Introduzione: perché è fondamentale conoscere i propri diritti
La fideiussione bancaria è la forma di garanzia personale più utilizzata nel sistema creditizio italiano: un soggetto terzo si obbliga nei confronti della banca a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale. In concreto ciò significa che, se il debitore non paga, il garante diventa responsabile in via solidale e la banca può rivolgersi immediatamente a lui per recuperare il credito. In un contesto economico caratterizzato da crisi d’impresa, difficoltà di liquidità e costante inasprimento delle procedure esecutive, l’escussione della fideiussione rappresenta per molti imprenditori, professionisti e privati un vero e proprio incubo: rischiano il pignoramento dei beni, l’iscrizione di ipoteca o addirittura la rovina economica. Per evitare conseguenze irreparabili è essenziale conoscere le regole che governano la fideiussione, i termini di decadenza a favore del garante, le clausole illegittime e gli strumenti di difesa.
Dal 2005 in poi sono state numerose le pronunce giudiziarie che hanno messo in discussione le clausole predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e hanno riconosciuto la nullità parziale delle garanzie omnibus ritenute anticoncorrenziali . La Suprema Corte ha più volte ricordato che la clausola che rinuncia al termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 1957 del codice civile crea un significativo squilibrio in danno del consumatore e, se non frutto di trattativa individuale, è nulla . Con ordinanze del 2024 e del 2025 la Cassazione ha inoltre chiarito i limiti di applicazione della nullità antitrust alle garanzie stipulate dopo il 2005 e la necessità che il garante alleghi e provi determinate circostanze perché la nullità possa essere rilevata .
Oltre all’aspetto strettamente processuale, è fondamentale conoscere le alternative che l’ordinamento mette a disposizione per risolvere la crisi debitoria: dalle forme di definizione agevolata dei debiti fiscali alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012, fino al concordato minore e alla negoziazione assistita della crisi d’impresa. Questi strumenti permettono di ristrutturare i debiti, sospendere le procedure esecutive e ottenere la liberazione integrale dai debiti residui grazie all’esdebitazione .
Chi siamo: l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati civilisti, commercialisti e consulenti finanziari con competenze specifiche in diritto bancario e tributario. Il nostro studio ha maturato esperienza nazionale nella tutela dei debitori e dei garanti contro banche e Agenzia delle Entrate: offriamo analisi tecnica del contratto di fideiussione, opposizioni a decreto ingiuntivo, azioni di accertamento della nullità delle clausole, domande di sospensione dell’esecuzione, trattative stragiudiziali per transazioni e piani di rientro, gestione delle procedure concorsuali e delle definizioni agevolate.
Come possiamo aiutarti concretamente:
- Analisi e verifica del contratto: controlliamo se la fideiussione riproduce lo schema ABI dichiarato illecito, se contiene clausole abusive o se è stata stipulata dopo la scadenza dell’accordo antitrust. Valutiamo anche la natura del garante (consumatore o professionista) per applicare le regole del codice del consumo.
- Opposizione all’escussione: predisponiamo ricorsi e opposizioni per far valere la decadenza dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., la liberazione per fatto del creditore (artt. 1955 e 1956 c.c.), la nullità delle clausole e l’abusività ai sensi degli artt. 33 e 34 del codice del consumo . Chiediamo la sospensione del provvedimento al giudice e, ove necessario, impugniamo l’eventuale decreto ingiuntivo.
- Negoziazione e accordi: avviamo trattative con la banca per ridurre l’importo dovuto, dilazionare il pagamento o estinguere l’obbligazione mediante saldo e stralcio. Se il debito deriva da cartelle esattoriali o da garanzie prestate alla pubblica amministrazione, verifichiamo la possibilità di aderire alle definizioni agevolate (rottamazioni) e assistiamo nella presentazione della domanda.
- Procedure di composizione della crisi: proponiamo piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazioni controllate nell’ambito del sovraindebitamento. Tali procedure consentono di soddisfare i creditori in modo proporzionale e ottenere la cancellazione dei debiti residui .
- Tutela contro pignoramenti e ipoteche: se la banca o l’Agente della riscossione hanno già avviato azioni esecutive, agiamo per sospendere o bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, facendo valere la nullità della fideiussione e proponendo procedure concorsuali.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. La disciplina codicistica della fideiussione
Definizione (art. 1936 c.c.) – La fideiussione è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui. La garanzia è efficace anche se l’obbligazione è a insaputa del debitore . Ciò significa che il garante può essere chiamato a pagare anche se non conosceva l’esatta portata del debito.
Obbligazione del fideiussore (art. 1944 c.c.) – Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito . Questa solidarietà consente al creditore di scegliere se agire contro il debitore, contro il garante o contro entrambi. Le parti possono tuttavia pattuire il beneficio della preventiva escussione, cioè stabilire che la banca possa rivolgersi al garante solo dopo aver tentato di recuperare il credito dal debitore; in tal caso il garante deve indicare i beni del debitore da pignorare . Molte fideiussioni bancarie rinunciano espressamente a questo beneficio, rendendo la garanzia immediatamente esigibile.
Liberazione per fatto del creditore (art. 1955 c.c.) – La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore . La norma tutela il garante dalle negligenze della banca: se la banca non cura adeguatamente le garanzie reali e perde la possibilità di recuperare il credito dal debitore, la fideiussione si estingue.
Liberazione per obbligazione futura (art. 1956 c.c.) – Quando il garante presta una fideiussione per obbligazioni future (ad esempio una linea di credito), egli è liberato se la banca, senza speciale autorizzazione, continua a concedere credito al debitore pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali . Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi di questa causa di liberazione . Il creditore deve quindi informare il garante prima di aumentare il rischio e, in caso contrario, questi può sottrarsi alla garanzia.
Decadenza del creditore (art. 1957 c.c.) – Una delle norme più rilevanti per chi vuole opporsi all’escussione è l’art. 1957, secondo cui la garanzia continua a essere efficace anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, ma solo se il creditore propone la sua azione nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza e la coltiva diligentemente . Se il garante ha limitato la sua responsabilità allo stesso termine del debitore (ad esempio per un contratto a scadenza), la banca deve agire entro due mesi . La mancata attivazione nel termine comporta la decadenza dalla garanzia: questa eccezione deve essere sollevata dal fideiussore, perché ha natura di eccezione in senso stretto.
2. Clausole vessatorie e tutela del consumatore
Il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) contiene una disciplina specifica sulle clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e professionista. L’art. 33 stabilisce che sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi . Tra le clausole che si presumono vessatorie (cosiddetta “lista grigia”) rientrano quelle che limitano la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, impongono decadenze e inversioni dell’onere della prova . In presenza di moduli o formulari predisposti unilateralmente dalla banca, è la banca a dover provare l’esistenza di una trattativa individuale idonea a escludere la vessatorietà .
Queste disposizioni assumono particolare rilievo nei contratti di fideiussione: la clausola con cui il fideiussore rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 e accetta di pagare “a semplice richiesta scritta” limita la facoltà di proporre eccezioni e rientra tra le clausole che il codice del consumo presume vessatorie. La Cassazione ha più volte affermato che, nei rapporti con i consumatori, tale clausola è nulla se non è stata oggetto di trattativa individuale .
3. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia e l’intesa anticoncorrenziale ABI
Nel 2005 la Banca d’Italia, allora Autorità Garante della concorrenza nel settore bancario, emanò il provvedimento n. 55 con il quale accertò che lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI costituiva un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della legge antitrust (L. 287/1990) . Le clausole censurate erano tre:
| Clausola del modello ABI | Effetto illecito | Riferimento al provvedimento |
|---|---|---|
| Reviviscenza (art. 2) | prevede che il fideiussore debba rimborsare la banca se il pagamento effettuato a estinzione del debito viene revocato, così facendo “rivivere” la garanzia | Banca d’Italia 2005 |
| Sopravvivenza (art. 8) | sancisce che la garanzia rimane valida anche se l’obbligazione principale è invalida o inefficace | Banca d’Italia 2005 |
| Deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6) | comporta la rinuncia del fideiussore ai termini di decadenza previsti dall’art. 1957, prolungando la responsabilità fino al termine di prescrizione del credito e disincentivando la banca ad agire tempestivamente | Banca d’Italia 2005 |
Secondo la Banca d’Italia, queste clausole non sono in sé vietate, ma lo diventano quando sono utilizzate congiuntamente in contratti “a valle” (contratti conclusi tra banche e clienti) perché riproducono un’intesa anticoncorrenziale: tutti gli istituti bancari si erano uniformati allo stesso schema, limitando la libertà contrattuale. Il provvedimento ordina la cessazione dell’intesa e dichiara nulle le clausole inserite nei contratti a valle se, al momento della stipula, sono riproduttive dello schema vietato .
L’efficacia di tale provvedimento è stata oggetto di intense discussioni: la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 41991/2021) ha stabilito che i contratti di fideiussione omnibus stipulati “a valle” dell’intesa sono parzialmente nulli limitatamente alle clausole illegittime, ma il resto del contratto rimane valido; per invocare la nullità occorre dimostrare la presenza di tutte e tre le clausole e il fatto che il contratto sia stato stipulato nel periodo interessato (2002 – 2005) . Questa giurisprudenza è stata ribadita da successive ordinanze: la nullità non si estende automaticamente alle fideiussioni stipulate dopo il 2005, a meno che il garante provi la persistenza dell’intesa .
4. Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione (2024‑2025)
a. Ordinanza Cass. 17 gennaio 2025, n. 1170
Questa ordinanza ha posto paletti stringenti alla possibilità di ottenere la nullità della fideiussione sulla base del provvedimento Banca d’Italia. La Cassazione ha ricordato che la nullità parziale riguarda solo i contratti “a valle” dell’intesa antitrust e che la rilevazione officiosa presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato nel giudizio di merito le circostanze di fatto necessarie . Più precisamente, per invocare la nullità occorre che dagli atti risultino:
- L’esistenza del provvedimento Banca d’Italia e delle clausole censurate.
- La natura della fideiussione: il provvedimento si riferisce esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle “specifiche” o a garanzia di un singolo affare .
- L’epoca di stipulazione: la garanzia deve essere stata rilasciata nel periodo 2002‑2005; per le fideiussioni successive il garante deve fornire prova della persistenza dell’intesa .
- La compresenza delle tre clausole riproduttive dello schema ABI .
- La concreta ricaduta della nullità sulle somme dovute: l’eccezione di estinzione della garanzia per mancato rispetto dell’art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente sollevata .
Nel caso di specie i ricorrenti non avevano indicato né la data di stipula della fideiussione né quali clausole avessero influito sul credito, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile . L’ordinanza conferma che la prova della nullità spetta al fideiussore e che la nullità non può essere rilevata d’ufficio se mancano gli elementi fattuali.
b. Ordinanza Cass. 10 luglio 2025, n. 18834
Questa pronuncia affronta il tema delle clausole vessatorie in una fideiussione stipulata per atto pubblico a garanzia di un mutuo concesso a una società commerciale. La Corte ha chiarito che il giudice deve valutare la qualifica di consumatore del fideiussore con riferimento alle parti della fideiussione e non al contratto principale: anche un socio o un professionista che garantisce un debito della propria società può essere considerato consumatore se la prestazione di garanzia non è funzionale alla sua attività . La stipulazione per atto pubblico non esclude la predisposizione unilaterale del testo; spetta sempre al professionista provare la trattativa individuale per escludere la vessatorietà . L’ordinanza annulla la sentenza di merito che aveva negato l’applicazione del codice del consumo ai fideiussori e rinvia per un nuovo esame .
c. Ordinanza Cass. 17 gennaio 2025, n. 14687
In questa ordinanza la Suprema Corte ha ribadito che la clausola con cui il fideiussore rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. costituisce una clausola abusiva ai sensi del codice del consumo perché priva il consumatore della facoltà di opporre eccezioni; essa è valida solo se frutto di una trattativa individuale e il professionista che se ne avvale deve dimostrare di aver effettivamente negoziato la clausola . Il creditore che vuole far valere la clausola deve quindi provare la trattativa; in assenza di prova la clausola è nulla e si applica il termine semestrale dell’art. 1957.
d. Ordinanza Cass. 19 marzo 2025, n. 7385
Questa pronuncia (citata nella nostra precedente analisi) ha confermato che la nullità delle clausole ABI produce solo nullità parziale: il giudice non può estendere la nullità a tutto il contratto salvo che la parte dimostri l’interdipendenza tra le clausole e l’intero contratto. In presenza di fideiussioni stipulate dopo il 2005 occorre fornire una prova concreta della persistenza dell’intesa e della compresenza delle tre clausole; il provvedimento Banca d’Italia ha efficacia probatoria privilegiata solo per il periodo 2002‑2005. L’ordinanza richiama inoltre il principio secondo cui l’onere di allegazione incombe sul garante e la rilevabilità d’ufficio della nullità richiede che i fatti siano stati introdotti nel giudizio; diversamente il giudice non può supplire .
e. Ordinanza Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851
La Cassazione, decidendo su un ricorso contro la Corte d’Appello di Roma, ha ribadito che la rilevazione d’ufficio della nullità di una fideiussione “a valle” richiede il rispetto delle preclusioni processuali. L’ordinanza riprende pedissequamente l’elenco dei requisiti indicato dalla pronuncia n. 30383/2024: devono risultare dagli atti l’esistenza del provvedimento Banca d’Italia, la natura omnibus della garanzia, la data di stipula, la compresenza delle clausole e la prova dell’impatto sul credito . Il giudice sottolinea che il provvedimento Banca d’Italia non è una fonte normativa e non rientra nelle conoscenze notorie del giudice; pertanto deve essere prodotto in giudizio e non può essere acquisito d’ufficio . Nel caso concreto i garanti non avevano allegato tempestivamente tali elementi, per cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
f. Corti di Appello
Le corti di merito hanno applicato e ulteriormente precisato i principi della Cassazione. La Corte d’Appello di Torino (sentenza 15 luglio 2025, n. 672) ha affermato che la nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI deve essere dimostrata anche per i contratti stipulati dopo il 2005 mediante la produzione di moduli successivi che attestino la persistenza dell’intesa . Nel caso esaminato l’appellante aveva depositato oltre dieci moduli di banche diverse che riproducevano le stesse clausole, fornendo la prova dell’uso protratto delle clausole vietate; ciò ha comportato la nullità parziale della fideiussione e la dichiarazione di decadenza del creditore che non aveva agito entro sei mesi . Quanto alle fideiussioni specifiche, la Corte ha ricordato che la nullità antitrust non si estende a esse, ma che la clausola che deroga all’art. 1957 può essere abusiva per il consumatore e deve essere negoziata .
La Corte d’Appello di Bari (sentenza 31 ottobre 2025, n. 1540) ha dichiarato la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. inserita in una fideiussione omnibus del 1999, applicando la disciplina antitrust e quella consumeristica. La Corte ha accertato che la banca non aveva proposto l’azione nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi e ha quindi dichiarato la creditrice decaduta da ogni pretesa .
5. Le garanzie fideiussorie nella prassi della pubblica amministrazione
Molti enti pubblici e concessionari richiedono alla controparte una fideiussione bancaria a prima richiesta che contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e ai termini di decadenza. Un esempio emblematico è lo schema di fideiussione adottato dall’Agenzia delle Entrate per le convenzioni con i comuni: il fideiussore dichiara di essere obbligato in solido con il debitore e si impegna a pagare a semplice richiesta scritta entro 15 giorni, senza poter sollevare eccezioni, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e ai termini di decadenza previsti dagli articoli 1955 e 1957 . Il modello prevede inoltre che la garanzia resti in vigore fino a 240 giorni dopo la scadenza della convenzione e che si estingua solo con la restituzione del documento originale . La presenza di tali clausole non è di per sé illecita, ma deve essere valutata alla luce della normativa antitrust e consumeristica; in particolare, la rinuncia al termine dell’art. 1957 può risultare vessatoria se il garante è un consumatore o se lo schema ricalca l’intesa ABI.
Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’escussione
1. Ricezione della richiesta di pagamento
L’escussione di una fideiussione avviene generalmente tramite una richiesta scritta con la quale la banca o il creditore comunica al fideiussore che il debitore principale non ha adempiuto e chiede il pagamento della somma garantita. A differenza della lettera di messa in mora, la richiesta di pagamento basata su una clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” comporta un’obbligazione autonoma che il garante deve adempiere immediatamente, salvo eccepire la nullità della clausola o l’abusività della rinuncia ai termini.
Se la richiesta proviene dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agente della riscossione, essa può essere accompagnata da una cartella di pagamento o da un avviso di addebito. Talvolta la garanzia viene escussa senza preavviso di iscrizione ipotecaria; il garante deve prestare particolare attenzione ai termini per impugnare.
2. Verifica del contratto di fideiussione
Il primo passo è richiedere copia integrale della fideiussione e analizzarne il testo. È importante verificare:
- se si tratta di una fideiussione omnibus (garantisce ogni obbligazione presente e futura fino a un determinato importo) o specifica (garantisce un unico debito);
- se il contratto riproduce le clausole ABI (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957) e se è stato stipulato nel periodo 2002‑2005;
- se il fideiussore ha sottoscritto la garanzia in qualità di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale) oppure come professionista;
- se la fideiussione è stata stipulata per atto pubblico, circostanza che non esclude la predisposizione unilaterale del testo ;
- se sono previste clausole di pagamento a prima richiesta e rinunce al beneficio della preventiva escussione o ai termini di decadenza.
La presenza di clausole sospette non comporta automaticamente la nullità: occorre inquadrare il tipo di fideiussione e raccogliere le prove necessarie (copia del provvedimento Banca d’Italia, moduli ABI, prova dell’epoca di stipula, ecc.).
3. Analisi del decorso dei termini e della decadenza
Successivamente bisogna verificare se la banca ha rispettato i termini per agire contro il debitore e il garante:
- Termine semestrale dell’art. 1957 c.c.: la banca deve proporre l’azione contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e proseguirla diligentemente . Se il garante ha limitato la sua responsabilità allo stesso termine del debitore, il termine scende a due mesi.
- Data di scadenza della fideiussione: molte garanzie prevedono una durata determinata, dopo la quale la garanzia si estingue se la banca non ha fatto richiesta di pagamento .
- Decorso del termine di prescrizione: la prescrizione dell’azione di regresso del fideiussore contro il debitore è di dieci anni; tuttavia l’inazione della banca per più di sei mesi può comportare la decadenza della garanzia.
Verificare questi termini è essenziale per sollevare tempestivamente l’eccezione di decadenza; se non viene eccepita, il giudice non può rilevarla d’ufficio .
4. Preparazione dell’opposizione o della difesa
Se la banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il fideiussore, questi ha 40 giorni per proporre opposizione; se la richiesta è stata formulata con un semplice atto di diffida, la controparte può promuovere azione di accertamento negativo per far dichiarare la nullità della fideiussione o la decadenza del creditore. Nella fase di preparazione occorre:
- raccogliere documentazione: contratto di fideiussione, contratto di finanziamento, estratti conto, corrispondenza tra banca e debitore, eventuali solleciti;
- provare la qualificazione di consumatore del fideiussore mediante estratti della Camera di commercio, dichiarazioni fiscali, ecc.;
- allegare il provvedimento Banca d’Italia e dimostrare la compresenza delle clausole e la data di stipula ;
- sollevare l’eccezione di decadenza ex art. 1957, indicando la data di scadenza dell’obbligazione e la mancata azione del creditore;
- eccepire la liberazione per fatto del creditore (artt. 1955 e 1956) se la banca ha aggravato il rischio senza autorizzazione ;
- dedurre la vessatorietà delle clausole ai sensi degli artt. 33 e 34 cod. consumo, chiedendone la nullità ;
- richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.) o la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza (art. 373 c.p.c.), allegando gravi motivi.
5. Sviluppo del giudizio e prova
Nel giudizio di opposizione la banca dovrà dimostrare il credito e l’esistenza della fideiussione, mentre il garante dovrà provare la nullità o la decadenza. È possibile richiedere una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’importo effettivamente dovuto (ad esempio per verificare interessi anatocistici, spese, usura). Le pronunce recenti della Cassazione hanno confermato che il giudice deve applicare la nullità delle clausole solo se la parte ha dedotto e provato i fatti; non può integrare le lacune probatorie .
Nel corso del processo è spesso utile proporre un accordo stragiudiziale: la banca potrebbe accettare un pagamento ridotto in unica soluzione (saldo e stralcio) o una dilazione con rinuncia agli interessi moratori. La definizione stragiudiziale è preferibile se il garante vuole evitare l’incertezza del giudizio o salvaguardare la propria reputazione creditizia.
6. Esecuzione forzata e opposizione agli atti esecutivi
Se la banca o l’Agente della riscossione avviano un’esecuzione forzata (pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi), il fideiussore può proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare la validità del titolo esecutivo, ad esempio sostenendo la nullità della fideiussione o la decadenza della garanzia;
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali nell’atto di pignoramento;
- Conversione del pignoramento in denaro (art. 495 c.p.c.), versando una somma pari al credito, agli interessi e alle spese;
- Sospensione dell’esecuzione ai sensi degli artt. 624 e 624‑bis c.p.c., se ricorrono gravi motivi.
Nel caso di garanzie prestate per debiti tributari, il fideiussore può impugnare l’atto anche davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria) per eccepire la nullità della garanzia o la prescrizione della cartella esattoriale.
7. Tutela del garante contro la banca
Se il fideiussore è stato costretto a pagare la banca, egli ha il diritto di essere surrogato nei diritti del creditore e di rivalersi sul debitore principale per recuperare quanto versato. La surrogazione opera automaticamente, ma il fideiussore deve agire tempestivamente per non incorrere nella prescrizione. Il creditore che, per propria negligenza, fa perdere al garante la possibilità di surrogarsi perde la garanzia .
Oltre alla surrogazione, il fideiussore può proporre un’azione di regresso contro gli altri garanti (se sono coobbligati) e può agire in responsabilità per i danni subiti a causa della banca (ad esempio se la banca ha agito con colpa grave o ha concesso nuovo credito senza informare il garante). Queste azioni richiedono una valutazione tecnica dei pregiudizi e devono essere intraprese con l’assistenza di un professionista.
Difese e strategie legali
1. Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
L’eccezione di decadenza è lo strumento più efficace e immediato: se la banca non ha agito contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, la garanzia si estingue . Tale eccezione deve essere sollevata tempestivamente nel primo atto difensivo. La prova può essere fornita mediante l’estratto conto del mutuo, la lettera di recesso dal fido, la data di insolvenza e la data della prima azione legale della banca. Nei contratti con clausola di deroga all’art. 1957 la banca potrebbe sostenere che il termine è stato rinunciato: occorre allora eccepire la nullità della clausola (vessatorietà o violazione dell’intesa antitrust).
2. Eccezione di liberazione per fatto del creditore (artt. 1955 e 1956 c.c.)
Il fideiussore può liberarsi se la banca, per sua negligenza, ha compromesso la possibilità di surrogazione (ad esempio non iscrivendo ipoteca o trascurando l’escussione delle garanzie reali) . Nel caso di fideiussione per obbligazioni future, il garante si libera se il creditore ha concesso nuovo credito conoscendo il peggioramento delle condizioni del debitore e senza informare il garante . L’onere della prova grava sul fideiussore, che deve dimostrare il comportamento scorretto della banca e il danno subito.
3. Nullità parziale per violazione dell’intesa anticoncorrenziale
Se la fideiussione è stata stipulata tra il 2002 e il 2005 e riproduce tutte e tre le clausole ABI vietate, il garante può chiedere la nullità parziale della garanzia ai sensi degli artt. 2 e 1419 c.c. e dell’art. 2 della legge antitrust . Per ottenere tale nullità è necessario produrre il provvedimento Banca d’Italia e dimostrare che la garanzia è stata stipulata nel periodo interessato e che contiene le clausole censurate . La nullità comporta l’espulsione delle clausole vietate, con applicazione della disciplina legale (in particolare dell’art. 1957); il resto del contratto rimane valido.
Per le fideiussioni stipulate dopo il 2005, la nullità può essere invocata solo se il garante fornisce altra e specifica prova della persistenza dell’intesa, ad esempio depositando moduli ABI successivi al 2005 che contengono le medesime clausole . Senza tale prova la domanda di nullità è destinata a essere rigettata.
4. Nullità per clausole vessatorie ai sensi del codice del consumo
Il garante che riveste la qualità di consumatore può eccepire la nullità delle clausole che limitano la sua facoltà di opporre eccezioni, impongono decadenze o prevedono il pagamento a prima richiesta. Ai sensi dell’art. 33 cod. consumo tali clausole si presumono vessatorie fino a prova contraria ; la banca deve dimostrare di avere negoziato specificamente la clausola con il garante. La Cassazione ha affermato che la rinuncia ai termini di decadenza è abusiva e nulla se non frutto di trattativa . In caso di nullità della clausola, si applicano le disposizioni del codice civile (art. 1957) e la banca decadrà se non ha agito tempestivamente.
Per far valere la disciplina consumeristica è necessario provare che la prestazione della fideiussione non è collegata all’attività professionale o imprenditoriale del garante; la Cassazione ritiene che sia consumatore la persona fisica che presta garanzia per scopi estranei alla propria attività anche se socio della società garantita . La forma di atto pubblico non esclude la pre-disposizione del testo né la vessatorietà .
5. Vizi del contratto di finanziamento e conseguenze sulla garanzia
La nullità o l’invalidità del contratto principale (mutuo, apertura di credito, leasing) può riflettersi sulla fideiussione. Se il contratto principale è nullo per difetto di forma o per usura, il garante può eccepire l’inefficacia della garanzia. Tuttavia, in presenza di clausole di sopravvivenza la fideiussione potrebbe rimanere valida anche se il contratto principale è annullato ; occorre quindi chiedere la nullità di tale clausola per evitare l’obbligo di pagamento.
6. Trattative stragiudiziali e piani di rientro
Molti contenziosi si risolvono mediante accordo transattivo. La banca può accettare di ridurre il debito garantito se il garante paga immediatamente una somma inferiore o concede garanzie alternative. Tale soluzione evita i costi e l’incertezza del processo. È opportuno farsi assistere da un professionista che conosca i criteri di calcolo degli interessi, la normativa antitrust e gli orientamenti giurisprudenziali per ottenere la migliore riduzione.
Un’altra opzione è la ristrutturazione del debito: il debitore principale può proporre un piano di rientro alla banca, rateizzando il debito e magari liberando il garante; la banca può chiedere l’intervento di un nuovo garante o la concessione di garanzie reali.
7. Ricorso alle procedure di sovraindebitamento
Se il garante è un consumatore, un imprenditore agricolo o una piccola impresa che si trova in uno stato di crisi o insolvenza, può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa. Le principali procedure sono:
| Procedura | Soggetti ammessi | Caratteristiche principali | Citazione |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori e soci di società non fallibili | Presentazione di un piano con pagamento parziale dei debiti proporzionato alle proprie capacità; sospende gli interessi e le azioni esecutive | Legge 3/2012 |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative | Richiede l’approvazione dei creditori; il piano può prevedere falcidie, ristrutturazioni, attribuzione di beni futuri | Legge 3/2012 |
| Liquidazione controllata | Debitori in stato di insolvenza | Si realizza la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori; la procedura si conclude con l’esdebitazione definitiva | Legge 3/2012 |
| Concordato minore | Imprese sotto soglia del Codice della crisi | Permette di evitare il fallimento proponendo ai creditori un soddisfacimento parziale; prevede la nomina di un ausiliario (esperto) | D.Lgs. 14/2019 |
Il deposito della domanda presso l’OCC sospende l’esigibilità degli interessi e delle sanzioni, ad eccezione dei debiti assistiti da ipoteca . L’organismo di composizione della crisi deve redigere una relazione analitica che evidenzi le cause dell’indebitamento, la completezza della documentazione, il minimo vitale della famiglia e la fattibilità del piano .
8. Definizioni agevolate e rottamazioni delle cartelle
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni delle cartelle esattoriali (2016, 2018, 2023), consentendo ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e una quota ridotta di interessi e sanzioni. La cosiddetta “rottamazione‑quater” introdotta dalla legge di bilancio 2023 consente di pagare il debito ratealmente con uno sconto sugli interessi di mora e sulle sanzioni; la domanda deve essere presentata all’Agente della riscossione nei termini previsti. Inoltre, la definizione agevolata delle liti pendenti permette di chiudere i contenziosi tributari in cambio del pagamento di una percentuale del tributo.
Quando la fideiussione garantisce un debito fiscale (ad esempio IVA o IRPEF), la definizione agevolata può ridurre l’importo dovuto e, di conseguenza, limitare l’escussione. Anche in questo caso è consigliabile rivolgersi a un professionista per valutare la convenienza della rottamazione e per presentare la domanda entro i termini.
Strumenti alternativi alla fideiussione e garanzie sostitutive
In alcuni casi è possibile negoziare con la banca l’utilizzo di strumenti diversi dalla fideiussione. Eccone alcuni:
| Strumento | Caratteristiche | Vantaggi per il debitore/garante |
|---|---|---|
| Polizza assicurativa | Una compagnia assicurativa garantisce il pagamento alla banca in caso di inadempimento del debitore; la compagnia può poi rivalersi sul debitore | Può essere meno invasiva, ma richiede il pagamento di un premio assicurativo |
| Fideiussione specifica | Garanzia limitata a un unico finanziamento o a un importo determinato; non rientra nell’ambito dell’intesa ABI | Il rischio è circoscritto e la nullità antitrust non si applica; resta applicabile la disciplina consumeristica |
| Garanzie reali (pegno o ipoteca) | Il debitore concede un pegno su titoli o un’ipoteca su un immobile; se il debito non viene pagato, la banca espropria il bene | Non coinvolge un terzo garante; la responsabilità è limitata al bene dato in garanzia |
| Fondo di garanzia pubblico | In alcuni settori (ad es. finanziamenti per PMI o start‑up) lo Stato garantisce in parte il credito; la banca può rinunciare alla fideiussione | Riduce il ricorso alla garanzia personale e il rischio per l’imprenditore |
| Deposito cauzionale | Il debitore deposita una somma presso la banca a garanzia dell’obbligazione | Richiede liquidità immediata ma evita la fideiussione |
L’adozione di uno di questi strumenti deve essere valutata con attenzione, tenendo conto del costo complessivo, della durata dell’obbligazione e della posizione del garante.
Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori e garanti commettono errori che compromettono la loro posizione. Ecco gli sbagli più frequenti e alcuni suggerimenti:
- Firmare senza leggere: sottoscrivere la fideiussione senza valutare il testo e le clausole; chiedi sempre copia integrale del contratto e consulta un professionista.
- Ignorare la scadenza: non monitorare la durata del finanziamento e i termini di pagamento; annota la data di scadenza e verifica se la banca ha agito entro i sei mesi previsti dall’art. 1957 .
- Non contestare la clausola di deroga: molti garanti non eccepiscono la nullità della clausola che rinuncia ai termini di decadenza; ricordati che, se non sei un professionista, la clausola può essere abusiva .
- Non produrre le prove: nel giudizio è essenziale allegare il provvedimento Banca d’Italia, i moduli ABI e dimostrare la data di stipula ; senza prove la domanda di nullità viene respinta.
- Confondere fideiussione omnibus e specifica: la nullità antitrust riguarda solo le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2002‑2005 ; per le garanzie specifiche occorre invocare la vessatorietà.
- Pagare senza trattare: spesso la banca è disponibile a riduzioni o dilazioni; prima di pagare interamente, valuta la possibilità di una transazione stragiudiziale.
- Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento: molti debitori non sanno di poter ottenere l’esdebitazione o la ristrutturazione dei debiti tramite Legge 3/2012 ; informati sulle soluzioni alternative.
Tabelle riepilogative
Norme principali sulla fideiussione
| Articolo e norma | Contenuto essenziale | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 1936 c.c. | Definisce la fideiussione: il garante si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’obbligazione altrui | La garanzia è valida anche se il debitore non è informato |
| Art. 1944 c.c. | Obbligazione del fideiussore: è solidale con il debitore; può essere previsto il beneficio di escussione | Senza patto contrario la banca può agire direttamente contro il garante |
| Art. 1955 c.c. | Liberazione per fatto del creditore: la fideiussione si estingue se il creditore impedisce la surrogazione | Tutela il garante dalle negligenze della banca |
| Art. 1956 c.c. | Liberazione per obbligazioni future: il garante si libera se la banca concede credito al debitore peggiorato senza autorizzazione | La rinuncia preventiva a questa liberazione è nulla |
| Art. 1957 c.c. | Termine di decadenza: la banca deve agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione | Decadenza se il creditore non agisce entro il termine |
| Art. 33 cod. consumo | Clausole vessatorie: presunzione di vessatorietà per le clausole che limitano le eccezioni e impongono decadenze | La banca deve provare la trattativa individuale |
| Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 | Accerta l’intesa anticoncorrenziale dello schema ABI e dichiara nulle le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 se riprodotte nei contratti | Efficacia probatoria limitata al periodo 2002‑2005 |
Clausole censurate nello schema ABI
| Clausola | Descrizione | Rischio per il garante |
|---|---|---|
| Reviviscenza | Obbliga il garante a rimborsare la banca se il pagamento effettuato dal debitore viene revocato o restituito | Prolunga la responsabilità nel tempo |
| Sopravvivenza | Mantiene la garanzia anche se l’obbligazione principale è invalida o inefficace | Impedisce di far valere l’invalidità del contratto principale |
| Deroga all’art. 1957 | Rinuncia ai termini di decadenza e consente alla banca di agire quando vuole | Disincentiva l’azione diligente e allunga la responsabilità del garante |
Confronto tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica
| Caratteristica | Fideiussione omnibus | Fideiussione specifica |
|---|---|---|
| Oggetto | Garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore fino a un importo massimo | Garanzia di un’unica operazione o di uno specifico finanziamento |
| Ambito del provvedimento ABI | Sì, se stipulata nel periodo 2002‑2005 e contiene le tre clausole | No, l’intesa antitrust non si applica; resta possibile eccepire la vessatorietà |
| Rischio | Illimitato nel tempo (se non limitata) e difficile da controllare; la banca può modificare l’esposizione del debitore senza avvisare il garante | Rischio circoscritto e importo determinato; più facile da gestire |
| Validità delle clausole a prima richiesta | Le clausole a prima richiesta sono ammissibili ma devono essere equilibrate; la rinuncia a eccezioni può essere abusiva | Possono prevedere pagamento immediato, ma non rientrano nell’intesa ABI |
Strumenti di definizione del debito e relative finalità
| Strumento | Finalità | Benefici |
|---|---|---|
| Saldo e stralcio | Transazione con la banca per pagare un importo inferiore a fronte di rinuncia al contenzioso | Estinzione rapida del debito, riduzione degli interessi; richiede disponibilità finanziaria immediata |
| Dilazione e rinegoziazione | Accordo per rateizzare il debito e modificare tasso e durata del finanziamento | Riduzione dell’importo della rata e delle penali; mantiene il rapporto con la banca |
| Rottamazione cartelle | Estinzione dei debiti fiscali con sconto su sanzioni e interessi | Riduzione dell’esposizione verso Agenzia delle Entrate; sospensione delle procedure esecutive |
| Piano del consumatore | Ristrutturazione giudiziale dei debiti del consumatore | Sospende interessi e azioni esecutive; consente esdebitazione finale |
| Accordo di ristrutturazione o concordato minore | Piano proposto da imprenditori minori o imprese per evitare il fallimento | Riduce i debiti e permette la continuazione dell’attività |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è una fideiussione bancaria e quali sono i rischi per il garante?
La fideiussione è un contratto con cui un soggetto garantisce a una banca il pagamento del debito di un terzo. Il garante è obbligato in solido con il debitore ; se il debitore non paga, la banca può rivolgersi a lui immediatamente. I rischi includono il pignoramento dei beni, l’iscrizione di ipoteca e la segnalazione nei sistemi di informazione creditizia. - Qual è la differenza tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica?
La fideiussione omnibus copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore fino a un importo massimo; la fideiussione specifica garantisce un singolo contratto o una determinata operazione. Solo le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005 e riproducenti le tre clausole ABI possono essere dichiarate parzialmente nulle per violazione dell’intesa . - Quando può essere dichiarata nulla una fideiussione?
Può essere nulla se contiene clausole che riproducono l’intesa ABI e il contratto è stato stipulato nel periodo 2002‑2005 ; può essere nulla per violazione del codice del consumo se il garante è un consumatore e le clausole limitano le sue difese ; può essere nulla se il contratto principale è invalido; o se il garante non ha ricevuto adeguata informazione e la banca ha concesso nuovo credito senza autorizzazione . - Come si fa a verificare se la fideiussione riproduce lo schema ABI?
Occorre confrontare il testo della tua fideiussione con lo schema ABI censurato: cerca la clausola di reviviscenza (rimborso delle somme revocate), la clausola di sopravvivenza (validità della garanzia anche se il contratto principale è nullo) e la clausola di deroga al termine di sei mesi. Se sono presenti tutte e tre e la garanzia è stata stipulata prima del 2 maggio 2005, puoi invocare la nullità parziale. - Posso contestare la clausola che prevede il pagamento “a prima richiesta”?
Sì, soprattutto se sei un consumatore. Le clausole a prima richiesta che escludono la facoltà di opporre eccezioni rientrano tra quelle presumibilmente vessatorie ex art. 33 cod. consumo . La banca deve dimostrare di aver negoziato la clausola; in caso contrario questa è nulla e puoi chiedere l’applicazione delle regole ordinarie (beneficio di escussione e termine di decadenza). - Se la banca non ha agito entro sei mesi, la mia garanzia è estinta?
Dipende. L’art. 1957 prevede che la banca debba proporre l’azione contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza . Se non lo fa o interrompe l’azione, il garante può eccepire la decadenza. Tuttavia, se nel contratto hai rinunciato espressamente al termine (e la clausola è valida), la garanzia può protrarsi; se la clausola è nulla o abusiva, la decadenza si applica. - Cosa devo fare se ricevo una richiesta di pagamento come garante?
Non pagare subito: chiedi copia del contratto di fideiussione, controlla la presenza delle clausole contestate, verifica la data di scadenza e se la banca ha rispettato i termini. Rivolgiti a un avvocato per valutare la possibilità di opporsi e trattare. - La fideiussione è stata stipulata dopo il 2005: posso invocare la nullità per l’intesa antitrust?
Puoi invocarla solo se dimostri che l’intesa anticoncorrenziale è proseguita oltre il 2005, ad esempio producendo modelli di fideiussione usati da più banche nello stesso periodo . Senza prova della persistenza, la domanda verrà respinta. - Sono socio di una società e ho prestato garanzia per un mutuo della stessa: posso essere considerato consumatore?
Secondo la Cassazione, il giudice deve valutare la tua qualifica di consumatore con riferimento alla fideiussione e non al contratto principale . Se la garanzia non è funzionale alla tua attività professionale, puoi invocare la disciplina consumeristica e contestare le clausole vessatorie. - La fideiussione è stata redatta da un notaio: le clausole sono comunque predisposte dalla banca?
Sì. La stipulazione mediante atto pubblico non esclude la predisposizione unilaterale; il professionista (banca) deve sempre provare la trattativa individuale per escludere la vessatorietà . - Cosa succede se pago al posto del debitore?
Avrai diritto di surrogarti nei diritti del creditore e di agire contro il debitore per recuperare le somme versate. Tuttavia, se la banca ha compromesso la possibilità di surrogazione, la garanzia può essere estinta . - Quali sono le alternative alla fideiussione bancaria?
È possibile offrire garanzie reali (ipoteca, pegno), sottoscrivere una polizza assicurativa, utilizzare un fondo di garanzia pubblico o negoziare una fideiussione specifica che limita il rischio. Valuta con il tuo consulente il costo e l’efficacia di queste soluzioni. - Posso aderire alla rottamazione delle cartelle se sono garante?
La rottamazione riguarda il debitore principale, ma se il debito viene definito con sconto, anche la tua esposizione come garante si riduce. In alcuni casi puoi presentare la domanda in qualità di coobbligato; verifica i requisiti e i termini con un professionista. - Cosa prevede la Legge 3/2012 per i garanti?
Le procedure di sovraindebitamento consentono anche ai garanti di accedere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione per gestire i debiti garantiti. Il deposito del piano sospende gli interessi e le azioni esecutive . Al termine della procedura puoi ottenere l’esdebitazione e liberarti dei debiti residuali. - Quanto costa impugnare una fideiussione?
I costi dipendono dalla complessità del caso e dall’attività necessaria (analisi documentale, predisposizione del ricorso, eventuale CTU). Una valutazione preliminare da parte di un avvocato può indicare la fattibilità e i costi. In alcuni casi, l’assicurazione di tutela legale o il patrocinio a spese dello Stato possono coprire le spese. - Posso revocare la fideiussione?
La revoca è possibile solo per l’avvenire, e non libera il garante dalle obbligazioni già sorte. Nelle fideiussioni per obbligazioni future è talvolta prevista la facoltà di revoca, ma la banca può pretendere una garanzia sostitutiva. Verifica le condizioni contrattuali. - Cosa succede se la banca cede il credito a una società di cartolarizzazione?
La cessione del credito non incide sulla garanzia: il fideiussore continua a essere obbligato nei confronti del nuovo creditore. Tuttavia, è possibile contestare la nullità della fideiussione o la decadenza anche nei confronti del cessionario. - È necessario allegare l’intero provvedimento Banca d’Italia in giudizio?
Sì. La Cassazione ha chiarito che il provvedimento 55/2005 non è una fonte normativa e deve essere prodotto in giudizio; il giudice non può acquisirlo d’ufficio . - Le fideiussioni emesse dalla pubblica amministrazione sono sempre valide?
Le garanzie richieste dalla pubblica amministrazione contengono spesso clausole a prima richiesta e rinunce ai termini . Anche queste clausole possono essere contestate se violano il codice del consumo o riproducono l’intesa ABI; occorre però considerare l’interesse pubblico e il fatto che la garanzia è richiesta per legge. - Cosa posso fare se non sono riuscito a oppormi per tempo?
Se i termini per l’opposizione sono scaduti, puoi valutare un’azione di responsabilità contro la banca o il debitore, la surrogazione o la procedura di sovraindebitamento. In alcuni casi la nullità può essere fatta valere anche in un giudizio successivo se costituisce eccezione di merito (ma non se è preclusa dal giudicato). Rivolgiti al più presto a un professionista per esaminare le opzioni residue.
Simulazioni pratiche
Per rendere concreti i concetti esposti, proponiamo alcune simulazioni numeriche che mostrano l’impatto delle clausole e delle difese.
Esempio 1: fideiussione omnibus con clausola di deroga all’art. 1957
Scenario:
Giulia è fideiussore di una società che ha ottenuto nel 2004 un fido bancario di € 200 000. La fideiussione è omnibus e riproduce le tre clausole ABI. Il mutuo scade il 1º ottobre 2008. La banca non agisce nei confronti della società né di Giulia entro sei mesi dalla scadenza; invia la richiesta di pagamento a Giulia nel febbraio 2010.
Calcoli e valutazioni:
- Verifica del periodo e delle clausole: la garanzia è stata rilasciata nel 2004, cioè durante l’intesa ABI; contiene le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957. Giulia può invocare la nullità parziale.
- Eccezione di decadenza: la banca ha agito dopo oltre un anno dalla scadenza; Giulia deve sollevare l’eccezione di decadenza entro il primo atto di difesa. La garanzia dovrebbe ritenersi estinta .
- Nullità delle clausole: la nullità parziale comporta l’espulsione delle clausole vietate; di conseguenza si applica il termine semestrale dell’art. 1957. La banca perde ogni pretesa.
- Esito probabile: il giudice dichiara estinta la garanzia e rigetta la domanda della banca; Giulia non deve pagare nulla. In mancanza dell’eccezione di decadenza, il giudice potrebbe dichiarare la nullità ma non considerare la decadenza; pertanto è essenziale sollevare entrambe le eccezioni.
Esempio 2: fideiussione specifica stipulata nel 2012
Scenario:
Marco garantisce con fideiussione specifica del 2012 un mutuo di € 150 000 acceso dalla sorella per acquistare la casa. Il contratto contiene una clausola con cui Marco rinuncia ai termini dell’art. 1957 e si impegna a pagare “a prima richiesta”. Marco non è socio della società né esercita attività professionale nel settore; ha firmato il contratto presso un notaio.
Calcoli e valutazioni:
- Natura della fideiussione: si tratta di garanzia specifica stipulata dopo il 2005; la nullità antitrust non si applica .
- Qualifica di consumatore: Marco è una persona fisica che garantisce un mutuo della sorella; la sua prestazione non è collegata ad attività professionale. Può essere considerato consumatore .
- Clausola vessatoria: la rinuncia ai termini di decadenza e il pagamento a prima richiesta limitano la facoltà di opporre eccezioni, rientrano nella lista grigia dell’art. 33 cod. consumo . La banca deve dimostrare la trattativa; la stipula per atto notarile non prova la negoziazione . In mancanza di prova la clausola è nulla.
- Esito probabile: Il giudice dichiara abusiva la clausola, applica il termine semestrale di decadenza, e se la banca non ha agito entro sei mesi, Marco è liberato. La banca può tuttavia proporre prova della trattativa individuale per rendere la clausola valida.
Esempio 3: fideiussione omnibus stipulata nel 2010 senza prova della persistenza dell’intesa
Scenario:
Silvia ha garantito un’esposizione bancaria con fideiussione omnibus nel 2010. La fideiussione contiene le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957. La banca agisce nel 2018. Silvia produce in giudizio il provvedimento Banca d’Italia ma non fornisce altre prove.
Calcoli e valutazioni:
- Periodo di stipula: 2010 è successivo al 2005. Per invocare la nullità antitrust occorre provare la persistenza dell’intesa oltre il 2005 .
- Assenza di prova: Silvia non deposita moduli ABI successivi né dimostra l’uso generalizzato delle clausole. Secondo la Cassazione 1170/2025, la domanda di nullità è inammissibile .
- Possibili difese: Silvia può invocare la liberazione per fatto del creditore (se la banca ha concesso nuovo credito senza autorizzazione) o la vessatorietà delle clausole ai sensi del codice del consumo se è consumatrice.
- Esito probabile: la nullità antitrust è respinta; la clausola di deroga può essere considerata abusiva se Silvia è consumatrice; in tal caso si applica il termine semestrale. Se non sussistono altre difese, la banca potrà ottenere la condanna al pagamento.
Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista
L’escussione della fideiussione bancaria rappresenta uno dei momenti più delicati per chi ha garantito un debito altrui. Gli ultimi sviluppi giurisprudenziali dimostrano che esistono margini concreti per opporsi alle richieste delle banche: la decadenza prevista dall’art. 1957, la liberazione per fatto del creditore, la nullità parziale dello schema ABI, la vessatorietà delle clausole e la possibilità di ristrutturare i debiti tramite le procedure di sovraindebitamento sono strumenti che permettono al garante di evitare il pagamento integrale o di ridurre significativamente la propria esposizione.
Tuttavia, tali difese richiedono una conoscenza approfondita delle norme e un’attenta strategia processuale: occorre raccogliere la documentazione, rispettare le preclusioni, produrre in giudizio il provvedimento Banca d’Italia e dimostrare la data di stipula e la compresenza delle clausole . È fondamentale inoltre valutare la qualifica di consumatore del fideiussore e la presenza di una trattativa individuale per le clausole più onerose .
Il nostro studio, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, mette a disposizione esperienza e competenze multidisciplinari per assistere debitori e garanti in ogni fase: dall’analisi del contratto alla predisposizione degli atti giudiziari, dalle trattative con la banca all’accesso alle procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, coordina avvocati e commercialisti su tutto il territorio nazionale per offrire soluzioni tempestive e concrete.
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