudice può omologare la proposta anche senza il voto favorevole del Fisco se ritiene che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione .
- Cosa succede se la maggioranza non viene raggiunta? Se non si raggiunge il quorum, il giudice rigetta l’omologa e decadono le misure protettive; il debitore può proporre un nuovo piano o chiedere la liquidazione controllata .
- Posso conservare l’abitazione principale? Sì. Il comma II‑bis dell’art. 75 consente di mantenere il mutuo sulla prima casa, previa autorizzazione del giudice e attestazione dell’OCC che il rimborso non lede i creditori . È necessario dimostrare di essere in regola con le rate scadute o di averle sanate.
- È possibile includere i debiti fiscali? Sì, i debiti verso il Fisco rientrano nel passivo e possono essere ristrutturati. L’Agenzia delle Entrate può accettare un pagamento parziale, soprattutto se la proposta è più conveniente della liquidazione. È possibile combinare la procedura con rottamazioni o definizioni agevolate.
- Quanto dura il concordato minore? La durata dipende dal piano. Generalmente la procedura d’ammissione e di omologa richiede alcuni mesi; l’esecuzione del piano può durare 3‑5 anni a seconda delle rateizzazioni e della capacità di pagamento.
- Cosa accade ai debiti rimasti? Se il piano è correttamente eseguito, i debiti residui vengono estinti. Il concordato minore comporta l’esdebitazione del debitore rispetto alle obbligazioni incluse nella proposta (salvo alcune esclusioni come debiti alimentari, responsabilità penale o contravvenzionale).
- Posso accedere se ho già beneficiato di un’esdebitazione? No. L’art. 77 dichiara inammissibile la domanda se il debitore ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o due volte complessive .
- È possibile presentare la domanda senza occuparsi dell’attività? In teoria sì, ma la procedura è concepita per consentire la continuazione dell’attività. Nel caso di imprenditore cancellato, la Corte d’Appello di Campobasso ammette l’accesso solo al concordato liquidatorio con apporto esterno .
- Chi controlla l’esecuzione del piano? L’OCC supervisiona l’esecuzione, mentre il giudice mantiene la vigilanza e può intervenire in caso di inadempimento. I creditori possono segnalare eventuali violazioni.
- Se alcuni creditori non si trovano? La comunicazione è effettuata via PEC all’indirizzo indicato; in mancanza, mediante deposito in cancelleria . I creditori che non rispondono si considerano consenzienti.
- È possibile proporre un concordato minore “di continuità” e al tempo stesso prevedere la liquidazione di alcuni beni? Sì. Il piano può essere misto, prevedendo la continuazione dell’attività e la cessione di beni non strumentali. È importante distinguere le diverse fonti di soddisfazione e rispettare la par condicio.
- Quali sono le conseguenze di comportamenti fraudolenti? Atti compiuti in frode ai creditori (ad esempio, sottrazione di beni, simulazione di debiti) comportano l’inammissibilità della domanda e possono integrare reati penali. Il debitore deve agire con trasparenza e buona fede.
- In quale misura i soci illimitatamente responsabili sono coinvolti? L’art. 79, comma 4, prevede che il concordato minore di una società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili . Pertanto, essi devono aderire alla proposta e sono vincolati all’esecuzione.
- Posso presentare la domanda se ho debiti di modesta entità? Sì, ma è opportuno valutare la convenienza. Se i debiti sono contenuti, può essere sufficiente negoziare con i creditori o aderire a rottamazioni. Il concordato comporta costi professionali e giudiziari; tuttavia, in assenza di alternative, può assicurare l’esdebitazione e la salvaguardia del patrimonio.
9. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio il funzionamento del concordato minore, proponiamo due simulazioni numeriche.
9.1 Simulazione 1: concordato minore con continuità aziendale
Scenario: Mario, artigiano elettricista, ha accumulato debiti per € 150 000, così ripartiti: € 60 000 verso banche (mutui e scoperti), € 40 000 verso fornitori, € 30 000 di debiti fiscali (IVA e imposte) e € 20 000 di debiti previdenziali. Possiede un laboratorio attrezzato e un’abitazione gravata da ipoteca (mutuo residuo € 80 000). Il fatturato annuo è di € 100 000, con margine operativo lordo di € 30 000.
Obiettivo: evitare la liquidazione controllata, proseguire l’attività e mantenere la casa di abitazione.
- Analisi preliminare: Mario rientra nella categoria di imprenditore minore (ricavi e debiti inferiori alle soglie) e non è stato esdebitato in passato. Si affida all’avv. Monardo per l’esame della documentazione.
- Predisposizione del piano:
- Continuità aziendale: proiezioni di fatturato € 100 000/anno, margine € 30 000.
- Debiti privilegiati: ipoteca sulla casa (€ 80 000) e contributi previdenziali. Grazie al comma II‑bis, Mario chiede al giudice di continuare a pagare le rate del mutuo (10 anni residui, rata € 800/mese). L’OCC attesta che il valore dell’immobile (€ 150 000) garantirebbe la soddisfazione integrale e che il rimborso non danneggia gli altri creditori.
- Debiti chirografari (fornitori e parte delle imposte): saranno pagati nella misura del 40% in 5 anni (rate trimestrali), per un totale di € 28 000. Il Fisco accetterà la proposta se conveniente rispetto alla liquidazione.
- Apporto esterno: il fratello di Mario versa € 20 000, destinati al pagamento dei debiti previdenziali e a coprire le prime rate del piano.
- Voto dei creditori: i creditori privilegiati (banca e Inps) votano favorevolmente poiché il mutuo viene pagato integralmente e i contributi sono coperti dall’apporto esterno. I fornitori aderiscono perché recuperano il 40% invece dell’eventuale 10% in liquidazione. Il Fisco si adegua; la maggioranza si raggiunge.
- Omologazione: il giudice omologa la proposta, ritenendola fattibile e conveniente. Mario continua l’attività, paga le rate del mutuo e il piano in 5 anni. Alla fine, i debiti residui vengono cancellati.
9.2 Simulazione 2: concordato minore liquidatorio con apporto esterno
Scenario: Lucia, titolare di un negozio di abbigliamento cessato nel 2023, ha debiti per € 200 000 (fornitori € 80 000, banche € 50 000, Fisco € 70 000). L’attività è stata cancellata dal registro imprese. Lucia non ha più un reddito stabile, ma ha una proprietà immobiliare non abitativa del valore di € 100 000.
Obiettivo: evitare la liquidazione controllata, ottenere l’esdebitazione e non perdere la casa di residenza.
- Analisi preliminare: dopo la cancellazione, Lucia non potrebbe accedere al concordato minore in continuità. Tuttavia, la Corte d’Appello di Campobasso ha riconosciuto l’accesso al concordato liquidatorio con apporto esterno .
- Predisposizione del piano:
- Vendita del bene commerciale (valore € 100 000) destinata al pagamento integrale dei debiti bancari e di parte dei debiti fiscali.
- Apporto esterno: i genitori di Lucia versano € 40 000 per incrementare la soddisfazione dei creditori. Tale somma è superiore al valore di mercato di eventuali beni a disposizione e, secondo il Tribunale di Oristano, costituisce un apporto esterno apprezzabile .
- I debiti residui (€ 60 000) saranno pagati nella misura del 30% in 4 anni, con rate semestrali.
- Voto dei creditori: la banca recupera integralmente, il Fisco riceve una percentuale superiore rispetto alla liquidazione e i fornitori accettano. La maggioranza è raggiunta.
- Omologazione: il giudice omologa. Lucia trasferisce il bene commerciale, versa l’apporto esterno e paga le rate. Dopo quattro anni ottiene l’esdebitazione.
10. Conclusione
Il concordato minore rappresenta uno strumento fondamentale per i soggetti non fallibili che si trovano in stato di sovraindebitamento ma desiderano preservare la continuità della propria attività o salvaguardare il patrimonio personale. Le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornate con il decreto correttivo n. 136/2024, forniscono un quadro procedurale dettagliato: dalla presentazione della proposta alla documentazione da allegare , dal ruolo centrale dell’OCC alla fase di ammissione e alle misure protettive che sospendono le azioni esecutive , fino al voto dei creditori e all’omologa .
La giurisprudenza recente, soprattutto la Cassazione n. 28574/2025, ha ribadito l’obbligo di rispettare la par condicio dei creditori , mentre le decisioni di Tribunale di Oristano e Corte d’Appello di Campobasso hanno fornito chiarimenti sull’apporto esterno e sulla possibilità di accesso per l’imprenditore cancellato . La normativa continua a evolversi e richiede un costante aggiornamento, soprattutto in relazione alle definizioni agevolate dei debiti fiscali.
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