Lettera Di Messa In Mora Della Banca: Come Rispondere Correttamente E Difenderti

Introduzione

Ricevere una lettera di messa in mora dalla banca non è un evento da sottovalutare. Questo atto formale segnala che la banca considera il debitore inadempiente e vuole recuperare il credito. In gioco non ci sono solo interessi di mora e spese accessorie, ma anche la decadenza dal beneficio del termine, l’eventuale revoca del finanziamento, la segnalazione nei sistemi di informazione creditizia e l’attivazione di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). È quindi fondamentale sapere come reagire tempestivamente e correttamente per evitare conseguenze irreversibili.

Dal punto di vista legale, la messa in mora trova fondamento negli artt. 1219 e 1224 del codice civile. L’art. 1219 stabilisce che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta scritta . Gli interessi moratori, a differenza degli interessi corrispettivi, decorrono dalla data della messa in mora e sono dovuti anche senza prova del danno . La lettera di messa in mora, quindi, è un atto che produce effetti giuridici importanti: interrompe la prescrizione, fa decorrere gli interessi di mora e consente al creditore di chiedere il risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante) ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Quando la banca agisce in qualità di creditore professionale, inoltre, si applicano le regole speciali per le transazioni commerciali previste dal D.Lgs. 231/2002: gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sono determinati al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti .

L’atto di messa in mora è spesso accompagnato dalla decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente l’intero debito se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie . Nelle operazioni di mutuo fondiario, il Testo unico bancario (TUB) prevede che la banca possa invocare la risoluzione del contratto quando il ritardato pagamento delle rate si è verificato almeno sette volte . La giurisprudenza più recente ha tuttavia chiarito che l’uso di questo strumento deve rispettare i principi di buona fede e correttezza; ad esempio il Tribunale di Brindisi (sentenza 6 luglio 2025) ha considerato abusiva la dichiarazione di decadenza quando il mutuatario aveva ripreso a pagare le rate in ritardo solo per un breve periodo, ritenendo l’atteggiamento della banca contrario alla buona fede oggettiva .

Altri profili non meno rilevanti sono la segnalazione nelle banche dati creditizie. Per la Centrale Rischi della Banca d’Italia la normativa (circolare n. 139/1991 e art. 125 TUB) considera la segnalazione un obbligo di interesse pubblico; l’ABF ha precisato che il preavviso ex art. 125 TUB non è un requisito di validità della segnalazione ma un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dare luogo a risarcimento ma non invalida la segnalazione . Nei sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), invece, il preavviso è condizione di legittimità: il finanziatore deve inviare un avviso al consumatore con almeno quindici giorni di anticipo.

Muoversi da soli in questo labirinto normativo è rischioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, è un professionista capace di affiancare concretamente il debitore. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre consulenza qualificata per:

  • analizzare la legittimità e la correttezza della lettera di messa in mora;
  • contestare eventuali vizi (interessi anatocistici, usura, nullità di clausole, difetto di notifica);
  • promuovere ricorsi o opposizioni (es. opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione);
  • richiedere la sospensione della procedura esecutiva e la cancellazione delle segnalazioni;
  • trattare con la banca per ottenere piani di rientro sostenibili o soluzioni stragiudiziali (saldo e stralcio);
  • attivare procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) fino all’esdebitazione, quando possibile .

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Messa in mora: funzione e disciplina

La messa in mora è l’atto con il quale il creditore costituisce formalmente in mora il debitore che non adempie alla propria obbligazione. La disciplina si trova negli articoli 1219 e seguenti del codice civile. L’art. 1219 c.c. prevede che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto . La costituzione in mora è necessaria, salvo che ricorrano i casi di “mora ex re”, cioè quando:

  1. l’obbligazione deriva da fatto illecito;
  2. il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
  3. è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore .

L’atto deve essere scritto, contenere la richiesta di adempimento, l’indicazione dell’importo dovuto, la descrizione del titolo (contratto di mutuo, leasing, apertura di credito, fideiussione, ecc.) e un termine per adempiere (generalmente 7–15 giorni). È importante inviarlo tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno per garantire la prova della ricezione . La messa in mora produce diversi effetti:

  • Decorrenza degli interessi moratori: nelle obbligazioni pecuniarie il debitore deve dal giorno della mora gli interessi legali e gli eventuali interessi moratori convenzionali . Se erano previsti interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori vengono dovuti nella stessa misura . Il creditore può chiedere un ulteriore risarcimento se dimostra un danno maggiore.
  • Interruzione della prescrizione: la messa in mora interrompe il corso della prescrizione; pertanto, il creditore avrà nuovi termini per agire.
  • Diritto al risarcimento del danno: l’art. 1223 c.c. stabilisce che il risarcimento deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante, purché conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
  • Facoltà per il creditore di chiedere l’esecuzione forzata: decorso il termine fissato, il creditore può promuovere azioni giudiziali (decreto ingiuntivo, esecuzione forzata, pignoramenti).

1.2 Mora nei rapporti commerciali e interesse moratorio (D.Lgs. 231/2002)

Nel contesto business-to-business (contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni) si applica il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento. Questo decreto recepisce la direttiva 2000/35/CE e successive modifiche e prevede che:

  • gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza necessità della costituzione in mora ;
  • il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o delle merci (art. 4, comma 2) e può essere modificato solo per iscritto e comunque entro limiti ragionevoli ;
  • il tasso di interesse è pari al tasso di riferimento della BCE (tasso delle operazioni di rifinanziamento principali) maggiorato di 8 punti percentuali ;
  • il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito .

Tali interessi sono più elevati di quelli legali e hanno la funzione di disincentivare il ritardo nei pagamenti. La banca, tuttavia, non può applicare i tassi previsti dal D.Lgs. 231/2002 ai consumatori; essi riguardano esclusivamente le transazioni commerciali. Se nella lettera di messa in mora vengono richiesti interessi usurari o non dovuti, il debitore può contestarli e invocare la nullità delle clausole o la restituzione degli interessi pagati in eccesso.

1.3 Decadenza dal beneficio del termine e revoca del finanziamento

La decadenza dal beneficio del termine è una delle conseguenze più gravi della messa in mora. Essa consente al creditore di esigere immediatamente l’intero debito che sarebbe dovuto a rate nel tempo. L’art. 1186 c.c. stabilisce che, anche se il termine è posto a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, ha diminuito o non ha dato le garanzie promesse . La banca deve manifestare esplicitamente la volontà di avvalersi della decadenza; questa non opera automaticamente .

Nel settore bancario, la decadenza può derivare da una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo o da una disposizione speciale. Per i mutui fondiari il Testo Unico Bancario (art. 40, comma 2) prevede che la banca può invocare la risoluzione del contratto quando il ritardato pagamento si è verificato almeno sette volte, anche non consecutive, e che per ritardato pagamento si intende quello effettuato tra il 30º e il 180º giorno dalla scadenza . Una volta dichiarata la decadenza, la banca può chiedere immediatamente la restituzione dell’intero capitale residuo, degli interessi maturati e di quelli futuri (a titolo di risarcimento). La legge esige tuttavia che la banca agisca con buona fede: l’abuso del diritto può essere sanzionato. Il Tribunale di Brindisi ha ritenuto abusiva la condotta di una banca che aveva dichiarato la decadenza dopo pochi ritardi dovuti all’emergenza Covid-19 e aveva comunque accettato i pagamenti successivi . Secondo il giudice, la decadenza dal termine è uno strumento invasivo che va utilizzato in modo conforme a buona fede e correttezza .

Inoltre, la decadenza può operare anche per effetto di una clausola di fideiussione; l’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale se il creditore propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi . Alcune fideiussioni bancarie contengono clausole “a prima richiesta” che consentono alla banca di bypassare il termine semestrale: secondo la giurisprudenza del 2024 e del 2025, tali clausole sono spesso considerate solve et repete e non derogano integralmente all’art. 1957 . In ogni caso, la banca deve esercitare le sue azioni entro sei mesi per evitare la decadenza dal diritto di rivalersi sul fideiussore.

1.4 La segnalazione nella Centrale Rischi e nei sistemi di informazioni creditizie

Quando un debitore non paga, la banca può segnalarne l’inadempimento alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR) o ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati (es. CRIF). La differenza è significativa:

  • Centrale Rischi: la CR è un sistema pubblico disciplinato dalla circolare 139/1991 della Banca d’Italia. Serve a fornire agli intermediari informazioni sull’indebitamento complessivo dei clienti e a salvaguardare la stabilità del sistema bancario. La trasmissione dei dati alla CR è un obbligo di legge e ha natura di interesse pubblico. L’intermediario deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente e trasmettere i dati solo quando la riscossione del credito risulta a rischio; non basta un singolo ritardo. Il preavviso al cliente, previsto dall’art. 125, comma 3 TUB, ha natura di obbligo di trasparenza ma non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione . La violazione di tale obbligo può dar luogo a responsabilità risarcitoria ma non consente la cancellazione automatica della segnalazione.
  • Sistemi di informazioni creditizie privati (SIC): sono banche dati gestite da soggetti privati (es. CRIF, CTC) e sono regolati dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie e dall’art. 125 TUB. Prima di iscrivere un dato negativo, il finanziatore deve preavvisare il consumatore con comunicazione scritta (PEC, raccomandata, SMS o email) e attendere almeno quindici giorni. Il preavviso può essere messo a disposizione in area riservata sul sito web della banca purché il cliente riceva un SMS o una email di avviso . Il mancato rispetto di queste modalità rende illegittima la segnalazione nei SIC e legittima la richiesta di cancellazione . L’ABF ha recentemente ribadito che la banca deve dimostrare l’effettiva ricezione del preavviso; in mancanza, la segnalazione deve essere rimossa .

Dal punto di vista pratico, ricevere una lettera di messa in mora e successiva segnalazione può compromettere la reputazione creditizia e impedire l’accesso a finanziamenti. Il debitore ha diritto di chiedere la cancellazione o la rettifica del dato quando la segnalazione è priva di presupposti, tardiva, o non preceduta dal preavviso obbligatorio. In caso di mancata risposta si può ricorrere all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’ABF.

1.5 Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione

L’ordinamento prevede strumenti di composizione della crisi per i soggetti non fallibili. La Legge 3/2012 (nota come legge “salva suicidi”) ha introdotto procedure rivolte a consumatori e piccole imprese in difficoltà. Il documento informativo della Caritas di Roma ricorda che la legge consente ai cosiddetti “insolventi civili” – consumatori e piccole imprese non assoggettabili al fallimento – di ripianare i debiti e ottenere la cancellazione del residuo . Con la conversione del Decreto Ristori (L. 176/2020) sono state anticipate alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ampliando la platea dei beneficiari e introducendo il debito familiare e l’esdebitazione per il debitore incapiente . I destinatari sono:

  • consumatori privi di partita IVA (dipendenti, pensionati, inoccupati);
  • piccole imprese non fallibili (fatturato sotto 200.000 €, patrimonio inferiore a 300.000 € e debiti minori di 500.000 €);
  • professionisti, start up innovative, enti del terzo settore e imprese agricole .

Per accedere alle procedure è necessario essere in stato di sovraindebitamento, non essere soggetti a procedure concorsuali, e non aver commesso atti di frode . Il D.Lgs. 14/2019 definisce crisi e insolvenza e precisa che il sovraindebitamento riguarda consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale .

Le principali procedure previste oggi dal Codice della crisi (in vigore dal 15 luglio 2022) sono:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il consumatore presenta al tribunale, tramite un OCC, un piano di rientro sostenibile; l’omologa del giudice lo rende vincolante per tutti i creditori.
  2. Concordato minore: sostituisce l’accordo di composizione della crisi; è destinato a imprenditori minori, professionisti e start‑up innovative; consente di proporre un accordo ai creditori con l’intervento dell’OCC.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori; al termine può ottenere l’esdebitazione.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: procedure introdotta per consentire a chi non ha patrimoni né redditi sufficienti di liberarsi dai debiti residuali senza alcun pagamento.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, assiste i debitori in tutte le fasi (redazione del piano, interlocuzione con i creditori, presentazione alla Commissione e al tribunale). Questa competenza permette di proporre la procedura più adatta e di proteggere il patrimonio del debitore dalle azioni esecutive.

1.6 Buona fede e abuso del diritto

Il rapporto bancario è governato dai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) che impongono a entrambe le parti comportamenti leali e cooperativi. La giurisprudenza richiama anche l’art. 2 della Costituzione, che sancisce doveri di solidarietà sociale . Il principio di abuso del diritto consente di paralizzare l’azione del creditore quando l’esercizio del diritto è contrario allo scopo per cui è stato attribuito. Il Tribunale di Brindisi (sentenza 6 luglio 2025) ha ritenuto abusiva la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine da parte della banca perché, pur avendo il mutuatario pagato le rate seppur in ritardo, l’istituto aveva deciso di avvalersi di uno strumento eccessivamente invasivo . Secondo il giudice, la difficoltà momentanea non equivale a insolvenza; la decadenza deve essere proporzionata e conforme a buona fede .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica della messa in mora

Rispondere correttamente a una lettera di messa in mora richiede un approccio strutturato. Ecco i principali passaggi da seguire dal punto di vista del debitore:

  1. Verifica della ricezione e dei termini. Assicurati che la comunicazione sia effettivamente giunta a destinazione (PEC, raccomandata). Annota la data di ricezione, poiché da quel momento decorrono i termini indicati (generalmente 7–15 giorni) per adempiere o contestare l’atto. Se l’atto non è stato consegnato correttamente, potrebbe essere invalido.
  2. Esame del contratto. Raccogli tutta la documentazione relativa al rapporto con la banca: contratto di mutuo o di finanziamento, piano di ammortamento, eventuali atti di fideiussione, estratti conto. Verifica l’esistenza di clausole risolutive espresse, tassi di interesse, spese e commissioni. Controlla se è prevista la decadenza dal beneficio del termine e in quali condizioni.
  3. Calcolo degli importi e degli interessi. Analizza la somma richiesta e verifica se corrisponde al debito residuo. Valuta gli interessi applicati: gli interessi moratori devono essere calcolati al tasso legale (o a quello convenzionale se previsto nel contratto) dalla data della messa in mora . Nelle transazioni commerciali, verifica che il tasso di mora sia quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 . Attenzione alla presenza di interessi anatocistici (capitalizzazione composta) o usurari, che sono nulli.
  4. Valutazione dei presupposti della decadenza. Se la banca ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, verifica che ne ricorrano i presupposti: insolvenza o diminuzione delle garanzie (art. 1186 c.c.) o, in caso di mutuo fondiario, almeno sette ritardi di pagamento superiori a trenta giorni e inferiori a centottanta . In assenza di tali condizioni la decadenza può essere contestata.
  5. Valutazione del preavviso e della segnalazione. Controlla se la banca ti ha inviato il preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi e/o ai SIC. Per la CR il preavviso non è requisito di validità ma è un obbligo di trasparenza; la sua omissione può essere fonte di risarcimento . Nei SIC, invece, il preavviso è condizione di legittimità; se non viene inviato correttamente (PEC/SMS/email), la segnalazione può essere cancellata .
  6. Interrogazione della Centrale Rischi e dei SIC. Richiedi la tua posizione presso la CR e i SIC per verificare eventuali segnalazioni e per conoscere lo “stato di sofferenza”. La legge consente di ottenere gratuitamente una copia dei dati una volta al mese.
  7. Elaborazione di una strategia. Sulla base degli elementi raccolti, insieme all’Avv. Monardo e al suo team puoi decidere se:
  8. Adempiere integralmente o parzialmente all’obbligazione, chiedendo dilazioni, tutele e rinunce agli interessi;
  9. Contestare l’importo o la procedura, inviando una risposta formale che evidenzi le irregolarità (usura, anatocismo, mancato rispetto degli artt. 1186 o 40 TUB, difetto di legittimazione, prescrizione, nullità di clausole);
  10. Proporre un piano di rientro con rate sostenibili, saldo e stralcio o un “piano del consumatore” nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento;
  11. Avviare un’azione giudiziale (opposizione a decreto ingiuntivo, azione di accertamento negativo del credito, opposizione all’esecuzione) o un ricorso all’ABF per contestare la segnalazione.
  12. Termine per la risposta. È consigliabile rispondere per iscritto entro il termine assegnato (7–15 giorni). La mancata risposta può essere interpretata come ammissione del debito e accelerare l’avvio dell’esecuzione. Una risposta ben argomentata, invece, può aprire un negoziato e sospendere eventuali procedure. È buona prassi inviare la risposta tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la documentazione raccolta.
  13. Richiesta di documentazione. È diritto del debitore ricevere dalla banca copia integrale del contratto, degli estratti conto, dei prospetti di ammortamento, dei conteggi estintivi e di ogni documento su cui la pretesa si fonda. Ai sensi dell’art. 119 TUB il correntista ha diritto di ottenere la documentazione entro 90 giorni dalla richiesta. La mancata consegna viola l’obbligo di buona fede e può costituire motivo di contestazione.
  14. Accesso alla mediazione civile. In molte controversie bancarie è obbligatorio tentare la mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010. Presentare un’istanza sospende i termini di decadenza e prescrizione e permette di discutere con la banca la rinegoziazione del contratto, la riduzione degli interessi o la rinuncia alle spese. La presenza di un legale esperto è fondamentale per condurre una trattativa efficace.
  15. Verifica delle clausole contrattuali. Prima di definire la posizione, analizza il contratto alla luce del Codice del consumo e della normativa bancaria. Clausole che attribuiscono alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni, di risolvere il contratto per ritardi minimi o di applicare interessi indeterminati sono vessatorie e nulle. La loro contestazione può ribaltare la pretesa della banca.
  16. Deduzione di cause di forza maggiore. L’art. 1218 c.c. esonera il debitore dalla responsabilità se dimostra che l’inadempimento dipende da causa non imputabile (malattia, perdita del lavoro, calamità naturali, emergenze sanitarie). Documentare tali eventi e allegare prove consente di chiedere la sospensione del pagamento e la rinegoziazione del debito.
  17. Monitoraggio delle successive comunicazioni. Dopo aver risposto, continua a monitorare eventuali atti successivi: precetti, pignoramenti, decreti ingiuntivi, iscrizioni ipotecarie. Ogni atto ha termini perentori di opposizione (es. 40 giorni per opporsi a decreto ingiuntivo, 20 giorni per l’opposizione a precetto). Conserva tutte le comunicazioni e non sottovalutare le notifiche via PEC o fax.
  18. Ricorso alle procedure di sovraindebitamento. Se il debito è oggettivamente insostenibile, valuta con l’Avv. Monardo l’accesso alle procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione). Questi strumenti consentono di bloccare le azioni esecutive e di ripartire con una posizione debitoria sostenibile .

3. Difese e strategie legali

Affrontare una messa in mora richiede un approccio personalizzato. Di seguito sono illustrate le principali difese e strategie che il debitore può adottare con l’assistenza di un professionista.

3.1 Contestazione della legittimità dell’atto

  1. Difetto di notifica o di forma. La lettera di messa in mora deve essere inviata al domicilio corretto del debitore tramite PEC o raccomandata. In mancanza di prova della ricezione, l’atto può essere inefficace. Nel caso dei SIC, il preavviso deve rispettare le modalità stabilite dal Garante (invio in area riservata con notifica via SMS/email) . La mancata notifica rende illegittima la segnalazione.
  2. Mancanza dei presupposti per la decadenza. Puoi eccepire che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1186 c.c. (insolvenza, diminuzione delle garanzie) o che la banca non ha rispettato il requisito dei sette ritardi di pagamento (art. 40, comma 2 TUB) . Se la banca ha accettato i pagamenti tardivi, si può invocare la buona fede e contestare l’abuso del diritto .
  3. Vizi contrattuali. È frequente che i contratti bancari contengano clausole vessatorie, interessi anatocistici o usurari, spese non pattuite. Si può contestare la nullità delle clausole di determinazione unilaterale dei tassi, l’illegittima capitalizzazione degli interessi, la violazione della normativa anti‑usura (L. 108/1996) o la nullità delle fideiussioni omnibus secondo i principi antitrust (Sentenza Cass. Sez. Un. 41994/2021). Nel caso di fideiussioni con clausole “a prima richiesta”, occorre verificare se integrino o meno un contratto autonomo di garanzia .
  4. Prescrizione e decadenza del diritto del creditore. La banca deve agire entro i termini di prescrizione (generalmente dieci anni per i crediti derivanti da contratto). La messa in mora interrompe la prescrizione ma non sana le decadenze: ad esempio, per mantenere la fideiussione la banca deve presentare istanza giudiziale entro sei mesi .
  5. Quantificazione del debito. Richiedi gli estratti conto per verificare la correttezza degli addebiti. Potrebbe emergere che il debito è inferiore rispetto a quanto richiesto, oppure che alcuni costi (commissione di massimo scoperto, spese accessorie) non sono dovuti.

3.2 Strategie stragiudiziali: negoziazione e piani di rientro

L’esperienza dimostra che molte controversie con le banche si risolvono fuori dal tribunale. Con l’assistenza del team dell’Avv. Monardo è possibile:

  1. Chiedere una dilazione del debito. Si tratta di concordare con la banca un nuovo piano di rientro, magari con rate più basse o con un periodo di preammortamento. La banca può essere interessata a evitare i costi e i rischi del contenzioso.
  2. Proporre un saldo e stralcio. Consiste nel proporre il pagamento immediato di una somma inferiore al debito complessivo in cambio dell’estinzione dell’obbligazione. È una soluzione praticabile quando il debitore dispone di una certa liquidità (anche grazie a parenti o terzi finanziatori) e la banca preferisce incassare subito piuttosto che avviare procedure lunghe.
  3. Ricorrere alla mediazione civile. Per molte controversie bancarie è obbligatorio esperire la mediazione civile prima di andare in tribunale. La mediazione può portare a un accordo e sospende i termini dell’azione.
  4. Valutare la rinegoziazione del contratto. In situazioni di crisi economica, la banca può accettare di rinegoziare il tasso d’interesse, la durata del finanziamento o altre condizioni contrattuali.
  5. Usare i procedimenti dell’ABF. L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo alternativo di risoluzione delle controversie. È competente per reclami fino a 200.000 € e decide rapidamente con costi minimi. Il ricorso all’ABF è consigliato soprattutto per contestare le segnalazioni nei SIC o nella Centrale Rischi.

3.3 Azioni giudiziali

Se la banca non accetta soluzioni stragiudiziali o se il debitore ritiene illegittima la pretesa, si può agire in giudizio con l’assistenza di un avvocato:

  • Opposizione a decreto ingiuntivo. Se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione. È possibile chiedere la revoca del decreto per difetto di prova scritta o per vizi nel contratto.
  • Opposizione all’esecuzione. Se la banca inizia una procedura esecutiva (pignoramento dei beni o del conto corrente), il debitore può proporre opposizione entro termini perentori per contestare l’inesistenza del credito, la nullità del titolo esecutivo o la violazione del termine di 7 ritardi (art. 40 TUB).
  • Azione di accertamento negativo del credito. Serve a ottenere una sentenza che dichiari l’inesistenza del debito o la riduzione del suo ammontare, ad esempio per interessi usurari o per nullità delle clausole.
  • Domanda di risarcimento dei danni. Quando la banca viola gli obblighi di correttezza (mancato preavviso, segnalazione illegittima, abusi), il debitore può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

3.4 Strumenti di tutela del patrimonio

Per evitare il pignoramento di beni o il blocco del conto corrente, è possibile:

  • Chiedere la sospensione del titolo esecutivo al giudice, presentando istanza di sospensiva motivata (es. per gravi motivi, sospensione della rateizzazione fiscale, opposizione fondata).
  • Costituire fondi patrimoniali o trust prima del sorgere del debito, valutando i tempi e le limitazioni previste dalla legge per evitare la revocatoria.
  • Esercitare la surroga nel caso di garanzie fideiussorie, chiedendo al garante di subentrare.
  • Usare le tutele per la prima casa (fondo Gasparrini) in caso di mutui prima casa e difficoltà economica.

3.5 Difesa contro usura, anatocismo e segnalazioni illegittime

Oltre alle difese generali, il debitore può contestare aspetti specifici della pretesa bancaria.

Contestazione del tasso usurario. Come evidenziato nella sezione 1.8, se il tasso corrispettivo o moratorio supera il tasso soglia stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia, la clausola è nulla e il debitore è tenuto a restituire solo il capitale con gli interessi legali. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo o di azione di accertamento negativo, si può chiedere al giudice di rideterminare il tasso e restituire gli interessi pagati in eccesso.

Anatocismo e illegittima capitalizzazione. Spesso la banca calcola gli interessi trimestralmente, violando la norma che impone la stessa periodicità per interessi attivi e passivi. Una perizia econometrica può dimostrare che, applicando i criteri legali, il saldo è favorevole al debitore. Tale aspetto è fondamentale anche nelle trattative stragiudiziali: l’analisi dei conteggi può portare a una sostanziale riduzione del debito.

Nullità di commissioni e oneri accessori. La commissione di massimo scoperto, i costi per l’invio degli estratti conto o le spese di istruttoria possono essere nulle se non sono state specificamente approvate o se eccedono i limiti di legge. In caso di contratti di credito ai consumatori, ogni spesa va inclusa nel TAEG; se il TAEG effettivo supera quello dichiarato, il contratto può essere impugnato.

Segnalazioni nelle banche dati. La Centrale Rischi della Banca d’Italia ha finalità pubbliche: l’omesso preavviso non invalida la segnalazione ma può generare responsabilità risarcitoria . Nei SIC, invece, la segnalazione è illegittima senza preavviso conforme alla normativa di trasparenza . In entrambi i casi, il debitore può presentare ricorso all’ABF o al Garante della privacy per chiedere la cancellazione della segnalazione e il risarcimento dei danni (perdita di chance, reputazione creditizia, impossibilità di ottenere finanziamenti). La decisione dell’ABF 2297/2025 ha stabilito che il preavviso può essere adempiuto tramite area riservata solo se accompagnato da un SMS o email che informi l’utente ; in mancanza di tale prova, la segnalazione è illegittima.

Tutela del fideiussore. In caso di garanzie, il fideiussore può eccepire la nullità di clausole ABF (cartello bancario) e la decadenza dell’azione ex art. 1957 c.c. come illustrato nella sezione 1.9. È opportuno che anche il garante invii la propria contestazione, chiedendo la liberazione dalla garanzia e la cancellazione delle segnalazioni a suo nome.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Nel panorama fiscale, negli ultimi anni lo Stato ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali (rottamazione‑ter, rottamazione‑quater, rottamazione‑quinquies). Queste procedure consentono ai contribuenti di saldare i debiti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni e interessi di mora. Benchè non riguardino direttamente i crediti bancari, possono incidere sulle posizioni debitorie complessive e quindi sull’equilibrio patrimoniale del debitore. L’Avv. Monardo e i suoi commercialisti valutano la possibilità di aderire a tali definizioni, sospendendo eventuali procedure esecutive e salvando la liquidità necessaria per i piani di rientro.

4.2 Procedure di sovraindebitamento

Come già accennato, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha sostituito la L. 3/2012 con nuove procedure. La ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di proporre un piano di pagamento sostenibile che viene omologato dal tribunale e non può essere modificato unilateralmente dai creditori. Il concordato minore permette a imprenditori minori e professionisti di ristrutturare i debiti con la maggioranza dei creditori, mentre la liquidazione controllata del patrimonio consente di vendere i beni e, al termine, ottenere l’esdebitazione. Infine, l’esdebitazione del debitore incapiente permette di cancellare integralmente i debiti residui in mancanza di beni o redditi.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, assiste il debitore nella predisposizione del piano, nell’interlocuzione con i creditori e nell’ottenimento dell’omologa. La scelta dello strumento più idoneo dipende dalla natura dei debiti (professionali o personali), dalla disponibilità di beni e redditi e dalla meritevolezza del debitore .

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Il piano del consumatore (ora “ristrutturazione dei debiti del consumatore”) è una procedura senza accordo con i creditori: il giudice omologa il piano se accerta la fattibilità e la meritevolezza del consumatore. È adatto a chi ha debiti di natura esclusivamente personale, come mutui per la prima casa, finanziamenti al consumo, debiti fiscali e contributivi. Il consumatore deve depositare:

  • un’analitica descrizione della situazione economico‑patrimoniale e dei redditi;
  • l’elenco dei creditori e dei relativi crediti;
  • una proposta di soddisfazione dei creditori con un piano che può prevedere la falcidia del capitale e la dilazione dei pagamenti.

L’accordo di ristrutturazione (concordato minore) richiede l’adesione della maggioranza dei creditori per valore. È destinato a imprenditori minori, professionisti e start‑up. L’accordo può prevedere la cessione o il conferimento di beni, la ristrutturazione del debito, la suddivisione in classi e la falcidia delle somme dovute. Una volta omologato, diviene vincolante anche per i creditori dissenzienti.

4.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente

La liquidazione controllata del patrimonio consiste nella messa a disposizione dei beni del debitore per soddisfare i creditori. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni e ripartisce il ricavato. Al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti non pagati. L’esdebitazione del debitore incapiente è riservata a chi non dispone di beni né di redditi sufficienti e prevede l’estinzione di tutti i debiti senza alcun pagamento, a condizione che il debitore sia meritevole e non abbia commesso frodi .

4.5 Accordi stragiudiziali, cessione del credito e cartolarizzazioni

Negli ultimi anni le banche hanno ceduto a società veicolo molti crediti deteriorati (NPL). Quando il debito è ceduto, il nuovo creditore (società di recupero) invia una messa in mora al debitore. È importante chiedere prova della cessione (notifica ex art. 1264 c.c.), verificare l’ammontare del credito e trattare direttamente con la società cessionaria. Spesso tali soggetti acquistano i crediti a prezzi molto ridotti e sono disponibili a un saldo e stralcio significativo. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo si può ottenere una riduzione sostanziale del debito, chiudendo il rapporto stragiudizialmente. In caso di cartolarizzazioni ai sensi della L. 130/1999, la società veicolo è tenuta a rispettare le stesse regole di trasparenza e messa in mora della banca cedente.

Un’ulteriore opzione è la cessione del credito pro soluto a terzi. Il debitore può farsi assistere da un soggetto terzo (un familiare, un socio) per acquistare il credito dalla banca o dal cessionario, estinguendo il debito a un prezzo inferiore. Questa modalità richiede un’attenta valutazione delle clausole contrattuali e la stesura di un accordo di cessione che preservi i diritti del debitore.

4.6 Iniziative legislative e agevolazioni per famiglie e imprese

La risposta normativa alla crisi economica e pandemica ha introdotto numerose misure di sostegno per famiglie e imprese indebitate. Le principali sono:

  1. Moratorie sui mutui e prestiti. I decreti “Cura Italia” e “Ristori” (2020‑2021) hanno consentito la sospensione temporanea del pagamento delle rate di mutui e prestiti per le famiglie e le piccole imprese colpite dalla pandemia. La sospensione non comportava l’applicazione di interessi di mora, ma solo l’allungamento del piano di ammortamento. Analoghe moratorie sono state previste per eventi calamitosi (alluvioni, terremoti).
  2. Fondo Gasparrini e prima casa. Il fondo di solidarietà per i mutui prima casa (art. 2, comma 475 L. 244/2007) consente ai titolari di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, in situazioni di difficoltà (perdita del lavoro, riduzione dell’orario, morte di un familiare), di sospendere fino a 18 mesi il pagamento delle rate. Durante la sospensione lo Stato si fa carico del 50 % degli interessi.
  3. Fondo di garanzia per le PMI e prestiti garantiti. Il decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e successive proroghe hanno istituito un fondo di garanzia che copre fino al 90 % dei finanziamenti alle piccole e medie imprese. Ciò consente alle banche di concedere prestiti a tassi agevolati e riduce il rischio di inadempimento. In caso di messa in mora, la banca deve rispettare le condizioni del decreto e non può pretendere il rimborso immediato se sussistono le condizioni per l’attivazione della garanzia pubblica.
  4. Definizioni agevolate e rottamazioni fiscali. Oltre alle rottamazioni, le leggi di bilancio hanno introdotto condoni e definizioni agevolate per le cartelle esattoriali, il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà (L. 145/2018). Queste misure possono liberare risorse da destinare al pagamento dei debiti bancari.
  5. Bonus per giovani e famiglie. Il governo ha varato incentivi per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, con esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali e garanzia pubblica del 100 % (D.L. 73/2021). Per le famiglie con figli sono previsti contributi e bonus (assegno unico, carta dedicata a te) che possono migliorare la capacità di rimborso dei debiti.
  6. Misure per la crisi d’impresa. Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, una figura incaricata di assistere l’imprenditore nella ricerca di una soluzione negoziata con i creditori. L’Avv. Monardo, essendo iscritto tra gli esperti negoziatori, può aiutare le imprese a rinegoziare i debiti bancari senza ricorrere alla procedura giudiziale.

Queste agevolazioni rappresentano un patrimonio di strumenti a cui il debitore può attingere con l’assistenza di professionisti. La conoscenza delle normative in vigore permette di ottenere sospensioni, riduzioni e contributi utili a ripristinare la solvibilità e a rispondere efficacemente alle messe in mora.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare una messa in mora senza commettere errori richiede attenzione. Ecco gli errori più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare la comunicazione. Non rispondere alla messa in mora equivale a lasciare mano libera alla banca. Anche se si ritiene la richiesta infondata, bisogna rispondere per iscritto indicando le proprie ragioni.
  2. Pagare senza verificare. Molti debitori, presi dalla paura, pagano immediatamente senza verificare il calcolo del debito, i tassi applicati, la presenza di oneri illegittimi. È fondamentale controllare i conteggi e farsi assistere da un professionista.
  3. Non contestare le clausole abusive. Spesso i contratti bancari contengono clausole abusive (ad esempio, capitalizzazione trimestrale degli interessi, tassi usurari, commissione di massimo scoperto). La mancata contestazione impedisce di recuperare somme indebitamente pagate.
  4. Non rispettare i termini. Le opposizioni devono essere proposte entro termini perentori (es. 40 giorni per il decreto ingiuntivo, 20 giorni per l’opposizione al precetto). La decadenza comporta la perdita del diritto di difendersi.
  5. Affidarsi a soluzioni improvvisate. Trattare direttamente con la banca senza conoscenze giuridiche espone al rischio di firmare accordi svantaggiosi. È essenziale essere assistiti da un avvocato esperto.
  6. Confondere diffida e messa in mora. Alcuni debitori confondono la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) con la messa in mora. La diffida è un ultimatum che anticipa la risoluzione del contratto, mentre la messa in mora costituisce il debitore in ritardo e fa decorrere gli interessi. Confondere i due istituti può portare a sottovalutare gli effetti della messa in mora e a non cogliere l’opportunità di rimediare.
  7. Trascurare le garanzie e le fideiussioni. In presenza di garanti, la messa in mora può estendersi a loro. Ignorare questo aspetto può mettere a rischio parenti o soci che hanno prestato garanzia. È fondamentale coinvolgere anche i fideiussori nella strategia difensiva e valutare la validità delle garanzie.
  8. Non considerare le procedure alternative. Molti debitori non conoscono le procedure di sovraindebitamento, i fondi di solidarietà, le moratorie o la possibilità di accordarsi con la società cessionaria del credito. Limitarsi a trattare con la banca senza esplorare queste alternative può comportare un inutile aggravio di costi.
  9. Non documentare la propria situazione. La buona fede e la meritevolezza sono elementi fondamentali per ottenere dilazioni, sospensioni e procedure di sovraindebitamento. Non raccogliere documentazione (buste paga, stato di famiglia, certificati medici, lettere di licenziamento) rende difficile dimostrare la causa non imputabile dell’inadempimento e indebolisce la posizione del debitore.
  10. Trascurare la segnalazione in Centrale Rischi. La segnalazione può danneggiare la reputazione creditizia per anni. È importante richiedere la rettifica o la cancellazione quando la segnalazione non rispetta la normativa .
  11. Rinviare la decisione. Ogni giorno di ritardo può peggiorare la situazione: si accumulano interessi, possono essere avviate azioni esecutive, si riduce lo spazio di negoziazione. Bisogna agire subito.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle riassuntive con parole chiave, norme e termini utili.

6.1 Differenza fra diffida ad adempiere e messa in mora

StrumentoNormativaFunzione principaleTerminiEffetti
Diffida ad adempiereArt. 1454 c.c.Ultimatum con il quale il creditore invita il debitore a eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 15 giorni; se non adempie il contratto è risolto di diritto.Termine minimo 15 giorni.Risoluzione automatica del contratto; restituzione delle prestazioni; risarcimento del danno.
Messa in moraArt. 1219 c.c.Costituisce formalmente il debitore in mora; fa decorrere gli interessi moratori e consente al creditore di agire per l’esecuzione forzata.Termine indicato dal creditore (7–15 giorni)Interruzione della prescrizione; decorrenza degli interessi; facoltà di richiedere l’esecuzione forzata; possibile decadenza dal beneficio del termine.

6.2 Presupposti della decadenza dal beneficio del termine

PresuppostoFonte normativaDescrizioneOsservazioni
Insolvenza del debitoreArt. 1186 c.c.Il creditore può chiedere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente .L’insolvenza si verifica quando il debitore non è in grado di far fronte alle obbligazioni; difficoltà momentanee non bastano .
Diminuzione delle garanzieArt. 1186 c.c.La decadenza opera se il debitore ha diminuito o non ha prestato le garanzie promesse .Esempi: alienazione dell’immobile ipotecato, mancata stipula di fideiussioni.
Clausola risolutiva espressaContratto + art. 40 TUBPer i mutui fondiari la banca può risolvere il contratto se il ritardato pagamento si verifica almeno sette volte .La clausola deve essere chiaramente prevista nel contratto.
Abuso del dirittoGiurisprudenzaAnche se sussistono i presupposti, la decadenza non può essere esercitata abusivamente, in violazione della buona fede .Esempio: ritardi dovuti a eventi eccezionali (Covid‑19) e pagamenti ripresi successivamente.

6.3 Preavviso di segnalazione in CR e SIC

Banca datiObbligo di preavvisoFonte normativaConseguenze del mancato preavviso
Centrale Rischi (CR)Non è presupposto di legittimità; è un obbligo di trasparenza .Circolare 139/1991 Banca d’Italia; art. 125, comma 3 TUB.Violazione del preavviso non determina la nullità della segnalazione, ma può dare luogo a risarcimento .
Sistemi di informazioni creditizie (SIC)Obbligatorio: il finanziatore deve avvisare il consumatore almeno 15 giorni prima della segnalazione.Art. 125 TUB; Codice di deontologia e buona condotta per i SIC; art. 5 del Codice di condotta (Provv. Garante Privacy n. 163/2019).La mancata prova dell’avviso comporta l’illegittimità della segnalazione e consente la cancellazione .

6.4 Procedure di sovraindebitamento (Codice della crisi)

ProceduraDestinatariCaratteristiche principaliVantaggi
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreConsumatori (debiti non professionali)Piano di pagamento presentato tramite OCC e omologato dal giudice. Non è necessario l’accordo dei creditori.Sospensione delle azioni esecutive; falcidia di interessi e sanzioni; protezione della prima casa.
Concordato minoreImprenditori minori, professionisti, start‑upAccordo con i creditori con l’assistenza dell’OCC; richiede l’approvazione della maggioranza per valore.Possibilità di suddividere i creditori in classi; falcidia del capitale; continuità aziendale.
Liquidazione controllataTutti i debitori non fallibiliMessa a disposizione del patrimonio; vendita dei beni da parte del liquidatore; possibile esdebitazione finale.Dopo la liquidazione il debitore può essere liberato dai debiti residui.
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori senza beni né redditi sufficientiProcedura che consente di cancellare tutti i debiti senza pagamento, se il debitore è meritevole.Liberazione totale dai debiti; possibilità di ripartire da zero .

6.5 Tassi di interesse moratorio (D.Lgs. 231/2002)

Periodo di pagamentoDecorrenza interessiTasso di moraMaggiorazioni
30 giorni (termine legale art. 4)Dal giorno successivo alla scadenza senza costituzione in moraTasso di riferimento BCE + 8 puntiNei contratti conclusi prima del 1° gennaio 2013 la maggiorazione era di 7 punti; per prodotti agricoli è prevista un’ulteriore maggiorazione di 4 punti .
Termine pattuito superiore a 30 giorniDal giorno successivo al termine pattuitoTasso di riferimento BCE + 8 puntiDeve essere concordato per iscritto e non può essere manifestamente iniquo.

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è una lettera di messa in mora della banca?
È una comunicazione formale con cui la banca, in qualità di creditore, costituisce il debitore in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. e richiede l’adempimento entro un termine. La lettera fa decorrere gli interessi moratori, interrompe la prescrizione e apre la strada a possibili azioni esecutive.

2. Qual è la differenza tra messa in mora e diffida ad adempiere?
La messa in mora chiede l’adempimento dell’obbligazione e non implica automaticamente la risoluzione del contratto; serve a far decorrere gli interessi e a preparare eventuali azioni esecutive. La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) è un ultimatum che, se non rispettato, comporta la risoluzione del contratto.

3. La banca può revocare il beneficio del termine senza preavviso?
La decadenza dal beneficio del termine richiede che ricorrano i presupposti dell’art. 1186 c.c. (insolvenza, diminuzione delle garanzie) o quelli previsti dall’art. 40 TUB per i mutui fondiari (sette ritardi nel pagamento) . La banca deve dichiarare espressamente la propria volontà; la decadenza non opera automaticamente.

4. Quanto tempo ho per rispondere a una messa in mora?
Il termine è indicato nella lettera e può variare tra 7 e 15 giorni. È consigliabile rispondere tempestivamente: una risposta tardiva può essere considerata acquiescenza.

5. Quando decorrono gli interessi moratori?
Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori decorrono dal giorno della mora . Nelle transazioni commerciali, invece, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sono calcolati al tasso BCE + 8 % .

6. Posso contestare il tasso di interesse richiesto dalla banca?
Sì. Se il tasso supera la soglia anti‑usura o non è stato pattuito per iscritto, la clausola è nulla. Puoi contestare anche la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) e le commissioni illegittime.

7. Cos’è la mora ex re?
È una forma di mora automatica che si verifica senza necessità di intimazione quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato di non voler eseguire l’obbligazione o quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore .

8. La banca può segnalarmi in Centrale Rischi senza preavviso?
Sì, la segnalazione nella Centrale Rischi è un obbligo di interesse pubblico e l’invio del preavviso è solo un obbligo di trasparenza: la sua omissione non invalida la segnalazione . Tuttavia, puoi chiedere il risarcimento del danno per violazione di buona fede.

9. La segnalazione nei SIC può essere cancellata?
Se la banca non ha inviato il preavviso almeno 15 giorni prima o non può dimostrare l’avvenuta notifica (ad esempio mediante PEC, SMS o email), la segnalazione è illegittima e può essere cancellata . Puoi presentare reclamo all’intermediario e, in caso di risposta negativa, ricorso all’ABF.

10. Posso chiedere un piano di rientro?
Sì. Puoi proporre alla banca un piano di rientro con rateizzazione del debito o un saldo e stralcio. È consigliabile farsi assistere da un avvocato per predisporre una proposta realistica e documentata.

11. Che cos’è il piano del consumatore?
È la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi. Consente di presentare al giudice un piano di pagamento senza bisogno del consenso dei creditori. Se il piano è fattibile e il debitore è meritevole, il giudice lo omologa.

12. Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
Consumatori, professionisti, imprenditori minori, start‑up innovative, imprese agricole e qualsiasi altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale . È necessario essere in stato di sovraindebitamento e non aver commesso frodi.

13. Qual è la differenza tra Centrale Rischi e SIC?
La Centrale Rischi della Banca d’Italia è un sistema pubblico che raccoglie dati sull’indebitamento a fini di stabilità finanziaria; la segnalazione è obbligatoria e il preavviso non è condizione di validità . I SIC (es. CRIF) sono banche dati private e il preavviso è necessario; senza di esso la segnalazione è illegittima .

14. Cosa succede se ignoro la messa in mora?
La banca potrà avviare azioni legali: chiedere un decreto ingiuntivo, iscrivere ipoteca, pignorare beni o segnalarvi nei sistemi creditizi. Ignorare l’atto fa perdere la possibilità di negoziare o contestare gli importi.

15. I fideiussori ricevono una messa in mora separata?
Sì. La banca deve notificare la messa in mora anche ai garanti. Se la fideiussione è soggetta all’art. 1957 c.c., il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi . In caso di clausole “a prima richiesta”, occorre verificare se la fideiussione integra un contratto autonomo di garanzia.

16. Il pagamento parziale interrompe la mora?
Il pagamento parziale può essere accettato a titolo di acconto; tuttavia, finché l’obbligazione non è integralmente estinta, il debitore rimane in mora e gli interessi continuano a maturare.

17. Posso sospendere l’esecuzione forzata?
Sì, è possibile chiedere la sospensione del titolo esecutivo al giudice in presenza di gravi motivi. Inoltre, l’avvio di una procedura di sovraindebitamento sospende le esecuzioni in corso.

18. Cos’è l’abuso del diritto della banca?
Si verifica quando la banca esercita un diritto (ad esempio, la decadenza dal termine) in modo contrario ai principi di buona fede e correttezza. La giurisprudenza considera abusiva la decadenza se il debitore ha ritardato i pagamenti per cause eccezionali e ha poi ripreso a pagare .

19. Quali documenti devo fornire all’avvocato?
Contratto di finanziamento o mutuo, piani di ammortamento, estratti conto, lettere ricevute (messa in mora, preavviso di segnalazione), eventuali comunicazioni con la banca, documenti reddituali e patrimoniali.

20. Quanto tempo resta la segnalazione in CR e SIC?
Nella CR la posizione rimane per 36 mesi dal momento della regolarizzazione del rapporto. Nei SIC, il dato negativo permane per 36 mesi dalla regolarizzazione ma può essere cancellato prima se la segnalazione è illegittima.

21. Posso invocare la forza maggiore per non pagare?
Sì, purché si tratti di eventi straordinari e imprevedibili che rendano impossibile l’adempimento. L’art. 1218 c.c. esonera il debitore se prova che il ritardo o l’inadempimento è determinato da causa non imputabile. Esempi sono la perdita del lavoro, una grave malattia, calamità naturali o misure restrittive che impediscono l’attività economica. È necessario documentare tali cause (certificati medici, lettere di licenziamento, provvedimenti normativi). La banca è tenuta a valutare la richiesta e, se ricorrono i presupposti, può concedere una sospensione o una moratoria.

22. Cosa sono gli interessi anatocistici e come si contestano?
Gli interessi anatocistici derivano dalla capitalizzazione degli interessi scaduti, ossia dal calcolo degli interessi sugli interessi. Il codice civile (art. 1283) vieta l’anatocismo salvo patto posteriore alla scadenza e per periodi non inferiori a sei mesi. Nella prassi bancaria, gli interessi vengono spesso capitalizzati trimestralmente senza reciprocità. Per contestarli bisogna esaminare il contratto e gli estratti conto, verificare se la clausola è stata approvata specificamente e se rispetta la delibera CICR. Una consulenza tecnica può quantificare l’indebito e permettere di chiedere la restituzione delle somme o la riduzione del saldo.

23. Il creditore può segnalare un debito contestato?
In linea di principio, la banca può segnalare un debito anche se il debitore l’ha contestato; tuttavia è tenuta a indicare nelle banche dati che il credito è oggetto di contestazione giudiziale o extragiudiziale. Il Garante per la privacy e l’ABF hanno più volte sanzionato gli istituti che omettono questa informazione. Se la segnalazione omette la dicitura “credito contestato”, il debitore può chiedere la rettifica o la cancellazione e il risarcimento del danno per la perdita di reputazione creditizia.

24. Quali sono i miei diritti se il debito è ceduto a una società di recupero?
La cessione del credito deve essere notificata al debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c. mediante PEC, raccomandata o notifica pubblica. Fino a quando non riceve la notifica, il debitore può continuare a pagare la banca liberandosi del debito. Dopo la notifica, ha il diritto di conoscere l’ammontare del credito al momento della cessione, di richiedere i documenti e di trattare con il nuovo creditore. Le società di recupero acquistano i crediti a prezzi ridotti e spesso sono disponibili a un saldo e stralcio. È consigliabile formalizzare ogni accordo per iscritto e verificare la legittimazione della società.

25. Come funziona la mediazione con la banca?
La mediazione civile, disciplinata dal d.lgs. 28/2010, è un procedimento alternativo al giudizio. Per le controversie bancarie (mutui, finanziamenti, contratti assicurativi) è condizione di procedibilità della causa. Si presenta un’istanza presso un organismo di mediazione; viene nominato un mediatore che convoca le parti per cercare un accordo. La banca può proporre una riduzione del debito o una rimodulazione delle condizioni. Se l’accordo viene raggiunto, ha efficacia di titolo esecutivo. Se fallisce, il verbale negativo consente di proseguire l’azione in tribunale. Il vantaggio è la rapidità (60–90 giorni) e il costo contenuto.

26. Cosa succede se la banca commette un errore nei conteggi?
La banca è obbligata a fornire conteggi corretti e trasparenti. Se riscontri errori (ad esempio somme già pagate incluse nuovamente, applicazione di tassi errati, anatocismo), devi contestarli per iscritto e chiedere la rettifica. Se la banca non risponde o conferma l’errore, puoi promuovere un’azione di accertamento negativo del credito o presentare reclamo all’ABF. Un perito di parte può elaborare un nuovo piano di ammortamento e dimostrare l’entità dell’errore. La richiesta di rettifica sospende i termini di pagamento fino alla chiarificazione.

27. Il pagamento di una rata in ritardo incide sulla segnalazione?
Per la Centrale Rischi, il ritardo diventa rilevante quando supera 90 giorni consecutivi o quando la banca classifica il cliente in “sofferenza”. Piccoli ritardi di pochi giorni non comportano segnalazioni negative. Tuttavia, nella Centrale Rischi vengono registrate anche le esposizioni in bonis; un ritardo ripetuto può aggravare la posizione. Nei SIC, un ritardo superiore a 30–60 giorni può determinare l’iscrizione come “ritardato pagatore”. È importante contattare subito la banca per regolarizzare la posizione ed evitare la segnalazione.

28. Posso trasferire il mutuo a un’altra banca durante la messa in mora?
La surroga (o portabilità) del mutuo è possibile ai sensi dell’art. 8 della L. 40/2007 (decreto Bersani) e consente di trasferire il finanziamento presso un’altra banca senza spese. Tuttavia, se si è in mora o si è ricevuta la decadenza dal beneficio del termine, la nuova banca difficilmente accetterà la surroga. È consigliabile regolarizzare i pagamenti o definire un accordo prima di richiedere la portabilità. L’assistenza di un professionista può aiutare a negoziare con l’istituto originario la rinuncia alla decadenza.

29. Quali sono le spese legali per difendersi?
I costi dipendono dalla complessità della controversia e dal valore del debito. Una consulenza preliminare con l’Avv. Monardo consente di ottenere un preventivo trasparente. Le procedure stragiudiziali (mediazione, negoziazione assistita, ricorso all’ABF) hanno costi contenuti (ad esempio il contributo unificato per il ricorso ABF è di circa 20 €). Le azioni giudiziali implicano maggiori spese, ma il giudice può condannare la banca al rimborso delle spese se la pretesa è infondata. Inoltre, chi ha redditi modesti può accedere al patrocinio a spese dello Stato.

30. È possibile ottenere la cancellazione di un’ipoteca iscritta a seguito di messa in mora?
Sì. L’iscrizione ipotecaria è un atto conservativo che tutela la banca ma non costituisce esecuzione forzata. Se il debito viene regolarizzato o se la messa in mora è illegittima, è possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca. Si può promuovere un’azione di accertamento per far dichiarare la nullità del titolo, oppure negoziare con la banca la liberazione dell’ipoteca in cambio del pagamento di una somma ridotta. La cancellazione va trascritta nei registri immobiliari e richiede l’intervento del notaio.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio di calcolo degli interessi dopo la messa in mora

Immaginiamo un prestito personale con capitale residuo di 20.000 €. La banca invia una messa in mora il 1º febbraio 2025 richiedendo il pagamento entro 10 giorni. Il tasso di interesse contrattuale è del 6 % annuo. Il debitore paga il 1º aprile 2025. Calcoliamo gli interessi di mora dovuti:

  • Durata della mora: dal 11 febbraio (giorno successivo alla scadenza) al 1º aprile = 50 giorni.
  • Interesse giornaliero (tasso del 6 % su 20.000 €): 20.000 € × 6 % = 1.200 € annui; 1.200/365 ≈ 3,29 €/giorno.
  • Interessi moratori: 3,29 € × 50 = 164,50 €.

Se nel contratto è previsto un tasso di mora superiore (es. 8 %) o se si applica il D.Lgs. 231/2002 (per transazioni commerciali), il calcolo va adeguato al tasso legale di mora (BCE + 8 %). Supponendo un tasso BCE del 4,15 % (luglio 2025), il tasso di mora sarebbe 4,15 + 8 = 12,15 %. L’interesse annuo diventerebbe 20.000 € × 12,15 % = 2.430 €, e l’interesse giornaliero 6,66 €; per 50 giorni l’importo di mora sarebbe 333 €. Questo dimostra quanto sia importante verificare il tasso applicabile.

8.2 Esempio di decadenza dal beneficio del termine

Una coppia ha stipulato un mutuo fondiario da 150.000 € con rata mensile di 700 €. A causa di difficoltà economiche, i coniugi saltano cinque rate tra marzo e luglio 2025 (tutte pagate entro 60 giorni dal termine). La banca invia una messa in mora e dichiara la decadenza dal beneficio del termine, chiedendo il pagamento immediato del debito residuo (140.000 €). Secondo l’art. 40 TUB, la banca può risolvere il mutuo solo dopo sette ritardi superiori a 30 giorni . Poiché i ritardi sono stati cinque, la decadenza è illegittima. I debitori, assistiti dall’Avv. Monardo, contestano la dichiarazione e propongono un piano di rientro. La banca accetta di sospendere la procedura e rinegozia il mutuo prolungando la durata e riducendo la rata a 600 €.

8.3 Esempio di segnalazione nei SIC

Un imprenditore individuale ha un’esposizione di 10.000 € con la banca. Il 5 aprile 2025 riceve una lettera di messa in mora. Il 10 maggio 2025 la banca lo segnala al CRIF come “sofferenza” senza avergli inviato il preavviso previsto dalla normativa. L’imprenditore scopre la segnalazione quando chiede un nuovo finanziamento. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo presenta reclamo alla banca allegando la prova dell’omissione del preavviso. La banca non risponde; quindi viene presentato ricorso all’ABF. Il Collegio di Milano, applicando il principio secondo cui l’assenza di preavviso rende illegittima la segnalazione nei SIC , dispone la cancellazione del dato e condanna la banca al risarcimento delle spese.

8.4 Esempio di procedura di sovraindebitamento

Una lavoratrice autonoma con debiti personali (carte di credito, prestiti) per 60.000 € e un reddito mensile di 1.500 € non è più in grado di sostenere tutte le rate. Dopo aver ricevuto diverse lettere di messa in mora, si rivolge all’Avv. Monardo. Viene predisposta una ristrutturazione dei debiti del consumatore con l’ausilio dell’OCC. Il piano prevede il pagamento di 300 € al mese per cinque anni, la vendita di un’auto di proprietà per 10.000 € e la falcidia del 50 % del capitale. Il tribunale omologa il piano. Le azioni esecutive sono sospese e, al termine, la lavoratrice sarà liberata dal debito residuo. Questo esempio dimostra come l’attivazione tempestiva delle procedure di sovraindebitamento possa risolvere situazioni apparentemente senza via d’uscita.

8.5 Esempio di tutela del fideiussore

Un imprenditore stipula un finanziamento di 80.000 € con garanzia fideiussoria prestata dal fratello. Dopo alcuni anni, l’attività dell’imprenditore subisce un calo e le rate vengono pagate con ritardo. La banca invia una messa in mora sia al debitore principale sia al fideiussore, minacciando l’escussione immediata. L’Avv. Monardo analizza la fideiussione e scopre che contiene le clausole standard ABI (rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estensione a tutte le obbligazioni future, reviviscenza dell’obbligazione). Tali clausole sono state dichiarate nulle dall’Antitrust in quanto restrittive della concorrenza. Inoltre, la banca non ha agito giudizialmente entro sei mesi dall’inadempimento, violando l’art. 1957 c.c. . Sulla base di queste eccezioni, il fideiussore invia una contestazione e chiede la liberazione dalla garanzia. La banca, temendo la nullità della fideiussione, accetta un accordo: concede al debitore principale una dilazione e rinuncia ad agire contro il garante. Questo caso mostra l’importanza di verificare le fideiussioni e di far valere le nullità per proteggere i garanti.

8.6 Esempio di accordo stragiudiziale con società cessionaria

Un dipendente pubblico ha un debito di 25.000 € con una banca per un prestito personale. A seguito di ritardi nei pagamenti, il credito viene ceduto a una società di recupero crediti. La società invia una messa in mora chiedendo il pagamento immediato di 30.000 € (capitale più interessi e spese). L’Avv. Monardo richiede la documentazione comprovante la cessione e i conteggi dettagliati. Dai documenti emerge che la società ha acquistato il credito per 10.000 €. Si avvia una trattativa stragiudiziale proponendo un saldo e stralcio di 12.000 €. La società accetta, preferendo incassare subito piuttosto che avviare una lunga causa. Il debitore ottiene un risparmio del 60 % rispetto alla somma richiesta. Questa simulazione evidenzia come conoscere il valore di cessione e negoziare con la società cessionaria possa portare a una soluzione vantaggiosa.

Conclusione

Ricevere una lettera di messa in mora della banca è un momento delicato che può segnare l’inizio di una spirale di problematiche: interessi moratori elevati, decadenza dal beneficio del termine, segnalazioni negative nei sistemi di informazioni creditizie, procedimenti esecutivi. Tuttavia, la normativa italiana offre strumenti di tutela importanti. Il debitore informato può:

  • comprendere le regole della costituzione in mora e contestare eventuali vizi formali o sostanziali;
  • vigilare sul rispetto dei presupposti della decadenza e invocare la buona fede per contrastare gli abusi ;
  • difendersi dalle segnalazioni illegittime nei SIC e chiedere il risarcimento per mancato preavviso ;
  • accedere alle procedure di sovraindebitamento per ristrutturare o estinguere i debiti ;
  • negoziare con la banca piani di rientro o saldo e stralcio che consentano di recuperare equilibrio finanziario.

La tempestività è decisiva: una risposta adeguata entro i termini, l’analisi accurata del contratto e dei conteggi, l’assistenza di professionisti specializzati possono fare la differenza tra la perdita del patrimonio e la protezione dei propri diritti. In questo scenario l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare rappresentano un punto di riferimento autorevole: come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, offre al debitore una difesa completa e integrata. Lo studio si occupa di analizzare gli atti, predisporre ricorsi e opposizioni, trattare con le banche, attivare procedure stragiudiziali e giudiziali, elaborare piani di rientro sostenibili e gestire le procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione.

Agire da soli o rimandare può aggravare la situazione. Affidarsi a professionisti specializzati permette di trasformare un momento di crisi in un’opportunità di rilancio.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!