Introduzione
Ogni anno migliaia di artigiani e piccoli imprenditori ricevono dall’INPS intimazioni di pagamento relative ai contributi previdenziali non versati. Quando un imprenditore non adempie all’obbligo contributivo per se stesso o per i propri collaboratori, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale emette prima un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e, se trascorre un anno senza che l’Agente della Riscossione attivi l’espropriazione forzata, notifica una intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973. Questo documento invita il debitore a pagare entro cinque giorni; trascorso tale termine l’esecuzione può partire con pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. La situazione si complica per gli artigiani, perché l’obbligazione contributiva è personale: essi sono tenuti al versamento anche sui redditi derivanti dall’impresa familiare e, in caso di insolvenza, rischiano il patrimonio personale.
La materia è complessa e in continua evoluzione. Le aliquote contributive e i valori minimali sono aggiornati annualmente da circolari INPS; il decreto‑legge n. 201/2011 ha progressivamente elevato l’aliquota al 24 % per artigiani e al 24,48 % per commercianti, soglia confermata dalla circolare n. 38/2025 . La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione del 50 % per i neo‑iscritti nel 2025 , mentre il massimale di reddito su cui calcolare l’IVS resta pari a 92.413 euro . Sul piano processuale, la Cassazione nel 2025 ha rovesciato un orientamento contrastante: le sentenze nn. 6436/2025, 20476/2025 e 25756/2025 hanno stabilito che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile; se non viene contestata nei termini, cristallizza la pretesa fiscale e preclude la possibilità di invocare la prescrizione . La questione investe la tutela giurisdizionale del contribuente e richiede scelte strategiche tempestive.
L’obiettivo di questo articolo è fornire al debitore una guida giuridica completa e aggiornata su come difendersi dall’intimazione di pagamento dei contributi INPS. Verrà illustrato il quadro normativo, le procedure da seguire, le difese esperibili, gli strumenti alternativi (rateizzazioni, definizioni agevolate, piani di rientro e procedure di sovraindebitamento) e gli errori da evitare. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, con il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, offre ai lettori un’assistenza completa: dall’analisi dell’atto all’impugnazione giudiziale, dalla richiesta di sospensione alla negoziazione con l’INPS o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, fino all’elaborazione di piani di rientro e all’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Contatta subito l’avv. Monardo per una valutazione personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo dei contributi INPS artigiani
1.1 Il sistema contributivo per artigiani e commercianti
Gli artigiani sono iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS e sono tenuti al versamento di contributi per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). La base normativa è la legge n. 233/1990, che disciplina l’iscrizione e il calcolo dei contributi, integrata da successive leggi finanziarie e circolari. L’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, ha previsto l’incremento annuale delle aliquote fino a raggiungere il 24 % per artigiani e il 24,48 % per commercianti dal 2025 . La circolare INPS n. 38 del 7 febbraio 2025 ha confermato che per il 2025 l’aliquota IVS per artigiani titolari e coadiuvanti/coadiutori è del 24 %, mentre per i commercianti è del 24,48 %, con un’ulteriore aliquota dello 0,48 % destinata al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale .
Il contributo si compone di una quota fissa calcolata sul reddito minimale (nel 2025 pari a 18.555 euro ) e di una quota variabile sul reddito eccedente il minimale. Per il 2025 il contributo annuale minimo per gli artigiani è di 4.460,64 euro (4.453,20 euro per IVS più 7,44 euro per maternità) ; per i commercianti è di 4.549,70 euro . Sulle eccedenze di reddito fino a 55.448 euro si applica l’aliquota base (24 % per artigiani, 24,48 % per commercianti); oltre tale soglia l’aliquota aumenta di un punto percentuale (25 % per artigiani e 25,48 % per commercianti) . Il massimale di reddito soggetto a contributi IVS è 92.413 euro , oltre il quale non sono dovuti ulteriori versamenti.
La legge riconosce alcune agevolazioni: i contributi sono ridotti del 50 % per artigiani e commercianti pensionati che abbiano compiuto 65 anni . La legge di bilancio 2025 ha introdotto una riduzione del 50 % per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 a una gestione speciale autonoma e percepisce redditi d’impresa in regime forfetario ; l’INPS emanerà una circolare attuativa. Sono, inoltre, previsti contributi aggiuntivi per maternità (0,62 euro mensili ) e, per i commercianti, per l’indennizzo in caso di cessazione definitiva dell’attività (0,46 % sul reddito ).
1.2 L’avviso di addebito e la trasformazione della cartella di pagamento
L’avviso di addebito è il titolo con cui l’INPS richiede il pagamento dei contributi non versati. È stato introdotto dall’articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge n. 122/2010, e ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali. A differenza della cartella, l’avviso di addebito è immediatamente esecutivo: dopo la notifica l’INPS trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e, trascorsi sessanta giorni, la riscossione può procedere senza un’ulteriore ingiunzione. Secondo la guida ufficiale dell’INPS, l’avviso contiene l’ammontare del debito, le sanzioni e gli interessi; il debitore può pagare entro 60 giorni tramite bollettino RAV o chiedere la rateazione. Entro 40 giorni dalla notifica è possibile proporre ricorso al giudice del lavoro, il quale può sospendere l’esecuzione . L’INPS ricorda che i costi di riscossione erano pari al 3 % se il pagamento avveniva entro 60 giorni e al 6 % oltre tale termine; questi oneri sono stati aboliti per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2022 .
L’avviso di addebito costituisce un titolo esecutivo autonomo e, se non impugnato, produce gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, ma non trasforma il credito da quinquennale a decennale. La Cassazione (sez. VI, sent. n. 32077/2019) ha ribadito che anche se il contribuente non impugna l’avviso, il termine di prescrizione resta quinquennale, non decennale ; l’avviso di addebito non è un titolo giudiziale e quindi il credito non si converte in un diritto imprescrittibile .
1.3 L’articolo 50 del D.P.R. 602/1973: l’intimazione di pagamento
L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 disciplina l’esecuzione esattoriale. Il comma 2 stabilisce che, se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella (o dell’avviso di addebito), l’agente della riscossione deve notificare al debitore un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni, sotto pena di procedere all’espropriazione . L’avviso perde efficacia se l’azione esecutiva non viene intrapresa entro un anno dalla sua notifica. Questa intimazione, introdotta nel 1999 al posto dell’avviso di mora, consente al contribuente di conoscere l’imminenza dell’esecuzione e di estinguere il debito prima del pignoramento.
Per anni la giurisprudenza ha discusso se l’intimazione sia un atto autonomamente impugnabile. Alcune pronunce del 2024 (Cass. n. 16743/2024) ritenevano l’impugnazione facoltativa perché l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non menziona esplicitamente l’intimazione. Tuttavia, la Cassazione nel 2025 ha mutato orientamento: la sentenza n. 6436/2025 (Cass. Sez. Trib.) ha equiparato l’intimazione all’avviso di mora e ha affermato che rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 546/1992; la sua impugnazione è un onere e non una facoltà, poiché solo così il contribuente può far valere l’intervenuta prescrizione o l’illegittimità del credito . La Corte ha sottolineato che il catalogo degli atti impugnabili non è tassativo e può essere interpretato in maniera estensiva per garantire la tutela del contribuente . La successiva ordinanza n. 25756/2025 ha confermato tale principio, chiarendo che la mancata impugnazione dell’intimazione comporta la cristallizzazione del debito: eventuali eccezioni relative a cartelle prescritte o vizi di notifica devono essere sollevate al più tardi contro l’intimazione; una volta decorso il termine, non possono essere dedotte contro il successivo pignoramento .
Questo orientamento segna una svolta: il contribuente deve reagire prontamente all’intimazione, altrimenti perde per sempre la possibilità di far valere la prescrizione. Tale principio è stato ribadito dalla sentenza n. 20476/2025 (Cass. Sez. V) e da vari giudici tributari, oltre che dal commento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione .
2. Procedura dopo la notifica: termini e adempimenti
2.1 Notifica dell’avviso di addebito
Quando l’INPS accerta il mancato pagamento di contributi dovuti dalla gestione artigiani o commercianti, predispone un avviso di addebito. La notifica avviene mediante posta certificata (PEC) se il contribuente dispone di un domicilio digitale, oppure tramite raccomandata A/R o messo notificatore. L’avviso contiene l’ammontare del debito, la causale (anni di riferimento, codice gestione), le sanzioni civili e gli interessi; riporta anche gli estremi per effettuare il pagamento. Dal momento della notifica decorrono:
- 60 giorni per il pagamento spontaneo. In questo termine il debitore può versare l’intero importo tramite il bollettino RAV allegato o, se iscritto ai servizi online, attraverso il “pagoPA”.
- 40 giorni per proporre ricorso al Giudice del lavoro (per contributi previdenziali e assistenziali) o alla Corte di giustizia tributaria (per contributi a gestione separata, interessi e sanzioni). Il ricorso sospende l’esecutività solo se il giudice, con decreto, accoglie l’istanza cautelare.
- 30 giorni per chiedere all’INPS la rateazione del debito (di norma sino a 72 rate mensili); la domanda di rateazione presentata all’Agente della riscossione non comporta l’estinzione dei costi di riscossione.
In caso di notifica irregolare, il contribuente può eccepire la nullità dell’avviso. Secondo la Cassazione, la notifica alla sede legale errata è sanata se il destinatario si è difeso nel merito; resta invece invalida se avviene a un indirizzo inesistente o senza allegare l’estratto conto contributivo. È utile conservare la busta per dimostrare la data di spedizione.
2.2 Trasmissione al concessionario e iscrizione a ruolo
Decorsi sessanta giorni senza pagamento né ricorso, l’avviso di addebito viene iscritto a ruolo e trasmesso all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADER). Da questo momento può essere avviata la riscossione esecutiva. Le fasi sono:
- Sollecito bonario: ADER può inviare una comunicazione bonaria per invitare il debitore a regolarizzare la posizione; non è un atto impugnabile, ma permette di chiedere la rateazione.
- Iscrizione di ipoteca legale: se il debito supera 5.000 euro, l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore (art. 77 D.P.R. 602/1973). L’iscrizione è preceduta da un preavviso notificato con 30 giorni di anticipo. Anche il preavviso è un atto impugnabile per vizi propri; non consente di contestare i vizi delle cartelle o dell’intimazione se non impugnati in precedenza .
- Fermo amministrativo: per debiti superiori a 800 euro può essere disposto il fermo dei veicoli. È preceduto da un preavviso impugnabile; il fermo scatta se il debitore non paga entro 30 giorni.
- Pignoramento: l’Agente può procedere al pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi. Per il pignoramento mobiliare è sufficiente l’intimazione ad adempiere; per il pignoramento immobiliare è obbligatoria l’iscrizione di ipoteca. Il pignoramento presso terzi (sui conti bancari o sui crediti verso clienti) è quello più frequente.
2.3 L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973
Se l’espropriazione non viene avviata entro un anno dalla notifica dell’avviso di addebito, l’Agente deve notificare l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 . L’intimazione indica:
- il numero delle cartelle/avvisi a cui si riferisce;
- l’importo complessivo dovuto (capitale, sanzioni, interessi);
- la diffida a pagare entro cinque giorni con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà con l’esecuzione forzata;
- gli avvisi già iscritti a ruolo.
L’atto perde efficacia se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla sua notifica. Nel periodo successivo alla notifica, il debitore può:
- Pagare le somme indicate; in tal caso cessa ogni procedura.
- Chiedere la rateazione del debito all’ADER; la domanda sospende le azioni esecutive se presentata prima che inizi il pignoramento.
- Proporre ricorso avverso l’intimazione per vizi propri o per vizi derivanti dagli atti presupposti, a condizione che questi non siano stati notificati. La giurisprudenza del 2025 considera la mancata impugnazione un tacito riconoscimento del debito .
- Ricorrere a soluzioni di definizione agevolata (rottamazioni e saldo e stralcio) se previste dalla legge.
3. Difese e strategie legali per contestare l’intimazione
3.1 Eccezioni sulla legittimità dell’atto
La prima difesa consiste nel controllare la correttezza formale dell’intimazione. Essa deve riportare tutti gli elementi essenziali: dati del debitore, estremi degli atti presupposti, importi per capitale, interessi e sanzioni, avvertenza di pagamento in cinque giorni. Vizi come la mancata indicazione della cartella o dell’avviso di addebito sottostante, la mancanza della sottoscrizione digitale o la notifica a un indirizzo errato possono rendere l’atto nullo. In tal caso si può proporre ricorso per eccepire la nullità per violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e 42 del D.P.R. 602/1973.
Un altro profilo riguarda la mancata notifica degli atti presupposti: se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella o l’avviso di addebito, può contestare l’intimazione per difetto di presupposto. L’art. 19, comma 3 del D.Lgs. 546/1992 consente di impugnare l’atto successivo per fare valere l’omessa notifica di quelli precedenti . È necessario però chiedere contestualmente l’annullamento degli atti presupposti.
3.2 Prescrizione
La prescrizione dei contributi INPS artigiani è quinquennale (art. 3, comma 9, legge n. 335/1995). Decorso il termine, l’INPS perde il diritto di riscuotere. Affinché la prescrizione maturi è necessario che non vi siano atti interruttivi idonei (avviso di addebito, intimazione, atti giudiziali). Il legislatore ha previsto che gli atti amministrativi, come l’avviso di addebito, interrompano la prescrizione e la facciano decorrere nuovamente da capo; tuttavia non trasformano la prescrizione quinquennale in decennale . È quindi essenziale calcolare il periodo trascorso dalla scadenza del contributo alla notifica dell’avviso e dell’intimazione.
Dopo le sentenze del 2025, il contribuente deve eccepire la prescrizione al più tardi contro l’intimazione: la Corte ha infatti stabilito che, se l’intimazione non viene impugnata, la prescrizione maturata precedentemente resta definitivamente preclusa . Ciò significa che non si potrà più eccepire la prescrizione in sede di pignoramento o di iscrizione ipotecaria. L’obbligo di impugnazione riguarda anche i casi in cui l’intimazione venga notificata più volte: ogni nuova intimazione interrompe nuovamente la prescrizione, ma solo se l’espropriazione non è già iniziata.
3.3 Opposizione giudiziale
Le controversie relative ai contributi INPS si propongono con ricorso al giudice del lavoro (art. 24 D.Lgs. 46/1999). Il ricorso deve essere depositato entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito o dell’intimazione. Nella stessa sede si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. In alternativa, per gli atti dell’ADER riferiti a tributi e sanzioni, la competenza spetta alla Corte di giustizia tributaria. Nel ricorso si devono indicare i motivi specifici (vizi formali, prescrizione, inesigibilità della pretesa). È consigliabile allegare la documentazione contributiva (estratti conto, modelli F24) e dimostrare l’eventuale pagamento.
L’avv. Monardo assiste i clienti sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale. Grazie alla qualifica di cassazionista, può rappresentare il contribuente anche davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il suo staff analizza le irregolarità dell’atto, valuta la strategia più adeguata, redige il ricorso e richiede la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti.
3.4 Richiesta di rateazione e sospensione
In alternativa all’impugnazione, il debitore può chiedere la rateazione all’ADER. La rateazione ordinaria per debiti INPS prevede un massimo di 72 rate (o 120 in casi particolari) ed è concessa a condizione che il contribuente dimostri difficoltà economiche e non abbia precedenti rateazioni decadute. La domanda si presenta tramite il servizio online dell’ADER e comporta il pagamento di una prima rata. Durante la rateazione gli interessi di mora sono ridotti e, se le rate vengono pagate regolarmente, non vengono applicate misure cautelari.
Il contribuente può anche proporre una istanza di sospensione se ritiene che il debito sia errato o prescritto. La sospensione amministrativa è prevista dall’art. 1, comma 537 della legge n. 228/2012 e consente di bloccare la riscossione quando il debitore dimostra l’insussistenza del debito (ad esempio, perché ha già versato i contributi). La domanda va inoltrata all’ADER, allegando prova documentale; se accolta, l’Agente sospende l’esecuzione e segnala al creditore la contestazione.
3.5 Definizioni agevolate (Rottamazioni)
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per sanare i debiti iscritti a ruolo. La “Rottamazione‑quater” prevista dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) consente di pagare le cartelle affidate entro il 30 giugno 2022 versando solo capitale e interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. Il termine per aderire è stato riaperto più volte; la Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (c.d. “Milleproroghe”), ha consentito la riammissione per i contribuenti decaduti, con domande da presentare entro il 30 aprile 2025 e pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2025. Anche i debiti INPS rientrano nell’ambito della definizione agevolata se affidati all’ADER.
Oltre alla rottamazione, vi sono altre sanatorie: il saldo e stralcio (applicabile solo a contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro) e lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (art. 1, commi 231‑252, legge n. 197/2022) che prevede l’annullamento automatico delle cartelle fino a mille euro riferite al periodo 2000‑2015. È importante monitorare i decreti attuativi e verificare se il debito rientra nel perimetro.
L’avv. Monardo e il suo team assistono nella procedura di adesione alle definizioni agevolate, presentano l’istanza di rottamazione e monitorano le scadenze di pagamento. In caso di riammissione, supportano il contribuente nella corretta ripartizione delle somme e nella richiesta di rateazione.
4. Strumenti di regolazione della crisi e sovraindebitamento
4.1 La composizione negoziata e il ruolo dell’OCC
Gli artigiani che si trovino in una situazione di sovraindebitamento possono accedere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), operative dal 15 luglio 2022 e successive modifiche. Le procedure di composizione della crisi sono rivolte a debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori). Il cardine è l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ente pubblico o privato iscritto in un registro ministeriale, che nomina un gestore incaricato di assistere il debitore nella predisposizione del piano. L’avv. Monardo, oltre a essere cassazionista, è gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto negoziatore: ciò gli consente di affiancare il debitore nella scelta della procedura più adatta.
4.2 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCI)
Il piano del consumatore è disciplinato dall’art. 67 del Codice della crisi e rappresenta una procedura non liquidatoria riservata alle persone fisiche sovraindebitate che non svolgono attività imprenditoriale. Il consumatore, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano di ristrutturazione con tempi e modalità per superare la crisi. La proposta è libera: può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei creditori, rateizzazioni, moratorie e la falcidia dei debiti . La domanda deve contenere l’elenco completo dei creditori, la composizione del patrimonio, gli atti compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi e le entrate del nucleo familiare . Il piano può comprendere la riduzione dei debiti da cessione del quinto e la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati . Il giudice omologa il piano senza votazione dei creditori se verifica la meritevolezza del debitore e la fattibilità della proposta. Una volta omologato, il piano è vincolante per tutti i creditori e consente al debitore di pagare i contributi INPS arretrati in forma falcidiata, evitando l’aggressione del patrimonio.
4.3 Concordato minore (art. 74 CCI)
L’accordo di ristrutturazione per imprenditori minori e professionisti, ora denominato concordato minore, è previsto dall’art. 74 del Codice della crisi. Possono accedervi i debitori sovraindebitati non consumatori (imprese minori, lavoratori autonomi, start‑up innovative) che intendano proseguire l’attività. La proposta prevede il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, la suddivisione dei creditori in classi e l’indicazione specifica delle modalità e dei tempi di adempimento . È necessario prevedere l’apporto di risorse esterne se il piano è liquidatorio . Il concordato minore consente di preservare l’impresa artigiana, ristrutturando il debito previdenziale con l’INPS e gli altri creditori. La proposta è approvata dai creditori con la maggioranza del 50 % ed è omologata dal giudice; dopo l’omologa, gli atti esecutivi sono sospesi e i debiti non inseriti nel piano non possono essere perseguiti.
4.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione
Se il debitore non dispone di reddito sufficiente per proporre un piano o un concordato, può accedere alla liquidazione controllata (artt. 75‑79 CCI). Con questa procedura, tutti i beni del debitore vengono liquidati sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale; al termine il debitore ottiene la esdebitazione di diritto (art. 282 CCI) che libera dai debiti residui non soddisfatti. Il Codice prevede anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI), una procedura autonoma per chi non possiede beni né reddito e non ha beneficiato di altre esdebitazioni. Il debitore meritevole può chiedere la cancellazione dei debiti senza aprire una liquidazione, a condizione di dimostrare di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Questa misura consente di ripartire, evitando il perpetuo assoggettamento a pignoramenti.
L’avv. Monardo, in qualità di gestore e fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella redazione dell’istanza di liquidazione o di esdebitazione; esamina i requisiti di meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave nel contrarre i debiti, mancanza di atti in frode) e valuta la convenienza delle diverse procedure.
4.5 Esperto negoziatore e composizione negoziata
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi per le imprese in difficoltà economica. Si tratta di una procedura volontaria che si avvale di un esperto indipendente (esperto negoziatore) per facilitare le trattative con i creditori. Sebbene rivolta alle imprese commerciali, può interessare anche l’artigiano che svolge attività d’impresa. L’esperto negoziatore, iscritto in appositi elenchi presso le Camere di commercio, assiste l’imprenditore nel predisporre un piano di risanamento; in presenza di debiti contributivi con l’INPS, può negoziare rateazioni o transazioni ex art. 12 CCI. L’avv. Monardo è esperto negoziatore e può quindi guidare l’artigiano nella procedura, evitando il ricorso a soluzioni drastiche.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso di addebito o l’intimazione. Molti debitori sottovalutano le notifiche pensando di poter rimandare. Ogni atto ha termini stringenti: trascorsi i 40 giorni per il ricorso e i 60 giorni per il pagamento, la pretesa diventa definitiva. Con l’orientamento della Cassazione 2025, l’intimazione non impugnata blocca le eccezioni di prescrizione .
- Non verificare la correttezza degli importi. Gli avvisi possono contenere errori nei calcoli o includere sanzioni illegittime. È opportuno richiedere l’estratto conto contributivo e verificare l’effettivo importo dovuto.
- Trascurare la notifica. Se l’avviso viene notificato a un indirizzo errato o tramite posta ordinaria, potrebbe essere nullo. Conservare la busta e verificare l’avvenuta consegna.
- Aspettare la cartella. Dopo il 2010 l’avviso di addebito ha sostituito la cartella; quindi non vi sarà una seconda chance. L’intimazione di pagamento non è una semplice sollecitazione: come abbiamo visto, è un atto esecutivo.
- Confondere la cartella con l’intimazione. La cartella (o avviso) contiene il dettaglio del debito; l’intimazione è un atto successivo che invita al pagamento in cinque giorni. Impugnare l’intimazione non significa contestare la cartella se questa era stata notificata e non impugnata.
- Richiedere rateazioni senza calcolare la sostenibilità. La rateazione diluisce il debito ma comporta interessi e costi. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, si decade dal beneficio e si ritorna alle azioni esecutive.
- Ricorrere a professionisti improvvisati. Solo esperti del settore previdenziale possono individuare i vizi dell’atto, calcolare la prescrizione e proporre ricorsi efficaci. Affidarsi a un avvocato cassazionista con esperienza nella gestione della crisi consente di non perdere tempo e di ottenere risultati concreti.
- Non valutare le soluzioni di sovraindebitamento. Molti artigiani non conoscono il piano del consumatore o il concordato minore, che consentono di falcidiare i debiti e salvare l’azienda. Consultare un gestore della crisi può fare la differenza.
- Dimenticare le scadenze di rottamazione. Le definizioni agevolate hanno termini perentori: basta una rata saltata per decadere dal beneficio. È utile programmare i pagamenti e, se necessario, richiedere la riammissione quando la legge lo consente.
- Non conservare la documentazione. Per contestare un debito bisogna dimostrare i pagamenti, l’esistenza di un infortunio, l’avvenuta chiusura dell’attività. Archiviate fatture, modelli F24 e ricevute di rateazioni.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti sintetizzano i principali riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi.
6.1 Aliquote e contributi 2025
| Categoria | Aliquota IVS 2025 | Contributo minimo annuo | Note |
|---|---|---|---|
| Artigiani (titolari e coadiuvanti) | 24 % | 4.460,64 € | Riduzione 50 % per over 65 pensionati ; riduzione 50 % per neo‑iscritti 2025 |
| Commercianti (titolari e coadiuvanti) | 24,48 % | 4.549,70 € | Contributo aggiuntivo 0,48 % per indennizzo cessazione |
| Reddito minimale | — | 18.555,00 € | soglia per calcolo contributo fisso |
| Reddito massimo | — | 92.413,00 € | oltre non si versano altri contributi |
6.2 Termini procedurali
| Atto | Termine per il pagamento | Termine per l’impugnazione | Conseguenze |
|---|---|---|---|
| Avviso di addebito | 60 giorni | 40 giorni al giudice del lavoro | Passata la scadenza, il debito diventa definitivo (ma resta prescrizione quinquennale) |
| Intimazione di pagamento | 5 giorni | 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria per atti tributari; 40 giorni al giudice del lavoro per contributi | La mancata impugnazione cristallizza la pretesa e preclude eccezioni di prescrizione |
| Preavviso di ipoteca/fermo | 30 giorni | 30 giorni | Atto impugnabile solo per vizi propri; non consente di contestare cartelle non impugnate |
| Rottamazione‑quater | secondo piano | adesione entro termini di legge | Pagamento del debito senza sanzioni e interessi di mora |
6.3 Strumenti di regolazione della crisi
| Procedura | Soggetti ammessi | Caratteristiche | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori sovraindebitati | Procedura non liquidatoria; il debitore propone un piano di pagamento anche parziale; non necessita del voto dei creditori; è omologato dal giudice | Art. 67 Codice della crisi |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, artigiani | Procedura negoziale; prevede il soddisfacimento anche parziale dei creditori e la suddivisione in classi; può prevedere l’apporto di risorse esterne | Art. 74 Codice della crisi |
| Liquidazione controllata | Tutti i soggetti sovraindebitati | Liquidazione dell’intero patrimonio con esdebitazione finale; può sfociare nell’esdebitazione del debitore incapiente | Artt. 75‑83 CCI |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persone fisiche senza beni né reddito | Cancellazione dei debiti residui senza procedura liquidatoria; riservata al debitore meritevole | Art. 283 CCI |
| Composizione negoziata | Imprese commerciali e artigiani | Trattativa assistita da un esperto negoziatore; consente moratorie e rinegoziazioni | D.L. 118/2021 |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è l’avviso di addebito INPS?
È l’atto con cui l’INPS richiede il pagamento dei contributi previdenziali non versati. Ha valore di titolo esecutivo e sostituisce la cartella di pagamento per i crediti previdenziali. Una volta notificato, si hanno 60 giorni per pagare e 40 giorni per ricorrere .
2. Qual è la differenza tra avviso di addebito e intimazione di pagamento?
L’avviso di addebito è il primo atto con cui l’INPS iscrive a ruolo il debito; l’intimazione di pagamento, prevista dall’art. 50 D.P.R. 602/1973, viene notificata dall’ADER se l’esecuzione non è stata avviata entro un anno dalla notifica dell’avviso . L’intimazione invita a pagare entro 5 giorni e precede il pignoramento.
3. Devo impugnare l’intimazione anche se non ho impugnato la cartella?
Sì. Secondo la Cassazione 2025, l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile; la sua mancata impugnazione cristallizza il debito e preclude la possibilità di contestare la prescrizione o la notifica della cartella . Se non hai impugnato l’avviso, puoi eccepire i vizi solo contro l’intimazione.
4. Qual è il termine di prescrizione dei contributi INPS artigiani?
La prescrizione è di cinque anni (quinquennale). Non impugnare l’avviso di addebito non la trasforma in prescrizione decennale . Tuttavia, dopo la sentenza 6436/2025 occorre eccepire la prescrizione contro l’intimazione; altrimenti la possibilità si perde.
5. Cosa succede se non pago entro 5 giorni dall’intimazione?
L’Agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata: pignoramento dei conti correnti, fermo dei veicoli, iscrizione di ipoteca e vendita dei beni. Il debito cresce per interessi e spese di esecuzione.
6. Posso chiedere la rateazione dopo aver ricevuto l’intimazione?
Sì. La domanda di rateazione può essere presentata all’ADER anche dopo l’intimazione, purché prima dell’avvio del pignoramento. La concessione della rateazione sospende le azioni esecutive, ma comporta interessi e sanzioni.
7. È possibile aderire alla rottamazione per i debiti INPS?
Sì. Le definizioni agevolate come la rottamazione‑quater includono anche i contributi previdenziali affidati all’ADER. Pagherai solo capitale e interessi legali, senza sanzioni. Occorre presentare la domanda entro i termini previsti dalla legge e rispettare il piano di pagamento.
8. Se sono pensionato, devo continuare a pagare i contributi artigiani?
No, i contributi IVS non sono dovuti dopo il pensionamento; tuttavia, se continui l’attività, è dovuto un contributo ridotto. La legge prevede una riduzione del 50 % per artigiani e commercianti over 65 già pensionati .
9. Posso compensare i contributi con crediti d’imposta?
I contributi previdenziali non possono essere compensati con crediti d’imposta nel modello F24, salvo specifiche autorizzazioni. Le compensazioni indebite possono essere contestate dall’INPS con sanzioni.
10. Cos’è il piano del consumatore?
È una procedura di sovraindebitamento (art. 67 CCI) rivolta alle persone fisiche. Con l’assistenza di un OCC, il consumatore propone ai creditori un piano di ristrutturazione che può prevedere riduzioni e rateizzazioni . Il piano è omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori.
11. Quali vantaggi offre il concordato minore?
Il concordato minore (art. 74 CCI) consente agli imprenditori minori e agli artigiani di proseguire l’attività ristrutturando i debiti. La proposta può prevedere pagamenti parziali, moratorie e l’apporto di risorse esterne ; dopo l’omologa, le azioni esecutive sono sospese.
12. Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
È la cancellazione dei debiti residui a favore di chi non ha beni né reddito (art. 283 CCI). Consente al debitore meritevole di ottenere una “liberazione” senza aprire una procedura liquidatoria. È concessa una sola volta nella vita.
13. La notifica tramite PEC è valida?
Sì, la notifica dell’avviso o dell’intimazione tramite posta elettronica certificata è valida se inviata all’indirizzo digitale risultante dall’INI‑PEC o dal registro imprese. È importante verificare la casella PEC e conservare le ricevute.
14. Se chiudo la partita IVA, devo continuare a versare i contributi?
No. La cessazione dell’attività comporta la cancellazione dalla gestione artigiani. È necessario comunicare all’INPS la cessazione attraverso il modello telematico “AA Variazione”. Il contributo è dovuto solo per il periodo di attività; eventuali debiti pregressi restano.
15. Posso presentare ricorso senza avvocato?
Nel giudizio davanti al giudice del lavoro non è prevista l’assistenza obbligatoria di un avvocato, ma è altamente consigliata, soprattutto per eccepire la prescrizione e i vizi dell’atto. Dinanzi alla Corte di Cassazione l’assistenza di un avvocato cassazionista è obbligatoria; l’avv. Monardo può patrocinare i ricorsi fino al grado più alto.
16. Cosa succede se l’INPS sbaglia il calcolo dei contributi?
È possibile chiedere la rettifica dell’estratto conto contributivo e proporre ricorso contro l’avviso di addebito. Bisogna dimostrare l’errore con documenti (ricevute di pagamento, contratto di lavoro). In alcuni casi si può ottenere lo sgravio totale.
17. La prescrizione può essere sospesa?
Sì. La prescrizione quinquennale è sospesa in caso di ricorso giudiziale o di istanza di rateazione. Ogni atto di interruzione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni. Le rottamazioni non interrompono la prescrizione se non viene presentata la domanda.
18. Posso dedurre i contributi non versati dalla dichiarazione dei redditi?
No. I contributi sono deducibili solo se effettivamente versati. I debiti iscritti a ruolo non costituiscono oneri deducibili fino al loro pagamento.
19. Cos’è la sospensione amministrativa?
È la possibilità di sospendere le azioni esecutive quando il debitore dimostra l’insussistenza del debito. È prevista dall’art. 1, comma 537 della legge n. 228/2012 e si attiva presentando un’istanza all’ADER con la documentazione che comprovi l’inesistenza del debito.
20. Perché affidarsi all’avv. Monardo?
Perché offre una consulenza completa: analisi dell’atto, verifica della prescrizione, redazione del ricorso, assistenza nella rateazione, accesso alle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua esperienza cassazionista e al ruolo di gestore della crisi, può tutelarti in ogni fase, evitando errori che potrebbero costare caro.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso n. 1: Artigiano in ritardo sui contributi
Scenario: Un artigiano che produce mobili su misura non versa i contributi per l’anno 2019 e 2020. Nel settembre 2024 riceve un avviso di addebito da 8.000 euro (capitale 6.000 euro, sanzioni e interessi 2.000 euro). Per motivi economici non paga entro i 60 giorni e non presenta ricorso. Nel dicembre 2025 riceve un’intimazione di pagamento di 10.500 euro (gli interessi sono aumentati).
Valutazione legale:
- Calcolo della prescrizione: i contributi relativi al 2019 erano già in scadenza nel 2024; la prescrizione di 5 anni decorre dalla scadenza del versamento (16 maggio dell’anno successivo). Nel 2025 è potenzialmente maturata. Tuttavia l’avviso di addebito nel 2024 ha interrotto la prescrizione e ha fatto decorrere un nuovo termine di cinque anni . L’intimazione a fine 2025 è stata notificata entro il nuovo termine.
- Impugnazione dell’intimazione: secondo la Cassazione 2025, il debitore deve impugnare l’intimazione per contestare la prescrizione; non può attendere il pignoramento . L’impugnazione può essere proposta entro 40 giorni al giudice del lavoro per contestare la correttezza della notifica e chiedere l’annullamento.
- Alternative: se l’artigiano non ha risorse per pagare l’intero debito, può aderire alla rottamazione‑quater (se aperta) pagando solo il capitale (6.000 euro) in 18 rate; in alternativa può chiedere la rateazione ordinaria in 72 rate (circa 145 euro al mese). Se la situazione economica è grave, può ricorrere a un piano del consumatore per falcidiare il debito e pagare una percentuale del capitale nel tempo.
8.2 Caso n. 2: Impresa familiare e debito prescritto
Scenario: Due fratelli svolgono un’attività artigiana in forma di impresa familiare. Non versano i contributi dei coadiuvanti per il periodo 2015–2016. Nel 2020 ricevono un avviso di addebito di 12.000 euro. Non impugnano l’avviso, ritenendo di poter eccepire la prescrizione al momento del pignoramento. Nel 2024 ricevono un’intimazione di pagamento di 15.000 euro; non reagiscono. Nel 2026 l’ADER iscrive ipoteca sulla casa familiare. I debitori eccepiscono che il credito è prescritto.
Soluzione: La contestazione non è accolta. La Cassazione ha chiarito che l’iscrizione ipotecaria può essere impugnata solo per vizi propri; i vizi degli atti presupposti devono essere sollevati tempestivamente . La mancata impugnazione dell’intimazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa; la prescrizione poteva essere fatta valere solo contro l’intimazione . I fratelli possono solo chiedere la riduzione del pignoramento e la rateazione; in alternativa possono proporre un concordato minore, offrendo ai creditori una percentuale del valore dell’immobile.
8.3 Caso n. 3: Pensionato over 65 con debiti residui
Scenario: Un artigiano di 66 anni, pensionato, continua a svolgere un’attività di vendita di ceramiche ma dimentica di versare i contributi minimali del 2021 e 2022. Nel 2023 riceve un avviso di addebito di 5.000 euro. Chiede la rateazione ma non paga due rate e decade dal beneficio. Nel 2025 riceve l’intimazione per 6.200 euro.
Soluzione: In questo caso è consigliabile impugnare l’intimazione contestando la riduzione del 50 % prevista per i pensionati over 65 . Il debito dovrebbe essere ricalcolato. Se la situazione economica non consente il pagamento, il pensionato può avvalersi della esdebitazione del debitore incapiente: dimostrando di percepire solo la pensione minima e di non avere altri beni, può chiedere al tribunale la cancellazione dei debiti residui. L’assistenza di un gestore della crisi è indispensabile.
Conclusione
L’intimazione di pagamento per contributi INPS artigiani rappresenta un passaggio delicato che può sfociare in gravi conseguenze patrimoniali. Il legislatore ha definito regole precise per la riscossione: l’avviso di addebito è titolo immediatamente esecutivo; l’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 deve precedere l’esecuzione se decorre un anno senza pignoramento . La Cassazione nel 2025 ha stabilito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile e che la sua mancata impugnazione consolida il debito, impedendo al contribuente di sollevare la prescrizione . È quindi essenziale reagire tempestivamente, verificare la legittimità dell’atto, calcolare la prescrizione e scegliere la strategia più efficace: ricorso giudiziale, rateazione, definizione agevolata o accesso alle procedure di sovraindebitamento.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono in grado di assisterti in ogni fase: dall’analisi dell’avviso o dell’intimazione alla predisposizione del ricorso, dalla richiesta di sospensione e rateazione alla negoziazione con l’INPS e l’ADER. Come cassazionista e gestore della crisi, l’avv. Monardo offre un servizio completo che integra competenze giudiziali e specialistiche in diritto bancario e tributario. Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento o temi l’arrivo di un pignoramento, non perdere tempo: agire subito può significare evitare l’aggressione dei tuoi beni, salvare l’azienda e pianificare un rientro sostenibile.
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