Spedizioniere aereo con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione: perché questo tema è urgente

Negli ultimi anni numerose società di spedizioni aeree si sono trovate in difficoltà a causa della crisi economica, della volatilità dei costi del carburante e dei ritardi nei pagamenti dei clienti. La natura “time–critical” di tali attività comporta la necessità di sostenere costi anticipati per carburante, aeroportuali e doganali. Di fronte a flussi finanziari in calo, l’accumulo di debiti fiscali, previdenziali e bancari può diventare un serio rischio: il mancato pagamento di imposte e contributi può generare cartelle esattoriali, mentre l’esposizione con le banche può causare pignoramenti di conti correnti e la revoca di fidi. Negli ultimi mesi, la giurisprudenza di legittimità si è espressa con sentenze che rafforzano il potere dell’Agente della riscossione di agire direttamente sui conti correnti (art. 72‑bis del DPR 602/1973) , fissando un termine di 60 giorni per la custodia delle somme maturate prima della notifica e prevedendo il pagamento alle scadenze per le somme future. Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, una nuova forma di definizione agevolata che consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 senza sanzioni né interessi .

In questo contesto, agire tempestivamente è fondamentale. L’imprenditore deve conoscere i propri diritti e le possibili soluzioni per evitare che il Fisco blocchi il proprio conto corrente, che l’INPS pignori gli stipendi dei dipendenti o che le banche revochino i fidi. Spesso si pensa erroneamente che un saldo negativo sul conto impedisca l’esecuzione: la Corte di Cassazione, con una recente decisione (sent. n. 28520/2025), ha chiarito che il pignoramento ex art. 72‑bis si estende anche alle somme future accreditate entro sessanta giorni . La mancata consapevolezza delle normative può dunque comportare la perdita di liquidità necessaria per continuare l’attività.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Il debitore non è solo di fronte al Fisco, all’INPS o alle banche. Può contare su professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista ed esercita su tutto il territorio nazionale in materia di diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano in sinergia per proporre soluzioni concrete. L’avvocato è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • abilitato a rappresentare i contribuenti in Cassazione e negli altri gradi di giudizio.

Grazie all’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza nelle seguenti attività:

  1. Analisi personalizzata degli atti: verifica della regolarità della cartella, della notifica e della motivazione (art. 7 Statuto del contribuente), identificazione di eventuali vizi.
  2. Ricorsi e opposizioni: redazione di ricorsi presso le commissioni tributarie e il giudice dell’esecuzione, impugnazione di pignoramenti ex art. 72‑bis e opposizione a sanzioni e interessi.
  3. Sospensioni e istanze di rateizzazione: richiesta di sospensione dell’esecuzione e redazione di piani di pagamento dilazionati presso l’Agenzia Entrate‑Riscossione o l’INPS.
  4. Trattative stragiudiziali: negoziazioni con banche e istituti finanziari per la ristrutturazione del debito, riduzione degli interessi e accordi di transazione.
  5. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali della crisi: accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), agli accordi di ristrutturazione, ai piani del consumatore e alla esdebitazione previsti dalla Legge 3/2012.

Se sei titolare o amministratore di una società di spedizioni aeree e ti trovi in difficoltà con i debiti, non aspettare che le banche blocchino i conti o che il Fisco proceda con i pignoramenti. L’assistenza tempestiva può fare la differenza.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Le fonti normative principali

L’ordinamento italiano prevede numerosi strumenti per la riscossione dei tributi e la tutela dei diritti del debitore. Di seguito sono riportate le norme più rilevanti per le società di spedizioni aeree con debiti:

Norma/ProvvedimentoContenuto essenzialeRiferimento e aggiornamenti
DPR 602/1973, art. 72‑bis (pignoramento dei crediti verso terzi)Autorizza l’Agente della riscossione a ordinare al terzo debitore (es. banca) di pagare direttamente l’importo dovuto nel limite del credito, entro 60 giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per le somme future . Questa procedura è eccezionale rispetto al pignoramento ordinario (artt. 543 ss. c.p.c.) ed è stata confermata dalla Cassazione n. 28520/2025.Modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e dalla Legge 197/2022; vigente al 09/02/2026.
DPR 602/1973, art. 72‑ter (limiti di pignorabilità)Prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura ridotta: un decimo per importi fino a 500 €, un settimo per importi tra 501 e 5.000 € e un quinto per importi superiori a 5.000 € . Rimane impignorabile l’ultimo stipendio o pensione e valgono i limiti dell’art. 545 c.p.c.Modificato dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 83/2015; vigente al 09/02/2026.
Art. 545 c.p.c. (pignorabilità di stipendi e pensioni)Stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione o altre indennità non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al valore dell’assegno sociale aumentato della metà; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto .Aggiornato con D.L. 83/2015 e successive modifiche.
Legge 3/2012 (gestione della crisi da sovraindebitamento)Permette ai debitori non fallibili di proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore per ristrutturare i debiti. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come la situazione di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio che rende il debitore incapace di adempiere regolarmente . L’art. 7 prevede che la proposta deve garantire il pagamento dei crediti impignorabili e non può essere ammessa se il debitore ha già beneficiato di procedure simili nei cinque anni precedenti .Modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) e dal D.Lgs. 83/2022.
D.L. 118/2021 convertito in Legge 147/2021composizione negoziataIntroduce la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, una procedura volontaria e stragiudiziale per imprese in difficoltà. L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica della Camera di Commercio e viene affiancato da un esperto indipendente. La procedura mira a negoziare con i creditori accordi di ristrutturazione; prevede costi di segreteria (circa 252 €) .Vigente e coordinato con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).
Legge 212/2000 (“Statuto del contribuente”)Garantisce i diritti del contribuente: obbligo di motivazione degli atti, trasparenza, contraddittorio anticipato e tutela del principio di parità delle parti. La giurisprudenza sottolinea che il contribuente deve avere effettiva possibilità di difendersi e che l’equilibrio con l’Amministrazione finanziaria deve essere garantito .Riformato dalle leggi 130/2022 e 111/2023; vigente al 09/02/2026.
D.Lgs. 546/1992 (processo tributario)Disciplina il processo tributario. Le ultime riforme (Legge 111/2023 e D.Lgs. 220/2023) hanno rafforzato i diritti del contribuente, introducendo il contraddittorio obbligatorio e aumentando i termini per l’impugnazione degli atti.Vigente al 09/02/2026.
Legge di Bilancio 2026 (Legge 197/2025)Ha introdotto la rottamazione‑quinquies: definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026 e possibilità di pagamento in 54 rate bimestrali con interesse al 3% .In vigore dal 1° gennaio 2026.
Legge 197/2022 (“Rottamazione‑quater”)Prevede che i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possano essere estinti senza interessi, sanzioni e aggio, pagando solo capitale e spese . Prevede il pagamento in un’unica soluzione o in 18 rate e tolleranza di 5 giorni .Ancora in vigore per le rate residue.

2. Principi costituzionali e tutela del contribuente

L’azione di riscossione deve rispettare i principi costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa (artt. 3, 24 e 111 Cost.). La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno ribadito che il contribuente ha diritto a un processo equo e che le procedure esecutive devono essere proporzionate e non arbitrarie. La dottrina mette in luce che la riscossione mediante pignoramento ex art. 72‑bis, caratterizzata da un procedimento amministrativo rapido e senza giudice, costituisce una deroga al processo di esecuzione ordinario e, proprio per questo, deve essere interpretata restrittivamente . La Corte Costituzionale, con ordinanza 28/11/2008 n. 393, ha ritenuto compatibile l’art. 72‑bis con la Costituzione purché il contribuente mantenga la possibilità di contestare l’atto e di far valere i propri diritti.

L’art. 7 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e indicare le norme su cui si basano. La jurisprudenza recente ricorda che la parità delle parti e il contraddittorio sono principi fondamentali del processo tributario . Le riforme del 2023 hanno introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo per molti tipi di accertamenti; se non viene rispettato, il contribuente può fare ricorso e ottenere l’annullamento dell’atto.

3. Sentenze di riferimento

Per dare valore pratico all’articolo, è opportuno menzionare alcune delle sentenze più recenti in materia di pignoramenti, rottamazioni e sovraindebitamento:

  1. Cassazione civile, sez. III, sent. n. 28520 del 27 ottobre 2025 – ha stabilito che il pignoramento speciale ex art. 72‑bis si estende alle somme accreditate sul conto corrente entro 60 giorni dalla notifica e che la banca assume il ruolo di custode, dovendo versare le somme all’Agente della riscossione . La decisione ribalta il precedente orientamento secondo cui il pignoramento non avrebbe effetto sui saldi negativi.
  2. Tribunale di Sulmona, ord. 20 marzo 2013 – ha chiarito che nel caso di conti cointestati il pignoramento ex art. 72‑bis può colpire solo la quota del debitore e deve rispettare i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter .
  3. Tribunale di Savona, ord. 2 gennaio 2014 – ha affermato che la natura privilegiata del rateo pensionistico sussiste anche quando la pensione è accreditata su un conto corrente, a condizione che la somma sia immediatamente riconoscibile e non si confonda con altre voci .
  4. Corte di Cassazione, sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 – in tema di esdebitazione ha stabilito che il beneficio può essere concesso solo se il debitore è meritevole e non ha compiuto atti in frode ai creditori; la corte ha precisato che i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 14‑ter ss. della Legge 3/2012 devono essere rigorosamente verificati.
  5. Legge di Bilancio 2026 – prevede la rottamazione‑quinquies, definizione agevolata dei carichi affidati tra il 2000 e il 2023 , e modifica i termini della rottamazione‑quater differendo alcune scadenze .

L’analisi di queste pronunce consente di comprendere l’indirizzo attuale della giurisprudenza, evidenziando una tendenza a tutelare l’efficacia dell’azione di riscossione e, allo stesso tempo, a garantire al debitore strumenti di difesa e misure agevolative.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di riscossione

Ricevere un atto di pignoramento o una cartella esattoriale può spaventare. Di seguito viene illustrato il percorso da seguire per non commettere errori e per difendersi in modo efficace.

1. Verifica della regolarità della notifica e della motivazione

  1. Controllo della notifica: l’atto deve essere notificato secondo le regole del Codice di procedura civile e delle norme speciali. Verificare la data di notifica (tramite ufficiale giudiziario o raccomandata A/R), la corretta indicazione della residenza della società e l’integrità della PEC, se utilizzata.
  2. Controllo della motivazione: ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’atto deve riportare le norme violate, le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni, l’indicazione del responsabile del procedimento e le informazioni sui mezzi di ricorso . L’assenza di motivazione può comportare la nullità dell’atto.
  3. Termini di impugnazione: per le cartelle di pagamento il termine è di 60 giorni dalla notifica; per gli atti dell’Agente della riscossione, come l’intimazione di pagamento, il termine può variare (40 giorni). Con le riforme del 2023, il termine per opporsi a un pignoramento presso terzi è stato elevato a 60 giorni in linea con la durata del pignoramento ex art. 72‑bis, così come si deduce dalle modifiche all’art. 548 c.p.c.

2. Valutazione della posizione debitoria e scelta della strategia

Ogni situazione è diversa: ci sono imprese che hanno accumulato debiti prevalentemente fiscali, altre con esposizioni bancarie e previdenziali. Dopo aver analizzato le cartelle e la documentazione, lo staff dell’Avv. Monardo elabora una strategia in base a questi fattori:

  • Ammontare complessivo del debito e composizione (imposte, contributi, sanzioni, interessi, spese)
  • Presenza di garanzie ipotecarie o privilegiate (es. ipoteche su aeromobili o immobili, pegni)
  • Esistenza di procedure esecutive pendenti (pignoramento di conti correnti, crediti verso clienti, fidi bancari revocati)
  • Liquidità e possibilità di generare flussi di cassa
  • Meritevolezza del debitore (assenza di frodi, correttezza contabile)

Sulla base di questi elementi si può optare per:

  1. Impugnazione dell’atto: contestazione della regolarità del pignoramento o della cartella per vizi formali o sostanziali. Ad esempio, se l’atto è stato notificato fuori termine, se mancano le firme, se non sono rispettati i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 72‑ter .
  2. Richiesta di rateizzazione o definizione agevolata: presentazione della domanda di rottamazione‑quater o rottamazione‑quinquies (vedi sezione dedicata). È fondamentale rispettare i termini previsti e allegare la documentazione necessaria.
  3. Accordo con i creditori e composizione negoziata: accesso alla procedura di composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021, che consente di ristrutturare i debiti con l’assistenza di un esperto indipendente .
  4. Accordo di ristrutturazione dei debiti o piano del consumatore: previsto dalla Legge 3/2012 per i soggetti non fallibili; consente di proporre un piano di pagamento che può prevedere stralci, rinunce e rinegoziazioni .

3. Richiesta di sospensione e tutela del patrimonio

Quando viene notificato un atto di pignoramento ex art. 72‑bis, la banca è obbligata a custodire le somme presenti sul conto e a versarle all’Agente della riscossione nel termine di 60 giorni . Per evitare il blocco totale dei fondi e garantire la continuità aziendale è possibile:

  1. Richiedere la sospensione amministrativa: presentando una istanza di sospensione all’Agenzia Entrate‑Riscossione, allegando motivazioni e documenti che dimostrino l’illegittimità o l’inopportunità dell’atto (es. cartella prescritta, importo errato, avviso non motivato). L’agente può sospendere l’esecuzione in attesa di verifica.
  2. Ricorso al giudice dell’esecuzione: depositare un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) presso il Tribunale competente. In caso di pignoramento ex art. 72‑bis, l’opposizione va proposta entro 20 giorni dal pignoramento o, secondo alcuni, entro 60 giorni in applicazione analogica dei nuovi termini; si può chiedere la sospensione dell’efficacia del pignoramento.
  3. Richiesta di riduzione del pignoramento: ai sensi dell’art. 545 c.p.c., è possibile chiedere al giudice la riduzione della quota pignorata in caso di esigenze di sostentamento o di continuità aziendale (es. pagamento degli stipendi). La Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di ridurre il pignoramento per evitare danni irreparabili alla società.

4. Rapporti con l’INPS e pignoramento di contributi

L’INPS può agire per il recupero di contributi previdenziali non versati sia tramite cartella esattoriale sia mediante pignoramento presso terzi (es. crediti verso clienti o somme dovute dallo Stato). I principali aspetti da considerare sono:

  1. Limiti di pignorabilità delle prestazioni previdenziali: gli importi erogati a titolo di pensione o indennità hanno una protezione rafforzata. Secondo l’art. 545 c.p.c. e le circolari INPS, la pensione è impignorabile fino all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto . Alcune prestazioni (maternità, malattia, NASpI) sono totalmente o parzialmente impignorabili.
  2. Pignoramento di stipendi e TFR dei dipendenti: l’INPS, come gli altri creditori, può pignorare le somme dovute dalla società ai propri dipendenti. Tuttavia, l’art. 72‑ter del DPR 602/1973 impone limiti più ridotti per il Fisco: un decimo per gli importi fino a 500 €, un settimo per importi fino a 5.000 € e un quinto oltre tale soglia . È necessario vigilare che l’atto rispetti tali limiti.
  3. Rateizzazione dei contributi: la normativa INPS consente la rateizzazione dei contributi non pagati, con possibilità di sospensione del DURC durante il pagamento. È importante richiedere la dilazione entro i termini e allegare la situazione finanziaria della società.

Difese e strategie legali

1. Impugnazione degli atti per vizi formali e sostanziali

La prima forma di difesa è l’impugnazione dell’atto di riscossione quando presenta vizi che ne determinano la nullità o l’annullabilità. Tra i principali vizi da eccepire:

  1. Mancata motivazione (art. 7, L. 212/2000): l’atto che non indica gli elementi essenziali del credito, le norme violate o il calcolo degli interessi è nullo . La Cassazione ha ribadito che la motivazione deve essere completa e permettere al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa.
  2. Notifica irregolare: la notifica eseguita a soggetti non legittimati (es. portiere senza delega), in luoghi diversi dalla sede o con indirizzi errati, comporta la nullità. L’uso della PEC è valido solo se l’indirizzo risulta nell’elenco INI‑PEC. È possibile richiedere la prova della notifica.
  3. Prescrizione del credito: i tributi si prescrivono in termini variabili (ad esempio, 10 anni per imposte dirette, 5 anni per contributi INPS). Se il credito è prescritto, l’atto è illegittimo e può essere annullato.
  4. Decadenza: per alcune imposte (es. IVA, IRAP) l’Amministrazione deve notificare l’avviso di accertamento entro termini perentori (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). La decadenza si applica anche per la notifica delle cartelle.
  5. Violazione del principio del contraddittorio: se la legge impone il contraddittorio preventivo (es. per accertamenti per adesione, questioni doganali), la mancata convocazione rende nullo l’atto. La giurisprudenza sta estendendo l’obbligo di contraddittorio per garantire la parità delle parti .
  6. Vizi del pignoramento ex art. 72‑bis: l’atto deve contenere la precisa indicazione della somma dovuta, l’ordine al terzo di pagare, la citazione degli articoli applicati. Se manca uno di questi elementi o se l’importo supera il limite pignorabile, l’atto può essere impugnato.

2. Richiesta di annullamento o sospensione in autotutela

L’Agente della riscossione e l’ente creditore possono intervenire in autotutela annullando o sospendendo l’atto illegittimo. È consigliabile inviare una richiesta motivata con:

  • Copia dell’atto contestato e prova della notifica;
  • Descrizione dei vizi riscontrati (mancanza di motivazione, prescrizione, ecc.);
  • Eventuale documentazione a supporto (estratti di ruolo, precedenti decisioni, certificazioni).

L’ente ha l’obbligo di rispondere motivando l’accoglimento o il rigetto. In caso di rigetto è possibile ricorrere al giudice tributario o all’autorità giudiziaria ordinaria, a seconda della natura dell’atto.

3. Rateizzazione e piani di rientro

Per le imprese che non possono pagare in un’unica soluzione è disponibile la rateizzazione. Le condizioni variano in base all’importo e al tipo di debito:

  • Agenzia Entrate‑Riscossione: fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a 120 mila €; possibilità di 120 rate (10 anni) per debiti superiori o per contribuenti in comprovata difficoltà. Per i debiti derivanti da ruoli rottamati, la rateizzazione si applica solo se non si è decaduti.
  • INPS: prevede fino a 60 rate mensili con interesse legale. La domanda deve essere presentata prima della notifica dell’avviso di addebito esecutivo per evitare sanzioni.
  • Banche: nei confronti delle banche si possono negoziare piani di rientro attraverso accordi transattivi o rinegoziazioni dei mutui. L’ausilio di un professionista aiuta a dimostrare la sostenibilità del piano.

Quando si concorda una rateizzazione bisogna rispettare fedelmente i pagamenti. Il mancato versamento di due rate (anche non consecutive) fa decadere dal beneficio e riattiva l’azione di riscossione.

4. Definizioni agevolate: rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies

Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)

La Definizione agevolata – nota anche come rottamazione‑quater – consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 senza versare sanzioni, interessi di mora e aggio. Resta dovuto soltanto il capitale e le spese di riscossione . I punti principali:

  • Domanda di adesione: va presentata entro il termine fissato (scaduto il 30 aprile 2023 per la prima adesione). Coloro che non hanno pagato le rate 2024 possono richiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 .
  • Modalità di pagamento: unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o fino a 18 rate in 5 anni. Le prime due rate corrispondono al 10% del debito, le altre sono di pari importo. Gli interessi sul pagamento rateale sono al 2% annuo .
  • Tolleranza: è prevista una tolleranza di 5 giorni; il pagamento entro tale termine è considerato tempestivo .
  • Efficacia: una volta presentata la domanda, l’Agente della riscossione invia una Comunicazione delle somme dovute indicando l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento . Durante l’attesa non vengono avviate nuove procedure esecutive e non si considerano inadempimenti ai fini del DURC .

Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, ampliando la definizione agevolata ai debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Caratteristiche principali:

  • Domanda entro il 30 aprile 2026: il debitore deve presentare la domanda attraverso il sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione, indicando le cartelle che intende definire. È possibile delegare la presentazione al proprio consulente.
  • Pagamento: si può scegliere l’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o un piano in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% annuo . Il mancato pagamento di una rata o di due rate anche non consecutive comporta la perdita del beneficio .
  • Ambito: riguarda imposte dichiarate e contributi INPS, ma non i debiti da accertamento; è quindi ideale per le imprese che hanno debiti iscritti a ruolo.
  • Effetti: elimina sanzioni, interessi di mora e aggio; restano dovute le spese esecutive. Nei casi di contenzioso pendente, il contribuente deve rinunciare al contenzioso .

Presentare la domanda di rottamazione richiede attenzione: occorre indicare correttamente i carichi, verificare eventuali prescrizioni e consultare la banca dati dell’Agenzia. L’assistenza di un professionista è utile per evitare errori che potrebbero far perdere il beneficio.

5. Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata

Quando l’impresa è sovraindebitata ma ha potenzialità di ripresa, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la composizione negoziata sono strumenti efficaci.

Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 prevede tre strumenti:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7 ss.): il debitore presenta all’OCC una proposta di accordo da sottoporre ai creditori. Deve indicare le cause dell’indebitamento, l’elenco dei crediti e garantire il pagamento dei crediti impignorabili (es. crediti alimentari). Il piano può prevedere la falcidia dei crediti chirografari e la dilazione di quelli privilegiati .
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale (ma può essere utilizzato dai soci di società di persone). Non richiede l’approvazione dei creditori ma è soggetto all’omologazione del giudice. Il piano deve garantire una soddisfazione minima dei creditori e prevedere l’eventuale cessione di beni.
  3. Liquidazione controllata (art. 14‑ter): quando non è possibile un accordo, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata; vengono liquidati i beni, il ricavato distribuito ai creditori e, decorso un periodo, il debitore può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). La recente giurisprudenza ha precisato che il beneficio della esdebitazione è concesso solo in presenza dei requisiti di meritevolezza e correttezza nella gestione .

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 e D.Lgs. 14/2019)

Questa procedura, introdotta dal D.L. 118/2021 e confluita nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), permette alle imprese in difficoltà di trovare un accordo con i creditori prima che la crisi diventi irreversibile. Le caratteristiche:

  • Procedura volontaria e extragiudiziale: l’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma telematica della Camera di Commercio; la procedura può essere richiesta da società di capitali o di persone, incluse le società di spedizioni aeree .
  • Ruolo dell’esperto: nominato dal tribunale su proposta della Camera di Commercio, l’esperto assiste l’imprenditore e i creditori nella ricerca di una soluzione (accordo di ristrutturazione, convenzione moratoria, piano di risanamento).
  • Misure protettive: possono essere richieste al tribunale per sospendere temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori. Tale sospensione aiuta a negoziare senza la pressione dei pignoramenti.
  • Costi e tempi: il costo di segreteria è di 252 € oltre 16 € di bollo ; la procedura dura in genere 6–12 mesi e si conclude con un accordo o, se fallisce, con l’avvio di altre procedure concorsuali.

6. Strumenti di protezione del patrimonio e negoziazione bancaria

Oltre alle misure previste dalla legge, esistono strategie per salvaguardare il patrimonio aziendale:

  1. Segregazione dei conti: tenere separati i conti destinati a spese operative da quelli in cui confluiscono gli incassi riduce il rischio di blocco totale. È opportuno utilizzare conti di tesoreria e anticipi su fatture.
  2. Utilizzo di fiduciarie e contratti di escrow: per determinate operazioni (es. pagamento di fornitori strategici) si può utilizzare un conto escrow gestito da un intermediario che garantisce la corretta destinazione delle somme.
  3. Rinegoziazione dei contratti bancari: molte banche accettano di rinegoziare i termini di rientro e i tassi se il debitore presenta un piano realistico. L’intervento di un professionista può facilitare la comunicazione e ridurre la rischiosità percepita.
  4. Verifica delle clausole contrattuali: alcune clausole bancarie, come la risoluzione anticipata o la commissione di massimo scoperto, possono essere illegittime se sproporzionate. L’Avv. Monardo effettua un’analisi dei contratti per individuare eventuali violazioni e richiedere la riduzione degli oneri.

7. Ricorso contro le banche per anatocismo e usura

Molte società di spedizioni aeree utilizzano scoperti di conto corrente o finanziamenti revolving per gestire la liquidità. Tuttavia, le banche talvolta applicano interessi usurari o anatocismo (calcolo degli interessi sugli interessi). È possibile:

  • Richiedere una perizia contabile per verificare il tasso effettivo applicato rispetto al tasso soglia usura determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia. Se il tasso effettivo supera il limite, gli interessi non sono dovuti e il contratto può essere rinegoziato.
  • Impugnare le clausole anatocistiche: le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi possono essere dichiarate nulle se non risultano da patti scritti successivi all’apertura del credito (Cass. civ., sez. I, n. 9127/2015). La restituzione degli interessi illegittimi riduce l’esposizione della società.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

1. Saldo e stralcio delle cartelle

Oltre alla rottamazione‑quater e quinquies, la legislazione prevede il saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in grave difficoltà economica. Tale misura, già introdotta con la Legge 145/2018, consente di pagare una percentuale del debito (tra il 16% e il 35%) in base all’ISEE. Può applicarsi alle società di persone e a quelle di capitali in particolari condizioni (es. cessazione dell’attività e ISEE del legale rappresentante basso). Il saldo e stralcio elimina sanzioni e interessi e consente di chiudere la posizione.

2. Transazione fiscale nel concordato preventivo

Nel caso in cui la società sia soggetta a procedura concorsuale (concordato preventivo o liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi), si applica la transazione fiscale (art. 88 D.Lgs. 14/2019). Consiste nella proposta di pagamento parziale delle imposte e contributi, con possibilità di falcidiare anche i crediti erariali e previdenziali. La proposta deve garantire che l’Erario riceva un importo almeno pari a quanto percepirebbe in caso di liquidazione; la sua approvazione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei crediti.

3. Piano di ristrutturazione omologato (PRO)

Introdotto dal Codice della crisi, il PRO consente alle imprese di sottoporre al tribunale un piano che ottiene efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti. È particolarmente utile quando un creditore (es. banca) si oppone alla ristrutturazione; il piano, se approvato dalla maggioranza dei creditori per categorie, diventa vincolante. In esso possono essere previste dilazioni, conversioni del debito in equity e rinunce parziali.

4. Accordi di moratoria e standstill

Spesso, prima di attivare procedure concorsuali, le imprese negoziano accordi di moratoria con i principali creditori, che sospendono i pagamenti per un periodo e impediscono la revoca dei fidi. Tali accordi, se approvati dalla maggioranza dei creditori, possono essere esecutivi e tutelano l’impresa durante la fase di ristrutturazione.

5. Misure agevolative fiscali e contributive

Il Governo adotta periodicamente misure per alleggerire la posizione dei contribuenti:

  • Dilazione straordinaria per i tributi maturati nei periodi di emergenza (pandemia, eventi calamitosi). Ad esempio, il Decreto Alluvione (convertito nella Legge 100/2023) ha prorogato di tre mesi i termini di pagamento della rottamazione‑quater per i soggetti colpiti .
  • Differimento delle scadenze: la Legge 18/2024 ha differito al 15 marzo 2024 il pagamento delle prime tre rate della rottamazione‑quater , mentre il D.Lgs. 108/2024 ha rinviato al 15 settembre 2024 la quinta rata .
  • Crediti di imposta e contributi a fondo perduto: per le imprese di trasporto aereo sono previste agevolazioni sul carburante e sui costi operativi. È necessario consultare le norme regionali e nazionali vigenti.

Errori comuni e consigli pratici

Nella gestione dei debiti fiscali e bancari, molte imprese commettono errori che si potrebbero evitare con un approccio tempestivo e consapevole. Di seguito alcuni errori frequenti e consigli pratici:

  1. Ignorare l’atto: non rispondere alla cartella o al pignoramento porta alla formazione di interessi di mora e all’avvio di procedure esecutive. È essenziale leggere attentamente l’atto e rivolgersi subito a un professionista per valutare i passi successivi.
  2. Pagare senza verificare: alcuni contribuenti pagano importi che in realtà risultano prescritti o illegittimi. Prima di pagare, occorre verificare la corretta quantificazione del debito, i termini di prescrizione e gli eventuali vizi.
  3. Non presentare istanza di sospensione: anche quando si vuole aderire alla rottamazione, è possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussistono vizi. La sospensione consente di evitare il blocco dei conti.
  4. Perdere le scadenze: le procedure di definizione agevolata prevedono termini perentori. Segnare le scadenze e predisporre per tempo la documentazione evita la decadenza dal beneficio.
  5. Trascurare la contabilità: una contabilità aggiornata e trasparente facilita la trattativa con l’Amministrazione finanziaria e con le banche. L’occultamento di passività o l’irregolarità dei libri può compromettere la posizione.
  6. Non valutare l’esdebitazione: i titolari di società di persone o gli imprenditori individuali spesso ignorano la possibilità di ottenere l’esdebitazione attraverso la liquidazione controllata. Questo strumento permette di liberarsi dei debiti residui dopo la liquidazione dei beni.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignorabilità dei redditi e delle pensioni

Tipo di reddito o prestazioneLimite di impignorabilitàRiferimento normativo
Stipendi, salari e altre indennitàUn quinto del netto eccedente la parte impignorabile (assegno sociale + 50%); per i pignoramenti fiscali un decimo fino a 500 €, un settimo da 501 a 5.000 €, un quinto oltre 5.000 €Art. 72‑ter DPR 602/1973; art. 545 c.p.c.
PensioniImpignorabili fino all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quintoArt. 545 c.p.c.; D.L. 83/2015
Indennità di maternità, malattia e sostegno al redditoNon pignorabili (INPS); alcune prestazioni sono pignorabili solo nella misura di un quinto per i debiti fiscaliCircolari INPS e art. 545 c.p.c.
TFR (trattamento di fine rapporto)Pignorabile fino a un quinto dopo la cessazione del rapporto; non può essere pignorato mentre è accantonatoArt. 545 c.p.c.

Tabella 2 – Principali scadenze rottamazione‑quater (2023–2026)

ScadenzaDescrizioneNormativa
31 ottobre 2023Pagamento in unica soluzione o prima rata della rottamazione‑quaterLegge 197/2022
30 novembre 2023Seconda rata (10% del debito)Legge 197/2022
28 febbraio 2024Terza rata (con tolleranza fino al 5 marzo)Legge 197/2022
31 maggio 2024Quarta rataD.Lgs. 108/2024
31 luglio 2024 / 15 settembre 2024Quinta rata; rinvio al 15 settembre 2024 con D.Lgs. 108/2024
30 novembre di ogni annoRate successive fino al 2028Legge 197/2022
30 aprile 2025Termine per la riammissione dei decadutiLegge 197/2022
28 febbraio 2026Scadenza annuale con tolleranza (per chi ha aderito)Confcommercio

Tabella 3 – Principali scadenze rottamazione‑quinquies (2026–2035)

ScadenzaDescrizioneNormativa
30 aprile 2026Termine per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione‑quinquiesLegge di Bilancio 2026
31 luglio 2026Pagamento in unica soluzioneLegge di Bilancio 2026
Settembre 2026Inizio pagamento delle rate bimestrali per chi sceglie la rateizzazioneLegge di Bilancio 2026
2035Ultima rata (54 rate bimestrali in 9 anni)Legge di Bilancio 2026

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso impugnare un pignoramento ex art. 72‑bis se il mio conto corrente è in rosso?

Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento si estende anche alle somme future che verranno accreditate entro 60 giorni dalla notifica . Tuttavia è sempre possibile impugnare l’atto per vizi formali o sostanziali (mancata motivazione, importo errato, notifica irregolare) o chiedere la riduzione del pignoramento in caso di necessità.

2. Quali sono i limiti di pignorabilità degli stipendi nelle procedure fiscali?

Per i debiti fiscali, l’art. 72‑ter del DPR 602/1973 prevede limiti più severi rispetto ai pignoramenti ordinari: un decimo fino a 500 €, un settimo da 501 a 5.000 € e un quinto oltre 5.000 € . Si applica comunque l’esenzione dell’assegno sociale aumentato della metà .

3. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio: le somme versate sono considerate acconto e l’Agenzia potrà riprendere l’azione di riscossione con sanzioni e interessi. Nella rottamazione‑quinquies la decadenza scatta dopo il mancato pagamento di due rate anche non consecutive .

4. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se ho un contenzioso in corso?

Sì, ma la legge richiede di rinunciare al contenzioso relativo alle cartelle che si intendono inserire nella definizione agevolata . È consigliabile farsi assistere da un avvocato per redigere la dichiarazione di rinuncia e valutare le conseguenze processuali.

5. Che differenza c’è tra rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies?

La rottamazione‑quater riguarda i debiti affidati fino al 30 giugno 2022, con pagamento in 18 rate e interessi al 2% . La rottamazione‑quinquies estende l’ambito ai debiti fino al 31 dicembre 2023 e permette il pagamento in 54 rate bimestrali con interesse al 3% .

6. La mia società può accedere alla composizione negoziata se ha debiti con l’INPS?

Sì. La composizione negoziata è aperta a tutte le imprese che si trovano in uno stato di crisi, indipendentemente dalla natura del debito. È possibile includere debiti fiscali e contributivi e ottenere misure protettive .

7. Quali documenti devo presentare per la domanda di rottamazione?

Sono richiesti: codice fiscale della società, elenco delle cartelle/avvisi da includere, eventuali contenziosi in corso, recapito PEC. È necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione con SPID o CIE.

8. Che cos’è l’esdebitazione?

È la procedura che consente al debitore di ottenere la liberazione dai debiti residui al termine della liquidazione controllata (artt. 14‑ter ss. Legge 3/2012). Viene concessa dal giudice se il debitore è meritevole (non ha agito in frode) e se ha collaborato con l’OCC. L’esdebitazione permette di ripartire senza il fardello dei debiti.

9. Le banche possono pignorare i crediti verso i miei clienti?

Sì, i creditori privati (banche) possono agire con il pignoramento presso terzi ordinario (art. 543 c.p.c.). Il Fisco, invece, ha il privilegio dell’art. 72‑bis che consente un pignoramento più rapido. È possibile opporsi se il credito è contestato o se il pignoramento eccede i limiti di legge.

10. Cosa succede se ricevo un avviso di addebito dall’INPS?

L’avviso di addebito è l’atto con cui l’INPS notifica i contributi dovuti e costituisce titolo esecutivo. Dopo 30 giorni dalla notifica, se non si paga o non si presenta ricorso, l’INPS può iscrivere il debito a ruolo e avviare l’esecuzione. È possibile presentare opposizione entro 40 giorni presso il tribunale del lavoro o chiedere la rateizzazione.

11. È possibile bloccare un pignoramento della pensione del socio amministratore?

La pensione del socio amministratore può essere pignorata solo nei limiti dell’art. 545 c.p.c. (assegno sociale + 50%) . Se viene pignorata oltre tale limite, è possibile ricorrere al giudice chiedendo la riduzione e il rimborso delle somme prelevate illegittimamente.

12. Qual è il ruolo dell’OCC nella procedura di sovraindebitamento?

L’Organismo di composizione della crisi (OCC) riceve la domanda del debitore, verifica la documentazione, nomina il gestore, assiste nella redazione del piano e controlla l’esecuzione. Nel caso di accordo di ristrutturazione, l’OCC convoca i creditori e raccoglie le adesioni; nel piano del consumatore, l’OCC esprime un parere sulla fattibilità. L’Avv. Monardo, essendo professionista fiduciario di un OCC, può assistere efficacemente in tutte le fasi.

13. Posso escludere alcuni debiti dalla procedura di sovraindebitamento?

No. Il piano deve comprendere tutti i debiti esistenti. Tuttavia, è possibile classificare i creditori in categorie e prevedere trattamenti diversi (es. pagamento integrale dei privilegiati e riduzione dei chirografari). Alcuni debiti, come quelli alimentari o derivanti da obblighi di mantenimento, non possono essere falcidiati.

14. Che cos’è la “moratoria” nelle trattative con le banche?

La moratoria è un accordo con il quale i creditori si impegnano a sospendere temporaneamente i pagamenti o a non esercitare diritti (es. revoca di fidi) per consentire al debitore di ristrutturare il proprio debito. È spesso utilizzata nella composizione negoziata e negli accordi di ristrutturazione.

15. Come posso prevenire l’accumulo di debiti futuri?

È importante implementare un controllo di gestione che monitori i flussi di cassa, i margini di profitto e i costi variabili (carburante, handling). Una corretta pianificazione fiscale e previdenziale, con il supporto di un commercialista, consente di evitare sorprese. In caso di difficoltà, è opportuno rivolgersi a un professionista prima che si generino gli arretrati.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (nomi di fantasia), con i relativi calcoli.

Caso 1 – Pignoramento del conto corrente

Società Alfa S.r.l., operante nel settore delle spedizioni aeree, riceve un atto di pignoramento ex art. 72‑bis per un debito fiscale di 50.000 €. Al momento della notifica il conto corrente presenta un saldo di –5.000 € (scoperto). Dopo 10 giorni, la società incassa un pagamento di 70.000 € da un cliente.

  1. Custodia delle somme: la banca deve custodire le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica . Pertanto i 70.000 € sono bloccati.
  2. Versamento all’Agente della riscossione: trascorsi i 60 giorni, la banca deve versare l’importo richiesto (50.000 €) e trattenere eventuali spese. La società rimane con 20.000 € (70.000 – 50.000).
  3. Opposizione: la società può contestare l’atto se ritiene che il debito sia prescritto o se la notifica non sia regolare. Può altresì chiedere la rateizzazione.

Risultato: grazie all’intervento tempestivo, la società riesce a ottenere la sospensione del pignoramento e a presentare la domanda di rottamazione. Il debito viene così ridotto a 35.000 € (senza sanzioni e interessi) e rateizzato in 18 rate da circa 1.945 €.

Caso 2 – Accesso alla rottamazione‑quinquies

CargoJet S.p.A. ha debiti iscritti a ruolo per 120.000 € (imposte e contributi) affidati all’Agente tra il 2000 e il 2023. La società presenta la domanda di adesione alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026. Sceglie di pagare in 54 rate bimestrali.

  1. Calcolo dell’importo: il debito è composto da 90.000 € di capitale, 20.000 € di interessi e 10.000 € di sanzioni. Con la rottamazione vengono eliminate le sanzioni e gli interessi; resta dovuto il capitale di 90.000 € più le spese esecutive (ad esempio 2.000 €).
  2. Piano di pagamento: l’importo da pagare è 92.000 €. Diviso in 54 rate bimestrali (9 anni), ogni rata sarà di circa 1.703 €; con l’interesse al 3% annuo, l’importo può leggermente aumentare.
  3. Vantaggi: senza rottamazione, la società avrebbe dovuto pagare 120.000 € più interessi di mora e aggio; con la rottamazione risparmia 28.000 € e dilaziona il pagamento in 9 anni, migliorando la liquidità.

Caso 3 – Accordo di ristrutturazione dei debiti

SkyExpress S.n.c. è una società di persone con debiti di 500.000 € (300.000 € verso banche, 150.000 € verso il Fisco, 50.000 € INPS). La società ha un patrimonio immobiliare di 200.000 € e prevede flussi di cassa futuri derivanti da contratti di trasporto. L’impresa presenta un accordo di ristrutturazione ai sensi della Legge 3/2012.

  1. Proposta: pagamento del 30% dei debiti chirografari (banche) e del 60% dei debiti erariali, con saldo in 5 anni. È prevista la cessione dell’immobile a favore dei creditori privilegiati (banche) e la dilazione del resto. I creditori chirografari accettano in cambio di un piano affidabile.
  2. Voto dei creditori: la maggioranza dei crediti aderisce (oltre il 60% richiesto). L’accordo è omologato dal tribunale.
  3. Risultato: la società riduce il debito a 320.000 €, rateizzato. Dopo l’esecuzione del piano, i soci possono ottenere l’esdebitazione per eventuali debiti residui.

Conclusione: sintesi e invito all’azione

Le società di spedizioni aeree, spesso alle prese con margini risicati e scadenze stringenti, possono trovarsi improvvisamente esposte a pignoramenti e cartelle esattoriali. La normativa italiana prevede strumenti di riscossione rapidi (art. 72‑bis DPR 602/1973) che consentono al Fisco di colpire direttamente i conti correnti, ma riconosce anche al debitore molteplici diritti e difese: limiti di pignorabilità , obbligo di motivazione , termini di impugnazione, e possibilità di rateizzazione e definizione agevolata.

Nel corso dell’articolo abbiamo analizzato:

  • Il contesto normativo e giurisprudenziale con le principali leggi (DPR 602/1973, Legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019, Statuto del contribuente) e le recenti sentenze della Corte di Cassazione .
  • Le procedure operative dopo la notifica dell’atto, dalla verifica della notifica alla scelta tra impugnazione, rateizzazione o rottamazione.
  • Le strategie legali per sospendere o annullare l’esecuzione, le difese basate su vizi formali, la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione.
  • Gli strumenti alternativi come il saldo e stralcio, il piano di ristrutturazione omologato e la moratoria con le banche.
  • Gli errori da evitare e i consigli pratici per prevenire l’accumulo di debiti futuri.

Ogni situazione merita un’analisi accurata. Solo con una consulenza personalizzata è possibile individuare la strategia più idonea. Il tempo è un fattore decisivo: rispettare le scadenze per la rottamazione e per i ricorsi evita la decadenza e consente di usufruire delle agevolazioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a disposizione per assistere le società di spedizioni aeree in ogni fase: dalla verifica degli atti alla presentazione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agente della riscossione alla predisposizione di piani di ristrutturazione. Grazie all’esperienza in diritto bancario e tributario, al ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto negoziatore per la crisi d’impresa, il team può garantire interventi rapidi ed efficaci.

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