Introduzione
Nell’ultimo biennio la responsabilità dei soci per i debiti aziendali è al centro di un intenso dibattito giurisprudenziale. La crisi economica e le continue riforme sulla giustizia tributaria hanno moltiplicato i contenziosi tra soci, creditori e amministrazione finanziaria. In particolare i casi in cui un socio esce dall’impresa o la società viene cancellata dal Registro delle Imprese generano un numero crescente di cause: il creditore pretende la soddisfazione del proprio credito dai soci rimasti o dagli ex soci, i soci invocano la responsabilità limitata e il beneficio di escussione, i liquidatori si difendono sulla base della corretta gestione della liquidazione. Non conoscere le regole e le tempistiche espone gli imprenditori a rischi enormi: decreti ingiuntivi, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie o iscrizioni al ruolo che potrebbero essere evitati se si interviene tempestivamente con le giuste strategie. Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha precisato principi fondamentali sulla successione dei debiti e dei crediti dopo la cancellazione della società; la riforma della giustizia tributaria ha ridotto i termini per impugnare gli atti; l’emersione di nuovi strumenti come la “rottamazione quinquies” e la “composizione negoziata della crisi” offre ai debitori vie alternative per risolvere i debiti senza subire esecuzioni forzate. Questo articolo, aggiornato a novembre 2025, fornisce un’analisi completa e pratica per i soci, gli amministratori e i contribuenti che si trovano coinvolti in cause relative ai debiti aziendali.
Oltre a una panoramica normativa, l’articolo anticipa le principali soluzioni legali: dalle eccezioni processuali che il socio può opporre in giudizio (prescrizione, carenza di titolarità del rapporto, beneficio di escussione) ai piani di rientro negoziati con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; dall’esdebitazione prevista dal Codice della Crisi ai nuovi istituti di definizione agevolata dei ruoli; dalla responsabilità dei liquidatori per omessa custodia dei beni sociali alle azioni di regresso contro gli altri soci. Sono previsti anche esempi pratici, tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e una sezione FAQ con risposte mirate alle domande più frequenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
Il nostro studio si avvale della competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con oltre vent’anni di esperienza in diritto bancario e tributario. L’Avvocato Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021 . Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti in grado di assistere imprese, professionisti e privati in materia di debiti bancari, fiscali e societari. Lo staff offre analisi tecniche degli atti di riscossione e delle citazioni in giudizio, predispone ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, ottiene sospensioni degli atti esecutivi, gestisce trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con i creditori, redige piani di rientro, concordati minori, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti . La presenza di commercialisti consente di valutare la sostenibilità economica delle soluzioni proposte e di predisporre piani finanziari efficaci.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Tipologie societarie e responsabilità dei soci
Per comprendere come tutelarsi in una causa tra soci è fondamentale distinguere le varie forme societarie e la disciplina della responsabilità per i debiti. Nel diritto italiano coesistono società di persone (società semplice – s.s., società in nome collettivo – s.n.c., società in accomandita semplice – s.a.s.) e società di capitali (società per azioni – s.p.a., società a responsabilità limitata – s.r.l.). Di seguito una panoramica delle principali norme del Codice civile.
1.1.1 Società di persone
Società semplice (s.s.) – È disciplinata dagli articoli 2251 ss. c.c. Nella s.s. i soci rispondono personalmente e solidalmente dei debiti sociali; la responsabilità è illimitata e non è prevista l’autonomia patrimoniale perfetta. L’art. 2267 c.c. stabilisce che «per le obbligazioni sociali i creditori possono agire sui beni sociali; per i debiti della società rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci» . Ciò significa che ogni socio, anche se non ha posto in essere l’atto che ha generato il debito, è co‑obbligato in solido con gli altri. Il socio che viene citato può tuttavia invocare il beneficio di escussione previsto dall’art. 2268 c.c., chiedendo al giudice di ordinare al creditore di aggredire prima il patrimonio sociale; tale beneficio richiede che il socio indichi i beni della società sui quali il creditore può soddisfarsi .
Società in nome collettivo (s.n.c.) – L’art. 2291 c.c. afferma che «i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali» e che eventuali patti limitativi della responsabilità non hanno effetto nei confronti dei terzi . Ogni socio amministratore rappresenta la società e può compiere atti in nome della stessa; l’art. 2298 c.c. precisa che le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non risultano dal registro delle imprese . Ne consegue che un socio può essere citato per un debito contratto da un altro socio se l’atto rientra nell’oggetto sociale e non è stata resa pubblica la limitazione dei poteri. Il socio convenuto può opporre il beneficio di escussione (art. 2268 c.c.) indicando i beni sociali da aggredire prima del suo patrimonio. Nel caso di s.n.c. cancellata, il fenomeno della successione nei debiti (v. infra) comporta che gli ex soci rispondono illimitatamente per i debiti residui.
Società in accomandita semplice (s.a.s.) – La s.a.s. prevede due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano la società e rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali, e gli accomandanti, che conferiscono capitali e rispondono nei limiti della quota conferita. L’art. 2313 c.c. dispone che «i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti sono responsabili limitatamente al conferimento, salvo che abbiano immischiato il loro nome nella ragione sociale o abbiano compiuto atti di gestione» . La distinzione ha notevoli implicazioni nelle cause tra soci: se un accomandante ha compiuto atti di gestione sarà trattato come un accomandatario e risponderà illimitatamente; altrimenti potrà limitare la responsabilità alla quota conferita.
1.1.2 Società di capitali
Società per azioni (s.p.a.) – La s.p.a. gode di autonomia patrimoniale perfetta. L’art. 2325 c.c. sancisce che «nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio» . I soci rischiano solo il capitale conferito. Tuttavia, in caso di s.p.a. unipersonale (tutte le azioni in mano a un solo socio), l’art. 2325 prevede la responsabilità illimitata del socio se i conferimenti non sono stati effettuati o la pubblicità della unipersonalità non è stata osservata . Nelle cause relative ai debiti di una s.p.a. estinta i soci non possono essere chiamati a rispondere, salvo i casi di abuso della personalità giuridica o di mala gestio.
Società a responsabilità limitata (s.r.l.) – Anche la s.r.l. ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale. L’art. 2462 c.c. stabilisce che «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio» . La responsabilità dei soci è limitata al conferimento. In caso di insolvenza di una s.r.l. unipersonale, il socio unico può essere chiamato a rispondere illimitatamente se i conferimenti non sono stati effettuati o non è stata osservata la pubblicità prescritta . Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio (art. 2476 c.c.); i soci che hanno deliberato o autorizzato atti dannosi sono solidalmente responsabili . Gli amministratori rispondono anche verso la società, i soci e i terzi per danni derivanti dalla violazione dei loro doveri, e i soci non partecipanti alla gestione possono esercitare azioni di responsabilità . Questi principi sono spesso rilevanti nelle cause tra soci per debiti, ad esempio quando il socio di minoranza agisce contro gli amministratori per mala gestio o contro il socio di maggioranza che ha deciso operazioni dannose.
1.2 Responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società
Quando una società di persone o di capitali viene cancellata dal Registro delle Imprese, si pone il problema della sorte dei debiti residui e dei crediti non ancora riscossi. La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto l’art. 2495 c.c., secondo cui l’estinzione della società non comporta l’estinzione dei crediti o debiti non soddisfatti. I creditori possono agire contro i soci entro il limite di quanto questi hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, e contro i liquidatori se la mancata soddisfazione del credito dipende da colpa loro . L’istituto ha generato un articolato contenzioso che ha portato alla pronuncia di numerose sentenze della Corte di Cassazione.
Nel 2013 le Sezioni Unite (sentenze n. 6070 e 6071) hanno affermato che, se l’estinzione della società non estingue i rapporti giuridici pendenti, si verifica un fenomeno successorio: i soci subentrano nella titolarità dei diritti e dei debiti rimasti, rispondendo nei limiti della loro responsabilità (illimitata nelle società di persone, limitata nella s.r.l. e s.p.a.) . Tuttavia, la successione riguarda soltanto i diritti e i beni “esistenti”, non le mere pretese o i crediti incerti e illiquidi che richiederebbero un’attività ulteriore del liquidatore . Se il liquidatore non ha attivato le azioni per recuperare tali crediti, la cancellazione della società può comportare la rinuncia tacita; di conseguenza i soci non succedono in pretese non attivate e il creditore non può agire contro di loro . Questa impostazione è stata ribadita in numerose pronunce successive, ma la giurisprudenza del 2024‑2025 ha ulteriormente precisato il principio.
1.2.1 Sentenza Sezioni Unite 3625/2025
La decisione di maggiore impatto recente è la sentenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 18 febbraio 2025 (pubblicata il 14 marzo 2025) che ha definito la responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società. La Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può esigere il pagamento degli ex soci basandosi sulla semplice cancellazione della società: è necessario un avviso di accertamento individuale per ciascun socio, che dimostri l’effettiva percezione di somme dal riparto finale . Secondo la Corte, la cancellazione della società non determina una “successione anomala” dei soci nei debiti tributari; l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede una responsabilità civile del liquidatore e dei soci solo entro i limiti delle somme riscosse. L’Agenzia delle Entrate deve provare che il socio ha ricevuto utilità dalla liquidazione, altrimenti l’azione è inammissibile . Questa pronuncia protegge i soci che non hanno percepito nulla dal riparto e limita l’automatismo delle riscossioni su ex soci.
1.2.2 Sentenza Sezioni Unite 19750/2025
Il 16 luglio 2025 le Sezioni Unite hanno depositato un’altra importante sentenza (n. 19750/2025) relativa alla sorte dei crediti non inclusi nel bilancio di liquidazione. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta l’estinzione dei crediti della stessa; tali crediti si trasferiscono ai soci salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimettere il debito; la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale non giustifica la presunzione di rinuncia» . In altre parole, il socio che prosegue una causa per un credito in nome della società estinta può far valere la pretesa anche se il credito non era iscritto in bilancio; spetta al debitore convenuto dimostrare l’avvenuta remissione del debito o l’inesistenza del credito . Nel contesto delle cause tra soci, questa pronuncia legittima l’azione del socio che vuole recuperare un credito sociale omesso dal liquidatore e rafforza la tutela del creditore sociale.
1.2.3 Sentenza Cassazione 18720/2024
Un’altra decisione rilevante è la sentenza n. 18720 del 9 luglio 2024, che affronta la responsabilità dei soci per i debiti residui quando non è stato effettivamente distribuito l’attivo. La Corte ha ricordato che l’art. 2495 c.c. consente ai creditori insoddisfatti di agire contro i soci «fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale» . Tuttavia, la Corte ha evidenziato che le somme destinate alla distribuzione possono consistere non solo in denaro ma anche in beni e crediti, e che la responsabilità dei soci sussiste anche se essi non hanno materialmente incassato la liquidazione: l’indicazione dei residui attivi in bilancio comporta la titolarità in regime di comunione dei soci . I soci succedono nei rapporti pendenti e nelle sopravvenienze attive; spetta al creditore dimostrare l’esistenza dei residui, ma i soci non possono sottrarsi alla responsabilità omettendo di riscuotere l’attivo . La sentenza, pur collocandosi nella giurisprudenza pre‑2025, è ancora richiamata per interpretare in chiave successoria l’art. 2495 c.c.
1.2.4 Ordinanza 17734/2025 e orientamenti recenti
Nel luglio 2025 la Terza Sezione Civile della Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 17734, che ha suscitato notevole attenzione mediatica perché ha ritenuto legittimo citare in giudizio i soci di una s.r.l. estinta anche se non avevano percepito utili dal bilancio finale. L’ordinanza (non disponibile integralmente nei repertori pubblici al momento della redazione di questo articolo) ritiene sufficiente l’interesse “dinamico” del creditore a ottenere una pronuncia anche in assenza di attivo; la legittimazione processuale dei soci deriverebbe dal fenomeno successorio e non sarebbe condizionata dalla riscossione dell’attivo. La giurisprudenza successiva ne sta verificando la coerenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite 3625/2025 e 19750/2025; gli operatori sono invitati a monitorare gli ulteriori sviluppi. In ogni caso, la difesa del socio convenuto può fondarsi sui principi consolidati: necessità di prova della riscossione del riparto, opponibilità del limite di responsabilità di cui all’art. 2495 c.c., insussistenza di responsabilità per i soci accomandanti o per i soci di s.r.l. che hanno rispettato gli obblighi di conferimento.
1.3 Responsabilità degli amministratori, liquidatori e sindaci
Le cause tra soci spesso coinvolgono anche amministratori e liquidatori. L’art. 2476 c.c. prevede che gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri; l’azione di responsabilità può essere promossa dal singolo socio e può comportare la revoca cautelare degli amministratori . Gli amministratori rispondono inoltre verso i creditori sociali se, a causa della loro mala gestio, il patrimonio sociale risulta insufficiente . I soci che hanno deliberato o autorizzato atti dannosi sono solidalmente responsabili con gli amministratori . Per le s.p.a. l’azione di responsabilità contro gli amministratori è disciplinata dall’art. 2393 c.c.: l’assemblea o il collegio sindacale può deliberare l’azione, che deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica . Le ipotesi di mala gestio comprendono la distribuzione di utili fittizi, la violazione del capitale minimo, l’omesso versamento dei contributi dei soci o l’omissione di attività di recupero dei crediti.
I liquidatori rispondono se, durante la liquidazione, omettono di soddisfare i debiti tributari o trasferiscono impropriamente il patrimonio ai soci. L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede una responsabilità civile dei liquidatori per i debiti fiscali non pagati: l’Amministrazione finanziaria deve emettere un avviso di accertamento motivato che dimostri la colpa del liquidatore . La Corte di Cassazione ha ribadito che non c’è successione automatica dei debiti tributari ma responsabilità per mala gestio; le somme possono essere recuperate soltanto se il liquidatore ha dolosamente o colposamente evitato il pagamento . Questo principio consente ai soci di chiamare in garanzia il liquidatore se la causa per debiti aziendali deriva da sue omissioni.
1.4 Norme speciali in materia di riscossione e di crisi
Oltre al Codice civile, diverse leggi speciali disciplinano la riscossione dei tributi e la composizione della crisi. Ecco le principali.
D.P.R. 602/1973 (Riscossione) – l’art. 26 regola la notifica delle cartelle di pagamento e prevede che l’atto possa essere notificato tramite ufficiale giudiziario, raccomandata o PEC; le cartelle e le intimazioni di pagamento sono atti autonomamente impugnabili . L’art. 36 disciplina la responsabilità dei liquidatori e dei soci per i debiti tributari, come già visto. L’art. 60 ter del D.P.R. 600/1973 prevede la notifica via PEC presso i domicili digitali.
D.Lgs. 546/1992 (Processo tributario) – l’art. 19 individua gli atti impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (avvisi di accertamento, avvisi di mora, atti aventi contenuto impositivo). L’art. 21 fissa il termine di 60 giorni per impugnare gli atti e l’art. 22 quello di 30 giorni per costituirsi in giudizio . Dal 1° gennaio 2026 questi articoli saranno sostituiti dal nuovo Codice di giustizia tributaria, ma i termini rimarranno strettamente brevi; è essenziale quindi agire immediatamente.
Legge 3/2012 (procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento) – la norma consente a consumatori, professionisti e imprenditori sotto soglia di proporre un accordo di composizione o un piano del consumatore al cospetto di un Organismo di Composizione della Crisi. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come la situazione di permanente squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile . Il consumatore può proporre un piano che prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti e la liberazione residua. L’art. 7 stabilisce i presupposti di ammissibilità: il debitore deve indicare il trattamento riservato ai creditori e assicurare una percentuale minima di soddisfazione . L’art. 8 descrive il contenuto dell’accordo e del piano . Al termine della procedura può essere concessa l’esdebitazione (art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa), che consente al sovraindebitato meritevole di essere liberato dai debiti residui; tuttavia i beni acquistati nei successivi tre anni possono essere reclamati dai creditori .
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – entrato in vigore nel 2022, contiene strumenti come il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Gli articoli 284 ss. disciplinano il piano del consumatore e l’esdebitazione. Il Codice introduce anche la composizione negoziata della crisi (disciplinata dal D.L. 118/2021), strumento che consente all’imprenditore in difficoltà di avvalersi di un esperto negoziatore per trattare con i creditori e prevenire l’insolvenza. La nomina dell’esperto avviene tramite la piattaforma telematica della Camera di Commercio; l’esperto assiste nella redazione di piani, nella sospensione delle azioni esecutive e nella negoziazione degli accordi.
D.L. 118/2021 (Composizione negoziata) – convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la figura dell’Esperto negoziatore della crisi d’impresa. L’esperto svolge funzione di mediatore tra imprenditore e creditori, analizzando la situazione aziendale, proponendo soluzioni e facilitando accordi. Può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive per sospendere azioni esecutive e cautelari. L’Avv. Monardo è iscritto nell’elenco degli esperti e può assistere le imprese in questa procedura .
1.5 Decreti fiscali e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse definizioni agevolate delle cartelle esattoriali, comunemente note come “rottamazioni”. Per il 2023 era in vigore la rottamazione quater, mentre la Legge di Bilancio 2026 (in discussione in Parlamento a novembre 2025) prevede la rottamazione quinquies. Tali misure consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e i contributi, con esclusione di sanzioni e interessi.
La rottamazione quater (Legge 197/2022, art. 1, commi 231 ss.) consentiva di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione o fino a 18 rate; la definizione prevedeva lo sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni. Le rateizzazioni hanno consentito di dilazionare il debito fino a cinque anni; l’adesione doveva essere presentata entro aprile 2023 e la prima rata entro ottobre 2023. La norma sospendeva le procedure di riscossione fino al pagamento della prima rata.
La rottamazione quinquies viene introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2026 e, salvo modifiche, consente di definire i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2023 (esclusi quelli derivanti da accertamenti). Possono aderire i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi; restano esclusi coloro che risultavano in regola con i pagamenti della rottamazione quater al 30 settembre 2025 . La domanda di accesso dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente della riscossione comunicherà l’esito entro il 30 giugno; per perfezionare l’adesione il contribuente dovrà pagare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2026 . Il debito potrà essere suddiviso in 54 rate bimestrali, con un importo minimo di 100 euro per rata; dal 2027 le rate scadranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre . A partire dalla seconda rata si applicherà un tasso di interesse del 4% annuo . La decadenza dalla rottamazione quinquies si verifica per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive o per l’omesso versamento dell’ultima rata . Pur essendo ancora un disegno di legge, la misura testimonia la tendenza del legislatore a favorire la definizione bonaria dei ruoli.
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
Quando un socio riceve una citazione per il pagamento di un debito aziendale o una cartella esattoriale riferita alla società, è essenziale seguire una procedura rigorosa. Di seguito si riassumono le principali fasi.
- Analisi dell’atto ricevuto. Occorre verificare la natura dell’atto: si tratta di un avviso di accertamento, di una cartella di pagamento, di un’intimazione di pagamento, di un decreto ingiuntivo o di una citazione civile? Ogni atto ha termini e modalità di impugnazione differenti. Ad esempio, l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni , mentre un avviso di accertamento va impugnato entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
- Verifica della legittimazione passiva. Nel caso di azioni contro soci, bisogna accertare se il socio è effettivamente titolare del debito. Per le società di persone la responsabilità è illimitata; tuttavia è possibile eccepire la carenza di legittimazione se l’atto è stato compiuto da altri soci fuori dall’oggetto sociale o in violazione delle limitazioni iscritte nel registro delle imprese . Per le società di capitali la responsabilità dei soci è limitata ai conferimenti; occorre quindi verificare se vi è stata una distribuzione dell’attivo o se il socio era unico e non ha osservato le formalità di cui agli articoli 2325 e 2462 c.c. .
- Ricerca di errori formali. Molte cause si risolvono sull’eccezione di nullità per vizi formali: errori di notifica, mancata motivazione dell’avviso, difetto di contraddittorio. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate deve notificare un atto motivato ai singoli soci prima di chiederne la condanna ; la mancanza di motivazione rende nullo l’atto. Nelle società cancellate, occorre accertare che il creditore abbia notificato l’atto entro un anno dalla cancellazione o che abbia tempestivamente riassunto il processo nei confronti dei soci.
- Eccezioni di merito. Il socio può opporre la prescrizione del credito (es. i tributi si prescrivono in dieci anni), la decadenza, la mancanza di riscossione dell’attivo, la non imputabilità del debito. Può invocare il beneficio di escussione (art. 2268 c.c.) indicando beni sociali aggredibili . In caso di debiti tributari, può contestare la mancata emissione di un avviso di accertamento individuale (art. 36 D.P.R. 602/1973). Il socio accomandante può eccepire che non ha compiuto atti di gestione e che quindi risponde solo entro il capitale conferito .
- Scelta dello strumento difensivo. In ambito tributario si propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Nel giudizio civile si può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, chiamata in causa del liquidatore, domanda riconvenzionale di regresso contro gli altri soci. In alcuni casi conviene instaurare una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore) o richiedere l’accesso alla definizione agevolata. Lo staff dell’Avv. Monardo valuta la soluzione più efficace caso per caso.
- Monitoraggio e attuazione della strategia. Dopo aver proposto ricorso o avviato trattative, bisogna monitorare le scadenze delle rate, le decisioni del giudice, l’eventuale riammissione alle definizioni agevolate. Un errore comune è non rispettare le scadenze di pagamento; ad esempio, la rottamazione quinquies prevede la decadenza per il mancato pagamento di due rate . L’ausilio di professionisti consente di evitare sviste.
3. Difese e strategie legali
In questa sezione si illustrano le principali difese che il socio può utilizzare in una causa per debiti aziendali, con un approccio pratico orientato alla risoluzione.
3.1 Eccezione di carenza di legittimazione e di notifica
La prima linea di difesa è contestare la legittimazione passiva del socio. Ad esempio, se il socio è accomandante e non ha compiuto atti di gestione, può eccepire che la sua responsabilità è limitata al conferimento e che i creditori devono rivolgersi prima agli accomandatari . Nelle società di capitali occorre verificare che il socio sia stato debitamente destinatario di un avviso di accertamento individuale. La sentenza 3625/2025 afferma che la semplice partecipazione del socio a un giudizio non equivale ad accettazione del debito; l’Agenzia delle Entrate deve notificare un atto motivato a ciascun socio . Se ciò non avviene, il socio può chiedere l’annullamento dell’atto per difetto di contraddittorio.
Anche la notifica dell’atto può essere invalida. Le cartelle devono essere notificate secondo l’art. 26 D.P.R. 602/1973 (ufficiale giudiziario, posta o PEC) ; la mancata prova della notifica rende l’atto nullo. L’intimazione di pagamento deve essere notificata entro un anno dalla cartella; trascorso tale termine l’intimazione è inefficace. La notifica deve essere eseguita all’indirizzo corretto del socio o alla PEC; l’utilizzo di indirizzi errati o l’omessa ricerca del domicilio digitale può determinare l’annullamento dell’atto.
3.2 Beneficio di escussione
I soci di società di persone possono avvalersi del beneficio di escussione. L’art. 2268 c.c. prevede che il socio, convenuto per un debito sociale, possa chiedere che il creditore proceda prima contro il patrimonio della società, indicando i beni su cui può soddisfarsi . Il socio deve fornire la prova dell’esistenza di beni sociali; se la società è stata cancellata ma dispone di crediti residui, il socio può segnalare tali crediti al giudice. Questa eccezione è particolarmente efficace quando la cancellazione della società è avvenuta frettolosamente e il liquidatore non ha recuperato tutti i crediti.
3.3 Opposizione per mancata riscossione dell’attivo
Un argomento difensivo ricorrente è sostenere che il socio non ha percepito alcuna somma dalla liquidazione; pertanto il credito non può essere fatto valere nei suoi confronti. La sentenza 3625/2025 richiede che l’Agenzia delle Entrate provi la riscossione ; tuttavia, la giurisprudenza successiva (sentenza 18720/2024 e ordinanza 17734/2025) evidenzia che la responsabilità sussiste anche quando il socio è contitolare in comunione dei residui attivi, pur se non ancora materialmente incassati . È quindi importante verificare l’esistenza di residui attivi iscritti nel bilancio di liquidazione e valutare se l’assenza di riscossione è effettiva o solo apparente.
3.4 Azione di regresso nei confronti degli altri soci e degli amministratori
Se un socio viene condannato a pagare l’intero debito sociale può esercitare il regresso contro gli altri soci e contro gli amministratori. Nelle società di persone la responsabilità è solidale; il socio che paga l’intero debito ha diritto a rivalsa sugli altri soci in proporzione alle quote. Può anche agire contro gli amministratori o i soci accomandatari che hanno violato i loro doveri (art. 2476 e 2393 c.c.) . Nelle società di capitali il socio può chiamare in garanzia l’amministratore che ha compiuto un atto illecito o il liquidatore che non ha versato i debiti tributari; la Corte di Cassazione richiede però la prova della colpa del liquidatore . L’azione di regresso è uno strumento fondamentale per riequilibrare i rapporti interni tra soci.
3.5 Prescrizione e decadenza
Molti debiti si prescrivono nel tempo. I tributi (IVA, IRPEF) si prescrivono in dieci anni; i contributi previdenziali in cinque anni; le somme derivanti da contratti in dieci anni; le somme derivanti da titolo cambiario in tre anni. Il socio può eccepire la prescrizione se l’azione è proposta oltre tali termini. La prescrizione può essere interrotta da atti di costituzione in mora o di riconoscimento del debito, ma deve essere provata dal creditore. Un’altra eccezione è la decadenza: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; la notifica oltre tale termine è nulla. La conoscenza di questi termini consente di chiudere molte cause senza entrare nel merito.
3.6 Transazioni, piani di rientro e definizioni agevolate
Spesso la strategia vincente è negoziare. Il socio può proporre all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione un piano di rateizzazione fino a 120 rate; per debiti inferiori a 120.000 euro la rateizzazione ordinaria può essere richiesta senza necessità di documentazione. Le definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies) sono strumenti potentissimi: consentono di pagare l’imposta senza sanzioni e interessi e di sospendere le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata. Anche i debiti inseriti nelle procedure di sovraindebitamento possono essere oggetto di transazione fiscale se l’Agenzia delle Entrate accetta una percentuale di soddisfazione. Lo staff dell’Avv. Monardo negozia con l’ente la riduzione delle sanzioni, la dilazione e l’abbattimento degli oneri accessori.
3.7 Procedure di composizione della crisi e esdebitazione
Se la situazione debitoria è grave, è opportuno ricorrere agli strumenti di composizione della crisi. Il piano del consumatore consente al consumatore di proporre un piano rateale che, se omologato dal tribunale, è vincolante per i creditori; al termine è prevista l’esdebitazione. Gli imprenditori sotto soglia possono accedere al concordato minore. Il Codice della Crisi prevede anche l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): se il debitore non possiede beni aggredibili, il giudice può dichiararlo esdebitato; i creditori potranno soddisfarsi solo su eventuali beni acquistati entro tre anni . Un’altra via è la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021: l’imprenditore si avvale di un esperto che lo assiste nel predisporre un piano e nel trattare con i creditori. La procedura consente di ottenere misure protettive, come la sospensione delle azioni esecutive. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può guidare il socio imprenditore nella procedura .
3.8 Strumenti di tutela cautelare
In corso di causa è possibile chiedere misure cautelari per evitare pregiudizi irreparabili. Nel processo civile è prevista l’opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c.; nel processo tributario è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato se ricorrono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Inoltre, l’art. 124 del Codice della Crisi consente al debitore di chiedere la sospensione delle azioni esecutive durante la procedura di composizione negoziata. La tempestiva proposizione di queste istanze può evitare pignoramenti e ipoteche sui beni del socio.
4. Strumenti alternativi al contenzioso
Quando la lite tra soci nasce da debiti aziendali non necessariamente occorre andare in giudizio. Esistono strumenti alternativi che consentono di definire le pendenze in modo rapido e meno oneroso.
4.1 Mediazione civile e negoziazione assistita
Per le controversie in materia di contratti bancari o societari la legge prevede l’obbligo di esperire la mediazione prima di adire il giudice. La procedura si svolge davanti a un organismo accreditato e consente di raggiungere un accordo con l’assistenza degli avvocati. L’accordo di mediazione ha titolo esecutivo e può prevedere la ripartizione del debito tra i soci o la remissione da parte del creditore. Un altro strumento è la negoziazione assistita (L. 162/2014), che consente alle parti e ai loro avvocati di negoziare un accordo in tempi brevi; è particolarmente efficace per regolare i rapporti tra soci in conflitto.
4.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Come già visto, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, procedura volontaria per gli imprenditori in difficoltà. L’imprenditore presenta un’istanza sulla piattaforma telematica della Camera di Commercio, indicando il bilancio, l’elenco dei creditori e la situazione patrimoniale. La Commissione nomina un esperto che esamina la situazione e propone soluzioni: accordi con i fornitori, moratorie, conversione dei debiti in equity, cessioni di asset non strategici. Il tribunale può concedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive e cautelari) e autorizzare la contrazione di nuova finanza prededucibile. Se l’impresa rientra nella soglia di fatturato prevista, si può accedere al concordato semplificato. La procedura può essere seguita dallo staff dell’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore .
4.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani del consumatore
Gli accordi di ristrutturazione (art. 57 Codice della Crisi) sono accordi con uno o più creditori che, se omologati dal tribunale, divengono vincolanti per tutti. Sono utili per ripianare debiti verso banche, fornitori o l’erario. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale; prevede la soddisfazione, anche parziale, dei creditori attraverso un piano ragionato. Il tribunale verifica la meritevolezza del debitore e può imporre il piano ai creditori dissenzienti .
4.4 Esdebitazione
L’esdebitazione è il provvedimento che libera il debitore residuato da tutte le obbligazioni non soddisfatte. È prevista per il sovraindebitato consumatore (art. 283 Codice della Crisi) e per il fallimento (art. 196 l.f.). La norma consente di ottenere la cancellazione dei debiti se il debitore ha collaborato, non ha causato la crisi con colpa grave e non ha risorse per pagare. Tuttavia, se entro tre anni il debitore acquisisce beni per successione o vincite, questi devono essere destinati ai creditori . L’esdebitazione rappresenta la «seconda chance» per chi è stato travolto dai debiti.
4.5 Rottamazioni e definizioni agevolate
Come ricordato, la rottamazione quater e quinquies permettono di definire i debiti con l’erario pagando solo l’imposta e i contributi. Le rottamazioni sospendono le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata e permettono di evitare contenziosi. La richiesta deve essere presentata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; il piano di pagamento può arrivare a 54 rate (rottamazione quinquies) . È importante verificare i requisiti di ammissione (assenza di rate scadute per la rottamazione quater, presentazione della domanda entro aprile 2026) e i casi di decadenza (mancato pagamento di due rate) .
5. Errori comuni e consigli pratici
La complessità della disciplina e i termini brevi inducono molti soci e imprenditori a commettere errori. Ecco gli sbagli più frequenti e alcuni consigli pratici.
- Ignorare le comunicazioni – Spesso i soci non aprono le PEC o ignorano le raccomandate per timore. Questo è un errore grave: la mancata impugnazione nei termini comporta la definitività del debito. Consiglio: attivare un sistema di monitoraggio delle PEC e affidare a un professionista la gestione della posta elettronica certificata.
- Assumere che la cancellazione elimini ogni responsabilità – Molti soci credono che una volta cancellata la società non possano essere citati. Come visto, l’art. 2495 c.c. permette ai creditori di agire contro i soci per le somme riscosse, e la Cassazione ha riconosciuto la successione dei soci nei rapporti pendenti . Consiglio: prima di cancellare la società valutare con il liquidatore i debiti e i crediti pendenti; predisporre un bilancio finale corretto e informare i soci delle possibili azioni.
- Non documentare i conferimenti e le distribuzioni – Per i soci di s.r.l. unipersonali è fondamentale documentare i conferimenti e depositare l’atto presso il registro delle imprese; in mancanza, il socio unico può rispondere illimitatamente . Analogamente, le distribuzioni ai soci devono essere documentate; in assenza di prova della riscossione, l’Agenzia delle Entrate potrebbe presumere la percezione dell’attivo. Consiglio: conservare tutta la documentazione contabile e depositare i bilanci per evitare presunzioni.
- Non valutare gli strumenti di composizione della crisi – Alcuni soci intraprendono cause costose senza considerare soluzioni come il piano del consumatore o la composizione negoziata. Consiglio: consultare un professionista per analizzare la possibilità di accedere a piani di rientro, accordi di ristrutturazione o esdebitazione; questi strumenti possono risolvere la situazione in modo più rapido.
- Accettare transazioni sfavorevoli – In assenza di consulenza, i soci potrebbero accettare di pagare importi ingiustificati pur di chiudere la lite. Consiglio: prima di firmare una transazione verificare la fondatezza del debito, la prescrizione, la possibilità di escussione e di altre difese; negoziare riduzioni sulle sanzioni e sugli interessi.
- Trasferire beni personali senza pianificazione – Alcuni soci, temendo le azioni dei creditori, trasferiscono beni a familiari. Queste operazioni possono essere impugnate con azione revocatoria; inoltre, l’esdebitazione prevede la revoca dei beni ceduti gratuitamente nei tre anni precedenti. Consiglio: non effettuare trasferimenti sospetti; consultare un professionista per valutare soluzioni legittime come il fondo patrimoniale o il trust.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Tipologie di società e responsabilità dei soci
| Tipologia | Responsabilità dei soci | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Società semplice (s.s.) | Responsabilità illimitata e solidale dei soci. Possibilità di beneficio di escussione. | Art. 2267 c.c.: i creditori possono agire sui beni sociali e sui soci ; art. 2268 c.c.: beneficio di escussione |
| Società in nome collettivo (s.n.c.) | Responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali; limitazioni non opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese. | Art. 2291 c.c. sulla responsabilità illimitata ; art. 2298 c.c. sui poteri rappresentativi e sulle limitazioni |
| Società in accomandita semplice (s.a.s.) | Soci accomandatari: responsabilità illimitata e solidale; soci accomandanti: responsabilità limitata al conferimento salvo ingerenza. | Art. 2313 c.c.: distingue la responsabilità dei soci |
| Società per azioni (s.p.a.) | Responsabilità limitata ai conferimenti; autonomia patrimoniale perfetta. Responsabilità illimitata del socio unico se i conferimenti non sono versati o manca la pubblicità. | Art. 2325 c.c.: la società risponde con il suo patrimonio |
| Società a responsabilità limitata (s.r.l.) | Responsabilità limitata ai conferimenti; il socio può rispondere illimitatamente se è socio unico e non ha osservato la pubblicità; responsabilità solidale degli amministratori per mala gestio e degli amministratori e soci che hanno autorizzato atti dannosi. | Art. 2462 c.c. sull’autonomia patrimoniale ; art. 2476 c.c. sulla responsabilità degli amministratori e dei soci |
6.2 Procedimenti e termini
| Atto | Termine di impugnazione | Norma |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento / avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Intimazione di pagamento | 60 giorni dalla notifica; perde efficacia trascorso un anno dalla cartella | Art. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Azione di responsabilità contro amministratori s.p.a. | 5 anni dalla cessazione della carica | Art. 2393 c.c. |
| Azione di responsabilità contro amministratori s.r.l. | 5 anni; azione esercitabile dal singolo socio | Art. 2476 c.c. |
| Prescrizione delle imposte | 10 anni (salvo diversa norma) | Principio generale (art. 2946 c.c.) |
| Domanda di adesione alla rottamazione quinquies | Entro 30 aprile 2026 | Art. 23 DDL di bilancio 2026 |
| Pagamento prima rata rottamazione quinquies | Entro 31 luglio 2026 | Art. 23 DDL di bilancio 2026 |
| Rate rottamazione quinquies | 54 rate bimestrali; dal 2027 scadono il 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 | Art. 23 DDL di bilancio 2026 |
6.3 Strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche | Norma |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditrici | Presentazione di un piano al giudice con l’ausilio di un OCC; prevede la soddisfazione parziale dei creditori e la esdebitazione finale. | Legge 3/2012, art. 8 |
| Accordo di composizione / concordato minore | Imprenditori sotto soglia e professionisti | Accordo con i creditori assistito dall’OCC e omologato dal tribunale; consente di continuare l’attività; possibile esdebitazione residuale. | Legge 3/2012, artt. 6–9 |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Debitori che non offrono utilità ai creditori | Il giudice può dichiarare l’esdebitazione; i creditori possono aggredire i beni acquisiti entro tre anni. | Art. 283 Codice della Crisi |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Nomina di un esperto negoziatore, redazione di un piano, misure protettive, eventuale concordato semplificato. | D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) |
| Rottamazione quater | Contribuenti con ruoli affidati fino al 2022 | Pagamento di imposta senza interessi né sanzioni; fino a 18 rate; scadenze 2023–2025. | Legge 197/2022 |
| Rottamazione quinquies (DDL 2026) | Ruoli 2000–2023 (esclusi accertamenti); contribuenti non in regola con quater | Domanda entro 30 aprile 2026; 54 rate bimestrali; tasso 4% annuo; decadenza per mancato pagamento di due rate . | Art. 23 DDL Bilancio 2026 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono socio di una s.n.c. e ho ricevuto un decreto ingiuntivo per debiti contratti da un altro socio. Posso difendermi? Sì. I soci di s.n.c. sono responsabili solidalmente dei debiti sociali, ma puoi invocare il beneficio di escussione chiedendo che il creditore agisca prima sui beni sociali e segnalando l’esistenza di beni . Puoi inoltre contestare la legittimazione se l’atto non rientra nell’oggetto sociale o se le limitazioni ai poteri degli amministratori erano iscritte nel registro delle imprese .
- Se la società è stata cancellata, i soci devono pagare tutti i debiti? No. L’art. 2495 c.c. prevede che i soci rispondano solo entro le somme ricevute in sede di liquidazione . Le Sezioni Unite hanno precisato che i soci subentrano nei rapporti pendenti ma non nelle mere pretese e che la mancanza di iscrizione del credito in bilancio non implica rinuncia . Tuttavia, la giurisprudenza recente ammette che il creditore possa agire anche se l’attivo non è stato incassato, qualora i residui siano stati trasferiti in comunione .
- La cancellazione della società estingue anche i crediti? No. L’estinzione della società non estingue i crediti; questi si trasferiscono ai soci salvo rinuncia espressa del creditore . Il socio può quindi continuare una causa in nome della società estinta per recuperare i crediti omessi dal liquidatore.
- Sono socio accomandante di una s.a.s. Posso essere chiamato a pagare i debiti? Rispondi solo entro il capitale conferito, salvo che tu abbia compiuto atti di gestione o abbia permesso l’uso del tuo nome nella ragione sociale .
- Se la società è una s.r.l., posso essere citato per i debiti sociali? In generale no, perché la responsabilità è limitata al conferimento . Tuttavia, se la s.r.l. era unipersonale e non hai versato il capitale o non hai pubblicizzato la unipersonalità, puoi rispondere illimitatamente . Inoltre potresti essere citato come amministratore per mala gestio (art. 2476 c.c.) .
- Cosa succede se il liquidatore non paga i debiti tributari? La responsabilità ricade sul liquidatore e, in via sussidiaria, sui soci entro le somme percepite. L’Agenzia delle Entrate deve emettere un avviso di accertamento individuale (art. 36 D.P.R. 602/1973) e dimostrare la colpa del liquidatore . Non c’è successione automatica nei debiti tributari.
- Posso impugnare un’intimazione di pagamento? Sì. L’intimazione di pagamento è un atto impugnabile autonomamente; deve essere notificata entro un anno dalla cartella e va impugnata entro 60 giorni . Puoi eccepire la nullità per difetti di notifica, prescrizione o decadenza.
- Quali sono le novità della rottamazione quinquies? La rottamazione quinquies, prevista dalla manovra 2026, consente di definire i ruoli affidati dal 2000 al 2023 pagando l’imposta senza sanzioni; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in 54 rate con tasso 4%; la decadenza scatta per due rate non pagate .
- Quali alternative ho se non posso pagare i debiti? Puoi accedere al piano del consumatore o all’accordo di composizione (Legge 3/2012); in alternativa puoi chiedere la composizione negoziata della crisi d’impresa con la nomina di un esperto . Se non possiedi beni, puoi chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente .
- Quando scatta la prescrizione dei debiti societari? Dipende dalla natura del debito: i debiti fiscali si prescrivono in dieci anni; i contributi previdenziali in cinque anni; i crediti commerciali in dieci anni. Il socio può eccepire la prescrizione; spetta al creditore dimostrare l’interruzione. La cancellazione della società non interrompe la prescrizione; occorre un atto del creditore.
- Posso oppormi al pignoramento avviato per un debito della società? Puoi proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se ritieni che il debito non sia tuo o sia prescritto. In sede tributaria puoi chiedere la sospensione della cartella o dell’intimazione. È consigliabile affidarsi a un professionista per individuare l’atto da impugnare e rispettare i termini.
- Se un socio paga l’intero debito, può rivalersi sugli altri soci? Sì. La solidarietà interna comporta il diritto di regresso; il socio che ha pagato può chiedere ai soci illimitatamente responsabili la loro quota. Può anche agire contro gli amministratori e i liquidatori responsabili della mala gestio .
- Cosa succede ai processi in corso se la società viene cancellata? Il processo non si estingue; deve essere riassunto nei confronti degli ex soci, che subentrano nella posizione processuale della società. La Cassazione ha precisato che la legittimazione processuale degli ex soci non dipende dalla percezione dell’attivo . Il socio potrà opporre il limite di responsabilità in sede di merito.
- Il socio può essere condannato a pagare anche se non risulta un attivo? L’ordinanza 17734/2025 apre a questa possibilità, riconoscendo un interesse “dinamico” del creditore a ottenere una sentenza anche in assenza di attivo. Tuttavia l’esito definitivo dipenderà dal merito e dalla prova del riparto. È opportuno contestare la mancanza di attivo e chiedere la prova della riscossione.
- Cosa succede se rinuncio all’esdebitazione o alla procedura? La rinuncia all’esdebitazione comporta la permanenza dei debiti. Le procedure di sovraindebitamento richiedono collaborazione e veridicità; fornire informazioni false può comportare responsabilità penali. È consigliabile valutare attentamente con il proprio avvocato ogni scelta procedurale.
- Sono socio unico di una s.r.l. Posso evitare la responsabilità illimitata? Sì, a condizione che tu abbia versato integralmente i conferimenti e abbia depositato presso il registro delle imprese l’atto costitutivo con l’indicazione della unipersonalità. In mancanza di tali adempimenti risponderai illimitatamente delle obbligazioni sorte nel periodo in cui la società era unipersonale .
- Il credito non iscritto nel bilancio di liquidazione è perso? No. Le Sezioni Unite 19750/2025 hanno chiarito che la mancata iscrizione non implica rinuncia; i crediti si trasferiscono comunque ai soci . Il debitore che eccepisce la rinuncia deve provarla .
- Posso usare un trust per proteggere i miei beni? È possibile costituire un trust o un fondo patrimoniale, ma occorre rispettare la legge e la tempistica: se il trust viene istituito in prossimità della crisi, può essere revocato dai creditori. La protezione patrimoniale deve essere pianificata con anticipo e con l’assistenza di un professionista.
- Qual è il vantaggio del beneficio di escussione rispetto al patto interno di esclusione della responsabilità? Il beneficio di escussione permette al socio di opporre al creditore l’obbligo di aggredire prima il patrimonio sociale; il patto interno, invece, ha efficacia solo tra i soci e non è opponibile ai terzi . Il beneficio di escussione è quindi una difesa legale riconosciuta dall’ordinamento, mentre i patti interni non tutelano contro i creditori esterni.
- È possibile proporre una mediazione anche se il creditore è l’Agenzia delle Entrate? Per i tributi non è prevista la mediazione civile; tuttavia sono disponibili la definizione agevolata e la richiesta di rateizzazione. Con altri creditori (banche, fornitori) la mediazione può essere utilizzata per ripartire il debito tra soci o rinegoziare l’importo.
8. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come funzionano le regole descritte, proponiamo alcune simulazioni numeriche.
8.1 Società in nome collettivo con debito bancario
La S.n.c. Alfa è composta da due soci, Luca e Marco. La società ha contratto un debito bancario di 100 000 € garantito da un contratto di mutuo. La società cessa l’attività e viene cancellata dal Registro delle Imprese; il liquidatore distribuisce ai soci un attivo di 20 000 € (10 000 € ciascuno). La banca cita Luca e Marco per l’intero debito.
Analisi: secondo l’art. 2291 c.c., i soci rispondono solidalmente e illimitatamente . Poiché la società è stata cancellata, si applica l’art. 2495 c.c.: la banca può agire contro i soci fino alle somme da loro riscosse . Qui i soci hanno ricevuto 10 000 € ciascuno; pertanto potranno essere condannati a pagare sino a 10 000 €. Tuttavia, poiché la s.n.c. è società di persone, i soci rispondono illimitatamente; la banca può chiedere il pagamento dell’intero debito, e spetterà ai soci rivalersi tra loro per l’eccedenza. I soci possono invocare il beneficio di escussione e chiedere che la banca aggredisca eventuali crediti rimasti (ad es. crediti verso clienti non ancora incassati). Inoltre potranno agire in regresso contro il liquidatore se non ha correttamente recuperato i crediti.
8.2 Società a responsabilità limitata con liquidazione a zero
La S.r.l. Beta ha tre soci (30%, 40%, 30%). Dopo la perdita dell’appalto principale, la società si scioglie e viene messa in liquidazione. Il bilancio finale mostra un attivo pari a zero; non vengono distribuite somme ai soci. Un fornitore, creditore per 50 000 €, cita i soci chiedendo il pagamento integrale del debito.
Analisi: l’art. 2462 c.c. stabilisce che nella s.r.l. risponde solo la società . I soci, in linea di principio, non sono personalmente responsabili se non hanno percepito utilità dalla liquidazione. La Cassazione (Sez. Un. 3625/2025) richiede che il creditore dimostri la riscossione da parte del socio . In questo caso, essendo l’attivo pari a zero, il creditore non può provare alcuna distribuzione; pertanto la domanda dovrebbe essere rigettata. Tuttavia, è necessario verificare se nel bilancio finale sono indicati crediti non ancora riscossi; se sì, il socio potrebbe essere contitolare di tali crediti e la causa potrebbe proseguire con l’accertamento. È consigliabile quindi depositare in giudizio il bilancio di liquidazione e far emergere l’assenza di attivo.
8.3 Rottamazione quinquies
Il sig. Franco è socio accomandante di una s.a.s. e, a seguito della cancellazione della società, riceve tre cartelle esattoriali per debiti fiscali relativi agli anni 2010–2013 per un totale di 20 000 €. Franco non ha incassato utili dalla liquidazione. Desidera estinguere il debito aderendo alla rottamazione quinquies.
Analisi: Franco può presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 . Poiché i ruoli sono stati affidati tra il 2000 e il 2023 e non derivano da accertamenti, rientrano nell’ambito di applicazione. L’importo dovuto in quota capitale è 14 000 € (al netto di sanzioni e interessi). Può optare per il pagamento in 54 rate bimestrali da circa 259 € ciascuna; le rate scadranno il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026, e così via fino al 31 maggio 2035 . In caso di mancato pagamento di due rate perderà i benefici e dovrà pagare l’intero importo, comprensivo di sanzioni . Nel frattempo potrà eccepire l’assenza di utilità percepite ed evitare l’esecuzione.
8.4 Piano del consumatore
La sig.ra Maria è socia accomandante di una s.a.s. e ha garantito con il proprio patrimonio un finanziamento aziendale. Dopo il fallimento della società, Maria si trova con un debito di 80 000 € e nessun reddito stabile. Vuole rinegoziare il debito senza essere travolta da pignoramenti.
Analisi: Maria, in quanto persona fisica non imprenditrice, può accedere al piano del consumatore previsto dalla Legge 3/2012. Dovrà rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e presentare un piano che preveda il pagamento, ad esempio, del 30% del debito in cinque anni, utilizzando un fondo costituito dalla vendita di un immobile ereditato. Se il tribunale omologa il piano, i creditori saranno vincolati e Maria otterrà l’esdebitazione finale. Nel frattempo non potranno essere avviate azioni esecutive. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, potrà assisterla nella predisposizione del piano e nella negoziazione con i creditori .
9. Conclusione
Le cause tra soci per debiti aziendali rappresentano uno dei contenziosi più complessi e delicati del nostro ordinamento. La disciplina varia a seconda della forma societaria, della presenza di un bilancio di liquidazione, dell’eventuale unipersonalità, della natura del debito e delle riforme fiscali in corso. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno tracciato un percorso chiaro: i soci rispondono dei debiti sociali solo entro i limiti previsti dalla legge, l’estinzione della società non estingue i crediti e i debiti ma determina un fenomeno successorio, e l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la riscossione dell’attivo prima di agire . I giudici hanno inoltre chiarito che la mancanza di iscrizione del credito in bilancio non implica rinuncia e che la legittimazione processuale dei soci non dipende dalla percezione immediata di utilità .
Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente: contestare la legittimazione, eccepire il beneficio di escussione, far valere la prescrizione, documentare la mancata riscossione del riparto, chiamare in causa gli amministratori e i liquidatori responsabili. È fondamentale valutare anche le soluzioni alternative: piani di rientro, definizioni agevolate, piani del consumatore, composizione negoziata della crisi, esdebitazione. Questi strumenti consentono di uscire dal debito evitando processi lunghi e costosi.
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