Società di consulenza doganale con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Nel panorama economico odierno le società di consulenza doganale svolgono un ruolo strategico: assistono imprese nella gestione delle pratiche di import/export, analizzano l’applicazione del Codice doganale dell’Unione, curano la corretta dichiarazione dei dazi e dell’IVA all’importazione e forniscono supporto nelle verifiche della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Tuttavia, proprio la loro posizione intermedia tra clienti, dogane e fisco le espone a debiti fiscali e previdenziali (omessi versamenti IVA, dazi doganali, ritenute, contributi INPS) e debiti bancari (mutui, affidamenti, leasing per il finanziamento del circolante). Quando la crisi si manifesta, la società si trova schiacciata fra tre forze: il Fisco (Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate‑Riscossione), l’INPS e le banche. Gli atti impositivi e di riscossione (accertamenti, cartelle di pagamento, intimazioni, ipoteche, pignoramenti) si intrecciano con gli avvisi di addebito INPS e con la tensione bancaria (revoche di affidamenti, decreti ingiuntivi, escussione di fideiussioni) . Chi non reagisce tempestivamente rischia di perdere il controllo, subendo pignoramenti su conti e crediti verso clienti, fermi su veicoli strumentali e revoche che paralizzano l’operatività.

Nel biennio 2025‑2026 il quadro normativo ha subito profonde trasformazioni. Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) ha riordinato le regole del DPR 602/1973, fissando termini più stringenti per la notifica della cartella, per l’intimazione e per la decorrenza dell’esecuzione, introducendo soglie per l’ipoteca (20.000 €) e l’espropriazione immobiliare (credito > 120.000 €) e prevedendo regole specifiche sul pignoramento presso terzi e sui limiti di pignorabilità . La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha istituito la rottamazione‑quinquies, con domanda entro il 30 aprile 2026 e possibilità di pagamento fino a 54 rate bimestrali . Sul fronte doganale, il Decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81 ha corretto il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 141/2024, rimodulando le soglie penali e amministrative per i diritti di confine, introducendo una causa di non punibilità in caso di ravvedimento operoso e disciplinando il riscatto dei beni sequestrati . Le modifiche, applicabili retroattivamente alle violazioni commesse dal 4 ottobre 2024 , mirano a garantire sanzioni proporzionate, favorire la compliance e coordinarsi con la fiscalità interna .

In un simile contesto è essenziale un approccio strategico e integrato che coniughi competenze tributarie, doganali, previdenziali e bancarie. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono questo supporto. L’avvocato è cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario , è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie a queste competenze coordina analisi degli atti, redazione di ricorsi, richiesta di sospensioni amministrative e giudiziali, trattative con Agenzia Entrate‑Riscossione e con banche, predisposizione di piani di rientro, accesso a rottamazioni e definizioni agevolate, nonché attivazione di procedure di composizione della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato minore o piano del consumatore) . Il suo obiettivo è difendere il debitore, bloccare pignoramenti e ipoteche, ridurre o azzerare sanzioni e interessi e permettere il risanamento aziendale.

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Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato (febbraio 2026)

1. Riscossione e atti chiave dopo il riordino 2024‑2025

Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) ha riordinato la disciplina dei versamenti e della riscossione coattiva. Le principali novità sono sintetizzate nella tabella seguente.

AspettoRegola chiaveRiferimento normativo
Cartella di pagamentoDeve contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica. L’esecuzione forzata può iniziare allo scadere del termine. Se l’esecuzione non è iniziata entro un anno, l’agente deve notificare un nuovo avviso di intimazione con preavviso di 5 giorni .D.Lgs. 33/2025; art. 25 DPR 602/1973 (come coordinato)
IpotecaPuò essere iscritta sugli immobili del debitore solo se il credito complessivo è ≥ 20.000 €; l’agente deve notificare un preavviso concedendo 30 giorni per pagare o opporsi .D.Lgs. 33/2025, art. 77 DPR 602/1973 (come sostituito)
Fermo amministrativoRiguarda veicoli e beni mobili registrati. Il preavviso conceda 30 giorni per evitare il fermo; il debitore può difendersi dimostrando l’uso strumentale del bene .Art. 86 DPR 602/1973; D.Lgs. 33/2025
Espropriazione immobiliareDivieto di pignorare la prima casa non di lusso se il creditore non è una banca; l’espropriazione può essere avviata solo per crediti > 120.000 €, con iscrizione di ipoteca e attesa di almeno 6 mesi .Art. 76 DPR 602/1973; D.Lgs. 33/2025
Pignoramento presso terziL’agente può notificare un ordine al terzo (cliente, banca) di pagare direttamente il credito; le somme maturate prima della notifica vanno versate entro 60 giorni . Per stipendi: prelievo 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, con limiti dell’art. 545 c.p.c. oltre 5.000 € .Art. 72‑bis DPR 602/1973; D.Lgs. 33/2025
RateizzazionePer debiti fino a 120.000 € presentati nel biennio 2025‑2026 si può ottenere un piano fino a 84 rate mensili senza documentare la situazione finanziaria. Per importi superiori a 120.000 € o per piani nel 2027‑2028 si possono richiedere fino a 120 rate, ma va provata la temporanea difficoltà . Il pagamento della prima rata sospende esecuzioni e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche . La decadenza scatta con 8 rate mancanti, anche non consecutive .Artt. 19 e 19‑bis DPR 602/1973; D.Lgs. 33/2025
Sospensione amministrativa e legaleL’ufficio può sospendere la riscossione fino alla sentenza di primo grado; se le somme risultano dovute maturano interessi al 4,5% . La sospensione legale (L. 228/2012) consente al contribuente di bloccare la riscossione presentando una dichiarazione documentata entro 60 giorni dal primo atto; se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni, le partite sono annullate .Art. 39 D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011; art. 1, co. 537‑544 L. 228/2012
Contraddittorio preventivoDal 18 gennaio 2024 lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) prevede che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo con termine minimo di 60 giorni ; tuttavia il decreto MEF 24 aprile 2024 ha escluso dalla regola cartelle, ruoli e atti dell’agente della riscossione .L. 212/2000, art. 6‑bis; DM MEF 24 aprile 2024
Rottamazione‑quinquiesI carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere definiti pagando solo imposta e spese, senza sanzioni e interessi. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può essere in unica soluzione (31 luglio 2026) o fino a 54 rate bimestrali con interesse al 3% . Si decade per due rate non pagate.L. 30 dicembre 2025, n. 199; art. 1, co. 72‑81

Queste regole si applicano anche alle società di consulenza doganale: la cartella e gli atti di riscossione saranno notificati con le nuove modalità, l’ipoteca potrà essere iscritta solo oltre la soglia di 20.000 €, e la rateizzazione potrà bloccare l’esecuzione se proposta tempestivamente. Nell’attività doganale, dove i flussi di fatturazione e i crediti verso clienti sono rilevanti, la previsione della Legge di bilancio 2026 che consente all’agente della riscossione di ottenere dall’Agenzia delle entrate i dati aggregati delle fatture emesse verso lo stesso soggetto nei sei mesi precedenti è particolarmente pericolosa: rende i crediti commerciali bersagli mirati di pignoramento .

2. Sanzioni doganali e ravvedimento dopo il correttivo 2025

Le società di consulenza doganale possono trovarsi esposte a sanzioni per violazioni relative ai dazi e agli altri diritti di confine. La riforma del sistema sanzionatorio – avviata con il D.Lgs. 141/2024 e corretta dal D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81 – ha introdotto importanti novità:

  1. Soglie penali distinte: l’art. 88 del D.Lgs. 141/2024, come modificato, prevede che l’aggravante del contrabbando si applichi quando i diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti a titolo di dazio doganale superano 100.000 € . Una nuova aggravante autonoma scatta quando i diritti diversi dal dazio (IVA, accise) superano 500.000 € .
  2. Sanzioni amministrative modulate: l’art. 96 ora distingue due soglie: 10.000 € per i diritti di confine a titolo di dazio e 100.000 € per quelli diversi dal dazio; solo oltre tali limiti si configura l’illecito penale . Sotto le soglie si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% .
  3. Causa di non punibilità (art. 112): se il contribuente versa spontaneamente tributi e sanzioni prima del dibattimento e non sussistono aggravanti, il reato è non punibile; è condizione essenziale il ravvedimento e l’assenza di aggravanti . La disposizione incentiva il ravvedimento operoso.
  4. Riscatto dei beni sequestrati o confiscati: l’art. 118 consente il riscatto solo se la confisca non è disposta dall’autorità giudiziaria, i beni non sono vietati (armi, stupefacenti, merci contraffatte) e la procedura è vincolata .
  5. Applicazione retroattiva favorevole: la Circolare ADM n. 14/D del 17 giugno 2025 ha chiarito che le novità del D.Lgs. 81/2025 si applicano retroattivamente alle violazioni commesse dal 4 ottobre 2024 e che deve essere applicata la sanzione più favorevole al contribuente, conformemente al principio del favor rei riconosciuto anche dalla Cassazione . La circolare elenca le principali novità: soglie distinte per dazio e altri diritti, revisione delle circostanze aggravanti, introduzione della causa di non punibilità, nuovo regime di confisca .

Queste modifiche interessano direttamente le società di consulenza doganale, che spesso gestiscono le dichiarazioni doganali dei clienti. Una violazione nella classificazione tariffaria, nell’indicazione dell’origine o nel pagamento dei dazi può generare diritti di confine dovuti o percepiti. Grazie alle nuove soglie, molte irregolarità restano nell’ambito amministrativo, consentendo di evitare il procedimento penale mediante pagamento integrale e ravvedimento.

3. INPS: avvisi di addebito e iscrizione a ruolo

Sul fronte previdenziale, i debiti derivano da contributi omessi o versati in ritardo. La disciplina distingue due strumenti:

  • Iscrizione a ruolo dei crediti contributivi: l’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 consente all’INPS di iscrivere a ruolo i contributi e di emettere una cartella di pagamento. Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica; il giudizio segue il rito previdenziale e il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi . La cartella va pagata entro 60 giorni.
  • Avviso di addebito (art. 30 D.L. 78/2010): costituisce titolo esecutivo immediato. Il termine di pagamento è 60 giorni; la trasformazione del debito in cartella non è necessaria e l’opposizione va proposta al giudice ordinario entro i termini generali. L’INPS ha chiarito, con Messaggio 4131/2021, che anche durante il periodo di moratoria del 2021 il termine ordinario restava 60 giorni .

La Legge di bilancio 2026 ha incluso i contributi INPS (omessi versamenti non derivanti da accertamento) tra i debiti definibili con la rottamazione‑quinquies : pagando solo capitale e spese si possono annullare sanzioni e somme aggiuntive. La norma prevede che i carichi INPS rientranti in procedure di composizione della crisi (piano del consumatore o concordato minore) possano essere pagati anche in forma falcidiata secondo il decreto di omologa .

4. Giurisprudenza recente a favore del debitore

La Corte costituzionale e la Cassazione hanno adottato pronunce rilevanti per la difesa del debitore:

  • Ordinanza n. 81/2024 della Corte costituzionale: ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ma ha ribadito che il ruolo o la cartella non validamente notificati possono essere impugnati solo in presenza di un pregiudizio attuale (es. pignoramento). Ciò implica che, per contestare la pretesa, il debitore deve dimostrare l’interesse ad agire .
  • Sentenza n. 137/2025 della Corte costituzionale: ha interpretato l’art. 32 DPR 600/1973 (preclusione per mancata esibizione di documenti) affermando che il contribuente può produrre documenti non esibiti in sede di contraddittorio solo se prova di non aver potuto reperirli per causa a lui non imputabile; la sentenza sottolinea l’importanza di rispondere puntualmente agli inviti dell’ufficio .
  • Cassazione n. 28737/2024: ha applicato il principio del favor rei in materia sanzionatoria doganale, stabilendo che la norma sopravvenuta più favorevole si applica anche alle violazioni pregresse .

Queste pronunce offrono argomenti utili per contestare cartelle e avvisi e per richiedere la retroazione di sanzioni più favorevoli.

5. Codice della crisi d’impresa e strumenti di regolazione

Le società che non riescono a sostenere i debiti fiscali, previdenziali o bancari possono ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalle successive modifiche. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) e il D.Lgs. 186/2025 hanno esteso la disciplina del concordato preventivo agli accordi di ristrutturazione e ai piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione . Hanno inoltre introdotto un comma 2‑bis all’art. 23 che consente, durante la composizione negoziata, di concludere accordi transattivi con Agenzia delle Entrate, Dogane e Riscossione . Le modifiche riguardano la composizione negoziata, l’emersione anticipata della crisi, l’accesso alla liquidazione controllata, l’istituto del cram‑down fiscale e procedure come il concordato minore e la liquidazione giudiziale .

Per una società di consulenza doganale, gli strumenti più rilevanti sono:

  • Composizione negoziata (D.L. 118/2021): permette di negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere il debitore nel predisporre un piano di risanamento, nella ricerca di nuovi finanziamenti e nella richiesta di misure protettive. Durante la composizione è possibile concordare con le agenzie fiscali e l’INPS transazioni che riducano o rateizzino i debiti .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO): consentono di ristrutturare i debiti con l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 30% o 60% del passivo (a seconda dello strumento) e di ottenere l’omologa dal tribunale. Dal 2024‑2025 questi strumenti possono beneficiare del cram‑down fiscale, che consente al giudice di omologare l’accordo anche in assenza di adesione delle agenzie fiscali se la proposta è più conveniente della liquidazione .
  • Concordato minore e piano del consumatore (L. 3/2012): sono riservati a imprenditori non fallibili e a persone fisiche consumatrici. Consentono di proporre un piano di pagamento con riduzione del debito e di ottenere l’esdebitazione residua. L’avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può guidare l’impresa in queste procedure.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Quando una società di consulenza doganale riceve un atto (avviso di accertamento, cartella di pagamento, preavviso di fermo), è essenziale seguire una procedura strutturata. Non conoscere la distinzione tra atti impositivi e atti di riscossione porta a errori di giudice e a perdita di termini .

1. Identificare l’atto

  1. Atto impositivo: avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero credito doganale; definisce il tributo e permette di discutere il merito (classificazione, valore, origine). Va impugnato davanti al giudice tributario entro 60 giorni.
  2. Atto di riscossione: cartella di pagamento, intimazione ad adempiere, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento presso terzi. La difesa è prevalentemente formale: vizi di notifica, decadenza, mancata sequenza. Il ricorso si propone anch’esso al giudice tributario (salvo eccezioni) entro 60 giorni dalla notifica della cartella; l’istanza cautelare può essere presentata contestualmente .
  3. Titolo contributivo previdenziale: avviso di addebito o cartella INPS; la giurisdizione è quella del giudice del lavoro e il termine di opposizione è 40 giorni . Se il titolo è un avviso di addebito, il termine di pagamento è 60 giorni .

2. Cartella di pagamento

La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni . Se il pagamento non avviene, l’agente della riscossione può avviare l’espropriazione forzata. Tuttavia, se trascorre più di un anno senza che l’agente inizi l’esecuzione, è necessaria una nuova intimazione a adempiere entro 5 giorni . Questo dato è cruciale: un pignoramento notificato oltre l’anno senza l’intimazione può essere annullato.

3. Preavviso di ipoteca

Il preavviso di iscrizione ipotecaria deve essere notificato almeno 30 giorni prima dell’iscrizione . Il debitore può, in tale finestra, pagare, chiedere la rateizzazione, proporre istanza di sospensione o impugnare l’atto per vizi di notifica. L’iscrizione su un bene non strumentale può essere contestata in caso di valore sproporzionato o di carenza di motivazione.

4. Preavviso di fermo su veicoli e beni strumentali

Per il fermo di veicoli è prevista la notifica di un preavviso con termine di 30 giorni . Se il bene è strumentale (auto per visite doganali, furgone per trasporti campionari), il debitore può evitarne l’iscrizione dimostrando l’utilizzo indispensabile per l’attività; occorre produrre documentazione (contratti, fatture, dichiarazioni) prima della scadenza.

5. Pignoramento presso terzi

Il pignoramento dei crediti verso clienti consente all’agente di incassare direttamente le somme. L’ordine al terzo prevede che le somme maturate prima della notifica siano versate entro 60 giorni; quelle future vanno pagate alle rispettive scadenze . Per i crediti di lavoro (stipendi, pensioni) si applicano le percentuali previste dall’art. 545 c.p.c. e dal D.Lgs. 33/2025 . Nel 2026, l’Agente della riscossione può utilizzare i dati aggregati delle fatture emesse verso un cliente per colpire i crediti più rilevanti ; è quindi consigliabile monitorare regolarmente i rapporti con i principali committenti e valutare eventuali cessioni o accordi.

6. Tempistiche e diritti del contribuente

Il rispetto dei termini è fondamentale. Di seguito una tabella di sintesi.

Atto/ProceduraTermine per impugnare/pagareGiudice competenteNote
Avviso di accertamento doganale/fiscale60 giorni dal ricevimentoGiudice tributarioRichiesta sospensione cautelare; contraddittorio preventivo salvo esclusione per ruoli.
Cartella di pagamento (fiscale o INPS)60 giorniGiudice tributario (tributi) / Giudice del lavoro (INPS)Può essere sospesa se sussistono gravi motivi; nuova intimazione dopo 1 anno .
Avviso di addebito INPS60 giorni per pagare; opposizione entro 40 giorniGiudice del lavoroTitolo esecutivo immediato .
Preavviso di ipoteca/fermo30 giorniGiudice tributarioPossibile contestare la strumentalità o la mancanza di motivazione .
Pignoramento presso terziPagamento dal terzo entro 60 giorni per somme pregresseGiudice tributarioPercentuali su stipendi e crediti limitate .
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’atto impugnatoGiudice tributarioPossibilità di sospensione cautelare entro 30 giorni .
Opposizione INPS40 giorniGiudice del lavoroPossibile sospensione per gravi motivi .

Difese e strategie legali

Quando una società è “dentro” la macchina della riscossione, occorre utilizzare tutti gli strumenti disponibili in modo strategico. Di seguito si illustrano le difese più efficaci.

1. Check‑list immediata del debitore

Appena ricevuto l’atto:

  1. Verifica la notifica: controllare la conformità della notifica (indirizzo, PEC, poteri del notificante). Un vizio di notifica può rendere l’atto inesistente o nullo.
  2. Calcola i termini: segnare sul calendario la scadenza per il ricorso, la domanda di sospensione, il pagamento, la domanda di rottamazione. Ad esempio, ricorso tributario entro 60 giorni; domanda di sospensione legale entro 60 giorni dal primo atto ; domanda di rottamazione entro 30 aprile 2026 .
  3. Valuta il merito e la forma: distinguere tra contestazioni sul merito (dazio calcolato erroneamente, detrazione IVA negata, errore sulla classificazione) e vizi formali (notifica, motivazione, prescrizione). Nella consulenza doganale, molti atti riguardano questioni tecniche (origine preferenziale, valore in dogana); la difesa richiede periti e documenti.
  4. Decidi la strategia: ricorso immediato; domanda di sospensione cautelare; richiesta di rateizzazione; adesione alla rottamazione; apertura di procedura di composizione della crisi.

2. Ricorso tributario e sospensione cautelare

Il ricorso tributario resta la via principale per contestare cartelle e avvisi. Deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. È possibile proporre contestualmente un’istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’atto se l’esecuzione può arrecare danno grave e irreparabile. Il presidente fissa la camera di consiglio entro 30 giorni, e in casi urgenti può disporre una sospensione provvisoria . Per una società di consulenza doganale, i motivi di danno grave possono consistere nel blocco dei conti correnti, nella revoca di fidi bancari o nell’impossibilità di pagare dipendenti e fornitori . La sospensione consente di “guadagnare tempo” mentre si discute il merito.

3. Sospensione amministrativa e legale

Oltre al ricorso, la norma prevede due strumenti extra‑processuali:

  • Sospensione amministrativa: l’ufficio della riscossione può sospendere la riscossione fino alla sentenza di primo grado se il ricorso appare fondato; in caso di rigetto maturano interessi al 4,5% . Può essere richiesta anche per il tempo necessario a valutare la documentazione.
  • Sospensione legale (art. 1, co. 537‑544 L. 228/2012): il debitore può presentare una dichiarazione documentata entro 60 giorni dal primo atto, indicando la causa (prescrizione, decadenza, sgravio, sospensione, sentenza o pagamento). La presentazione comporta la sospensione immediata; se l’ente non risponde entro 220 giorni, i carichi sono annullati di diritto . Attenzione: l’uso di documenti falsi comporta sanzioni dal 100% al 200% delle somme sospese .

La sospensione legale è particolarmente utile per contestare prescrizione o decadenza (ad esempio, quando il dazio doganale è prescritto per decorso di tre anni dalla nascita del debito) e per bloccare l’esecuzione senza ricorso immediato.

4. Rateizzazione dei debiti

La rateizzazione non è solo una dilazione ma uno strumento difensivo perché sospende la prescrizione e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche finché il piano è in corso . Nel 2025‑2026:

  • Fino a 120.000 €: piani fino a 84 rate su semplice richiesta; la difficoltà deve essere autodichiarata.
  • Oltre 120.000 € o per piani oltre il 2026: fino a 120 rate con documentazione della temporanea difficoltà .
  • Decadenza con 8 rate mancanti anche non consecutive, con perdita della possibilità di nuova rateizzazione .

È consigliabile calcolare un piano di cassa realistico, valutando i flussi provenienti dai clienti e i pagamenti doganali periodici, per evitare la decadenza. Ricordiamo che il pagamento della prima rata può estinguere procedure esecutive già avviate se non si è ancora svolto l’incanto o l’assegnazione .

5. Rottamazione‑quinquies 2026

La rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026 consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Punti chiave:

  1. Domanda: entro 30 aprile 2026 (termine perentorio) .
  2. Pagamento: unica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali con interessi al 3% a partire dal 1° agosto 2026 .
  3. Decadenza: per mancato versamento di una rata unica o di due rate anche non consecutive .
  4. Procedimenti pendenti: il contribuente indica i giudizi relativi ai carichi inclusi e si impegna a rinunciare; l’estinzione si perfeziona con il pagamento della prima rata .
  5. Inclusione dei debiti INPS: comprende omessi versamenti di contributi (esclusi quelli da accertamento) .
  6. Compatibilità con procedure di composizione della crisi: i carichi possono essere inseriti nei piani del consumatore o negli accordi di ristrutturazione e pagati secondo quanto previsto dal decreto di omologa .

Per una società di consulenza doganale con debiti “misti” (tributari, doganali e previdenziali), la rottamazione può ridurre notevolmente la componente sanzionatoria, migliorando i rating bancari e facilitando la rinegoziazione dei fidi .

6. Difese contro l’INPS

Le società di consulenza doganale spesso hanno dipendenti e collaboratori per i quali versano contributi. Le principali strategie sono:

  1. Distinguere il titolo: se si riceve una cartella contributiva (iscrizione a ruolo), l’opposizione va proposta al giudice del lavoro entro 40 giorni ; se si riceve un avviso di addebito, è necessario pagare entro 60 giorni o proporre opposizione. La strategia difensiva cambia completamente .
  2. Valutare la rottamazione: i contributi da omesso versamento possono rientrare nella rottamazione‑quinquies ; è necessario verificare che non derivino da verbali ispettivi.
  3. Prescrizione e decadenza: la prescrizione dei contributi INPS è quinquennale (o decennale in caso di mancata iscrizione a ruolo); il contribuente può presentare istanza di sospensione legale documentando la prescrizione e il pagamento .
  4. Vizi di notifica e contestazioni di merito: l’opposizione può basarsi su errori nella determinazione della base imponibile, duplicazioni, errata classificazione dei lavoratori o vizi di notifica.
  5. DURC: aderire a una definizione agevolata o a una dilazione consente, in molti casi, di ottenere il DURC regolare , indispensabile per i rapporti con le dogane e per partecipare a gare di appalto.

7. Difese contro banche e creditori privati

Le società di consulenza doganale sono spesso indebitate con banche per finanziamenti e fidi. Le banche, in caso di insolvenza, possono revocare affidamenti, chiedere rientro immediato, chiedere decreti ingiuntivi e pignorare conti o garanzie personali. Le strategie comprendono:

  1. Raccolta documentazione: contratti di affidamento, estratti conti, piani di ammortamento, fideiussioni. Senza questi documenti non è possibile verificare la correttezza degli interessi e delle commissioni.
  2. Opposizione a decreto ingiuntivo: entro 40 giorni dalla notifica; occorre contestare eventuali clausole abusive, interessi usurari, anatocistici e vizi formali.
  3. Usura e trasparenza: la L. 108/1996 fissa la soglia dell’usura rilevabile nei tassi effettivi globali medi (TEGM) pubblicati trimestralmente dalla Banca d’Italia; il MEF emette i decreti sui tassi soglia . Se il tasso applicato supera la soglia anche in un singolo trimestre, il contratto è gratuito per la parte eccedente e si possono recuperare le somme. È importante reperire i decreti soglia del periodo.
  4. Fideiussioni “modello ABI”: il Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato anticoncorrenziali alcune clausole delle fideiussioni standard predisposte dall’ABI. La giurisprudenza ritiene nulle le clausole di reviviscenza, solidarietà e rinuncia ai termini di cui agli artt. 1957 e 1959 c.c. se riprodotte testualmente, rendendo le fideiussioni parzialmente inefficaci. Il garante può chiedere la liberazione o la riduzione della garanzia.
  5. Negoziazione e piani di rientro: prima che la banca ricorra al decreto ingiuntivo è possibile negoziare un piano di rientro che preveda la sospensione degli interessi di mora o un allungamento delle scadenze. L’entrata in rottamazione dei debiti fiscali può migliorare la posizione del debitore e convincere la banca a sostenere un piano di ristrutturazione.
  6. Procedure concorsuali: se i debiti bancari sono insostenibili, si può ricorrere agli accordi di ristrutturazione o al concordato minore, attraverso cui si possono falcidiare i debiti e proporre ai creditori un pagamento dilazionato. L’avv. Monardo, come esperto negoziatore e gestore della crisi, può predisporre piani attestati e richiedere la moratoria delle garanzie.

Strumenti alternativi per la definizione del debito

1. Definizioni agevolate e rottamazioni

Oltre alla rottamazione‑quinquies, il legislatore ha previsto altre misure:

  • Stralcio delle mini‑cartelle: la Legge di bilancio 2023 aveva già previsto l’annullamento dei carichi fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015; la rottamazione 2026 non modifica tale stralcio ma consente di definire carichi più elevati.
  • Definizione liti pendenti: la L. 197/2022 e successivi decreti hanno previsto la definizione agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate mediante pagamento del valore della controversia con riduzione delle sanzioni; ad oggi non è stata rinnovata, ma può essere reintrodotta.
  • Adesione a processo verbale di constatazione (PVC): per i rilievi fiscali e doganali contenuti in un PVC, il contribuente può presentare istanza di adesione e ottenere la riduzione delle sanzioni al 1/5 del minimo; le società di consulenza doganale che ricevono PVC per errata classificazione o origine possono valutare tale istituto.

2. Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Quando il debito fiscale e bancario non può essere pagato con le risorse ordinarie, occorre ricorrere alle procedure concorsuali minori:

  1. Composizione negoziata: avviata con istanza telematica alla Camera di Commercio. Consente di nominare un esperto che assiste il debitore nel negoziato con creditori pubblici e privati; si possono richiedere misure protettive (blocco delle azioni esecutive) e concludere transazioni fiscali .
  2. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO): introdotto dal D.Lgs. 83/2022, consente di soddisfare i creditori anche senza la loro unanimità, con omologa del tribunale; è particolarmente utile per trattare debiti con la banca e con l’INPS.
  3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 Codice crisi): stipulati con creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti. Dal 2024 il correttivo ter li estende alle imprese minori e consente l’omologa nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate se la proposta è più conveniente della liquidazione .
  4. Concordato minore o piano del consumatore: previsti dalla L. 3/2012 per imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale. Permettono al debitore di proporre il pagamento parziale dei debiti con falcidia e di ottenere l’esdebitazione del residuo; sono strumenti particolarmente efficaci per le società di consulenza doganale con patrimoni modesti.
  5. Liquidazione controllata: procedura di liquidazione del patrimonio (ex L. 3/2012) nella quale il debitore cede i propri beni ai creditori e ottiene l’esdebitazione. Può essere attivata quando non vi è alcuna prospettiva di continuità aziendale.

3. Accordi con agenzie fiscali e transazioni

Le norme recenti (art. 23, co. 2‑bis CCI) consentono, in sede di composizione negoziata, di concludere accordi transattivi con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia Entrate‑Riscossione . Questi accordi possono prevedere la dilazione del debito fiscale fino a 10 anni, lo stralcio degli interessi e delle sanzioni, l’estinzione del contenzioso e la rinuncia al ricorso. L’approvazione dell’accordo da parte dell’esperto negoziatore e del tribunale evita l’apertura di procedure concorsuali più onerose.

Per l’INPS, la transazione è ammessa nelle procedure di sovraindebitamento, ma non nel concordato preventivo ordinario. In ambito bancario, è possibile richiedere la ristrutturazione del debito mediante accordo di ristrutturazione o concordato minore e sottoporre al tribunale l’eventuale cram‑down.

4. Ravvedimento operoso doganale

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente gli errori o le omissioni relative ai dazi e all’IVA all’importazione. Il Decreto correttivo 2025, come visto, ha introdotto una causa di non punibilità (art. 112) subordinata al pagamento integrale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi prima del dibattimento . La Circolare ADM 14/2025 ha esteso la retroattività delle nuove soglie alle violazioni commesse dal 4 ottobre 2024 e ha precisato che le sanzioni più favorevoli si applicano anche ai casi di ravvedimento. In concreto:

  • È possibile presentare una dichiarazione doganale integrativa correggendo la classificazione, l’origine o il valore; l’esenzione dalle sanzioni penali e amministrative si applica se l’istanza è presentata prima che il dichiarante abbia conoscenza di accessi, ispezioni o contestazioni .
  • Se la violazione rientra nei limiti (dazi dovuti < 10.000 €, diritti diversi dal dazio < 100.000 €) si applica solo la sanzione amministrativa pari al 100%-200% .
  • Per importi superiori, la sanzione penale può essere estinta pagando integralmente il tributo e la sanzione ridotta prima del dibattimento .

Il ravvedimento è quindi un’opportunità per regolarizzare violazioni in fase di dichiarazione doganale e ridurre l’esposizione penale.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: spesso le società ignorano PEC o raccomandate pensando a semplici comunicazioni commerciali. Questo errore comporta la perdita del termine per ricorso e la decadenza.
  2. Non consultare un esperto: la normativa doganale è complessa; un errore nella classificazione o nella prova di origine può comportare dazi rilevanti e sanzioni. Rivolgersi subito a professionisti per analizzare l’atto è fondamentale.
  3. Confondere gli atti: scambiare un avviso di addebito INPS con una cartella o un avviso di accertamento con una cartella di pagamento porta a ricorsi al giudice sbagliato e quindi a inammissibilità .
  4. Sottovalutare la rottamazione: molti pensano che le rottamazioni non convengano; al contrario, nel 2026 i debiti doganali e INPS derivanti da omessi versamenti rientrano nello strumento .
  5. Non presentare la domanda di sospensione: anche se si presenta ricorso, la riscossione continua; occorre sempre presentare istanza cautelare al giudice o istanza di sospensione legale .
  6. Rateizzazione “ottimistica”: chiedere rate troppo basse può portare alla decadenza per mancato pagamento di otto rate . Meglio un piano realistico e sostenibile.
  7. Trascurare i flussi finanziari: la Legge di bilancio 2026 prevede lo scambio di dati sulle fatture per pignoramenti; è importante monitorare i crediti verso i clienti e diversificare i committenti .
  8. Omettere la verifica di usura e anatocismo: nelle situazioni bancarie, non verificare i tassi può impedire di opporsi efficacemente; un consulente esperto può rilevare usura e richiedere la nullità delle clausole .
  9. Non attivare la composizione negoziata: la procedura può evitare il fallimento e permettere di negoziare con l’AdE e l’INPS .
  10. Non tutelare i beni strumentali: non dimostrare l’uso professionale del veicolo prima dell’iscrizione del fermo comporta l’immobilizzazione del mezzo .

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme citate

NormativaOggettoSpunti difensivi
D.Lgs. 33/2025 (Testo unico versamenti e riscossione)Riordina la disciplina della cartella, ipoteca, fermo, pignoramento e rateizzazione .Verifica termini (60 gg, 1 anno + 5 gg), soglie per ipoteca (20.000 €) ed espropriazione (120.000 €), preavvisi.
L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)Introduce la rottamazione‑quinquies con domanda entro 30 aprile 2026 ; rafforza i poteri di pignoramento presso terzi .Domanda di rottamazione; calendario rate bimestrali; attenzione ai dati fatture.
D.Lgs. 141/2024 e D.Lgs. 81/2025 (Sistema sanzionatorio doganale)Stabiliscono soglie penali e amministrative per i diritti di confine, causa di non punibilità, riscatto dei beni .Ravvedimento operoso prima del dibattimento; applicazione retroattiva favorevole .
D.Lgs. 46/1999 (art. 24) e D.L. 78/2010 (art. 30)Regolano l’iscrizione a ruolo dei crediti INPS e l’avviso di addebito .Opposizione entro 40 gg al giudice del lavoro; distinzione tra cartella e avviso di addebito.
L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e DM MEF 24 aprile 2024Introducono il contraddittorio obbligatorio per gli atti impositivi, esclusi ruoli e cartelle .Utilizzare il contraddittorio per difendersi contro gli avvisi di accertamento.
Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e correttivi 2024‑2025Prevedono composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, PRO, concordato minore e liquidazione controllata .Attivare procedure di regolazione per falcidiare debiti e bloccare azioni esecutive.

Tabella 2 – Scadenze principali (2026)

ScadenzaDescrizione
30 aprile 2026Termine per presentare domanda di rottamazione‑quinquies .
31 luglio 2026Termine per pagare in unica soluzione la rottamazione.
1° agosto 2026Decorrenza degli interessi al 3% per rate bimestrali della rottamazione.
Lavorazioni ordinarie60 gg per ricorso tributario o pagamento cartella; 40 gg per opposizione INPS; 30 gg per preavvisi di ipoteca e fermo .

Tabella 3 – Soglie e limiti

IstitutoSogliaFonte
IpotecaCredito ≥ 20.000 €D.Lgs. 33/2025
Espropriazione immobiliareCredito > 120.000 €D.Lgs. 33/2025
Pignoramento crediti da lavoroPrelievo 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €D.Lgs. 33/2025
Soglia penale per dazi100.000 €D.Lgs. 81/2025
Soglia penale per diritti diversi dal dazio500.000 €D.Lgs. 81/2025
Sanzioni amministrative100%–200% dei diritti con soglia 10.000 € (dazi) e 100.000 € (altri diritti)D.Lgs. 81/2025
Rateizzazione biennio 2025‑26Fino a 84 rate mensili per debiti ≤ 120.000 €Art. 19 DPR 602/1973
Decadenza rateazione8 rate mancanti anche non consecutiveArt. 19 DPR 602/1973
Durata rottamazione‑quinquies54 rate bimestrali (9 anni)L. 199/2025

Domande frequenti (FAQ)

1. Una società di consulenza doganale può impugnare un’estratto di ruolo?

No. L’estratto di ruolo è un documento interno che riproduce il contenuto del ruolo; secondo la Corte costituzionale (Ord. 81/2024) è impugnabile solo in presenza di un pregiudizio attuale (es. iscrizione di ipoteca o pignoramento) . In assenza di pregiudizio si deve attendere la notifica della cartella.

2. Cosa succede se la cartella non contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni?

La cartella priva dell’intimazione è nulla; il contribuente può impugnarla per violazione dell’art. 25 DPR 602/1973. La nullità si estende agli atti successivi (pignoramento, ipoteca) perché manca il titolo .

3. Qual è la differenza tra avviso di addebito INPS e cartella contributiva?

L’avviso di addebito (art. 30 D.L. 78/2010) è un titolo esecutivo immediato emesso dall’INPS; va pagato entro 60 giorni e può essere opposto al giudice del lavoro. La cartella contributiva deriva dall’iscrizione a ruolo dei contributi ex art. 24 D.Lgs. 46/1999; l’opposizione va presentata entro 40 giorni .

4. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni?

Sì. La richiesta di rateizzazione sospende l’esecuzione dalla data di presentazione e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche . L’importante è presentare la domanda prima che l’agente proceda al pignoramento.

5. È possibile includere i dazi doganali nella rottamazione‑quinquies?

Sì, la rottamazione riguarda i carichi affidati alla riscossione, che possono includere anche dazi doganali e IVA all’importazione non pagati. Tuttavia, restano esclusi i dazi oggetto di accertamento successivo o di contenzioso in corso se il debito non è stato affidato .

6. Se aderisco alla rottamazione, posso mantenere i benefici della rateizzazione INPS?

Se si aderisce alla rottamazione per i debiti INPS, la rateizzazione preesistente viene assorbita. Le somme già pagate a titolo di rate vengono imputate a capitale; è necessario valutare caso per caso perché la rottamazione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti .

7. Quando conviene attivare la composizione negoziata?

Conviene attivarla quando la società non riesce più a gestire i debiti con le entrate ordinarie ma conserva ancora una prospettiva di continuità. La composizione consente di negoziare con i creditori pubblici e privati, ottenere misure protettive e concludere transazioni con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS .

8. Come posso dimostrare che un veicolo è strumentale all’attività?

È necessario fornire prove dell’utilizzo del veicolo per l’attività doganale: agenda di interventi, fatture di servizi doganali che richiedono spostamenti, dichiarazione del legale rappresentante, polizza assicurativa professionale che copre il veicolo. La domanda va presentata entro 30 giorni dal preavviso di fermo .

9. Cosa fare se la banca minaccia la revoca degli affidamenti?

Raccogliere tutta la documentazione bancaria, verificare l’eventuale usura nei tassi, contestare le clausole abusive, negoziare un piano di rientro e, se necessario, avviare un accordo di ristrutturazione. Nel frattempo, si può chiedere la sospensione delle azioni esecutive presentando ricorso al giudice competente.

10. Posso difendermi dall’usura bancaria se ho firmato un contratto di mutuo?

Sì. La L. 108/1996 prevede la nullità degli interessi ultra‑soglia; occorre confrontare il tasso effettivo applicato con il TEGM rilevato dalla Banca d’Italia. Se il tasso supera la soglia anche solo in un trimestre, gli interessi usurari non sono dovuti e il mutuo diventa gratuito per quella parte .

11. Le fideiussioni omnibus firmate per ottenere fidi sono sempre valide?

No. Le fideiussioni predisposte dall’ABI nel 2003 contengono clausole ritenute anticoncorrenziali (Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005). La giurisprudenza ha riconosciuto la nullità parziale delle clausole di reviviscenza e rinuncia ai termini; il garante può chiedere la liberazione o la riduzione della garanzia.

12. La sospensione legale può essere chiesta anche per i debiti INPS?

Sì. La norma consente di sospendere la riscossione per qualsiasi carico iscritto a ruolo se si dimostra, ad esempio, la prescrizione o l’estinzione del debito. È quindi applicabile anche ai contributi previdenziali; occorre presentare la dichiarazione documentata entro 60 giorni .

13. Posso estinguere un reato doganale pagando il doppio dei diritti di confine?

Dopo il correttivo 2025, la causa di non punibilità prevista dall’art. 112 consente di estinguere il reato pagando integralmente tributi, sanzioni e interessi prima del dibattimento e solo in assenza di aggravanti . Non è più sufficiente pagare il 100%-200% dei diritti; occorre il ravvedimento integrale.

14. Se ricevo un preavviso di ipoteca per 15.000 €, posso contestarlo?

Sì. Poiché la soglia per l’iscrizione è 20.000 €, l’iscrizione sarebbe illegittima . Occorre presentare immediatamente ricorso o istanza di autotutela all’Agente della riscossione.

15. L’estratto conto bancario può essere pignorato senza preavviso?

Per il pignoramento presso terzi non è previsto un preavviso al debitore. L’agente notifica direttamente all’istituto di credito l’atto di pignoramento, e le somme sul conto vengono bloccate; l’unico obbligo è notificare al debitore l’atto simultaneamente o successivamente. Il debitore può opporsi per vizi di notifica o per violazione dei limiti di pignorabilità.

16. È possibile compensare i crediti fiscali con i dazi doganali?

In generale no. La normativa doganale non consente la compensazione diretta tra tributi diversi in eccesso e tributi in difetto. Eventuali eccedenze IVA o imposte dirette non possono essere utilizzate per compensare dazi o IVA all’importazione . La compensazione “orizzontale” resta limitata ai tributi interni.

17. Se ho più procedure esecutive in corso, quale conviene bloccare prima?

È opportuno bloccare prima i procedimenti che possono portare al pignoramento di beni essenziali o di crediti rilevanti (pignoramento presso clienti). La sospensione cautelare o la rateizzazione blocca tutte le procedure, ma se non è possibile è consigliabile chiedere la sospensione dell’atto più grave e nel frattempo negoziare con gli altri creditori.

18. Cosa succede se non pago le prime due rate della rottamazione?

Si decade dal beneficio; il carico residuo torna immediatamente esigibile con l’applicazione di sanzioni e interessi ordinari. Non è possibile presentare una nuova domanda di rottamazione per gli stessi carichi .

19. La riforma doganale si applica anche ai servizi di consulenza doganale?

Sì. Le società di consulenza doganale sono soggetti passivi quando effettuano importazioni o gestiscono operazioni doganali per conto proprio; quando agiscono per conto dei clienti restano responsabili degli adempimenti formali e possono essere solidalmente responsabili per i dazi. Le nuove soglie e la causa di non punibilità si applicano anche a loro .

20. Posso aderire alla rottamazione se ho già un accordo di ristrutturazione?

È possibile aderire alla rottamazione per i carichi esclusi dall’accordo. Tuttavia, se i carichi sono inclusi nell’accordo e il tribunale ne ha disposto il pagamento falcidiato, la rottamazione non è necessaria. Va valutato caso per caso con il professionista.

Simulazioni pratiche e numeriche

1. Calcolo di un piano di rateizzazione

Supponiamo che la Società Alfa abbia un debito di 90.000 € verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione derivante da cartelle per IVA all’importazione e ritenute. In base alla normativa 2025‑2026, può presentare una richiesta di rateizzazione “a semplice istanza” per importi fino a 120.000 €.

  • Numero massimo di rate: 84 rate mensili.
  • Importo rata: 90.000 € / 84 ≈ 1.071,43 € al mese (senza interessi).
  • Effetti: dalla presentazione della richiesta e fino al rigetto o alla decadenza, sono sospese la prescrizione e l’esecuzione; non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche .

Se la società versa regolarmente le rate ma salta 9 rate (anche non consecutive), decade dalla rateizzazione; l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile .

2. Adesione alla rottamazione‑quinquies

La Società Beta ha carichi affidati alla riscossione per 120.000 € (70.000 € di tributo principale e 50.000 € tra sanzioni e interessi) derivanti da omesso versamento di IVA all’importazione e contributi INPS. Decide di aderire alla rottamazione.

  • Domanda: inviata entro il 30 aprile 2026.
  • Importo dovuto: solo capitale e spese: 70.000 €.
  • Modalità di pagamento: scelta di 54 rate bimestrali; ogni rata = 70.000 €/54 ≈ 1.296,30 €; gli interessi al 3% decorrono dal 1° agosto 2026 .
  • Effetti: le sanzioni e gli interessi sono annullati. Se Beta non paga due rate anche non consecutive, decade dal beneficio e perde gli importi versati a titolo di sanzioni annullate .

3. Verifica dell’usura su un finanziamento bancario

La Società Gamma ha un mutuo chirografario da 200.000 € con tasso fisso del 9% annuo stipulato nel 2024. Nel 1° trimestre 2024 il TEGM (tasso effettivo globale medio) per i mutui chirografari era del 6% e il tasso usuraio era fissato al 150% di tale valore (9%). Poiché il tasso praticato è pari alla soglia, occorre verificare gli oneri aggiuntivi (commissioni, spese) che possono portare il tasso effettivo oltre la soglia. Se, sommando spese e commissioni, il TAEG supera il 9%, il contratto è usurario e gli interessi non sono dovuti . La società può quindi opporsi al decreto ingiuntivo e chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso.

4. Applicazione del correttivo doganale

La Società Delta, che presta consulenza doganale, ha commesso nel novembre 2024 un errore di classificazione che ha determinato il mancato pagamento di dazi per 12.000 € e di IVA all’importazione per 8.000 €. Nel giugno 2025 l’ADM contesta la violazione.

  • Grazie al D.Lgs. 81/2025, la soglia penale per i dazi è 10.000 € (amministrativo se ≤ 10.000 €), mentre quella per l’IVA all’importazione è 100.000 € .
  • Poiché i dazi dovuti (12.000 €) superano la soglia di 10.000 €, sarebbe configurabile l’illecito penale. Tuttavia, Delta può usufruire della causa di non punibilità pagando integralmente i tributi, le sanzioni e gli interessi prima del dibattimento, dimostrando il ravvedimento .
  • Se Delta presenta una dichiarazione integrativa prima di ricevere notizie di accessi o ispezioni, può evitare le sanzioni e la confisca, beneficiando della nuova esimente introdotta all’art. 96, comma 13 .

5. Utilizzo della composizione negoziata

La Società Epsilon ha debiti fiscali e contributivi per 500.000 € e bancari per 400.000 €, e subisce un pignoramento presso terzi su crediti verso clienti. La continuità aziendale è a rischio. Attivando la composizione negoziata:

  1. Presenta istanza alla Camera di Commercio; viene nominato un esperto (l’avv. Monardo).
  2. Richiede al tribunale le misure protettive che bloccano pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive per 120 giorni prorogabili.
  3. Predispone con l’esperto un piano di risanamento che prevede: ristrutturazione del debito bancario (riduzione del tasso e allungamento), transazione fiscale (dilazione in 10 anni, stralcio interessi) e accesso alla rottamazione per i debiti iscritti a ruolo.
  4. Negozia con i clienti dilazioni di pagamento per evitare il pignoramento presso terzi.
  5. Propone, se necessario, un accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentano il 60% dei debiti. Se l’Agenzia delle Entrate non aderisce ma l’offerta è più conveniente della liquidazione, il tribunale può imporre il cram‑down fiscale .

In questo modo, Epsilon può conservare l’operatività e riacquistare la fiducia delle banche.

Sentenze e provvedimenti istituzionali

Prima della conclusione si elencano le sentenze e i provvedimenti più rilevanti, con il relativo ente emittente.

Provvedimento/SentenzaEnte/CorteOggetto e orientamento
D.Lgs. 33/2025Governo/ParlamentoTesto unico in materia di versamenti e riscossione; riordino delle procedure e delle tutele .
L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)ParlamentoIntroduce rottamazione‑quinquies e potenziamento pignoramenti .
D.Lgs. 141/2024 e D.Lgs. 81/2025Governo/ParlamentoRiforma e correttivo delle sanzioni doganali; soglie modulate, cause di non punibilità e riscatto .
Circolare ADM n. 14/D del 17 giugno 2025Agenzia delle Dogane e dei MonopoliApplica retroattivamente le novità del D.Lgs. 81/2025 e spiega il principio del favor rei .
Art. 24 D.Lgs. 46/1999 e art. 30 D.L. 78/2010ParlamentoRegolano l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e l’avviso di addebito INPS .
Ord. 81/2024 Corte costituzionaleCorte costituzionaleL’estratto di ruolo non è impugnabile se non c’è pregiudizio .
Sent. 137/2025 Corte costituzionaleCorte costituzionaleInterpreta l’art. 32 DPR 600/1973 sulla preclusione probatoria .
Cass. 28737/2024Corte di CassazioneApplica il favor rei alle sanzioni doganali e ne estende la retroattività .
Provv. Banca d’Italia n. 55/2005Banca d’ItaliaDichiarazione di clausole anticoncorrenziali nelle fideiussioni ABI; base per la nullità parziale delle garanzie.

Conclusione

Una società di consulenza doganale che si trova con debiti verso il Fisco, l’INPS o le banche non deve rassegnarsi. Il quadro normativo del 2025‑2026 ha introdotto strumenti nuovi e ha rafforzato le tutele del debitore: il Testo unico versamenti e riscossione tutela contro cartelle tardive e ipoteche illegittime, la rottamazione‑quinquies permette di azzerare sanzioni e interessi con piani fino a nove anni , il correttivo doganale stabilisce soglie più elevate e introduce la causa di non punibilità , e il Codice della crisi permette di negoziare transazioni fiscali e piani di ristrutturazione .

La difesa efficace richiede di agire tempestivamente: identificare l’atto, calcolare i termini, presentare ricorso e istanza cautelare, valutare la rateizzazione o la rottamazione e, se necessario, attivare la composizione negoziata. Gli errori più comuni – ignorare le notifiche, confondere i termini, sottovalutare le definizioni agevolate – possono essere evitati con l’assistenza di un professionista esperto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti rappresentano un riferimento autorevole per chi deve affrontare debiti fiscali, doganali, previdenziali e bancari. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa , l’avvocato offre un approccio multidisciplinare che integra diritto tributario, doganale e bancario. Il team analizza gli atti, individua i vizi, redige ricorsi, richiede sospensioni, avvia trattative con l’Agenzia delle Entrate e con le banche, predispone piani di rientro e attiva procedure di composizione della crisi per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e sequestri .

In un mercato sempre più complesso, la conoscenza delle norme e la tempestività della difesa sono le armi più efficaci. Non aspettare che i pignoramenti svuotino i conti o che le banche revochino gli affidamenti: ogni giorno conta.

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