Introduzione
Un’intimazione di pagamento è il campanello d’allarme più temuto da chi ha ricevuto cartelle esattoriali ma non ha estinto il debito. Con questo atto l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invita formalmente il debitore a pagare entro cinque giorni. Ignorarlo può costare caro: la somma iscritta a ruolo si cristallizza, perde ogni possibilità di essere contestata e spalanca le porte a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. La Corte di Cassazione, con sentenze recentissime, ha ribadito che chi tace non può più eccepire la prescrizione né altri vizi della cartella . Per evitare errori irreparabili, occorre agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista.
In questo articolo troverai una guida pratica, aggiornata a novembre 2025, per capire cosa fare se hai ricevuto un’intimazione di pagamento. Analizzeremo le norme, le sentenze, i termini e le strategie difensive. Illustreremo anche gli strumenti alternativi (rottamazione, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e esdebitazione), evidenziando vantaggi e limiti. Ogni paragrafo rimanda a fonti ufficiali (leggi, decreti, circolari e sentenze), così potrai verificare quanto affermato.
Chi siamo
Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio si occupa quotidianamente di difendere contribuenti e imprese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, predisponendo ricorsi, opposizioni, sospensioni, trattative con l’ente e piani di rientro personalizzati.
Il nostro obiettivo è salvaguardare il patrimonio del contribuente con soluzioni tempestive e rispettose della legge.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Cos’è l’intimazione di pagamento
L’intimazione di pagamento è un atto formale con cui l’Agente della riscossione invita il debitore a pagare le somme iscritte a ruolo, concedendo cinque giorni per adempiere. La sua disciplina è contenuta nell’articolo 50 del DPR 602/1973, sulle disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito. Questa norma stabilisce che il concessionario può procedere con l’esecuzione forzata solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella; se non avvia l’espropriazione entro un anno, deve notificare un avviso contenente un’intimazione ad adempiere. Tale avviso “indica l’obbligo del contribuente di pagare entro cinque giorni e perde efficacia trascorso un anno dalla sua notifica” . In pratica la legge impone un ultimo avvertimento prima di attivare l’esecuzione e concede al debitore un breve termine per mettersi in regola o contestare l’atto.
L’intimazione, denominata anche avviso di mora, è quindi un atto esecutivo che prelude a pignoramenti, sequestri e ipoteche. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non è un semplice sollecito, ma un provvedimento con effetti propri; la sua notifica marca il momento conclusivo in cui il contribuente può far valere tutti i vizi della cartella di pagamento . Se non si reagisce, la pretesa fiscale diventa definitiva e non potrà essere contestata in seguito.
Natura giuridica
L’intimazione di pagamento è equiparata per legge all’avviso di mora previsto dall’art. 46 del medesimo DPR 602/1973. Pur non essendo testualmente inserita nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, la giurisprudenza ne ha ribadito l’autonoma impugnabilità. Con sentenza n. 6436/2025 la Cassazione (Sezione tributaria) ha statuito che l’intimazione “deve essere impugnata, altrimenti il credito si cristallizza” . Il giudice ha chiarito che tale atto è sostanzialmente identico all’avviso di mora menzionato nell’art. 19, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 546/92 e quindi rientra a pieno titolo tra gli atti autonomamente ricorribili.
In una successiva ordinanza, n. 20476/2025, la Corte ha confermato che chi non propone ricorso entro 60 giorni non può più eccepire la prescrizione . La pronuncia aggiunge che l’elenco contenuto nell’art. 19 è esaustivo ma non tassativo: altri atti non elencati possono essere impugnati quando contengono una pretesa tributaria immediatamente pregiudizievole. L’intimazione rientra in questa categoria.
L’ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025 ha ulteriormente consolidato questo principio, specificando che la prescrizione non è mai automatica: può essere fatta valere solo mediante impugnazione tempestiva dell’intimazione . Ignorare l’avviso equivale ad accettare tacitamente il debito.
Atti impugnabili e termine per il ricorso
L’elenco degli atti contro i quali può essere proposto ricorso è contenuto nell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario). Il comma 1 elenca l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento irrogativo di sanzioni, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo, gli atti relativi al rifiuto totale o parziale di restituzione di tributi, la revoca di agevolazioni e altri atti che incidono sul rapporto tributario . Dal 2025, a seguito dell’interpretazione della Cassazione, anche l’intimazione di pagamento viene considerata atto impugnabile.
Il successivo articolo 21 del medesimo decreto prevede che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato . Questo termine perentorio decorre dalla consegna al destinatario e non è sospeso dalla presentazione di istanze in autotutela. Se il contribuente riceve un’intimazione, l’opposizione va presentata entro 60 giorni alla competente Corte di giustizia tributaria. Trascorso il termine, l’atto diventa definitivo e non può più essere contestato.
Evoluzione giurisprudenziale
Per anni la giurisprudenza aveva oscillato sulla natura dell’intimazione. Alcune pronunce (Cass. 2015, 2017, 2020) la ritenevano un mero sollecito, impugnabile solo se il contribuente dimostrava un pregiudizio concreto. La Sezioni Unite 8279/2008 ammettevano l’impugnazione di atti non elencati dall’art. 19 solo se idonei a violare diritti soggettivi.
Le ordinanze n. 6436/2025 e n. 20476/2025 hanno ribaltato definitivamente questo orientamento. I giudici hanno rilevato che l’intimazione di pagamento sostituisce l’avviso di mora, è prevista dall’art. 50, comma 2, DPR 602/1973 e comporta la possibilità di eseguire coattivamente entro un anno. Essendo equiparabile all’avviso di mora, deve essere impugnata allo stesso modo . Questo indirizzo, confermato dall’ordinanza n. 28706/2025 , ha reso più stringente l’onere di difesa del contribuente: la prescrizione non può più essere eccepita successivamente, per esempio in sede di opposizione al fermo amministrativo o al pignoramento.
Modifiche legislative recenti (2024‑2025)
Nel biennio 2024‑2025 il legislatore è intervenuto più volte sulla riscossione e sul processo tributario.
- D.Lgs. 110/2024 (riordino della riscossione):
- L’art. 3 ha introdotto il discarico automatico dei carichi non riscossi: dal 1° gennaio 2025 l’agente della riscossione deve discaricare d’ufficio i carichi non recuperati entro cinque anni dall’affidamento, salvo crediti con pronuncia giudiziale favorevole . Questo non cancella il debito ma impedisce ulteriori azioni esecutive e lascia l’ente creditore libero di riscuotere autonomamente.
- Il medesimo decreto ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella possono essere contestati solo dimostrando un pregiudizio concreto, come un fermo, un’ipoteca o un pignoramento . La norma recepisce le precedenti sentenze delle Sezioni Unite e mira a limitare il contenzioso strumentale.
- Sono state ampliate le facoltà di rateizzazione dei debiti: a seconda dell’entità e del periodo, il massimo delle rate mensili passa a 84, 96 o 120 rate . Ciò consente ai contribuenti in difficoltà di diluire il pagamento ed evitare procedure più onerose.
- Leggi di Bilancio e Decreti del 2023‑2024: la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, detta rottamazione‑quater. Questa misura permette di estinguere le cartelle senza sanzioni né interessi di mora, pagando l’imposta e un interesse ridotto al 2%. L’articolo 1, commi 231‑252, prevede scadenze e modalità di adesione. Le leggi successive hanno prorogato termini e rate:
- Legge n. 100/2023: proroga di 3 mesi per i soggetti residenti nelle zone alluvionate .
- Legge n. 18/2024: differimento al 15 marzo 2024 delle prime tre rate .
- D.Lgs. 108/2024: differimento al 15 settembre 2024 della quinta rata .
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata oltre i 5 giorni di tolleranza, la definizione agevolata perde efficacia e i versamenti effettuati si considerano acconto sulle somme dovute .
- Riforma del processo tributario: il D.Lgs. 175/2024 ha sostituito il Codice del processo tributario. L’art. 130 ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’art. 21 del D.Lgs. 546/92 ; dal 2026 il termine per proporre ricorso sarà disciplinato dal nuovo Codice. Tuttavia, per tutto il 2025 rimane in vigore il termine di 60 giorni sopra ricordato.
Legge 3/2012 e Codice della crisi (piani del consumatore ed esdebitazione)
Per i debitori non imprenditori o professionisti che versano in grave difficoltà, la Legge 3/2012 consente di accedere a procedure di composizione della crisi. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che comporta la difficoltà o l’incapacità di adempiere . Possono accedervi i consumatori (debitori che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale) .
Piano del consumatore: gli articoli 12‑bis e 12‑ter disciplinano il procedimento e gli effetti del piano del consumatore. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità e assenza di frodi, fissa l’udienza e può sospendere i procedimenti esecutivi in corso . Dopo aver verificato la fattibilità del piano e la correttezza dei dati, il giudice lo omologa; l’omologazione è obbligatoria per tutti i creditori antecedenti e impedisce nuove azioni esecutive . Il decreto di omologazione equivale a un pignoramento e blocca espropriazioni e sequestri.
Esdebitazione: l’art. 14‑terdecies prevede la possibilità per il debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui a condizione di aver cooperato correttamente alla procedura, non aver beneficiato di esdebitazione negli ultimi otto anni, non aver commesso reati, aver cercato attivamente un lavoro e aver soddisfatto almeno parzialmente i creditori . L’esdebitazione non opera per debiti di mantenimento, risarcimenti da fatti illeciti o sanzioni penali e amministrative . Il giudice può revocarla se il debitore ha aggravato dolosamente il passivo . L’art. 14‑quaterdecies disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente: chi non può offrire alcuna utilità può ottenere la cancellazione una sola volta, con l’obbligo di pagare entro quattro anni se sopravvengono utilità rilevanti .
Queste procedure costituiscono strumenti alternativi per risolvere situazioni di sovraindebitamento e bloccare azioni esecutive, ma richiedono l’assistenza di un OCC e l’intervento del giudice. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può guidare il debitore nella scelta e presentazione della procedura più adatta.
Cosa accade dopo la notifica dell’intimazione di pagamento: procedura passo‑passo
Ricevere un’intimazione è un evento destabilizzante. Ecco un percorso operativo per reagire correttamente:
1. Verifica della notifica e dei dati
- Controllare la data di notifica: il termine di 60 giorni per il ricorso decorre dalla data in cui l’atto è stato consegnato. Se la notifica è avvenuta tramite raccomandata, fa fede la data di ricezione; in caso di notifica a mezzo PEC (posta elettronica certificata) fa fede la data di consegna al destinatario.
- Accertare l’autenticità dell’atto: l’intimazione deve contenere il riferimento alla cartella di pagamento, l’indicazione della somma dovuta, le istruzioni sul pagamento e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione. Se mancano elementi essenziali, l’atto può essere nullo.
- Verificare la continuità dell’azione esecutiva: ai sensi dell’art. 50, se l’Agenzia delle Entrate non avvia l’esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella, deve notificare una nuova intimazione . Se la distanza tra la cartella e l’intimazione supera un anno, il contribuente può eccepire la decadenza.
2. Valutazione dei motivi di opposizione
È essenziale individuare se esistono vizi che rendono illegittimo l’atto o il credito:
- Prescrizione del credito: la cartella può essere prescritta (10 anni per imposte statali, 5 anni per tributi locali e contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto) . Tuttavia, la prescrizione deve essere eccepita mediante impugnazione dell’intimazione; non si verifica automaticamente .
- Decadenza: se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella e non è stata inviata una nuova intimazione, l’azione è decaduta .
- Mancata notifica della cartella o di precedenti atti: se l’intimazione è il primo atto che ricevi, potrebbe mancare la notifica della cartella. In tal caso, puoi eccepire la nullità per violazione del diritto di difesa.
- Vizi formali: errori nell’indicazione del contribuente, nell’importo, nella motivazione o nell’indirizzo; mancanza di firma; mancanza del calcolo degli interessi e delle sanzioni.
- Pendenza di condoni o definizioni agevolate: se hai aderito a rottamazioni o condoni, l’intimazione non dovrebbe includere quelle somme; eventuali errori possono essere contestati.
- Pagamenti già eseguiti: verifica se hai già versato integralmente o parzialmente il debito; in caso affermativo, contesta la duplicazione.
3. Richiesta di documentazione e accesso agli atti
Prima di impugnare, è opportuno chiedere copia dei documenti a supporto del debito:
- Estratto di ruolo: elenca le somme iscritte. Dal 2025 l’estratto non è più impugnabile salvo pregiudizio concreto, ma può essere richiesto a fini informativi .
- Cartella di pagamento e avviso di accertamento: occorre verificare la regolarità della notifica e i contenuti.
- Prospetto degli interessi e sanzioni: per capire come è stata calcolata la somma.
L’accesso agli atti può essere effettuato tramite portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o con istanza scritta. È consigliabile farlo immediatamente per non sprecare i 60 giorni disponibili.
4. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se sussistono motivi validi, occorre presentare un ricorso. L’atto deve contenere:
- generalità del ricorrente e del legale rappresentante;
- indicazione dell’atto impugnato e degli estremi (numero e data);
- esposizione dei fatti e dei motivi di diritto;
- richiesta di sospensione dell’esecuzione (facoltativa ma consigliata);
- elenco dei documenti allegati.
Il ricorso si presenta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, tramite il portale telematico della giustizia tributaria. Il deposito richiede il pagamento del contributo unificato (per le impugnazioni di cartelle e intimazioni la misura va in base all’importo contestato). Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, l’Agenzia delle Entrate può costituirsi in giudizio. La trattazione avverrà in camera di consiglio o in udienza pubblica.
Sospensione dell’esecuzione
Per evitare che l’Agenzia proceda con pignoramenti o ipoteche durante il giudizio, è fondamentale chiedere la sospensione dell’atto. L’art. 47 del D.Lgs. 546/92 (rimasto in vigore fino al 2026) consente al giudice di sospendere l’esecuzione quando sussistono gravi e fondati motivi e il ricorrente produce garanzia. In alternativa, si può chiedere la sospensione in via amministrativa all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, che può accoglierla motivatamente.
5. Istanza di autotutela
Parallelamente al ricorso, si può presentare una istanza di autotutela all’ente impositore o all’agente della riscossione per correggere o annullare l’atto. L’autotutela è un potere discrezionale della pubblica amministrazione che può essere esercitato anche d’ufficio. Non sospende i termini per il ricorso, ma in alcuni casi consente di risolvere la controversia velocemente (ad esempio se il debito è chiaramente inesistente o prescritto). L’Avv. Monardo valuterà se questa strada è conveniente e potrà affiancarla al ricorso.
6. Rateizzazione e piani di rientro
Se il debito è certo ma non si può pagare in un’unica soluzione, è possibile chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Le novità introdotte nel 2024 prevedono diverse opzioni:
| Importo del debito | Numero massimo di rate mensili | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 120.000 € | 72 rate (6 anni) | Art. 19 DPR 602/73 – come modificato dal D.Lgs. 110/2024 |
| Tra 120.000 e 500.000 € | 84 rate | Art. 19 DPR 602/73 |
| Oltre 500.000 € | 120 rate (10 anni) | Art. 19 DPR 602/73 |
Il piano può essere ordinario (72 rate) o straordinario (120 rate) se il contribuente dimostra comprovate difficoltà economiche. In caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, la rateizzazione decade.
7. Trattative e accordi con l’Agenzia
In alcune circostanze è possibile negoziare con l’agente della riscossione per ottenere un piano di rientro personalizzato. La normativa consente la ristrutturazione del debito con garanzie e ipoteche. Un professionista esperto può condurre trattative mirate a ridurre gli interessi, sospendere le azioni esecutive e concordare scadenze sostenibili.
Difese e strategie legali
Affrontare un’intimazione richiede una strategia basata sulla natura del debito e sulla situazione del contribuente. Di seguito le principali difese e strumenti operativi:
Contestazione della prescrizione
Come visto, la prescrizione deve essere eccepita entro 60 giorni. Per calcolarla occorre conoscere il tipo di tributo:
| Tipo di tributo | Termine di prescrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, bollo) | 10 anni | Art. 2946 cod. civ.; confermato dalla giurisprudenza |
| Tributi locali (IMU, TARI), contributi previdenziali INPS e INAIL, sanzioni | 5 anni | Art. 2948 cod. civ. |
| Bollo auto | 3 anni | Normativa regionale; giurisprudenza consolidata |
Se l’intervallo tra l’ultimo atto interruttivo della prescrizione (cartella, intimazione o pagamento) e la nuova intimazione supera questi termini, si può eccepire la prescrizione. Occorre allegare documentazione che dimostri la data di notifica e l’assenza di atti interruttivi. La Cassazione ha precisato che, una volta omesso l’intervento, non è più possibile far valere la prescrizione in sede di opposizione all’esecuzione .
Eccezione di decadenza
L’art. 50 DPR 602/73 dispone che la cartella di pagamento perde efficacia se l’espropriazione non è avviata entro un anno. Se trascorso un anno l’agente notifica l’intimazione di pagamento, deve procedere all’esecuzione entro un nuovo anno; in mancanza, la pretesa decade . Questa decadenza può essere eccepita nel ricorso.
Nullità della notifica
La cartella o l’intimazione possono essere invalide se:
- sono notificate a un indirizzo sbagliato;
- non riportano la firma del funzionario o dell’ente;
- mancano gli allegati necessari (per esempio il dettaglio delle sanzioni);
- sono consegnate a terzi non autorizzati senza ulteriori adempimenti;
- sono inviate senza il rispetto dei termini (ad es. notifica dopo cinque anni dalla cartella).
In questi casi il ricorso può chiedere l’annullamento dell’atto per violazione del diritto di difesa.
Vizi della cartella originaria
L’intimazione può essere contestata sollevando vizi della cartella sottostante: errata classificazione, duplicazioni, errori nel calcolo degli interessi, mancanza di motivazione o di notifica. Anche se la cartella non è stata impugnata nei termini, alcuni vizi possono essere fatti valere nel ricorso contro l’intimazione, in quanto l’atto riapre la possibilità di contestazione (principio della rinnovazione dell’atto). Tuttavia, se la cartella è divenuta definitiva, non si può eccepire nuovamente la legittimità del tributo.
Istanza in autotutela
L’autotutela può essere utilizzata per chiedere la correzione di errori materiali (ad esempio, importi sbagliati) o la cancellazione di debiti già pagati. L’istanza va indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto o all’agente della riscossione, allegando prove. Può essere utile quando il debito è palesemente inesistente o prescritto e la soluzione stragiudiziale è preferibile.
Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
Se l’Agenzia intraprende un’azione esecutiva (pignoramento di salari, conti correnti, immobili; fermo amministrativo di autoveicoli; iscrizione di ipoteca), il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (quando contesta il diritto a procedere all’esecuzione) oppure opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (quando contesta la regolarità formale dell’atto). Queste azioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e devono essere proposte entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento o di altro atto esecutivo.
L’intimazione costituisce titolo esecutivo equiparato al pignoramento ; dunque, l’opposizione agli atti esecutivi è possibile se si contesta l’esecuzione avviata a seguito della sua notifica.
Rottamazione e definizione agevolata dei carichi
Quando il contribuente non intende contestare la sussistenza del debito ma vuole alleggerire l’importo e rateizzare, può aderire alle definizioni agevolate introdotte dalle leggi finanziarie. A novembre 2025, la misura in corso è la rottamazione‑quater di cui all’art. 1 commi 231‑252 della Legge 197/2022. Essa consente di saldare le cartelle affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo l’imposta, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e un aggio ridotto, con esclusione di sanzioni e interessi di mora. Le norme successive hanno prorogato i termini:
- Legge 100/2023: per le zone alluvionate (Emilia‑Romagna, Marche) la scadenza della domanda è stata prorogata al 30 settembre 2023 e le prime due rate al 15 marzo 2024 .
- Legge 18/2024: ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento delle prime tre rate .
- D.Lgs. 108/2024: ha spostato al 15 settembre 2024 la quinta rata .
- Scadenze 2024‑2025: quarta rata 31 agosto 2024 (prorogata al 9 settembre 2024), quinta rata 31 ottobre 2024 (tolleranza 5 novembre), sesta rata 28 febbraio 2025 (tolleranza 5 marzo 2025) ; eventuali rate successive andranno pagate entro il 2025.
L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia al contenzioso sulle cartelle incluse nella domanda. In caso di omesso o tardivo pagamento di una rata oltre i 5 giorni di tolleranza, la definizione agevolata perde efficacia e i versamenti versati si considerano acconto . Pertanto è fondamentale rispettare puntualmente le scadenze.
Saldo e stralcio e altre misure
Oltre alla rottamazione, le normative degli ultimi anni hanno previsto il saldo e stralcio delle cartelle riservato ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €). Questa misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2019 e riproposta nel 2020, consente di pagare una percentuale ridotta del debito (16%, 20%, 35%, a seconda dell’ISEE) e di ottenere lo stralcio del restante. Al momento non sono state riattivate nuove edizioni, ma si attende la Legge di bilancio 2026.
Altri strumenti di definizione comprendono:
- Concili azione giudiziale e rinuncia ai giudizi pendenti: il contribuente può accettare le somme dovute e rinunciare al ricorso, ottenendo la compensazione delle spese legali (art. 11‑bis D.Lgs. 546/92).
- Sanatoria degli errori formali: riguarda violazioni meramente formali e comporta il pagamento di un importo fisso per regolarizzare la posizione.
Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione
Quando il debito complessivo è così elevato da rendere impossibile il pagamento, anche tramite rate o rottamazioni, il Codice della crisi offre soluzioni strutturali:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (articoli 7‑10 Legge 3/2012 / art. 56‑63 del Codice della crisi): il debitore propone un piano di pagamento ai creditori, che devono approvarlo con la maggioranza del 60% dei crediti ammessi. Il piano può prevedere falcidie (riduzioni) e dilazioni anche per i creditori privilegiati, purché sia assicurata una soddisfazione minima. Una volta omologato dal giudice, vincola anche i creditori dissenzienti.
- Piano del consumatore (art. 12‑bis e 12‑ter Legge 3/2012): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per bisogni privati. Non richiede l’approvazione dei creditori: il giudice valuta la convenienza e, se la proposta è fattibile, la omologa, sospendendo le azioni esecutive . Il debitore deve essere “meritevole” (non avere agito con colpa grave o frode) e presentare un piano che offra quanto più possibile alla massa creditoria. Una volta omologato, il piano è obbligatorio per tutti e impedisce nuove azioni esecutive .
- Liquidazione controllata (art. 14‑ter Legge 3/2012 / art. 268‑283 CCII): il debitore cede i propri beni per soddisfare i creditori. Alla fine della procedura può chiedere l’esdebitazione.
- Esdebitazione (art. 14‑terdecies): come illustrato, consente al debitore persona fisica di liberarsi dai debiti residui se ha rispettato le condizioni di meritevolezza e collaborazione . Per i debitori incapienti l’art. 14‑quaterdecies ammette un’esdebitazione rapida, concedibile una sola volta .
Per accedere a queste procedure occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il professionista incaricato predisporrà la domanda, analizzerà i debiti, proporrà ai creditori un piano e assisterà il debitore davanti al giudice. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può curare l’intero iter.
Errori comuni da evitare
- Ignorare l’intimazione: la passività del contribuente comporta la cristallizzazione del debito .
- Presentare un’istanza di autotutela senza ricorso: l’autotutela non sospende i termini per impugnare, quindi va accompagnata dal ricorso entro 60 giorni.
- Confondere decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda il termine annuale per l’esecuzione (art. 50 DPR 602/73), mentre la prescrizione riguarda la durata del diritto a riscuotere (5‑10 anni). Sono eccezioni diverse che richiedono motivazioni specifiche.
- Non allegare prove: il ricorso deve essere supportato da documenti (ricevute di pagamento, notifiche irregolari, estratti di ruolo). Senza prova del vizio, la richiesta verrà rigettata.
- Trascurare le rate della definizione agevolata: un ritardo di più di 5 giorni comporta la perdita dei benefici .
- Non valutare soluzioni alternative: a volte la via giudiziale non è la migliore. Rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione possono permettere di ridurre drasticamente il debito e bloccare l’esecuzione.
Tabelle riepilogative
Atti impugnabili e relativi termini
| Atto | Norma di riferimento | Termine per impugnare | Note |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento o liquidazione | Art. 19 D.Lgs. 546/92 | 60 giorni | Contiene motivazione del tributo accertato. |
| Cartella di pagamento | Art. 19 lett. d) D.Lgs. 546/92 | 60 giorni | Deve essere stata preceduta dall’avviso di accertamento (salvo casi di iscrizione diretta). |
| Avviso di mora / Intimazione di pagamento | Art. 50 DPR 602/73 ; art. 19 lett. e) D.Lgs. 546/92 | 60 giorni | Equiparata all’avviso di mora; omessa impugnazione cristallizza il debito . |
| Iscrizione di ipoteca | Art. 77 DPR 602/73; art. 19 lett. e‑quater) D.Lgs. 546/92 | 60 giorni | L’iscrizione deve essere preceduta da comunicazione e può essere impugnata per vizi del ruolo. |
| Fermo amministrativo | Art. 86 DPR 602/73; art. 19 lett. e‑ter) D.Lgs. 546/92 | 60 giorni | È una misura cautelare; può essere impugnato se è eccessivo o se il debito è estinto. |
| Pignoramento | Art. 49 e ss. DPR 602/73 | 20 giorni (opposizione ex art. 617 c.p.c.) | Atto esecutivo; si contesta dinanzi al giudice ordinario. |
Termini e scadenze principali (novembre 2025)
| Evento | Scadenza / Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Presentazione ricorso contro intimazione | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/92 |
| Avvio esecuzione dopo cartella | Non prima di 60 giorni dalla notifica; entro 1 anno, altrimenti è necessario inviare intimazione | Art. 50 DPR 602/73 |
| Termine efficacia intimazione | 1 anno dalla notifica | Art. 50 DPR 602/73 |
| Definizione agevolata – sesta rata | 28 febbraio 2025 (tolleranza 5 marzo) | Legge 197/2022 e successive modifiche |
| Discarico automatico dei carichi affidati | 1° gennaio 2025 (entra in vigore) | Art. 3 D.Lgs. 110/2024 |
| Abrogazione art. 21 D.Lgs. 546/92 | 1° gennaio 2026 | D.Lgs. 175/2024 |
Strumenti alternativi al contenzioso
| Strumento | Destinatari | Vantaggi | Limiti |
|---|---|---|---|
| Definizione agevolata (rottamazione‑quater) | Debitori con cartelle affidate dal 2000 al 30/6/2022 | Esclusione sanzioni e interessi di mora; possibilità di rateizzare (fino a 18 rate); blocco delle azioni esecutive durante il piano | Necessità di pagare le rate puntualmente; rinuncia ai ricorsi pendenti; non copre i debiti non inclusi. |
| Saldo e stralcio | Contribuenti con ISEE < 20.000 €, in grave difficoltà economica | Abbattimento del debito fino all’80%; cancellazione delle sanzioni; possibilità di rateazione | Misura straordinaria con scadenze definite; serve dimostrare lo stato di difficoltà; non sempre attiva. |
| Rateizzazione ordinaria / straordinaria | Tutti i contribuenti con debiti non contestati | Dilazione del pagamento fino a 120 rate ; sospensione delle azioni esecutive | Decadenza con 5 rate non pagate; interessi di dilazione; non riduce il debito. |
| Accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012) | Debitori non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) | Possibilità di falcidiare il capitale; vincolo per i creditori dissenzienti; sospensione esecuzioni | Richiede approvazione del 60% dei crediti; procedure complesse; costi dell’OCC. |
| Piano del consumatore | Consumatori (persone fisiche non imprenditori) | Non richiede consenso dei creditori; il giudice può omologarlo se conveniente ; blocca le esecuzioni | Necessità di meritevolezza; richiede un piano sostenibile e la collaborazione dell’OCC; costi procedurali. |
| Esdebitazione | Debitori persona fisica a fine procedura di liquidazione | Libera dai debiti residui; consente una nuova vita economica | Non opera per debiti di mantenimento, risarcimenti e sanzioni ; revocabile in caso di dolo . |
FAQ: domande frequenti (con risposte pratiche)
- Cos’è esattamente l’intimazione di pagamento?
È un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invita il debitore a saldare il debito entro cinque giorni, preannunciando l’avvio dell’esecuzione forzata. È previsto dall’art. 50 DPR 602/73 e ha natura di atto esecutivo . - È obbligatorio impugnare l’intimazione?
Sì. La Cassazione ha chiarito che l’intimazione è autonomamente impugnabile e deve essere contestata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza . - Posso far valere la prescrizione senza ricorrere?
No. La prescrizione non è automatica: deve essere eccepita con ricorso presentato entro 60 giorni . - Come calcolo il termine dei 60 giorni?
Dal giorno successivo alla notifica dell’intimazione. Se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. - Ho pagato alcune rate della cartella: posso contestare lo stesso?
Sì, se ritieni che il residuo sia prescritto, decaduto o errato. I pagamenti effettuati saranno considerati acconto. - Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione?
Sì. È possibile chiedere un piano di rateizzazione fino a 120 rate secondo l’art. 19 DPR 602/73 . La presentazione della domanda non sospende automaticamente l’esecuzione; per questo è opportuno chiedere la sospensione al giudice. - Se aderisco alla rottamazione, devo impugnare l’intimazione?
Dipende. Se aderisci alla definizione agevolata e intendi pagare il debito, non è necessario ricorrere (ma occorre rinunciare al contenzioso). Se invece ritieni che il debito non sia dovuto, è preferibile impugnare l’intimazione e valutare successivamente se aderire alla rottamazione. - Cosa succede se non pago entro cinque giorni?
L’agente della riscossione può avviare pignoramenti su stipendi, conti correnti, pensioni, beni mobili e immobili, nonché iscrivere ipoteca e fermo amministrativo. Può procedere senza ulteriore avviso. - È possibile contestare l’intimazione anche se non ho ricevuto la cartella?
Sì. In ricorso potrai eccepire la mancata notifica della cartella e chiedere l’annullamento dell’intimazione per violazione del diritto di difesa. - L’estratto di ruolo è sufficiente per fare ricorso?
Dal 2025 l’estratto di ruolo non è impugnabile salvo pregiudizio concreto . Tuttavia, può essere utilizzato come documento per verificare i debiti. Per impugnare è necessario ricevere un atto come la cartella o l’intimazione. - Posso sospendere il pignoramento se presento ricorso?
Sì. È necessario chiedere la sospensione al giudice tributario o al giudice ordinario (a seconda dell’atto) dimostrando la fondatezza del ricorso e il pericolo di un danno grave. - Chi è competente a decidere sul ricorso?
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado (ex commissioni tributarie provinciali) territorialmente competenti per il domicilio fiscale del contribuente. - Quanto costa presentare ricorso?
Occorre versare il contributo unificato in base all’importo del tributo. Ad esempio, per importi fino a 2.582,28 € la spesa è di 30 €; oltre 200.000 € si pagano 1.500 €. Inoltre, se soccombenti, il giudice può condannare alle spese di lite. - L’intimazione interrompe la prescrizione?
Sì, la notifica dell’intimazione costituisce atto interruttivo della prescrizione e consente all’ente di riscuotere per altri dieci o cinque anni a seconda del tributo . - È possibile avviare un’azione risarcitoria contro l’ente per un’intimazione infondata?
In presenza di dolo o colpa grave dell’Amministrazione, il contribuente può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Tuttavia, occorre dimostrare l’ingiustizia dell’intimazione e l’entità del danno subito. - Cosa succede se ho più debiti con l’Agenzia?
Ogni intimazione fa riferimento a specifiche cartelle. Se ricevi più atti, è necessario analizzare ciascuno e valutare se contestarli singolarmente o in maniera cumulativa. Potresti anche proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che comprenda tutti i debiti. - Posso presentare ricorso senza avvocato?
Davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, per controversie fino a 3.000 € è ammesso il difendersi da soli. Tuttavia, visto il rischio di errori e la complessità della materia, è fortemente consigliato farsi assistere da un professionista. - L’intimazione di pagamento è sempre necessaria prima del pignoramento?
Sì, se l’agente non ha avviato l’espropriazione entro un anno dalla cartella. In caso contrario, può procedere direttamente al pignoramento senza intimazione. - Un fermo amministrativo può essere iscritto dopo l’intimazione?
Sì. Il fermo su veicoli è un atto cautelare che può seguire l’intimazione se non si paga. È impugnabile entro 60 giorni . - Come posso bloccare un’ipoteca?
È possibile impugnare l’iscrizione di ipoteca entro 60 giorni dalla notifica se il debito non supera gli 8.000 € o se sono presenti vizi. In presenza di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione omologato, l’ipoteca deve essere sospesa.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1: debito IRPEF con prescrizione eccepita
Situazione: Mario riceve un’intimazione di pagamento per 15.000 € relativa a un’IRPEF del 2010. L’ultima cartella risale al 2012 e non ha più ricevuto atti. L’intimazione arriva nel luglio 2025.
Analisi: La prescrizione per le imposte erariali è di 10 anni . Tra la cartella (2012) e l’intimazione (2025) sono trascorsi più di 10 anni senza atti interruttivi. Mario può eccepire la prescrizione. Dovrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica, allegando copia della cartella e prova dell’assenza di notifiche intermedie.
Esito: Se il giudice accoglie, dichiarerà prescritto il debito e annullerà l’intimazione. L’Agenzia non potrà più procedere. Tuttavia, se Mario non propone il ricorso, la prescrizione non potrà essere fatta valere in seguito.
Esempio 2: rottamazione di cartelle multiple
Situazione: Luisa ha tre cartelle per IVA, contributi INPS e sanzioni stradali per un totale di 40.000 €, affidate nel 2019. Decide di aderire alla rottamazione‑quater. La scadenza della sesta rata è il 28 febbraio 2025.
Calcolo: Luisa presenta la domanda entro il termine previsto e riceve la comunicazione delle somme. Sceglie di pagare in 18 rate. Le prime due rate equivalgono al 10% ciascuna e sono scadute nel 2024; le successive rate sono trimestrali. Se Luisa paga puntualmente fino alla sesta rata (5 marzo 2025 compreso), mantiene i benefici. Se invece salta la rata, la rottamazione decade e dovrà pagare l’intero debito con interessi e sanzioni .
Consiglio: È opportuno domiciliare le rate per evitare ritardi; l’Agenzia offre un servizio di addebito diretto come descritto nel sito .
Esempio 3: piano del consumatore
Situazione: Sergio, lavoratore dipendente con stipendio di 1.500 €/mese, ha accumulato 80.000 € di debiti fiscali e bancari. Non è imprenditore e non può pagare neppure con la rateizzazione. Decide di accedere alla Legge 3/2012.
Procedura: Si rivolge a un OCC e presenta un piano del consumatore. Propone di destinare 300 € al mese per 5 anni, con l’aiuto di un familiare che offre una garanzia. L’OCC redige la relazione e il piano viene presentato al giudice.
Esito: Il giudice verifica la meritevolezza (Sergio ha perso il lavoro a causa della pandemia, non ha contratto debiti con dolo), la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione. In udienza, il giudice omologa il piano e sospende le azioni esecutive. Dal momento dell’omologazione i creditori non possono più procedere e dovranno soddisfarsi alle condizioni proposte. Se Sergio rispetta i pagamenti, al termine sarà libero dai debiti residui. Se non dovesse riuscirci, potrà richiedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 14‑terdecies .
Conclusione
L’intimazione di pagamento non è un semplice sollecito: è un atto esecutivo che segna l’ultima occasione per far valere la prescrizione o i vizi della cartella. La giurisprudenza più recente della Cassazione ha sancito che l’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza . È quindi essenziale agire tempestivamente, evitando di ignorare la comunicazione o di confondere le procedure.
Come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti per tutelare i propri diritti: dal ricorso alla Corte di giustizia tributaria alle istanze in autotutela, dalle rateizzazioni alle definizioni agevolate, dai piani del consumatore agli accordi di ristrutturazione e all’esdebitazione. Ogni opzione ha requisiti, vantaggi e limiti; la scelta più adatta dipende dalla situazione personale e dal tipo di debito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono pronti ad assisterti in ogni fase: dall’analisi dell’atto all’individuazione dei vizi, dalla redazione del ricorso alla trattativa con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, dalla presentazione di piani del consumatore alla gestione di accordi con i creditori. Grazie alla qualifica di cassazionista, al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento iscritta negli elenchi del Ministero della Giustizia, alla fiducia dell’OCC e all’esperienza di esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio offre garanzie di competenza e professionalità.
Non aspettare che l’Agenzia proceda con pignoramenti o ipoteche. Ogni giorno che passa aumenta il rischio di perdere le proprie tutele. Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento o temi di riceverla, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: analizzeremo la tua posizione, individueremo le strategie più efficaci e lavoreremo per proteggere il tuo patrimonio.
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